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Document 52021AR4546

Parere del Comitato europeo delle regioni — Far funzionare il sistema di scambio di quote di emissione (ETS) e il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per le città e le regioni dell’UE

COR 2021/04546

GU C 301 del 5.8.2022, p. 116–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/116


Parere del Comitato europeo delle regioni — Far funzionare il sistema di scambio di quote di emissione (ETS) e il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per le città e le regioni dell’UE

(2022/C 301/14)

Relatore:

Peter KURZ (DE/PSE), sindaco di Mannheim

Testi di riferimento:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757

COM(2021) 551 final

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato

COM(2021) 552 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

COM(2021) 564 final

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei stabiliti nell’Unione della compensazione nell’ambito di una misura mondiale basata sul mercato

COM(2021) 567 final

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda il quantitativo di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra fino al 2030

COM(2021) 571 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e regolamento (UE) 2015/757

COM(2021) 551 final

Emendamento 1

Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È necessario che tutti i settori dell’economia contribuiscano al conseguimento di tali riduzioni. Pertanto, l’obiettivo del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), di promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica, dovrebbe essere rafforzato in misura commisurata a questo obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra per tutti i settori dell’economia all’orizzonte 2030.

È necessario che tutti i settori dell’economia contribuiscano al conseguimento di tali riduzioni. Pertanto, l’obiettivo del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), di promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra secondo criteri di validità in termini di costi, di efficienza economica , di responsabilità sociale e di rispetto dell’ambiente , dovrebbe essere rafforzato in misura commisurata a questo obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra per tutti i settori dell’economia all’orizzonte 2030 e all’obiettivo generale della neutralità climatica di cui al regolamento (UE) 2021/1119 .

Emendamento 2

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La direttiva 96/61/CE del Consiglio (3) è stata abrogata dalla direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). È opportuno aggiornare di conseguenza i riferimenti alla direttiva 96/61/CE di cui all’articolo 2 e all’allegato IV della direttiva 2003/87/CE. Data la necessità di ridurre tempestivamente le emissioni in tutti i settori dell’economia, gli Stati membri dovrebbero poter intervenire per ridurre le emissioni di gas a effetto serra che rientrano nell’ambito di applicazione dell’EU ETS mediante politiche diverse dalle limitazioni delle emissioni adottate a norma della direttiva 2010/75/UE.

La direttiva 96/61/CE del Consiglio (5) è stata abrogata dalla direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). È opportuno aggiornare di conseguenza i riferimenti alla direttiva 96/61/CE di cui all’articolo 2 e all’allegato IV della direttiva 2003/87/CE. Data la necessità di ridurre tempestivamente le emissioni in tutti i settori dell’economia, gli Stati membri dovrebbero , tenendo conto dei punti di vista degli enti locali e regionali mediante sistemi di partecipazione attiva nonché dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e di giustizia sociale, poter intervenire per ridurre le emissioni di gas a effetto serra che rientrano nell’ambito di applicazione dell’EU ETS mediante politiche diverse dalle limitazioni delle emissioni adottate a norma della direttiva 2010/75/UE.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 3

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I gas a effetto serra che non sono rilasciati direttamente nell’atmosfera dovrebbero essere considerati emissioni nell’ambito dell’EU ETS e per tali emissioni dovrebbero essere restituite quote, a meno che non siano depositate in un sito di stoccaggio a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o siano legate chimicamente in modo permanente a un prodotto e pertanto in condizioni d’uso normali non entrino nell’atmosfera. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino le condizioni in cui i gas a effetto serra devono essere considerati legati chimicamente in modo permanente a un prodotto in modo da non entrare nell’atmosfera in condizioni d’uso normali, anche per quanto riguarda l’ottenimento di un certificato di rimozione di CO2, se del caso, alla luce degli sviluppi normativi a tale riguardo.

I gas a effetto serra che non sono rilasciati direttamente nell’atmosfera dovrebbero essere considerati emissioni nell’ambito dell’EU ETS e per tali emissioni dovrebbero essere restituite quote, a meno che non siano depositate in un sito di stoccaggio sicuro per l’ambiente , a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), o siano legate chimicamente in modo permanente a un prodotto e pertanto in condizioni d’uso normali non entrino nell’atmosfera. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino le condizioni in cui i gas a effetto serra devono essere considerati legati chimicamente in modo permanente a un prodotto in modo da non entrare nell’atmosfera in condizioni d’uso normali, anche per quanto riguarda l’ottenimento di un certificato di rimozione di CO2, se del caso, alla luce degli sviluppi normativi a tale riguardo.

Motivazione

Le centrali elettriche alimentate da combustibili fossili generano una percentuale di emissioni di CO2 maggiore di qualsiasi altra industria. L’applicazione delle tecnologie CCS a tale settore è potenzialmente in grado di ridurre in misura significativa le emissioni di CO2.

Emendamento 4

Nuovo punto — Considerando 14.1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

È necessario evitare che l’estensione del sistema ETS dell’UE al settore del trasporto marittimo comporti una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, dirottando il traffico navale verso porti di paesi terzi vicini non inclusi nel sistema.

Motivazione

La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio verso i porti dei paesi terzi vicini al di fuori del sistema ETS dell’UE rappresenta un rischio reale che può generare un effetto di sostituzione a favore di tali porti, creare paradisi fiscali per il CO2 in prossimità dell’UE e minacciare la competitività del sistema portuale europeo.

Emendamento 5

Considerando 28

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per conseguire gli obiettivi più ambiziosi in materia di clima occorreranno ingenti risorse pubbliche nell’UE e stanziamenti dei bilanci nazionali da destinare alla transizione climatica. Per integrare e rafforzare le spese significative connesse al clima iscritte nel bilancio dell’UE, tutti i proventi delle aste che non sono attribuiti al bilancio dell’Unione dovrebbero essere utilizzati per conseguire obiettivi legati al clima. I proventi possono, ad esempio, essere utilizzati per far fronte all’impatto sociale per le famiglie a reddito medio-basso riducendo le imposte che hanno un effetto distorsivo. Inoltre, per affrontare gli effetti distributivi e sociali della transizione negli Stati membri a basso reddito, è opportuno utilizzare un quantitativo supplementare pari a 2,5  % del quantitativo di quote per l’insieme dell’Unione dal [anno di entrata in vigore della direttiva] al 2030 per finanziare la transizione energetica degli Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è inferiore al 65 % della media dell’Unione nel periodo 2016-2018, attraverso il Fondo per la modernizzazione di cui all’articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE.

Per conseguire gli obiettivi più ambiziosi in materia di clima occorreranno ingenti risorse pubbliche nell’UE e stanziamenti dei bilanci nazionali , regionali e locali da destinare alla transizione climatica. Per integrare e rafforzare le spese significative connesse al clima iscritte nel bilancio dell’UE, tutti i proventi delle aste che non sono attribuiti al bilancio dell’Unione dovrebbero essere utilizzati per conseguire obiettivi legati al clima , anche nei piani esistenti in materia a livello nazionale, regionale e/o locale . I proventi possono, ad esempio, essere utilizzati per far fronte all’impatto sociale per le famiglie a reddito medio-basso riducendo le imposte che hanno un effetto distorsivo. Inoltre, per affrontare gli effetti distributivi e sociali della transizione negli Stati membri a basso reddito, è opportuno utilizzare un quantitativo supplementare pari almeno a l 2,5  % del quantitativo di quote per l’insieme dell’Unione dal [anno di entrata in vigore della direttiva] al 2030 per finanziare la transizione energetica degli Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è inferiore al 65 % della media dell’Unione nel periodo 2016-2018 e delle regioni di livello NUTS 3 degli Stati membri con evidenti squilibri interni , attraverso il Fondo per la modernizzazione di cui all’articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE.

Motivazione

Ai fini dell’assegnazione delle quote in questione, occorre tener conto anche del valore del PIL pro capite delle regioni NUTS2: negli Stati membri dove sono presenti significativi squilibri regionali, infatti, sarebbe riduttivo prendere in considerazione soltanto il PIL pro capite nazionale.

Emendamento 6

Considerando 30

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…] L’assegnazione di quote a titolo gratuito che non è più concessa ai settori CBAM sulla base di questo calcolo (domanda CBAM) sarà messa all’asta e i proventi confluiranno nel Fondo per l’innovazione, in modo da sostenere l’innovazione nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio, nella cattura e nell’utilizzo del carbonio («CCU»), nella cattura e nello stoccaggio geologico del carbonio («CCS»), nell’energia rinnovabile e nello stoccaggio di energia, secondo modalità che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata ai progetti nei settori CBAM. Per rispettare la percentuale di quote assegnate a titolo gratuito disponibili per i settori non CBAM, il quantitativo finale da detrarre dall’assegnazione gratuita e da mettere all’asta dovrebbe essere calcolato in base alla proporzione che la domanda CBAM rappresenta rispetto al fabbisogno di assegnazioni gratuite di tutti i settori che ne beneficiano.

