COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.12.2024
COM(2024) 577 final
2024/0319(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Attraverso riforme successive la politica agricola comune ("PAC") si è spostata verso il sostegno al reddito e l'orientamento al mercato con la libera formazione dei prezzi dei prodotti agricoli. Tali riforme hanno risposto principalmente a sfide endogene, eccedenze e crisi. La maggior parte delle sfide del settore agricolo sono determinate tuttavia da fattori esterni all'agricoltura e richiedono una risposta politica più ampia.
La PAC prevede già alcune misure volte a rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare. Si prevede tuttavia che la pressione sui redditi agricoli persisterà in quanto gli agricoltori si trovano ad affrontare rischi crescenti, costi dei fattori di produzione sempre più elevati e requisiti di produzione più rigorosi.
La pandemia di COVID-19 e l'attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia e a un periodo prolungato di inflazione elevata, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori e sui prezzi dei prodotti alimentari. Nel contempo gli agricoltori continuano a impegnarsi per rendere la propria produzione più sostenibile in conformità delle norme dell'UE.
Inoltre, davanti a un aumento del costo della vita, molti consumatori hanno orientato i propri modelli di consumo verso prodotti alimentari meno costosi. Ciò ha ulteriormente destabilizzato la distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera alimentare e ha creato instabilità nella ripartizione dei profitti e dei costi tra gli attori della catena, alimentando le proteste e aumentando la sfiducia.
Il 15 marzo 2024 la Commissione ha presentato un documento di riflessione in cui annunciava una serie di misure volte a rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare. Nella serie di misure annunciate dalla Commissione è stata inclusa una modifica mirata del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei regolamenti sulla PAC connessi.
Il Consiglio "Agricoltura e pesca" del 26 marzo 2024 ha espresso il proprio sostegno alle misure annunciate nel documento di riflessione.
Gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029 sottolineano la necessità che gli agricoltori dispongano di un reddito equo e sufficiente e la necessità di correggere gli squilibri esistenti, rafforzare la posizione degli agricoltori e tutelarli maggiormente contro le pratiche commerciali sleali.
Inoltre nella sua relazione finale il dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nell'UE, che è stato annunciato dalla presidente della Commissione europea nel discorso sullo stato dell'Unione del 13 settembre 2023 e avviato nel gennaio 2024 e che ha riunito 29 importanti portatori di interessi dei settori agroalimentari europei, della società civile, delle comunità rurali e del mondo accademico, sono stati chiesti adeguamenti della posizione degli agricoltori nella catena del valore. Nei principi politici guida della relazione sul dialogo strategico si evidenzia chiaramente che le condizioni di mercato devono consentire redditi dignitosi agli agricoltori e agli altri attori della filiera alimentare e che le relazioni di potere nella filiera alimentare devono essere ben equilibrate. Il primo capitolo delle raccomandazioni del dialogo strategico riguarda il conseguimento di una catena del valore alimentare equa e competitiva attraverso il rafforzamento della posizione degli agricoltori al suo interno. Le raccomandazioni si riferiscono in particolare ai contratti e invitano a considerare i dati sui costi di produzione e sui prezzi come elementi rilevanti nella negoziazione contrattuale e la possibilità di avviare negoziati in caso di aumento eccezionale dei costi. Le raccomandazioni menzionano anche l'importanza dei meccanismi di mediazione. Per quanto riguarda la cooperazione, esse chiedono il rafforzamento delle organizzazioni di produttori (OP) e delle associazioni di organizzazioni di produttori (AOP), oltre alla semplificazione del processo per il loro riconoscimento e un sostegno mirato a loro favore. Il dialogo strategico riconosce che le dimensioni economica, ambientale e sociale della sostenibilità rivestono pari importanza per le società europee in generale e per i sistemi agroalimentari in particolare e che la PAC dovrebbe promuovere risultati positivi per la società e l'ambiente e favorire la diversificazione del modello imprenditoriale sostenibile, comprese le filiere corte.
In linea con le raccomandazioni della relazione sul dialogo strategico, è pertanto opportuno adottare misure per rafforzare la posizione contrattuale degli agricoltori e ripristinare la fiducia degli attori nella filiera alimentare.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce gli obiettivi della PAC:
·incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;
·assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;
·stabilizzare i mercati;
·garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
·assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
La proposta è coerente con tali obiettivi e con la filosofia generale dei regolamenti sulla PAC attualmente in vigore (il regolamento sull'organizzazione comune dei mercati, il regolamento sui piani strategici della PAC e il regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC).
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta modifica un numero limitato di disposizioni dei regolamenti sulla PAC attualmente in vigore, senza modificarne l'essenza. Poiché tali disposizioni sono coerenti con altre politiche dell'Unione, anche la proposta è coerente con tali politiche.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 42, primo comma, e dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE in quanto i) la proposta modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116, tutti basati sull'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e ii) anche il regolamento (UE) n. 1308/2013 si basa sull'articolo 42, primo comma, TFUE e la proposta contiene anche disposizioni che disciplinano la (non) applicazione delle regole di concorrenza.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta modifica regolamenti esistenti adottati a livello dell'UE e applicabili in tutti gli Stati membri.
Le modifiche intendono rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare: i) semplificando le norme sul riconoscimento delle organizzazioni di produttori; ii) rafforzando le norme in materia di contrattualizzazione; iii) stabilendo norme sull'uso delle indicazioni facoltative intersettoriali "giusto", "equo" ed equivalenti e dell'indicazione "filiera corta"; iv) introducendo la possibilità di concedere agli Stati membri un sostegno finanziario dell'Unione per le misure adottate dagli operatori in periodi di gravi squilibri del mercato; e v) migliorando il livello di organizzazione del settore agricolo negli Stati membri attraverso il sostegno alle organizzazioni di produttori che attuano i programmi operativi e un migliore utilizzo degli interventi settoriali negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115.
