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Document 02011R0540-20221101

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/2022-11-01

02011R0540 — IT — 01.11.2022 — 079.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 540/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2011

recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 153 del 11.6.2011, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 541/2011 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno 2011

  L 153

187

11.6.2011

 M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 542/2011 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno 2011

  L 153

189

11.6.2011

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 702/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2011

  L 190

28

21.7.2011

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 703/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2011

  L 190

33

21.7.2011

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 704/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2011

  L 190

38

21.7.2011

►M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 705/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2011

  L 190

43

21.7.2011

 M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 706/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2011

  L 190

50

21.7.2011

►M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 736/2011 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2011

  L 195

37

27.7.2011

►M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 740/2011 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 2011

  L 196

6

28.7.2011

►M10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 786/2011 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 2011

  L 203

11

6.8.2011

►M11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 787/2011 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 2011

  L 203

16

6.8.2011

►M12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 788/2011 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 2011

  L 203

21

6.8.2011

►M13

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 797/2011 DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2011

  L 205

3

10.8.2011

►M14

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 798/2011 DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2011

  L 205

9

10.8.2011

►M15

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 800/2011 DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2011

  L 205

22

10.8.2011

 M16

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 806/2011 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2011

  L 206

39

11.8.2011

 M17

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 807/2011 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2011

  L 206

44

11.8.2011

►M18

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 810/2011 DELLA COMMISSIONE dell’11 agosto 2011

  L 207

7

12.8.2011

 M19

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 820/2011 DELLA COMMISSIONE del 16 agosto 2011

  L 209

18

17.8.2011

►M20

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 974/2011 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 2011

  L 255

1

1.10.2011

►M21

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 993/2011 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 2011

  L 263

1

7.10.2011

 M22

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1022/2011 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 2011

  L 270

20

15.10.2011

►M23

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1100/2011 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2011

  L 285

10

1.11.2011

 M24

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1134/2011 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2011

  L 292

1

10.11.2011

►M25

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1143/2011 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2011

  L 293

26

11.11.2011

 M26

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1278/2011 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2011

  L 327

49

9.12.2011

►M27

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 87/2012 DELLA COMMISSIONE del 1o febbraio 2012

  L 30

8

2.2.2012

►M28

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 127/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2012

  L 41

12

15.2.2012

►M29

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 287/2012 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2012

  L 95

7

31.3.2012

►M30

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 359/2012 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2012

  L 114

1

26.4.2012

►M31

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 369/2012 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 2012

  L 116

19

28.4.2012

►M32

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 571/2012 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2012

  L 169

46

29.6.2012

 M33

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 582/2012 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2012

  L 173

3

3.7.2012

►M34

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 589/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 2012

  L 175

7

5.7.2012

►M35

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 595/2012 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2012

  L 176

46

6.7.2012

►M36

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 597/2012 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2012

  L 176

54

6.7.2012

►M37

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 608/2012 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2012

  L 177

19

7.7.2012

►M38

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 637/2012 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2012

  L 186

20

14.7.2012

 M39

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 735/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2012

  L 218

3

15.8.2012

►M40

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 746/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 agosto 2012

  L 219

15

17.8.2012

 M41

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1037/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2012

  L 308

15

8.11.2012

►M42

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1043/2012 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2012

  L 310

24

9.11.2012

 M43

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1197/2012 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2012

  L 342

27

14.12.2012

►M44

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1237/2012 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2012

  L 350

55

20.12.2012

►M45

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1238/2012 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2012

  L 350

59

20.12.2012

►M46

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 17/2013 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2013

  L 9

5

15.1.2013

►M47

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 22/2013 DELLA COMMISSIONE del 15 gennaio 2013

  L 11

8

16.1.2013

►M48

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 175/2013 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2013

  L 56

4

28.2.2013

►M49

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 187/2013 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2013

  L 62

10

6.3.2013

►M50

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 188/2013 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2013

  L 62

13

6.3.2013

 M51

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 190/2013 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2013

  L 62

19

6.3.2013

►M52

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 200/2013 DELLA COMMISSIONE dell’8 marzo 2013

  L 67

1

9.3.2013

►M53

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 201/2013 DELLA COMMISSIONE dell’8 marzo 2013

  L 67

6

9.3.2013

►M54

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 350/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 aprile 2013

  L 108

9

18.4.2013

►M55

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 355/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2013

  L 109

14

19.4.2013

►M56

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 356/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2013

  L 109

18

19.4.2013

 M57

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 365/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2013

  L 111

27

23.4.2013

►M58

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 366/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2013

  L 111

30

23.4.2013

►M59

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 367/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2013

  L 111

33

23.4.2013

►M60

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 368/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2013

  L 111

36

23.4.2013

►M61

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 369/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2013

  L 111

39

23.4.2013

►M62

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 373/2013 DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 2013

  L 112

10

24.4.2013

►M63

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 375/2013 DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 2013

  L 112

15

24.4.2013

►M64

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 378/2013 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 2013

  L 113

5

25.4.2013

 M65

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 485/2013 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2013

  L 139

12

25.5.2013

 M66

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 532/2013 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 2013

  L 159

6

11.6.2013

 M67

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 533/2013 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 2013

  L 159

9

11.6.2013

►M68

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 546/2013 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2013

  L 163

17

15.6.2013

►M69

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 568/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2013

  L 167

33

19.6.2013

►M70

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2013

  L 168

18

20.6.2013

 M71

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 762/2013 DELLA COMMISSIONE del 7 agosto 2013

  L 213

14

8.8.2013

►M72

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 767/2013 DELLA COMMISSIONE dell'8 agosto 2013

  L 214

5

9.8.2013

 M73

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 781/2013 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2013

  L 219

22

15.8.2013

►M74

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 790/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2013

  L 222

6

20.8.2013

►M75

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 798/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2013

  L 224

9

22.8.2013

►M76

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 802/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 2013

  L 225

13

23.8.2013

►M77

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 826/2013 DELLA COMMISSIONE del 29 agosto 2013

  L 232

13

30.8.2013

►M78

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 827/2013 DELLA COMMISSIONE del 29 agosto 2013

  L 232

18

30.8.2013

►M79

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 828/2013 DELLA COMMISSIONE del 29 agosto 2013

  L 232

23

30.8.2013

►M80

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 829/2013 DELLA COMMISSIONE del 29 agosto 2013

  L 232

29

30.8.2013

►M81

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 832/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2013

  L 233

3

31.8.2013

►M82

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 833/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2013

  L 233

7

31.8.2013

►M83

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1031/2013 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2013

  L 283

17

25.10.2013

 M84

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1089/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 2013

  L 293

31

5.11.2013

►M85

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1124/2013 DELLA COMMISSIONE dell’8 novembre 2013

  L 299

34

9.11.2013

 M86

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1136/2013 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2013

  L 302

34

13.11.2013

►M87

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1150/2013 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2013

  L 305

13

15.11.2013

►M88

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2013

  L 309

17

19.11.2013

►M89

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1166/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2013

  L 309

22

19.11.2013

►M90

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1175/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2013

  L 312

18

21.11.2013

►M91

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1176/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2013

  L 312

23

21.11.2013

►M92

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1177/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2013

  L 312

28

21.11.2013

 M93

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1178/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2013

  L 312

33

21.11.2013

►M94

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1187/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2013

  L 313

42

22.11.2013

►M95

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1192/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2013

  L 314

6

23.11.2013

►M96

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1195/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2013

  L 315

27

26.11.2013

►M97

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1199/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 2013

  L 315

69

26.11.2013

 M98

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 85/2014 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2014

  L 28

34

31.1.2014

►M99

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 140/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2014

  L 44

35

14.2.2014

►M100

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 141/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2014

  L 44

40

14.2.2014

►M101

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 143/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2014

  L 45

1

15.2.2014

►M102

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 144/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2014

  L 45

7

15.2.2014

►M103

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 145/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2014

  L 45

12

15.2.2014

►M104

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2014

  L 46

3

18.2.2014

►M105

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 151/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014

  L 48

1

19.2.2014

►M106

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 154/2014 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2014

  L 50

7

20.2.2014

 M107

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 187/2014 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2014

  L 57

24

27.2.2014

►M108

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 192/2014 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2014

  L 59

20

28.2.2014

►M109

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 193/2014 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2014

  L 59

25

28.2.2014

►M110

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 462/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 2014

  L 134

28

7.5.2014

►M111

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 485/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2014

  L 138

65

13.5.2014

►M112

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 486/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2014

  L 138

70

13.5.2014

 M113

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 487/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2014

  L 138

72

13.5.2014

►M114

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 496/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 2014

  L 143

1

15.5.2014

►M115

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 504/2014 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 2014

  L 145

28

16.5.2014

 M116

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 563/2014 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 2014

  L 156

5

24.5.2014

►M117

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 571/2014 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 2014

  L 157

96

27.5.2014

 M118

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 629/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2014

  L 174

33

13.6.2014

►M119

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 632/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2014

  L 175

1

14.6.2014

 M120

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 678/2014 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2014

  L 180

11

20.6.2014

 M121

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 878/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 agosto 2014

  L 240

18

13.8.2014

►M122

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 880/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 agosto 2014

  L 240

22

13.8.2014

►M123

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 890/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2014

  L 243

42

15.8.2014

►M124

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 891/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2014

  L 243

47

15.8.2014

►M125

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 916/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 2014

  L 251

16

23.8.2014

►M126

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 917/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 2014

  L 251

19

23.8.2014

 M127

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 918/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 2014

  L 251

24

23.8.2014

►M128

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 921/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2014

  L 252

3

26.8.2014

►M129

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 922/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2014

  L 252

6

26.8.2014

►M130

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1316/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2014

  L 355

1

12.12.2014

►M131

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1330/2014 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2014

  L 359

85

16.12.2014

►M132

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1334/2014 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2014

  L 360

1

17.12.2014

►M133

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2015/51 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2015

  L 9

22

15.1.2015

 M134

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2015/58 DELLA COMMISSIONE del 15 gennaio 2015

  L 10

25

16.1.2015

 M135

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2015/232 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2015

  L 39

7

14.2.2015

►M136

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/306 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2015

  L 56

1

27.2.2015

►M137

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2015/307 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2015

  L 56

6

27.2.2015

 M138

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2015/308 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2015

  L 56

9

27.2.2015

 M139

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/404 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2015

  L 67

6

12.3.2015

 M140

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/415 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2015

  L 68

28

13.3.2015

 M141

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/418 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2015

  L 68

36

13.3.2015

►M142

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/543 DELLA COMMISSIONE del 1o aprile 2015

  L 90

1

2.4.2015

►M143

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/553 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2015

  L 92

86

8.4.2015

►M144

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/762 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2015

  L 120

6

13.5.2015

 M145

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1106 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 2015

  L 181

70

9.7.2015

►M146

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1107 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 2015

  L 181

72

9.7.2015

►M147

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1108 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 2015

  L 181

75

9.7.2015

►M148

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1115 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2015

  L 182

22

10.7.2015

►M149

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1116 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2015

  L 182

26

10.7.2015

►M150

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1154 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2015

  L 187

18

15.7.2015

►M151

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1165 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 2015

  L 188

30

16.7.2015

►M152

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1166 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 2015

  L 188

34

16.7.2015

►M153

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1176 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2015

  L 192

1

18.7.2015

►M154

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1192 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2015

  L 193

124

21.7.2015

►M155

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1201 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2015

  L 195

37

23.7.2015

►M156

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1295 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 2015

  L 199

8

29.7.2015

►M157

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1392 DELLA COMMISSIONE del 13 agosto 2015

  L 215

34

14.8.2015

►M158

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1396 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2015

  L 216

1

15.8.2015

►M159

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1397 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2015

  L 216

3

15.8.2015

 M160

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1885 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2015

  L 276

48

21.10.2015

►M161

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2033 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 2015

  L 298

8

14.11.2015

►M162

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2047 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2015

  L 300

8

17.11.2015

►M163

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2069 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2015

  L 301

42

18.11.2015

►M164

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2084 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2015

  L 302

89

19.11.2015

►M165

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2085 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2015

  L 302

93

19.11.2015

►M166

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2105 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2015

  L 305

31

21.11.2015

►M167

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2198 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2015

  L 313

35

28.11.2015

 M168

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2233 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2015

  L 317

26

3.12.2015

►M169

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/139 DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 2016

  L 27

7

3.2.2016

►M170

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/146 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 2016

  L 30

7

5.2.2016

►M171

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/147 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 2016

  L 30

12

5.2.2016

►M172

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/177 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2016

  L 35

1

11.2.2016

►M173

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/182 DELLA COMMISSIONE dell'11 febbraio 2016

  L 37

40

12.2.2016

►M174

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/370 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2016

  L 70

7

16.3.2016

►M175

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/389 DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 2016

  L 73

77

18.3.2016

►M176

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/548 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 2016

  L 95

1

9.4.2016

 M177

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/549 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 2016

  L 95

4

9.4.2016

►M178

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/560 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2016

  L 96

23

12.4.2016

►M179

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/636 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2016

  L 108

22

23.4.2016

►M180

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/638 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2016

  L 108

28

23.4.2016

►M181

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/864 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2016

  L 144

32

1.6.2016

►M182

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/871 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno 2016

  L 145

4

2.6.2016

►M183

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/872 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno 2016

  L 145

7

2.6.2016

 M184

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/950 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2016

  L 159

3

16.6.2016

►M185

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/951 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2016

  L 159

6

16.6.2016

►M186

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/952 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2016

  L 159

10

16.6.2016

 M187

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1056 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2016

  L 173

52

30.6.2016

 M188

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1313 DELLA COMMISSIONE del 1o agosto 2016

  L 208

1

2.8.2016

►M189

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1414 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2016

  L 230

16

25.8.2016

►M190

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1423 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2016

  L 231

20

26.8.2016

►M191

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1424 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2016

  L 231

25

26.8.2016

►M192

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1425 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2016

  L 231

30

26.8.2016

►M193

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1426 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2016

  L 231

34

26.8.2016

►M194

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1429 DELLA COMMISSIONE del 26 agosto 2016

  L 232

1

27.8.2016

►M195

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1978 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 2016

  L 305

23

12.11.2016

 M196

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2016 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2016

  L 312

21

18.11.2016

 M197

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2035 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2016

  L 314

7

22.11.2016

►M198

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/157 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2017

  L 25

5

31.1.2017

►M199

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/195 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2017

  L 31

21

4.2.2017

►M200

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/239 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2017

  L 36

39

11.2.2017

►M201

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/244 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2017

  L 36

54

11.2.2017

►M202

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/270 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2017

  L 40

48

17.2.2017

►M203

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/359 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 2017

  L 54

8

1.3.2017

►M204

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/360 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 2017

  L 54

11

1.3.2017

►M205

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/375 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2017

  L 58

3

4.3.2017

►M206

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/406 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2017

  L 63

83

9.3.2017

►M207

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/407 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2017

  L 63

87

9.3.2017

►M208

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/408 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2017

  L 63

91

9.3.2017

►M209

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/409 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2017

  L 63

95

9.3.2017

►M210

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/419 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 2017

  L 64

4

10.3.2017

►M211

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/428 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2017

  L 66

1

11.3.2017

►M212

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/438 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2017

  L 67

67

14.3.2017

►M213

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/555 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2017

  L 80

1

25.3.2017

►M214

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/725 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 2017

  L 107

24

25.4.2017

►M215

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/753 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2017

  L 113

24

29.4.2017

►M216

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/755 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2017

  L 113

35

29.4.2017

►M217

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/781 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 2017

  L 118

1

6.5.2017

►M218

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/805 DELLA COMMISSIONE dell'11 maggio 2017

  L 121

26

12.5.2017

►M219

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/806 DELLA COMMISSIONE dell'11 maggio 2017

  L 121

31

12.5.2017

►M220

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/831 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2017

  L 124

27

17.5.2017

 M221

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/841 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2017

  L 125

12

18.5.2017

►M222

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/842 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2017

  L 125

16

18.5.2017

►M223

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/843 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2017

  L 125

21

18.5.2017

 M224

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/855 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 2017

  L 128

10

19.5.2017

►M225

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/856 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 2017

  L 128

14

19.5.2017

►M226

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1113 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2017

  L 162

27

23.6.2017

►M227

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1114 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2017

  L 162

32

23.6.2017

►M228

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1115 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2017

  L 162

38

23.6.2017

►M229

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1125 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2017

  L 163

10

24.6.2017

►M230

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1186 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 2017

  L 171

131

4.7.2017

►M231

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1455 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2017

  L 208

28

11.8.2017

►M232

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1491 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2017

  L 216

15

22.8.2017

►M233

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1496 DELLA COMMISSIONE del 23 agosto 2017

  L 218

7

24.8.2017

►M234

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1506 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2017

  L 222

21

29.8.2017

 M235

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1511 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2017

  L 224

115

31.8.2017

►M236

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1527 DELLA COMMISSIONE del 6 settembre 2017

  L 231

3

7.9.2017

►M237

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1529 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2017

  L 232

1

8.9.2017

 M238

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1530 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2017

  L 232

4

8.9.2017

►M239

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1531 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2017

  L 232

6

8.9.2017

►M240

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2066 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 2017

  L 295

43

14.11.2017

►M241

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2069 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 2017

  L 295

51

14.11.2017

►M242

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2090 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2017

  L 297

22

15.11.2017

►M243

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2091 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2017

  L 297

25

15.11.2017

►M244

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2324 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2017

  L 333

10

15.12.2017

 M245

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/84 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2018

  L 16

8

20.1.2018

►M246

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/112 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2018

  L 20

3

25.1.2018

►M247

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/113 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2018

  L 20

7

25.1.2018

►M248

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/184 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 2018

  L 34

10

8.2.2018

►M249

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/185 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 2018

  L 34

13

8.2.2018

 M250

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/291 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2018

  L 55

30

27.2.2018

►M251

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/309 DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 2018

  L 60

16

2.3.2018

 M252

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/524 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo2018

  L 88

4

4.4.2018

►M253

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/660 DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 2018

  L 110

122

30.4.2018

►M254

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/670 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2018

  L 113

1

3.5.2018

►M255

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/679 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2018

  L 114

18

4.5.2018

►M256

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/690 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2018

  L 117

3

8.5.2018

►M257

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/691 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2018

  L 117

6

8.5.2018

►M258

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/692 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2018

  L 117

9

8.5.2018

►M259

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/710 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 2018

  L 119

31

15.5.2018

►M260

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/755 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 2018

  L 128

4

24.5.2018

 M261

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/783 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 2018

  L 132

31

30.5.2018

 M262

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/784 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 2018

  L 132

35

30.5.2018

 M263

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/785 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 2018

  L 132

40

30.5.2018

 M264

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/917 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2018

  L 163

13

28.6.2018

►M265

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1019 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 2018

  L 183

14

19.7.2018

►M266

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1043 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 2018

  L 188

9

25.7.2018

►M267

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1060 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2018

  L 190

3

27.7.2018

►M268

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1061 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2018

  L 190

8

27.7.2018

►M269

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1075 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 2018

  L 194

36

31.7.2018

►M270

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1260 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2018

  L 238

30

21.9.2018

 M271

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1262 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2018

  L 238

62

21.9.2018

►M272

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1264 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2018

  L 238

71

21.9.2018

►M273

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1265 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2018

  L 238

77

21.9.2018

►M274

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1266 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2018

  L 238

81

21.9.2018

►M275

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1278 DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 2018

  L 239

4

24.9.2018

►M276

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1295 DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 2018

  L 243

7

27.9.2018

►M277

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1495 DELLA COMMISSIONE dell'8 ottobre 2018

  L 253

1

9.10.2018

►M278

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1500 DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre 2018

  L 254

1

10.10.2018

►M279

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1501 DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre 2018

  L 254

4

10.10.2018

►M280

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1532 DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 2018

  L 257

10

15.10.2018

 M281

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1796 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2018

  L 294

15

21.11.2018

►M282

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1865 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2018

  L 304

6

29.11.2018

►M283

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1913 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2018

  L 311

13

7.12.2018

►M284

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1914 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2018

  L 311

17

7.12.2018

►M285

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1915 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2018

  L 311

20

7.12.2018

 M286

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1916 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2018

  L 311

24

7.12.2018

►M287

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1917 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2018

  L 311

27

7.12.2018

►M288

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1981 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2018

  L 317

16

14.12.2018

►M289

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/139 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2019

  L 26

4

30.1.2019

►M290

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/147 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2019

  L 27

14

31.1.2019

►M291

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/149 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2019

  L 27

20

31.1.2019

►M292

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/151 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2019

  L 27

26

31.1.2019

►M293

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/158 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2019

  L 31

21

1.2.2019

 M294

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/168 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2019

  L 33

1

5.2.2019

►M295

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/291 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2019

  L 48

17

20.2.2019

 M296

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/324 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2019

  L 57

1

26.2.2019

►M297

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/337 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2019

  L 60

12

28.2.2019

►M298

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/344 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 2019

  L 62

7

1.3.2019

►M299

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/481 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2019

  L 82

19

25.3.2019

►M300

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/676 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2019

  L 114

12

30.4.2019

►M301

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/677 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2019

  L 114

15

30.4.2019

►M302

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/706 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2019

  L 120

11

8.5.2019

 M303

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/707 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2019

  L 120

16

8.5.2019

►M304

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/716 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2019

  L 122

39

10.5.2019

►M305

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/717 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2019

  L 122

44

10.5.2019

►M306

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/989 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2019

  L 160

11

18.6.2019

►M307

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1085 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2019

  L 171

110

26.6.2019

►M308

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1090 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2019

  L 173

39

27.6.2019

►M309

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1100 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2019

  L 175

17

28.6.2019

►M310

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1101 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2019

  L 175

20

28.6.2019

►M311

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1137 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 2019

  L 180

3

4.7.2019

►M312

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1138 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 2019

  L 180

8

4.7.2019

 M313

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1589 DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 2019

  L 248

24

27.9.2019

►M314

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1605 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 2019

  L 250

49

30.9.2019

►M315

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1606 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 2019

  L 250

53

30.9.2019

►M316

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1675 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 2019

  L 257

6

8.10.2019

►M317

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1690 DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre 2019

  L 259

2

10.10.2019

 M318

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2094 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2019

  L 317

102

9.12.2019

►M319

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/17 DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 2020

  L 7

11

13.1.2020

►M320

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/18 DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 2020

  L 7

14

13.1.2020

►M321

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/23 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 2020

  L 8

8

14.1.2020

 M322

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/421 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2020

  L 84

7

20.3.2020

►M323

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/616 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 2020

  L 143

1

6.5.2020

►M324

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/617 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 2020

  L 143

6

6.5.2020

►M325

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/642 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2020

  L 150

134

13.5.2020

►M326

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/646 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2020

  L 151

3

14.5.2020

►M327

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/653 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 2020

  L 152

1

15.5.2020

 M328

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/869 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2020

  L 201

7

25.6.2020

►M329

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/892 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2020

  L 206

5

30.6.2020

►M330

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/968 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 2020

  L 213

7

6.7.2020

►M331

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1003 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2020

  L 221

127

10.7.2020

►M332

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1004 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2020

  L 221

133

10.7.2020

►M333

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1018 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2020

  L 225

9

14.7.2020

 M334

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1160 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 2020

  L 257

29

6.8.2020

►M335

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1246 DELLA COMMISSIONE del 2 settembre 2020

  L 288

18

3.9.2020

►M336

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1263 DELLA COMMISSIONE del 10 settembre 2020

  L 297

1

11.9.2020

►M337

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1276 DELLA COMMISSIONE dell’11 settembre 2020

  L 300

32

14.9.2020

►M338

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1280 DELLA COMMISSIONE del 14 settembre 2020

  L 301

4

15.9.2020

►M339

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1293 DELLA COMMISSIONE del 15 settembre 2020

  L 302

24

16.9.2020

►M340

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1498 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2020

  L 342

5

16.10.2020

 M341

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1511 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 2020

  L 344

18

19.10.2020

 M342

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1643 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 2020

  L 370

18

6.11.2020

►M343

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2007 DELLA COMMISSIONE dell’8 dicembre 2020

  L 414

10

9.12.2020

►M344

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2087 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2020

  L 423

50

15.12.2020

►M345

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2101 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2020

  L 425

79

16.12.2020

 M346

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2104 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2020

  L 425

93

16.12.2020

►M347

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2105 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2020

  L 425

96

16.12.2020

 M348

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/52 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 2021

  L 23

13

25.1.2021

►M349

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/81 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2021

  L 29

12

28.1.2021

►M350

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/129 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2021

  L 40

11

4.2.2021

►M351

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/134 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 2021

  L 42

4

5.2.2021

►M352

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/413 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2021

  L 81

32

9.3.2021

►M353

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/427 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2021

  L 84

21

11.3.2021

►M354

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/459 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 2021

  L 91

4

17.3.2021

►M355

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/556 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2021

  L 115

26

6.4.2021

 M356

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/566 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2021

  L 118

1

7.4.2021

 M357

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/567 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 2021

  L 118

6

7.4.2021

►M358

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/574 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2021

  L 120

9

8.4.2021

 M359

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/726 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2021

  L 155

20

5.5.2021

 M360

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/745 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2021

  L 160

89

7.5.2021

►M361

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/795 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2021

  L 174

2

18.5.2021

►M362

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/824 DELLA COMMISSIONE del 21 maggio 2021

  L 183

35

25.5.2021

►M363

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/843 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 2021

  L 186

20

27.5.2021

►M364

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/853 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 2021

  L 188

56

28.5.2021

►M365

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/917 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2021

  L 201

19

8.6.2021

►M366

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1191 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 2021

  L 258

37

20.7.2021

►M367

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1379 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2021

  L 297

32

20.8.2021

►M368

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1446 DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 2021

  L 313

9

6.9.2021

►M369

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1448 DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 2021

  L 313

15

6.9.2021

 M370

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1449 DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 2021

  L 313

20

6.9.2021

 M371

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1450 DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 2021

  L 313

25

6.9.2021

►M372

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1452 DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 2021

  L 313

30

6.9.2021

►M373

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1455 DELLA COMMISSIONE del 6 settembre 2021

  L 315

1

7.9.2021

►M374

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2049 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2021

  L 420

6

25.11.2021

►M375

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2068 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 2021

  L 421

25

26.11.2021

►M376

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2081 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2021

  L 426

28

29.11.2021

►M377

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/4 DELLA COMMISSIONE del 4 gennaio 2022

  L 1

5

5.1.2022

►M378

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/19 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2022

  L 5

9

10.1.2022

►M379

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/43 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 2022

  L 9

7

14.1.2022

►M380

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/94 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2022

  L 16

33

25.1.2022

►M381

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/159 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 2022

  L 26

7

7.2.2022

►M382

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/378 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2022

  L 72

2

7.3.2022

►M383

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/383 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2022

  L 76

1

7.3.2022

►M384

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/437 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 2022

  L 89

3

17.3.2022

►M385

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/456 DELLA COMMISSIONE del 21 marzo 2022

  L 93

138

22.3.2022

►M386

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/489 DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 2022

  L 100

7

28.3.2022

►M387

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/496 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2022

  L 101

1

29.3.2022

►M388

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/501 DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 2022

  L 102

1

30.3.2022

►M389

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/686 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2022

  L 126

18

29.4.2022

►M390

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/698 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2022

  L 130

3

4.5.2022

►M391

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/708 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 2022

  L 133

1

10.5.2022

►M392

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/782 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 2022

  L 140

3

19.5.2022

►M393

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/800 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2022

  L 143

4

23.5.2022

►M394

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/801 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2022

  L 143

7

23.5.2022

►M395

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/808 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 2022

  L 145

37

24.5.2022

►M396

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/814 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2022

  L 146

6

25.5.2022

►M397

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1251 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 2022

  L 191

35

20.7.2022

►M398

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1468 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2022

  L 231

101

6.9.2022

►M399

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1474 DELLA COMMISSIONE del 6 settembre 2022

  L 232

3

7.9.2022

►M400

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1480 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2022

  L 233

43

8.9.2022


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 026, 28.1.2012, pag.  38 (540/2011)

►C2

Rettifica, GU L 235, 4.9.2013, pag.  12 (200/2013)

►C3

Rettifica, GU L 277, 22.10.2015, pag.  60 (140/2014)

►C4

Rettifica, GU L 107, 25.4.2017, pag.  61 (2015/1176)

►C5

Rettifica, GU L 002, 5.1.2018, pag.  15 (2017/842)

►C6

Rettifica, GU L 018, 27.1.2022, pag.  128 (n. 1330/2014)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 540/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2011

recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate

(Testo rilevante ai fini del SEE)



▼M1

Articolo 1

Le sostanze attive indicate nella parte A dell'allegato sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

▼M166

Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte B dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze di base approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte C dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze attive a basso rischio approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte D dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze candidate alla sostituzione approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte E dell'allegato contenuto nel presente regolamento.

▼B

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




▼M110

ALLEGATO SOSTANZE ATTIVE

▼M1

PARTE A

Sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009

Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nella presente parte:

▼B

— 
per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per ciascuna sostanza si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle relative appendici I e II;
— 
gli Stati membri tengono disponibili tutti i rapporti di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009) per consultazione delle eventuali parti interessate o li rendono ad esse disponibili su richiesta specifica.



Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

▼M6 —————

▼M4 —————

▼M18 —————

▼M13 —————

▼M5 —————

▼M8 —————

▼M169 —————

▼M3 —————

▼M181 —————

▼M162 —————

▼M253 —————

▼M170 —————

▼M155 —————

▼M182 —————

▼M280 —————

▼M148 —————

▼M198 —————

▼M136 —————

▼M233 —————

▼M175 —————

▼M394 —————

▼M152 —————

▼M279 —————

▼M173 —————

▼M244 —————

▼M191 —————

▼M161 —————

▼M183 —————

▼M193 —————

▼M171 —————

▼M205 —————

▼M150 —————

▼M394 —————

▼M215 —————

▼M367 —————

▼M159 —————

▼M324 —————

▼M190 —————

▼M379 —————

▼B

40

Deltametrina

N. CAS 52918-63-5

N. CIPAC 333

(S)-α-ciano-3-fenossibenzil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2dimetilciclopropano carbossilato

980  g/kg

1o novembre 2003

►M400  31 ottobre 2023 ◄

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla deltametrina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 18 ottobre 2002. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

— devono prestare particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano le adeguate misure di protezione,

— devono monitorare la situazione dell'esposizione alimentare acuta dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui,

— devono prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici, le api e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M239 —————

▼M265 —————

▼M394 —————

▼M323 —————

▼M394 —————

▼M363 —————

▼M232 —————

▼M329 —————

▼M394 —————

▼M243 —————

▼M201 —————

▼M234 —————

▼M227 —————

▼M251 —————

▼M260 —————

▼M394 —————

▼B

57

Mecoprop-P

N. CAS 16484-77-8

N. CIPAC 475

(R)-acido-2-(4-cloro-o-tolilossi)-propionico

860  g/kg

1o giugno 2004

►M375  31 gennaio 2023 ◄

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mecoprop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2003. In base a tale valutazione globale:

— gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M282 —————

▼M267 —————

▼M268 —————

▼M214 —————

▼M266 —————

▼M305 —————

▼M287 —————

▼B

65

Flufenacet

N. CAS 142459-58-3

N. CIPAC 588

4′-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide

950  g/kg

1o gennaio 2004

►M400  31 ottobre 2023 ◄

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flufenacet, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

— devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

— devono prestare particolare attenzione alla protezione delle alghe e delle piante acquatiche,

— devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

▼M207 —————

▼M311 —————

▼M231 —————

▼B

69

Fostiazato

N. CAS 98886-44-3

N. CIPAC 585

(RS)-S-sec-butil O-etil 2-oxo-1,3-tiazolidin-3-ilfosfonotioato

930  g/kg

1o gennaio 2004

►M400  31 ottobre 2023 ◄

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida o nematocida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fostiazato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri:

— devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

— devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici, in particolare se la sostanza viene applicata durante il periodo della nidificazione,

— devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi terricoli non bersaglio.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Al fine di limitare il rischio potenziale per gli uccelli di piccole dimensioni, le autorizzazioni dei prodotti devono esigere un livello assai elevato di incorporazione dei granuli nel suolo.

Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

▼M259 —————

▼M222 —————

▼M394 —————

▼M278 —————

▼B

74

Ziram

N. CAS 137-30-4

N. CIPAC 31

Bis (N-dimetil-ditiocarbammato) di zinco

950 g/kg (specifiche FAO)

Arsenico: max. 250 mg/kg

Acqua: max. 1,5 %

1o agosto 2004

►M382  30 aprile 2023 ◄

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida o repellente.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo ziram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In base a tale valutazione globale:

— gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio e degli organismi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi,

— gli Stati membri devono osservare la situazione di esposizione alimentare acuta dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui.

▼M216 —————

▼M228 —————

▼M258 —————

▼M306 —————

▼M226 —————

▼M218 —————

▼B

81

Pyraclostrobin

N. CAS 175013-18-0

N. CIPAC 657

Methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate

975 g/kg

L'impurezza di fabbricazione del dimetilsolfato (DMS) è considerata importante sul piano tossicologico e la sua concentrazione nel prodotto tecnico non deve essere superiore a 0,0001 %.

1o giugno 2004

►M375  31 gennaio 2023 ◄

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida o come fitoregolatore.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pyraclostrobin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

— devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, in particolare dei pesci,

— devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi e dei lombrichi.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

▼M284 —————

▼M317 —————

▼M338 —————

▼M337 —————

▼M309 —————

▼M394 —————

▼B

88

Phenmedipham

N. CAS 13684-63-4

N. CIPAC 77

Methyl 3-(3-methylcarbaniloyl oxy)carbanilate;

3-methoxycarbonylaminophe nyl 3′-methylcarbanilate

Min. 970 g/kg

1o marzo 2005

►M391  31 luglio 2023 ◄

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul phenmedipham, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

89

Pseudomonas chlororaphis

Ceppo: MA 342

N. CIPAC 574

Non pertinente

La quantità del metabolita secondario 2,3-deepoxy-2,3-didehydro-rhizoxin (DDR) nel prodotto fermentato al momento della formulazione non deve superare il LOQ (2 mg/l).

1o ottobre 2004

►M382  30 aprile 2023 ◄

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per la concia delle sementi in impianti chiusi.

Al momento della concessione delle autorizzazioni, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo pseudomonas chlororaphis, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 30 marzo 2004.

Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

90

Mepanipyrim

N. CAS 110235-47-7

N. CIPAC 611

N-(4-metil-6-prop-1-inilpirimidin-2-il)anilina

960  g/kg

1o ottobre 2004

►M382  30 aprile 2023 ◄

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mepanipyrim, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 30 marzo 2004.

In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

▼M247 —————

▼M321 —————

▼M269 —————

▼M394 —————

▼M246 —————

▼M293 —————

▼B

97

S-metolachlor

N. CAS 87392-12-9

(S-isomero)

178961-20-1o (R-isomero)

N. CIPAC 607

Miscela di:

(aRS, 1o S)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide (80-100 %)

e:

(aRS, 1o R)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide (20-0 %)

≥ 960 g/kg

1o aprile 2005

►M391  31 luglio 2023 ◄

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul metolachlor, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’8 ottobre 2004.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

— devono prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee, in particolare della sostanza attiva e dei suoi metaboliti CGA 51202 e CGA 354743, quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o alle condizioni climatiche,

— devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

▼M292 —————

▼M347 —————

▼M394 —————

▼M301 —————

▼B

102

Clorotoluron (stereochimica non stabilita)

N. CAS 15545-48-9

N. CIPAC 217

3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylurea

975  g/kg

1o marzo 2006

►M400  31 ottobre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clorotoluron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M374 —————

▼B

104

Daminozide

N. CAS 1596-84-5

N. CIPAC 330

Acido N-dimetilaminosuccinamico

990 g/kg

Impurezze:

— N-nitrosodimetilamina: non più di 2,0 mg/kg

— 1,1-dimetilidrazide: non più di 30 mg/kg

1o marzo 2006

►M400  31 ottobre 2023 ◄

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’impiego come regolatore di crescita nelle colture non commestibili.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul daminozide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori dopo la fase di rientro. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione.

▼M340 —————

▼M283 —————

▼B

107

MCPA

N. CAS 94-74-6

N. CIPAC 2

Acido 4-cloro-o-tolilossiacetico

≥ 930 g/kg

1o maggio 2006

►M400  31 ottobre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza MCPA, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2005.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone.

108

MCPB

N. CAS 94-81-5

N. CIPAC 50

Acido 4-(4-cloro-o-tolilossi)butirrico

≥ 920 g/kg

1o maggio 2006

►M400  31 ottobre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza MCPB, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2005.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone.

▼M390 —————

▼B

110

Milbemectin

la milbemectin è una miscela di M.A3 e M.A4

N. CAS

M.A3: 51596-10-2

M.A4: 51596-11-3

N. CIPAC 660

M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5’,6’,11,13,22-pentamethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2’-tetrahydropyran-2-one

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-6’-ethyl-21,24-dihydroxy-5’,11,13,22-tetramethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1. 14,8020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2’-tetrahydropyran-2-one

≥ 950 g/kg

1o dicembre 2005

►M391  31 luglio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida o insetticida.

PARTE B

Ai fini dell’attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul milbemectin, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005.

In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

▼M320 —————

▼M319 —————

▼M394 —————

▼M344 —————

▼B

115

Metiram

N. CAS 9006-42-2

N. CIPAC 478

Etilenbis (ditiocarbamato) ammoniato di zinco — poli[etilenbis(disolfuro di tiourama)]

≥ 840 g/kg

L’etilentiourea (impurezza derivante dal processo di produzione) può costituire un problema tossicologico e non può superare lo 0,5 % del tenore in metiram

1o luglio 2006

►M375  31 gennaio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metiram, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o caratterizzate da condizioni climatiche estreme.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti e alla valutazione dell’esposizione alimentare dei consumatori.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri devono chiedere la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il metiram è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

116

Oxamil

N. CAS 23135-22-0

N. CIPAC 342

N-metilcarbammato di N’,N’-dimetilcarbammoil(metiltio)metilenamina

970  g/kg

1o agosto 2006

►M375  31 gennaio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come nematicida e insetticida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’oxamil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 luglio 2005. In tale valutazione globale,

— gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi, lombrichi, organismi acquatici, acque superficiali e acque sotterranee in situazioni a rischio.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

— Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione.

Gli Stati membri interessati devono chiedere che vengano presentati ulteriori studi al fine di verificare la valutazione del rischio per quanto riguarda la contaminazione delle acque sotterranee in terreni acidi e per uccelli, mammiferi e lombrichi. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali l'oxamil è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

▼M307 —————

▼M255 —————

▼M376 —————

▼M394 —————

▼M272 —————

▼B

123

Clodinafop

N. CAS 114420-56-3

N. CIPAC 683

(R)-2-[4-(5-cloro-3-fluoro-2 piridilossi)-fenossi]-acido propionico

≥ 950 g/kg (espresso come clodinafop-propargil)

1o febbraio 2007

►M382  30 aprile 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clodinafop, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.

