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Document 61994TJ0380

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) del 12 dicembre 1996.
    Association internationale des utilisateurs de fils de filaments artificiels et synthétiques et de soie naturelle (AIUFFASS) e Apparel, Knitting & Textiles Alliance (AKT) contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso d'annullamento - Aiuto di Stato - Settore tessile - Associazione professionale - Ricevibilità - Manifesto errore di valutazione - Eccesso di capacità produttiva.
    Causa T-380/94.

    Raccolta della Giurisprudenza 1996 II-02169

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:195

    61994A0380

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) del 12 dicembre 1996. - Association internationale des utilisateurs de fils de filaments artificiels et synthétiques et de soie naturelle (AIUFFASS) e Apparel, Knitting & Textiles Alliance (AKT) contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso d'annullamento - Aiuto di Stato - Settore tessile - Associazione professionale - Ricevibilità - Manifesto errore di valutazione - Eccesso di capacità produttiva. - Causa T-380/94.

    raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-02169


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Ricorso d'annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Decisione della Commissione che autorizza un aiuto statale - Ricorso delle associazioni che raggruppano i principali produttori internazionali e nazionali del settore considerato, che hanno partecipato al procedimento amministrativo di adozione della decisione e svolto un ruolo attivo presso la Commissione quanto agli aiuti nel suddetto settore - Ricevibilità

    (Trattato CE, artt. 93, n. 2, e 173, quarto comma)

    2 Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Autorizzazione di un aiuto regionale ad un'impresa del settore tessile - Contemperamento degli obiettivi della libera concorrenza e della solidarietà comunitaria - Potere discrezionale della Commissione - Sindacato giurisdizionale - Limiti

    [Trattato CE, art. 92, n. 3, lett. a) e c)]

    3 Ricorso d'annullamento - Decisione in materia di aiuti statali - Censure non sollevate nel corso del procedimento amministrativo - Ricevibilità

    (Trattato CE, artt. 93, n. 2, e 173)

    Massima


    4 Un ricorso d'annullamento proposto da un'associazione d'imprese che non è la destinataria dell'atto impugnato è ricevibile in due casi. La prima situazione si configura quando l'associazione ha un interesse proprio ad agire, in particolare poiché la sua posizione di negoziatrice è stata lesa dall'atto di cui si chiede l'annullamento. La seconda situazione sussiste quando l'associazione, presentando il suo ricorso, si è sostituita ad uno o più dei suoi membri da essa rappresentati, purché i suoi membri stessi fossero in grado di proporre un ricorso ricevibile.

    Benché essa abbia come destinatario lo Stato membro interessato, una decisione della Commissione che autorizza un aiuto nazionale ad un'impresa riguarda direttamente e individualmente, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, le associazioni che raggruppano i principali produttori internazionali e nazionali del settore interessato che hanno partecipato al procedimento amministrativo il quale ha portato all'adozione della decisione e che hanno intrapreso nell'interesse di loro membri, o di membri di loro membri, attività concernenti tanto la politica generale degli aiuti di Stato quanto concreti progetti di aiuto in detto settore, quando è fuori dubbio la volontà delle autorità nazionali di dar seguito al progetto d'aiuto autorizzato.

    5 Quanto agli aiuti regionali, l'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato introduce due deroghe al libero gioco della concorrenza, fondate sulla solidarietà comunitaria, obiettivo fondamentale del Trattato come comprovato dal suo preambolo. Nell'esercizio del suo potere discrezionale è compito della Commissione provvedere a conciliare gli obiettivi della libera concorrenza e della solidarietà comunitaria, nel rispetto del principio di proporzionalità. Il peso della solidarietà comunitaria può variare a seconda delle situazioni, ed ha effetti più rilevanti a danno della concorrenza nelle situazioni di crisi descritte al n. 3, lett. a), che non nelle ipotesi contemplate dal n. 3, lett. c). In tale contesto, la Commissione è tenuta a valutare gli effetti settoriali dell'aiuto regionale progettato, anche per quanto riguarda le regioni che possono rientrare nell'ambito d'applicazione del n. 3, lett. a), al fine di evitare che attraverso una misura di aiuto si crei nell'ambito della Comunità un problema settoriale più grave del problema regionale iniziale.

    Tuttavia, a meno di privare il n. 3, lett. a), della sua utilità, la Commissione fruisce, in occasione del raffronto fra detti obiettivi, di un potere discrezionale maggiore quanto a un progetto di aiuto diretto a favorire lo sviluppo di una regione rientrante nell'ambito di applicazione del n. 3, lett. a), rispetto a un identico progetto di aiuto riguardante una regione considerata dal n. 3, lett. c).

    Il sindacato giurisdizionale su una decisione adottata in detto ambito deve limitarsi alla verifica dell'osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione, dell'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata, dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell'insussistenza di sviamento di potere. In particolare, non spetta al giudice comunitario sostituire la sua valutazione economica a quella dell'autore della decisione.

    Tuttavia, qualora l'impresa beneficiaria del progetto di aiuto appartenga al settore tessile, il giudice comunitario deve del pari verificare se la Commissione si sia conformata alle regole indicative che essa stessa si è imposta quanto a tale settore.

    Nell'ambito di tale sindacato giurisdizionale, al fine di stabilire se la Commissione abbia commesso un manifesto errore nella valutazione dei fatti tale da giustificare l'annullamento della decisione controversa, gli elementi di prova addotti dalle ricorrenti devono essere sufficienti a privare di plausibilità le valutazioni dei fatti considerati nella decisione.

    6 In materia di aiuti di Stato nulla vieta, in mancanza di disposizione in tal senso, ad una persona direttamente e individualmente riguardata da una decisione indirizzata ad un terzo e che proponga un ricorso d'annullamento contro quest'ultima di formulare osservazioni su una valutazione comunicata all'atto dell'apertura del procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato e riprodotta nella decisione impugnata, da essa non menzionata nelle osservazioni che aveva presentato durante il procedimento amministrativo.

    Parti


    Nella causa T-380/94,

    Association internationale des utilisateurs de fils de filaments artificiels et synthétiques et de soie naturelle (Aiuffass), associazione di diritto belga, con sede a Gand (Belgio),

    Apparel, Knitting & Textiles Alliance (AKT), società di diritto inglese, con sede a Londra,

    rappresentate dagli avv.ti Michel Waelbroeck e Jules Stuyck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

    ricorrenti,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Jean-Paul Keppenne e Ben Smulders, e successivamente dai signori Xavier Lewis e Smulders, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlo Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    sostenuta da

    Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla signora Lindsey Nicoll, del Treasury Solicitor's Departement, e, alla fase orale, dal signor Richiard Plender, QC, del foro d'Inghilterra e del Galles, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

    interveniente,

    avente ad oggetto la domanda volta all'annullamento della decisione della Commissione 31 maggio 1994, riprodotta nella comunicazione 94/C 271/06, che autorizza, in forza dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato CE, il governo del Regno Unito a concedere un aiuto per l'importo di 61 milioni di UKL alla Hualon Corporation, al fine della creazione di una fabbrica tessile nell'Irlanda del Nord (GU 1994, C 271, pag. 5),

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    (Quinta Sezione ampliata),

    composto dal signor R. García-Valdecases, presidente, dal signor K. Lenaerts, dalla signora V. Tiili e dai signori J. Azizi e M. Moura Ramos, giudici,

    cancelliere: J. Palacio González, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10 luglio 1996,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Ambito normativo

    1 L'art. 92, n. 3, del Trattato CE consente alla Commissione, in deroga al divieto degli aiuti di Stato che incidono sugli scambi fra gli Stati membri e che possono falsare la concorrenza, di dichiarare compatibili con il mercato comune:

    «a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

    (...)

    c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in una misura contraria al comune interesse».

    2 Secondo la comunicazione della Commissione 88/C 212/02 sul metodo di applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c), agli aiuti regionali (GU 1988, C 212, pag. 2, punto I 4 e allegato I), l'Irlanda del Nord figura fra le regioni considerate da detto articolo, alla lett. a).

    3 Inoltre, l'Irlanda del Nord può beneficiare di progetti che rientrano nell'ambito dell'obiettivo n. 1 [regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193, pag. 5)].

    4 La convenuta ha stabilito alcuni principi che condizionano la concessione di aiuti di Stato a imprese nel settore tessile nella comunicazione agli Stati membri 30 luglio 1971, SEC(71) 363 def. (Commissione delle Comunità europee: Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, vol. II, 1990, pagg. 47-50; in prosieguo: la «comunicazione del 1971») e nella lettera agli Stati membri 4 febbraio 1977, SG(77) D/1190, e allegato [doc. SEC(77) 317 del 25.1.1977 (Commissione delle Comunità europee: Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, vol. II, 1990, pagg. 51-54); in prosieguo: la «lettera del 1977»].

    5 Una delle condizioni enunciate nella comunicazione del 1971 prescrive che gli aiuti «non determinino un aumento della capacità produttiva». All'erogazione di aiuti agli investimenti «devono presiedere criteri molto restrittivi», poiché questi aiuti hanno ripercussioni particolarmente sensibili sulle posizioni concorrenziali. Tali aiuti «dovrebbero essere giustificati da problemi sociali particolarmente acuti» e «avere un campo d'applicazione strettamente limitato alle sole attività tessili colpite sia da problemi sociali di particolare acutezza sia da problemi gravi di adattamento». Essi dovrebbero «tendere a permettere entro breve termine ai beneficiari un livello di competitività sufficiente ad affrontare con successo il mercato internazionale dei tessili, tenuto conto in particolare della tendenza fondamentale verso l'apertura progressiva dei mercati sul piano mondiale». La comunicazione impone del pari che siano prese in considerazione «le esigenze di uno sviluppo dinamico generale delle strutture della Comunità».

    6 Nella lettera del 1977 la convenuta faceva riferimento alla «necessità di impedire l'insorgere di ulteriori eccessi di capacità produttiva dell'industria, che già soffre di sovraccapacità strutturale». L'allegato a detta lettera precisa che «il termine eccesso di capacità implica pertanto che si tenga conto di un arco sufficientemente differenziato di sottosettori» e «esso va inoltre considerato in rapporto con il previsto sviluppo delle condizioni di concorrenza». Essa aggiunge che «dev'essere evitato qualsiasi aiuto specifico diretto alla creazione di nuove capacità produttive in alcuni settori dell'industria tessile e dell'abbigliamento nei quali si rilevano già eccessi strutturali di capacità o fenomeni di persistente stagnazione del mercato».

    Fatti all'origine della lite

    7 Il 21 dicembre 1992, il governo del Regno Unito notificava alla Commissione un progetto di aiuto a favore della Hualon Corporation (in prosieguo: la «Hualon»), un'impresa tessile di recente costituzione, ubicata a Belfast nell'Irlanda del Nord. Detta società dipende dal gruppo Hualon di Taiwan, attivo nel settore delle fibre sintetiche, principalmente della poliammide.

    8 L'aiuto progettato, avente un'intensità del 38%, sarebbe ammontato a 61 milioni di UKL, per un investimento complessivo di 157 milioni di UKL.

    9 Si prevedeva di realizzare l'investimento in quattro fasi, in un arco di tempo di sette anni, allo scopo di produrre circa 23 000 o 23 500 tonnellate di tessuti rifiniti di poliestere, di poliammide e di misto cotone, nella misura di 140-200 milioni di metri all'anno. Le attività della Hualon avrebbero avuto ad oggetto anzitutto la tintura e il finissaggio di tessuti di poliestere e di poliammide (prima fase), la tessitura di stoffe di cotone e di misto cotone e di poliestere (seconda fase), la tessitura di tessuti di poliammide e di poliestere (terza fase) e l'installazione di filatori per il cotone (quarta fase).

    10 Con comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 5 ottobre 1993, la convenuta invitava gli Stati membri e i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni sulle misure previste, ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato (comunicazione della Commissione 93/C 269/06, in forza dell'art. 93, n. 2, del Trattato CEE, indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati in merito agli aiuti che il Regno Unito ha deciso di concedere all'impresa Hualon Corporation, GU 1993, C 269, pag. 8).

