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Dokument 61987CJ0102

    Sentenza della Corte del 13 luglio 1988.
    Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee.
    Aiuti statali - Prestito concesso dal Fonds industriel de modernisation.
    Causa 102/87.

    Raccolta della Giurisprudenza 1988 -04067

    ECLI-indikator: ECLI:EU:C:1988:391

    61987J0102

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 LUGLIO 1988. - REPUBBLICA FRANCESE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - AIUTI DA PARTE DI UNO STATO - PRESTITO DEL FONDO INDUSTRIALE DI AMMODERNAMENTO. - CAUSA 102/87.

    raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 04067


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Aiuti attribuiti dagli Stati - Pregiudizio per gli scambi fra Stati membri - Lesione della concorrenza - Aiuto attribuito a un' impresa che limiti la propria attività al mercato interno - Insussistenza di eccessi di capacità

    ( Trattato CEE, art . 92, n . 1 )

    Massima


    Un aiuto ad un' impresa può essere tale da pregiudicare gli scambi fra gli Stati membri e da alterare la concorrenza qualora l' impresa stessa si trovi in concorrenza con prodotti provenienti da altri Stati membri, senza essere essa stessa esportatrice, o qualora non vi sia eccesso di capacità nel settore .

    Infatti, quando uno Stato membro concede una sovvenzione ad un' impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentata, con la conseguenza che le possibilità delle imprese stabilite in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite .

    Parti


    Nella causa 102/87,

    Repubblica francese, rappresentata dai sigg . Gilbert Guillaume e Régis de Gouttes, in qualità di agenti, nonché dal sig . Bernard Botte, in qualità di agente supplente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Francia,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai consiglieri giuridici, sigg . Antonino Abbate e Thomas F . Cusack, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il sig . Georges Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione del 14 gennaio 1987, relativa ad un prestito del Fonds industriel de modernisation a favore di un' impresa del settore di produzione della birra ( GU L 152, pag . 27 ),

    LA CORTE,

    composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, O . Due, presidente di sezione, T . Koopmans, U . Everling, Y . Galmot, C . Kakouris e T.F . O' Higgins, giudici,

    avvocato generale : C.O . Lenz

    cancelliere : D . Louterman, amministratore

    vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 27 aprile 1988,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 7 giugno 1988,

    ha pronunziato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 4 aprile 1987, la Repubblica francese, in forza dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, ha proposto un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione del 14 gennaio 1987, relativa ad un prestito FIM a favore di un' impresa del settore di produzione della birra . Questa decisione, notificata al governo francese con lettera del 29 gennaio 1987, è stata inoltre pubblicata nella Gazzetta ufficiale ( GU L 152, pag . 27 ).

    2 Il Fonds industriel de modernisation ( nel prosieguo : "FIM ") è stato istituito dal governo francese nel 1983, e soppresso nel 1986 . Aveva il compito di contribuire al finanziamento delle imprese industriali che effettuavano investimenti materiali e immateriali al fine di modernizzare i procedimenti di fabbricazione o di sviluppare prodotti e procedimenti nuovi . Le azioni del FIM dovevano essere indirizzate prioritariamente ad un certo numero di obiettivi, fra i quali figurava l' installazione nelle imprese di macchine e di impianti ad alta tecnologia . Le norme applicabili prevedevano che il FIM potesse intervenire mediante prestiti ad imprese industriali; questi prestiti godevano di una garanzia finanziaria da parte dello Stato .

    3 I prestiti del FIM erano finanziati con i proventi dei "comptes de développement industriel" ( conti di sviluppo industriale, nel prosieguo : "Codevi "), conti di risparmio privati a brevissimo termine che avevano lo scopo di consentire alle famiglie francesi di partecipare, con il loro risparmio, agli sforzi di ripresa industriale prevista dal governo francese . Gli interessi percepiti dai detentori dei Codevi erano esonerati dall' imposta sul reddito; il loro tasso era fissato dal governo ad un livello sensibilmente inferiore a quello del mercato . Una parte dei fondi così raccolti era messa a disposizione di uno stabilimento finanziario francese, ossia la Caisse de dépôts et consignation ( cassa depositi e prestiti ), al fine di essere trasformata in prestiti del FIM . Il tasso di interesse di questi prestiti risultava dalla somma del costo della risorsa Codevi, pari all' interesse versato al risparmio, di un margine bancario del 2% e di una contribuzione alle spese di gestione del sistema .

