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Dokument 61985CJ0199

Sentenza della Corte del 10 marzo 1987.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
Omessa pubblicazione di un bando di gara per l'appalto di lavori pubblici.
Causa 199/85.

Raccolta della Giurisprudenza 1987 -01039

ECLI-indikator: ECLI:EU:C:1987:115

61985J0199

SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 MARZO 1987. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - OMESSA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI. - CAUSA 199/85.

raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 01039


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - DEROGHE ALLE NORME COMUNI - INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA - ESISTENZA DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI - ONERE DELLA PROVA

(( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 71/305/CEE, ART . 9, LETT . B ) E D )*))

Massima


L' ART . 9 DELLA DIRETTIVA N . 71/305, CHE COORDINA LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, CONSENTE IN UN CERTO NUMERO DI CASI, FRA CUI QUELLI CONTEMPLATI ALLE LETT . B ) E D ), DELLE DEROGHE ALLE NORME COMUNI . QUESTE DEROGHE ALLE NORME CHE MIRANO A GARANTIRE L' EFFICACIA DEI DIRITTI ATTRIBUITI DAL TRATTATO NEL SETTORE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI DEVONO ESSERE INTERPRETATE RESTRITTIVAMENTE E SU COLUI CHE INTENDE AVVALERSENE GRAVA L' ONERE DI PROVARE CHE LE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI CHE GIUSTIFICANO LA DEROGA SUSSISTONO EFFETTIVAMENTE .

Parti


NELLA CAUSA 199/85,

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL SIG . GUIDO BERARDIS, MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO, IN QUALITA DI AGENTE E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . GEORGES KREMLIS, MEMBRO DELLO STESSO SERVIZIO GIURIDICO, EDIFICIO JEAN MONNET, KIRCHBERG,

RICORRENTE,

CONTRO

REPUBBLICA ITALIANA, RAPPRESENTATA DAL SIG . LUIGI FERRARI BRAVO, CAPO DEL SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO, IN QUALITA DI AGENTE, ASSISTITO DAL SIG . PIER GIORGIO FERRI, AVVOCATO DELLO STATO, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L' AMBASCIATA D' ITALIA,

CONVENUTA,

RICORSO INTESO A FAR CONSTATARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA, ED IN PARTICOLARE IL COMUNE DI MILANO IN QUANTO ENTE PUBBLICO TERRITORIALE, DECIDENDO DI AGGIUDICARE A TRATTATIVA PRIVATA UN APPALTO RIGUARDANTE LA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI RICICLAGGIO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, OMETTENDONE LA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE, E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALLA DIRETTIVA N . 71/305/CEE CHE COORDINA LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI,

LA CORTE,

COMPOSTA DAI SIGNORI MACKENZIE STUART, PRESIDENTE, T.F . O' HIGGINS E F . SCHOCKWEILER, PRESIDENTI DI SEZIONE, T . KOOPMANS, K . BAHLMANN, R . JOLIET E G.C . RODRIGUEZ IGLESIAS, GIUDICI,

AVVOCATO GENERALE : C.O . LENZ

CANCELLIERE : D . LOUTERMAN, AMMINISTRATORE

VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA E A SEGUITO DELL' UDIENZA DEL 6 NOVEMBRE 1986,

SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE PRESENTATE ALL' UDIENZA DEL 13 GENNAIO 1987,

HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 28 GIUGNO 1985, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PRESENTATO, A NORMA DELL' ART . 169 DEL TRATTATO CEE, UN RICORSO MIRANTE A FAR CONSTATARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA, ED IN PARTICOLARE IL COMUNE DI MILANO IN QUANTO ENTE PUBBLICO TERRITORIALE, DECIDENDO DI AGGIUDICARE A TRATTATIVA PRIVATA UN APPALTO RIGUARDANTE LA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI RICICLAGGIO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, OMETTENDONE LA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE, E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 26 LUGLIO 1971, N . 305 CHE COORDINA LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI ( GU L 185, PAG . 5 ).

2 PER QUANTO RIGUARDA I FATTI DELLA CAUSA, I MEZZI E GLI ARGOMENTI DELLE PARTI, SI FA RINVIO ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . QUESTI ELEMENTI DEL FASCICOLO SONO RIPORTATI IN PROSIEGUO SOLO NELLA MISURA NECESSARIA PER ILLUSTRARE L' ITER LOGICO DELLA CORTE .

I - SULLA RICEVIBILITA

3 LA REPUBBLICA ITALIANA ECCEPISCE L' IRRICEVIBILITA DEL RICORSO . ESSA SOSTIENE DI ESSERSI INTERAMENTE CONFORMATA AL PARERE MOTIVATO EMESSO DALLA COMMISSIONE E CHE QUINDI QUESTA NON SAREBBE PIU LEGITTIMATA A PRESENTARE UN RICORSO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA A NORMA DELL' ART . 169 DEL TRATTATO .