124

Pirimicarb

N. CAS 23103-98-2

N. CIPAC 231

2-dimetil-amino-5,6-dimetilpirimidina-4-il) dimetilcar bammato

≥ 950 g/kg

1o febbraio 2007

►M382  30 aprile 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pirimicarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone.

Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di ulteriori studi di verifica della valutazione del rischio a lungo termine per gli uccelli e del possibile rischio di contaminazione delle acque sotterranee, soprattutto per quanto riguarda il metabolita R35140. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il pirimicarb è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

125

Rimsulfuron

N. CAS 122931-48-0 (rimsulfuron)

N. CIPAC 716

1-(4-6 dimetossipirimidina-2-il)-3-(3-etilsulfonil-2-piridilsulfonil) urea

≥ 960 g/kg (espresso come rimsulfuron)

1o febbraio 2007

►M382  30 aprile 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul rimsulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante non bersaglio e delle acque sotterranee in situazioni a rischio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M310 —————

▼B

127

Triticonazolo

N. CAS 131983-72-7

N. CIPAC 652

(±)-(E)-5-(4-clorobenzilidene) -2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazolo-1-ilmetil)ciclopentanolo

≥ 950 g/kg

1o febbraio 2007

►M382  30 aprile 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti triticonazolo per usi diversi dal trattamento delle sementi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triticonazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

— devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione,

— devono prestare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, soprattutto a opera della sostanza attiva altamente persistente e del suo metabolita RPA 406341,

— devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli granivori (rischio a lungo termine).

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione del rischio per gli uccelli granivori. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il triticonazolo è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

128

Dimossistrobina

N. CAS 149961-52-4

N. CIPAC 739

(E)-o-(2,5-dimetilfenossimetil)-2-metossimino-N-metilfenilacetammide

≥ 980 g/kg

1o ottobre 2006

►M375  31 gennaio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Nella valutazione delle richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina per l’utilizzo in ambienti chiusi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutti i dati e le informazioni necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla dimossistrobina, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.

Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri:

— devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in situazioni caratterizzate da un basso fattore di intercettazione da parte della coltura o in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

— devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di:

— una precisa valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi, considerata la formulazione della sostanza attiva,

— una completa valutazione del rischio acquatico che consideri l’elevato rischio cronico per i pesci e l’efficacia delle possibili misure di attenuazione dei rischi, tenendo conto in particolare del deflusso e del drenaggio.

Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali la dimossistrobina è stata inserita nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

▼M366 —————

▼B

130

Ciprodinil

N. CAS 121522-61-2

N. CIPAC 511

(4-ciclopropil-6-metil-pirimidin-2-il)-fenil-ammina

≥ 980 g/kg

1o maggio 2007

►M382  30 aprile 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciprodinil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 aprilee 2006.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

— devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, provvedimenti di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

Gli Stati membri interessati ridevono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi e verifichino l’eventuale presenza di residui del metabolita CGA 304075 in prodotti alimentari di origine animale. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il ciprodinil è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

131

Fosetil

N. CAS 15845-66-6

N. CIPAC 384

Idrogenofosfonato di etile

≥ 960 g/kg (espresso come fosetil-Al)

1o maggio 2007

►M382  30 aprile 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosetil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 aprilee 2006.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

— devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici, nonché degli artropodi non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, provvedimenti di attenuazione dei rischi, ad esempio zone tampone.

Gli Stati membri interessati ridevono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per gli artropodi non bersaglio, in particolare per quanto riguarda la ricostituzione della popolazione nelle zone trattate, e per i mammiferi erbivori. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il fosetil è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

132

Trinexapac

N. CAS 104273-73-6

N. CIPAC 732

Acido 4-(ciclopropil-idrossimetilene)-3,5-diosso- cicloesanocarbossilico

≥ 940 g/kg (espresso come trinexapac-etile)

1o maggio 2007

►M382  30 aprile 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul trinexapac, inparticolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 aprilee 2006.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

— devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

133

Diclorprop-P

N. CAS 15165-67-0

N. CIPAC 476

Acido (R)-2-(2,4-diclorofenossi) propanoico

≥ 900 g/kg

1o giugno 2007

►M382  30 aprile 2023 ◄

►M89  
PARTE A
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.
Per quanto riguarda i cereali, può essere autorizzata solo l’applicazione in primavera, in dosaggi non superiori a 800 g di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione.
Non è autorizzato l’impiego sui prati.
PARTE B
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diclorprop-P, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006.
In tale valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio.
Le condizioni di autorizzazione comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.  ◄

134

Metconazolo

N. CAS 125116-23-6 (stereochimica non stabilita)

N. CIPAC 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-clorobenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) ciclopentanolo

≥ 940 g/kg

(somma degli isomeri cis- e trans)

1o giugno 2007

►M382  30 aprile 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e regolatore della crescita.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006.

In base a tale valutazione globale:

— gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

— gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione.

135

Pirimetanil

N. CAS 53112-28-0

N. CIPAC non attribuito

N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il) anilina

≥ 975 g/kg

(l’impurezza di fabbricazione cianammide è considerata tossica e non deve superare 0,5 g/kg nella materia tecnica)

1o giugno 2007

►M382  30 aprile 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pirimetanil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

— devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono eventualmente comprendere misure di contenimento dei rischi, come la creazione zone tampone,

— devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per i pesci. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il pirimetanil è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

136

Triclopir

N. CAS 055335-06-3

N. CIPAC 376

Acido 3,5,6-tricloro-2-piridilossiacetico

≥ 960 g/kg

(espresso in triclopir butossietil estere)

1o giugno 2007

►M382  30 aprile 2023 ◄

►M137

 

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Sono autorizzati esclusivamente gli usi che comportano un'applicazione totale annua non superiore a 480 g di sostanza attiva per ettaro.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul triclopir, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 12 dicembre 2014.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

— prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee nelle zone esposte a rischi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di contenimento dei rischi e se necessario andranno introdotti programmi di monitoraggio nelle zone esposte a rischi,

— prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di dispositivi di protezione personale appropriati,

— prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici e piante non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di contenimento dei rischi.

 ◄

137

Metrafenone

N. CAS 220899-03-6

N. CIPAC 752

3′-bromo-2,3,4,6′-tetrametossi-2′,6-dimetilbenzofenone

≥ 940 g/kg

1o febbraio 2007

►M382  30 aprile 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metrafenone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

138

Bacillus subtilis

(Cohn 1872)

Ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713

Raccolta delle colture N. NRRL B -21661

N. CIPAC non attribuito

Non pertinente

 

1o febbraio 2007

►M382  30 aprile 2023 ◄

►M158  
PARTE A
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e battericida.  ◄
PARTE B
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bacillus subtilis, in particolare le appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

139

Spinosad

N. CAS 131929-60-7 (spinosyn A)

131929-63-0 (spinosyn D)

N. CIPAC 636

Spinosyn A:

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-desossi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopiranosilossi)-13-(4-dimetilamino-2,3,4,6-tetradesossi-β-D-eritropiranosilossi)-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,16b-esadecaidro-14-metil-1H-8-ossaciclododeca[b]as-indacene-7,15-dione

Spinosyn D:

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-desossi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopirano silossi)-13-(4-dimetilamino-2,3,4,6-tetradesossi-β-D-eritropiranosilossi)-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,16b-esadecaidro-4,14-dimetil-1H-8-ossaciclodoeca[b]as-indacene-7,15-dione

Spinosad è una miscela al 50-95 % di spinosyn A e al 5-50 % di spinosyn D

≥ 850 g/kg

1o febbraio 2007

►M382  30 aprile 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo spinosad, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri:

— devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici,

— devono prestare particolare attenzione ai rischi per i lombrichi, quando la sostanza è utilizzata in serra.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M394 —————

▼M335 —————

▼B

142

Etefon

N. CAS 16672-87-0

N. CIPAC 373

2-chloroethyl-phosphonic acid

≥ 910 g/kg (materiale tecnico)

Le impurezze di fabbricazione MEPHA (mono 2-cloroetil estere, 2-cloroetil acido fosfonico) e 1,2-dicloroetano presentano rischi tossicologici e non devono superare rispettivamente 20 g/kg e 0,5 g/kg nel materiale tecnico.

1o agosto 2007

►M391  31 luglio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etefon, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

▼M394 —————

▼B

145

Captan

N. CAS 133-06-02

N. CIPAC 40

N-(triclorometiltio)cicloes-4-en-1,2-dicarbossimmide

≥ 910 g/kg

Impurezze:

perclorometilmercaptan (R005406): non più di 5 g/kg

folpet: non più di 10 g/kg

tetracloruro di carbonio: non più di 0,1o g/kg

1o ottobre 2007

►M391  31 luglio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti captan per usi diversi dal trattamento dei pomodori, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul captan, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all'impiego devono prevedere l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale e misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

— all'esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui,

— alla protezione delle acque sotterranee che si trovano in situazioni a rischio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e, se del caso, l'introduzione di programmi di monitoraggio nelle zone esposte a rischi,

— alla protezione degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere adeguate misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi a lungo termine per uccelli e mammiferi, nonché la valutazione tossicologica dei metaboliti potenzialmente presenti nelle acque sotterranee nelle zone poste a rischi. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il captan è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

146

Folpet

N. CAS 133-07-3

N. CIPAC 75

N-(triclorometiltio)ftalimmide

≥ 940 g/kg

Impurezze:

perclorometilmercaptan (R005406): non più di 3,5 g/kg

tetracloruro di carbonio: non più di 4 g/kg

1o ottobre 2007

►M391  31 luglio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti folpet per usi diversi dal trattamento del frumento autunnale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul folpet, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all'impiego devono prevedere l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— all'esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui,

— alla protezione di uccelli, mammiferi ed organismi acquatici e terricoli. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere adeguate misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi e lombrichi. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il folpet è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

147

Formentanato

N. CAS 23422-53-9

N. CIPAC 697

Metilcarbammato di 3-dimetilamminometilenamminofenile

≥ 910 g/kg

1o ottobre 2007

►M391  31 luglio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti formetanato per usi diversi dall’applicazione su pomodori di pieno campo e arbusti ornamentali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul formetanato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

— devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi, artropodi non bersaglio ed api nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

— devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— devono prestare particolare attenzione all'esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la realizzazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio. Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il formetanato è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

▼M315 —————

▼M308 —————

▼B

150

Dimetomorf

N. CAS 110488-70-5

N. CIPAC 483

(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine

≥ 965 g/kg

1o ottobre 2007

►M391  31 luglio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dimetomorf, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all'impiego devono prevedere l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— alla protezione di uccelli, mammiferi e organismi acquatici.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M394 —————

▼B

152

Metribuzin

N. CAS 21087-64-9

N. CIPAC 283

4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one

≥ 910 g/kg

1o ottobre 2007

►M391  31 luglio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti metribuzin per usi diversi dall’applicazione di erbicida selettivo di postemergenza nelle patate, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metribuzin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

— devono prestare particolare attenzione alla protezione di alghe, di piante acquatiche e piante non bersaglio fuori dai campi trattati nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

— devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per l’acqua sotterranea. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il metribuzin è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

▼M380 —————

▼B

154

Propamocarb

N. CAS 24579-73-5

N. CIPAC 399

Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate

≥ 920 g/kg

1o ottobre 2007

►M391  31 luglio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti propamocarb per usi diversi dall’applicazione fogliare, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito all'esposizione dei lavoratori, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul propamocarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione,

— al trasferimento di residui nel terreno nelle colture a rotazione o nelle colture successive,

— alla salvaguardia delle risorse idriche sotterranee e di superficie,

— alla protezione degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M298 —————

▼B

156

Pirimifosmetile

N. CAS 29232-93-7

N. CIPAC 239

O-2-dietilamino-6-metilpirimidin-4-ile

O,O-dimetilfosforotioato

> 880 g/kg

1o ottobre 2007

►M391  31 luglio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida per l’immagazzinamento successivo al raccolto.

Non possono essere autorizzate le applicazioni manuali.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti pirimifosmetile per usi diversi dall’applicazione con sistemi automatizzati in depositi vuoti di cereali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pirimifosmetile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2007.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori. Le condizioni d’impiego autorizzate devono prescrivere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale compresi quelli per la protezione degli organi respiratori, nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l’esposizione,

— all’esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui.

▼M394 —————

▼B

158

Beflubutamid

N. CAS 113614-08-7

N. CIPAC 662

(RS)-N-benzil-2-(4-fluoro-3-trifluorometilfenossi) butanamide

≥ 970 g/kg

1o dicembre 2007

►M391  31 luglio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul beflubutamid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 maggio 2007.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

— devono prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M387 —————

▼B

160

Prosulfocarb

N. CAS 52888-80-9

N. CIPAC 539

Dipropiltiocarbammato di S-benzile

970  g/kg

1o novembre 2008

►M400  31 ottobre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul prosulfocarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 ottobre 2007.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

— alla protezione delle piante non bersaglio nonché garantire che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di una zona delimitata in loco in cui non avviene la diffusione.

161

Fludioxonil

N. CAS 131341-86-1

N. CIPAC 522

4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile

950  g/kg

1o novembre 2008

►M400  31 ottobre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fludioxonil per usi diversi dal trattamento delle sementi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione, inoltre:

— devono prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee, dovuto soprattutto alla fotolisi nel suolo dei metaboliti CGA 339833 e CGA 192155, nelle zone esposte a rischi,

— devono prestare particolare attenzione alla tutela di pesci e invertebrati acquatici.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fludioxonil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 ottobre 2007.

162

Clomazone

N. CAS 81777-89-1

N. CIPAC 509

2-(2-clorobenzil)-4,4-dimetil-1,2-ossazolidin-3-one

960  g/kg

1o novembre 2008

►M400  31 ottobre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clomazone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 ottobre 2007.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— alla protezione delle piante non bersaglio nonché garantire che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

163

Benthiavalicarb

N. CAS 413615-35-7

N. CIPAC 744

[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid

≥ 910 g/kg

Le seguenti impurezze di fabbricazione presentano rischi tossicologici e ciascuna di esse non deve eccedere un determinato livello nel materiale tecnico:

6,6′-difluoro-2,2′-dibenzotiazolo: < 3,5 mg/kg

bis(2-amino-5-fluorofenil) disolfuro: < 14 mg/kg

1o agosto 2008

►M391  31 luglio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul benthiavalicarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori,

— alla protezione degli organismi artropodi non bersaglio.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti benthiavalicarb per usi diversi dall’impiego in serra, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

164

Boscalid

N. CAS 188425-85-6

N. CIPAC 673

2-Chloro-N-(4′-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide

≥ 960 g/kg

1o agosto 2008

►M391  31 luglio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul boscalid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri presteranno particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori,

— ai rischi a lungo termine per gli uccelli e gli organismi terricoli,

— ai rischi di accumulazione nel terreno se la sostanza è utilizzata in colture perenni o in colture successive nella rotazione delle colture.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.

▼M302 —————

▼B

166

Fluoxastrobin

N. CAS 361377-29-9

N. CIPAC 746

(E)-{2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phenyl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanone O-methyloxime

≥ 940 g/kg

1o agosto 2008

►M391  31 luglio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluoxastrobin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori, in particolare nella manipolazione di concentrati non diluiti. Le condizioni d'impiego devono comprendere adeguate misure protettive, come l'uso di schermi facciali,

— alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, si dovranno adottare misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone,

— ai livelli di residui dei metaboliti della fluoxastrobin, quando la paglia proveniente dalle zone trattate viene utilizzata come mangime per gli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, limitazioni per l'alimentazione degli animali,

— ai rischi di accumulazione nel suolo superficiale se la sostanza è utilizzata in colture perenni o in colture successive nella rotazione delle colture.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di:

— dati che consentano una valutazione completa del rischio acquatico, tenendo conto di spray drift, run-off, drenaggio e dell'efficacia delle misure di attenuazione dei rischi potenziali,

— dati sulla tossicità dei metaboliti in animali diversi dai ratti quando la paglia proveniente dalle zone trattate viene utilizzata come mangime per gli animali.

Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il fluoxastrobin è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

▼M378 —————

▼B

168

Prothioconazole

N. CAS 178928-70-6

N. CIPAC 745

(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione

≥ 970 g/kg

Le seguenti impurezze di fabbricazione presentano rischi tossicologici e ciascuna di esse non deve eccedere un determinato livello nel materiale tecnico:

— Toluene: < 5 g/kg

— Prothioconazole-desthio (2-(1-clorociclopropil)1-(2-clorofenil)-3-(1,2,4-triazol-1-ile)-propan-2-olo): < 0,5 g/kg (LOD)

1o agosto 2008

►M391  31 luglio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul prothioconazole, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori nelle applicazioni a spruzzo. Le condizioni d'impiego comprenederanno adeguate misure protettive,

— alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, si dovranno adottare misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone,

— alla protezione degli uccelli e dei piccoli mammiferi. Se del caso, saranno applicate misure di attenuazione dei rischi.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di:

— informazioni che permettano la valutazione dell'esposizione dei consumatori a derivati metabolici del triazolo in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale,

— un confronto dei modi d'azione del prothioconazole e dei derivati metabolici del triazolo che permetta la valutazione della tossicità risultante dall'esposizione combinata a questi composti,

— informazioni concernenti i rischi a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi granivori derivanti dall'uso del prothioconazole come trattamento per le sementi.

Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il prothioconazole è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

169

Amidosulfuron

N. CAS 120923-37-7

N. CIPAC 515

3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(N-methyl-N-methylsulfonyl-aminosulfonyl)urea

oppure

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-mesyl(methyl) sulfamoylurea

≥ 970 g/kg

1o gennaio 2009

►M400  31 dicembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti amidosulfuron per usi diversi dal trattamento di prati e pascoli, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'amidosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione delle acque sotterranee a causa del rischio di contaminazione di tali acque con prodotti di degradazione quando la sostanza attiva è impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

— alla protezione delle piante acquatiche.

Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre adottare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

170

Nicosulfuron

N. CAS 111991-09-4

N. CIPAC 709

2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-dimethylnicotinamide

oppure

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-dimethylcarbamoyl-2-pyridylsulfonyl)urea

≥ 910 g/kg

1o gennaio 2009

►M400  31 dicembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul nicosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla possibile esposizione dell’ambiente acquatico al metabolita DUDN laddove il nicosulfuron sia impiegato in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

— alla protezione delle piante acquatiche nonché garantire che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

— alla protezione delle piante non bersaglio nonché garantire che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione del rischio, come la creazione di una zona tampone interna non trattata,

— alla protezione delle acque sotterranee e delle acque di superficie in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

171

Clofentezina

N. CAS 74115-24-5

N. CIPAC 418

3,6-bis(2-clorofenil)-1,2,4,5-tetrazina

≥ 980 g/kg (materia secca)

1o gennaio 2009

►M400  31 dicembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla clofentezina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

— alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano, se del caso, l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale;

— il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza,

— il rischio per gli organismi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione entro e non oltre il 31 luglio 2011o un programma di monitoraggio per valutare il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza della clofentezina e i rischi ambientali correlati. I risultati del programma di monitoraggio vanno presentati come relazione sul monitoraggio allo Stato membro relatore e alla Commissione entro il 31 luglio 2013.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione entro e non oltre il 30 giugno 2012 studi di verifica relativi alla valutazione del rischio tossicologico ed ambientale dei metaboliti della clofentezina.

▼M23

172

Dicamba

Numero CAS 1918-00-9

Numero CIPAC 85

3,6-dicloro-2-acido metossibenzoico

≥ 850 g/kg

1o gennaio 2009

►M400  31 dicembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dicamba, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 settembre 2011.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione delle piante non bersaglio.

Le condizioni d'impiego comprendono adeguate misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Il notificante presenta informazioni confermative concernenti:

a)  l'identificazione e la quantificazione di un gruppo di prodotti di trasformazione del suolo ottenuti in uno studio sull'incubazione nel suolo;

b)  il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza.

Il notificante presenta tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro il 30 novembre 2013.

173

Difenoconazolo

Numero CAS 119446-68-3

Numero CIPAC 687

3-cloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-2-il]fenil 4-clorofenil etere

≥ 940g/kg

Tenore massimo di toluene: 5 g/kg

1o gennaio 2009

►M400  31 dicembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul difenoconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 settembre 2011.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego comprendono adeguate misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Il notificante presenta informazioni confermative concernenti:

a)  altri dati sulle specifiche del materiale tecnico;

b)  i residui dei derivati metabolici del triazolo (TDM -triazole derivative metabolites) in colture primarie, colture a rotazione, prodotti trasformati e prodotti di origine animale;

c)  il rischio di alterazioni del sistema endocrino nei pesci (studio sull'intero ciclo di vita dei pesci) e il rischio cronico per i lombrichi derivante dalla sostanza attiva e dal metabolita CGA 205375 (16);

d)  i possibili effetti del rapporto variabile tra gli isomeri nel materiale tecnico e del degrado preferenziale e/o della conversione della miscela di isomeri sulla valutazione dei rischi per i lavoratori, i consumatori e l'ambiente.

Il notificante presenta agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità le informazioni di cui alla lettera a) entro il 31 maggio 2012, le informazioni di cui alle lettere b) e c) entro il 30 novembre 2013 e le informazioni di cui alla lettera d) entro due anni dall'adozione delle disposizioni specifiche.

▼M394 —————

▼B

176

Lenacil

N. CAS 2164-08-1

N. CIPAC 163

3-cicloesil-1,5,6,7-tetraidrociclopentapirimidina-2,4(3H)-dione

≥ 975 g/kg

1o gennaio 2009

►M400  31 dicembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul lenacil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— al rischio per gli organismi acquatici, specialmente le alghe e le piante acquatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone cuscinetto fra le aree trattate e i corpi idrici superficiali,

— alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e, se necessario, vanno introdotti programmi di monitoraggio nelle regioni esposte a rischi per verificare il rischio di contaminazione delle acque sotterranee dai metaboliti IN-KF 313, M1, M2 e M3.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione informazioni di verifica circa l’identità e la caratterizzazione dei metaboliti del suolo Polar B e Polars e dei metaboliti M1, M2e M3 rilevati con gli studi lisimetrici, nonché dati di conferma sulle colture a rotazione, compresi possibili effetti fitotossici. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Ove una decisione sulla classificazione del lenacil a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) metta in luce la necessità di informazioni supplementari circa la rilevanza dei metaboliti IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B e Polars, gli Stati membri interessati chiederanno la presentazione di tali informazioni. Devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica di detta decisione di classificazione.

▼M394 —————

▼B

178

Picloram

N. CAS 1918-02-1

N. CIPAC 174

4-ammino-3,5,6-tricloropiridin-2-acido carbossilico

≥ 920 g/kg

1o gennaio 2009

►M400  31 dicembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul picloram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010.

Nella valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:

— al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, quando il picloram è applicato in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:

— informazioni supplementari per confermare che il metodo analitico di controllo applicato nelle sperimentazioni sui residui quantifichi correttamente i residui di picloram e dei suoi coniugati,

— uno studio della fotolisi nel suolo per confermare la valutazione della degradazione del picloram.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

▼M330 —————

▼B

180

Bifenox

N. CAS 42576-02-3

N. CIPAC 413

Metil 5-(2,4-diclorofenossi)-2-nitrobenzoato

≥ 970 g/kg Impurezze:

max. 3 g/kg 2,4-diclorofenolo

max. 6 g/kg 2,4-dicloroanisolo

1o gennaio 2009

►M400  31 dicembre 2023 ◄

►M85  
PARTE A
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.
PARTE B
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bifenox, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 14 marzo 2008.
Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
a)  alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso;
b)  all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui di bifenox nei prodotti di origine animale e nelle colture successive a rotazione;
c)  alle condizioni ambientali che determinano la possibile formazione di nitrofene.
Gli Stati membri devono imporre restrizioni per quanto riguarda le condizioni d’impiego, se del caso tenuto conto di quanto indicato alla lettera c).  ◄

181

Diflufenican

N. CAS 83164-33-4

N. CIPAC 462

2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolilossi) nicotinanilide

≥ 970 g/kg

1o gennaio 2009

►M400  31 dicembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diflufenican, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, si dovranno adottare misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone,

— alla protezione delle piante non bersaglio. Se del caso, devono essere adottate misure di riduzione del rischio, come la creazione di zone cuscinetto interne non trattate.

182

Fenoxaprop-P

N. CAS 113158-40-0

N. CIPAC 484

(R)-2[4-[(6-chloro-2-benzossazolil)ossi]-fenossi]-acido propanoico

≥ 920 g/kg

1o gennaio 2009

►M400  31 dicembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenoxaprop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— alla protezione delle piante non bersaglio,

— alla presenza del fitoprotettore mefenpir-dietile nei prodotti formulati in relazione all'esposizione di operatori, lavoratori e astanti,

— alla persistenza della sostanza e di alcuni dei suoi prodotti di degradazione in zone più fredde e in zone in cui possono verificarsi condizioni anaerobiche.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

183

Fenpropidin

N. CAS 67306-00-7

N. CIPAC 520

(R,S)-1-[3-(4-tert-butilfenil)-2-metilpropil]-piperidine

≥ 960 g/kg (racemato)

1o gennaio 2009

►M400  31 dicembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenpropidin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di:

— informazioni per affrontare ulteriormente il rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori ed erbivori derivante dall'impiego di fenpropidin.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali dati e informazioni di verifica alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

▼M394 —————

▼B

186

Tritosulfuron

N. CAS 142469-14-5

N. CIPAC 735

1-(4-metossi-6-trifluorometil-1,3,5,-triazin-2-il)-3(2-trifluorometil-benzensolfonil)urea

≥ 960 g/kg

La seguente impurezza di fabbricazione presenta rischi tossicologici e non deve superare un determinato livello nel materiale tecnico:

2-amino-4-metossi-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazina: < 0,2 g/kg

1o dicembre 2008

►M400  30 novembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tritosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

— alla protezione degli organismi acquatici,

— alla protezione dei piccoli mammiferi.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

187

Flutolanil

N. CAS 66332-96-5

N. CIPAC 524

α,α,α-trifluoro-3′-isopropoxy-o-toluanilide

≥ 975 g/kg

1o marzo 2009

►M375  28 febbraio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti flutolanil per usi diversi dal trattamento dei tuberi di patata, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flutolanil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

188

Benfluralin

N. CAS 1861-40-1

N. CIPAC 285

N-butyl-N-ethyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine

≥ 960 g/kg

Impurezze:

— etil-butil-nitrosammine: max. 0,1o mg/kg

1o marzo 2009

►M375  28 febbraio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti benfluralin per usi diversi dal trattamento di lattuga e indivia, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul benfluralin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

— ai residui negli alimenti di origine vegetale e animale e alla valutazione dell'esposizione alimentare dei consumatori,

— alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, delle acque superficiali e degli organismi acquatici. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre applicare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi sul metabolismo nelle colture a rotazione e anche per confermare la valutazione del rischio per il metabolita B12 e gli organismi acquatici. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il benfluralin è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

189

Fluazinam

N. CAS 79622-59-6

N. CIPAC 521

3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine

≥ 960 g/kg

Impurezze:

5-cloro-N-(3-cloro-5-trifluorometil-2-piridil)-α,α,α-trifluoro-4,6-dinitro-o-toluidina

— non più di 2 g/kg

1o marzo 2009

►M375  28 febbraio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fluazinam per usi diversi dal trattamento delle patate, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluazinam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

— ai residui negli alimenti di origine vegetale e animale e alla valutazione dell'esposizione alimentare dei consumatori,

— alla protezione degli organismi acquatici. Per quanto riguarda tale rischio accertato, occorre adottare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per gli organismi acquatici e i macrorganismi terricoli. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il fluazinam è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

▼M394 —————

▼B

191

Mepiquat

N. CAS 15302-91-7

N. CIPAC 440

1,1-dimethylpiperidinium chloride (mepiquat chloride)

≥ 990 g/kg

1o marzo 2009

►M375  28 febbraio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti mepiquat per usi diversi dal trattamento dell'orzo, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mepiquat, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti di origine vegetale e animale e valutare l'esposizione alimentare dei consumatori.

▼M394 —————

▼B

193

Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai

Ceppo: ABTS-1857

Raccolta delle colture: N. SD-1372,

Ceppo: GC-91

Raccolta delle colture: N. NCTC 11821

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

►M382  30 aprile 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) eGC-91o (SANCO/1538/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

194

Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14)

Ceppo: AM65-52

Raccolta delle colture: N. ATCC-1276

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

►M382  30 aprile 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

195

Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki

Ceppo: ABTS351

Raccolta delle colture: N. ATCC SD-1275

Ceppo: PB 54

Raccolta delle colture: N. CECT 7209

Ceppo: SA 11

Raccolta delle colture: N. NRRL B-30790

Ceppo: SA 12

Raccolta delle colture: N. NRRL B-30791

Ceppo: EG 2348

Raccolta delle colture: N. NRRL B-18208

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

►M382  30 aprile 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ABTS 351o (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 ed EG 2348 (SANCO/1543/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M394 —————

▼B

197

Beauveria bassiana

Ceppo: ATCC 74040

Raccolta delle colture: N. ATCC74040

Ceppo: GHA

Raccolta delle colture: N. ATCC 74250

Non pertinente

Livello max. di beauvericin: 5 mg/kg

1o maggio 2009

►M382  30 aprile 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) e GHA (SANCO/1547/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

198

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Non pertinente

►M122  Concentrazione minima: 1 × 1013 OB/l (corpi di occlusione/l) e microorganismi contaminanti (Bacillus cereus) nel prodotto formulato < 1 × 107 CFU/g ◄

1o maggio 2009

►M382  30 aprile 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M351 —————

▼M383 —————

▼M394 —————

▼B

202

Pythium oligandrum

Ceppo: M1

Raccolta delle colture N. ATCC 38472

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

►M382  30 aprile 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla pythium oligandrum M1o (SANCO/1864/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M364 —————

▼B

204

Trichoderma atroviride

(precedentemente t. harzianum)

Ceppo: IMI 206040

Raccolta delle colture N. IMI 206040, ATCC 20476;

Ceppo: T11

Raccolta delle colture: N.

Raccolta spagnola di colture tipo CECT 20498, identiche a IMI 352941

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

►M382  30 aprile 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame rispettivamente sul trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) e sul T-11o (SANCO/1841/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M394 —————

▼B

206

Trichoderma harzianum Rifai

Ceppo:

trichoderma harzianum T-22

Raccolta delle colture N. ATCC 20847

Ceppo: trichoderma harzianum ITEM 908;

Raccolta delle colture N. CBS 118749

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

►M382  30 aprile 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame rispettivamente sul trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) e ITEM 908 (SANCO/1840/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

207

trichoderma asperellum

(precedentemente t. harzianum)

Ceppo: ICC012

Raccolta delle colture CABI CC IMI 392716

Ceppo: trichoderma asperellum

(precedentemente t. viride T25) T25

Raccolta delle colture N. CECT 20178

Ceppo: trichoderma asperellum

(precedentemente t. viride TV1) TV1

Raccolta delle colture N. MUCL 43093

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

►M382  30 aprile 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame rispettivamente sul trichoderma asperellum (precedentemente t. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) e sul trichoderma asperellum (precedentemente t. viride T25 e TV1) T25 e TV1o (SANCO/1868/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

208

Trichoderma gamsii (precedentemente t. viride)

Ceppo:

ICC080

Raccolta delle colture N. IMI CC N. 392151o CABI

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

►M382  30 aprile 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla trichoderma viride (SANCO/1868/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M316 —————

▼B

210

Abamectina

N. CAS 71751-41-2

avermectina B1a

N. CAS 65195-55-3

avermectina B1b

N. CAS 65195-56-4

abamectina

N. CIPAC 495

AvermectinB1a

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11.13,22-tetramethyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside

AvermectinB1b

AvermectinB1b (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11.13,22-tetramethyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside

≥ 850 g/kg

1o maggio 2009

►M382  30 aprile 2023 ◄

►M212

 

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida, acaricida e nematocida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti abamectina per usi diversi dal trattamento di agrumi, lattuga e pomodori, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantire che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'abamectina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 luglio 2008, nonché dell'addendum della relazione di esame sull'abamectina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva pubblicata il 24 gennaio 2017 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori e a garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale;

— ai residui negli alimenti di origine vegetale e alla valutazione dell'esposizione alimentare dei consumatori;

— alla protezione di api, artropodi non bersaglio, organismi del suolo, uccelli, mammiferi e organismi acquatici. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre applicare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, quali ad esempio zone tampone e periodi di attesa.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

 ◄

▼M394 —————

▼B

213

Fenpirossimato

N. CAS 134098-61-6

N. CIPAC 695

Tert-butyl (E)-alpha-(1,3-dimethyl-5-phenoxypyrazol-4-ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate

> 960 g/kg

1o maggio 2009

►M382  30 aprile 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida.

Non devono essere autorizzati i seguenti usi:

— impieghi in colture alte, con elevato rischio di dispersione aerea delle sostanze irrorate, ad esempio, atomizzatori per trattori e nebulizzatori manuali.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenpirossimato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o luglio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— alle conseguenze per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di informazioni utili ad un’ulteriore valutazione:

— del rischio per gli organismi acquatici derivante dalla presenza di metaboliti contenenti frazioni di benzile,

— del rischio di bioamplificazione nelle catene alimentari acquatiche.

Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il fenpirossimato è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali informazioni alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

▼M394 —————

▼B

215

Aclonifen

N. CAS 74070-46-5

N. CIPAC 498

2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline

≥ 970 g/kg

L’impurezza fenolo presenta un problema tossicologico e quindi è stabilito un livello massimo di 5 g/kg

1o agosto 2009

►M391  31 luglio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti aclonifen per usi diversi dal trattamento dei girasoli, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'aclonifen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 settembre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

— alla tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

— ai residui nelle colture a rotazione e a valutare l’esposizione alimentare dei consumatori,

— alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre applicare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi sui residui nelle colture a rotazione e di informazioni pertinenti per confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli, gli organismi acquatici e le piante non bersaglio.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali dati e informazioni di verifica alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

▼M394 —————

▼B

217

Metazaclor

N. CAS 67129-08-2

N. CIPAC 411

2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2',6'-xylidide

≥ 940 g/kg

L’impurezza toluene derivante dal processo di produzione può costituire un problema tossicologico e quindi è stabilito un livello massimo di 0,05 %.

1o agosto 2009

►M391  31 luglio 2023 ◄

►M28

 

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. L’applicazione è limitata a una dose complessiva di non più di 1 kg/ha di metazaclor in un periodo di tre anni sullo stesso campo.

 ◄

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metazachlor, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 settembre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— alla protezione degli organismi acquatici,

— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi; se del caso, vanno introdotti programmi di monitoraggio nelle regioni esposte a rischi per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee dai metaboliti 479M04, 479M08, 479M09, 479M11o e 479M12.

Se il metazachlor è classificato come «sospetto di effetto cancerogeno — prove insufficienti» a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni sulla rilevanza dei metaboliti 479M04, 479M08, 479M09, 479M11o e 479M12 in relazione al cancro.

Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica di detta decisione di classificazione.

▼M74

218

Acido acetico

N. CAS 64-19-7 N.

CIPAC 838

Acido acetico

≥ 980 g/kg

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’acido acetico (SANCO/2602/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 16 luglio 2013.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli operatori, delle acque sotterranee e degli organismi acquatici.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il notificante presenta informazioni di conferma concernenti:

— il rischio acuto e a lungo termine per volatili e mammiferi,

— il rischio per le api mellifere,

— il rischio per altri artropodi non bersaglio.

Il notificante presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 dicembre 2015.

▼M36

219

Solfato di alluminio e ammonio

N. CAS 7784-26-1 (dodecaidrato), 7784-25-0 (anidro)

N. CIPAC 840

Solfato di alluminio e ammonio

≥ 960 g/kg (espresso come dodecaidrato)

≥ 502 g/kg (anidro)

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul solfato di alluminio e ammonio (SANCO/2985/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o giugno 2012.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il notificante deve presentare informazioni di conferma riguardo:

a)  le ripercussioni sull’ambiente dei prodotti di trasformazione/dissociazione del solfato di alluminio e ammonio;

b)  i rischi per gli organismi terrestri non bersaglio esclusi i vertebrati e gli organismi acquatici.

Tali informazioni vanno fatte pervenire agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 1o gennaio 2016.

▼M32

220

Silicato di alluminio

Numero CAS 1332-58-7

N. CIPAC 841

Non disponibile

Denominazione chimica: Silicato di alluminio

≥ 999,8 g/kg

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul silicato di alluminio (SANCO/2603/08), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1o giugno 2012.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri presteranno particolare attenzione alla sicurezza degli operatori; se del caso le condizioni d'impiego prevedono l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale e respiratoria,

Le condizioni d'impiego devono all'occorrenza comprendere misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione informazioni confermative riguardo:

(a)  la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici;

(b)  la pertinenza del materiale di prova utilizzato nel fascicolo sulla tossicità, in considerazione delle specifiche della sostanza tecnica.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 1o maggio 2013.

▼M394 —————

▼M352 —————

▼M31

223

Carburo di calcio

N. CAS: 75-20-7

N. CIPAC: 910

Acetiluro di calcio

≥ 765 g/kg

Contenente 0,08 – 0,9 g/kg di fosfuro di calcio

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame modificato sul carburo di calcio (SANCO/2605/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 marzo 2012.

Le condizioni dì impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M369 —————

▼M384 —————

▼M394 —————

▼M49

227

Etilene

Numero CAS 74-85-1

Numero CIPAC 839

Etilene

≥ 90 %

Impurezze rilevanti: ossido di etilene, contenuto massimo 1 mg/kg

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto le applicazioni all’interno come fitoregolatore effettuate da utilizzatori professionali.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’etilene (SANCO/2608/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o febbraio 2013.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)  la conformità dell’etilene con le specifiche richieste indipendentemente dalla forma in cui questo va fornito all’utilizzatore;

b)  la protezione degli operatori, dei lavoratori e delle persone presenti.

Le condizioni di autorizzazione devono prevedere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

▼M106

228

Estratto di melaleuca alternifolia

N. CAS olio di melaleuca alternifolia 68647-73-4

Componenti principali:

terpinene-4-olo 562-74-3

γ-terpinene 99-85-4

α-terpinene 99-86-5

1,8-cineolo 470-82-6

N. CIPAC 914

L’olio di melaleuca alternifolia è una miscela complessa di sostanze chimiche.

Componenti principali:

terpinene-4-olo ≥ 300 g/kg

γ-terpinene ≥ 100 g/kg

α-terpinene ≥ 50 g/kg

1,8-cineolo ≥ 1 g/kg

Impurezze rilevanti:

Metileugenolo: massimo 1 g/kg del materiale tecnico

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida in serra.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’estratto di melaleuca alternifolia (SANCO/2609/2008 finale), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 13 dicembre 2013.

