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Document 52013PC0260
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Animal Health
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla sanità animale
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla sanità animale
/* COM/2013/0260 final - 2013/0136 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla sanità animale /* COM/2013/0260 final - 2013/0136 (COD) */
RELAZIONE 1. MOTIVAZIONE E OBIETTIVO La sanità animale è fonte di preoccupazione per
tutti i cittadini europei. Tale preoccupazione deriva da aspetti di sanità
pubblica e sicurezza degli alimenti e dell'approvvigionamento alimentare
connessi alla sanità animale, ma anche dai costi economici derivanti
dall'insorgenza di malattie negli animali e da considerazioni sul benessere
degli animali, comprese le implicazioni delle misure di lotta alle malattie sul
benessere degli animali. La presente proposta rispecchia anche le priorità
della regolamentazione intelligente,[1]
poiché mira a semplificare il quadro normativo vigente integrando al contempo
le attese delle parti interessate in termini di riduzione degli oneri
amministrativi. Infine riflette alcune priorità della Commissione,
come l'obiettivo di una crescita intelligente della strategia Europa 2020[2], aiutando il settore a
diventare più resistente grazie a misure di prevenzione attive e a una gestione
più flessibile dei rischi. Analisi del problema L'attuale quadro normativo dell'UE in materia di
sanità animale comprende quasi 50 direttive e regolamenti di base e circa 400
atti di diritto derivato, alcuni dei quali sono stati adottati già nel 1964. Nel 2004 la Commissione ha avviato una valutazione
esterna per esaminare attentamente i risultati dell'azione dell'UE nel campo
della sanità animale, che ha portato nel 2007 ad una nuova strategia in materia
di salute animale. Un insieme di circostanze ha imposto una nuova valutazione
della nostra politica: gli elementi principali della politica attuale sono stati
sviluppati principalmente negli anni dal 1988 al 1995, quando la Comunità
contava ancora 12 Stati membri; sono emerse nuove sfide: sono apparse malattie sconosciute un
decennio fa, mentre i recenti casi di malattie note come l'afta epizootica, la
febbre catarrale degli ovini, l'influenza aviaria, ci hanno ricordato che
continuiamo a correre rischi molto gravi; anche le condizioni degli scambi commerciali sono cambiate
radicalmente: il volume degli scambi di animali e di prodotti di origine
animale è aumentato notevolmente, sia all'interno dell'UE che con i paesi
terzi; e la scienza, la tecnologia e il quadro istituzionale hanno
subito un'evoluzione significativa. Sono stati individuati diversi problemi
riguardanti l'attuale normativa. Alcuni riguardano l'approccio strategico
generale, in particolare: –
la grande complessità dell'attuale politica
comunitaria in materia di salute degli animali (PCSA) –
l'assenza di una strategia globale –
un'attenzione insufficiente alla prevenzione delle
malattie e in particolare alla necessità di aumentare la bioprotezione. Altri aspetti sono connessi a problemi specifici
di funzionamento della legislazione attuale, in particolare: –
questioni relative agli scambi intra-UE di animali
vivi. I problemi sia generali che specifici sono
corretti dalla presente normativa o lo saranno dai suoi atti delegati e di
esecuzione. Obiettivi della proposta La normativa in materia di sanità animale è il
quadro giuridico a sostegno della strategia per la salute degli animali
nell'UE, pubblicata nel 2007. Gli obiettivi
generali definiti nella strategia sono: assicurare un livello elevato di sanità pubblica e di sicurezza
degli alimenti riducendo al minimo l'incidenza dei rischi biologici e chimici
per l'uomo; promuovere la sanità animale mediante la prevenzione/riduzione
dell'incidenza delle malattie degli animali e sostenere in tal modo
l'allevamento e l'economia rurale; migliorare la crescita economica/la coesione/la competitività
garantendo la libera circolazione delle merci e spostamenti di animali
proporzionati; promuovere il benessere degli animali e le pratiche di
allevamento che prevengano le minacce connesse alla sanità animale e
minimizzino l'impatto ambientale a sostegno della strategia dell'UE a favore
dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi specifici della presente normativa
in materia di sanità animale sono: istituire un quadro
normativo unico, semplificato, trasparente e chiaro che definisca
sistematicamente gli obiettivi, il campo di applicazione e i principi
dell'intervento normativo e che sia basato
sulla buona governance e conforme alle norme internazionali (p. es. OIE), concentrandosi sulle misure di prevenzione a lungo
termine e in collaborazione con tutti i soggetti interessati; introdurre principi
generali, che consentano di disporre di un quadro giuridico semplificato per
essere pronti ad affrontare le nuove sfide, vale a dire per permettere di
reagire rapidamente in caso di malattie emergenti, garantendo
al contempo il mantenimento della qualità della reazione della legislazione
vigente; garantire la coerenza
tra i principi orizzontali della legislazione in materia di sanità animale,
benessere degli animali e sicurezza alimentare, nonché delle politiche più
generali dell'UE in materia di cambiamenti climatici, politica agricola comune
e sostenibilità; ridurre, nella misura
del possibile, l'impatto delle malattie degli animali sulla sanità animale e
pubblica, sul benessere degli animali, sull'economia e sulla società,
migliorando la sensibilizzazione alle malattie, la preparazione, i sistemi di
sorveglianza e di risposta alle emergenze a livello nazionale e dell'UE; garantire il buon
funzionamento del mercato interno degli animali e dei prodotti di origine
animale, con un elevato livello di protezione della sanità animale e pubblica e
sostenendo gli obiettivi di Europa 2020. Gli obiettivi operativi della presente normativa
in materia di sanità animale sono: mettere il nuovo
approccio basato sulla prevenzione e orientato agli incentivi al centro della
politica in materia di sanità animale; ripartire in modo
chiaro ed equilibrato i ruoli e le responsabilità fra le autorità competenti,
le istituzioni dell'UE, il settore agricolo, i proprietari di animali e le
altre parti; introdurre la
classificazione delle malattie come base per l'intervento dell'UE; disporre di meccanismi
efficaci per dare una risposta rapida al manifestarsi delle malattie, comprese
le nuove sfide, come le malattie emergenti; garantire una
preparazione efficace alle situazioni di emergenza e una reazione tempestiva
alle malattie degli animali e alle zoonosi, compreso l'utilizzo di vaccini, se
del caso; introdurre procedure
semplificate, ove possibile per ragioni tecniche e di altro tipo, considerando
le specificità dei piccoli allevatori e delle microimprese e eliminando gli
oneri e i costi amministrativi ingiustificati, ove possibile; garantire che il nuovo
quadro giuridico offra sufficiente flessibilità per adattarsi agevolmente ai
futuri sviluppi scientifici e tecnologici; ridurre il rischio di
perturbazione degli scambi perseguendo un livello di convergenza appropriato
con le norme internazionali pertinenti e garantendo al contempo un impegno
deciso a favore di standard elevati di sanità animale.
2. CONTESTO GIURIDICO Base giuridica Gli articoli 43, 114 e 168 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono la base giuridica per le misure
legislative dell'UE in materia di sanità animale, in quanto sono una parte
essenziale della politica dell'UE nei settori della protezione
dell'agricoltura, della sanità pubblica e dei consumatori, del commercio e del
mercato unico. –
L'articolo 43 costituisce la base per le misure
legislative dell'UE in materia di politica agricola comune. Questo articolo è
diventato anche la base per la legislazione veterinaria, giacché la PCSA è
considerata da un punto di vista giuridico come facente parte della politica
agricola comune, e quindi adotta le stesse procedure legislative e
amministrative. –
L'articolo 114 costituisce la base giuridica per
l'istituzione e il funzionamento del mercato interno e il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questo ambito. –
L'articolo 168 sulla protezione della salute si
riferisce alla protezione della salute umana da tutto ciò che potrebbe
nuocerle, comprese le fonti di pericolo connesse alla sanità animale. Anche le
misure veterinarie miranti direttamente alla tutela della sanità pubblica sono
state adottate nel quadro della procedura di codecisione in seguito a tale
articolo. Coerenza con le altre politiche dell'Unione Questa serie di atti legislativi in materia di
sanità animale interagisce con il quadro giuridico in materia di benessere
degli animali, sicurezza alimentare, sanità pubblica, alimentazione animale,
medicinali veterinari, protezione dell'ambiente, controlli ufficiali, politica
comune della pesca (PCP) e politica agricola comune (PAC). Rapporto con altre proposte del pacchetto La proposta fa parte di un pacchetto di quattro
revisioni relative alla sanità animale, alla sanità delle piante, alla qualità
del materiale riproduttivo vegetale e ai controlli ufficiali su piante,
animali, alimenti e mangimi. La revisione del regolamento sui controlli
ufficiali consente maggiore coerenza nell'applicazione di tali controlli
ufficiali ai fini della protezione della sanità animale e si collega più
coerentemente al regolamento sulla sanità animale. 3. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ Sussidiarietà Una buona sanità animale non va unicamente a
beneficio dei privati, ma è un bene pubblico dai benefici sociali più ampi.
Data la natura trasmissibile di molte malattie degli animali, un approccio
comune, piuttosto che una serie di azioni individuali, produrrà i massimi
benefici complessivi. Il valore dell'approccio armonizzato dell'UE è
ampiamente riconosciuto e ha contribuito a ridurre gli oneri amministrativi per
gli operatori del settore, gli operatori commerciali, i veterinari e le
industrie connesse all'ambito veterinario. Ha svolto un ruolo fondamentale
nella realizzazione del mercato unico, agevolando gli scambi intra-UE di
animali e di prodotti di origine animale (carne, latte, ecc.), attraverso
l'istituzione di condizioni di sanità animale armonizzate, e favorendo il
successo della PAC. I benefici derivanti da norme armonizzate per la
prevenzione, la notifica, la lotta e l'eradicazione delle malattie degli
animali a livello di UE sono stati dimostrati in occasione dei recenti focolai
di malattie degli animali. La risposta a queste crisi ha dimostrato la capacità
dell'UE di reagire rapidamente, limitando la diffusione delle malattie e
minimizzandone gli impatti. Ciò è stato possibile principalmente grazie
all'approccio armonizzato alla lotta alle malattie, compreso il risarcimento
finanziario delle perdite subite dagli allevamenti in seguito a misure di
eradicazione delle malattie. Inoltre, tenuto conto delle dimensioni del mercato
unico, l'incapacità di lottare contro una malattia in uno Stato membro, può
compromettere gravemente lo stato sanitario dell'Unione e mettere a repentaglio
il suo potenziale di esportazione. Alla luce di questi diversi elementi,
l'azione dell'UE è giustificata, poiché è chiaro che gli Stati membri non
possono raggiungere risultati soddisfacenti agendo da soli e che l'UE
otterrebbe un approccio coerente in modo più efficace ed efficiente. Proporzionalità La normativa in materia di sanità animale stabilisce
un quadro generale per la prevenzione, la lotta e l'eradicazione delle malattie
degli animali. Tale quadro si fonda su regole basate sui risultati, evitando di
essere eccessivamente prescrittivo e lasciando margine di manovra agli Stati
membri per disciplinare o definire, se necessario, norme più dettagliate,
offrendo così la necessaria flessibilità per adeguare le norme alle circostanze
nazionali, regionali o locali. D'altro canto, le norme che disciplinano gli
scambi commerciali devono necessariamente essere sufficientemente dettagliate e
precise per ridurre il rischio di pratiche di applicazione diverse da parte
degli operatori e delle autorità competenti, con la conseguente distorsione
della concorrenza e la possibile perdita di coerenza dell'approccio di lotta
alle malattie. Di conseguenza, la normativa in materia di sanità animale cerca
di raggiungere l'equilibrio tra azioni proporzionate e necessarie. 4. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Procedura di consultazione La presente normativa in materia di sanità animale
è il risultato di una lunga serie di attente analisi. Nel 2004 la Commissione ha avviato una valutazione
indipendente per misurare i risultati della politica comunitaria in materia di
salute animale (PCSA)[3]
nei dieci anni precedenti e la sua coerenza con altre politiche dell'UE. Lo
scopo era individuare elementi della PCSA che potessero essere ulteriormente
migliorati e proporre opzioni per realizzare tali miglioramenti. Tra le altre cose, nella valutazione della PCSA si
raccomandava l'elaborazione di una strategia unica in materia di sanità animale
per evitare che la definizione delle politiche fosse frammentata e dettata
dalle crisi. Il risultato è stata la strategia per la salute degli animali
(SSA) nell'Unione europea 2007-2013 "Prevenire è meglio che curare"[4]. La SSA prevede l'adozione di un "quadro
regolamentare unico nel settore della salute degli animali focalizzato su
incentivi piuttosto che su sanzioni, coerente con le altre politiche UE e
convergente verso le norme internazionali" e che "definirà e
integrerà i principi e i requisiti comuni della normativa esistente".
Esprimendosi sulla comunicazione della Commissione sulla nuova strategia, il
Parlamento europeo[5],
il Consiglio[6]
e il Comitato economico e sociale europeo[7]
hanno accolto con favore l'iniziativa. In seguito, il piano d'azione per
l'attuazione della strategia[8]
ha ribadito che "il principale obiettivo della strategia è la messa a
punto di una legislazione dell'UE sulla salute animale". Fin dall'inizio della procedura, le principali
parti interessate, le autorità competenti (AC) degli Stati membri (SM), le
organizzazioni internazionali e i partner commerciali sono stati pienamente
coinvolti e hanno svolto un ruolo essenziale nel dibattito. Inoltre, le parti
economiche e sociali, come le associazioni europee interessate alla salute e al
benessere degli animali, e i cittadini interessati sono stati consultati in
varie occasioni, secondo le norme della Commissione in materia di
consultazioni. 5. ELEMENTI DELLA PROPOSTA Parte I: Norme generali La normativa in materia di sanità animale
stabilisce principi generali di buona sanità animale nella legislazione
dell'UE. Riunisce misure di sanità animale per gli animali terresti e
acquatici. La parte I inoltre mette in ordine di priorità ed
elenca le malattie che potrebbero avere un impatto significativo. Per la prima
volta, ciò consentirà di mettere sistematicamente in ordine di priorità le
risorse dell'Unione sulla base di prove scientifiche. Per la prima volta sono esplicitamente definite le
responsabilità di tutti i diversi attori che hanno un ruolo fondamentale nella
tutela della sanità animale, come gli operatori, i veterinari e i detentori di
animali da compagnia. In particolare, gli operatori e i professionisti degli
animali hanno ora l'obbligo di acquisire conoscenze di base sulla sanità
animale e le questioni connesse. Parte II: Notifica, sorveglianza, programmi di
eradicazione, status di indenne da malattia La parte II chiarisce le responsabilità in materia
di notifica e di sorveglianza, comprese le visite di sanità animale. Chiarisce
i ruoli degli operatori, delle autorità competenti e delle altre parti per
quanto riguarda la sorveglianza della situazione della sanità animale
nell'Unione. Il nuovo sistema permette di sfruttare meglio le sinergie tra le
attività di sorveglianza svolte dai diversi attori del settore per garantire
l'uso più efficace e più efficiente in termini di costi delle risorse di
sorveglianza. Un altro cambiamento significativo è che i
compartimenti, attualmente ammessi solo per le misure connesse all'influenza
aviaria e nell'acquacoltura, possono ora essere utilizzati in un numero
maggiore di situazioni. Ciò aumenta la flessibilità delle misure di lotta alle
malattie, introducendo la possibilità di non interrompere gli spostamenti e il
commercio in determinate circostanze, considerate dal punto di vista del
rischio. Parte III: Preparazione, sensibilizzazione e lotta alle malattie La parte III mantiene l'obbligo per gli SM di elaborare piani di
intervento per fronteggiare alcune malattie e di esercitarsi ad attuarli. Si fornisce in modo esplicito e coerente il quadro
normativo per le vaccinazioni. Si stabiliscono le norme per l'utilizzo delle
banche degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti. Si definiscono le norme sulle misure di controllo
da adottare in caso di focolai sospetti o confermati di determinate malattie,
apportando poche modifiche al sistema attuale, che è considerato funzionare
bene. Parte IV: Prescrizioni in materia di
registrazione, riconoscimento, tracciabilità e spostamenti La parte IV è suddivisa in tre titoli, con regole
diverse per gli animali terrestri, gli animali acquatici e gli altri animali. È
necessario considerarli separatamente visto che i loro metodi di produzione e
la loro epidemiologia sono diversi. I titoli relativi agli animali acquatici e
terrestri stabiliscono misure che contribuiscono a identificare e tracciare gli
animali e gli stabilimenti. La tracciabilità degli animali è di fondamentale
importanza in presenza di un focolaio di una malattia per poter comprendere e
controllare meglio l'epidemiologia della malattia. Tali titoli prevedono
inoltre la possibilità di registrare e tracciare con mezzi elettronici un
numero maggiore di animali, promuovendo la semplicità e una migliore
regolamentazione e riducendo il carico amministrativo grazie all'utilizzo della
tecnologia. Un terzo titolo sugli altri animali è aggiunto solo per eventuali
future prescrizioni, qualora emergessero nuove minacce in relazione a tali
animali. Parte V: Ingresso nell'Unione ed
esportazione La parte V stabilisce le norme e le prescrizioni
per i paesi terzi che inviano nell'Unione animali, materiale germinale,
prodotti di origine animale e altro materiale che potrebbe trasmettere malattie
degli animali, al fine di prevenire l'introduzione di malattie. Stabilisce
inoltre le condizioni per l'esportazione. Non sono previsti cambiamenti pratici
rispetto alla legislazione vigente, che è considerata funzionare bene. Parte VI: Misure di emergenza Le misure di emergenza sono un elemento
fondamentale della gestione delle malattie. La parte VI stabilisce le procedure
da seguire in caso di emergenza, per garantire una risposta rapida e coerente
dell'Unione. Sono previsti solo alcuni cambiamenti pratici rispetto alla
legislazione vigente, che è considerata funzionare molto bene. Parte VII: Disposizioni finali e transitorie Le disposizioni finali e transitorie stabiliscono
le disposizioni nazionali, le condizioni per l'adozione di atti delegati, le
disposizioni relative all'abrogazione e altre disposizioni giuridiche
necessarie. 6. INCIDENZA SUL BILANCIO La presente proposta non comporta spese che non siano già incluse nella
scheda finanziaria del quadro finanziario comune per la catena alimentare, la
salute e il benessere degli animali e per la sanità delle piante e il materiale
riproduttivo vegetale. 2013/0136 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo alla sanità animale IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114,
paragrafo 3, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[9], visto il parere del Comitato delle regioni[10], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) L'impatto delle malattie
degli animali trasmissibili e delle misure necessarie a combatterle può essere
devastante per i singoli animali, le popolazioni animali, i detentori di
animali e l'economia. (2) Come dimostrato dalle recenti
esperienze, le malattie animali trasmissibili possono avere un impatto
significativo anche sulla sanità pubblica, come ad esempio nel caso
dell'influenza aviaria e della salmonella. (3) Inoltre, si possono osservare
effetti interattivi negativi in relazione alla biodiversità, ai cambiamenti
climatici e ad altri aspetti ambientali. I cambiamenti climatici possono
influenzare la comparsa di nuove malattie, la prevalenza delle malattie
esistenti e la distribuzione geografica degli agenti e dei vettori patogeni,
compresi quelli che interessano la fauna selvatica. (4) Al fine di assicurare livelli
elevati di sanità animale e pubblica nell'Unione, lo sviluppo razionale del
settore agricolo e dell'acquacoltura e di aumentare la produttività, è
opportuno stabilire norme di sanità animale a livello di Unione. Tali norme
sono indispensabili, tra l'altro, per contribuire al completamento del mercato
interno e per evitare la diffusione delle malattie infettive. (5) L'attuale normativa
dell'Unione in materia di sanità animale si compone di una serie di atti di
base collegati e interdipendenti che definiscono le norme di sanità animale
applicabili al commercio all'interno dell'Unione, all'ingresso nell'Unione di
animali e prodotti, all'eradicazione delle malattie, ai controlli veterinari,
alla notifica delle malattie e al sostegno finanziario in relazione alle
diverse specie animali, ma manca un quadro giuridico generale che sancisca
principi armonizzati per tutto il settore. (6) La strategia per la salute
degli animali nell'Unione europea (2007-2013) "Prevenire è meglio che
curare" è stata adottata dalla Commissione nella sua comunicazione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni del 19 settembre 2007[11].
Essa mira a concentrarsi maggiormente sulle misure preventive, sulla
sorveglianza delle malattie, sulla lotta alle malattie e sulla ricerca, al fine
di ridurre l'incidenza delle malattie degli animali e di minimizzare l'impatto
dell'insorgenza dei focolai. Propone l'adozione di un quadro normativo unico e
semplificato in materia di sanità animale, assicurando la convergenza con le
norme internazionali e un risoluto impegno a favore di criteri rigorosi nel
campo della sanità animale. (7) L'obiettivo del presente
regolamento è onorare gli impegni e realizzare le idee della strategia per la
salute degli animali, compreso il principio "One health" e
consolidare il quadro giuridico per una politica comune dell'Unione in materia
di sanità animale attraverso un unico quadro normativo semplificato e
flessibile in questo campo. (8) Gli animali possono soffrire
di una vasta gamma di malattie infettive o non infettive. Molte malattie
possono essere curate, avere un impatto soltanto sul singolo animale colpito o
non essere trasmesse ad altri animali o all'uomo. Le malattie trasmissibili
invece possono avere un impatto più generale sulla sanità pubblica o animale,
con effetti a livello di popolazione. Le norme di sanità animale di cui al
presente regolamento devono limitarsi a queste ultime. (9) Nel definire tali norme di
sanità animale è essenziale tener conto del legame tra sanità animale e sanità
pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere degli
animali, sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, aspetti economici,
sociali e culturali. (10) La decisione 94/800/CE del
Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della
Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati
multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)[12],
ha approvato a nome della Comunità europea, per quanto riguarda la parte di
tali questioni rientrante nella sua sfera di competenze, l'accordo che
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché gli accordi di
cui agli allegati 1, 2 e 3 di tale accordo, che comprendono l'accordo
sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS). L'accordo
SPS disciplina l'uso delle misure necessarie a proteggere la vita o la salute
dell'uomo, degli animali o delle piante, in modo da evitare discriminazioni
arbitrarie o ingiustificate tra i membri dell'OMC. In presenza di norme
internazionali, esse devono essere utilizzate come base. Tuttavia, i membri
hanno il diritto di stabilire proprie norme pertinenti, a condizione che tali
norme siano basate su prove scientifiche. (11) In materia di sanità animale,
l'accordo SPS fa riferimento alle norme dell'Organizzazione mondiale per la
salute animale (OIE) riguardanti le condizioni di sanità animale per gli scambi
internazionali. Al fine di ridurre il rischio di perturbazione degli scambi, le
misure dell'UE in materia di sanità animale devono mirare ad un livello di
convergenza appropriato con le norme dell'OIE. (12) In determinate circostanze in
cui sussiste un rischio significativo per la sanità pubblica o animale, ma
persiste l'incertezza scientifica, l'articolo 5, paragrafo 7, dell'accordo SPS,
che è stato interpretato per l'Unione nella comunicazione della Commissione,
del 2 febbraio 2000, sul principio di precauzione[13], consente ad un membro di tale
accordo di adottare misure provvisorie sulla base delle informazioni pertinenti
disponibili. In tali circostanze, il membro dell'OMC deve ottenere le
informazioni supplementari necessarie a una valutazione più obiettiva del
rischio e riesaminare la misura di conseguenza entro un periodo di tempo
ragionevole. (13) La valutazione del rischio
sulla base della quale sono prese le misure di cui al presente regolamento,
deve basarsi sulle prove scientifiche disponibili ed essere condotta in modo
indipendente, obiettivo e trasparente. È anche opportuno tenere debitamente
conto dei pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, istituita
dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo
della sicurezza alimentare[14]. (14) Il regolamento (CE)
n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai
prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)[15] stabilisce norme in materia di
sanità sia pubblica che animale per alcuni sottoprodotti di origine animale e
prodotti derivati al fine di prevenire o di ridurre al minimo i rischi per la
sanità pubblica e animale derivanti da tali prodotti, e in particolare per
tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi. Al fine di evitare
qualsiasi sovrapposizione della legislazione dell'Unione, il presente
regolamento deve quindi applicarsi solo ai sottoprodotti di origine animale e
ai prodotti derivati nei casi in cui non sono previste norme specifiche nel
regolamento (CE) n. 1069/2009 e dove sussiste un rischio per la sanità
animale. Ad esempio, il regolamento (CE) n. 1069/2009 non disciplina le
modalità di manipolazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti
derivati nel quadro di misure di lotta alle malattie, quindi tali questioni
sono opportunamente coperte dal presente regolamento. (15) Inoltre, norme specifiche
sulle malattie degli animali trasmissibili comprese quelle trasmissibili
all'uomo (zoonosi) sono già stabilite nel regolamento (CE) n. 999/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni
per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie
spongiformi trasmissibili[16],
nella direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti
zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che
abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio[17]
e nel regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri
agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti[18], e per quanto concerne le
malattie trasmissibili all'uomo nella decisione n. 2119/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una
rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili
nella Comunità[19]
e che resterebbe in vigore dopo l'adozione del presente regolamento. È
opportuno che tali atti restino in vigore dopo l'adozione del presente
regolamento. Pertanto, al fine di evitare qualsiasi sovrapposizione della
legislazione dell'Unione, il presente regolamento deve applicarsi alle zoonosi
solo nella misura in cui norme specifiche non sono già contenute nei
sopraccitati atti dell'Unione. (16) Le malattie che colpiscono le
popolazioni di animali selvatici possono avere un effetto negativo sui settori
dell'agricoltura e dell'acquacoltura, sulla sanità pubblica, sull'ambiente e
sulla biodiversità. È pertanto opportuno che il campo di applicazione del
presente regolamento, in tali casi, copra gli animali selvatici, sia come
potenziali vittime che come vettori di tali malattie. (17) Le malattie degli animali non
sono trasmesse solo per contatto diretto tra gli animali o tra gli animali e
l'uomo. Sono anche trasportate più lontano attraverso i sistemi idrico e aereo,
vettori quali gli insetti, o lo sperma, gli ovuli e gli embrioni utilizzati per
l'inseminazione artificiale, la donazione di ovuli o il trasferimento di
embrioni. Agenti patogeni possono anche essere contenuti nei prodotti
alimentari e in altri prodotti di origine animale quali cuoio, pelliccia,
piume, corna e altri materiali derivati dal corpo di un animale. Inoltre vari altri oggetti quali i veicoli di
trasporto, le attrezzature, il foraggio e fieno e paglia possono diffondere gli
agenti patogeni. Pertanto, norme di sanità animale efficaci devono coprire
tutte le vie di infezione e tutti i materiali coinvolti. (18) Le malattie degli animali
possono avere ripercussioni negative sulla distribuzione delle specie animali
selvatiche e quindi influire sulla biodiversità. I microrganismi responsabili
delle malattie degli animali possono quindi rientrare nella definizione di
specie esotiche invasive della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità
biologica. Le misure di cui al presente regolamento tengono anche conto della
biodiversità, pertanto il presente regolamento deve coprire le specie animali e
gli agenti patogeni, inclusi quelli definiti come specie animali invasive, che
svolgono un ruolo nella trasmissione o sono colpiti dalle malattie oggetto del
medesimo. (19) La normativa dell'Unione
adottata prima del presente regolamento stabilisce norme di sanità animale
distinte per gli animali terrestri e acquatici. La direttiva 2006/88/CE del
Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria
applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché
alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di
lotta contro tali malattie[20]
stabilisce norme specifiche per gli animali acquatici. Nella maggior parte dei
casi tuttavia i principi fondamentali di buona governance in materia di sanità
animale si applicano ad entrambi i gruppi di specie animali. Di conseguenza il
campo di applicazione del presente regolamento deve coprire gli animali sia
terresti che acquatici e allineare tali norme di sanità animale, ove opportuno.
Tuttavia, per certi aspetti, in particolare la registrazione e il
riconoscimento degli stabilimenti e la tracciabilità e gli spostamenti degli
animali nell'Unione, il presente regolamento è coerente con l'approccio
adottato in passato, che consisteva nel definire gruppi diversi di norme di
sanità animale per gli animali terresti e acquatici, in virtù della diversità
del loro ambiente, e prescrizioni diverse in materia di protezione della
salute. (20) Anche la normativa dell'Unione
adottata prima del presente regolamento, in particolare la direttiva 92/65/CEE
del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli
scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni
non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle
normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I della
direttiva 90/425/CEE,[21]
stabilisce norme di sanità animale di base per altre specie animali non
disciplinate in altri atti dell'Unione, quali i rettili, gli anfibi, i
mammiferi marini, e altre diverse dagli animali acquatici o terrestri come
definiti nel presente regolamento. Generalmente, tali specie non costituiscono
un rischio sanitario significativo per l'uomo o gli altri animali, pertanto ad
esse si applica solo un numero ridotto di norme di sanità animale. Al fine di
evitare oneri amministrativi e costi inutili, il presente regolamento deve
essere coerente con l'approccio adottato in passato, che consiste nel fornire
il quadro giuridico per la definizione di norme di sanità animale dettagliate
per gli spostamenti di tali animali e dei loro prodotti qualora i rischi
connessi lo richiedano. (21) Gli animali da compagnia,
compresi gli animali acquatici ornamentali tenuti in abitazioni private e in
acquari ornamentali non commerciali, sia all'interno che all'esterno,
generalmente costituiscono un rischio sanitario minore rispetto ad altre
modalità di detenzione o di trasferimento di animali su più vasta scala, come
quelle comuni in agricoltura. Non è quindi opportuno che le prescrizioni
generali riguardanti la registrazione, la conservazione della documentazione e
gli spostamenti nell'Unione si applichino a tali animali, giacché ciò
costituirebbe un onere amministrativo e un costo ingiustificati. Le
prescrizioni riguardanti la registrazione e la conservazione della
documentazione non devono quindi applicarsi ai detentori di animali da
compagnia. Inoltre, occorre stabilire norme specifiche per gli spostamenti a
carattere non commerciale degli animali da compagnia nell'Unione. (22) Alcuni gruppi definiti di
animali, per i quali il presente regolamento prevede norme di sanità animale
speciali, devono essere elencati come specie in un allegato, vista l'ampia
portata del gruppo. È questo il caso del gruppo di mammiferi artiodattili
classificati come ungulati. Questo elenco potrebbe dover essere modificato in
futuro a seguito di una modifica della tassonomia, di sviluppi scientifici o di
aggiornamenti tecnici giustificati dalla scienza. Analogamente, l'elenco delle
specie di animali da compagnia potrebbe dover essere adeguato in seguito a
cambiamenti sociali o a mutate abitudini relative alla detenzione degli animali
da compagnia, in particolare nel caso in cui tali animali trasmettano malattie.
Pertanto, al fine di tener conto di tali cambiamenti, il potere di adottare
atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea va conferito alla Commissione riguardo agli elenchi degli animali da
compagnia e degli ungulati di cui agli allegati I e II del presente
regolamento. (23) Non tutte le malattie animali
trasmissibili possono o devono essere prevenute e combattute con misure
normative, ad esempio, se la malattia è troppo diffusa, se non sono disponibili
strumenti diagnostici o se il settore privato può adottare misure di lotta alle
malattie in autonomia. Misure normative di prevenzione e lotta alle malattie
animali trasmissibili possono avere conseguenze economiche rilevanti per i
settori interessati e perturbare gli scambi. È pertanto essenziale che tali
misure siano applicate soltanto se proporzionate e necessarie, ad esempio
quando una malattia presenta o si sospetta che presenti un rischio
significativo per la sanità pubblica o animale. (24) Inoltre, le misure di
prevenzione e lotta a ciascuna malattia animale trasmissibile devono essere
"su misura" per adattarsi al suo profilo epidemiologico unico e
fronteggiare le sue conseguenze. Ciò significa che le norme di prevenzione e
lotta devono essere specifiche per ciascuna malattia trasmissibile. (25) Nel caso delle malattie
animali trasmissibili, la comparsa della malattia è generalmente associata a
manifestazioni cliniche o patologiche dell'infezione. Tuttavia, ai fini del
presente regolamento, che mira a lottare contro la diffusione di alcune malattie
animali trasmissibili e ad eradicarle, la definizione deve essere più ampia in
modo da comprendere altri vettori dell'agente patogeno. (26) Alcune malattie animali
trasmissibili non si trasmettono facilmente ad altri animali o all'uomo e
quindi non provocano danni economici o alla biodiversità su vasta scala.
Pertanto, esse non costituiscono una minaccia grave per la sanità animale o
pubblica nell'Unione e possono dunque essere oggetto, se del caso, di norme
nazionali. (27) Per le malattie animali trasmissibili
che non sono oggetto di misure stabilite a livello di Unione, ma che rivestono
una certa importanza economica per il settore privato a livello locale,
quest'ultimo, con l'assistenza delle autorità competenti degli Stati membri,
deve realizzare azioni volte a prevenire o a lottare contro tali malattie, per
esempio tramite misure di autoregolamentazione o l'elaborazione di codici di
condotta. (28) Contrariamente alle malattie
animali trasmissibili descritte ai considerando 26 e 27, le malattie animali
altamente trasmissibili possono facilmente diffondersi oltre frontiera e,
qualora siano anche zoonosi, possono anche avere un impatto sulla sanità
pubblica e sulla sicurezza degli alimenti. Di conseguenza le malattie animali
altamente trasmissibili e le zoonosi devono essere coperte dal presente
regolamento. (29) L'azione n. 5 della
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Piano
d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica[22] sottolinea il ruolo preventivo
del presente regolamento e la conseguente riduzione prevista dell'uso di
antibiotici negli animali. La resistenza dei microrganismi agli antimicrobici a
cui erano precedentemente sensibili è in aumento. Tale resistenza complica il
trattamento delle malattie infettive nell'uomo e negli animali. Di conseguenza,
i microrganismi che sono diventati resistenti agli antimicrobici devono essere
trattati come se fossero malattie trasmissibili e rientrare nel campo di
applicazione del presente regolamento. (30) Nuovi pericoli associati a
determinate malattie o specie possono emergere in particolare in seguito a
cambiamenti ambientali, climatici, delle pratiche di allevamento, delle
tradizioni agricole, ma anche a mutamenti sociali. Il progresso scientifico può
anche portare a nuove conoscenze e a una maggiore consapevolezza delle malattie
esistenti. Inoltre, malattie e specie che attualmente sono importanti
potrebbero diventare marginali in futuro. Pertanto il campo di applicazione del
presente regolamento deve essere ampio e le norme stabilite devono concentrarsi
sulle malattie che hanno grande rilevanza pubblica. L'OIE, con il sostegno
della Commissione europea, ha sviluppato un sistema di messa in ordine di
priorità e di classificazione delle malattie e ha pubblicato uno studio
sull'"elencazione e la classificazione delle malattie degli animali
prioritarie, comprese quelle trasmissibili all'uomo"[23] e sviluppato uno strumento per
tale esercizio. È opportuno che il presente regolamento introduca tale
approccio nella normativa dell'Unione. (31) Al fine di garantire
condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento in relazione alle
malattie animali trasmissibili a livello di Unione, è necessario redigere un
elenco armonizzato delle malattie animali trasmissibili ("malattie
elencate"). È quindi opportuno conferire alla Commissione competenze di
esecuzione per la redazione di tale elenco. (32) In futuro è possibile che
compaiano malattie emergenti che potrebbero comportare gravi rischi per la
sanità pubblica o animale e avere gravi impatti sulla salute, sull'economia o
sull'ambiente. Successivamente alla valutazione di tali malattie e all'adozione
di misure di emergenza provvisorie, ove opportuno, potrebbe essere necessario
reagire tempestivamente e inserire tali malattie nell'elenco delle malattie
elencate. Pertanto è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare
atti conformemente alla procedura di urgenza in questi casi debitamente
giustificati di rischio per la sanità pubblica o animale. (33) Le malattie elencate
richiederanno approcci gestionali diversi. Alcune malattie altamente contagiose
attualmente non presenti nell'Unione richiedono misure rigorose per eradicarle
immediatamente non appena compaiono. Per altre malattie che potrebbero già essere
presenti in alcune parti dell'Unione è richiesta l'eradicazione obbligatoria o
volontaria. In entrambi i casi è opportuno introdurre restrizioni ai
trasferimenti di animali e prodotti, come un divieto dei trasferimenti da e
verso le regioni colpite o semplicemente l'obbligo di effettuare prove prima
della consegna. In altri casi, potrebbe essere opportuno limitarsi a
sorvegliare la distribuzione della malattia, senza adottare ulteriori misure.
Sarebbe questo il caso, in particolare, nell'eventualità di una malattia
emergente sulla quale le informazioni disponibili sono limitate. (34) È opportuno stabilire criteri
per garantire che tutti gli aspetti pertinenti siano considerati all'atto di
determinare quali malattie animali trasmissibili vanno elencate ai fini del
presente regolamento e per stabilire l'applicabilità delle norme di prevenzione
e lotta alle malattie del regolamento alle diverse malattie elencate al fine di
garantire coerenza e uniformità. Per garantire che il progresso tecnico e
scientifico e l'elaborazione di norme internazionali pertinenti siano presi in
considerazione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare
atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, riguardo alle eventuali modifiche di tali criteri. (35) Le norme del presente
regolamento di prevenzione e lotta a una malattia animale trasmissibile
specifica devono applicarsi alle specie animali che possono trasmettere la
malattia in questione, in quanto passibili di contrarla o in qualità di
vettori. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente
regolamento, è necessario redigere un elenco armonizzato delle specie cui vanno
applicate a livello di Unione le misure relative a malattie elencate specifiche
("specie elencate") ed è opportuno conferire alla Commissione le
competenze di esecuzione per redigere tale elenco. (36) In base all'importanza e
all'impatto di una malattia elencata, alla sua distribuzione, prevalenza e
incidenza nell'Unione e alla disponibilità di misure di prevenzione e lotta a
tale malattia elencata, una categoria diversa di norme specifiche di
prevenzione e lotta alle malattie di cui al presente regolamento deve
applicarsi in modo coerente e uniforme a ciascuna malattia elencata. (37) Al fine di garantire
condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento in relazione alle
misure di prevenzione e lotta alle malattie applicabili alle malattie elencate,
è necessario determinare l'applicabilità a livello di Unione delle norme di cui
al presente regolamento alle malattie elencate. È quindi opportuno conferire
alla Commissione competenze di esecuzione per la determinazione di quali
malattie elencate devono essere oggetto di quali norme. (38) Gli operatori, i
professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia che lavorano
con gli animali sono nella posizione migliore per osservare e garantire la
salute degli animali e dei prodotti sotto la loro responsabilità. Devono
pertanto essere i principali responsabili dell'attuazione di misure di
prevenzione e lotta alla diffusione di malattie tra gli animali e i prodotti
sotto la loro responsabilità. (39) La bioprotezione è uno dei
principali strumenti di prevenzione a disposizione degli operatori e delle
altre persone che lavorano con gli animali per prevenire l'introduzione, lo
sviluppo e la diffusione di malattie animali trasmissibili da e all'interno di
una popolazione animale. Il ruolo della bioprotezione è anche riconosciuto
nella valutazione d'impatto per l'adozione della normativa dell'UE in materia
di sanità animale e i possibili impatti sono specificamente valutati. Al fine
di garantire che le misure di bioprotezione applicate dagli operatori, dai
professionisti degli animali e dai detentori di animali da compagnia siano
sufficientemente flessibili, che siano adeguate al tipo di produzione e alle
specie o alle categorie di animali interessati e che tengano conto delle
circostanze locali e degli sviluppi tecnici, è opportuno conferire alla
Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle prescrizioni di
bioprotezione supplementari e più dettagliate. (40) I biocidi, quali i
disinfettanti per l'igiene veterinaria o per le zone in cui sono presenti
alimenti e mangimi, gli insetticidi, i repellenti o i rodenticidi svolgono un
ruolo importante nelle strategie di bioprotezione, sia a livello di aziende
agricole che durante il trasporto degli animali. Per questo motivo vanno
considerati parte della bioprotezione. (41) Le conoscenze in materia di
sanità animale, compresi i sintomi e le conseguenze delle malattie, e i
possibili mezzi di prevenzione, inclusi la bioprotezione, il trattamento e la
lotta, sono un presupposto per una gestione efficiente della sanità animale e
indispensabili per assicurare la diagnosi precoce delle malattie degli animali.
Gli operatori e gli altri professionisti degli animali devono dunque acquisire
tali conoscenze ove opportuno. Esse possono essere acquisite in vari modi, per
esempio con l'istruzione formale, ma anche attraverso il sistema di consulenza
aziendale esistente nel settore agricolo o tramite la formazione informale,
alla quale le organizzazioni degli agricoltori e altri organismi nazionali ed
europei possono dare un contributo prezioso. Il presente regolamento deve
riconoscere anche queste modalità alternative di acquisizione di tali
conoscenze. (42) I veterinari e i
professionisti della sanità degli animali acquatici svolgono un ruolo
fondamentale in tutti gli aspetti della gestione della sanità animale ed è
opportuno che il presente regolamento stabilisca norme generali concernenti il
loro ruolo e le loro responsabilità. (43) L'istruzione e le qualifiche
professionali dei veterinari garantiscono che essi siano in possesso delle
conoscenze, delle capacità e delle competenze necessarie, tra l'altro, a
diagnosticare le malattie e a curare gli animali. Inoltre, in alcuni Stati
membri, per ragioni storiche o a causa della mancanza di veterinari che si
occupano delle malattie che colpiscono gli animali acquatici, esiste una
professione specializzata chiamata "professionisti della sanità degli
animali acquatici". Questi professionisti tradizionalmente non sono
veterinari, ma praticano la medicina sugli animali acquatici. Il presente
regolamento deve dunque rispettare la decisione di quegli Stati membri che
riconoscono tale professione. In tali casi, i professionisti della sanità degli
animali acquatici devono avere le stesse responsabilità e gli stessi obblighi
dei veterinari nel proprio ambito di lavoro specifico. Questo approccio è in
linea con il codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE. (44) Al fine di garantire che i
veterinari e i professionisti della sanità degli animali acquatici che svolgono
attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento siano
adeguatamente qualificati e ricevano una formazione appropriata, è opportuno
conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente
all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo
alla loro qualificazione e formazione. (45) Gli Stati membri e in
particolare l'autorità nazionale competente in materia di sanità animale
figurano tra i protagonisti della prevenzione e della lotta alle malattie animali
trasmissibili. L'autorità competente in materia di sanità animale svolge un
ruolo importante per quanto riguarda la sorveglianza, l'eradicazione, le misure
di lotta alle malattie, la pianificazione di contingenza, la sensibilizzazione
alle malattie, nonché l'agevolazione dei trasferimenti di animali e gli scambi
internazionali, tramite il rilascio di certificati sanitari. Per poter svolgere
i propri compiti a norma del presente regolamento, gli Stati membri devono
avere accesso a risorse finanziarie, infrastrutturali e umane adeguate in tutto
il loro territorio, compresi laboratori e conoscenze scientifiche e in altri
ambiti pertinenti. (46) A causa delle risorse
limitate, l'autorità competente non sempre riesce a svolgere tutte le attività
che è tenuta a svolgere a norma del presente regolamento. Per questo motivo è
necessario fornire una base giuridica che la autorizzi a delegare lo
svolgimento di tali attività ai veterinari. Al fine di garantire che siano
stabilite le condizioni necessarie per l'applicazione generale delle misure di
prevenzione e lotta alle malattie in tutta l'Unione, è opportuno conferire alla
Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo alla delega dello
svolgimento di queste attività ai veterinari e all'opportuna formazione di
questi ultimi. (47) Una gestione ottimale della
sanità animale può essere conseguita soltanto in cooperazione con i detentori
di animali, gli operatori, le altre parti interessate e i partner commerciali.