Le modifiche mantengono la parità di condizioni tra i produttori e il grado di armonizzazione già raggiunto dai regolamenti esistenti. Si ritiene pertanto che esse non possano essere attuate dagli Stati membri da soli.
•Proporzionalità
La proposta modifica i regolamenti esistenti solo nella misura strettamente necessaria a conseguire gli obiettivi di cui sopra, garantendo nel contempo che le modifiche rimangano mirate e prevedendo una flessibilità adeguata.
Le modifiche proposte riguardano solo aspetti specifici di un numero limitato di disposizioni dei regolamenti esistenti. Esse migliorano e rafforzano ulteriormente le disposizioni esistenti in materia di contratti che coinvolgono, da un lato, gli agricoltori e le loro organizzazioni e, dall'altro, altri attori della filiera, aumentano il potere contrattuale delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni, riducono gli oneri amministrativi per il loro riconoscimento e istituiscono un quadro che incentiva i regimi volontari e gli accordi volti a migliorare la remunerazione degli agricoltori e le iniziative di sostenibilità sociale.
•Scelta dell'atto giuridico
Poiché la proposta modifica regolamenti esistenti del Parlamento europeo e del Consiglio, anche le modifiche devono essere introdotte da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La proposta di modifiche mirate del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati e degli altri regolamenti relativi alla PAC è una delle misure annunciate nel documento di riflessione della Commissione del 15 marzo 2024. Data l'urgenza di rispondere alle pressanti sfide che il settore agricolo si trova attualmente ad affrontare e di agire per rispondere alle proteste degli agricoltori, non si è proceduto né a valutazioni ex post né a vagli dell'adeguatezza della legislazione vigente.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Data l'urgenza di intervenire per rispondere alle sfide pressanti del settore agricolo europeo, non ci sono stati inviti a presentare contributi o consultazioni pubbliche. I portatori di interessi coinvolti sono stati tuttavia consultati attraverso riunioni mirate (cfr. "Assunzione e uso di perizie").
•Assunzione e uso di perizie
Sebbene, vista l'urgenza di agire, non siano stati pubblicati inviti a presentare contributi o condotte consultazioni pubbliche, la Commissione ha presentato più volte le misure proposte al Consiglio, alla riunione del gruppo di dialogo civile allargato con i portatori di interessi coinvolti, alla rete europea delle autorità garanti della concorrenza e in occasione di riunioni bilaterali con la partecipazione di tutte le associazioni pertinenti della filiera agroalimentare con sede nell'UE, comprese quelle di consumatori.
•Valutazione d'impatto
Data l'urgenza di intervenire per rispondere alle sfide pressanti che il settore agricolo si trova attualmente ad affrontare, non è stato possibile effettuare alcuna valutazione d'impatto.
Le misure proposte sono state elaborate sulla base dei contributi ricevuti dai portatori di interessi, in particolare nella riunione del gruppo di dialogo civile allargato, nella rete europea delle autorità garanti della concorrenza e in riunioni bilaterali che hanno coinvolto tutte le associazioni coinvolte della filiera agroalimentare con sede nell'UE, comprese quelle di consumatori, come pure dal presidente della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo.
Sono inoltre in linea con le raccomandazioni pertinenti del dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura dell'UE del settembre 2024.
L'impatto della proposta dipenderà dall'adozione di determinate misure volontarie da parte degli agricoltori e degli acquirenti di prodotti agricoli, e dalle decisioni degli Stati membri di avvalersi delle opzioni e delle deroghe previste.
Entro tre mesi dall'adozione della proposta sarà elaborato un documento di lavoro dei servizi della Commissione che descriverà chiaramente le questioni affrontate, le modifiche mirate proposte e il loro probabile impatto e conterrà una sintesi dei riscontri ricevuti dai portatori di interessi.
•Efficienza normativa e semplificazione
La proposta è una delle misure annunciate nel documento di riflessione della Commissione del 15 marzo 2024 nell'ambito del pacchetto di semplificazione. La quantificazione della riduzione degli oneri amministrativi sarà presentata, per quanto possibile, nel documento di lavoro dei servizi della Commissione.
•Diritti fondamentali
La proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
L'incidenza sul bilancio della proposta non è quantificabile.
Sebbene le misure 12-17 (elencate al punto 5 "Altri elementi" – "Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta") possano accelerare l'attuazione dei programmi operativi da parte delle organizzazioni di produttori e, di conseguenza, aumentare la spesa, tutte le spese connesse rimarranno al di sotto del sottomassimale del FEAGA.
Per quanto riguarda la riserva agricola finanziata nell'ambito del FEAGA, la proposta non prevede alcuna modifica del suo importo globale. Sebbene l'utilizzo della riserva per finanziare le misure adottate a norma dell'articolo 222 del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati possa avere conseguenze sull'eventuale assegnazione di importi per altre misure eccezionali in un determinato anno, in questa fase non è possibile quantificare l'impatto.
L'aiuto finanziario dell'Unione alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo autorizzate dagli Stati membri ai fini dell'attuazione dei programmi operativi sarà limitato a una determinata percentuale (dal 4,1 % al 5,5 %, a seconda del tipo di beneficiari e degli obiettivi perseguiti) del valore della produzione commercializzata di dette organizzazioni di produttori.