In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— alla protezione degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le condizioni d’impiego prescrivano all’occorrenza l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale,

— la protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche,

— alla protezione di uccelli, mammiferi e organismi acquatici,

— alla protezione di api mellifere, artropodi non bersaglio, lombrichi, microorganismi e macroorganismi non bersaglio.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il notificante presenta informazioni di conferma riguardo:

a)  il metabolismo vegetale e l’esposizione dei consumatori,

b)  la tossicità dei composti che costituiscono l’estratto e la rilevanza di possibili impurezze diverse dal metileugenolo,

c)  l’esposizione delle acque sotterranee per quanto riguarda i componenti meno fortemente assorbiti che costituiscono l’estratto, e per quanto riguarda prodotti potenzialmente atti a trasformare il suolo,

d)  gli effetti sui metodi biologici di depurazione delle acque.

Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità non oltre il 30 aprile 2016.

▼M36

229

Residui di distillazione dei grassi

N. CAS: non assegnato

N. CIPAC: 915

Non disponibile

≥ 40 % di acidi grassi clivati

Impurezze rilevanti: Ni max. 200 mg/kg

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. I residui di distillazione dei grassi di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui residui di distillazione dei grassi (SANCO/2610/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o giugno 2012.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il notificante deve presentare informazioni di conferma sulla specifica della sostanza tecnica e sull’analisi dei livelli massimi di impurezze e contaminanti aventi rilevanza tossicologica. Tali informazioni vanno fatte pervenire agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 1o maggio 2013.

▼B

230

Acidi grassi da C7 a C20

N. CAS 112-05-0 (acido pelargonico)

67701-09-1o (acidi grassi C7-C18 e sali di potassio insaturi C18)

124-07-2 (acido caprileico)

334-48-5 (acido caprico)

143-07-7 (acido laurico)

112-80-1o (acido oleico)

85566-26-3 (esteri metilici degli acidi grassi C8-C10)

111-11-5 (ottanoato di metile)

110-42-9 (decanoato di metile)

N. CIPAC non attribuito

Acido nonanoico

Acido caprileico, acido pelargonico, acido caprico, acido laurico, acido oleico (ISO in tutti i casi)

Acido ottanoico, acido nonanoico, acido decanoico, acido dodecanoico, acido cis-9-ottadecenoico (IUPAC in tutti i casi)

Acidi grassi, C7-C10, esteri metilici

≥ 889 g/kg (acido pelargonico)

≥ 838 g/kg acidi grassi

≥ 99 % esteri metilici degli acidi grassi

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, acaricida, erbicida e fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sugli acidi grassi (SANCO/2610/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M350 —————

▼B

232

Acido gibberellico

N. CAS 77-06-5

N. CIPAC 307

Acido (3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-diidrossi-3-metil-6-metilene-2-oxoperidro-4a,7-metano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carbossilico

Alt: Acido (3S,3aR,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)- 6,11-diidrossi-3-metil-12-metilene-2-osso-4a,6-metano-3,8b-prop-lenoperidroindenol (1,2-b) furan-4-carbossilico

≥ 850 g/kg

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido gibberellico (SANCO/2613/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

233

Gibberelline

N. CAS GA4: 468-44-0

GA7: 510-75-8

Miscela di GA4A7: 8030-53-3

N. CIPAC non attribuito

GA4:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-idrossi-3-metil-6-metilene-2-oxoperidro-4a,7-metano-3,9b-propanoazuleno[1,2-b]furan -4-carbossilico

GA7:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-idrossi-3-metil-6-metilene-2-oxoperidro-4a,7-metano-9b,3- propenoazuleno[1,2-b]furan-4-carbossilico

Rapporto di riesame (SANCO/2614/2008).

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle gibberelline (SANCO/2614/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M32

234

Proteine idrolizzate

CAS non attribuito

N. CIPAC 901

Non disponibile

Relazione di riesame (SANCO/2615/2008)

1o settembre 2009.

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva. Le proteine idrolizzate di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1069/2009 (17) e al regolamento (UE) n. 142/2011 (18) della Commissione.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle proteine idrolizzate (SANCO/2615/08), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1o giugno 2012.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori; se del caso le condizioni d'impiego prevedono l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

Le condizioni d'impiego devono all'occorrenza comprendere misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione informazioni confermative riguardo:

(a)  le specificazioni del materiale tecnico quale fabbricato commercialmente devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici;

(b)  il rischio per gli organismi acquatici.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui al punto a) entro il 1o maggio 2013 e le informazioni di cui al punto b) entro il 1o novembre 2013.

▼M38

235

Solfato di ferro

Solfato di ferro (II) anidro: Numero CAS 7720-78-7

Solfato di ferro (II) monoidrato: Numero CAS 17375-41-6

Solfato di ferro (II) eptaidrato: Numero CAS 7782-63-0

Numero CIPAC 837

Solfato di ferro (II)

oppure

Solfato di ferro(2+)

Solfato di ferro (II) anidro: tenore totale di ferro ≥350 g/kg.

Impurità pertinenti:

arsenico, 18 mg/kg

cadmio, 1,8 mg/kg

cromo, 90 mg/kg

piombo, 36 mg/kg

mercurio, 1,8 mg/kg

espresse sulla base della variante anidra

1 settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame modificata sul solfato di ferro (SANCO/2616/2008), in particolare delle appendici I e II del medesimo, nella versione definitiva del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dell'1 giugno 2012.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— al rischio per gli operatori;

— al rischio per i bambini/residenti che giocano sull'erba trattata;

— al rischio per le acque di superficie e gli organismi acquatici.

Le condizioni d'uso devono prevedere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi e il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale; Il notificante deve comunicare agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità, informazioni di verifica riguardo all'equivalenza tra caratteristiche del materiale tecnico prodotto per uso commerciale e caratteristiche del materiale di prova usato nelle prove sulla tossicità.

Gli Stati membri interessati devono sollecitare i notificanti a fornire tali informazioni alla Commissione entro l'1 maggio 2013.

▼M345 —————

▼M394 —————

▼M217 —————

▼M394 —————

▼M115

240

Oli vegetali/olio di citronella

N. CAS 8000-29-1

N. CIPAC 905

L'olio di citronella è una miscela complessa di sostanze chimiche.

I componenti principali sono i seguenti:

Citronellale (3,7-dimethyl-6-octenal).

Geraniolo [(E)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol).

Citronellolo (3,7-dimethyl-6-octan-2-ol).

Acetato di geranile (3,7-dimethyl-6-octen-1yl acetate).

La somma delle seguenti impurezze non deve superare lo 0,1 % del materiale tecnico: metil eugenolo e metil-isoeugenolo.

1o settembre 2009

►M199  31 agosto 2022 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di citronella (SANCO/2621/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— alla protezione degli operatori e dei lavoratori, degli astanti e dei residenti, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, l'utilizzo di appropriati dispositivi di protezione individuale,

— alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli,

— al rischio per gli organismi non bersaglio.

Il notificante presenta informazioni di conferma riguardo:

a)  alle specifiche tecniche;

b)  ai dati comparativi tra le situazioni di esposizione del fondo naturale alla sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella, al metil eugenolo e al metil-isoeugenolo e l'esposizione dovuta all'uso della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella come prodotto fitosanitario. Tali dati riguardano l'esposizione degli esseri umani e quella degli organismi non bersaglio;

c)  alla valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee ai potenziali metaboliti della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella, con particolare riguardo al metil eugenolo e al metil-isoeugenolo.

Il notificante presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 30 aprile 2016.

▼M100

241

Oli vegetali/olio di chiodi di garofano

N. CAS 84961-50-2 (olio di chiodi di garofano)

97-53-0 (eugenolo – componente principale)

N. CIPAC 906

L’olio di chiodi di garofano è una miscela complessa di sostanze chimiche.

Il componente principale è l’eugenolo.

≥ 800 g/kg

Impurezza rilevante: metileugenolo massimo 0,1 % del materiale tecnico

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi all’interno come fungicida e battericida post-raccolta.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’olio di chiodi di garofano (SANCO/2622/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, nonché garantire che nelle condizioni d’impiego figuri l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso.

Il notificante deve presentare informazioni di conferma riguardo:

a)  alle specifiche tecniche,

b)  ai dati comparativi tra le situazioni di esposizione al fondo naturale di oli vegetali/olio di chiodi di garofano, eugenolo e metileugenolo e l’esposizione dovuta all’impiego di oli vegetali/olio di chiodi di garofano come prodotto fitosanitario. I dati devono riferirsi all’esposizione umana.

Il richiedente deve fornire tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 aprile 2016.

▼M87

242

Oli vegetali/olio di colza

Numero CAS: 8002-13-9

N. CIPAC non attribuito

Olio di colza

L’olio di colza è una miscela complessa di acidi grassi

Impurità rilevante: tenore massimo di acido erucico: 2 %

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Per attuare i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’olio di colza (SANCO/2623/2008), in particolare delle appendici I e II della medesima, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 3 ottobre 2013.

Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

▼M37

243

Oli vegetali/olio di menta verde

N. CAS 8008-79-5

N. CIPAC 908

Olio di menta verde

≥ 550 g/kg come (R)-carvone

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore per il trattamento post-raccolto delle patate.

Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorizzazioni prescrivano che la nebulizzazione calda sia eseguita esclusivamente in strutture di stoccaggio professionali e che siano applicate le migliori tecniche disponibili al fine di escludere il rilascio nell’ambiente del prodotto vaporizzato durante stoccaggio, trasporto, smaltimento dei rifiuti e applicazione.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame modificato sugli oli vegetali/olio di menta verde (SANCO/2624/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o giugno 2012.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M372 —————

▼M394 —————

▼M75

246

Piretrine: 8003-34-7

N: CIPAC 32

Estratto A: estratti di Chrysanthemum cinerariaefolium:

89997-63-7

Piretrina 1: CAS 121- 21-1

Piretrina 2: CAS 121- 29-9

Cinerina 1: CAS 25402- 06-6

Cinerina 2: CAS 121- 20-0

Jasmolina 1: CAS 4466- 14-2

Jasmolina 2: CAS 1172- 63-0

Estratto B:

Piretrina 1: CAS 121-21-1

Piretrina 2: CAS 121- 29-9

Cinerina 1: CAS 25402- 06-6

Cinerina 2: CAS 121- 20-0

Jasmolina 1: CAS 4466- 14-2

Jasmolina 2: CAS 1172- 63-0

Le piretrine sono una miscela complessa di sostanze chimiche.

Estratto A: ≥ 500 g/kg piretrine

Estratto B: ≥ 480 g/kg piretrine

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sulle piretrine (SANCO/2627/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)  il rischio per gli operatori e per i lavoratori;

b)  il rischio per gli organismi non bersaglio.

Se del caso, le condizioni d’impiego comprendono l’applicazione di adeguati dispositivi di protezione individuale e altre misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

1)  le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, corredate da informazioni su eventuali impurezze e sulla sua equivalenza con le specifiche del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità;

2)  il rischio da inalazione;

3)  la definizione di residuo;

4)  la rappresentatività del principale componente «piretrina 1» per quanto riguarda il destino e il comportamento nel suolo e nell’acqua.

Il richiedente comunica alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni di cui al punto 1 entro il 31 marzo 2014 e le informazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 entro il 31 dicembre 2015.

▼M31

247

Sabbia di quarzo

N. CAS: 14808-60-7, 7637-86-9

N. CIPAC: 855

Quarzo, biossido di silicio

≥ 915 g/kg

Max. 0,1% di particelle di silice cristallina (di diametro inferiore a 50 μm)

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti sabbia di quarzo per usi diversi dall'applicazione su alberi in ambienti forestali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e devono assicurare che vengano forniti tutti i dati e le informazioni necessari prima che l'autorizzazione sia rilasciata.

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sabbia di quarzo (SANCO/2628/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M36

248

Olio di pesce

N. CAS 100085-40-3

N. CIPAC 918

Olio di pesce

≥ 99 %

Impurezze rilevanti:

Diossina max. 6 pg/kg per gli alimenti zootecnici

Hg max. 0,5 mg/kg per i mangimi derivati dal pesce o da altri prodotti del mare

CD max. 2 mg/kg per i mangimi di origine animale ad eccezione dei mangimi per gli animali da compagnia

Pb max. 10 mg/kg

PCB max. 5 mg/kg

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. L’olio di pesce deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011 della.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’olio di pesce (SANCO/2629/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o giugno 2012.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il notificante deve presentare informazioni di conferma sulla specifica della sostanza tecnica e sull’analisi dei livelli massimi di impurezze e contaminanti aventi rilevanza tossicologica. Tali informazioni vanno fatte pervenire agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 1o maggio 2013.

▼M399 —————

▼M230 —————

▼M229 —————

▼M394 —————

▼M397 —————

▼M394 —————

▼M36

257

Urea

N. CAS 57-13-6

N. CIPAC 913

Urea

≥ 98 % p/p

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva e fungicida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’urea (SANCO/2637/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o giugno 2012.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il notificante deve presentare informazioni di conferma riguardo:

a)  il metodo di analisi dell’urea e dell’impurezza del biureto;

b)  il rischio per gli operatori, i lavoratori e gli astanti.

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) vanno fatte pervenire agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità rispettivamente entro il 1o maggio 2013 e il 1o gennaio 2016.

▼M180 —————

▼M179 —————

▼B

260

Fosfuro di alluminio

N. CAS 20859-73-8

N. CIPAC 227

Fosfuro di alluminio

≥ 830 g/kg

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti fosfuro di alluminio.

Gli usi come rodenticida, talpicida e leporicida possono essere autorizzati solo all’esterno.

Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfuro di alluminio, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione dei consumatori nonché garantire che i prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di alluminio utilizzati contro i parassiti delle scorte alimentari siano allontanati dai prodotti alimentari e che sia rispettato un adeguato termine di attesa supplementare,

— alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale e degli organi respiratori,

— alla protezione degli operatori e dei lavoratori durante la fumigazione in ambienti chiusi,

— per l'uso in ambienti chiusi, alla protezione dei lavoratori al momento del rientro nei locali (dopo il periodo di fumigazione),

— per l'uso in ambienti chiusi, alla protezione degli astanti da fughe di gas,

— alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la chiusura delle gallerie o la completa incorporazione dei granuli nel suolo,

— alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone tra le aree trattate e i corpi idrici superficiali.

▼M394 —————

▼B

262

Fosfuro di magnesio

N. CAS 12057-74-8

N. CIPAC 228

Fosfuro di magnesio

≥ 880 g/kg

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti fosfuro di magnesio.

Gli usi come rodenticida, talpicida e leporicida possono essere autorizzati solo all’esterno.

Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfuro di magnesio, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione dei consumatori nonché garantire che i prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di magnesio utilizzati contro i parassiti delle scorte alimentari siano allontanati dai prodotti alimentari e che sia rispettato un adeguato termine di attesa supplementare,

— alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale e degli organi respiratori,

— alla protezione degli operatori e dei lavoratori durante la fumigazione in ambienti chiusi,

— per l'uso in ambienti chiusi, alla protezione dei lavoratori al momento del rientro nei locali (dopo il periodo di fumigazione),

— per l'uso in ambienti chiusi, alla protezione degli astanti da fughe di gas,

— alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la chiusura delle gallerie o la completa incorporazione dei granuli nel suolo,

— alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone tra le aree trattate e i corpi idrici superficiali.

263

Cimoxanil

N. CAS 57966-95-7

N. CIPAC 419

1-[(E/Z)-2-ciano-2-metossiminoacetil]-3-etilurea

≥ 970 g/kg

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cimoxanil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

— alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

264

Dodemorf

N. CAS 1593-77-7

N. CIPAC 300

Cis/trans-[4-ciclododecile]-2,6-dimetilmorfolina

≥ 950 g/kg

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per le piante ornamentali coltivate in serra.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dodemorf, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano, se del caso, l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli,

— le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

265

Estere metilico dell'acido 2,5-Diclorobenzoico

N. CAS 2905-69-3

N. CIPAC 686

Metil-2,5-diclorobenzoato

≥ 995 g/kg

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi in ambienti chiusi come regolatore di crescita vegetale e fungicida per l'innesto delle viti.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

266

Metamitron

N. CAS 41394-05-2

N. CIPAC 381

4-amino-4,5-diidro-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazin-5-one

≥ 960 g/kg

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti il metamitron per usi diversi da quelli relativi alle piante da radice, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metamitron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di dispositivi di protezione personale, se del caso,

— alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

— al rischio per gli uccelli e i mammiferi, nonché per le piante terrestri non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono chiedere informazioni complementari relative all'impatto sulle acque sotterranee del metabolita M3 nel suolo, ai residui nelle colture di rotazione, al rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori e al rischio specifico per gli uccelli e i mammiferi suscettibili di essere contaminati dall'ingestione dell'acqua nei campi. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il metamitron è stato iscritto nel presente allegato trasmettano tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.

267

Sulcotrione

N. CAS 99105-77-8

N. CIPAC 723

2-(2-cloro-4-mesilbenzoil)cicloesan–1,3-dione

≥ 950 g/kg

Impurezze:

— cianuro di idrogeno: non più di 80 mg/kg

— toluene: non più di 4 g/kg

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul sulcotrione, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso,

— al rischio per gli uccelli insettivori, le piante acquatiche e terrestri non bersaglio e per gli artropodi non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono chiedere informazioni complementari sul degrado nel suolo e nell'acqua della frazione del cicloesadione e sul rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori. Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il sulcotrione è stato iscritto nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.

268

Tebuconazolo

N. CAS 107534-96-3

N. CIPAC 494

(RS)-1-p-clorophenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmethil)-pentan-3-ol

≥ 905 g/kg

1o settembre 2009

►M391  31 agosto 2023 ◄

►M128

 

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e come fitoregolatore.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tebuconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori e garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale;

— all'esposizione alimentare dei consumatori ai metaboliti del tebuconazolo (triazolo);

— al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo o delle condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la presenza nelle acque sotterranee del metabolita 1,2,4-triazolo;

— alla protezione degli uccelli e dei mammiferi granivori e dei mammiferi erbivori e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi;

— alla protezione degli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione informazioni complementari concernenti le potenziali proprietà dannose per il sistema endocrino del tebuconazolo entro due anni dall'adozione degli orientamenti dell'OCSE per le prove sull'alterazione del sistema endocrino o, alternativamente, degli orientamenti UE in materia di prove.

 ◄

▼M394 —————

▼B

271

Bensulfuron

N. CAS 83055-99-6

N. CIPAC 502,201

α-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o-toluic acid (bensulfuron)

methyl α-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o-toluate (bensulfuron-methyl)

≥ 975 g/kg

1o novembre 2009

►M400  31 ottobre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bensulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'8 dicembre 2008.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:

— alla protezione degli organismi acquatici; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

— alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:

— ulteriori studi sulle specifiche,

— ulteriori informazioni concernenti la via e il tasso di degradazione del bensulfuron-metile in condizioni aerobiche di suolo inondato,

— informazioni concernenti la pertinenza dei metaboliti per la valutazione dei rischi per i consumatori.

Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.

272

5-nitroguaiacolato di sodio

N. CAS 67233-85-6

N. CIPAC non attribuito

Sodium 2-methoxy-5-nitrophenolate

≥ 980 g/kg

1o novembre 2009

►M400  31 ottobre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

— alla tutela della sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi sul rischio per le acque sotterranee. Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.

273

O-nitrofenolato di sodio

N. CAS 824-39-5

N. CIPAC non attribuito

Sodium 2-nitrophenolate; sodium o-nitrophenolate

≥ 980 g/kg

Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico:

fenolo

tenore max.: 0,1o g/kg

2,4 dinitrofenolo

tenore max.: 0,14 g/kg

2,6 dinitrofenolo

tenore max.: 0,32 g/kg

1o novembre 2009

►M400  31 ottobre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

— alla tutela della sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi sul rischio per le acque sotterranee. Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.

274

P-nitrofenolato di sodio

N. CAS 824-78-2

N. CIPAC non attribuito

Sodium 4-nitrophenolate; sodium p-nitrophenolate

≥ 998 g/kg

Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico:

fenolo

tenore max.: 0,1o g/kg

2,4 dinitrofenolo

tenore max.: 0,07 g/kg

2,6 dinitrofenolo

tenore max.: 0,09 g/kg

1o novembre 2009

►M400  31 ottobre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

— alla tutela della sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi sul rischio per le acque sotterranee. Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.

275

Tebufenpirad

N. CAS 119168-77-3

N. CIPAC 725

N-(4-tert-butylbenzyl)-4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazole-5-carboxamide

≥ 980 g/kg

1o novembre 2009

►M400  31 ottobre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tebufenpirad in formulazioni diverse dai sacchi solubili in acqua, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tebufenpirad, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

— alla protezione degli uccelli insettivori nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di riduzione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:

— ulteriori informazioni confermanti l'assenza di impurezze rilevanti,

— ulteriori informazioni circa i rischi per gli uccelli insettivori.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.

276

Clormequat

N. CAS 7003-89-6 (clormequat)

N. CAS 999-81-5 (cloruro di clormequat)

N. CIPAC 143 (clormequat)

N. CIPAC 143.302 (cloruro di clormequat)

2-chloroethyltrimethylammonium (clormequat)

cloruro di 2-cloropropildimetilammonio

(cloruro di clormequat)

≥ 636 g/kg

Impurezze

1,2-dicloroetano: max 0,1o g/kg (sul tenore a secco di cloruro di clormequat)

Cloroetene (cloruro di vinile): max 0,0005 g/kg (sul tenore a secco di cloruro di clormequat)

1o dicembre 2009

►M400  30 novembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere impiegati solo come fitoregolatori su cereali e su colture non commestibili.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti clormequat per usi diversi dall'applicazione a segale e triticale, in particolare per quanto riguarda l'esposizione del consumatore, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clormequat, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— alla protezione degli uccelli e dei mammiferi.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono chiedere informazioni complementari sul destino e sul comportamento (studi sull'assorbimento da effettuarsi ad una temperatura di 20 °C, nuovo calcolo delle concentrazioni previste nelle acque sotterranee, nelle acque di superficie e nei sedimenti), sui metodi di controllo per la determinazione della sostanza nei prodotti di origine animale e nell'acqua, nonché sul rischio per gli organismi acquatici, gli uccelli e i mammiferi. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il clormequat è stato iscritto nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

▼M288 —————

▼B

278

Propaquizafop

N. CAS 111479-05-1

N. CIPAC 173

2-isopropylidenamino-oxyethyl (R)-2-[4-(6-chloro-quinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate

≥ 920 g/kg

Tenore massimo di toluene 5 g/kg

1o dicembre 2009

►M400  30 novembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul propaquizafop, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere verificate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

— alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

— alla protezione degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:

— ulteriori informazioni sulle impurezze rilevanti Ro 41-5259,

— informazioni utili ad un'ulteriore valutazione del rischio per organismi acquatici e artropodi non bersaglio.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

▼M213

279

Quizalofop-P

 

 

Quizalofop-P-tefurile

N. CAS 119738-06-6

N. CIPAC 641.226

(RS)-Tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate

≥ 795 g/kg

1o dicembre 2009

►M400  30 novembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sul quizalofop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità dovrà essere confrontato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico;

— alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori e a garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale;

— alla protezione delle piante non bersaglio e a garantire che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione comprendano misure di riduzione del rischio, come la creazione di zone tampone.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica presenti alla Commissione altre informazioni sul rischio per gli artropodi non bersaglio.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

Quizalofop-P-etile

N. CAS 100646-51-3

N. CIPAC 641.202

Ethyl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate

≥ 950 g/kg

1o dicembre 2009

►M400  30 novembre 2023 ◄

▼M394 —————

▼B

284

Dimetaclor

N. CAS 50563-36-5

N. CIPAC 688

2-cloro-N-(2-metossietil)acet-2',6'-xilidide

≥ 950 g/kg

Impurezze 2,6-dimetilanilina: non oltre 0,5 g/kg

1o gennaio 2010

►M400  31 dicembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida con un livello massimo di 1,0 kg/ha ogni tre anni sullo stesso campo.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dimetaclor, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Se del caso, vanno introdotti programmi di monitoraggio nelle regioni esposte a rischi per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee dai metaboliti CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 e SYN 528702.

Gli Stati membri interessati devono:

— provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori studi sulle specifiche entro il 1o gennaio 2010.

Se il dimetaclor viene classificato come cancerogeno di categoria 2 a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008, gli Stati membri interessati devono chiedere all'autore della notifica di presentare ulteriori informazioni sulla pertinenza dei metaboliti CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 e SYN 528702 per quanto riguarda il cancro e devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta le informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della decisione relativa alla classificazione di tale sostanza.

285

Etofenprox

N. CAS 80844-07-1

N. CIPAC 471

2-(4-etossifenil)-2-metilpropil 3-fenossibenziletere

≥ 980 g/kg

1o gennaio 2010

►M400  31 dicembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etofenprox, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— alla protezione degli organismi acquatici; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

— alla protezione delle api e degli artropodi non bersaglio; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone cuscinetto.

Gli Stati membri interessati devono:

— garantire che l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni sul rischio per gli organismi acquatici, compreso il rischio per gli organismi presenti nei sedimenti e sulla bioamplificazione,

— garantire che vengano presentati ulteriori studi sul potenziale di disturbo endocrino negli organismi acquatici (studio del ciclo di vita completo dei pesci).

Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

▼M394 —————

▼B

287

Penconazolo

N. CAS 66246-88-6

N. CIPAC 446

(RS) 1-[2-(2,4-dicloro-fenil)-pentil]-1H-[1,2,4] triazolo

≥ 950 g/kg

1o gennaio 2010

►M400  31 dicembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penconazolo,in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento in terreni acidi del metabolita nel suolo CGA179944. Essi devono provvedere affinché l’autore della notifica su richiesta del quale il penconazolo è stato iscritto nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

288

Tri-allato

N. CAS 2303-17-5

N. CIPAC 97

S-2,3,3-tricloroallil di-isopropil

(tiocarbammato)

≥ 940 g/kg

NDIPA (Nitroso-diisopropilammina)

max. 0,02 mg/kg

1o gennaio 2010

►M400  31 dicembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tri-allato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui di tri-allato nelle colture trattate nonché nelle colture successive a rotazione e nei prodotti di origine animale,

— alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

— alla possibile contaminazione delle acque sotterranee con i prodotti di degradazione TCPSA quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:

— ulteriori informazioni per valutare il metabolismo vegetale primario,

— ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento del metabolita nel suolo diisopropilammina,

— ulteriori informazioni sul potenziale di bioamplificazione nelle catene alimentari acquatiche,

— informazioni per un’ulteriore valutazione del rischio per i mammiferi che si nutrono di pesce e del rischio a lungo termine per i lombrichi.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

289

Triflusulfuron

N. CAS 126535-15-7

N. CIPAC 731

2-[4-dimetilammino-6-(2,2,2-trifluoroetossi)-1,3,5-triazin-2-ilcarbamoilsulfamoil]-acido m-toluico

►M29  ≥ 960 g/kg ◄

1o gennaio 2010

►M400  31 dicembre 2023 ◄

►M29

 

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

 ◄

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triflusulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui dei metaboliti IN-M7222 e IN-E7710 nelle colture successive a rotazione e nei prodotti di origine animale,

— alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio dai rischi connessi al triflusulfuron e al metabolita IN-66036 nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

— alla possibile contaminazione delle acque sotterranee con i prodotti di degradazione IN-M7222 e IN-W6725 quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Se il triflusulfuron viene classificato come cancerogeno di categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, gli Stati membri interessati devono chiedere di presentare ulteriori informazioni sulla pertinenza dei metaboliti IN-M7222, IN-D8526 e IN-E7710 per quanto riguarda il cancro. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione di tale sostanza.

▼M394 —————

▼M48 —————

▼B

292

Zolfo

N. CAS 7704-34-9

N. CIPAC 18

Zolfo

≥ 990 g/kg

1o gennaio 2010

►M400  31 dicembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e acaricida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo zolfo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2009.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni per verificare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi, organismi presenti nei sedimenti e artropodi non bersaglio. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale lo zolfo è stato iscritto nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2011.

293

Tetraconazolo

N. CAS 112281-77-3

N. CIPAC 726

(RS)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-propil-1,1,2,2-tetrafluoroetil etere

≥ 950 g/kg (miscela racemica)

Impurezze: toluene: non più di 13 g/kg

1o gennaio 2010

►M400  31 dicembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tetraconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Gli Stati membri interessati devono richiedere:

— la presentazione di ulteriori informazioni in merito ad una valutazione più specifica dei rischi per i consumatori,

— ulteriori informazioni sulle specifiche ecotossicologiche,

— ulteriori informazioni sul destino e il comportamento dei metaboliti potenziali in tutti i comparti pertinenti,

— una valutazione più specifica dei rischi di tali metaboliti per gli uccelli, i mammiferi, gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio,

— ulteriori informazioni sui possibili effetti nocivi sul sistema endocrino di uccelli, mammiferi e pesci.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

294

Oli di paraffina

N. CAS 64742-46-7

N. CAS 72623-86-0

N. CAS 97862-82-3

N. CIPAC n.d.

Olio di paraffina

Farmacopea europea 6.0

1o gennaio 2010

►M400  31 dicembre 2023 ◄

►M393  
Parte A
Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, acaricida e fungicida.
Parte B
Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sugli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, addendum compreso, in particolare delle relative appendici I e II.
Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.  ◄

295

Olio di paraffina

N. CAS 8042-47-5

N. CIPAC n.d.

Olio di paraffina

Farmacopea europea 6.0

1o gennaio 2010

►M400  31 dicembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di paraffina 8042-47-5, in particolare delle relative appendici I e II.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono richiedere:

la presentazione delle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente per verificare il rispetto dei requisiti di purezza della Farmacopea europea. 6.0

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2010.

296

Ciflufenamid

N. CAS 180409-60-3

N. CIPAC 759

(Z)-N-[α-(ciclopropilmetossimino) – 2,3-difluoro-6-(trifluorometil)benzil]-2-fenilacetammide

> 980 g/kg

1o aprile 2010

►M236  31 marzo 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciflufenamid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 ottobre 2009.

In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

297

Fluopicolide

N. CAS

239110-15-7

N. CIPAC 787

2,6-dicloro-N-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridilmetil]benzammide

≥ 970 g/kg

L’impurezza toluene non deve superare i 3 g/kg nel materiale tecnico.

1o giugno 2010

►M236  31 maggio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul nicosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione degli organismi acquatici,

— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

— ai rischi per gli operatori durante l'applicazione,

— al rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e programmi di monitoraggio vanno introdotti nelle regioni esposte a rischi, se del caso, per verificare il potenziale accumulo e l'esposizione.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione ulteriori informazioni sulla rilevanza del metabolita M15 per le acque sotterranee entro il 30 aprilee 2012.

298

Heptamaloxyloglucan

N. CAS

870721-81-6

N. CIPAC

Non disponibile

Denominazione completa IUPAC nella nota (1)

Xyl p: xylopyranosyl

Glc p: glucopyranosyl

Fuc p: fucopyranosyl

Gal p: galactopyranosyl

Glc-ol: glucitol

≥ 780 g/kg

L'impurezza patulin non deve superare i 50 μg/kg nel materiale tecnico.

1o giugno 2010

►M396  31 maggio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’heptamaloxyloglucan, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009.

299

2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico)

N. CAS 90-43-7

N. CIPAC 246

2-bifenilolo

≥ 998 g/kg

1o gennaio 2010

►M400  31 dicembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi all'interno come fungicida post-raccolta.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2-fenilfenol, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009, come modificata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— all’applicazione di adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento della soluzione di scarto rimanente dopo l’applicazione, compresa l’acqua di lavaggio del sistema di drenching e di altri sistemi di applicazione. Gli Stati membri che consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario devono assicurare lo svolgimento di una valutazione locale dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:

— ulteriori informazioni circa i rischi potenziali di depigmentazione cutanea cui sono soggetti i lavoratori e i consumatori a causa della possibilità di esposizione al metabolita 2-Fenilidrochinone (PHQ) presente sulle scorze di agrumi,

— ulteriori informazioni per verificare che il metodo di analisi per le prove sui residui quantifichi correttamente i residui di 2-Fenilidrochinone, di PHQ e dei relativi coniugati.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

Gli Stati membri interessati devono inoltre garantire che l’autore della notifica presenti alla Commissione ulteriori informazioni per confermare i livelli di residui derivanti da tecniche di applicazione diverse da quelle utilizzate in camere adibite al drenching.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2012.

300

Malathion

N. CAS 121-75-5

N. CIPAC 12

Diethyl (dimethoxyphosphinothioylthio)succinate

oppure

S-1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate

racemato

≥ 950 g/kg

Impurezze:

Isomalathion: non più di 2 g/kg

1o maggio 2010

►M382  30 aprile 2023 ◄

►M277  PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida in serre dotate di una struttura permanente. Le autorizzazioni sono limitate agli utilizzatori professionali.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul malathion, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)  alle emissioni provenienti dalle serre, ad esempio l'acqua di condensazione, l'acqua di drenaggio, il suolo o il substrato artificiale, al fine di evitare rischi per gli organismi acquatici;

b)  alla protezione della popolazione di api impollinatrici espressamente messe nella serra;

c)  alla protezione degli operatori e dei lavoratori, garantendo che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, se del caso;

d)  alla protezione dei consumatori in caso di prodotti trasformati.

Gli Stati membri si accertano che le formulazioni a base di malathion siano accompagnate dalle istruzioni necessarie per evitare, durante lo stoccaggio e il trasporto, qualsiasi rischio di formazione di isomalathion in misura superiore alle quantità massime consentite.

Le condizioni di autorizzazione comprendono misure di mitigazione del rischio e prevedono un'adeguata etichettatura dei prodotti fitosanitari. ◄

301

Penoxsulam

N. CAS 219714-96-2

N. CIPAC 758

3-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-α,α,α-trifluorotoluene-2-sulfonamide

> 980 g/kg

L’impurezza

Bis-CHYMP

2-chloro-4-[2-(2-chloro-5-methoxy-4-pyrimidinyl)hydrazino]-5-methoxypyrimidine non deve superare 0,1o g/kg nel materiale tecnico

1o agosto 2010

►M241  31 luglio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penoxsulam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione degli organismi acquatici,

— all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui del metabolita BSCTA nelle colture successive a rotazione,

— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni per affrontare il rischio indiretto per le piante acquatiche superiori. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 luglio 2012.

Lo Stato membro relatore informa la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, circa le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

302

Proquinazid

N. CAS 189278-12-4

N. CIPAC 764

6-iodo-2-propoxy-3-propylquinalzolin-4(3H)-one

> 950 g/kg

1o agosto 2010

►M391  31 luglio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul proquinazid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— al rischio a lungo termine degli usi nelle viti per gli uccelli che si nutrono di lombrichi,

— al rischio per gli organismi acquatici,

— all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui di proquinazid nei prodotti di origine animale e nelle colture successive a rotazione,

— alla sicurezza degli operatori.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Lo Stato membro relatore informa la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) No. 1107/2009, circa le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

▼M394 —————

▼B

304

Metalaxil

N. CAS 57837-19-1

N. CIPAC 365

Metil N-(metossiacetile)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninato

950 g/kg

L'impurezza 2,6 dimetilanilina presenta un problema tossicologico e quindi è stabilito un livello massimo di 1g/kg.

1o luglio 2010

►M241  30 giugno 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metalaxil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2010.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte della sostanza attiva o dei suoi prodotti di degradazione CGA 62826 e CGA 108906, quando la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

305

Flonicamid (IKI-220)

N. CAS 158062-67-0

N. CIPAC 763

N-cyanomethyl-4-(trifluoromethyl)nicotinamide

≥ 960 g/kg

L’impurezza toluene non deve superare i 3 g/kg nel materiale tecnico.

1o settembre 2010

►M241  31 agosto 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flonicamid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— al rischio per gli operatori e i lavoratori nella fase di rientro in coltura,

— al rischio per le api.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

▼M394 —————

▼B

307

Fluoruro di solforile

N. CAS 002699-79-8

N. CIPAC 757

Fluoruro di solforile

> 994 g/kg

1o novembre 2010

►M248  31 ottobre 2023 ◄

►M202

 

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida o nematocida (fumigante) limitati agli utilizzatori professionali in strutture sigillabili nella misura in cui:

a)  tali strutture siano vuote; oppure

b)  se nell'impianto sottoposto a trattamento di fumigazione sono presenti prodotti alimentari o foraggeri, gli utilizzatori e gli operatori economici assicurino che siano immessi nella catena alimentare umana o animale solo i prodotti alimentari e foraggeri che rispettano i livelli massimi di residui per il fluoruro di solforile e di ione fluoruro stabiliti dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (19); a tale scopo gli utilizzatori e gli operatori economici attuano integralmente misure equivalenti ai principi HACCP di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (20); in particolare gli utilizzatori identificano il punto critico al quale il controllo è essenziale al fine di prevenire il superamento dei livelli massimi di residui e stabiliscono e applicano procedure di sorveglianza efficaci a tale punto critico.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluoruro di solforile, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 7 dicembre 2016.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue:

— al rischio presentato dal fluoruro inorganico attraverso i prodotti contaminati, quali la farina e la crusca che sono rimaste nel macchinario per la macinatura durante la fumigazione, o le granaglie contenute nei silo del mulino. Sono necessarie misure che garantiscano che nella catena alimentare umana e animale siano immessi solo prodotti conformi agli attuali LMR;

— al rischio per gli operatori e per i lavoratori, ad esempio quando rientrano in una struttura sottoposta a fumigazione, dopo l'aerazione. Sono necessarie misure che garantiscano l'utilizzo di autorespiratori o di altri dispositivi appropriati di protezione personale;

— al rischio per gli astanti; è necessario prevedere un'appropriata zona di interdizione intorno alla struttura sottoposta a fumigazione.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di contenimento dei rischi.

Il notificante comunica alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità i dati relativi al monitoraggio delle concentrazioni troposferiche di fluoruro di solforile ogni cinque anni a partire dal 30 giugno 2017. Il limite di rivelabilità per l'analisi è di almeno 0,5 ppt (pari a 2,1 ng di fluoruro di solforile/m3 di troposfera).

 ◄

▼M394 —————

▼B

310

Napropamide

N. CAS 15299-99-7

(RS)-N,N-dietil-2-(1-naftilossi)propionamide

≥ 930 g/kg

(miscela racemica)

Impurezze rilevanti

Toluene: non più di 1,4 g/kg

1o gennaio 2011

►M254  31 dicembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul napropamide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori: se del caso, le condizioni d'impiego devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— alla protezione degli organismi acquatici: le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di opportune zone tampone,

— alla sicurezza dei consumatori per quanto riguarda la presenza nelle acque sotterranee del metabolita acido 2-(1-naftilossi)propionico, di seguito «NOPA».

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione, entro il 31 dicembre 2012, informazioni di verifica della valutazione dell'esposizione al rischio delle acque superficiali per quanto concerne la fotolisi dei metaboliti e il metabolita NOPA e informazioni sulla valutazione del rischio per le piante acquatiche.

