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Document 02014D0445-20210101
Decision No 445/2014/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 and repealing Decision No 1622/2006/EC
Consolidated text: Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un'azione dell'Unione Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE
Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un'azione dell'Unione Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE
02014D0445 — IT — 01.01.2021 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DECISIONE N. 445/2014/UE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 1) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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DECISIONE (UE) 2017/1545 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 settembre 2017 |
L 237 |
1 |
15.9.2017 |
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DECISIONE (UE) 2020/2229 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 2020 |
L 437 |
116 |
28.12.2020 |
DECISIONE N. 445/2014/UE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2014
che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE
Articolo 1
Istituzione
È istituita un'azione dell'Unione dal titolo «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 («azione»).
Articolo 2
Obiettivi
Gli obiettivi generali dell'azione sono i seguenti:
tutelare e promuovere la diversità delle culture in Europa e valorizzare le loro caratteristiche comuni nonché accrescere il senso di appartenenza dei cittadini europei a un'area culturale comune;
promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città conformemente alle loro rispettive strategie e priorità.
Gli obiettivi specifici dell'azione sono i seguenti:
migliorare l'ampiezza, la diversità e la dimensione europea dell'offerta culturale delle città, anche attraverso la cooperazione transnazionale;
ampliare l'accesso e la partecipazione alla cultura;
rafforzare le capacità del settore culturale e i suoi collegamenti con altri settori;
aumentare la visibilità delle città a livello internazionale mediante la cultura.
Articolo 3
Accesso all'azione
Ogni anno il titolo è attribuito al massimo a una sola città di ciascuno dei due Stati membri indicati nel calendario di cui all’allegato («calendario») e, negli anni pertinenti, a una città di un paese dell’Associazione europea di libero scambio che è parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo («paese EFTA/SEE»), di un paese candidato o potenziale candidato o a una città di un paese che aderisce all’Unione nelle circostanze di cui al paragrafo 5. Tuttavia, nel 2023 il titolo è detenuto al massimo da una sola città di ciascuno dei tre Stati membri indicati nel calendario.
Le città dei paesi EFTA/SEE, dei paesi candidati e dei potenziali candidati sono autorizzate a partecipare a un solo concorso nel periodo dal 2020 al 2033.
Ciascun paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato è autorizzato a ospitare la manifestazione una sola volta nel periodo dal 2020 al 2033.
Tuttavia, negli anni in cui, a norma del calendario, vi siano già tre città cui è stato attribuito il titolo, alle città dei paesi di cui al primo comma può essere attribuito il titolo solamente nel successivo anno disponibile nel calendario, secondo l'ordine di adesione di tali paesi.
Una città di un paese di cui al primo comma, la quale abbia precedentemente partecipato a un concorso per paesi candidati e potenziali candidati, non può partecipare a nessun successivo concorso per gli Stati membri. Qualora una città di un paese aderente sia stata nominata per detenere il titolo nel periodo dal 2020 al 2033 in conformità del paragrafo 4, tale paese non potrà, dopo la sua adesione, organizzare un concorso in qualità di Stato membro durante tale periodo.
Qualora più di un paese aderisca all'Unione alla stessa data e non si riesca a giungere a un accordo circa l'ordine di partecipazione all'azione tra questi paesi, il Consiglio procede a un sorteggio.
Articolo 4
Candidatura
Qualora una città candidata associ il territorio circostante, la candidatura viene presentata con il nome di tale città.
Il programma culturale copre l’anno della manifestazione ed è specificamente ideato per il titolo, secondo i criteri di cui all’articolo 5. Tuttavia, le città che detengono il titolo nel 2020 possono continuare ad attuare il loro programma culturale fino al 30 aprile 2021.
