Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0216-20240314

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/216/2024-03-14

02013R0216 — IT — 14.03.2024 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 216/2013 DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2013

relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(GU L 069 del 13.3.2013, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (UE) 2018/2056 DEL CONSIGLIO  del 6 dicembre 2018

  L 329

1

27.12.2018

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2024/741 DEL CONSIGLIO  del 20 febbraio 2024

  L 

1

23.2.2024




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 216/2013 DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2013

relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea



Articolo 1

1.  
La Gazzetta ufficiale è pubblicata in formato elettronico, conformemente al presente regolamento, nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.
2.  
Fatto salvo l’articolo 3, soltanto la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea pubblicata in formato elettronico («l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale») è autentica e produce effetti giuridici.

Articolo 2

▼M2

1.  
L’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale è pubblicata secondo condizioni tecniche che assicurino l’autenticità, l’integrità e l’inalterabilità del suo contenuto.

Il sistema predisposto per assicurare l’autenticità è documentato sul sito web EUR-Lex e permette di verificare facilmente l’autenticità dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale.

▼B

2.  
L’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale presenta informazioni in merito alla sua data di pubblicazione.
3.  
L’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale è resa disponibile al pubblico sul sito web EUR-Lex in un formato non obsoleto e per un periodo illimitato. La sua consultazione è gratuita.

▼M2

4.  
Quando alcune informazioni dalla Gazzetta ufficiale devono essere rimosse dopo la pubblicazione in seguito a una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea, o al fine di proteggere dei dati personali in conformità degli atti giuridici dell’Unione, in particolare del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), è messa a disposizione una nuova versione dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale in questione, corredata di un’apposita avvertenza. La versione originale dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale in questione è conservata negli archivi dell’Ufficio delle pubblicazioni per un periodo illimitato, in condizioni tecniche e organizzative tali da garantire che la versione originale possa essere divulgata solo in conformità del diritto dell’Unione.

▼M2

Articolo 3

1.  
Qualora non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sul sito EUR-Lex a causa di un guasto imprevisto ed eccezionale dei sistemi informatici interessati, l’edizione della Gazzetta ufficiale in questione è pubblicata in forma cartacea. Tale edizione è autentica e produce effetti giuridici.
2.  
Una volta ripristinati i sistemi di cui al paragrafo 1, l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale corrispondente all’edizione pubblicata conformemente al paragrafo 1 è messa a disposizione sul sito web EUR-Lex. A partire da tale momento essa è considerata l’unica edizione autentica e produce effetti giuridici.
3.  
Le edizioni elettroniche della Gazzetta ufficiale corrispondenti alle edizioni autentiche a stampa della Gazzetta ufficiale pubblicate dopo il 1o luglio 2013 sono considerate le uniche edizioni autentiche a partire dal 14 marzo 2024.

▼B

Articolo 4

1.  

Con riferimento all’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale, l’Ufficio delle pubblicazioni è responsabile per:

a) 

la sua pubblicazione e per garantirne l’autenticità;

b) 

l’applicazione, la gestione e la manutenzione del sistema informatico che serve a produrre l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale e il potenziamento di tale sistema in linea con i futuri sviluppi tecnologici;

c) 

l’applicazione e l’ampliamento delle apparecchiature tecniche onde garantire a tutti gli utenti l’accesso all’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale;

d) 

la definizione di norme di sicurezza interna e di accesso con riguardo al sistema informatico che serve a produrre l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale;

e) 

la conservazione e l’archiviazione dei documenti elettronici e il loro trattamento in linea con i futuri sviluppi tecnologici.

2.  
L’Ufficio delle pubblicazioni esercita le responsabilità di cui al paragrafo 1 conformemente alla decisione 2009/496/CE, Euratom.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del quarto mese civile successivo all’adozione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Top