[…] L’assegnazione di quote a titolo gratuito che non è più concessa ai settori CBAM sulla base di questo calcolo (domanda CBAM) sarà messa all’asta e i proventi confluiranno nel Fondo per l’innovazione e nel Fondo sociale per il clima , in modo da sostenere l’innovazione nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio, nella cattura e nell’utilizzo del carbonio («CCU»), nella cattura e nello stoccaggio geologico del carbonio («CCS») inevitabilmente emesso da processi di produzione industriale e che non deriva dalla combustione di combustibili fossili la cui finalità principale sia produrre energia , nell’energia rinnovabile e nello stoccaggio di energia, secondo modalità che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici limitando al contempo anche qualsiasi effetto negativo per i territori e le famiglie più vulnerabili . Particolare attenzione dovrebbe essere prestata ai progetti nei settori CBAM. Per rispettare la percentuale di quote assegnate a titolo gratuito disponibili per i settori non CBAM, il quantitativo finale da detrarre dall’assegnazione gratuita e da mettere all’asta dovrebbe essere calcolato in base alla proporzione che la domanda CBAM rappresenta rispetto al fabbisogno di assegnazioni gratuite di tutti i settori che ne beneficiano.

Motivazione

L’eliminazione graduale delle assegnazioni di quote a titolo gratuito per i settori coperti dal CBAM dovrebbe aver luogo in tempi più brevi, in quanto la possibilità dell’assegnazione gratuita di quote indebolisce l’effetto dissuasivo prodotto dal segnale del prezzo del carbonio.

Emendamento 7

Considerando (33)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’ambito di intervento del Fondo per l’innovazione di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere esteso per sostenere l’innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio connessi al consumo di combustibili nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale. Inoltre, il Fondo per l’innovazione dovrebbe servire a sostenere gli investimenti volti a decarbonizzare il settore del trasporto marittimo, compresi gli investimenti in combustibili alternativi sostenibili, come l’idrogeno e l’ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili, nonché gli investimenti nelle tecnologie di propulsione a zero emissioni come le tecnologie eoliche. Considerando che le entrate generate dalle sanzioni di cui al regolamento xxxx/xxxx [Iniziativa «FuelEU Maritime»] (9) sono assegnate al Fondo per l’innovazione come entrate con destinazione specifica esterne a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe garantire che sia prestata la dovuta attenzione al sostegno a favore di progetti innovativi volti ad accelerare lo sviluppo e la diffusione di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel settore marittimo, come specificato all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento xxxx/xxxx [Iniziativa FuelEU Maritime]. Al fine di garantire la disponibilità di finanziamenti sufficienti per l’innovazione in questo ambito di intervento ampliato, il Fondo per l’innovazione dovrebbe essere integrato con 50 milioni di quote, provenienti in parte dalle quote che altrimenti potrebbero essere messe all’asta e in parte dalle quote che altrimenti potrebbero essere assegnate gratuitamente, in funzione dell’attuale percentuale di finanziamento fornita da ciascuna fonte al Fondo per l’innovazione.

L’ambito di intervento del Fondo per l’innovazione di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere esteso per sostenere l’innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio connessi al consumo di combustibili nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale nonché le misure volte a ridurre ingenti quantitativi di gas a effetto serra pur non essendo né basate su progetti né innovative . Inoltre, il Fondo per l’innovazione dovrebbe servire a sostenere gli investimenti volti a decarbonizzare il settore del trasporto marittimo, compresi gli investimenti in combustibili alternativi sostenibili, come l’idrogeno e l’ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili, nonché gli investimenti nelle tecnologie di propulsione a zero emissioni come le tecnologie eoliche. Considerando che le entrate generate dalle sanzioni di cui al regolamento xxxx/xxxx [Iniziativa «FuelEU Maritime»] (10) sono assegnate al Fondo per l’innovazione come entrate con destinazione specifica esterne a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe garantire che sia prestata la dovuta attenzione al sostegno a favore di progetti innovativi volti ad accelerare lo sviluppo e la diffusione di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel settore marittimo, come specificato all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento xxxx/xxxx [Iniziativa FuelEU Maritime]. Al fine di garantire la disponibilità di finanziamenti sufficienti per l’innovazione e le misure in questo ambito di intervento ampliato, il Fondo per l’innovazione dovrebbe essere integrato con 50 milioni di quote, provenienti in parte dalle quote che altrimenti potrebbero essere messe all’asta e in parte dalle quote che altrimenti potrebbero essere assegnate gratuitamente, in funzione dell’attuale percentuale di finanziamento fornita da ciascuna fonte al Fondo per l’innovazione.

Motivazione

Il Fondo per l’innovazione costituisce una delle principali fonti di finanziamento per il clima, ma è limitato alle tecnologie innovative, mentre la mancanza di innovazione non costituisce l’unico principale ostacolo alla decarbonizzazione. L’emendamento intende proporre l’estensione dell’ambito di intervento del Fondo per l’innovazione alle misure di decarbonizzazione già esistenti.

Emendamento 8

Considerando 38

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’ambito di applicazione del Fondo per la modernizzazione dovrebbe essere allineato agli obiettivi climatici più recenti dell’Unione, imponendo che gli investimenti siano coerenti con gli obiettivi del Green Deal europeo e del regolamento (UE) 2021/1119 ed eliminando il sostegno a qualsiasi investimento connesso ai combustibili fossili. Inoltre, sarebbe opportuno portare all’80 % la percentuale del Fondo per la modernizzazione che deve essere destinata agli investimenti prioritari; l’efficienza energetica dovrebbe essere considerata un settore prioritario sul versante della domanda; e il sostegno alle famiglie per affrontare la povertà energetica, anche nelle zone rurali e remote, dovrebbe essere incluso nell’ambito di applicazione degli investimenti prioritari.

L’ambito di applicazione del Fondo per la modernizzazione dovrebbe essere allineato agli obiettivi climatici più recenti dell’Unione, imponendo che gli investimenti siano coerenti con gli obiettivi del Green Deal europeo e del regolamento (UE) 2021/1119 ed eliminando il sostegno a qualsiasi investimento connesso ai combustibili fossili. Inoltre, il Fondo per la modernizzazione dovrebbe essere utilizzato soltanto per gli investimenti prioritari; l’efficienza energetica e l’impiego di fonti di energia rinnovabili dovrebbero essere considerati settori prioritari sul versante della domanda; e il sostegno ai territori e alle famiglie vulnerabili per affrontare la povertà energetica e di mobilità , specialmente nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone rurali e remote, dovrebbe essere incluso nell’ambito di applicazione degli investimenti prioritari. Analogamente, il Fondo per la modernizzazione dovrebbe essere reso disponibile per le regioni di livello NUTS 3 degli Stati membri che presentano evidenti squilibri interni, allo scopo di favorire il rilancio e la modernizzazione del settore energetico.

Emendamento 9

Considerando 43

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La comunicazione della Commissione «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa» (11) richiama l’attenzione sulla sfida particolarmente impegnativa di ridurre le emissioni nei settori del trasporto stradale e dell’edilizia. Per questa ragione la Commissione ha annunciato che un ulteriore ampliamento dello scambio di quote di emissione potrebbe includere le emissioni prodotte dal trasporto stradale e dall’edilizia. Lo scambio di quote di emissione per questi due nuovi settori sarebbe istituito nell’ambito di un sistema separato ma contiguo. In questo modo si eviterebbe di alterare il corretto funzionamento dello scambio di quote di emissione nei settori degli impianti fissi e del trasporto aereo. Il nuovo sistema è accompagnato da politiche e misure complementari che proteggono da impatti indebiti sui prezzi, condizionano le aspettative degli operatori di mercato e mirano ad ottenere un segnale del prezzo del carbonio per l’intera economia. Le esperienze passate hanno dimostrato che lo sviluppo di un nuovo mercato richiede un sistema efficace di monitoraggio, comunicazione e verifica. Al fine di garantire sinergie e coerenza con l’infrastruttura unionale esistente per l’EU ETS che copre le emissioni degli impianti fissi e del trasporto aereo, è opportuno istituire lo scambio di quote di emissioni per i settori del trasporto stradale e dell’edilizia mediante una modifica della direttiva 2003/87/CE.