Articolo 5
Criteri
I criteri per la valutazione delle candidature («criteri») sono suddivisi nelle categorie «contributo alla strategia a lungo termine», «dimensione europea», «contenuto culturale e artistico», «capacità di realizzazione», «portata» e «gestione», nel modo seguente:
per quanto riguarda la categoria «contributo alla strategia a lungo termine» vengono presi in considerazione i seguenti fattori:
l'esistenza di una strategia culturale per la città candidata al momento della candidatura, che comprenda l'azione e i piani di sostegno alle attività culturali oltre l'anno del titolo;
i piani per rafforzare le capacità dei settori culturali e creativi, ivi incluso lo sviluppo di legami a lungo termine tra i settori culturale, economico e sociale della città candidata;
l'impatto a lungo termine, incluso lo sviluppo urbano, che si prevede il titolo possa avere a livello culturale, sociale ed economico sulla città candidata;
i piani per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto del titolo sulla città candidata e per la diffusione dei risultati della valutazione;
per quanto riguarda la categoria «dimensione europea», sono valutati i seguenti fattori:
la portata e la qualità delle attività destinate a promuovere la diversità culturale dell'Europa, il dialogo interculturale e una maggiore comprensione reciproca tra i cittadini europei;
la portata e la qualità delle attività destinate a valorizzare gli aspetti comuni delle culture, del patrimonio e della storia dell'Europa, come pure l'integrazione europea e i temi europei attuali;
la portata e la qualità delle attività cui partecipano gli artisti europei, la cooperazione con operatori o città di paesi diversi, incluso, se del caso, con altre città cui è stato attribuito il titolo, e i partenariati transnazionali;
la strategia che sarà adottata per suscitare l'interesse di un vasto pubblico europeo ed internazionale;
per quanto riguarda la categoria «contenuto culturale e artistico», vengono valutati i seguenti fattori:
l'esistenza di una visione artistica e di una strategia chiare e coerenti per il programma culturale;
la partecipazione di artisti e organizzazioni culturali locali all'ideazione e all'attuazione del programma culturale;
l'ampiezza e la diversità delle attività proposte e la loro qualità artistica complessiva;
la capacità di combinare il patrimonio culturale locale e le forme d'arte tradizionali con espressioni culturali nuove, innovative e sperimentali;
per quanto riguarda la categoria «capacità di realizzazione», le città candidate devono dimostrare che:
la candidatura gode di un ampio e forte sostegno politico e di un impegno sostenibile da parte delle autorità locali, regionali e nazionali;
la città dispone o disporrà di infrastrutture adeguate e sostenibili a lungo termine per detenere il titolo;
per quanto riguarda la categoria «portata», sono valutati i seguenti fattori:
il coinvolgimento della popolazione locale e della società civile nella preparazione della candidatura e nella realizzazione dell'azione;
la creazione di opportunità nuove e sostenibili che consentano a un gran numero di cittadini di assistere o partecipare ad attività culturali, soprattutto giovani, volontari e gruppi emarginati o svantaggiati, comprese le minoranze, con un'attenzione particolare alle persone disabili e agli anziani, per quanto attiene alla loro accessibilità a tali attività;
la strategia generale di sviluppo del pubblico e in particolare il legame con il settore dell'istruzione e la partecipazione delle scuole.
per quanto riguarda la categoria «gestione», sono valutati i seguenti fattori:
la sostenibilità della strategia di raccolta di fondi e del bilancio proposto che include, se del caso, i piani per chiedere il sostegno finanziario dei programmi e dei fondi dell'Unione, e che copre la fase preparatoria, l'anno del titolo, la valutazione e la continuazione delle attività legate al titolo, e il piano di emergenza;
la struttura di governance e di attuazione prevista per l'esecuzione dell'azione che contempli, fra l'altro, la predisposizione di un'adeguata collaborazione tra le autorità locali e l'organismo di attuazione, inclusa la direzione artistica;
le procedure di nomina dei direttori generali ed artistici e i loro campi di azione;
la strategia di marketing e comunicazione deve essere globale e deve porre in rilievo il fatto che l'azione è un'azione dell'Unione;
la possibilità che l'organismo di attuazione disponga di personale con capacità ed esperienza adeguate per pianificare, gestire e realizzare il programma culturale dell'anno del titolo.
Articolo 6
Giuria di esperti
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a selezionare ciascuno tre esperti del gruppo e li nominano conformemente alle rispettive procedure.
Il Comitato delle regioni seleziona un esperto del gruppo e nomina tale esperto conformemente alle proprie procedure.
Nel selezionare gli esperti europei, ciascuna di tali istituzioni od organi dell'Unione si adopera per garantire, nella composizione complessiva della giuria, la complementarità delle competenze, una distribuzione geografica equilibrata e l'equilibrio di genere.
