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Document 02010R0904-20210701
Council Regulation (EU) No 904/2010 of 7 October 2010 on administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax (recast)
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (rifusione)
Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (rifusione)
02010R0904 — IT — 01.07.2021 — 004.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) N. 904/2010 DEL CONSIGLIO del 7 ottobre 2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 |
L 158 |
1 |
10.6.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) 2017/2454 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2017 |
L 348 |
1 |
29.12.2017 |
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Modificato da: REGOLAMENTO (UE) 2018/1541 DEL CONSIGLIO del 2 ottobre 2018 |
L 259 |
1 |
16.10.2018 |
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Modificato da: REGOLAMENTO (UE) 2020/1108 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 2020 |
L 244 |
1 |
29.7.2020 |
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L 259 |
1 |
16.10.2018 |
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REGOLAMENTO (UE) 2018/1909 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2018 |
L 311 |
1 |
7.12.2018 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 904/2010 DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2010
relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto
(rifusione)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
A tal fine esso definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare e di scambiare tra loro ogni informazione che possa consentire di accertare correttamente l’IVA, di verificarne la corretta applicazione, in particolare sulle transazioni intracomunitarie, e di lottare contro la frode all’IVA. Esso definisce in special modo le norme e le procedure che consentono agli Stati membri di raccogliere e scambiare per via elettronica le suddette informazioni.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«ufficio centrale di collegamento» : l’ufficio che è stato designato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa; |
b) |
«servizio di collegamento» : qualsiasi ufficio diverso dall’ufficio centrale di collegamento che è stato designato come tale dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, per procedere a scambi diretti di informazioni sulla base del presente regolamento; |
c) |
«funzionario competente» : qualsiasi funzionario che può scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3; |
d) |
«autorità richiedente» : l’ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che formula una richiesta di assistenza a nome dell’autorità competente; |
e) |
«autorità interpellata» : l’ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che riceve una richiesta di assistenza a nome dell’autorità competente; |
f) |
«operazioni intracomunitarie» : la fornitura intracomunitaria di beni o la prestazione intracomunitaria di servizi; |
g) |
«fornitura intracomunitaria di beni» : una fornitura di beni che deve essere dichiarata nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE; |
h) |
«prestazione intracomunitaria di servizi» : una prestazione di servizi che deve essere dichiarata nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE; |
i) |
«acquisizione intracomunitaria di beni» : l’acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale, secondo l’articolo 20 della direttiva 2006/112/CE; |
j) |
«numero d’identificazione IVA» : il numero previsto dagli articoli 214, 215 e 216 della direttiva 2006/112/CE; |
k) |
«indagine amministrativa» : tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti da Stati membri nell’esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della legislazione sull’IVA; |
l) |
«scambio automatico» : la comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro; |
m) |
«scambio spontaneo» : la comunicazione non sistematica effettuata in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro; |
n) |
«persona» :
i)
una persona fisica;
ii)
una persona giuridica;
iii)
dove la normativa vigente lo preveda, un’associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica; oppure
iv)
qualsiasi altra costruzione giuridica di qualunque natura e forma, dotata o meno di personalità giuridica, che effettua operazioni soggette all’IVA; |
o) |
«accesso automatizzato» : possibilità di accesso immediato ad un sistema elettronico al fine di consultare alcune informazioni ivi contenute; |
p) |
«con mezzi elettronici» : mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; |
q) |
«Rete CCN/CSI» : la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (in prosieguo il «CCN») e sull’interfaccia comune di sistema (in prosieguo il «CSI»), sviluppata dall’Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità; |
r) |
«controllo simultaneo» : il controllo coordinato della situazione tributaria di uno o più soggetti passivi collegati fra loro organizzato da almeno due Stati membri partecipanti che presentano interessi comuni o complementari. |
Articolo 3
Le autorità competenti sono le autorità a nome delle quali va applicato il presente regolamento, direttamente o mediante delega.
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 1o dicembre 2010, l’autorità competente ai fini del presente regolamento e successivamente ne comunica senza indugio ogni eventuale cambiamento.
La Croazia comunica alla Commissione, entro il 1o luglio 2013, l’autorità competente ai fini del presente regolamento e successivamente ne comunica senza indugio ogni eventuale cambiamento.
La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri un elenco di tutte le autorità degli Stati membri e pubblica questa informazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Articolo 5
Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di assistenza, ne informa l’ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro alle condizioni da questo stabilite.
Articolo 6
Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di assistenza che rende necessaria un’azione all’esterno della sua circoscrizione territoriale o della sua sfera funzionale, trasmette senza indugio la richiesta all’ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro e ne informa l’autorità richiedente. In tal caso il termine di cui all’articolo 10 inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di assistenza è stata trasmessa all’ufficio centrale di collegamento.