311

Quinmerac

N. CAS 90717-03-6

N. CIPAC 563

Acido 7-cloro-3-metilchinolin-8-carbossilico

≥ 980 g/kg

1o maggio 2011

►M343  31 luglio 2024 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul quinmerac, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

— all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui del quinmelac (e i relativi metaboliti) nelle colture successive a rotazione,

— ai rischi per gli organismi acquatici e quelli a lungo termine per i lombrichi.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni concernenti:

— la possibilità che il metabolismo vegetale comporti l'apertura dell'anello di chinolina,

— i residui nelle colture a rotazione e il rischio a lungo termine per i lombrichi dovuto al metabolita BH 518-5.

Essi devono provvedere affinché il richiedente trasmetta tali dati e informazioni di verifica alla Commissione entro il 30 aprilee 2013.

▼M394 —————

▼B

313

Piridaben

N. CAS 96489-71-3

N. CIPAC 583

2-ter-butil-5-(4-ter-butil-benziltio)-4-cloropirididazine-3(2H)-one

> 980 g/kg

1o maggio 2011

►M270  30 aprile 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi previsti di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul piridaben, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori nonché a garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso,

— al rischio per organismi acquatici e mammiferi,

— al rischio per gli organismi non bersaglio, incluse le api mellifere.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e vanno introdotti programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api mellifere al piridaben in aree molto utilizzate da tali api o da apicoltori, se e come del caso.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

— i rischi per il comparto delle acque risultanti dall'esposizione ai metaboliti W-1o e B-3 risultanti da fotolisi acquosa,

— il rischio potenziale a lungo termine per i mammiferi,

— la valutazione dei residui liposolubili.

Essi devono provvedere affinché il richiedente trasmetta tali informazioni di verifica alla Commissione entro il 30 aprilee 2013.

314

Fosfuro di zinco

N. CAS 1314-84-7

N. CIPAC 69

Difosfuro di trizinco

≥ 800 g/kg

1o maggio 2011

►M343  31 luglio 2024 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come rodenticida sotto forma di esche pronte all’uso posizionate all'interno di apposite trappole o nelle zone interessate.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfuro di zinco, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione degli organismi non bersaglio. Occorre adottare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, in particolare per evitare il diffondersi di esche quando è stata consumata solo una parte del contenuto.

▼M394 —————

▼B

316

Ciclossidim

N. CAS 101205-02-1

N. CIPAC 510

(5RS)-2-[(EZ)-1-(etossimino)butil]-3-idrossi-5-[(3RS)-tian-3-il]cicloes-2-en-1-one

≥ 940 g/kg

1o giugno 2011

►M274  31 maggio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciclossidim, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per le piante non bersaglio.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere che siano fornite ulteriori informazioni sui metodi di analisi dei residui del ciclossidim nei prodotti vegetali e animali.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali metodi di analisi entro il 31 maggio 2013.

317

6-benziladenina

N. CAS 1214-39-7

N. CIPAC 829

N6-benziladenina

≥ 973 g/kg

1o giugno 2011

►M343  31 agosto 2024 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla 6-benziladenina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, si dovranno adottare misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone.

318

Bromuconazolo

N. CAS 116255-48-2

N. CIPAC 680

1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4-bromo-2-(2,4-diclorofenil)tetraidrofurfuril]-1H-1,2,4-triazolo

≥ 960 g/kg

1o febbraio 2011

►M254  31 gennaio 2024 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi previsti di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bromuconazolo, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso,

— alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di opportune zone tampone.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione:

— ulteriori informazioni circa i residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites – TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale,

— informazioni utili ad un’ulteriore valutazione del rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori.

Essi devono provvedere affinché il richiedente su richiesta del quale il bromuconazolo è stato iscritto al presente allegato trasmetta tali informazioni di verifica alla Commissione entro il 31 gennaio 2013.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente trasmetta alla Commissione informazioni complementari concernenti le potenziali proprietà dannose per il sistema endocrino del bromuconazolo, entro due anni dall'adozione degli orientamenti dell'OCSE per le prove sulla alterazione del sistema endocrino o, alternativamente, delle linee guida per l’esecuzione dei test riconosciute a livello comunitario.

▼M394 —————

▼B

320

Buprofezin

N. CAS 953030-84-7

N. CIPAC 681

(Z)-2-tert-butylimino-3-isopropyl-5-phenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-one

≥ 985 g/kg

1o febbraio 2011

►M254  31 gennaio 2023 ◄

►M204

 

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida su colture non commestibili.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul buprofezin, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, garantendo che le condizioni di impiego prevedano, se del caso, l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— all'applicazione di un adeguato periodo di attesa per le colture a rotazione in serra,

— al rischio per gli organismi acquatici, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

 ◄

▼M394 —————

▼B

322

Imexazol

N. CAS 10004-44-1

N. CIPAC 528

5-metilisossazolo-3-ol (oppure 5-metil-1,2-ossazolo-3-ol)

≥ 985 g/kg

1o giugno 2011

►M274  31 maggio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per la confettatura del seme di barbabietole da zucchero in strutture specializzate nel trattamento delle sementi.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'imexazol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione,

— al rischio per gli uccelli e i mammiferi granivori.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica concernenti la natura dei residui nelle piante sarchiate e il rischio per gli uccelli e i mammiferi granivori.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013.

323

Dodina

N. CAS 2439-10-3

N. CIPAC 101

1-acetato di dodecilguanidinio

≥ 950 g/kg

1o giugno 2011

►M343  31 agosto 2024 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla dodina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— al rischio potenziale a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi,

— al rischio per gli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano adeguate misure di attenuazione dei rischi,

— al rischio le piante non bersaglio nelle zone al di fuori dei campi nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano adeguate misure di attenuazione dei rischi,

— al controllo dei livelli residui nella frutta e granella.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

— il rischio a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi,

— la valutazione del rischio nelle acque naturali di superficie nelle quali possano essersi potenzialmente formati metaboliti principali.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013.

▼M394 —————

▼B

326

Acido indolilbutirrico

N. CAS 133-32-4

N. CIPAC 830

Acido 4-(1H-indol-3-il)butirrico

≥ 994 g/kg

1o giugno 2011

►M274  31 maggio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido indolilbutirrico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all'impiego devono prevedere l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale e misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni al fine di verificare:

— l'assenza di potenziale clastogenico dell'acido indolilbutirrico,

— la pressione di vapore dell'acido indolilbutirrico e, di conseguenza, uno studio di tossicità inalatoria,

— la concentrazione naturale di fondo dell'acido indolilbutirrico nel terreno.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013.

▼M394 —————

▼B

328

Tau-fluvalinato

N. CAS 102851-06-9

N. CIPAC 786

(RS)-α-ciano-3-fenossibenzil N-(2-cloro- α,α α- trifluoro-p-tolil)-D-valinato

(rapporto tra isomeri 1:1)

≥ 920 g/kg

(1:1o rapporto tra gli isomeri R-α-ciano e S-α-ciano)

Impurezze:

Toluene: non più di 5 g/kg

1o giugno 2011

►M343  31 agosto 2024 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tau-fluvalinato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— al rischio per gli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi,

— al rischio per gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi,

— al materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità, che deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

— il rischio di bioaccumulo/biomagnificazione nell'ambiente acquatico,

— il rischio per gli artropodi non bersaglio.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di verifica due anni dopo l'adozione delle indicazioni specifiche, per quanto riguarda:

— il possibile impatto sull'ambiente della potenziale alterazione enantioselettiva delle matrici ambientali.

▼M27

329

Cletodim

N. CAS 99129-21-2

N. CIPAC 508

(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-cloro-allil-ossimino]propil}-5-[(2RS)-2-(etiltio)propil]-3-idrossi-cyclohex-2-en-1-one

≥ 930 g/kg

Impurezze:

toluene max. 4 g/kg

1o giugno 2011

►M274  31 maggio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cletodim, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 dicembre 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi, nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di conferma, sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti, per quanto riguarda:

— le valutazioni dell'esposizione delle acque sotterranee e del suolo,

— la definizione di residuo per la valutazione del rischio.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di conferma entro il 31 maggio 2013.

▼B

330

Bupirimate

N. CAS 41483-43-6

N. CIPAC 261

5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidine-4-yl dimethylsulfamate

≥ 945 g/kg

Impurezze:

Etimirol: max. 2 g/kg

Toluene: max. 3 g/kg

1o giugno 2011

►M343  31 agosto 2024 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bupirimate, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso,

— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso,

— ai rischi per gli artropodi non bersaglio.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

(1)  le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, corredate da adeguati dati analitici, comprese le informazioni sulla rilevanza delle impurezze,

(2)  l'equivalenza tra le specifiche e il materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sull'ecotossicità,

(3)  i parametri cinetici, la degradazione del terreno e i parametri di adsorbimento e desorbimento per il principale metabolita nel suolo DE-B (6).

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti tali dati e informazioni di verifica alla Commissione di cui ai punti 1) e 2) entro il 30 novembre 2011o e le informazioni di cui al punto 3) entro il 31 maggio 2013.

▼M112 —————

▼M394 —————

▼B

333

1-decanolo

N. CAS 112-30-1

N. CIPAC 831

Decan-1-ol

≥ 960 g/kg

1o giugno 2011

►M343  31 agosto 2024 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'1-decanolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— al rischio, per i consumatori, derivante dai residui in caso di uso su colture destinate all'alimentazione umana o animale,

— alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

— al rischio per gli organismi acquatici,

— al rischio per gli antropodi non bersaglio e le api, che possono essere esposti alla sostanza attiva ove si posino su piante infestanti in fiore presenti nelle colture al momento dell'applicazione.

Se del caso, saranno applicate misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda il rischio per gli organismi acquatici e di informazioni di verifica delle valutazioni relative all'esposizione delle acque sotterranee, superficiali e dei sedimenti.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013.

334

Isoxaben

N. CAS 82558-50-7

N. CIPAC 701

N-[3-(1-etile-1-metilpropienel)-1,2-oxazol-5-yl]-2,6-dimethoxybenzamide

≥ 910 g/kg

Toluene: ≤ 3g/kg

1o giugno 2011

►M343  31 agosto 2024 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'isoxaben, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici e per le piante terrestri non bersaglio nonché alla potenziale lisciviazione di metaboliti nelle acque sotterranee.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

a)  le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente,

b)  la rilevanza delle impurezze,

c)  i residui nelle colture a rotazione,

d)  il rischio potenziale per gli organismi acquatici.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a) e b) entro il 30 novembre 2011o e le informazioni di cui ai punti c) e d) entro il 31 maggio 2013.

335

Fluometuron

N. CAS 2164-17-2

N. CIPAC 159

1,1-dimethyl-3-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)urea

≥ 940 g/kg

1o giugno 2011

►M343  31 agosto 2024 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida sul cotone.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluometuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

— prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche; devono provvedere affinché le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi nonché l'obbligo di effettuare programmi di monitoraggio per verificare la potenziale lisciviazione del fluometuron e dei metaboliti nel suolo desmetil fluometuron e trifluorometilanilina nelle zone sensibili, se del caso,

— prestare particolare attenzione al rischio per i microrganismi terricoli non bersaglio diversi dai lombrichi e per le piante non bersaglio, nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché i richiedenti trasmettano alla Commissione le informazioni di verifica per quanto riguarda:

a)  le proprietà tossicologiche del metabolita vegetale acido trifluoroacetico,

b)  i metodi analitici per il monitoraggio del fluometuron nell'aria,

c)  i metodi analitici per il monitoraggio del metabolita nel suolo trifluorometilanilina nel suolo e nell'acqua,

d)  la rilevanza per le acque sotterranee dei metaboliti nel suolo desmetil fluometuron e trifluorometilanilina, qualora il fluometuron venisse classificato come prodotto «sospettato di provocare il cancro» a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché i richiedenti presentino alla Commissione le informazioni di cui ai punti a), b) e c) entro il 31 marzo 2013 e le informazioni di cui al punto d) entro sei mesi dalla notifica della decisione relativa alla classificazione del fluometuron.

▼M394 —————

▼B

339

Dazomet

N. CAS 533-74-4

N. CIPAC 146

3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazinane-2-thione

oppure

tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazine-2-thione

≥ 950 g/kg

1o giugno 2011

►M274  31 maggio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come nematicida, fungicida, erbicida e insetticida. Può essere autorizzata solo l'applicazione come fumigante per la disinfestazione del terreno. L'uso va limitato ad una applicazione ogni tre anni.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dazomet, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— al rischio per gli operatori, i lavoratori e gli astanti,

— alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

— al rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

a)  la potenziale contaminazione delle acque sotterranee da parte del metile isotiocianato,

b)  la valutazione della potenziale propagazione atmosferica a lunga distanza del metile isotiocianato e dei rischi ambientali correlati,

c)  il rischio acuto per gli uccelli insettivori,

d)  il rischio a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a), b), c) e d) entro il 31 maggio 2013.

340

Metaldeide

N. CAS 108-62-3 (tetramero)

9002-91-9 (omopolimero)

N. CIPAC 62

r-2, c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1,3,5,7- tetroxocane

≥ 985 g/kg

acetaldeide max. 1,5 g/kg

1o giugno 2011

►M274  31 maggio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come molluschicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metaldeide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— al rischio per gli operatori e i lavoratori,

— alla situazione relativa all'esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui,

— al rischio acuto e a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi.

Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorizzazioni prevedano un agente repellente efficace per i cani.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

341

Sintofen

N. CAS 130561-48-7

N. CIPAC 717

1-(4-clorofenil)-1,4-diidro-5-(2-metossietossi)-4-oxocinnoline-3-acido carbossilico

≥ 980 g/kg

Impurezze:

2-metossietanolo, non più di 0,25 g/kg

N,N-dimetilformammide, non più di 1,5 g/kg

1o giugno 2011

►M343  31 agosto 2024 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore sul grano per la produzione di semi ibridi non destinato al consumo umano.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul sintofen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per gli operatori e i lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi. Devono provvedere affinché il grano trattato con sintofen non entri nella catena alimentare e dei mangimi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

(1)  le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, suffragate da adeguati dati analitici,

(2)  la rilevanza delle impurezze presenti nelle specifiche tecniche, ad eccezione delle impurezze 2-metossietanolo e N,N-dimetilformammide,

(3)  la rilevanza del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità e sull'ecotossicità in considerazione delle specifiche del materiale tecnico,

(4)  il profilo metabolico del sintofen nelle colture a rotazione.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente trasmetta alla Commissione: le informazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) entro il 30 novembre 2011o e le informazioni di cui al punto 4) entro il 31 maggio 2013.

342

Fenazaquin

N. CAS 120928-09-8

N. CIPAC 693

4-tert-butilfenetil quinazolin-4-il etere

≥ 975 g/kg

1o giugno 2011

►M274  31 maggio 2023 ◄

►M256  PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida in serra.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sul fenazaquin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 marzo 2011, nonché dell'addendum alla relazione di esame sul fenazaquin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 22 marzo 2018.

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)  la protezione degli organismi acquatici;

b)  la protezione degli operatori, prevedendo anche che le condizioni d'impiego richiedano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione personale;

c)  la protezione delle api;

d)  il rischio per le api e i bombi liberati per l'impollinazione, quando la sostanza è applicata nelle serre;

e)  il rischio per i consumatori, in particolare a causa dei residui prodotti durante la lavorazione;

f)  le condizioni d'impiego al fine di evitare l'esposizione a residui di fenazaquin nelle colture destinate al consumo umano e animale.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. ◄

343

Azadiractina

N. CAS 11141-17-6 come azadiractina A

N. CIPAC 143302 come azadiractina A

Asadiractina A:

dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-acetoxy-3,5-dihydroxy-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hydroxy-7a-methyl-3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-4-methyl-8-{[(2E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}octahydro-1H-naphtho[1,8a-c:4,5-b′c′]difuran-5,10a(8H)-dicarboxylate.

Espressa come azadiractina A:

≥ 111o g/kg

La somma delle aflatossine B1, B2, G1, G2 non deve essere superiore a 300 μg/kg del tenore di azadiractina A.

1o giugno 2011

►M343  31 agosto 2024 ◄

PARTE A

►M339  Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sull’azadiractina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’11 marzo 2011, nonché dell’addendum alla relazione di esame sull’azadiractina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 17 luglio 2020.

Nella valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

1)  all’esposizione alimentare dei consumatori in considerazione delle future revisioni dei livelli massimi di residui;

2)  alla protezione degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio.

Le condizioni d’impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. ◄

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'azadiractina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— all'esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui,

— alla protezione degli artropodi non bersaglio e degli organismi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

— la relazione tra l'azadiractina A e le altre componenti attive dell'estratto da semi di neem in termini di quantità, attività biologica e persistenza, per confermare la scelta dell'azadiractina A come composto attivo principale nonché le specifiche del materiale tecnico, la definizione di residuo e la valutazione del rischio per le acque sotterranee.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 dicembre 2013.

344

Diclofop

N. CAS 40843-25-2 (sostanza madre)

N. CAS 257-141-8 (diclofop-metile)

CIPAC 358 (sostanza madre)

N. CIPAC 358.201o (diclofop-metile)

Diclofop

(RS)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionic acid

Diclofop-methyl

methyl (RS)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionate

≥ 980 g/kg (espresso come diclofop-metile)

1o giugno 2011

►M274  31 maggio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diclofop, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

— prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni di autorizzazione prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici e le piante non bersaglio e prevedere l'adozione di misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

a)  uno studio del metabolismo sui cereali,

b)  un aggiornamento sulla valutazione del rischio per quanto riguarda il possibile impatto ambientale della conversione/degradazione preferenziale degli isomeri.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui al punto a) entro il 31 maggio 2013 e le informazioni di cui al punto b) entro due anni dall'adozione di un documento contenente le disposizioni specifiche per la valutazione delle miscele di isomeri.

345

Zolfo calcico

N. CAS 1344 - 81o - 6

N. CIPAC 17

Calcium polysulfide

≥ 290 g/kg

1o giugno 2011

►M343  31 agosto 2024 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo zolfo calcico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza dell’operatore nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano adeguate misure di protezione,

— alla protezione degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni d'impiego comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

346

Solfato di alluminio

N. CAS 10043-01-3

CIPAC non disponibile

Solfato di alluminio

970  g/kg

1o giugno 2011

►M343  31 agosto 2024 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come battericida post-raccolta per le piante ornamentali.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul solfatpo di alluminio, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica concernenti le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, mediante appropriati dati analitici.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 30 novembre 2011.

▼M394 —————

▼B

348

Paclobutrazol

N. CAS 76738-62-0

N. CIPAC 445

(2RS,3RS)-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pentan-3-ol

≥ 930 g/kg

1o giugno 2011

►M274  31 maggio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul paclobutrazol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per le piante acquatiche nonché garantire che le condizioni d'impiego comprendano misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

(1)  le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente,

(2)  i metodi analitici nel suolo e nelle acque di superficie per il metabolita NOA457654,

(3)  i residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites – TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale,

(4)  i potenziali effetti nocivi del paclobutrazol sul sistema endocrino,

(5)  i potenziali effetti nocivi dei prodotti di degradazione delle diverse strutture ottiche del paclobutrazol e del suo metabolita CGA 149907 nei comparti ambientali del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1) e 2) entro il 30 novembre 2011, le informazioni di cui al punto 3) entro il 31 maggio 2013, le informazioni di cui al punto 4) entro due anni dall'adozione delle linee guida dell'OCSE per i test sull'alterazione del sistema endocrino e le informazioni di cui al punto 5) entro due anni dall'adozione di disposizioni specifiche.

▼M394 —————

▼B

350

Tebufenozide

N. CAS 112410-23-8

N. CIPAC 724

N-tert-butyl-N′-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide

≥ 970 g/kg

Impurezze rilevanti

t-butil idrazina<0,001o g/kg

1o giugno 2011

►M343  31 agosto 2024 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tebufenozide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

— prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori dopo la fase di rientro nonché garantire che le condizioni di autorizzazione prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione,

— prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

— prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano misure di attenuazione dei rischi,

— prestare particolare attenzione al rischio per gli insetti lepidotteri non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

(1)  la rilevanza dei metaboliti RH-6595, RH-2651o e M2,

(2)  la degradazione del tebufenozide nei terreni anaerobici e nei terreni con un pH alcalino.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1) e 2) entro il 31 maggio 2013.

351

Dithianon

N. CAS 3347-22-6

N. CIPAC 153

5,10-dihydro-5,10-dioxonaphtho[2,3-b]-1,4-dithiine-2,3-dicarbonitrile

≥ 930 g/kg

1o giugno 2011

►M343  31 agosto 2024 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dithianon, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

— prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici; le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

— prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori; se del caso, le condizioni d'impiego prevedono l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

— prestare particolare attenzione ai rischi a lungo termine per gli uccelli; le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

— la stabilità all'immagazzinamento e la natura dei residui nei prodotti trasformati,

— la valutazione dell'esposizione acquatica e delle acque sotterranee all'acido ftalico,

— la valutazione del rischio per gli organismi acquatici derivante da acido ftalico, ftalaldeide e 1,2 benzenedimetanolo.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 maggio 2013.

352

Exitiazox

N. CAS 78587-05-0

N. CIPAC 439

(4RS,5RS)-5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxo-1,3-thiazolidine-3-carboxamide

≥ 976 g/kg

(1:1o miscela di (4R, 5R) e (4S, 5S))

1o giugno 2011

►M343  31 agosto 2024 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'exitiazox, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

— alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

a)  la rilevanza tossicologica del metabolita PT-1-3 (14),

b)  la potenziale manifestazione del metabolita PT-1-3 nei prodotti trasformati,

c)  i potenziali effetti nocivi dell'exitiazox sulle larve delle api,

d)  il possibile impatto del degrado preferenziale e/o della conversione della miscela di isomeri sulla valutazione dei rischi per i lavoratori, per i consumatori e per l'ambiente.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a), b) e c) entro il 31 maggio 2013 e le informazioni di cui al punto d) a due anni dall'adozione di disposizioni specifiche.

▼M394 —————

▼C1

354

Flurocloridone

N. CAS 61213-25-0

N. CIPAC: 430

(3RS,4RS;3RS,4SR)-3-cloro-4-clorometil-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)-2-pirrolidone

≥ 940 g/kg.

Impurezze rilevanti:

toluene: max 8 g/kg

1o giugno 2011

►M391  31 maggio 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flurocloridone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 febbraio 2011.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

1)  al rischio per le piante e gli organismi acquatici non bersaglio;

2)  alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni d’autorizzazione devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione ulteriori informazioni di conferma riguardo:

1)  al livello di impurità diverse dal toluene;

2)  alla conformità del materiale di prova ecotossicologico alle specifiche tecniche;

3)  all'importanza del metabolita del suolo R42819 (15);

4)  alle potenziali proprietà del flurocloridone dannose per il sistema endocrino.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente trasmetta alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 1o dicembre 2011, le informazioni di cui al punto 3 entro il 31 maggio 2013, e le informazioni di cui al punto 4 entro due anni dall'adozione delle linee direttrici dell'OCSE per i test sull'alterazione del sistema endocrino.

(1)   

Ulteriori dettagli sull'identità e le specifiche delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

(2)   

Sospeso con ordinanza del tribunale di primo grado del 19 luglio 2007 nella causa T-31/07 R, Du Pont de Nemours (France) SAS e altri contro Commissione delle Comunità europee, [2007] ECR II-2767.

(3)   

GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(4)   

2-etil-7-nitro-1-propil-1H-benzimidazolo-5-sulfonamide.

(5)   

2-etil-7-nitro-1H-benzimidazolo-5-sulfonamide.

(6)   

De-etil-bupirimate.

(7)   

2-{[anilino(osso)acetil]sulfanil}acetato di etile.

(8)   

(2RS)-2-idrossi-2-metil-N-fenil-1,4-ossatiano-3-carbossamide 4-ossido.

(9)   

2-metil-5,6-diidro-1,4-ossatiina-3-carbossamide 4-ossido.

(10)   

2-metil-5,6-diidro-1,4-ossatiina-3-carbossamide 4,4-diossido.

(11)   

2-metil-5,6-diidro-1,4-ossatiina-3-carbossamide 4-ossido.

(12)   

2-metil-5,6-diidro-1,4-ossatiina-3-carbossamide 4,4-diossido.

(13)   

(2RS)-2-idrossi-2-metil-N-fenil-1,4-ossatiano-3-carbossamide 4-ossido.

(14)   

(4S,5S)-5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazolidin-2-one e (4R,5R)-5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazolidin-2-one.

►C1  (15)   

R42819: (4RS)-4-(clorometil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]pirrolidin-2-one.

 ◄
►M23  (16)   

1-[2-[2-cloro-4-(4-cloro-fenossi)-fenil]-2-1H-[1,2,4]triazolo-il]-etanolo.

 ◄
►M31  (17)   

GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(18)   

GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

 ◄
►M202  (19)   

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(20)   

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

 ◄

▼M1

PARTE B

Sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009

Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nella presente parte:

— 
per l'applicazione dei principi uniformi dell'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 in relazione a ciascuna sostanza, occorre tenere conto delle conclusioni del relativo rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II:
— 
gli Stati membri tengono tutti i rapporti di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009) a disposizione, per consultazione, degli eventuali interessati o li mettono a loro disposizione su richiesta specifica.



Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

▼M9

1

Bispyribac

N. CAS

125401-75-4

N. CIPAC

748

2,6-bis(4,6-dimetossipimiridin-2-ilossi)acido benzoico

> 930 g/kg (denominato bispyribac-sodium)

1o agosto 2011

►M395  31 luglio 2022 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida sul riso.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bispyribac, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni caratterizzate da suolo e/o condizioni climatiche vulnerabili.

Le condizioni di autorizzazione comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati dovranno richiedere la presentazione di ulteriori informazioni in merito alla possibile contaminazione delle acque sotterranee da parte dei metaboliti M03 (2), M04 (3) e M10 (4).

Essi garantiscono che il richiedente fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 luglio 2013.

▼M394 —————

▼M4

4

Azossistrobina

N CAS 131860-33-8

CIPAC 571

Metil (E)-2-2[6-(2-cianofenossi)pirimidin-4-ilossi]fenil-3-metossiacrilato

≥ 930 g/kg

Tenore massimo di toluene 2 g/kg

Z isomero mass. 25 g/kg

1o gennaio 2012

►M295  31 dicembre 2024 ◄

PARTE A

Può essere autorizzata solo l’utilizzazione come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’azossistrobina, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue:

1)  la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica;

2)  la possibile contaminazione delle acque freatiche, quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile, nonché alle condizioni climatiche;

3)  la protezione degli organismi acquatici.

Gli Stati membri devono garantire che le condizioni di autorizzazione debbano comprendere, ove necessario, provvedimenti di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di ulteriori studi per ultimare la valutazione dei rischi per gli organismi presenti nelle acque sotterranee e gli organismi acquatici.

Il notificante deve fornire tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 31 dicembre 2013.

▼M6

5

Imazalil

N. CAS 35554-44-0

73790-28-0 (sostituito)

N. CIPAC 335

(RS)-1-(β-allilossi-2,4-diclorofeniletil)imidazolo

o

allil (RS)-1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletiletere

≥ 950 g/kg

1o gennaio 2012

►M295  31 dicembre 2024 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’imazalil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

1)  prestare particolare attenzione al fatto che la specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica;

2)  prestare particolare attenzione alla situazione dei consumatori riguardo alla loro esposizione acuta con la dieta alimentare, ai fini delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui;

3)  prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all’impiego devono prevedere l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale e misure di attenuazione dei rischi per ridurre l’esposizione;

4)  l’applicazione di adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento della soluzione di scarto rimanente dopo l’applicazione, compresa l’acqua di lavaggio del sistema di drenching e lo scarico dei reflui del trattamento, e la prevenzione di qualsiasi fuoriuscita accidentale di soluzioni di trattamento. Gli Stati membri che consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario devono assicurare lo svolgimento di una valutazione locale dei rischi;

5)  particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici e i microrganismi del suolo e i rischi a lungo termine per uccelli e mammiferi granivori.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Il notificante deve presentare informazioni che confermino:

a)  le vie di degradazione dell’imazalil nel suolo e nelle acque di superficie;

b)  i dati ambientali che dimostrino le misure di gestione che gli Stati membri devono mettere in atto per garantire che l’esposizione delle acque sotterranee sia trascurabile;

c)  uno studio d’idrolisi per appurare la natura dei residui nei prodotti trasformati.

Il notificante deve presentare dette informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 31 dicembre 2013.

▼M3

6

Proesadione

N. CAS 127277-53-6 (proesadione calcio)

N. CIPAC 567 (proesadione)

567 020 (proesadione calcio)

Acido 3,5-diosso-4-propionilcicloesanocarbossilico

≥ 890 g/kg

(espressi come proesadione calcio)

1o gennaio 2012

►M400  31 dicembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul proesadione, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

▼M13

7

Spiroxamina

n. CAS 1181134-30-8

n. CIPAC: 572

(8-tert-butil-1,4-dioxaspiro [4.5] decan-2-ilmetil)-etilpropilamina (ISO)

≥ 940 g/kg

(diastereomeri A e B combinati)

1o gennaio 2012

►M295  31 dicembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per applicare i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla spiroxamina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

In questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

1)  al rischio per gli operatori professionali e garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’eventuale uso di appropriati dispositivi di protezione individuale;

2)  alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

3)  al rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni d’autorizzazione devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

Il notificante deve presentare informazioni di conferma:

a)  sul possibile impatto su lavoratori e consumatori e sulla valutazione del rischio ambientale della potenziale degradazione stereoselettiva di ciascun isomero nelle piante, negli animali e nell’ambiente;

b)  sulla tossicità dei metaboliti vegetali che si formano negli ortofrutticoli e sulla potenziale idrolisi dei residui di ortofrutticoli nei prodotti trasformati;

c)  sulla valutazione dell’esposizione delle acque sotterranee al metabolita M03 (7);

d)  sul rischio per gli organismi acquatici.

Il notificante deve trasmettere agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità le informazioni di cui ai punti a) e b) entro 2 anni dall’adozione di istruzioni specifiche e le informazioni di cui ai punti b), c) e d) entro il 31 dicembre 2013.

▼M18

8

Kresoxim-metile

N. CAS: 143 390-89-0

N. CIPAC: 568

metil (E)-2-metossiimino-[2-(o-tolilossimetil)fenil]acetato

≥ 910 g/kg

metanolo: 5 g/kg, al massimo

cloruro di metile: 1 g/kg, al massimo

toluene: 1 g/kg, al massimo

1o gennaio 2012

►M295  31 dicembre 2024 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul kresoxim-metile, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee in condizioni di vulnerabilità; le condizioni di autorizzazione devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:

alla valutazione del rischio di esposizione delle acque sotterranee e in particolare:

— lo studio lisimetrico per dimostrare che i 2 picchi non identificati osservati non corrispondono ai metaboliti ciascuno dei quali supera il valore di soglia di 0,1 μg/l,

— il recupero del metabolita BF 490-5 per confermare che nella lisciviazione al lisimetro esso non si riscontra in misura superiore a 0,1 μg/l,

— una valutazione del rischio di esposizione delle acque sotterranee a una tardiva applicazione alle mele/pere e alle uve.

Il richiedente deve presentare tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 31 dicembre 2013.

▼M8

9

Flurossipir

N. CAS 69377-81-7

N. CIPAC 431

Acido 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridilossiacetico

►M225  ≥ 950 g/kg (fluroxypyr-meptyl)

La seguente impurezza di fabbricazione presenta rischi tossicologici e non deve superare il seguente livello nel materiale tecnico:

N-metil-2-pirrolidone (NMP): < 3 g/kg ◄

1o gennaio 2012

►M295  31 dicembre 2024 ◄

►M225  PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza flurossipir, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 23 marzo 2017 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla potenziale contaminazione delle acque sotterranee da parte del metabolita piridinolo del flurossipir quando tale sostanza attiva viene impiegata in regioni dal suolo alcalino o vulnerabile o esposte a condizioni climatiche vulnerabili;

— al rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. ◄

▼M15

10

Teflutrin

n. CAS: 79538-32-2

n. CIPAC: 451

2,3,5,6-tetrafluoro-4-metilbenzil (1RS, 3RS)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato

Il teflutrin è una miscela (nel rapporto 1:1) di: enantiomeri Z-(1R, 3R) e Z-(1S, 3S)

≥ 920 g/kg

Esaclorobenzene: non più di 1 mg/kg

1o gennaio 2012

►M295  31 dicembre 2024 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida.

La copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di escludere il rilascio di nubi di polveri durante l'immagazzinamento, il trasporto e l'applicazione.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul teflutrin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, e a far sì che le condizioni d'impiego autorizzate prevedano l'utilizzo di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di organi respiratori,

— al rischio per gli uccelli e i mammiferi. È necessario applicare le misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire un'elevata incorporazione nel suolo e la riduzione al minimo delle perdite,

— a far sì che le etichette delle sementi trattate includano l'indicazione che esse sono state trattate con teflutrin e indichino le misure di attenuazione dei rischi previste dall'autorizzazione.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:

1)  le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente;

2)  un metodo convalidato di analisi delle acque;

3)  il possibile impatto ambientale della conversione e/o degradazione preferenziale degli isomeri nonché una stima della tossicità relativa e una valutazione del rischio per operatori e lavoratori.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui al punto 1 entro il 30 giugno 2012, le informazioni di cui al punto 2 entro il 31 dicembre 2012 e le informazioni di cui al punto 3 due anni dopo l'adozione di un documento contenente le disposizioni specifiche per la valutazione delle miscele di isomeri.

▼M14

11

Oxifluorfen

n. CAS 42874-03-3

n. CIPAC 538

2-cloro-α,α,α-trifluoro-p-tolil 3-etossi-4-nitrofenil etere

≥ 970 g/kg

Impurità:

N,N-dimetilnitrosammina: non oltre 50 μg/kg

1o gennaio 2012

►M295  31 dicembre 2024 ◄

►M203

 

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida applicato a scaglioni in prossimità del suolo, dall'autunno all'inizio della primavera, nella dose non superiore a 150 g di sostanza attiva per ettaro l'anno.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'oxifluorfen, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori, garantendo che le condizioni di impiego prescrivano, se del caso, l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale,

— ai rischi per gli organismi acquatici, per i mammiferi che si nutrono di lombrichi, per i macroorganismi terricoli, per artropodi e piante non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone non trattate e ugelli riduttori per limitare la dispersione delle sostanze nebulizzate, e devono stabilire l'etichettatura corrispondente dei prodotti fitosanitari. Tali condizioni devono contemplare, se del caso, ulteriori misure di attenuazione dei rischi.

 ◄

▼M10

12

1-naftilacetammide

n. CAS

86-86-2

Numero CIPAC: 282

2-(1-naftil)acetammide

≥ 980 g/kg

1o gennaio 2012

►M295  31 dicembre 2023 ◄

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’impiego come fitoregolatore

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'1-naftilacetammide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Nell’ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono:

a)  prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’eventuale uso di appropriati dispositivi di protezione personale;

b)  prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

c)  prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici;

d)  prestare particolare attenzione ai rischi per le piante non bersaglio;

e)  prestare particolare attenzione ai rischi per gli uccelli.

Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:

1)  al rischio per le piante non bersaglio;

2)  al rischio a lungo termine per gli uccelli.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità tali informazioni entro il 31 dicembre 2013.

▼M11

13

acido 1-naftilacetico

n. CAS

86-87-3

n. CIPAC: 313

acido 1-naftilacetico

≥ 980 g/kg

1 gennaio 2012

►M295  31 dicembre 2023 ◄

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’impiego come fitoregolatore

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’acido 1-naftilacetico, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Nell’ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono:

a)  prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali e garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’eventuale uso di appropriati dispositivi di protezione individuale;

b)  prestare particolare attenzione alla situazione dei consumatori riguardo alla loro esposizione con la dieta alimentare, in vista di future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui;

c)  prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

d)  prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici;

e)  prestare particolare attenzione ai rischi per gli uccelli.

Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:

1)  alla via e al tasso di degradazione nel suolo insieme a una valutazione sulle possibilità di fotolisi.

2)  al rischio a lungo termine per gli uccelli.

Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 dicembre 2013.

▼M394 —————

▼M12

15

Fluazifop-P

N. CAS 83066-88-0 (fluazifop-P)

N. CIPAC: 467 (fluazifop-P)

acido (R)-2-{4-[5-(trifluorometil)-2-piridilossi]fenossi}propionico (fluazifop-P)

≥ 900 g/kg in fluazifop-P-butil

La seguente impurità: 2-chloro-5-(trifluorometil)piridina non deve essere riscontrata in misura superiore a 1,5 g/kg nel materiale fabbricato.

1o gennaio 2012

►M295  31 dicembre 2023 ◄

►M53

 

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Ai fini dell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluazifop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o febbraio 2013.

In tale valutazione globale occorre che gli Stati membri prestino particolare attenzione a:

— la sicurezza dei consumatori per quanto riguarda la presenza del composto metabolita X (5) nelle acque sotterranee,

— la sicurezza degli operatori e garantiscano che le condizioni d’impiego prescrivano un’adeguata attrezzatura di protezione individuale, se del caso,

— la protezione delle acque di superficie e sotterranee nelle zone vulnerabili,

— il rischio per le piante non bersaglio.

Le condizioni d’impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardanti:

1)  le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, complete di informazioni sull’incidenza dell’impurità R154719;

2)  l’equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità;

3)  il potenziale rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori;

4)  la vita e il comportamento nell’ambiente dei composti metabolitici X (5) e IV (6);

5)  il potenziale rischio di esposizione di pesci e invertebrati acquatici al composto metabolita IV (6).

Il richiedente comunica alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 30 giugno 2012 e le informazioni di cui ai punti 3, 4 e 5 entro il 31 dicembre 2013.

 ◄

▼M362

16

Terbutilazina

n. CAS: 5915-41-3

n. CIPAC: 234

N2-tert-butil-6-cloro-N4-etil-1,3,5-triazina-2,4-diammina

≥ 950 g/kg

Le seguenti impurità presentano un rischio tossicologico e non devono superare i seguenti livelli nel materiale tecnico:

— propazina: max. 9 g/kg

— atrazina: max. 1 g/kg

— simazina: max. 9 g/kg

1o gennaio 2012

31 dicembre 2024

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida.

L’impiego deve essere limitato ad una applicazione ogni tre anni sullo stesso campo a una dose massima di 850 g di terbutilazina per ettaro.

Parte B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sulla terbutilazina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata il 17 giugno 2011 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e aggiornata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 24 marzo 2021.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla valutazione del rischio per i consumatori dovuto all’esposizione ai metaboliti della terbutilazina;

— alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

— al rischio per uccelli e mammiferi.

Le condizioni di impiego devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e l’obbligo di servirsi di eventuali programmi di monitoraggio per verificare la possibile contaminazione delle acque sotterranee in zone vulnerabili.

▼M394 —————

▼M21

18

8-idrossichinolina

Numero CAS

148-24-3 (8-idrossichinolina)

Numero CIPAC: 677

(8-idrossichinolina)

8-chinolinolo

≥ 990 g/kg

1o gennaio 2012

►M400  31 dicembre 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida e battericida nel caso d’impiego in serre.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’8-idrossichinolina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 luglio 2011.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori, nonché garantire che nelle condizioni d’impiego figuri l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma sull’8-idrossichinolina e i relativi sali per quanto riguarda:

1)  il metodo di analisi da utilizzare per l’aria;

2)  una nuova stabilità all’immagazzinamento che includa il periodo di conservazione di campioni provenienti sia dallo studio sul metabolismo, sia dai test controllati sui residui.

Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 dicembre 2013.

▼M394 —————

▼M72 —————

▼M30

22

Metam

N. CAS 144-54-7

N. CIPAC 20

Acido metil-ditiocarbammico

≥ 965 g/kg

Espresso come metam-sodio su base di peso a secco

≥ 990 g/kg

Espresso come metam-sodio su base di peso a secco

Impurezze rilevanti:

metilisotiocianato (MITC)

— max. 12 g/kg su base di peso a secco (metam-sodio),

— max. 0,42 g/kg su base di peso a secco (metam-potassio),

N,N’-dimetiltiourea (DMTU)

— max. 23 g/kg su base di peso a secco (metam-sodio),

— max. 6 g/kg su base di peso a secco (metam-potassio).

1o luglio 2012

►M391  30 giugno 2023 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come nematocida, fungicida, erbicida e insetticida per l’applicazione come fumigante per la disinfestazione del terreno prima della piantagione, limitando le applicazioni a una ogni tre anni sullo stesso campo.

L’applicazione può essere autorizzata solo in campo aperto tramite iniezione nel terreno e in serra unicamente mediante irrigazione a goccia. È prescritto l’impiego di una pellicola di materia plastica a tenuta di gas per l’irrigazione a goccia.

Il valore massimo di applicazione è di 153 kg/ha (corrispondente a 86,3 kg/ha di MITC) in caso di applicazioni a campo aperto.

Le autorizzazioni dovranno essere limitate agli utilizzatori professionali.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 marzo 2012.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

a)  prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori professionali e garantire che le condizioni d’impiego prevedano misure di attenuazione dei rischi quali uso di adeguati dispositivi di protezione personale e limitazione dell’orario di lavoro giornaliero;

b)  prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori professionali e garantire che le condizioni d’impiego prevedano misure di attenuazione dei rischi quali uso di adeguati dispositivi di protezione personale, tempi di rientro e limitazione dell’orario di lavoro giornaliero;

c)  prestare particolare attenzione alla protezione degli astanti e dei residenti e garantire che le condizioni d’impiego prevedano misure di attenuazione dei rischi, quali zone tampone adeguate durante l’applicazione e nelle 24 ore successive a essa. Tali zone si devono estendere dal perimetro della zona di applicazione a qualsiasi abitazione occupata e a zone a cui ha accesso il pubblico, con l’obbligo di utilizzare segnaletica orizzontale e di avvertimento;

d)  prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile e/o condizioni climatiche sensibili e garantire che le condizioni d’impiego prevedano misure di attenuazione dei rischi, quali zone tampone adeguate;

e)  prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi non bersaglio e provvedere affinché le condizioni d’impiego prevedano misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma relative al metile isotiocianato per quanto riguarda:

1)  la valutazione della possibile propagazione atmosferica a lunga distanza del metile isotiocianato e dei rischi ambientali correlati;

2)  la potenziale contaminazione delle acque sotterranee.

Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 maggio 2014.

▼M394 —————

▼M34

24

Fluxapyroxad

CAS n. 907204-31-3

CIPAC n. 828

3-(difluorometil)-1-metil-N-(3′,4′,5′-trifluorobifenil-2-il)pirazolo-4-carbossamide

≥ 950 g/kg

L'impurità toluene non deve superare 1 g/kg nel materiale tecnico.

1o gennaio 2013

►M343  31 maggio 2025 ◄

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluxapyroxad, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1o giugno 2012.

In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per le acque sotterranee se la sostanza attiva viene impiegata in aree esposte a rischi, in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni d'impiego comprenderanno, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

La purezza riportata si basa sulla produzione di un impianto pilota. Lo Stato membro esaminatore informa la Commissione circa le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

▼M35

25

Fenpirazamina

N. CAS 473798-59-3

N. CIPAC 832

S-allile 5-amino-2,3-diidro-2-isopropil-3-oxo-4-(o-tolil)pirazolo-1-carbotioato

►M354  
≥ 960 g/kg
La seguente impurezza di fabbricazione presenta rischi tossicologici e non deve superare il seguente livello nel materiale tecnico:
Idrazina: tenore massimo: < 0,0001 % (1 mg/kg)  ◄

1o gennaio 2013

►M400  31 dicembre 2023 ◄

►M354  
PARTE B
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla fenpirazamina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’1 giugno 2012 e dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 18 maggio 2020. La purezza riportata sotto questa voce si basa sulla produzione di un impianto commerciale.  ◄

▼M40

26

Adoxophyes orana granulovirus

Raccolta delle colture n. DSM BV-0001

N. CIPAC 782

Non applicabile

Impurezze non rilevanti

1o febbraio 2013

►M343  31 gennaio 2024 ◄

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza Adoxophyes orana granulovirus, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 luglio 2012.

▼M392 —————

▼M42

28

Fosfano

N. CAS 7803-51-2

N. CIPAC 127

Fosfano

≥ 994 g/kg

L’arsano come impurezza rilevante non deve superare 0,023 g/kg nel materiale tecnico

1o aprile 2013

31 marzo 2023

Le autorizzazioni sono limitate agli utilizzatori professionali.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfano, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 settembre 2012.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione degli operatori nei locali trattati e in prossimità degli stessi durante il trattamento e durante e dopo l’aerazione,

— alla protezione dei lavoratori nei locali trattati e in prossimità degli stessi durante il trattamento e durante e dopo l’aerazione,

— alla protezione degli astanti in prossimità dei locali trattati durante il trattamento e durante e dopo l’aerazione.

Le condizioni di utilizzo devono prevedere misure di attenuazione dei rischi, quali il monitoraggio permanente della concentrazione di fosfano mediante dispositivi automatici, l’uso di attrezzature di protezione personale e, se del caso, la delimitazione di una zona vietata agli estranei intorno ai locali trattati.

▼M45

29

Trichoderma asperellum (ceppo T34)

CECT: 20417

Non applicabile

1 × 1010 cfu/g

1o giugno 2013

31 maggio 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, va tenuto conto delle conclusioni sul Trichoderma asperellum (ceppo T34), in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 novembre 2012.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza Trichoderma asperellum (ceppo T34) va considerata un potenziale sensibilizzante.

Le condizioni d’impiego comprenderanno se necessario misure di attenuazione dei rischi.

▼M44

30

Virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza

Numero d’inventario degli ATCC: PV-593

Non applicabile

≥ 0,05 mg/l

1o giugno 2013

31 maggio 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza, in particolare delle sue appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 novembre 2012.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri presteranno particolare attenzione ai rischi per le piante non bersaglio e ai casi in cui le colture sono coinfettate da altri virus trasmessi dagli afidi.

Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

▼M47

31

Cyflumetofen

Numero CAS 400882-07-7

Numero CIPAC 721

2-methoxyethyl (RS)-2-(4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolyl)propionate

≥ 975 g/kg (racemico)

1o giugno 2013

31 maggio 2023

►M304  I prodotti fitosanitari contenenti cyflumetofen possono essere autorizzati solo per gli usi che comportano un livello del metabolita B3 nelle acque sotterranee inferiore a 0,1 μg/l.

Per l'applicazione dei principi uniformi stabiliti all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sul cyflumetofen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 novembre 2012.

Nella valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— la protezione degli operatori e dei lavoratori,

— la protezione delle acque sotterranee, in particolare per il metabolita B3, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili per la natura dei suoli e/o le condizioni climatiche;

— la protezione dell'acqua potabile,

— il rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego comprendono, se opportuno, misure di attenuazione dei rischi. ◄

▼M46

32

Trichoderma atroviride ceppo I-1237

Numero CNCM: I-1237

Non applicabile

image

cfu/g (

image

spore/g)

1o giugno 2013

31 maggio 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul Trichoderma atroviride ceppo I-1237, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 20 novembre 2012 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

In tale valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che il Trichoderma atroviride ceppo I-1237 è da considerarsi un potenziale sensibilizzante.

Le condizioni d’impiego comprendono, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

▼M52

33

Ametoctradin

N. CAS 865318-97-4

Numero CIPAC 818

5-ethyl-6-octyl [1,2,4]triazolo[1,5-a] pyrimidin-7-amine

≥ 980 g/kg

►C2  Le impurità amitrolo e o-xilene presentano rischi tossicologici e non devono superare rispettivamente 50 mg/kg e 2 g/kg nel materiale tecnico. ◄

1o agosto 2013

31 luglio 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’ametoctradin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1o febbraio 2013.

Nella valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla dispersione del metabolita M650F04 (14) nelle acque sotterranee in condizioni di vulnerabilità.

Le condizioni d’impiego comprendono, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

▼M50

34

Mandipropamide

N. CAS 374726-62-2

N. CIPAC 783

(RS)-2-(4-chlorophenyl)-N-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide

≥ 930 g/kg

L’impurezza N-{2-[4-(2-cloro-allilossi)-3-metossi-fenil]-etil}-2-(4-cloro-fenil)-2-prop-2-inilossi-acetammide è di rilevanza tossicologica e non deve superare 0,1 g/kg nel materiale tecnico.

1o agosto 2013

31 luglio 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla mandipropamide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o febbraio 2013.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda il potenziale per la trasformazione degli enantiomeri o la racemizzazione della mandipropamide alla superficie del suolo a seguito della fotolisi nel suolo.

Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 luglio 2015.

▼M56

35

Halosulfuron metile

N. CAS 100785-20-1

N. CIPAC 785.201

methyl 3-chloro-5-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylate

≥ 980 g/kg

1o ottobre 2013

30 settembre 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’halosulfuron metile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— al rischio di fuoriuscita nelle acque sotterranee del metabolita «riarrangiamento dell’halosulfuron (HSR)» (15) in condizioni di vulnerabilità. Questo metabolita è considerato rilevante dal punto di vista tossicologico, sulla base delle informazioni disponibili sull’halosulfuron;

— al rischio per le piante terrestri non bersaglio.

Le condizioni d’impiego comprendono, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:

a)  alle informazioni per quanto riguarda l’equivalenza tra le specifiche tecniche del materiale prodotto commercialmente e quelle del materiale utilizzato negli studi tossicologici ed ecotossicologici;

b)  alle informazioni sulla rilevanza tossicologica delle impurezze presenti nella specificazione tecnica del materiale quale fabbricato commercialmente;

c)  ai dati per chiarire le potenziali proprietà genotossiche dell’acido clorosulfonamide (16).

Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 settembre 2015.

▼M58

36

Bacillus firmus ceppo I-1582

Numero di raccolta: CNCMI-1582

Non applicabile

Concentrazione minima: 7,1 × 1010 CFU/g

1o ottobre 2013

30 settembre 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul Bacillus firmus I-1582, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza Bacillus firmus I-1582 va considerata un potenziale sensibilizzante.

Le condizioni d’impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

▼M62

37

Candida oleophila di ceppo O

Numero di raccolta: Mucl40654

Non applicabile

Contenuto nominale: 3 × 1010 CFU/g di prodotto essiccato

Intervallo: 6 × 109 – 1 × 1011 CFU/g di prodotto essiccato

1o ottobre 2013

►M343  31 dicembre 2024 ◄

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla Candida oleophila di ceppo O, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

▼M60

38

Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus

Numero DSMZ: BV-0003

Non applicabile

Concentrazione minima: 1,44 × 1013 OB/l (corpi di inclusione/l)

1o giugno 2013

31 maggio 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

▼M64

39

Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901

Numero di raccolta: USDA-ARS Raccolta di colture micotiche entomopatogene U.S. Plant Soil and Nutrition laboratory. New York. Numero di registrazione ARSEF 4490

Non pertinente

Minimo 1,0 × 109 UFC/g

Massimo 3,0 × 109 UFC/g

1o ottobre 2013

►M343  31 dicembre 2024 ◄

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 15 marzo 2013 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901 va considerata un potenziale sensibilizzante.

Le condizioni d’uso comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

▼M61

40

Fosfonati di potassio (privo di denominazione ISO)

Numero CAS

13977-65-6 per idrogenofosfonato di potassio

13492-26-7 per fosfonato di dipotassio

Miscela: assente

Numero CIPAC 756 (per fosfonati di potassio)

Idrogenofosfonato di potassio,

Fosfonato di dipotassio

Dal 31,6 al 32,6 % di ioni di fosfonato (somma di idrogenofosfonato e ioni di fosfonato)

Dal 17,8 al 20,0 % di potassio

≥ 990 g/kg su base di peso a secco

1o ottobre 2013

►M343  31 gennaio 2026 ◄

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui fosfonati di potassio, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— il rischio per gli uccelli e i mammiferi,

— il rischio di eutrofizzazione delle acque superficiali, qualora la sostanza sia utilizzata in regioni o condizioni che favoriscono l’ossidazione della sostanza attiva nelle acque superficiali.

Le condizioni d’impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma concernenti i rischi a lungo termine per gli uccelli insettivori.

Il richiedente è tenuto a fornire tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 settembre 2015.

▼M63

41

Spiromesifen

Numero CAS 283594-90-1

Numero CIPAC 747

3-mesitil-2-osso-1-ossaspiro[4.4]non-3-en-4-yl 3,3-dimetilbutirrato

≥ 965 g/kg (racemico)

L’impurezza N,N-dimetilacetamide è di rilevanza tossicologica e non deve superare 4 g/kg nel materiale tecnico.

1o ottobre 2013

30 settembre 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo spiromesifen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— i rischi a lungo termine per gli invertebrati acquatici;

— il rischio per gli imenotteri pronubi e gli artropodi non bersaglio qualora l’esposizione non sia trascurabile;

— la protezione dei lavoratori e degli operatori.

Le condizioni d’impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presente informazioni di conferma per quanto riguarda il ricalcolo della concentrazione prevista nelle acque sotterranee (PECGW) con uno scenario FOCUS GW adattato agli usi indicati e utilizzando un valore Q10 di 2,58.

Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 settembre 2015.

▼M59

42

Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus

Numero DSMZ: BV-0005

Non applicabile

Concentrazione massima: 1 × 1012 OB/l (corpi di inclusione/l)

1o giugno 2013

31 maggio 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

▼M54

43

Bixafen

CAS n. 581809-46-3

N. CIPAC 819

N-(3′,4′-dichloro-5-fluorobiphenyl-2-yl)-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide

≥ 950 g/kg

1o ottobre 2013

►M343  31 maggio 2025 ◄

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, va tenuto conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bixafen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 15 marzo 2013 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)  ai residui della sostanza attiva bixafen e dei suoi metaboliti nelle colture a rotazione;

b)  alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

c)  al rischio per gli organismi acquatici;

d)  al rischio per il suolo e per gli organismi presenti nei sedimenti.

Le condizioni d’impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

▼M55

44

Maltodestrina

Numero CAS 9050-36-6

Numero CIPAC 801

Non assegnato

≥ 910 g/kg

1o ottobre 2013

30 settembre 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi ex articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla maltodestrina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)  il potenziale aumento dello sviluppo di funghi e l’eventuale presenza di micotossine sulla superficie dei frutti trattati;

b)  i potenziali rischi per le api da miele e altri artropodi non bersaglio.

Le condizioni d’impiego comprendono, all’occorrenza, misure di attenuazione dei rischi.

▼M68

45

Eugenolo N. CAS 97-53-0

N. CIPAS 967

4-allyl-2-methoxyphenol

≥ 990 g/kg

Impurezza rilevante: metileugenolo massimo 0,1 % del materiale tecnico

1o dicembre 2013

30 novembre 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’eugenolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 maggio 2013.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— alla protezione degli operatori, dei lavoratori, degli astanti e dei residenti e vigilare affinché le condizioni d’impiego prevedano l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione personale, se del caso,

— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

— al rischio per gli organismi acquatici,

— al rischio per gli uccelli insettivori.

Le condizioni d’impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente è tenuto a presentare informazioni di conferma riguardanti:

a)  la stabilità di magazzinaggio (2 anni) a temperatura ambiente sul prodotto formulato;

b)  dati comparativi tra le situazioni di esposizione al fondo naturale di eugenolo e metileugenolo e l’esposizione dovuta all’impiego dell’eugenolo come prodotto fitosanitario. Tali dati devono comprendere l’esposizione umana e quella degli uccelli e degli organismi acquatici;

c)  la valutazione dell’esposizione delle acque sotterranee ai potenziali metaboliti dell’eugenolo, in particolare al metileugenolo.

Il richiedente fornisce tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 novembre 2015.

▼M70

46

Geraniolo No CAS 106-24-1

No CIPAC 968

E) 3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol

≥ 980 g/kg

1o dicembre 2013

30 novembre 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, va tenuto conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul geraniolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 17 maggio 2013 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— alla protezione degli operatori e dei lavoratori, degli astanti e dei residenti, vigilando affinché le condizioni d’impiego prescrivano, se del caso, l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale;

— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

— al rischio per gli organismi acquatici;

— al rischio per gli uccelli e i mammiferi.

Le condizioni di impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardanti:

a)  i dati comparativi tra le situazioni di esposizione al geraniolo del fondo naturale e l’esposizione dovuta all’uso del geraniolo come prodotto fitosanitario. Tali dati devono riguardare l’esposizione degli esseri umani e quella degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici;

b)  l’esposizione delle acque sotterranee.

Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 novembre 2015.

▼M69

47

Timolo

No CAS

89-83-8

No CIPAC

969

5-methyl-2-propan-2-yl-phenol

≥ 990 g/kg

1o dicembre 2013

30 novembre 2013

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, va tenuto conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul timolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 17 maggio 2013 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— alla protezione degli operatori e dei lavoratori, degli astanti e dei residenti, vigilando affinché le condizioni d’impiego prescrivano, se del caso, l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale;

— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

— al rischio per gli organismi acquatici;

— al rischio per gli uccelli e i mammiferi.

Le condizioni di impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardanti:

a)  i dati comparativi tra le situazioni di esposizione al timolo del fondo naturale e l’esposizione dovuta all’uso del timolo come prodotto fitosanitario. Tali dati devono riguardare l’esposizione degli esseri umani e quella degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici;

b)  la tossicità riproduttiva a lungo termine, sotto forma di relazione completa (in inglese) sul test combinato della tossicità con somministrazione orale ripetuta e della tossicità riproduttiva del timolo;

c)  l’esposizione delle acque sotterranee.

Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 novembre 2015.

▼M77

48

Sedaxane

N. CAS 874967-67-6

(isomero trans: 599197-38-3/isomero cis: 599194-51-1)

N. CIPAC 833

miscela di 2 isomeri cis 2′-[(1RS,2RS)-1,1′-bicycloprop-2-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxanilide e 2 isomeri trans 2′-[(1RS,2SR)-1,1′-bicycloprop-2-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxanilide

≥ 960 g/kg sedaxane

(tra 820 e 890 g/kg per la miscela 50:50 di enantiomeri dei 2 isomeri trans e tra 100 e 150 g/kg per la miscela 50:50 di enantiomeri dei 2 isomeri cis)

1o febbraio 2014

►M343  31 maggio 2025 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi per la concia delle sementi.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sul sedaxane, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 luglio 2013.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)  la protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche;

b)  il rischio a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi.

Se del caso, le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati attuano all’occorrenza programmi di monitoraggio nelle zone sensibili per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee causata dal metabolita CSCD465008.

A norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, qualora il sedaxane sia classificato come «sospettato di provocare il cancro», gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda la rilevanza del metabolita CSCD465008 e la corrispondente valutazione del rischio per le acque sotterranee.

Il notificante comunica alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni pertinenti entro un termine di sei mesi dalla data di applicazione del regolamento di classificazione del sedaxane.

▼M79

49

Emamectina

N. CAS

emamectina: 119791-41-2

(in precedenza 137335-79-6) e 123997-28-4

emamectina benzoato: 155569-91-8

(in precedenza 137512-74-4) e 179607-18-2)

emamectina B1a benzoato: 138511-97-4

emamectina B1b benzoato: 138511-98-5

N. CIPAC

emamectina: 791

emamectina benzoato: 791.412

Emamectina B1a:

(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside

Emamectina B1b:

(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside

Emamectina B1a benzoato:

(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside benzoate

Emamectina B1b benzoato:

(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside benzoate

≥ 950 g/kg

come emamectina benzoato anidro

(una miscela di min. 920 g/kg di emamectina B1a benzoato e di max. 50 g/kg di emamectina B1b benzoato)

1o maggio 2014

►M343  30 novembre 2024 ◄

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sull'emamectina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 16 luglio 2013.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— il rischio per gli invertebrati non bersaglio,

— la protezione di lavoratori e operatori.

Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma per quanto riguarda il rischio di metabolizzazione o alterazione enantioselettiva.

Il richiedente comunica le informazioni pertinenti alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità due anni dopo l'adozione del relativo documento di orientamento sulla valutazione delle miscele di isomeri.

▼M80

50

Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134

Numero della collezione: DSMZ 13134

Non applicabile

Concentrazione minima: 3 × 1014 cfu/kg

1o febbraio 2014

►M343  31 gennaio 2025 ◄

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sullo Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 16 luglio 2013.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza attiva Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 va considerata un potenziale sensibilizzante.

Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni per confermare l’assenza di una potenziale tossicità/infettività/patogenicità intratracheale e intraperitoneale acuta.

Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 gennaio 2016.

▼M76

51

Fluopyram

N. CAS 658066-35-4

N. CIPAC 807

N-{2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]ethyl}-α,α,α-trifluoro-o-toluamide

≥ 960 g/kg

1o febbraio 2014

31 gennaio 2024

Ai fini dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sul fluopyram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 luglio 2013.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai rischi per gli uccelli e gli organismi acquatici.

Se del caso, le condizioni d’impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

1)  il rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori;

2)  il potenziale rischio di alterazioni del sistema endocrino nei vertebrati non bersaglio diversi dai mammiferi.

Il richiedente comunica alla Commissione, agli Stati membri ed all’Autorità le informazioni cui al punto 1 entro il 1o febbraio 2016 e le informazioni di cui al punto 2 entro due anni dall’adozione delle corrispondenti linee direttrici dell’OCSE per la realizzazione dei test sull’alterazione del sistema endocrino.

▼M78

52

Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941)

Numero di raccolta: Raccolta tedesca di microorganismi e colture di cellule (DSMZ) con i numeri di ingresso DSM 14940 e DSM 14941

Non pertinente

Minimo 5,0 × 109 CFU/g per ciascun ceppo

Massimo 5,0 × 1010 CFU/g per ciascun ceppo

1o febbraio 2014

►M343  31 gennaio 2025 ◄

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 16 luglio 2013 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto del fatto che la sostanza Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941) va considerata un potenziale sensibilizzante.

Le condizioni d’impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

▼M82

53

Pyriofenone:

N. CAS 688046-61-9

N. CIPAC 827

(5-chloro-2-methoxy-4-methyl-3-pyridyl)(4,5,6-trimethoxy-o-tolyl)methanone

≥ 965 g/kg

1o febbraio 2014

►M343  31 gennaio 2025 ◄

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sul pyriofenone, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 16 luglio 2013.

Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

(a)  l'identità delle due impurità, per sostenere appieno la specifica provvisoria;

(b)  la rilevanza tossicologica delle impurezze presenti nella specifica tecnica proposta, ad eccezione dell'impurità per la quale sono stati forniti uno studio di tossicità orale acuta e una prova di Ames.

Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 gennaio 2016.

▼M81

54

Fosfonato di disodio

N. CAS 13708-85-5

N. CIPAC 808

fosfonato di disodio

281-337 g/kg (TK)

≥ 917 g/kg (TC)

1o febbraio 2014

►M343  31 gennaio 2026 ◄

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sul fosfonato di disodio, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 luglio 2013.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai rischi di eutrofizzazione delle acque di superficie.

Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

a)  il rischio cronico per i pesci;

b)  il rischio a lungo termine per i lombrichi ed i macrorganismi terricoli.

Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 gennaio 2016.

▼M83

55

Penflufen

Numero CAS 494793-67-8

Numero CIPAC 826

2’-[(RS)-1,3-dimethylbutyl]-5-fluoro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxanilide

≥ 950 g/kg

1:1 (R:S) rapporto di enantiomeri

1o febbraio 2014

►M343  31 maggio 2025 ◄

►M398  
PARTE A
Possono essere autorizzati solo gli impieghi per trattare le sementi di cereali prima o durante la semina, limitando l’uso a un’applicazione ogni tre anni sullo stesso campo.
PARTE B
Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penflufen, in particolare delle appendici I e II.
In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:
a)  alla protezione degli operatori;
b)  alla protezione degli uccelli;
c)  alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche;
d)  ai residui nelle acque superficiali destinate all’utilizzo come acqua potabile e convogliate in o da aree in cui si usano prodotti contenenti penflufen.
Le condizioni d’impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.  ◄

▼M88

56

Olio di arancio

n. CAS 8028-48-6 (estratto di arancio)

5989-27-5 (D-limonene)

n. CIPAC 902

(R)-4-isopropenil-1-metilcicloesene oppure p-mentha-1,8-diene

≥ 945 g/kg (del D-limonene)

La sostanza attiva deve essere conforme alle specifiche della Ph. Eur. (Pharmacopoeia europea) 5.0 (Aurantii dulcis aetheroleum) e alla norma ISO 3140:2011(E)

1o maggio 2014

►M343  31 luglio 2024 ◄

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’olio di arancio, in particolare delle appendici I e II della medesima, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 3 ottobre 2013.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)  alla protezione degli operatori e dei lavoratori;

b)  al rischio per gli uccelli e i mammiferi.

Le condizioni di impiego devono eventualmente comprendere misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo alla durata di metabolita dell’olio di arancio, al percorso e al tasso di degradazione nel suolo nonché alla convalida dei parametri utilizzati per la valutazione dei rischi ecotossicologici.

Il notificante deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 aprile 2016.

▼M94

57

Penthiopyrad

N. CAS 183675-82-3

N. CIPAC 824

(RS)-N-[2-(1,3-dimethylbutyl)-3-thienyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxamide

≥ 980 g/kg

(50:50 miscela racemica)

1o maggio 2014

►M343  31 maggio 2025 ◄

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penthiopyrad, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2013.

In tale valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)  la protezione degli operatori e dei lavoratori;

b)  il rischio per gli organismi acquatici;

c)  la protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili per le condizione climatiche e del suolo;

d)  il livello dei residui nelle colture a rotazione in seguito all’applicazione della sostanza attiva per alcuni anni consecutivi.

Le condizioni d’impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

1)  la non rilevanza del metabolita M11 (3-metil-1-{3-[(1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carbonil)amino]tiofen-2-yl}acido pentanoico) per le acque sotterranee, ad eccezione delle prove relative al rischio cancerogeno, che dipende dalla classificazione della sostanza parente ed è specificato separatamente al punto 3 seguente;

2)  il profilo tossicologico e i valori di riferimento del metabolita PAM;

3)  la rilevanza dei metaboliti M11 (3-metil-1-{3-[(1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carbonil)amino]tiofen-2-yl}acido pentanoico), DM-PCA (3-trifluorometil-1H-pirazol-4-acido carbossilico), PAM (1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carbossammide) e PCA (1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-acido carbossilico) e il loro rischio di contaminazione delle acque sotterranee, se il penthiopyrad è classificato come cancerogeno di cat. 2 in base al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni indicate ai punti 1 e 2 entro il 30 aprile 2016 e le informazioni indicate al punto 3 entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione sul penthiopyrad.

▼M90

58

Benalaxyl-M

N. CAS 98243-83-5

N. CIPAC 766

Methyl N-(phenylacetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate

≥ 950 g/kg

1o maggio 2014

►M343  30 aprile 2025 ◄

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul benalaxyl-M, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2013.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— la protezione di lavoratori al momento del rientro,

— il rischio di contaminazione delle acque sotterranee con i metaboliti BM-M2 (N-(malonyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alanine) e BM-M3 (N-(malonyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alanine), quando la sostanza attiva viene applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche.

Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M95

59

Tembotrione

N. CAS 335104-84-2

N. CIPAC 790

2-{2-chloro-4-mesyl-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione

≥ 945 g/kg

Le seguenti impurezze non devono superare una certa soglia nel materiale tecnico:

Toluene: ≤ 10 g/kg

HCN: ≤ 1 g/kg

1o maggio 2014

►M343  31 luglio 2024 ◄

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tembotrione, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2013.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)  la protezione degli operatori e dei lavoratori;

b)  il rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni d’impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

▼M92

60

Spirotetramat

CAS n. 203313-25-1

CIPAC n. 795

cis-4-(ethoxycarbonyloxy)-8-methoxy-3-(2,5-xylyl)-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one

≥ 970 g/kg

1o maggio 2014

►M386  30 aprile 2024 ◄

Per quanto concerne l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo spirotetramat, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 3 ottobre 2013.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione al rischio per i volatili insettivori.

Le condizioni di impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda eventuali effetti dannosi da parte di interferenti endocrini su pesci e volatili, entro due anni dall’adozione degli orientamenti dell’OCSE per l’esecuzione di test sull’alterazione del sistema endocrino o, in alternativa, degli orientamenti per l’esecuzione dei test riconosciute a livello comunitario.

▼M91

61

Pyroxsulam

N. CAS 422556-08-9

N. CIPAC 793

N-(5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonamide

≥ 965 g/kg

1o maggio 2014

►M343  30 aprile 2025 ◄

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pyroxsulam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2013.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)  il rischio per le acque sotterranee, quando la sostanza è impiegata in regioni vulnerabili per le condizioni climatiche e del suolo;

b)  il rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni d’impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardanti:

1)  la rilevanza tossicologica dell’impurità numero 3 (come indicato nel rapporto di riesame);

2)  la tossicità acuta del metabolita PSA;

3)  la rilevanza tossicologica del metabolita 6-Cl-7-OH-XDE-742.

Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 aprile 2016.

▼M97

62

Chlorantraniliprole

N. CAS 500008-45-7

N. CIPAC 794

3-bromo-4’-cloro-1-(3-cloro-2-piridil)-2’-metil-6’-(metilcarbamoil) pirazolo-5-carbossanilide

≥ 950 g/kg

Le seguenti impurità rilevanti non devono superare una certa soglia nel materiale tecnico:

Acetonitrile: ≤ 3 g/kg

3-picoline: ≤ 3 g/kg

Acido metanosolfonico: ≤ 2 g/kg

1o maggio 2014

►M343  31 dicembre 2024 ◄

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul chlorantraniliprole, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2013.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici e per i macrorganismi terricoli.

Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

1)  Il rischio per le acque sotterranee derivante dalla sostanza attiva e dai suoi metaboliti IN-EQW78 (2- [3-bromo-1- (3-cloropiridin-2-il) -1H-pirazol-5-il] -6-cloro-3,8-dimetilquinazolin-4(3H)-one), IN-ECD73 (2,6-dicloro-4-metil-11H-pirido [2,1-b] quinazolin-11-one), IN-F6L99 (3-bromo-n-metil-1H-pirazolo-5-carbossamide), IN-GAZ70 (2- [3-bromo-1- (3-cloropiridin-2-il) -1H-pirazol-5-il] -6-cloro-8-metilquinazolin-4(1H) -one) e IN-F9N04 (3-bromo-n- (2-carbamoil-4-cloro-6-metilfenil) -1- (3-cloropiridin-2-il) -1H-pirazolo-5-carbossamide);

2)  Il rischio per gli organismi acquatici derivante dalla fotolisi dei metaboliti IN-LBA22 (2- {[(4Z) -2-bromo-4H-pirazolo [1,5-d] pirido [3,2-b] [1,4] ossazin-4-ilidene] ammino}-5-cloro-N, 3-dimetilbenzamide), IN-LBA23 (2- [3-bromo-1- (3-idrossipiridin-2-il)-1H-pirazol-5-il] -6-cloro-3,8-dimetilquinazolin-4 (3H) -one) e IN-LBA24 (2- (3-bromo-1H-pirazol-5-il) -6-cloro-3,8-dimetilquinazolin-4(3H) -one).

Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 aprile 2016.

▼M96

63

Sodio argento tiosolfato

N. CAS non assegnato

N. CIPAC 762

Non applicabile

≥ 10,0 g Ag/kg

Espresso come argento (Ag)

1o maggio 2014

►M343  31 luglio 2024 ◄

PARTE A

Sono autorizzati solo gli usi in ambienti chiusi nelle colture non commestibili.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul sodio argento tiosolfato, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2013.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)  la protezione degli operatori e dei lavoratori,

b)  la limitazione del potenziale rilascio di ioni d’argento durante lo smaltimento delle soluzioni usate,

c)  il rischio per i vertebrati e per gli invertebrati terrestri derivante dall’impiego dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.

▼M101

64

Pyridalil

N. CAS 179101-81-6

N. CIPAC 792

2,6-dichloro-4-(3,3-dichloroallyloxy)phenyl 3-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxy]propyl ether

≥ 910 g/kg

1o luglio 2014

►M343  30 giugno 2025 ◄

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi in serre con struttura permanente.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi previsti di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pyridalil, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 dicembre 2013.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)  il rischio per i lavoratori nella fase di rientro in coltura;

b)  il rischio per le acque sotterranee quando la sostanza è impiegata in regioni vulnerabili per la natura dei suoli e/o le condizioni climatiche;

c)  il rischio per gli uccelli, i mammiferi e gli organismi acquatici.

Se del caso, le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

1)  le informazioni tossicologiche ed ecotossicologiche per valutare la rilevanza delle impurità 4, 13, 16, 22 e 23;

2)  la rilevanza del metabolita HTFP e, per quanto riguarda tale metabolita, la valutazione dei rischi per le acque sotterranee, per tutti gli usi nelle coltivazioni in serra;

3)  il rischio per gli invertebrati acquatici.

Il richiedente comunica alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni pertinenti di cui al punto 1 entro il 31 dicembre 2014 e le informazioni pertinenti di cui ai punti 2 e 3 entro il 30 giugno 2016.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità un programma di monitoraggio per valutare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee causata dal metabolita HTFP nelle zone vulnerabili, entro il 30 giugno 2016. I risultati del programma di monitoraggio sono presentati come relazione sul monitoraggio allo Stato membro relatore, alla Commissione e all’Autorità entro il 30 giugno 2018.

▼M105

65

Acido S-Abscissico

N. CAS

21293-29-8

N. CIPAC

Non attribuito

(2Z,4E)-5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienoic acid

oppure

(7E,9Z)-(6S)-6-hydroxy-3-oxo-11-apo-ε-caroten-11-oic acid

960  g/kg

1o luglio 2014

►M343  30 settembre 2024 ◄

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’acido S-Abscissico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 dicembre 2013.

In base a tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M104

66

Acido L-ascorbico

N. CAS 50-81-7

N. CIPAC 774

(5R)-5-[(1S)-1,2-diidrossietil]-3,4-diidrossifurano-2(5H)-one

≥ 990 g/kg

Il limite per le impurezze rilevanti è il seguente:

Metanolo: ≤ 3 g/kg

Metalli pesanti: ≤ 10 mg/kg (espresso come Pb)

1o luglio 2014

►M386  30 giugno 2024 ◄

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido L-ascorbico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 dicembre 2013.

In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)  il rischio per gli organismi acquatici e del suolo;

b)  la protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è impiegata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche.

Le condizioni di impiego comprendono all'occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

1)  il fondo naturale di acido L-ascorbico nell'ambiente che conferma un basso rischio cronico per i pesci e un basso rischio per gli invertebrati acquatici, le alghe, i lombrichi e i microrganismi del suolo;

2)  il rischio di contaminazione delle acque sotterranee.

Il richiedente comunica le informazioni rilevanti alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 30 giugno 2016.

▼M99

67

Spinetoram

N. CAS 935545-74-7

N. CIPAC 802

XDE-175-J (fattore principale)

(2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS, 16bR)-2-(6-desossi-3-O-etil-2,4-di-O-metil-α-L-mannopiranosilossi)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetraidro-6-metilpiran-2-ilossi]-9-etil-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-esadecaidro-14-metil-1H-as-indacene[3,2-d]ossaciclododecin-7,15-dione

XDE_175-L (fattore secondario)

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-desossi-3-O-etil-2,4-di-O-metil-α-L-mannopiranosilossi)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetraidro-6-metilpiran-2-ilossi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecaidro-4,14-dimetil-1H-as-indacene[3,2-d]ossaciclododecin-7,15-dione

≥ 830 g/kg

50-90 % XDE-175-J;

e

50-10 % XDE-175-L

Limiti di tolleranza (g/kg):

XDE-175-J = 581-810

XDE-175-L = 83-270

1o luglio 2014

►M386  30 giugno 2024 ◄

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo spinetoram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 dicembre 2013.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione a:

a)  il rischio per gli organismi acquatici;

b)  il rischio per gli artropodi non bersaglio nel terreno;

c)  il rischio per le api durante l’applicazione (irrorazione) e successivamente ad essa.

Le condizioni d'impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma per quanto riguarda l’equivalenza della stereochimica dei metaboliti identificati negli studi sul metabolismo e/o sulla degradazione e nel materiale di esame utilizzato per gli studi sulla tossicità e sull’ecotossicità.

Il richiedente è tenuto a fornire le informazioni pertinenti alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità ►C3  entro 6 mesi dall'adozione delle rispettive linee guida sulla valutazione degli isomeri ◄ .

▼M108

68

1,4-dimetilnaftalene

CAS 571-58-4

CIPAC 822

1,4-dimetilnaftalene

≥ 980 g/kg

1 luglio 2014

►M343  30 giugno 2025 ◄

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'1,4-dimetilnaftalene, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13dicembre 2013.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)  la protezione degli operatori e dei lavoratori al rientro e durante l'ispezione del deposito;

b)  il rischio per gli organismi acquatici e i mammiferi che si nutrono di pesce la sostanza attiva sia rilasciata nell'atmosfera o scaricata nelle acque di superficie senza ulteriore trattamento.

Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma per quanto riguarda la definizione di residui della sostanza attiva.

Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 giugno 2016.

▼M109

69

Amisulbrom

N. CAS 348635-87-0

N. CIPAC 789

3-(3-bromo-6-fluoro-2-methylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimethyl-1H-1,2,4-triazole-1-sulfonamide

≥ 985 g/kg

La seguente impurezza rilevante non deve superare una data soglia nel materiale tecnico:

3-bromo-6-fluoro-2-methyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indole: ≤ 2 g/kg

1o luglio 2014

►M343  30 settembre 2024 ◄

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’amisulbrom, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 dicembre 2013.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici e del terreno.