Tutti gli esperti:
sono cittadini dell'Unione;
sono indipendenti;
hanno esperienza e competenze rilevanti nei settori:
della cultura;
dello sviluppo culturale delle città; o
nell'organizzazione di una Capitale europea della cultura o di un evento culturale internazionale di simile portata e dimensioni;
sono in grado di dedicare un numero appropriato di giorni di lavoro all'anno alla giuria.
Fatto salvo il primo comma, per quanto concerne la prima costituzione della giuria, il Parlamento europeo nomina i suoi esperti per tre anni, la Commissione per due anni e il Consiglio e il Comitato delle regioni per un anno.
Articolo 7
Presentazione delle candidature negli Stati membri
In deroga a quanto disposto al primo comma, gli Stati membri che possono designare una città per detenere il titolo nel 2020, pubblicano tale invito quanto prima dopo il 4 maggio 2014.
Ogni invito a presentare candidature contiene il formulario di candidatura di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
Per ciascuno degli inviti a presentare candidature il termine per la presentazione da parte delle città candidate è fissato a non meno di dieci mesi dalla data di pubblicazione.
Articolo 8
Preselezione negli Stati membri
In deroga a quanto disposto al primo comma, gli Stati membri che possono designare le città per detenere il titolo per l'anno 2020 possono prorogare il termine per un anno al massimo.
Articolo 9
Selezione negli Stati membri
Se necessario lo Stato membro interessato, di concerto con la Commissione, può prorogare tale termine di nove mesi per un periodo ragionevole.
La relazione di selezione contiene anche raccomandazioni alla città interessata sui progressi da realizzare entro l'anno del titolo.
La giuria presenta la relazione di selezione agli Stati membri interessati e alla Commissione.
Articolo 10
Preselezione e selezione nei paesi EFTA/SEE, nei paesi candidati e potenziali candidati
Ciascun invito a presentare candidature contiene il formulario di candidatura di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
Per ciascuno degli inviti a presentare candidature il termine per la presentazione è fissato a non meno di dieci mesi dalla data di pubblicazione.
La giuria, dopo aver valutato le candidature conformemente ai criteri, concorda su un elenco ristretto di città candidate e predispone una relazione di preselezione relativa a tutte le candidature fornendo, tra l'altro, raccomandazioni alle città candidate preselezionate.
La giuria presenta la relazione di preselezione alla Commissione.
Entro nove mesi dalla riunione di preselezione la Commissione convoca la giuria a una riunione di selezione finale con le città candidate preselezionate.
Se necessario la Commissione può prorogare tale termine di nove mesi per un periodo ragionevole.
La relazione di selezione contiene anche raccomandazioni alla città interessata sui progressi da realizzare entro l'anno del titolo.
La giuria presenta la relazione di selezione alla Commissione.
Articolo 11
Designazione
In deroga a quanto disposto al primo comma, gli Stati membri che possono designare le città per detenere il titolo per l'anno 2020 possono prorogare il termine quadriennale per un anno al massimo.
Articolo 12
Cooperazione tra le città designate
Le città designate per lo stesso anno si adoperano per stabilire collegamenti tra i rispettivi programmi culturali; tale cooperazione può essere presa in considerazione nell'ambito della procedura di monitoraggio di cui all'articolo 13.
Articolo 13
Monitoraggio
A tal fine la Commissione convoca tre riunioni di monitoraggio cui partecipano la giuria e le città nominate come segue:
tre anni prima dell'anno del titolo;
diciotto mesi prima dell'anno del titolo;
due mesi prima dell'anno del titolo.
Lo Stato membro, il paese EFTA/SEE, il paese candidato o potenziale candidato interessato può designare un osservatore per partecipare a tali riunioni.
Sei settimane prima di ciascuna riunione di monitoraggio, le città designate presentano alla Commissione relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori.
Durante le riunioni di monitoraggio la giuria fa il punto sui preparativi e fornisce consulenze al fine di aiutare le città designate a predisporre un programma culturale di elevata qualità e una strategia efficace. La giuria presta particolare attenzione alle raccomandazioni formulate nella relazione di selezione e in qualsiasi precedente relazione di monitoraggio di cui al paragrafo 3.