La comunicazione della Commissione «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa» (12) richiama l’attenzione sulla sfida particolarmente impegnativa di ridurre le emissioni nei settori del trasporto stradale e dell’edilizia. Per questa ragione la Commissione ha annunciato che un ulteriore ampliamento dello scambio di quote di emissione potrebbe includere le emissioni prodotte dal trasporto stradale e dall’edilizia. Lo scambio di quote di emissione per questi due nuovi settori sarebbe istituito nell’ambito di un sistema separato ma contiguo. In questo modo si eviterebbe di alterare il corretto funzionamento dello scambio di quote di emissione nei settori degli impianti fissi e del trasporto aereo. Dato che è sugli enti locali e regionali che ricade la maggiore responsabilità di tali settori, la progettazione di questo nuovo sistema ETS sarà realizzata in partenariato con i suddetti enti. Una parte delle entrate del nuovo sistema di scambio di quote di emissione sarà assegnata agli enti locali e regionali, in quanto livelli di governo maggiormente interessati. Il nuovo sistema è accompagnato da politiche e misure complementari che proteggono da impatti indebiti sui prezzi , specialmente per le famiglie, le micro e piccole imprese e gli utenti della mobilità vulnerabili, anche nelle zone rurali e remote , condizionano le aspettative degli operatori di mercato e mirano ad ottenere un segnale del prezzo del carbonio per l’intera economia. Le esperienze passate hanno dimostrato che lo sviluppo di un nuovo mercato richiede un sistema efficace di monitoraggio, comunicazione e verifica. Al fine di garantire sinergie e coerenza con l’infrastruttura unionale esistente per l’EU ETS che copre le emissioni degli impianti fissi e del trasporto aereo, è opportuno istituire lo scambio di quote di emissioni per i settori del trasporto stradale e dell’edilizia mediante una modifica della direttiva 2003/87/CE , conformemente a quanto stabilito nel pacchetto di misure « Pronti per il 55 %» e, se del caso, alla normativa da cui sarebbero interessati questi settori che non sono coperti dal sistema ETS .

Motivazione

L’estensione dell’EU ETS ai settori del trasporto stradale e dell’edilizia ha considerevoli implicazioni per gli enti locali e regionali. Gli enti locali e regionali hanno competenze importanti in questi settori e dovrebbero essere presi in considerazione nella progettazione del nuovo sistema di scambio delle quote di emissione.

Emendamento 10

Considerando 51

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le norme in materia di distribuzione delle quote d’asta sono particolarmente pertinenti per i proventi delle aste che andrebbero a beneficio degli Stati membri, soprattutto vista la necessità di rafforzare la capacità degli Stati membri di far fronte agli impatti sociali di un segnale del prezzo del carbonio nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale. Nonostante i due settori abbiano caratteristiche molto diverse, è opportuno stabilire una regola comune di distribuzione simile a quella applicabile agli impianti fissi. La maggior parte delle quote dovrebbe essere ripartita tra tutti gli Stati membri sulla base della distribuzione media delle emissioni nei settori interessati nel periodo dal 2016 al 2018.

Le norme in materia di distribuzione delle quote d’asta sono particolarmente pertinenti per i proventi delle aste che andrebbero a beneficio degli Stati membri, soprattutto vista la necessità di rafforzare la capacità degli Stati membri di far fronte agli impatti sociali di un segnale del prezzo del carbonio nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale. Nonostante i due settori abbiano caratteristiche molto diverse, è opportuno stabilire una regola comune di distribuzione simile a quella applicabile agli impianti fissi. La maggior parte delle quote dovrebbe essere ripartita tra tutti gli Stati membri sulla base della distribuzione media delle emissioni nei settori interessati nel periodo dal 2016 al 2018. Ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire una quota minima dei proventi delle aste, in ogni caso non inferiore al 20 %, da affidare alla gestione diretta da parte degli enti locali e regionali. Le entrate gestite dagli enti locali e regionali dovrebbero essere utilizzate esclusivamente per le misure di mitigazione e adattamento in relazione ai cambiamenti climatici, e in particolare per quelle volte a sostenere la transizione energetica e ad affrontare i rischi per i territori, le famiglie, le microimprese, le piccole imprese e gli utenti della mobilità più vulnerabili.

Motivazione

Data la varietà dei territori europei dal punto di vista geografico, sociale ed economico, gli enti locali e regionali sono i livelli di governo che si trovano nella posizione migliore per garantire che la transizione non vada a scapito della coesione territoriale dell’UE e non metta in pericolo le famiglie più vulnerabili.

Emendamento 11

Considerando 52

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’introduzione del prezzo del carbonio nei trasporti stradali e nell’edilizia dovrebbe essere accompagnata da un’effettiva compensazione sociale, in particolare in considerazione dei livelli di povertà energetica già esistenti. Nel 2018 circa 34 milioni di europei hanno dichiarato di non essere in grado di riscaldare adeguatamente le loro abitazioni e in un’indagine condotta nel 2019 a livello dell’UE il 6,9  % della popolazione dell’Unione ha dichiarato di non poter permettersi di scaldare sufficientemente la propria abitazione (13). Per ottenere una compensazione sociale e distributiva efficace, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a spendere i proventi delle aste per scopi connessi al clima e all’energia (già precisati per lo scambio di quote di emissioni esistente), ma anche per le misure aggiunte specificamente per affrontare le problematiche legate ai nuovi settori del trasporto stradale e dell’edilizia, comprese le misure strategiche collegate di cui alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14). I proventi delle aste dovrebbero essere utilizzati per far fronte agli aspetti sociali del sistema di scambio delle quote di emissione per i nuovi settori, con particolare attenzione alle famiglie vulnerabili, alle microimprese e agli utenti dei trasporti . In quest’ottica, un nuovo Fondo sociale per il clima fornirà finanziamenti specifici agli Stati membri per sostenere i cittadini europei più colpiti o a rischio di povertà energetica o di mobilità. Il Fondo promuoverà l’equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, riducendo nel contempo il rischio di povertà energetica e di mobilità durante la transizione. Si baserà sui meccanismi di solidarietà esistenti e li integrerà. Le risorse del nuovo Fondo corrisponderanno , in linea di principio, al 25 % delle entrate previste del nuovo sistema di scambio delle quote di emissione nel periodo 2026-2032 e saranno attuate sulla base dei piani sociali per il clima che gli Stati membri dovrebbero presentare a norma del regolamento (UE) 20…/nn del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Inoltre, ogni Stato membro dovrebbe utilizzare i proventi delle aste anche per finanziare una parte dei costi del piano sociale nazionale per il clima.

L’introduzione del prezzo del carbonio nei trasporti stradali e nell’edilizia dovrebbe essere accompagnata da un’effettiva compensazione sociale, in particolare in considerazione dei livelli di povertà energetica già esistenti. Nel 2018 circa 34 milioni di europei hanno dichiarato di non essere in grado di riscaldare adeguatamente le loro abitazioni e in un’indagine condotta nel 2019 a livello dell’UE il 6,9  % della popolazione dell’Unione ha dichiarato di non poter permettersi di scaldare sufficientemente la propria abitazione (16) , mentre, a causa della povertà, alcune regioni sono costrette a ricorrere a fonti energetiche inefficienti per il riscaldamento . Per ottenere una compensazione sociale e distributiva efficace, gli Stati membri e gli enti regionali e locali dovrebbero essere tenuti a spendere i proventi delle aste per scopi connessi al clima e all’energia (già precisati per lo scambio di quote di emissioni esistente), ma anche per le misure aggiunte specificamente per affrontare le problematiche legate ai nuovi settori del trasporto stradale e dell’edilizia, comprese le misure strategiche collegate di cui alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17). I proventi delle aste dovrebbero essere utilizzati anche per far fronte agli aspetti sociali del sistema di scambio delle quote di emissione per i nuovi settori, con particolare attenzione alle famiglie vulnerabili, alle micro e piccole imprese e agli utenti della mobilità . In quest’ottica, un nuovo Fondo sociale per il clima fornirà finanziamenti specifici agli Stati membri e agli enti regionali e locali per sostenere i cittadini europei più colpiti o a rischio di povertà energetica o di mobilità. Il Fondo promuoverà l’equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, riducendo nel contempo il rischio di povertà energetica e di mobilità durante la transizione. Si baserà sui meccanismi di solidarietà esistenti e li integrerà. Le risorse del nuovo Fondo corrisponderanno almeno al 25 % delle entrate previste del nuovo sistema di scambio delle quote di emissione nel periodo 2026-2032 e saranno attuate sulla base dei piani sociali per il clima che gli Stati membri dovrebbero presentare a norma del regolamento (UE) 20…/nn del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Qualora il prezzo del carbonio determini entrate più elevate del previsto, la dotazione finanziaria del Fondo sociale per il clima sarà aumentata di conseguenza. Ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire una quota minima della dotazione finanziaria del Fondo sociale per il clima a sua disposizione, in ogni caso non inferiore al 35 %, da affidare alla gestione diretta da parte degli enti locali e regionali . Inoltre, ogni Stato membro ed ente regionale e locale dovrebbe utilizzare i proventi delle aste anche per finanziare una parte dei costi del piano sociale nazionale per il clima.

