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Document 02013R0216-20240314
Council Regulation (EU) No 216/2013 of 7 March 2013 on the electronic publication of the Official Journal of the European Union
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
02013R0216 — IT — 14.03.2024 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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REGOLAMENTO (UE) N. 216/2013 DEL CONSIGLIO del 7 marzo 2013 relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 069 del 13.3.2013, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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REGOLAMENTO (UE) 2018/2056 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 2018 |
L 329 |
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27.12.2018 |
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REGOLAMENTO (UE) 2024/741 DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 2024 |
L |
1 |
23.2.2024 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 216/2013 DEL CONSIGLIO
del 7 marzo 2013
relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Articolo 1
Articolo 2
Il sistema predisposto per assicurare l’autenticità è documentato sul sito web EUR-Lex e permette di verificare facilmente l’autenticità dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale.
Articolo 3
Articolo 4
Con riferimento all’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale, l’Ufficio delle pubblicazioni è responsabile per:
la sua pubblicazione e per garantirne l’autenticità;
l’applicazione, la gestione e la manutenzione del sistema informatico che serve a produrre l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale e il potenziamento di tale sistema in linea con i futuri sviluppi tecnologici;
l’applicazione e l’ampliamento delle apparecchiature tecniche onde garantire a tutti gli utenti l’accesso all’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale;
la definizione di norme di sicurezza interna e di accesso con riguardo al sistema informatico che serve a produrre l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale;
la conservazione e l’archiviazione dei documenti elettronici e il loro trattamento in linea con i futuri sviluppi tecnologici.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del quarto mese civile successivo all’adozione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).