Per garantirsi il loro sostegno, è necessario organizzare le procedure
decisionali e l'applicazione delle misure di cui al presente regolamento in
modo chiaro e trasparente. L'autorità competente deve dunque fare quanto opportuno
per mantenere il pubblico informato, soprattutto quando vi sono ragionevoli
motivi per sospettare che gli animali o i prodotti possano costituire un
rischio per la sanità pubblica o animale e quando un caso è di interesse
pubblico. (48) Per evitare che agenti
patogeni si diffondano da laboratori, istituti e altri impianti di
manipolazione dei medesimi è essenziale che tali strutture adottino misure
appropriate di bioprotezione, biosicurezza e biocontenimento. Il presente
regolamento deve pertanto prevedere misure di sicurezza da rispettare durante
la manipolazione o il trasporto di tali agenti patogeni, vaccini e altri
prodotti biologici. Tale obbligo deve applicarsi anche a qualsiasi persona
fisica o giuridica coinvolta in tali attività. Al fine di garantire il rispetto
delle norme di sicurezza durante la manipolazione di agenti biologici, vaccini
e altri prodotti biologici altamente contagiosi, è opportuno conferire alla
Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo alle misure di sicurezza in
tali laboratori, istituti ed impianti e durante gli spostamenti di agenti
patogeni. (49) La diagnosi precoce e una
catena chiara di notifica e di comunicazione delle malattie sono fondamentali
per una lotta efficace alle malattie. Al fine di garantire una risposta
efficace e rapida ogni sospetto o conferma di focolaio di determinate malattie
elencate va immediatamente notificato all'autorità competente. Tali obblighi di
notifica devono applicarsi a qualsiasi persona fisica o giuridica, per
garantire che nessun focolaio passi inosservato. (50) I veterinari svolgono un ruolo
fondamentale nello studio delle malattie e sono un collegamento importante tra
gli operatori e l'autorità competente. Di conseguenza, nei casi di mortalità
anomale, di altri problemi gravi di natura patologica o di diminuzione
significativa dei tassi di produzione senza una causa determinata, l'operatore
deve informare il veterinario. (51) Al fine di garantire la
notifica efficace ed efficiente e di chiarire le diverse circostanze connesse
alle mortalità anomale e agli altri sintomi di malattie gravi, è opportuno
conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente
all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo
ai criteri per determinare in quali circostanze è necessaria la notifica e alle
regole sulle eventuali ulteriori indagini da condurre, ove opportuno. (52) Per alcune malattie elencate è
fondamentale notificare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
Tale notifica nell'Unione consentirà agli Stati membri confinanti o agli altri
Stati membri interessati di adottare misure precauzionali. Al fine di garantire
condizioni uniformi di attuazione di tale notifica nell'Unione, è opportuno
conferire competenze di esecuzione alla Commissione. (53) Per alcune malattie invece non
è necessario notificare e agire immediatamente. In tali casi la raccolta di
informazioni e la comunicazione dell'insorgenza di tali malattie sono
essenziali per controllare la situazione epidemiologica e, se necessario, per
prendere misure di prevenzione e lotta alle malattie. Tale obbligo di
comunicazione può applicarsi anche alle malattie per le quali è prevista la
notifica nell'Unione, laddove siano necessarie informazioni supplementari per
l'attuazione di misure efficaci di prevenzione e lotta alle malattie. Per
garantire che le informazioni e i dati corretti, necessari a prevenire la
diffusione o a lottare contro ogni malattia specifica, siano raccolti nei tempi
giusti, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti,
conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in relazione al contenuto delle comunicazioni. (54) Un obiettivo fondamentale
della notifica e della comunicazione delle malattie consiste nel generare dati
epidemiologici affidabili, trasparenti e accessibili. È opportuno istituire a
livello di Unione un sistema informatico per il trattamento delle informazioni
per la raccolta e la gestione efficaci dei dati della sorveglianza per le
malattie elencate e, se del caso, per le malattie emergenti o gli organismi
patogeni resistenti agli antimicrobici. Tale sistema deve promuovere la
disponibilità ottimale dei dati, agevolare lo scambio di dati e ridurre l'onere
amministrativo per le autorità competenti degli Stati membri grazie alla
fusione della notifica e della comunicazione delle malattie nell'Unione e a
livello internazionale in un unico processo (che è la base dati WAHIS/WAHID
dell'OIE). È anche opportuno garantire la coerenza con lo scambio di
informazioni a norma della direttiva 2003/99/CE[24]. (55) Al fine di garantire
condizioni uniformi di attuazione delle norme dell'Unione in materia di
notifica e comunicazione delle malattie, è opportuno conferire alla Commissione
competenze di esecuzione per la redazione di un elenco di malattie cui si
applicano le norme sulla notifica nell'Unione e sulla comunicazione nell'Unione
di cui al presente regolamento e per stabilire le procedure, i formati e gli
scambi di dati e informazioni necessari relativi alla notifica e alla
comunicazione delle malattie. (56) La sorveglianza è un elemento
chiave della politica di lotta alle malattie. Essa deve garantire
l'individuazione precoce delle malattie degli animali trasmissibili e la
notifica efficace, consentendo così al settore e all'autorità competente di
attuare, ove possibile, misure tempestive di prevenzione e lotta alle malattie
e l'eradicazione di una malattia. Inoltre, deve fornire informazioni sullo
stato sanitario degli animali di ciascuno Stato membro e dell'Unione,
comprovando così lo status di indenne da malattia e agevolando gli scambi con i
paesi terzi. (57) Gli operatori osservano
regolarmente i loro animali e sono nella posizione migliore per individuare le
mortalità anomale o altri sintomi di malattie gravi. Essi sono quindi
fondamentali per qualsiasi sorveglianza ed indispensabili per la sorveglianza
realizzata dall'autorità competente. (58) Per assicurare una stretta
collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli operatori e i veterinari o
i professionisti della sanità degli animali acquatici e integrare la
sorveglianza effettuata dagli operatori, gli stabilimenti devono, in funzione
del tipo di produzione e di altri fattori pertinenti, essere sottoposti a
visite di sanità animale. Al fine di garantire un livello di sorveglianza
proporzionato ai rischi presenti nei diversi tipi di stabilimenti, è opportuno
conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente
all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo
ai criteri e al contenuto di tali visite di sanità animale nei diversi tipi di
stabilimenti. (59) È essenziale che l'autorità
competente disponga di un sistema di sorveglianza per le malattie elencate
oggetto di sorveglianza. Esso deve applicarsi anche alle malattie emergenti,
per le quali vanno valutati i rischi sanitari potenziali costituiti dalla
malattia e vanno raccolti dati epidemiologici per tale valutazione. Per garantire
un uso ottimale delle risorse le informazioni devono essere raccolte, condivise
e utilizzate nel modo più efficace ed efficiente possibile. (60) La metodologia, la frequenza e
l'intensità della sorveglianza devono essere adattate a ciascuna malattia specifica
e tenere conto del fine specifico della sorveglianza, dello stato sanitario
degli animali della regione interessata e di qualsiasi ulteriore sorveglianza
condotta dagli operatori. (61) In alcuni casi e secondo il
profilo epidemiologico di una malattia e i relativi fattori di rischio,
potrebbe essere necessario predisporre un programma di sorveglianza
strutturato. In tal caso è opportuno che gli Stati membri elaborino programmi
di sorveglianza basati sull'epidemiologia. È opportuno conferire alla Commissione
il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, riguardo alla struttura della sorveglianza,
ai criteri per la conferma ufficiale dei focolai e alle definizioni dei casi di
tali malattie nonché alle prescrizioni riguardanti il contenuto, le
informazioni da includere e il periodo di applicazione dei programmi di
sorveglianza. (62) Al fine di promuovere il
coordinamento tra gli Stati membri e di garantire che tali programmi di
sorveglianza siano coerenti con gli obiettivi dell'Unione, essi vanno trasmessi
alla Commissione e agli altri Stati membri per informazione. Inoltre, lo Stato
membro che attua il programma di sorveglianza deve presentare relazioni
periodiche alla Commissione sui risultati di tale programma. Al fine di
garantire condizioni uniformi di attuazione dei programmi di sorveglianza, è
opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione riguardo alla
redazione di un elenco delle malattie oggetto dei programmi di sorveglianza e
all'istituzione di procedure, formati e di uno scambio di informazioni e dati
armonizzati. (63) Gli Stati membri non indenni o
non notoriamente indenni dalle malattie elencate oggetto di misure di
eradicazione a norma del presente regolamento devono essere tenuti a elaborare
programmi di eradicazione obbligatoria per eradicare tali malattie nel caso in
cui l'eradicazione sia obbligatoria nell'Unione o avere la possibilità di
elaborare programmi di eradicazione volontaria per eradicare tali malattie nel
caso in cui l'eradicazione sia prevista, ma non obbligatoria, nell'Unione. Per
garantire condizioni uniformi di applicazione generale in tutta l'Unione, è
necessario stabilire prescrizioni armonizzate per tali programmi di
eradicazione obbligatoria o volontaria. Al fine di garantire un'eradicazione
efficace delle malattie, è opportuno conferire alla Commissione il potere di
adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, riguardo agli obiettivi delle strategie di lotta alle
malattie, alle misure di lotta alle malattie nel quadro dei programmi di
eradicazione obbligatoria o volontaria e alle prescrizioni di tali programmi. (64) Al fine di garantire
condizioni uniformi di attuazione dei programmi di eradicazione delle malattie,
è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla
definizione delle procedure di presentazione di tali programmi, degli
indicatori di risultato e delle modalità di comunicazione. (65) Inoltre, gli Stati membri
devono avere la possibilità di dichiarare la totalità dei loro territori,
determinate zone o compartimenti indenni da una o più malattie elencate oggetto
di norme in materia di programmi di eradicazione obbligatoria o volontaria, al
fine di essere protetti dall'introduzione di tali malattie elencate da altre
parti dell'Unione o da paesi o territori terzi. È opportuno stabilire a tal
fine una procedura armonizzata chiara, compresi i criteri da soddisfare per
ottenere lo status di indenne da malattia. Al fine di garantire condizioni di
attuazione uniformi nell'Unione per quanto concerne il riconoscimento dello
status di indenne da malattia, è necessario che tale status sia ufficialmente
riconosciuto e a tal fine è opportuno conferire alla Commissione competenze di
esecuzione riguardo al suo riconoscimento. (66) L'OIE ha introdotto il
concetto di compartimentazione nel quadro del codice sanitario per gli animali
terrestri e acquatici (il codice dell'OIE). Nella legislazione dell'Unione
adottata prima del presente regolamento, tale concetto è riconosciuto soltanto
per determinate specie e per determinate malattie degli animali, definite in
normative dell'Unione specifiche, in particolare per l'influenza aviaria e per
le malattie degli animali acquatici. Il presente regolamento deve prevedere la
possibilità di utilizzare il sistema di compartimentazione per altre specie e
altre malattie degli animali. Al fine di stabilire le condizioni dettagliate e
le norme per il riconoscimento dei compartimenti nonché le prescrizioni che i
compartimenti devono rispettare, è opportuno conferire alla Commissione il
potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. (67) Gli Stati membri devono
rendere noti i loro territori, le loro zone e i loro compartimenti indenni da
malattia al fine di informare i partner commerciali e di agevolare gli scambi. (68) Al fine di stabilire le
condizioni dettagliate per il riconoscimento dello status di indenne da
malattia, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti,
conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, riguardo ai criteri per l'ottenimento di tale status, alle prove
necessarie per comprovare l'indennità da malattia, alle misure speciali di
prevenzione e lotta alle malattie, alle restrizioni, alle informazioni da
fornire, alle deroghe e alle condizioni per il mantenimento, la sospensione, il
ritiro o il ripristino dello status di indenne da malattia. (69) Al fine di assicurare
condizioni uniformi di attuazione delle procedure per l'ottenimento dello
status di indenne da malattia, è opportuno conferire alla Commissione
competenze di esecuzione riguardo alla redazione dell'elenco delle malattie
elencate che possono essere oggetto di compartimentazione e delle prescrizioni
dettagliate sui formati per la presentazione delle domande e lo scambio di
informazioni. (70) La presenza di una popolazione
di animali interamente non immune, sensibile a determinate malattie elencate,
richiede una sensibilizzazione alle malattie e una capacità di farvi fronte
permanenti. In passato i piani di emergenza si sono dimostrati uno strumento
fondamentale per il controllo efficace delle emergenze riguardanti le malattie.
Al fine di disporre di un tale strumento efficace ed efficiente per la lotta
alle emergenze riguardanti le malattie, che sia flessibile per adeguarsi alle
situazioni di emergenza, è opportuno conferire alla Commissione il potere di
adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, riguardo alle prescrizioni e alle condizioni dettagliate
per i piani di emergenza. (71) Le crisi di sanità animale
passate hanno dimostrato i benefici di disporre di procedure di gestione
specifiche, dettagliate e rapide per le emergenze riguardanti le malattie. Tali
procedure organizzative devono garantire una risposta rapida ed efficace e
migliorare il coordinamento degli sforzi di tutte le parti coinvolte, in
particolare delle autorità competenti e dei soggetti interessati. (72) Per garantire l'applicabilità
dei piani di emergenza in situazioni di emergenza reali, è essenziale
effettuare simulazioni e comprovare che i sistemi funzionino. A tal fine le
autorità competenti degli Stati membri devono effettuare esercizi di
simulazione, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri
confinanti e con i paesi e i territori terzi, ove possibile e pertinente. (73) Al fine di garantire
condizioni uniformi di attuazione dei piani di emergenza e degli esercizi di
simulazione, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione
riguardo alle norme per l'attuazione pratica di tali piani ed esercizi. (74) I medicinali veterinari come i
vaccini, i sieri iperimmuni e gli antimicrobici svolgono un ruolo importante
nella prevenzione e nella lotta alle malattie animali trasmissibili. La
valutazione d'impatto per l'adozione della normativa dell'UE in materia di
sanità animale sottolinea in particolare l'importanza dei vaccini come
strumento per la prevenzione, la lotta e l'eradicazione delle malattie degli
animali. (75) Tuttavia, le strategie di
lotta ad alcune malattie animali trasmissibili richiedono il divieto o la
restrizione dell'uso di alcuni medicinali veterinari, poiché il loro impiego ne
ridurrebbe l'efficacia. Ad esempio, i sieri iperimmuni o gli agenti
antimicrobici possono mascherare il manifestarsi di una malattia, rendere
impossibile l'identificazione di un agente patogeno o rendere difficile una
diagnosi rapida e differenziale e mettere così a rischio la corretta
individuazione della malattia. (76) Tuttavia, queste strategie di
lotta possono variare notevolmente tra le diverse malattie elencate. Di
conseguenza, il presente regolamento deve stabilire norme relative all'uso dei
medicinali veterinari per la prevenzione e la lotta alle malattie elencate e
criteri armonizzati da considerare nel determinare se utilizzare o meno e le
modalità di utilizzo dei vaccini, dei sieri iperimmuni e degli antimicrobici.
Al fine di garantire un approccio flessibile e di tener conto delle specificità
delle diverse malattie elencate e della disponibilità di cure efficaci, è
opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente
all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo
alle restrizioni, ai divieti o agli obblighi di utilizzare determinati
medicinali veterinari nell'ambito della lotta ad alcune malattie elencate. In
caso di urgenza e per affrontare rischi emergenti dalle possibili conseguenze
devastanti per la sanità pubblica o animale, l'economia, la società o
l'ambiente, è opportuno consentire l'adozione di tali misure tramite procedura
d'urgenza. (77) Secondo le conclusioni della
perizia sulle banche dei vaccini e/o dei reagenti diagnostici per le principali
malattie degli animali[25],
deve inoltre essere consentita all'Unione e agli Stati membri la costituzione
di riserve di antigeni, vaccini e reagenti diagnostici per le malattie elencate
che costituiscono una grave minaccia per la sanità animale o pubblica.
L'istituzione di una banca degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti
diagnostici dell'Unione promuoverebbe gli obiettivi dell'Unione in materia di
sanità animale consentendo una risposta rapida ed efficace laddove sono
richieste le sue risorse e consente un uso efficiente di risorse limitate. (78) Al fine di garantire tale
risposta rapida ed efficace, è opportuno conferire alla Commissione il potere
di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, riguardo all'istituzione e alla gestione di tali banche e
alle norme e alle prescrizioni di sicurezza per il loro funzionamento.
Tuttavia, il presente regolamento non deve stabilire le norme sul finanziamento
delle misure di prevenzione e lotta alle malattie, compresa la vaccinazione. (79) È opportuno stabilire criteri
per l'accesso prioritario alle risorse delle banche degli antigeni, dei vaccini
e dei reagenti diagnostici dell'Unione per garantire la loro effettiva
distribuzione nelle emergenze. (80) Per ragioni di sicurezza
connesse al bioterrorismo e all'agroterrorismo, alcune informazioni dettagliate
relative alle banche degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici
dell'Unione vanno trattate come informazioni classificate e la loro pubblicazione
va vietata. (81) Al fine di garantire
condizioni uniformi di gestione delle banche degli antigeni, dei vaccini e dei
reagenti diagnostici dell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione
competenze di esecuzione per stabilire: norme dettagliate sulla selezione dei
prodotti biologici da includere in tali banche e per quali malattie; norme
dettagliate riguardanti l'approvvigionamento, le quantità, lo stoccaggio e la
consegna di vaccini, antigeni e reagenti diagnostici, nonché le relative
prescrizioni procedurali e tecniche; e la frequenza e il tipo di informazioni
da trasmettere alla Commissione. (82) In caso di focolaio di una
malattia elencata considerata costituire un alto rischio per la sanità animale
o pubblica nell'Unione, è necessario adottare immediatamente misure di lotta
alle malattie per eradicare tale malattia elencata in modo da proteggere la
sanità animale e pubblica e i settori interessati. (83) Gli operatori, i
professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia devono essere
i principali responsabili della lotta e della prevenzione della diffusione
delle malattie animali trasmissibili. Essi devono agire immediatamente in caso
di sospetto o di conferma di malattie altamente contagiose. (84) L'autorità competente deve
essere responsabile dell'avvio delle prime indagini per confermare o escludere
un focolaio di una malattia elencata altamente contagiosa considerata
costituire un alto rischio per la sanità animale o pubblica nell'Unione. (85) L'autorità competente deve
realizzare misure preliminari di lotta alle malattie per prevenire la possibile
diffusione della malattia elencata e condurre un'indagine epidemiologica. (86) Non appena una delle malattie
elencate è confermata, l'autorità competente deve adottare le necessarie misure
di lotta alle malattie, se necessario anche istituendo zone soggette a
restrizioni, al fine di eliminarla e di prevenirne l'ulteriore diffusione. (87) La presenza di una delle
malattie elencate nella fauna selvatica può costituire un rischio per la sanità
pubblica e per la salute degli animali detenuti. Vanno pertanto stabilite norme
speciali per le misure di lotta e di eradicazione delle malattie nella fauna
selvatica, ove necessario. (88) Per le malattie elencate che
non sono così altamente contagiose e che sono oggetto di eradicazione
obbligatoria, vanno attuate misure di lotta alle malattie per prevenire la
diffusione di tali malattie elencate in particolare alle zone non infette. Tali
misure possono tuttavia essere più limitate o diverse rispetto a quelle
applicabili alle malattie elencate più pericolose. Il presente regolamento deve
quindi recare norme speciali per tali malattie. Gli Stati membri che hanno
avviato un programma di eradicazione volontaria devono anche attuare tali
misure di lotta alle malattie. Tuttavia, il livello e l'intensità delle misure
di lotta alle malattie devono essere proporzionati e tener conto delle
caratteristiche della malattia elencata in questione, della sua distribuzione e
della sua importanza per lo Stato membro interessato e per l'Unione nel suo
complesso. (89) Al fine di garantire
l'effettiva applicazione delle misure di lotta alle malattie di cui al presente
regolamento da parte degli operatori, dei detentori di animali da compagnia e
delle autorità competenti e tenendo conto delle specificità delle misure di
lotta alle malattie relative a determinate malattie elencate e dei fattori di
rischio coinvolti, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare
atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, riguardo alle misure dettagliate di lotta alle malattie in caso di
sospetto o di conferma di una malattia elencata in stabilimenti, altri luoghi e
nelle zone soggette a restrizioni. (90) Al fine di prevedere la possibilità
per la Commissione di adottare misure speciali di lotta alle malattie, a titolo
temporaneo, nel caso in cui le misure di lotta alle malattie di cui al presente
regolamento non fossero sufficienti o adeguate ad affrontare tale rischio, è
opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo
all'elaborazione di misure speciali di lotta alle malattie per un periodo di
tempo limitato. (91) La registrazione di taluni
trasportatori e stabilimenti che detengono animali terrestri o manipolano
materiale germinale o trasportano animali terrestri o materiale germinale è
necessaria per consentire alle autorità competenti di effettuare una
sorveglianza adeguata e di prevenire, combattere ed eradicare le malattie
animali trasmissibili. (92) Qualora costituisca un rischio
particolare per la sanità animale un determinato tipo di stabilimento dove sono
detenuti animali terrestri o è manipolato o immagazzinato materiale germinale,
esso deve essere riconosciuto dall'autorità competente. (93) Per evitare oneri e costi
amministrativi ingiustificati, in particolare per le piccole e medie imprese
(PMI), occorre consentire agli Stati membri la flessibilità di adeguare il
sistema di registrazione e riconoscimento alle condizioni locali e regionali e
ai modelli di produzione. (94) Al fine di ridurre gli oneri
amministrativi, la registrazione e i riconoscimenti vanno integrati, se
possibile, in eventuali sistemi di registrazione o di riconoscimento già
istituiti dallo Stato membro per altri scopi. (95) Gli operatori hanno una
conoscenza diretta degli animali di cui si occupano e quindi devono conservare
e aggiornare le informazioni pertinenti per la valutazione dello stato
sanitario degli animali, per la tracciabilità e per eventuali indagini
epidemiologiche in caso di insorgenza di una delle malattie elencate. Tali
informazioni devono essere facilmente accessibili all'autorità competente. (96) Al fine di garantire la
disponibilità al pubblico di informazioni aggiornate sugli stabilimenti
registrati e sui trasportatori e gli stabilimenti riconosciuti, l'autorità
competente deve istituire e conservare un registro di tali stabilimenti e
trasportatori. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare
atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, riguardo alle informazioni da riportare nel registro degli
stabilimenti e dei trasportatori e alle prescrizioni relative alla
conservazione della documentazione, per quanto concerne le informazioni da
annotare, le deroghe alle prescrizioni riguardanti la conservazione della
documentazione e le prescrizioni supplementari specifiche per il materiale
germinale. (97) Al fine di garantire
condizioni uniformi di attuazione dei requisiti di cui al presente regolamento
sulla registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e sulla
conservazione della documentazione e i registri, è opportuno conferire alla
Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione delle norme
relative agli obblighi di informazione, alle esenzioni e alle altre norme,
nonché ai formati e alle specifiche operative dei registri e delle informazioni
da conservare. (98) Una tracciabilità efficiente è
un elemento essenziale della politica di lotta alle malattie. Vanno elaborate
prescrizioni specifiche per l'identificazione e la registrazione delle diverse
specie di animali terrestri e di materiale germinale detenuti al fine di
facilitare l'attuazione efficace delle norme di prevenzione e lotta alle
malattie di cui al presente regolamento. Inoltre, è importante prevedere la
possibilità di istituire un sistema di identificazione e registrazione delle
specie per le quali tali disposizioni non esistono o laddove un cambiamento
delle circostanze e dei rischi lo giustifichino. (99) Al fine di garantire il buon
funzionamento del sistema di identificazione e registrazione e la
tracciabilità, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare
atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, riguardo agli obblighi relativi alle basi dati, alla designazione
dell'autorità competente, ai requisiti dettagliati di identificazione e
registrazione per le diverse specie di animali e ai documenti. (100) È opportuno ridurre gli oneri e
i costi amministrativi e garantire la flessibilità del sistema nei casi in cui
i requisiti di tracciabilità possono essere soddisfatti con mezzi diversi da
quelli di cui al presente regolamento. È dunque opportuno conferire alla
Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo alle deroghe alle
prescrizioni in materia di identificazione e registrazione. (101) Al fine di garantire condizioni
uniformi di attuazione del sistema di identificazione e registrazione e della
tracciabilità, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione
riguardo alla definizione delle norme relative alle specifiche tecniche per le
basi dati, ai mezzi di identificazione, ai documenti e ai formati, alle
scadenze e ai criteri per le deroghe a tali sistemi. (102) Uno strumento importante per
prevenire l'introduzione e la diffusione di una malattia animale trasmissibile
è l'uso di restrizioni degli spostamenti degli animali e dei prodotti che
potrebbero trasmetterla. Tuttavia, la restrizione degli spostamenti di animali
e prodotti può avere un impatto economico considerevole e interferire con il
funzionamento del mercato interno. Tali restrizioni vanno pertanto applicate
soltanto se necessarie e proporzionate ai rischi connessi. Tale approccio è in
linea con i principi stabiliti nell'accordo SPS e con le norme internazionali
dell'OIE. (103) Le prescrizioni generali di cui
al presente regolamento vanno applicate a tutti gli spostamenti di animali,
come il divieto di spostare animali da uno stabilimento nel quale si sono
verificate mortalità anomale o altri sintomi di malattie la cui causa è
indeterminata o prescrizioni relative alla prevenzione delle malattie durante
il trasporto. (104) Il quadro giuridico, delineato
nella legislazione dell'UE vigente, che disciplina lo spostamento degli animali
terrestri stabilisce norme armonizzate essenzialmente per lo spostamento di
animali terrestri e prodotti tra gli Stati membri e lascia a questi ultimi
l'elaborazione delle necessarie prescrizioni relative allo spostamento nel loro
territorio. Un raffronto esaustivo tra la situazione attuale e un'alternativa
in cui anche le norme sugli spostamenti all'interno degli Stati membri
sarebbero armonizzate a livello di Unione è contenuto nella valutazione
d'impatto sulla normativa dell'UE in materia di sanità animale. La conclusione
è che è opportuno mantenere l'approccio attuale, poiché un'armonizzazione
completa di tutti gli spostamenti sarebbe molto complessa e i benefici in
termini di agevolazione degli spostamenti tra Stati membri non supererebbero
l'impatto negativo che essa potrebbe avere sulla capacità di lotta alle
malattie. (105) Una serie di prescrizioni di
base in materia di sanità animale si applicano agli animali trasferiti tra Stati
membri. In particolare, gli animali non possono essere trasferiti da
stabilimenti dove si sono verificati mortalità anomale o sintomi di malattie le
cui cause non sono conosciute. Tuttavia le mortalità, anche anomale, connesse a
procedure scientifiche autorizzate a norma della direttiva 2010/63/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativa alla
protezione degli animali utilizzati a fini scientifici[26] e che non sono di origine
infettiva connessa a malattie elencate, non devono costituire motivo per
impedire gli spostamenti di animali intesi per scopi scientifici. (106) Nonostante ciò, il presente
regolamento deve garantire flessibilità per agevolare lo spostamento di specie
e categorie di animali terrestri che costituiscono un rischio ridotto di
diffusione delle malattie elencate tra gli Stati membri. Inoltre, si devono
prevedere ulteriori possibilità di deroga nei casi in cui gli Stati membri o
gli operatori attuino con successo misure alternative di riduzione dei rischi, quali
livelli elevati di bioprotezione e sistemi di sorveglianza efficaci. (107) Gli ungulati e il pollame sono
gruppi di specie animali di grande rilevanza economica e il loro spostamento è
oggetto di prescrizioni specifiche ai sensi della normativa dell'Unione
adottata prima del presente regolamento, in particolare la direttiva 64/432/CEE
del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina,[27] la direttiva 91/68/CEE del
Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria
da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini[28], la direttiva 2009/156/CE del
Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria
che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in
provenienza dai paesi terzi[29],
la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle
norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in
provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova[30] e parzialmente la direttiva
92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per
gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e
embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria,
alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della
direttiva 90/425/CEE[31].
Le norme fondamentali sullo spostamento di tali specie vanno stabilite nel
presente regolamento. Le prescrizioni specifiche, che dipendono in larga misura
dalle malattie che possono essere trasmesse da specie o categorie di animali
diverse, devono essere stabilite in atti successivi della Commissione, tenendo
conto delle specificità delle malattie, delle specie e delle categorie di
animali in questione. (108) Poiché le operazioni di
raggruppamento degli ungulati e del pollame costituiscono un rischio
particolarmente elevato di malattia, è opportuno elaborare norme specifiche nel
presente regolamento per proteggere la salute degli animali coinvolti e
prevenire la diffusione delle malattie animali trasmissibili. (109) A seconda delle malattie
elencate e delle specie elencate, è necessario stabilire prescrizioni di sanità
animale specifiche per determinate specie animali diverse dagli ungulati e dal
pollame detenuti. Anche il quadro giuridico applicabile prima del presente
regolamento, e in particolare la direttiva 92/65/CEE, prevedeva norme per
queste specie. Tale direttiva stabilisce norme specifiche per lo spostamento di
alcune specie animali, comprese le api, i bombi, le scimmie, i cani e i gatti,
ecc. e il presente regolamento deve dunque fornire una base giuridica per
l'adozione di atti delegati e di esecuzione recanti norme specifiche in materia
di spostamenti per tali specie animali. (110) Gli stabilimenti confinati,
solitamente utilizzati per tenervi animali da laboratorio o animali degli zoo,
in genere hanno un livello elevato di bioprotezione, uno stato sanitario
favorevole e ben controllato e sono interessati da un numero ridotto di
spostamenti o da spostamenti unicamente all'interno dei loro circuiti chiusi.
Lo status di stabilimento confinato, che gli operatori possono richiedere su
base volontaria, è stato introdotto per la prima volta nella direttiva
92/65/CEE, che stabilisce norme e prescrizioni per il riconoscimento e
prescrizioni relative agli spostamenti per gli enti, gli istituti e i centri
riconosciuti. Tale sistema consente a tali stabilimenti di scambiarsi animali
rispettando un numero ridotto di prescrizioni sullo spostamento, ma al tempo
stesso fornendo garanzie sanitarie all'interno del circuito di stabilimenti
confinati. Pertanto, è stato ampiamente accettato dagli operatori e utilizzato
come opzione volontaria. È quindi opportuno che il presente regolamento
mantenga lo status di stabilimento confinato e anche che definisca norme sullo
spostamento tra questi stabilimenti. (111) Per finalità scientifiche,
quali la ricerca o scopi diagnostici, in particolare quelle autorizzate a norma
della direttiva 2010/63/UE, può essere necessario spostare animali che non
soddisfano le prescrizioni generali in materia di sanità animale di cui al
presente regolamento e che costituiscono un rischio maggiore per la sanità
animale. Tali tipi di spostamenti non devono essere vietati o indebitamente
limitati dalle disposizioni del presente regolamento, in quanto ciò potrebbe
ostacolare attività di ricerca altrimenti autorizzate e ritardare i progressi
scientifici. Tuttavia, è essenziale stabilire norme nel presente regolamento
per garantire che gli spostamenti di tali animali avvengano in modo sicuro. (112) Le modalità di spostamento
degli animali da circo, degli animali tenuti negli zoo, degli animali da
esposizione e di alcuni altri animali spesso differiscono dalle modalità di
spostamento di altre specie detenute. È opportuno fare considerazioni
specifiche all'atto di adeguare la normativa dell'Unione sugli spostamenti a
tali animali, considerando i rischi specifici e misure alternative di riduzione
dei rischi. (113) Al fine di garantire il
conseguimento degli obiettivi di cui ai considerando da 102 a 112 del presente
regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti,
conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, riguardo alle misure di prevenzione delle malattie durante il
trasporto, alle norme specifiche sullo spostamento di determinate specie
animali e alle circostanze particolari, come le operazioni di raggruppamento o
le partite rifiutate, e alle prescrizioni speciali o alle deroghe per altri
tipi di spostamenti, come lo spostamento a fini scientifici. (114) Al fine di garantire la
possibilità di adottare norme speciali sugli spostamenti, laddove le norme
esistenti non siano sufficienti o adeguate a limitare la diffusione di una
determinata malattia, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla
Commissione riguardo a norme speciali sugli spostamenti per un periodo di tempo
limitato. (115) Gli animali terrestri detenuti
che sono trasferiti tra Stati membri devono soddisfare le prescrizioni di tali
spostamenti. Nel caso di specie che presentano un rischio sanitario e che
rivestono un'importanza economica maggiore, vanno accompagnate da un
certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente. (116) Nella misura del possibile, da
un punto di vista tecnico, pratico e finanziario, gli sviluppi tecnologici
devono essere sfruttati per ridurre gli oneri amministrativi gravanti sugli
operatori e sull'autorità competente in relazione alla certificazione e alla
notifica, utilizzando la tecnologia dell'informazione per sostituire la
documentazione cartacea e facilitare le procedure di notifica e, per quanto
possibile, per molteplici scopi. (117) Nei casi in cui non è richiesto
un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente, un operatore che
trasferisce animali in un altro Stato membro deve redigere
un'autodichiarazione, che attesti che gli animali soddisfano le prescrizioni
sullo spostamento di cui al presente regolamento. (118) Al fine di garantire il
conseguimento degli obiettivi di cui ai considerando 115, 116 e 117 del
presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di
adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, riguardo alle norme sul contenuto, sugli obblighi di
informazione e sulle deroghe alle prescrizioni in materia di certificazione
sanitaria, alle norme specifiche in materia di certificazione e agli obblighi
dei veterinari ufficiali di effettuare opportuni controlli prima di firmare il
certificato sanitario. (119) La notifica degli spostamenti
di animali e di materiale germinale tra Stati membri e in alcuni casi entro i
territori nazionali degli Stati membri è essenziale per garantire la tracciabilità
degli animali e di tale materiale germinale, laddove tali spostamenti possono
essere associati ad un rischio di diffusione delle malattie animali
trasmissibili. Pertanto, tali spostamenti vanno notificati e registrati. Il
sistema IMSOC di cui all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. xxx/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e
sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale
riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei
regolamenti (CE) n. 999/2001, n. 1829/2003, n. 1831/2003,
n. 1/2005, n. 396/2005, n. 834/2007, n. 1099/2009,
n. 1069/2009, n. 1107/2009, dei regolamenti (UE) n. 1151/2012,
[…]/2013 e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE,
2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali)[32][Publications office] va
utilizzato a tal fine. (120) Al fine di garantire condizioni
uniformi di attuazione delle norme di cui al presente regolamento sulla
certificazione sanitaria e la notifica degli spostamenti, è opportuno conferire
competenze di esecuzione alla Commissione riguardo alla definizione delle norme
sui modelli di certificati sanitari, sulle autodichiarazioni, sui formati e sui
termini per la notifica degli spostamenti degli animali sia terrestri che
acquatici, del materiale germinale e, ove pertinente, dei prodotti di origine
animale. (121) La natura specifica degli
spostamenti degli animali da compagnia costituisce un rischio per la sanità
animale che si discosta notevolmente da quello degli altri animali detenuti. Il
presente regolamento deve pertanto stabilire norme specifiche relative a tali
spostamenti. Al fine di garantire che gli animali da compagnia non
costituiscano un rischio significativo di diffusione delle malattie animali
trasmissibili, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare
atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, riguardo alle norme dettagliate sugli spostamenti di questi animali.
Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle prescrizioni in
materia di sanità animale di cui al presente regolamento riguardanti gli
spostamenti degli animali da compagnia, è opportuno conferire alla Commissione
competenze di esecuzione riguardo alla definizione di norme sulle misure di
prevenzione e lotta alle malattie da adottare per tali spostamenti. (122) Gli animali selvatici possono,
per vari motivi, costituire un rischio per la sanità pubblica e animale, per
esempio, se sono trasferiti in uno stabilimento o da un ambiente ad un altro
ambiente. Potrebbe essere necessario adottare misure preventive appropriate
relative allo spostamento di tali animali per evitare il diffondersi di
malattie animali trasmissibili. Al fine di garantire che gli animali selvatici
non costituiscano un rischio significativo di diffusione delle malattie animali
trasmissibili, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare
atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, riguardo alle prescrizioni supplementari relative agli spostamenti
degli animali selvatici terrestri. (123) Il materiale germinale può
costituire un rischio analogo di diffusione delle malattie animali
trasmissibili agli animali vivi. Inoltre, alcune specificità della sua
produzione, connesse a requisiti sanitari elevati per gli animali da
riproduzione, richiedono prescrizioni in materia di sanità animale più rigorose
o particolari riguardo agli animali donatori. Al fine di garantire spostamenti
sicuri del materiale germinale, il suo previsto elevato standard sanitario e di
tener conto di alcuni usi specifici, è opportuno conferire alla Commissione il
potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, riguardo alle prescrizioni dettagliate sugli
spostamenti del materiale germinale di determinate specie animali, alle
prescrizioni speciali, quali per esempio il loro spostamento per fini
scientifici, e alle deroghe all'obbligo di certificazione sanitaria. (124) I prodotti di origine animale
possono costituire un rischio di diffusione delle malattie animali trasmissibili.
Le prescrizioni in materia di sicurezza alimentare per i prodotti di origine
animale contenute nella legislazione dell'Unione garantiscono buone prassi
igieniche e riducono i rischi per la sanità animale costituiti da tali
prodotti. Tuttavia, in alcuni casi, è opportuno che il presente regolamento
stabilisca misure di sanità animale specifiche, quali misure di lotta alle
malattie e misure di emergenza, per garantire che i prodotti di origine animale
non diffondano malattie degli animali. Al fine di garantire il trasferimento
sicuro dei prodotti di origine animale in questi casi particolari, è opportuno
conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente
all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo
alle norme dettagliate sui trasferimenti dei prodotti di origine animale in
relazione alle misure di lotta alle malattie adottate, sugli obblighi di
certificazione sanitaria e sulle deroghe a tali norme se il rischio connesso a
tali spostamenti e le misure di riduzione dei rischi messe in atto lo
consentono. (125) Quando gli Stati membri
adottano misure nazionali concernenti gli spostamenti di animali e materiale
germinale o decidono di adottare misure nazionali per limitare l'impatto delle
malattie animali trasmissibili diverse dalle malattie elencate nel loro
territorio, tali misure nazionali non devono interferire con le norme sul
mercato interno stabilite nella legislazione dell'Unione. È quindi opportuno
stabilire il quadro per tali misure nazionali e garantire che rimangano entro i
limiti consentiti nella legislazione dell'Unione. (126) La registrazione e il
riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura sono necessari per consentire
alle autorità competenti di effettuare una sorveglianza adeguata e di prevenire,
combattere ed eradicare le malattie animali trasmissibili. A norma della
direttiva 2006/88/CE, tutti gli stabilimenti che trasferiscono animali
acquatici devono essere autorizzati. Tale sistema di autorizzazione va
mantenuto nel quadro del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che
in alcune lingue ufficiali si usino termini diversi in riferimento a questo
sistema di autorizzazioni nel presente regolamento rispetto alla direttiva
2006/88/CE. (127) L'abbattimento e la
trasformazione degli animali di acquacoltura oggetto di misure di lotta alle
malattie possono diffondere le malattie animali trasmissibili, per esempio
perché effluenti contenenti agenti patogeni sono scaricati dagli stabilimenti
di trasformazione. È quindi necessario riconoscere gli stabilimenti di
trasformazione che soddisfano le necessarie misure di riduzione dei rischi per
operare tali abbattimenti e trasformazioni. Il presente regolamento deve
pertanto prevedere il riconoscimento degli stabilimenti di alimenti di origine
acquatica autorizzati a lottare contro le malattie. (128) Al fine di garantire che
informazioni aggiornate sugli stabilimenti registrati e riconosciuti siano
disponibili al pubblico, l'autorità competente deve istituire e conservare un
apposito registro. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare
atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, riguardo alle informazioni da riportare nei registri degli
stabilimenti di acquacoltura e alle prescrizioni relative alla conservazione
della documentazione per gli stabilimenti di acquacoltura e i trasportatori. (129) Al fine di garantire condizioni
uniformi di attuazione delle norme di cui al presente regolamento per la
registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura e degli
stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le
malattie, la conservazione della documentazione e i registri degli
stabilimenti, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione
riguardo alla definizione delle norme relative agli obblighi di informazione,
alle deroghe e alle altre norme di applicazione e ai formati e alle specifiche
operative dei registri e della documentazione da conservare. (130) Poiché nella maggior parte dei
casi non è possibile identificare singolarmente gli animali acquatici, la
conservazione della documentazione presso gli stabilimenti di acquacoltura, gli
stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le
malattie e i trasportatori è uno strumento essenziale per garantire la
tracciabilità degli animali acquatici. Tale documentazione è importante anche
per la sorveglianza della situazione sanitaria degli stabilimenti. (131) Analogamente agli animali
terrestri, è necessario stabilire norme armonizzate sui trasferimenti degli
animali acquatici, comprese norme sulla certificazione sanitaria e la notifica
degli spostamenti. (132) La direttiva 2006/88/CE
stabilisce norme per gli spostamenti degli animali acquatici applicabili agli
spostamenti sia a livello nazionale che tra Stati membri. Il fattore
determinante per le norme sugli spostamenti degli animali acquatici è lo stato
sanitario relativamente alle malattie elencate dello Stato membro, delle zone e
dei compartimenti di destinazione. (133) Lo stesso sistema va previsto
anche nel presente regolamento. Tuttavia, per incoraggiare gli Stati membri a
migliorare lo stato sanitario delle proprie popolazioni acquatiche, si devono
introdurre alcuni adeguamenti e una maggiore flessibilità. (134) Al fine di garantire il
controllo degli spostamenti degli animali acquatici, è opportuno conferire alla
Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo alle misure di
prevenzione delle malattie applicabili ai trasporti, alle norme specifiche
sugli spostamenti di alcune categorie di animali acquatici per fini vari, alle
prescrizioni o alle deroghe specifiche per alcuni tipi di spostamenti, come gli
spostamenti a fini scientifici, e alle prescrizioni supplementari per lo
spostamento degli animali acquatici selvatici. (135) Al fine di garantire la
possibilità di deroghe temporanee e prescrizioni speciali sugli spostamenti
degli animali acquatici, laddove le norme sugli spostamenti di cui al presente
regolamento non siano sufficienti o adeguate a limitare la diffusione di una
determinata malattia elencata, è opportuno conferire alla Commissione
competenze di esecuzione riguardo all'elaborazione di norme speciali sugli spostamenti
o deroghe per un periodo di tempo limitato. (136) L'acquacoltura nell'Unione è
estremamente diversificata sotto il profilo delle specie e dei sistemi di
produzione e tale diversificazione è in rapido aumento. Ciò può giustificare
l'adozione a livello di Stati membri di provvedimenti nazionali relativi alle
malattie diverse da quelle considerate come malattie elencate a norma del
presente regolamento. Tuttavia, tali provvedimenti nazionali devono essere
giustificati, necessari e proporzionati agli obiettivi da raggiungere. Inoltre,
non devono riguardare gli spostamenti tra Stati membri, a meno che ciò non sia
necessario per prevenire l'introduzione della malattia o per lottare contro la
sua diffusione. I provvedimenti nazionali che incidono sugli scambi tra Stati
membri devono essere approvati e periodicamente riesaminati a livello di
Unione. (137) Attualmente, le malattie
elencate riguardano solo in misura molto limitata specie animali diverse da
quelle definite come terrestri e acquatiche nel presente regolamento, quali
rettili, anfibi, insetti e altre. Non è pertanto opportuno esigere che tutte le
disposizioni del presente regolamento si applichino a tali animali. Tuttavia,
qualora una malattia che riguarda specie diverse da quelle terrestri e acquatiche
fosse inserita nell'elenco, le prescrizioni di sanità animale pertinenti del
presente regolamento devono applicarsi a tali specie per garantire che sia
possibile adottare misure adeguate e proporzionate di prevenzione e lotta alle
malattie. (138) Al fine di garantire la
possibilità di stabilire norme sugli spostamenti per quegli animali che non
sono definiti come animali terrestri e acquatici nel presente regolamento e per
il materiale germinale e i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali,
quando un rischio lo giustifichi, è opportuno conferire alla Commissione il
potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, riguardo alla registrazione e al
riconoscimento degli stabilimenti, alla conservazione della documentazione e ai
registri, alle prescrizioni riguardanti l'identificazione, la registrazione e
la tracciabilità degli spostamenti, alla certificazione sanitaria e
all'autodichiarazione e agli obblighi di notifica degli spostamenti per gli
animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale di tali specie.
(139) Ove necessario, per garantire
condizioni uniformi di attuazione delle prescrizioni in materia di sanità
animale per tali altre specie animali e per il materiale germinale e i prodotti
di origine animale da esse ottenuti, è opportuno conferire alla Commissione
competenze di esecuzione riguardo all'elaborazione di norme dettagliate
relative a tali prescrizioni. (140) Per prevenire l'introduzione
delle malattie elencate e delle malattie emergenti nell'Unione, è necessario
disporre di norme efficienti sull'ingresso nell'Unione di animali, materiale
germinale e prodotti di origine animale che potrebbero trasmettere tali
malattie. (141) Le prescrizioni relative all'ingresso
di animali e prodotti nell'Unione devono riflettere le prescrizioni riguardanti
gli spostamenti di animali e prodotti della stessa categoria, della stessa
specie e aventi la stessa destinazione d'uso nell'Unione. (142) Per garantire che gli animali,
il materiale germinale e i prodotti di origine animale da paesi o territori
terzi soddisfino le prescrizioni in materia di sanità animale che forniscono
garanzie in merito alla loro equivalenza alle prescrizioni contenute nella
legislazione dell'Unione, è essenziale che siano oggetto di opportuni controlli
da parte dell'autorità competente dei paesi o dei territori terzi che esportano
verso l'Unione. Se del caso, lo stato sanitario di un paese o di un territorio
d'origine terzo deve essere verificato prima di consentire l'ingresso di tali
animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Di conseguenza,
solo i paesi e i territori terzi in grado di dimostrare che soddisfano le norme
in materia di sanità animale per l'ingresso di animali e prodotti nell'Unione
vanno autorizzati ad esportarli nell'Unione e figurare in un apposito elenco. (143) Per alcune specie e categorie
di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale gli elenchi
dell'Unione dei paesi e dei territori terzi dai quali l'ingresso nell'Unione è
consentito non sono stati stabiliti negli atti dell'Unione adottati prima della
data di adozione del presente regolamento. In tali casi e in attesa
dell'adozione di norme in conformità al regolamento, va consentito agli Stati
membri di determinare i paesi e i territori dai quali è autorizzato l'ingresso
nel loro territorio di tali animali, materiale germinale e prodotti di origine
animale. Nel farlo, gli Stati membri devono tener conto dei criteri di cui al
presente regolamento per gli elenchi dell'Unione dei paesi e dei territori
terzi. (144) Per garantire che le
prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di cui al
presente regolamento siano rispettate e siano in linea con i principi dei
codici sanitari dell'OIE, tutti gli animali, il materiale germinale e i
prodotti di origine animale che entrano nell'Unione devono essere accompagnati
da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente del paese o del
territorio terzo di origine attestante che tutte le prescrizioni in materia di
sanità animale per l'ingresso nell'Unione sono rispettate. Tuttavia, si devono
consentire deroghe a questa norma per i prodotti che presentano un rischio
basso per la sanità animale. (145) I certificati sanitari possono essere
documenti a se stanti, ma la certificazione è spesso richiesta nella
legislazione dell'Unione per altri scopi, ad esempio per certificare che sono
state rispettate le prescrizioni in materia di sanità pubblica o di benessere
animale applicabili agli animali o ai prodotti. Di questo occorre tener conto.