    4 Nel febbraio 1984 la Commissione ha avviato la procedura di cui all' art . 93, n . 2, del trattato con riferimento ai prestiti FIM, in base al fatto che essi costituivano aiuti statali e che andava esaminato se questi aiuti erano compatibili o meno con il mercato comune ai sensi dell' art . 92, n . 3, del trattato . Questa procedura si è conclusa con l' adozione della decisione 85/378 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativa al sistema francese di aiuti all' industria consistenti in prestiti speciali per gli investimenti, prestiti agevolati alle imprese, prestiti complementari di rifinanziamento e prestiti del Fonds industriel de modernisation ( GU L 216, pag . 12 ). Il governo francese non ha impugnato questa decisione .

    5 Nella motivazione della decisione 85/378 si chiarisce in particolare che il tasso d' interesse dei prestiti del FIM è fissato sistematicamente ad un livello inferiore a quello dei prestiti concessi ai tassi del mercato, e che tale conseguenza è dovuta al fatto che i prestiti del FIM sono finanziati dai proventi dei Codevi, in quanto i fondi in tal modo raccolti sono trasformati in prestiti a lungo termine per l' industria . Infatti, la possibilità di raccogliere fondi a un tasso così basso e in così grande quantità deriverebbe dall' esenzione fiscale accordata ai Codevi dallo Stato, che rinuncia in tal modo ad entrate fiscali rilevanti . In queste condizioni, l' interazione fra l' esenzione fiscale dei Codevi e la trasformazione dei loro proventi in prestiti del FIM condurrebbe alla concessione di un' agevolazione in conto interessi a favore delle imprese beneficiarie a scapito delle risorse fiscali dello Stato . La concessione dei prestiti del FIM al tasso preferenziale ad essi proprio rivestirebbe quindi il carattere di aiuto accordato dallo Stato ai sensi dell' art . 92, n . 1, del trattato CEE .

    6 Per quanto riguarda la compatibilità di questo sistema di aiuti con il mercato comune, nella motivazione della decisione 85/378 si rileva che essa va esaminata nei casi concreti, dato il gran numero di casi in cui l' aiuto può essere concesso in condizioni che non alterano le condizioni degli scambi . Pertanto, la Commissione dovrebbe essere messa in grado di valutare la compatibilità di questi aiuti con l' art . 92 del trattato nei "casi individuali significativi", in cui la concessione di aiuti è idonea ad incidere sulle condizioni degli scambi intracomunitari in misura contraria all' interesse comune .

    7 Secondo l' art . 1 della decisione, la Commissione non si oppone all' erogazione degli aiuti sotto forma, fra l' altro, di prestiti del fondo industriale di ammodernamento, a condizione che, in applicazione dell' art . 93, n . 3, del trattato, il governo francese le notifichi, preliminarmente alla loro concessione, i casi concreti significativi . L' art . 2 determina quali sono i casi concreti significativi che vanno notificati, fissando limiti variabili secondo l' intensità in equivalente sovvenzione netto . La decisione precisa che il dovere di notifica riguarda sia i nuovi aiuti sia quelli esistenti .

    8 Con nota del 26 aprile 1985, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione i fascicoli delle imprese che avevano beneficiato dei prestiti FIM a decorrere dalla istituzione di quest' ultimo, nei casi qualificati dalla Commissione come "significativi ". La nota segnala che le autorità francesi hanno effettuato questa comunicazione pur contestando il carattere di aiuto, ai sensi dell' art . 92, n . 1, del trattato, dei prestiti del FIM . Fra i fascicoli trasmessi figurava quello relativo a un prestito accordato alla Société européenne de brasserie . A proposito di questo prestito, il 14 gennaio 1987, la Commissione ha preso la decisione oggetto del presente ricorso .

