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Document 62015TN0346

Causa T-346/15: Ricorso presentato il 18 giugno 2015 — Bank Tejarat/Consiglio

GU C 302 del 14.9.2015, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 302/62


Ricorso presentato il 18 giugno 2015 — Bank Tejarat/Consiglio

(Causa T-346/15)

(2015/C 302/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bank Tejarat (Tehran, Iran) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy, A. Meskarian, Solicitors, M.Brindle, QC, e R. Blakeley, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2015/556 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2015, L 92, pag. 101), nella parte riguardante la ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/549 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che attua il regolamento (UE) 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2015, L 92, pag. 12), nella parte riguardante la ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria domanda, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Il primo motivo attiene alla violazione dell’articolo 266 TFUE

Le misure contestate violerebbero l’articolo 266 TFUE in quanto il Consiglio avrebbe omesso di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-176/12.

2.

Il secondo motivo attiene alla violazione del principio della res judicata

Le misure contestate violerebbero i principi della res judicata e/o della certezza del diritto e/o di definitività.

3.

Il terzo motivo attiene alla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

L’attuazione delle misure contestate violerebbe i principi di effettività, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nonché i diritti della ricorrente sanciti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e/o dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per aver ignorato la sentenza del Tribunale dell’Unione europea pronunciata nella causa T-176/12.

4.

Il quarto motivo attiene alla violazione del diritto ad una corretta amministrazione

Le misure contestate violerebbero i diritti della ricorrente ad una corretta amministrazione, in quanto la ricorrente non sarebbe stata trattata in modo imparziale o leale dal Consiglio.

5.

Il quinto motivo attiene alla violazione del diritto alla tutela della proprietà e della reputazione:

le misure contestate violerebbero i diritti della ricorrente sanciti dagli articoli 7 e 17 della Carta dei diritti fondamentali e/o dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’articolo 1 del primo protocollo allegato alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e/o il principio di proporzionalità.

6.

Il sesto motivo attiene alla violazione dell’obbligo di motivazione

il Consiglio avrebbe omesso di fornire adeguata motivazione per le misure contestate e la ricorrente si sarebbe trovata impossibilitata a fornire adeguata risposta alle affermazioni del Consiglio.

7.

Il settimo motivo attiene ad un manifesto errore di valutazione

non sussistono evidentemente nella specie i criteri necessari per la designazione ed il Consiglio è incorso in un manifesto errore di valutazione nell’attuazione delle misure contestate, considerato che le affermazioni contenute nella motivazione sono erronee e non sussistono i criteri necessari per procedere alla designazione.


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