Le condizioni di impiego prevedono misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

1)  il carattere non significativo della fotodegradazione nel metabolismo nel suolo dell’amisulbrom concernente i metaboliti 3-bromo-6-fluoro-2-methyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indole e 1-(dimethylsulfamoyl)-1H-1,2,4-triazole-3-sulfonic acid per la contaminazione delle acque sotterranee;

2)  lo scarso potenziale dell’amisulbrom (solo in scenari di drenaggio FOCUS) e dei metaboliti 1-(dimethylsulfamoyl)-1H-1,2,4-triazole-3-sulfonic acid, 1H-1,2,4-triazole-3-sulfonic acid, 1H-1,2,4-triazole, N,N-dimethyl-1H-1,2,4-triazole-3-sulfonamide, 2-acetamido-4-fluorobenzoic acid, 2-acetamido-4-fluoro-hydroxybenzoic acid and 2,2′-oxybis(6-fluoro-2-methyl-1,2-dihydro-3H-indol-3-one) di contaminare le acque di superficie o di esporre gli organismi acquatici per il deflusso;

3)  a seconda dei risultati della valutazione di cui ai punti 1 e 2, nei casi in cui esiste una notevole fotodegradazione nel suolo o un elevato potenziale di contaminazione o esposizione, metodi di analisi supplementari per determinare tutti i composti compresi nella definizione dei residui per il monitoraggio delle acque superficiali;

4)  il rischio di avvelenamento secondario di uccelli e mammiferi da 3-bromo-6-fluoro-2-methyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indole;

5)  il potenziale dell’amisulbrom e del suo metabolita 3-bromo-6-fluoro-2-methyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indole di avere effetti negativi sul sistema endocrino.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni di cui ai punti da 1 a 4 entro il 30 giugno 2016 e le informazioni di cui al punto 5 entro due anni dall’adozione delle linee guida dell’OCSE relative ai test sulle alterazioni del sistema endocrino.

▼M102

70

Valifenalate

CAS 283159-90-0

CIPAC 857

N-metil-(isopropossicarbonile)-L-valil-(3RS)-3-(4-clorofenile)-β-alaninate

≥ 980 g/kg

1 luglio 2014

►M343  30 settembre 2024 ◄

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul valifenalate, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 dicembre 2013.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai rischi per gli uccelli e gli organismi acquatici.

Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda il rischio di contaminazione delle acque sotterranee con il metabolita S5.

Il notificante comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 giugno 2016.

▼M103

71

Thiencarbazone

N. CAS 317815-83-1

N. CIPAC 797

Methyl 4-[(4,5-dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonylsulfamoyl]-5-methylthiophene-3-carboxylate

≥ 950 g/kg

1o luglio 2014

►M343  30 settembre 2024 ◄

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul thiencarbazone, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 dicembre 2013.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)  al rischio per le acque sotterranee se la sostanza è applicata in condizioni geografiche o climatiche vulnerabili;

b)  al rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni di impiego devono prevedere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza del thiencarbazone e i relativi impatti ambientali.

Le informazioni di conferma consistono nei risultati di un programma di monitoraggio per valutare il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza del thiencarbazone e i relativi impatti ambientali. Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità tale programma di monitoraggio entro il 30 giugno 2016 e i risultati, sotto forma di una relazione di monitoraggio, entro il 30 giugno 2018.

▼M114

72

Acechinocil N. CAS 57960-19-7 N. CIPAC 760

3-dodecil- 1,4-diidro- 1,4-diosso- 2-naftil acetato

≥ 960 g/kg

1o settembre 2014

►M343  30 novembre 2024 ◄

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acechinocil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 marzo 2014.

In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— alla protezione dei lavoratori e degli operatori,

— al rischio per gli uccelli, i mammiferi e gli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

a)  i metodi analitici applicati per determinare i residui nei liquidi fisiologici e nei tessuti;

b)  l'accettabilità del rischio a lungo termine per i piccoli uccelli granivori e per i piccoli mammiferi erbivori e frugivori, per quanto riguarda l'impiego su meleti e pereti;

c)  l'accettabilità del rischio a lungo termine per i piccoli mammiferi onnivori e erbivori, per quanto riguarda l'impiego su piante ornamentali per esterno.

Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 agosto 2016.

▼M117

73

Ipconazolo

N. CAS

125225-28-7 (miscela di diastereoisomeri)

115850-69-6 (ipconazolo cc, isomero cis)

115937-89-8 (ipconazolo ct, isomero trans)

N. CIPAC 798

(1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol

≥ 955 g/kg

Ipconazolo cc: 875-930 g/kg

Ipconazolo ct: 65-95 g/kg

1o settembre 2014

►M343  30 novembre 2024 ◄

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'ipconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 marzo 2014.

Nell'ambito di tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

1.  al rischio per i volatili granivori;

2.  alla protezione dei lavoratori e degli operatori;

3.  al rischio per i pesci.

Se del caso, le condizioni di utilizzo comprendono misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

a)  l'accettabilità del rischio a lungo termine per i volatili granivori;

b)  l'accettabilità del rischio per i macroorganismi terricoli;

c)  il rischio di metabolizzazione o alterazione enantioselettiva;

d)  i potenziali effetti di alterazione del sistema endocrino dell'ipconazolo nei volatili e nei pesci.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui alle lettere a) e b) entro il 31 agosto 2016, le informazioni di cui alla lettera c) entro due anni dall'adozione del pertinente documento di orientamento sulla valutazione delle miscele di isomeri e le informazioni di cui alla lettera d) entro due anni dall'adozione delle linee direttrici dell'OCSE per i test sull'alterazione del sistema endocrino o, in alternativa, delle linee direttrici per i test concordate a livello di UE.

▼M119

74

Flubendiamide

N. CAS 272451-65-7

N. CIPAC 788

3-iodo-N'-(2-mesyl-1,1-dimethylethyl)-N-{4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-o-tolyl}phthalamide

≥ 960 g/kg

1o settembre 2014

►M386  31 agosto 2024 ◄

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per il flubendiamide si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 marzo 2014.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)  al rischio per gli invertebrati acquatici;

b)  alla potenziale presenza di residui nelle colture a rotazione.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M111

75

Bacillus pumilus QST 2808

Centro di raccolta di colture brevettate dell'Agricultural Research Service (NRRL) dell'USDA, Peoria, Illinois, Stati Uniti d'America, con il numero di riferimento B-30087.

Non pertinente

≥ 1 × 1012 UFC/kg

1o settembre 2014

►M343  31 agosto 2025 ◄

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tiene conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul Bacillus pumilus QST 2808, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 marzo 2014.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza Bacillus pumilus QST 2808 va considerata un potenziale sensibilizzante.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

a)  l'identificazione dell'aminozucchero prodotto dal Bacillus pumilus QST 2808;

b)  i dati analitici relativi al tenore di tale aminozucchero nei lotti di produzione.

Il richiedente presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 agosto 2016.

▼M123

76

Metobromuron

N. CAS 3060-89-7

N. CIPAC 168

3-(4-bromofenil)-1-metossi-1-metilurea

≥ 978 g/kg

1o gennaio 2015

31 dicembre 2024

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metobromuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi l'11 luglio 2014.

In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)  alla protezione dei lavoratori e degli operatori;

b)  al rischio per i volatili, i mammiferi, gli organismi acquatici e le piante terrestri non bersaglio.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

a)  la valutazione tossicologica dei metaboliti CGA 18236, CGA 18237, CGA 18238 e 4-bromoanilina;

b)  l'accettabilità del rischio a lungo termine per i volatili e i mammiferi.

Il richiedente presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 dicembre 2016.

▼M124

77

Aminopyralid

N. CAS 150114-71-9

N. CIPAC 771

4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid

≥ 920 g/kg

La seguente impurezza rilevante non supera una determinata soglia:

picloram ≤ 40 g/kg

1o gennaio 2015

31 dicembre 2024

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'aminopyralid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata l'11 luglio 2014 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione a:

a)  al rischio per le acque sotterranee, se la sostanza è impiegata in zone sensibili per le condizioni del suolo o le caratteristiche climatiche;

b)  al rischio per i macrofiti acquatici e per le piante terrestri non bersaglio;

c)  al rischio cronico per i pesci.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M129

78

Metaflumizone

Numero CAS 139968-49-3

Numero CIPAC 779

(EZ)-2′-[2-(4-cianofenile)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)etiliden]-4-(trifluorometossi)carbanilidrazide

≥ 945 g/kg

(90-100 % E-isomero

(10-0 % Z-isomero

Le seguenti impurità non devono superare una determinata soglia:

Idrazina ≤ 1 mg/kg

4-(trifluorometossi)fenilisocinato ≤100 mg/kg

Toluene: ≤ 2 g/kg

1 gennaio 2015

31 dicembre 2024

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metaflumizone, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi l'11 luglio 2014.

In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)  al rischio per i pesci e per gli organismi presenti nei sedimenti

b)  al rischio per gli uccelli che si nutrono di lumache e lombrichi.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

1)  l'equivalenza del materiale utilizzato negli studi tossicologici ed ecotossicologici con la specificazione tecnica proposta;

2)  le informazioni concernenti le potenzialità di bioaccumulo del metaflumizone negli organismi acquatici e di bioamplificazione nelle catene alimentari acquatiche.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui al punto 1) entro il 30 giugno 2015 e di cui al punto 2) entro il 31 dicembre 2016.

▼M126

79

Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108

Numero della collezione: American Type Culture Collection (USDA) ATCC 55445

Non pertinente

Concentrazione minima: 5,0 × 108 CFU/g

1o gennaio 2015

►M343  31 dicembre 2025 ◄

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata l'11 luglio 2014 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)  al rischio per gli organismi acquatici,

b)  al rischio per gli organismi terricoli.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M131

80

Meptildinocap

N. CAS 6119-92-2

N. CIPAC 811

Miscela al 75–100 % di (RS)-2-(1-methylheptyl)-4,6-dinitrophenyl crotonate e al 25 – 0 % di (RS)-2-(1-methylheptyl)-4,6-dinitrophenyl isocrotonate

≥ 900 g/kg (miscela di isomeri trans e di isomeri cis con un rapporto definito compreso tra 25:1 e 20:1)

Impurezze rilevanti:

2,6-dinitro-4-[(4RS)-octan-4- il]fenil (2E/Z)-but-2-enoato

tenore massimo: 0,4 g/kg

1o aprile 2015

►C6  31 marzo 2025 ◄

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul meptildinocap, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal ►C6  comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 10 ottobre 2014 ◄ .

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)  al rischio per gli operatori;

b)  al rischio per gli invertebrati acquatici.

Le condizioni d'uso devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di verifica riguardanti:

a)  la valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee relativa ai metaboliti (3RS)-3-(2-idrossi-3,5-dinitro-fenil)-acido butanoico (X103317) e (2RS)-2-(2-idrossi-3,5-dinitro-fenil)-acido propionico (X12335709)

b)  il possibile impatto dell'eventuale degrado preferenziale e/o della conversione della miscela di isomeri sulla valutazione dei rischi per i lavoratori, per i consumatori e per l'ambiente.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui alla lettera a) entro il 31 marzo 2017 e le informazioni di cui alla lettera b) due anni dopo l'adozione di disposizioni specifiche da parte della Commissione.

▼M133

81

Cromafenozide

N. CAS 143807-66-3

N. CIPAC 775

N′-tert-butyl-5-methyl-N′-(3,5-xyloyl)chromane-6-carbohydrazide

≥ 935 g/kg

La seguente impurezza rilevante non deve superare una data soglia nel materiale tecnico:

acetato di butile (n-butilacetato, n. CAS 123-86-4): ≤ 8 g/kg

1o aprile 2015

31 marzo 2025

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza attiva cromafenozide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 10 ottobre 2014 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nell'ambito di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)  al rischio per le acque sotterranee, se la sostanza è impiegata in condizioni di vulnerabilità pedologica o climatica;

b)  al rischio per i lepidotteri non bersaglio al di fuori delle superfici coltivate;

c)  al rischio per gli organismi presenti nei sedimenti.

Se del caso, le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di verifica per quanto riguarda:

1)  il carattere non significativo della differenza tra il materiale utilizzato nelle prove ecotossicologiche e le specifiche indicate del materiale tecnico per la valutazione dei rischi;

2)  la valutazione del rischio derivante dal metabolita M-010 per gli organismi presenti nei sedimenti;

3)  il potenziale di lisciviazione dei metaboliti M-006 e M-023 per le acque sotterranee.

Il richiedente deve trasmettere alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni pertinenti di cui al punto 1) entro il 30 settembre 2015 e quelle di cui ai punti 2) e 3) entro il 31 marzo 2017.

▼M132

82

Gamma-cyhalothrin

N. CAS 76703-62-3

N. CIPAC 768

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate oppure

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

≥ 980 g/kg

1o aprile 2015

31 marzo 2025

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza attiva gamma-cyhalothrin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 10 ottobre 2014 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nell'ambito di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)  alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori,

b)  al rischio per gli organismi acquatici.

Se del caso, le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di verifica per quanto riguarda:

1)  i metodi analitici per il monitoraggio dei residui nei liquidi e nei tessuti biologici nonché nelle matrici ambientali;

2)  il profilo di tossicità dei metaboliti CPCA, PBA e PBA(OH);

3)  il rischio a lungo termine per i mammiferi selvatici;

4)  il potenziale di bioamplificazione nelle catene alimentari terrestri e acquatiche.

Il richiedente deve trasmettere le informazioni pertinenti alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 marzo 2017.

▼M130

83

Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747

Numero di registrazione nell'Agricultural Research Culture Collection (NRRL), Peoria, Illinois, USA: B-50405

Numero di registrazione nell'International Patent Organism Depositary, Tokyo, Giappone: FERM BP-8234.

Non pertinente

Concentrazione minima: 2,0 × 1011 CFU/g

1o aprile 2015

31 marzo 2025

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 10 ottobre 2014 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che il Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747 va considerato un potenziale sensibilizzante. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

▼M154

84

Terpenoid blend QRD 460

Numero CIPAC: 982

Terpenoid blend QRD 460 è una miscela di tre componenti:

— α-terpinene: 1-isopropil-4-metilcicloesa-1,3-diene;

— p-cimene: 1-isopropil-4-metilbenzene;

— d-limonene: (R)-4-isopropenil-1-metilcicloesene.

La concentrazione nominale di ogni componente nella sostanza attiva così come prodotta dovrebbe essere la seguente:

— α-terpinene: 59,7 %;

— p-cimene: 22,4 %;

— d-limonene: 17,9 %;

Ogni componente dovrebbe avere la purezza minima seguente:

— α-terpinene: 89 %;

— p-cimene: 97 %;

— d-limonene: 93 %;

10 agosto 2015

10 agosto 2025

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul terpenoid blend QRD-460, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)  alla stabilità delle formulazioni durante il magazzinaggio;

b)  alla protezione degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano all'occorrenza l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale;

c)  alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche;

d)  alla protezione di uccelli, mammiferi e organismi acquatici;

e)  alla protezione delle api e degli artropodi non bersaglio.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

1)  le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (dovrebbero essere fornite 5 analisi dei lotti per la miscela), corredate di metodi di analisi accettabili e convalidati. È opportuno confermare che nel materiale tecnico non siano presenti impurità rilevanti;

2)  l'equivalenza del materiale utilizzato negli studi tossicologici ed ecotossicologici con la specifica tecnica confermata.

Il richiedente presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 10 febbraio 2016

▼M155

85

Fenexamid

N. CAS: 126833-17-8

Numero CIPAC: 603

N-(2,3-dicloro-4-idrossifenil)-1-metilcicloesano-1-carbossammide

≥ 975 g/kg

La seguente impurezza rilevante non deve superare una data soglia nel materiale tecnico:

— toluene: max 1 g/kg;

— 4-ammino-2,3-diclorofenolo: max 3 g/kg.

1 gennaio 2016

31 dicembre 2030

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame del fenexamid, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— alla protezione degli operatori durante le operazioni che comportano l'uso di strumenti manuali nel campo di coltivazione,

— alla tutela dei lavoratori che manipolano colture che sono state trattate all'interno di un locale,

— al rischio per gli organismi acquatici,

— per gli impieghi in aperta campagna, al rischio a lungo termine per i mammiferi.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M151

86

Halauxifen-methyl

n. CAS: 943831-98-9

n. CIPAC: 970.201 (halauxifen-methyl) 970 (halauxifen)

Metil 4-ammino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metossifenil)piridina-2-carbossilato

≥ 930 g/kg

5 agosto 2015

5 agosto 2025

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sull'halauxifen-methyl, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— al rischio per gli organismi acquatici e per le piante terrestri non bersaglio.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

— le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale). La rilevanza delle impurità presenti nel materiale tecnico dovrebbe essere confermata,

— la conformità dei batch di tossicità con la specifica tecnica.

Il richiedente presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 5 febbraio 2016.

▼M148

87

Piridato

N. CAS: 55512-33-9

N. CIPAC: 447

O-6-cloro-3-fenilpiridazin-4-il S-octil-tiocarbonato

≥ 900 g/kg

1o gennaio 2016

31 dicembre 2030

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul piridato, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici, le piante terrestri non bersaglio e i mammiferi erbivori.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M156

88

Sulfoxaflor

n. CAS: 946578-00-3

Numero CIPAC: 820

[metil(osso){1-[6-(trifluorometil)-3-piridil]etil}-λ6-sulfanilidene]cianamide

≥ 950 g/kg

18 agosto 2015

18 agosto 2025

►M389  
Possono essere autorizzati solo gli usi nelle serre permanenti.
Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sul sulfoxaflor, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 29 maggio 2015 e aggiornata il 28 gennaio 2022 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Nell'ambito di questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per le api e i bombi liberati per l'impollinazione quando i prodotti contenenti la sostanza sono applicati nelle serre.
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.  ◄

▼M150

89

Sulfosulfuron

N. CAS: 141776-32-1

N. CIPAC: 601

1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-(2-etilsolfonil-imidazol[1,2-a]piridin-3-ilsolfonil)urea

≥ 980 g/kg

La seguente impurezza rilevante non deve superare una data soglia nel materiale tecnico:

Fenolo: < 2 g/kg

1o gennaio 2016

31 dicembre 2030

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul sulfosulfuron, in particolare delle appendici I e II.

In base a tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

— al rischio per i macrorganismi terricoli non bersaglio diversi dai lombrichi, le piante terrestri non bersaglio e gli organismi acquatici.

▼M159

90

Florasulam

N. CAS 145701-23-1

N. CIPAC 616

2′, 6′, 8-Trifluoro-5-metossi-[1,2,4]-triazolo [1,5-c] pirimidin-2-sulfonanilide

≥ 970 g/kg

Impurità: 2,6-dfa, non più di 2 g/kg

1 gennaio 2016

31 dicembre 2030

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nella relazione di riesame del florasulam, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici e le piante terrestri non bersaglio.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M164

91

Flupyradifurone

N. CAS: 951659-40-8

Numero CIPAC: 987

4-[(6-chloro-3-pyridylmethyl)(2,2-difluoroethyl) amino]furan-2(5H)-one

≥ 960 g/kg

9 dicembre 2015

9 dicembre 2025

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul flupyradifurone, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione dei lavoratori e degli operatori,

— al rischio per gli artropodi non bersaglio, per gli invertebrati acquatici e per i piccoli mammiferi erbivori,

— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

— ai residui nelle matrici animali e nelle colture a rotazione.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardanti:

1)  le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale), compresa la pertinenza di alcune singole impurezze;

2)  la conformità dei batch di tossicità con le specifiche tecniche confermate;

3)  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie qualora queste siano utilizzate per ricavare acqua potabile.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 9 giugno 2016 e le informazioni di cui al punto 3 entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

▼M167

92

Rescalure

N. CAS: 67601-06-3

N. CIPAC:

non disponibile

(3S,6R)-(3S,6S)-6-isopropenyl-3-methyldec-9-en-1-yl acetate

≥ 750 g/kg

Il rapporto (3S,6R)/(3S,6S) deve essere compreso nella gamma da 55/45 a 45/55. La gamma di purezza di ciascun isomero deve essere compresa tra 337,5 g/kg e 412,5 g/kg.

18 dicembre 2015

18 dicembre 2025

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del rescalure, in particolare delle relative appendici I e II

▼M165

93

Mandestrobin

N. CAS: 173662-97-0

Numero CIPAC: Non disponibile

(RS)-2-metossi-N-metil-2-[α-(2,5-xililossi)-o-tolil]acetammide

≥ 940 g/kg (su base al peso a secco)

Xileni (orto, meta, para), etilbenzene max. 5 g/kg (concentrato tecnico)

9 dicembre 2015

9 dicembre 2025

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mandestrobin, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— al rischio per gli organismi acquatici;

— alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è impiegata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

1)  le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale) compresa la rilevanza di alcune singole impurità;

2)  la conformità dei batch di tossicità con la specifica tecnica confermata.

Il richiedente presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 9 giugno 2016.

▼M161

94

2,4-D

N. CAS 94-75-7

N. CIPAC 1

Acido (2,4-diclorofenossi) acetico

≥ 960 g/kg

Impurità:

Fenoli liberi (espressi come 2,4-DCP): non più di 3 g/kg.

Somma di diossine e furani (OMS-TCDD TEQ) (13): non superiore a 0,01 mg/kg.

1o gennaio 2016

31 dicembre 2030

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame del 2,4-D, in particolare delle appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici, gli organismi terrestri e i consumatori in caso di usi che superano i 750 g/ha.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità:

1)  informazioni di conferma sotto forma di presentazione dei risultati completi dell'attuale studio esteso su una generazione;

2)  informazioni di conferma sotto forma di presentazione della Prova sulla metamorfosi degli anfibi (AMA) [OCSE (2009) prova n. 231] per verificare le potenziali proprietà endocrine della sostanza.

Le informazioni di cui al punto 1 devono essere presentate entro il 4 giugno 2016 e le informazioni di cui al punto 2 entro il 4 dicembre 2017.

▼M173

95

Piraflufen-etile

N. CAS 129630-19-9

N. CIPAC 605.202

Etil [2-cloro-5-(4-cloro-5-difluorometossi-1-metilpirazol-3-il)-4-fluorofenossi]acetato

≥ 956 g/kg

1o aprile 2016

31 marzo 2031

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul piraflufen-etile, in particolare delle appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione degli organismi acquatici,

— alla protezione delle piante terrestri non bersaglio.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M171

96

Iprovalicarb

n. CAS 140923-17-7

n. CIPAC 620

isopropyl [(1S)-2-methyl-1-{[(1RS)-1-p-tolylethyl]carbamoyl}propyl]carbamate

≥ 950 g/kg

Impurità:

Toluene: non più di 3 g/kg

1o aprile 2016

31 marzo 2031

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sull'iprovalicarb, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione delle acque sotterranee dal metabolita rilevante nel suolo PMPA (17) quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni con tipi di terreno a scarso contenuto di argilla,

— alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori,

— alla tutela degli organismi acquatici in caso di prodotti formulati contenenti altre sostanze attive.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda il potenziale genotossico del metabolita nel suolo PMPA. Tali informazioni devono essere presentate entro il 30 settembre 2016.

▼M174

97

Pinoxaden

N. CAS 243973-20-8

N. CIPAC 776

8-(2,6-diethyl-p-tolyl)-1,2,4,5-tetrahydro-7-oxo-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl 2,2-dimethylpropionate

≥ 970 g/kg

Tenore massimo di toluene 1 g/kg

1 luglio 2016

30 giugno 2026

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza pinoxaden, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 29 gennaio 2016 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Gli Stati membri interessati attuano all'occorrenza programmi di monitoraggio nelle zone sensibili per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee causata dal metabolita M2.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:

a)  un metodo convalidato di analisi dei metaboliti M11, M52, M54, M55 e M56 nelle acque sotterranee;

b)  la rilevanza dei metaboliti M3, M11, M52, M54, M55 e M56 e la corrispondente valutazione del rischio per le acque sotterranee se la sostanza pinoxaden è classificata a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 come H361d (sospettato di nuocere al feto).

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni pertinenti indicate alla lettera a) entro il 30 giugno 2018 e le informazioni indicate alla lettera b) entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione della sostanza pinoxaden conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.

▼M175

98

Acibenzolar-s-metile

N. CAS 135158-54-2

N. CIPAC 597

S-methyl benzo[1,2,3]thiadiazole-7-carbothioate

970 g/kg

Toluene: max 5 g/kg

1o aprile 2016

31 marzo 2031

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sull'acibenzolar-s-metile, in particolare delle appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)  al rischio per i consumatori attraverso l'ingestione di alimenti;

b)  alla protezione degli operatori e dei lavoratori;

c)  al rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Entro il 1o giugno 2017 il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda la pertinenza e la riproducibilità dei cambiamenti morfometrici osservati nel cervelletto dei feti legati all'esposizione all'acibenzolar-s-metile, e la possibilità che detti cambiamenti siano prodotti tramite un meccanismo d'azione endocrino. Le informazioni da presentare comprendono un esame sistematico degli elementi di prova disponibili valutati sulla base degli orientamenti disponibili (ad esempio il documento orientativo dell'EFSA sulla metodologia di esame sistematico del 2010).

▼M189

99

Cyantraniliprole

N. CAS:

736994-63-1

N. CIPAC: non attribuito.

3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridyl)-4′-cyano-2′-methyl-6′-(methylcarbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide

≥ 940 g/kg

IN-Q6S09 max. 1 mg/kg

IN-RYA13 max. 20 mg/kg

acido metanosolfonico max. 2 g/kg

acetonitrile max. 2 g/kg

eptano max. 7 g/kg

3-picoline max. 3 g/kg

14 settembre 2016

14 settembre 2026

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul cyantraniliprole, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)  al rischio per gli operatori;

b)  al rischio per gli organismi acquatici, le api e gli altri artropodi non bersaglio;

c)  al rischio per le api e i bombi liberati per l'impollinazione, quando la sostanza è applicata nelle serre;

d)  alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, qualora queste siano utilizzate per ricavare acqua potabile, entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

▼M192

100

Isofetamid

N. CAS: 875915-78-9

N. CIPAC: 972

N-[1,1-dimethyl-2-(4-isopropoxy-o-tolyl)-2-oxoethyl]-3-methylthiophene-2-carboxamide

≥ 950 g/kg

15 settembre 2016

15 settembre 2026

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni sull'isofetamid contenute nella relazione di esame, in particolare nelle appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione al rischio per gli operatori, i lavoratori e gli organismi acquatici, in particolare i pesci.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

1)  le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale), compresa la rilevanza delle impurezze;

2)  la conformità dei batch di tossicità ed ecotossicità alle specifiche tecniche confermate;

3)  l'effetto della clorazione (processo di trattamento delle acque) sulla natura dei residui, compresa la possibilità di formazione di residui clorati a partire dai residui presenti nelle acque di superficie, qualora queste ultime siano utilizzate per ricavare acqua potabile.

Il richiedente presenta le informazioni richieste ai punti 1 e 2 entro il 15 marzo 2017 e le informazioni richieste al punto 3 entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

▼M194

101

Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600

Numero di registrazione nella raccolta «National Collection of Industrial, Marine and Food Bacteria Ltd» (NCIMB), Scozia: NCIMB 12376.

Numero di registrazione nella raccolta American Type Culture Collection (ATCC): SD-1414.

Non pertinente

Concentrazione minima:

5,0 × 1014 CFU/kg

16 settembre 2016

16 settembre 2026

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, in particolare delle sue appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)  alle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, compresa la caratterizzazione completa delle impurezze e dei metaboliti;

b)  alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che il Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600 va considerato un potenziale sensibilizzante.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

▼M193

102

Etofumesate

N. CAS 26225-79-6

N. CIPAC 233

(RS)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzofuran-5-yl methanesulfonate

≥ 970 g/kg

Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico e non devono superare i seguenti livelli nel materiale tecnico:

— EMS; metanosolfonato di etile: massimo 0,1 mg/kg

— iBMS; metanosolfonato di isobutile: massimo 0,1 mg/kg

1o novembre 2016

31 ottobre 2031

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni sull'etofumesate contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— al rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M190

103

Picolinafen

N. CAS 137641-05-5

N. CIPAC 639

4′-fluoro-6-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy)pyridine-2-carboxanilide

≥ 980 g/kg

1o novembre 2016

30 giugno 2031

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul picolinafen, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— alle impurezze presenti nella sostanza attiva tecnica;

— alla protezione dei mammiferi, soprattutto dei grandi mammiferi erbivori;

— alla protezione delle piante terrestri non bersaglio;

— alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è utilizzata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche;

— alla protezione degli organismi acquatici, in particolare delle alghe.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M191

104

Tifensulfuron metile

N. CAS 79277-27-3

N. CIPAC 452

methyl 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)thiophene-2-carboxylate

≥ 960 g/kg

1o novembre 2016

31 ottobre 2031

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella rapporto di riesame sul tifensulfuron metile, in particolare nelle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— alla protezione delle acque sotterranee;

— alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio.

Le condizioni d'impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi e l'obbligo di controllare le acque sotterranee, se del caso.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

1)  l'assenza di genotossicità del metabolita IN-A4098 e dei suoi derivati IN-B5528, IN-A 5546 e IN -W8268;

2)  i dati meccanicistici per escludere un meccanismo di azione endocrino-mediato per i tumori alla ghiandola mammaria;

3)  il rischio per gli organismi acquatici derivante dal tifensulfuron metile e dal metabolita IN- D8858 e il rischio per gli organismi del suolo derivante dai metaboliti IN-JZ789 e 2 acido 3 triuret;

4)  la rilevanza dei metaboliti IN-A4098, IN — L9223 e IN-JZ789, qualora il tifensulfuron metile venga classificato tra le sostanze tossiche per la riproduzione della categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, e il rischio che tali metaboliti possano contaminare le acque sotterranee.

Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 1 entro il 31 marzo 2017, quelle richieste ai punti 2 e 3 entro il 30 giugno 2017 e quelle richieste al punto 4) entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione relativa al tifensulfuron metile.

▼M198

105

Tiabendazolo

2-(tiazol-4-il)benzimidazolo

≥ 985 g/kg

1o aprile 2017

31 marzo 2032

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul tiabendazolo, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione degli operatori e dei consumatori;

— alla protezione delle acque sotterranee;

— al controllo delle acque reflue provenienti da usi post-raccolta.

Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Entro il 31 marzo 2019 il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda le prove di livello 2 secondo quanto attualmente indicato nel quadro concettuale dell'OCSE, esaminando i potenziali effetti endocrino-mediati del tiabendazolo.

N. CAS 148-79-8

N. CIPAC 323

 

▼M200

106

Oxathiapiprolin

N. CAS:

1003318-67-9

N. CIPAC: 985

1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}-1-piperidyl)-2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanone

≥ 950 g/kg

3 marzo 2017

3 marzo 2027

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni sull'oxathiapiprolin contenute nella relazione di esame, in particolare nelle appendici I e II.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

1)  le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale), compresa la rilevanza delle impurezze;

2)  la conformità dei batch di tossicità ed ecotossicità alle specifiche tecniche confermate;

Il richiedente deve presentare le informazioni richieste ai punti 1) e 2) entro il 3 settembre 2017.

▼M207

107

Iodosulfuron

N. CAS 185119-76-0 (sostanza madre)

N. CAS 144550-36-7 (iodosulfuron-metile-sodio)

N. CIPAC 634 (sostanza madre)

N. CIPAC 634.501 (iodosulfuron-metile-sodio)

4-iodo-2-[(4-methoxy-6- methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoic acid

(iodosulfuron)

sodium ({[5-iodo-2-(methoxycarbonyl)phenyl]sulfonyl}carbamoyl)(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)azanide

(iodosulfuron-methyl-sodium)

≥ 910 g/kg (espresso in iodosulfuron-metile-sodio)

1 aprile 2017

31 marzo 2032

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni sullo iodosulfuron contenute nella relazione di esame, in particolare nelle appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— al rischio per i consumatori,

— al rischio per le piante terrestri non bersaglio,

— al rischio per le piante acquatiche.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

1)  il potenziale genotossico del metabolita triazina-amina (IN-A4098), al fine di confermare che tale metabolita non è genotossico e non è rilevante per la valutazione del rischio;

2)  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile.

Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 1) entro il 1o ottobre 2017 e le informazioni richieste al punto 2) entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

▼M218

108

Flazasulfuron

N. CAS 104040-78-0

N. CIPAC 595

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulphonyl)urea

≥ 960 g/kg

1o agosto 2017

31 luglio 2032

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del flazasulfuron, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione delle piante acquatiche,

— alla protezione delle piante terrestri non bersaglio,

— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

▼M223

109

Beauveria bassiana ceppo NPP111B005

Numero di registrazione nella raccolta Collection Nationale de Culture de Microorganismes (CNCM) — Istituto Pasteur, Parigi, Francia: I-2961.

Non pertinente.

Livello massimo di beauvericin: 24 μg/L

7 giugno 2017

7 giugno 2027

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sulla sostanza Beauveria bassiana ceppo NPP111B005, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza Beauveria bassiana ceppo NPP111B005, come ogni microrganismo, va considerata un potenziale sensibilizzante, e prestando particolare attenzione all'esposizione per inalazione;

— al livello massimo del metabolita beauvericin nel prodotto formulato.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.

▼M220

110

Beauveria bassiana ceppo 147

Numero di registrazione nella raccolta Collection nationale de cultures de micro-organismes (CNCM) — Istituto Pasteur, Parigi, Francia: I-2960.

Non pertinente.

Livello massimo di beauvericin: 24 μg/L

6 giugno 2017

6 giugno 2027

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sulla sostanza Beauveria bassiana ceppo 147, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza Beauveria bassiana ceppo 147, come ogni microrganismo, va considerata un potenziale sensibilizzante, e prestando particolare attenzione all'esposizione per inalazione,

— al livello massimo del metabolita beauvericin nel prodotto formulato.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.

▼M216

111

Mesosulfuron (sostanza madre)

Mesosulfuron-metile (variante)

N. CAS 208465-21-8

(mesosulfuron-metile)

N. CIPAC 663

(mesosulfuron)

N. CIPAC 663.201

(mesosulfuron-metile)

Mesosulfuron-metile:

methyl-2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluate

Mesosulfuron:

2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-methanesulfonamido-p-toluic acid

≥ 930 g/kg

(espresso come mesosulfuron-metile)

1o luglio 2017

30 giugno 2032

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni del rapporto sul rinnovo relativo al mesosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— alla protezione degli organismi acquatici e delle piante terrestri non bersaglio;

— alla protezione delle acque sotterranee.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

▼M214

112

Mesotrione

N. CAS 104206-82-8

N. CIPAC 625

Mesotrione

2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione

≥ 920 g/kg

R287431 max 2 mg/kg

R287432 max 2 g/kg

1,2-dichloroethane max 1 g/kg

1o giugno 2017

31 maggio 2032

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sul mesotrione contenute nel relativo rapporto per il rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— alla protezione degli operatori,

— alla protezione delle acque sotterranee nelle regioni vulnerabili,

— alla protezione dei mammiferi, degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio.

Le condizioni di impiego comprendono, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:

1.  il profilo di genotossicità del metabolita AMBA,

2.  la potenziale alterazione del sistema endocrino dovuta alla modalità di azione della sostanza attiva, in particolare i test di livello 2 e 3 attualmente indicati nel quadro concettuale dell'OCSE (OECD 2012) e analizzati nel parere scientifico dell'EFSA sulla valutazione dei pericoli degli interferenti endocrini,

3.  l'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando sono attinte per ricavarne acqua potabile.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni pertinenti richieste al punto 1 entro il 1o luglio 2017 e le informazioni pertinenti richieste al punto 2 entro il 31 dicembre 2017. Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di verifica richieste al punto 3 entro due anni dalla pubblicazione a cura della Commissione del documento di orientamento sulla valutazione degli effetti dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

▼M215

113

Cialofop butile

N. CAS 122008-85-9

N. CIPAC 596

Butil-(R)-2-[4(4-ciano-2-fluorofenossi) fenossi]propionato

950 g/kg

1o luglio 2017

30 giugno 2032

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cialofop butile, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione degli operatori;

— alle specifiche tecniche;

— alla protezione delle piante terrestri non bersaglio.

Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M228

114

Propoxycarbazone (sostanza madre)

Propoxycarbazone sodico (variante)

N. CAS 145026-81-9 (propoxycarbazone)

N. CAS 181274-15-7 (propoxycarbazone sodico)

N. CIPAC 655 (propoxycarbazone)

N. CIPAC 655.011 (propoxycarbazone sodico)

Propoxycarbazone:

methyl 2-[(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamido)sulfonyl]benzoate

Propoxycarbazone sodico:

sodium {[2-(methoxycarbonyl)phenyl]sulfonyl}[(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonyl]azanide

≥ 950 g/kg

(espresso in propoxycarbazone sodico)

1o settembre 2017

31 agosto 2032

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sul propoxycarbazone contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione degli organismi acquatici, in particolare delle piante acquatiche e delle piante terrestri non bersaglio;

— alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche.

Le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione del rischio, se del caso.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardo all'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento relativo alla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

▼M226

115

Acido benzoico

N. CAS 65-85-0

N. CIPAC 622

Acido benzoico

≥ 990 g/kg

1o settembre 2017

31 agosto 2032

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sull'acido benzoico contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano l'utilizzo di dispositivi di protezione personale adeguati.

Le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione del rischio, se del caso.

▼M232

116

2,4-DB

N. CAS 94-82-6

N. CIPAC 83

Acido 4-(2,4-diclorofenossi) butirrico

≥ 940 g/kg

Impurità:

Fenoli liberi (espressi in 2,4-diclorofenolo (2,4-DCP)]: max. 15 g/kg.

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorinati (equivalenti tossici (TEQ) della TCDD): max. 0,01 mg/kg.

1o novembre 2017

31 ottobre 2032

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2,4-DB, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione:

— degli operatori e dei lavoratori;

— dei consumatori da prodotti di origine animale;

— dei mammiferi selvatici;

— degli organismi del terreno non bersaglio;

— degli organismi acquatici;

— delle piante terrestri non bersaglio.

Se del caso, le condizioni d'impiego comprendono misure di attenuazione del rischio.

▼M234

117

Idrazide maleica

N. CAS 123-33-1

N. CIPAC 310

6-idrossi-2H-piridazin-3-one

≥ 979 g/kg

Fino al 1o novembre 2018 l'impurità idrazina non deve superare 1 mg/kg nel materiale tecnico.

Dopo il 1o novembre 2018 l'impurità idrazina non deve superare 0,028 mg/kg nel materiale tecnico.

1o novembre 2017

31 ottobre 2032

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell'approvazione dell'idrazide maleica, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— alla protezione dei consumatori;

— alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori; al fatto che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di dispositivi di protezione personale adeguati.

Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché l'etichetta delle colture trattate comprenda l'indicazione che esse sono state trattate con idrazide maleica e sia accompagnata da istruzioni per evitare l'esposizione del bestiame.

Se del caso, le condizioni d'impiego comprendono misure di attenuazione del rischio.

▼M244

118

Glifosato

N. CAS: 1071-83-6

N. CIPAC 284

N-(phosphonomethyl)glycine

≥ 950 g/kg

Impurità:

Formaldeide, meno di 1 g/kg

N-Nitroso-glifosato, meno di 1 mg/kg

16 dicembre 2017

15 dicembre 2022

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni contenute nella relazione di riesame sul glifosato, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— la protezione delle acque sotterranee nelle regioni esposte a rischi, soprattutto per quanto riguarda gli impieghi non colturali;

— la protezione degli operatori e degli utilizzatori amatoriali;

— il rischio per i vertebrati terrestri e le piante terrestri non bersaglio;

— il rischio per la diversità e l'abbondanza dei vertebrati e degli artropodi terrestri non bersaglio attraverso interazioni trofiche;

— la conformità degli impieghi pre-raccolto alle buone pratiche agricole.