    9 Nella decisione impugnata si rileva che il prestito del FIM di 40 milioni di FF concesso ad un' impresa di fabbricazione di birra e comunicato alla Commissione con lettera del 30 aprile 1985 - data di ricevimento da parte della Commissione della nota del 26 aprile - comporta elementi di aiuto ai sensi dell' art . 92, n . 1, del trattato con riferimento ad un' agevolazione in conto interessi di 4,75 punti; che tale aiuto è stato concesso illegittimamente in violazione dell' art . 93, n . 3, del trattato, e che esso è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell' art . 92 del trattato . Secondo l' art . 2 della decisione, l' aiuto in questione deve essere oggetto di recupero e il governo francese è tenuto ad informare la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla decisione .

    10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionameto della Corte .

    11 I motivi del governo francese sono relativi, rispettivamente, alla violazione dell' art . 92, n . 1, del trattato, alla violazione delle forme essenziali ed alla violazione del principio generale di certezza del diritto . I due primi motivi concernono entrambi la natura di aiuto incompatibile con il mercato comune del prestito controverso e il metodo con cui la Commissione ha calcolato l' agevolazione in conto interessi . Tali questioni vanno esaminate successivamente, sia dal punto di vista del merito sia da quello della motivazione .

    A - La natura di aiuto incompatibile con il mercato comune

    del prestito controverso

    12 Il governo francese sostiene in primo luogo che il prestito concesso dal FIM alla Société européenne de brasserie non comporta aiuto statale di natura tale da renderlo incompatibile con il mercato comune .

    13 A fronte del quesito della Corte se, non presentando ricorso contro la decisione 85/378, il governo francese avesse accettato o meno i criteri per determinare l' elemento di aiuto da essa stabiliti, esso ha risposto che, secondo tale decisione, anche gli aiuti che costituiscono "casi individuali significativi" non sono necessariamente illegittimi . Pertanto, la definizione di questi casi significativi potrebbe avere solo un interesse procedurale e non di merito .

    14 Va rilevato che la decisione 85/378 contiene, in motivazione, un' analisi approfondita della procedura di concessione dei prestiti del FIM, a seguito della quale si conclude che questi prestiti comportano un elemento di aiuto consistente, in particolare, nel tasso d' interesse preferenziale, elemento rafforzato dalla garanzia finanziaria dello Stato e dal modo in cui quest' ultimo canalizza i proventi dei fondi di risparmio verso l' industria . Sebbene il governo francese abbia sollevato proteste contro la qualifica di aiuto data ai prestiti del FIM, esso ha tuttavia omesso di sottoporre le valutazioni della Commissione all' esame della Corte . Invece, si è conformato alla decisione 85/378 notificando alla Commissione i "casi concreti significativi" di aiuto, ai sensi di tale decisione .

    15 In queste condizioni, il governo francese, in una controversia riguardante una decisione relativa all' uno o all' altro caso concreto significativo, non può limitarsi a dichiarare che contesta la natura di aiuto dei prestiti del FIM senza presentare altri argomenti rispetto a quelli già presi in esame dalla Commissione nella motivazione della decisione 85/378 . Orbene, il governo francese non apporta alcun elemento nuovo nell' ambito del presente ricorso .

    16 Non potendo più essere posta in discussione la natura di aiuto del prestito controverso, va esaminato se esso vada considerato o meno incompatibile con il mercato comune ai sensi dell' art . 92 .

    17 A tal proposito, il governo francese sostiene che il prestito controverso non può considerarsi incidente sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza . Fa valere inoltre che la decisione non contiene alcun elemento che consenta di comprendere il ragionamento seguito a tal proposito dalla Commissione .