Al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi, occorre
consentire l'inclusione in tali certificati sanitari delle informazioni
richieste a norma di altri atti legislativi dell'Unione in materia di sicurezza
degli alimenti e dei mangimi. (146) La diffusione delle malattie
può avvenire tramite mezzi diversi dagli animali, dal materiale germinale, dai
prodotti di origine animale, dai sottoprodotti di origine animale e dai
prodotti derivati. Ad esempio, anche i veicoli, i container, il fieno, la
paglia, i prodotti vegetali, i materiali che possono essere venuti a contatto
con animali e attrezzature infette possono diffondere le malattie. Se del caso,
vanno adottate misure per impedire la trasmissione delle malattie attraverso
tali mezzi. (147) Al fine di garantire il grado
di dettaglio appropriato delle prescrizioni riguardanti l'ingresso nell'Unione,
è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti,
conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, riguardo all'integrazione e alla modifica dei criteri per la redazione
dell'elenco dei paesi e dei territori terzi, ai criteri per la sospensione o la
cancellazione da tale elenco, all'integrazione delle norme per il
riconoscimento degli stabilimenti nei paesi e nei territori terzi e alle
deroghe, alle prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso
nell'Unione di partite da paesi e territori terzi, al contenuto dei certificati
sanitari e alle prescrizioni in materia di sanità animale per gli agenti
patogeni, gli altri materiali, i mezzi di trasporto e le attrezzature che
possono trasmettere malattie degli animali. (148) Al fine di garantire condizioni
uniformi di attuazione delle prescrizioni in materia di sanità animale per
l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di
origine animale, è opportuno conferire alla Commissione competenze di
esecuzione riguardo alla definizione delle norme concernenti, tra l'altro,
l'elenco dei paesi e dei territori terzi da cui è consentito l'ingresso
nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e i
modelli di certificati sanitari. (149) L'esperienza passata ha
dimostrato che, quando si verifica un focolaio di una malattia grave negli
Stati membri o nei paesi o nei territori terzi da cui animali o prodotti
entrano nell'Unione, le misure di prevenzione e lotta alle malattie devono
essere adottate immediatamente per limitare l'introduzione e la diffusione
delle stesse. Queste emergenze possono riguardare le malattie elencate, le
malattie emergenti o altri pericoli per la sanità animale. In tale contesto,
occorre precisare quali gruppi di misure di prevenzione e lotta alle malattie
di cui al presente regolamento possono essere utilizzati in caso di comparsa di
una malattia elencata, di una malattia emergente o del pericolo di tali
malattie. In tutti questi casi è essenziale che le misure possano essere
adottate in tempi brevissimi e senza ritardi. Poiché tali misure limiterebbero
gli spostamenti all'interno dell'Unione o verso l'Unione, devono essere attuate
a livello di Unione ogniqualvolta possibile. (150) Al fine di garantire una
reazione efficace e tempestiva ai rischi emergenti, è opportuno conferire alla
Commissione competenze di esecuzione riguardo all'elaborazione di misure di
emergenza. (151) È opportuno che la Commissione
adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili in casi debitamente
giustificati riguardanti tra l'altro la redazione degli elenchi delle malattie
e delle specie, le malattie elencate che devono essere oggetto delle serie di
norme di prevenzione e lotta alle malattie, la costituzione di scorte, la
fornitura, l'immagazzinamento, la consegna e le altre procedure relative alle
banche degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici dell'Unione,
l'elaborazione di misure speciali di lotta alle malattie e di deroghe per un
periodo di tempo limitato, le norme speciali sugli spostamenti degli animali
terrestri ed acquatici per un periodo di tempo limitato, le misure di emergenza
e la redazione degli elenchi dei paesi e dei territori terzi per l'ingresso
nell'Unione. (152) Il presente regolamento
stabilisce le norme generali e specifiche per la prevenzione e la lotta alle
malattie trasmissibili degli animali e garantisce un approccio armonizzato alla
sanità animale in tutta l'Unione. In alcuni ambiti, quali le responsabilità
generali per la sanità animale, la notifica, la sorveglianza, la registrazione
e il riconoscimento o la tracciabilità, gli Stati membri devono essere
autorizzati o incoraggiati ad applicare misure nazionali supplementari o più
rigorose. Tuttavia, tali misure nazionali vanno consentite esclusivamente se
non compromettono gli obiettivi in materia di sanità animale del presente
regolamento e se non sono in contraddizione con le norme in esso stabilite e
purché non ostacolino gli spostamenti di animali e prodotti tra Stati membri, a
meno che ciò non sia necessario per prevenire l'introduzione della malattia o
per combatterne la diffusione. (153) Al fine di ridurre gli oneri
amministrativi, le misure nazionali di cui al considerando 152 devono essere
oggetto di una procedura di notifica semplificata. L'esperienza ha dimostrato
che la procedura generale di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche e delle norme sui servizi della società dell'informazione[33], si è rivelata uno strumento
importante per guidare e migliorare la qualità delle regolamentazioni tecniche
nazionali, in termini di maggiore trasparenza, leggibilità ed efficacia, nei
settori non armonizzati o parzialmente armonizzati. È quindi opportuno che si applichi
questa procedura generale di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE. (154) Attualmente, le norme
dell'Unione in materia di sanità animale sono stabilite nei seguenti atti del
Parlamento europeo e del Consiglio e nei successivi atti della Commissione
adottati in conformità agli stessi: –
direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali delle specie bovina e suina[34], –
direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della
brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini[35], –
Direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre
1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di
accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della
leucosi enzootica dei bovini[36],
–
direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi
intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina[37], –
direttiva 80/1095/CEE, dell'11 novembre 1980, che
fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste
suina classica e mantenerlo tale[38],
–
direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre
1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità[39], –
direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25
settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli
scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali
domestici della specie bovina[40],
–
direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi
intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina[41], –
direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio
1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi
intracomunitari di ovini e caprini[42],
–
decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell'11
dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta
epizootica[43],
–
direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile
1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste
equina[44],
–
direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio
1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella
Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda
le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di
cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE[45], –
direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio
1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di
Newcastle[46],
–
direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre
1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli
scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto
riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui
all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i
patogeni, alla direttiva 90/425/CEE[47],
–
direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre
1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli
animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini[48], –
decisione 95/410/CE del Consiglio, del 22 giugno
1995, che stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura
da effettuare nello stabilimento di origine del pollame da macellazione
destinato alla Finlandia e alla Svezia[49], –
direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre
2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di
eradicazione della febbre catarrale degli ovini[50], –
decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo
2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei
criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo
dell'azione dei vaccini antirabbici[51], –
regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura
delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il
regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio[52],
–
direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre
2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica[53], –
direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno
2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina
africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la
malattia di Teschen e la peste suina africana[54],
–
direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre
2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine
animale destinati al consumo umano[55],
–
direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29
settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta
epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e
91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE[56], –
regolamento (UE) n. XXX/XXXX del Parlamento
europeo e del Consiglio, del …, sui movimenti a carattere non commerciale di
animali da compagnia e che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 [Publication
office][57],
–
regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del
17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di
registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il
regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE[58], –
direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile
2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il
transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive
90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE[59], –
direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30
novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i
movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi[60], –
direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre
2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che
abroga la direttiva 92/40/CEE[61],
–
direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre
2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie
animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di
talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali
malattie[62],
–
direttiva 2008/71/CEE del Consiglio, del 15 luglio
2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (recante
codificazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio)[63], –
direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30
novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e
uova da cova[64].
(155) Le norme stabilite negli atti
legislativi di cui al considerando 154 devono essere sostituite dal presente
regolamento e dagli atti successivi della Commissione da adottare a norma del
presente regolamento. Tali atti legislativi vanno pertanto abrogati. Tuttavia,
per garantire la chiarezza giuridica ed evitare un vuoto giuridico,
l'abrogazione deve avere effetto solo quando i pertinenti atti delegati e di
esecuzione sono adottati a norma del presente regolamento. È pertanto
necessario attribuire alla Commissione la facoltà di stabilire le date in cui
l'abrogazione di tali atti legislativi deve prendere effetto. (156) I seguenti atti del Consiglio
nel settore della sanità animale sono obsoleti ed è opportuno abrogarli espressamente
ai fini della chiarezza della legislazione dell'Unione: la decisione 78/642/CEE
del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa a misure di protezione sanitaria
nei confronti della Repubblica del Botswana[65];
la direttiva 79/110/CEE del Consiglio, del 24 gennaio 1979, che autorizza la
Repubblica italiana a rinviare la comunicazione e l'attuazione dei piani
nazionali di eradicazione accelerata della brucellosi e della tubercolosi dei
bovini[66];
la direttiva 81/6/CEE del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che autorizza la
Repubblica ellenica a comunicare ed attuare i suoi piani nazionali di
eradicazione accelerata della brucellosi e della tubercolosi dei bovini[67]; la decisione 89/455/CEE del
Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria per
l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia, in vista della sua
eradicazione o prevenzione[68];
la direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, recante modifica
della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro
l'afta epizootica[69];
la decisione 90/678/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990, che riconosce come
ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina alcune parti del
territorio della Comunità[70]. (157) Le prescrizioni del presente
regolamento non sono applicabili finché tutti gli atti delegati e di esecuzione
che la Commissione deve adottare a norma del presente regolamento non sono
entrati in vigore. È opportuno prevedere almeno 36 mesi tra l'entrata in vigore
del presente regolamento e la data di applicazione delle nuove norme, per dare
agli operatori interessati il tempo necessario ad adeguarsi. (158) Al fine di garantire certezza
giuridica per quanto concerne l'applicazione delle norme per l'identificazione
e la registrazione degli animali, le misura di lotta alle malattie per alcune
zoonosi e gli spostamenti a carattere non commerciale degli animali da
compagnia, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti,
conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, riguardo alla data in cui i regolamenti (CE) n. 1760/2000, (UE)
n. XXX/XXXX [Ex-998/2003] e (CE) n. 21/2004 e le direttive
92/66/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE, 2005/94/CE e
2008/71/CE cessano di applicarsi. (159) Le competenze di esecuzione di
cui al presente regolamento vanno esercitate conformemente al regolamento (UE)
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,
che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione[71]. (160) È di particolare importanza che
durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni,
anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti
delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e
appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al
Consiglio. (161) Il presente regolamento non
deve creare oneri amministrativi sproporzionati e non deve avere un impatto
economico sulle piccole e medie imprese. Nel quadro del presente regolamento,
sulla base delle consultazioni delle parti interessate, la situazione
particolare delle piccole e medie imprese è stata presa in considerazione. Una
deroga potenziale universale alle prescrizioni del presente regolamento per
tali imprese non è stata considerata, visti gli obiettivi di politica pubblica
di protezione della sanità animale e pubblica. Tuttavia, vanno previste alcune
deroghe per tali imprese in relazione alle diverse prescrizioni del presente
regolamento, tenendo conto dei rischi connessi. (162) Gli obiettivi del presente
regolamento, nello specifico stabilire norme di sanità animale per gli animali,
il materiale germinale, i prodotti di origine animale, i sottoprodotti di
origine animale e i prodotti derivati, nella misura in cui non sono coperti da
norme specifiche contenute in altri atti legislativi dell'Unione, e altri
materiali che possono essere coinvolti nella diffusione delle malattie animali
trasmissibili, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati
membri, e possono essere conseguiti in modo più efficace a livello di Unione
tramite un quadro giuridico comune e coordinato per la sanità animale. Il
presente regolamento è pertanto in linea con il principio di sussidiarietà di
cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il
raggiungimento di tali obiettivi, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: PARTE I
NORME GENERALI Capo 1
Oggetto, campo di applicazione e definizioni Articolo 1
Oggetto 1. Il presente regolamento fissa le
norme per la prevenzione e la lotta alle malattie degli animali, che sono
trasmissibili agli animali o all'uomo. Tali norme prescrivono: a) la messa in ordine di priorità e la
classificazione delle malattie che suscitano preoccupazione a livello di Unione
e l'attribuzione delle responsabilità in materia di sanità animale, nella parte
I; b) l'identificazione precoce, la notifica e
la comunicazione delle malattie, dei programmi di sorveglianza e di
eradicazione e dello status di indenne da malattia, nella parte II; c) la sensibilizzazione, la preparazione e
la lotta alle malattie, nella parte III; d) la registrazione e il riconoscimento
degli stabilimenti e dei trasportatori, gli spostamenti e la tracciabilità
delle partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale
nell'Unione, nella parte IV; e) l'ingresso di partite di animali,
materiale germinale e prodotti di origine animale nell'Unione e le esportazioni
di tali partite dall'Unione, nella parte V; f) le misure di emergenza da prendere in
caso di una situazione di emergenza riguardante una malattia, nella parte VI. 2. Le norme di cui al paragrafo 1: a) garantiscono: i) una produzione agricola e
un'acquacoltura sostenibili nell'Unione; ii) il funzionamento efficace del mercato
interno; iii) una riduzione degli effetti negativi
sull'ambiente: –
di alcune malattie; –
delle misure adottate per prevenire e lottare
contro le malattie; b) considerano: i) il rapporto tra la sanità animale e: –
la sanità pubblica; –
l'ambiente e le ripercussioni dei cambiamenti
climatici; –
la sicurezza degli alimenti e dei mangimi; –
il benessere degli animali; –
la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare; ii) le conseguenze economiche, sociali,
culturali e ambientali dell'applicazione delle misure di prevenzione e lotta
alle malattie. Articolo 2
Campo di applicazione del presente regolamento 1. Il presente regolamento si applica: a) agli animali detenuti e selvatici; b) al materiale germinale; c) ai prodotti di origine animale; d) ai sottoprodotti di origine animale e ai
prodotti derivati, fatte salve le norme di cui al regolamento (CE)
n. 1069/2009; e) alle strutture, ai mezzi di trasporto,
alle attrezzature e a tutte le altre vie di infezione e al materiale coinvolto
o potenzialmente coinvolto nella diffusione delle malattie animali
trasmissibili. 2. Il presente regolamento si applica
alle malattie trasmissibili, comprese le zoonosi, fatte salve le disposizioni
di cui: a) alla decisione n. 2119/98/CE; b) al regolamento (CE) n. 999/2001; c) alla direttiva 2003/99/CE; d) al regolamento (CE) n. 2160/2003. Articolo 3
Campo di applicazione della parte IV sulla registrazione, il riconoscimento, la
tracciabilità e gli spostamenti 1. Il titolo I della parte IV si
applica: a) agli animali terrestri e agli animali che
non sono animali terrestri, ma che possono trasmettere malattie che colpiscono
gli animali terrestri; b) al materiale germinale di animali
terrestri; c) ai prodotti di origine animale ottenuti
da animali terrestri. 2. Il titolo II della parte IV si
applica: a) agli animali acquatici e agli animali che
non sono animali acquatici, ma che possono trasmettere malattie che colpiscono
gli animali acquatici; b) ai prodotti di origine animale ottenuti
da animali acquatici. 3. Il titolo III della parte IV si
applica: a) agli animali diversi da quelli definiti
come animali terrestri e animali acquatici all'articolo 4, paragrafo 1, punto
4; b) al materiale germinale e ai prodotti di
origine animale ottenuti dagli altri animali di cui alla lettera a). 4. I capi 1 e 3 del titolo I e i capi 1
e 2 del titolo II della parte IV non si applicano agli animali da compagnia. Articolo 4
Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si
intende per: 1) "animali": animali vertebrati e
invertebrati; 2) "animali terrestri": volatili,
mammiferi terrestri, api e calabroni; 3) "animali acquatici": animali
delle seguenti specie, in tutte le fasi della vita, compresi uova, spermatozoi
e gameti: i) pesci appartenenti alla superclasse Agnatha
e alle classi Chondrichthyes, Sarcopterygii e Actinopterygii; ii) molluschi acquatici appartenenti al
phylum Mollusca; iii) crostacei acquatici appartenenti al
subphylum Crustacea; 4) "altri animali": animali di
specie diverse da quelle definite come animali terrestri e acquatici; 5) "animali detenuti": animali
tenuti dall'uomo; nel caso degli animali acquatici, gli animali di
acquacoltura; 6) "acquacoltura": l'allevamento
di animali acquatici mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentarne
la resa al di là delle capacità naturali dell'ambiente; questi animali
rimangono di proprietà di una o più persone fisiche o giuridiche durante tutta
la fase di allevamento o di coltura, fino alla raccolta compresa, esclusa la
raccolta o la cattura ai fini del consumo umano di animali acquatici selvatici
che sono in seguito tenuti temporaneamente senza essere nutriti in attesa di
essere abbattuti; 7) "animali di acquacoltura":
animali acquatici oggetto di acquacoltura; 8) "animali selvatici": animali
diversi dagli animali detenuti; 9) "pollame": volatili allevati o
tenuti in cattività per: a) la produzione di: i) carni; ii) uova per il consumo; iii) altri prodotti; b) il ripopolamento di selvaggina da penna; c) le finalità della riproduzione dei
volatili utilizzata per i tipi di produzione di cui alla lettera a); 10) "volatili in cattività": i
volatili diversi dal pollame tenuti in cattività per qualsiasi ragione diversa
da quelle di cui al punto 9, compresi quelli tenuti per mostre, gare,
esposizioni, competizioni, riproduzione o vendita; 11) "animale da compagnia": un
animale delle specie elencate nell'allegato I, che: a) è tenuto in una famiglia, o nel caso di
animali acquatici, in acquari di tipo ornamentale, non commerciale; b) durante gli spostamenti, accompagna, ai
fini di un spostamento a carattere non commerciale, il detentore o una persona
fisica che agisce per conto e d'accordo con il detentore, e rimane sotto la
responsabilità del detentore o di detta persona fisica per tutta la durata
dello spostamento a carattere non commerciale; 12) "detentore di animali da
compagnia": una persona fisica che detiene un animale da compagnia; 13) "spostamento a carattere non
commerciale": qualsiasi spostamento di animali da compagnia che non
implica o ha come scopo, direttamente o indirettamente, un guadagno finanziario
o un passaggio di proprietà; 14) "malattia": la presenza di
infezioni e infestazioni negli animali, con o senza manifestazioni cliniche o
patologiche, causata da uno o più agenti patogeni trasmissibili agli animali o
all'uomo; 15) "malattie elencate": malattie
elencate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2; 16) "malattia emergente": una
malattia diversa dalle malattie elencate, che potrebbe soddisfare i criteri per
le malattie elencate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), in virtù
del fatto che: a) è una malattia nuova risultante
dall'evoluzione o dalla modifica di un agente patogeno esistente; b) è una malattia nota che si diffonde ad
una zona geografica nuova o a una popolazione nuova; o c) è un agente patogeno o una malattia, non
riconosciuto in precedenza, diagnosticato per la prima volta; 17) "profilo della malattia": i
criteri di una malattia di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a); 18) "specie elencate": specie
animali o gruppo di specie animali elencati in conformità all'articolo 7,
paragrafo 2, o, nel caso di malattie emergenti, specie animali o gruppo di
specie animali che soddisfano i criteri per le specie elencate di cui
all'articolo 7, paragrafo 2; 19) "pericolo": un agente patogeno
in un animale o un prodotto o una condizione di un animale o un prodotto che
potrebbe avere un effetto nocivo sulla salute umana o animale; 20) "rischio": la probabilità
dell'insorgenza e la probabile entità delle conseguenze biologiche ed
economiche di un effetto nocivo per la sanità animale o pubblica; 21) "bioprotezione": l'insieme delle
misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione,
sviluppo e diffusione delle malattie a, da o in: a) una popolazione animale o b) uno stabilimento, una zona, un compartimento,
un mezzo di trasporto o qualsiasi altra struttura; 22) "operatore": una persona fisica
o giuridica responsabile di animali e prodotti, compresi i detentori e i
trasportatori di animali, ma esclusi i detentori di animali da compagnia e i
veterinari; 23) "professionista degli animali":
una persona fisica o giuridica che di professione si occupa di animali o di
prodotti, diversa dagli operatori o dai veterinari; 24) "stabilimento": i locali e le
strutture di qualsiasi tipo o qualsiasi ambiente in cui sono tenuti animali o
materiale germinale, esclusi: a) le abitazioni in cui sono tenuti animali
da compagnia; b) gli acquari non commerciali dove sono
tenuti animali acquatici; c) gli ambulatori o le cliniche
veterinarie; 25) "materiale germinale": a) spermatozoi, sperma, ovociti ed embrioni
destinati alla riproduzione artificiale; b) uova da cova; 26) "prodotti di origine animale": a) alimenti di origine animale, compresi
miele e sangue, b) molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi,
tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano, e c) animali diversi da quelli di cui alla
lettera b) destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno
trattati conformemente a tale utilizzo; 27) "sottoprodotti di origine
animale": corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o
altri prodotti ottenuti dagli animali, che non sono destinati al consumo umano,
escluso il materiale germinale; 28) "prodotti derivati": prodotti
ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi della
lavorazione dei sottoprodotti di origine animale; 29) "prodotti": a) materiale germinale; b) prodotti di origine animale; c) sottoprodotti e prodotti derivati di
origine animale; 30) "controllo ufficiale": un
controllo ufficiale come definito all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE)
n. XXX/XXX, [Publications office – Number to be added: on official controls and other official
activities.]; 31) "stato sanitario": lo stato
rispetto a tutte le malattie elencate per una determinata specie elencata: a) di un animale; b) degli animali in: i) uno stabilimento; ii) un compartimento; iii) una zona; iv) uno Stato membro; v) un paese o un territorio terzo; 32) "zona": a) per gli animali terrestri, una parte
chiaramente definita di uno Stato membro, di un paese o di un territorio terzo,
che ospita una sottopopolazione animale caratterizzata da un proprio stato
sanitario rispetto a una o più malattie specifiche oggetto di adeguate misure
di sorveglianza, lotta alle malattie e bioprotezione; b) per gli animali
acquatici, un sistema idrologico contiguo, caratterizzato da un proprio stato
sanitario rispetto a una o più malattie specifiche, che forma un'area come
descritta in una delle lettere a seguire: i) un intero bacino idrografico dalla sorgente
di un corso d'acqua all'estuario o lago; ii) più di un bacino idrografico; iii) parte di un bacino idrografico dalla
sorgente di un corso d'acqua ad una barriera che impedisce l'introduzione di
una o più malattie specifiche; iv) parte di una zona costiera con una
delimitazione geografica precisa; v) un
estuario con una delimitazione geografica precisa; 33) "bacino idrografico": un
territorio o un bacino delimitato da elementi naturali quali colline o
montagne, in cui scorre tutta l'acqua di dilavamento; 34) "compartimento": una
sottopopolazione animale ospitata in uno o più stabilimenti e, nel caso degli
animali acquatici, in uno o più impianti di acquacoltura, con un sistema comune
di gestione della bioprotezione, e caratterizzata da un proprio stato sanitario
rispetto a una o più malattie specifiche, oggetto di adeguate misure di
sorveglianza, lotta alle malattie e bioprotezione; 35) "quarantena": il mantenimento di
animali in isolamento sotto il controllo dell'autorità competente senza
contatto diretto o indiretto con altri animali, ai fini di impedire la
diffusione della malattia mentre gli animali sono tenuti sotto osservazione per
un periodo definito e, se del caso, sottoposti a prove e oggetto di cure; 36) "unità epidemiologica": un
gruppo di animali con la stessa probabilità di esposizione ad un agente
patogeno; 37) "focolaio": uno o più casi di
malattia in uno stabilimento, in un'abitazione o in un altro luogo in cui sono
tenuti o si trovano animali; 38) "caso": la conferma ufficiale
della presenza di una malattia elencata o di una malattia emergente in un
animale vivo o morto; 39) "zona soggetta a restrizioni":
una zona in cui si applicano restrizioni ai movimenti di taluni animali o
prodotti e altre misure di lotta alle malattie, al fine di prevenire la
diffusione di una malattia particolare ad aree cui non si applicano
restrizioni; una zona soggetta a restrizioni può, se del caso,
comprendere zone di protezione e di sorveglianza; 40) "zona di protezione": una zona
interessata da uno o più casi di una malattia, istituita dopo la conferma
ufficiale di un focolaio e in cui si applicano misure di lotta volte ad
impedire la diffusione della malattia al di là della stessa; 41) "zona di sorveglianza": una
zona, istituita dopo la conferma ufficiale di un focolaio e situata attorno
alla zona di protezione, dove si applicano misure di lotta volte ad impedire la
diffusione della malattia al di là della stessa e della zona di protezione;
42) "uova da cova": le uova, deposte
dal pollame, destinate all'incubazione; 43) "ungulati": gli animali di cui
all'allegato II; 44) "stabilimento di materiale
germinale": a) uno stabilimento di raccolta,
produzione, trasformazione e magazzinaggio di materiale germinale; b) un incubatoio; 45) "incubatoio": uno stabilimento
la cui attività consiste nella raccolta, nel magazzinaggio, nell'incubazione e
nella schiusa di uova per la fornitura di: a) uova destinate all'incubazione; b) pulcini
o neonati di altre specie di un giorno; 46) "trasportatore":
un operatore che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi; 47) "stabilimento confinato":
qualsiasi stabilimento permanente, situato in una zona geografica circoscritta,
creato su base volontaria e riconosciuto al fine degli spostamenti, in cui gli
animali sono: a) tenuti o allevati ai fini della
partecipazione a mostre, per scopi educativi, di conservazione della specie o
di ricerca; b) confinati e separati dall'ambiente
circostante; c) oggetto di sorveglianza sanitaria
rigorosa e di misure di bioprotezione; 48) "operazione di raggruppamento":
il raggruppamento di animali terrestri detenuti da più di uno stabilimento per
un periodo più breve del periodo di permanenza richiesto per tale specie
animale; 49) "periodo di permanenza": il
periodo minimo in cui un animale deve rimanere in uno stabilimento prima di
essere trasferito; 50) "IMSOC": il sistema informatico
per il trattamento delle informazioni di cui all'articolo 130, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. XXX/XXX, [Publications office: Number to be added -
on official controls and other official activities]; 51) "stabilimento di alimenti di origine
acquatica autorizzato a lottare contro le malattie": un'impresa alimentare
riconosciuta conformemente alle seguenti disposizioni: a) articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004,
per la trasformazione di animali d'acquacoltura per scopi alimentari; b) articolo 177 del presente regolamento per
la macellazione di animali acquatici a fini di lotta alle malattie
conformemente al titolo II della parte III. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
modifiche dell'elenco: a) degli animali da compagnia di cui
all'allegato I; b) degli ungulati di cui all'allegato II. Capo 2
Malattie elencate e malattie emergenti e specie elencate Articolo 5
Redazione di un elenco delle malattie 1. Le norme specifiche per la
prevenzione e la lotta alle malattie di cui al presente regolamento si
applicano: a) alle malattie elencate; b) alle malattie emergenti. 2. La Commissione, mediante atti di
esecuzione, redige un elenco delle malattie elencate di cui al paragrafo 1,
lettera a). Tale elenco comprende le malattie che soddisfano
le condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, tenendo conto
dei criteri per la redazione degli elenchi delle malattie di cui all'articolo
6: a) malattie che potrebbero presumibilmente
avere un significativo impatto su almeno uno dei seguenti: i) sulla sanità pubblica; ii) sulla produzione agricola o
l'acquacoltura o i settori connessi dell'economia; iii) sulla società negli Stati membri ed
eventualmente in paesi o territori terzi; iv) sull'ambiente; b) malattie per le quali sono disponibili o
si possono elaborare misure di riduzione dei rischi proporzionate ai rischi che
esse comportano. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Per motivi di urgenza imperativi e debitamente
giustificati relativi ad una malattia che costituisce un rischio emergente con
un impatto molto forte, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente
applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3. Articolo 6
Criteri per la redazione dell'elenco delle malattie 1. La Commissione tiene conto dei
seguenti criteri nello stabilire se una malattia soddisfa le condizioni per
essere inserita nell'elenco conformemente all'articolo 5, paragrafo 2: a) il profilo della malattia, comprendente i
seguenti elementi: i) la specie animale interessata dalla
malattia; ii) i tassi di morbilità e di mortalità
della malattia nelle popolazioni animali; iii) il carattere zoonotico della malattia; iv) la capacità di sviluppare resistenza ai
trattamenti; v) la persistenza della malattia in una
popolazione animale o nell'ambiente; vi) le vie e la velocità di trasmissione
della malattia tra gli animali e, ove rilevante, tra gli animali e l'uomo; vii) l'assenza o la presenza e la
distribuzione della malattia nell'Unione e, se la malattia non è presente
nell'Unione, il rischio di introduzione della stessa nell'Unione; viii) l'esistenza di strumenti diagnostici e
di lotta alle malattie; b) l'impatto della malattia su: i) la produzione agricola e l'acquacoltura
e altri ambiti dell'economia: –
il grado di presenza della malattia nell'Unione; –
la perdita di produzione dovuta alla malattia; –
altre perdite; ii) la salute umana: –
la trasmissibilità tra gli animali e l'uomo; –
la trasmissibilità tra esseri umani; –
la gravità delle forme della malattia che
colpiscono l'uomo; –
la disponibilità di una prevenzione efficace o di
cure mediche per l'uomo; iii) il benessere degli animali; iv) la biodiversità e l'inquinamento
ambientale; c) il suo potenziale di generare una
situazione di crisi e il suo uso potenziale da parte di bioterroristi; d) la fattibilità, la disponibilità e
l'efficacia delle seguenti misure di prevenzione e lotta alle malattie: i) strumenti e capacità diagnostici; ii) vaccinazione; iii) cure mediche; iv) misure di bioprotezione; v) restrizioni degli spostamenti di animali
e prodotti; vi) abbattimento e eliminazione degli
animali; e) l'incidenza delle misure di prevenzione e
lotta alle malattie per quanto riguarda: i) i costi diretti e indiretti per i
settori interessati e per l'economia nel suo insieme; ii) la loro accettazione da parte della società; iii) il benessere delle sottopopolazioni
colpite di animali detenuti e selvatici; iv) l'ambiente e la biodiversità. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253, per quanto
riguarda le modifiche dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo
per tenere conto dei progressi tecnici e scientifici e dell'elaborazione di
norme internazionali pertinenti. Articolo 7
Redazione di un elenco delle specie 1. Le norme specifiche per ciascuna
malattia per le malattie elencate di cui al presente regolamento e le norme
adottate conformemente al presente regolamento si applicano alle specie
elencate. 2. La Commissione, mediante atti di
esecuzione, redige un elenco delle specie di cui al paragrafo 1. Tale elenco comprende le specie animali o i gruppi
di specie animali che comportano un rischio elevato di diffusione di malattie
elencate specifiche, tenendo conto dei seguenti criteri: a) la suscettibilità della popolazione
animale a rischio; b) la durata del periodo di incubazione e
del periodo di infettività per gli animali; c) la capacità di tali animali di essere
vettori di tali malattie specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Per motivi di urgenza imperativi e debitamente
giustificati relativi ad una malattia che costituisce un rischio emergente con
un impatto molto forte, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente
applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3. Articolo 8
Applicazione alle malattie elencate di norme di prevenzione e lotta alle
malattie 1. La Commissione, mediante atti di
esecuzione, stabilisce l'applicazione alle malattie elencate delle norme di
prevenzione e lotta alle malattie di cui alle seguenti lettere: a) malattie elencate oggetto di norme in
materia di: i) sensibilizzazione e preparazione alle
malattie, di cui al titolo I della parte III e misure di lotta alle malattie di
cui al capo 1 del titolo II della parte III; ii) compartimentazione di cui all'articolo
37, paragrafo 1; b) malattie elencate oggetto delle norme di
prevenzione e lotta alle malattie in materia di: i) programmi di eradicazione obbligatoria
di cui all'articolo 30, paragrafo 1; ii) Stati membri e zone indenni da malattia
di cui all'articolo 36; iii) compartimentazione di cui all'articolo
37, paragrafo 2; iv) misure di lotta alle malattie di cui al
capo 2 del titolo II della parte III; c) malattie elencate oggetto delle norme di
prevenzione e lotta alle malattie in materia di: i) eradicazione volontaria di cui
all'articolo 30, paragrafo 2; ii) Stati membri e zone indenni da malattia
di cui all'articolo 36; iii) compartimentazione di cui all'articolo
37, paragrafo 2; iv) misure di lotta alle malattie di cui al
capo 2 del titolo II della parte III; d) malattie elencate oggetto delle norme di
prevenzione e lotta alle malattie in materia di: i) spostamenti nell'Unione, di cui ai capi
da 3 a 7 del titolo I e ai capi 2, 3 e 4 del titolo II della parte IV; ii) ingresso nell'Unione e esportazione
dall'Unione di cui alla parte V; e) malattie elencate oggetto delle norme di
prevenzione e lotta alle malattie in materia di: i) notifica e comunicazione di cui al capo
1 della parte II; ii) sorveglianza di cui al capo 2 della
parte II. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Per motivi di urgenza imperativi e debitamente
giustificati relativi ad una malattia che costituisce un rischio emergente con
un impatto molto forte, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente
applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3. 2. Nell'adottare gli atti di esecuzione
di cui al paragrafo 1 la Commissione tiene conto dei seguenti criteri: a) l'impatto della malattia sulla sanità
animale e pubblica, sul benessere degli animali e sull'economia; b) la prevalenza, l'incidenza e la
distribuzione della malattia nell'Unione; c) la
disponibilità, l'attuabilità e l'efficacia dei diversi pacchetti di misure di
prevenzione e lotta alle malattie di cui al presente regolamento per la
malattia in questione. Capo 3
Responsabilità per la sanità animale Sezione 1
Operatori, professionisti degli animali e detentori di animali da compagnia Articolo 9
Responsabilità per la sanità animale e le misure di bioprotezione 1. Gli operatori, i professionisti
degli animali e i detentori di animali da compagnia: a) sono responsabili della sanità degli
animali detenuti e dei prodotti sotto la loro responsabilità; b) adottano opportune misure di
bioprotezione, considerando i rischi connessi, per garantire la sanità di tali
animali detenuti e prodotti e per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la
moltiplicazione delle malattie tra gli animali detenuti e i prodotti e la loro
diffusione tra e da tali animali detenuti e prodotti sotto la loro
responsabilità, salvo che ciò sia espressamente autorizzato a fini scientifici,
secondo i casi, per: i) le categorie e le specie di animali
detenuti e prodotti; ii) il tipo di produzione. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 per quanto
riguarda le misure di bioprotezione che integrano le norme di cui al paragrafo
1, lettera b), del presente articolo. Articolo 10
Conoscenze di base in materia di sanità animale 1. Gli operatori e i professionisti
degli animali acquisiscono conoscenze in materia di: a) malattie degli animali, comprese quelle
trasmissibili all'uomo; b) principi di bioprotezione; c) interazione tra sanità animale, benessere
degli animali e salute umana. 2. Il contenuto e il livello delle
conoscenze richieste in conformità al paragrafo 1 dipende da: a) le categorie e le specie di animali
detenuti o prodotti sotto la loro responsabilità; b) il tipo di produzione; c) le mansioni eseguite. 3. Le conoscenze di cui al paragrafo 1
sono acquisite in uno dei seguenti modi: a) esperienza o formazione professionale; b) programmi esistenti nei settori agricolo
o dell'acquacoltura pertinenti per la sanità animale; c) istruzione formale. Sezione 2
Veterinari e professionisti della sanità degli animali acquatici Articolo 11
Responsabilità dei veterinari e dei professionisti della sanità degli animali
acquatici 1. Nell'esercizio delle loro attività
rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento i veterinari: a) adottano tutte le misure opportune per
prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione delle malattie; b) garantiscono la tempestiva individuazione
delle malattie attraverso una diagnosi corretta e una diagnosi differenziale
per escludere o confermare una malattia prima dell'inizio della terapia
sintomatica; c) svolgono un ruolo attivo nei seguenti
ambiti: i) sensibilizzazione nei confronti della
sanità animale; ii) prevenzione delle malattie; iii) individuazione precoce e risposta
rapida alle malattie; d) cooperano con l'autorità competente, gli
operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia
all'attuazione delle misure di prevenzione e lotta alle malattie di cui al
presente regolamento. 2. I professionisti della sanità degli
animali acquatici possono realizzare attività attribuite ai veterinari a norma
del presente regolamento in relazione agli animali acquatici, a condizione che
siano autorizzati a farlo nel quadro della legislazione nazionale. In questo
caso, il paragrafo 1 si applica a tali professionisti della sanità degli
animali acquatici. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 per quanto riguarda
le qualifiche dei veterinari e dei professionisti della sanità degli animali
acquatici che svolgono attività che rientrano del campo di applicazione del
presente regolamento. Sezione 3
Stati membri Articolo 12
Responsabilità degli Stati membri 1. Al fine di garantire che l'autorità
competente in materia di sanità animale abbia la capacità di adottare le misure
necessarie e appropriate e di realizzare le attività richieste dal presente
regolamento, gli Stati membri assicurano che disponga di: a) personale qualificato, strutture,
attrezzature, risorse finanziarie e un'organizzazione efficace che copra
l'intero territorio dello Stato membro; b) accesso a laboratori con personale
qualificato, strutture, attrezzature e risorse finanziarie per garantire la
diagnosi rapida e precisa e la diagnosi differenziale delle malattie elencate e
delle malattie emergenti; c) veterinari opportunamente formati
coinvolti nella realizzazione delle attività di cui all'articolo 11 che
rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. 2. Gli Stati membri sostengono gli
operatori e i professionisti degli animali nell'acquisizione, nel mantenimento
e nello sviluppo delle conoscenze di base in materia di sanità animale di cui
all'articolo 10 mediante programmi ad hoc nei settori agricolo o
dell'acquacoltura o tramite l'istruzione formale. Articolo 13
Delega di altre attività ufficiali da parte dell'autorità competente 1. L'autorità competente può delegare
una o più delle seguenti attività ai veterinari: a) attività relative alla notifica e alla
comunicazione di cui al capo 1 della parte II e alla sorveglianza di cui al
capo 2 della parte II; b) attività riguardanti: i) la sensibilizzazione, la preparazione e
la lotta alle malattie di cui alla parte III; ii) la registrazione, il riconoscimento, la
tracciabilità e gli spostamenti di cui alla parte IV; iii) le misure di emergenza di cui alla
parte VI. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a: a) le circostanze e le condizioni per la
delega delle attività di cui al paragrafo 1. b) quali altre attività possono essere
delegate ai veterinari oltre a quelle di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, in quali circostanze e a quali condizioni; c) le prescrizioni minime per la formazione
dei veterinari di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c). Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione
tiene conto della natura di tali compiti e degli obblighi internazionali
dell'Unione e degli Stati membri. Articolo 14
Informazione dei cittadini Laddove vi siano ragionevoli motivi di
sospettare che animali o prodotti possano costituire un rischio, l'autorità
competente adotta i provvedimenti opportuni per informare i cittadini sulla
natura del rischio e sulle misure prese o previste per prevenirlo o
combatterlo, tenendo conto della natura, della gravità e della portata di tale
rischio e dell'interesse del pubblico ad essere informato. Sezione 4
Laboratori, strutture e altre persone fisiche e giuridiche che manipolano
agenti patogeni, vaccini e altri prodotti biologici Articolo
15
Obblighi dei laboratori, delle strutture e delle altre persone fisiche e
giuridiche che manipolano agenti patogeni, vaccini e altri prodotti biologici 1. Tenendo conto delle eventuali norme
internazionali, i laboratori, le strutture e le altre persone fisiche o
giuridiche che manipolano agenti patogeni a scopo di ricerca, pedagogico, di
diagnosi o di produzione di vaccini e altri prodotti biologici: a) adottano opportune misure di bioprotezione,
biosicurezza e biocontenimento per prevenire la fuga degli agenti patogeni e il
loro successivo contatto con animali al di fuori del laboratorio o di ogni
altra struttura che manipola agenti patogeni a scopo di ricerca; b) garantiscono che gli spostamenti degli
agenti patogeni, dei vaccini e degli altri prodotti biologici tra laboratori o
altre strutture non diano origine ad un rischio di diffusione delle malattie
elencate e di quelle emergenti. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 per quanto
riguarda le misure di sicurezza dei laboratori, delle strutture e delle altre
persone fisiche o giuridiche che manipolano agenti patogeni, vaccini e altri
prodotti biologici in relazione a: a) le misure di bioprotezione, biosicurezza
e biocontenimento; b) le prescrizioni riguardanti gli
spostamenti degli agenti patogeni, dei vaccini e degli altri prodotti
biologici. PARTE II
NOTIFICA E COMUNICAZIONE DELLA MALATTIA, SORVEGLIANZA, PROGRAMMI DI ERADICAZIONE,
STATUS DI INDENNE DA MALATTIA Capo 1
Notifica e comunicazione della malattia Articolo 16
Notifica all'interno degli Stati membri 1. Le persone fisiche e giuridiche
notificano immediatamente: a) l'autorità competente in caso di focolaio
o di sospetto di focolaio di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, lettera e); b) un veterinario in caso di mortalità
anomale e di altri sintomi di malattie gravi o di una riduzione significativa
dei tassi di produzione per cause indeterminate negli animali, affinché compia
ulteriori indagini, compreso il campionamento per effettuare esami di
laboratorio laddove la situazione lo giustifichi. 2. Gli Stati membri possono decidere
che le notifiche di cui al paragrafo 1, lettera b) siano trasmesse all'autorità
competente. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a: a) i criteri per determinare se si è in
presenza delle circostanze che richiedono la notifica, descritte al paragrafo
1, lettera b), del presente articolo; b) le norme dettagliate per le ulteriori
indagini di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo. Articolo 17
Notifica nell'Unione 1. Gli Stati membri notificano
immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i focolai delle
malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e) per i quali è
richiesta una notifica immediata per assicurare la tempestiva attuazione delle
necessarie misure di gestione dei rischi, tenendo conto del profilo della
malattia. 2. La notifica di cui al paragrafo 1
reca le seguenti informazioni concernenti il focolaio: a) l'agente patogeno e, se del caso, il
sottotipo; b) le date del sospetto e della conferma del
focolaio; c) l'ubicazione del focolaio; d) gli eventuali focolai correlati; e) gli animali colpiti dal focolaio; f) le eventuali misure di lotta alle
malattie adottate in relazione al focolaio; g) l'origine possibile o conosciuta della
malattia elencata; h) i metodi diagnostici utilizzati. 3. La Commissione, mediante atti di
esecuzione, stabilisce quali delle malattie elencate di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, lettera e), sono oggetto di notifica immediata da parte degli
Stati membri in conformità al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Articolo 18
Comunicazione nell'Unione 1. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione e agli altri Stati membri le informazioni sulle malattie elencate
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), per le quali: a) una notifica immediata dei focolai non è
prescritta a norma dell'articolo 17, paragrafo 1; b) una notifica immediata del focolaio è
prescritta a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, ma è necessario fornire ulteriori
informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri su: i) la sorveglianza in conformità alle
norme di cui ad un atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 29; ii) un programma di eradicazione in
conformità alle norme di cui ad un atto di esecuzione adottato ai sensi
dell'articolo 35. 2. Le comunicazioni di cui al paragrafo
1 recano informazioni su: a) l'individuazione delle malattie elencate
di cui al paragrafo 1; b) i risultati della sorveglianza ove
prescritta conformemente alle norme adottate ai sensi dell'articolo 29, lettera
b), punto ii); c) i risultati dei programmi di sorveglianza