    11 Tutte le osservazioni dei terzi interessati e degli Stati membri diversi dal Regno Unito facevano riferimento soprattutto ai problemi di eccesso di capacità produttiva e di stagnazione generalizzata della domanda di tessili nella Comunità.

    12 L'Apparel, Knitting & Textiles Alliance (AKT), una società di diritto inglese (private limited company) che, tramite il suo unico membro, vale a dire la British Apparel & Textile Confederation (BATC), rappresenta l'80% dell'industria dell'abbigliamento e del settore tessile del Regno Unito, presentava le sue osservazioni il 3 settembre 1993. L'Association internationale des utilisateurs de fils de filaments artificiels et synthétiques et de soie naturelle (Aiuffass), che rappresenta, tramite le sue associazioni membri, il 90% dei produttori europei di filati di fibre artificiali e sintetiche, presentava le sue osservazioni il 21 ottobre 1993.

    13 Con decisione 31 maggio 1994, la convenuta autorizzava il progetto, in forza dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato, e dell'art. 61, n. 3, dell'accordo SEE (in prosieguo: la «decisione»), riprodotta nella comunicazione della Commissione 94/C 271/06, in forza dell'art. 93, n. 2, del Trattato, indirizzata agli altri Stati membri e altri interessati e relativa ad aiuti che il Regno Unito ha deciso di concedere alla Hualon Corporation, Irlanda del Nord (GU 1994, C 271, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione»).

    14 La decisione precisa che il progetto di aiuto potrebbe costituire oggetto della deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato, nella misura in cui esso sarà a favore di una regione comunitaria chiaramente in difficoltà, alle prese con gravi problemi di disoccupazione (regione considerata nell'obiettivo n. 1). La regione in questione dovrebbe fruire della creazione di 1 800 posti di lavoro diretti, che corrispondono al 10,8% dei disoccupati nei settori nord e ovest di Belfast, nei quali verrebbe attinta gran parte della manodopera, e all'1,7% del numero complessivo di disoccupati dell'Irlanda del Nord. Oltre a detti posti di lavoro diretti, il progetto dovrebbe comportare indirettamente la creazione di 500 ulteriori posti di lavoro a favore dell'economia locale. Infine, il successo dell'impresa potrebbe esercitare un «effetto di trascinamento» in un'area con grosse difficoltà nell'attirare investimenti (commi ventottesimo-trentunesimo della comunicazione).

    15 Esaminando il progetto sotto il profilo dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato, la convenuta dichiara di aver raffrontato gli effetti regionali positivi dell'investimento progettato con i suoi possibili effetti negativi sull'insieme della capacità produttiva e sulla concorrenza (sessantaquattresimo comma). Essa rileva che gli effetti regionali positivi del progetto sovvenzionato, descritti nel punto precedente, sono superiori agli effetti negativi sulle capacità produttive e sulla concorrenza, tenuto conto della probabile evoluzione del contesto economico nel quale si inserirà la nuova capacità della Hualon all'atto dell'immissione sul mercato dei suoi prodotti. Secondo la decisione, la Hualon produrrà tessuti fabbricati in serie e a debole valore aggiunto, in una «nicchia di mercato che verrebbe altrimenti riempita dalle importazioni». Tale produzione avrà luogo «senza peraltro incidere considerevolmente sull'evoluzione delle capacità già esistenti» (cinquantanovesimo comma della comunicazione).

    16 Il progetto dovrebbe anche avere «un effetto positivo di inversione di tendenza in relazione al trasferimento dell'industria tessile europea verso paesi terzi con costi di produzione più bassi» (sessantaquattresimo comma). La convenuta ha considerato che, benché possa alterare le condizioni degli scambi all'interno della Comunità europea, l'aiuto non dovrebbe alterarle in una misura contraria al comune interesse (sessantaquattresimo comma). Dopo aver raffrontato gli effetti che il previsto investimento dovrebbe esercitare sulla concorrenza nella Comunità con gli effetti estremamente importanti che esso avrebbe sullo sviluppo economico della regione, la convenuta ha concluso che erano soddisfatte le condizioni di ammissibilità alle deroghe di cui all'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato e all'art. 61, n. 3, dell'accordo SEE (sessantacinquesimo comma).

    Procedimento

    17 Le ricorrenti hanno presentato l'atto introduttivo del ricorso in esame il 29 novembre 1994.

    18 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 1_ marzo 1995, la convenuta ha sollevato un'eccezione di irricevibilità, in quanto le ricorrenti non sarebbero individualmente riguardate e considerata la tardività del ricorso dell'AKT.

    19 Le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sull'eccezione di irricevibilità il 15 maggio 1995.

    20 Il 14 settembre 1995, il Tribunale ha riunito al merito la domanda di pronuncia sull'irricevibilità.

    21 Con ordinanza adottata lo stesso giorno, il Tribunale ha ammesso il governo del Regno Unito a intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta.

    22 Il 16 febbraio 1996, il Tribunale ha sottoposto, a norma dell'art. 64, n. 3, del regolamento di procedura, quesiti scritti alle ricorrenti relativi alla ricevibilità. Il 13 giugno 1996 ha sottoposto quesiti scritti alle parti relativi al merito.

    Conclusioni delle parti

    23 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

    - dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

    - annullare la decisione con la quale la convenuta ha autorizzato, in forza dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato, il governo del Regno Unito a concedere alla Hualon un aiuto di 61 milioni di UKL;

    - condannare la convenuta alle spese.

    24 Nell'eccezione di irricevibilità la convenuta conclude che il Tribunale voglia:

    - dichiarare il ricorso irricevibile in quanto le ricorrenti non sono individualmente riguardate;

    - in subordine, dichiarare il ricorso irricevibile nei confronti dell'AKT, per difetto di partecipazione attiva al procedimento;

    - in estremo subordine, dichiarare il ricorso irricevibile nei confronti dell'AKT, in quanto tardivo.

    25 Nel controricorso la convenuta conclude che il Tribunale voglia:

    - respingere il ricorso;

    - condannare le ricorrenti alle spese.

    26 L'interveniente conclude che il Tribunale voglia:

    - respingere il ricorso;

    - condannare le ricorrenti alle spese, comprese quelle sostenute dall'interveniente.

    Sulla ricevibilità del ricorso

    Argomenti delle parti

    27 La convenuta contesta la ricevibilità del ricorso. A suo avviso, la ricevibilità di un ricorso in materia di aiuti di Stato si valuta diversamente a seconda del tipo di decisione. I principi affermati nelle sentenze della Corte 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione (Racc. pag. I-2487), e 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione (Racc. pag. I-3203), si applicherebbero quando la Commissione, in base all'art. 93, n. 3, del Trattato, dichiara un aiuto compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento contemplato dal n. 2 dello stesso articolo. Secondo detta giurisprudenza, i beneficiari delle garanzie procedurali previste da detto articolo potrebbero ottenerne il rispetto soltanto se hanno la possibilità di impugnare la decisione adottata al termine del procedimento. Per contro, nell'ipotesi in cui, come nella specie, il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato è stato avviato, la ricevibilità dei ricorsi proposti dai concorrenti del beneficiario di un aiuto nei confronti di una decisione di autorizzazione dell'aiuto stesso sarebbe subordinata alla condizione della loro attiva partecipazione al procedimento amministrativo e, inoltre, alla condizione che l'atto impugnato incida sostanzialmente sulla loro posizione sul mercato (sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./Commissione, Racc. pag. 391).

    28 Inoltre, un'associazione sarebbe legittimata ad agire soltanto quando può far valere un interesse proprio, distinto da quello delle imprese che essa raggruppa (sentenze della Corte 2 febbraio 1988, cause 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, e 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125). Le sentenze della Corte 4 ottobre 1983, causa 191/82, Fediol/Commissione (Racc. pag. 2913), 20 marzo 1985, causa 264/82, Timex/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 849), e del Tribunale 24 gennaio 1995, causa T-114/92, BEMIM/Commissione (Racc. pag. II-150), nelle quali il giudice comunitario ha ammesso la legittimazione ad agire delle associazioni rappresentative, non potrebbero essere fatte valere nella specie in quanto esse rientrano nell'ambito del diritto della concorrenza e del diritto antidumping i quali, a differenza del diritto relativo agli aiuti di Stato, prevedono un procedimento di esame delle denunce.

    29 Le ricorrenti non sarebbero legittimate ad agire, in mancanza di un interesse proprio da far valere. Esse agirebbero unicamente per la difesa degli interessi particolari di loro membri. Inoltre, i loro contatti con la convenuta sarebbero stati episodici, e in genere si sarebbero limitati all'esame di alcuni concreti casi di aiuto. Essi non avrebbero avuto ad oggetto l'elaborazione o l'interpretazione delle norme vigenti per gli aiuti di Stato nel settore tessile che sono state applicate nella decisione impugnata. Tenuto conto di tali elementi, le ricorrenti non possono essere considerate negoziatrici ai sensi delle sentenze Van der Kooy e a./Commissione e CIRFS e a./Commissione, citate nel punto precedente.

    30 La convenuta ammette che l'Aiuffass ha partecipato attivamente al procedimento amministrativo. Per contro, l'AKT si sarebbe limitata ad inviare una breve lettera per far atto di presenza nell'ambito del procedimento amministrativo. Essa non soddisferebbe pertanto il requisito di partecipazione attiva stabilito dalla Corte nella sua giurisprudenza.

    31 Peraltro, poiché la convenuta ha inviato il 15 giugno 1994 una copia integrale della lettera di chiusura del procedimento amministrativo alla BATC, l'unico membro dell'AKT, quest'ultima sarebbe stata informata della decisione contemporaneamente alla BATC. Di conseguenza, essa avrebbe presentato il suo ricorso oltre il termine previsto dall'art. 173, quinto comma, del Trattato.

    32 Basandosi sui punti 21 e 22 della sentenza Van der Kooy e a./Commissione, citata supra al punto 28, e sul punto 29 della sentenza CIRFS e a./Commissione, citata al punto 28, le ricorrenti osservano che un'associazione rappresentativa è individualmente riguardata da una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato quando ha partecipato attivamente al procedimento amministrativo.

    33 Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, l'AKT avrebbe attivamente partecipato al procedimento amministrativo inviando il 3 novembre 1993 alla convenuta una lettera in cui si esprime concretamente la posizione di principio dell'industria del Regno Unito sul progetto d'aiuto alla Hualon. Inoltre, avendo intrapreso nell'interesse dei loro membri numerose attività presso la convenuta relative al settore di cui trattasi, le ricorrenti sarebbero interlocutrici di quest'ultima allo stesso titolo del Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) nella causa che è sfociata nella sentenza 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione, citata al punto 28.

    34 La qualità di interlocutrice dell'AKT sarebbe attestata dai seguenti elementi:

    - la lettera 26 marzo 1991, con cui Sir Leon Brittan, commissario competente in materia di concorrenza, ringrazia l'AKT di aver assistito la Commissione nella sua politica in materia di aiuti di Stato nel settore tessile;

    - i colloqui con i commissari Sir Leon Brittan e signor Millan, nonché con i funzionari della Commissione riguardanti la politica di quest'ultima in materia di aiuti di Stato;

    - la lettera 22 maggio 1991 al commissario signor Millan, con cui si esprime l'opposizione dell'AKT all'applicazione della comunicazione della Commissione 92/C 142/04 agli Stati membri, la quale stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi che essi sono invitati ad elaborare nel quadro di un'iniziativa comunitaria a favore delle regioni fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento (GU 1992, C 142, pag. 5; in prosieguo: il «programma Retex») per sovvenzionare investimenti di capitale effettuati da talune imprese del settore tessile in Grecia, in Spagna e in Portogallo;

    - le cinque lettere inviate alla Commissione fra l'ottobre 1991 e il dicembre 1993, che esprimono la posizione dell'AKT sui dibattiti avvenuti nell'ambito dell'Uruguay Round in merito al settore tessile;

    - le due lettere 26 marzo 1993 e 16 luglio 1993, relative ad aiuti o a progetti di aiuti di Stato.