    18 Va osservato che la decisione impugnata contiene un esame del mercato della birra in Francia . Dopo aver rilevato che il consumo annuo per abitante, nel corso del periodo 1975-1985, era in ristagno nella maggior parte degli Stati membri, e in leggera diminuzione in Francia, nella decisione si osserva che la Francia importa tradizionalmente dagli Stati membri poco più del 10% del suo fabbisogno . Le esportazioni francesi verso questi Stati avrebbero registrato un leggera contrazione durante lo stesso periodo e rappresentano solo l' 1,5% circa della produzione francese . L' impresa beneficiaria del prestito contestato sarebbe controllata nella misura del 100% da un gruppo francese la cui produzione di birra supera il 50% della produzione totale francese e che partecipa al commercio infracomunitario di birra . L' impresa stessa detiene il 20% circa del mercato francese .

    19 Tali circostanze di fatto non sono state contestate dal governo francese . Esso ha fatto tuttavia osservare che la Commissione non ha rilevato un eccesso di capacità nel settore della birra, né indicato la quota che l' impresa beneficiaria detiene nelle esportazioni verso altri Stati membri . Tuttavia, un aiuto ad un' impresa può essere idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri ed a falsare la concorrenza anche se quest' impresa si trova in concorrenza con prodotti provenienti da altri Stati membri senza partecipare essa stessa alle esportazioni . Una situazione simile può presentarsi anche quando non vi sia eccesso di capacità nel settore di cui trattasi . Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto ad un' impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che, nelle condizioni quali quelle accertate dalla Commissione, le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite . Un aiuto siffatto è quindi idoneo ad incidere sul commercio tra Stati membri ed a falsare la concorrenza .

    20 Va quindi constatato che le considerazioni della Commissione, considerate nel loro complesso, possono giustificare la conclusione cui è giunta la Commissione per quanto riguarda l' illegittimità dell' aiuto .

    21 Pertanto, le doglianze relative alla natura di aiuto, comprese quelle concernenti la motivazione della decisione, vanno respinte .

    B - Il metodo di calcolo dell' agevolazione in conto interessi

    22 Il governo francese fa valere che la decisione impugnata fa menzione di un' agevolazione in conto interessi di 4,75 punti senza fornire alcuna giustificazione . Dato che i prestiti del FIM erano concessi ad un tasso del 9,25%, la Commissione si era probabilmente basata sul fatto che il tasso di mercato, per un prestito di questo tipo sarebbe stato del 14 %. Questa circostanza, che non figura nella decisione, non sarebbe esatta, in quanto il tasso di mercato in quel periodo era inferiore .

    23 La Commissione sostiene che il tasso di mercato del 14% risulta da dati forniti dallo stesso governo francese per l' attuazione del coordinamento di aiuti a finalità regionale . In questo ambito il tasso d' interesse medio di mercato da prendere in considerazione sarebbe quello applicabile ai prestiti per gli impianti e le attrezzature del Crédit national, pari all' epoca al 14 %.

    24 Risulta dal fascicolo nonché dalle discussioni svolte dinanzi alla Corte che nel 1971, e successivamente nel 1979, la Commissione e gli Stati membri si sono accordati al fine della fissazione delle modalità di applicazione dei principi di coordinamento dei regimi generali di aiuti a finalità regionale . Queste modalità sono state pubblicate sotto forma di comunicazioni della Commissione . La comunicazione del 1971 ( GU C 111, pag . 7 ) contiene un metodo comune di valutazione degli aiuti, che comprende la fissazione di un tasso di riferimento al fine di valutare la consistenza della riduzione eventuale del tasso d' interesse . Nella comunicazione del 1979 ( GU C 31, pag . 9 ) si precisa che il tasso di riferimento viene ora fissato secondo uno schema indicante il tasso da prendere in considerazione per ogni Stato membro . Per la Francia, la comunicazione fa riferimento al "tasso applicato dal Crédit national per i prestiti agli impianti e alle attrezzature ". Risulta che questo tasso era pari al 14% all' epoca dei fatti di cui si tratta .