CAPO II
SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA
SEZIONE 1
Richiesta di informazioni e richiesta di indagini amministrative
Articolo 7
▼M3 M5 —————
In deroga al primo comma, un'indagine relativa agli importi dichiarati o agli importi che avrebbero dovuto essere dichiarati da un soggetto passivo stabilito nello Stato membro dell'autorità interpellata in relazione alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi effettuate da tale soggetto passivo e imponibili nello Stato membro dell'autorità richiedente può essere rifiutata solo:
per i motivi di cui all'articolo 54, paragrafo 1, valutati dall'autorità interpellata in conformità di una dichiarazione delle prassi migliori concernente l'interazione del presente paragrafo e dell'articolo 54, paragrafo 1, da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2;
per i motivi di cui all'articolo 54, paragrafi 2, 3 e 4;
sulla base del fatto che l'autorità interpellata ha già fornito all'autorità richiedente informazioni sul medesimo soggetto in seguito ad un'indagine amministrativa effettuata da meno di due anni.
L'autorità interpellata che rifiuti un'indagine amministrativa di cui al secondo comma per i motivi menzionati alle lettere a) o b) fornisce, tuttavia, all'autorità richiedente le date e i valori di tutte le pertinenti cessioni o prestazioni effettuate negli ultimi due anni dal soggetto passivo nello Stato membro dell'autorità richiedente.
Se lo Stato membro interpellato lo richiede, i funzionari autorizzati dalle autorità richiedenti partecipano all'indagine amministrativa. Tale indagine amministrativa è svolta congiuntamente ed è condotta sotto la direzione dello Stato membro interpellato e conformemente alla sua legislazione. I funzionari delle autorità richiedenti hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari dell'autorità interpellata e, nella misura in cui la legislazione dello Stato membro interpellato lo consente ai propri funzionari, possono interrogare i soggetti passivi. I poteri di controllo dei funzionari delle autorità richiedenti sono esercitati unicamente ai fini dello svolgimento dell'indagine amministrativa.
Qualora lo Stato membro interpellato non abbia richiesto la partecipazione di funzionari degli Stati membri richiedenti, i funzionari di qualsiasi Stato membro richiedente possono essere presenti durante l'indagine amministrativa ed esercitare i poteri previsti all'articolo 28, paragrafo 2, nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro interpellato. In ogni caso, i funzionari di tali Stati membri richiedenti possono essere presenti per consultazione.
Qualora debbano partecipare o essere presenti funzionari degli Stati membri richiedenti, l'indagine amministrativa è svolta solo se tale partecipazione o presenza ai fini dell'indagine amministrativa è garantita.
Articolo 8
Le richieste di informazioni e di indagini amministrative a norma dell’articolo 7 sono trasmesse mediante un formulario tipo adottato secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, salvo nei casi di cui all’articolo 50 o, in casi eccezionali, qualora la richiesta includa i motivi in base ai quali l’autorità richiedente ritenga inappropriato il formulario tipo.
Articolo 9
SEZIONE 2
Termine per la comunicazione di informazioni
Articolo 10
L’autorità interpellata esegue le comunicazioni di informazioni di cui agli articoli 7 e 9 al più presto e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.
Tuttavia, se le informazioni di cui trattasi sono già in possesso dell’autorità interpellata, il termine è ridotto ad un periodo massimo di un mese.
Articolo 11
Per alcune categorie di casi specifici, tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli contemplati all’articolo 10.
Articolo 12
L’autorità interpellata, qualora non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa immediatamente per iscritto l’autorità richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.
CAPO III
SCAMBIO DI INFORMAZIONI SENZA PREVENTIVA RICHIESTA
Articolo 13
L’autorità competente di ogni Stato membro trasmette senza preventiva richiesta le informazioni di cui all’articolo 1 con l’autorità competente di ogni altro Stato membro interessato nelle seguenti situazioni:
se la tassazione deve aver luogo nello Stato membro di destinazione e se le informazioni fornite dallo Stato membro di origine sono necessarie all’efficacia del sistema di controllo dello Stato membro di destinazione;
se uno Stato membro ha motivo di credere che nell’altro Stato membro è stata o potrebbe essere stata violata la legislazione sull’IVA;
se esiste un rischio di perdita di gettito fiscale nell’altro Stato membro.
La Commissione adotta i formulari tipo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
Articolo 14
Gli elementi seguenti sono determinati secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2:
le esatte categorie di informazioni oggetto di scambio automatico;
la periodicità dello scambio automatico per ciascuna categoria di informazioni;
le modalità pratiche di scambio automatico delle informazioni in questione.
Uno Stato membro può astenersi dal partecipare allo scambio automatico di informazioni relativamente ad una o più di tali categorie quando la raccolta delle informazioni ai fini di tale scambio comporterebbe l’imposizione di nuovi obblighi ai debitori dell’IVA o di sproporzionati oneri amministrativi allo Stato membro.