    35 L'Aiuffass fa riferimento alle seguenti iniziative:

    - l'invio di due lettere, datate 16 febbraio 1993 e 25 marzo 1993, relative ad un progetto di aiuto a favore del gruppo Texmaco, alle quali la convenuta ha risposto il 24 settembre 1993;

    - l'invio di una lettera, scritta di concerto con il CIRFS e con l'associazione Eurocoton, datata 27 ottobre 1993, che invita la convenuta ad estendere l'ambito d'applicazione della «disciplina fibre sintetiche» ai prodotti fabbricati dai membri di dette associazioni;

    - le riunioni tenutesi il 9 marzo 1993, il 14 dicembre 1993 e il 29 aprile 1994, con responsabili della Commissione sulla stessa materia;

    - l'incontro 21 gennaio 1994 della convenuta con le associazioni membri del Comitextil, un'associazione che rappresenta l'industria tessile europea, al fine di discutere sulla trasparenza della sua politica in materia di aiuti di Stato nel settore tessile;

    - l'invio di due lettere, datate 12 maggio e 18 giugno 1993, con le quali l'Aiuffass ha invitato rispettivamente il signor Van Miert, commissario competente in materia di concorrenza, e il signor Ehlermann, direttore generale della direzione generale della concorrenza (DG IV) della Commissione, a presentare una relazione nel corso del suo congresso annuale sugli aiuti nel settore tessile.

    36 Rispondendo ai quesiti del Tribunale, l'Aiuffass osserva che essa comprende tre sezioni, relative rispettivamente alla tessitura di filati di fibre artificiali e sintetiche, alla tessitura e alla torcitura della seta e, infine, alla testurizzazione di fibre chimiche. Essa rappresenta il 90% dei produttori europei di filati di fibre artificiali e sintetiche. La posizione di tutti i membri della corrispondente sezione sul mercato sarebbe toccata poiché le loro attività sono identiche a gran parte di quelle che saranno esercitate dalla Hualon.

    37 In risposta ai quesiti del Tribunale, l'AKT afferma che i membri della BATC, suo unico membro, sono le principali associazioni professionali del Regno Unito attive nell'abbigliamento e nel settore tessile, nonché importanti società presenti in vari settori di detta industria, quali la filatura, la tessitura, la confezione, ecc. Essa si ritiene rappresentativa dell'industria dell'abbigliamento e del tessile del Regno Unito in quanto i precitati membri costituiscono oltre l'80% di detta industria ed essa è l'unica associazione che la rappresenta complessivamente. L'AKT sostiene che la Hualon entrerà direttamente in concorrenza con le imprese membri della BATC che svolgono l'attività della filatura, della tessitura di filati, nonché della tintura e del finissaggio di tessuti e, pertanto, che l'investimento controverso inciderà sulla loro posizione sul mercato.

    38 L'AKT nega la tardività del suo ricorso sottolineando che essa costituisce un ente giuridico distinto della BATC, con funzione e responsabilità distinte. Non sarebbe provato che questa avrebbe comunicato o avrebbe dovuto necessariamente comunicare all'AKT una copia della decisione da essa ricevuta con lettera 15 giugno 1994.

    39 Essa precisa del pari che, il giorno in cui la decisione è stata comunicata alla BATC, il presidente e il direttore generale di quest'ultima erano rispettivamente anche presidente e direttore dell'AKT. Per contro, il consiglio di amministrazione dell'AKT comprenderebbe rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, contrariamente a quello della BATC.

    Giudizio del Tribunale

    1. Sul termine di ricorso contemplato dall'art. 173, quinto comma, del Trattato

    40 L'art. 173, quinto comma, del Trattato dispone che i ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

    41 Benché il presidente e il direttore dell'AKT fossero, il giorno della comunicazione della decisione alla BATC, rispettivamente presidente e direttore di quest'ultima, non è provato che l'AKT, persona giuridica distinta dalla BATC, abbia avuto, a seguito di detta comunicazione, effettivamente conoscenza dell'esistenza e del contenuto della decisione.

    42 Poiché non è provato che l'AKT abbia avuto conoscenza dell'esistenza e del contenuto della decisione impugnata prima della sua pubblicazione, non si deve considerare che il termine contemplato dall'art. 173, quinto comma, del Trattato sia cominciato a decorrere prima di detta pubblicazione.

    43 Essendo stato proposto il ricorso in esame esattamente due mesi dopo la pubblicazione della decisione, deve essere respinta l'eccezione di ricevibilità relativa alla tardività del ricorso dell'AKT.

    2. Sui presupposti di ricevibilità previsti dall'art. 173, quarto comma, del Trattato

    44 L'art. 173, quarto comma, del Trattato conferisce a qualsiasi persona fisica o giuridica il diritto di proporre un ricorso contro le decisioni che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.

    45 Nella specie, la decisione impugnata è stata indirizzata al Regno Unito, che è terzo rispetto alle ricorrenti. Occorre pertanto accertare se queste siano direttamente e individualmente riguardate dalla decisione.

    46 Secondo la giurisprudenza, quando è fuori dubbio che le autorità nazionali intendono agire in una determinata direzione, la possibilità che esse non si avvalgano della facoltà offerta dalla decisione della Commissione si prospetta come puramente teorica, di modo che il ricorrente può essere direttamente riguardato (sentenza della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punto 9; sentenze del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-435/93, ASPEC e a./Commissione, Racc. pag. II-1281, punti 60 e 61, e causa T-442/93, AAC e a./Commissione, Racc. pag. II-1329, punti 45 e 46).

    47 Nella specie, avendo il governo del Regno Unito mostrato sufficientemente la sua ferma intenzione di accordare l'aiuto controverso, si deve considerare che le ricorrenti sono direttamente riguardate dalla decisione impugnata.

    48 Quanto alla questione se le ricorrenti siano individualmente riguardate, in primo luogo il Tribunale rileva che, siccome l'aiuto è destinato ad un produttore di tessuti sintetici e di cotone, l'Aiuffass, in quanto organizzazione professionale che raggruppa nella sua sezione «tessitura di filati di fibre artificiali e sintetiche» i principali produttori internazionali di siffatti tessuti, è una persona interessata ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato (sentenza della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 16; sentenze Cook/Commissione, citata supra al punto 27, punto 24, e Matra/Commissione, succitata al punto 27, punti 18 e 19). Lo stesso vale per l'AKT, il cui unico membro rappresenta gli interessi dell'80% dell'industria tessile e dell'abbigliamento nel Regno Unito, in particolare di imprese che operano nello stesso settore della Hualon.

    49 In secondo luogo, il Tribunale constata che tanto l'Aiuffass quanto l'AKT hanno partecipato al procedimento amministrativo che è sfociato nell'adozione della decisione impugnata.

    50 Inoltre, come il Tribunale ha ricordato nella sentenza 13 dicembre 1995, cause T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione (Racc. pag. II-2941, punto 64), un ricorso di annullamento proposto da un'associazione di imprese che non è la destinataria dell'atto impugnato è ricevibile in due casi. La prima situazione si configura quando l'associazione ha un interesse proprio ad agire, in particolare poiché la sua posizione di negoziatrice è stata lesa dall'atto di cui si chiede l'annullamento (sentenze della Corte 2 febbraio 1988, Van der Kooy e a./Commissione, citata supra al punto 28, punti 17-25, e 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione, succitata al punto 28, punti 29 e 30). La seconda situazione sussiste quando l'associazione, presentando il suo ricorso, si è sostituita ad uno o a più dei suoi membri da essa rappresentati, purché i suoi membri stessi fossero in grado di proporre un ricorso ricevibile (sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause T-447/93, T-448/93 e T-449/93, AITEC e a./Commissione, Racc. pag. II-1971, punto 60).

    51 Nella specie, le ricorrenti hanno intrapreso, nell'interesse di loro membri, o di membri di loro membri, operanti nello stesso settore dell'impresa beneficiaria, attività concernenti tanto la politica generale degli aiuti di Stato quanto concreti progetti di aiuto nel settore tessile. Pertanto, sia l'Aiuffass sia l'AKT hanno visto la loro posizione di interlocutrice della Commissione toccata dalla decisione impugnata (sentenze Van der Kooy e a./Commissione, citata supra al punto 28, punti 21 e 22, e CIRFS e a./Commissione, succitata al punto 28, punti 29 e 30).

    52 Alla luce di quanto precede, si deve concludere che le ricorrenti sono direttamente e individualmente riguardate. Il ricorso dev'essere dichiarato pertanto ricevibile.

    Nel merito del ricorso

    In generale

    53 Nella sua decisione la convenuta ha esaminato la legittimità dell'aiuto controverso con riguardo all'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato. Dal ventottesimo al trentunesimo comma (della comunicazione) essa ha esaminato se l'aiuto potesse essere autorizzato in forza del n. 3, lett. a). Dal trentaduesimo al sessantatreesimo comma ha valutato l'aiuto alla luce del n. 3, lett. c). Ai commi sessantaquattresimo e sessantacinquesimo ha raffrontato fra loro gli obiettivi di cui ai punti a) e c), dell'art. 92, n. 3, e al sessantaseiesimo comma ha autorizzato l'aiuto controverso in forza dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c).

    54 Quanto agli aiuti regionali, l'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato introduce due deroghe al libero gioco della concorrenza, fondate sulla solidarietà comunitaria, obiettivo fondamentale del Trattato come comprovato dal suo preambolo. Nell'esercizio del suo potere discrezionale è compito della Commissione provvedere a conciliare gli obiettivi della libera concorrenza e della solidarietà comunitaria, nel rispetto del principio di proporzionalità. Il peso della solidarietà comunitaria può variare a seconda delle situazioni, ed ha effetti più rilevanti a danno della concorrenza nelle situazioni di crisi descritte nel n. 3, lett. a), che non nelle ipotesi contemplate dal n. 3, lett. c) (v. conclusioni dell'avvocato generale Darmon in relazione alla sentenza della Corte 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/Commissione, Racc. pag. 4013, in particolare pagg. 4025 e 4031). In tale contesto, la Commissione è tenuta a valutare gli effetti settoriali dell'aiuto regionale progettato, anche per quanto riguarda le regioni che possono rientrare nell'ambito di applicazione del n. 3, lett. a), al fine di evitare che attraverso una misura di aiuto si crei un problema settoriale nell'ambito della Comunità più grave del problema regionale iniziale.

    55 Tuttavia, a meno di privare il n. 3, lett. a), della sua utilità, la Commissione fruisce, in occasione del raffronto fra detti obiettivi, di un potere discrezionale maggiore quanto ad un progetto di aiuto diretto a favorire lo sviluppo di una regione rientrante nell'ambito di applicazione del n. 3, lett. a), rispetto ad un identico progetto di aiuto riguardante una regione considerata dal n. 3, lett. c).

    56 Il sindacato giurisdizionale su una decisione adottata in detto ambito deve limitarsi alla verifica dell'osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione, dell'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata, dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell'insussistenza di sviamento di potere (sentenza della Corte 29 febbraio 1996, causa C-56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-723, punto 11, e giurisprudenza ivi citata). In particolare non spetta al Tribunale sostituire la sua valutazione economica a quella dell'autore della decisione (sentenza Matra/Commissione, citata supra al punto 27, punto 23).

    57 Tuttavia, poiché l'impresa beneficiaria del progetto di aiuto appartiene al settore tessile, il Tribunale deve del pari verificare se la convenuta si sia conformata alle regole indicative che essa stessa si è imposta nella comunicazione del 1971 e nella lettera del 1977, nella misura in cui esse non siano in contrasto con il Trattato (sentenza della Corte 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/Commissione, Racc. pag. 901, punto 22).

    58 Nella specie, le ricorrenti sostengono che la decisione è viziata da nullità, in quanto la convenuta avrebbe commesso manifesti errori nella valutazione del numero di posti di lavoro suscettibili di essere creati dall'investimento controverso e, inoltre, dell'effetto di quest'ultimo sugli eccessi di capacità produttiva nel settore considerato.

    59 Al fine di stabilire se la Commissione abbia commesso un manifesto errore nella valutazione dei fatti tale da giustificare l'annullamento della decisione controversa, gli elementi di prova addotti dalle ricorrenti devono essere sufficienti a privare di plausibilità le valutazioni dei fatti considerati nella decisione.

    Sul motivo relativo a manifesti errori nella valutazione dei fatti

    A - Sulla valutazione del numero di posti di lavoro

    60 Secondo le ricorrenti la decisione dovrebbe essere annullata, poiché essa si basa su un ragionamento viziato da un errore manifesto commesso nella valutazione del numero dei posti di lavoro direttamente creati dall'investimento controverso.

    61 Prima di pronunciarsi nel merito, la convenuta contesta la ricevibilità di tale censura.

    62 Il Tribunale rileva che occorre esaminare in primo luogo detta eccezione di irricevibilità.

    1. Sulla ricevibilità della censura relativa ad una valutazione errata del numero dei posti di lavoro

    63 La convenuta eccepisce l'irricevibilità in quanto le ricorrenti non hanno mai contestato il suddetto numero nel corso del procedimento amministrativo, mentre si era chiaramente menzionato detto elemento all'atto dell'apertura del procedimento stesso.

    64 Il Tribunale rileva che, nella materia degli aiuti di Stato, nessuna disposizione subordina il diritto di una persona direttamente e individualmente riguardata ad impugnare un atto indirizzato ad un terzo alla condizione di aver sollevato, nel corso del procedimento amministrativo, tutte le censure formulate nel ricorso. In mancanza di siffatta disposizione, il diritto di agire di siffatta persona non può essere ristretto solo perché, mentre avrebbe potuto, nel corso del procedimento amministrativo, presentare osservazioni su una valutazione comunicata all'atto dell'apertura del procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato e riprodotta nella decisione impugnata, essa ha omesso di farlo.

    65 Ne consegue che la censura è ricevibile.

    2. Sulla fondatezza della censura relativa ad una valutazione errata del numero dei posti di lavoro

    Argomenti delle parti

    66 Secondo le ricorrenti, raffronti col personale necessario in fabbriche tessili moderne ed efficaci dell'Europa occidentale per l'annunciato volume di produzione mostrano che il progetto non creerebbe 1 800 posti di lavoro diretti, ma soltanto 950-1 050 posti di lavoro.

    67 Poiché a seguito del raffronto fra gli effetti regionali positivi dell'investimento progettato dalla Hualon con i suoi potenziali effetti negativi sull'insieme della capacità di produzione e sulla concorrenza la convenuta ha autorizzato il governo del Regno Unito a concedere l'aiuto controverso, le ricorrenti sostengono che sono viziate le conclusioni alle quali la convenuta è pervenuta.

    68 Sarebbe difficile verificare le cifre relative ai posti di lavoro indiretti che devono essere prodotti dal progetto controverso; peraltro, numerosi posti di lavoro devono avere una durata limitata.

    69 Infine, anche se le cifre citate dalla convenuta dovessero risultare esatte, la creazione di posti di lavoro causata dall'investimento controverso avverrebbe a danno di posti di lavoro esistenti in altre regioni della Comunità.

    70 Secondo la convenuta, non è affatto provata l'esistenza di un manifesto errore di valutazione.

    71 Inoltre, le autorità nazionali responsabili avrebbero espressamente subordinato la concessione dell'aiuto all'effettiva creazione di 1 800 posti di lavoro.

    72 Infine, la convenuta, sostenuta dall'interveniente, nega qualsiasi pertinenza all'argomento secondo il quale i futuri posti di lavoro prodotti dal progetto controverso saranno creati a danno di posti di lavoro esistenti in altre regioni della Comunità, poiché è proprio di qualsiasi aiuto a finalità regionale migliorare la relativa posizione della regione beneficiaria a danno, in ugual misura, di quella delle altre regioni. Del resto, tale argomento si baserebbe sull'errata premessa che la produzione della Hualon si sostituirà a quella di altri produttori comunitari e non alle importazioni.

    73 L'interveniente nega che sia possibile valutare il numero di posti di lavoro alla luce di investimenti analoghi effettuati da imprese efficaci nella Comunità, poiché nell'ambito di questa non esiste una fabbrica del tutto integrata avente tali dimensioni e in quanto, inoltre, i prodotti di cui trattasi e i procedimenti istituiti sono diversi.

    74 A suo avviso, anche se il numero di posti di lavoro suscettibili di essere creati dal progetto controverso dovesse essere inferiore al numero indicato nella decisione impugnata, le conclusioni che vi sono contenute sarebbero tuttavia sempre valide mutatis mutandis, poiché, in primo luogo, il numero di posti di lavoro indiretti e l'importanza dei lavori di costruzione non diminuirebbero necessariamente in proporzione; in secondo luogo, il numero di posti di lavoro creati sarebbe sempre significativo per l'Irlanda del Nord; in terzo luogo, il versamento della sovvenzione in ciascuna fase dello sviluppo della fabbrica dipende dalla creazione di posti di lavoro supplementari.

    Giudizio del Tribunale

    75 Al fine di stabilire se il progetto controverso rispondesse alle condizioni richieste per fruire della deroga prevista dall'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato, la convenuta ha osservato che la regione interessata doveva far fronte a gravi problemi di disoccupazione (il 24% nei quartieri nord di Belfast, di cui 56% disoccupati da oltre un anno, vale a dire un tasso di disoccupazione di circa il 30% per quanto riguarda i lavoratori di sesso maschile, e il 28,5% nei quartieri ovest di Belfast, di cui 64% disoccupati da oltre un anno, vale a dire un tasso di disoccupazione di circa il 35% per quanto riguarda i lavoratori di sesso maschile). Essa ha in seguito rilevato che i 1 800 posti di lavoro diretti che sarebbero creati dal progetto di investimento procurerebbero un'occupazione pari al 10,8% dei disoccupati dei quartieri nord e ovest di Belfast (ventinovesimo comma della comunicazione). Essa ha inoltre affermato che il progetto dovrebbe del pari creare 500 posti di lavoro indiretti a favore dell'economia locale (trentesimo comma), e ha rilevato che ne conseguirebbe un «effetto di trascinamento» in detta regione che, altrimenti, si troverebbe di fronte a grosse difficoltà nell'attirare investimenti (trentunesimo comma).

    76 Le ricorrenti non negano che l'aiuto controverso sia destinato a favorire lo sviluppo economico della regione considerata, né che questa soffre di una grave sottoccupazione. Esse si limitano ad affermare che il progetto controverso creerà soltanto 950-1 050 posti di lavoro, invece di 1 800. Gli unici elementi che esse adducono a questo proposito riguardano il costo medio per ora di lavoro nel Regno Unito e in taluni paesi asiatici e, inoltre, la produzione annuale per operaio della Hualon e di tre imprese europee. Orbene, tali fattori riguardano, da un lato, uno degli elementi del costo di produzione della Hualon e, dall'altro, la produttività di quest'ultima, ma non direttamente il numero di posti di lavoro che saranno creati dal progetto. Di conseguenza, le ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza di un manifesto errore di valutazione nella stima del numero di posti di lavoro suscettibili di essere creati dal progetto, né che siffatto errore sia tale da inficiare le conclusioni della convenuta.

    77 Il fatto, del resto non provato nella specie, che un progetto che fruisce di un aiuto a finalità regionale contribuisca a creare posti di lavoro pur minacciando posti di lavoro in altre regioni della Comunità non è, di per sé, atto a giustificare l'annullamento della decisione di autorizzazione dell'aiuto.

    78 Di conseguenza, è infondata la censura relativa all'errata valutazione del numero di posti di lavoro suscettibili di essere creati dal progetto controverso.

    B - Sulla valutazione delle ripercussioni del progetto controverso sugli eccessi di capacità produttiva

    79 Le ricorrenti rimproverano alla convenuta di aver commesso manifesti errori nella valutazione dei fatti:

    - quando afferma che i tessuti della Hualon non faranno concorrenza a quelli fabbricati dagli altri produttori comunitari e non contribuiranno ad accrescere gli eccessi di capacità produttiva;

    - per il fatto, per il resto, di aver esaminato il mercato dei prodotti interessati in modo lacunoso;

    - per essersi basata su previsioni errate per quanto riguarda la domanda futura.

    1. Sulla concorrenza fra la Hualon e gli altri produttori comunitari

    80 Le ricorrenti negano che la produzione futura della Hualon si sostituirà alle importazioni senza aumentare le capacità di produzione, pongono in dubbio il fatto che la Hualon produrrà esclusivamente tessuti di qualità corrente, rimproverano alla convenuta di non aver accuratamente definito le nozioni «bas de gamme» (prodotti di qualità corrente) e «haut de gamme» (prodotti di lusso), e le addebitano di non aver tenuto affatto conto dell'importante posizione che i produttori comunitari occupano e continueranno ad occupare in un prevedibile futuro nel settore dei prodotti di qualità corrente e, inoltre, del fatto che i telai a getto d'aria e a getto d'acqua sono utilizzati sia per la fabbricazione di tessuti di qualità superiore per quella di tessuti di qualità corrente.

    81 Il Tribunale esaminerà i suddetti diversi punti separatamente, cominciando con l'esame della definizione data dalla convenuta alla nozione di «tissus bas de gamme» (tessuti di qualità corrente).

    Sulla distinzione fra prodotti di qualità corrente e prodotti di lusso

    - Argomenti delle parti

    82 Le ricorrenti rimproverano alla convenuta di non aver definito i criteri che distinguono i prodotti di qualità corrente rispetto a quelli di qualità superiore, mentre tale nozione riveste un'importanza fondamentale nella decisione impugnata.

    83 Quanto al criterio del peso di 200 g/m2 citato al diciottesimo comma della comunicazione, esse osservano che un gran numero di prodotti tessili tradizionalmente considerati ad alto valore aggiunto hanno un peso inferiore. L'80% dei prodotti destinati al mercato della confezione «per signora» o «per bambini» avrebbero un peso inferiore, senza per questo poter essere qualificati «prodotti in serie», e i tessuti utilizzati nelle fodere e nelle giacche a vento, citati dalla convenuta al quarantatreesimo comma della comunicazione come prodotti rientranti nel mercato dei prodotti nel quale la Hualon sarà presente, potrebbero esser classificati nella categoria dei prodotti ad alto valore aggiunto, malgrado un peso inferiore a 200 g/m2. Infine, il 96% dei tessuti d'abbigliamento avrebbe un peso inferiore a 200 g/m2.

    84 Inoltre, le ricorrenti osservano, riferendosi al criterio menzionato al quarantatreesimo comma della comunicazione, che l'investimento controverso avrà gravissime ripercussioni sulla produzione comunitaria. Detto comma è redatto come segue: «La Hualon produrrà infatti tessuti di base da sottoporre alle successive operazioni di tintura, finissaggio e stampa e usati per prodotti come fodere, abiti, camicie e giacche a vento. I produttori comunitari si sono invece orientati verso tessuti più serrati, di qualità superiore in quanto al tatto, al drappeggio e alla struttura ed in grado di offrire prestazioni migliori e di essere impiegati per prodotti quali abbigliamento da sci e giacche impermeabili in microfibre». Orbene, le fodere di tailleur, di completi e di altri vestiti, nonché i tessuti per abiti, camicie e giacche a vento costituirebbero l'80-90% della produzione delle imprese comunitarie e sarebbero fabbricati da quest'ultime tanto con telai a getto d'aria o a getto d'acqua quanto con telai a proiettile o a pinze. Inoltre, tali prodotti potrebbero, in taluni casi, costituire prodotti a debole valore aggiunto e, in altri casi, prodotti ad alto valore aggiunto.

    85 Secondo le ricorrenti, i produttori comunitari operano nello stesso settore considerato dalla Hualon, tanto nella fase della produzione di tessuti quanto in quella delle operazioni di nobilitazione, che costituiranno oggetto della prima fase del progetto controverso.

    86 Secondo la convenuta, la validità della sua tesi non presuppone l'individuazione di criteri di distinzione matematici, essendo sufficienti criteri che consentono di distinguere gli orientamenti di massima. I tessuti di qualità inferiore non potrebbero essere distinti dai prodotti di qualità superiore in base ad un unico criterio di distinzione. La decisione si baserebbe su un insieme di criteri che consentono di stabilire se una produzione si riferisca ai prodotti di qualità corrente o invece a quelli di qualità superiore, in funzione in particolare della loro fabbricazione in grande o in piccola serie, dell'importanza del valore aggiunto e, soprattutto, del grado di flessibilità nell'utilizzazione dei vari tipi di telai.

    87 Riferendosi al documento «Textiles, habillement, chaussures et cuir», in Panorama de l'industrie communautaire 1994, edito dall'Observatoire européen du textile et de l'habillement e dalla Fitzpatrick Associates, la convenuta sottolinea che il criterio più importante è quello della flessibilità del processo di fabbricazione, dal momento che i prodotti di qualità superiore sono fabbricati in piccole quantità e per un periodo più breve rispetto a quelli di qualità inferiore. Questo sarebbe il motivo per il quale la decisione impugnata distingue fra i telai a getto e quelli a pinze o a proiettile per determinare il probabile andamento della capacità produttiva dei tessuti come quelli che saranno fabbricati dalla Hualon, in quanto le macchine a getto sono più rigide e quindi meno redditizie per le produzioni in piccola serie.

    88 La convenuta conclude che ha considerato, senza commettere un manifesto errore di valutazione, che il progetto controverso non inciderà notevolmente sulle capacità produttive stabilite nella Comunità.

    89 Secondo le ricorrenti, l'asserzione della convenuta secondo la quale non vi sarebbe un unico criterio che consentirebbe di classificare qualsiasi tipo di produzione nella categoria dei prodotti di qualità corrente, oppure in quella dei tessuti di qualità superiore, è in contraddizione con la decisione controversa, nella quale si afferma espressamente che i «mercati dei prodotti sono diversi».

    90 Secondo l'interveniente quattro elementi, che si sostengono reciprocamente, consentono di distinguere i mercati dei prodotti di qualità superiore da quelli di qualità inferiore: il tipo di prodotti, la natura della domanda e dell'offerta, l'identità dei fornitori e dei consumatori e i fattori di concorrenza.

    91 Gli articoli ad alto valore aggiunto prodotti in piccole serie costituirebbero i prodotti di qualità superiore, mentre i prodotti di qualità corrente comprendono invece gli articoli a debole valore aggiunto, prodotti in serie. La decisione si riferirebbe al peso del tessuto non per distinguere fra loro queste due categorie di prodotti, ma per riferire la descrizione che l'interveniente aveva dato della futura produzione della Hualon.

    92 La domanda di tessuti di qualità inferiore sarebbe estremamente sensibile ai prezzi, ma omogenea, mentre sarebbe meno elastica per i tessuti di qualità superiore, ma più mutevole, in quanto collegata alla moda.

    93 Dalla decisione emergerebbe implicitamente che il segmento dei prodotti di qualità superiore alimenta quasi direttamente i fabbricanti di vestiti al dettaglio, mentre il segmento dei prodotti di qualità corrente rifornisce produttori di tessili della Comunità che si concentrano, sempre di più, sulle fasi finali del finissaggio del tessuto. Basandosi su un articolo della letteratura specializzata (Scheffer, M.: «Internationalisation of Production by EC Textile and Clothing Manufacturers», Textile Outlook International, Textile Intelligence Limited, gennaio 1994), l'interveniente precisa che la maggior parte delle importazioni di tessuti di base risulterebbe da acquisti di produttori comunitari che intenderebbero trasformare tali tessuti e fruire del regime di perfezionamento passivo.

    94 Le ricorrenti osservano che la decisione controversa non contiene affatto siffatta analisi del mercato, ma rimane invece confusa su tale punto. In ciò consiste la loro censura.

    - Giudizio del Tribunale

    95 La decisione precisa che «la produzione (della Hualon) si orienterà esclusivamente verso il segmento inferiore del mercato dei tessili, tessuti fabbricati in serie e a basso valore aggiunto, con una densità fino a 200 g/m2» (ventunesimo comma della comunicazione). Riferendo le osservazioni del governo del Regno Unito, nella decisione si afferma che si tratterà di tessili «prodotti in serie e a basso costo» (commi undicesimo e sedicesimo dalla comunicazione), che rientrano in un «segmento del mercato caratterizzato da una concorrenza sui prezzi estremamente aspra» (sedicesimo comma).

    96 Per distinguere questa produzione da quella dei produttori della Comunità, la decisione segnala che i produttori comunitari si sono orientati verso «prodotti di alta qualità e meno sensibili al fattore prezzo» (quarantaduesimo comma della comunicazione), in particolare verso «tessuti più serrati, di qualità superiore in quanto al tatto, al drappeggio e alla struttura» (quarantatreesimo comma), vale a dire «prodotti specializzati e con un elevato valore aggiunto» (quarantacinquesimo comma).

    97 Ai fini dell'applicazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato, i criteri elencati dalla convenuta sono sufficientemente pertinenti per giustificare la sua valutazione. La distinzione fra tessuti di qualità inferiore e tessuti di qualità superiore sembra del resto essere ammessa nel settore di cui trattasi come sufficientemente pertinente per l'analisi del mercato [v. «Textiles, habillement, chaussures et cuir», in Panorama de l'industrie communautaire 1994, sopracitato al punto 87, in cui si fa menzione rispettivamente di «prodotti fabbricati in serie», che costituiscono oggetto di un'intensa concorrenza da parte dei produttori dei paesi in via di sviluppo (pag. 14-1) o di «articoli standard» (pag. 14-7), e di «prodotti di lusso» (pag. 14-7) o di «prodotti di qualità superiore destinati a talune nicchie di mercato ben definite» (pag. 14-1), di «articoli di qualità superiore» (pag. 14-6), «meno sensibili ai prezzi, e che non sono riducibili allo stesso grado di fabbricazione in serie degli articoli standard» (pag. 14-7); nel suo articolo intitolato «Internationalisation of Production by EC Textile and Clothing Manufactures», sopracitato al punto 93, pagg. 104 e 114, il signor Scheffer parla di «basic qualities» e di «basic products»].

    98 Di conseguenza, non si può addebitare alla convenuta di non aver definito i criteri che distinguono i prodotti di qualità corrente rispetto a quelli di qualità superiore.

    99 La censura dev'essere pertanto respinta.

    Sulla sostituzione della produzione della Hualon alle importazioni

    - Argomenti delle parti

    100 Le ricorrenti negano che la futura produzione della Hualon si sostituirà alle importazioni senza aumentare le capacità di produzione poiché essa dovrebbe riguardare esclusivamente un segmento del mercato, vale a dire quello dei tessuti a basso valore aggiunto fabbricati in serie, che, in mancanza della Hualon, sarebbe occupato dalle importazioni provenienti da paesi terzi.

    101 Da un lato, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, la produzione comunitaria non tenderebbe ad abbandonare progressivamente i prodotti di qualità corrente e a spostarsi dalla Comunità verso paesi terzi. Riferendosi a due articoli pubblicati dall'Observatoire européen du textile et de l'habillement (Prudhommeaux, M.-J.: «L'industrie de l'habillement: entre délocalisation et Sentier», 1994, vol. III, n. 2, Observatoire européen du textile et de l'habillement, Scheffer, M.: «The Changing Map of European Textiles», Production and Sourcing Strategies of Textiles and Clothing Firms, 1994, pagg. 81 e 82, Observatoire europeén du textile et de l'habillement), le ricorrenti affermano che tale fenomeno di trasferimento non riguarda il settore tessile vero e proprio, ma quello della confezione.

    102 D'altro lato, la Hualon sarebbe tanto meno in grado di sostituirsi alle importazioni in quanto essa non sarebbe valida economicamente, poiché non concorrenziale rispetto ai produttori di paesi terzi dove vigono bassi salari. A titolo esemplificativo, il costo del salario per metro di tessuto di poliammide o di poliestere sarebbe di 0,31 USD, a fronte di 0,013 USD in Indonesia e di 0,011 USD nel Vietnam.

    103 L'aiuto impugnato avrebbe dovuto essere vietato, poiché l'investimento controverso dovrebbe comportare un notevole aumento degli eccessi di capacità produttiva, il che è bandito dalla norme quadro degli aiuti all'industria tessile stabilite dalla convenuta (comunicazione del luglio 1971 e lettera del 1977). Inoltre, contrariamente all'obiettivo che è stato alla base del programma Retex, summenzionato al punto 34, l'investimento sovvenzionato dovrebbe aumentare la dipendenza della regione di cui trattasi nei confronti del settore tessile, mentre l'occupazione nel settore del tessile e dell'abbigliamento vi rappresenterebbe già il 25% dell'occupazione complessiva nel settore manifatturiero. Tali varie norme quadro del settore tessile obbligherebbero la Commissione a provare in modo molto fondato che il progetto controverso non può aggravare gli eccessi di capacità produttiva.

    104 In ogni caso, la convenuta non potrebbe autorizzare un aiuto basandosi semplicemente su una tendenza del mercato, né potrebbe autorizzare un aiuto che abbia appunto l'effetto di concretizzare i presupposti che giustificano la sua autorizzazione. In ogni modo, se dovesse essere vero che la produzione comunitaria interessata diminuisce a favore di quella di paesi terzi, tale andamento imporrebbe ancora di più il divieto dell'aiuto controverso. Infatti, i produttori comunitari di prodotti di qualità corrente dovrebbero subire la concorrenza non solo delle importazioni provenienti da detti paesi, ma anche quella della Hualon, il che produrrebbe l'effetto di aggravare lo squilibrio fra l'offerta, già eccedentaria, e la domanda sul mercato europeo.

    105 Secondo la convenuta, la decisione impugnata si inquadra perfettamente nella linea di condotta da essa definita nella sua comunicazione del 1971 e nella sua lettera del 1977. Il programma Retex non sarebbe pertinente nella specie, poiché nell'Irlanda del Nord l'occupazione nel settore tessile-abbigliamento rappresenterebbe soltanto il 4,5%. L'esame della redditività economica non sarebbe necessario per valutare la compatibilità di un aiuto all'investimento. Del resto, le statistiche prodotte dalle ricorrenti, relative al costo del salario per metro di tessuto nel Regno Unito, risulterebbero da medie e inserirebbero cifre relative a impianti di produzione obsoleti, senza tener conto della particolare situazione della fabbrica della Hualon nell'Irlanda del Nord. Infine, le ricorrenti non avrebbero dimostrato un manifesto errore di valutazione che abbia svolto un ruolo determinante nella decisione impugnata.

    106 Secondo l'interveniente, anche se l'aiuto considerato non si realizza e la fabbrica della Hualon non si apre nell'Irlanda del Nord, alcune fabbriche della Comunità chiuderanno sotto la pressione dei produttori dell'Asia. Il numero crescente di soppressione di posti di lavoro nell'industria tessile della Comunità dimostrerebbe come siffatto processo sia in corso. Il livello delle importazioni dei prodotti considerati sarebbe aumentato [nel 1991, nella misura del 40% per i prodotti AMF 2 (tessuti di cotone) e del 25% per i prodotti AMF 35 (tessuti di fibre sintetiche continue), il che comporta un aumento del 68% dal 1985]. Tale orientamento proseguirebbe (aumento del 4,3% tra il 1990 e il 1992), mentre i paesi terzi esportatori non utilizzano ancora completamente le loro quote commerciali, e tali quote sono destinate ad essere abbandonate a seguito degli accordi dell'Uruguay Round.

    107 Basandosi sul documento «Textiles, habillement, chaussures et cuir», Panorama de l'industrie du textile et de l'habillement 1994, succitato al punto 87, esso afferma che i produttori della Comunità hanno risposto alla concorrenza dei produttori che fruiscono di costi inferiori orientando la loro produzione verso articoli di qualità superiore.

    108 Tale tendenza sarebbe corroborata dalla piccola percentuale di nuovi tessuti a getto d'aria o a getto d'acqua installati nella Comunità.

    109 Il progetto della Hualon andrebbe controcorrente rispetto a tali tendenze. La Hualon nutrirebbe l'ambizione di far concorrenza alle importazioni caratterizzate da bassi costi di produzione, provenienti dai paesi dell'Asia, pur producendo utili.

    110 Da tutti questi elementi emergerebbe che i prodotti della Hualon farebbero concorrenza, fondamentalmente, soltanto alle merci importate. Così, anche se è vero che l'utilizzazione da parte della Hualon di nuovi telai aumenterà l'eccesso di capacità produttiva, essa non avrà per contro nessuna incidenza sull'eccesso di capacità produttiva strutturale, ai sensi della lettera del 1977. Questa riguarderebbe il problema dei telai che sono utilizzati a perdita per coprire una parte dei costi fissi, in quanto i loro proprietari non sono in grado di raccogliere i capitali necessari alla sostituzione di tali beni strumentali con macchine nuove e redditizie. Questa sarebbe la situazione di numerosi telai a getto d'aria o a getto d'acqua utilizzati nella Comunità e della maggior parte dei telai a pinze e a proiettile impiegati per fabbricare tessuti di qualità inferiore.

    111 L'interveniente osserva che, sebbene sia vero che l'aiuto considerato avrà un effetto negativo sui telai la cui utilizzazione non è attualmente redditizia, tali telai, che contribuiscono all'eccesso di capacità produttiva strutturale, sono in ogni caso condannati, indipendentemente dagli effetti che saranno prodotti dall'aiuto considerato. L'unica soluzione a lungo termine del problema dell'eccesso di capacità produttiva esistente attualmente nella Comunità consisterebbe nel sostituire l'eccesso di capacità produttiva strutturale con una capacità concorrenziale, la quale non sarebbe minacciata quanto ai prodotti di qualità elevata.

    112 Infine, l'argomento relativo al programma Retex sarebbe privo di pertinenza, poiché esso riguarda i programmi di aiuti comunitari e non gli aiuti di Stato.

    - Giudizio del Tribunale

    113 Nella sua decisione, la convenuta si è espressamente riferita alla comunicazione del 1971 e alla lettera del 1977. Questi documenti bandiscono gli aiuti che abbiano l'effetto di aggravare gli eccessi di capacità produttiva nei settori eccedentari ed enunciano i criteri di applicazione di tale principio.

    114 In primo luogo, l'allegato della lettera del 1977 precisa che la nozione di eccesso di capacità produttiva implica la presa in considerazione di sottosettori sufficientemente diversificati. Nella specie, la convenuta ha incentrato la sua analisi sul sottosettore dei tessuti di qualità inferiore.

    115 In secondo luogo, l'allegato della lettera del 1977 prescrive di tener conto dell'andamento prevedibile delle condizioni di concorrenza per valutare le ripercussioni di un progetto sovvenzionato sugli eccessi di capacità produttiva. Occorre pertanto esaminare se la decisione impugnata tenga conto dell'andamento prevedibile delle condizioni di concorrenza.

    116 Per valutare la posizione dei produttori comunitari sul mercato, la convenuta è partita dalla premessa che i tessuti di qualità inferiore sono fabbricati soprattutto mediante telai a getto d'aria o a getto d'acqua. Dalla decisione risulta che, a causa di un'aspra concorrenza in termini di prezzi nel segmento dei prodotti di qualità corrente, la preferenza dei produttori comunitari per una tecnica di produzione piuttosto che per un'altra comporta necessariamente una strategia di collocazione sul mercato (quarantaduesimo comma della comunicazione). Basandosi in particolare su cifre fornite da un consulente che fa riferimento ad una notevole disparità fra l'Asia e la Comunità nella percentuale degli impianti di telai a getto, la decisione rileva che «l'industria comunitaria manifesta una certa preferenza per i telai a pinze e a proiettile (...) rispetto a quelli a getto», preferenza che sarebbe «confermata dalla tendenza alla sostituzione dei telai in risposta all'aspra concorrenza in termini di prezzi da parte di prodotti tessili provenienti da paesi terzi» (commi quarantaduesimo e quarantaquattresimo della comunicazione). Secondo la decisione, i produttori comunitari hanno tendenza ad abbandonare i prodotti di qualità corrente per orientarsi maggiormente verso quelli di lusso (quarantatreesimo comma della decisione), in quanto la produzione di tessuti di qualità inferiore tende a spostarsi verso paesi terzi con costi salariali inferiori (commi trentaseiesimo, quarantacinquesimo e quarantasettesimo). L'abbandono delle restrizioni quantitative, che è previsto dall'accordo del GATT, dovrebbe favorire inoltre le importazioni (quarantasettesimo comma). Infine, la decisione menziona la tendenza alla riduzione della capacità produttiva nella Comunità (commi quarantottesimo e quarantanovesimo della comunicazione) e dell'andamento del consumo (commi cinquantesimo-cinquantaduesimo). Alla luce di tale analisi la convenuta ha concluso che la produzione della Hualon contribuirebbe alla sostituzione delle importazioni invece che all'aumento delle capacità produttive.

    117 La letteratura specializzata prodotta dalle ricorrenti non infirma tale analisi. L'estratto dell'articolo della signora Prudhommeaux, succitato al punto 101, anche se fa riferimento al trasferimento dell'industria della confezione verso i paesi con bassi salari, non contiene alcun elemento che mostri che tale fenomeno non riguarda i tessuti di qualità inferiore. Neanche l'estratto dell'articolo del signor Scheffer, «The Changing Map of European Textiles», succitato al punto 101, corrobora la loro tesi, ma va invece in senso opposto. Questo articolo affronta il problema del trasferimento della produzione di tessili. L'autore effettua il collegamento fra la confezione e la produzione di tessuti, affermando che il successo di una unità produttiva di vestiti dipende dall'esistenza, a livello locale, di servizi e di possibilità di approvvigionamento e, tenuto conto dello sviluppo tecnico, di manodopera qualificata. Precisa inoltre che alcuni produttori si riforniscono di tessuti provenienti da paesi terzi (vale a dire da paesi extracomunitari) e completano la loro produzione comunitaria importando articoli di qualità inferiore che non possono essere fabbricati in modo concorrenziale tenuto conto dei costi cui i produttori comunitari devono far fronte. Egli fa riferimento del pari alla possibilità che le operazioni di tintura e di finissaggio siano trasferite in futuro verso paesi dove vigono leggi di tutela dell'ambiente meno restrittive. Valuta i vantaggi, per un produttore di vestiti della Comunità che consideri strategie di trasferimento della produzione, di subappalto e di approvvigionamento, di avvalersi di un fabbricante locale di tessuti (vale a dire di un produttore non comunitario). Conclude che alcuni vantaggi militano a favore dell'approvvigionamento di tessuti presso un fabbricante locale o della creazione di fabbriche nei principali paesi produttori di vestiti.

    118 Gli altri articoli specializzati versati agli atti («Textiles, habillement, chaussures et cuir», Panorama de l'industrie communautaire 1994, succitato al punto 87; Scheffer, M.: «Internationalisation of Production by EC Textile and Clothing Manufacturs», succitato al punto 93; Sri Ram Khanna: «Trends in US and EU Textile and Clothing Imports», Textile Outlook International, Textile Intelligence Limited, novembre 1994) sono prudenti e contengono opinioni sfumate, ma sembrano corroborare l'analisi della convenuta piuttosto che negarne la validità.

    119 Ne consegue che la convenuta ha effettuato un'analisi plausibile dell'andamento prevedibile delle condizioni di concorrenza. Le ricorrenti non hanno dimostrato con un sufficiente grado di certezza l'esistenza di errori di fatto che mettano in discussione detta analisi e le conclusioni su di essa fondate.

    120 Quanto alla redditività economica del progetto, la convenuta ha considerato che non occorreva contestare l'asserzione del Regno Unito secondo la quale essa era assicurata, in quanto l'impresa privata beneficiaria dell'aiuto sostiene oltre il 60% dei costi dell'investimento ed assume i rischi legati alla sua realizzazione (sessantatreesimo comma della comunicazione). La convenuta era legittimata a non effettuare un esame più approfondito della questione poiché era plausibile che il progetto fosse redditizio e l'impresa competitiva, in quanto il gruppo da cui dipende l'impresa beneficiaria dell'aiuto opera nel Sud-est asiatico, in paesi con costi salariali moderati. La convenuta poteva quindi ragionevolmente presagire dai notevoli investimenti dell'impresa nell'Irlanda del Nord che il progetto presentava vantaggi finanziari rispetto alla produzione in Asia o, quantomeno, sarebbe stato redditizio.

    121 Infine, la convenuta non ha ecceduto il suo potere discrezionale autorizzando un aiuto con effetti apparentemente contrastanti con l'obiettivo assegnato al programma Retex. Infatti, quest'ultimo non è diretto a impedire a un territorio ampiamente dipendente dal settore tessile, ma che soffre peraltro di gravi problemi economici e sociali, di migliorare la sua posizione mediante un aiuto, anche a costo di una maggiore dipendenza settoriale, soprattutto quando l'investimento sovvenzionato deve consentire di attirare altri investimenti. Se, come fanno intendere le ricorrenti, dal programma Retex discendesse che la concessione di un aiuto in materia tessile sarebbe vietata indipendentemente dalle altre peculiarità economiche del territorio interessato, tale programma avrebbe l'effetto perverso di indebolire l'Irlanda del Nord sul piano economico, mentre al contrario esso è diretto a rafforzare la posizione economica delle aree da esso interessate. Di conseguenza, l'esistenza del programma Retex non può, di per sé, avere l'effetto di comportare l'illegittimità dell'aiuto controverso.

    122 Dai precedenti elementi discende che la censura dev'essere respinta.

    Sulla produzione della Hualon

    - Argomenti delle parti

    123 Le ricorrenti negano che la Hualon si limiterà a produrre tessuti di qualità inferiore, come è affermato al ventunesimo e al quarantatreesimo commi della comunicazione. Il 13 novembre 1994, il presidente dalla Hualon avrebbe infatti dichiarato, nel corso di un'intervista accordata alla BBC, che la Hualon mirava a produrre tessuti ad alto valore aggiunto.

    124 Secondo la convenuta, sostenuta dall'interveniente, detta dichiarazione è stata ufficialmente smentita dalla Hualon.

    125 L'interveniente afferma che la Hualon fabbricherà soltanto prodotti a basso valore aggiunto in grande serie.

    - Giudizio del Tribunale

    126 La decisione impugnata autorizza la concessione di un aiuto destinato all'insediamento di una fabbrica per la produzione di tessuti di qualità inferiore, come da essa previamente definiti (v. supra, punti 95 e 96).

    127 La censura si basa sul presupposto che la Hualon non produrrà esclusivamente tessuti di qualità inferiore. Tale presupposto si basa soprattutto su una dichiarazione del presidente della Hualon effettuata dopo la decisione.

    128 La mera asserzione che non sarà rispettata una delle condizioni che sono alla base di una decisione di autorizzazione di un aiuto non può mettere in discussione la legittimità di detta decisione. Se l'impresa beneficiaria non dovesse conformarsi alle condizioni dell'autorizzazione, toccherebbe allo Stato membro vigilare sulla corretta esecuzione della decisione e alla Commissione valutare se occorra chiedere il rimborso dell'aiuto (sentenza della Corte 4 febbraio 1992, causa C-294/90, British Aerospace e Rover/Commissione, Racc. pag. I-493, punto 11).

    Sulla posizione dei produttori comunitari nel settore dei tessuti di qualità inferiore

    - Argomenti delle parti

    129 Le ricorrenti addebitano alla convenuta di non aver preso in considerazione la massiccia presenza dei produttori comunitari nel settore dei prodotti di qualità corrente. Orbene, oltre l'80% dei tessuti della categoria AMF 35 fabbricati nella Comunità peserebbe meno di 200 g/m2, e tale percentuale supererebbe ampiamente il 90% se ci si limita ai tipi di prodotti annunciati dalla Hualon.

    130 Ammesso che, come osservato dalla convenuta, il tipo di telaio utilizzato sia un pertinente indicatore del tipo di tessuto fabbricato, sarebbe stato necessario prendere in considerazione il numero di telai a getto d'aria e a getto d'acqua, usati nella Comunità, nonché la loro durata media di utilizzazione, invece del tasso di installazione di nuovi telai. Inoltre, la convenuta avrebbe del pari incluso, a torto, i telai destinati alla fabbricazione di prodotti lanieri. Orbene, esisterebbe in Europa un'importante industria laniera, che utilizzerebbe esclusivamente, a causa della natura delle fibre, telai a proiettile. La convenuta avrebbe dovuto limitare la sua stima ai tessuti appartenenti al mercato considerato dall'aiuto controverso, vale a dire i tessuti in poliestere, in poliammide, in cotone o i tessuti misto cotone. Deducendo dal numero complessivo dei nuovi telai a proiettile messi in funzione nella Comunità quelli usati per i prodotti lanieri, si giungerebbe alla conclusione che, nel 1991, il 29,9% dei nuovi telai messi in funzione era costituito da telai a getto d'aria e a getto d'acqua e, nel 1992, il 32,5%. Tali percentuali si eleverebbero al 38,4% per il 1989 e al 40,7% per il 1991 se si tiene conto del fatto che notevoli investimenti in telai a getto d'aria e a getto d'acqua sono stati effettuati nella Comunità negli anni precedenti quelli citati dalla convenuta (1991/1992), in particolare nel 1989 e nel 1990. Tali considerazioni dimostrerebbero la massiccia presenza dei produttori comunitari nel settore dei prodotti di qualità corrente. La convenuta avrebbe dovuto tenerne conto, dato che questo elemento è essenziale per valutare gli effetti sulla concorrenza dell'investimento controverso. Le ricorrenti producono inoltre un prospetto risultante da un'indagine effettuata presso imprese affiliate all'Aiuffass negli otto principali paesi produttori della Comunità europea, dal quale emergerebbe che quasi il 50% dei telai per fabbricare tessuti delle categorie AMF 35 e AMF 36 era costituito da telai a getto d'aria e a getto d'acqua.

    PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO: 694A0380.1

    131 Anche attenendosi al metodo e alle cifre della Commissione, si imporrebbe la conclusione che saranno notevoli le ripercussioni dell'investimento della Hualon sull'industria comunitaria.

    132 Infine, le ricorrenti fanno riferimento al quarantaquattresimo comma della comunicazione, redatto come segue: «Secondo la FIIT, all'interno della Comunità il 24% dei telai senza navette di nuova installazione nel 1991 è del tipo a getto d'aria o ad acqua e nel 1992 tale cifra era pari al 29%; i dati corrispondenti per l'Asia erano il 74% nel 1991 e il 69% nel 1992». Tali cifre dimostrerebbero la tesi opposta a quella sostenuta dalla convenuta, secondo la quale la produzione comunitaria tende ad abbandonare progressivamente i prodotti di qualità corrente a favore di quelli di qualità superiore.

    133 La convenuta non pone in dubbio il fatto che l'industria tessile comunitaria sia sempre notevolmente presente nel settore dei prodotti di qualità corrente, ma ricorda di aver preso le mosse dal convincimento che l'investimento sovvenzionato non inciderà notevolmente sull'andamento delle capacità stabilite in Europa. Essa si sarebbe basata sull'andamento del mercato, caratterizzato dal fatto che gli altri produttori comunitari abbandonano progressivamente il settore dei prodotti di qualità corrente, che sarà ripreso da produttori di paesi terzi, per orientarsi sempre di più verso la produzione di tessuti di qualità superiore, di modo che l'investimento sovvenzionato non inciderà notevolmente sull'andamento delle capacità stabilite in Europa.

    134 Per determinare l'evoluzione prevedibile del settore, il tasso d'installazione di nuovi telai costituirebbe un criterio più pertinente di quello, caldeggiato dalle ricorrenti, del numero di telai a getto d'aria e a getto d'acqua utilizzati nella Comunità nonché della loro durata media di utilizzazione.

    135 Infine, le cifre citate al quarantaquattresimo comma della comunicazione non dimostrerebbero affatto che la produzione comunitaria si rafforza nel segmento dei prodotti di qualità corrente, ma invece il fatto che la percentuale d'installazione dei telai adattati alla produzione di tessuti di qualità inferiore in Europa è nettamente inferiore a quella esistente in Asia.

    136 Secondo l'interveniente, la convenuta era perfettamente legittimata a non escludere dai suoi calcoli i telai utilizzati per i prodotti lanieri, poiché il Giappone, gli Stati Uniti e la Cina sono anch'essi grandi produttori di tessuti di lana o principalmente a base di lana.

    137 Nelle sue osservazioni sulla memoria d'intervento, le ricorrenti negano che i produttori comunitari utilizzino a perdita telai obsoleti. Dalla relazione della Kurt Salmon Associates prodotta dall'interveniente risulterebbe infatti che tutti i telai utilizzati da detti produttori sono stati rinnovati. Inoltre, sarebbe redditizio fabbricare prodotti di qualità corrente mediante telai a pinze o a proiettile e prodotti di lusso con telai a getto.

    - Giudizio del Tribunale

    138 La decisione si basa su una valutazione degli effetti del progetto sovvenzionato alla luce dell'andamento prevedibile del mercato.

    139 Come emerge dai punti 117-119 di cui sopra, le ricorrenti non hanno dimostrato l'erroneità dell'analisi della convenuta relativa all'andamento futuro del mercato, e del pari esse non hanno provato che i produttori comunitari continueranno ad occupare una posizione importante nella nicchia di mercato considerata dalla Hualon.

    140 Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, dalla decisione emerge che la convenuta ha tenuto conto della futura posizione dei produttori comunitari sul mercato dei prodotti di qualità corrente, ma ha concluso che essa sarà debole (commi cinquantatreesimo, cinquantacinquesimo e cinquantasettesimo della comunicazione).

    141 Infine, le ricorrenti non hanno dimostrato che era manifestamente inadeguato il sistema adottato dalla convenuta per valutare la posizione futura dei produttori comunitari sul mercato dei prodotti di qualità corrente. Infatti, esse si sono limitate ad affermare che sarebbe stato preferibile determinare il numero di telai utilizzati attualmente e la loro durata di utilizzazione, mentre tale sistema non consente di anticipare la scelta che effettuerà un produttore alla fine del periodo di utilizzazione dei telai da esso utilizzati attualmente, e non consente pertanto di valutare la futura posizione dei produttori comunitari nel segmento di mercato considerato.

    142 Alla luce di quanto precede, la censura dev'essere respinta.

    Sull'uso dei vari tipi di telai

    - Argomenti delle parti

    143 Le ricorrenti addebitano alla convenuta di non aver esaminato se i telai a getto consentano la fabbricazione di prodotti di qualità superiore, nella quale, secondo la decisione controversa, si sarebbero specializzati i produttori comunitari.

    144 Sarebbe molto comune, e redditizio, fabbricare prodotti di lusso con telai a getto d'aria o a getto d'acqua, in quanto la scelta degli strumenti dipende essenzialmente dalla strategia delle imprese. Non vi sarebbe una chiara correlazione fra il tipo di telaio utilizzato e i tipi di tessuti fabbricati. Sarebbe ammesso in genere dagli esperti del settore in esame che i telai a getto d'acqua si prestano meglio degli altri alla fabbricazione di tessuti di poliestere destinati alla confezione di articoli per signore, quali i crespi, nonché di articoli tecnici di alto valore aggiunto, quali gli airbag. Le ricorrenti citano anche l'esempio di due società che fabbricherebbero articoli ad elevato valore aggiunto con telai a getto. Esse rilevano infine che nella Repubblica coreana, dove le imprese tessili diversificherebbero progressivamente la loro produzione verso articoli ad elevato valore aggiunto a causa della concorrenza sempre più intensa dei prodotti fabbricati in paesi quali l'Indonesia e la Thailandia, quasi il 75% dei nuovi telai senza navette installati nel 1994 era costituito da telai a getto e non da telai a pinze o a proiettile.

    145 La convenuta segnala di essersi basata non su un criterio meramente tecnico, ma su elementi di redditività economica per considerare che i tessuti di qualità inferiore sono prodotti piuttosto mediante telai a getto e quelli di lusso piuttosto mediante telai a pinze o a proiettile.

    146 Essa osserva che, tenuto conto della migliore produttività dei telai a getto per le produzioni di qualità inferiore di serie e, inoltre, delle caratteristiche tecniche dell'investimento considerato, era ragionevole considerare che l'investimento sovvenzionato si sarebbe orientato più verso una produzione di serie appartenente piuttosto al mercato di prodotti di qualità corrente, come hanno affermato le autorità britanniche nella loro notifica.

    147 L'interveniente produce la relazione della Kurt Salmon Associates, che espone le caratteristiche, i vantaggi e gli inconvenienti dei vari tipi di telaio, per condividere la tesi della convenuta.

    - Giudizio del Tribunale

    148 I rilievi delle ricorrenti, che mirano principalmente a dimostrare come sia comune e redditizio produrre articoli di qualità superiore mediante telai a getto, non inficiano la tesi della convenuta secondo la quale è più redditizio produrre tessuti di qualità inferiore mediante telai a getto, piuttosto che con telai a pinze o a proiettile. Detti argomenti non indeboliscono neanche le considerazioni relative alla tendenza dei produttori comunitari ad abbandonare i prodotti di qualità corrente.

    149 Le ricorrenti si limitano inoltre ad affermare la mancanza di chiara correlazione fra il tipo di telaio utilizzato e il tipo di tessuto fabbricato, senza prove a sostegno di tale asserzione. In particolare, esse non contestano né inficiano le spiegazioni tecnico-economiche, relative ai vari telai, figuranti nella relazione della Kurt Salmon Associates prodotta dall'interveniente.

    150 Le ricorrenti non hanno dimostrato pertanto che la convenuta avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione dei fatti considerando che i prodotti di qualità corrente fabbricati con telai a pinze non possono far concorrenza ai prodotti importati provenienti da paesi terzi e fabbricati con telai a getto d'aria o a getto d'acqua a causa delle caratteristiche di questi tipi di telai e basandosi su tale considerazione per analizzare il prevedibile andamento delle condizioni di concorrenza.

    151 Ne consegue che la censura non può essere accolta.

    2. Sulle altre lacune dell'analisi del mercato

    Sull'esclusiva presa in considerazione della fase della tessitura

    - Argomenti delle parti

    152 Le ricorrenti sostengono che la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione basandosi unicamente sulla fase della tessitura per affermare che la Hualon sarà competitiva rispetto alle importazioni provenienti da paesi terzi e che la sua produzione potrà pertanto sostituirvisi, mentre l'investimento controverso costituisce un progetto integrato che riguarda le attività di tintura e di finissaggio (nobilitazione), di tessitura e di filatura. Orbene, la fase della tessitura corrisponderebbe, in media e considerate tutte le produzioni, soltanto al 30% di tutti i costi di un prodotto finito, mentre quelle della filatura e della nobilitazione ne rappresenterebbero rispettivamente, in media e considerate tutte le produzioni, il 30% e il 40%.

    153 La convenuta, sostenuta dall'interveniente, nega di aver considerato unicamente la fase della tessitura per dimostrare la competitività della Hualon rispetto ai prodotti importati dai paesi terzi.

    - Giudizio del Tribunale

    154 Addebitando alla convenuta di non aver preso in considerazione le fasi di produzione diverse dalla tessitura per valutare la competitività della Hualon rispetto ai concorrenti di paesi terzi, le ricorrenti in realtà mettono in dubbio la competitività della Hualon.

    155 A questo proposito, il Tribunale considera che, per le ragioni sopra esposte al punto 120, la censura non può essere accolta.

    Sull'esclusiva presa in considerazione del periodo in cui sarà raggiunta la capacità massima della Hualon

    - Argomenti delle parti

    156 Le ricorrenti rimproverano inoltre alla convenuta di aver considerato soltanto la situazione che si presenterà quando la Hualon funzionerà al massimo della sua capacità, vale a dire, secondo la convenuta, fra il 2000 e il 2003, se ci si riferisce al quarantesimo comma della comunicazione, e nel 1998/1999 se ci si riferisce al trentaseesimo comma, omettendo di tener conto delle attività che saranno esercitate dalla Hualon durante i prossimi sette, otto o nove anni.

    157 La scelta della convenuta di valutare gli effetti del progetto sovvenzionato in una prospettiva dinamica non giustificherebbe che il momento a partire da cui si valutano detti effetti sia fissato alla data in cui la Hualon sarà al massimo della sua capacità produttiva, tanto più che detta data è lontana e la decisione controversa si basa esclusivamente sulle attività di tessitura, attività che sarebbero esercitate dalla Hualon molto rapidamente.

    158 Orbene, sarebbe indubbio che l'aiuto concesso, tenuto conto della sua importanza e della grande quantità di tessuti che l'investimento consentirà di trattare durante i prossimi sette, otto o nove anni, nuocerà notevolmente alle imprese comunitarie che esercitano attività uguali a quelle che saranno svolte dalla Hualon durante detto periodo.

    159 La convenuta, sostenuta dall'interveniente, afferma di aver debitamente preso in considerazione l'andamento progressivo dell'investimento e del mercato, anche se è vero che, per valutare gli effetti dell'aiuto a lungo termine, ha esaminato più in dettaglio la fase in cui la Hualon raggiungerà la sua massima capacità produttiva. Come prova di ciò, essa fa riferimento alla prima frase del cinquantaseesimo comma della comunicazione impugnata, nella quale essa raffronta l'evoluzione progressiva dell'investimento, da un lato, con il settore tessile comunitario, dall'altro (essa prevede che la Hualon dovrebbe compensare, «in parte o completamente, le riduzioni della capacità causate dalle attrezzature obsolete e dalla dislocazione della produzione»).

    160 L'interveniente aggiunge che, poiché il mercato del tessile è estremamente mutevole, per valutarlo dinamicamente come prescritto dalla lettera del 1977 è necessario esaminare le tendenze a lungo termine e l'insieme della produzione sul mercato. Di conseguenza, si deve tener conto della situazione della Hualon quando essa avrà raggiunto la sua fase di piena attività e non quando dovrà inizialmente far fronte ai suoi costi di lancio.

    - Giudizio del Tribunale

    161 Dal cinquantaseesimo comma della comunicazione, citato dalla convenuta, nonché dal sessantaduesimo, che fa riferimento ai cambiamenti in corso e alla possibilità che produttori comunitari siano costretti ad uscire dal mercato per effetto dell'aiuto controverso, emerge che la convenuta ha preso in considerazione la situazione che può presentarsi fra l'inizio dell'attuazione del progetto controverso e il momento in cui la Hualon funzionerà a pieno regime.

    162 Pertanto, la censura è infondata e, di conseguenza, dev'essere respinta.

    Sull'esclusiva presa in considerazione delle categorie AMF 2 e AMF 35

    - Argomenti delle parti

    163 Le ricorrenti addebitano alla convenuta di aver preso in considerazione non i prodotti della categoria AMF 3 (prodotto di fibre sintetiche discontinue), ma unicamente quelli appartenenti alle categorie AMF 2 e AMF 35. Orbene, la Hualon produrrà tessuti di cotone e di misto cotone (cotone/poliestere) che, a seconda della proporzione del cotone e del poliestere nel tessuto misto, appartengono talvolta alla categoria AMF 2 talvolta alla categoria AMF 3.

    164 La presa in considerazione della categoria AMF 3 nell'analisi del mercato dimostrerebbe una tendenza alla riduzione della domanda per quanto concerne i prodotti che saranno fabbricati dalla Hualon, dato che la domanda di tessuti AMF 3 ha accusato una riduzione del 23% fra il 1990 e il 1994. Omettendo di considerare i tessuti della categoria AMF 3, la convenuta avrebbe proceduto ad un'analisi del tutto insufficiente del mercato dei prodotti interessati dall'aiuto.

    165 Secondo la convenuta, nulla farebbe pensare che l'andamento sarebbe diverso se si inserisse la categoria AMF 3 nell'analisi.

    166 Avvalendosi dei risultati di un'analisi di 34 campioni forniti dalla Hualon, la quale aveva evidenziato che nessuno di essi apparteneva alla categoria AMF 3, l'interveniente sostiene che essa non produrrà fibre di questa categoria. Basandosi sulla relazione della Kurt Salmon Associates, aggiunge che, in ogni caso, il mercato dei prodotti AMF 3 presenta esattamente le stesse caratteristiche di quelle del mercato dei prodotti AMF 2 e AMF 35. Tale mercato riguarderebbe prodotti di qualità superiore e prodotti di qualità corrente, soffrirebbe di un eccesso strutturale di capacità produttiva, di un calo della produzione nella Comunità e di una crescente penetrazione delle importazioni. In un documento consegnato l'8 luglio 1996, prima dell'udienza, e comunicato alle parti all'inizio di essa, l'interveniente precisa che tra il 1988 e il 1993 le importazioni di tessuti AMF 3 sarebbero passate dal 31% al 54% (dal 35% al 44% per i tessuti AMF 2 e dal 16% al 28% per i tessuti AMF 35) e la produzione comunitaria sarebbe diminuita del 24,6% (l'8,5% per i tessuti AMF 2 e il 18,7% per i tessuti AMF 35). Il tasso di penetrazione delle importazioni nella Comunità sarebbe stato del 56% nel 1995 (il 46% per i tessuti AMF 2 e il 38% per i tessuti AMF 35). Di conseguenza, la distinzione fra prodotti AMF 2 e AMF 35, da un lato, e prodotti AMF 3, dall'altro, sarebbe irrilevante per valutare l'andamento prevedibile del mercato.

    167 Le ricorrenti ribattono che i campioni forniti dalla Hualon non costituiscono affatto una garanzia quanto alla futura produzione della Hualon stessa.

    - Giudizio del Tribunale

    168 All'udienza, le ricorrenti non hanno contestato né la ricevibilità né il contenuto del documento prodotto dall'interveniente poco prima dell'udienza stessa. Orbene, tale documento mostra che le tendenze del mercato dei tessuti AMF 3 sono simili a quelle che caratterizzano il mercato dei tessuti AMF 2 e AMF 35, vale a dire una riduzione della produzione nella Comunità e un aumento delle importazioni. Partendo dall'ipotesi che la produzione della Hualon si sostituirà alle importazioni invece di far concorrenza agli altri produttori comunitari, una riduzione della domanda sarebbe atta a rafforzare le conclusioni impugnate, invece di infirmarle. Una riduzione della domanda non potrebbe che accelerare il peggioramento della posizione dei produttori comunitari sul mercato e quindi favorire le importazioni alle quali la produzione della Hualon dovrebbe appunto sostituirsi. Pertanto, la censura potrebbe aver successo soltanto se fosse provata la falsità dell'analisi secondo la quale la produzione della Hualon contribuirà a sostituirsi alle importazioni. Orbene, le ricorrenti non hanno provato l'erroneità di tale analisi (v. supra, punti 117-119).

    169 Alla luce delle precedenti considerazioni, la censura non può essere accolta.

    3. Sulle previsioni relative alla domanda di prodotti delle categorie AMF 2 e AMF 35

    Argomenti delle parti

    170 Le ricorrenti ritengono poco credibili le previsioni, esposte al cinquantaduesimo comma della comunicazione, secondo le quali la domanda di prodotti AMF 2 e AMF 35 dovrebbe aumentare e, inoltre, l'asserzione, figurante al cinquantasettesimo comma, che l'incremento del consumo potrebbe essere soddisfatto, quasi esclusivamente, soltanto da un aumento delle importazioni.

    171 La domanda di prodotti appartenenti alle categorie AMF 2 e AMF 35 (e AMF 3) dovrebbe più verosimilmente diminuire, a causa del trasferimento dell'industria della confezione, alla quale detti prodotti sono destinati, come confermerebbero alcune cifre citate al cinquantesimo comma della comunicazione. In ogni caso, tali previsioni non potrebbero giustificare le notevoli restrizioni di concorrenza che risulteranno dall'investimento controverso.

    172 La convenuta ritiene come fosse del tutto pertinente, come elemento sussidiario di valutazione, considerare l'andamento della domanda per valutare gli effetti dell'aiuto controverso sulla concorrenza. Essa nega di averne tratto la conseguenza che quest'unico elemento giustificava la restrizione della concorrenza conseguente all'investimento.

    173 Inoltre, le cifre prodotte dalle ricorrenti in allegato alla loro replica mostrerebbero un aumento della domanda di prodotti AMF 2 e AMF 35.

    174 Infine, essa afferma che le ricorrenti si limitano a contestare in generale la credibilità delle sue previsioni, senza produrre elementi atti a porle in dubbio.

    175 L'interveniente precisa che il tasso di aumento della domanda dello 0,75% e del 2%, citati nella decisione controversa, si riferisce al consumo complessivo di prodotti finiti nella Comunità e non alla domanda di tessuti AMF 2 e AMF 35, che diminuirebbe rispettivamente del 4% e del 7%, poiché un crescente numero di vestiti sono confezionati mediante tessuti provenienti dall'esterno della Comunità. Sottolinea che l'entrata della Hualon su un mercato in declino dev'essere valutata nel più ampio contesto della tendenza, che la Hualon cercherà di invertire, all'aumento delle importazioni.

    176 Le ricorrenti obiettano che le cifre citate nella decisione si riferiscono espressamente ai tessuti AMF 2 e AMF 35, e non a prodotti finiti, e dalle considerazioni dell'interveniente deducono che la produzione della Hualon aggraverà l'andamento delle capacità installate.

    Giudizio del Tribunale

    177 Come sopra esposto al punto 168, si deve valutare l'impatto di un'eventuale diminuzione della domanda tenendo conto dell'ipotesi di partenza, non inficiata dalle ricorrenti, di un aumento delle importazioni alle quali la Hualon tenterebbe di sostituire la sua produzione. In tale ambito, una riduzione della domanda rafforza le conclusioni contenute nella decisione impugnata, che, pertinentemente, esamina il problema della domanda rispetto appunto all'aumento delle importazioni (v. supra, punto 168).

    178 Non avendo dimostrato le ricorrenti che era errata l'analisi della convenuta relativa alla sostituzione della produzione della Hualon alle importazioni, la censura non potrebbe avere successo, anche se fossero inesatte le cifre relative alla domanda citate nella decisione. Di conseguenza, essa va respinta.

    179 Dai precedenti elementi discende che le ricorrenti non hanno provato un manifesto errore di valutazione nella stima delle ripercussioni del progetto sulle condizioni di concorrenza e sugli eccessi di capacità produttiva, nell'analisi del mercato o nella valutazione della domanda.

    Conclusione

    180 Le ricorrenti non hanno provato che la convenuta avrebbe indebitamente autorizzato l'aiuto controverso in forza dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato CE. Pertanto, il ricorso dev'essere respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    181 A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti e la Commissione ha chiesto la loro condanna alle spese, si deve condannare le ricorrenti stesse a sopportare, oltre le proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione. A norma dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri che sono intervenuti nella causa sopportano le proprie spese; si deve pertanto statuire che il Regno Unito sopporterà le proprie spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE

    (Quinta Sezione ampliata)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché, in solido, quelle della Commissione.

    3) Il Regno Unito sopporterà le proprie spese.

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