ove prescritti conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, e alle norme
adottate ai sensi dell'articolo 29, lettera b), punto ii); d) i programmi di eradicazione ove
prescritti conformemente all'articolo 33 e alle norme di cui ad un atto di
esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 35. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 per quanto
riguarda la modifica e l'integrazione delle prescrizioni del paragrafo 2 del
presente articolo e le comunicazioni su altre questioni, ove necessarie per
garantire un'applicazione efficiente delle norme in materia di prevenzione e
lotta alle malattie del presente regolamento. Articolo 19
Norme comuni per la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione 1. La notifica nell'Unione e la
comunicazione nell'Unione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo
18, paragrafo 1, avvengono in momenti e ad intervalli che garantiscono la
trasparenza e la tempestiva attuazione delle necessarie misure di gestione dei
rischi, tenendo conto: a) del profilo della malattia; b) del tipo di focolaio. 2. Gli Stati membri definiscono regioni
di notifica e di comunicazione ai fini della notifica nell'Unione e della
comunicazione nell'Unione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo
18, paragrafo 1. Articolo 20
Sistema informatico per il trattamento delle informazioni per la notifica
nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie La Commissione istituisce e gestisce un
sistema informatico per il trattamento delle informazioni destinato
all'applicazione dei meccanismi e degli strumenti previsti nelle prescrizioni
relative alla notifica nell'Unione e alla comunicazione nell'Unione di cui agli
articoli 17, 18 e 19. Articolo 21
Competenze di esecuzione in merito alla notifica nell'Unione, alla
comunicazione nell'Unione e al sistema informatico per il trattamento delle
informazioni La Commissione, mediante atti di esecuzione,
stabilisce le norme sulle prescrizioni relative alla notifica nell'Unione e
alla comunicazione nell'Unione e sul sistema informatico per il trattamento
delle informazioni di cui agli articoli da 17 a 20 per quanto riguarda: a) le informazioni che gli Stati membri
devono fornire nella notifica nell'Unione e nella comunicazione nell'Unione di
cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1; b) le procedure per l'istituzione e
l'uso del sistema informatico per il trattamento delle informazioni di cui
all'articolo 20 e misure transitorie per la migrazione dei dati e delle
informazioni dal sistema esistente al nuovo sistema e per la sua piena
operatività; c) il formato e la struttura dei dati
da inserire nel sistema informatico per il trattamento delle informazioni di
cui all'articolo 20; d) i termini e la frequenza delle
notifiche all'Unione e delle comunicazioni all'Unione di cui di cui
all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1; e) le regioni di notifica nell'Unione e
di comunicazione nell'Unione di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Capo 2
Sorveglianza Articolo 22
Obbligo di sorveglianza degli operatori Al fine di individuare la presenza di malattie
elencate e di malattie emergenti, gli operatori: a) osservano la salute e il
comportamento degli animali sotto la loro responsabilità; b) osservano le eventuali modifiche dei
parametri di produzione normali negli stabilimenti, negli animali o nel
materiale germinale sotto la loro responsabilità, che possono far sorgere un
sospetto di essere causate da una malattia elencata o da una malattia
emergente; c) cercano di individuare le mortalità
anomale e altri sintomi di malattie gravi negli animali sotto la loro
responsabilità. Articolo 23
Visite di sanità animale 1. Gli operatori assicurano che gli
stabilimenti sotto la loro responsabilità ricevano visite di sanità animale
condotte da un veterinario, ove opportuno, in ragione dei rischi rappresentati
dallo stabilimento, tenendo conto: a) del tipo di stabilimento; b) delle categorie e delle specie di animali
tenuti nello stabilimento; c) di qualsiasi altra sorveglianza, dei
sistemi di garanzia della qualità o dei controlli ufficiali pertinenti cui sono
oggetto gli animali detenuti e il tipo di stabilimento. Tali visite di sanità animale sono effettuate ad
intervalli proporzionati ai rischi rappresentati dallo stabilimento. Possono essere combinate a visite condotte per
altri scopi. 2. Le visite di sanità animale di cui
al paragrafo 1 sono finalizzate a: a) identificare i sintomi che indicano
l'insorgenza di malattie elencate o di malattie emergenti; b) fornire consulenza all'operatore sulla
bioprotezione e su altre questioni di sanità animale pertinenti secondo il tipo
di stabilimento e le categorie e le specie di animali tenuti nello stesso. Articolo 24
Delega di potere in materia di visite di sanità animale Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a: a) l'integrazione: i) dei criteri di cui all'articolo 23,
paragrafo 1, da considerare per determinare: –
il tipo di stabilimenti che deve essere oggetto di
visite di sanità animale; –
la frequenza di tali visite di sanità animale; ii) delle prescrizioni di cui all'articolo
23, paragrafo 2, per quanto concerne il contenuto e la frequenza delle visite
di sanità animale per i diversi tipi di stabilimenti, per assicurare che gli
obiettivi delle visite di sanità animale siano raggiunti; b) la determinazione dei tipi di
stabilimenti sottoposti a visite di sanità animale. Articolo 25
Obbligo di sorveglianza dell'autorità competente 1. L'autorità competente si occupa
della sorveglianza della presenza delle malattie elencate di cui all'articolo
8, paragrafo 1, lettera e) e delle malattie emergenti. 2. La sorveglianza è organizzata in
modo da garantire la tempestiva individuazione della presenza delle malattie
elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), e delle malattie
emergenti, mediante la raccolta, il raffronto e l'analisi delle informazioni
pertinenti relative alla situazione epidemiologica. 3. L'autorità competente assicura che
le informazioni ricavate dalla sorveglianza di cui al paragrafo 1 siano raccolte
e utilizzate in modo efficace ed efficiente. Articolo 26
Metodologia, frequenza e intensità della sorveglianza L'organizzazione, i mezzi, i metodi
diagnostici, la frequenza, l'intensità, la popolazione animale interessata e i
modelli di campionamento della sorveglianza di cui all'articolo 25, paragrafo
1, sono adeguati e proporzionati agli obiettivi della sorveglianza, tenendo
conto: a) del profilo della malattia; b) dei fattori di rischio coinvolti; c) dello stato sanitario: i) nello Stato membro, nella zona o nel
compartimento dello stesso oggetto della sorveglianza; ii) negli Stati membri e nei paesi o
territori terzi confinanti con tale Stato membro, zona o compartimento dello
stesso o dai quali animali e prodotti entrano in tale Stato membro, zona o
compartimento dello stesso; d) della sorveglianza condotta dagli
operatori, a norma dell'articolo 22, o da altre autorità pubbliche. Articolo 27
Programmi di sorveglianza 1. L'autorità competente effettua la
sorveglianza di cui all'articolo 25, paragrafo 1, nel quadro di un programma di
sorveglianza, quando è necessaria una sorveglianza strutturata considerati: a) il profilo della malattia; b) i fattori di rischio coinvolti. 2. Lo Stato membro che stabilisce un
programma di sorveglianza in conformità al paragrafo 1 ne informa la
Commissione e gli altri Stati membri. 3. Lo Stato membro che adotta un
programma di sorveglianza a norma del paragrafo 1 presenta relazioni periodiche
alla Commissione in merito ai risultati di tale programma di sorveglianza. Articolo 28
Delega di potere Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a: a) l'organizzazione, i mezzi, i metodi
diagnostici, la frequenza, l'intensità, la popolazione animale interessata e i
modelli di campionamento della sorveglianza di cui all'articolo 26; b) i criteri per la conferma ufficiale
e le definizioni dei casi delle malattie elencate di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, lettera e) e delle malattie emergenti, se del caso; c) le prescrizioni relative ai
programmi di sorveglianza di cui all'articolo 27, paragrafo 1, per quanto
concerne: i) il contenuto dei programmi di
sorveglianza; ii) le informazioni da includere nella
presentazione dei programmi di sorveglianza in conformità all'articolo 27,
paragrafo 2, e nelle relazioni periodiche in conformità all'articolo 27,
paragrafo 3; iii) il periodo di applicazione dei
programmi di sorveglianza. Articolo 29
Competenze di esecuzione La Commissione, mediante atti di esecuzione,
stabilisce le prescrizioni in materia di sorveglianza e di programmi di
sorveglianza di cui agli articoli 26 e 27 e le norme adottate in conformità
all'articolo 28 su: a) quali delle malattie elencate di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), devono essere oggetto di programmi di
sorveglianza; b) il formato e la procedura: i) di presentazione dei programmi di
sorveglianza per informazione alla Commissione e agli altri Stati membri; ii) della comunicazione alla Commissione
dei risultati della sorveglianza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Capo 3
Programmi di eradicazione Articolo 30
Programmi di eradicazione obbligatoria e volontaria 1. Gli Stati membri che non sono
indenni o non sono notoriamente indenni da una o più delle malattie elencate di
cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in tutto il loro territorio o in
zone o compartimenti dello stesso: a) istituiscono un programma di eradicazione
o comprovante l'indennità da tale malattia elencata, da realizzarsi nelle
popolazioni animali interessate da tale malattia e riguardante le parti del
loro territorio o le zone o i compartimenti interessati ("programma di
eradicazione obbligatoria"); b) presentano il progetto di programma di
eradicazione obbligatoria alla Commissione per approvazione. 2. Gli Stati membri che non sono
indenni o che non sono notoriamente indenni da una o più delle malattie
elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e che decidono di
istituire un programma per l'eradicazione di tale malattia elencata da attuare
nelle popolazioni animali interessate e nelle parti del loro territorio o nelle
zone o nei compartimenti interessati del medesimo ("programma di
eradicazione volontaria"), lo presentano alla Commissione per
approvazione. 3. La Commissione, mediante atti di
esecuzione, approva: a) i progetti di programmi di eradicazione
obbligatoria presentati per approvazione a norma del paragrafo 1; b) i progetti di programmi di eradicazione
volontaria presentati per approvazione a norma del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente
giustificati relativi a una malattia elencata che potrebbe avere un impatto
molto forte, la Commissione adotta gli atti di esecuzione immediatamente
applicabili di cui alla lettera a) del presente paragrafo, secondo la procedura
di cui all'articolo 255, paragrafo 3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può
modificare o disporre la chiusura, ove necessario, dei programmi di
eradicazione approvati in conformità alle lettere a) e b). Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255,
paragrafo 2. 4. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a: a) le finalità, le strategie di lotta alle
malattie e gli obiettivi intermedi dei programmi di eradicazione obbligatoria e
volontaria; b) le deroghe alla prescrizione di presentare
per approvazione i programmi di eradicazione obbligatoria e i programmi di
eradicazione volontaria, in conformità al paragrafo 1, lettera b), e al
paragrafo 2 del presente articolo, qualora tale approvazione non sia necessaria
giacché sono state adottate norme riguardanti tali programmi conformemente
all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 34, paragrafo 2, e all'articolo 35; c) le informazioni che gli Stati membri
devono fornire alla Commissione e agli altri Stati membri in merito alle
deroghe all'obbligo di approvazione dei programmi di eradicazione obbligatoria
e dei programmi di eradicazione volontaria di cui alla lettera b). Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla modifica o all'abolizione
delle norme adottate in conformità alla lettera b) del presente paragrafo. Articolo 31
Misure nell'ambito dei programmi di eradicazione obbligatoria e volontaria 1. I programmi di eradicazione
obbligatoria e i programmi di eradicazione volontaria comprendono almeno le
seguenti misure: a) misure di lotta alle malattie per
eradicare l'agente patogeno dagli stabilimenti, dai compartimenti e dalle zone
in cui si sviluppa la malattia e prevenire la reinfezione; b) sorveglianza realizzata conformemente
alle norme di cui agli articoli da 26 a 29 per dimostrare: i) l'efficacia delle misure di lotta alle
malattie di cui alla lettera a); ii) l'indennità dalla malattia elencata; c) misure di lotta alle malattie da adottare
in caso di risultati della sorveglianza positivi. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a: a) le misure di lotta alle malattie di cui
al paragrafo 1, lettera a); b) le misure di lotta alle malattie da
adottare per evitare il ripetersi delle infezioni della malattia in questione
nella popolazione animale bersaglio negli stabilimenti, nelle zone e nei
compartimenti; c) l'organizzazione della sorveglianza, i
mezzi, i metodi diagnostici, la frequenza, l'intensità, la popolazione animale
interessata e i modelli di campionamento di cui all'articolo 26; d) le misure di lotta alle malattie da
adottare in caso di risultati positivi della presenza della malattia elencata,
conformemente al paragrafo 1, lettera c); e) la vaccinazione. Articolo 32
Contenuto delle domande di approvazione dei programmi di eradicazione
obbligatoria e volontaria Gli Stati membri forniscono le seguenti
informazioni nelle domande presentate alla Commissione per ottenere
l'approvazione dei programmi di eradicazione obbligatoria e volontaria
conformemente all'articolo 30, paragrafi 1 e 2: a) una descrizione della situazione
epidemiologica della malattia elencata oggetto del programma di eradicazione
volontaria o obbligatoria; b) una descrizione e la delimitazione
della zona geografica e amministrativa coperta dal programma di eradicazione
obbligatoria o volontaria; c) una descrizione delle misure di
lotta alle malattie previste nel programma di eradicazione obbligatoria o
volontaria di cui all'articolo 31, paragrafo 1, e delle norme adottate in
conformità all'articolo 31, paragrafo 2; d) la durata prevista del programma di
eradicazione obbligatoria o volontaria; e) gli obiettivi intermedi e le
strategie di lotta alle malattie per la realizzazione del programma di
eradicazione obbligatoria o volontaria; f) un'analisi dei costi e dei benefici
previsti del programma di eradicazione obbligatoria o volontaria. Articolo 33
Presentazione di relazioni Lo Stato membro che adotta il programma di
eradicazione obbligatoria o volontaria presenta alla Commissione: a) relazioni intermedie periodiche per
controllare il raggiungimento degli obiettivi intermedi di cui all'articolo 32,
lettera e), dei programmi obbligatori o volontari in atto; b) una relazione finale a conclusione
del programma. Articolo 34
Periodo di applicazione dei programmi di eradicazione 1. I programmi di eradicazione
obbligatoria e volontaria si applicano: a) finché non sono soddisfatte le condizioni
per poter chiedere il riconoscimento dello status di indenne da malattia del
territorio o di una zona dello Stato membro, conformemente all'articolo 36,
paragrafo 1, o di un compartimento, conformemente all'articolo 37, paragrafo 1;
o b) nel caso dei programmi di eradicazione
volontaria, finché non è possibile soddisfare le condizioni per chiedere il
riconoscimento dello status di indenne da malattia e fino a quando il programma
non soddisfa più il suo obiettivo. In quel caso esso è ritirato dall'autorità
competente o dalla Commissione secondo la procedura con la quale era stato
istituito. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 per quanto
riguarda l'integrazione e la modifica delle prescrizioni, di cui al paragrafo 1
del presente articolo, relative al periodo di applicazione dei programmi di
eradicazione obbligatoria e volontaria. Articolo 35
Competenze di esecuzione La Commissione, mediante atti di esecuzione,
stabilisce le informazioni, il formato e i requisiti procedurali concernenti le
norme di cui agli articoli da 30 a 33: a) sulla presentazione per approvazione
dei progetti di programmi di eradicazione obbligatoria e volontaria ; b) sugli indicatori di risultato; c) sulla comunicazione alla Commissione
e agli altri Stati membri dei risultati dell'attuazione dei programmi di
eradicazione obbligatoria o volontaria. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Capo 4
Status di indenne da malattia Articolo 36
Stati membri e zone indenni da malattia 1. Uno Stato membro può chiedere alla Commissione il riconoscimento dello
status di indenne da malattia per una o più malattie elencate di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), per tutto il suo territorio o per
una o più zone, purché siano soddisfatte una o più delle seguenti condizioni: a) nessuna delle specie elencate per la
malattia oggetto della domanda di riconoscimento dello status di indenne da
malattia è presente in tutto il territorio dello Stato membro o nella zona o
nelle zone oggetto della domanda; b) l'agente patogeno è notoriamente non in
grado di sopravvivere in tutto il territorio dello Stato membro o nella zona o
nelle zone oggetto della domanda; c) nel caso di malattie elencate trasmesse
esclusivamente da vettori, nessuno dei vettori è presente o nessuno di loro è
notoriamente in grado di sopravvivere in tutto il territorio dello Stato membro
o nella zona o nelle zone oggetto della domanda; d) lo status di indenne dalla malattia
elencata è stato dimostrato tramite: i) un programma di eradicazione conforme
alle norme di cui all'articolo 31, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi
del paragrafo 2 del medesimo articolo; o ii) dati storici e dati relativi alla
sorveglianza. 2. Le domande presentate dagli Stati
membri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia comprendono
elementi di prova attestanti che le condizioni per il riconoscimento dello
status di indenne da malattia di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. 3. La Commissione, mediante un atto di
esecuzione, approva, previe eventuali modifiche ove necessario, le domande
degli Stati membri di riconoscimento dello status di indenne da malattia,
quando le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soddisfatte. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Articolo 37
Compartimenti 1. Uno Stato membro può chiedere alla
Commissione il riconoscimento dello status di indenne da malattia di
determinati compartimenti per le malattie elencate di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, lettera a), e la protezione di tale status di indenne da malattia
di tali compartimenti in caso di focolai di una o più di tali malattie elencate
nel suo territorio purché: a) l'introduzione della/e malattia/e
elencata/e oggetto di tale domanda possa essere efficacemente prevenuta a
livello di compartimento, tenendo conto del profilo della malattia; b) il compartimento oggetto della domanda
rientri in un sistema comune di gestione della bioprotezione unico, per
garantire lo status di indenne da malattia di tutti gli stabilimenti che ne
fanno parte; c) il compartimento oggetto della domanda
sia stato riconosciuto dall'autorità competente ai fini dello spostamento di
animali e loro prodotti in conformità a: i) gli articoli 94 e 95 per i compartimenti
che detengono animali terrestri e loro prodotti; ii) gli articoli 181 e 182 per i
compartimenti che detengono animali di acquacoltura e loro prodotti; 2. Uno Stato membro può chiedere alla
Commissione il riconoscimento dello status di indenne da malattia di
determinati compartimenti relativamente ad una o più delle malattie elencate di
cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), purché: a) l'introduzione della/e malattia/e
elencata/e oggetto di tale domanda possa essere efficacemente prevenuta a
livello di compartimento, tenendo conto del profilo della malattia; b) una o più delle seguenti condizioni siano
soddisfatte: i) le condizioni di cui all'articolo 36,
paragrafo 1, lettere da a) a d); ii) gli stabilimenti del compartimento
inizino o riprendano le loro attività e abbiano istituito un sistema comune di
gestione della bioprotezione per garantire lo status di indenne da malattia del
compartimento; c) gli operatori che esercitano il controllo
sugli stabilimenti del compartimento abbiano un sistema comune di gestione
della bioprotezione per garantire lo status di indenne da malattia del
compartimento; d) il compartimento oggetto della domanda
sia stato riconosciuto dall'autorità competente ai fini dello spostamento di
animali e loro prodotti in conformità a: i) gli articoli 94 e 95 per i
compartimenti che detengono animali terrestri e loro prodotti; ii) gli articoli 181 e 182 per i
compartimenti che detengono animali di acquacoltura e loro prodotti. 3. Le domande presentate dagli Stati membri
per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di determinati
compartimenti in conformità ai paragrafi 1 e 2 includono elementi di prova
attestanti che le condizioni di cui a tali paragrafi sono soddisfatte. 4. La Commissione, mediante atti di
esecuzione, riconosce, previe eventuali modifiche ove necessario, lo status di
indenne da malattia dei compartimenti, quando le condizioni di cui ai paragrafi
1 o 2 e 3 sono soddisfatte. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. 5. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a: a) le prescrizioni per il riconoscimento
dello status di indenne da malattia dei compartimenti, conformemente ai
paragrafo 1 e 2 del presente articolo, tenendo conto del profilo delle malattie
elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), per quanto
riguarda almeno: i) la sorveglianza e gli altri elementi di
prova necessari a dimostrare lo status di indenne da malattia; ii) le misure di bioprotezione; b) le norme dettagliate per il
riconoscimento da parte dell'autorità competente dello status di indenne da
malattia dei compartimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo; c) i compartimenti che si trovano nel
territorio di più Stati membri. Articolo 38
Elenchi delle zone o dei compartimenti indenni da malattia Ciascuno Stato membro redige e tiene
aggiornato un elenco: a) del territorio o delle zone indenni
da malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 1; b) dei compartimenti indenni da
malattia conformemente all'articolo 37, paragrafi 1 e 2. Gli Stati membri mettono tali elenchi a
disposizione del pubblico. Articolo 39
Delega di potere per quanto riguarda lo status di indenne da malattia di Stati
membri e zone Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a: a) le norme dettagliate per lo status
di indenne da malattia degli Stati membri e di zone dei medesimi, tenendo conto
dei diversi profili della malattia per quanto concerne: i) i criteri da utilizzare per dimostrare
la veridicità delle affermazioni degli Stati membri che nessuna specie elencata
è presente o è in grado di sopravvivere e le prove a sostegno di tali
affermazioni, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a); ii) i criteri da utilizzare per dimostrare
che un agente patogeno o un vettore della malattia non è in grado di
sopravvivere e le prove a sostegno di tali affermazioni, conformemente all'articolo
36, paragrafo 1, lettere b) e c); iii) i criteri da utilizzare per determinare
lo status di indenne da malattia, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1,
lettera d); iv) la sorveglianza e gli altri elementi di
prova necessari a dimostrare lo status di indenne da malattia; v) le misure di bioprotezione; vi) le restrizioni e le condizioni per la
vaccinazione negli Stati membri e nelle zone dei medesimi indenni da malattia; vii) la delimitazione delle zone che separano
le zone indenni da malattia o le zone oggetto del programma di eradicazione
dalle zone soggette a restrizioni ("zone cuscinetto"); viii) le zone che si estendono sul territorio
di più Stati membri; b) le deroghe al requisito di
riconoscimento da parte della Commissione dello status di indenne da malattia
per una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
lettere b) e c), in conformità all'articolo 36, paragrafo 1, quando tale
riconoscimento non è necessario poiché prescrizioni dettagliate per lo status
di indenne da malattia sono state stabilite in norme adottate ai sensi della
lettera a) del presente articolo; c) le informazioni che gli Stati membri
devono fornire alla Commissione e agli altri Stati membri a sostegno delle
dichiarazioni di status di indenne da malattia, senza l'adozione di un atto di
esecuzione in conformità all'articolo 36, paragrafo 3, a norma della lettera b)
del presente articolo. Articolo 40
Competenze di esecuzione La Commissione, mediante atti di esecuzione,
stabilisce le prescrizioni per il riconoscimento dello status di indenne da
malattia dei territori, delle zone e dei compartimenti, per quanto concerne le
norme di cui agli articoli 36, 37 e 38, e le norme contenute in atti delegati
adottati in conformità all'articolo 39, riguardo a: a) i criteri per determinare per quali
delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e
c), è possibile stabilire compartimenti indenni da malattia a norma
dell'articolo 37; b) le prescrizioni riguardanti le
informazioni da presentare, il formato e le procedure per: i) le domande di riconoscimento dello
status di indenne da malattia di tutto il territorio dello Stato membro o di
zone e compartimenti del medesimo; ii) lo scambio di informazioni tra gli
Stati membri e la Commissione sugli Stati membri, le zone e i compartimenti dei
medesimi indenni da malattia. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Articolo 41
Mantenimento dello status di indenne da malattia 1. Gli Stati membri mantengono lo
status di indenne da malattia dei loro territori o delle zone o dei
compartimenti dei medesimi finché: a) le condizioni per il riconoscimento dello
status di indenne da malattia di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e
all'articolo 37, paragrafi 1 e 2, e le norme stabilite in conformità al
paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 39 sono soddisfatte; b) la sorveglianza, tenuto conto delle
prescrizioni di cui all'articolo 26, è realizzata per verificare che il
territorio, la zona o il compartimento resti indenne dalla malattia elencata
per la quale aveva ottenuto il riconoscimento dello status di indenne da
malattia; c) si applicano restrizioni agli spostamenti
di animali e, ove opportuno, dei loro prodotti, delle specie elencate per la
malattia elencata per la quale è stato ottenuto lo status di indenne da
malattia, nel territorio, nella zona o nel compartimento, in conformità alle
norme di cui alle parti IV e V; d) si applicano altre misure di
bioprotezione per prevenire l'introduzione della malattia elencata per la quale
è stato ottenuto lo status di indenne da malattia. 2. Uno Stato membro informa
immediatamente la Commissione, se le condizioni di cui al paragrafo 1 per il
mantenimento dello status di indenne da malattia non sono più applicabili. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
seguenti condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia: a) sorveglianza a norma del paragrafo 1, lettera
b); b) misure di bioprotezione a norma del
paragrafo 1, lettera c). Articolo 42
Sospensione, ritiro e ripristino dello status di indenne da malattia 1. Se uno Stato membro ha motivo di
ritenere che una qualsiasi delle condizioni per il mantenimento dello status di
indenne da malattia del suo territorio o di una zona o di un compartimento del
medesimo non è soddisfatta, immediatamente: a) sospende gli spostamenti delle specie
elencate per le malattie elencate per le quali aveva ottenuto lo status di indenne
da malattia, verso gli altri Stati membri, le zone o i compartimenti con uno
stato sanitario migliore per quanto riguarda tale malattia elencata; b) ove opportuno per prevenire la diffusione
di una malattia elencata per la quale aveva ottenuto lo status di indenne da
malattia, applica le misure di lotta alle malattie di cui al titolo II della
parte III. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono
revocate se ulteriori indagini confermano che: a) la sospetta violazione non ha avuto
luogo; o b) la sospetta violazione non ha avuto un
impatto significativo e lo Stato membro può fornire assicurazioni che le
condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia sono
nuovamente soddisfatte. 3. Qualora ulteriori indagini condotte
dallo Stato membro confermino l'esistenza di una forte probabilità di comparsa
della malattia elencata per la quale ha ottenuto lo status di indenne da
malattia o che si siano verificate altre gravi violazioni delle condizioni per
il mantenimento dello status di indenne da malattia, esso informa
immediatamente la Commissione. 4. La Commissione, mediante atti di
esecuzione, ritira lo status di indenne da malattia di uno Stato membro o di
una zona, riconosciuto a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, o lo status di
indenne da malattia di un compartimento, riconosciuto a norma dell'articolo 37,
paragrafo 4, dopo aver ottenuto dallo Stato membro le informazioni di cui al
paragrafo 3 del presente articolo secondo cui le condizioni per il mantenimento
dello status di indenne da malattia non sono più soddisfatte. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Per motivi imperativi debitamente giustificati di
urgenza estrema, quando la malattia elencata di cui al paragrafo 3 del presente
articolo si diffonde rapidamente con il rischio di avere un impatto molto
significativo sulla sanità animale o pubblica, sull'economia o sulla società,
la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili
conformemente alla procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3. 5. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
norme relative alla sospensione, al ritiro e al ripristino dello status di
indenne da malattia di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. PARTE III
SENSIBILIZZAZIONE, PREPARAZIONE E LOTTA ALLE MALATTIE TITOLO I
Sensibilizzazione e preparazione alle malattie Capo 1
Piani di emergenza e esercizi di simulazione Articolo 43
Piani di emergenza 1. Gli Stati membri elaborano e tengono
aggiornati piani di emergenza e, se necessario, manuali di istruzioni
dettagliati, recanti le misure da prendere nello Stato membro qualora si
verifichi un caso o un focolaio di una malattia elencata di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, lettera a), o di una malattia emergente, al fine di garantire un
livello elevato di sensibilizzazione, preparazione e reazione rapida alle
malattie. 2. I piani di emergenza e, se del caso,
i manuali d'istruzioni dettagliati coprono almeno quanto segue: a) la definizione di un ordine gerarchico in
seno all'autorità competente e con le altre autorità pubbliche per garantire un
processo decisionale rapido e efficace a livello di Stato membro, regionale e
locale; b) il quadro per la cooperazione tra le
autorità competenti e le altre autorità pubbliche coinvolte per assicurare che
le azioni siano adottate in modo coerente e coordinato; c) l'accesso a: i) le strutture; ii) i laboratori; iii) le attrezzature; iv) il personale; v) i fondi di emergenza; vi) tutti gli altri materiali e risorse
idonei necessari per l'eradicazione rapida ed efficace delle malattie elencate
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), o delle malattie emergenti; d) la disponibilità dei seguenti centri e
gruppi aventi le competenze necessarie per assistere l'autorità competente: i) un centro nazionale di lotta alle
malattie funzionale; ii) centri regionali e locali di lotta alle
malattie, in funzione della situazione geografica e amministrativa degli Stati
membri; iii) gruppi operativi di esperti; e) l'attuazione delle misure di lotta alle
malattie di cui al capo 1 del titolo II per le malattie elencate di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e per le malattie emergenti; f) le disposizioni in merito alla vaccinazione
di emergenza, se del caso; g) i principi per la delimitazione
geografica delle zone soggette a restrizioni istituite dall'autorità competente
in conformità all'articolo 64, paragrafo 1; h) il coordinamento con gli Stati membri
confinanti e con i paesi e i territori terzi confinanti, se del caso. Articolo 44
Delega di potere e competenze di esecuzione per i piani di emergenza 1. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
prescrizioni e alle condizioni dettagliate per i piani di emergenza di cui
all'articolo 43, paragrafo 1, e per integrare le prescrizioni di cui
all'articolo 43, paragrafo 2, tenendo conto: a) degli obiettivi dei piani di emergenza
per garantire un livello elevato di sensibilizzazione, preparazione e reazione
rapida alle malattie; b) del profilo della malattia delle malattie
elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a); c) delle nuove conoscenze e dei nuovi
sviluppi in materia di strumenti di lotta alle malattie. 2. La Commissione, mediante atti di
esecuzione, stabilisce le prescrizioni riguardanti l'attuazione pratica negli
Stati membri dei piani di emergenza di cui all'articolo 43, paragrafo 1, per
quanto concerne: a) le questioni di cui all'articolo 43, paragrafo
2, lettera a) e lettere da c) ad h); b) gli altri aspetti operativi dei piani di
emergenza negli Stati membri; c) le prescrizioni e le condizioni
dettagliate per l'attuazione pratica degli atti delegati adottati a norma del
paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Articolo 45
Esercizi di simulazione 1. L'autorità competente garantisce lo
svolgimento periodico di esercizi di simulazione riguardanti i piani di
emergenza di cui all'articolo 43, paragrafo 1: a) per garantire un livello elevato di
sensibilizzazione, preparazione e risposta rapida alle malattie nello Stato
membro; b) per verificare la funzionalità di tali
piani di emergenza. 2. Ove possibile e opportuno, gli
esercizi di simulazione si svolgono in stretta collaborazione con le autorità
competenti degli Stati membri confinanti e dei paesi e dei territori terzi
confinanti. 3. Gli Stati membri, su richiesta,
mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri una
relazione sui principali risultati degli esercizi di simulazione. 4. Ove opportuno e necessario, la
Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le norme relative allo
svolgimento degli esercizi di simulazione negli Stati membri, in particolare: a) la frequenza, il contenuto e il formato
degli esercizi di simulazione; b) gli esercizi di simulazione che coprono
più di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a); c) la collaborazione tra Stati membri
confinanti e con i paesi e i territori terzi confinanti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Capo 2
Uso dei medicinali veterinari per la prevenzione e la lotta alle malattie
Articolo 46
Uso dei medicinali veterinari per la prevenzione e la lotta alle malattie 1. Gli Stati membri possono adottare
misure relative all'uso dei medicinali veterinari per le malattie elencate, per
garantire la prevenzione e la lotta più efficaci possibili a tali malattie, a
condizione che tali misure siano conformi alle norme sull'uso dei medicinali
veterinari di cui agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 47. Tali misure possono disciplinare quanto segue: a) i divieti e le restrizioni d'uso dei
medicinali veterinari; b) l'uso obbligatorio dei medicinali
veterinari. 2. Gli Stati membri tengono conto dei
seguenti criteri nel decidere se usare o no e come usare i medicinali
veterinari come misure di prevenzione e lotta alle malattie per una malattia
elencata specifica: a) il profilo della malattia; b) la distribuzione della malattia elencata: i) nello Stato membro; ii) nell'Unione; iii) se pertinente, nei paesi e nei
territori terzi confinanti; iv) nei paesi e nei territori terzi da cui
gli animali e i prodotti sono introdotti nell'Unione; c) la disponibilità, l'efficacia e i rischi
dei medicinali veterinari; d) la disponibilità di test diagnostici per
individuare le infezioni negli animali trattati con i medicinali veterinari; e) l'impatto economico, sociale, sulla
sanità animale e sull'ambiente dell'uso dei medicinali veterinari rispetto ad
altre strategie disponibili di prevenzione e lotta alle malattie. 3. Gli Stati membri adottano opportune
misure preventive riguardanti l'uso dei medicinali veterinari per studi
scientifici o al fine del loro sviluppo e della loro sperimentazione in
condizioni controllate per proteggere la sanità animale e pubblica. Articolo 47
Delega di potere per l'uso dei medicinali veterinari 1. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a: a) i divieti e le restrizioni d'uso dei
medicinali veterinari; b) le condizioni specifiche per l'uso dei
medicinali veterinari per una malattia elencata specifica; c) l'uso obbligatorio dei medicinali
veterinari; d) le misure di riduzione dei rischi per
prevenire la diffusione delle malattie elencate attraverso gli animali trattati
con i medicinali o i prodotti veterinari ottenuti da tali animali; e) la sorveglianza in seguito all'uso di
vaccini e di altri medicinali veterinari per malattie elencate specifiche. 2. La Commissione tiene conto dei
criteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, nel definire le norme di cui al
paragrafo 1 del presente articolo. 3. Nel caso di rischi emergenti,
qualora imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui
all'articolo 254 si applica alle norme adottate ai sensi del paragrafo 1 del
presente articolo. Capo 3
Banche degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici Articolo 48
L'istituzione di banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti
diagnostici 1. Per le malattie elencate di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), per le quali la vaccinazione non è
vietata da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, la
Commissione può istituire ed essere responsabile della gestione di banche
dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici per il
magazzinaggio e la sostituzione degli stock di uno o più dei seguenti prodotti
biologici: a) antigeni; b) vaccini; c) ceppi madre dei vaccini; d) reagenti diagnostici. 2. La Commissione assicura che le
banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici di
cui al paragrafo 1: a) conservino scorte sufficienti del tipo
appropriato di antigeni, vaccini, ceppi madre dei vaccini e reagenti
diagnostici per la malattia elencata specifica, tenendo conto delle necessità
degli Stati membri stimate nel quadro dei piani di emergenza di cui
all'articolo 43, paragrafo 1; b) ricevano un approvvigionamento regolare e
sostituiscano tempestivamente gli antigeni, i vaccini, i ceppi madre dei
vaccini e i reagenti diagnostici; c) siano mantenute e spostate nel rispetto
delle norme appropriate di bioprotezione, biosicurezza e biocontenimento di cui
all'articolo 15, paragrafo 1 e agli atti delegati adottati a norma
dell'articolo 15, paragrafo 2; 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a: a) la gestione, il magazzinaggio e il
rinnovo delle scorte delle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei
reagenti diagnostici conformemente ai paragrafi 1 e 2; b) le prescrizioni in materia di
bioprotezione, biosicurezza e biocontenimento per il loro funzionamento, tenendo
conto delle prescrizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e agli atti
delegati adottati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2. Articolo 49
Accesso alle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti
diagnostici 1. La Commissione si occupa della
consegna dei prodotti biologici di cui all'articolo 48, paragrafo 1 dalle
banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici, su
richiesta, a condizione che vi siano scorte disponibili, a: a) gli Stati membri; b) i paesi o i territori terzi, a condizione
che siano destinati principalmente a prevenire la diffusione di una malattia
nell'Unione. 2. In caso di disponibilità limitata
delle scorte, la Commissione stabilisce la priorità per l'accesso di cui al
paragrafo 1, tenendo conto: a) delle circostanze relative alla malattia
in cui è presentata la domanda; b) dell'esistenza di una banca nazionale
degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici nello Stato membro o nel
paese o nel territorio terzo richiedente; c) dell'esistenza di misure dell'Unione per
la vaccinazione obbligatoria di cui agli atti delegati adottati a norma
dell'articolo 47, paragrafo 1. Articolo 50
Competenze di esecuzione relative alle banche dell'Unione degli antigeni, dei
vaccini e dei reagenti diagnostici La Commissione, mediante atti di esecuzione,
stabilisce le norme per le banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei
reagenti diagnostici specificando per i prodotti biologici di cui all'articolo
48, paragrafo 1: a) quali di tali prodotti biologici
devono essere inclusi nelle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e
dei reagenti diagnostici e per quali delle malattie elencate di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a); b) i tipi di tali prodotti biologici
che devono essere inclusi nelle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini
e dei reagenti diagnostici e in quale quantità per ciascuna malattia elencata
specifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), per la quale esiste
la banca; c) le prescrizioni riguardanti la fornitura,
il magazzinaggio e la sostituzione di tali prodotti biologici; d) la consegna di tali prodotti
biologici dalla banca dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti
diagnostici agli Stati membri e ai paesi e territori terzi; e) le prescrizioni procedurali e
tecniche per l'inclusione di tali prodotti biologici nella banca dell'Unione
degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici e per chiedere l'accesso
a tali prodotti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Per motivi di urgenza imperativi e debitamente
giustificati relativi ad una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo
1, lettera a), che costituisce un rischio dall'impatto molto forte, la
Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente
alla procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3. Articolo 51
Riservatezza delle informazioni relative alle banche dell'Unione degli
antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici Le informazioni sui quantitativi e i sottotipi
dei prodotti biologici di cui all'articolo 48, paragrafo 1, conservati nelle
banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici sono
considerate informazioni riservate e non sono pubblicate. Articolo 52
Banche nazionali degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici 1. Gli Stati membri che hanno istituito
banche nazionali degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici per le
malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), per le quali
esistono banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti
diagnostici, garantiscono che le loro banche nazionali degli antigeni, dei
vaccini e dei reagenti diagnostici soddisfino le prescrizioni in materia di
bioprotezione, biosicurezza e biocontenimento di cui all'articolo 15, paragrafo
1, lettera a) e agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 15, paragrafo
2, e dell'articolo 48, paragrafo 3, lettera b). 2. Gli Stati membri forniscono alla
Commissione e agli altri Stati membri informazioni aggiornate su: a) l'esistenza o l'istituzione di banche
nazionali degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici di cui al
paragrafo 1; b) i tipi di antigeni, di vaccini, di ceppi
madre dei vaccini e di reagenti diagnostici e i relativi quantitativi presenti
in tali banche; c) le eventuali modifiche del loro
funzionamento. 3. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, stabilire norme precisanti il contenuto, la frequenza e il formato
delle informazioni fornite in conformità al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. TITOLO II
Misure di lotta alle malattie Capo 1
Le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) Sezione 1
Misure di lotta alle malattie in caso di sospetto di una malattia elencata in
animali detenuti Articolo 53
Obblighi degli operatori, dei professionisti degli animali e dei detentori di
animali da compagnia 1. In caso di sospetto della presenza
di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a),
in animali detenuti, i professionisti degli animali, gli operatori e i
detentori di animali da compagnia, oltre a comunicare i sintomi o il sospetto
all'autorità e ai veterinari competenti, conformemente all'articolo 16,
paragrafo 1, e in attesa di eventuali misure di lotta alle malattie adottate
dall'autorità competente in conformità all'articolo 54, paragrafo 1, e
all'articolo 55, paragrafo 1, adottano le opportune misure di lotta alle
malattie di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), per
prevenire la diffusione di tale malattia elencata dagli animali, dagli
stabilimenti e dai luoghi infetti sotto la loro responsabilità ad altri animali
o all'uomo. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
norme dettagliate integranti le misure di lotta alle malattie che gli
operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia
devono adottare conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 54
Indagini condotte dall'autorità competente in caso di sospetto della presenza
di una malattia elencata 1. L'autorità competente in caso di
sospetto della presenza di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, lettera a), in animali detenuti, conduce senza indugio un'indagine
per confermare o escludere la presenza di tale malattia elencata. 2. Ai fini dell'indagine di cui al
paragrafo 1, l'autorità competente, se del caso, si assicura che i veterinari
ufficiali: a) effettuino un esame clinico su un
campione rappresentativo di animali detenuti delle specie elencate per quella
particolare malattia elencata; b) prelevino opportuni campioni da tali animali
detenuti delle specie elencate e altri campioni per esami di laboratorio da
eseguire in laboratori designati a tal fine dall'autorità competente; c) effettuino esami di laboratorio per
confermare o escludere la presenza di tale malattia elencata. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
norme dettagliate integranti le norme relative all'indagine condotta
dall'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 55
Misure preliminari di lotta alle malattie attuate dall'autorità competente 1. L'autorità competente in caso di
sospetto della presenza di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, lettera a), in animali detenuti attua le seguenti misure
preliminari di lotta alle malattie in attesa dei risultati dell'indagine di cui
all'articolo 54, paragrafo 1, e dell'attuazione delle misure di lotta alle
malattie conformemente all'articolo 61, paragrafo 1: a) mette sotto sorveglianza ufficiale lo
stabilimento, l'abitazione, l'azienda alimentare e di mangimi o lo stabilimento
che tratta sottoprodotti di origine animale o qualsiasi altro luogo in cui vi è
il sospetto della presenza della malattia; b) redige un inventario: i) degli animali detenuti presenti nello
stabilimento, nell'abitazione, nell'azienda alimentare e di mangimi o nello
stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro
luogo; ii) dei prodotti presenti nello
stabilimento, nell'abitazione, nell'azienda alimentare e di mangimi o nello
stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro
luogo, ove rilevante per la diffusione di tale malattia elencata; c) applica opportune misure di bioprotezione
per prevenire la trasmissione di tale agente patogeno della malattia elencata
ad altri animali o all'uomo; d) se del caso, per prevenire l'ulteriore
diffusione dell'agente patogeno, tiene in isolamento gli animali detenuti delle
specie elencate per la malattia elencata in questione e impedisce il contatto
con la fauna selvatica; e) limita gli spostamenti degli animali
detenuti, dei prodotti e, se del caso, delle persone, dei veicoli e dei
materiali o degli altri mezzi attraverso i quali l'agente patogeno potrebbe
diffondersi a oppure dallo stabilimento, a oppure dalle abitazioni, a oppure
dalle aziende alimentari e di mangimi, a oppure dagli stabilimenti che trattano
sottoprodotti di origine animale, nonché a oppure da qualsiasi altro luogo in
cui si sospetta la presenza di tale malattia elencata, nella misura necessaria
a prevenire la diffusione della malattia elencata; f) adotta ogni altra misura di lotta alle
malattie necessaria, tenendo conto delle misure di lotta alle malattie di cui
alla sezione 4, riguardanti: i) l'esecuzione dell'indagine da parte
dell'autorità competente di cui all'articolo 54, paragrafo 1, e l'applicazione
delle misure di lotta alle malattie di cui alle lettere da a) a d) del presente
paragrafo agli altri stabilimenti, alle loro unità epidemiologiche, alle
abitazioni, alle aziende alimentari e di mangimi o agli stabilimenti che
trattano sottoprodotti di origine animale; ii) l'istituzione di zone soggette a
restrizioni temporanee adeguate tenendo conto del profilo della malattia; g) avvia l'indagine epidemiologica di cui
all'articolo 57, paragrafo 1. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
norme dettagliate integranti le norme di cui al paragrafo 1 del presente
articolo per quanto riguarda le misure specifiche e dettagliate di lotta alle
malattie da adottare a seconda della malattia elencata di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, lettera a), considerati i rischi connessi per: a) la specie o la categoria di animali; b) il tipo di produzione. Articolo 56
Revisione ed estensione delle misure preliminari di lotta alle malattie Le misure di lotta alle malattie di cui
all'articolo 55, paragrafo 1, sono: a) esaminate dall'autorità competente,
se del caso, a seguito dei risultati: i) dell'indagine di cui all'articolo 54,
paragrafo 1; ii) dell'indagine epidemiologica di cui
all'articolo 57, paragrafo 1; b) ulteriormente estese ad altri luoghi
conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, lettera e), se necessario. Sezione 2
Indagine epidemiologica Articolo 57
Indagine epidemiologica 1. L'autorità competente conduce
un'indagine epidemiologica in caso di sospetto o di conferma di una malattia
elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), negli animali. 2. L'indagine epidemiologica di cui al
paragrafo 1 è volta a: a) identificare la probabile origine della
malattia elencata e i suoi mezzi di diffusione; b) calcolare la probabile durata della
presenza della malattia; c) individuare gli stabilimenti e le loro
unità epidemiologiche, le abitazioni, le aziende alimentari e di mangimi o gli
stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o qualsiasi altro
luogo con cui c'è stato un contatto, dove animali delle specie elencate per la
presunta malattia elencata possono essere stati infettati, infestati o
contaminati; d) ottenere informazioni sugli spostamenti
degli animali detenuti, delle persone, dei prodotti, dei veicoli, dei materiali