I risultati dello scambio automatico di informazioni per ciascuna categoria sono esaminati una volta all’anno dal comitato di cui all’articolo 58, paragrafo 1, in modo da garantire che questo tipo di scambio abbia luogo solo quando rappresenta il mezzo più efficace per lo scambio delle informazioni.
Articolo 15
Le autorità competenti degli Stati membri, tramite scambio spontaneo, inviano alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, che non sono state trasmesse nel quadro dello scambio automatico previsto all’articolo 14, di cui sono a conoscenza e che, a loro parere, possono essere utili a dette autorità.
CAPO IV
FEED BACK
Articolo 16
L’autorità competente che fornisce informazioni a norma degli articoli 7 o 15, può chiedere all’autorità competente che riceve le informazioni di inviare un feedback. Laddove tale richiesta sia formulata, l’autorità competente che riceve le informazioni, fatte salve le norme sul segreto fiscale e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, lo invia il più rapidamente possibile a condizione che ciò non imponga un onere amministrativo sproporzionato. Le modalità pratiche sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.
CAPO V
ARCHIVIAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI SPECIFICHE
Articolo 17
Ciascuno Stato membro archivia in un sistema elettronico le informazioni seguenti:
le informazioni che raccoglie a norma del titolo XI, capo 6, della direttiva 2006/112/CE;
i dati riguardanti l’identità, l’attività, l’organizzazione e l’indirizzo delle persone a cui ha attribuito un numero di identificazione IVA, raccolti in applicazione dell’articolo 213 della direttiva 2006/112/CE, nonché la data di attribuzione di tale numero;
i dati riguardanti i numeri di identificazione IVA attribuiti che hanno perso validità, e le date in cui tali numeri hanno perso validità; e
le informazioni che raccoglie conformemente agli articoli 360, 361, 364, 365, 369 quater, 369 septies, 369 octies, 369 sexdecies, 369 septdecies, 369 vicies e 369 unvicies della direttiva 2006/112/CE;
le informazioni che raccoglie a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE, nonché il paese di origine, il paese di destinazione, il codice delle merci, la valuta, l'importo totale, il tasso di cambio, il prezzo per voce e il peso netto;
i dati riguardanti i numeri d'identificazione IVA che ha attribuito di cui all'articolo 369 octodecies della direttiva 2006/112/CE e, per numero d'identificazione IVA attribuito da uno Stato membro, il valore totale delle importazioni di beni esenti a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis) durante ogni mese.
Articolo 18
Per consentire l’uso delle informazioni di cui all’articolo 17 nell’ambito delle procedure previste dal presente regolamento, le informazioni sono disponibili per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine del primo anno civile in cui si deve consentire l’accesso alle medesime.
Articolo 19
Gli Stati membri provvedono a che le informazioni disponibili nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 siano aggiornate, complete ed esatte.
Sono definiti criteri per determinare le modificazioni che possono non essere apportate, in quanto non pertinenti, essenziali od utili, conformemente alla procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.
Articolo 20
Articolo 21
Per quanto riguarda le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del suddetto articolo, sono accessibili almeno i seguenti dati:
i numeri di identificazione IVA attribuiti dallo Stato membro che riceve le informazioni;
il valore totale di tutte le forniture intracomunitarie di beni e il valore totale di tutte le prestazioni intracomunitarie di servizi a persone titolari di un numero d’identificazione IVA di cui alla lettera a) effettuate da tutti gli operatori identificati ai fini dell’IVA nello Stato membro che fornisce le informazioni;
i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla lettera b) e i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno trasmesso, in conformità dell'articolo 262, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, le informazioni relative alle persone a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA di cui alla lettera a);
il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui alla lettera b) effettuate da ognuna delle persone di cui alla lettera c) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero d’identificazione IVA di cui alla lettera a);
il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui alla lettera b) effettuate da ognuna delle persone di cui alla lettera c) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro e, per ognuna delle persone che hanno trasmesso le informazioni in conformità dell'articolo 262, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, il relativo numero di identificazione IVA e le informazioni che hanno trasmesso in merito a ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro, a condizione che:
l'accesso riguardi un'indagine su un caso di sospetta frode o sia finalizzato a individuare casi di frode;
l'accesso avvenga attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che disponga di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che danno accesso alle informazioni in questione.
▼M3 M5 —————
I valori di cui alle lettere b), d) ed e), sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono ai periodi di presentazione degli elenchi riepilogativi di ciascun soggetto passivo stabiliti conformemente all’articolo 263 della direttiva 2006/112/CE.
Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), sono accessibili i seguenti dati:
i numeri di identificazione IVA attribuiti dallo Stato membro che riceve le informazioni;
i numeri di identificazione IVA dell'importatore o del suo rappresentante fiscale che cede i beni a persone titolari di un numero di identificazione IVA di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
il paese di origine, il paese di destinazione, il codice delle merci, l'importo totale e il peso netto dei beni oggetto dell'importazione seguita da una cessione intracomunitaria di beni da ciascuna persona di cui alla lettera b) del presente paragrafo a ciascuna persona titolare di un numero di identificazione IVA di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
il paese di origine, il paese di destinazione, il codice delle merci, la valuta, l'importo totale, il tasso di cambio, il prezzo per voce e il peso netto dei beni oggetto dell'importazione seguita da una cessione intracomunitaria di beni da ciascuna persona di cui alla lettera b) del presente paragrafo a ciascuna persona titolare di un numero di identificazione IVA rilasciato da un altro Stato membro alle seguenti condizioni:
l'accesso riguardi un'indagine su un caso di sospetta frode o sia finalizzato a individuare casi di frode;
l'accesso avviene attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che disponga di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che danno accesso alle informazioni in questione.
I valori di cui alle lettere c) e d) del presente paragrafo sono espressi nella valuta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono a ciascun articolo della dichiarazione doganale presentata.
Articolo 21 bis
Ciascuno Stato membro accorda all'autorità competente di ogni altro Stato membro un accesso automatizzato alle seguenti informazioni relative ai dati nazionali di immatricolazione dei veicoli:
i dati identificativi relativi ai veicoli;
i dati identificativi relativi ai proprietari e agli intestatari dei veicoli a nome dei quali i veicoli sono immatricolati, quali definiti nella normativa dello Stato membro di immatricolazione.
L'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 è concesso alle seguenti condizioni:
l'accesso riguarda un'indagine su un caso di sospetta frode in materia di IVA o è finalizzato a individuare casi di frode in materia di IVA;
l'accesso avviene attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che disponga di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che danno accesso alle informazioni in questione.
Articolo 22
Gli Stati membri attuano procedure di verifica di tali dati in base ai risultati della loro valutazione del rischio. Le verifiche sono effettuate, in linea di massima, prima dell’identificazione o, qualora prima dell’identificazione siano effettuate solo verifiche preliminari, entro sei mesi da tale identificazione.
Articolo 23
Gli Stati membri provvedono affinché il numero d’identificazione IVA, di cui all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE, risulti non valido nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 del presente regolamento almeno nelle situazioni seguenti:
quando persone identificate ai fini dell’IVA abbiano dichiarato di non esercitare più la loro attività economica, come definita all’articolo 9 della direttiva 2006/112/CE, o quando l’amministrazione tributaria competente abbia ritenuto che non esercitino più la loro attività economica. Un’amministrazione tributaria può presumere, in particolare, che una persona abbia cessato la sua attività economica qualora, pur essendo stata sollecitata in tal senso, tale persona non abbia presentato né dichiarazioni IVA né elenchi ricapitolativi per un anno a decorrere dal termine per la presentazione della prima dichiarazione o del primo elenco mancanti. La persona ha il diritto di provare l’esistenza di un’attività economica con altri mezzi;
quando persone abbiano dichiarato dati falsi per un’identificazione IVA o non abbiano comunicato eventuali cambiamenti dei loro dati tali talché, se l’amministrazione tributaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l’identificazione ai fini IVA o avrebbe soppresso il numero di identificazione IVA.
Articolo 24
Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini degli articoli da 17 a 21 bis, si scambino informazioni con mezzi elettronici, adottano tutte le misure necessarie ad assicurare l'osservanza dell'articolo 55.
Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando la rete CCN/CSI o qualsiasi altra rete protetta analoga utilizzata per scambiare le informazioni di cui all'articolo 21 bis con mezzi elettronici.
CAPO VI
RICHIESTA DI NOTIFICA AMMINISTRATIVA
Articolo 25
Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata notifica al destinatario, secondo le norme sulla notifica dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti e le decisioni promananti dalle autorità competenti e relativi all’applicazione della legislazione IVA nel territorio dello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente.
Articolo 26
La richiesta di notifica, che precisa il contenuto dell’atto o della decisione da notificare, indica il nome, l’indirizzo e ogni altro elemento utile per l’identificazione del destinatario.
Articolo 27
L’autorità interpellata informa immediatamente l’autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notifica e, in particolare, della data in cui la decisione o l’atto sono stati notificati al destinatario.
CAPO VII
PRESENZA NEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E DURANTE LE INDAGINI AMMINISTRATIVE E LE INDAGINI AMMINISTRATIVE SVOLTE CONGIUNTAMENTE
Articolo 28
Qualora la legislazione dello Stato membro interpellato lo consenta, i funzionari degli Stati membri richiedenti esercitano gli stessi poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dello Stato membro interpellato.
