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Document 12016E266

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 1 - LE ISTITUZIONI
SEZIONE 5 - LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
Articolo 266 (ex articolo 233 del TCE)

GU C 202 del 7.6.2016, p. 163–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_266/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/163


Articolo 266

(ex articolo 233 del TCE)

L'istituzione, l'organo o l'organismo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta.

Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo 340, secondo comma.


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