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Document 12002M024

rattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)
Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune
Articolo 24

GU C 325 del 24.12.2002, pp. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2002/art_24/oj

12002M024

rattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza) - Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune - Articolo 24

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0018 - 0019
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0161 - versione consolidata


rattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)

Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune

Articolo 24

Articolo 24

1. Quando, ai fini dell'attuazione del presente titolo, occorre concludere un accordo con uno o più Stati od organizzazioni internazionali, il Consiglio può autorizzare la presidenza, assistita se del caso dalla Commissione, ad avviare i negoziati a tal fine necessari. Tali accordi sono conclusi dal Consiglio su raccomandazione della presidenza.

2. Il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda una questione per la quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di decisioni sul piano interno.

3. Qualora l'accordo sia previsto per attuare un'azione comune o una posizione comune, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 23, paragrafo 2.

4. Il presente articolo si applica anche alle materie di cui al titolo VI. Quando l'accordo riguarda una questione per la quale è richiesta la maggioranza qualificata per l'adozione di decisioni o di misure sul piano interno, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 34, paragrafo 3.

5. Nessun accordo è vincolante per uno Stato membro il cui rappresentante in sede di Consiglio dichiari che esso deve conformarsi alle prescrizioni della propria procedura costituzionale; gli altri membri del Consiglio possono convenire che nondimeno l'accordo si applichi a titolo provvisorio.

6. Gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni dell'Unione.

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