I poteri di controllo dei funzionari delle autorità richiedenti sono esercitati unicamente ai fini dello svolgimento dell'indagine amministrativa.
Previo accordo tra le autorità richiedenti e l'autorità interpellata, e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, le autorità partecipanti possono elaborare una relazione d'indagine comune.
CAPO VIII
CONTROLLI SIMULTANEI
Articolo 29
Gli Stati membri possono convenire di procedere a controlli simultanei nel caso in cui ritengano che tali controlli siano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.
Articolo 30
CAPO IX
INFORMAZIONE DEI SOGGETTI PASSIVI
Articolo 31
▼M2 —————
Articolo 32
CAPO X
EUROFISC
Articolo 33
Nel contesto di Eurofisc, gli Stati membri:
stabiliscono un meccanismo multilaterale di allerta precoce nel quadro della lotta alle frodi in materia di IVA;
conducono e coordinano lo scambio rapido multilaterale e il trattamento e l'analisi congiunti di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere nel quadro dei settori in cui Eurofisc opera (in prosieguo «ambiti di attività di Eurofisc»);
coordinano i lavori dei funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, degli Stati membri partecipanti in risposta alle allerte e alle informazioni ricevute;
coordinano le indagini amministrative degli Stati membri partecipanti sulle frodi individuate dai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, senza la facoltà di imporre agli Stati membri lo svolgimento di indagini amministrative.
Articolo 34
Articolo 35
La Commissione fornisce sostegno tecnico e logistico a Eurofisc. La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui all'articolo 1 che possono essere scambiate attraverso Eurofisc, salvo nei casi di cui all'articolo 55, paragrafo 2.
Articolo 36
I funzionari di collegamento degli Stati membri:
concordano l'istituzione e la cessazione di ambiti di attività di Eurofisc;
esaminano eventuali aspetti relativi al funzionamento operativo di Eurofisc;
valutano, almeno una volta all'anno, l'efficacia e l'efficienza del funzionamento delle attività di Eurofisc;
approvano la relazione annuale di cui all'articolo 37.
I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc:
raccolgono le informazioni ricevute dai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti, secondo le modalità convenute dai partecipanti all'ambito di attività, e le mettono a disposizione degli altri funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti; tali informazioni sono scambiate con mezzi elettronici;
provvedono affinché le informazioni ricevute dai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti siano trattate e analizzate insieme alle pertinenti informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere comunicate o raccolte a norma del presente regolamento, secondo le modalità convenute dai partecipanti all'ambito di attività, e mettono i risultati a disposizione di tutti i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti;
forniscono un feedback a tutti i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti;
presentano ai funzionari di collegamento degli Stati membri una relazione annuale sulle attività svolte nei vari ambiti.
Articolo 37
Il presidente di Eurofisc presenta una relazione annuale sulle attività di tutti gli ambiti di attività al comitato di cui all'articolo 58, paragrafo 1.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità procedurali relative a Eurofisc. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
CAPO XI
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I REGIMI SPECIALI DI CUI AL TITOLO XII, CAPO 6, DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2014
Articolo 38
Le seguenti disposizioni si applicano in riferimento al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE. Le definizioni di cui all’articolo 358 di detta direttiva si applicano anche ai fini del presente capo.
Articolo 39
Articolo 40
Articolo 41
Articolo 42
Gli Stati membri notificano per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri i pertinenti numeri di conto bancario per l’accredito dei pagamenti effettuati a norma dell’articolo 41.
Gli Stati membri notificano senza indugio per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica dell’aliquota normale dell’imposta.
SEZIONE 2
Disposizioni applicabili dal 1o gennaio 2015 al 30 giugno 2021
Articolo 43
Le seguenti disposizioni si applicano in riferimento ai regimi speciali previsti dal titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE.
Articolo 44
Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.
Articolo 45
Articolo 46
Per quanto riguarda i pagamenti da trasferire allo Stato membro di consumo conformemente al regime speciale previsto nella direttiva 2006/112/CE, titolo XII, capo 6, sezione 3, lo Stato membro di identificazione è autorizzato a trattenere dagli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo:
dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2016: — il 30 %;
dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018: — il 15 %;
dal 1o gennaio 2019: — lo 0 %.
Articolo 47
Gli Stati membri notificano per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri i pertinenti numeri di conto bancario per l’accredito dei pagamenti effettuati in conformità dell’articolo 46.
Gli Stati membri notificano senza indugio per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica dell’aliquota d’imposta applicabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi prestati per via elettronica.
SEZIONE 3
Disposizioni applicabili dal 1o luglio 2021
Articolo 47 bis
Le disposizioni della presente sezione si applicano a decorrere dal 1o luglio 2021.