Motivazione

Gli enti locali e regionali sono nella posizione migliore per affrontare questi problemi, per cui anche una parte delle risorse del Fondo dovrebbe essere messa a loro disposizione.

Emendamento 12

Considerando 54

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie a basse emissioni di carbonio nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale sono fondamentali per garantire un contributo efficiente sotto il profilo dei costi di tali settori alle riduzioni delle emissioni previste. Pertanto 150 milioni di quote derivanti dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale dovrebbero essere messe a disposizione del Fondo per l’innovazione, al fine di incentivare riduzioni delle emissioni efficienti sotto il profilo dei costi.

L’innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie e misure a basse emissioni di carbonio nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale sono fondamentali per garantire un contributo efficiente sotto il profilo dei costi di tali settori alle riduzioni delle emissioni previste. Pertanto 150 milioni di quote derivanti dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale dovrebbero essere messe a disposizione del Fondo per l’innovazione, al fine di incentivare riduzioni delle emissioni efficienti sotto il profilo dei costi e responsabili sul piano sociale e ambientale .

Motivazione

Evidente.

Emendamento 13

Considerando 58

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’applicazione dello scambio di quote di emissione nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale dovrebbe essere monitorata dalla Commissione, anche per quanto concerne il grado di convergenza dei prezzi con l’ETS esistente, e, se necessario, si dovrebbe proporre al Parlamento europeo e al Consiglio una revisione del sistema al fine di migliorare l’efficacia, la gestione e l’applicazione pratica dello scambio di quote di emissioni per tali settori sulla base delle conoscenze acquisite e di rafforzare la convergenza dei prezzi. La Commissione sarà tenuta a presentare la prima relazione su tali aspetti entro il 1o gennaio 2028.

L’applicazione dello scambio di quote di emissione nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale dovrebbe essere monitorata dalla Commissione, anche per quanto concerne il grado di convergenza dei prezzi con l’ETS esistente, e, se necessario, si dovrebbe proporre al Parlamento europeo e al Consiglio una revisione del sistema al fine di migliorare l’efficacia, la gestione e l’applicazione pratica dello scambio di quote di emissioni per tali settori sulla base delle conoscenze acquisite e di rafforzare la convergenza dei prezzi. La Commissione sarà tenuta a presentare la prima relazione su tali aspetti entro il 1o gennaio 2028. La relazione dovrebbe essere preceduta da un periodo di consultazione, dal 1o settembre 2027 al 31 ottobre 2027, e per tutto questo periodo si dovrebbe procedere a una consultazione mirata degli enti locali e regionali.

Motivazione

Gli enti locali e regionali hanno competenze significative nei settori del trasporto stradale e dell’edilizia e dovrebbero essere consultati in sede di valutazione e comunicazione in merito all’efficienza del nuovo sistema di scambio di quote di emissione.

Emendamento 14

Articolo 1, punto 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2)

l’articolo 3 è così modificato:

2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) “emissioni”, il rilascio di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I o di navi che esercitano un’attività di trasporto marittimo di cui all’allegato I, dei gas specificati in riferimento all’attività interessata, o il rilascio di gas a effetto serra corrispondenti all’attività di cui all’allegato III;»;

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) “emissioni”, il rilascio di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I o di navi che esercitano un’attività di trasporto marittimo di cui all’allegato I, dei gas specificati in riferimento all’attività interessata, o il rilascio di gas a effetto serra corrispondenti all’attività di cui all’allegato III;»;

b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

“autorizzazione ad emettere gas a effetto serra”, l’autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 5, 6 e 30 ter

b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

“autorizzazione ad emettere gas a effetto serra”, l’autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 5, 6 e 30 ter

c)

la lettera u) è soppressa;

c)

la lettera u) è soppressa;

d)

sono aggiunte le lettere da v) a z) seguenti:

«v)

“società di navigazione”, l’armatore o qualsiasi altra organizzazione o persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che si è assunto la responsabilità dell’esercizio della nave dall’armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);»

d)

sono aggiunte le lettere da v) a z) seguenti:

«v)

“società di navigazione”, l’armatore o qualsiasi altra organizzazione o persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che si è assunto la responsabilità dell’esercizio della nave dall’armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);»

«(aa)

porto di scalo , il porto in cui una nave fa scalo per caricare o scaricare merci o per imbarcare o sbarcare passeggeri; di conseguenza, ai fini della presente direttiva, per scalo si intende quello effettuato al solo scopo di rifornimento di carburante, rifornimento di provviste, cambio dell’equipaggio, ingresso nel bacino di carenaggio o riparazione della nave o delle sue attrezzature, mentre è escluso qualsiasi scalo in porto effettuato perché la nave ha bisogno di assistenza o si trova in pericolo, così come sono esclusi i trasferimenti da nave a nave effettuati fuori dai porti, gli scali in un porto di trasbordo di un paese vicino non appartenente all’UE e gli scali effettuati al solo scopo di ripararsi dalle intemperie o che siano necessari per attività di ricerca e salvataggio;»

Motivazione

Modificando così la definizione di «porto di scalo» si fa in modo che le navi che, nel percorrere le rotte che collegano l’Asia o l’America all’Europa, effettuano fermate intermedie in porti europei non ottengano alcun vantaggio dal fatto di ricollocare le operazioni sopraindicate in porti vicini al di fuori dell’UE.

Emendamento 15

Articolo 1, punto 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ambito di applicazione per le attività di trasporto marittimo

Ambito di applicazione per le attività di trasporto marittimo

1.   L’assegnazione di quote e l’applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo si applicano al cinquanta per cento (50 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro, e al cinquanta per cento (50 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, al cento per cento (100 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e al cento per cento (100 %) delle emissioni delle navi ormeggiate in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

1.   L’assegnazione di quote e l’applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo si applicano al cinquanta per cento (50 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro, e al cinquanta per cento (50 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, al cento per cento (100 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte partendo da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e al cento per cento (100 %) delle emissioni delle navi ormeggiate in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

 

L’assegnazione di quote e l’applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo seguono il seguente modello nei seguenti casi:

 

a)

navi che effettuano tratte partendo da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro o navi che effettuano tratte partendo da un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, che fanno scalo in un porto di trasbordo vicino al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro:

 

 

i)

si applica il cento per cento (100 %) delle emissioni per il segmento della tratta tra il porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e il porto di trasbordo vicino al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro; e

ii)

si applica il cinquanta per cento (50 %) per il resto della tratta;

 

b)

navi che effettuano tratte partendo da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e arrivando in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro facendo scalo in un porto di trasbordo vicino al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro: si applica il cento per cento (100 %) delle emissioni per l’intera tratta;

2.   Gli articoli 9, 9 bis e 10 si applicano alle attività di trasporto marittimo nello stesso modo in cui si applicano ad altre attività che rientrano nell’EU ETS.»

2.   Gli articoli 9, 9 bis e 10 si applicano alle attività di trasporto marittimo nello stesso modo in cui si applicano ad altre attività che rientrano nell’EU ETS.»

Motivazione

Con questa proposta, le navi portacontainer che effettuano grandi rotte non possono «azzerare il contatore di CO2» quando fanno scalo in porti di paesi terzi anziché nei porti dell’UE.

Emendamento 16

Articolo 1, punto 11, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

a)

al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il 2 % del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all’asta per istituire un fondo destinato a migliorare l’efficienza energetica e a modernizzare i sistemi energetici di determinati Stati membri (“gli Stati membri beneficiari”), come previsto all’articolo 10 quinquies (“Fondo per la modernizzazione”). Gli Stati membri beneficiari di tale quantitativo di quote sono gli Stati membri con un PIL pro capite a prezzi di mercato inferiore al 60 % della media dell’Unione nel 2013. I fondi corrispondenti a tale quantitativo di quote sono distribuiti conformemente alla parte A dell’allegato II ter.

