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Document 62006CJ0494

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 aprile 2009.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana e Wam SpA.
Impugnazione - Aiuti di Stato - Insediamento di un’impresa in taluni Stati terzi - Prestiti a tasso agevolato - Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri - Distorsione della concorrenza - Scambi con gli Stati terzi - Decisione della Commissione - Illegittimità dell’aiuto di Stato - Obbligo di motivazione.
Causa C-494/06 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-03639

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:272

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

30 aprile 2009 ( *1 )

«Impugnazione — Aiuti di Stato — Insediamento di un’impresa in taluni Stati terzi — Prestiti a tasso agevolato — Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri — Distorsione della concorrenza — Scambi con gli Stati terzi — Decisione della Commissione — Illegittimità dell’aiuto di Stato — Obbligo di motivazione»

Nel procedimento C-494/06 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 24 novembre 2006,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Di Bucci e dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dall’avv. P. Gentili, avvocato dello Stato,

Wam SpA, con sede in Cavezzo di Modena, rappresentata dall’avv. E. Giliani,

ricorrenti in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, A. Tizzano, A. Borg Barthet (relatore) e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 febbraio 2008,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 novembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Commissione delle Comunità europee chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 6 settembre 2006, cause riunite T-304/04 e T-316/04, Italia e Wam/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 19 maggio 2004, 2006/177/CE, relativa all’aiuto di Stato C 4/2003 (ex NN 102/2002) concesso dall’Italia a favore della WAM SpA (GU 2006, L 63, pag. 11, in prosieguo: la «decisione controversa»).

Fatti

2

L’art. 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394 (GURI n. 206, del 29 luglio 1981), concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane, costituisce il fondamento normativo in virtù del quale le autorità italiane possono concedere finanziamenti agevolati a favore delle imprese esportatrici nel contesto di programmi di penetrazione commerciale negli Stati terzi.

3

La Wam SpA (in prosieguo: la «Wam») è una società italiana che progetta, produce e vende mescolatrici industriali usate principalmente nell’industria alimentare, chimica, farmaceutica e ambientale.

4

Il 24 novembre 1995 le autorità italiane decidevano di concedere alla Wam un primo aiuto consistente in un prestito agevolato di ITL 2281485000 (circa 1,18 milioni di euro) ai fini dell’attuazione di un programma di penetrazione commerciale in Giappone, in Corea del Sud e a Taiwan. A causa della crisi economica che ha colpito la Corea e Taiwan, i progetti non venivano attuati in tali paesi. La Wam riceveva effettivamente un prestito di ITL 1358505421 (circa EUR 700000) per sostenere i costi relativi alle strutture permanenti e i costi per la promozione commerciale in Estremo Oriente.

5

Il 9 novembre 2000 le stesse autorità decidevano di concedere alla Wam un altro prestito agevolato dell’importo di ITL 3603574689 (circa 1,8 milioni di euro). Il programma finanziato da tale prestito doveva essere attuato in Cina unitamente dalla Wam e dalla Wam Bulk Handling Machinery (Shanghai) Co. Ltd, un’impresa locale controllata al 100% dalla Wam.

6

A seguito di una denuncia pervenuta nel 1999, la Commissione avviava un’indagine relativa a presunti aiuti di Stato a favore della Wam. Il 21 gennaio 2003 detta istituzione decideva di avviare il procedimento di esame formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE, con riguardo a tali presunti aiuti a favore della Wam.

7

Il 19 maggio 2004 la Commissione emanava la decisione impugnata. Quanto alla questione se il primo ed il secondo aiuto (in prosieguo: gli «aiuti controversi») costituiscano un «aiuto di Stato» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, la decisione controversa dispone ai punti 75-79:

«(75)

[Gli aiuti controversi sono] realizzat[i] attraverso trasferimenti di risorse pubbliche, sotto forma di prestiti agevolati, a una specifica impresa, Wam SpA. Tali sovvenzioni migliorano la situazione finanziaria del beneficiario dell’aiuto. Per quanto riguarda l’incidenza potenziale sugli scambi tra Stati membri, è stato sottolineato dalla Corte di giustizia che, per quanto l’aiuto sia inteso a favorire le esportazioni al di fuori dell’Unione europea, gli scambi intracomunitari possono essere comunque influenzati. In aggiunta, considerata l’interdipendenza fra i mercati sui quali operano le imprese comunitarie, è possibile che tale aiuto abbia un effetto distorsivo sulla concorrenza all’interno della Comunità.