    25 Il governo francese sostiene in primo luogo che il tasso del Crédit national, utilizzato per gli aiuti regionali, non può essere applicato ad altri tipi di aiuti . Questo argomento va respinto . Infatti, sebbene il tasso del Crédit national sia stato menzionato nella comunicazione del 1979 al fine di favorire la trasparenza dei regimi nazionali di aiuti regionali e di consentire alla Commissione e agli interessati di individuare l' elemento di aiuto che potrebbe essere presente nei prestiti a finalità regionale, lo stesso tasso va tuttavia considerato come un indice valido, riconosciuto tale, del tasso di mercato dei prestiti per investimenti industriali .

    26 Il governo francese sostiene anche che, per valutare l' entità dell' aiuto, sarebbe necessario far riferimento non al tasso generale del 14% su cui si è basata la Commissione, ma ad un tasso molto inferiore, tenuto conto delle condizioni più favorevoli che avrebbe potuto ottenere la società dagli enti finanziari, trattandosi di un investimento ad alta tecnologia effettuato da un' impresa molto importante .

    27 Va tuttavia osservato che, sebbene il governo francese abbia fornito a tal proposito, a sostegno del ricorso, alcuni elementi, peraltro limitati, risulta dalle discussioni svolte dinanzi alla Corte che esso non li ha mai sottoposti alla Commissione in occasione della procedura amministrativa che ha preceduto la decisione impugnata, rifiutando in tal modo di collaborare lealmente con essa . In queste condizioni, esso non può sostenere che a torto la Commissione si è richiamata al tasso del 14% come unico riferimento di cui disponeva e che non era stato contestato dinanzi ad essa .

    28 Per tutti questi motivi, la Commissione ha potuto validamente fondarsi su un tasso di mercato del 14% nella fattispecie .

    29 Per quanto concerne le doglianze relative alla motivazione, non si può negare che questa è sommaria per quanto riguarda il calcolo dell' agevolazione in conto interessi . Tuttavia, la motivazione della decisione impugnata va considerata alla luce di quella della decisione 85/378, di cui essa costituisce un caso di applicazione . Questa decisione mette proprio l' accento, per quanto riguarda i prestiti del FIM, sull' agevolazione in conto interessi che risulta dalla differenza tra il tasso preferenziale fissato dal governo francese e quello di mercato . Che quest' ultimo sia quello praticato dal Crédit national per i prestiti per impianti ed attrezzature risulta da un parametro fissato di comune accordo dalla Commissione e dalle autorità francesi e ben conosciuto da queste .

    30 In questo contesto, e tenuto conto del modo in cui il governo francese, ai sensi dell' art . 93 del trattato, è stato associato al processo di elaborazione sia della decisione controversa sia della decisione 85/378, esso è stato posto in grado di disporre di tutte le informazioni necessarie per valutarne il fondamento . Inoltre, la motivazione di queste due decisioni ha consentito alla Corte di esercitare pienamente il suo controllo di legittimità .

    31 Conseguentemente, il governo francese non è pervenuto a dimostrare che la decisione impugnata era insufficientemente motivata .

    C - Il principio generale di certezza del diritto

    32 Con il terzo motivo, il governo francese fa valere che il dispositivo della decisione impugnata manca della chiarezza necessaria, in particolare in quanto obbliga il governo francese a recuperare "l' aiuto in causa" senza precisare in che consista questo aiuto . In tal modo, il destinatario della decisione non sarebbe in grado di determinare l' importo effettivo dell' aiuto che dovrebbe recuperare .

    33 Questo motivo va respinto . Infatti, l' art . 1 della decisione controversa precisa che l' agevolazione in conto interessi è pari a 4,75 punti e che essa si riferisce ad un prestito di 40 milioni di FF . Il destinatario della decisione potrà quindi determinare senza difficoltà eccessive l' importo che, ai sensi della decisione, va recuperato .

    34 Risulta dalle considerazioni che precedono che il ricorso va respinto nel suo complesso .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    35 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    dichiara e statuisce :

    1 ) Il ricorso è respinto .

    2 ) La Repubblica francese è condannata alle spese .

    Op