Inoltre, il 2,5  % del quantitativo totale di quote tra il [anno successivo all’entrata in vigore della direttiva] e il 2030 è messo all’asta per il Fondo per la modernizzazione. Gli Stati membri beneficiari di tale quantitativo di quote sono gli Stati membri con un PIL pro capite a prezzi di mercato inferiore al 65 % della media dell’Unione nel corso del periodo dal 2016 al 2018. I fondi corrispondenti a tale quantitativo di quote sono distribuiti conformemente alla parte B dell’allegato II ter.»

a)

al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il 2 % del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all’asta per istituire un fondo destinato a migliorare l’efficienza energetica e a modernizzare i sistemi energetici di determinati Stati membri (“gli Stati membri beneficiari”), come previsto all’articolo 10 quinquies (“Fondo per la modernizzazione”). Gli Stati membri beneficiari di tale quantitativo di quote sono gli Stati membri con un PIL pro capite a prezzi di mercato inferiore al 60 % della media dell’Unione nel 2013 e le regioni di livello NUTS 3 degli Stati membri con evidenti squilibri interni . I fondi corrispondenti a tale quantitativo di quote sono distribuiti conformemente alla parte A dell’allegato II ter.

Inoltre, almeno il 2,5  % del quantitativo totale di quote tra il [anno successivo all’entrata in vigore della direttiva] e il 2030 è messo all’asta per il Fondo per la modernizzazione. Gli Stati membri beneficiari di tale quantitativo di quote sono gli Stati membri con un PIL pro capite a prezzi di mercato inferiore al 65 % della media dell’Unione nel corso del periodo dal 2016 al 2018 e le regioni di livello NUTS 3 degli Stati membri con evidenti squilibri interni . I fondi corrispondenti a tale quantitativo di quote sono distribuiti conformemente alla parte B dell’allegato II ter.»

Emendamento 17

Articolo 1, punto 11, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

b)

al paragrafo 3, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

«3.   Gli Stati membri stabiliscono l’uso dei proventi della vendita all’asta delle quote, ad eccezione dei proventi stabiliti come risorse proprie a norma dell’articolo 311, paragrafo 3, TFUE e iscritti nel bilancio dell’Unione. Gli Stati membri utilizzano i proventi derivanti dalla vendita all’asta delle quote di cui al paragrafo 2, ad eccezione dei proventi utilizzati per la compensazione dei costi indiretti del carbonio di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 6, per uno o più dei seguenti scopi:»;

b)

al paragrafo 3, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

«3.   Gli Stati membri stabiliscono l’uso dei proventi della vendita all’asta delle quote, ad eccezione dei proventi stabiliti come risorse proprie a norma dell’articolo 311, paragrafo 3, TFUE e iscritti nel bilancio dell’Unione , e destinano una percentuale minima del 20 % di tali proventi agli enti locali e regionali. Gli Stati membri utilizzano i proventi derivanti dalla vendita all’asta delle quote di cui al paragrafo 2, ad eccezione dei proventi utilizzati per la compensazione dei costi indiretti del carbonio di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 6, per uno o più dei seguenti scopi:»;

Emendamento 18

Articolo 1, punto 12, lettera g), terzo paragrafo

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’articolo 10 bis è così modificato:

L’articolo 10 bis è così modificato:

g)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

g)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

 

«8.   365 milioni di quote del quantitativo che altrimenti potrebbe essere assegnato a titolo gratuito a norma del presente articolo e 85 milioni di quote del quantitativo che altrimenti potrebbe essere messo all’asta a norma dell’articolo 10, nonché le quote risultanti dalla riduzione dell’assegnazione gratuita di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1 bis, sono messe a disposizione di un Fondo con l’obiettivo di sostenere l’innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio e contribuire agli obiettivi “inquinamento zero” (“Fondo per l’innovazione”). […]»

 

«8.   365 milioni di quote del quantitativo che altrimenti potrebbe essere assegnato a titolo gratuito a norma del presente articolo e 85 milioni di quote del quantitativo che altrimenti potrebbe essere messo all’asta a norma dell’articolo 10, nonché le quote risultanti dalla riduzione dell’assegnazione gratuita di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1 bis, sono messe a disposizione di un Fondo con l’obiettivo di sostenere la prevenzione delle emissioni e l’innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio e contribuire agli obiettivi “inquinamento zero” (“Fondo per l’innovazione”). […]»

 

Il Fondo per l’innovazione copre i settori elencati negli allegati I e III, compresi la cattura e l’utilizzo del carbonio («CCU») sicuri sotto il profilo ambientale che contribuiscono in modo significativo a mitigare i cambiamenti climatici, nonché i prodotti sostitutivi di quelli ad alta intensità di carbonio prodotti nei settori di cui all’allegato I, al fine di promuovere lo sviluppo e il funzionamento di progetti mirati alla cattura e allo stoccaggio («CCS») geologico di CO2 sicuri sotto il profilo ambientale, nonché di tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell’energia, in luoghi geograficamente equilibrati. Il Fondo per l’innovazione può inoltre sostenere tecnologie e infrastrutture innovative e pioneristiche per decarbonizzare il settore marittimo e per la produzione di carburanti a basse emissioni di carbonio e a zero emissioni di carbonio nei trasporti aerei, ferroviari e stradali. Si dedicherà particolare attenzione ai progetti nei settori contemplati dal [regolamento CBAM] per sostenere l’innovazione nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio, le tecnologie di CCU e CCS, le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell’energia, secondo modalità che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

 

Il Fondo per l’innovazione copre i settori elencati negli allegati I e III, compresi i progetti su larga scala per la riduzione delle emissioni basati su tecnologie mature, le iniziative pubbliche e private a sostegno della circolarità, i programmi a livello UE per la riduzione delle emissioni, la cattura e l’utilizzo del carbonio («CCU») sicuri sotto il profilo ambientale che contribuiscono in modo significativo a mitigare i cambiamenti climatici, nonché i prodotti sostitutivi di quelli ad alta intensità di carbonio prodotti nei settori di cui all’allegato I, al fine di promuovere lo sviluppo e il funzionamento di progetti mirati alla cattura e allo stoccaggio («CCS») geologico di CO2 sicuri sotto il profilo ambientale ed economicamente validi , nonché di tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell’energia, in luoghi geograficamente equilibrati. Il Fondo per l’innovazione può inoltre sostenere tecnologie e infrastrutture innovative e pioneristiche per decarbonizzare il settore marittimo e per la produzione di carburanti a basse emissioni di carbonio e a zero emissioni di carbonio nei trasporti aerei, ferroviari e stradali. Si dedicherà particolare attenzione ai progetti nei settori contemplati dal [regolamento CBAM] per sostenere le misure in materia di circolarità, la formazione professionale all’utilizzo dei prodotti a basse emissioni di carbonio, l’innovazione nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio, le tecnologie di CCU e CCS sicure sotto il profilo ambientale ed economicamente valide , le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell’energia, secondo modalità che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ad essi in modo socialmente responsabile .

 

Sono ammissibili progetti nel territorio di tutti gli Stati membri, compresi progetti su scala ridotta. Le tecnologie che ottengono il sostegno sono innovative e non ancora commercialmente sostenibili su una scala simile senza supporto, ma sono soluzioni pioneristiche o sufficientemente mature per essere applicate su scala precommerciale. […]

 

Sono ammissibili progetti e misure nel territorio di tutti gli Stati membri, compresi progetti su scala ridotta. Le tecnologie che ottengono il sostegno sono favorevoli alla decarbonizzazione , innovative e non commercialmente sostenibili su una scala simile senza supporto, ma sono soluzioni o sufficientemente mature per essere applicate su scala precommerciale. […]

 

I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, tenendo conto, ove pertinente, della misura in cui essi contribuiscono a conseguire riduzioni di emissioni notevolmente inferiori ai valori di riferimento di cui al paragrafo 2.

 

I progetti e le misure sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, tenendo conto, ove pertinente, della misura in cui essi contribuiscono a conseguire riduzioni di emissioni notevolmente inferiori ai valori di riferimento di cui al paragrafo 2.

 

Al paragrafo 3 sono aggiunte le lettere seguenti:

 

l)

promuovere la formazione di competenze in linea con la necessità di adeguare le prassi professionali alla circolarità e all’uso di materiali a basse emissioni di carbonio;

 

m)

sostenere lo sviluppo di un’economia circolare;

Motivazione

Evidente.