La proposta contiene disposizioni che conferiscono agli Stati membri un certo grado di flessibilità per quanto riguarda le dotazioni finanziarie per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e in "altri" settori. I fondi messi a disposizione per l'aiuto finanziario dell'Unione alle organizzazioni di produttori operanti in "altri" settori saranno limitati agli importi trasferiti (entro i limiti delle relative disposizioni giuridiche) dai pagamenti diretti decisi dagli Stati membri e approvati dalla Commissione. Qualora gli Stati membri decidano di avvalersi di tale flessibilità, ciò inciderà esclusivamente sulle dotazioni per i pagamenti diretti e per gli "altri" settori, e la modifica rimarrà nell'ambito del FEAGA. L'impatto non può essere quantificato in questa fase.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La proposta modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116. Il piano attuativo e le modalità di monitoraggio, valutazione e informazione rimangono pertanto gli stessi del quadro attuale.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
Non applicabile (il testo giuridico è un regolamento).
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
1. Occorre stabilire requisiti minimi per l'uso di indicazioni che descrivono le modalità commerciali che garantiscono un'equa ripartizione del valore aggiunto agli agricoltori. L'obiettivo è aumentare la trasparenza e l'affidabilità dell'uso di tali indicazioni per garantire una ripartizione equa del valore aggiunto lungo la filiera alimentare, prevenire l'uso improprio di tali indicazioni e garantire che i consumatori dispongano di informazioni affidabili sulla ripartizione equa del valore aggiunto agli agricoltori e sulle filiere corte.
2. Ogni consegna di prodotti agricoli dovrebbe essere oggetto di un contratto scritto, fatte salve alcune eccezioni e la possibilità per gli Stati membri di esentare determinati prodotti agricoli da tale obbligo.
3. I contratti scritti dovrebbero includere determinati elementi che garantiscano la trasparenza e la prevedibilità nel calcolo del prezzo finale.
4. I contratti di durata superiore a sei mesi dovrebbero includere una clausola di revisione per consentire agli agricoltori, alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori di chiedere una revisione del contratto, in particolare nei casi in cui il prezzo non copra più i costi di produzione, e di risolvere il contratto in caso di rifiuto.
5. Gli Stati membri dovrebbero istituire un meccanismo di mediazione e metterlo a disposizione delle parti che desiderano avvalersene.
6. Le norme vigenti in materia di definizione e riconoscimento delle organizzazioni di produttori dovrebbero essere semplificate. Inoltre, per rafforzare la collaborazione tra i produttori di prodotti biologici, è opportuno prevedere esplicitamente l'istituzione e il riconoscimento di organizzazioni di produttori di prodotti biologici da parte di tali produttori.
7. È altresì opportuno chiarire le norme sulle organizzazioni di produttori per garantire che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori e controllate in base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni della stessa.
8. Le organizzazioni di produttori non riconosciute, comprese le cooperative, dovrebbero poter negoziare, per conto dei propri soci, i termini contrattuali per la totalità o parte della produzione.
9. Le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute dovrebbero poter negoziare i termini contrattuali per conto delle organizzazioni di produttori riconosciute aderenti.
10. La promozione dell'uso di iniziative con indicazioni facoltative utilizzate per designare modalità commerciali, come "giusto", "equo" o equivalenti, e "filiera corta" dovrebbe essere inclusa nell'elenco degli obiettivi che un'organizzazione interprofessionale riconosciuta può perseguire.
11. Le iniziative di cooperazione verticali e orizzontali relative a prodotti agricoli e alimentari volte ad applicare determinati requisiti di sostenibilità sociale più rigorosi di quelli obbligatori non dovrebbero essere soggette all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
12. Il regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbe essere modificato per quanto riguarda i tipi di interventi in determinati settori. È inoltre opportuno aumentare l'aiuto finanziario dell'Unione ai programmi operativi in alcuni settori.
13. L'aiuto finanziario dell'Unione ai programmi operativi attuati dalle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo negli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori è inferiore al 10 % per i tre anni consecutivi precedenti l'attuazione del programma operativo dovrebbe essere aumentato dal 50 % al 60 %.
14. È opportuno concedere un incentivo specifico ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori che aderiscono a un'organizzazione di produttori riconosciuta e che intraprendono investimenti nei loro immobili.
15. L'aiuto finanziario dell'Unione alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori in caso di condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi dovrebbe essere portato, a determinate condizioni, dal 50 % al 70 % della spesa effettivamente sostenuta.
16. Dal 2025 gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a utilizzare fino al 6 % delle dotazioni per i pagamenti diretti per sostenere i settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a h), k), m), da o) a t) e w), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i settori riguardanti i prodotti elencati nell'allegato VI del regolamento (UE) 2021/2115.
17. È opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/2116 per consentire l'uso della riserva agricola a sostegno di categorie specifiche di azioni collettive da parte di determinati operatori privati al fine di stabilizzare i settori interessati da un grave squilibrio del mercato.
2024/0319 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Corte dei conti,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il settore agricolo, in particolare gli agricoltori, si trova ad affrontare una serie di sfide. La pandemia di COVID-19 e l'attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia e a un periodo prolungato di inflazione elevata, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori e sui prezzi dei prodotti alimentari. Nel contempo gli agricoltori continuano a impegnarsi per rendere la propria produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale. Davanti a un aumento del costo della vita molti consumatori hanno orientato i propri modelli di consumo verso prodotti alimentari meno costosi. Ciò ha ulteriormente destabilizzato la distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera alimentare e ha aumentato il grado di incertezza in cui operano gli agricoltori, alimentando proteste e sfiducia. È pertanto opportuno adottare misure per affrontare tali sfide e ripristinare la fiducia degli attori nella filiera alimentare.