o degli altri mezzi attraverso i quali l'agente patogeno potrebbe essere stato
diffuso nel periodo interessato precedente la notifica del sospetto o della
conferma della malattia elencata; e) ottenere informazioni sulla probabile
diffusione della malattia elencata nell'ambiente circostante, compresa la
presenza e la distribuzione dei vettori della malattia. Sezione 3
Conferma della malattia in animali detenuti Articolo 58
Conferma ufficiale da parte dell'autorità competente di una malattia elencata
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) 1. L'autorità competente basa la
conferma ufficiale di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
lettera a), sulle seguenti informazioni: a) i risultati degli esami clinici e di
laboratorio di cui all'articolo 54, paragrafo 2; b) l'indagine epidemiologica di cui
all'articolo 57, paragrafo 1; c) altri dati epidemiologici disponibili. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
prescrizioni da soddisfare per la conferma ufficiale di cui al paragrafo 1 del
presente articolo. Articolo 59
Sospensione delle misure preliminari di lotta alle malattie successiva
all'esclusione della presenza della malattia elencata L'autorità competente continua ad applicare le
misure preliminari di lotta alle malattie di cui all'articolo 55, paragrafo 1,
e all'articolo 56, fino a quando la presenza delle malattie elencate di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), non venga esclusa in base alle
informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, o alle norme adottate ai
sensi dell'articolo 58, paragrafo 2. Sezione 4
Misure di lotta alle malattie in caso di conferma di malattia negli animali
detenuti Articolo 60
Misure immediate di lotta alle malattie che l'autorità competente deve adottare
In caso di conferma ufficiale a norma
dell'articolo 58, paragrafo 1, di un focolaio di una malattia elencata di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), negli animali detenuti, l'autorità
competente procede immediatamente a: a) dichiarare ufficialmente infetto lo
stabilimento, l'abitazione, l'azienda alimentare e di mangimi, lo stabilimento
che tratta sottoprodotti di origine animale o qualunque altro luogo colpito da
tale malattia elencata; b) stabilire una zona soggetta a
restrizioni, come opportuno per tale malattia elencata; c) attuare il piano di emergenza di cui
all'articolo 43, paragrafo 1, per garantire il massimo coordinamento delle
misure di lotta alle malattie. Articolo 61
Stabilimenti e altri luoghi colpiti 1. In caso di focolaio di una malattia
elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) negli animali detenuti
in uno stabilimento, un'abitazione, un'azienda alimentare e di mangimi, uno
stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o qualunque altro
luogo, l'autorità competente adotta immediatamente una o più delle seguenti
misure di lotta alle malattie per prevenire l'ulteriore diffusione di tale
malattia elencata: a) restrizioni degli spostamenti delle
persone, degli animali, dei prodotti, dei veicoli o di qualsiasi altro
materiale o sostanza che potrebbero essere contaminati e contribuire alla
diffusione della malattia elencata; b) abbattimento ed eliminazione o
macellazione degli animali che potrebbero essere contaminati e contribuire alla
diffusione della malattia elencata; c) distruzione, lavorazione, trasformazione
o trattamento dei prodotti, dei mangimi o delle altre sostanze, o trattamento
delle attrezzature, dei mezzi di trasporto, delle piante o dei prodotti
vegetali o dell'acqua che potrebbero essere contaminati, nella misura adeguata
a garantire che qualsiasi agente patogeno o vettore della malattia sia
distrutto; d) vaccinazione o trattamento con altri
medicinali veterinari degli animali detenuti a norma dell'articolo 46,
paragrafo 1, e degli eventuali atti delegati adottati a norma dell'articolo 47,
paragrafo 1; e) isolamento, quarantena o trattamento
degli animali e dei prodotti che potrebbero essere contaminati e contribuire
alla diffusione della malattia elencata; f) pulizia, disinfezione, disinfestazione o
altre misure di bioprotezione necessarie da applicare allo stabilimento,
all'abitazione, all'azienda alimentare e di mangimi, allo stabilimento che
tratta sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo colpito per
ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia elencata; g) prelievo di un numero sufficiente di campioni
adeguati necessari per completare l'indagine epidemiologica di cui all'articolo
57, paragrafo 1; h) analisi di laboratorio dei campioni. 2. Nel determinare quali delle misure
di lotta alle malattie di cui al paragrafo 1 siano appropriate, l'autorità
competente tiene conto: a) del profilo della malattia; b) del tipo di produzione e delle unità
epidemiologiche nello stabilimento, nell'abitazione, nell'azienda alimentare e
di mangimi, nello stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in
qualunque altro luogo colpiti. 3. L'autorità competente autorizza il
ripopolamento dello stabilimento, dell'abitazione o di qualsiasi altro luogo
esclusivamente se: a) tutte le misure di lotta alle malattie e
tutti gli esami di laboratorio appropriati di cui al paragrafo 1 sono stati
completati con successo; b) è trascorso un lasso di tempo sufficiente
ad impedire la ricontaminazione dello stabilimento, dell'abitazione,
dell'azienda alimentare e di mangimi, dello stabilimento che tratta
sottoprodotti di origine animale o di qualunque altro luogo colpito dalla
malattia elencata che aveva causato il focolaio di cui al paragrafo 1. Articolo 62
Stabilimenti e luoghi epidemiologicamente connessi 1. L'autorità competente estende le
misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 61, paragrafo 1, agli altri
stabilimenti e alle loro unità epidemiologiche, alle abitazioni, alle aziende
alimentari e di mangimi o agli stabilimenti che trattano sottoprodotti di
origine animale o a qualunque altro luogo o mezzo di trasporto dove secondo
l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57, paragrafo 1, o i risultati
delle indagini cliniche o di laboratorio o altri dati epidemiologici vi è
motivo di sospettare la diffusione a, da oppure attraverso di essi della
malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), per la quale
tali misure erano state adottate. 2. Se l'indagine epidemiologica di cui
all'articolo 57, paragrafo 1, dimostra che la probabile origine della malattia
elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è un altro Stato
membro o che probabilmente tale malattia elencata si è diffusa ad un altro
Stato membro, l'autorità competente informa tale Stato membro. 3. Nei casi descritti al paragrafo 2,
le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano ad un'ulteriore
indagine epidemiologica e all'applicazione di misure di lotta alle malattie. Articolo 63
Delega delle competenze per le misure di lotta alle malattie negli stabilimenti
e nei luoghi colpiti e epidemiologicamente connessi Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme
dettagliate sulle misure di lotta alle malattie che l'autorità competente deve
adottare ai sensi degli articoli 61 e 62 negli stabilimenti, nelle aziende
alimentari e di mangimi, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di
origine animale o in qualunque altro luogo colpito e epidemiologicamente
connesso per tutte le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
lettera a). Tali norme dettagliate riguardano: a) le condizioni e le prescrizioni
relative alle misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 61, paragrafo
1, lettere da a) a e); b) le procedure di pulizia, di
disinfezione e di disinfestazione di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera
f), che specifica l'uso dei biocidi a tali fini ove opportuno; c) le condizioni e le prescrizioni
relative al campionamento e agli esami di laboratorio di cui all'articolo 61,
paragrafo 1, lettere da g) a h); d) le condizioni e le prescrizioni
dettagliate relative al ripopolamento di cui all'articolo 61, paragrafo 3; e) le misure di lotta alle malattie
necessarie di cui all'articolo 62 da attuare negli stabilimenti, nei luoghi e
nei mezzi di trasporto epidemiologicamente connessi. Articolo 64
Istituzione di zone soggette a restrizioni da parte dell'autorità competente 1. L'autorità competente, ove
opportuno, istituisce una zona soggetta a restrizioni attorno allo
stabilimento, all'abitazione, all'azienda alimentare e di mangimi, allo
stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro
luogo dove si è sviluppato il focolaio di una malattia elencata di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), negli animali detenuti, tenendo conto
di: a) il profilo della malattia; b) la situazione geografica delle zone
soggette a restrizioni; c) i fattori ecologici e idrologici delle
zone soggette a restrizioni; d) le condizioni meteorologiche; e) la presenza, la distribuzione e il tipo
di vettori nelle zone soggette a restrizioni; f) i risultati dell'indagine epidemiologica
di cui all'articolo 57, paragrafo 1, e degli altri studi realizzati e i dati
epidemiologici; g) i risultati delle prove di laboratorio; h) le misure di lotta alle malattie
applicate. La zona soggetta a restrizioni include, ove
opportuno, una zona di protezione e di sorveglianza di dimensioni e con una
configurazione definite. 2. L'autorità competente valuta e
analizza continuamente la situazione e, se del caso, al fine di impedire la
diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera
a): a) modifica i confini della zona soggetta a
restrizioni; b) istituisce ulteriori zone soggette a
restrizioni. 3. Laddove le zone soggette a
restrizioni si trovano nel territorio di più Stati membri, le autorità
competenti di tali Stati membri cooperano all'istituzione delle zone soggette a
restrizioni di cui al paragrafo 1. 4. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253, riguardo alle
norme dettagliate per l'istituzione e la modifica delle zone soggette a
restrizioni, comprese le zone di protezione o di sorveglianza. Articolo 65
Misure di lotta alle malattie in una zona soggetta a restrizioni 1. L'autorità competente adotta una o
più delle seguenti misure di lotta alle malattie nella zona soggetta a
restrizioni per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia elencata di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a): a) identificazione degli stabilimenti, delle
abitazioni, delle aziende alimentari e di mangimi, degli stabilimenti che
trattano sottoprodotti di origine animale o di qualunque altro luogo dove sono
detenuti animali delle specie elencate per tale malattia elencata; b) visite agli stabilimenti, alle
abitazioni, alle aziende alimentari e di mangimi, agli stabilimenti che
trattano sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo dove sono
detenuti animali delle specie elencate per tale malattia elencata e, se del
caso, esami, campionamento e analisi di laboratorio dei campioni; c) condizioni di spostamento per gli
spostamenti delle persone, degli animali, dei prodotti, dei mangimi, dei
veicoli e di qualsiasi altro materiale o sostanza che potrebbe essere
contaminato o contribuire alla diffusione di tale malattia elencata nelle e dalle
zone soggette a restrizioni e il trasporto nelle zone soggette a restrizioni; d) prescrizioni in materia di bioprotezione
per: i) la produzione, la trasformazione e la
distribuzione dei prodotti di origine animale; ii) la raccolta e lo smaltimento dei sottoprodotti
di origine animale; iii) l'inseminazione artificiale; e) vaccinazione e trattamento con altri
medicinali veterinari degli animali detenuti a norma dell'articolo 46,
paragrafo 1, e degli eventuali atti delegati adottati a norma dell'articolo 47,
paragrafo 1; f) pulizia, disinfezione e disinfestazione;
g) designazione o, se del caso,
riconoscimento di uno stabilimento alimentare ai fini della macellazione degli
animali o del trattamento dei prodotti di origine animale originari delle zone
soggette a restrizioni; h) prescrizioni in materia di
identificazione e tracciabilità per lo spostamento degli animali, del materiale
germinale o dei prodotti di origine animale; i) altre misure di bioprotezione e
riduzione dei rischi necessarie per ridurre al minimo i rischi di diffusione di
tale malattia elencata. 2. L'autorità competente adotta tutte
le misure necessarie al fine di informare esaurientemente le persone nelle zone
soggette a restrizioni in merito alle restrizioni in vigore e alla natura delle
misure di lotta alle malattie. 3. Nel determinare quali delle misure
di lotta alle malattie di cui al paragrafo 1 si debbano adottare, l'autorità
competente tiene conto di quanto segue: a) il profilo della malattia; b) i tipi di produzione; c) la fattibilità, la disponibilità e
l'efficacia di tali misure di lotta alle malattie. Articolo 66
Obblighi degli operatori nelle zone soggette a restrizioni 1. Gli operatori che detengono animali
e prodotti nella zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 64, paragrafo
1, comunicano all'autorità competente qualsiasi spostamento previsto di animali
detenuti e di prodotti nella o al di fuori della zona soggetta a restrizioni. 2. Essi spostano gli animali detenuti e
i prodotti esclusivamente in conformità alle istruzioni dell'autorità
competente. Articolo 67
Delega di potere concernente le misure di lotta alle malattie nelle zone
soggette a restrizioni Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme
dettagliate concernenti le misure di lotta alle malattie da adottare in una
zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, per ciascuna
delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a). Tali norme dettagliate riguardano: a) le condizioni e le prescrizioni
relative alle misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 65, paragrafo
1, lettere a), c), d), e), g), h), e i); b) le procedure di pulizia, di
disinfezione e di disinfestazione di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera
f), che specifica l'uso dei biocidi a tali fini ove opportuno; c) la necessaria sorveglianza da
garantire in seguito all'applicazione delle misure di lotta alle malattie e gli
esami di laboratorio di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera b); d) altre misure specifiche di lotta
alle malattie per limitare la diffusione di determinate malattie elencate di
cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a). Articolo 68
Mantenimento delle misure di lotta alle malattie nelle zone soggette a restrizioni
e atti delegati 1. L'autorità competente continua ad
applicare le misure di lotta alle malattie di cui alla presente sezione finché: a) non saranno state attuate le misure di
lotta alle malattie appropriate per la malattia elencata di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, lettera a), all'origine delle restrizioni; b) non saranno state completate la pulizia,
la disinfezione o la disinfestazione finali appropriate per: i) la malattia elencata di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), per la quale sono state applicate le
misure di lotta alle malattie; ii) la specie colpita di animali detenuti; iii) il tipo di produzione; c) non sarà stata attuata una sorveglianza
adeguata nella zona soggetta a restrizioni, appropriata per la malattia
elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), per la quale sono
state applicate le misure di lotta alle malattie e per il tipo di stabilimento
o di luogo, comprovante l'eradicazione di tale malattia elencata. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
norme dettagliate concernenti le misure di lotta alle malattie che l'autorità
competente deve adottare ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo in
merito a: a) le procedure per la pulizia, la
disinfezione e la disinfestazione finali e, se del caso, l'uso dei biocidi a
tali fini; b) la struttura, gli strumenti, i metodi, la
frequenza, l'intensità, la popolazione animale bersaglio e i modelli di
campionamento della sorveglianza per riottenere lo status di indenne da
malattia dopo il focolaio; c) il ripopolamento delle zone soggette a
restrizioni dopo il completamento delle misure di lotta alle malattie di cui al
paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto delle condizioni di
ripopolamento di cui all'articolo 61, paragrafo 3; d) altre misure di lotta alle malattie
necessarie per riottenere lo status di indenne da malattia. Articolo 69
Vaccinazione di emergenza 1. Ove pertinente per lottare
efficacemente contro la malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
lettera a), alla quale si applicano le misure di lotta alle malattie in seguito
alla comparsa di un focolaio, l'autorità competente può: a) elaborare un piano di vaccinazione; b) istituire zone di vaccinazione. 2. L'autorità competente, nel decidere
il piano di vaccinazione e l'istituzione delle zone di vaccinazione di cui al
paragrafo 1 del presente articolo, tiene conto di: a) le prescrizioni in materia di
vaccinazione di emergenza previste nei piani di emergenza di cui all'articolo
43, paragrafo 1; b) le prescrizioni relative all'uso dei
vaccini di cui all'articolo 46, paragrafo 1, e agli atti delegati adottati a
norma dell'articolo 47, paragrafo 1. 3. Le zone di vaccinazione di cui al
paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, sono conformi alle prescrizioni
in materia di misure di riduzione dei rischi per evitare la diffusione delle
malattie elencate e di sorveglianza previste negli atti delegati adottati in
conformità all'articolo 47, paragrafo 1, lettere d) ed e). Sezione 5
Animali selvatici Articolo 70
Animali selvatici 1. In caso di sospetto o di conferma
ufficiale di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera
a), negli animali selvatici, lo Stato membro interessato: a) conduce, ove rilevante per tale malattia
elencata specifica, una sorveglianza nella popolazione di animali selvatici; b) adotta le necessarie misure di
prevenzione e lotta alle malattie per evitare l'ulteriore diffusione di tale
malattia elencata. 2. Le misure di prevenzione e lotta
alle malattie di cui al paragrafo 1, lettera b), tengono conto dei seguenti
aspetti: a) il profilo della malattia; b) gli animali selvatici colpiti; c) le misure di lotta alle malattie da
adottare in caso di sospetto o di conferma ufficiale di una malattia elencata
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), in zone soggette a restrizioni
negli animali detenuti conformemente alle norme di cui alle sezioni da 1 a 4. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a: a) la sorveglianza di cui al paragrafo 1,
lettera a); b) le misure di prevenzione e lotta alle
malattie di cui al paragrafo 1, lettera b). Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione
tiene conto del profilo della malattia e delle specie elencate per la malattia
elencata di cui al paragrafo 1. Sezione 6
Misure supplementari di lotta alle malattie adottate dagli Stati membri,
coordinamento da parte della Commissione e norme speciali temporanee in materia
di lotta alle malattie Articolo 71
Misure supplementari di lotta alle malattie adottate dagli Stati membri,
coordinamento delle misure da parte della Commissione e norme speciali
temporanee di lotta alle malattie concernenti le sezioni da 1 a 5 1. Gli Stati membri possono adottare
misure supplementari di lotta alle malattie oltre a quelle previste
all'articolo 61, paragrafo 1, all'articolo 62, all'articolo 65, paragrafi 1 e
2, e all'articolo 68, paragrafo 1, e negli atti delegati adottati a norma
dell'articolo 67 e dell'articolo 68, paragrafo 2, nella misura in cui tali
misure sono in linea con le norme stabilite nel presente regolamento e sono
necessarie e proporzionate a contrastare la diffusione della malattia elencata
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), tenendo conto di: a) le circostanze epidemiologiche
specifiche; b) il tipo di stabilimenti, di altri luoghi
e di produzione; c) le categorie e le specie di animali
interessate; d) le condizioni economiche o sociali. 2. Gli Stati membri informano senza
indugio la Commissione in merito a: a) le misure di lotta alle malattie adottate
dall'autorità competente in conformità agli articoli 58, 59, 61, 62, 64 e 65,
all'articolo 68, paragrafo 1, all'articolo 69 e all'articolo 70, paragrafi 1 e
2, e agli atti delegati adottati a norma degli articoli 63 e 67, dell'articolo
68, paragrafo 2, e dell'articolo 70, paragrafo 3; b) le eventuali ulteriori misure di lotta
alle malattie da essa adottate in conformità al paragrafo 1. 3. La Commissione riesamina la
situazione della malattia e le misure di lotta alle malattie adottate
dall'autorità competente e le eventuali misure di lotta alle malattie
supplementari adottate dallo Stato membro, in conformità al presente capo e
può, mediante atti di esecuzione, stabilire misure speciali di lotta alle
malattie per un periodo di tempo limitato, a condizioni adatte alla situazione
epidemiologica, se: a) tali misure di lotta alle malattie sono
considerate inadatte alla situazione epidemiologica; b) la malattia elencata di cui all'articolo
8, paragrafo 1, lettera a), sembra diffondersi nonostante le misure di lotta
alle malattie adottate conformemente al presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. 4. Per motivi di urgenza imperativi e
debitamente giustificati relativi ad una malattia che costituisce un rischio
emergente con un impatto molto forte, la Commissione adotta atti di esecuzione
immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 255,
paragrafo 3. Capo 2
Malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c) Sezione 1
Misure di lotta alle malattie in caso di sospetto della presenza di una
malattia in animali detenuti Articolo 72
Obblighi degli operatori, dei professionisti degli animali e dei detentori di
animali da compagnia 1. In caso di sospetto della presenza
di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e
c), in animali detenuti, gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori
di animali da compagnia, oltre a comunicare i sintomi e il sospetto
all'autorità e ai veterinari competenti, conformemente all'articolo 16,
paragrafo 1, e in attesa di eventuali misure di lotta alle malattie adottate
dall'autorità competente in conformità all'articolo 74, paragrafo 1, adottano
le opportune misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 74, paragrafo 1,
lettera a), e agli eventuali atti delegati adottati a norma dell'articolo 74,
paragrafo 3, per prevenire la diffusione di tale malattia elencata dagli
animali, dagli stabilimenti e dai luoghi colpiti sotto la loro responsabilità
ad altri animali o all'uomo. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
norme dettagliate integranti le misure di lotta alle malattie che gli
operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia
devono adottare conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 73
Indagini condotte dall'autorità competente in caso di sospetto della presenza
di una malattia elencata 1. L'autorità competente in caso di
sospetto della presenza di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, lettere b) e c), in animali detenuti, conduce senza indugio
un'indagine per confermare o escludere la presenza di tale malattia elencata. 2. Ai fini dell'indagine di cui al
paragrafo 1, l'autorità competente, se del caso, si assicura che i veterinari
ufficiali: a) effettuino un esame clinico su un
campione rappresentativo di animali detenuti delle specie elencate per quella
particolare malattia elencata; b) prelevino opportuni campioni dagli
animali detenuti delle specie elencate e altri campioni per esami di
laboratorio da eseguire in laboratori designati a tal fine dall'autorità
competente; c) effettuino un esame di laboratorio per
confermare o escludere la presenza di tale malattia elencata. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
norme dettagliate integranti le norme relative all'indagine di cui al paragrafo
1 del presente articolo. Articolo 74
Misure preliminari di lotta alle malattie attuate dall'autorità competente 1. L'autorità competente in caso di
sospetto della presenza di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, lettera b) o c), in animali detenuti attua le seguenti misure
preliminari di lotta alle malattie in attesa dei risultati dell'indagine di cui
all'articolo 73, paragrafo 1, e dell'attuazione delle misure di lotta alle
malattie conformemente all'articolo 78, paragrafi 1 e 2: a) applica misure di lotta alle malattie per
limitare la diffusione di tale malattia elencata dal territorio, dallo
stabilimento, dall'abitazione, dall'azienda alimentare o di mangimi, dallo stabilimento
che tratta sottoprodotti di origine animale o da qualunque altro luogo colpiti; b) avvia ove necessario un'indagine
epidemiologica, tenendo conto delle norme relative a tali indagini di cui
all'articolo 57, paragrafo 1, e delle eventuali norme adottate ai sensi
dell'articolo 57, paragrafo 2. 2. Le misure preliminari di lotta alle
malattie di cui al paragrafo 1 devono essere adeguate e proporzionate al
rischio associato alla malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
lettera b) o c), tenendo conto di: a) il profilo della malattia; b) gli animali detenuti colpiti; c) lo stato sanitario dello Stato membro,
della zona, del compartimento o dello stabilimento in cui si sospetta la
presenza di tale malattia elencata; d) le misure preliminari di lotta alle
malattie di cui all'articolo 55, paragrafo 1, e all'articolo 56 e agli
eventuali atti delegati adottati a norma dell'articolo 55, paragrafo 2. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a
norme integranti le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo
conto di quanto riportato al paragrafo 2, in relazione a: a) le misure preliminari di lotta alle
malattie da adottare per prevenire la diffusione della malattia elencata, in
conformità al paragrafo 1, lettera a); b) l'applicazione delle misure preliminari
di lotta alle malattie di cui al paragrafo 1, lettera a), ad altri
stabilimenti, alle loro unità epidemiologiche, alle abitazioni, alle aziende
alimentari o di mangimi e agli stabilimenti che trattano sottoprodotti di
origine animale o ad altri luoghi; c) l'istituzione di zone soggette a
restrizioni temporanee, appropriate secondo il profilo della malattia. Articolo 75
Revisione ed estensione delle misure preliminari di lotta alle malattie Le misure di lotta alle malattie di cui
all'articolo 74, paragrafo 1, sono: a) riesaminate dall'autorità competente
ove opportuno in seguito ai risultati dell'indagine di cui all'articolo 73,
paragrafo 1, e, se del caso, dell'indagine epidemiologica di cui all'articolo
74, paragrafo 1, lettera b); b) ulteriormente estese ad altri luoghi
conformemente all'articolo 74, paragrafo 3, lettera b), se necessario. Sezione 2
Conferma della presenza di malattia in animali detenuti Articolo 76
Conferma ufficiale della malattia da parte dell'autorità competente 1. L'autorità competente basa la
conferma ufficiale di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
lettera b) o c), sulle seguenti informazioni: a) i risultati degli esami clinici e di
laboratorio di cui all'articolo 73, paragrafo 2; b) l'indagine epidemiologica di cui
all'articolo 74, paragrafo 1, lettera b), ove pertinente; c) altri dati epidemiologici disponibili. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
prescrizioni da soddisfare per la conferma ufficiale di cui al paragrafo 1 del
presente articolo. Articolo 77
Soppressione delle misure preliminari di lotta alle malattie in caso di
esclusione di malattia L'autorità competente continua ad applicare le
misure preliminari di lotta alle malattie di cui all'articolo 74, paragrafo 1,
e all'articolo 75, fino a quando la presenza delle malattie elencate di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) o c), non è stata esclusa ai sensi
dell'articolo 76, paragrafo 1, o delle norme adottate ai sensi dell'articolo
76, paragrafo 2. Sezione 3
Misure di lotta alle malattie in caso di conferma della presenza di malattia in
animali detenuti Articolo 78
Misure di lotta alle malattie attuate dall'autorità competente 1. In caso di conferma ufficiale a
norma dell'articolo 76, paragrafo 1, di un focolaio di una malattia elencata di
cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in animali detenuti, l'autorità
competente: a) in uno Stato membro, una zona o un
compartimento oggetto di un programma di eradicazione obbligatoria di cui
all'articolo 30, paragrafo 1, di quella malattia elencata, applica le misure di
lotta alle malattie previste in tale programma di eradicazione obbligatoria; b) in uno Stato membro, un'area, una zona o
un compartimento che non è ancora oggetto di un programma di eradicazione
obbligatoria di cui all'articolo 30, paragrafo 1, di quella malattia elencata,
avvia tale programma di eradicazione obbligatoria e applica le misure di lotta
alle malattie ivi previste. 2. In caso di conferma ufficiale a
norma dell'articolo 76, paragrafo 1, di un focolaio di una malattia elencata di
cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), in animali detenuti, l'autorità
competente: a) in uno Stato membro, una zona o un
compartimento oggetto di un programma di eradicazione volontaria di cui
all'articolo 30, paragrafo 2, di quella malattia elencata, applica le misure di
lotta alle malattie previste in tale programma di eradicazione volontaria; b) in uno Stato membro, un'area, una zona o
un compartimento che non è oggetto di un programma di eradicazione volontaria
di cui all'articolo 30, paragrafo 2, di quella malattia elencata, applica, ove
opportuno, misure di lotta alle malattie e misure per prevenirne la diffusione. 3. Le misure di cui al paragrafo 2,
lettera b), del presente articolo sono proporzionate al rischio costituito
dalla malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) e
tengono conto di: a) il profilo della malattia; b) gli animali detenuti colpiti; c) lo stato sanitario dello Stato membro,
dell'area, della zona, del compartimento o dello stabilimento in cui la
presenza della malattia elencata è stata ufficialmente confermata; d) le misure di lotta alle malattie da
adottare negli stabilimenti, negli altri luoghi e nelle zone soggette a
restrizioni conformemente alla sezione 4, del capo 1, del presente titolo. Articolo 79
Delega di potere per le misure di lotta alle malattie che l'autorità competente
deve adottare Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme
dettagliate concernenti le misure di lotta alle malattie da adottare in caso di
focolai di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
o c), in animali detenuti, a norma dell'articolo 78, paragrafo 2, lettera b),
tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 78, paragrafo 3. Sezione 4
Animali selvatici Articolo 80
Animali selvatici 1. In caso di sospetto o di conferma
ufficiale della presenza di una malattia elencata di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), in animali selvatici, l'autorità competente dello
Stato membro interessato: a) in tutto il territorio dello Stato
membro, nell'area o nella zona oggetto di un programma di eradicazione
obbligatoria di cui all'articolo 30, paragrafo 1, di quella malattia elencata,
applica le misure di lotta alle malattie previste in tale programma di
eradicazione obbligatoria; b) in tutto il territorio dello Stato membro,
nell'area o nella zona che non è oggetto di un programma di eradicazione
obbligatoria di cui all'articolo 30, paragrafo 1, di quella malattia elencata,
avvia tale programma di eradicazione obbligatoria e applica le misure di lotta
alle malattie ivi previste, ove opportuno, per controllarne e prevenirne la
diffusione. 2. In caso di focolaio di una malattia
elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), in animali selvatici,
l'autorità competente dello Stato membro interessato: a) in tutto il territorio dello Stato
membro, nell'area, nella zona o nel compartimento oggetto di un programma di
eradicazione volontaria di cui all'articolo 30, paragrafo 2, di quella malattia
elencata, applica le misure di lotta alle malattie previste in tale programma
di eradicazione volontaria; b) in tutto il territorio dello Stato
membro, nell'area, nella zona o nel compartimento che non è oggetto di un
programma di eradicazione volontaria di cui all'articolo 30, paragrafo 2, di
quella malattia elencata, applica, ove opportuno, misure per controllarne e
prevenirne la diffusione. 3. Le misure di lotta alle malattie di
cui al paragrafo 2, lettera b), tengono conto dei seguenti aspetti: a) il profilo della malattia; b) gli animali selvatici colpiti; c) le misure di lotta alle malattie da
adottare in caso di sospetto o di conferma ufficiale di una malattia elencata
in zone soggette a restrizioni in animali detenuti conformemente alle norme di
cui alle sezioni da 1 a 4, del capo 1, del presente titolo. 4. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
norme dettagliate integranti le misure di lotta alle malattie da adottare in
caso di focolai di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
lettera b) o c), in animali selvatici, a norma del paragrafo 2, lettera b), del
presente articolo. Sezione 5
Coordinamento da parte della Commissione e norme speciali temporanee di lotta
alle malattie Articolo 81
Coordinamento delle misure da parte della Commissione e norme speciali
temporanee riguardanti le sezioni da 1 a 4 1. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione le misure di lotta alle malattie adottate dall'autorità competente
in relazione ad una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera
b) o c), in conformità all'articolo 76, paragrafo 1, agli articoli 77 e 78, e
all'articolo 80, paragrafi 1 e 2, e agli atti delegati adottati a norma
dell'articolo 76, paragrafo 2, dell'articolo 79, e dell'articolo 80, paragrafo
4. 2. La Commissione riesamina la
situazione epidemiologica e le misure di lotta alle malattie adottate
dall'autorità competente in conformità al presente capo e può, mediante atti di
esecuzione, stabilire norme speciali di lotta alle malattie per un periodo di
tempo limitato in relazione a una malattia elencata di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, lettere b) e c), a condizioni adatte alla situazione
epidemiologica, se: a) tali misure di lotta alle malattie
adottate dall'autorità competente si rivelano inadatte alla situazione epidemiologica;
b) tale malattia elencata di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o c), sembra diffondersi nonostante le
misure di lotta alle malattie adottate conformemente al presente capo, ove
opportuno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. 3. Per motivi di urgenza imperativi e
debitamente giustificati relativi ad una malattia elencata di cui all'articolo
8, paragrafo 1, lettere b) e c), che costituisce un rischio emergente dall'impatto
molto forte, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente
applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3. PARTE IV
REGISTRAZIONE, RICONOSCIMENTO, TRACCIABILITÀ E SPOSTAMENTI TITOLO I
Animali terrestri, materiale germinale e prodotti di origine animale ottenuti
da animali terrestri Capo 1
Registrazione, riconoscimento, conservazione della documentazione e registri Sezione 1
Registrazione degli stabilimenti e dei trasportatori Articolo 82
Obbligo degli operatori di registrare gli stabilimenti 1. Gli
operatori degli stabilimenti che detengono animali terrestri o che raccolgono,
producono, trasformano o immagazzinano materiale germinale, al fine di essere
registrati in conformità all'articolo 88, prima di iniziare tali attività: a) informano l'autorità competente in merito
ad ogni stabilimento sotto la loro responsabilità; b) trasmettono all'autorità competente
informazioni riguardanti: i) il nome e l'indirizzo dell'operatore; ii) l'ubicazione e una descrizione delle
strutture; iii) le categorie, le specie e il numero di
animali terrestri detenuti o la quantità di materiale germinale presenti nello
stabilimento e la capacità dello stabilimento; iv) il tipo di stabilimento; v) altri aspetti dello stabilimento utili
per determinare il rischio che esso costituisce. 2. Gli operatori degli stabilimenti di
cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente: a) di eventuali cambiamenti significativi
nello stabilimento in relazione agli elementi di cui al paragrafo 1, lettera
b); b) dell'eventuale cessazione delle attività
dello stabilimento. 3. Gli stabilimenti che devono essere
riconosciuti in conformità all'articolo 89, paragrafo 1, non sono tenuti a
fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 83
Deroghe all'obbligo per gli operatori di registrare gli stabilimenti In deroga all'articolo 82, paragrafo 1, gli
Stati membri possono esonerare alcune categorie di stabilimenti dall'obbligo di
registrazione, tenendo conto dei seguenti criteri: a) le categorie, le specie e il numero
di animali terrestri detenuti e la quantità di materiale germinale presenti
nello stabilimento e la capacità dello stabilimento; b) il tipo di stabilimento; c) gli spostamenti di animali terrestri
detenuti o di materiale germinale in entrata e in uscita dallo stabilimento. Articolo 84
Competenze di esecuzione riguardanti l'obbligo degli operatori di registrare
gli stabilimenti La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, stabilire norme riguardanti: a) le informazioni che gli operatori
devono trasmettere ai fini della registrazione degli stabilimenti di cui
all'articolo 82, paragrafo 1; b) i tipi di stabilimenti che gli Stati
membri possono esonerare dall'obbligo di registrazione a norma dell'articolo
83, purché tali stabilimenti comportino un rischio irrilevante e tenuto conto
dei criteri di cui a tale articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Articolo 85
Obblighi di registrazione dei trasportatori di ungulati detenuti e atti
delegati 1. Per essere registrati conformemente
all'articolo 88, i trasportatori di ungulati detenuti che trasportano tali
animali tra Stati membri, prima di iniziare tali attività: a) informano l'autorità competente della
loro attività; b) trasmettono all'autorità competente
informazioni riguardanti: i) il nome e l'indirizzo del
trasportatore; ii) le categorie, le specie e il numero di
animali terrestri detenuti trasportati; iii) il tipo di trasporto; iv) il mezzo di trasporto. 2. I trasportatori informano l'autorità
competente: a) di eventuali cambiamenti significativi in
relazione agli elementi di cui al paragrafo 1, lettera b); b) della cessazione dell'attività di
trasporto. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo
all'integrazione e alla modifica delle norme di cui al paragrafo 1 relative
all'obbligo per altri tipi di trasportatori di fornire informazioni ai fini
della registrazione della loro attività, tenendo conto dei rischi che tali
trasporti comportano. Articolo 86
Deroghe all'obbligo di registrare i trasportatori di ungulati detenuti In deroga all'articolo 85, paragrafo 1, gli
Stati membri possono esonerare alcune categorie di trasportatori dall'obbligo
di registrazione, tenendo conto dei seguenti criteri: a) le distanze dei trasporti di tali
animali terrestri detenuti; b) le categorie, le specie e il numero
di animali terrestri detenuti trasportati. Articolo 87
Atti di esecuzione riguardanti l'obbligo di registrazione dei trasportatori Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti di esecuzione riguardo a: a) le informazioni che l'operatore deve
trasmettere ai fini della registrazione della propria attività, conformemente
all'articolo 85, paragrafo 1; b) i tipi di trasportatori che gli
Stati membri possono esonerare dall'obbligo di registrazione a norma
dell'articolo 86, purché il tipo di trasporto comporti un rischio irrilevante e
tenuto conto dei criteri di cui a tale articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Articolo 88
Obblighi dell'autorità competente per quanto riguarda la registrazione degli
stabilimenti e dei trasportatori L'autorità competente registra: a) gli stabilimenti nel registro degli
stabilimenti e dei trasportatori di cui all'articolo 96, paragrafo 1, se
l'operatore ha trasmesso le informazioni richieste conformemente all'articolo
82, paragrafo 1; b) i trasportatori in tale registro
degli stabilimenti e dei trasportatori di cui all'articolo 96, paragrafo 1, se
il trasportatore ha trasmesso le informazioni richieste conformemente
all'articolo 85, paragrafo 1. Sezione 2
Riconoscimento di determinati tipi di stabilimenti Articolo 89
Riconoscimento di determinati stabilimenti e atti delegati 1. Gli operatori dei seguenti tipi di
stabilimenti chiedono all'autorità competente il riconoscimento conformemente
all'articolo 91, paragrafo 1, e avviano le loro attività solo dopo che il loro
stabilimento è stato riconosciuto conformemente all'articolo 92, paragrafo 1: a) stabilimenti per le operazioni di
raccolta di ungulati e pollame, da cui tali animali sono spostati in un altro
Stato membro; b) stabilimenti di materiale germinale per
bovini, suini, ovini, caprini ed equini, da cui il materiale germinale di tali
animali è spostato in un altro Stato membro; c) incubatoi, da cui le uova da cova o il
pollame sono spostati in un altro Stato membro; d) stabilimenti che detengono pollame, da
cui pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o uova da cova sono
spostati in un altro Stato membro; e) qualsiasi altro tipo di stabilimento per
animali terrestri detenuti che costituisce un rischio significativo e che deve
essere riconosciuto in conformità alle norme stabilite in un atto delegato
adottato ai sensi del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo. 2. Gli operatori cessano l'attività in
uno stabilimento di cui al paragrafo 1: a) nel caso in cui l'autorità competente
revochi o sospenda il riconoscimento a norma dell'articolo 95, paragrafo 2; o b) in caso di riconoscimento condizionato
rilasciato a norma dell'articolo 94, paragrafo 3, qualora lo stabilimento non
soddisfi le altre prescrizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 3, e non
ottenga un riconoscimento definitivo a norma dell'articolo 92, paragrafo 1. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo
all'integrazione e alla modifica delle norme relative al riconoscimento degli
stabilimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguardo a: a) le deroghe all'obbligo per gli operatori
dei tipi di stabilimenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), di chiedere
il riconoscimento all'autorità competente, quando tali stabilimenti costituiscono
un rischio irrilevante; b) i tipi di stabilimenti che devono essere
riconosciuti conformemente al paragrafo 1, lettera e); c) le norme speciali per la cessazione delle
attività degli stabilimenti di materiale germinale di cui al paragrafo 1, lettera
b). 4. La Commissione, nell'adottare gli
atti delegati di cui al paragrafo 3, tiene conto dei seguenti criteri: a) le categorie e le specie di animali
terrestri detenuti o di materiale germinale presenti in uno stabilimento; b) il numero di specie e il numero di
animali terrestri detenuti o la quantità di materiale germinale presenti in uno
stabilimento; c) il tipo di stabilimento e il tipo di
produzione, d) gli spostamenti di animali terrestri
detenuti o di materiale germinale in entrata e in uscita da tali tipi di
stabilimenti. Articolo 90
Riconoscimento dello status di stabilimento confinato Gli operatori di stabilimenti che intendono
ottenere lo status di stabilimento confinato: a) chiedono il riconoscimento
all'autorità competente conformemente all'articolo 91, paragrafo 1; b) non trasferiscono animali detenuti a
uno stabilimento confinato a norma delle prescrizioni dell'articolo 134,
paragrafo 1, e degli eventuali atti delegati adottati conformemente
all'articolo 134, paragrafo 2, fino a quando il loro stabilimento non abbia
ottenuto il riconoscimento di tale status dall'autorità competente in
conformità agli articoli 92 e 94. Articolo 91
Obbligo di informazione degli operatori al fine di ottenere il riconoscimento e
atti di esecuzione 1. Gli operatori, ai fini della domanda
di riconoscimento del loro stabilimento di cui all'articolo 89, paragrafo 1, e
all'articolo 90, lettera a), trasmettono all'autorità competente le seguenti
informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'operatore; b) l'ubicazione dello stabilimento e una
descrizione delle strutture; c) le categorie, le specie e il numero di
animali terrestri detenuti o la quantità di materiale germinale presenti nello
stabilimento; d) il tipo di stabilimento; e) altri aspetti dello stabilimento, connessi
alla sua specificità, utili per determinare il rischio da esso costituito. 2. Gli operatori degli stabilimenti di
cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente: a) di eventuali cambiamenti significativi
negli stabilimenti in relazione agli elementi di cui al paragrafo 1, lettere
a), b) e c); b) della cessazione delle attività nello
stabilimento. 3. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, stabilire norme relative alle informazioni che gli operatori devono
fornire nella domanda di riconoscimento del loro stabilimento in conformità al
paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Articolo 92
Rilascio e condizioni per il riconoscimento degli stabilimenti e atti delegati 1. L'autorità competente rilascia il
riconoscimento degli stabilimenti esclusivamente in conformità all'articolo 89,
paragrafo 1, e all'articolo 90, lettera a), qualora tali stabilimenti: a) soddisfino, se del caso, le seguenti prescrizioni:
i) misure di quarantena, isolamento e
altre misure di bioprotezione, tenuto conto delle prescrizioni di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e delle norme adottate ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 2; ii) le prescrizioni in materia di
sorveglianza di cui all'articolo 22, e se pertinente per il tipo di
stabilimento e il rischio connesso, all'articolo 23 e alle norme adottate ai
sensi dell'articolo 24; iii) le prescrizioni in materia di
conservazione della documentazione di cui agli articoli 97 e 98 e alle norme
adottate ai sensi degli articoli 100 e 101; b) dispongano di strutture e attrezzature: i) adeguate per ridurre il rischio di
introduzione e diffusione di malattie a un livello accettabile, tenuto conto
del tipo di stabilimento; ii) di una capacità adeguata per il numero
di animali terrestri detenuti o la quantità di materiale germinale; c) non costituiscano un rischio
inaccettabile di diffusione di malattie, tenuto conto delle misure di riduzione
dei rischi adottate; d) dispongano di un numero sufficiente di
addetti adeguatamente formati per l'attività dello stabilimento; e) siano dotati di un sistema che consenta
all'operatore di dimostrare all'autorità competente che le prescrizioni di cui
alle lettere da a) a d) sono soddisfatte. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione a: a) la quarantena, l'isolamento e le altre
misure di bioprotezione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i); b) la sorveglianza di cui al paragrafo 1,
lettera a), punto ii); c) le strutture e le attrezzature di cui al
paragrafo 1, lettera b); d) le responsabilità, le competenze e la
formazione del personale e dei veterinari di cui al paragrafo 1, lettera d); e) la supervisione e il controllo necessari
da parte dell'autorità competente. 3. La Commissione, nell'elaborazione
delle norme di cui agli atti delegati da adottare in conformità al paragrafo 2,
tiene conto dei seguenti fattori: a) i rischi presentati da ciascun tipo di
stabilimento; b) le categorie e le specie di animali
terrestri detenuti; c) il tipo di produzione; d) le modalità tipiche di spostamento
adottate dal tipo di stabilimento e le specie e le categorie di animali
detenuti in tali stabilimenti. Articolo 93
Portata del riconoscimento degli stabilimenti L'autorità competente indica espressamente nel
riconoscimento di uno stabilimento rilasciato a norma dell'articolo 92,
paragrafo 1, a seguito di una domanda presentata conformemente all'articolo 89,
paragrafo 1, e all'articolo 90, lettera a): a) per quali dei tipi di stabilimento
di cui all'articolo 89, paragrafo 1, all'articolo 90 e alle norme adottate
conformemente all'articolo 89, paragrafo 3, lettera b), vale il riconoscimento;
b) per quali categorie e specie di
animali terrestri detenuti o di materiale germinale di tali specie vale il
riconoscimento. Articolo 94
Procedure per il rilascio del riconoscimento da parte dell'autorità competente
1. L'autorità competente definisce le
procedure che gli operatori devono seguire per chiedere il riconoscimento dei
loro stabilimenti a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, dell'articolo 90 e
dell'articolo 91, paragrafo 1. 2. Dopo aver ricevuto una domanda di
riconoscimento da parte di un operatore, l'autorità competente, a norma
dell'articolo 89, paragrafo 1, e dell'articolo 90, lettera a), effettua una
visita in loco. 3. L'autorità competente può rilasciare
un riconoscimento condizionato a uno stabilimento qualora, dalla domanda
presentata dall'operatore e dalla successiva visita in loco dello stabilimento
da parte dell'autorità competente di cui al paragrafo 2 del presente articolo,
risulti che lo stabilimento soddisfa tutte le principali condizioni che offrono
garanzie sufficienti che tale stabilimento non costituisce un rischio
significativo, in attesa di garantire la conformità a tutte le prescrizioni per
il riconoscimento di cui all'articolo 92, paragrafo 1, e alle norme adottate ai
sensi dell'articolo 92, paragrafo 2. 4. L'autorità competente, qualora abbia
rilasciato un riconoscimento condizionato a norma del paragrafo 3 del presente
articolo, rilascia un riconoscimento completo solo se, da una successiva visita
in loco dello stabilimento effettuata entro tre mesi dalla data di rilascio del
riconoscimento condizionato, risulta che lo stabilimento soddisfa tutte le
prescrizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 92, paragrafo 1, e alle
norme adottate ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2. Se dalla visita in loco emerge che lo stabilimento
ha compiuto progressi evidenti, ma non soddisfa ancora tutte le prescrizioni
pertinenti, l'autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato.
Il riconoscimento condizionato può tuttavia valere per un periodo massimo di
sei mesi. Articolo 95
Riesame, sospensione e revoca del riconoscimento da parte dell'autorità
competente 1. L'autorità competente riesamina
costantemente i riconoscimenti degli stabilimenti rilasciati a norma degli
articoli 92 e 94. 2. Qualora rilevi gravi carenze in uno
stabilimento per quanto riguarda la conformità alle prescrizioni di cui
all'articolo 92, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 92,
paragrafo 2, e l'operatore non sia in grado di fornire garanzie adeguate in merito
all'eliminazione di tali carenze, l'autorità competente avvia le procedure per
revocare il riconoscimento dello stabilimento. L'autorità competente può tuttavia sospendere il
riconoscimento di uno stabilimento se l'operatore è in grado di garantire che
ovvierà a tali carenze entro un periodo di tempo ragionevole. 3. Dopo la revoca o la sospensione a
norma del paragrafo 2, il riconoscimento può essere ripristinato solo se
l'autorità competente accerta che lo stabilimento soddisfa integralmente tutte
le prescrizioni del presente regolamento concernenti tale tipo di stabilimento.
