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Document 01960R0011-20080710

Consolidated text: Regolamento n. 11 riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1960/11/2008-07-10

1960R0011 — IT — 10.07.2008 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO N. 11

riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea

(GU P 052, 16.8.1960, p.1121)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CEE) N. 3626/84 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1984

  L 335

4

22.12.1984

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 569/2008 DEL CONSIGLIO del 12 giugno 2008

  L 161

1

20.6.2008



NB: A partire dal 1o gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).




▼B

REGOLAMENTO N. 11

riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea



IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e segnatamente l'articolo 79,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, in virtù dell'articolo 79, paragrafo 3, il Consiglio deve stabilire una regolamentazione intesa a garantire nel traffico interno della Comunità l'abolizione delle discriminazioni di cui all'articolo 79, paragrafo 1o;

considerando che per garantire tale abolizione è necessario vietare tali discriminazioni, compresa la fissazione di tariffe o, in qualsiasi forma, di prezzi e condizioni di trasporto la cui applicazione costituirebbe discriminazione;

considerando che per permettere la verifica dei prezzi e delle condizioni di trasporto praticati e l'identificazione delle discriminazioni eventuali, i vettori e intermediari devono essere tenuti a fornire le informazioni necessarie e a stabilire un documento di trasporto che permetta di verificarle, nonchè ad accettare un controllo;

considerando infine che un sistema di sanzioni deve garantire, sotto il controllo giurisdizionale anche di merito della Corte di Giustizia di cui all'articolo 172 del Trattato, l'osservanza di dette prescrizioni;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i trasporti di merci per ferrovia, su strada e per vie navigabili, effettuati all'interno della Comunità, fatta eccezione per i trasporti delle merci indicate negli allegati I e III del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Articolo 2

1.  Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i trasporti per i quali il luogo di partenza o di destinazione delle merci trasportate si trovi nel territorio di uno Stato membro, ivi compresi i trasporti tra gli Stati membri e i paesi terzi o associati.

2.  Le disposizioni del presente Regolamento si applicano soltanto ai tratti di percorso all'interno della Comunità.

3.  Esse si applicano ai percorsi per ferrovia, su strada e per vie navigabili anche nel caso in cui le merci siano trasportate su altri tratti del percorso con altri modi di trasporto.

Articolo 3

Quando un trasporto regolato da un contratto unico è effettuato da vettori successivi, ogni vettore è soggetto, per il suo percorso, alle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 4

1.  Nel traffico interno della Comunità sono vietate le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondati sul paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati.

Questo divieto non pregiudica la validità dei contratti di diritto privato.

2.  È vietato altresì di stabilire tariffe o di fissare, in qualsiasi forma, prezzi e condizioni di trasporto la cui applicazione costituirebbe una discriminazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3.  I divieti di cui al presente articolo hanno vigore dal 1o luglio 1961.

▼M2 —————

▼B

Articolo 6

1.  Ogni trasporto effettuato all'interno della Comunità deve formare oggetto di un documento di trasporto che comprenda le seguenti indicazioni:

 il nome e l'indirizzo del mittente,

 la natura ed il peso della merce,

 la località e la data di accettazione delle merci da trasportare,

 la località prevista per la riconsegna.

▼M2 —————

▼B

2.  Il documento di trasporto deve essere redatto in duplice esemplare ed essere numerato. Un esemplare deve accompagnare la merce, il secondo deve essere conservato dal vettore per un periodo di due anni a partire dalla data del trasporto e deve essere classificato per ordine numerico. ►M2  ————— ◄

▼M2

3.  Quando i documenti esistenti, come le note di spedizione o qualsiasi altro documento di trasporto, comprendono tutte le indicazioni di cui al paragrafo 1 e rendono possibile, unitamente al sistema di registrazione ed alla contabilità dei vettori, una verifica completa dei prezzi e delle condizioni di trasporto che permetta di eliminare o di evitare le discriminazioni di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del trattato, i vettori non sono tenuti ad introdurre nuovi documenti.

▼B

4.  Il vettore è responsabile della tenuta regolare dei documenti di trasporto.

Articolo 7

1.  Le disposizioni dell'articolo 6 entreranno in vigore il 1o luglio 1961.

2.  Tuttavia, per alcune categorie di trasporto da determinarsi, la Commissione entro tale data potrà differire la suddetta entrata in vigore al 1o gennaio 1964 al più tardi, mediante Regolamento adottato previa consultazione del Consiglio.

Articolo 8

Le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano:

a) ai trasporti di merci indirizzate da un mittente ad uno stesso destinatario, quando il peso totale dell'invio non sia superiore a cinque tonnellate;

b) ai trasporti di merci nel traffico interno di uno Stato membro, effettuati su un percorso totale non superiore a cento chilometri;

c) ai trasporti di merci tra gli Stati membri, effettuati su un percorso totale non superiore a trenta chilometri.