(2)Vari operatori della filiera agricola e alimentare, attivi nelle diverse fasi della produzione, della trasformazione, della commercializzazione, della distribuzione e della vendita al minuto, hanno sviluppato regimi ed etichette per promuovere modalità commerciali che garantiscano un'equa ripartizione del valore aggiunto agli agricoltori e la creazione e il mantenimento di filiere corte. È necessario definire requisiti minimi per l'uso delle indicazioni facoltative che descrivono tali modalità commerciali al fine di aumentarne la trasparenza e l'affidabilità dell'uso nella filiera alimentare, integrando le norme vigenti in materia di etichettatura degli alimenti, in particolare il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(3)Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni "giusto", "equo" o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori partecipanti e che sostengano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano al loro conseguimento, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(4)L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario che garantisca tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.
(5)Alla luce delle condizioni di mercato, dell'evoluzione delle aspettative dei consumatori e dei progressi nelle norme di commercializzazione e nelle norme internazionali pertinenti, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per garantire condizioni uniformi nell'uso delle indicazioni facoltative che designano le modalità commerciali connesse all'equa assegnazione del valore aggiunto agli agricoltori e alla creazione e al mantenimento di filiere corte. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(6)Per gli stessi motivi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a ulteriori indicazioni facoltative equivalenti alle indicazioni "giusto" o "equo".
(7)Sebbene gli Stati membri possano mantenere o introdurre disposizioni nazionali che prevedano norme supplementari per l'uso di indicazioni facoltative per le modalità commerciali, tali disposizioni non dovrebbero ostacolare, limitare o impedire l'uso di dette indicazioni per i prodotti legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro.
(8)L'utilizzo di contratti scritti svolge un ruolo cruciale nella responsabilizzazione degli operatori, nella sensibilizzazione sull'importanza dei segnali del mercato, nell'adattamento dell'offerta alla domanda, nel miglioramento della trasmissione dei prezzi all'interno della filiera, nell'aumento della trasparenza e nella prevenzione e nella lotta contro le pratiche commerciali sleali. Le norme sulle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbero pertanto essere estese ai prodotti diversi dal latte crudo e garantire nel contempo l'allineamento alle norme sulle relazioni contrattuali applicabili ad altri settori agricoli.
(9)Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l'efficienza, le norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un'unica domanda riguardante più settori e prodotti. Inoltre, per rafforzare la collaborazione tra i produttori di prodotti biologici, è opportuno prevedere esplicitamente l'istituzione e il riconoscimento di organizzazioni di produttori di prodotti biologici. È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e i relativi statuti prevedano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori e controllate in base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni. Ciò non dovrebbe impedire ad altri produttori che non sono agricoltori e ai non produttori di aderire a organizzazioni di produttori.
(10)Al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo sostenibile, che è un principio fondamentale del trattato e un obiettivo prioritario delle politiche dell'Unione, e di garantire la trasparenza, la stabilità e l'equità nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti lungo tutta la filiera, gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere le organizzazioni di produttori che perseguono obiettivi specifici mediante indicazioni facoltative per le modalità commerciali, quali "giusto", "equo" o equivalenti, e "filiera corta".
(11)Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, incluse le cooperative, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.
(12)Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori e che il volume dei prodotti oggetto delle attività dell'associazione non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.
(13)Per evitare che gli acquirenti compromettano la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori, è opportuno stabilire garanzie adeguate per i contatti tra gli acquirenti e i soci di tali organizzazioni. Anche se gli acquirenti possono contattare i soci di un'organizzazione di produttori, tali contatti non dovrebbero compromettere gli obiettivi delle organizzazioni di produttori o la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti.
(14)Le organizzazioni interprofessionali svolgono un ruolo importante nel facilitare il dialogo tra gli attori della filiera e nel promuovere le migliori pratiche, la trasparenza del mercato, la stabilità e l'equità nelle relazioni commerciali tra gli agricoltori e gli acquirenti lungo tutta la filiera. È pertanto opportuno inserire la promozione di iniziative per l'inclusione di indicazioni facoltative per le modalità commerciali, quali "giusto", "equo" o equivalenti, e "filiera corta", nell'elenco degli obiettivi che un'organizzazione interprofessionale riconosciuta può perseguire.
(15)Alcuni Stati membri hanno deciso che tutte le consegne di prodotti agricoli nel proprio territorio devono essere oggetto di contratti scritti tra le parti. Se gli Stati membri non si avvalgono di tale possibilità, gli agricoltori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono chiedere l'utilizzo di contratti scritti. Tuttavia a causa della posizione negoziale più debole degli agricoltori e del timore di ritorsioni commerciali da parte degli acquirenti può essere difficile per gli agricoltori e le loro associazioni presentare tale richiesta. Per aumentare la fiducia, la trasparenza e l'efficienza all'interno della filiera e per consentire a tutti gli agricoltori, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori di beneficiare dell'uso di contratti scritti, le consegne di prodotti agricoli nell'Unione ad opera di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto dovrebbero essere oggetto di un contratto scritto.
(16)Per tenere meglio conto dei segnali del mercato e migliorare la trasmissione dei prezzi, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre l'utilizzo di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ad opera di produttori diversi dagli agricoltori, di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori ed esigere che gli acquirenti utilizzino offerte scritte per i contratti di consegna di prodotti agricoli. Nell'interesse della semplicità e della riduzione dei costi di transazione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca alcune eccezioni all'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte per i contratti e consenta agli Stati membri di esentare alcune consegne dall'uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte scritte, lasciando nel contempo agli agricoltori e alle loro associazioni la possibilità di chiedere l'utilizzo di contratti scritti o di offerte scritte nei casi in cui non vi è tale obbligo.
(17)L'utilizzo obbligatorio di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli e le relative condizioni di base dovrebbero essere stabiliti a livello dell'Unione, garantendo nel contempo che il diritto delle parti di negoziare tutti gli elementi dei contratti non sia limitato oltre a quanto strettamente necessario.