Sezione 3
Registro degli stabilimenti e dei trasportatori dell'autorità competente Articolo 96
Registro degli stabilimenti e dei trasportatori 1. L'autorità competente istituisce e
mantiene aggiornato un registro: a) di tutti gli stabilimenti e i
trasportatori registrati a norma dell'articolo 88; b) di tutti gli stabilimenti riconosciuti a
norma degli articoli 92 e 94. Essa mette tale registro a disposizione degli
altri Stati membri e del pubblico. 2. Ove opportuno e pertinente,
l'autorità competente può combinare la registrazione di cui al paragrafo 1,
lettera a), e il riconoscimento di cui al paragrafo 1, lettera b), con la
registrazione per altri scopi. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a: a) le informazioni da riportare nel registro
di cui al paragrafo 1; b) le prescrizioni supplementari per i
registri degli stabilimenti di materiale germinale, dopo la cessazione delle
loro attività; c) la messa a disposizione del pubblico del
registro di cui al paragrafo 1. 4. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, stabilire norme relative al formato e alle procedure del registro
degli stabilimenti e dei trasportatori e degli stabilimenti riconosciuti di cui
al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Sezione 4
Conservazione della documentazione Articolo 97
Obbligo di conservazione della documentazione per gli operatori degli
stabilimenti diversi dagli stabilimenti di materiale germinale 1. Gli operatori degli stabilimenti
soggetti all'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 88 o di
riconoscimento a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, conservano e aggiornano
la documentazione recante almeno le seguenti informazioni: a) le specie, le categorie, il numero e
l'identificazione degli animali terrestri detenuti presenti nel loro
stabilimento; b) gli spostamenti di animali terrestri
detenuti in entrata e in uscita dal loro stabilimento, indicando secondo i
casi: i) il luogo di origine o di destinazione; ii) la data di tali spostamenti; c) i documenti in formato cartaceo o
elettronico che devono accompagnare gli animali terrestri detenuti che entrano
o escono dallo stabilimento in conformità agli articoli 106, lettera b), 107,
lettera b), 109, lettera c), 110, lettera b), 113, lettera b), all'articolo
140, paragrafi 1 e 2, all'articolo 162, paragrafo 2, e alle norme adottate ai
sensi degli articoli 114 e 117 e dell'articolo 141, paragrafo 1, lettere b) e
c); d) gli eventuali problemi di sanità animale
degli animali detenuti presenti nel loro stabilimento; e) le misure di bioprotezione, la
sorveglianza, i trattamenti, i risultati di prove e altre informazioni
pertinenti se del caso per: i) la categoria e le specie di animali
terrestri detenuti nello stabilimento; ii) il tipo di produzione; iii) il tipo e le dimensioni dello
stabilimento; f) i risultati delle visite di sanità
animale richieste conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, e alle norme
adottate ai sensi dell'articolo 24. 2. Gli stabilimenti esonerati
dall'obbligo di registrazione in conformità all'articolo 83 possono essere
esonerati dallo Stato membro dall'obbligo di conservare la documentazione
recante le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Gli operatori degli stabilimenti
conservano la documentazione di cui al paragrafo 1 nello stabilimento e: a) la mettono a disposizione dell'autorità
competente su richiesta; b) la conservano per un periodo di tempo
minimo che deve essere fissato dall'autorità competente, ma che non può essere
inferiore a tre anni. Articolo 98
Conservazione della documentazione per gli stabilimenti di materiale germinale 1. Gli operatori degli stabilimenti di
materiale germinale conservano e aggiornano la documentazione recante almeno le
seguenti informazioni: a) la razza, l'età e gli estremi per
l'identificazione degli animali donatori utilizzati per la produzione di
materiale germinale; b) la data e il luogo di raccolta, di
trasformazione e di magazzinaggio del materiale germinale raccolto, prodotto o
trasformato; c) gli estremi per l'identificazione del
materiale germinale e i particolari relativi al luogo di destinazione, se
conosciuti; d) i documenti in formato cartaceo o
elettronico che devono accompagnare il materiale germinale in arrivo o in
partenza dallo stabilimento conformemente all'articolo 159 e all'articolo 162,
paragrafo 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 160, paragrafi 3 e 4; e) le tecniche di laboratorio utilizzate. 2. Gli stabilimenti esonerati
dall'obbligo di registrazione in conformità all'articolo 84 possono essere
esonerati dallo Stato membro dall'obbligo di conservare la documentazione
recante le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Gli operatori degli stabilimenti di
materiale germinale conservano la documentazione di cui al paragrafo 1 nello
stabilimento e: a) la mettono a disposizione dell'autorità
competente su richiesta; b) la conservano per un periodo di tempo
minimo che deve essere fissato dall'autorità competente, ma che non può essere
inferiore a tre anni. Articolo 99
Conservazione della documentazione per i trasportatori 1. I trasportatori di materiale
germinale conservano e aggiornano la documentazione recante almeno le seguenti
informazioni: a) gli stabilimenti visitati; b) le categorie, le specie e la quantità di
materiale germinale da essi trasportati; c) la pulizia, la disinfezione e la
disinfestazione del mezzo di trasporto. 2. I trasportatori esonerati
dall'obbligo di registrazione in conformità all'articolo 86 possono essere
esonerati dallo Stato membro dall'obbligo di conservare la documentazione
recante le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. I trasportatori conservano la
documentazione di cui al paragrafo 1: a) in modo che possa essere messa
immediatamente a disposizione dell'autorità competente su richiesta; b) per un periodo di tempo minimo che deve
essere fissato dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre
anni. Articolo 100
Delega di potere per la conservazione della documentazione 1. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
norme integranti le prescrizioni in materia di conservazione della
documentazione di cui agli articoli 97, 98 e 99 per quanto concerne: a) le deroghe alle prescrizioni in materia
di conservazione della documentazione per: i) gli operatori di alcuni tipi di
stabilimenti e alcuni tipi di trasportatori; ii) gli stabilimenti che detengono o i
trasportatori che manipolano un numero ridotto di animali terrestri detenuti o
una piccola quantità di materiale germinale; iii) alcune categorie o specie di animali
terrestri detenuti o di materiale germinale; b) le informazioni da conservare in aggiunta
a quelle di cui all'articolo 97, paragrafo 1, all'articolo 98, paragrafo 1, e
all'articolo 99, paragrafo 1; c) le prescrizioni supplementari relative
alla conservazione della documentazione per il materiale germinale raccolto,
prodotto o trasformato in uno stabilimento di materiale germinale, dopo che ha
cessato le proprie attività. 2. La Commissione, nell'elaborare le
norme da inserire negli atti delegati di cui al paragrafo 1, tiene conto dei
seguenti fattori: a) i rischi presentati da ciascun tipo di
stabilimento o di trasportatore; b) le categorie e le specie di animali
terrestri detenuti o di materiale germinale presenti nello stabilimento o
trasportati; c) il tipo di produzione nello stabilimento
o il tipo di trasporto; d) le modalità tipiche di spostamento del
tipo di stabilimento e delle categorie di animali interessati; e) il numero di animali terrestri detenuti o
la quantità di materiale germinale tenuti nello stabilimento o trasportati dal
trasportatore. Articolo 101
Competenze di esecuzione per la conservazione della documentazione La Commissione, mediante atti di esecuzione,
adotta norme riguardanti: a) il formato della documentazione di
cui all'articolo 97, paragrafo 1, all'articolo 98, paragrafo 1, e all'articolo
99, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 100; b) la conservazione della
documentazione in formato elettronico di cui all'articolo 97, paragrafo 1,
all'articolo 98, paragrafo 1, e all'articolo 99, paragrafo 1, e alle norme
adottate ai sensi dell'articolo 100; c) le procedure per la conservazione
della documentazione di cui all'articolo 97, paragrafo 1, all'articolo 98,
paragrafo 1, e all'articolo 99, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi
dell'articolo 100; Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Capo 2
Prescrizioni in materia di tracciabilità per gli animali terrestri detenuti
e per il materiale germinale Sezione 1
animali terrestri detenuti Articolo 102
Responsabilità degli Stati membri riguardo all'istituzione di un sistema di
identificazione e registrazione degli animali terrestri detenuti 1. Gli Stati membri dispongono di un
sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali terrestri
detenuti e, se del caso, per la registrazione dei loro spostamenti, che tiene
conto: a) della specie o della categoria di animali
terrestri detenuti; b) del rischio rappresentato da tale specie
o categoria. 2. Il sistema di cui al paragrafo 1
comprende i seguenti elementi: a) i mezzi
per identificare gli animali terrestri detenuti singolarmente o in gruppi; b) i documenti di identificazione, i
documenti di trasporto e gli altri documenti per l'identificazione e la
tracciabilità degli animali terrestri detenuti di cui all'articolo 104; c) la documentazione aggiornata conservata
negli stabilimenti conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, lettere a) e b);
d) una base dati informatizzata degli
animali terrestri detenuti conformemente all'articolo 103, paragrafo 1. 3. Il sistema di cui al paragrafo 1 è
concepito in modo da: a) garantire l'applicazione efficace delle
misure di prevenzione e lotta alle malattie stabilite dal presente regolamento;
b) facilitare la tracciabilità degli animali
terrestri detenuti e dei loro spostamenti all'interno e tra gli Stati membri
come pure del loro ingresso nell'Unione; c) assicurare l'efficiente interoperabilità,
integrazione e compatibilità degli elementi che lo compongono; d) garantire che sia adatto nella misura
appropriata: i) al sistema informatico per il
trattamento delle informazioni per la notifica e la comunicazione nell'Unione
di cui all'articolo 20; ii) al sistema IMSOC; e) garantire un approccio coerente per le diverse
specie animali oggetto del sistema. 4. Se del caso gli Stati membri
possono: a) utilizzare in tutto o in parte il sistema
di cui al paragrafo 1 per scopi diversi da quelli indicati al paragrafo 3,
lettere a) e b); b) integrare i documenti di identificazione,
i documenti di trasporto e gli altri documenti di cui all'articolo 104 con i
certificati sanitari o l'autodichiarazione previsti all'articolo 140, paragrafi
1 e 2, e all'articolo 148, paragrafo 1, e nelle norme adottate ai sensi
dell'articolo 141, lettere b) e c), e dell'articolo 148, paragrafi 3 e 4; c) designare un'altra autorità o autorizzare
un altro organismo o una persona fisica ai fini dell'applicazione pratica del
sistema di identificazione e registrazione di cui al paragrafo 1. Articolo 103
Obbligo per gli Stati membri di istituire una base dati informatizzata degli
animali terrestri detenuti 1. Gli Stati membri istituiscono e
mantengono una base dati informatizzata per la registrazione: a) delle seguenti informazioni relative agli
animali detenuti delle specie bovina, ovina e caprina: i) la loro identificazione individuale
conformemente all'articolo 106, lettera a), e all'articolo 107, lettera a); ii) gli stabilimenti in cui sono tenuti; iii) i loro spostamenti in entrata e in
uscita dagli stabilimenti; b) delle informazioni relative agli animali
detenuti della specie suina e agli stabilimenti dove sono tenuti; c) delle seguenti informazioni relative agli
animali detenuti della specie equina: i) il loro numero unico di identificazione
a vita conformemente all'articolo 109, paragrafo 1, lettera a); ii) se del caso, il mezzo di
identificazione che collega l'animale al documento di identificazione di cui al
punto iii); iii) il documento di identificazione di cui
all'articolo 109, paragrafo 1, lettera c); iv) gli stabilimenti in cui tali animali
sono abitualmente tenuti; d) delle informazioni relative agli animali
terrestri detenuti di specie diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c),
quando ciò sia previsto nelle norme adottate conformemente al paragrafo 2. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla
registrazione di informazioni relative a specie animali diverse da quelle di
cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo nella base dati
informatizzata di cui al suddetto paragrafo, qualora ciò sia necessario, tenuto
conto dei rischi presentati da tali specie, per: a) garantire l'applicazione efficace delle
misure di prevenzione e lotta alle malattie stabilite dal presente regolamento; b) facilitare la tracciabilità degli animali
terrestri detenuti e dei loro spostamenti all'interno e tra gli Stati membri
come pure del loro ingresso nell'Unione. Articolo 104
Obblighi dell'autorità competente per quanto riguarda i documenti di
identificazione, i documenti di trasporto e gli altri documenti per
l'identificazione e la tracciabilità degli animali terrestri detenuti L'autorità
competente rilascia: a) i documenti di identificazione degli
animali terrestri detenuti se richiesto dall'articolo 106, lettera b),
dall'articolo 109, lettera c), dall'articolo 112, paragrafo 1, lettera b), e
paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 113, lettera b), e dalle norme adottate
ai sensi degli articoli 114 e 117; b) i documenti di trasporto e gli altri
documenti per l'identificazione e la tracciabilità degli animali terrestri
detenuti se richiesto dall'articolo 107, lettera b), dall'articolo 110, lettera
b), dall'articolo 113, lettera b), e dalle norme adottate ai sensi degli articoli
114 e 117. Articolo 105
Disponibilità al pubblico delle informazioni sui mezzi di identificazione L'autorità competente informa la Commissione e
mette a disposizione del pubblico informazioni riguardanti: a) i
punti di contatto per le basi dati informatizzate istituite dagli Stati membri
a norma dell'articolo 103, paragrafo 1; b) le
autorità o gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di
identificazione, dei documenti di trasporto e degli altri documenti
conformemente all'articolo 104, tenuto conto dell'articolo 102, paragrafo 4,
lettera c); c) i
mezzi di identificazione da utilizzare per ciascuna categoria e specie di
animali terrestri detenuti conformemente all'articolo 106, lettera a),
all'articolo 107, lettera a), all'articolo 109, paragrafo 1, all'articolo 110,
lettera a), all'articolo 112, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera
a), all'articolo 113, lettera a), e alle norme adottate ai sensi degli articoli
114 e 117; d) il
formato prescritto per il rilascio dei documenti di identificazione e degli
altri documenti di cui all'articolo 104. Articolo 106
Obblighi degli operatori per quanto riguarda l'identificazione degli animali
detenuti della specie bovina Gli operatori che detengono animali della specie
bovina: a) provvedono affinché tali animali
detenuti siano identificati individualmente con un mezzo fisico di
identificazione; b) garantiscono che a tali animali
detenuti sia rilasciato un documento di identificazione, che è un documento
unico a vita, dall'autorità competente o dall'autorità designata o da un
organismo autorizzato e che questo documento: i) sia conservato, compilato correttamente
e aggiornato dall'operatore; ii) accompagni tali animali detenuti quando
vengono spostati; c) trasmettono le informazioni sugli spostamenti
in entrata e in uscita dallo stabilimento di questi animali detenuti alla base
dati informatizzata di cui all'articolo 103, paragrafo 1, e alle norme adottate
ai sensi degli articoli 114 e 117. Articolo 107
Obblighi degli operatori per quanto riguarda l'identificazione degli animali
detenuti delle specie ovina e caprina Gli operatori che detengono animali delle
specie ovina e caprina: a) provvedono affinché tali animali
detenuti siano identificati individualmente con un mezzo fisico di identificazione;
b) garantiscono che questi animali
detenuti, quando vengono spostati dallo stabilimento in cui sono tenuti, siano
accompagnati da un documento di trasporto correttamente compilato rilasciato
dall'autorità competente in conformità all'articolo 104; c) trasmettono le informazioni sugli
spostamenti in entrata e in uscita dallo stabilimento di questi animali
detenuti alla base dati informatizzata di cui all'articolo 103, paragrafo 1, e
alle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117. Articolo 108
Deroghe relative ai documenti di identificazione e ai documenti di trasporto
per gli animali detenuti delle specie bovina, ovina e caprina In deroga all'articolo 104, all'articolo 106,
lettera b), e all'articolo 107, lettera b), gli Stati membri possono esonerare
gli operatori dall'obbligo di garantire che, negli spostamenti all'interno
dello Stato membro, gli animali detenuti delle specie bovina, ovina e caprina
siano accompagnati da documenti di identificazione o documenti di trasporto,
purché: a) le informazioni contenute nel
documento di trasporto o nel documento di identificazione siano inserite nella
base dati informatizzata di cui all'articolo 103, paragrafo 1; b) il sistema per l'identificazione e
la registrazione degli animali detenuti delle specie bovina, ovina e caprina
offra un livello di tracciabilità equivalente a quello dei documenti di
identificazione e dei documenti di trasporto. Articolo 109
Obblighi degli operatori per quanto riguarda l'identificazione e la
registrazione degli animali detenuti della specie equina 1. Gli operatori che detengono animali
della specie equina provvedono affinché tali animali siano identificati
individualmente mediante: a) un numero unico di identificazione a
vita, che è registrato nella base dati informatizzata di cui all'articolo 103,
paragrafo 1; b) un metodo che colleghi in maniera
inequivocabile l'animale detenuto e il documento di identificazione di cui alla
lettera c) del presente paragrafo rilasciato dall'autorità competente
conformemente all'articolo 104; c) un documento unico di identificazione a
vita correttamente compilato. 2. Gli operatori che detengono animali
della specie equina trasmettono le informazioni su tali animali alla base dati
informatizzata di cui all'articolo 103, paragrafo 1, e alle norme adottate ai
sensi degli articoli 114 e 117. Articolo 110
Obblighi degli operatori per quanto riguarda l'identificazione e la
registrazione degli animali detenuti della specie suina Gli operatori che detengono animali della
specie suina: a) provvedono affinché tali animali
detenuti siano identificati con un mezzo fisico di identificazione; b) garantiscono che questi animali
detenuti, quando vengono spostati dallo stabilimento in cui sono tenuti, siano
accompagnati da un documento di trasporto correttamente compilato rilasciato
dall'autorità competente in conformità all'articolo 104, lettera b); c) trasmettono le informazioni relative
allo stabilimento dove sono tenuti tali animali alla base dati informatizzata
di cui all'articolo 103, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi degli
articoli 114 e 117. Articolo 111
Deroghe relative agli spostamenti di animali detenuti della specie suina In deroga all'articolo 110, lettera b), gli
Stati membri possono esonerare gli operatori dall'obbligo di garantire che,
negli spostamenti all'interno dello Stato membro, gli animali detenuti della
specie suina siano accompagnati da documenti di trasporto correttamente
compilati rilasciati dall'autorità competente, purché: a) le informazioni contenute in tali
documenti di trasporto siano inserite nella base dati informatizzata istituita
dallo Stato membro conformemente all'articolo 103, paragrafo 1; b) il sistema per l'identificazione e
la registrazione degli animali detenuti della specie suina offra un livello di
tracciabilità equivalente a quello di tali documenti di trasporto. Articolo 112
Obblighi dei detentori di animali da compagnia terrestri per quanto riguarda
l'identificazione e la registrazione di tali animali 1. I detentori di animali da compagnia
provvedono affinché gli animali da compagnia terrestri delle specie elencate
nell'allegato I, parte A, che sono trasferiti da uno Stato membro ad un altro: a) siano identificati individualmente con un
mezzo fisico di identificazione; b) siano accompagnati da un documento di
identificazione correttamente compilato e aggiornato, rilasciato dall'autorità
competente in conformità all'articolo 104. 2. I detentori di animali da compagnia
garantiscono che gli animali da compagnia terrestri delle specie elencate
nell'allegato I, parte B, quando vengono spostati da uno Stato membro ad un
altro, e quando richiesto dalle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e
117: a) siano identificati, singolarmente o in
gruppi; b) siano accompagnati da documenti di
identificazione, documenti di trasporto o altri documenti per l'identificazione
e la tracciabilità degli animali, a seconda delle specie animali interessate,
correttamente compilati e aggiornati. Articolo 113
Obblighi degli operatori per quanto riguarda l'identificazione degli animali
terrestri detenuti diversi dagli animali delle specie bovina, ovina, caprina,
suina ed equina e dagli animali da compagnia Gli operatori provvedono affinché gli animali
terrestri detenuti diversi dagli animali delle specie bovina, ovina, caprina,
suina ed equina e dagli animali da compagnia soddisfino, se richiesto dalle
norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117, le seguenti prescrizioni: a) sono identificati, singolarmente o
in gruppi; b) sono accompagnati da documenti di
identificazione, documenti di trasporto o altri documenti per l'identificazione
e la tracciabilità degli animali, a seconda delle specie animali interessate,
correttamente compilati e aggiornati. Articolo 114
Delega di potere in materia di identificazione e registrazione Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo: a) alla designazione di altre autorità
o all'autorizzazione di organismi o persone fisiche, come previsto all'articolo
102, paragrafo 4, lettera c); b) alle prescrizioni dettagliate in
materia di: i) mezzi di identificazione degli animali
terrestri detenuti di cui all'articolo 106, lettera a), all'articolo 107,
lettera a), all'articolo 109, paragrafo 1, all'articolo 110, lettera a),
all'articolo 112, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), e
all'articolo 113, lettera a); ii) applicazione e uso di tali mezzi di
identificazione; c) alle informazioni da inserire: i) nelle basi dati informatizzate di cui
all'articolo 103, paragrafo 1; ii) nel documento di identificazione degli
animali detenuti della specie bovina di cui all'articolo 105, lettera b); iii) nel documento di trasporto degli
animali detenuti delle specie ovina e caprina di cui all'articolo 107, lettera
b); iv) nel documento di identificazione degli
animali detenuti della specie equina di cui all'articolo 109, paragrafo 1,
lettera c); v) nel documento di trasporto degli animali
detenuti della specie suina di cui all'articolo 110, lettera b); vi) nei documenti di identificazione degli
animali da compagnia terrestri di cui all'articolo 112, paragrafo 1, lettera
b), o nei documenti di identificazione, nei documenti di trasporto o negli
altri documenti per gli animali da compagnia terrestri di cui all'articolo 112,
paragrafo 2, lettera b); vii) nei documenti di identificazione o nei
documenti di trasporto degli animali terrestri detenuti diversi dagli animali
delle specie bovina, ovina, caprina, suina, equina e dagli animali da compagnia
di cui all'articolo 113, lettera b); d) alle prescrizioni dettagliate per le
varie specie e categorie di animali terrestri detenuti miranti a garantire il
buon funzionamento del sistema di identificazione e registrazione di cui
all'articolo 102, paragrafo 1; e) alle prescrizioni dettagliate per
gli animali terrestri detenuti che entrano nell'Unione a partire da paesi e
territori terzi; f) alle prescrizioni in materia di
identificazione e registrazione per gli animali da compagnia terrestri detenuti
elencati nell'allegato I, parte B, e per gli animali terrestri detenuti diversi
da quelli delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, qualora ciò sia
necessario, tenuto conto dei rischi presentati da tali specie, per: i) garantire l'applicazione efficace delle
misure di prevenzione e lotta alle malattie stabilite dal presente regolamento; ii) facilitare la tracciabilità degli
animali terrestri detenuti e dei loro spostamenti all'interno e tra gli Stati
membri come pure del loro ingresso nell'Unione; Articolo 115
Delega di potere per quanto riguarda le deroghe alle prescrizioni in materia di
tracciabilità Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle deroghe,
per gli operatori, alle prescrizioni in materia di identificazione e
registrazione di cui agli articoli 106, 107, 109 e 110: a) nel caso in cui uno o più di tali
elementi non risultino necessari per adempiere alle prescrizioni di cui
all'articolo 102, paragrafo 3, lettere a) e b); b) quando altre misure di tracciabilità
adottate negli Stati membri garantiscono che il livello di tracciabilità degli
animali in questione non sia compromesso. Articolo 116
Fattori da prendere in considerazione nell'adottare gli atti delegati di cui
agli articoli 114 e 115 La Commissione, nello stabilire le norme da definire
negli atti delegati di cui agli articoli 114 e 115, tiene conto dei seguenti
fattori: a) le categorie e le specie di animali
terrestri detenuti; b) i rischi per tali animali terrestri
detenuti; c) il numero di animali presenti nello
stabilimento; d) il tipo di produzione negli
stabilimenti in cui sono tenuti tali animali terrestri; e) le modalità di spostamento delle
specie e categorie di animali terrestri detenuti; f) considerazioni in merito alla
protezione e alla conservazione delle specie di animali terrestri detenuti; g) l'applicazione efficace degli altri
elementi di tracciabilità del sistema di identificazione e registrazione degli
animali terrestri detenuti di cui all'articolo 102, paragrafo 2. Articolo 117
Competenze di esecuzione per quanto riguarda la tracciabilità degli animali
terrestri detenuti La Commissione, mediante atti di esecuzione,
stabilisce norme per l'attuazione delle prescrizioni previste negli articoli
106, 107, 109, 110, 112 e 113 e di quelle fissate negli atti delegati adottati
ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, e degli articoli 114 e 115, riguardo: a) alle specifiche tecniche, ai formati
e alle modalità di funzionamento relativi: i) ai mezzi e metodi di identificazione e
all'uso dell'identificazione; ii) al documento di identificazione o al
documento di trasporto degli animali detenuti delle specie bovina, ovina e
caprina; iii) al documento di identificazione degli
animali detenuti della specie equina; iv) ai documenti di identificazione e
trasporto e agli altri documenti per gli animali terrestri detenuti di specie
diverse dalle specie bovina, ovina, caprina ed equina; v) alle basi dati informatizzate. b) ai termini per: i) la trasmissione di informazioni alla
base dati informatizzata da parte degli operatori; ii) la registrazione degli animali
terrestri detenuti; iii) l'identificazione degli animali
terrestri detenuti e la sostituzione dei marchi di identificazione; c) l'applicazione pratica delle deroghe
in materia di identificazione e registrazione previste nelle norme adottate ai
sensi dell'articolo 115. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Sezione 2
materiale germinale Articolo 118
Prescrizioni in materia di tracciabilità per il materiale germinale di animali
detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina e del pollame 1. Gli operatori che producono,
trasformano o immagazzinano materiale germinale appongono sul materiale
germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, equina e
suina un marchio che consenta di determinare chiaramente: a) gli animali donatori; b) la data della raccolta; c) gli stabilimenti di materiale germinale
in cui tale materiale è stato raccolto, prodotto, trasformato e immagazzinato. 2. La marcatura di cui al paragrafo 1 è
concepita in modo da assicurare: a) l'applicazione efficace delle misure di
prevenzione e lotta alle malattie stabilite dal presente regolamento; b) la tracciabilità del materiale germinale
e dei suoi spostamenti all'interno e tra gli Stati membri come pure del suo
ingresso nell'Unione. Articolo 119
Delega di potere per quanto riguarda le prescrizioni in materia di
tracciabilità del materiale germinale 1. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo: a) alle prescrizioni in materia di
tracciabilità relative al materiale germinale di animali terrestri detenuti
delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina che modificano e integrano
le norme definite all'articolo 118; b) alle prescrizioni in materia di
tracciabilità relative al materiale germinale di animali terrestri detenuti
diversi dagli animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina, se
necessario per: i) l'applicazione efficace delle misure di
prevenzione e lotta alle malattie stabilite dal presente regolamento; ii) la tracciabilità di tale materiale
germinale e dei suoi spostamenti all'interno e tra gli Stati membri come pure
del suo ingresso nell'Unione. 2. La Commissione, nell'adottare gli
atti delegati di cui al paragrafo 1, tiene conto dei seguenti fattori: a) le specie di animali terrestri detenuti
da cui proviene il materiale germinale; b) lo stato sanitario degli animali
donatori; c) i rischi connessi a tale materiale
germinale; d) il tipo di materiale germinale; e) il tipo di raccolta, trasformazione o
magazzinaggio; f) le modalità di spostamento delle specie
e categorie di animali terrestri detenuti e del loro materiale germinale; g) considerazioni in merito alla protezione
e alla conservazione delle specie di animali terrestri detenuti; h) altri elementi che possono contribuire
alla tracciabilità del materiale germinale. Articolo 120
Competenze di esecuzione per quanto riguarda le prescrizioni in materia di
tracciabilità del materiale germinale La Commissione, mediante atti di esecuzione,
stabilisce norme riguardanti: a) le
prescrizioni e le specifiche tecniche per la marcatura di cui all'articolo 118,
paragrafo 1; b) i
requisiti operativi relativi alle prescrizioni in materia di tracciabilità di
cui agli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Capo 3
Spostamenti all'interno dell'Unione di animali terrestri detenuti diversi
dagli animali da compagnia terrestri Sezione 1
Prescrizioni generali relative agli spostamenti Articolo 121
Prescrizioni generali relative agli spostamenti di animali terrestri detenuti 1. Gli operatori adottano misure
preventive appropriate per garantire che gli spostamenti di animali terrestri
detenuti non compromettano lo stato sanitario nel luogo di destinazione per
quanto riguarda: a) le malattie elencate di cui all'articolo
8, paragrafo 1, lettera d); b) le malattie emergenti. 2. Gli operatori spostano dagli
stabilimenti e vi ricevono animali terrestri detenuti solo se questi soddisfano
le seguenti condizioni: a) provengono da stabilimenti che sono
stati: i) inseriti dall'autorità competente nel
registro degli stabilimenti conformemente all'articolo 88, lettera a), e per i
quali non sono state concesse deroghe dallo Stato membro di origine a norma
dell'articolo 83; ii) riconosciuti dall'autorità competente
conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, se richiesto dall'articolo 89,
paragrafo 1, o dall'articolo 90; b) soddisfano le prescrizioni in materia di
identificazione e registrazione previste agli articoli 106, 107, 109, 110 e 113
e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 114, lettere da a) a d), e
dell'articolo 117. Articolo 122
Misure di prevenzione relative al trasporto 1. Gli operatori adottano le misure di
prevenzione necessarie e appropriate per assicurare che: a) lo stato sanitario degli animali
terrestri detenuti non sia messo a rischio durante il trasporto; b) le operazioni di trasporto degli animali
terrestri detenuti non provochino la potenziale diffusione delle malattie
elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), all'uomo e agli
animali nei luoghi di raggruppamento, di sosta e di destinazione; c) si provveda alla pulizia, alla
disinfezione e alla disinfestazione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto
e si adottino altre misure appropriate di bioprotezione, in funzione dei rischi
connessi al trasporto. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo: a) alla pulizia, alla disinfezione e alla
disinfestazione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto come pure
all'impiego di biocidi a tali fini; b) alle altre misure appropriate di bioprotezione
di cui al paragrafo 1, lettera c). Sezione 2
Spostamenti tra Stati membri Articolo 123
Prescrizioni generali relative agli spostamenti tra Stati membri di animali
terrestri detenuti 1. Gli operatori spostano in un altro
Stato membro animali terrestri detenuti solo se tali animali soddisfano le
seguenti condizioni: a) provengono da uno stabilimento: i) che è privo di mortalità anormale o di
altri sintomi di malattie la cui causa è indeterminata; ii) che non è soggetto a restrizioni degli
spostamenti riguardanti le specie da spostare conformemente alle norme di cui
all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 61, paragrafo 1, lettera
a), all'articolo 62, all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 74,
paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi
dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 63 e 67, dell'articolo 71,
paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79 e dell'articolo
81, paragrafo 2, o alle misure di emergenza di cui agli articoli 246 e 247 e
alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248, tranne qualora siano state
concesse deroghe alle restrizioni degli spostamenti in conformità a tali norme;
iii) che non è situato in una zona soggetta
a restrizioni conformemente alle norme di cui all'articolo 55, paragrafo 1,
lettera f), punto ii), agli articoli 64 e 65, all'articolo 74, paragrafo 1,
all'articolo 78 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 67, dell'articolo
71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79 e
dell'articolo 81, paragrafo 2, o alle misure di emergenza di cui agli articoli
246 e 247 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248, tranne qualora
siano state concesse deroghe in conformità a tali norme; b) non sono stati in contatto con animali
terrestri detenuti cui si applicano le restrizioni degli spostamenti di cui
alla lettera a), punti ii) e iii), o con animali terrestri detenuti di una
specie elencata di stato sanitario inferiore, per un periodo di tempo
sufficiente, prima della data prevista per lo spostamento in un altro Stato
membro, di modo che sia ridotta al minimo la possibilità di diffondere
malattie, tenuto conto dei seguenti fattori: i) il periodo d'incubazione e le vie di
trasmissione delle malattie elencate e delle malattie emergenti; ii) il tipo di stabilimento; iii) le specie e le categorie degli animali
terrestri detenuti oggetto degli spostamenti; iv) altri fattori epidemiologici; c) soddisfano le prescrizioni pertinenti di
cui alle sezioni da 3 a 8. 2. Gli operatori adottano tutte le
misure necessarie per garantire che gli animali terrestri detenuti che vengono
spostati in un altro Stato membro siano consegnati direttamente al luogo di
destinazione nell'altro Stato membro tranne qualora, per motivi di benessere
degli animali, debbano fermarsi in un luogo di sosta. Articolo 124
Obblighi degli operatori nel luogo di destinazione 1. Gli operatori di stabilimenti e
macelli che ricevono da un altro Stato membro animali terrestri detenuti: a) verificano: i) che siano presenti i mezzi di
identificazione previsti all'articolo 106, lettera a), all'articolo 107,
lettera a), all'articolo 109, paragrafo 1, all'articolo 110, lettera a),
all'articolo 113, lettera a), e nelle norme adottate ai sensi degli articoli
114 e 117; ii) che siano presenti e correttamente
compilati i documenti di identificazione previsti all'articolo 106, lettera b),
all'articolo 107, lettera b), all'articolo 109, paragrafo 1, lettera c),
all'articolo 113, lettera b), e nelle norme adottate ai sensi degli articoli
114 e 117; b) verificano che siano presenti i
certificati sanitari previsti all'articolo 140 e nelle norme adottate ai sensi
dell'articolo 141, lettere b) e c), o le autodichiarazioni previste
all'articolo 148 e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 148, paragrafo
2; c) informano l'autorità competente in merito
a qualsiasi irregolarità riguardante: i) gli animali terrestri detenuti che
hanno ricevuto; ii) la presenza dei mezzi di
identificazione di cui alla lettera a), punto i); iii) i documenti di cui alla lettera a),
punto ii), e alla lettera b). 2. Nel caso di un'irregolarità di cui
al paragrafo 1, lettera c), l'operatore isola gli animali interessati fino
all'adozione di una decisione in merito da parte dell'autorità competente. Articolo 125
Divieto degli spostamenti tra Stati membri di animali terrestri detenuti In caso di animali destinati a essere
macellati a fini di eradicazione delle malattie nel quadro di un programma di
eradicazione di cui all'articolo 30, paragrafi 1, 2 e 3, gli operatori spostano
in un altro Stato membro animali terrestri detenuti solo se, prima dello
spostamento, lo Stato membro di destinazione dà la propria esplicita
autorizzazione. Articolo 126
Prescrizioni generali per gli operatori per quanto riguarda gli spostamenti di
animali terrestri detenuti che passano attraverso Stati membri ma sono
destinati all'esportazione dall'Unione verso paesi o territori terzi Gli operatori garantiscono che gli animali
terrestri detenuti destinati all'esportazione verso un paese o territorio terzo
che passano attraverso il territorio di un altro Stato membro soddisfino le
prescrizioni di cui agli articoli 121, 122, 123 e 125. Sezione
3
Prescrizioni specifiche relative agli spostamenti verso altri Stati membri di
ungulati e pollame Articolo 127
Spostamenti verso altri Stati membri di ungulati e pollame detenuti Gli operatori spostano ungulati e pollame
detenuti da uno stabilimento situato in uno Stato membro ad un altro Stato
membro solo se tali animali soddisfano le seguenti condizioni in rapporto alle
malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d): a) alla
data dello spostamento non presentano sintomi clinici o segni delle malattie
elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d); b) sono
stati sottoposti a un periodo di permanenza appropriato a tali malattie
elencate, tenuto conto delle specie e categorie di ungulati e pollame detenuti
che saranno oggetto di spostamento; c) nello
stabilimento di origine non sono stati introdotti ungulati o pollame detenuti
per un periodo di tempo appropriato a tali malattie elencate e alle specie e
categorie di ungulati o pollame che saranno oggetto di spostamento; d) non
comportano un rischio significativo di diffusione di tali malattie elencate nel
luogo di destinazione. Articolo 128
Delega di potere per quanto riguarda gli spostamenti verso altri Stati membri
di ungulati e pollame detenuti 1. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo: a) ai periodi di permanenza di cui
all'articolo 127, lettera b); b) al periodo di tempo necessario per
limitare l'introduzione negli stabilimenti, prima dello spostamento, di
ungulati o pollame detenuti, come previsto all'articolo 127, lettera c); c) alle prescrizioni supplementari atte a
garantire che gli ungulati e il pollame detenuti non comportino un rischio
significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, lettera d), come previsto all'articolo 127, lettera d); d) ad altre misure di riduzione dei rischi
che modificano ed integrano le prescrizioni di cui all'articolo 127. 2. La Commissione, nello stabilire le
norme da definire negli atti delegati di cui al paragrafo 1, tiene conto dei
seguenti fattori: a) le malattie elencate di cui all'articolo
8, paragrafo 1, lettera d), pertinenti per le specie elencate o le categorie di
ungulati o pollame detenuti da spostare; b) lo stato sanitario in relazione alle
malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), negli
stabilimenti, nei compartimenti, nelle zone e negli Stati membri di origine e
di destinazione; c) il tipo di stabilimento e il tipo di
produzione nei luoghi di origine e di destinazione; d) il tipo di spostamento; e) le categorie e le specie di ungulati o
pollame detenuti da spostare; f) l'età degli ungulati o del pollame
detenuti da spostare; g) altri fattori epidemiologici. Articolo 129
Ungulati e pollame detenuti spostati in un altro Stato membro e destinati alla
macellazione 1. Gli operatori di macelli che ricevono
da un altro Stato membro ungulati e pollame detenuti procedono alla
macellazione di tali animali quanto prima dopo il loro arrivo e, al più tardi,
entro un termine da definire negli atti delegati adottati a norma del paragrafo
2. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo ai
termini per la macellazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Sezione 4
Operazioni di raggruppamento relative agli ungulati e al pollame detenuti Articolo 130
Deroga per le operazioni di raggruppamento 1. In
deroga all'articolo 123, paragrafo 2, gli operatori possono sottoporre gli
ungulati e il pollame detenuti a un massimo di: a) un'operazione di raggruppamento nello
Stato membro di origine; b) un'operazione di raggruppamento nello
Stato membro di passaggio; c) un'operazione di raggruppamento nello
Stato membro di destinazione. 2. Le operazioni di raggruppamento di
cui al paragrafo 1 del presente articolo avvengono unicamente in uno
stabilimento riconosciuto a tal fine a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, e
dell'articolo 94, paragrafi 3 e 4. Tuttavia, lo Stato membro d'origine può consentire
che le operazioni di raggruppamento nel suo territorio avvengano sui mezzi di
trasporto, che raccolgono gli ungulati e il pollame detenuti direttamente dai
loro stabilimenti di origine, purché tali animali non siano nuovamente
scaricati dopo tali operazioni prima: a) dell'arrivo allo stabilimento o al luogo
finale di destinazione; o b) di un'operazione di raggruppamento di cui
al paragrafo 1, lettere b) e c). Articolo 131
Prescrizioni in materia di prevenzione delle malattie per le operazioni di
raggruppamento Gli operatori che procedono alle operazioni di
raggruppamento garantiscono: a) che gli ungulati e il pollame
detenuti che vengono raggruppati abbiano lo stesso stato sanitario o, in caso
contrario, che a tutti gli animali raggruppati sia applicato lo stato sanitario
inferiore; b) che gli ungulati e il pollame
detenuti vengano raggruppati e spostati al luogo finale di destinazione in un
altro Stato membro quanto prima dopo aver lasciato lo stabilimento di origine
e, al più tardi, entro un termine da definire negli atti delegati adottati a
norma dell'articolo 132, lettera c); c) che siano adottate le necessarie
misure di bioprotezione per assicurare che gli ungulati e il pollame detenuti
che sono raggruppati: i) non entrino in contatto con ungulati o
pollame detenuti di stato sanitario inferiore; ii) non comportino un rischio significativo
di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
lettera d), agli ungulati o al pollame detenuti presenti nel luogo in cui
avviene l'operazione di raggruppamento; d) che gli ungulati o il pollame
detenuti siano identificati e, ove richiesto, accompagnati dai seguenti
documenti: i) i documenti di identificazione e
registrazione se previsti all'articolo 106, lettera b), all'articolo 107,
lettera b), all'articolo 109, lettera c), all'articolo 110, lettera b), e
all'articolo 113, lettera b), e nelle norme adottate ai sensi degli articoli
114 e 117, tranne in caso di deroghe conformemente all'articolo 115; ii) i certificati sanitari se previsti
all'articolo 140 e all'articolo 141, lettera c), tranne qualora siano previste
deroghe nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 141, lettera a); iii) l'autodichiarazione se prevista
all'articolo 148. Articolo 132
Delega di potere per quanto riguarda le operazioni di raggruppamento Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo: a) alle
norme specifiche relative alle operazioni di raggruppamento, quando sono in
atto altre misure di riduzione dei rischi, in aggiunta a quelle di cui
all'articolo 131, lettere b) e c); b) ai
criteri in base ai quali gli Stati membri d'origine possono autorizzare che le
operazioni di raggruppamento avvengano sui mezzi di trasporto, conformemente
all'articolo 130, paragrafo 2, secondo comma; c) al
periodo di tempo che intercorre tra la partenza degli ungulati o del pollame
detenuti dal loro stabilimento di origine e la loro partenza dal luogo
dell'operazione di raggruppamento verso la destinazione finale in un altro
Stato membro, come indicato all'articolo 131, lettera b); d) alle
misure di bioprotezione di cui all'articolo 131, lettera c). Sezione 5
Spostamenti verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti diversi
dagli ungulati e dal pollame detenuti Articolo 133
Spostamenti verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti diversi
dagli ungulati e dal pollame detenuti e atti delegati 1. Gli operatori spostano da uno
stabilimento situato in uno Stato membro ad un altro Stato membro animali
terrestri detenuti diversi dagli ungulati o dal pollame detenuti solo se tali
animali non comportano un rischio significativo di diffusione delle malattie
elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), nel luogo di
destinazione. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
norme dettagliate intese a garantire che gli animali terrestri detenuti diversi
dagli ungulati o dal pollame detenuti non comportino un rischio significativo
di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
lettera d), conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. 3. La Commissione, nello stabilire le
norme dettagliate da definire negli atti delegati di cui al paragrafo 2, tiene
conto dei seguenti fattori: a) le malattie elencate di cui all'articolo
8, paragrafo 1, lettera d), pertinenti per le specie elencate o le categorie di
animali terrestri detenuti da spostare; b) lo stato sanitario in relazione alle
malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), negli
stabilimenti, nei compartimenti, nelle zone e negli Stati membri di origine e
nel luogo di destinazione; c) i tipi di stabilimento e i tipi di
produzione nei luoghi di origine e di destinazione; d) i tipi di spostamento in rapporto
all'utilizzazione finale degli animali nel luogo di destinazione; e) le categorie e le specie di animali
terrestri detenuti da spostare; f) l'età degli animali terrestri detenuti
da spostare; g) altri fattori epidemiologici. Sezione 6
Deroghe e misure integrative di riduzione dei rischi Articolo 134
Animali destinati a stabilimenti confinati e atti delegati 1. Gli operatori spostano in uno
stabilimento confinato animali terrestri detenuti solo se tali animali
soddisfano le seguenti condizioni: a) provengono da un altro stabilimento
confinato; b) non comportano un rischio significativo
di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
lettera d), alle specie elencate o alle categorie di animali presenti nello
stabilimento confinato di destinazione, tranne qualora lo spostamento sia
autorizzato a fini scientifici. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo: a) alle norme dettagliate, in aggiunta a
quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per gli spostamenti in
stabilimenti confinati di animali terrestri detenuti; b) alle norme specifiche per gli spostamenti
in stabilimenti confinati di animali terrestri detenuti quando le misure di
riduzione dei rischi in atto garantiscono che tali spostamenti non comportino
un rischio significativo per la salute degli animali terrestri detenuti
all'interno dello stabilimento confinato in questione e negli stabilimenti
circostanti. Articolo 135
Deroghe per gli spostamenti a fini scientifici di animali terrestri detenuti e
atti delegati 1. L'autorità competente dello Stato
membro di destinazione può, previo accordo dell'autorità competente del luogo
di origine, autorizzare gli spostamenti nel proprio territorio, a fini
scientifici, di animali terrestri detenuti che non soddisfano le prescrizioni
delle sezioni da 1 a 5, fatta eccezione per gli articoli 121 e 122, per
l'articolo 123, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e per l'articolo 124. 2. Le autorità competenti concedono le
deroghe di cui al paragrafo 1 solo alle seguenti condizioni: a) le autorità competenti del luogo di destinazione
e del luogo di origine: i) hanno convenuto le condizioni per tali
spostamenti; ii) hanno adottato le necessarie misure di
riduzione dei rischi per garantire che gli spostamenti in questione non
compromettano lo stato sanitario nei luoghi situati lungo il tragitto e nel
luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie elencate di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d); iii) hanno informato l'autorità competente
degli Stati membri di passaggio, se del caso, della deroga concessa e delle relative
condizioni; b) gli spostamenti di tali animali avvengono
sotto la supervisione delle autorità competenti dei luoghi di origine e di
destinazione e, se del caso, dell'autorità competente dello Stato membro di
passaggio. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla
modifica e all'integrazione delle norme relative alle deroghe concesse dalle
autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Articolo 136
Deroghe riguardanti l'uso ricreativo, gli eventi sportivi e culturali, il
pascolo e il lavoro in prossimità delle frontiere 1. L'autorità competente del luogo di
destinazione può concedere deroghe alle prescrizioni di cui alle sezioni da 2 a
5, fatta eccezione per gli articoli 123, lettere a) e b), e per gli articoli
124 e 125, per gli spostamenti tra Stati membri, all'interno dell'Unione, di
animali terrestri detenuti qualora tali spostamenti abbiano le seguenti
finalità: a) uso ricreativo in prossimità delle frontiere;
b) esposizioni nonché eventi sportivi,
culturali ed eventi analoghi organizzati in prossimità delle frontiere; c) pascolo di animali terrestri detenuti in
aree di pascolo condivise tra Stati membri; d) lavoro effettuato in prossimità delle
frontiere tra Stati membri da animali terrestri detenuti. 2. Le deroghe concesse dall'autorità
competente del luogo di destinazione per gli spostamenti di animali terrestri
detenuti ai fini indicati nel paragrafo 1 sono concordate tra gli Stati membri
di origine e destinazione e sono adottate misure appropriate di riduzione dei
rischi per garantire che tali spostamenti non comportino un rischio
significativo. 3. Gli Stati membri di cui al paragrafo
2 informano la Commissione della concessione delle deroghe di cui al paragrafo
1. 4. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla
modifica e all'integrazione delle norme relative alle deroghe concesse
dall'autorità competente del luogo di destinazione di cui al paragrafo 1 del
presente articolo. Articolo 137
Delega di potere per quanto riguarda le deroghe per circhi, esposizioni, eventi
sportivi, uso ricreativo, zoo, negozi di animali da compagnia e grossisti Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all'articolo 253 riguardo: a) alle prescrizioni specifiche che
integrano le norme di cui alle sezioni da 2 a 5 per gli spostamenti di animali
terrestri detenuti destinati a: i) circhi, zoo, negozi di animali da
compagnia, ricoveri per animali e grossisti; ii) esposizioni, eventi sportivi o
culturali ed eventi analoghi; b) alle deroghe alle sezioni da 2 a 5,
ad eccezione dell'articolo 123, lettere a) e b), e degli articoli 124 e 125,
per gli spostamenti di animali terrestri detenuti di cui alla lettera a). Articolo 138
Competenze di esecuzione per quanto riguarda le deroghe temporanee per gli
spostamenti di specie o categorie specifiche di animali terrestri detenuti La Commissione
può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative alle deroghe
temporanee alle norme del presente capo per gli spostamenti di specie o
categorie specifiche di animali terrestri detenuti se: a) le prescrizioni in materia di
spostamenti previste all'articolo 127, all'articolo 129, paragrafo 1, agli
articoli 130 e 131, all'articolo 133, paragrafo 1, all'articolo 134, paragrafo
1, all'articolo 135, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 136 e nelle norme adottate
ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 1, dell'articolo 129, paragrafo 2,
dell'articolo 132, dell'articolo 133, paragrafo 2, dell'articolo 134, paragrafo
2, dell'articolo 135, paragrafo 3, dell'articolo 136, paragrafo 4, e
dell'articolo 137 non si stanno dimostrando efficaci per ridurre i rischi che
gli spostamenti di tali animali comportano; o b) le malattie elencate di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), sembrano diffondersi malgrado le
prescrizioni in materia di spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 6. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255,
paragrafo 2. Per imperativi
motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a malattie che comportano
un rischio di impatto molto forte e tenuto conto dei fattori di cui
all'articolo 139, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente
applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3. Articolo 139
Fattori da prendere in considerazione nell'adottare gli atti delegati e gli
atti di esecuzione di cui alla presente sezione La Commissione, nello stabilire le norme da
definire negli atti delegati e negli atti di esecuzione di cui all'articolo
134, paragrafo 2, all'articolo 135, paragrafo 3, all'articolo 136, paragrafo 4,
e agli articoli 137 e 138, tiene conto dei seguenti fattori: a) i rischi inerenti agli spostamenti
di cui alle suddette disposizioni; b) lo stato sanitario in relazione alle
malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), nei luoghi di
origine e di destinazione; c) le specie animali elencate per le
malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d); d) le misure di bioprotezione in vigore
nei luoghi di origine, di destinazione e lungo il tragitto; e) eventuali condizioni specifiche in
cui sono tenuti gli animali terrestri detenuti negli stabilimenti; f) le modalità specifiche di
spostamento del tipo di stabilimento e delle specie e categorie di animali
terrestri detenuti interessati; g) altri fattori epidemiologici. Sezione 7
Certificazione sanitaria Articolo 140
Obbligo per gli operatori di garantire che gli animali siano accompagnati da un
certificato sanitario 1. Gli operatori spostano in un altro
Stato membro le seguenti specie e categorie di animali terrestri detenuti solo
se gli animali in questione sono accompagnati da un certificato sanitario
rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine a norma
dell'articolo 146, paragrafo 1: a) ungulati; b) pollame; c) animali terrestri detenuti diversi dagli
ungulati e dal pollame, destinati ad uno stabilimento confinato; d) animali terrestri detenuti diversi da quelli
di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, se richiesto dagli atti
delegati adottati ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 1, lettera c). 2. Gli operatori non spostano animali
terrestri detenuti all'interno di uno Stato membro o da uno Stato membro ad un
altro tranne qualora tali animali siano accompagnati da un certificato
sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine
conformemente all'articolo 146, paragrafo 1, se sono soddisfatte le condizioni
di cui alle seguenti lettere a) e b): a) gli animali terrestri detenuti sono
autorizzati a lasciare una zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 55,
paragrafo 1, lettera f), punto ii), all'articolo 56 e all'articolo 64,
paragrafo 1, e sono soggetti a misure di lotta alle malattie previste
all'articolo 55, paragrafo 1, all'articolo 65, paragrafo 1, all'articolo 74,
paragrafo 1 o all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, o nelle norme adottate ai sensi
dell'articolo 55, paragrafo 2, dell'articolo 67, dell'articolo 71, paragrafo 3,
dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79, dell'articolo 81, paragrafo 3,
o dell'articolo 248; b) gli animali terrestri detenuti
appartengono a specie soggette a tali misure di lotta alle malattie. 3. Gli operatori adottano tutte le
misure necessarie per garantire che il certificato sanitario di cui al
paragrafo 1 del presente articolo accompagni gli animali terrestri detenuti dal
luogo di origine al luogo finale di destinazione, tranne qualora siano previste
misure specifiche nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 144. Articolo 141
Delega di potere per quanto riguarda l'obbligo per gli operatori di garantire
che gli animali siano accompagnati da un certificato sanitario 1. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo: a) alle deroghe agli obblighi di
certificazione sanitaria di cui all'articolo 140, paragrafo 1, per gli
spostamenti di animali terrestri detenuti che non presentano un rischio
significativo di diffusione di una malattia a causa: i) delle specie o categorie di animali
terrestri detenuti che sono spostati e delle malattie elencate di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), in relazione alle quali sono specie
elencate; ii) dei metodi con cui sono tenute tali specie
e categorie di animali terrestri detenuti e del relativo tipo di produzione; iii) dell'uso previsto degli animali
terrestri detenuti; iv) del luogo di destinazione degli animali
terrestri detenuti; o b) alle norme speciali riguardanti gli
obblighi di certificazione sanitaria di cui all'articolo 140, paragrafo 1,
qualora l'autorità competente adotti misure specifiche di riduzione dei rischi
in materia di sorveglianza e bioprotezione, tenuto conto dei fattori di cui al
paragrafo 2 del presente articolo, che garantiscono: i) la tracciabilità degli animali
terrestri detenuti che vengono spostati; ii) che gli animali terrestri detenuti che
vengono spostati soddisfino le necessarie prescrizioni di sanità animale per
gli spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 6; c) all'obbligo di certificazione sanitaria
per gli spostamenti di specie e categorie di animali terrestri detenuti diverse
da quelle di cui all'articolo 140, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nel caso
in cui la certificazione sanitaria sia indispensabile per garantire che gli
spostamenti in questione soddisfino le prescrizioni di sanità animale per gli
spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 6. 2. Nello stabilire le norme speciali di
cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione tiene conto dei seguenti
fattori: a) la fiducia dell'autorità competente nei
confronti delle misure di bioprotezione messe in atto dagli operatori
conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b, e alle norme adottate ai
sensi dell'articolo 9, paragrafo 2; b) la capacità dell'autorità competente di
adottare le misure necessarie e appropriate e di realizzare le attività
richieste dal presente regolamento conformemente all'articolo 12, paragrafo 1; c) il livello di conoscenze di base
acquisite in materia di sanità animale conformemente all'articolo 10 e il
sostegno di cui all'articolo 12, paragrafo 2; d) l'attuazione efficace delle visite di
sanità animale previste all'articolo 23 e nelle norme adottate ai sensi
dell'articolo 24, in assenza di qualsiasi altra sorveglianza, sistemi di