(76)

WAM SpA ha filiali in tutto il mondo. Diverse tra queste sono stabilite in quasi tutti gli Stati membri dell’Unione europea, come Francia, Olanda, Finlandia, Gran Bretagna, Danimarca, Belgio e Germania. È stato per di più sottolineato dal denunciante che egli è in diretta concorrenza con “WAM Engineering Ltd”, che è la filiale per il Regno Unito e l’Irlanda di WAM SpA sul mercato intracomunitario, e che sta perdendo numerosi ordini a favore della società italiana. Inoltre, per quanto riguarda la concorrenza orientata verso l’esterno fra le imprese comunitarie, è emerso che il programma finanziato dal secondo aiuto, diretto a sostenere la penetrazione commerciale in Cina, doveva essere svolto congiuntamente da WAM SpA e da “WAM Bulk Handling Machinery Shangai Co. Ltd”, un’impresa locale controllata al 100% da WAM SpA.

(77)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, anche se il beneficiario esporta la sua intera produzione al di fuori dell’UE, del SEE e dei [paesi in via di adesione], un sovvenzionamento delle attività di esportazione può incidere sugli scambi fra Stati membri.

(78)

Inoltre, nel caso in oggetto, è stato accertato che le vendite all’estero hanno rappresentato, dal 1995 al 1999, dal 52 al 57,5% del fatturato annuo totale di WAM SpA, di cui due terzi all’interno dell’UE (in cifre assolute, circa 10 milioni di euro contro 5 milioni di euro).

(79)

Pertanto, indipendentemente dal fatto che [gli aiuti controversi] sostenga[no] l’esportazione verso altri Stati membri o all’esterno dell’Unione europea, ess[i hanno] un’incidenza potenziale sugli scambi tra Stati membri e [sono] pertanto soggett[i] all’art. 87, n. 1, [CE]».

Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

8

La Repubblica italiana, da una parte, e la Wam, dall’altra, hanno presentato dinanzi al Tribunale due ricorsi di annullamento della decisione controversa. I due ricorsi sono stati successivamente riuniti. La Repubblica italiana ha sollevato sette motivi di annullamento nel proprio ricorso, mentre la Wam ne ha dedotti dieci. Uno dei motivi invocati consisteva nell’insufficienza della motivazione, da parte della Commissione, della decisione controversa.

9

Con la sentenza impugnata, la Seconda Sezione del Tribunale ha annullato la decisione controversa. Il Tribunale è pervenuto a tale conclusione accogliendo il motivo attinente alla violazione dell’obbligo di motivazione da parte della Commissione.

10

Il Tribunale ha ricordato, al punto 59 della sentenza impugnata, che la qualificazione di «aiuto», inteso quale aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, presuppone che siano soddisfatti tutti i presupposti previsti dall’art. 87, n. 1, CE. Tali presupposti sono i seguenti. Innanzi tutto, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario, favorendo talune imprese o talune produzioni. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

11

Il Tribunale ha ritenuto, al punto 63 della sentenza impugnata, che non poteva considerarsi automaticamente comprovato che gli aiuti controversi incidessero sugli scambi tra Stati membri ovvero falsassero o minacciassero di falsare la concorrenza e che perciò una tale possibilità doveva essere dimostrata. Al riguardo, la Commissione avrebbe dovuto menzionare, nella decisione controversa, le indicazioni pertinenti relative ai prevedibili effetti degli aiuti controversi. Tuttavia, il Tribunale ha sottolineato che la Commissione non era tenuta a dimostrare la loro incidenza effettiva.

12

Il Tribunale ha ritenuto, al punto 66 della sentenza impugnata, che la motivazione esposta ai punti 75 e 77 della decisione controversa era «basata sul richiamo dei principi tratti dalla giurisprudenza e sulla circostanza che non possono escludersi effetti sugli scambi ovvero sulla concorrenza, [e] non può, di per sé sola, essere ritenuta consona ai requisiti di cui all’art. 253 CE».

13

Per quanto riguarda il rilievo, al punto 75 della decisione controversa, secondo cui «[t]ali sovvenzioni migliorano la situazione finanziaria del beneficiario», il Tribunale ha ritenuto che esso non si riferisce direttamente ai requisiti attinenti all’incidenza sugli scambi o alla distorsione della concorrenza ma, in termini più generali, a quelli relativi alla concessione di un vantaggio ad una specifica impresa, che costituisce una caratteristica diversa dalla nozione di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Il Tribunale ha proseguito rilevando, al punto 67 della sentenza impugnata, che «la concessione di un aiuto ad una specifica impresa, inerente ad ogni aiuto di Stato, nonché il miglioramento consustanziale della situazione finanziaria di tale impresa non possono essere sufficienti al fine di dimostrare che il detto aiuto soddisfa tutti i criteri di cui all’art. 87, n. 1, CE».

14

Con riguardo agli elementi della motivazione contenuti nei punti 76 e 78 della decisione controversa, il Tribunale ha affermato, al punto 68 della sentenza impugnata, che essi costituivano «elementi che consentono di dimostrare che la Wam opera sul mercato mondiale e su quello comunitario, che partecipa agli scambi, in particolare, mediante le sue esportazioni e in tale contesto agisce in concorrenza con altre imprese».

15

Per contro, il Tribunale ha rilevato, al punto 69 della sentenza impugnata, che «tali indicazioni non chiariscono sotto quale profilo, a causa della concessione degli aiuti controversi e alla luce delle loro caratteristiche, nonché delle circostanze del caso in esame, si potesse incidere sugli scambi tra Stati membri, né sotto quale profilo si potesse falsare o minacciare di falsare la concorrenza. D’altronde, si tratta solo di alcuni degli elementi da valutare ai fini dell’analisi degli effetti potenziali degli aiuti controversi».

16

Il Tribunale ha respinto l’argomento richiamato dalla Commissione secondo cui la distorsione della concorrenza sarebbe dovuta al fatto che, grazie agli aiuti controversi, la Wam avrebbe visto la propria posizione rafforzata rispetto alle imprese di altri Stati membri che sarebbero potute entrare in concorrenza con detta società.

17

Il Tribunale ha ritenuto che tale argomento non potesse ritenersi pertinente in quanto la decisione controversa non conteneva né un’espressa menzione in tal senso, né sufficienti elementi relativi a tale rafforzamento. Per le stesse ragioni, il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui gli aiuti controversi avrebbero consentito alla Wam di attuare il suo programma di penetrazione commerciale all’estero e di liberare, per altri obiettivi, risorse a livello comunitario.

18

Il Tribunale ha respinto l’affermazione della Commissione secondo cui, atteso che la Wam partecipa agli scambi intracomunitari, sarebbe stato inutile esaminare i rapporti di interdipendenza tra il mercato comunitario e quello dell’Estremo Oriente. Il Tribunale ha giudicato, al punto 74 della sentenza impugnata, che «la mera constatazione della partecipazione della Wam agli scambi intracomunitari non basta a dimostrare l’incidenza sugli scambi medesimi o la distorsione della concorrenza e, pertanto, richiede un’analisi approfondita degli effetti degli aiuti, tenendo conto, segnatamente, della circostanza che essi finanziano spese sul mercato dell’Estremo Oriente nonché, eventualmente, dell’interdipendenza tra tale mercato e quello europeo».

19

Inoltre, il Tribunale ha rilevato, al punto 74 della sentenza impugnata, che la decisione controversa si è riferita all’interdipendenza fra i mercati sui quali operano le imprese comunitarie, senza tuttavia addurre, contrariamente alla sentenza 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, detta «Tubemeuse» (Racc. pag. I-959, punti 36-38), elementi precisi e probanti che consentano di fondare l’affermazione, contenuta nel punto 75 di tale decisione e risultante da un principio enunciato nella sentenza Tubemeuse, secondo cui, in considerazione di tale interdipendenza, gli aiuti controversi possono incidere sulla concorrenza all’interno della Comunità.

20

Infine, riguardo al punto 79 della decisione controversa, il quale menzionava che, «indipendentemente dal fatto che [gli aiuti controversi] sostenga[no] l’esportazione verso altri Stati membri o all’esterno dell’Unione europea, ess[i hanno] un’incidenza potenziale sugli scambi tra Stati membri e [sono] pertanto soggett[i] all’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato», il Tribunale ha affermato, al punto 75 della sentenza impugnata, che la decisione controversa «non contiene una valutazione formale relativa alla distorsione di concorrenza, facendo in tal modo, apparentemente, astrazione dal carattere necessario di tale requisito ai fini dell’applicazione del detto articolo».

21

Il Tribunale ha osservato, al punto 75 della sentenza impugnata, che da un canto, «nessun elemento indica che gli aiuti controversi siano destinati a sostenere le esportazioni verso altri Stati membri e che, dall’altro, gli aiuti medesimi non sono direttamente e immediatamente finalizzati al sostegno delle esportazioni all’esterno dell’Unione europea, bensì al finanziamento di un programma di penetrazione commerciale».

22

Il Tribunale ha affermato, al punto 76 della sentenza impugnata, che gli elementi della motivazione esposti ai punti 74-79 della decisione controversa non consentono di comprendere sotto quale profilo, date le circostanze del caso di specie, gli aiuti controversi potrebbero incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare ovvero minacciare di falsare la concorrenza e che le circostanze richiamate nella decisione impugnata, pertanto, non costituiscono una motivazione sufficiente al fine di sostenere le conclusioni alle quali è giunta la Commissione relativamente all’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.

23

Di conseguenza, senza necessità di esaminare gli altri motivi dedotti dalla Repubblica italiana e dalla Wam, il Tribunale ha annullato la decisione controversa per insufficienza di motivazione, in quanto essa non conteneva sufficienti elementi che consentissero di concludere nel senso che fossero soddisfatti tutti i requisiti per l’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.

Conclusioni delle parti

24

Con la sua impugnazione, la Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;,

statuendo definitivamente sulla controversia, respingere detto ricorso in quanto infondato;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale per un nuovo giudizio, nonché

condannare la Repubblica italiana e la Wam alle spese dei due procedimenti.

25

La Repubblica italiana chiede che la Corte voglia dichiarare irricevibile o respingere il ricorso d’impugnazione della Commissione e condannarla alle spese del procedimento.

26

La Wam chiede alla Corte, in via principale, di dichiarare il ricorso irricevibile, ovvero, in subordine, di respingerlo in quanto infondato. In via di ulteriore subordine, la Wam chiede alla Corte di pronunciare l’annullamento della decisione controversa per altri motivi ovvero, in via ulteriormente subordinata, di rimettere la causa al Tribunale per la prosecuzione del giudizio e, in ogni caso, di condannare la Commissione alla integrale rifusione delle spese di causa anche per tale ulteriore grado di giudizio.

Sull’impugnazione

Sulla ricevibilità

27

Sia la Repubblica italiana sia la Wam eccepiscono l’irricevibilità del ricorso.

28

La Repubblica italiana fa valere che l’affermazione della Commissione secondo cui la sentenza del Tribunale sarebbe in contraddizione con la giurisprudenza della Corte costituisce un motivo di ricorso che non verte su un punto di diritto.

29

A tal riguardo, occorre ricordare che l’art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia dispone che l’impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi, in particolare, alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.

30

Come rileva l’avvocato generale al paragrafo 20 delle sue conclusioni, il ricorso della Commissione si basa, precisamente, sulla tesi secondo cui il Tribunale avrebbe violato il diritto comunitario non avendo condiviso né applicato l’interpretazione degli art. 87 CE e 253 CE risultante dalla giurisprudenza della Corte.

31

Ne consegue che l’argomento della Repubblica italiana secondo cui l’impugnazione non si sarebbe fondata su una questione di diritto deve essere respinto.

32

Con riguardo all’argomento della Wam secondo il quale il ricorso d’impugnazione proposto dalla Commissione inviterebbe la Corte, da una parte, a riesaminare il merito della sentenza impugnata, invece di circoscrivere tale riesame alle «forme sostanziali» come indicato all’art. 230 CE, e, dall’altra, a procedere a un controllo di merito per il quale la Corte non sarebbe competente in fase di ricorso di impugnazione, occorre rilevare, anzitutto, che l’art. 230 CE attribuisce alla Corte l’esercizio del controllo sugli atti delle istituzioni comunitarie, tranne su quelli del Tribunale. Le impugnazioni delle decisioni del Tribunale sono invece disciplinate dall’art. 225, n. 1, CE e dallo Statuto della Corte di giustizia.

33

Occorre, poi, ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso (v. sentenza 7 marzo 2002, causa C-310/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I- 2289, punto 48). Atteso che il motivo unico di ricorso della Commissione intende proprio contestare l’analisi giuridica dell’obbligo di motivazione svolta dal Tribunale, non si può censurare alla Commissione di invitare la Corte a un riesame di merito della decisione controversa.

34

Ne consegue che la tesi della Wam sulla ricevibilità del motivo unico di ricorso della Commissione dev’essere parimenti respinta.

35

Pertanto, occorre dichiarare il ricorso ricevibile.

Nel merito

Argomenti delle parti

36

La Commissione invoca un unico motivo di ricorso secondo cui la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto nella parte in cui dichiara un difetto di motivazione della decisione controversa. Detta istituzione sostiene che il Tribunale, avendo giudicato che ai fini dell’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, la mera constatazione della partecipazione di un’impresa agli scambi intracomunitari non basta a dimostrare l’incidenza sugli scambi medesimi o la distorsione della concorrenza, ha violato l’art. 87, n. 1, CE in combinato disposto con l’art. 253 CE. La Commissione fa valere che il Tribunale, esigendo una tale motivazione, si pone in contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale consolidato della Corte in materia.

37

La Commissione deduce che la partecipazione della Wam agli scambi intracomunitari costituisce di per sé una prova dell’incidenza che l’aiuto poteva avere su tali scambi.

38

Contrariamente a quanto affermato nei punti 73 e 74 della sentenza impugnata, criticando l’assenza, nella decisione controversa, di sufficienti elementi relativi al rafforzamento della posizione della Wam con riguardo alla concorrenza, la Commissione fa valere che, secondo la giurisprudenza della Corte, quando un aiuto sgrava un’impresa di costi che essa deve normalmente sostenere e rafforza la sua posizione rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, esso influisce sugli scambi e falsa, in linea di principio, i requisiti della concorrenza. A tal riguardo, la Commissione insiste nel senso di non essere tenuta ad esaminare le conseguenze effettive dell’aiuto.

39

La Commissione critica la sentenza impugnata nella parte in cui rileva un difetto di motivazione nella circostanza che la decisione controversa non contiene alcun argomento relativo all’interdipendenza tra il mercato comunitario e quello dell’Estremo Oriente, su cui incidono gli aiuti controversi. Secondo la Commissione, il Tribunale ha trascurato l’ovvia considerazione che il denaro è fungibile e che pertanto, quando un’impresa esercita un’attività all’interno della Comunità, non è necessario fornire una dimostrazione specifica quanto alla possibilità che aiuti diretti a sostenere la sua penetrazione sui mercati extracomunitari incidano anche sugli scambi tra Stati membri e siano atti a provocare distorsioni di concorrenza.

40

Infine, la Commissione richiama la giurisprudenza della Corte secondo la quale, nel caso in cui risulti dalle circostanze stesse in cui l’aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi tra Stati membri ed a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione può limitarsi ad evocare queste circostanze nei motivi della propria decisione. Secondo la Commissione, proprio questo essa ha fatto nella decisione controversa.

41

La Wam fa valere che il ricorso è privo di fondamento. Secondo la Wam, il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale l’obbligo di motivazione non è soddisfatto con una motivazione che si fondi su valutazioni astratte o semplicemente ipotetiche. La Wam deduce che i requisiti attinenti all’incidenza sugli scambi ed alla distorsione della concorrenza possono ritenersi soddisfatti solo in base a dati di fatto che provano, concretamente e non solo in astratto, come, nel caso di specie, gli interventi dello Stato ovvero mediante risorse statali, comportino un rafforzamento della posizione dell’impresa beneficiaria con riguardo alla concorrenza e sgravino i suoi costi di produzione.

42

Secondo la Repubblica italiana, il Tribunale non ha violato l’art. 87, n. 1, CE e la sua sentenza è in linea con la giurisprudenza. La sentenza 17 settembre 1980, causa C-730/79, Philip Morris Holland/Commissione (Racc. pag. 2671), avrebbe concretizzato l’effetto di incidenza sugli scambi nel senso che la sovvenzione «deve rafforzare la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari».

43

La Repubblica italiana deduce che nella decisione controversa manca proprio un esame, sia pure generale, delle caratteristiche della concorrenza intracomunitaria potenzialmente interessata dalla sovvenzione, e dunque l’ipotesi del «rafforzamento relativo», che dovrebbe chiarire l’influenza sugli scambi intracomunitari. L’argomento, di cui al punto 15 del ricorso, relativo ad un eventuale effetto di rafforzamento sarebbe irricevibile, dal momento che il Tribunale ha affermato, al punto 73 della sentenza impugnata, che tale effetto è stato dedotto per la prima volta all’udienza dinanzi ad esso.

44

La Repubblica italiana invoca la medesima eccezione di irricevibilità con riguardo all’argomento, evocato al punto 15 del ricorso, relativo all’effetto di distorsione della concorrenza che discenderebbe dal fatto che l’impresa, grazie alla sovvenzione in esame, sarebbe sgravata dai costi che avrebbe dovuto normalmente sostenere.

45

Secondo tale Stato membro, il punto 56 della sentenza 29 aprile 2004, causa C-372/97, Italia/Commissione (Racc. pag. I-3679), indicherebbe che la motivazione è sufficiente se la Commissione identifica, per lo meno in generale, i costi normali del tipo di imprese coinvolte e li rapporta all’oggetto della sovvenzione. Nel caso di specie, la ragione per cui le spese effettuate costituirebbero «costi normali» non figurerebbe nella motivazione della decisione controversa.

46

Inoltre, la Repubblica italiana sostiene che la sentenza Tubemeuse, citata supra, indica chiaramente che non si può presumere che un eventuale vantaggio ottenuto in materia di concorrenza extracomunitaria comporti, del pari, un vantaggio in materia di concorrenza comunitaria. Il Tribunale, pertanto, avrebbe correttamente concluso nel senso di un difetto di motivazione sotto tale profilo.

47

Infine, la Repubblica italiana sostiene che l’argomento della Commissione, secondo cui il Tribunale non ha tenuto conto del carattere fungibile del denaro, sia irricevibile, dal momento che esso esula da un’impugnazione in diritto sul difetto di motivazione e costituisce una motivazione aggiuntiva rispetto a quella contenuta nella decisione controversa. In ogni caso, la teoria della «liberazione di risorse» non costituirebbe una motivazione sufficiente in difetto di altre precisazioni, perché essa potrebbe anche servire a dimostrare che gli aiuti di cui è causa non hanno avuto alcuna incidenza sul mercato comunitario.

Giudizio della Corte

48

Secondo giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e consentire al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l’accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza 6 settembre 2006, causa C-88/03, Portogallo/Commissione, Racc. pag. I-7115, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).

49

Applicato alla qualifica di una misura di aiuto, tale principio richiede che siano indicate le ragioni in base alle quali la Commissione considera che la misura di cui trattasi rientri nella sfera di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. A tal riguardo, anche qualora emerga dalle circostanze in cui l’aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad indicare queste circostanze nella motivazione della propria decisione (sentenza Portogallo/Commissione, citata supra, punto 89 e giurisprudenza ivi citata).

50

In tale contesto, occorre precisare che, secondo giurisprudenza parimenti costante, per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato non è necessario dimostrare una reale incidenza di tale aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma basta esaminare se l’aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (sentenza 10 gennaio 2006, causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a., Racc. pag. I-289, punto 140 e giurisprudenza ivi citata).

51

Per quanto riguarda, più precisamente, il requisito dell’influenza sugli scambi tra Stati membri, dalla giurisprudenza risulta che la concessione di un aiuto da parte di uno Stato membro, in forma di sgravio fiscale, ad alcuni degli amministrati deve essere considerata tale da incidere su detti scambi e, conseguentemente, tale da soddisfare il requisito in esame, quando gli amministrati stessi esercitano un’attività economica che costituisce l’oggetto di tali scambi o non può escludersi che essi siano in concorrenza con operatori stabiliti in altri Stati membri (v.,in tal senso sentenze 3 marzo 2005, causa C-172/03, Heiser, Racc. pag. I-1627, punto 35 e Portogallo/Commissione, citata supra, punto 91,).

52

Inoltre, la Corte ha affermato che, quando l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall’aiuto (sentenza Cassa di Risparmio di Firenze e a., citata, punto 141 e giurisprudenza ivi richiamata).

53

A tale proposito, il fatto che un settore economico sia stato oggetto di liberalizzazione a livello comunitario è tale da evidenziare un’incidenza reale o potenziale degli aiuti sulla concorrenza, nonché gli effetti di tali aiuti sugli scambi fra Stati membri (sentenza Cassa di Risparmio di Firenze e a., citata, punto 142 e giurisprudenza ivi richiamata).

54

Quanto al requisito della distorsione della concorrenza, occorre ricordare che gli aiuti diretti a sgravare un’impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza (sentenze 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I-6857, punto 30 e Heiser, citata, punto 55).

55

Nel caso di specie, deve rilevarsi che il Tribunale non si è posto in contraddizione con la giurisprudenza precedentemente richiamata relativa all’obbligo di motivazione della Commissione in materia di aiuti di Stato quando ha concluso, al punto 76 della sentenza impugnata, che gli elementi della motivazione esposti ai punti 74-79 della decisione controversa non consentono di comprendere sotto quale profilo, date le circostanze del caso di specie, gli aiuti controversi potrebbero incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare ovvero minacciare di falsare la concorrenza.

56

Infatti, per quanto riguarda tali circostanze del caso di specie, il Tribunale ha correttamente sottolineato, segnatamente al punto 63 della sentenza impugnata, che gli aiuti controversi sono volti a finanziare, mediante prestiti a tasso agevolato, spese di penetrazione commerciale in Stati terzi relative all’installazione di strutture permanenti ovvero al supporto promozionale, e che l’equivalente sovvenzione degli aiuti controversi è di un importo relativamente esiguo. Inoltre, al punto 75 di detta sentenza, il Tribunale ha sottolineato che tali aiuti non sono direttamente e immediatamente finalizzati al sostegno delle esportazioni all’esterno dell’Unione europea, bensì al finanziamento di un programma di penetrazione commerciale.

57

Alla luce delle specifiche circostanze del caso di specie, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nell’affermare, al punto 63 della sentenza impugnata, che spettava proprio alla Commissione esaminare se gli aiuti controversi potevano incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza, fornendo nella decisione controversa le indicazioni pertinenti relative ai loro prevedibili effetti.

58

Al riguardo, al punto 64 della sentenza impugnata, giustamente il Tribunale ha precisato che sarebbe stato sufficiente che la Commissione esponesse correttamente sotto quale profilo gli aiuti controversi avrebbero potuto incidere sugli scambi tra gli Stati membri e falsare ovvero minacciare di falsare la concorrenza. In tale contesto il Tribunale ha sottolineato, in particolare, che la Commissione non era tenuta a procedere ad un’analisi economica della situazione effettiva del mercato di cui trattasi, o delle correnti di scambi in oggetto tra Stati membri, né ad esaminare gli effetti concreti degli aiuti controversi, segnatamente, sui prezzi praticati dalla Wam, o ancora ad esaminare le vendite della Wam sul mercato del Regno Unito.

59

Orbene, con riguardo all’applicazione concreta di tali principi, il Tribunale ha correttamente rilevato, al punto 66 della sentenza impugnata, che una motivazione generica, come quella contenuta nei punti 75 e 77 della decisione controversa, basata sul richiamo dei principi tratti dalla sentenza Tubemeuse, citata supra, non può, di per sé, essere ritenuta consona ai requisiti di cui all’art. 253 CE.

60

Per quanto riguarda gli elementi della motivazione di cui ai punti 76 e 78 della decisione controversa, il Tribunale, ai punti 68-74 della sentenza impugnata, ha affermato, senza incorrere in un errore di diritto, che tali punti della decisione controversa, anche in combinato disposto con i principi esposti al punto 75 della stessa, e con il rilievo che la situazione finanziaria della Wam è migliorata, non risultano sufficienti a far comprendere sotto quale profilo gli aiuti controversi possano, nella specie, incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

61

Infatti, contrariamente a quanto deduce la Commissione al riguardo, il solo fatto che la Wam partecipi agli scambi intracomunitari esportando una parte importante della propria produzione all’interno dell’Unione non può essere sufficiente, nella situazione specifica del caso di specie, ricordata al precedente punto 55, a dimostrare tali effetti.

62

Al riguardo, occorre rilevare, segnatamente, che, se è pur vero che dalla giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 50 e 52 si evince che tali effetti possono, in linea di principio, risultare dal fatto che il beneficiario di un aiuto operi su un mercato europeo liberalizzato, ciò nondimeno, nel caso di specie, e contrariamente alle circostanze che hanno dato luogo a tali controversie, gli aiuti controversi non sono direttamente connessi all’attività del beneficiario su detto mercato, ma riguardano il finanziamento delle spese di penetrazione commerciale in Stati terzi. Ciò premesso, e tanto più dal momento che si tratta di aiuti rispetto ai quali l’equivalente sovvenzione è di importo relativamente scarso, l’incidenza di tali aiuti sugli scambi e sulla concorrenza intracomunitaria è meno immediata e più difficilmente percepibile, il che richiede che la Commissione motivi la propria decisione in maniera più approfondita.

63

Infine, quanto alla giurisprudenza citata al precedente punto 54, secondo cui gli aiuti diretti a sgravare un’impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza, è sufficiente rilevare che gli aiuti di cui è causa non sono diretti precisamente a sgravare la Wam da tali costi.

64

Da quanto precedentemente esposto risulta che il Tribunale, quando, ai punti 62-76 della sentenza impugnata, ha sostanzialmente sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto procedere ad un’analisi più approfondita degli effetti potenziali degli aiuti controversi di cui è causa sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza e che avrebbe dovuto fornire, nella decisione controversa, indicazioni supplementari concernenti tali effetti, non ha inteso scostarsi dalla giurisprudenza precedentemente ricordata, bensì tener conto delle circostanze specifiche del caso di specie, senza che gli si possa censurare di essere incorso in un errore di diritto al riguardo.

65

Tale conclusione non è, peraltro, confutata dagli argomenti invocati dalla Commissione con riguardo ai rilievi del Tribunale contenuti al punto 74 della sentenza impugnata. Tali rilievi, infatti, relativi all’esame dei nessi di interdipendenza tra il mercato europeo e il mercato dell’Estremo Oriente, si riferiscono alla possibilità di incidere indirettamente sugli scambi e sulla concorrenza intracomunitaria, come considerata in via principale dalla sentenza Tubemeuse, citata supra. Orbene, se è pur vero che l’esame di un tale nesso di interdipendenza non può essere richiesto se risulta comprovato che l’aiuto di Stato ha un’incidenza diretta sui mercati intracomunitari, è giocoforza rilevare, tuttavia, che la decisione controversa, come è stato confermato ai punti che precedono della presente sentenza, non apporta tale dimostrazione in modo sufficiente.

66

Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che l’impugnazione deve essere respinta.

Sulle spese

67

Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica italiana e la Wam ne hanno fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese dei due gradi di giudizio.

 

Per questi motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese dei due gradi di giudizio.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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