(18)Per incoraggiare le parti a giungere a una composizione amichevole in caso di controversie relative alla conclusione o alla revisione di un contratto scritto, gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi di mediazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre informare la Commissione sui meccanismi di mediazione esistenti nel proprio territorio o all'istituzione di tali meccanismi e la Commissione potrebbe agevolare lo scambio delle migliori pratiche in merito a tali meccanismi.
(19)Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori dovrebbero comprendere indicatori, indici o metodi di calcolo oggettivi e di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione sostenuti, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere le variazioni delle condizioni di mercato e dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati.
(20)Considerando la posizione negoziale vulnerabile degli agricoltori e delle loro organizzazioni, i recenti casi di notevole volatilità dei costi dei fattori di produzione agricoli e dei prezzi di mercato e la necessità di una trasmissione dei prezzi più efficiente all'interno della catena di approvvigionamento, i contratti di durata superiore a sei mesi dovrebbero prevedere una clausola di revisione che possa essere attivata dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni. Tale clausola dovrebbe consentire agli agricoltori di chiedere dopo sei mesi, in qualsiasi momento, una revisione degli elementi del contratto e di risolvere il contratto in caso di mancato accordo sulla revisione, senza interferire con il diritto delle parti di negoziare altre possibilità di revisione del contratto.
(21)Per aumentare la trasparenza contrattuale e contribuire a pratiche commerciali più eque, gli Stati membri dovrebbero poter esigere la registrazione dei contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli.
(22)Alcune iniziative di cooperazione verticale e orizzontale relative a prodotti agricoli e alimentari e volte ad applicare requisiti più rigorosi di quelli obbligatori, possono avere effetti positivi sull'obiettivo della politica agricola comune di garantire un tenore di vita equo alla comunità agricola e sull'obiettivo di sviluppo sostenibile dell'Unione. Pertanto in circostanze specifiche tali iniziative non dovrebbero essere soggette all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(23)In periodi di grave squilibrio del mercato, categorie specifiche di azioni collettive da parte di operatori privati possono contribuire a stabilizzare i settori interessati. Al fine di garantire che gli operatori privati abbiano le risorse necessarie per attuare tali azioni, la Commissione dovrebbe poter mettere a disposizione le risorse dell'Unione della riserva agricola a sostegno di dette azioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di assegnare risorse nazionali supplementari.
(24)Per consentire ai produttori di barbabietole da zucchero di beneficiare di una maggiore chiarezza contrattuale e per garantire un quadro contrattuale armonizzato tenendo conto nel contempo della specificità del settore della barbabietola da zucchero, le condizioni di acquisto nei contratti per la fornitura di barbabietole da zucchero dovrebbero essere allineate alle condizioni per l'utilizzo di contratti scritti in altri settori agricoli.
(25)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1308/2013.
(26)Al fine di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, è opportuno modificare diverse disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i tipi di intervento in determinati settori. Tali modifiche mirano a sostenere gli agricoltori affinché diventino o rimangano soci di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla luce del ruolo positivo svolto da tali organizzazioni e associazioni nel rafforzare il potere contrattuale dei produttori. Inoltre, per garantire un sostegno più efficiente e mirato alle organizzazioni di produttori attraverso i piani strategici della PAC, è opportuno prevedere la possibilità di un aumento dell'aiuto finanziario dell'Unione ai programmi operativi in determinati settori.
(27)In alcuni Stati membri il valore della produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori rispetto al valore totale della produzione ortofrutticola rimane ben al di sotto della media dell'Unione. Tra gli incentivi finanziari disponibili gli Stati membri possono già fornire l'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2115 alle organizzazioni di produttori situate in determinate regioni in cui il livello di organizzazione è notevolmente inferiore alla media dell'Unione. Al fine di accrescere la competitività, rafforzare la posizione degli agricoltori nella catena del valore e creare nuove organizzazioni di produttori, è opportuno concedere un incentivo finanziario corrispondente a un aumento del 10 % dell'aiuto finanziario dell'Unione alle organizzazioni di produttori negli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori è inferiore al 10 % per i tre anni consecutivi precedenti l'attuazione del programma operativo pertinente.
(28)Al fine di agevolare il ricambio generazionale nel settore agricolo e incoraggiare l'ingresso di nuovi soci produttori nelle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo e in altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno concedere un incentivo specifico ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori che aderiscono a un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013. Di conseguenza dovrebbe essere messo a disposizione un eventuale aumento del 10 % dell'aiuto finanziario dell'Unione per la spesa relativa agli investimenti effettuati presso gli immobili di un giovane agricoltore o di un nuovo produttore che aderisce per la prima volta a un'organizzazione di produttori riconosciuta.
(29)Dato il ripetersi di condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi negli ultimi anni, per le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori si è rivelata utile la possibilità di riorientare i fondi, compreso l'aiuto finanziario dell'Unione nell'ambito del fondo di esercizio, verso gli interventi necessari per far fronte alle conseguenze di tali eventi. È pertanto necessario prevedere la possibilità di aumentare, a determinate condizioni, l'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 dal 50 % al 70 % della spesa effettivamente sostenuta.
(30)Al fine di sostenere l'istituzione di tipi di intervento negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dal 2025 agli Stati membri dovrebbe essere concessa un'ulteriore flessibilità per adeguare l'assegnazione di fondi a tali settori utilizzando fino al 6 % delle loro dotazioni per i pagamenti diretti.
(31)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2115.
(32)Al fine di garantire che le risorse dell'Unione provenienti dalla riserva agricola possano essere messe a disposizione degli Stati membri per sostenere azioni collettive di operatori privati in periodi di grave squilibrio del mercato, è opportuno estendere la possibilità di utilizzare la riserva agricola al sostegno alle azioni collettive quando la Commissione decide che le norme in materia di concorrenza non si applicano a tali azioni.