Articolo 9

Le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai trasporti di merci effettuati da un'impresa per le proprie esigenze, nei casi in cui ricorrano le condizioni seguenti:

▼M1

 i trasporti siano effettuati con mezzi appartenenti all'impresa o dall'impresa stessa acquistati a rate o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dall'articolo 2 della direttiva 84/647/CEE ( 1 ),

▼B

 il trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria nel quadro complessivo dell'attività dell'impresa,

 le merci trasportate appartengano all'impresa o siano state da essa vendute, acquistate, date o prese in prestito, date o prese in affitto, prodotte, trasformate o riparate,

 il trasporto serva a far affluire le merci all'impresa, o a spedirle dall'impresa stessa, oppure a spostarle tanto all'interno quanto all'esterno dell'impresa per esigenze aziendali.

Articolo 10

Qualora la pubblicità dei prezzi e delle condizioni di trasporto non abbia formato oggetto, anteriormente al 1o luglio 1963, di una regolamentazione adottata nell'ambito dell'articolo 74 e in applicazione dell'articolo 75 del Trattato, saranno prese delle decisioni relative alla natura, alla forma e all'estensione di detta pubblicità, nonché ogni altra utile disposizione, entro i limiti e le condizioni dell'articolo 79, paragrafi 1 e 3 del Trattato, tenendo conto che dovranno comunque inquadrarsi nella politica comune dei trasporti.

Articolo 11

1.  Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del presente Regolamento, i Governi e le imprese sono tenuti, su richiesta della Commissione, a fornire ogni necessaria informazione supplementare riguardo alle tariffe, alle convenzioni ed accordi sui prezzi e condizioni di trasporto.

2.  La Commissione può fissare un termine di almeno un mese per la comunicazione di dette informazioni.

3.  Se la Commissione chiede ad un'impresa di fornirle delle informazioni, è tenuta ad informarne immediatamente il Governo dello Stato membro in cui si trovi la sede dell'impresa stessa, inviandogli copia della richiesta d'informazioni.

4.  Un'informazione può essere rifiutata qualora essa comporti la divulgazione di fatti la cui comunicazione, secondo il parere di uno Stato membro, sia contraria, agli interessi essenziali della sua sicurezza.

Articolo 12

1.  Su richiesta della Commissione, i vettori che applicano per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico, prezzi e condizioni di trasporto differenti a seconda del paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati, sono tenuti a giustificare che questo modo di agire non costituisce una violazione alle disposizioni del presente Regolamento.

2.  Non costituisce violazione alle disposizioni del presente Regolamento l'applicazione di prezzi e di condizioni di trasporto differenti che derivino soltanto dalla situazione di concorrenza tra vettori o da caratteristiche tecniche o economiche di esercizio specifiche dei trasporti effettuati nel traffico in questione.

Articolo 13

1.  I commissionari e gli intermediari di trasporto sono tenuti a fornire, su richiesta dei loro Governi o della Commissione, ogni informazione relativa alle prestazioni effettuate ed ai prezzi e condizioni applicati.

2.  A quest'obbligo sono sottoposte anche le imprese che effettuano direttamente prestazioni accessorie di trasporto, purché il loro compenso e quello dei vettori siano compresi in un prezzo globale.

3.  Le disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, sono applicabili alle richieste d'informazioni di cui al presente articolo.

Articolo 14

1.  Gli Stati membri assicurano il controllo dell'esecuzione degli obblighi imposti ai vettori dall'articolo 5, paragrafo 2, e dagli articoli 6 e 11 del presente Regolamento, nonché dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13.

A tal fine essi adottano i provvedimenti necessari, previa consultazione della Commissione, anteriormente al 1o luglio 1961.

2.  In quanto l'esecuzione del presente Regolamento lo renda necessario, la Commissione può affidare missioni di controllo ai propri agenti o ad esperti, perché verifichino e sorveglino l'esecuzione degli obblighi imposti alle imprese ai sensi degli articoli 5, 6, 11 e 13 del presente Regolamento.

A tal fine, i mandatari della Commissione godono delle facoltà e dei poteri seguenti:

a) verificare i libri e gli altri documenti professionali delle imprese,

b) fare copie o estratti, in loco, di tali libri e documenti,

c) avere accesso a tutti i locali, terreni e veicoli delle imprese,

d) esigere ogni chiarimento relativo ai libri ed ai documenti.

I mandatari della Commissione esercitano tali facoltà e poteri su presentazione di un lasciapassare dal quale risulti che essi sono incaricati di procedere, nella misura necessaria, a dei controlli in base alla presente disposizione. Essi devono essere muniti di un ordine di missione in cui siano indicati l'impresa e l'oggetto del controllo. L'ordine di missione e la qualifica delle persone incaricate di eseguirla sono debitamente notificati in precedenza allo Stato interessato.

Degli agenti di questo Stato possono, su richiesta dello Stato stesso o della Commissione, assistere i mandatari della Commissione nello svolgimento della loro missione.

Se un'impresa si oppone al controllo previsto dal presente Regolamento, lo Stato interessato è tenuto a fornire l'aiuto e l'appoggio necessari ai mandatari della Commissione, al fine di permetter loro di svolgere le missioni di controllo di cui sono incaricati. A tal fine gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, adottano i necessari provvedimenti anteriormente al 1o luglio 1961.