4 NEL PARERE MOTIVATO EMESSO DURANTE LA FASE PRECONTENZIOSA, LA COMMISSIONE INVITAVA LA REPUBBLICA ITALIANA "AD ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE PER CONFORMARSI AL PRESENTE PARERE MOTIVATO NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI A DECORRERE DALLA NOTIFICA DI TALE PARERE", PRECISANDO, NELL' ULTIMA FRASE, CHE "PER MISURE NECESSARIE DEVE ESSERE INTESO SOPRATTUTTO UN IMPEGNO SCRITTO DEL COMUNE DI MILANO DI RISPETTARE IN FUTURO TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA N . 71/305/CEE ".

5 IN RISPOSTA AL PARERE MOTIVATO, LE AUTORITA ITALIANE COMUNICAVANO ALLA COMMISSIONE COPIA DI UNA LETTERA CON LA QUALE IL MINISTERO DEGLI INTERNI INCARICAVA IL PREFETTO DI MILANO DI "DIFFIDARE IL COMUNE DI MILANO AD ASSICURARE FORMALMENTE, PER IL FUTURO, IL PERFETTO ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA", NONCHE UNA DICHIARAZIONE SCRITTA DEL SINDACO DI MILANO, IN DATA 19 APRILE 1984, AVENTE IL SEGUENTE TENORE :

"(...) PUR NELLA CONVINZIONE CHE L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE ABBIA AGITO LEGITTIMAMENTE, COME IN OGNI ALTRA OCCASIONE, CONSENTENDO L' AGGIUDICAZIONE, A TRATTATIVA PRIVATA, DELL' APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI RICICLAGGIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN OGGETTO,

DICHIARO

COSI COME E RICHIESTO NEL RICHIAMATO PARERE, CHE IL COMUNE DI MILANO UNIFORMERA ANCHE PER IL FUTURO, LA SUA AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO, IVI COMPRESE LE DISPOSIZIONI TUTTE DELLA DIRETTIVA N . 71/305/CEE, ASSICURANDONE IL PIENO RISPETTO, SIA NELLA FORMA CHE NELLA SOSTANZA ".

6 DAL FASCICOLO DI CAUSA EMERGE CHE, SUCCESSIVAMENTE, LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO D' IMPIANTO LA CUI AGGIUDICAZIONE ERA CRITICATA NEL PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE, E STATA NOTEVOLMENTE RITARDATA E HA DOVUTO SUBIRE MODIFICHE RILEVANTI . TUTTAVIA, NULLA E STATO FATTO ONDE PROCEDERE AD UNA NUOVA AGGIUDICAZIONE IN CONDIZIONI CONFORMI AL CONTENUTO DEL PARERE MOTIVATO .

7 SI DEVE OSSERVARE CHE IL SISTEMA ISTITUITO DALL' ART . 169 DEL TRATTATO CEE HA, TRA L' ALTRO, LO SCOPO DI EVITARE CHE IL COMPORTAMENTO DI UNO STATO MEMBRO SIA OGGETTO DI UN RICORSO PRESENTATO DINANZI ALLA CORTE ALLORCHE LO STATO IN QUESTIONE, IN SEGUITO ALL' INSTAURAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI UN PROCEDIMENTO AI SENSI DELL' ART . 169, RICONOSCE DI AVER COMMESSO L' INADEMPIMENTO CHE GLI VIENE ADDEBITATO E PROVVEDE A METTERVI FINE ENTRO IL TERMINE CHE LA COMMISSIONE GLI HA FISSATO .

8 NELLA FATTISPECIE NON PUO FARSI A MENO DI CONSTATARE, DA UN LATO, CHE LA DICHIARAZIONE RILASCIATA DAL SINDACO DI MILANO CONTESTA IL PUNTO DI VISTA ESPRESSO DALLA COMMISSIONE NEL PARERE MOTIVATO CIRCA L' ESISTENZA DELL' INADEMPIMENTO IN QUESTIONE E CHE, DALL' ALTRO, NESSUNA MISURA PRATICA IMPLICANTE L' ACCETTAZIONE DI QUESTO PUNTO DI VISTA E STATA ADOTTATA DALLE AUTORITA ITALIANE .

9 COSI STANDO LE COSE, NON SI PUO RITENERE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA SI SIA CONFORMATA AL PARERE MOTIVATO EMESSO DALLA COMMISSIONE E CHE QUINDI IL RICORSO CHE QUESTA HA PRESENTATO IN FORZA DELL' ART . 169 DEL TRATTATO E IRRICEVIBILE . DI CONSEGUENZA, IL RICORSO DEV' ESSERE DICHIARATO RICEVIBILE .

II - NEL MERITO

10 RICHIAMANDOSI ALLE OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI MILANO TRASMESSE ALLA COMMISSIONE NEL CORSO DELLA FASE PRECONTENZIOSA, LA REPUBBLICA ITALIANA HA INVOCATO L' ART . 9, LETT . B ) E D ), DELLA DIRETTIVA N . 71/305/CEE, PER GIUSTIFICARE IL FATTO CHE L' AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO DI CUI TRATTASI SIA AVVENUTA A TRATTATIVA PRIVATA .