(33)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(34)Al fine di concedere agli operatori del mercato il tempo necessario per adeguarsi e consentire alla Commissione di valutare i regimi e le prassi nazionali esistenti, l'applicazione delle norme relative alla riserva delle indicazioni facoltative "giusto", "equo" e equivalenti e dell'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere differita di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Infine l'applicazione delle nuove norme sui contratti scritti dovrebbe essere differita di 18 mesi dall'entrata in vigore per consentire agli operatori di adeguare le relazioni contrattuali a tali norme,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:
(1)nella parte II, titolo II, capo I, sezione 1, dopo la sottosezione 3 è inserita la sottosezione seguente:
"Sottosezione 3 bis
Uso di indicazioni facoltative per i prodotti di tutti i settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2
Articolo 88 bis
Indicazioni facoltative per le modalità commerciali
1.Le indicazioni "giusto", "equo" e equivalenti possono essere utilizzate, da sole o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tali indicazioni siano utilizzate per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che contribuiscono almeno:
(a)alla stabilità e alla trasparenza nelle relazioni degli agricoltori con gli acquirenti lungo la catena di approvvigionamento;
(b)a un prezzo considerato equo dagli agricoltori partecipanti per i loro prodotti; e
(c)a iniziative collettive che perseguono uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
2.L'indicazione "filiera corta" può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell'etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto commercializzato dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che tale indicazione sia utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che prevedono:
(a)un legame diretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto; o
(b) un legame stretto e tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica.
3.La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e b), tenendo conto di eventuali norme internazionali pertinenti.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che modificano il paragrafo 1 per aggiungere indicazioni equivalenti alle indicazioni "giusto" o "equo", qualora tali indicazioni equivalenti siano utilizzate sul mercato per informare gli acquirenti in merito alle modalità commerciali di cui al paragrafo 1.
5.Gli Stati membri possono adottare o mantenere norme nazionali che stabiliscono condizioni supplementari rispetto a quelle di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e b), per l'uso delle indicazioni di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2. Tali norme non vietano, limitano od ostacolano l'uso delle indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per i prodotti legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
6. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011.";
(2)l'articolo 148 è sostituito dal seguente:
"Articolo 148
Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
1.Ogni consegna di latte e prodotti lattiero-caseari nell'Unione da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, collettore, distributore o rivenditore al minuto è oggetto di un contratto scritto tra le parti.
Tale contratto soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 8.
Ai fini del presente articolo si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore a un trasformatore di latte crudo o a un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.
2.Gli Stati membri possono inoltre decidere che:
a)la consegna di latte e prodotti lattiero-caseari da parte di un produttore diverso da un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, collettore, distributore o rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto;
b) i primi acquirenti di latte e prodotti lattiero-caseari debbano presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna di latte e prodotti lattiero-caseari da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori.
Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 8.
3.Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un accordo reciproco sulla conclusione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto.
Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai meccanismi di mediazione istituiti nel proprio territorio.
4.Il contratto o l'offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 2:
(a)è stipulato/a prima della consegna;
(b)è stipulato/a per iscritto e
(c)comprende, fra l'altro, gli elementi seguenti:
i)il prezzo da pagare alla consegna, che:
–è fisso ed è stabilito nel contratto; o
–è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;
ii)il volume di latte crudo o la qualità e la quantità di latte o di prodotti lattiero-caseari da consegnare e il calendario di tali consegne;
iii)la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;
iv)le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;
v)le modalità per la raccolta o la consegna del latte o dei prodotti lattiero-caseari; e
vi)le norme applicabili in caso di forza maggiore.
5.In deroga ai paragrafi 1 e 2, non è necessario redigere un contratto scritto o un'offerta di contratto scritta nei casi seguenti:
(a)il latte o i prodotti lattiero-caseari in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi effetti analoghi a quelli delle disposizioni di cui al paragrafo 4;
(b)il primo acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;
(c)la consegna e il pagamento del latte o dei prodotti lattiero-caseari avvengono simultaneamente;
(d)la consegna è effettuata gratuitamente o nell'ambito dello smaltimento di latte o di prodotti lattiero-caseari non più idonei alla vendita.
6.Gli Stati membri possono decidere che non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta in uno o più dei casi seguenti:
(a)la consegna riguarda prodotti di valore pari o inferiore a una soglia stabilita dallo Stato membro e non superiore a 10 000 EUR;
(b)la consegna riguarda latte e prodotti lattiero-caseari soggetti a fluttuazioni stagionali dell'offerta o della domanda o a deperibilità;
(c)la consegna riguarda latte e prodotti lattiero-caseari soggetti a pratiche di vendita tradizionali o abituali.
7.Se a norma del paragrafo 5, lettere b), c) e d), o del paragrafo 6, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.
8.Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari conclusi tra agricoltori, organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori e collettori, trasformatori, distributori o rivenditori al minuto, compresi gli elementi e le componenti di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.
Gli Stati membri possono stabilire uno o più degli elementi seguenti:
(a)per i contratti scritti di cui al paragrafo 1:
i)un obbligo per le parti di concordare un rapporto tra un determinato quantitativo di latte o di prodotti lattiero-caseari consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna;
ii)una durata minima di almeno sei mesi che non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;
(b)per le offerte scritte di cui al paragrafo 2, lettera b), l'obbligo che l'offerta scritta comprenda una durata minima del contratto come previsto dalla legislazione nazionale. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.
Gli agricoltori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono rifiutare per iscritto la durata minima imposta a norma del secondo comma.
9.Gli Stati membri possono imporre all'acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari di registrare i contratti scritti di cui al paragrafo 1 prima della consegna del latte o dei prodotti lattiero-caseari in questione da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori a un collettore, trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio.
10.Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste ai paragrafi 2, 6, 8 e 9 notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.