3.  Tutte le persone che prendono parte alle operazioni di controllo di cui al presente articolo sono vincolate dal segreto professionale, conformemente all'articolo 214 del Trattato.

Articolo 15

1.  Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 79 del Trattato, la Commissione e gli Stati membri curano che a tutti i fatti venuti a loro conoscenza a norma degli articoli 5, 11, 13 e 14 si dia un carattere di riservatezza.

2.  Salvo unanime contraria decisione del Consiglio le informazioni così ottenute non possono essere utilizzate che per l'esecuzione del presente Regolamento.

Articolo 16

Previa consultazione della Commissione ed entro il termine previsto dall'articolo 14, paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono le sanzioni appropriate applicabili:

a)  ai vettori che si siano sottratti alle misure di controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6;

b)  alle imprese che, dopo essere state richieste, non abbiano fornito al loro Governo entro il termine stabilito le informazioni di cui agli articoli 11 e 13;

c)  alle imprese che abbiano scientemente fornito informazioni false al loro Governo.

Articolo 17

1.  Se l'impresa non fornisce entro il termine stabilito le informazioni richieste dalla Commissione a norma degli articoli 11 e 13, ovvero se scientemente le fornisce false informazioni, la Commissione può, conformemente all'articolo 79, paragrafo 3, comma 2 del Trattato, prendere nei suoi confronti una decisione che comporti una sanzione fino ad un massimo di cinquecento unità di conto e fissare un nuovo termine per la comunicazione delle informazioni richieste. Quando l'impresa non abbia fornito dette informazioni allo scadere del nuovo termine, la decisione può essere rinnovata.

2.  Tuttavia, dette sanzioni possono essere inflitte soltanto qualora la richiesta d'informazioni sia stata presentata in forma di decisione contenente un riferimento esplicito alle sanzioni previste dal presente articolo.

Articolo 18

1.  La Commissione, accertata l'esistenza di una discriminazione ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1 del Trattato, può, per ogni caso di discriminazione e nell'ambito delle decisioni previste dall'articolo 79, paragrafo 4, infliggere al vettore responsabile una sanzione fino ad un massimo di venti volte il prezzo del trasporto percepito o richiesto.

2.  Se una discriminazione ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1 del Trattato sussiste nonostante una diffida della Commissione, quest'ultima può, per ogni caso di discriminazione e conformemente all'articolo 79, paragrafo 4 del Trattato, infliggere al vettore responsabile una sanzione fino ad un massimo di diecimila unità di conto.

3.  Prima di infliggere una sanzione secondo il disposto dell'articolo 17, la Commissione consulta ogni Stato membro interessato al quale comunica copia di tutti i documenti e gli elementi d'informazione raccolti nel quadro dell'esame cui ha proceduto in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 4 del Trattato. Ogni Stato membro consultato può richiedere il parere di una autorità nazionale indipendente e deve fornire una riposta entro un termine di due mesi.

Articolo 19

Le decisioni prese a norma degli articoli 17 e 18 non hanno un carattere penale.

Articolo 20

La decisione da prendere in applicazione degli articoli 17 e 18 è preceduta da una notifica, all'impresa interessata della misura prevista.

La Commissione trasmette agli Stati membri interessati, per conoscenza, copia delle decisioni prese sulla base degli articoli 17 e 18.

Articolo 21

Per l'applicazione dei precedenti articoli, l'unità di conto è quella adottata per la formazione del bilancio della Comunità, a norma degli articoli 207 e 209 del Trattato.

Articolo 22

Le imprese, siano esse di diritto pubblico o di diritto privato, sono responsabili degli atti dei loro agenti per quanto riguarda l'esecuzione del presente Regolamento. Questa disposizione si applica anche per quanto riguarda le sanzioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 23

Le sanzioni inflitte dalla Commissione a norma degli articoli 17 e 18 sono applicate nelle condizioni previste dall'articolo 192 del Trattato. Le somme percepite in esecuzione delle decisioni con le quali tali sanzioni vengono inflitte, sono versate alla Comunità economica europea e figurano tra le entrate del suo bilancio.

Articolo 24

Quando, sulla base dell'articolo 79, paragrafo 4 del Trattato, uno Stato membro richieda l'esame di un caso che ritiene discriminatorio, esso deve motivare la sua richiesta.

Articolo 25

1.  Prima di prendere una decisione o di infliggere una sanzione ai sensi dell'articolo 18 del presente Regolamento, la Commissione ascolta i chiarimenti dell'interessato o di suo rappresentante; essa può delegare uno dei propri agenti a ricevere tali chiarimenti.

2.  In applicazione dell'articolo 172 del Trattato, è attribuita alla Corte di Giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per ogni sanzione inflitta in virtù degli articoli 17 e 18. La Commissione può dare esecuzione alla sanzione soltanto dopo lo scadere del termine per la proposizione del ricorso.

Articolo 26

La Commissione è incaricata di prendere i provvedimenti necessari per l'esecuzione del presente Regolamento.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) GU n. L 335 del 22.12.1984, pag. 72.

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