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Document 02009R0480-20180408

Consolidated text: Regolamento (CE, Euratom ) n . 480/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (Versione codificata)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/480/2018-04-08

02009R0480 — IT — 08.04.2018 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 480/2009 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2009

che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

(Versione codificata)

(GU L 145 dell'10.6.2009, pag. 10)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2018/409 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 marzo 2018

  L 76

1

19.3.2018




▼B

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 480/2009 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2009

che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

(Versione codificata)



Articolo 1

È istituito un fondo di garanzia («fondo») le cui risorse sono destinate a rimborsare i creditori delle Comunità in caso di inadempienza del beneficiario di un prestito accordato o garantito dalle stesse o di una garanzia di prestito emessa dalla Banca europea per gli Investimenti (BEI), per la quale le Comunità forniscono una garanzia.

Le operazioni di prestito e di garanzia di cui al primo comma («operazioni») sono quelle realizzate a favore di un paese terzo o destinate al finanziamento di progetti in paesi terzi.

Tutte le operazioni realizzate a beneficio di un paese terzo o destinate al finanziamento di progetti in un paese terzo esulano dall’ambito di applicazione del presente regolamento, a decorrere dalla data in cui tale paese aderisce all’Unione europea.

Articolo 2

Il fondo è alimentato:

 da un versamento annuale del bilancio generale dell’Unione europea conformemente agli articoli 5 e 6;

 dagli interessi prodotti dagli investimenti finanziari delle disponibilità del fondo;

 dai recuperi ottenuti presso debitori inadempienti, quando il fondo è stato chiamato in garanzia;

▼M1

 dalle entrate del premio di rischio generate nel quadro delle operazioni di finanziamento della BEI per le quali l'Unione fornisce una garanzia che è remunerata.

▼B

Articolo 3

L’importo del fondo deve raggiungere un livello adeguato («importo-obiettivo»).

L’importo-obiettivo viene fissato al 9 % dell’insieme degli impegni di capitale in corso delle Comunità derivanti da ciascuna operazione, maggiorati degli interessi dovuti e non versati.

▼M1

Se l'importo del fondo è superiore al 10 % dell'insieme degli impegni di capitale in essere dell'Unione, l'eccedenza è accreditata al bilancio generale dell'Unione europea. L'eccedenza è accreditata con un'unica operazione a una linea specifica dello stato delle entrate nel bilancio generale dell'Unione europea dell'anno n + 1 sulla base della differenza, alla fine dell'anno n – 1, tra il 10 % dell'insieme degli impegni di capitale in essere dell'Unione e il valore degli attivi netti del fondo, calcolata all'inizio dell'anno n.

▼B

Articolo 4

A seguito dell’adesione di un nuovo Stato membro all’Unione europea, l’importo-obiettivo è ridotto di un importo calcolato sulla base delle operazioni di cui all’articolo 1, terzo comma.

Per calcolare l’importo della riduzione, la percentuale di cui all’articolo 3, secondo comma, vigente alla data dell’adesione, è applicata all’importo delle operazioni in corso a tale data.

L’eccedenza viene accreditata a una linea specifica dello stato delle entrate nel bilancio generale dell’Unione europea.

Articolo 5

Sulla base della differenza alla fine dell’anno n–1 tra l’importo-obiettivo e il valore degli attivi netti del fondo, calcolata all’inizio dell’anno n, l’importo della dotazione richiesta viene versato dal bilancio generale dell’Unione europea al fondo con un’unica operazione nell’anno n + 1.

Articolo 6

1.  Se, a seguito di una o più inadempienze, le chiamate in garanzia durante l’anno n–1 superano 100 milioni di EUR, l’importo eccedente 100 milioni di EUR viene riversato al fondo in quote annuali che decorrono dall’anno n + 1 e continuano negli anni seguenti fino al rimborso completo (meccanismo di lisciatura). Il volume della quota annuale corrisponde al più basso tra i due importi seguenti:

 100 milioni di EUR, o

 il residuo importo dovuto in base al meccanismo di lisciatura.

