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Document 01995D0410-19980324

    Consolidated text: Decisione del Consiglio del 22 giugno 1995 che stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura da effettuare nello stabilimento di origine del pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia (95/410/CE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/410/1998-03-24

    TESTO consolidato: 31995D0410 — IT — 24.03.1998

    1995D0410 — IT — 24.03.1998 — 001.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 22 giugno 1995

    che stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura da effettuare nello stabilimento di origine del pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia

    (95/410/CE)

    (GU L 243, 11.10.1995, p.25)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    Decisione del Consiglio del 16 marzo 1998

      L 87

    14

    21.3.1998




    ▼B

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 22 giugno 1995

    che stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura da effettuare nello stabilimento di origine del pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia

    (95/410/CE)



    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ( 1 ), in particolare l'articolo 10 ter, paragrafo 1,

    considerando che la Commissione ha approvato i programmi operativi presentati dalla Finlandia e dalla Svezia in materia di controllo delle salmonelle; che detti programmi comprendono misure specifiche per il pollame da macellazione;

    considerando che l'attuazione dei test microbiologici da parte di un'azienda si iscrive nel quadro delle garanzie complementari da fornire alla Finlandia e alla Svezia e apporta garanzie equivalenti a quelle risultanti dal programma operativo della Finlandia e della Svezia, riconosciuto dalle relative decisioni della Commissione;

    considerando che la Finlandia e la Svezia devono prescrivere, per le partite di volatili da macellazione in provenienza dai paesi terzi, condizioni che non siano meno rigorose di quelle stabilite dalla presente decisione;

    considerando che per stabilire le norme relative al test microbiologico per campionatura occorre fissare il metodo di campionatura, il numero di campioni da prelevare e il metodo microbiologico pe l'analisi dei campioni;

    considerando che, per quanto riguarda la portata del test e i metodi da seguire, è opportuno fare riferimento al parere emesso dal comitato scientifico veterinario nella relazione del 10 giugno 1994;

    considerando che tali test microbiologici non devono essere richiesti per i volatili da macellazione provenienti da un'azienda oggetto di un programma riconosciuto equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia;

    considerando che, conformemente all'articolo 10 ter, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE, le disposizioni previste dalla presente decisione tengono conto del programma operativo adottato e attuato dalla Finlandia e dalla Svezia,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



    Articolo 1

    In applicazione dell'articolo 10 ter della direttiva 90/539/CEE, le spedizioni di pollame da macellazione a destinazione della Finlandia e della Svezia sono sottoposte alle norme previste dagli articoli 2 e 3.

    Articolo 2

    Il test microbiologico previsto in materia di salmonelle dall'articolo 10 ter della direttiva 90/539/CEE è effettuato conformemente all'allegato A.

    Articolo 3

    1.  Il pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia è accompagnato dall'attestato definito nell'allegato B.

    2.  L'attestato di cui al paragrafo 1 può:

     accompagnare il certificato modello 5 di cui all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE oppure

     essere incorporato nel certificato di cui al primo trattino.

    Articolo 4

    Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione elaborata alla luce di una relazione basata sul risultatodei programmi operativi attuati dalla Finlandia e dalla Svezia e sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente decisione, procede alla revisione della presente decisione anteriormente al 1o luglio 1998.

    Articolo 5

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 1995.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




    ALLEGATO A

    1.   Metodo di campionatura

    La campionatura del branco deve essere effettuata 14 giorni prima della macellazione. I campioni compositi di feci, ciascuno costituito da campioni distinti di feci fresche del peso di almeno 1 grammo, sono prelevati a caso e in diversi punti del fabbricato in cui sono stati allevati i volatili o, se questi possono accedere liberamente a più fabbricati di una stessa azienda, in ogni gruppo di detti fabbricati.

    2.   Numero di campioni da prelevare



    Numero di volatili allevati in un singolo fabbricato

    Campioni di feci da prelevare nel fabbricato o gruppo di fabbricati dell'azienda

    1—24

    Numero di campioni uguale al numero di volatili, sino ad un massimo di 20

    25—29

    20

    30—39

    25

    40—49

    30

    50—59

    35

    60—89

    40

    90—199

    50

    200—499

    55

    500 o più

    60

    ▼M1

    3.   Metodo microbiologico per l'esame dei campioni

    L'analisi microbiologica dei campioni per l'individuazione delle salmonelle deve essere effettuata in base al metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, ISO 6579: 1993, o edizioni rivedute, ovvero secondo il metodo descritto dal comitato nordico delle analisi alimentari (metodo NMKL n. 71, quarta edizione, 1991), o sue edizioni rivedute; tuttavia dei metodi che offrono garanzie equivalenti possono essere autorizzati secondo la procedura di cui all'articolo 32 della direttiva 90/539/CEE.

    In caso di contestazione dei risultati delle analisi da parte degli Stati membri, il metodo normalizzato della Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579: 1993, o sue edizioni rivedute, deve essere considerato come metodo di riferimento.

    ▼B




    ALLEGATO B



    ( 1 ) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA (GU n. L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1).

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