Articolo 47 ter
Articolo 47 quater
Articolo 47 quinquies
Lo Stato membro di identificazione trasmette anche le informazioni di cui all'articolo 369 octies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE all'autorità competente di ciascun altro Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati e le informazioni di cui all'articolo 369 octies, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE all'autorità competente di ciascuno Stato membro di stabilimento interessato.
Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione IVA sia effettuata in una valuta nazionale diversa dall'euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.
Articolo 47 sexies
Lo Stato membro di identificazione trasmette senza indugio con mezzi elettronici allo Stato membro di consumo le informazioni necessarie per collegare ogni pagamento con una determinata dichiarazione IVA.
Articolo 47 septies
Gli Stati membri che esigono che i pagamenti siano effettuati in una valuta nazionale diversa dall'euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.
Il trasferimento avviene entro i venti giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuto il pagamento.
Articolo 47 octies
Gli Stati membri notificano con mezzi elettronici alle autorità competenti degli altri Stati membri i pertinenti numeri di conto bancario per l'accredito dei pagamenti effettuati in conformità dell'articolo 47 septies.
Gli Stati membri notificano senza indugio con mezzi elettronici alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica delle aliquote d'imposta applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi assoggettate ai regimi speciali.
Articolo 47 nonies
Al momento dell'importazione di beni sui quali l'IVA deve essere dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri effettuano una verifica elettronica della validità del numero individuale d'identificazione IVA attribuito in conformità dell'articolo 369 octodecies di detta direttiva e comunicato al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di importazione.
Articolo 47 decies
Articolo 47 undecies
Il primo comma si applica solo nel caso di un'indagine amministrativa riguardante i regimi speciali.
Se gli Stati membri in questione convengono sulla necessità di un'indagine amministrativa, lo Stato membro di identificazione ne informa gli altri Stati membri.
Ciò non impedisce agli Stati membri di agire in conformità della rispettiva legislazione nazionale.
Articolo 47 duodecies
Gli Stati membri autorizzano la Commissione a estrarre direttamente le informazioni dai messaggi generati dal sistema informatizzato di cui all'articolo 53 per fini statistici aggregati e diagnostici a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere d) ed e). Tali informazioni non contengono dati riguardanti i singoli soggetti passivi.
Articolo 47 terdecies
Ai fini dell'applicazione uniforme del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare le misure seguenti secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2:
le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 47 ter, paragrafo 1, all'articolo 47 quater, paragrafo 1, e all'articolo 47 quinquies, paragrafo 1, e il formulario tipo di cui all'articolo 47 decies, paragrafo 3;
le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 47 ter, paragrafi 2 e 3, all'articolo 47 quater, paragrafi 2 e 3, all'articolo 47 quinquies, paragrafo 2, all'articolo 47 sexies, all'articolo 47 septies, paragrafo 2, all'articolo 47 decies, paragrafi 1, 2 e 3, e all'articolo 47 undecies, paragrafi 1, 2 e 4, nonché i mezzi tecnici per la trasmissione di tali informazioni;
le modalità tecniche per la trasmissione tra Stati membri delle informazioni di cui all'articolo 47 octies;
le modalità tecniche relative alla verifica delle informazioni di cui all'articolo 47 nonies da parte dello Stato membro di importazione;
le informazioni statistiche e diagnostiche aggregate di cui all'articolo 47 duodecies che la Commissione deve estrarre nonché i mezzi tecnici per l'estrazione di tali informazioni.
CAPO XII
SCAMBIO E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI NEL CONTESTO DELLA PROCEDURA DI RIMBORSO DELL’IVA AI SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI NELLO STATO MEMBRO DI RIMBORSO, MA IN UN ALTRO STATO MEMBRO
Articolo 48
Se lo Stato membro di stabilimento viene a conoscenza del fatto che un soggetto passivo che presenta una richiesta di rimborso IVA a norma dell'articolo 5 della direttiva 2008/9/CE ha debiti fiscali in tale Stato membro di stabilimento, può chiedere il consenso del soggetto passivo al versamento diretto del rimborso IVA a detto Stato membro per saldare i debiti fiscali insoluti. Se il soggetto passivo acconsente a tale versamento, lo Stato membro di stabilimento informa lo Stato membro di rimborso in merito all'importo riguardo al quale è stato ottenuto il consenso e lo Stato membro di rimborso versa tale importo, per conto del soggetto passivo, allo Stato membro di stabilimento. Lo Stato membro di stabilimento comunica al soggetto passivo se l'importo versato corrisponde a un saldo totale o parziale del debito fiscale in conformità del proprio diritto nazionale e delle proprie prassi amministrative. Tuttavia, il versamento del rimborso IVA allo Stato membro di stabilimento non pregiudica il diritto dello Stato membro di rimborso di recuperare i debiti che il soggetto passivo ha nei confronti di quest'ultimo.
Se i debiti fiscali nello Stato membro di stabilimento sono contestati, il versamento degli importi del rimborso può essere utilizzato dallo Stato membro di stabilimento a titolo di trattenuta, con il consenso del soggetto passivo, nella misura in cui un controllo giurisdizionale effettivo è garantito in tale Stato membro.
I codici armonizzati di cui al primo comma sono determinati in conformità della procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento in base alla classificazione NACE stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 ( 1 ).
CAPO XIII
RELAZIONI CON LA COMMISSIONE E CON ALTRE ISTITUZIONI, ORGANI E ORGANISMI DELL'UNIONE
Articolo 49
CAPO XIV
RELAZIONI CON I PAESI TERZI
Articolo 50
Le autorità competenti possono comunicare ad un paese terzo, nel rispetto delle loro disposizioni interne relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
l’autorità competente dello Stato membro da cui provengono le informazioni ha acconsentito a tale comunicazione; e
il paese terzo interessato ha assunto l’obbligo di fornire la cooperazione necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l’irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sull’IVA.
CAPO XV
CONDIZIONI RELATIVE ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Articolo 51
Qualora un’autorità abbia ricevuto una richiesta di informazioni di cui non è il destinatario previsto, essa invia al mittente un messaggio di avviso con mezzi elettronici senza indugio e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
Articolo 52
Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata. Dette richieste sono corredate di una traduzione, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata, soltanto in casi eccezionali se l’autorità interpellata presenta una richiesta motivata in tal senso.
Articolo 53
La Commissione e gli Stati membri assicurano che sistemi, esistenti o nuovi, per la comunicazione e lo scambio di informazioni, necessari per gli scambi di informazioni descritti nel presente regolamento, siano operativi. Un accordo sui livelli dei servizi che garantisca la quantità e la qualità tecnica dei servizi forniti dalla Commissione e dagli Stati membri per il funzionamento di tali sistemi per la comunicazione e lo scambio di informazioni è deciso in conformità della procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete CCN/CSI necessari per consentire lo scambio di dette informazioni fra Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando la rete CCN/CSI.
Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l’applicazione del presente regolamento ad eccezione, se del caso, delle indennità versate a periti.
Articolo 54
L’autorità interpellata di uno Stato membro fornisce all’autorità richiedente di un altro Stato membro le informazioni di cui all’articolo 1 alle seguenti condizioni:
che il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate in un determinato periodo di tempo dall’autorità richiedente non impongano all’autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo;
che l’autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazione consuete, che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito.
Articolo 55
Dette informazioni possono essere usate per accertare la base imponibile, la riscossione o il controllo amministrativo dell’imposta, ai fini di un corretto accertamento fiscale.
Le informazioni possono inoltre essere usate per accertare altri contributi, dazi e imposte contemplati dall’articolo 2 della direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure ( 2 ).
Inoltre, esse possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari che implicano l’eventuale irrogazione di sanzioni, avviati per violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme generali e le disposizioni giuridiche che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti.
Le archiviazioni, i trattamenti o gli scambi di informazioni di cui al presente regolamento sono soggetti ai regolamenti (UE) 2016/679 ( 3 ) e (CE) n. 45/2001 ( 4 ) del Parlamento europeo e del Consiglio. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti agli articoli da 12 a 15, 17, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/679. Tali restrizioni sono limitate a quanto strettamente necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, in particolare:
per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere adeguatamente i loro compiti ai fini del presente regolamento; oppure
per non ostacolare indagini, analisi, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari ai fini del presente regolamento e per garantire che non siano compromesse la prevenzione, l'indagine e l'individuazione dell'evasione e della frode fiscali.
Il trattamento e l'archiviazione di informazioni di cui al presente regolamento sono effettuati unicamente per gli scopi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento e le informazioni non sono ulteriormente trattate in modo incompatibile con tali scopi. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento per ogni altro scopo, ad esempio commerciale, è vietato. I periodi di archiviazione di tali informazioni sono limitati a quanto necessario per conseguire tali scopi. I periodi di archiviazione delle informazioni di cui all'articolo 17 del presente regolamento sono stabiliti in base ai termini di prescrizione previsti dalla legislazione dello Stato membro interessato, ma non superano i dieci anni.
Articolo 56
Relazioni, attestati e altri documenti, o relative copie conformi o estratti ottenuti da agenti dell’autorità interpellata e trasmessi all’autorità richiedente nei casi di assistenza previsti dal presente regolamento possono essere addotti come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro dell’autorità richiedente allo stesso titolo dei documenti equivalenti trasmessi da un’altra autorità del suo paese.
Articolo 57
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a quanto segue:
garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità competenti;
istituire una cooperazione diretta fra le autorità specialmente abilitate ai fini di tale coordinamento;
garantire il buon funzionamento del sistema di scambio di informazioni previsto dal presente regolamento.
CAPO XVI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 58
Articolo 59
Articolo 60
Articolo 61
Il regolamento (CE) n. 1798/2003 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2012. Tuttavia, gli effetti dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento sono mantenuti fino alla data di pubblicazione da parte della Commissione dell’elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 3 del presente regolamento.
Il capo V, ad eccezione dell’articolo 27, paragrafo 4, di tale regolamento rimane applicabile fino al 31 dicembre 2012.
I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 62
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Tuttavia, gli articoli da 33 a 37 si applicano a decorrere dal 1o novembre 2010;
Il capo V, ad eccezione degli articoli 22 e 23, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013;
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
▼M3 M5 —————
ALLEGATO II
Regolamento abrogato e sue modificazioni successive
Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio |
GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1. |
Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio |
GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1. |
Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio |
GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1. |
Regolamento (CE) n. 143/2008 del Consiglio |
GU L 44 del 20.2.2008, pag. 1. |
Regolamento (CE) n. 37/2009 del Consiglio |
GU L 14 del 20.1.2009, pag. 1. |
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 1798/2003 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo comma |
Articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo comma |
Articolo 1, paragrafo 1, terzo comma |
— |
Articolo 1, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 1, paragrafo 4 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 1) |
Articolo 3 |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 2) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 3) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 4) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 5) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 6) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 7) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 8) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera g) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 9) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera h) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 10) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera i) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 11) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera j) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 12) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera k) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 13) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera l) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 14) |
— |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 15) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera m) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 16) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera n) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 17) |
— |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 18) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera p) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 19) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera q) |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
— |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 5 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 6 |
Articolo 5 |
Articolo 3, paragrafo 7 |
Articolo 6 |
Articolo 4 |
— |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Fino al 31 dicembre 2014: articolo 7, paragrafo 3 A decorrere dal 1o gennaio 2015: articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 8 |
Articolo 7 |
Articolo 9 |
Articolo 8 |
Articolo 10 |
Articolo 9 |
Articolo 11 |
Articolo 10 |
Articolo 12 |
Articolo 11 |
Articolo 28 |
Articolo 12 |
Articolo 29 |
Articolo 13 |
Articolo 30 |
Articolo 14 |
Articolo 25 |
Articolo 15 |
Articolo 26 |
Articolo 16 |
Articolo 27 |
Articolo 17, primo comma |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 17, secondo comma |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 18 |
Articolo 14, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 19 |
— |
Articolo 20 |
— |
Articolo 21 |
Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 22, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 17, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 18 |
Articolo 22, paragrafo 2 |
Articolo 19 |
Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 21, paragrafo 2, lettere a) e b) |
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 24, paragrafo 1, punto 1) |
Articolo 21, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 24, paragrafo 1, punto 2) |
Articolo 21, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 24, paragrafo 2 |
Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 25, paragrafo 1 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 25, paragrafo 2 |
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 25, paragrafo 3 |
— |
Articolo 26 |
Articolo 24, primo comma |
Articolo 27, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 27, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 27, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 27, paragrafo 4 |
Articolo 31 |
Articolo 27, paragrafo 5 |
Articolo 24 |
Articolo 28 |
Fino al 31 dicembre 2014: articolo 38 A decorrere dal 1o gennaio 2015: articolo 43 |
Articolo 29 |
Fino al 31 dicembre 2014: articolo 39 A decorrere dal 1o gennaio 2015: articolo 44 |
Articolo 30 |
Fino al 31 dicembre 2014: articolo 40 A decorrere dal 1o gennaio 2015: articolo 45 |
Articolo 31 |
Articolo 17, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 32 |
Fino al 31 dicembre 2014: articolo 41 A decorrere dal 1o gennaio 2015: articolo 46 |
Articolo 33 |
Fino al 31 dicembre 2014: articolo 42 A decorrere dal 1o gennaio 2015: articolo 47 |
Articolo 34 |
— |
Articolo 34 bis |
Articolo 48 |
Articolo 35 |
Articolo 49 |
Articolo 36 |
Articolo 50 |
Articolo 37 |
Articolo 51, paragrafo 1 |
Articolo 38 |
Articolo 52 |
Articolo 39 |
Articolo 53 |
Articolo 40 |
Articolo 54 |
Articolo 41 |
Articolo 55 |
Articolo 42 |
Articolo 56 |
Articolo 43 |
Articolo 57 |
Articolo 44 |
Articolo 58 |
Articolo 45 |
Articolo 59 |
Articolo 46 |
Articolo 60 |
Articolo 47 |
Articolo 61 |
Articolo 48 |
Articolo 62 |
( 1 ) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.
( 2 ) GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28.
( 3 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).