11 INFATTI, DA UN LATO, L' ESECUZIONE DEL TIPO D' IMPIANTO PREVISTO AVREBBE IMPLICATO CHE LE IMPRESE AGGIUDICATARIE SI AVVALESSERO DEI DIRITTI D' ESCLUSIVA LORO SPETTANTI E, D' ALTRO CANTO, IN SEGUITO A DETERMINATI AVVENIMENTI, FRA I QUALI IN PARTICOLARE L' INCIDENTE DI SEVESO, LA COSTRUZIONE DELL' IMPIANTO PREVISTO AVREBBE PRESENTATO UN' URGENZA PARTICOLARE .

12 SI DEVE OSSERVARE CHE LA DIRETTIVA N . 71/305/CEE MIRA A FACILITARE LA REALIZZAZIONE EFFETTIVA, ALL' INTERNO DELLA COMUNITA, DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI . ESSA HA PREVISTO A QUESTO SCOPO NORME COMUNI, IN PARTICOLARE IN MATERIA DI PUBBLICITA E DI PARTECIPAZIONE, AFFINCHE L' APPALTO DEI PUBBLICI LAVORI NEI VARI STATI MEMBRI SIA ACCESSIBILE A TUTTI GLI IMPRENDITORI DELLA COMUNITA .

13 L' ART . 9 DI QUESTA DIRETTIVA CONSENTE AGLI ENTI AGGIUDICATORI DI ESCLUDERE L' ASSEGNAZIONE DI APPALTI DI PUBBLICI LAVORI DALL' APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNI, ECCEZION FATTA PER QUELLE DELL' ART . 10, IN VARI CASI, TRA I QUALI QUELLI PREVISTI ALLE LETT . B ) E D ):

"QUANDO SI TRATTI DI LAVORI LA CUI ESECUZIONE, PER RAGIONI TECNICHE, ARTISTICHE O ATTINENTI ALLA PROTEZIONE DEI DIRITTI D' ESCLUSIVA, NON PUO ESSERE AFFIDATA CHE AD UN IMPRENDITORE DETERMINATO" ( LETT . B ),

E

"QUANDO, NELLA MISURA DELLO STRETTO NECESSARIO, L' ECCEZIONALE URGENZA RISULTANTE DA AVVENIMENTI IMPREVEDIBILI PER LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NON SIA COMPATIBILE CON IL TEMPO RICHIESTO DA ALTRE PROCEDURE" ( LETT . D ).

14 DETTE DISPOSIZIONI, CHE AUTORIZZANO DEROGHE ALLE NORME MIRANTI A GARANTIRE L' EFFICACIA DEI DIRITTI CONFERITI DAL TRATTATO NEL SETTORE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, DEVONO ESSERE INTERPRETATE RESTRITTIVAMENTE . INOLTRE L' ONERE DI DIMOSTRARE CHE SUSSISTONO EFFETTIVAMENTE LE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI CHE GIUSTIFICANO UNA DEROGA GRAVA SU COLUI CHE INTENDA AVVALERSENE .

15 NELLA FATTISPECIE, NON E STATO PRODOTTO ALCUN ELEMENTO DI FATTO IDONEO A DIMOSTRARE CHE LE CONDIZIONI CHE GIUSTIFICANO LE DEROGHE PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI SUMMENZIONATE FOSSERO SODDISFATTE . QUINDI, E SENZA DOVER PROCEDERE AD UN ESAME PIU APPROFONDITO DEI FATTI DELLA CAUSA, IL RICORSO DELLA COMMISSIONE VA ACCOLTO .

16 SI DEVE QUINDI CONSTATARE CHE, POICHE IL COMUNE DI MILANO HA DECISO DI AGGIUDICARE A TRATTATIVA PRIVATA UN APPALTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI RICICLAGGIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, SENZA PROCEDERE QUINDI ALLA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE, LA REPUBBLICA ITALIANA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI CHE LE INCOMBONO A NORMA DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 26 LUGLIO 1971, N . 305, CHE COORDINA LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

17 A NORMA DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA LE SPESE SONO POSTE A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE . LA CONVENUTA E RIMASTA SOCCOMBENTE E QUINDI VA CONDANNATA ALLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI,

LA CORTE

DICHIARA E STATUISCE :

1 ) POICHE IL COMUNE DI MILANO HA DECISO DI AGGIUDICARE A TRATTATIVA PRIVATA UN APPALTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI RICICLAGGIO DEI RIFIUTI URBANI SOLIDI, SENZA PROCEDERE QUINDI ALLA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE, LA REPUBBLICA ITALIANA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI CHE LE INCOMBONO A NORMA DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 26 LUGLIO 1971, N . 305, CHE COORDINA LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI .

2 ) LA REPUBBLICA ITALIANA E CONDANNATA ALLE SPESE .

Op