11.La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione dei paragrafi 4 e 5 e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del paragrafo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.";
(3) l'articolo 152 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è così modificato:
i)la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) sono costituite da produttori di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o da produttori di prodotti biologici di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e sono controllate da agricoltori aderenti conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, lettera c);";
ii)alla lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"b) sono costituite su iniziativa degli agricoltori e svolgono almeno una delle attività seguenti:";
iii)alla lettera c), il punto vi) è sostituito dal seguente:
"vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per l'utilizzo di norme di produzione, il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale, realizzando iniziative volte a promuovere filiere corte o l'uso delle indicazioni facoltative di cui all'articolo 88 bis;";
(b)al paragrafo 1 bis, il primo comma è sostituito dal seguente:
"1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.";
(c)al paragrafo 1 ter è inserito il secondo comma seguente:
"In deroga al paragrafo 1 bis e al primo comma, un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, può svolgere anche le attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, a condizione che:
(a)i suoi soci siano stati riconosciuti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo;
(b)i suoi soci non aderiscano anche a un'altra associazione di organizzazioni riconosciuta di produttori per qualsiasi altro prodotto;
(c) i suoi soci soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1 bis, secondo comma, lettere a) e b);
(d) il volume dei prodotti oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro.";
(4)l'articolo 153 è così modificato:
(a)al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) le regole atte a consentire agli agricoltori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese, nonché dei suoi conti e del suo bilancio;";
(b)il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:
"2 bis Lo statuto di un'organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per i soci di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi gli obiettivi perseguiti dall'organizzazione di produttori o la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell'offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori.";
(c)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.";
(5)all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:
"xvii) promuovere l'uso delle indicazioni facoltative di cui all'articolo 88 bis.";
(6)l'articolo 168 è sostituito dal seguente:
"Articolo 168
Relazioni contrattuali
1.Ogni consegna nell'Unione di prodotti agricoli facenti parte di un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari e dallo zucchero, da parte di un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto è oggetto di un contratto scritto tra le parti.
Tale contratto soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 8.
2.Gli Stati membri possono inoltre decidere che:
(a)la consegna di prodotti agricoli da parte di un produttore diverso da un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto;
(b)il primo acquirente di prodotti agricoli debba presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna di prodotti agricoli da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori.
Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 8.
3.Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di mediazione per i casi in cui non vi sia un accordo sulla conclusione di un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o sulla revisione di tale contratto.
Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai meccanismi di mediazione istituiti nel proprio territorio.
4.Il contratto o l'offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 2:
(a)è stipulato/a prima della consegna;
(b)è stipulato/a per iscritto e
(c)comprende, fra l'altro, gli elementi seguenti:
i)il prezzo da pagare alla consegna, che:
–è fisso ed è stabilito nel contratto o
–è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;
ii)la quantità e la qualità dei prodotti agricoli interessati che possono o devono essere consegnate e il calendario di tali consegne;
iii)la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione. Se la durata minima è superiore a sei mesi, il contratto contiene anche una clausola di revisione che può essere attivata, in particolare, dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori;
iv)le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;
v)le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli;
vi)le norme applicabili in caso di forza maggiore.
5.In deroga ai paragrafi 1 e 2, non è necessario redigere un contratto scritto o un'offerta di contratto scritta nei casi seguenti:
(a)i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi effetti analoghi a quelli di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c);
(b)il primo acquirente dei prodotti agricoli in questione è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;
(c)la consegna e il pagamento dei prodotti agricoli in questione avvengono simultaneamente;
(d)la consegna è effettuata gratuitamente o nell'ambito dello smaltimento di prodotti non più idonei alla vendita.
6.Gli Stati membri possono decidere che non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta in uno o più dei casi seguenti:
(a)la consegna riguarda prodotti di valore pari o inferiore a una determinata soglia di valore stabilita dallo Stato membro e non superiore a 10 000 EUR;
(b)la consegna riguarda prodotti agricoli soggetti a fluttuazioni stagionali dell'offerta o della domanda o a deperibilità;
(c)la consegna riguarda prodotti agricoli soggetti a pratiche di vendita tradizionali o abituali.
7.Se a norma del paragrafo 5, lettere b), c) e d), o del paragrafo 6, non occorre un contratto scritto o un'offerta scritta di contratto, un agricoltore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di prodotti agricoli a un trasformatore, un distributore o un rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto o di un'offerta scritta di contratto. Detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.
8.Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli conclusi tra agricoltori, organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori e trasformatori, distributori o rivenditori al minuto, compresi gli elementi e le componenti di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.
Gli Stati membri possono stabilire uno o più degli elementi seguenti:
(a)per i contratti scritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
i)un obbligo per le parti di concordare un rapporto tra un determinato quantitativo di prodotti agricoli consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna;
ii)una durata minima di almeno sei mesi che non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;
(b)per le offerte scritte di cui al paragrafo 2, lettera b), l'obbligo che l'offerta scritta comprenda una durata minima del contratto come previsto dalla legislazione nazionale. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.
Gli agricoltori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono rifiutare per iscritto la durata minima imposta a norma del secondo comma.
9.Gli Stati membri possono imporre all'acquirente di prodotti agricoli di registrare i contratti scritti di cui al paragrafo 1 prima della consegna di tali prodotti da parte dell'agricoltore, di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio.
10.Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste ai paragrafi 2, 6, 8 e 9 notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.