Qualsiasi importo derivante dall’attivazione di garanzie negli anni precedenti all’anno n-1 che non sia stato rimborsato integralmente a causa del meccanismo di lisciatura è rimborsato prima dell’attuazione del meccanismo di lisciatura in caso di inadempienze avvenute nell’anno n–1 o negli anni successivi. Tali importi residui continuano a essere detratti dall’importo massimo annuale da recuperare dal bilancio generale dell’Unione europea a titolo del meccanismo di lisciatura finché la totalità dell’importo non sarà stata riversata al fondo.

2.  I calcoli basati sul meccanismo di lisciatura vengono effettuati separatamente dai calcoli di cui all’articolo 3, terzo comma e all’articolo 5. Tuttavia, entrambi danno luogo congiuntamente a un unico trasferimento annuale. Gli importi che devono essere versati dal bilancio generale dell’Unione europea al fondo nel quadro del meccanismo di lisciatura sono considerati come attivi netti del fondo ai fini dei calcoli di cui agli articoli 3 e 5.

3.  Se, a causa delle chiamate in garanzia in seguito a una o più inadempienze gravi, le risorse del fondo scendono al di sotto dell’80 % dell’importo-obiettivo, la Commissione ne informa l’autorità di bilancio.

4.  Se, a causa delle chiamate in garanzia in seguito a una o più inadempienze gravi, le risorse del fondo scendono al di sotto del 70 % dell’importo-obiettivo, la Commissione presenta una relazione sulle misure eccezionali che possono rendersi necessarie per ricostituire il fondo.

▼M1

Articolo 7

La Commissione affida la gestione finanziaria del fondo alla BEI.

Entro il 30 giugno 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione esterna indipendente dei vantaggi e degli svantaggi di affidare la gestione finanziaria delle attività del fondo e del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile alla Commissione, alla BEI o a una combinazione di entrambe, tenendo conto dei pertinenti criteri tecnici e istituzionali utilizzati nel confronto tra i servizi di gestione degli attivi, tra cui le infrastrutture tecniche, una comparazione dei costi dei servizi prestati, la struttura istituzionale, la comunicazione, le prestazioni, la rendicontabilità e le competenze di ciascuna istituzione, nonché gli altri mandati di gestione delle attività per il bilancio generale dell'Unione europea. La valutazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Articolo 8

Entro il 31 maggio di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sulla gestione del fondo nell'anno civile precedente. La relazione annuale contiene una presentazione della posizione finanziaria e un'informativa sul funzionamento del fondo al termine dell'anno civile precedente, i flussi finanziari, nonché le operazioni rilevanti e le eventuali pertinenti informazioni sui conti finanziari, quali informazioni dettagliate sul capitale residuo dei prestiti garantiti o sulle attività del fondo nell'anno civile precedente, nonché le conclusioni e gli insegnamenti che sono stati tratti. La relazione riporta, inoltre, informazioni sulla gestione finanziaria, sulle prestazioni e sul rischio del fondo al termine dell'anno civile precedente. Dal 2019, e successivamente ogni tre anni, la relazione comprende anche una valutazione dell'adeguatezza dell'obiettivo del 9 % e della soglia del 10 % per il fondo, di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo comma dell'articolo 3.

▼B

Articolo 9

Il conto di gestione e il bilancio finanziario del fondo sono annessi al conto di gestione e al bilancio finanziario delle Comunità.

Articolo 10

Il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive



Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio

(GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 1149/1999 del Consiglio

(GU L 139 del 2.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 del Consiglio

(GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28).

Regolamento (CE, Euratom) n. 89/2007 del Consiglio

(GU L 22 del 31.1.2007, pag. 1).




ALLEGATO II



Tavola di concordanza

Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94

Presente regolamento

Articoli 1, 2 e 3

Articoli 1, 2 e 3

Articolo 3 bis

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10, primo comma

Articolo 11

Articolo 10, secondo comma

Allegato I

Allegato II

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