Emendamento 19

Articolo 1, punto 14, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

l’articolo 10 quinquies è così modificato:

l’articolo 10 quinquies è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

a)

al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

 

«1.   Per il periodo dal 2021 al 2030 è istituito un fondo per sostenere gli investimenti proposti dagli Stati membri beneficiari, ivi compreso il finanziamento di progetti di investimento su scala ridotta, per modernizzare i sistemi energetici e migliorare l’efficienza energetica (“Fondo per la modernizzazione”). Il Fondo per la modernizzazione è finanziato tramite la vendita all’asta delle quote di cui all’articolo 10, per gli Stati membri beneficiari ivi indicati.

Gli investimenti finanziati sono coerenti con gli obiettivi della presente direttiva, nonché con gli obiettivi della comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo(*), con il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio(**) e con gli obiettivi a lungo termine che figurano nell’accordo di Parigi. Il Fondo per la modernizzazione non fornisce alcun sostegno agli impianti per la produzione di energia che utilizzano combustibili fossili.»;

 

«1.   Per il periodo dal 2021 al 2030 è istituito un fondo per sostenere gli investimenti proposti dagli Stati membri beneficiari e dalle regioni di livello NUTS 3 , ivi compreso il finanziamento di progetti di investimento su scala ridotta, per modernizzare i sistemi energetici e migliorare l’efficienza energetica (“Fondo per la modernizzazione”). Il Fondo per la modernizzazione è finanziato tramite la vendita all’asta delle quote di cui all’articolo 10, per gli Stati membri beneficiari ivi indicati.

Gli investimenti finanziati sono coerenti con gli obiettivi della presente direttiva, nonché con gli obiettivi della comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo(*), con il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio(**) e con gli obiettivi a lungo termine che figurano nell’accordo di Parigi. Il Fondo per la modernizzazione non fornisce alcun sostegno agli impianti per la produzione di energia che utilizzano combustibili fossili.»;

Emendamento 20

Articolo 1, punto 14, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.    Almeno l’80 % delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo per la modernizzazione è utilizzato per sostenere investimenti nei seguenti settori:

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.    Tutte le risorse finanziarie provenienti dal Fondo per la modernizzazione è utilizzato per sostenere investimenti nei seguenti settori:

a)

produzione e uso dell’energia elettrica generata da fonti rinnovabili;

a)

produzione e uso dell’energia elettrica generata da fonti rinnovabili;

b)

riscaldamento e raffrescamento da fonti energetiche rinnovabili;

b)

riscaldamento e raffrescamento , compresi teleriscaldamento e teleraffrescamento, da fonti energetiche rinnovabili;

c)

miglioramento dell’efficienza energetica sul versante della domanda, anche nei settori dei trasporti, dell’edilizia, dell’agricoltura e dei rifiuti;

c)

miglioramento dell’efficienza energetica sul versante della domanda, anche nei settori dei trasporti, dell’edilizia, dell’agricoltura e dei rifiuti;

d)

stoccaggio dell’energia e modernizzazione delle reti energetiche, comprese le reti per il teleriscaldamento, le reti per la trasmissione dell’energia elettrica e l’aumento delle interconnessioni tra Stati membri;

d)

stoccaggio dell’energia e modernizzazione delle reti energetiche, comprese le reti per il teleriscaldamento, le reti per la trasmissione dell’energia elettrica e l’aumento delle interconnessioni tra Stati membri;

e)

sostegno alle famiglie a basso reddito, anche nelle zone rurali e remote, per affrontare il problema della povertà energetica e modernizzare i loro sistemi di riscaldamento; e

e)

sostegno alle famiglie a basso reddito, alle micro e piccole imprese e agli utenti della mobilità vulnerabili , anche nelle zone rurali e remote, per affrontare il problema della povertà energetica e di mobilità e modernizzare i loro sistemi di riscaldamento e raffrescamento ; e

f)

una transizione giusta nelle regioni dipendenti dal carbonio negli Stati membri beneficiari, in modo da favorire il reimpiego, la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori, l’istruzione, le iniziative per la ricerca di lavoro e le start-up, in dialogo con le parti sociali.»;

f)

una transizione giusta nelle regioni dipendenti dal carbonio negli Stati membri beneficiari e nelle regioni di livello NUTS 3 , in modo da favorire il reimpiego, la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori, l’istruzione, le iniziative per la ricerca di lavoro e le start-up, in dialogo con le parti sociali.»;

 

g)

lo sviluppo dell’economia circolare.»;

Emendamento 21

Articolo 1, punto 21

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri determinano l’uso dei proventi della vendita all’asta delle quote di cui al paragrafo 4, ad eccezione dei proventi stabiliti come risorse proprie a norma dell’articolo 311, paragrafo 3, TFUE e iscritti nel bilancio dell’Unione. Gli Stati membri utilizzano i loro proventi per una o più delle attività di cui all’articolo 10, paragrafo 3, o per una o più delle seguenti attività:

Gli Stati membri determinano l’uso dei proventi della vendita all’asta delle quote di cui al paragrafo 4, ad eccezione dei proventi stabiliti come risorse proprie a norma dell’articolo 311, paragrafo 3, TFUE e iscritti nel bilancio dell’Unione. Gli Stati membri utilizzano i loro proventi per una o più delle attività di cui all’articolo 10, paragrafo 3, o per una o più delle seguenti attività:

a)

misure intese a contribuire alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici o alla riduzione del fabbisogno energetico degli edifici, ivi comprese l’integrazione di energie rinnovabili e le misure correlate a norma dell’articolo 7, paragrafo 11, dell’articolo 12 e dell’articolo 20 della direttiva 2012/27/UE [riferimenti da aggiornare con la direttiva riveduta], nonché misure volte a fornire sostegno finanziario alle famiglie a basso reddito negli edifici con le prestazioni peggiori;

a)

misure intese a contribuire alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici o al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, ivi comprese l’integrazione di energie rinnovabili e le misure correlate a norma dell’articolo 7, paragrafo 11, dell’articolo 12 e dell’articolo 20 della direttiva 2012/27/UE [riferimenti da aggiornare con la direttiva riveduta], nonché misure volte a fornire sostegno finanziario alle famiglie a basso reddito negli edifici con le prestazioni peggiori dal punto di vista energetico ;

b)

misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica pienamente interoperabili per i veicoli a zero emissioni o misure volte a incoraggiare il passaggio a forme di trasporto pubbliche e a potenziare la multimodalità, o a fornire sostegno finanziario per far fronte alle questioni sociali relative agli utenti dei trasporti a basso e medio reddito.

b)

misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica pienamente interoperabili per i veicoli a zero emissioni o misure volte a incoraggiare un cambiamento modale nel trasporto di merci e di persone, nel senso del passaggio a modi di trasporto più efficienti o a consumo energetico zero, o misure volte a migliorare l’efficienza energetica nelle infrastrutture e nei servizi di trasporto, oppure ancora misure volte a fornire sostegno finanziario per far fronte alle questioni sociali relative agli utenti della mobilità a basso e medio reddito.

Gli Stati membri utilizzano una parte dei proventi delle aste generati a norma del presente articolo per far fronte agli aspetti sociali del sistema di scambio di quote di emissioni di cui al presente capo, con particolare attenzione alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti quali definiti dal regolamento (UE) 20…/nn [regolamento relativo al Fondo sociale per il clima](*). Qualora presentino alla Commissione un [piano sociale per il clima] a norma di tale regolamento, gli Stati membri utilizzano i proventi in questione, tra l’altro, per finanziare il piano.

Gli Stati membri utilizzano una parte dei proventi delle aste generati a norma del presente articolo per far fronte agli aspetti sociali del sistema di scambio di quote di emissioni di cui al presente capo, con particolare attenzione alle famiglie vulnerabili, alle micro e piccole imprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili della mobilità quali definiti dal regolamento (UE) 20…/nn [regolamento relativo al Fondo sociale per il clima](*). Qualora presentino alla Commissione un [piano sociale per il clima] a norma di tale regolamento, gli Stati membri utilizzano i proventi in questione, tra l’altro, per finanziare il piano.

Si considera che gli Stati membri abbiano rispettato le disposizioni di cui al presente paragrafo se introducono e attuano politiche di sostegno fiscale o finanziario o politiche di regolamentazione volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano istituite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente ai proventi generati dalla messa all’asta delle quote di cui al presente capo.

Gli Stati membri stabiliscono una percentuale minima, non inferiore al 20 %, dei proventi da assegnare agli enti locali e regionali, da utilizzare per una o più misure di cui al presente paragrafo.

Gli Stati membri informano la Commissione in merito all’utilizzo dei proventi e alle azioni intraprese a norma del presente paragrafo includendo tali informazioni nelle loro relazioni trasmesse a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

Si considera che gli Stati membri e gli enti locali e regionali abbiano rispettato le disposizioni di cui al presente paragrafo se introducono e attuano politiche di sostegno fiscale o finanziario o politiche di regolamentazione volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano istituite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente ai proventi generati dalla messa all’asta delle quote di cui al presente capo.

Gli Stati membri informano la Commissione in merito all’utilizzo dei proventi e alle azioni intraprese a norma del presente paragrafo includendo tali informazioni nelle loro relazioni trasmesse a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

Emendamento 22

Articolo 1, punto 21 — articolo 30 decies

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Entro il 1o gennaio 2028 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione delle disposizioni del presente capo per quanto riguarda la loro efficacia, gestione e applicazione pratica, anche per quanto riguarda l’applicazione delle norme di cui alla decisione (UE) 2015/1814 e l’uso delle quote di cui al presente capo per soddisfare gli obblighi di conformità dei soggetti tenuti a ridurre le loro emissioni di cui ai capi II, II bis e III. Se del caso, la Commissione correda questa relazione di una proposta di modifica del presente capo destinata al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro il 31 ottobre 2031 la Commissione dovrebbe valutare la fattibilità dell’integrazione dei settori di cui all’allegato III nel sistema di scambio di quote di emissioni che copre i settori elencati nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE.»;

Entro il 1o gennaio 2028 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione delle disposizioni del presente capo per quanto riguarda la loro efficacia, gestione e applicazione pratica, anche per quanto riguarda l’applicazione delle norme di cui alla decisione (UE) 2015/1814 e l’uso delle quote di cui al presente capo per soddisfare gli obblighi di conformità dei soggetti tenuti a ridurre le loro emissioni di cui ai capi II, II bis e III. La relazione è preceduta da un periodo di consultazione, dal 1o settembre 2027 al 31 ottobre 2027. Durante tutto questo periodo è effettuata una consultazione mirata degli enti locali e regionali. Se del caso, la Commissione correda questa relazione di una proposta di modifica del presente capo destinata al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro il 31 ottobre 2031 la Commissione dovrebbe valutare la fattibilità dell’integrazione dei settori di cui all’allegato III nel sistema di scambio di quote di emissioni che copre i settori elencati nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE.»;

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

COM(2021) 564 final

Emendamento 23

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I meccanismi esistenti per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori o sottosettori a rischio di rilocalizzazione sono l’assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS per un periodo transitorio e misure finanziarie volte a compensare i costi delle emissioni indirette sostenuti a fronte dei costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica, rispettivamente di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 6, e all’articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE. Tuttavia l’assegnazione gratuita nell’ambito del sistema EU ETS indebolisce il segnale di prezzo dato dal sistema agli impianti che ne beneficiano rispetto alla messa all’asta integrale e incide pertanto sugli incentivi agli investimenti per ridurre ulteriormente le emissioni.

I meccanismi esistenti per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori o sottosettori a rischio di rilocalizzazione sono l’assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS per un periodo transitorio e misure finanziarie volte a compensare i costi delle emissioni indirette sostenuti a fronte dei costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica, rispettivamente di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 6, e all’articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE. Tuttavia l’assegnazione gratuita nell’ambito del sistema EU ETS indebolisce il segnale di prezzo dato dal sistema agli impianti che ne beneficiano rispetto alla messa all’asta integrale e incide pertanto sugli incentivi agli investimenti per ridurre ulteriormente le emissioni. L’eliminazione graduale delle assegnazioni gratuite deve pertanto essere realizzata in modo efficiente e tempestivo, conformemente agli obiettivi stabiliti nella normativa europea sul clima e specificamente nel pacchetto « Pronti per il 55 %».

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1.

ricorda che, con la firma dell’accordo di Parigi, l’UE si è impegnata a conseguire l’obiettivo della neutralità climatica netta globale entro il 2050, ora sancito dalla normativa europea sul clima; accoglie con favore le ambizioni e l’impegno ambientali senza precedenti della Commissione europea per la transizione verso una società e un’economia più sostenibili, e considera il pacchetto «Pronti per il 55 %» una dimostrazione della serietà di tale impegno; sottolinea che gli obiettivi di riduzione delle emissioni devono essere affiancati da obiettivi in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili e da un ripensamento dell’utilizzo del suolo (per aumentare in modo inequivocabile il sequestro naturale del carbonio), nonché da altri obiettivi del Green Deal europeo, al fine di garantire una transizione giusta e permanente;

2.

sottolinea che un prezzo del carbonio elevato ma introdotto gradualmente dovrebbe dare il segnale necessario alle imprese e guidare la transizione nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi e rileva la necessità di una sinergia efficace tra il sistema EU ETS riveduto e il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), potenzialmente in combinazione con altre misure di sostegno dell’UE volte a garantire un’economia competitiva e climaticamente neutra nelle regioni europee, in particolare in quelle in cui è in corso una trasformazione sostenibile delle industrie ad alta intensità energetica;

3.

riconosce che tali disuguaglianze possono diventare ancora più pronunciate in considerazione del costante aumento dei prezzi dell’energia e dell’instabilità geopolitica aggravata dalla guerra in Ucraina; accoglie con favore le proposte della Commissione di affrontare tali rischi, indicate nella comunicazione REPowerEU, ma sottolinea che alcuni strumenti, come l’aumento della tassazione dei proventi straordinari, potrebbero non essere sufficienti a fornire un sostegno affidabile, e chiede pertanto soluzioni più a lungo termine;

4.

riconosce che le crisi ecologiche acuiscono le disuguaglianze, così come le disuguaglianze aggravano i danni ambientali, ragion per cui è imperativo che le politiche volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra ripristinino la giustizia nelle nostre società e nei nostri territori;

5.

sostiene il principio secondo cui tutti i settori dell’economia devono contribuire alla transizione verso la neutralità climatica e verso la riduzione delle emissioni, e il sistema ETS dell’Unione europea potrebbe contribuire in misura significativa qualora il principio «chi inquina paga» fosse esteso a tutti i settori interessati; in proposito ricorda che, nell’Unione, il settore dei trasporti produce un quarto delle emissioni di CO2, mentre il settore dell’edilizia è responsabile del 40 % del consumo di energia; ma avverte altresì che l’introduzione di un sistema per fissare il prezzo del carbonio in questi settori è una misura delicata, che non dovrebbe risolversi in un onere per i più vulnerabili tra le famiglie, le micro e piccole imprese e gli utenti della mobilità, anche nelle zone rurali e remote;

6.

insiste affinché gli enti locali e regionali, in quanto livelli di governo con forti competenze in entrambi i settori interessati, siano presi in considerazione ai fini dell’attuazione, della valutazione e del riesame del nuovo sistema di scambio di quote di emissione nei settori del trasporto stradale e dell’edilizia (ETS II); sottolinea che le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal settore dei trasporti dell’UE sono in costante aumento dal 2013, mentre la decarbonizzazione del settore dell’edilizia rimane un percorso fondamentale per la riduzione delle emissioni; e sottolinea che, qualora i colegislatori decidano di non portare avanti il sistema ETS II previsto nella proposta della Commissione, il sistema ETS attuale dovrebbe essere ulteriormente rafforzato per includere i settori del trasporto stradale e dell’edilizia;

7.

riconosce pienamente la necessità di strumenti di fissazione del prezzo del carbonio per sostenere le crescenti ambizioni dell’UE in materia di clima, ma esprime profonda preoccupazione per gli effetti distributivi che potrebbero derivarne e sottolinea l’importanza di tenere conto di tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile: sostenibilità economica, ecologica, sociale e culturale. A tale riguardo invoca il rispetto di almeno tre principi:

solidarietà ed equità tra gli Stati membri dell’UE nella fase di attuazione. Il sistema di fissazione del prezzo del carbonio dovrebbe affrontare la questione delle differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda l’entità della sfida per le economie locali e regionali;

solidarietà ed equità all’interno degli Stati membri. La questione dell’impatto degli strumenti di fissazione del prezzo del carbonio sulle categorie sociali vulnerabili e sulle famiglie a basso reddito dovrebbe essere affrontata non solo in termini di accessibilità economica, ma anche in termini di possibilità di accedere a determinati beni e/o servizi per soddisfare le proprie esigenze (energia, raffrescamento e riscaldamento, trasporti e mobilità ecc.);

considerare l’impatto territoriale di tali politiche, non solo per le zone remote o periferiche, ma più in generale per le zone dell’UE che stanno già attraversando una profonda trasformazione per quanto riguarda il loro sviluppo sociale ed economico («zone lasciate indietro», zone industrializzate impegnate nel necessario processo di trasformazione), per le regioni ultraperiferiche, nonché per le zone rurali;

8.

accoglie con favore l’annuncio della creazione del Fondo sociale per il clima (FSC) quale strumento per bilanciare gli effetti negativi sulle famiglie, le micro e piccole imprese e gli utenti della mobilità più vulnerabili e garantire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo sociale; sottolinea che i finanziamenti attualmente previsti nell’ambito della revisione dell’attuale ETS sono insufficienti a garantire una transizione veramente giusta, e che occorrerebbe prendere in considerazione la possibilità di destinare all’FSC entrate al di fuori del sistema ETS II; e propone che si inizi a mettere in comune le entrate per l’FSC prima ancora dell’attuazione del sistema ETS II;

9.

sottolinea l’importanza di una valutazione accurata degli effetti distributivi del meccanismo, del funzionamento, della gestione e delle misure del Fondo sociale per il clima, che si concentri sulle conseguenze e sui benefici per i cittadini più vulnerabili a livello locale e regionale e consenta una migliore individuazione delle famiglie economicamente più deboli, affinché il sostegno diretto, mirato e temporaneo al reddito sia destinato proprio a coloro che ne hanno più bisogno. A tale riguardo, le misure nell’ambito dei singoli piani sociali per il clima e l’assegnazione del Fondo stesso dovrebbero mirare ad accelerare la transizione ecologica, senza tuttavia che ciò vada a scapito della coesione sociale e territoriale e pregiudichi la protezione dei cittadini più vulnerabili;

10.

sottolinea che il Fondo per la modernizzazione dovrebbe essere utilizzato per sostenere lo sviluppo sostenibile, accordando la priorità nel suo impiego al rafforzamento della vitalità dei gruppi sociali e dei territori vulnerabili, e ribadisce che, al fine di rispettare l’enorme diversità economica, sociale e geografica dell’UE, dovrebbero essere ammesse a beneficiare del sostegno di tale Fondo le regioni NUTS 3 degli Stati membri che presentano notevoli squilibri al loro interno;

11.

chiede che gli enti locali e regionali siano inclusi nella distribuzione dei proventi del sistema ETS; ricorda che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo di grande rilievo nell’attuazione delle politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; osserva che le regioni e le città d’Europa sono importanti innovatori e motori di cambiamento della società; reputa che esse vadano messe in condizione di contribuire alla transizione verde in misura più significativa; e sottolinea che ciò vale in particolare ai fini del nuovo sistema di scambio di quote di emissione ETS II;

12.

accoglie con favore l’attuazione della riserva stabilizzatrice del mercato quale strumento per gestire l’eccedenza e la carenza di quote, nonché il sistema di anticipazione per attenuare l’impatto dell’introduzione del nuovo sistema ETS II sui prezzi e sulla liquidità; ribadisce, tuttavia, che la riserva dovrebbe essere accompagnata da un meccanismo aggiuntivo per eliminare definitivamente le quote al fine di creare un prezzo minimo coerente con gli obiettivi climatici dell’UE per il 2030 e il 2050;

13.

deplora che la proposta della Commissione non tenga conto del rischio reale di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio che potrebbe avverarsi nel traffico marittimo internazionale, spostandole verso porti vicini di paesi terzi situati in prossimità di porti dell’UE. Per l’attività portuale — e, di conseguenza, per le catene logistiche ad essa legate — degli Stati membri, tale rilocalizzazione avrebbe infatti conseguenze nefaste, tra cui la perdita di posti di lavoro e la distorsione del mercato e della libera concorrenza, nonché la perdita di connettività dei porti europei e in generale di competitività della nostra industria. Tale situazione inciderebbe altresì sul principio dell’autonomia strategica europea, nonché sulla sicurezza e il controllo della catena logistica e di approvvigionamento delle merci da e verso l’UE, in quanto favorirebbe lo scarico delle merci in porti di paesi terzi con priorità e interessi logistici ed economici non necessariamente allineati a quelli dell’UE;

14.

accoglie con favore la proposta di istituire un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per stimolare l’azione globale per il clima, ed esorta ad assicurarsi che tale meccanismo rientri un una più ampia strategia industriale dell’UE, che preveda la promozione di investimenti climaticamente neutri, la creazione di un quadro normativo dell’UE favorevole e di mercati guida per prodotti climaticamente neutri, nonché la possibilità di concludere contratti di protezione del clima (Carbon Contracts for Difference) per la decarbonizzazione dei settori interessati, e che le nuove pratiche siano attuate quanto prima. Le assegnazioni gratuite ETS (19) dovrebbero pertanto essere abolite gradualmente per i settori coperti dal CBAM e sostituite dalla vendita all’asta di tutte le quote di emissione, in quanto ciò garantirà la compatibilità con l’OMC;

15.

sottolinea la particolare importanza di un Fondo per l’innovazione rafforzato che sostenga la necessaria transizione verso la neutralità climatica delle industrie ad alta intensità energetica coperte dal sistema ETS dell’UE e dal CBAM nelle regioni europee, promuovendo lo sviluppo di prodotti innovativi e climaticamente neutri come l’acciaio ecologico; sottolinea che i principali ostacoli alla decarbonizzazione non sono riconducibili unicamente alla mancanza di innovazione tecnologica, e suggerisce pertanto di estendere l’ambito di intervento alle misure con un elevato potenziale di abbattimento in settori non tecnologici, quali i metodi di collaborazione creativi e innovativi, la formazione professionale e la circolarità, che risultano svantaggiati dagli incentivi ETS incentrati sulla produzione industriale;

16.

parimenti, ritiene che occorra migliorare i meccanismi normativi e di controllo onde evitare movimenti speculativi intorno al prezzo del CO2 che abbiano effetti considerevoli sia sui prezzi dell’energia che sui settori interessati dal sistema;

17.

accoglie con favore il fatto che le entrate generate dall’ETS riformato siano destinate a essere orientate verso il finanziamento dell’azione per la neutralità climatica (ad esempio apportando maggiori risorse al Fondo per l’innovazione, al Fondo per la modernizzazione e all’FSC e accelerando la diffusione delle energie da fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e della circolarità) anziché alimentare il bilancio generale complessivo dell’UE; e insiste sulla necessità di adottare lo stesso approccio per le entrate generate dal CBAM;

18.

ritiene che, per stare al passo con l’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato, il CBAM debba essere uno strumento dinamico, il cui ambito di applicazione (settori ed emissioni coperti) sia riesaminato regolarmente tenendo conto dell’impatto del CBAM a livello locale e regionale; ed è pronto a sostenere la valutazione dell’impatto territoriale del nuovo meccanismo;

19.

parimenti, ritiene che occorra migliorare i meccanismi normativi e di controllo onde evitare movimenti speculativi intorno al prezzo del CO2 che abbiano effetti considerevoli sia sui prezzi dell’energia che sui settori interessati dal sistema;

20.

si compiace vivamente del fatto che la Commissione abbia accompagnato alla proposta di un nuovo sistema ETS e al progetto di regolamento che istituisce un CBAM le griglie di sussidiarietà (20). Le motivazioni addotte in relazione al valore aggiunto europeo delle proposte e il fatto che le misure introdotte si fondino sulle competenze dell’UE in materia di cambiamenti climatici, definite agli articoli da 191 a 193 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono giudicati soddisfacenti dal CdR ai fini della sua valutazione della piena compatibilità delle proposte con il principio di sussidiarietà.

Bruxelles, 28 aprile 2022

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(3)  Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26).

(4)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(5)  Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26).

(6)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(7)  Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

(8)  Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

(9)  [aggiungere il riferimento al regolamento FuelEU Maritime].

(10)  [aggiungere il riferimento al regolamento FuelEU Maritime].

(11)  COM(2020) 562 final.

(12)  COM(2020) 562 final.

(13)  Dati del 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01].

(14)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(15)  [Aggiungere il riferimento al regolamento che istituisce il Fondo sociale per il clima].

(16)  Dati del 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01].

(17)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(18)  [Aggiungere il riferimento al regolamento che istituisce il Fondo sociale per il clima].

(19)  Nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE, le imprese devono ottenere quote di emissioni che coprano le proprie emissioni di carbonio. Benché l’assegnazione gratuita di quote sia prevista come soluzione transitoria rispetto al metodo ordinario (che è quello della vendita all’asta), le quote assegnate a titolo gratuito continuano a rappresentare più del 40 % del numero totale di quote disponibili.

(20)  https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2021/0552/COM_SWD(2021)0552_EN.pdf


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