11.La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione dei paragrafi 4 e 5 e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del paragrafo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.";
(7)l'articolo 210 bis è così modificato:
(a)al paragrafo 3 sono aggiunte le lettere seguenti:
"d) sostegno alla vitalità economica delle piccole aziende agricole che dipendono prevalentemente da manodopera familiare con una produzione standard, quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, non superiore a 100 000 EUR;
e) attrazione e sostegno dei giovani produttori di prodotti agricoli; o
f) miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza delle attività agricole e di trasformazione.";
(b)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"A decorrere dall'8 dicembre 2023 i produttori di cui al paragrafo 1 possono chiedere alla Commissione un parere in merito alla compatibilità con il presente articolo degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda l'attuazione delle norme di sostenibilità volte a contribuire a uno o più degli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c).
A decorrere dal [due anni dopo l'entrata in vigore] i produttori di cui al paragrafo 1 possono chiedere alla Commissione un parere in merito alla compatibilità con il presente articolo degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda l'attuazione delle norme di sostenibilità volte a contribuire a uno o più degli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere d), e) e f).
La Commissione trasmette al richiedente il suo parere entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa.
La Commissione, in qualsiasi momento dopo aver espresso un parere, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 7, del presente articolo dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, si applica in futuro all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione e informa di conseguenza i produttori.
La Commissione può modificare il contenuto del parere di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, in particolare se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere.";
(8)all'articolo 222, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni degli agricoltori, delle associazioni di agricoltori o delle associazioni di dette associazioni, o delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle categorie seguenti:
(a)ritiro dal mercato o distribuzione gratuita dei loro prodotti;
(b)trasformazione e trattamento;
(c)ammasso da parte di operatori privati;
(d)misure di promozione comuni;
(e)accordi sui requisiti di qualità;
(f)acquisto in comune dei mezzi di produzione necessari a combattere la propagazione di parassiti e malattie degli animali e delle piante nell'Unione ovvero di quelli necessari a far fronte alle conseguenze dei disastri naturali nell'Unione;
(g)pianificazione della produzione temporanea, tenuto conto della natura specifica del ciclo di produzione.
Qualora adotti atti di esecuzione conformemente al primo comma del presente articolo, la Commissione può decidere di mettere a disposizione degli Stati membri interessati il sostegno dell'Unione a titolo della riserva agricola di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116. Tale sostegno finanziario fornisce i mezzi necessari per l'attuazione di tali accordi e decisioni da parte degli operatori interessati.
La Commissione specifica negli atti di esecuzione l'ambito di applicazione della deroga di cui al primo comma, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, il periodo durante il quale si applica la deroga e, se del caso, l'importo della riserva agricola assegnato allo Stato membro interessato a norma del secondo comma.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.";
(9)l'allegato X è così modificato:
(a)al punto I, il punto 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il contratto di fornitura è stipulato per iscritto prima della fornitura per un determinato quantitativo di barbabietole.";
(b)al punto I, il punto 2 è sostituito dal seguente:
"2. La durata dei contratti di fornitura può essere pluriennale. Nel caso di contratti di durata minima superiore a sei mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori.";
(c)al punto II, punto 2, è aggiunto il comma seguente:
"Il prezzo è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e nei costi di produzione, le quantità consegnate e la qualità o la composizione della barbabietola da zucchero consegnata. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente.";
(d)al punto III è aggiunto il comma seguente:
"I contratti di fornitura contengono le norme applicabili in caso di forza maggiore.";
(e)è inserito il punto IX bis seguente:
"PUNTO IX bis
Gli Stati membri possono imporre all'impresa produttrice di zucchero di registrare i contratti di fornitura scritti prima della fornitura della barbabietola da zucchero.".
Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) 2021/2115
Il regolamento (UE) 2021/2115 è così modificato:
(1)l'articolo 52 è così modificato:
(a)al paragrafo 3 è aggiunta la lettera i) seguente:
"i) l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori attua un programma operativo in uno Stato membro in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è stato inferiore al 10 % per i tre anni consecutivi precedenti l'attuazione del programma operativo. Il livello di organizzazione è calcolato come il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nello Stato membro in questione e commercializzata dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in tale Stato membro.";
(b)è inserito il paragrafo 5 bis seguente:
"5 bis Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 60 % per la spesa connessa agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere a), b) o c), se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
(a)la spesa è connessa a investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), effettuati da giovani agricoltori o da nuovi agricoltori che aderiscono per la prima volta a un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013;
(b)gli investimenti di cui alla lettera a) sono effettuati presso gli immobili di tali giovani agricoltori o nuovi agricoltori nell'ambito del loro primo programma operativo.";
(c)è aggiunto il paragrafo 7 seguente:
"7.
Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 70 % della spesa effettivamente sostenuta in un dato anno per i programmi operativi attuati da organizzazioni di produttori o da associazioni di organizzazioni di produttori e colpiti in tale anno da condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi che devono essere individuate dagli Stati membri.";
(2)all'articolo 68 è inserito il paragrafo 2 bis:
"2 bis
L'articolo 52, paragrafo 3, lettere da a) a d) e da f) a h), e l'articolo 52, paragrafo 5 bis, del presente regolamento si applicano mutatis mutandis.";
(3)All'articolo 88, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7.
Nel 2025 gli Stati membri potranno riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, effettuata in conformità dell'articolo 119, e decidere di utilizzare fino al 6 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti di cui all'allegato V, se pertinente, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VIII, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7.
L'importo corrispondente alla percentuale delle dotazioni degli Stati membri riservate ai pagamenti diretti di cui al primo comma e utilizzato per i tipi di intervento in altri settori per un dato esercizio è considerato dotazione degli Stati membri per esercizio finanziario per i tipi di intervento in altri settori.".
Articolo 3
Modifica del regolamento (UE) 2021/2116
All'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2116, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) misure eccezionali di cui agli articoli 219, 220, 221 e 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013.".
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punto 1), si applica a decorrere dal [+2 anni].
L'articolo 1, punti 2) e 6) si applica a decorrere dal [+18 mesi].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente