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Document 02009R0595-20200901
Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on type-approval of motor vehicles and engines with respect to emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) and amending Regulation (EC) No 715/2007 and Directive 2007/46/EC and repealing Directives 80/1269/EEC, 2005/55/EC and 2005/78/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e Consiglio, del, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e Consiglio, del, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02009R0595 — IT — 01.09.2020 — 004.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
►M3 REGOLAMENTO (CE) N. 595/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO, DEL del 18 giugno 2009 relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE ◄ (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) N. 582/2011 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 2011 |
L 167 |
1 |
25.6.2011 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 133/2014 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2014 |
L 47 |
1 |
18.2.2014 |
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REGOLAMENTO (UE) 2018/858 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 |
L 151 |
1 |
14.6.2018 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/1242 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 |
L 198 |
202 |
25.7.2019 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 595/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO, DEL
del 18 giugno 2009
relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa prescrizioni tecniche comuni per l’omologazione di veicoli a motore, motori e parti di ricambio per quanto riguarda le loro emissioni.
Il presente regolamento stabilisce inoltre regole per la conformità in servizio di veicoli e motori, la durabilità dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, i sistemi diagnostici di bordo (OBD) del veicolo e la misura del consumo di combustibile e di emissioni di CO2.
Articolo 2
Ambito d’applicazione
Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M1, M2, N1 e N2, definiti nell’allegato II della direttiva 2007/46/CE con massa di riferimento superiore a 2 610 kg e a tutti i veicoli a motore delle categorie M3 e N3, definiti nello stesso allegato. ►M4 Esso si applica altresì, ai fini degli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater, ai veicoli delle categorie O3 e O4. ◄
Il presente regolamento si applica fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007.
Su richiesta del costruttore, l’omologazione di un veicolo completato concessa ai sensi del presente regolamento e delle relative misure di attuazione è estesa al suo veicolo incompleto con una massa di riferimento non superiore a 2 610 kg. Le omologazioni vengono estese qualora il fabbricante può dimostrare che tutte le combinazioni relative alla carrozzeria che devono essere montate sul veicolo incompleto aumentano la massa di riferimento del veicolo rendendola superiore a 2 610 kg.
Su richiesta del costruttore, l’omologazione di un veicolo concessa ai sensi del presente regolamento e delle relative misure di attuazione è estesa alle sue varianti e versioni con una massa di riferimento superiore a 2 380 kg a condizione che esso soddisfi anche i requisiti relativi alla misurazione delle emissioni di gas serra e del consumo di carburante di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 e relative disposizioni di attuazione.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
«motore», la fonte di propulsione motrice di un veicolo cui può essere rilasciata un’omologazione in quanto unità tecnica distinta, definita all’articolo 3, punto 25 della direttiva 2007/46/CE;
«gas inquinanti», emissioni dei gas di scarico di monossido di carbonio, di NOx, espressi in equivalente di NO2, e di idrocarburi;
«particolato», componenti dei gas di scarico, eliminate dai gas di scarico diluiti a una temperatura massima di 325 K (52 °C) mediante filtri descritti nella procedura di prova per verificare le emissioni medie dallo scarico;
«emissioni dallo scarico», emissione di gas inquinanti e di particolato;
«basamento motore», spazi, nel motore o al suo esterno, collegati alla coppa dell’olio con passaggi interni o esterni, attraverso i quali gas e vapori possono essere emessi;
«dispositivo di controllo dell’inquinamento», componenti di un veicolo che controllano e/o limitano le emissioni dallo scarico;
«sistema diagnostico di bordo (OBD)», un sistema a bordo di un veicolo o collegato ad un motore, in grado di individuare un malfunzionamento ed eventualmente di indicarne la comparsa mediante un sistema di allarme, di identificare la probabile zona di malfunzionamento mediante informazioni inserite nella memoria di un computer e di comunicare tali informazioni all’esterno del veicolo;
«strategia di manomissione», una strategia di controllo delle emissioni che riduce l’efficacia dei dispositivi di controllo delle emissioni in condizioni ambientali o di funzionamento del motore tipiche del normale funzionamento dei veicoli o estranee alle procedure di prova per l’omologazione;
«dispositivo d’origine di controllo dell’inquinamento», dispositivo di controllo dell’inquinamento o l’insieme di tali dispositivi, coperti dall’omologazione concessa al veicolo interessato;
«dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento», dispositivo di controllo dell’inquinamento o l’insieme di tali dispositivi destinato a sostituire un dispositivo d’origine di controllo dell’inquinamento e che può essere omologato come entità tecnica separata ai sensi dell’articolo 3, punto 25, della direttiva 2007/46/CE;
▼M3 —————
«costruttore», la persona o l’ente responsabile, verso l’autorità di omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione o autorizzazione e della conformità della produzione. Non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica soggetti all’omologazione;
▼M3 —————
«veicolo alimentato da carburante alternativo», un veicolo in grado di funzionare utilizzando almeno un tipo di carburante che sia gassoso a temperatura e pressione atmosferica oppure derivato da oli sostanzialmente non minerali;
«massa di riferimento», la massa del veicolo in ordine di marcia, meno la massa forfettaria del conducente di 75 kg, più una massa forfettaria di 100 kg;
«manomissione», la disattivazione, l’adattamento o la modifica del sistema di controllo delle emissioni o del sistema di propulsione del veicolo, ivi compresi eventuali software o altri elementi logici di controllo di tali sistemi, che, intenzionalmente o meno, possa causare il deterioramento delle prestazioni del veicolo in materia di emissioni.
La Commissione può adattare la definizione di cui al primo comma, punto 7, per tener conto dei progressi tecnici compiuti in materia di sistemi OBD. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2.
Articolo 4
Obblighi dei costruttori
1. I costruttori devono dimostrare che tutti i veicoli nuovi venduti, immatricolati o messi in servizio nella Comunità, tutti i motori nuovi venduti o messi in servizio nella Comunità e tutti i nuovi dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento che richiedono un’omologazione ai sensi degli articoli 8 e 9, venduti o messi in servizio nella Comunità, sono muniti di un’omologazione ai sensi del presente regolamento e delle relative misure di attuazione.
2. I costruttori devono garantire il rispetto, in seno all’omologazione, delle procedure di verifica della conformità della produzione, della durabilità dei dispositivi di controllo dell’inquinamento e della conformità in servizio.
Le misure tecniche adottate dal costruttore devono garantire che le emissioni dallo scarico siano effettivamente limitate, ai sensi del presente regolamento e delle relative misure di attuazione, per tutta la normale durata di vita dei veicoli in condizioni d’uso normali.
A tal fine, percorrenze e periodi di tempo, rispetto ai quali vanno effettuate le prove di durabilità dei dispositivi di controllo dell’inquinamento per l’omologazione e la prova di conformità di veicoli o motori in servizio, sono i seguenti:
160 000 km o cinque anni, a seconda del caso che si verifica per primo, per i motori installati su veicoli delle categorie M1, N1 ed M2;
300 000 km o sei anni, a seconda del caso che si verifica per primo, per motori installati su veicoli di categoria N2, N3 di massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 16 tonnellate, ed M3 classe I, classe II e classe A, e classe B di massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 t;
700 000 km o sette anni, a seconda del caso che si verifica per primo, per motori installati su veicoli di categoria N3 di massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 16 tonnellate, ed M3, classe III e classe B di massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 7,5 t.
3. La Commissione stabilisce le procedure e i requisiti specifici per l’attuazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2.
Articolo 5
Requisiti e prove
1. I costruttori garantiscono il rispetto dei limiti delle emissioni di cui all’allegato I.
2. I costruttori producono veicoli e motori in modo che i componenti in grado di influire sulle emissioni siano progettati, costruiti e montati in modo tale da permettere al motore o al veicolo, nell’uso normale, di soddisfare il presente regolamento e le relative misure di attuazione.
3. È vietato il ricorso a strategie di manipolazione che riducono l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni.
4. La Commissione adotta le misure di attuazione del presente articolo, ivi compresi le misure relative ai seguenti elementi:
emissioni dallo scarico, compresi i cicli di prova, l’applicazione di sistemi portatili di misura per verificare le emissioni effettive durante l’uso, il controllo e la limitazione delle emissioni fuori ciclo, la fissazione di valori limite per il numero delle particelle, nel rispetto degli ambiziosi requisiti in materia ambientale, attualmente esistenti, e le emissioni a regime di minimo;
emissioni dal basamento motore;
sistemi OBD e prestazione dei dispositivi di controllo dell’inquinamento in servizio;
durabilità dei dispositivi di controllo dell’inquinamento, dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento, conformità di motori e veicoli in servizio, conformità della produzione e controlli tecnici;
emissioni di CO2 e consumo di carburante;
concessione dell’estensione delle omologazioni;
attrezzatura di prova;
carburanti di riferimento, quali benzina, gasolio, gas e biocarburanti, come il bioetanolo, il biodiesel e il biogas;
misurazione della potenza del motore;
corretto funzionamento e rigenerazione dei dispositivi di controllo dell’inquinamento;
i provvedimenti particolari per garantire il corretto funzionamento dei controlli sugli NOx; tali provvedimenti garantiscono che i veicoli non possano funzionare qualora i controlli sugli NOx non siano operanti, ad esempio a causa della mancanza del necessario reagente o di un ricircolo dei gas di scarico (EGR) malfunzionante o disattivato.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2.
Articolo 5 bis
Requisiti specifici per i costruttori in relazione alle prestazioni ambientali dei veicoli M2, M3, N2, N3, O3 e O4
1. I costruttori garantiscono che i veicoli nuovi delle categorie O3 e O4 venduti, immatricolati o messi in servizio soddisfino i seguenti requisiti:
l’influenza di tali veicoli sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante, sul consumo elettrico e sull’autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore è determinata secondo la metodologia di cui all’articolo 5 quater, lettera a);
sono dotati di dispositivi per il monitoraggio e la registrazione a bordo del carico utile conformemente ai requisiti di cui all’articolo 5 quater, lettera b).
2. I costruttori garantiscono che i veicoli nuovi delle categorie M2, M3, N2 e N3 venduti, immatricolati o messi in servizio siano dotati di dispositivi per il monitoraggio e la registrazione a bordo del consumo di carburante e/o di energia, del carico utile e del chilometraggio conformemente ai requisiti di cui all’articolo 5 quater, lettera b).
Essi garantiscono altresì che l’autonomia di marcia a emissioni zero e il consumo di energia elettrica di tali veicoli siano determinati secondo la metodologia di cui all’articolo 5 quater, lettera c).
Articolo 5 ter
Requisiti specifici per gli Stati membri in relazione alle prestazioni ambientali dei veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4
1. Le autorità nazionali rifiutano, conformemente alle misure di attuazione di cui all’articolo 5 quater, di concedere l’omologazione CE o l’omologazione nazionale per i nuovi tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 che non rispettano i requisiti stabiliti in dette misure di attuazione.
2. Le autorità nazionali vietano, conformemente alle misure di attuazione di cui all’articolo 5 quater, la vendita, l’immatricolazione o l’entrata in servizio dei nuovi veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 che non rispettano i requisiti stabiliti in dette misure di attuazione.
Articolo 5 quater
Misure per determinare taluni aspetti delle prestazioni ambientali dei veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4
Entro il 31 dicembre 2021, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le seguenti misure:
una metodologia per valutare le prestazioni dei veicoli delle categorie O3 e O4 relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO2, il consumo di carburante, il consumo di energia elettrica e l’autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore;
requisiti tecnici per l’installazione di dispositivi per il monitoraggio e la registrazione a bordo del consumo di carburante e/o di energia e del chilometraggio dei veicoli a motore delle categorie M2, M3, N2 e N3, nonché per la determinazione e la registrazione del carico utile o del peso totale dei veicoli conformi alle caratteristiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c) o d), del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e delle loro combinazioni con veicoli delle categorie O3 e O4, compresa la trasmissione di dati tra veicoli appartenenti a una combinazione, se necessario;
una metodologia per determinare l’autonomia di marcia a emissioni zero e il consumo di energia elettrica dei nuovi veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13 bis.
▼M3 —————
Articolo 7
Obblighi relativi a sistemi che usano un reagente consumabile
1. Costruttori, meccanici e operatori dei veicoli non devono manomettere i sistemi che usano un reagente consumabile.
2. Gli operatori dei veicoli garantiscono che i veicoli non entrino in funzione senza un reagente consumabile.
Articolo 8
Calendario per la richiesta di omologazione di veicoli e motori
1. A decorrere dal 31 dicembre 2012, le autorità nazionali rifiutano, per motivi attinenti le emissioni, il rilascio dell’omologazione CE o l’omologazione nazionale ai nuovi tipi di veicoli o motori che non siano conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.
A veicoli e a motori destinati all’esportazione verso paesi terzi possono essere rilasciati certificati tecnici di omologazione corrispondenti a livelli di emissioni precedenti a euro VI, purché tali certificati evidenzino chiaramente che i veicoli e i motori in questione non possono essere commercializzati nella Comunità.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2013, le autorità nazionali cessano di ritenere validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità dei veicoli nuovi non conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione e, per motivi attinenti le emissioni, ne vietano l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio.
A decorrere dalla stessa data e salvo il caso di motori di ricambio per veicoli in servizio, le autorità nazionali vietano la vendita o l’uso di nuovi motori non conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo e con riserva dell’entrata in vigore delle misure di attuazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 4 e all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, si richiesta del costruttore, le autorità nazionali non possono, per motivi attinenti alle emissioni dei veicoli, rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o nazionale ad un nuovo tipo di veicolo o di motore, né proibire l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di un nuovo veicolo e la vendita o l’uso di nuovi motori, se il veicolo o i motori interessati sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.
Articolo 9
Obblighi degli Stati membri relativi all’omologazione di parti di ricambio
La vendita o l’installazione su un veicolo di nuovi dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento, destinati ad essere montati su veicoli omologati ai sensi del presente regolamento e delle relative misure di attuazione, sono vietate se non sono di un tipo per il quale sia stata rilasciata l’omologazione ai sensi del presente regolamento e delle relative misure di attuazione.
Articolo 10
Incentivi finanziari
1. Con riserva dell’entrata in vigore delle misure d’attuazione del presente regolamento, gli Stati membri possono introdurre incentivi finanziari che si applicano a veicoli a motore prodotti in serie conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.
Tali incentivi si applicano a tutti i veicoli nuovi, commercializzati nello Stato membro interessato e conformi al presente regolamento e alle relative misure d’attuazione. Tuttavia, essi cessano di essere applicati entro e non oltre il 31 dicembre 2013.
2. Con riserva dell’entrata in vigore delle misure d’attuazione del presente regolamento, gli Stati membri possono concedere incentivi finanziari per l’adeguamento a posteriori di veicoli in servizio al fine di garantire il rispetto dei valori limite d’emissione di cui all’allegato I e per la demolizione di veicoli non conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.
3. Per ogni tipo di autoveicolo, gli incentivi finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono superare il costo supplementare dei dispositivi tecnici utilizzati per soddisfare i limiti delle emissioni di cui all’allegato I, compresi i costi d’installazione sul veicolo.
4. La Commissione è informata dei progetti per introdurre o modificare gli incentivi finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 11
Sanzioni
1. Gli Stati membri fissano le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e delle relative misure di attuazione e adottano le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione entro il 7 febbraio 2011 e la informano immediatamente di tutte le successive modifiche ad esse relative.
2. Le violazioni da parte dei costruttori soggette a sanzioni comprendono:
il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o le procedure che sfociano in azioni di richiamo;
la falsificazione dei risultati delle prove relative all’omologazione o alla conformità in servizio;
la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero determinare azioni di richiamo o il ritiro dell’omologazione;
l’impiego di strategie di manomissione.
▼M3 —————
Le violazioni da parte dei costruttori, meccanici e operatori dei veicoli soggette a sanzioni, comprendono la manomissione dei sistemi di controllo delle emissioni di NOx. Ciò include, ad esempio, la manomissione dei sistemi che usano un reagente consumabile.
Le violazioni commesse dagli operatori dei veicoli soggette a sanzioni comprendono la guida di un veicolo senza un reagente consumabile.
Articolo 12
Ridefinizione delle specifiche
1. Al termine delle parti pertinenti del PMP dell’UN/ECE, effettuato sotto l’egida del Forum mondiale per l’armonizzazione delle regolamentazioni relative ai veicoli, la Commissione, senza abbassare il livello di protezione dell’ambiente all’interno della Comunità:
introduce, quale ulteriore controllo delle emissioni di particolato, valori limite basati sul numero di particelle fissati a un livello adeguato alle tecnologie effettivamente utilizzate in quel momento per soddisfare il limite per la massa del particolato;
adotta un metodo di misura per il numero delle particelle.
La Commissione, senza abbassare il livello di tutela ambientale all’interno della Comunità, specifica, inoltre, un valore limite per l’emissione di NO2 in aggiunta a quello totale per l’emissione di NOx, se del caso. Il limite per l’emissione di NO2 è fissato a un livello che tenga conto del rendimento delle tecnologie esistenti in quel momento.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2.
2. La Commissione stabilisce fattori di correlazione tra il ciclo transiente europeo (ETC) e il ciclo europeo a stato stazionario (ESC), come descritti nella direttiva 2005/55/CE, da un lato, e il ciclo di guida transiente armonizzato a livello mondiale (WHTC) e il ciclo di guida a stato stazionario armonizzato a livello mondiale (WHSC), dall’altro, e adegua i valori limite di conseguenza. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2.
3. La Commissione verifica le procedure, le prove e i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 4, nonché i cicli di prova usati per misurare le emissioni.
Se dalla verifica emerge che tali procedure, prove, requisiti e cicli di prova non sono più adatti o non riflettono più le effettive emissioni mondiali, essi devono essere corretti per riflettere adeguatamente le emissioni generate dalla guida reale su strada. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2.
4. La Commissione segue l’evoluzione delle sostanze inquinanti elencate all’articolo 3, punto 2. Se la Commissione ritiene opportuno regolare le emissioni di altre sostanze inquinanti, essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica del presente regolamento.
Articolo 13
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal Comitato tecnico — veicoli a motore (CTVM), istituito dall’articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 13 bis
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal Comitato tecnico per i veicoli a motore istituito dal regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 14
Attuazione
Entro il 1o aprile 2010, la Commissione adotta le misure di attuazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 6, paragrafo 2 e all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b).
Articolo 15
Modifiche del regolamento (CE) n. 715/2007
Il regolamento (CE) n. 715/2007 è modificato come segue:
l’articolo 5, paragrafo 3, è modificato come segue:
dopo la lettera h), la parola «e» è soppressa;
è inserita la lettera seguente:
misurazione della potenza del motore.»;
l’articolo 14, paragrafo 6, è soppresso.
Articolo 16
Modifiche alla direttiva 2007/46/CE
Gli allegati IV, VI e XI della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 17
Abrogazione
1. Le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE sono abrogate a decorrere dal 31 dicembre 2013.
2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
►C1 Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2012. ◄ Tuttavia, l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 10 si applicano a decorrere dal 7 agosto 2009 e il punto 1), lettera a), i), il punto 1), lettera b), i), il punto 2), lettera a), il punto 3), lettera a), i), il punto 3), lettera b), i), il punto 3), lettera c), i), il punto 3), lettera d), i) e il punto 3), lettera e), i) dell’allegato II si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Limiti d’emissione Euro VI
|
Valori limite |
|||||||
CO: (mg/kWh) |
THC (mg/kWh) |
NMHC (mg/kWh) |
CH4 (mg/kWh) |
NOX (1) (mg/kWh) |
NH3 (ppm) |
Massa del particolato (mg/kWh) |
Numero di particelle (#/kWh) |
|
WHSC (CI) |
1 500 |
130 |
|
|
400 |
10 |
10 |
8,0 × 1011 |
WHTC (CI) |
4 000 |
160 |
|
|
460 |
10 |
10 |
6,0 × 1011 |
WHTC (PI) |
4 000 |
|
160 |
500 |
460 |
10 |
10 |
(2)6,0 × 1011 |
(1) Il livello ammissibile di NO2 nel valore limite degli NOx può essere definito in un secondo tempo. (2) Il valore limite si applica a decorrere dalle date di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011, appendice 9, tabella 1, riga B. Nota: PI = accensione comandata (Positive Ignition). CI = accensione spontanea (Compression Ignition). |
ALLEGATO II
Modifiche alla direttiva 2007/46/CE
La direttiva 2007/46/CE è modificata come segue:
la parte I dell’allegato IV è modificata come segue:
la tabella è modificata come segue:
i punti 40 e 41 sono soppressi;
è inserito il punto 41 bis seguente:
Oggetto |
Riferimento dell’atto normativo |
Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale |
Applicazione |
|||||||||
M1 |
M2 |
M3 |
N1 |
N2 |
N3 |
O1 |
O2 |
O3 |
O4 |
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«41 bis Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni |
Regolamento (CE) n. 595/2009 |
GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1 |
X12 |
X12 |
X |
X12 |
X12 |
X» |
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è inserita la nota seguente:
«(12) Per veicoli con massa di riferimento superiore a 2 610 kg non omologati (a richiesta del costruttore e se la loro massa di riferimento non supera i 2 840 kg) ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007.»;
nell’appendice, la tabella è modificata come segue:
i punti 40 e 41 sono soppressi;
è inserito il punto 41 bis seguente:
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Oggetto |
Riferimento dell’atto normativo |
Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale |
M1 |
«41 bis |
Emissioni (euro VI) di veicoli pesanti, esclusa l’intera serie di requisiti relativi alla diagnostica di bordo (OBD) e l’accesso alle informazioni/accesso alle informazioni |
Regolamento (CE) n. 595/2009 |
GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1 |
A» |
nell’appendice dell’allegato VI, la tabella è modificata come segue:
i punti 40 e 41 sono soppressi;
è inserito il punto 41 bis seguente:
Oggetto |
Riferimento dell’atto normativo |
Modificato da |
Applicabile alle varianti |
«41 bis Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni |
Regolamento (CE) n. 595/2009» |
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l’allegato XI è modificato come segue:
nell’appendice 1, la tabella è modificata come segue:
i punti 40 e 41 sono soppressi;
è inserito il punto 41 bis seguente:
Voce |
Oggetto |
Riferimento dell’atto normativo |
M1 ≤ 2 500 (1) kg |
M1 > 2 500 (1) kg |
M2 |
M3 |
«41 bis |
Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni |
Regolamento (CE) n. 595/2009 |
G + H |
G + H |
G + H |
G + H» |
nell’appendice 2, la tabella è modificata come segue:
i punti 40 e 41 sono soppressi;
è inserito il punto 41 bis seguente:
Voce |
Oggetto |
Riferimento dell’atto normativo |
M1 |
M2 |
M3 |
N1 |
N2 |
N3 |
O1 |
O2 |
O3 |
O4 |
«41 bis |
Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni |
Regolamento (CE) n. 595/2009 |
X |
X |
X |
X |
X |
X» |
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nell’appendice 3, la tabella è modificata come segue:
i punti 40 e 41 sono soppressi;
è inserito il punto 41 bis seguente:
Voce |
Oggetto |
Riferimento dell’atto normativo |
M1 |
«41 bis |
Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni |
Regolamento (CE) n. 595/2009 |
X» |
nell’appendice 4, la tabella è modificata come segue:
i punti 40 e 41 sono soppressi;
è inserito il punto 41 bis seguente:
Voce |
Oggetto |
Riferimento dell’atto normativo |
M2 |
M3 |
N1 |
N2 |
N3 |
O1 |
O2 |
O3 |
O4 |
«41 bis |
Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni |
Regolamento (CE) n. 595/2009 |
H |
H |
H |
H |
H» |
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nell’appendice 5, la tabella è modificata come segue:
i punti 40 e 41 sono soppressi;
è inserito il punto 41 bis seguente:
Voce |
Oggetto |
Riferimento dell’atto normativo |
Gru mobili della categoria N3 |
«41 bis |
Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni |
Regolamento (CE) n. 595/2009 |
V» |
( 1 ) Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 dell’25.7.2019, pag. 202).
( 2 ) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).