Le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri provvedono affinché l'uso dei prodotti fitosanitari contenenti glifosato sia ridotto al minimo nelle aree specifiche indicate all'articolo 12, lettera a), della direttiva 2009/128/CE.

Gli Stati membri assicurano l'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente e quelle del materiale di prova usato negli studi tossicologici.

Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti fitosanitari contenenti glifosato non contengano il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2).

▼M247

119

Acetamiprid

N. CAS 135410-20-7

N. CIPAC 649

(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine

≥ 990 g/kg

1o marzo 2018

28 febbraio 2033

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sull'acetamiprid contenute nel relativo rapporto sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.

Nella loro valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— al rischio per gli organismi acquatici, le api e altri artropodi non bersaglio;

— al rischio per gli uccelli e i mammiferi;

— al rischio per i consumatori;

— al rischio per gli operatori.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M253

120

Bentazone

N. CAS 25057-89-0

N. CIPAC 366

3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2- dioxide

≥ 960 g/kg

1,2-dicloroetano < 3 mg/kg

1o giugno 2018

31 maggio 2025

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul bentazone, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— la specifica tecnica;

— la tutela degli operatori e dei lavoratori;

— il rischio per gli uccelli e i mammiferi;

— la protezione delle acque sotterranee, in particolare, ma non solo, nelle aree protette di acqua potabile, e valutano attentamente i periodi di applicazione, il suolo e/o le condizioni climatiche.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Entro il 1o febbraio 2019 il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma relative ai test di livello 2/3 attualmente indicati nel quadro concettuale dell'OCSE che esamina i potenziali effetti endocrino-mediati del bentazone.

▼M259

121

Siltiofam

N. CAS 175217-20-6

N. CIPAC 635

N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide

≥ 980 g/kg

1o luglio 2018

30 giugno 2033

Per l'attuazione dei principi uniformi stabiliti all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del siltiofam, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— la protezione degli operatori,

— la protezione delle acque sotterranee nelle regioni vulnerabili,

— la protezione degli uccelli, dei mammiferi e dei lombrichi.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di conferma riguardanti:

1.  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste sono utilizzate per ricavarne acqua potabile;

2.  la rilevanza dei metaboliti M2 ed M6, tenendo conto delle classificazioni pertinenti per il siltiofam in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, in particolare come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 2.

Il richiedente presenta le informazioni indicate al punto 1 entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie nonché le informazioni richieste al punto 2 entro un anno dalla pubblicazione sulla pagina web dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del parere adottato sul siltiofam dal comitato per la valutazione dei rischi dell'ECHA in conformità all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

▼M255

122

Forchlorfenuron

N. CAS 68157-60-8

N. CIPAC 633

1-(2-chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea

≥ 978 g/kg

1.6.2018

31.5.2033

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del forchlorfenuron, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— al rischio per i consumatori, per quanto riguarda il potenziale rischio derivante dalla presenza di metaboliti nelle colture di frutta con buccia commestibile.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M258

123

Zoxamide

N. CAS 156052-68-5

N. CIPAC 640

(RS)-3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide

≥ 953 g/kg

1o luglio 2018

30 giugno 2033

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto sul rinnovo della zoxamide, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— la protezione delle acque sotterranee dal metabolita RH-141455,

— la protezione delle api, degli organismi acquatici e dei lombrichi.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

▼M267

124

Trifloxystrobin

N. CAS 141517-21-7

N. CIPAC 617

Methyl (E)-methoxyimino-{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)ethylideneaminooxyl]-o-tolyl}acetate

≥ 975 g/kg

AE 1344136 (max. 4 g/kg)

1o agosto 2018

31 luglio 2033

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del trifloxystrobin, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche;

— alla protezione degli organismi acquatici, delle api e dei mammiferi e degli uccelli piscivori.

Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

1)  la rilevanza dei metaboliti che possono essere presenti nelle acque sotterranee, tenendo conto delle classificazioni pertinenti per il trifloxystrobin in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, in particolare come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 2;

2)  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie qualora queste siano utilizzate per ricavare acqua potabile.

Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 1) entro un anno dalla pubblicazione, sul sito Internet dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del parere adottato dal comitato di valutazione dei rischi dell'ECHA in conformità all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda il trifloxystrobin.

Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 2) entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

▼M268

125

Carfentrazone etile

N. CAS 128639-02-1

N. CIPAC 587.202

Ethyl (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-4-fluoro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H- 1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]propionate

≥ 910 g/kg

1o agosto 2018

31 luglio 2033

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di riesame sul carfentrazone etile, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche;

— alla protezione degli organismi non bersaglio del suolo;

— alla protezione degli organismi acquatici;

— alla protezione delle piante superiori terrestri non bersaglio.

Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

1)  la rilevanza dei metaboliti che possono essere presenti nelle acque sotterranee, tenendo conto delle classificazioni pertinenti per il carfentrazone etile in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), in particolare come sostanza cancerogena di categoria 2;

2)  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile.

Il richiedente presenta le informazioni indicate al punto 1) entro un anno dalla pubblicazione, sul sito Internet dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, del parere adottato dal comitato di valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche in conformità all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda il carfentrazone etile.

Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 2) entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

▼M273

126

Fenpicoxamid

N. CAS: 517875-34-2

N. CIPAC: 991

(3S,6S,7R,8R)-8-benzyl-3-{3-[(isobutyryloxy)methoxy]-4-methoxypyridine-2-carboxamido}-6-methyl-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-yl isobutyrate

≥ 750 g/kg

11 ottobre 2018

11 ottobre 2028

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni sul fenpicoxamid contenute nella relazione di esame, in particolare nelle appendici I e II.

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— l'impatto del trattamento sulla valutazione del rischio per i consumatori;

— il rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:

1.  le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale) e la conformità dei batch di tossicità alle specifiche tecniche confermate;

2.  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile;

3.  le potenziali proprietà di interferente endocrino del fenpicoxamid per quanto riguarda l'assetto tiroideo o la via tiroidea, fornendo in particolare dati meccanicistici volti a chiarire, conformemente ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (20), se gli effetti osservati negli studi sottoposti ad approvazione siano o meno collegati a una modalità di azione da interferente endocrino della tiroide.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui al punto 1 entro l'11 ottobre 2019, di cui al punto 2 entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie e di cui al punto 3 entro il 10 novembre 2020.

▼M272

127

Petoxamide

N. CAS: 106700-29-2

N. CIPAC: 665

2-cloro-N-(2-etossietile)-N-(2-metile-1-fenilprop-1-enil)acetamide

≥ 940 g/kg

Impurità:

Toluene: max 3 g/kg.

1o dicembre 2018

30 novembre 2033

PARTE A

L'impiego deve essere limitato a una applicazione ogni due anni sullo stesso campo in una dose massima di 1 200  g di sostanza attiva per ettaro.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del petoxamide, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— il rischio di metaboliti nelle acque sotterranee, quando il petoxamide è applicato in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

— il rischio per gli organismi acquatici e i lombrichi,

— il rischio per i consumatori derivante dai residui nelle colture successive o in caso di perdite del raccolto.

Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

1.  la rilevanza dei metaboliti che possono essere presenti nelle acque sotterranee, tenendo conto delle classificazioni pertinenti per il petoxamide in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), in particolare come sostanza cancerogena di categoria 2;

2.  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile;

3.  le potenziali proprietà di interferente endocrino del petoxamide per quanto riguarda l'assetto tiroideo o la via tiroidea fornendo quanto meno dati meccanicistici volti a chiarire se vi è una modalità di azione da interferente endocrino della tiroide.

Il richiedente presenta le informazioni indicate al punto 1 entro un anno dalla pubblicazione del parere adottato dal comitato di valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al petoxamide e le informazioni richieste.

Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 2 entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 3 entro il 10 novembre 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (20), che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino e il documento di orientamento comune per individuare le sostanze che alterano il sistema endocrino, adottata dall'EFSA e dall'ECHA.

▼M283

128

Tribenuron (sostanza madre)

N. CAS: 106040-48-6

N. CIPAC: 546

2-[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-methylcarbamoyl]sulfamoyl]benzoic acid

≥ 960 g/kg (espresso come tribenuron-metile)

1o febbraio 2019

30 gennaio 2034

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del tribenuron, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— la protezione dei consumatori, in particolare dai residui in prodotti di origine animale,

— la protezione delle acque sotterranee,

— la protezione degli organismi acquatici e delle piante terrestri non bersaglio.

Le condizioni d'uso comprendono, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi.

▼M285

129

Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328

Numero di registrazione nella raccolta Agriculture Research Service Culture Collection presso il National center for agricultural utilisation research di Peoria, Illinois, USA

Non pertinente

Concentrazione minima:

1 × 1010 CFU/g

27 dicembre 2018

27 dicembre 2028

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328, in particolare delle sue appendici I e II.

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— la protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che la Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 va considerata un potenziale sensibilizzante.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi di controllo della qualità durante il processo di fabbricazione.

Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M289

130

Beauveria bassiana ceppo IMI389521

Numero di registrazione nella raccolta CABI Genetic Resource Collection: IMI389521

Non pertinente

Livello max. di beauvericin: 0,09 mg/kg

19 febbraio 2019

19 febbraio 2029

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza Beauveria bassiana ceppo IMI389521, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla stabilità all'immagazzinamento delle formulazioni contenenti la sostanza B. bassiana ceppo IMI389521, incluso il livello del contenuto del metabolita beauvericin dopo l'immagazzinamento;

— al contenuto del metabolita beauvericin prodotto nelle condizioni di applicazione;

— al rischio posto dal beauvericin negli insetti infettati presenti nelle granaglie immagazzinate. Sono necessarie misure che garantiscano che tali prodotti non entrino nella catena alimentare umana e animale, tenendo conto del livello di fondo naturale del beauvericin sulle granaglie;

— alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza B. bassiana ceppo IMI389521, come ogni microrganismo, va considerata un potenziale sensibilizzante.

Vanno assicurati il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, per garantire il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica di cui al documento di lavoro SANCO/12116/2012 (21).

Le condizioni d'impiego devono prevedere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

▼M290

131

Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339

Numero di registrazione presso l'autorità internazionale di deposito Agricultural Research Culture Collection (NRRL): NRRL 50757

Non pertinente

Livello max. di beauvericin: 0,5 mg/kg

20 febbraio 2019

20 febbraio 2029

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— al livello del contenuto del metabolita beauvericin nell'ambito di uno studio della durata di conservazione dopo l'immagazzinamento delle formulazioni contenenti la sostanza B. bassiana ceppo PPRI 5339;

— agli effetti sugli impollinatori introdotti in serre dopo l'esposizione a formulazioni diverse da quella rappresentativa a sostegno della presente approvazione;

— alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza B. bassiana ceppo PPRI 5339, come ogni microrganismo, va considerata un potenziale sensibilizzante.

Vanno assicurati il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, per garantire il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica di cui al documento di lavoro SANCO/12116/2012 (21).

Le condizioni d'impiego devono prevedere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

▼M297

132

Mefentrifluconazolo

N. CAS: 1417782-03-6

N. CIPAC: non attribuito

(2RS)-2-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol

≥ 970 g/kg

L'impurità N,N-dimetilformammide non deve superare 0,5 g/kg nel materiale tecnico.

L'impurità toluene non deve superare 1 g/kg nel materiale tecnico.

L'impurità 1,2,4-(1H)-triazolo non deve superare 1 g/kg nel materiale tecnico.

20 marzo 2019

20 marzo 2029

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sulla sostanza mefentrifluconazolo, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione degli operatori, garantendo che le condizioni d'impiego richiedano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione personale;

— alla protezione degli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego devono prevedere, ove opportuno, misure di mitigazione del rischio quali zone cuscinetto e/o fasce vegetative.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

1.  le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale) e la conformità dei batch di tossicità alle specifiche tecniche confermate;

2.  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie qualora queste siano utilizzate per ricavare acqua potabile.

Il richiedente presenta le informazioni di cui al punto 1 entro il 20 marzo 2020 e le informazioni di cui al punto 2 entro due anni dalla data di pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

▼M299

133

Flutianil

N. CAS: 958647-10-4

N. CIPAC: 835

(Z)-[3-(2-methoxyphenyl)-1,3-thiazolidin-2-ylidene](α,α,α,4-tetrafluoro-m-tolylthio)acetonitrile

≥ 985 g/kg

14 aprile 2019

14 aprile 2029

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza flutianil, in particolare delle sue appendici I e II.

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— la protezione degli operatori e dei lavoratori,

— il rischio per gli organismi acquatici,

— il rischio per le acque sotterranee dovuto a metaboliti, se la sostanza è applicata in zone vulnerabili dal punto di vista del suolo o delle condizioni climatiche.

Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

1.  le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (in base alla produzione su scala commerciale) e la conformità dei batch di tossicità alle specifiche tecniche confermate;

2.  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, qualora queste siano utilizzate per ricavarne acqua potabile;

3.  una valutazione aggiornata delle informazioni presentate e, se del caso, ulteriori informazioni che confermino che il flutianil non è un interferente endocrino ai sensi dell'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, applicando anche gli orientamenti ECHA e EFSA per identificare gli interferenti endocrini (22).

Il richiedente fornisce le informazioni:

— di cui al punto 1 entro il 14 aprile 2020;

— di cui al punto 2, entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie; e

— di cui al punto 3 entro il 14 aprile 2021.

▼M305

134

Isoxaflutole

N. CAS: 141112-29-0

N. CIPAC: 575

(5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl)(α,α,α-trifluoro-2-mesyl-p-tolyl) methanone

≥ 972 g/kg

1o agosto 2019

31 luglio 2034

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo per l'isoxaflutole, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— la protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche;

— la protezione degli organismi acquatici, dei mammiferi selvatici e delle piante terrestri non bersaglio.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste ultime vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile. Il richiedente fornisce tali informazioni entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento d'orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

Il richiedente fornisce inoltre una valutazione aggiornata per confermare che l'isoxaflutole non è un interferente endocrino ai sensi dell'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, e in conformità alle linee guida per l'identificazione degli interferenti endocrini (23) entro il 10 maggio 2021.

▼M327

135

carvone

2244-16-8 (d-carvone = S-carvone = (+)-carvone)

Carvone: 602

d-carvone: non assegnato

(S)-5-isopropenyl-2-methylcyclohex-2-en-1-one

oppure

(S)-p-mentha-6,8-dien-2-one

923 g/kg di d-carvone

1o agosto 2019

31 luglio 2034

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo per il carvone, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— la protezione degli operatori, garantendo che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di adeguati dispositivi di protezione personale.

Le condizioni d’impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. In particolare si dovrebbe prendere in considerazione il periodo di tempo necessario prima dell’entrata nei depositi di magazzinaggio dopo l’applicazione di prodotti fitosanitari contenenti carvone.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma riguardanti:

— l’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste ultime vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile.

Il richiedente fornisce tali informazioni entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

▼M307

136

1-metilciclopropene

N. CAS: 3100-04-7

N. CIPAC: 767

1-metilciclopropene

≥ 980 g/kg (concentrato tecnico)

Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico e non devono superare i seguenti livelli nel materiale tecnico (concentrato tecnico):

— 1-cloro-2-metilpropene: max. 0,2 g/kg,

— 3-cloro-2-metilpropene: max. 0,2 g/kg.

Per l'1-metilciclopropene generato in situ, l'eptano e il metilcicloesano sono impurezze tossicologicamente rilevanti. Tali impurezze dovrebbero rimanere al di sotto del 10 %.

1 agosto 2019

31 luglio 2034

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore per il deposito dopo la raccolta in magazzini chiusi.

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell'1-metilciclopropene, in particolare delle relative appendici I e II.

▼M311

137

Dimethenamid-p

N. CAS: 163515-14-8

N. CIPAC: 638

(S)-2-cloro-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-(2-metoxi-1-metiletil)acetamide

≥ 930 g/kg

La seguente impurezza presenta un rischio tossicologico e non deve superare il seguente livello nel materiale tecnico:

1,1,1,2-tetracloroetano (TCE): ≤ 1,0 g/kg

1o settembre 2019

31 agosto 2034

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del dimethenamid-p, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— alla protezione degli operatori e dei lavoratori, garantendo che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale;

— alla protezione delle acque sotterranee, in particolare per quanto riguarda i metaboliti del dimethenamid-p;

— alla protezione degli organismi acquatici e dei piccoli mammiferi erbivori.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque di superficie e sotterranee, quando queste vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile.

Il richiedente deve fornire le informazioni richieste entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque di superficie e sotterranee.

▼M310

138

Tolclofos-metile

N. CAS: 57018-04-9

N. CIPAC: 479

O-2,6-dicloro-p-tolil O,O-dimetil-fosforotioato

O-2,6-dicloro-4-metilfenil O,O-dimetil-fosforotioato

≥ 960 g/kg

La seguente impurezza presenta un rischio tossicologico e non deve superare il seguente livello nel materiale tecnico:

metanolo max. 1 g/kg

1 settembre 2019

31 agosto 2034

Da usare solo su piante ornamentali e patate.

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del tolclofos-metile, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— al rischio per gli organismi acquatici e i mammiferi;

— al rischio per i consumatori, in particolare al rischio potenziale derivante dal metabolita DM-TM-CH2OH nelle patate;

— al rischio per gli operatori, i lavoratori e gli astanti.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M312

139

Florpyrauxifen-benzyl

N. CAS: 1390661-72-9

N. CIPAC: 990.227

benzyl 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)-5-fluoropyridine-2-carboxylate

≥ 920 g/kg

L'impurità toluene non deve superare 3 g/kg nel materiale tecnico.

24 luglio 2019

24 luglio 2029

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame, in particolare nelle appendici I e II.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al seguente aspetto:

— alla protezione delle piante acquatiche e terrestri non bersaglio.

Le condizioni d'impiego devono prevedere, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, quali zone tampone e/o bocchettoni tali da ridurre la dispersione delle sostanze nebulizzate.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità una valutazione aggiornata delle informazioni presentate e, se necessario, ulteriori informazioni per confermare l'assenza di attività endocrina in conformità all'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, entro il 24 luglio 2021.

▼M324

140

Metalaxil-M

methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate

≥ 920 g/kg

1o giugno 2020

31 maggio 2035

Se utilizzato per la concia delle sementi, può essere autorizzata solo la concia delle sementi destinate ad essere seminate in serra.

 

N. CAS: 70630-17-0 (R)

N. CIPAC: 580

 

Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico e non devono superare i seguenti tenori nel materiale tecnico:

2,6-dimetilfenilammina:

tenore massimo: 0,5 g/kg

2,2-diossido di 4-metossi-5-metil-5H-[1,2]ossatiolo:

tenore massimo: 1 g/kg

estere 1-metossicarbonil-etilico dell’acido 2-[(2,6-dimetilfenil)-(2-metossiacetil)-amino] propionico:

tenore massimo: 0,18 g/kg

 

 

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di riesame sul metaxil-M, in particolare nelle relative appendici I e II.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente,

— alla protezione degli operatori e dei lavoratori, garantendo che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale, se del caso,

— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

— alla protezione degli artropodi non bersaglio, degli uccelli e dei mammiferi.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se opportuno, misure di mitigazione del rischio.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità una valutazione aggiornata delle informazioni presentate e, se necessario, ulteriori informazioni per confermare l’assenza di attività endocrina in conformità all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, entro il 26 maggio 2022.

▼M323

141

Foramsulfuron

n. CAS: 173159-57-4

n. CIPAC: 659

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-(dimethylcarbamoyl)-5-formamidophenylsulfonyl]ea

≥ 973 g/kg

1o giugno 2020

31 maggio 2035

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del foramsulfuron, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— al rischio per i consumatori e per gli operatori,

— al rischio per gli organismi acquatici e le piante non bersaglio.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se opportuno, misure di mitigazione del rischio.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardanti l’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste sono utilizzate per ricavare acqua potabile, entro due anni dall’adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

▼M330

142

Piriprossifen

2-[(1-(4-fenossifenossi)propan-2-il)ossi)piridina.

N. CIPAC: 715

N. CAS: 95737-68-1

N. CE (EINECS o ELINCS): 429-800-1

4-phenoxyphenyl (RS)-2(2-pyridyloxy) propyl ether

≥ 970 g/kg Impurezza massima: toluene

5 g/Kg

1o agosto 2020

31 luglio 2035

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del piriprossifen, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui di piriprossifen,

— alla protezione degli organismi presenti nei sedimenti e degli organismi acquatici,

— alla protezione delle api.

Per quanto riguarda la protezione degli organismi presenti nei sedimenti e degli organismi acquatici, ai fini dell’uso all’esterno di prodotti fitosanitari contenenti piriprossifen gli Stati membri devono prevedere, nelle condizioni specifiche, adeguate misure di mitigazione del rischio, ad esempio zone tampone non trattate e/o riduzione della deriva delle sostanze nebulizzate affinché il rischio per gli organismi presenti nei sedimenti e gli organismi acquatici sia modesto.

Per quanto riguarda la protezione delle api, ai fini dell’uso all’esterno di prodotti fitosanitari contenenti piriprossifen gli Stati membri devono prevedere, nelle condizioni specifiche, una limitazione dell’applicazione ai periodi al di fuori della stagione di fioritura delle colture che attirano api e adeguate misure di mitigazione del rischio, ad esempio zone tampone non trattate e/o riduzione della deriva delle sostanze nebulizzate affinché il rischio per le api e le larve di api sia modesto.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma riguardanti l’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste ultime vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile.

Il richiedente deve presentare le informazioni di conferma richieste entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

▼M345

143

Kieselgur (terra diatomacea)

N. CAS 61790-53-2

N. CIPAC 647

Nessuna denominazione IUPAC per il kieselgur

Altri sinonimi:

terra diatomacea

diatomite

1 000 g/kg

Tenore minimo di silice amorfa: 800 g/kg

La seguente impurezza presenta un rischio tossicologico e non deve superare il seguente livello nel materiale tecnico:

silice cristallina con particelle di dimensioni nferiori a 10 μm - massimo di 1 g/kg

1o febbraio 2021

31 gennaio 2036

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo per il kieselgur (terra diatomacea), in particolare delle relative appendici I e II.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, garantendo che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di adeguati dispositivi di protezione personale, in particolare di dispositivi di protezione respiratoria, nonché di misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

È consentito solo l’impiego all’interno. Gli Stati membri devono valutare l’eventuale estensione della modalità di impiego al di là dell’impiego in ambienti di immagazzinamento chiusi, al fine di stabilire se le estensioni dell’impiego proposte soddisfino i requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011. Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M350

144

Estratto d’aglio Componenti marcatori: solfuro di diallile (DAS1), disolfuro di diallile (DAS 2), trisolfuro di diallile (DAS3), tetrasolfuro di diallile (DAS 4)

N. CAS 8000-78-0;

8008-99-9

N. CIPAC 916

Estratto d’aglio

1 000 g/kg

1o marzo 2021

29 febbraio 2036

Per l’attuazione dei principi uniformi, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo concernente l’estratto d’aglio, in particolare delle relative appendici I e II.

Sulla base degli impieghi proposti e supportati (elencati nell’appendice II), tra le questioni che richiedono un’attenzione particolare e a breve termine da parte di tutti gli Stati membri, nel quadro di eventuali autorizzazioni da rilasciare, modificare o revocare, a seconda dei casi, sono state individuate le seguenti:

— il rischio per gli organismi acquatici.

▼M364

145

Streptomyces ceppo K61

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o luglio 2021

30 giugno 2036

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa allo Streptomyces ceppo K61 in particolare delle relative appendici I e II.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microorganismi sono considerati potenziali sensibilizzanti, e devono garantire che le condizioni d’impiego comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.

I produttori garantiscono il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l’analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, come stabilito nel documento di lavoro SANCO/12116/2012 per quanto riguarda i limiti relativi alla contaminazione microbiologica  (21).

▼M363

146

Ciazofamid

n. CAS 120116-88-3

n. CIPAC 653

4-cloro-2-ciano-N,N-dimetil-5-p-tolilimidazole-1-solfonammide

≥ 935 g/kg

1o agosto 2021

31 luglio 2036

Per l’attuazione dei principi uniformi, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa al ciazofamid, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)  alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente;

b)  all’impatto del trattamento sulla valutazione del rischio per i consumatori;

c)  alla protezione degli artropodi non bersaglio e dei lombrichi.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma riguardanti:

1.  l’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque di superficie e sotterranee qualora siano utilizzate per ricavare acqua potabile;

2.  l’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

Il richiedente deve fornire le informazioni richieste di cui al punto 1 entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque di superficie e sotterranee.

Per quanto riguarda il punto 2, il richiedente deve presentare una valutazione aggiornata delle informazioni già fornite e, se del caso, ulteriori informazioni per confermare l’assenza di un’attività endocrina entro il 16 giugno 2023.

▼M366

147

Clopiralid

N. CAS 1702-17-6

N. CIPAC 455

Acido 3,6-dicloropiridina-2-carbossilico oppure acido 3,6-dicloropicolinico

≥ 950 g/kg

1o ottobre 2021

30 settembre 2036

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa al clopiralid, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente;

— alla protezione degli operatori, garantendo che le condizioni d’impiego prevedano l’uso da parte degli operatori di adeguati dispositivi di protezione personale;

— all’eventuale presenza di residui di clopiralid nelle colture a rotazione;

— all’eventuale trasferimento di residui di clopiralid tramite il compost o il letame di animali la cui alimentazione proviene da aree trattate, al fine di evitare danni alle colture sensibili;

— alla protezione delle acque sotterranee che si trovano in situazioni a rischio.

Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma riguardanti l’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nell’acqua potabile.

Il richiedente fornisce tali informazioni entro due anni dall’adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

▼M378

148

Purpureocillium lilacinum ceppo 251

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o marzo 2022

28 febbraio 2037

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame relativa al Purpureocillium lilacinum ceppo 251, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell’ambito di questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)  al rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e all’analisi del controllo di qualità, da parte del produttore, durante il processo di fabbricazione, al fine di garantire il rispetto dei limiti relativi alla contaminazione microbiologica di cui al documento di lavoro SANCO/12116/2012 (21);

b)  alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microorganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d’impiego comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M379

149

Flumiossazina

N. CAS 103361-09-7

N. CIPAC 578

N-(7-fluoro-3,4-diidro-3-osso-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzossazin-6-il)cicloes-1-ene-1,2-dicarbossammide

≥ 960 g/kg

1o marzo 2022

28 febbraio 2037

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tiene conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo concernente la flumiossazina, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell’ambito di questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alle specifiche del materiale tecnico autorizzato per l’uso nei prodotti fitosanitari;

— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

— alla protezione delle piante non bersaglio.

Le condizioni d’impiego devono prevedere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità una valutazione aggiornata delle informazioni presentate e, se necessario, ulteriori informazioni per confermare l’assenza di proprietà di interferente endocrino in conformità all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (24), entro il 1o marzo 2024.

▼M384

150

Biossido di carbonio

Numero CAS: 124-38-9

N. CIPAC: 844

Biossido di carbonio

999 g/kg

Le seguenti impurezze hanno rilevanza tossicologica e non devono superare i seguenti livelli nel materiale tecnico:

fosfano max. 0,3 ppm v/v

benzene max. 0,02 ppm v/v

monossido di carbonio max. 10 ppm v/v

metanolo max. 10 ppm v/v

cianuro di idrogeno max. 0,5 ppm v/v

1o maggio 2022

30 aprile 2037

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni sul biossido di carbonio della relazione sul rinnovo, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell’ambito di questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— a un’adeguata ventilazione (ad esempio con una «certificazione di assenza di residui del gas») prima che gli esseri umani possano rientrare nelle aeree trattate e/o nelle aree circostanti (ossia camere, edifici e silos),

— alla necessità di creare zone tampone per residenti (soggette a revisione in considerazione della velocità dei venti nei vari Stati membri).

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

▼M388

151

Beauveria bassiana ceppo 203

Numero di registrazione nella raccolta del Centraalbureau voor Schimmelcultures (centro di biodiversità fungina, Accademia reale delle arti e delle scienze dei Paesi Bassi, Utrecht, Paesi Bassi): CBS 121097

Non pertinente

Livello massimo di beauvericin: 80 μg/kg nel prodotto formulato

19 aprile 2022

18 aprile 2032

Sono autorizzati solo gli usi sulle palme ornamentali.

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sulla Beauveria bassiana ceppo 203, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell’ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)  al livello massimo del metabolita beauvericin nel prodotto fitosanitario;

b)  alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che la specie Beauveria bassiana, indipendentemente dal ceppo, è un potenziale allergene umano per esposizione cutanea e inalatoria e garantendo quindi che le condizioni d’impiego comprendano l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l’analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione al fine di garantire il rispetto dei limiti relativi alla contaminazione microbiologica di cui al documento di lavoro SANCO/12116/2012 (21)

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

▼M390

152

Bifenazato

149877-41-8

736

isopropil-2- (4-metossi-bifenil-3-il) idrazinoformiato

980 g/kg

Il toluene ha rilevanza tossicologica e non deve superare 0,7 g/kg nel materiale tecnico.

1o luglio 2022

30 giugno 2037

Sono autorizzati solo gli usi su colture non commestibili in serre permanenti.

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa al bifenazato, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione degli operatori e dei lavoratori, garantendo che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di adeguati dispositivi di protezione personale;

— al rischio per le api e i bombi liberati per l’impollinazione in serre permanenti.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

Entro il 24 maggio 2024 il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda l’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605, in particolare una valutazione aggiornata delle informazioni trasmesse in precedenza e, se del caso, ulteriori informazioni a conferma dell’assenza di un’attività endocrina.

▼M397

153

Feromoni di lepidotteri a catena lineare (aldeidi)

Informazioni dettagliate sono fornite nella relazione di esame SANTE/10828/2021

Informazioni dettagliate sono fornite nella relazione di esame SANTE/10828/2021

1o settembre 2022

30 agosto 2037

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa ai feromoni di lepidotteri a catena lineare, in particolare delle relative appendici I e II.

Quando esaminano le domande di autorizzazione, gli Stati membri prestano particolare attenzione all’efficacia dei prodotti fitosanitari contenenti le singole sostanze o le relative miscele.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

154

Feromoni di lepidotteri a catena lineare (alcoli)

Relazione di esame SANTE SANTE/10828/2021

Relazione di esame SANTE SANTE/10828/2021

1o settembre 2022

30 agosto 2037

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa ai feromoni di lepidotteri a catena lineare, in particolare delle relative appendici I e II.

Quando esaminano le domande di autorizzazione, gli Stati membri prestano particolare attenzione all’efficacia dei prodotti fitosanitari contenenti le singole sostanze o le relative miscele.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

(1)   

Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.

►M9  (2)   

2-idrossi-4,6-dimetossipirimidina.

(3)   

2,4-diidrossi-6-metossipirimidina.

(4)   

2-idrossi-6-(4-idrossi-6-metossipirimidina-2-yl)ossibenzoato di sodio.

 ◄
►M53  (5)   

5-(trifluorometil)-2(1H)-piridinone.

(6)   

4-{[5-(trifluorometil)-2-piridinil]ossi}fenolo.

 ◄
►M13  (7)   

M03: ossido di [(8-tert-butil-1,4-dioxaspiro [4.5] decan-2-ilmetil)-etilpropilamina.

 ◄
►M14  (8)   

5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenossi]-2-[(metossimetil)ammino]fenolo.

(9)   

acido 3-cloro-4-[3-(etenilossi)-4-idrossifenossi]benzoico.

(10)   

2-cloro-1-(3-metossi-4-nitrofenossi)-4-(trifluorometil)benzene.

(11)   

acido 4-(3-etosssi-4-idrofenossi)benzoico.

 ◄
►M20  (12)   

3-fenossibenzaldeide.

 ◄
►M25  (13)   

Diossine [somma di policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD) e policloro-dibenzo-furani (PCDF), espressa in equivalenti di tossicità (TEQ) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando i fattori di tossicità equivalente dell’OMS (OMS-TEF)].

 ◄
►M52  (14)   

7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid.

 ◄
►M56  (15)   

Acido 3-cloro-5-[(4,6-dimetossi-2-pirimidinil)amino]-1-metil-1H-pirazole-4-carbossilico.

(16)   

Acido 3-cloro-1-metil-5-sulfamoil-1H-pirazole-4-carbossilico.

 ◄
►M171  (17)   

p-metil-fenetilammina.

 ◄
►M249  (18)   

GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

 ◄
►M268  (19)   

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

 ◄
►M273  (20)   

Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).

 ◄
►M289  (21)   

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf

 ◄
►M299  (22)   

Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009 [Linee guida per l'identificazione degli interferenti endocrini nel quadro dei regolamenti (UE) n. 528/2012 e (CE) n. 1107/2009]. EFSA Journal 2018;16(6):5311; ECHA-18-G-01-EN.

 ◄
►M305  (23)   

Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009 [Linee guida per l'identificazione degli interferenti endocrini nel quadro dei regolamenti (UE) n. 528/2012 e (CE) n. 1107/2009] https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5311

 ◄
►M379  (24)   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0605&from=EN

 ◄

▼M110

PARTE C

Sostanze di base

Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nella presente parte: la Commissione mette a disposizione tutti i rapporti di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009) per consultazione delle eventuali parti interessate o li rendono ad esse disponibili su richiesta specifica.



Numero

Nome comune,

Numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

1

Equisetum arvense L.

N. CAS non assegnato

N. CIPAC non assegnato

Non applicabile

Farmacopea europea

1 luglio 2014

L'Equisetum arvense L.può essere utilizzato in conformità delle condizioni specifiche presenti nelle conclusioni della relazione di riesame relativa a tale sostanza (SANCO/12386/2013), in particolare nelle relative appendici I e II quali aggiornate il 20 marzo 2014 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

▼M368

2

Chitosano cloridrato

N. CAS: 70694-72-3

Non applicabile

Farmacopea europea

Tenore massimo di metalli pesanti: 40 ppm

1o luglio 2014

Il chitosano cloridrato deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011.

Il chitosano cloridrato può essere utilizzato in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di riesame sul chitosano cloridrato (SANCO/12388/2013), in particolare nei relativi allegati I e II, nella versione approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 marzo 2014.

▼M125

3

Saccarosio

N. CAS 57-50-1

α-D-glucopyranosyl-(1→2)-β-D-fructofuranoside o β-D-fructofuranosyl-(2→1)-α-D-glucopyranoside

Di qualità alimentare

1o gennaio 2015

Sono autorizzati soltanto gli usi come sostanza di base in qualità di elicitore delle difese naturali delle piante.

Il saccarosio deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sul saccarosio (SANCO/11406/2014), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi l'11 luglio 2014.

▼M144

4

Idrossido di calcio

N. CAS 1305-62-0

Idrossido di calcio

920 g/kg

Di qualità alimentare

Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico e non devono superare i livelli sottoindicati (espressi in mg/kg di materia secca):

Bario 300 mg/kg

Fluoruro 50 mg/kg

Arsenico 3 mg/kg

Piombo 2 mg/kg.

1o luglio 2015

L'idrossido di calcio deve essere impiegato in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sull'idrossido di calcio (SANCO/10148/2015), in particolare alle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 20 marzo 2015.

▼M147

5

Aceto

N. CAS: 90132-02-8

Non disponibile

Di qualità alimentare contenente al massimo il 10 % di acido acetico.

1o luglio 2015

►M291  L'aceto deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sull'aceto (SANCO/12896/2014), in particolare delle relative appendici I e II. ◄

▼M149

6

Lecitine

N. CAS: 8002-43-5

N. CIPAC non assegnato

Einecs

232-307-2

Non attribuita

Come descritto nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012.

1o luglio 2015

Sono autorizzati soltanto gli usi come sostanza di base in qualità di fungicida.

La sostanza lecitine va impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame su tale sostanza (SANCO/12798/2014), in particolare le relative appendici I e II.

▼M146

7

Salix spp cortex

N. CAS: non assegnato

Numero CIPAC: non assegnato

Non applicabile

Farmacopea europea

1o luglio 2015

La Salix cortex deve essere impiegata in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sulla Salix spp cortex (SANCO/12173/2014), in particolare delle relative appendici I e II.

▼M157

8

Fruttosio

n. CAS: 57-48-7

β-D-fructofuranose

Di qualità alimentare

1 ottobre 2015

Sono autorizzati soltanto gli usi come sostanza di base in qualità di elicitore delle difese naturali delle piante.

La sostanza fruttosio va impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di riesame su tale sostanza (SANCO/12680/2014), in particolare le relative appendici I e II.

▼M163

9

Idrogenocarbonato di sodio

N. CAS: 144-55-8

Idrogenocarbonato di sodio

Di qualità alimentare

8 dicembre 2015

L'idrogenocarbonato di sodio deve essere impiegato in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sull'idrogenocarbonato di sodio (SANTE/10667/2015), in particolare alle relative appendici I e II.

▼M178

10

Siero di latte

N. CAS: 92129-90-3

Non disponibile

CODEX STAN 289-1995 (2)

2 maggio 2016

La sostanza siero di latte va impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame su tale sostanza (SANTE/12354/2015), in particolare le relative appendici I e II.

▼M176

11

Fosfato diammonico

n. CAS: 7783-28-0

Diammonium hydrogen phosphate

Grado enologico

29 aprile 2016

Il fosfato diammonico deve essere impiegato in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfato diammonico (SANTE/12351/2015), in particolare delle relative appendici I e II.

▼M195

12

Olio di girasole

N. CAS: 8001-21-6

Olio di girasole

Di qualità alimentare

2 dicembre 2016

L'olio di girasole deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di riesame sull'olio di girasole (SANTE/10875/2016), in particolare le relative appendici I e II.

▼M211

13

Carbone argilloso

N. CAS 7440-44-0 231-153-3 (EINECS) (carbone attivo)

N. CAS 1333-86-4 215-609-9 (EINECS) (nerofumo)

N. CAS 1302-78-9 215-108-5 (EINECS) (bentonite)

Non disponibile

Carbone: Purezza prescritta dal regolamento (UE) n. 231/2012 (3)

Bentonite: Purezza prescritta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2013 (4)

31 marzo 2017

Il carbone argilloso deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul carbone argilloso (SANTE/11267/2016), in particolare le relative appendici I e II.

▼M210

14

Urtica spp.

N. CAS 84012-40-8 (estratto di Urtica dioica)

N. CAS 90131-83-2 (estratto di Urtica urens)

Urtica spp.

Farmacopea europea

30 marzo 2017

L'Urtica spp. deve essere impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sull'Urtica spp. (SANTE/11809/2016), in particolare le relative appendici I e II.

▼M209

15

Perossido di idrogeno

N. CAS 7722-84-1

Perossido di idrogeno

Soluzione in acqua (< 5 %)

Il perossido di idrogeno usato per preparare la soluzione deve avere una purezza conforme alle specifiche FAO JECFA.

29 marzo 2017

Il perossido di idrogeno deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul perossido di idrogeno (SANTE/11900/2016), in particolare le relative appendici I e II.

▼M237

16

Cloruro di sodio

N. CAS: 7647-14-5

Sodium chloride

970 g/kg

Di qualità alimentare

28 settembre 2017

Sono autorizzati soltanto gli usi come sostanza di base in qualità di fungicida e battericida. ►M355  
Il cloruro di sodio deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul cloruro di sodio (SANTE/10383/2017), in particolare nelle appendici I e II.  ◄

▼M242

17

Birra

N. CAS 8029-31-0

Non pertinente.

Di qualità alimentare

5 dicembre 2017

La birra va impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sulla birra (SANTE/11038/2017), in particolare nelle relative appendici I e II.

▼M240

18

Polvere di semi di senape

Non pertinente

Di qualità alimentare

4 dicembre 2017

La polvere di semi di senape va impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sulla polvere di semi di senape (SANTE/11309/2017), in particolare nelle relative appendici I e II.

▼M257

19

Talco E553B

N. CAS: 14807-96-6

Metasilicato di magnesio idrogeno

minerale silicatico

Qualità alimentare in conformità al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3)

< 0,1 % di silice cristallina respirabile

28 maggio 2018

Il talco E553B va usato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul talco E553B (SANTE/11639/2017), in particolare nelle relative appendici I e II.

▼M276

20

Olio di cipolla

N. CAS: 8002-72-0

Non pertinente

Di qualità alimentare

17 ottobre 2018

L'olio di cipolla deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sull'olio di cipolla (SANTE/10615/2018), in particolare delle relative appendici I e II.

▼M325

21

L-cisteina (E 920)

N. CAS: 52-89-1

EINECS: 200-157-7

(L-cisteina cloridrato)

N. CAS: 7048-04-6

EINECS: 615-117-8

(L-cisteina cloridrato monoidrato)

L-cisteina cloridrato (1:1)

Min. 98,0 % di L-cisteina cloridrato (su base anidra)

Qualità alimentare in conformità al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione.

massimo 1,5 mg/kg As

massimo 5 mg/kg Pb

2.6.2020

La L-cisteina (E 920) si utilizza miscelata ad una matrice (farina di qualità alimentare) a una concentrazione massima dell’8 % (di L-cisteina cloridrato, su base anidra), conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sulla L-cisteina (SANTE/11056/2019), in particolare delle relative appendici I e II.

▼M332

22

Latte vaccino

N. CAS: 8049-98-7

Non disponibile

Non pertinente

30.7.2020

Il latte vaccino deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione.

Il latte vaccino deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul latte vaccino (SANTE/12816/2019), in particolare nelle relative appendici I e II.

▼M349

23

Estratto di bulbo di Allium cepa L.

N. CAS: non attribuito

N. CIPAC: non attribuito

Non applicabile

I bulbi di cipolla utilizzati per preparare gli estratti devono essere di qualità alimentare conforme ai requisiti previsti dalle monografie di piante medicinali dell’OMS (volume 1, Ginevra, 1999) per quanto riguarda il Bulbus Allii Cepae.

17.2.2021

L’estratto di bulbo di Allium cepa L. deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sull’estratto di bulbo di Allium cepa L. (SANTE/10842/2020 Rev2), in particolare delle relative appendici I e II.

▼M385

24

Chitosano

N. CAS: 9012-76-4

N. CE: 618-480-0

Denominazione chimica (non IUPAC): poli[4-O-(2-acetamido-2-deossi-β-D-glucopiranosil)-2-ammino-2-deossi-β-D-glucopiranosio]

≥ 85 % chitosano

Metalli pesanti: massimo 20 mg/kg

Di qualità alimentare conforme alle specifiche dell’«estratto di chitosano dai funghi» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (5)

11 aprile 2022

Il chitosano deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul chitosano (SANTE/10594/2021), in particolare nelle relative appendici I e II.

(1)   

Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di riesame.

►M178  (2)   

Disponibile online all'indirizzo: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/en/

 ◄
►M211  (3)   

Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(4)   

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione della bentonite quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 33).

 ◄
►M385  (5)   

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

 ◄

▼M136

PARTE D

Sostanze attive a basso rischio

Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nella presente parte: la Commissione tiene disponibili tutte le relazioni di riesame [ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009] per consultazione delle eventuali parti interessate o le rendono ad esse disponibili su richiesta specifica.



 

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

1

Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97

Depositata presso l'American Type Culture Collection (ATCC) con il nome di Paecilomyces fumosoroseus Apopka ATCC 20874

Non pertinente

Concentrazione minima: 1,0 × 108 CFU/ml

Concentrazione massima: 2,5 × 109 CFU/ml

1o gennaio 2016

31 dicembre 2030

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 12 dicembre 2014 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che l'Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97 va considerata un potenziale sensibilizzante.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

▼M142

2

COS-OGA

N. CAS: non assegnato

N. CIPAC: 979

Copolimero lineare di acidi α-1,4-D-galattopiranosiluronici e di acidi galattopiranosiluronici metilesterificati (da 9 a 20 residui) con copolimero lineare di 2-ammino-2-deossi-D-glucopiranosi con legame β-1,4 e di 2-acetamido-2-deossi-D-glucopiranosi (da 5 a 10 residui)

≥ 915 g/kg

— rapporto OGA/COS compreso tra 1 e 1,6

— grado di polimerizzazione del COS compreso tra 5 e 10

— grado di polimerizzazione dell'OGA compreso tra 9 e 20

— grado di metilazione dell'OGA < 10 %

— grado di acetilazione del COS < 50 %

22 aprile 2015

22 aprile 2030

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza COS-OGA, in particolare delle relative appendici I e II.

▼M143

3

Cerevisane (privo di denominazione ISO)

N. CAS: non assegnato

N. CIPAC: 980

Non pertinente

≥ 924 g/kg

23 aprile 2015

23 aprile 2030

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cerevisane, in particolare delle relative appendici I e II.

▼M153

4

►C4  Virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato 1906 ◄

GenBank, numero di registrazione JN835466

n. CIPAC: non assegnato

Non applicabile

Concentrazione minima 5 × 105 copie/μl del genoma virale

7 agosto 2015

7 agosto 2030

Può essere autorizzato unicamente l'uso in serra.

►C4  Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato 1906, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che il virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato 1906 va considerato un potenziale sensibilizzante. ◄ Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

▼M152

5

Fosfato ferrico

N. CAS: 10045-86-0

Numero CIPAC: 629

Fosfato ferrico

Fosfato ferrico 703 g/kg equivalente a 260 g/kg di ferro e 144 g/kg di fosforo

1o gennaio 2016

31 dicembre 2030

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfato ferrico, in particolare delle relative appendici I e II.

▼M186

6

Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02

Numero di registrazione nella raccolta «Collection Nationale de Cultures de Microorganismes» (Raccolta Nazionale di Colture di Microrganismi — CNCM) dell'Istituto Pasteur: CNCM I-3936

Non pertinente

Concentrazione minima: 1 × 1013 CFU/kg

6 luglio 2016

6 luglio 2031

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 va considerata un potenziale sensibilizzante. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

▼M185

7

Trichoderma atroviride ceppo SC1

Numero di registrazione CBS 122089 nella raccolta del Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) di Utrecht, Paesi Bassi

N. CIPAC: 988

Non pertinente

Concentrazione minima 1 × 1010 CFU/g

6 luglio 2016

6 luglio 2031

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul Trichoderma atroviride ceppo SC1, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che i microrganismi sono considerati potenziali sensibilizzanti. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

▼M208

8

Virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1.

Numero di riferimento DSM 26973 nella raccolta tedesca di microrganismi e colture di cellule (DSMZ)

Non pertinente

Nicotina < 0,1 mg/L

29 marzo 2017

29 marzo 2032

Può essere autorizzato unicamente l'uso in serra.

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che il virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1, va considerato, come ogni microrganismo, un potenziale sensibilizzante. Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

▼M206

9

Virus del mosaico del pepino, isolato blando VX1

Numero di riferimento DSM 26974 nella raccolta tedesca di microrganismi e colture di cellule (DSMZ)

Non pertinente

Nicotina < 0,1 mg/L

29 marzo 2017

29 marzo 2032

Può essere autorizzato unicamente l'uso in serra.

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul virus del mosaico del pepino, isolato blando VX1, e in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che il virus del mosaico del pepino, isolato blando VX1, va considerato, come ogni microrganismo, un potenziale sensibilizzante. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione del rischio.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

▼M219

10

Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24.

Numero di registrazione nella raccolta delle colture di Deutsche Sammlung von Mikroorganismen (DSM), Germania: 10271

Numero di registrazione nell'Agricultural Research Service Culture Collection (NRRL), Stati Uniti d'America: B-50304

Non pertinente

Concentrazione minima:

2 × 1014 CFU/kg

1o giugno 2017

1o giugno 2032

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, compresa la caratterizzazione completa delle impurezze e dei metaboliti,

— alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microrganismi sono considerati potenziali sensibilizzanti.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M222

11

Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08

Numero di registrazione nella raccolta delle colture di Deutsche Sammlung von Mikroorganismen (DSM), Germania: DSM 9660

N. CIPAC 614

Non pertinente

►C5  Tenore minimo di spore vitali:

1,17 × 1012 CFU/kg ◄

1o agosto 2017

31 luglio 2032

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto sul rinnovo relativo al Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che i microrganismi sono considerati potenziali sensibilizzanti.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.

▼M246

12

Laminarin

N. CAS 9008-22-4

N. CIPAC 671

(1→3)-β-D-glucano

(secondo la Commissione mista per la nomenclatura di biochimica IUPAC-IUB)

≥ 860 g/kg di materia secca (TC)

1o marzo 2018

28 febbraio 2033

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni sul laminarin contenute nel relativo rapporto sul rinnovo, in particolare delle relative appendici I e II.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M275

13

Pasteuria nishizawae Pn1

Raccolta delle colture: ATCC Safe Deposit (SD-5833)

N. CIPAC:

non attribuito

Non pertinente

Concentrazione minima 1 × 1011 spore/g

14 ottobre 2018

14 ottobre 2033

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla Pasteuria nishizawae Pn1, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che la Pasteuria nishizawae Pn 1 va considerata un potenziale sensibilizzante. Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il produttore assicura il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

▼M269

14

Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10

Non pertinente

Tenore minimo di spore vitali:

3,0 × 1012 CFU/kg

1o agosto 2018

1o agosto 2033

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell'Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microrganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d'uso comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.

Il produttore assicura il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M292

15

Clonostachys rosea ceppo J1446

Numero di registrazione nella raccolta delle colture della raccolta tedesca di microorganismi e colture di cellule (DSMZ): DSM 9212

Non pertinente

Non pertinente

Contenuto di gliotossina: max 50 μg/kg nel grado tecnico del MCPA.

1o aprile 2019

31 marzo 2034

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione sul rinnovo del Clonostachys rosea ceppo J1446, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente in prodotti fitosanitari, compresa la caratterizzazione completa dei metaboliti potenzialmente rischiosi;

— alla tutela degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microorganismi sono considerati potenziali sensibilizzanti, garantendo che le condizioni d'uso comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale;

— agli studi o alle informazioni tratte dalla letteratura scientifica pubblicata di recente in relazione alla suscettibilità antifungina di Clonostachys rosea J1446.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi di controllo della qualità durante il processo di fabbricazione, al fine di garantire il rispetto dei limiti relativi alla contaminazione microbica come indicato nel documento di lavoro SANCO/12116/2012 (2).

Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M300

16

ABE-IT 56 (componenti del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623)

Non applicabile

1 000  g/kg (sostanza attiva)

20 maggio 2019

20 maggio 2034

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza ABE-IT 56 (componenti di lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623), in particolare delle relative appendici I e II.

▼M314

17

Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03

Numero di registrazione nella raccolta spagnola di colture tipo (CECT), Spagna: CECT 7254

Numero di registrazione nella raccolta tedesca di colture tipo (DSMZ), Germania: DSM 24682

Non pertinente

Concentrazione minima:

1 × 1013 CFU/kg

Concentrazione massima:

5 × 1013 CFU/kg

20 ottobre 2019

20 ottobre 2034

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)  le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente impiegato nei prodotti fitosanitari, compresa la caratterizzazione completa dei metaboliti secondari pertinenti;

b)  la protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microorganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d'uso comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica di cui al documento dell'OCSE sui limiti dei contaminanti microbici per i prodotti antiparassitari microbici (OECD Issue Paper on Microbial Contaminant Limits for Microbial Pest Control Products) contenuto nel documento di lavoro della Commissione SANCO/12116/2012 (2).

Le condizioni d'impiego devono comprendere, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi.

▼M316

18

Verticillium albo-atrum ceppo WCS850 (raccolta delle colture N. CBS 276.92)

Non pertinente

Concentrazione minima:

0,7 × 107 CFU/ml di acqua distillata

Concentrazione massima:

1,5 × 107 CFU/ml di acqua distillata

Impurezze non rilevanti

1o novembre 2019

31 ottobre 2034

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del Verticillium albo-atrum ceppo WCS850, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che il Verticillium albo-atrum ceppo WCS850 va considerato un potenziale sensibilizzante.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l’analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica di cui al documento dell’OCSE sui limiti dei contaminanti microbici per i prodotti antiparassitari microbici (OECD Issue Paper on Microbial Contaminant Limits for Microbial Pest Control Products) contenuto nel documento di lavoro della Commissione SANCO/12116/2012 (2).

▼M326

19

Lavandulyl senecioato

N. CAS: 23960-07-8

N. CIPAC: n.a.

(RS)-5-methyl-2-(prop-1-en-2-yl)hex-4-en-1-yl 3-methylbut-2-enoate

894≥ g/kg

3 giugno 2020

3 giugno 2035

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul Lavandulyl senecioato, in particolare delle relative appendici I e II.

Gli Stati membri devono valutare l’eventuale estensione della modalità di impiego al di là dei diffusori passivi, al fine di stabilire se le estensioni dell’impiego proposte soddisfino i requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione (3).

▼M333

20

Pirofosfato ferrico

N. CAS: 10058-44-3

N. CIPAC: -

iron(3+) diphosphate

≥ 802 g/kg

Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico e ambientale e non devono superare i seguenti tenori nel materiale tecnico:

— - Piombo: 3 mg/kg

— - Mercurio: 0,1 mg/kg

— - Cadmio: 1 mg/kg

3.8.2020

3.8.2035

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sul pirofosfato ferrico, in particolare delle relative appendici I e II.

▼M331

21

Phlebiopsis gigantea Ceppo: VRA 1835

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1 settembre 2020

31 agosto 2035

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione sul rinnovo relativa a Phlebiopsis gigantea ceppo VRA 1835, in particolare delle relative appendici I e II.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dei lavoratori.

I produttori garantiscono il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l’analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, come stabilito nel documento di lavoro SANCO/12116/2012 per quanto riguarda i limiti relativi alla contaminazione microbiologica.

22

Phlebiopsis gigantea Ceppo: VRA 1984

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1 settembre 2020

31 agosto 2035

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione sul rinnovo relativa a Phlebiopsis gigantea ceppo VRA 1984, in particolare delle relative appendici I e II.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dei lavoratori.

I produttori garantiscono il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l’analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, come stabilito nel documento di lavoro SANCO/12116/2012 per quanto riguarda i limiti relativi alla contaminazione microbiologica.

23

Phlebiopsis gigantea Ceppo: FOC PG 410.3

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1 settembre 2020

31 agosto 2035

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione sul rinnovo relativa a Phlebiopsis gigantea ceppo FOC PG 410.3, in particolare delle relative appendici I e II.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dei lavoratori.

I produttori garantiscono il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l’analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, come stabilito nel documento di lavoro SANCO/12116/2012 per quanto riguarda i limiti relativi alla contaminazione microbiologica.

▼M336

24

Idrogenocarbonato di sodio

n. CAS: 144-55-8

Idrogenocarbonato di sodio

≥ 990 g/kg

Arsenico: ≤ 3 mg/kg

Piombo: ≤ 2 mg/kg

Mercurio: ≤ 1 mg/kg

1o ottobre 2020

1o ottobre 2035

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sull’idrogenocarbonato di sodio, in particolare delle relative appendici I e II.

▼M351

25

Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 (precedentemente Lecanicillium muscarium ceppo Ve6) (4)

Non applicabile

Impurezze non rilevanti

1o marzo 2021

29 febbraio 2036

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa all’Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 (precedentemente Lecanicillium muscarium ceppo Ve6), in particolare delle relative appendici I e II.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microorganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti, e devono garantire che le condizioni d’impiego comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.

I produttori devono garantire il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l’analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, come stabilito nel documento di lavoro SANCO/12116/2012 per quanto riguarda i limiti di contaminazione microbiologica (2).

▼M352

26

Farina di sangue

90989-74-5

909

Non pertinente

Tenore minimo di emoglobina nella farina di sangue 100 %: 80 %

1o aprile 2021

31 marzo 2036

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo riguardante la farina di sangue e in particolare delle relative appendici I e II.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla tutela di pesci e invertebrati acquatici in caso di utilizzo di tecniche di irrorazione meno mirate, e

— alla necessità di agitare con moto rotatorio i prodotti fitosanitari contenenti farina di sangue prima dell’uso per umidificare il prodotto.

▼M353

27

24-epibrassinolide

N. CAS: 78821-43-9

N. CIPAC: non pertinente

(3aS,5R,6S,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10((2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-dimethylheptan-2-yl)5,6-dihydroxy-7a,9a-dimethylhexadecahydro-3Hbenzo[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-one

≥ 900 g/kg

31 marzo 2021

31 marzo 2036

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame del 4 dicembre 2020, in particolare delle relative appendici I e II.

▼M355

28

Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce

N. CAS:

non disponibile per l’estratto

Proteina BLAD: 1219521-95-5

N. CIPAC:

non attribuito

Non pertinente

La purezza minima non è pertinente per l’estratto.

Tenore di proteina BLAD: 195 — 210 g/kg.

Nella sostanza attiva, così come fabbricata, sono state individuate le seguenti impurezze rilevanti (sotto il profilo tossicologico, ecotossicologico e/o ambientale):

Alcaloidi totali della chinolizidina:

(lupanina, 13α-OH-lupanina, 13α-angeloilossilupanina, lupinina, albina, angustofolina, 13α-tigloilossilupanina, α-isolupanina, tetraidrohombifolina, multiflorina, sparteina)

Tenore massimo: fissato provvisoriamente a 0,05 g/kg

27 aprile 2021

27 aprile 2036

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sull’estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle necessarie istruzioni di etichettatura relative alle misure da adottare per quanto riguarda la formazione di schiuma e la stabilità delle diluizioni della formulazione.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma riguardanti:

1.  le specifiche tecniche della sostanza attiva così come fabbricata (in base alla produzione su scala commerciale) e la conformità dei batch di tossicità alle specifiche tecniche confermate e,

2.  in particolare, il tenore massimo di alcaloidi della chinolizidina (lupanina, 13α-OH-lupanina, 13α-angeloilossilupanina, lupinina, albina, angustofolina, 13α-tigloilossilupanina, α-isolupanina, tetraidrohombifolina, multiflorina, sparteina).

Il richiedente deve presentare le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 27 ottobre 2021.

▼M365

29

Virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1

Non pertinente

L’impurezza nicotina non deve superare i seguenti valori nella materia tecnica:

max. 0,005 mg/l in Abp1 TK

max. 3,87 x 10-5 mg/kg nel prodotto antiparassitario microbico (microbial pest control product, MPCP)

[È stata segnalata la presenza di nicotina nelle piante di pomodoro. Pertanto, poiché l’agente antiparassitario microbico (microbial pest control agent, MPCA) è prodotto nelle piante di pomodoro, la presenza di nicotina è una conseguenza del metodo di produzione].

28 giugno 2021

28 giugno 2036

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e sul virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)  al rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e all’analisi del controllo di qualità, da parte del produttore, durante il processo di fabbricazione, al fine di garantire il rispetto dei limiti relativi alla contaminazione microbiologica di cui al documento di lavoro SANCO/12116/2012 (2);

b)  alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microorganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d’impiego comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

30

Virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2

Non pertinente

L’impurezza nicotina non deve superare i seguenti valori nella materia tecnica:

max. 0,007 mg/l in Abp2 TK

max. 3,87 x 10-5 mg/kg nel prodotto antiparassitario microbico (microbial pest control product, MPCP)

[È stata segnalata la presenza di nicotina nelle piante di pomodoro. Pertanto, poiché l’agente antiparassitario microbico (microbial pest control agent, MPCA) è prodotto nelle piante di pomodoro, la presenza di nicotina è una conseguenza del metodo di produzione].

28 giugno 2021

28 giugno 2036

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e sul virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)  al rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e all’analisi del controllo di qualità, da parte del produttore, durante il processo di fabbricazione, al fine di garantire il rispetto dei limiti relativi alla contaminazione microbiologica di cui al documento di lavoro SANCO/12116/2012 (2);

b)  alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microorganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d’impiego comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

▼M369

31

Carbonato di calcio

N. CAS: 471-34-1

N. CIPAC: 843

Denominazione IUPAC: Carbonato di calcio

950 g/kg

1o novembre 2021

31 ottobre 2036

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa al carbonato di calcio, in particolare delle relative appendici I e II.

▼M372

32

Idrogenocarbonato di potassio

Numero CAS

298-14-6

N. CIPAC 853

Denominazione IUPAC: idrogenocarbonato di potassio

990 g/kg

1o novembre 2021

31 ottobre 2036

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa all'idrogenocarbonato di potassio, in particolare delle relative appendici I e II.

▼M373

33

Bacillus amyloliquefaciens AH2

n.a.

Il contenuto nominale del Bacillus amyloliquefaciens AH2 nel prodotto tecnico e nella formulazione è pari a 1,0 × 1011 CFU/L (intervallo: 7x1010 – 7x1011).

Impurezze non rilevanti.

27 settembre 2021

27 settembre 2036

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa al Bacillus amyloliquefaciens AH2, in particolare delle relative appendici I e II.

▼M377

34

Purpureocillium lilacinum ceppo PL11

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

25 gennaio 2022

24 gennaio 2037

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul Purpureocillium lilacinum ceppo PL11, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell’ambito di questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)  al rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e all’analisi del controllo di qualità, da parte del produttore, durante il processo di fabbricazione, al fine di garantire il rispetto dei limiti relativi alla contaminazione microbiologica di cui al documento di lavoro SANCO/12116/2012 (2);

b)  alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microorganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti, garantendo che le condizioni d’impiego comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

▼M381

35

Bacillus amyloliquefaciens IT-45

n.a.

Il contenuto nominale del Bacillus amyloliquefaciens IT-45 nel prodotto tecnico e nella formulazione è: minimo 2 × 1013 CFU/kg, massimo 6 × 1014 CFU/kg.

Impurezze non rilevanti

27 febbraio 2022

27 febbraio 2037

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sul Bacillus amyloliquefaciens IT-45.

▼M383

36

Metarhizium brunneum ceppo Ma 43

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2022

30 aprile 2037

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni sul Metarhizium brunneum ceppo Ma 43 della relazione sul rinnovo, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microrganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d’impiego comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.

▼M387

37

Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004

Non pertinente

Il contenuto del virus nell'ingrediente attivo per uso tecnico, prodotto come materiale tecnico isolato, deve essere pari ad almeno 2,0 × 1011 corpi di occlusione/g.

18.4.2022

18.4.2037

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolato BV-0004, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— al rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e all'analisi del controllo di qualità, da parte del produttore, durante il processo di fabbricazione, al fine di garantire il rispetto dei limiti relativi alla contaminazione microbiologica di cui al documento di lavoro SANCO/12116/2012 (5);

— alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microorganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d'impiego comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

▼M397

38

Feromoni di lepidotteri a catena lineare (acetati)

Informazioni dettagliate sono fornite nella relazione di esame SANTE/10828/2021

Informazioni dettagliate sono fornite nella relazione di esame SANTE/10828/2021

1o settembre 2022

30 agosto 2037

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa ai feromoni di lepidotteri a catena lineare, in particolare delle relative appendici I e II.

Quando esaminano le domande di autorizzazione, gli Stati membri prestano particolare attenzione all’efficacia dei prodotti fitosanitari contenenti le singole sostanze o le relative miscele.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

▼M399

39

Grasso di pecora

N. CAS 98999-15-6

N. CIPAC 919

Grasso di pecora

Purezza minima del grasso di pecora: 100 %

Impurezze non rilevanti

1o novembre 2022

30 ottobre 2037

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa al grasso di pecora, in particolare delle relative appendici I e II.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

(1)   

Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.

►M292  (2)   

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf

 ◄
►M326  (3)   

Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell’11.6.2011, pag. 127).

 ◄
►M351  (4)   

La sostanza attiva in questione è stata inizialmente approvata come Verticillium lecanii; successivamente tuttavia, per ragioni scientifiche, il nome è stato modificato in Lecanicillium muscarium ceppo Ve6 e in seguito ulteriormente modificato in Akanthomyces muscarius ceppo Ve6, ossia il nome con cui l’approvazione è stata rinnovata.

 ◄
►M387  (5)   

https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf

 ◄

▼M166

PARTE E

Sostanze candidate alla sostituzione



 

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

1

Flumetralin

N. CAS 62924-70-3

N. CIPAC 971

N-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-N-ethyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine

980 g/kg

L'impurezza nitrosamina (calcolata come nitrosodimetilamina) non deve essere superiore a 0,001 g/kg nel materiale tecnico

11 dicembre 2015

►M400  11 dicembre 2023 ◄

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del flumetralin, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)  alla protezione degli operatori e dei lavoratori, garantendo che le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale;

b)  alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

c)  al rischio per i mammiferi erbivori;

d)  al rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:

1.  alla specifica tecnica della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale);

2.  alla conformità dei batch di tossicità con la specifica tecnica confermata.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro l'11 giugno 2016.

▼M162

2

Esfenvalerate

N. CAS: 66230-04-4

N. CIPAC: 481

(αS)-α-ciano-3-fenossibenzil (2S)-2-(4-clorofenile)-3-metilbutirrato

830 g/kg

L'impurità toluene non deve superare 10 g/kg nel materiale tecnico.

1o gennaio 2016

►M400  31 dicembre 2023 ◄

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'esfenvalerate, in particolare delle appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— ai rischi posti dall'esfenvalerato e dall'isomero 2SαR di fenvalerate per gli organismi acquatici, compreso il rischio di bioaccumulo lungo la catena alimentare,

— ai rischi per le api mellifere e gli artropodi non bersaglio,

— alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni di uso devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M169

3

Metsulfuron-metile

n. CAS 74223-64-6

n. CIPAC 441.201

Methyl 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2- ylcarbamoylsulfamoyl)benzoate

967 g/kg

1o aprile 2016

31 marzo 2023

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame del metsulfuron-metile, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione dei consumatori,

— alla protezione delle falde acquifere,

— alla protezione delle piante terrestri non bersaglio.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Entro il 30 settembre 2016 il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda il potenziale genotossico del metabolita triazina-amina (IN-A4098) al fine di confermare che tale metabolita non è genotossico e non è rilevante per la valutazione del rischio.

▼M172

4

Benzovindiflupyr

N. CAS: 1072957-71-1

N. CIPAC: non disponibile

N-[(1RS,4SR)-9-(diclorometilen)-1,2,3,4-tetraidro-1,4-metanonaftalen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metilpirazolo-4-carbossamide

960 g/kg (50/50) racemato

2.3.2016

2.3.2023

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul benzovindiflupyr, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardanti:

1)  le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale), compresa la rilevanza delle impurezze;

2)  la conformità dei batch di tossicità ed ecotossicità alle specifiche tecniche confermate;

3)  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie qualora queste siano utilizzate per ricavare acqua potabile.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui ai punti 1) e 2) entro il 2 settembre 2016 e le informazioni di cui al punto 3) entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

▼M170

5

Lambda-cialotrina

N. CAS 91465-08-6

N. CIPAC 463

Miscela (nel rapporto 1:1) di:

(R)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (1S,3S)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil])-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato e (S)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (1R,3R)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato o (R)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato e (S)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato

900 g/kg

1o aprile 2016

31 marzo 2023

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sulla lambda-cialotrina, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)  alla protezione degli operatori, dei lavoratori e delle persone presenti;

b)  ai metaboliti potenzialmente creati nei prodotti trasformati;

c)  al rischio per gli organismi acquatici, i mammiferi e gli artropodi non bersaglio.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

I richiedenti devono presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:

1.  un riesame sistematico per valutare gli elementi di prova disponibili riguardo ai possibili effetti sullo sperma derivanti dall'esposizione alla lambda-cialotrina sulla base degli orientamenti disponibili (ad esempio il documento orientativo dell'EFSA sulla metodologia di esame sistematico del 2010);

2.  le informazioni tossicologiche per valutare il profilo tossicologico dei metaboliti V (PBA) e XXIII [PBA(OH)].

I richiedenti devono presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 1o aprile 2018.

▼M205

6

Prosulfuron

N. CAS 94125-34-5

N. CIPAC 579

1-(4-metossi-6-metil-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropil)-fenilsulfonil]-urea

950 g/kg

L'impurità 2-(3,3,3-trifluoro-propyl)-benzene sulfonammide non deve superare la soglia di 10 g/kg nel materiale tecnico.

1o maggio 2017

►M343  31 luglio 2024 ◄

►M358

 

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul prosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell’ambito di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

— alla protezione dei consumatori, tenendo conto dell’esposizione ai metaboliti del prosulfuron;

— al rischio per le piante acquatiche e terrestri non bersaglio.

Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

 ◄

▼M227

7

Pendimetalin

N. CAS 40487-42-1

N. CIPAC 357

N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3.4-xylidene

900 g/kg

1,2-dichloroethane

≤ 1 g/kg

Totale dei composti di N-nitroso: massimo 100 ppm, in cui N-nitroso-pendimetalin: < 45 ppm.

1o settembre 2017

►M343  30 novembre 2024 ◄

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sul pendimetalin contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.

Nella valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

— alle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità è confrontato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico;

— alla protezione degli operatori;

— alla protezione di uccelli, mammiferi e organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione del rischio, se del caso.

In particolare devono essere portati dispositivi di protezione personale come guanti, tute e calzature resistenti al fine di assicurare che non venga superato il livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO).

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità riguardanti:

1.  il potenziale di bioaccumulazione, in particolare un valore del fattore di bioconcentrazione per il pesce Lepomis macrochirus;

2.  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando le acque sono utilizzate per ricavare acqua potabile.

Il richiedente deve presentare le informazioni di conferma richieste al punto 1 entro il 31 dicembre 2018 e le informazioni richieste al punto 2 entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento relativo alla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

▼M239

8

Imazamox

N. CAS 114311-32-9

N. CIPAC 619

2- [(RS) -4-isopropil-4-metil-5-osso-2-imidazolin-2-il] -5-acido metossimetilnicotinico

≥ 950 g/kg

L'impurezza ione cianuro (CN) non deve superare i 5 mg/kg nel materiale tecnico.

1o novembre 2017

►M343  31 gennaio 2025 ◄

Per l'attuazione dei principi uniformi, di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell'approvazione di imazamox, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione:

— dei consumatori,

— delle piante acquatiche e delle piante terrestri non bersaglio,

— delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche.

Se del caso, le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione del rischio e nelle zone vulnerabili vanno avviati programmi di monitoraggio per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee da imazamox e metaboliti CL 312622 e CL 354825.

▼M260

9

Propizamide

N. CAS 23950-58-5

N. CIPAC 315

3,5-dichloro-N-(1,1-dimethylprop-2-ynyl) benzamide

920 g/kg

1o luglio 2018

30 giugno 2025

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni contenute nella relazione di riesame sul propizamide, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— la protezione degli operatori,

— la protezione delle acque sotterranee nelle aree vulnerabili,

— la protezione degli uccelli, dei mammiferi, delle piante non bersaglio, degli organismi del suolo e acquatici.

Le condizioni di impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

In particolare, l'operatore deve usare dispositivi di protezione individuale, come guanti, tute e calzature resistenti, in modo da non superare il livello ammissibile di esposizione (LAEO).

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di conferma riguardanti:

1)  il completamento della valutazione del profilo tossicologico dei metaboliti individuati in concentrazione significativa in colture primarie e a rotazione;

2)  il degrado del suolo del principale metabolita RH- 24580;

3)  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile.

Il richiedente presenta le informazioni indicate al punto 1 entro il 31 ottobre 2018 e le informazioni indicate al punto 2 entro il 30 aprile 2019. Il richiedente presenta le informazioni di conferma indicate al punto 3 entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

▼M288

10

Composti di rame:

 

 

1o gennaio 2019

31 dicembre 2025

Sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sui composti di rame, in particolare delle appendici I e II.

Nella loro valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— alla sicurezza degli operatori, dei lavoratori e degli astanti e accertano che le condizioni d'impiego prescrivano il ricorso a dispositivi di protezione personale adeguati e ad altre misure di riduzione dei rischi, come opportuno;

— alla protezione dell'acqua e degli organismi non bersaglio. In relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone cuscinetto;

— alla quantità di sostanza attiva applicata e accertano che le quantità autorizzate, in termini di dose e numero di applicazioni, non superino le quantità minime necessarie per ottenere gli effetti desiderati e non abbiano effetti inaccettabili sull'ambiente, tenendo conto dei livelli di fondo di rame nel luogo di applicazione e, qualora l'informazione sia disponibile, dell'apporto di rame da altre fonti. Gli Stati membri possono decidere, in particolare, di fissare un valore massimo di applicazione annuo non superiore a 4 kg/ha di rame.

idrossido di rame N. CAS 20427-59-2 N. CIPAC 44.305

Idrossido di rame (II)

≥ 573 g/kg

ossicloruro di rame N. CAS 1332-65-6 o 1332-40-7 N. CIPAC 44.602

Ossicloruro di rame

≥ 550 g/kg

ossido di rame N. CAS 1317-39-1 N. CIPAC 44.603

Ossido di rame

≥ 820 g/kg

poltiglia bordolese N. CAS 8011-63-0 N. CIPAC 44.604

Non attribuito

≥ 245 g/kg

solfato di rame tribasico N. CAS 12527-76-3 N. CIPAC 44.306

Non attribuito

≥ 490 g/kg

Le seguenti impurezze non devono superare i livelli di seguito indicati:

arsenico max. 0,1 mg/g Cu

cadmio max. 0,1 mg/g Cu

piombo max. 0,3 mg/g Cu

nichel max. 1 mg/g Cu

cobalto max. 3 mg/kg

mercurio max. 5 mg/kg

cromo max. 100 mg/kg

antimonio max. 7 mg/kg

▼M293

11

Metossifenozide

CAS n. 161050-58-4

N. CIPAC 656

N-tert-Butyl-N′-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide

≥ 970 g/kg

Le seguenti impurezze non devono superare i livelli di seguito indicati nella materia tecnica:

Terz-butilidrazina < 0,001 g/kg

RH-116267 < 2 g/kg

1o aprile 2019

31 marzo 2026

Sono autorizzati esclusivamente gli impieghi nelle serre.

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul metossifenozide, in particolare delle appendici I e II.

Nella loro valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche;

— ai rischi di accumulazione nel suolo;

— alla protezione degli organismi acquatici, degli organismi nei sedimenti e degli artropodi non bersaglio.

Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

1.  uno studio comparativo in vitro del metabolismo sul metossifenozide, entro il 1o aprile 2020;

2.  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile, entro 2 anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

Il richiedente trasmette una valutazione aggiornata delle informazioni presentate e, se necessario, informazioni supplementari per confermare l'assenza di attività endocrina della tiroide in conformità con i punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (2) entro il 1o febbraio 2021.

▼M361 —————

▼M347

13

etoxazole

N. CAS 153233-91-1

N. CIPAC 623

(RS)-5-terz-butil-2-[2-(2,6-difluorofenil)-4,5-diidro-1,3-ossazol-4-il]fenetolo

≥ 948 g/kg

1o febbraio 2021

31 gennaio 2028

Sono autorizzati solo gli usi sulle piante ornamentali in serre permanenti.

Per l’attuazione dei principi uniformi, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo concernente l’etoxazole, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— al potenziale assorbimento dei metaboliti persistenti del suolo nelle colture a rotazione;

— alla protezione degli operatori, garantendo che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di adeguati dispositivi di protezione personale.

Entro il 5 gennaio 2023 il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda l’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, compresa una valutazione aggiornata delle informazioni già trasmesse e, se del caso, ulteriori informazioni.

▼M374

14

Cipermetrina

N. CAS 52315-07-8

N. CIPAC 332

(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

o

(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl-(1RS)-cis-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

920 g/kg

cis/trans: da 40/60 a 60/40

Le seguenti impurezze hanno rilevanza tossicologica e non devono superare i seguenti livelli nel materiale tecnico:

esano: 5 g/kg

1o febbraio 2022

31 gennaio 2029

Le autorizzazioni sono limitate agli utilizzatori professionali.

Per assicurare la protezione degli organismi non bersaglio, in particolare degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio, api comprese, nell’autorizzare i prodotti fitosanitari contenenti cipermetrina per applicazioni tramite a spruzzo all’esterno:

— sono prescritte misure di mitigazione del rischio che garantiscano una riduzione della deriva tale da determinare un’esposizione ≤ 5,8 mg sostanza attiva/ha al di fuori di superfici trattate e inoltre, per le applicazioni in primavera, concentrazioni nei corpi idrici ≤ 0,0038 μg di sostanza attiva/l;

— possono essere autorizzati soltanto impieghi al di fuori della stagione di fioritura della coltura e in assenza di piante infestanti in fiore.

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tiene conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo concernente la cipermetrina, in particolare delle relative appendici I e II. Gli Stati membri prestano particolare attenzione:

— alla protezione degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio, api comprese;

— alla valutazione dei rischi per i consumatori;

— alle specifiche tecniche della sostanza attiva impiegata nei prodotti fitosanitari.

Qualora lo ritengano opportuno, gli Stati membri, all’atto del rilascio delle autorizzazioni, stabiliscono obblighi di monitoraggio a norma dell’articolo 6, lettera i), del regolamento (CE) n. 1107/2009, a integrazione del monitoraggio di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE (3) e 2009/128/CE (4).

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma riguardanti:

1.  il profilo tossicologico dei metaboliti recanti la frazione 3-fenossibenzoile;

2.  la tossicità relativa dei singoli isomeri della cipermetrina, in particolare dell’enantiomero (1S cis αR);

3.  l’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile;

4.  l’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605.

Il richiedente presenta:

— le informazioni di cui al punto 1 entro il 15 dicembre 2022;

— le informazioni di cui al punto 2 entro il 15 dicembre 2023; e

— le informazioni di cui al punto 3 entro due anni dalla data di pubblicazione, a cura della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

Per quanto riguarda l’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605, una valutazione aggiornata delle informazioni già trasmesse e, se del caso, ulteriori informazioni per confermare l’assenza di un’attività endocrina sono presentate entro il 15 dicembre 2023.

(1)   

Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

►M293  (2)   

Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino. (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).

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►M374  (3)   

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(4)   

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

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