La giuria trasmette le sue relazioni di monitoraggio alla Commissione, alle città designate e ai loro Stati membri, come anche alle città designate e al pertinente paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato interessato.
Articolo 14
Premio
Gli aspetti giuridici e finanziari relativi a tale premio rientrano nell'ambito dei rispettivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura.
Si ritiene che la città nominata abbia onorato gli impegni assunti all'atto della candidatura se non sono state apportate modifiche sostanziali al programma e alla strategia tra la fase di candidatura e l'anno del titolo, in particolare:
se il bilancio è stato mantenuto ad un livello tale da permettere di realizzare un programma culturale di elevata qualità in linea con la candidatura e i criteri;
se l'indipendenza della direzione artistica è stata adeguatamente rispettata;
se la dimensione europea continua ad essere sufficientemente forte nella versione definitiva del programma culturale;
se la strategia di marketing e comunicativa e il materiale di comunicazione utilizzati dalla città nominata riflettono chiaramente il fatto che l'azione è un'azione dell'Unione;
se sono stati predisposti piani per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto del titolo sulla città designate.
Articolo 15
Modalità pratiche
La Commissione in particolare:
assicura la coerenza complessiva dell'azione;
assicura il coordinamento fra gli Stati membri e la giuria;
alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dei criteri, stabilisce orientamenti ai fini dell'assistenza nelle procedure di selezione e di monitoraggio in stretta collaborazione con la giuria;
fornisce sostegno tecnico alla giuria;
pubblica, sul proprio sito web, tutte le relazioni della giuria;
pubblica tutte le informazioni pertinenti e contribuisce alla visibilità dell'azione a livello europeo ed internazionale;
favorisce lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra le passate, presenti e future città cui è stato attribuito il titolo, nonché tra le città candidate, e promuove una più ampia diffusione delle relazioni di valutazione delle città e delle esperienze acquisite.
Articolo 16
Valutazione
La Commissione stabilisce orientamenti e indicatori comuni per le città interessate sulla base degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dei criteri al fine di garantire un approccio coerente alla procedura di valutazione.
Le città interessate predispongono le loro relazioni di valutazione e le trasmettono alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’anno del titolo. Tuttavia, le città che detengono il titolo nel 2020 predispongono le loro relazioni di valutazione e le trasmettono alla Commissione entro il 30 aprile 2022.
La Commissione pubblica dette relazioni di valutazione sul proprio sito Internet.
Le valutazioni esterne e indipendenti intendono principalmente analizzare tutte le manifestazioni passate secondo una prospettiva europea, che consenta di effettuare confronti e di trarre utili insegnamenti per le future Capitali europee della cultura e per tutte le città europee. Tali valutazioni includono un apprezzamento sull'azione nel suo complesso, in particolare l'efficienza dei processi che intervengono nella sua realizzazione, l'impatto provocato e in quale modo possa essere migliorata.
La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni le seguenti relazioni basate su tali valutazioni, corredate, se del caso, di opportune proposte:
una relazione iniziale intermedia entro il 31 dicembre 2024;
una seconda relazione intermedia entro il 31 dicembre 2029;
una relazione ex post entro il 31 dicembre 2034.
Articolo 17
Abrogazione e disposizione transitoria
La decisione n. 1622/2006/CE è abrogata. Essa continua tuttavia ad applicarsi alle città che sono già state o sono in procinto di essere nominate Capitali europee della cultura per gli anni dal 2013 al 2019.
Articolo 18
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
CALENDARIO
2020 |
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2021 |
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2022 |
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Lussemburgo |
Paese candidato o potenziale candidato |
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Ungheria |
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Grecia |
2024 |
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Paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato |
2025 |
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Germania |
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2026 |
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2027 |
Lettonia |
Portogallo |
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2028 |
Cechia |
Francia |
Paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato |
2029 |
Polonia |
Svezia |
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2030 |
Cipro |
Belgio |
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2031 |
Malta |
Spagna |
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2032 |
Bulgaria |
Danimarca |
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2033 |
Paesi Bassi |
Italia |
Paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato. |