garanzia della qualità o controlli ufficiali pertinenti di cui all'articolo 23,
paragrafo 1, lettera c); e) l'attuazione efficace della notifica e
della comunicazione nell'Unione conformemente agli articoli da 17 a 20 e alle
norme adottate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'articolo 18,
paragrafo 3 e dell'articolo 21, da parte dell'autorità competente; f) l'applicazione della sorveglianza di cui
all'articolo 25 e dei programmi di sorveglianza conformemente all'articolo 27 e
alle norme adottate ai sensi degli articoli 28 e 29. 3. Nel definire le prescrizioni in
materia di certificazione sanitaria di cui al paragrafo 1, lettera c), del
presente articolo la Commissione tiene conto dei fattori menzionati al
paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv). Articolo 142
Contenuto dei certificati sanitari 1. Il certificato sanitario contiene le
seguenti informazioni: a) lo stabilimento o il luogo di origine, lo
stabilimento o il luogo di destinazione e, se del caso, gli stabilimenti per le
operazioni di raggruppamento o per le soste degli animali terrestri detenuti; b) una descrizione degli animali terrestri
detenuti; c) il numero di animali terrestri detenuti; d) l'identificazione e la registrazione
degli animali terrestri detenuti, se richieste dagli articoli 106, 107, 109,
110 e 113 e dalle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117, tranne in
caso di deroghe conformemente all'articolo 115; e e) le informazioni necessarie per dimostrare
che gli animali terrestri detenuti soddisfano le pertinenti prescrizioni di
sanità animale per gli spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 6. 2. Il certificato sanitario può
contenere anche altre informazioni richieste a norma di altri atti legislativi
dell'Unione. Articolo 143
Delega di potere e atti di esecuzione per quanto riguarda il contenuto dei
certificati sanitari 1. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo: a) alle norme dettagliate sul contenuto dei
certificati sanitari di cui all'articolo 142, paragrafo 1, per le diverse
categorie e specie di animali terrestri detenuti e per i tipi specifici di
spostamenti previsti nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 144; b) alle informazioni aggiuntive che devono
figurare nel certificato sanitario di cui all'articolo 142, paragrafo 1. 2. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, stabilire norme relative ai modelli dei certificati sanitari. Tali
atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 255, paragrafo 2. Articolo 144
Delega di potere per quanto riguarda tipi specifici di spostamenti di animali
terrestri detenuti Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a misure
specifiche che integrano l'obbligo per gli operatori di garantire che gli
animali siano accompagnati da un certificato sanitario, previsto all'articolo
140 e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 141, per i seguenti tipi di
spostamenti di animali terrestri detenuti: a) spostamenti di ungulati e pollame
detenuti che passano attraverso le operazioni di raggruppamento di cui
all'articolo 130 prima di raggiungere il luogo finale di destinazione; b) spostamenti di animali terrestri
detenuti che non possono proseguire il tragitto verso il luogo finale di
destinazione e devono ritornare al luogo d'origine o essere trasferiti a
un'altra destinazione, per uno o più dei seguenti motivi: i) il tragitto previsto è stato
inaspettatamente interrotto per motivi legati al benessere degli animali; ii) incidenti o eventi imprevisti lungo il
tragitto; iii) gli animali terrestri detenuti sono
stati respinti nel luogo di destinazione in uno Stato membro o alla frontiera
esterna dell'Unione; iv) gli animali terrestri detenuti sono
stati respinti in un luogo di raggruppamento o di sosta; v) gli animali terrestri detenuti sono stati
respinti in un paese terzo; c) spostamenti di animali terrestri
detenuti destinati a esposizioni, eventi sportivi, culturali e simili e loro
successivo ritorno al luogo di origine. Articolo 145
Obbligo per gli operatori di collaborare con l'autorità competente in materia
di certificazione sanitaria Gli operatori: a) forniscono all'autorità competente
tutte le informazioni necessarie per completare il certificato sanitario di cui
all'articolo 140, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo
143, paragrafo 1, o dell'articolo 144; b) se necessario, sottopongono gli
animali terrestri detenuti a controlli fisici, documentari e d'identità
conformemente all'articolo 146, paragrafo 3. Articolo 146
Responsabilità dell'autorità competente in materia di certificazione sanitaria 1. L'autorità competente, su richiesta
dell'operatore, rilascia un certificato sanitario per lo spostamento verso un
altro Stato membro di animali terrestri detenuti se richiesto dall'articolo 140
o dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 141, paragrafo 1, e
dell'articolo 143, paragrafo 2, a condizione che siano soddisfatte le seguenti
prescrizioni in materia di spostamenti: a) le prescrizioni di cui all'articolo 121,
all'articolo 122, paragrafo 1, agli articoli 123, 125, 126, 127, 129, 130 e
131, all'articolo 133, paragrafo 1, all'articolo 134, paragrafo 1, e agli
articoli 135 e 136; b) le prescrizioni di cui agli atti delegati
adottati a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, dell'articolo 128, paragrafo
1, dell'articolo 132, dell'articolo 133, paragrafo 2, dell'articolo 134,
paragrafo 2, dell'articolo 135, paragrafo 4, dell'articolo 136, paragrafo 4, e
dell'articolo 137; c) le prescrizioni di cui agli atti di
esecuzione adottati a norma dell'articolo 138. 2. I certificati sanitari: a) sono verificati e firmati dal veterinario
ufficiale; b) restano validi per il periodo di tempo
previsto nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 4, lettera c), durante il
quale gli animali terrestri detenuti oggetto dei certificati continuano a
rispettare le garanzie in materia di sanità animale in essi contenute. 3. Il veterinario ufficiale, prima di
firmare un certificato sanitario, verifica che gli animali terrestri detenuti
oggetto dello stesso soddisfino le prescrizioni del presente capo mediante i
controlli fisici, documentari e d'identità previsti dagli atti delegati
adottati a norma del paragrafo 4. 4. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 recanti norme
riguardo: a) ai tipi di controlli fisici, documentari
e d'identità per le diverse specie e categorie di animali terrestri detenuti
che devono essere effettuati dal veterinario ufficiale conformemente al
paragrafo 3 del presente articolo al fine di verificare il rispetto delle
prescrizioni del presente capo; b) ai tempi necessari per l'esecuzione di
tali controlli fisici, documentari e d'identità e per il rilascio dei
certificati sanitari da parte del veterinario ufficiale prima dello spostamento
delle partite di animali terrestri detenuti; c) alla durata di validità dei certificati
sanitari. Articolo 147
Certificati sanitari elettronici I certificati sanitari elettronici prodotti,
trattati e trasmessi mediante il sistema IMSOC possono sostituire i certificati
sanitari di accompagnamento di cui all'articolo 146, paragrafo 1, se: a) tali certificati sanitari
elettronici contengono tutte le informazioni che il modello di certificato
sanitario deve contenere conformemente all'articolo 142 e alle norme adottate
ai sensi dell'articolo 143; b) la tracciabilità degli animali
terrestri detenuti e il collegamento tra tali animali e il certificato
sanitario elettronico sono assicurati. Articolo 148
Autodichiarazione degli operatori per gli spostamenti verso altri Stati membri 1. Gli operatori nel luogo di origine
redigono un'autodichiarazione per gli spostamenti di animali terrestri detenuti
dal luogo di origine in uno Stato membro al luogo di destinazione in un altro
Stato membro e provvedono a che questo documento accompagni gli animali se
questi non sono tenuti a essere accompagnati da un certificato sanitario di cui
all'articolo 140, paragrafi 1 e 2. 2. L'autodichiarazione di cui al paragrafo
1 contiene le seguenti informazioni relative agli animali terrestri detenuti: a) il luogo di origine e il luogo di
destinazione e, se del caso, eventuali luoghi di raggruppamento o di sosta; b) una descrizione degli animali terrestri
detenuti e l'indicazione della loro specie, categoria e quantità; c) l'identificazione e la registrazione, se
richieste dagli articoli 106, 107, 109, 110 e dall'articolo 113, lettera a), e
dalle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117; d) le informazioni necessarie per dimostrare
che gli animali terrestri detenuti soddisfano le prescrizioni di sanità animale
per gli spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 6. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo: a) alle norme dettagliate relative al
contenuto dell'autodichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo
per le diverse categorie e specie di animali; b) alle informazioni che devono figurare
nell'autodichiarazione in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 2 del presente
articolo. 4. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, stabilire norme relative ai modelli di autodichiarazione di cui al
paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Sezione 8
Notifica degli spostamenti verso altri Stati membri di animali terrestri
detenuti Articolo 149
Obblighi degli operatori per quanto riguarda la notifica degli spostamenti
verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti Gli operatori notificano in anticipo
all'autorità competente del proprio Stato membro di origine gli spostamenti
previsti di animali terrestri detenuti da tale Stato membro a un altro Stato
membro nel caso in cui: a) gli animali debbano essere
accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente
dello Stato membro di origine conformemente agli articoli 146 e 147 e alle
norme adottate ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 4; b) gli animali debbano essere accompagnati
da un certificato sanitario per gli animali terrestri detenuti qualora siano
spostati da una zona soggetta a restrizioni e ad essi si applichino le misure
di lotta alle malattie di cui all'articolo 140, paragrafo 2; c) la notifica sia prevista conformemente
agli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1. Ai fini del primo comma del presente articolo,
gli operatori forniscono all'autorità competente del loro Stato membro di
origine tutte le informazioni necessarie per consentirle di notificare gli
spostamenti di animali terrestri detenuti all'autorità competente dello Stato
membro di destinazione a norma dell'articolo 150, paragrafo 1. Articolo 150
Responsabilità dell'autorità competente per quanto riguarda la notifica degli
spostamenti verso altri Stati membri 1. L'autorità competente dello Stato
membro di origine notifica all'autorità competente dello Stato membro di
destinazione gli spostamenti di animali terrestri detenuti di cui all'articolo
149. 2. La notifica di cui al paragrafo 1
avviene, ove possibile, mediante il sistema IMSOC. 3. Gli Stati membri designano regioni
per la gestione delle notifiche degli spostamenti di cui al paragrafo 1. 4. In deroga al paragrafo 1, l'autorità
competente dello Stato membro di origine può autorizzare l'operatore a
notificare parzialmente o integralmente attraverso il sistema IMSOC gli
spostamenti di animali terrestri detenuti all'autorità competente dello Stato
membro di destinazione. Articolo 151
Delega di potere e atti di esecuzione per quanto riguarda la notifica degli
spostamenti da parte degli operatoti e dell'autorità competente 1. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo: a) all'obbligo per gli operatori di
notificare in anticipo gli spostamenti tra Stati membri di animali terrestri
detenuti conformemente all'articolo 149 per le categorie o specie di animali
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) di detto articolo, qualora la
tracciabilità degli spostamenti di tali specie o categorie sia necessaria per
garantire il rispetto delle prescrizioni di sanità animale per gli spostamenti
di cui alle sezioni da 1 a 6; b) alle informazioni necessarie per
notificare gli spostamenti di animali terrestri detenuti di cui agli articoli
149 e 150; c) alle procedure di emergenza per la
notifica degli spostamenti di animali terrestri detenuti in caso di
interruzioni di corrente o di altre perturbazioni del sistema IMSOC; d) alle prescrizioni relative alla
designazione, da parte degli Stati membri, delle regioni che gestiscono le
notifiche degli spostamenti di cui all'articolo 150, paragrafo 3. 2. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, stabilire norme relative: a) al formato delle notifiche degli
spostamenti di animali terrestri detenuti: i) da parte degli operatori all'autorità
competente del loro Stato membro di origine conformemente all'articolo 149; ii) da parte dell'autorità competente dello
Stato membro di origine allo Stato membro di destinazione conformemente
all'articolo 150; b) ai termini entro i quali: i) le necessarie informazioni di cui
all'articolo 149 devono essere trasmesse dall'operatore all'autorità competente
dello Stato membro di origine; ii) l'autorità competente dello Stato
membro di origine deve notificare gli spostamenti di animali terrestri detenuti
conformemente all'articolo 150, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Capo 4
Spostamenti all'interno dell'Unione di animali da compagnia terrestri Articolo 152
Spostamenti a carattere non commerciale di animali da compagnia terrestri, atti
delegati e atti di esecuzione 1. I detentori di animali da compagnia
procedono a spostamenti a carattere non commerciale da uno Stato membro a un
altro di animali da compagnia terrestri delle specie elencate nell'allegato I
solo laddove: a) tali animali da compagnia terrestri siano
identificati e accompagnati da un documento di identificazione se richiesto
conformemente all'articolo 112 o alle norme adottate ai sensi dell'articolo
114, lettera e), e dell'articolo 117; b) nel corso di tali spostamenti siano state
adottate misure appropriate di prevenzione e lotta alle malattie al fine di
garantire che gli animali da compagnia terrestri non comportino un rischio
significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, lettera d), e di malattie emergenti agli animali terrestri
detenuti nel luogo di destinazione e durante il trasporto. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
misure di prevenzione e lotta alle malattie di cui al paragrafo 1, lettera b),
del presente articolo, al fine di garantire che gli animali da compagnia
terrestri non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e di malattie emergenti agli
animali durante il trasporto e nel luogo di destinazione e, se del caso, tenuto
conto dello stato sanitario nel luogo di destinazione. 3. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, stabilire norme relative alle misure di prevenzione e lotta alle
malattie previste al paragrafo 1 del presente articolo e nelle norme adottate
ai sensi del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 254, paragrafo 2. Capo 5
Spostamenti di animali selvatici terrestri Articolo 153
Animali selvatici terrestri 1. Gli operatori spostano animali
selvatici da un habitat in uno Stato membro a un habitat o uno stabilimento in
un altro Stato membro solo qualora: a) gli spostamenti di animali selvatici dal
loro habitat siano effettuati in modo da non comportare un rischio
significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo
1, lettera d), o di malattie emergenti lungo il tragitto o nel luogo di
destinazione; b) gli animali selvatici non provengano da
un habitat situato in una zona soggetta a restrizioni degli spostamenti in
seguito all'insorgere di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, lettera d), o di una malattia emergente per le specie elencate di
cui all'articolo 70, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 80, paragrafi 1 e 2,
e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b),
dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 80, paragrafo 4, e dell'articolo
81, paragrafo 3, o alle misure di emergenza di cui agli articoli 245 e 246 e
alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248, tranne qualora siano concesse
deroghe in base a tali norme; c) gli animali selvatici siano accompagnati
da un certificato sanitario o da altri documenti nel caso in cui la
certificazione sanitaria sia necessaria per garantire il rispetto delle
prescrizioni di sanità animale per gli spostamenti previste alle lettere a) e
b) del presente paragrafo e delle norme adottate ai sensi dell'articolo 154,
paragrafo 1, lettere c) e d); d) lo spostamento sia notificato
dall'autorità competente dello Stato membro di origine all'autorità competente
dello Stato membro di destinazione, qualora un certificato sanitario sia
richiesto dalle norme adottate ai sensi dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera
c). 2. Qualora la certificazione sanitaria
sia richiesta dalle norme adottate ai sensi dell'articolo 154, paragrafo 1,
lettera c), agli spostamenti di animali selvatici terrestri si applicano le
prescrizioni stabilite agli articoli 142 e 145, all'articolo 146, paragrafi 1,
2 e 3, e all'articolo 147 e nelle norme adottate ai sensi degli articoli 143 e
144 e dell'articolo 146, paragrafo 4. 3. Qualora sia richiesta la notifica
degli spostamenti conformemente al paragrafo 1, lettera d), del presente
articolo, agli spostamenti di animali selvatici terrestri si applicano le
prescrizioni stabilite agli articoli 149 e 150 e nelle norme adottate in base
agli atti delegati di cui all'articolo 151. Articolo 154
Conferimento di poteri per quanto riguarda gli spostamenti di animali selvatici
terrestri 1. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo: a) alle prescrizioni in materia di sanità
animale per gli spostamenti di animali selvatici terrestri di cui all'articolo
153, paragrafo 1, lettere a) e b); b) alle prescrizioni in materia di sanità
animale per l'introduzione di animali selvatici terrestri che vengono spostati
dall'habitat naturale: i) in stabilimenti; ii) per essere tenuti come animali da
compagnia; c) ai tipi di spostamenti di animali
selvatici terrestri per i quali, o alle situazioni nelle quali, un certificato
sanitario o un altro documento deve accompagnare tali spostamenti e alle
prescrizioni relative al contenuto di tali certificati o documenti; d) alla notifica da parte dell'autorità
competente dello Stato membro di origine all'autorità competente dello Stato
membro di destinazione nel caso di spostamenti di animali selvatici terrestri
tra Stati membri e alle informazioni da includere in tale notifica. 2. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, stabilire norme che precisano le prescrizioni previste all'articolo
153 e nelle norme di cui agli atti delegati adottati ai sensi del paragrafo 1
per quanto riguarda: a) i modelli di certificati sanitari e di
altri documenti che devono accompagnare gli spostamenti di animali selvatici
terrestri, se previsti negli atti delegati adottati ai sensi del paragrafo 1,
lettera c); b) il formato della notifica da parte
dell'autorità competente dello Stato membro di origine e i termini per tale
notifica, se prevista dalle norme adottate ai sensi del paragrafo 1, lettera
d). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Capo 6
Spostamenti all'interno dell'Unione di materiale germinale Sezione 1
Prescrizioni generali Articolo 155
Prescrizioni generali relative agli spostamenti di materiale germinale 1. Gli operatori adottano misure
preventive appropriate per garantire che gli spostamenti di materiale germinale
non compromettano lo stato sanitario degli animali terrestri detenuti nel luogo
di destinazione per quanto riguarda: a) le malattie elencate di cui all'articolo
8, paragrafo 1, lettera d); b) le malattie emergenti. 2. Gli operatori spostano dai loro
stabilimenti e vi ricevono materiale germinale solo se tale materiale soddisfa
le seguenti condizioni: a) proviene da stabilimenti che sono stati: i) inseriti dall'autorità competente nel
registro degli stabilimenti conformemente all'articolo 88, lettera a), e per i
quali non sono state concesse deroghe dallo Stato membro di origine a norma
dell'articolo 83; ii) riconosciuti dall'autorità competente
conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, se richiesto dall'articolo 89,
paragrafo 1, o dall'articolo 90; b) soddisfa le prescrizioni in materia di
tracciabilità previste all'articolo 118, paragrafo 1, e nelle norme adottate ai
sensi dell'articolo 119, paragrafo 1. 3. Gli operatori ottemperano alle
prescrizioni di cui all'articolo 122 per il trasporto di materiale germinale di
animali terrestri detenuti. 4. In caso di materiale germinale che
deve essere distrutto a fini di eradicazione delle malattie nel quadro di un
programma di eradicazione di cui all'articolo 30, paragrafi 1 o 2, gli
operatori spostano tale materiale da uno stabilimento in uno Stato membro a uno
stabilimento in un altro Stato membro solo se l'autorità competente dello Stato
membro di destinazione autorizza esplicitamente lo spostamento in questione. Articolo 156
Obblighi per gli operatori nel luogo di destinazione 1. Gli
operatori di stabilimenti nel luogo di destinazione che ricevono materiale germinale
da uno stabilimento situato in un altro Stato membro: a) verificano
la presenza: i) dei marchi di identificazione
conformemente all'articolo 118 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo
119; ii) dei certificati sanitari di cui
all'articolo 159; b) informano l'autorità competente in merito
a qualsiasi irregolarità riguardante: i) il materiale germinale ricevuto; ii) la presenza dei mezzi di
identificazione di cui alla lettera a), punto i); iii) la presenza dei certificati sanitari di
cui alla lettera a), punto ii). 2. Nel caso di un'irregolarità di cui
al paragrafo 1, lettera b), l'operatore mantiene il materiale germinale sotto
la propria supervisione fino all'adozione di una decisione in merito da parte
dell'autorità competente. Sezione 2
spostamenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali detenuti
delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame Articolo 157
Obblighi degli operatori per quanto riguarda gli spostamenti verso altri Stati
membri di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina,
caprina, suina ed equina e di pollame 1. Gli operatori spostano in un altro
Stato membro materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina,
ovina, caprina, suina ed equina e di pollame solo se tale materiale germinale
soddisfa le seguenti condizioni: a) è stato raccolto, prodotto, trasformato e
immagazzinato in stabilimenti di materiale germinale riconosciuti a tal fine
conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, e all'articolo 94; b) soddisfa le prescrizioni in materia di
tracciabilità applicabili al tipo di materiale germinale interessato
conformemente all'articolo 118 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo
119; c) è stato raccolto da animali donatori che
soddisfano le necessarie prescrizioni in materia di sanità animale in modo da
assicurare che il materiale germinale non diffonda malattie elencate; d) è stato raccolto, prodotto, trasformato,
immagazzinato e trasportato in modo da garantire che non diffonda malattie
elencate. 2. Gli operatori non spostano materiale
germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed
equina e di pollame da uno stabilimento di materiale germinale soggetto a
restrizioni degli spostamenti riguardanti le specie elencate conformemente: a) all'articolo 55, paragrafo 1, lettere a),
c) ed e), all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f), punto ii), all'articolo 56,
all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 62, paragrafo 1,
all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 74, paragrafo 1,
all'articolo 78, paragrafi 1 e 2; b) alle norme adottate ai sensi
dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 63 e 67, dell'articolo 71,
paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79 e dell'articolo
81, paragrafo 2; e c) alle misure di emergenza di cui agli
articoli 246 e 247 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248, tranne
qualora siano previste deroghe nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 247 Articolo 158
Delega di potere per quanto riguarda gli spostamenti verso altri Stati membri
di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina,
suina ed equina e di pollame Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle prescrizioni
in materia di sanità animale per gli spostamenti verso altri Stati membri di
materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina,
suina ed equina e di pollame di cui all'articolo 157, in cui si precisano: a) le norme per la raccolta, la
produzione, la trasformazione e il magazzinaggio del materiale germinale di
tali animali detenuti in stabilimenti riconosciuti conformemente all'articolo
157, paragrafo 1, lettera a); b) le prescrizioni in materia di sanità
animale di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c): i) per gli animali detenuti da cui è stato
raccolto il materiale germinale; ii) per l'isolamento o la quarantena degli
animali detenuti donatori di cui al punto i); c) le prove di laboratorio e di altro
tipo sugli animali detenuti donatori e sul materiale germinale; d) le prescrizioni in materia di sanità
animale relative alla raccolta, alla produzione, alla trasformazione, al
magazzinaggio o ad altre procedure e al trasporto di cui all'articolo 157,
paragrafo 1, lettera d); e) le deroghe per gli operatori alle
norme di cui all'articolo 157, tenuto conto dei rischi di tale materiale
germinale e delle eventuali misure di riduzione dei rischi in vigore. Sezione 3
Certificazione sanitaria e notifica degli spostamenti Articolo 159
Obblighi degli operatori per quanto riguarda la certificazione sanitaria per
gli spostamenti di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina,
ovina, caprina, suina ed equina e di pollame e atti delegati 1. Gli
operatori spostano materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina,
ovina, caprina, suina ed equina e di pollame, solo se tale materiale è
accompagnato da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente
dello Stato membro di origine in conformità al paragrafo 3 qualora sia
spostato: a) in un altro Stato membro; b) all'interno di uno Stato membro o in un
altro Stato membro, nel caso in cui: i) il materiale germinale di animali
detenuti sia autorizzato a lasciare una zona soggetta a restrizioni sottoposta
alle misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera
f), punto ii), agli articoli 56, 64 e 65, all'articolo 74, paragrafo 1,
all'articolo 78 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2,
dell'articolo 67, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3,
dell'articolo 79 e dell'articolo 81, paragrafo 2, o alle misure di emergenza di
cui agli articoli 246 e 247 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248,
tranne qualora siano concesse deroghe all'obbligo di certificazione sanitaria
conformemente alle norme citate nel presente punto; e ii) il materiale germinale di animali
detenuti appartenga a specie soggette alle misure di lotta alle malattie o alle
misure di emergenza di cui al punto i). 2. Gli operatori adottano tutte le
misure necessarie per garantire che il certificato sanitario di cui al
paragrafo 1 accompagni il materiale germinale dal luogo di origine al luogo di
destinazione. 3. L'autorità competente, su richiesta
dell'operatore, rilascia un certificato sanitario per gli spostamenti di
materiale germinale di cui al paragrafo 1. 4. Gli articoli 142, 145, 146 e 147 e
le norme adottate ai sensi degli articoli 143 e 144 e dell'articolo 146,
paragrafo 4, si applicano alla certificazione sanitaria del materiale germinale
di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e l'articolo 148, paragrafo 1, e
le norme adottate ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 2, si applicano
all'autodichiarazione relativa agli spostamenti di materiale germinale. 5. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
deroghe agli obblighi in materia di certificati sanitari di cui al paragrafo 1
del presente articolo per gli spostamenti di materiale germinale di animali
detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame che
non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate a
causa: a) della natura del materiale germinale o
delle specie di animali da cui proviene tale materiale; b) dei metodi di produzione e trasformazione
utilizzati presso lo stabilimento di materiale germinale; c) dell'uso previsto del materiale
germinale; d) delle misure alternative di riduzione dei
rischi in vigore per il tipo e la categoria di materiale germinale e di
stabilimento di materiale germinale. Articolo 160
Contenuto dei certificati sanitari 1. Il certificato sanitario per il
materiale germinale di cui all'articolo 159 contiene almeno le seguenti
informazioni: a) lo stabilimento di materiale germinale di
origine e lo stabilimento o il luogo di destinazione; b) il tipo di materiale germinale e le
specie di animali detenuti donatori; c) il volume di materiale germinale; d) la marcatura del materiale germinale, se
richiesta dall'articolo 118, paragrafo 1, e dalle norme adottate ai sensi
dell'articolo 119, paragrafo 1; e) le informazioni necessarie per dimostrare
che il materiale germinale della partita è conforme alle prescrizioni in
materia di spostamenti per le specie interessate di cui agli articoli 155 e 157
e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 158. 2. Il certificato sanitario per il
materiale germinale di cui all'articolo 159 può contenere altre informazioni
richieste a norma di altri atti legislativi dell'Unione. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo: a) alle informazioni che devono figurare nel
certificato sanitario di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) alla certificazione sanitaria per i diversi
tipi di materiale germinale e di diverse specie animali. 4. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, stabilire norme relative ai modelli dei certificati sanitari per il
materiale germinale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Articolo 161
Notifica degli spostamenti verso altri Stati membri di materiale germinale di
animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di
pollame 1. Gli
operatori: a) informano
in anticipo l'autorità competente del proprio Stato membro di origine degli
spostamenti previsti di materiale germinale di animali detenuti delle specie
bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame in un altro Stato membro
nel caso in cui: i) il materiale germinale debba essere
accompagnato da un certificato sanitario conformemente all'articolo 159,
paragrafo 1; ii) la notifica degli spostamenti sia
prevista conformemente agli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 151,
paragrafo 1, per il materiale germinale, tenuto conto del paragrafo 3 del
presente articolo; b) forniscono tutte le informazioni
necessarie per permettere all'autorità competente dello Stato membro di origine
di notificare gli spostamenti di materiale germinale all'autorità competente
dello Stato membro di destinazione conformemente al paragrafo 2. 2. L'autorità competente dello Stato
membro di origine notifica all'autorità competente dello Stato membro di
destinazione gli spostamenti di materiale germinale di animali detenuti delle
specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame conformemente alle
norme adottate ai sensi dell'articolo 151. 3. Alla notifica del materiale
germinale si applicano gli articoli 149 e 150 e le norme adottate ai sensi
dell'articolo 151. Sezione 4
spostamenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali
terrestri detenuti diversi da quelli delle specie bovina, ovina, caprina, suina
ed equina e dal pollame Articolo 162
Materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da quelli delle
specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e dal pollame 1. Gli
operatori spostano in un altro Stato membro materiale germinale di animali
terrestri detenuti diversi da quelli delle specie bovina, ovina, caprina, suina
ed equina e dal pollame solo se tale materiale non comporta un rischio
significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, lettera d), alle specie elencate presenti nel luogo di
destinazione, tenuto conto dello stato sanitario nel luogo di destinazione. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
prescrizioni in materia di sanità animale, alla certificazione sanitaria e agli
obblighi di notifica per gli spostamenti di materiale germinale di animali
terrestri detenuti diversi da quelli delle specie bovina, ovina, caprina, suina
ed equina e dal pollame, tenuto conto dei seguenti fattori: a) le malattie elencate di cui all'articolo
8, paragrafo 1, lettera d), per le specie elencate; b) le specie animali da cui è stato raccolto
il materiale germinale e il tipo di materiale germinale; c) lo stato sanitario nei luoghi di origine
e di destinazione; d) il tipo di raccolta, produzione,
trasformazione e magazzinaggio; e) altri fattori epidemiologici. 3. Qualora la certificazione sanitaria
e la notifica degli spostamenti di materiale germinale siano richieste
conformemente al paragrafo 2 del presente articolo: a) a tale certificazione si applicano le
norme di cui agli articoli 159, 160 e 161 e le norme adottate ai sensi
dell'articolo 159, paragrafo 5, e dell'articolo 160, paragrafo 3; b) alla notifica degli spostamenti si
applicano le norme di cui all'articolo 161, paragrafi 1 e 2. Sezione 5
Deroghe Articolo 163
Materiale germinale per fini scientifici e atti delegati 1. In deroga alle sezioni da 1 a 4,
l'autorità competente del luogo di destinazione può autorizzare gli spostamenti
a fini scientifici di materiale germinale non conforme alle prescrizioni di
tali sezioni, ad eccezione dell'articolo 155, paragrafo 1, dell'articolo 155,
paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 155, paragrafo 3 e dell'articolo156,
purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) prima di concedere tale autorizzazione
l'autorità competente del luogo di destinazione deve adottare le necessarie
misure di riduzione dei rischi per garantire che gli spostamenti del materiale
germinale in questione non compromettano lo stato sanitario nei luoghi situati
lungo il tragitto e nel luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie
elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d); b) gli spostamenti di tale materiale
germinale avvengono sotto la supervisione dell'autorità competente del luogo di
destinazione. 2. Qualora
conceda una deroga a norma del paragrafo 1, l'autorità competente del luogo di
destinazione notifica allo Stato membro di origine e agli Stati membri di
passaggio la deroga concessa e le relative condizioni. 3. Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo
253 riguardo alle condizioni per le deroghe concesse dall'autorità competente
del luogo di destinazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Capo 7
Produzione, trasformazione e distribuzione all'interno dell'Unione di
prodotti di origine animale Articolo 164
Obblighi generali degli operatori in materia di sanità animale e atti delegati 1. Gli operatori adottano appropriate
misure preventive per garantire che in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione di prodotti di origine animale
nell'Unione, tali prodotti non provochino la diffusione: a) delle malattie elencate di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), tenuto conto dello stato sanitario nel
luogo di produzione, trasformazione o destinazione; b) di malattie emergenti. 2. Gli operatori garantiscono che i
prodotti di origine animale non provengano da stabilimenti o stabilimenti
alimentari o non siano ottenuti da animali provenienti da stabilimenti
sottoposti: a) alle misure di emergenza di cui agli
articoli 246 e 247 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248, tranne
qualora queste ultime prevedano deroghe all'obbligo di cui al paragrafo 1; b) a restrizioni degli spostamenti
applicabili agli animali terrestri detenuti e ai prodotti di origine animale,
conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 55, paragrafo 1,
lettera e), all'articolo 56, all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a),
all'articolo 62, paragrafo 1), all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c),
all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 74, paragrafo 1, lettera
a), all'articolo 78, paragrafi 1 e 2 e alle norme adottate ai sensi
dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 63 e 66, dell'articolo 71,
paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79 e dell'articolo
81, paragrafo 2, tranne qualora queste norme prevedano deroghe a tali
restrizioni degli spostamenti. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a
prescrizioni dettagliate che modificano e integrano le prescrizioni di cui al
paragrafo 2 del presente articolo per gli spostamenti di prodotti di origine
animale, tenuto conto: a) delle malattie elencate di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e delle specie interessate; b) dei rischi connessi. Articolo 165
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari e atti
delegati 1. Gli operatori spostano i seguenti
prodotti di origine animale all'interno di uno Stato membro o in un altro Stato
membro solo se tali prodotti sono accompagnati da un certificato sanitario
rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente
al paragrafo 3: a) prodotti di origine animale che: i) sono autorizzati ad essere spostati da
una zona soggetta a restrizioni sottoposta alle misure di emergenza di cui alle
norme adottate ai sensi dell'articolo 248; ii) provengono da animali di specie
soggette a tali misure di emergenza; b) prodotti di origine animale che: i) sono autorizzati ad essere spostati da
una zona soggetta a restrizioni sottoposta a misure di lotta alle malattie
conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 55, paragrafo 1,
lettera f), punto ii), all'articolo 56, all'articolo 61, paragrafo 1, lettera
a), all'articolo 62, paragrafo 1, all'articolo 64, all'articolo 65, paragrafo
1, lettera c), all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 74,
paragrafo 1, lettera a), all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, e alle norme
adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 63 e 67,
dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79,
e dell'articolo 81, paragrafo 2; ii) provengono da animali di specie
soggette a tali misure di lotta alle malattie. 2. Gli operatori adottano tutte le
misure necessarie per garantire che il certificato sanitario di cui al
paragrafo 1 accompagni i prodotti di origine animale dal luogo di origine al
luogo di destinazione. 3. L'autorità competente, su richiesta
dell'operatore, rilascia un certificato sanitario per gli spostamenti di
prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1. 4. Alla certificazione sanitaria degli
spostamenti di prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 del presente
articolo si applicano gli articoli 145, 146 e 147 e le norme adottate ai sensi degli
articoli 143 e 144 e dell'articolo 146, paragrafo 4. 5. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
deroghe agli obblighi in materia di certificati sanitari di cui al paragrafo 1
del presente articolo e alle condizioni di tali deroghe per gli spostamenti di
prodotti di origine animale che non presentano un rischio significativo di
diffusione delle malattie a causa: a) dei tipi di prodotti di origine animale; b) delle misure di riduzione dei rischi
applicate ai prodotti di origine animale, che diminuiscono il rischio di
diffusione delle malattie; c) dell'uso previsto dei prodotti di origine
animale; d) del luogo di destinazione dei prodotti di
origine animale. Articolo 166
Contenuto dei certificati sanitari, atti delegati e atti di esecuzione 1. Il certificato sanitario per i
prodotti di origine animale di cui all'articolo 165, paragrafo 1, contiene
almeno le seguenti informazioni: a) lo stabilimento o il luogo d'origine e lo
stabilimento o il luogo di destinazione; b) una descrizione dei prodotti di origine
animale; c) il quantitativo di prodotti di origine
animale; d) l'identificazione dei prodotti di origine
animale, se richiesta dall'articolo 65, paragrafo 1, lettera h), o dalle norme
adottate ai sensi dell'articolo 67, lettera a); e) le informazioni necessarie per dimostrare
che i prodotti di origine animale soddisfano le prescrizioni in materia di
restrizioni degli spostamenti di cui all'articolo 164, paragrafo 2, e alle
norme adottate ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 3. 2. Il certificato sanitario per i
prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 può contenere anche altre
informazioni richieste a norma di altri atti legislativi dell'Unione. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
informazioni che devono figurare nel certificato sanitario di cui al paragrafo
1 del presente articolo. 4. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, stabilire norme relative ai modelli di certificati sanitari per i
prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali
atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 255, paragrafo 2. Articolo 167
Notifica degli spostamenti verso altri Stati membri di prodotti di origine
animale 1. Gli operatori: a) informano in anticipo l'autorità
competente del proprio Stato membro di origine degli spostamenti previsti di
prodotti di origine animale quando le partite devono essere accompagnate da un
certificato sanitario conformemente all'articolo 165, paragrafo 1; b) forniscono tutte le informazioni
necessarie per permettere all'autorità competente dello Stato membro di origine
di notificare gli spostamenti di prodotti di origine animale allo Stato membro
di destinazione conformemente al paragrafo 2. 2. L'autorità competente dello Stato
membro di origine notifica all'autorità competente dello Stato membro di
destinazione gli spostamenti di prodotti di origine animale conformemente
all'articolo 150 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 151. 3. Alla notifica relativa ai prodotti
di origine animale si applicano gli articoli 149 e 150 e le norme adottate ai
sensi dell'articolo 151. Capo 8
Campo di applicazione delle misure nazionali Articolo 168
Misure nazionali relative agli spostamenti di animali e di materiale germinale 1. Gli Stati membri restano liberi di
adottare misure nazionali relative agli spostamenti all'interno dei rispettivi
territori di animali terrestri detenuti e di materiale germinale di tali
animali. 2. Tali misure nazionali: a) tengono conto delle norme sugli
spostamenti di animali e di materiale germinale di cui ai capi 3, 4, 5 e 6 e
non sono in contraddizione con tali norme; b) non ostacolano gli spostamenti di animali
e prodotti tra Stati membri; c) non vanno oltre quanto è appropriato e
necessario per prevenire l'introduzione e la diffusione delle malattie elencate
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d). Articolo 169
Misure nazionali intese a limitare l'impatto di malattie diverse dalle malattie
elencate Qualora una malattia diversa da quelle
elencate comporti un rischio significativo per la situazione sanitaria degli
animali terrestri detenuti in uno Stato membro, lo Stato membro interessato può
adottare misure nazionali per lottare contro tale malattia, purché queste
misure: a) non ostacolino gli spostamenti di
animali e prodotti tra Stati membri; b) non vadano oltre quanto è
appropriato e necessario per lottare contro la malattia in questione. TITOLO II
Animali acquatici e prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici Capo 1
Registrazione, riconoscimento, conservazione della documentazione e registri
Sezione 1
Registrazione degli stabilimenti di acquacoltura Articolo 170
Obbligo degli operatori di registrare gli stabilimenti di acquacoltura 1. Ai fini della registrazione di cui all'articolo 171, prima di iniziare
l'attività gli operatori di stabilimenti di acquacoltura: a) informano l'autorità competente in merito
ad ogni stabilimento di acquacoltura sotto la loro responsabilità; b) trasmettono all'autorità competente
informazioni riguardanti: i) il nome e l'indirizzo dell'operatore; ii) l'ubicazione e una descrizione delle
strutture; iii) le categorie, le specie e il numero di
animali d'acquacoltura presenti nello stabilimento di acquacoltura e la
capacità dello stabilimento; iv) il tipo di stabilimento di acquacoltura; v) altri aspetti dello stabilimento utili
per determinare il rischio che esso comporta. 2. Gli operatori degli stabilimenti di
acquacoltura di cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente in merito: a) a eventuali cambiamenti significativi
negli stabilimenti di acquacoltura in relazione agli elementi di cui al
paragrafo 1, lettera b); b) all'eventuale cessazione delle attività
dello stabilimento di acquacoltura. 3. Gli stabilimenti di acquacoltura che
devono essere riconosciuti in conformità all'articolo 174, paragrafo 1, non
sono tenuti a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente
articolo. 4. Un operatore può chiedere che la
registrazione di cui al paragrafo 1 riguardi un gruppo di stabilimenti di
acquacoltura purché questi ultimi soddisfino le condizioni di cui alla lettera
a) o alla lettera b): a) sono situati in un'area epidemiologicamente
connessa e tutti gli operatori in tale area svolgono la loro attività nel
quadro di un sistema comune di bioprotezione; b) sono sotto la responsabilità di uno
stesso operatore, e i) funzionano nel quadro di un sistema
comune di bioprotezione; e ii) sono geograficamente vicini. Qualora una domanda di registrazione riguardi un
gruppo di stabilimenti di acquacoltura, le norme di cui ai paragrafi da 1 a 3
del presente articolo e all'articolo 171, paragrafo 2, nonché le norme adottate
ai sensi dell'articolo 173, che sono applicabili a un singolo stabilimento di
acquacoltura, si applicano all'intero gruppo. Articolo 171
Obblighi dell'autorità competente per quanto riguarda la registrazione degli
stabilimenti di acquacoltura L'autorità competente registra: a) gli
stabilimenti di acquacoltura nel registro degli stabilimenti di acquacoltura di
cui all'articolo 183, paragrafo 1, se l'operatore ha trasmesso le informazioni
richieste conformemente all'articolo 170, paragrafo 1; b) gruppi
di stabilimenti di acquacoltura nel registro degli stabilimenti di acquacoltura
purché siano rispettati i criteri di cui all'articolo 170, paragrafo 4. Articolo 172
Deroghe all'obbligo per gli operatori di registrare gli stabilimenti di
acquacoltura In deroga all'articolo 170, paragrafo 1, gli
Stati membri possono esonerare alcune categorie di stabilimenti di acquacoltura
dall'obbligo di registrazione, tenendo conto dei seguenti criteri: a) le categorie, le specie e il numero
o il volume di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento di
acquacoltura e la capacità dello stabilimento; b) il tipo di stabilimento di
acquacoltura; c) gli spostamenti di animali di
acquacoltura in entrata e in uscita dallo stabilimento. Articolo 173
Competenze di esecuzione per quanto riguarda le deroghe all'obbligo di
registrare gli stabilimenti di acquacoltura La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, stabilire norme relative: a) alle informazioni che gli operatori
devono trasmettere ai fini della registrazione dello stabilimento di acquacoltura
di cui all'articolo 170, paragrafo 1; b) ai tipi di stabilimenti di
acquacoltura per i quali gli Stati membri possono concedere deroghe all'obbligo
di registrazione conformemente all'articolo 172 purché tali stabilimenti
comportino un rischio irrilevante e tenuto conto dei criteri di cui
all'articolo 172. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Sezione 2
Riconoscimento di determinati tipi di stabilimenti di acquacoltura Articolo 174
Riconoscimento di determinati stabilimenti di acquacoltura e atti delegati 1. Gli operatori dei seguenti tipi di
stabilimenti di acquacoltura chiedono all'autorità competente il riconoscimento
conformemente all'articolo 178, paragrafo 1, e avviano l'attività solo quando
il loro stabilimento di acquacoltura è stato riconosciuto conformemente
all'articolo 179, paragrafo 1: a) stabilimenti di acquacoltura in cui gli
animali di acquacoltura sono detenuti per essere spostati da tali stabilimenti
vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacoltura. Non è tuttavia
necessario presentare una domanda di riconoscimento se gli animali di
acquacoltura sono spostati unicamente: i) per la fornitura diretta al consumatore
finale in piccoli quantitativi destinati al consumo umano; o ii) verso stabilimenti locali di vendita al
dettaglio che riforniscono direttamente il consumatore finale; b) altri stabilimenti di acquacoltura che
comportano un rischio elevato a causa: i) delle categorie, delle specie e del
numero di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento di acquacoltura; ii) del tipo di stabilimento di
acquacoltura; iii) degli spostamenti di animali di
acquacoltura in entrata e in uscita dallo stabilimento di acquacoltura. 2. Gli operatori cessano l'attività in
uno stabilimento di acquacoltura di cui al paragrafo 1 qualora: a) l'autorità competente revochi o sospenda
il riconoscimento a norma dell'articolo 182, paragrafo 2; o b) in caso di riconoscimento condizionato
rilasciato a norma dell'articolo 181, paragrafo 3, lo stabilimento di
acquacoltura non soddisfi le altre prescrizioni di cui all'articolo 181,
paragrafo 3, e non ottenga un riconoscimento definitivo a norma dell'articolo
182, paragrafo 4. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla
modifica e all'integrazione delle norme relative al riconoscimento degli
stabilimenti di acquacoltura di cui al paragrafo 1 del presente articolo per
quanto riguarda: a) le deroghe all'obbligo per gli operatori
di chiedere all'autorità competente il riconoscimento dei tipi di stabilimenti
di acquacoltura di cui al paragrafo 1, lettera a); b) i tipi di stabilimenti di acquacoltura
che devono essere riconosciuti conformemente al paragrafo 1, lettera b). 4. La Commissione, nell'adottare gli
atti delegati di cui al paragrafo 3, tiene conto dei seguenti fattori: a) le specie e le categorie di animali di
acquacoltura detenuti in uno stabilimento di acquacoltura; b) il tipo di stabilimento di acquacoltura e
il tipo di produzione; c) le modalità specifiche di spostamento
adottate dal tipo di stabilimento di acquacoltura e le specie o categorie di
animali di acquacoltura interessate. 5. Un operatore può chiedere il
riconoscimento di un gruppo di stabilimenti di acquacoltura purché siano
rispettate le condizioni di cui all'articolo 175, lettere a) e b). Articolo 175
Riconoscimento di un gruppo di stabilimenti di acquacoltura da parte
dell'autorità competente L'autorità competente può rilasciare il
riconoscimento di cui all'articolo 179, paragrafo 1, per un gruppo di
stabilimenti di acquacoltura purché questi ultimi soddisfino le condizioni di
cui alla lettera a) o alla lettera b): a) sono situati in un'area
epidemiologicamente connessa e tutti gli operatori svolgono la loro attività
nel quadro di un sistema comune di bioprotezione; tuttavia, i centri di
spedizione, i centri di depurazione e gli stabilimenti simili situati
all'interno di tale area epidemiologicamente connessa devono essere
riconosciuti singolarmente; b) sono sotto la responsabilità di uno
stesso operatore, e i) funzionano nel quadro di un sistema
comune di bioprotezione; e ii) sono geograficamente vicini. Qualora sia rilasciato un riconoscimento unico
per un gruppo di stabilimenti di acquacoltura, all'intero gruppo si applicano
le norme di cui agli articoli 176 e da 178 a 182 e le norme adottate ai sensi
dell'articolo 178, paragrafo 2, e dell'articolo 179, paragrafo 2, le quali sono
applicabili a un singolo stabilimento di acquacoltura. Articolo 176
Riconoscimento dello status di stabilimento di acquacoltura confinato Gli operatori di stabilimenti di acquacoltura
che intendono ottenere lo status di stabilimento confinato: a) chiedono il riconoscimento
all'autorità competente conformemente all'articolo 178, paragrafo 1; b) non spostano animali di acquacoltura
a uno stabilimento di acquacoltura confinato in conformità alle prescrizioni
previste all'articolo 203, paragrafo 1, e in qualsiasi atto delegato adottato
conformemente all'articolo 203, paragrafo 2, fino a quando il loro stabilimento
non abbia ottenuto il riconoscimento di tale status dall'autorità competente in
conformità all'articolo 179 o all'articolo 181. Articolo 177
Riconoscimento di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a
lottare contro le malattie Gli operatori di stabilimenti di alimenti di
origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie provvedono a che i
loro stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente per la
macellazione di animali acquatici a fini di lotta alle malattie conformemente
all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 62, all'articolo 68,
paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi
dell'articolo 63, dell'articolo 70, paragrafo 3, dell'articolo 71, paragrafo 3,
e dell'articolo 78, paragrafo 3. Articolo 178
Obbligo di informazione a carico degli operatori al fine di ottenere il
riconoscimento e atti di esecuzione 1. Gli operatori, ai fini della domanda
di riconoscimento del loro stabilimento di cui all'articolo 174, paragrafo 1,
all'articolo 175, all'articolo 176, lettera a), e all'articolo 177, trasmettono
all'autorità competente informazioni riguardanti: a) il nome e l'indirizzo dell'operatore; b) l'ubicazione dello stabilimento e una descrizione
delle strutture; c) le categorie, le specie e il numero di
animali di acquacoltura presenti nello stabilimento; d) il tipo di stabilimento; e) se del caso, i dettagli relativi al
riconoscimento di un gruppo di stabilimenti di acquacoltura a norma
dell'articolo 175; f) altri aspetti dello stabilimento di
acquacoltura utili per determinare il rischio che esso comporta. 2. Gli operatori degli stabilimenti di
acquacoltura di cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente in merito: a) a eventuali cambiamenti significativi
negli stabilimenti in relazione agli elementi di cui al paragrafo 1, lettera
c); b) all'eventuale cessazione delle attività
dello stabilimento. 3. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, stabilire norme relative alle informazioni che gli operatori devono
fornire nella domanda di riconoscimento del loro stabilimento a norma del
paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Articolo 179
Rilascio del riconoscimento, condizioni per il riconoscimento e atti delegati 1. L'autorità competente riconosce gli
stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 174, paragrafo 1, e
all'articolo 176, lettera a), i gruppi di stabilimenti di acquacoltura di cui
all'articolo 175 e gli stabilimenti di alimenti di origine acquatica
autorizzati a lottare contro le malattie di cui all'articolo 177 solo se tali
stabilimenti: a) soddisfano, se del caso, le seguenti
prescrizioni: i) misure di quarantena, isolamento e
altre misure di bioprotezione, tenuto conto delle prescrizioni di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e delle norme adottate ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 2; ii) le prescrizioni in materia di
sorveglianza di cui all'articolo 22, e se pertinente per il tipo di
stabilimento e il rischio connesso, all'articolo 23 e alle norme adottate ai
sensi dell'articolo 24; iii) le prescrizioni in materia di
conservazione della documentazione di cui agli articoli da 185 a 187 e alle
norme adottate ai sensi degli articoli 188 e 189; b) dispongono di strutture e attrezzature: i) adeguate per ridurre il rischio di
introduzione e diffusione di malattie a un livello accettabile, tenuto conto
del tipo di stabilimento; ii) di capacità adeguata per il quantitativo
di animali acquatici; c) non comportano un rischio inaccettabile
di diffusione di malattie, tenuto conto delle misure di riduzione dei rischi in
vigore; d) sono dotati di un sistema che consente
all'operatore di dimostrare all'autorità competente il rispetto delle
prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c). 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione: a) alle misure di quarantena, isolamento e
alle altre misure di bioprotezione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i);
b) alla sorveglianza di cui al paragrafo 1,
lettera a), punto ii); c) alle strutture e alle attrezzature di cui
al paragrafo 1, lettera b). 3. La Commissione, nello stabilire le
norme da definire negli atti delegati che devono essere adottati in conformità
al paragrafo 2, tiene conto dei seguenti fattori: a) i rischi presentati da ciascun tipo di
stabilimento; b) le specie e le categorie di animali
acquatici o di acquacoltura; c) il tipo di produzione; d) le modalità specifiche di spostamento
adottate dal tipo di stabilimento di acquacoltura e le specie e categorie di
animali detenuti in tali stabilimenti. Articolo 180
Portata del riconoscimento degli stabilimenti Nei riconoscimenti di stabilimenti di
acquacoltura o di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a
lottare contro le malattie rilasciati a norma dell'articolo 179, paragrafo 1,
l'autorità competente precisa espressamente: a) i
tipi di stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 174, paragrafo 1, e
all'articolo 176, lettera a), di gruppi di stabilimenti di acquacoltura di cui
all'articolo 175 e di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati
a lottare contro le malattie di cui all'articolo 177 e alle norme adottate ai
sensi dell'articolo 174, paragrafo 3, lettera b), ai quali si applica il
riconoscimento; b) le
specie e le categorie di animali di acquacoltura alle quali si applica il
riconoscimento. Articolo 181
Procedure per il rilascio del riconoscimento da parte dell'autorità competente
1. L'autorità competente definisce le
procedure che gli operatori devono seguire per chiedere il riconoscimento dei
loro stabilimenti a norma dell'articolo 174, paragrafo 1, e degli articoli 176
e 177. 2. Dopo aver ricevuto una domanda di
riconoscimento da un operatore a norma dell'articolo 174, paragrafo 1, e degli
articoli 176 e 177, l'autorità competente effettua una visita in loco. 3. L'autorità competente può rilasciare
un riconoscimento condizionato a uno stabilimento qualora, dalla domanda
presentata dall'operatore e dalla successiva visita in loco dello stabilimento
da parte dell'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo,
risulti che lo stabilimento soddisfa tutte le principali prescrizioni tali da
offrire garanzie sufficienti che lo stabilimento in questione non comporta un
rischio significativo, in attesa che sia garantita la conformità alle altre
prescrizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 179, paragrafo 1, e alle
norme adottate ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 2. 4. L'autorità competente, qualora abbia
rilasciato un riconoscimento condizionato a norma del paragrafo 3 del presente
articolo, rilascia un riconoscimento completo solo se, da una successiva visita
in loco dello stabilimento effettuata entro tre mesi dalla data di rilascio del
riconoscimento condizionato, risulta che lo stabilimento soddisfa tutte le
prescrizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 179, paragrafo 1, e alle
norme adottate ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 2. Se dalla visita in loco emerge che lo stabilimento
ha compiuto progressi evidenti ma non soddisfa ancora tutte le prescrizioni
pertinenti, l'autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato.
La durata del riconoscimento condizionato non può tuttavia superare un totale
di sei mesi. Articolo 182
Riesame, sospensione e revoca del riconoscimento da parte dell'autorità
competente 1. L'autorità competente riesamina
costantemente i riconoscimenti degli stabilimenti rilasciati a norma
dell'articolo 179, paragrafo 1. 2. Qualora rilevi gravi carenze in uno
stabilimento per quanto riguarda la conformità alle prescrizioni di cui
all'articolo 179, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo
179, paragrafo 2, e l'operatore non sia in grado di fornire garanzie adeguate
in merito all'eliminazione di tali carenze, l'autorità competente avvia le
procedure per revocare il riconoscimento dello stabilimento. L'autorità competente può tuttavia sospendere il
riconoscimento di uno stabilimento se l'operatore è in grado di garantire che
ovvierà a tali carenze entro un periodo di tempo ragionevole. 3. Dopo
la revoca o la sospensione a norma del paragrafo 2, il riconoscimento può
essere ripristinato solo se l'autorità competente accerta che lo stabilimento
soddisfa integralmente tutte le prescrizioni del presente regolamento
applicabili al tipo di stabilimento in questione. Sezione 3
Registro degli stabilimenti di acquacoltura e degli stabilimenti di alimenti di
origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie tenuto dall'autorità
competente Articolo 183
Registro degli stabilimenti di acquacoltura e degli stabilimenti di alimenti di
origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie 1. L'autorità competente istituisce e
mantiene aggiornato un registro: a) di tutti gli stabilimenti di acquacoltura
registrati a norma dell'articolo 171; b) di tutti gli stabilimenti di acquacoltura
riconosciuti a norma dell'articolo 179, paragrafo 1; c) di tutti gli stabilimenti di alimenti di
origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie riconosciuti a norma
dell'articolo 179, paragrafo 1. 2. Il registro degli stabilimenti di
acquacoltura di cui al paragrafo 1 contiene informazioni riguardanti: a) il nome e l'indirizzo dell'operatore e il
numero di registrazione; b) la posizione geografica dello
stabilimento di acquacoltura o, se del caso, del gruppo di stabilimenti di
acquacoltura; c) il tipo di produzione dello stabilimento; d) il sistema di approvvigionamento idrico e
di eliminazione delle acque di scarico dello stabilimento, se pertinente; e) le specie di animali di acquacoltura
detenuti nello stabilimento; f) informazioni aggiornate sullo stato
sanitario dello stabilimento di acquacoltura registrato o, se del caso, del
gruppo di stabilimenti per quanto riguarda le malattie elencate di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d). 3. Per gli stabilimenti riconosciuti a
norma dell'articolo 179, paragrafo 1, l'autorità competente rende disponibili
al pubblico, con mezzi elettronici, almeno le informazioni di cui al paragrafo
2, lettere a), c), e) e f), del presente articolo. 4. Ove opportuno e pertinente,
l'autorità competente può combinare la registrazione di cui al paragrafo 1 con
la registrazione per altri scopi. Articolo 184
Delega di potere e atti di esecuzione per quanto riguarda il registro degli
stabilimenti di acquacoltura 1. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 254 riguardo: a) alle informazioni da inserire nel
registro degli stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 183, paragrafo
1; b) alla messa a disposizione del pubblico di
tale registro degli stabilimenti. 2. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, stabilire norme relative al formato e alle procedure del registro
degli stabilimenti di cui all'articolo 183, paragrafi 1 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Sezione 4
Conservazione della documentazione e tracciabilità Articolo 185
Obbligo di conservazione della documentazione per gli operatori degli
stabilimenti di acquacoltura 1. Gli operatori di stabilimenti di
acquacoltura soggetti a registrazione a norma dell'articolo 171 o a
riconoscimento a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, conservano la
documentazione aggiornata contenente almeno le seguenti informazioni: a) tutti gli spostamenti degli animali di
acquacoltura e dei prodotti di origine animale ottenuti da tali animali in
entrata e in uscita dallo stabilimento di acquacoltura, con l'indicazione a
seconda dei casi: i) del luogo di origine o di destinazione;
ii) della data di tali spostamenti; b) i certificati sanitari in formato
cartaceo o elettronico che devono accompagnare gli spostamenti di animali di
acquacoltura in arrivo presso lo stabilimento di acquacoltura conformemente
all'articolo 208 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 211, lettere b) e
c), e dell'articolo 213, paragrafo 2; c) la mortalità in ciascuna unità
epidemiologica e altri problemi sanitari nello stabilimento di acquacoltura, se
pertinenti in relazione al tipo di produzione; d) le misure di bioprotezione, la
sorveglianza, i trattamenti, i risultati di prove e altre informazioni pertinenti,
se del caso, per: i) le categorie e le specie di animali di
acquacoltura presenti nello stabilimento; ii) il tipo di produzione dello
stabilimento di acquacoltura; iii) il tipo di stabilimento di
acquacoltura; e) i risultati delle visite di sanità
animale, se richieste conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, e alle norme
adottate ai sensi dell'articolo 24. 2. Gli operatori degli stabilimenti di
acquacoltura: a) registrano le informazioni di cui al
paragrafo 1, lettera a), in modo che la tracciabilità dei luoghi di origine e
di destinazione degli animali acquatici possa essere garantita; b) conservano le informazioni di cui al
paragrafo 1 presso lo stabilimento di acquacoltura e le mettono a disposizione
dell'autorità competente su richiesta; c) conservano le informazioni di cui al
paragrafo 1 per un periodo di tempo minimo che deve essere fissato
dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre anni. Articolo 186
Obbligo di conservazione della documentazione per gli stabilimenti di alimenti
di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie 1. Gli operatori di stabilimenti di
alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie soggetti
a riconoscimento a norma dell'articolo 177 conservano la documentazione
aggiornata relativa a tutti gli spostamenti di animali di acquacoltura e di
prodotti di origine animale ottenuti da tali animali in entrata e in uscita da
questi stabilimenti. 2. Gli operatori di stabilimenti di
alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie: a) conservano la documentazione di cui al
paragrafo 1 presso lo stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato
a lottare contro le malattie e la mettono a disposizione dell'autorità
competente su richiesta; b) conservano la documentazione di cui al
paragrafo 1 per un periodo di tempo minimo che deve essere fissato
dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre anni. Articolo 187
Obbligo di conservazione della documentazione per i trasportatori 1. I trasportatori di animali di
acquacoltura e di animali acquatici selvatici destinati all'acquacoltura
conservano la documentazione aggiornata relativa: a) ai tassi di mortalità, durante il
trasporto, degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici,
in funzione del tipo di trasporto e delle specie di animali di acquacoltura e
di animali acquatici selvatici trasportati; b) agli stabilimenti di acquacoltura e agli
stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le
malattie visitati dai mezzi di trasporto; c) a ogni eventuale ricambio di acqua
durante il trasporto, precisando l'origine dell'approvvigionamento e i luoghi
di scolo delle acque reflue. 2. I trasportatori: a) conservano la documentazione di cui al paragrafo
1 e la mettono a disposizione dell'autorità competente su richiesta; b) conservano la documentazione di cui al
paragrafo 1 per un periodo di tempo minimo che deve essere fissato
dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre anni. Articolo 188
Delega di potere per la conservazione della documentazione 1. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
norme che integrano le prescrizioni in materia di conservazione della
documentazione di cui agli articoli 185, 186 e 187 per quanto riguarda: a) le deroghe alle prescrizioni in materia
di conservazione della documentazione per: i) gli operatori di alcune categorie di
stabilimenti di acquacoltura e i trasportatori; ii) gli stabilimenti di acquacoltura che
detengono un numero limitato di animali o i trasportatori che trasportano un
numero limitato di animali; iii) alcune categorie o specie di animali; b) le informazioni che gli operatori devono
registrare in aggiunta a quelle di cui all'articolo 185, paragrafo 1,
all'articolo 186, paragrafo 1, e all'articolo 187, paragrafo 1; c) il periodo di tempo minimo durante il
quale la documentazione di cui agli articoli 185, 186 e 187 deve essere
conservata. 2. La Commissione, nell'adottare gli
atti delegati di cui al paragrafo 1, tiene conto dei seguenti fattori: a) i rischi presentati da ciascun tipo di
stabilimento di acquacoltura; b) le categorie o le specie di animali di
acquacoltura presenti nello stabilimento di acquacoltura; c) il tipo di produzione dello stabilimento; d) le modalità specifiche di spostamento
adottate dal tipo di stabilimento di acquacoltura o di stabilimento di alimenti
di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie; e) il numero o il volume di animali di
acquacoltura presenti nello stabilimento o che vengono trasportati. Articolo 189
Competenze di esecuzione per la conservazione della documentazione La Commissione
può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme riguardo: a) al formato della documentazione da
conservare in conformità agli articoli 185, 186 e 187; b) alla conservazione della
documentazione in formato elettronico; c) alle specifiche operative per la
conservazione della documentazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Capo 2
Spostamenti all'interno dell'Unione di animali acquatici diversi dagli
animali da compagnia acquatici Sezione 1
Prescrizioni generali Articolo 190
Prescrizioni generali relative agli spostamenti di animali acquatici 1. Gli operatori adottano misure
appropriate per garantire che gli spostamenti di animali acquatici non
compromettano lo stato sanitario nel luogo di destinazione per quanto riguarda:
a) le malattie elencate di cui all'articolo
8, paragrafo 1, lettera d); b) le malattie emergenti. 2. Gli
operatori non spostano animali acquatici in uno stabilimento di acquacoltura o
per destinarli al consumo umano né li rilasciano in natura se tali animali
acquatici sono soggetti: a) a restrizioni degli spostamenti
riguardanti le categorie e specie interessate conformemente alle norme di cui
all'articolo 55, paragrafo 1, all'articolo 56, all'articolo 61, paragrafo 1,
agli articolo 62, 64 e 65, all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, all'articolo 74, paragrafo
1, all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, all'articolo 80, paragrafi 1 e 2, e alle
norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 63 e 67,
dell'articolo 70, paragrafo 3, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74,
paragrafo 3, dell'articolo 79, dell'articolo 80, paragrafo 4, e dell'articolo
81, paragrafo 2; o b) alle misure di emergenza di cui agli
articoli 244 e 247 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248. Gli operatori possono tuttavia spostare tali
animali acquatici qualora nella parte III, titolo II, siano previste deroghe
alle restrizioni degli spostamenti applicabili a tali spostamenti o a tale
rilascio in natura o qualora nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 248
siano previste deroghe alle misure di emergenza. 3. Gli
operatori adottano tutte le misure necessarie per garantire che gli animali
acquatici, dopo aver lasciato il luogo di origine, siano consegnati senza
indugio al luogo finale di destinazione. Articolo 191
Misure di prevenzione delle malattie relative al trasporto e atti delegati 1. Gli operatori adottano le necessarie
e appropriate misure di prevenzione delle malattie per assicurare che: a) lo stato sanitario degli animali
acquatici non sia messo a rischio durante il trasporto; b) le operazioni di trasporto degli animali
acquatici non provochino la potenziale diffusione di malattie elencate di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), all'uomo o agli animali lungo il
tragitto e nel luogo di destinazione; c) si provveda alla pulizia, alla disinfezione
e alla disinfestazione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto e si
adottino altre misure appropriate di bioprotezione, in funzione dei rischi
connessi al trasporto; d) eventuali ricambi di acqua durante il
trasporto di animali acquatici destinati all'acquacoltura avvengano in luoghi e
in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario per quanto riguarda
le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d): i) degli animali acquatici che vengono
trasportati; ii) degli animali acquatici presenti lungo
il tragitto verso il luogo di destinazione; iii) degli animali acquatici nel luogo di
destinazione. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo: a) alla pulizia, alla disinfezione e alla
disinfestazione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto conformemente al
paragrafo 1, lettera c), come pure all'impiego di biocidi a tali fini; b) alle altre misure appropriate di
bioprotezione durante il trasporto di cui al paragrafo 1, lettera c); c) ai ricambi d'acqua durante il trasporto
di cui al paragrafo 1, lettera d). Articolo 192
Modifica dell'uso previsto 1. Gli animali acquatici che vengono
spostati per essere distrutti o abbattuti conformemente alle misure di cui alle
lettere a) o b) non vengono utilizzati per altri scopi: a) misure di lotta alle malattie di cui
all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 55, paragrafo 1, agli articoli 56,
61, 62, 64, 65, 67 e 70, all'articolo 74, paragrafo 1, agli articoli 78 e 80 e
alle norme adottate in conformità all'articolo 55, paragrafo 2, agli articoli
63 e 66, all'articolo 70, paragrafo 3, all'articolo 71, paragrafo 3,
all'articolo 74, paragrafo 3, all'articolo 79, all'articolo 80, paragrafo 3, e
all'articolo 81, paragrafo 2; b) misure di emergenza di cui agli articoli
246 e 247 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248. 2. Gli animali acquatici spostati per
essere destinati al consumo umano, all'acquacoltura, al rilascio in natura o
per qualsiasi altro scopo specifico non sono utilizzati per scopi diversi da
quello previsto. Articolo 193
Obblighi per gli operatori nel luogo di destinazione 1. Gli operatori degli stabilimenti e
degli stabilimenti alimentari che ricevono animali di acquacoltura: a) verificano che sia presente uno dei
seguenti documenti: i) i certificati sanitari di cui
all'articolo 208, paragrafo 1, all'articolo 209, all'articolo 224, paragrafo 1,
e alle norme adottate in conformità agli articoli 188, 211 e 213; ii) le autodichiarazioni di cui all'articolo
218, paragrafo 1, e alle norme adottate in conformità all'articolo 218,
paragrafi 3 e 4; b) informano l'autorità competente in merito
a qualsiasi irregolarità riguardante: i) gli animali di acquacoltura ricevuti; ii) la presenza dei documenti di cui alla
lettera a), punti i) e ii). 2. Nel caso di un'irregolarità di cui
al paragrafo 1, lettera b), l'operatore isola gli animali di acquacoltura
interessati fino all'adozione di una decisione in merito da parte dell'autorità
competente. Articolo 194
Prescrizioni generali relative agli spostamenti di animali di acquacoltura che
passano attraverso Stati membri ma sono destinati all'esportazione dall'Unione
verso paesi o territori terzi Gli operatori garantiscono che gli animali di
acquacoltura destinati all'esportazione verso un paese o territorio terzo che
passano attraverso il territorio di un altro Stato membro soddisfino le
prescrizioni di cui agli articoli 190, 191 e 192. Sezione 2
Animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura o a essere rilasciati
in natura Articolo 195
Mortalità anormale o altri sintomi di malattie gravi 1. Gli operatori non spostano animali
acquatici da uno stabilimento di acquacoltura o dall'ambiente naturale in un
altro stabilimento di acquacoltura né li rilasciano in natura se tali animali
provengono da uno stabilimento di acquacoltura o da un ambiente dove sono
presenti: a) casi anormali di mortalità; o b) altri sintomi di malattie gravi le cui
cause siano indeterminate. 2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità
competente può autorizzare tali spostamenti di animali acquatici o il loro
rilascio in natura sulla base di una valutazione dei rischi, a condizione che
gli animali acquatici provengano da una parte dello stabilimento di
acquacoltura o dell'ambiente naturale indipendente dall'unità epidemiologica in
cui si sono verificati i casi anormali di mortalità o altri sintomi di
malattie. Articolo 196
Spostamenti di animali di acquacoltura destinati a Stati membri, zone o
compartimenti dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di
eradicazione e atti delegati 1. Gli operatori spostano animali di
acquacoltura da uno stabilimento di acquacoltura per le finalità di cui alla
lettera a) o b) del presente articolo solo se tali animali di acquacoltura
provengono da uno Stato membro, o da una zona o un compartimento dello stesso,
dichiarato indenne da malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, o
all'articolo 37, paragrafo 4, per le malattie elencate di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, lettera b) o c), se appartengono a specie elencate per tali
malattie elencate e: a) se devono essere introdotti in uno Stato
membro, o una zona o un compartimento dello stesso: i) dichiarato indenne da malattia in
conformità all'articolo 36, paragrafo 3, o all'articolo 37, paragrafo 4; o ii) sottoposto a un programma di
eradicazione conformemente all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, per una o più
delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c); b) se sono destinati: i) a uno stabilimento di acquacoltura
soggetto a: –
registrazione a norma dell'articolo 171; o –
riconoscimento a norma degli articoli 174, 175, 176
e 177; o ii) a essere rilasciati in natura. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
deroghe alle prescrizioni in materia di spostamenti o rilascio in natura di cui
al paragrafo 1 del presente articolo se tali operazioni non presentano un
rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo
8, paragrafo 1, lettera d), a causa: a) delle specie, delle categorie e della
fase del ciclo di vita degli animali di acquacoltura; b) del tipo di stabilimento di origine e di
destinazione; c) dell'uso previsto degli animali di
acquacoltura; d) del luogo di destinazione degli animali
di acquacoltura; e) dei trattamenti, dei metodi di
trasformazione e di altre misure speciali di riduzione dei rischi applicate nel
luogo di origine o nel luogo di destinazione. Articolo 197
Deroghe degli Stati membri agli obblighi degli operatori per quanto riguarda
gli spostamenti di animali di acquacoltura tra Stati membri, zone o
compartimenti sottoposti a un programma di eradicazione In deroga all'articolo 196, paragrafo 1, gli
Stati membri possono autorizzare gli operatori a spostare animali di
acquacoltura in una zona o compartimento in un altro Stato membro per cui sia
stato stabilito un programma di eradicazione in conformità all'articolo 30,
paragrafi 1 e 2, per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
lettere b) e c), a partire da un'altra zona o compartimento per cui sia stato
stabilito un programma analogo per le stesse malattie elencate, a condizione
che tali spostamenti non compromettano lo stato sanitario dello Stato membro,
della zona o del compartimento di destinazione. Articolo 198
Misure degli Stati membri per quanto riguarda il rilascio in natura di animali
di acquacoltura Gli Stati membri possono prescrivere che gli
animali di acquacoltura siano rilasciati in natura solo se provengono da uno
Stato membro, o da una zona o un compartimento dichiarato indenne da malattia
in conformità all'articolo 36, paragrafo 1, o all'articolo 37, paragrafo 1, per
quanto riguarda le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
lettere b) e c), per cui la specie di animali di acquacoltura da spostare è una
specie elencata, indipendentemente dallo stato sanitario dell'area in cui gli
animali saranno rilasciati. Articolo 199
Spostamenti di animali acquatici selvatici destinati a Stati membri, zone o
compartimenti dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di
eradicazione e atti delegati 1. Gli articoli 196 e 197 si applicano
anche agli spostamenti di animali acquatici selvatici destinati a uno
stabilimento di acquacoltura o a uno stabilimento di alimenti di origine
acquatica autorizzato a lottare contro le malattie soggetto a: a) registrazione a norma dell'articolo 171;
o b) riconoscimento a norma degli articoli da
174 a 177. 2. Gli
operatori che spostano animali acquatici selvatici da un habitat a un altro
adottano misure di prevenzione delle malattie affinché tali spostamenti non
comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di
cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), agli animali acquatici presenti
nel luogo di destinazione. 3. Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all'articolo 253 riguardo alle misure di prevenzione delle malattie che devono
essere adottate dagli operatori a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Sezione 3
Animali acquatici destinati al consumo umano Articolo 200
Spostamenti di animali di acquacoltura destinati a Stati membri, zone o
compartimenti dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di
eradicazione e atti delegati 1. Gli operatori spostano animali di
acquacoltura da uno stabilimento di acquacoltura per le finalità di cui alla
lettera a) o alla lettera b) del presente paragrafo solo se tali animali di
acquacoltura provengono da uno Stato membro, o da una zona o un compartimento
dello stesso, dichiarato indenne da malattia conformemente all'articolo 36,
paragrafo 3, o all'articolo 37, paragrafo 4, per le malattie elencate di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o lettera c), se appartengono a specie
elencate per tali malattie elencate e: a) se devono essere introdotti in uno Stato
membro, o una zona o un compartimento dello stesso dichiarato indenne da
malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, o all'articolo 37,
paragrafo 4, o per cui sia stato stabilito un programma di eradicazione a norma
dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, in merito a una o più delle malattie
elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c); b) se sono destinati al consumo umano. 2. In deroga al paragrafo 1 del
presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a
introdurre animali di acquacoltura in una zona o compartimento per cui sia
stato stabilito un programma di eradicazione in conformità all'articolo 30,
paragrafo 1 o 2, per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
lettere b) e c), a partire da un'altra zona o compartimento per cui sia stato
stabilito un programma analogo per le stesse malattie all'interno dello Stato
membro in questione, a condizione che tali spostamenti non compromettano lo
stato sanitario dello Stato membro, o della zona o del compartimento dello
stesso. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
deroghe alle prescrizioni per gli spostamenti di cui al paragrafo 2 del
presente articolo se tali spostamenti di animali di acquacoltura che non
presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie a causa: a) delle specie, delle categorie e della
fase del ciclo di vita degli animali di acquacoltura; b) dei metodi con cui sono tenuti gli
animali di acquacoltura e del tipo di produzione negli stabilimenti di
acquacoltura di origine e di destinazione; c) dell'uso previsto degli animali di
acquacoltura; d) del luogo di destinazione degli animali
di acquacoltura; e) dei trattamenti, dei metodi di
trasformazione e di altre misure speciali di riduzione dei rischi applicate nel
luogo di origine o nel luogo di destinazione. Articolo 201
Spostamenti di animali acquatici selvatici destinati a Stati membri, zone o
compartimenti dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di
eradicazione e atti delegati 1. L'articolo 200, paragrafi 1 e 2, e
le norme adottate ai sensi dell'articolo 200, paragrafo 3, si applicano anche
agli spostamenti di animali acquatici selvatici per il consumo umano destinati
a Stati membri, zone o compartimenti degli stessi dichiarati indenni da
malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, o all'articolo 37,
paragrafo 4, o sottoposti a un programma di eradicazione conformemente
all'articolo 30, paragrafo 1 o 2, laddove tali misure siano necessarie per
garantire che questi animali acquatici selvatici non comportino un rischio
significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, lettera d), agli animali acquatici presenti nel luogo di
destinazione. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a
prescrizioni in materia di spostamenti di animali acquatici selvatici destinati
al consumo umano che integrano il paragrafo 1 del presente articolo. Sezione 4
Animali acquatici non destinati a stabilimenti, al rilascio in natura o al
consumo umano Articolo 202
Spostamenti di animali acquatici non destinati a stabilimenti, al rilascio in
natura o al consumo umano e atti delegati 1. Gli operatori che spostano animali
acquatici non destinati a stabilimenti, al rilascio in natura o al consumo
umano adottano le misure preventive necessarie affinché tali spostamenti non
comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di
cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), agli animali acquatici presenti
nel luogo di destinazione. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
misure preventive di cui al paragrafo 1 del presente articolo per garantire che
gli animali acquatici non diffondano le malattie elencate di cui all'articolo
8, paragrafo 1, lettera d), tenendo conto nel contempo dei fattori di cui al
paragrafo 3 del presente articolo. 3. La Commissione, nell'adottare gli
atti delegati di cui al paragrafo 2, tiene conto dei seguenti fattori: a) le malattie elencate di cui all'articolo
8, paragrafo 1, lettera d), pertinenti per le specie elencate o le categorie di
animali acquatici; b) lo stato sanitario in relazione alle
malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), nei
compartimenti, nelle zone o negli Stati membri di origine e di destinazione; c) i luoghi di origine e di destinazione; d) il tipo di spostamento di animali
acquatici; e) le specie e le categorie di animali
acquatici; f) l'età degli animali acquatici; g) altri fattori epidemiologici. Sezione 5
Deroghe alle sezioni da 1 a 4 e misure aggiuntive di riduzione dei rischi Articolo 203
Animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura confinati e atti
delegati 1. Gli operatori spostano animali
acquatici in uno stabilimento di acquacoltura confinato solo se tali animali
soddisfano le seguenti condizioni: a) provengono da un altro stabilimento di
acquacoltura confinato; b) non comportano un rischio significativo
di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
lettera d), alle specie elencate di animali presenti nello stabilimento di
acquacoltura confinato di destinazione, tranne qualora gli spostamenti siano
autorizzati a fini scientifici. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo: a) alle prescrizioni dettagliate, in
aggiunta a quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per gli
spostamenti di animali di acquacoltura verso stabilimenti di acquacoltura
confinati; b) alle norme specifiche per gli spostamenti
di animali di acquacoltura verso stabilimenti di acquacoltura confinati quando
le misure di riduzione dei rischi in atto garantiscono che tali spostamenti non
comportino un rischio significativo per la salute degli animali di acquacoltura
all'interno dello stabilimento di acquacoltura confinato in questione e negli
stabilimenti circostanti. Articolo 204
Deroghe per gli spostamenti a fini scientifici di animali acquatici e atti
delegati 1. L'autorità competente del luogo di
destinazione può, previo accordo dell'autorità competente del luogo di origine,
autorizzare gli spostamenti a fini scientifici verso il suo territorio di
animali acquatici che non soddisfano le prescrizioni delle sezioni da 1 a 4,
fatta eccezione per l'articolo 190, paragrafi 1 e 3, e per gli articoli 191,
192 e 193. 2. Le autorità competenti concedono le
deroghe per gli spostamenti a fini scientifici di animali acquatici di cui al
paragrafo 1 solo alle seguenti condizioni: a) le autorità competenti del luogo di
destinazione e quelle del luogo di origine: i) hanno convenuto le condizioni per tali
spostamenti; ii) hanno adottato le necessarie misure di
riduzione dei rischi per garantire che gli spostamenti di questi animali
acquatici non compromettano lo stato sanitario nei luoghi situati lungo il
tragitto e nel luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie elencate
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d); iii) hanno informato, se del caso,
l'autorità competente degli Stati membri di passaggio della deroga concessa e
delle condizioni alle quali tale autorizzazione è rilasciata; b) gli spostamenti di tali animali acquatici
avvengono sotto la supervisione delle autorità competenti del luogo di origine,
del luogo di destinazione e, se del caso, dell'autorità competente dello Stato
membro di passaggio. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla
modifica e all'integrazione delle norme relative alle deroghe concesse dalle
autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Articolo 205
Delega di potere per quanto riguarda le prescrizioni specifiche e le deroghe
per esposizioni, zoo, negozi di animali da compagnia, stagni da giardino,
acquari a scopi commerciali e grossisti Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo: a) alle prescrizioni specifiche che
integrano le norme di cui alle sezioni da 1 a 4 e che sono applicabili agli
spostamenti di animali acquatici destinati a: i) zoo, negozi di animali da compagnia e
grossisti; ii) esposizioni, eventi sportivi o culturali
ed eventi analoghi; o iii) acquari a scopi commerciali; b) alle deroghe alle sezioni da 1 a 4,
ad eccezione dell'articolo 190, paragrafi 1 e 3, e degli articoli 191, 192 193,
per gli spostamenti di animali acquatici di cui alla lettera a). Articolo 206
Competenze di esecuzione per quanto riguarda le deroghe temporanee per gli
spostamenti di specie o categorie specifiche di animali acquatici La Commissione,
mediante atti di esecuzione, stabilisce norme relative alle deroghe temporanee
alle disposizioni del presente capo per gli spostamenti di specie o categorie
specifiche di animali acquatici se: a) le
prescrizioni in materia di spostamenti previste all'articolo 195, all'articolo
196, paragrafo 1, agli articoli 197 e 198, all'articolo 199, paragrafi 1 e 2,
all'articolo 200, all'articolo 201, paragrafo 1, all'articolo 202, paragrafo 1,
all'articolo 203, paragrafo 1, all'articolo 204, paragrafi 1 e 2, e nelle norme
adottate ai sensi dell'articolo 196, paragrafo 2, dell'articolo 199, paragrafo
3, dell'articolo 201, paragrafo 2, dell'articolo 202, paragrafo 2,
dell'articolo 203, paragrafo 2, dell'articolo 204, paragrafo 3, e dell'articolo
205 non si stiano dimostrando efficaci per ridurre i rischi che comportano
determinati spostamenti di tali animali acquatici; o b) le
malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), sembrano
diffondersi malgrado le prescrizioni in materia di spostamenti di cui alle
sezioni da 1 a 5. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255,
paragrafo 2. Per imperativi
motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a una malattia elencata che
comporta un rischio di impatto molto forte e tenuto conto dei fattori di cui
all'articolo 205, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente
applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3. Articolo 207
Fattori da prendere in considerazione nell'adottare gli atti delegati e gli
atti di esecuzione di cui alla presente sezione La Commissione, nello stabilire le norme da
definire negli atti delegati e negli atti di esecuzione di cui all'articolo
203, paragrafo 2, all'articolo 204, paragrafo 3, e agli articoli 205 e 206,
tiene conto dei seguenti fattori: a) i rischi inerenti agli spostamenti; b) lo stato sanitario in relazione alle
malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), nei luoghi di
origine e di destinazione; c) le specie elencate di animali
acquatici per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera
d); d) le misure di bioprotezione in
vigore; e) le eventuali condizioni specifiche
alle quali sono tenuti gli animali di acquacoltura; f) le modalità specifiche di
spostamento adottate dal tipo di stabilimento di acquacoltura e le specie o
categorie di animali di acquacoltura interessate; g) altri fattori epidemiologici. Sezione 6
Certificazione sanitaria Articolo 208
Obbligo per gli operatori di garantire che gli animali di acquacoltura siano
accompagnati da un certificato sanitario 1. Gli operatori spostano animali di
acquacoltura solo se questi sono accompagnati da un certificato sanitario
rilasciato dall'autorità competente del luogo di origine conformemente
all'articolo 216, paragrafo 1, se appartengono a specie elencate per le
malattie elencate di cui alla lettera a) e sono spostati per una delle seguenti
finalità: a) per essere introdotti in uno Stato
membro, o una zona o un compartimento dello stesso dichiarato indenne da
malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 37,
paragrafo 4, o per cui sia stato stabilito un programma di eradicazione a norma
dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, in merito a una o più delle malattie
elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c); b) per essere destinati a una delle seguenti
finalità: i) uno stabilimento di acquacoltura; ii) il rilascio in natura; iii) il consumo umano. 2. Gli operatori spostano animali di
acquacoltura solo se questi sono accompagnati da un certificato sanitario
rilasciato dall'autorità competente del luogo di origine conformemente
all'articolo 216, paragrafo 1, se appartengono a specie elencate per le
malattie elencate pertinenti di cui alla lettera a) e sono spostati per uno dei
seguenti motivi: a) sono autorizzati a lasciare una zona
soggetta a restrizioni sottoposta a misure di lotta alle malattie previste
all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f), punto ii), agli articoli 56 e 64,
all'articolo 65, paragrafo 1, all'articolo 74, paragrafo 1, all'articolo 78,
paragrafi 1 e 2, o nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2,
degli articoli 67 e 68, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74,
paragrafo 3, dell'articolo 79, dell'articolo 81, paragrafo 2, e dell'articolo
248 per una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
lettere a) e b); b) sono destinati a uno dei seguenti usi: i) uno stabilimento di acquacoltura; ii) il rilascio in natura; iii) il consumo umano. 3. Gli operatori adottano tutte le
misure necessarie per garantire che il certificato sanitario accompagni gli animali
di acquacoltura dal luogo di origine al luogo di destinazione, tranne qualora
siano previste misure specifiche nelle norme adottate ai sensi dell'articolo
214. Articolo 209
Obbligo per gli operatori di garantire che gli altri animali acquatici siano accompagnati
da un certificato sanitario e competenze di esecuzione 1. Gli operatori spostano animali
acquatici diversi dagli animali di acquacoltura di cui all'articolo 208,
paragrafi 1 e 2, solo se questi sono accompagnati da un certificato sanitario
rilasciato dall'autorità competente del luogo di origine conformemente
all'articolo 216, paragrafo 1, nel caso in cui, a causa dei rischi inerenti
agli spostamenti di tali animali acquatici, la certificazione sanitaria sia
necessaria per garantire che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni per gli
spostamenti delle specie elencate di animali: a) le prescrizioni di cui alle sezioni da 1
a 5 e alle norme adottate conformemente a tali sezioni; b) le misure di lotta alle malattie di cui
all'articolo 55, paragrafo 1, all'articolo 56, all'articolo 61, paragrafo 1,
agli articoli 62 e 64, all'articolo 65, paragrafo 1, all'articolo 74, paragrafo
1, all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, o alle norme adottate ai sensi
dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 63, 67 e 68, dell'articolo 71,
paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79 e dell'articolo
81, paragrafo 2. c) le misure di emergenza di cui alle norme
adottate ai sensi dell'articolo 248. 2. L'articolo 208 si applica anche agli
animali acquatici selvatici destinati ad uno stabilimento di acquacoltura, a
meno che l'autorità competente del luogo di origine concluda che la
certificazione non è possibile a causa della natura del luogo di origine di
tali animali acquatici selvatici . 3. La Commissione, mediante atti di
esecuzione, stabilisce norme relative all'obbligo per gli operatori di
garantire che gli animali acquatici selvatici destinati a uno stabilimento di
acquacoltura siano accompagnati da un certificato sanitario, previsto al
paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Articolo 210
Deroga degli Stati membri alla certificazione sanitaria nazionale In deroga agli obblighi di certificazione
sanitaria di cui agli articoli 208 e 209, gli Stati membri possono concedere
deroghe per gli spostamenti di determinate partite di animali acquatici prive
di certificato sanitario all'interno dei loro territori purché sia disponibile
un sistema alternativo che garantisca la tracciabilità di tali partite e siano
soddisfatte le prescrizioni in materia di sanità animale per tali spostamenti
di cui alle sezioni da 1 a 5. Articolo 211
Delega di potere per quanto riguarda la certificazione sanitaria per gli
animali acquatici Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo: a) alle deroghe agli obblighi in
materia di certificati sanitari di cui agli articoli 208 e 209 e alle
condizioni per la concessione di tali deroghe per gli spostamenti di animali
acquatici che non presentano un rischio significativo di diffusione delle
malattie a causa: i) delle specie, delle categorie o della
fase del ciclo di vita degli animali acquatici; ii) dei metodi con cui sono tenute tali
specie e categorie di animali di acquacoltura e del relativo tipo di
produzione; iii) dell'uso previsto degli animali
acquatici; iv) del luogo di destinazione degli animali
acquatici; b) alle norme speciali per la
certificazione sanitaria di cui agli articoli 208 e 209 qualora le misure
alternative di riduzione dei rischi adottate dall'autorità competente
garantiscano: i) la tracciabilità degli animali
acquatici; ii) che gli animali acquatici che vengono
spostati soddisfano le condizioni prescritte in materia di sanità animale di
cui alle sezioni da 1 a 5; c) alle
norme dettagliate sui certificati sanitari che devono accompagnare gli
spostamenti di animali acquatici a fini scientifici di cui all'articolo 204,
paragrafo 1. Articolo 212
Contenuto dei certificati sanitari 1. Il certificato sanitario contiene
almeno le seguenti informazioni: a) lo stabilimento o il luogo di origine, lo
stabilimento o il luogo di destinazione e, se pertinente per la diffusione
delle malattie, eventuali stabilimenti o luoghi visitati lungo il tragitto; b) una descrizione degli animali acquatici; c) il numero, il volume o il peso degli
animali acquatici; d) le informazioni necessarie per dimostrare
che gli animali soddisfano le prescrizioni in materia di spostamenti di cui alle
sezioni da 1 a 5. 2. Il certificato sanitario può
contenere anche altre informazioni richieste a norma di altri atti legislativi
dell'Unione. Articolo 213
Delega di potere e atti di esecuzione per quanto riguarda il contenuto dei
certificati sanitari 1. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo al
contenuto dei certificati sanitari di cui all'articolo 212, paragrafo 1: a) norme dettagliate relative al contenuto
dei certificati sanitari di cui all'articolo 212, paragrafo 1, per le diverse
categorie e specie di animali acquatici; b) informazioni aggiuntive che devono
figurare nel certificato sanitario di cui all'articolo 212, paragrafo 1. 2. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, stabilire norme relative ai modelli di certificati sanitari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Articolo 214
Obbligo per gli operatori di garantire che i certificati sanitari accompagnino
gli animali al luogo di destinazione e atti delegati Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a misure
specifiche che integrano le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria
previste all'articolo 208 per i seguenti tipi di spostamenti di animali
acquatici: a) spostamenti di animali acquatici che
non possono proseguire il tragitto verso il luogo finale di destinazione e
devono ritornare al luogo d'origine o essere trasferiti a un'altra
destinazione, per uno o più dei seguenti motivi: i) il tragitto previsto è stato
inaspettatamente interrotto per motivi legati al benessere degli animali; ii) incidenti o eventi imprevisti lungo il
tragitto; iii) gli animali acquatici sono stati respinti
nel luogo di destinazione in un altro Stato membro o alla frontiera esterna
dell'Unione; iv) gli animali acquatici sono stati
respinti in un paese terzo; b) spostamenti di animali di
acquacoltura destinati a esposizioni, eventi sportivi, culturali e simili e
loro successivo ritorno al luogo di origine. Articolo 215
Obbligo per gli operatori di collaborare con le autorità competenti in materia
di certificazione sanitaria Gli operatori: a) forniscono all'autorità competente
tutte le informazioni necessarie per completare i certificati sanitari di cui
agli articoli 208 e 209 e alle norme adottate ai sensi degli articoli 211, 213
e 214; b) se necessario, sottopongono gli
animali acquatici a controlli fisici, documentari e d'identità conformemente
all'articolo 216, paragrafo 3, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo
216, paragrafo 4. Articolo 216
Responsabilità dell'autorità competente in materia di certificazione sanitaria
e atti delegati 1. L'autorità competente, su richiesta
dell'operatore, rilascia un certificato sanitario per gli spostamenti di
animali acquatici, se richiesto dagli articoli 208 e 209, o dalle norme
adottate ai sensi degli articoli 211 e 214, purché siano rispettate, a seconda
dei casi, le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale: a) le prescrizioni di cui all'articolo 190,
all'articolo 191, paragrafo 1, agli articoli 192, 194 e 195, all'articolo 196,
paragrafo 1, agli articoli 197 e 198, all'articolo 199, paragrafi 1 e 2,
all'articolo 200, all'articolo 202, paragrafo 1, all'articolo 203, paragrafo 1,
e all'articolo 204, paragrafi 1 e 2; b) le prescrizioni di cui agli atti delegati
adottati a norma dell'articolo 191, paragrafo 2, dell'articolo 196, paragrafo
2, dell'articolo 199, paragrafo 3, dell'articolo 200, paragrafo 3,
dell'articolo 201, paragrafo 2, dell'articolo 202, paragrafo 2, dell'articolo
203, paragrafo 2, dell'articolo 204, paragrafo 3, e dell'articolo 205; c) le prescrizioni di cui agli atti di
esecuzione adottati a norma dell'articolo 206. 2. I certificati sanitari: a) sono verificati e firmati dal veterinario
ufficiale; b) restano validi per il periodo di tempo
stabilito nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 4, lettera b), durante il
quale gli animali di acquacoltura oggetto dei certificati devono continuare a
rispettare le garanzie in materia di sanità animale in essi contenute. 3. Il veterinario ufficiale, prima di
firmare un certificato sanitario, verifica che gli animali acquatici oggetto
dello stesso soddisfino le prescrizioni del presente capo mediante controlli
fisici, documentari e d'identità come previsto dagli atti delegati adottati in
virtù del paragrafo 4, se del caso, tenuto conto delle specie e categorie di
animali acquatici interessati e delle prescrizioni in materia di sanità
animale. 4. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 recanti norme
riguardo: a) ai tipi di controlli fisici, documentari
e d'identità e agli esami per le diverse specie e categorie di animali
acquatici che devono essere effettuati dal veterinario ufficiale conformemente
al paragrafo 3 del presente articolo al fine di verificare il rispetto delle
prescrizioni del presente capo; b) ai tempi necessari per l'esecuzione di
tali controlli fisici, documentari e d'identità e di tali esami nonché per il
rilascio dei certificati sanitari da parte del veterinario ufficiale prima
dello spostamento delle partite di animali acquatici. Articolo 217
Certificati sanitari elettronici I certificati sanitari elettronici prodotti,
trattati e trasmessi mediante il sistema IMSOC possono sostituire i certificati
sanitari di accompagnamento di cui all'articolo 208 se: a) contengono tutte le informazioni che
devono figurare nel modello di certificato sanitario conformemente all'articolo
212, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 213; b) garantiscono la tracciabilità degli
animali acquatici e il collegamento tra tali animali e il certificato sanitario
elettronico. Articolo 218
Autodichiarazione degli operatori per gli spostamenti di animali di
acquacoltura verso altri Stati membri e atti delegati 1. Gli operatori nel luogo di origine
redigono un'autodichiarazione per gli spostamenti di animali di acquacoltura
dal luogo di origine in uno Stato membro al luogo di destinazione in un altro
Stato membro e provvedono a che questo documento accompagni gli animali di
acquacoltura interessati se questi non sono tenuti a essere accompagnati da un
certificato sanitario di cui agli articoli 208 e 209 o alle norme adottate ai
sensi degli articoli 211 e 214. 2. L'autodichiarazione di cui al
paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni relative agli animali di
acquacoltura: a) il luogo di origine e il luogo di
destinazione e, se del caso, i luoghi situati lungo il tragitto; b) una descrizione degli animali di
acquacoltura, la specie, la quantità, il peso o il volume in funzione degli
animali interessati; c) le informazioni necessarie per dimostrare
che gli animali di acquacoltura soddisfano le prescrizioni in materia di
spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 5. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo: a) alle norme dettagliate relative al
contenuto dell'autodichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo
per le diverse specie e categorie di animali di acquacoltura; b) alle informazioni che devono figurare
nell'autodichiarazione in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 2 del presente
articolo. 4. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, stabilire norme relative ai modelli di autodichiarazione di cui al
paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Sezione 7
Notifica degli spostamenti di animali acquatici verso altri Stati membri Articolo 219
Obblighi degli operatori per quanto riguarda la notifica degli spostamenti di
animali acquatici tra Stati membri Gli operatori notificano in anticipo
all'autorità competente del proprio Stato membro di origine gli spostamenti
previsti di animali acquatici da uno Stato membro a un altro nel caso in cui: a) gli animali acquatici debbano essere
accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente
dello Stato membro di origine conformemente agli articoli 208 e 209 o alle
norme adottate ai sensi dell'articolo 211 e dell'articolo 214, paragrafo 2; b) gli animali acquatici debbano essere
accompagnati da un certificato sanitario per gli animali acquatici qualora
siano spostati da una zona soggetta a restrizioni come previsto all'articolo
208, paragrafo 2, lettera a); c) gli animali di acquacoltura e gli
animali acquatici selvatici oggetto degli spostamenti siano destinati: i) a uno stabilimento soggetto a
registrazione a norma dell'articolo 171 o a riconoscimento a norma degli
articoli da 174 a 177; ii) a essere rilasciati in natura; d) la notifica sia prevista
conformemente agli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 221. Ai fini della notifica di cui al primo comma
del presente articolo, gli operatori forniscono all'autorità competente dello
Stato membro di origine tutte le informazioni necessarie per consentirle di
notificare gli spostamenti all'autorità competente dello Stato membro di
destinazione a norma dell'articolo 220, paragrafo 1. Articolo 220
Responsabilità dell'autorità competente per quanto riguarda la notifica degli
spostamenti di animali acquatici verso altri Stati membri 1. L'autorità competente dello Stato
membro di origine notifica all'autorità competente dello Stato membro di destinazione
gli spostamenti di animali acquatici di cui all'articolo 219, primo comma,
tranne qualora sia stata concessa una deroga per tale notifica conformemente
all'articolo 221, paragrafo 1, lettera c). 2. La notifica di cui al paragrafo 1
del presente articolo avviene, ove possibile, mediante il sistema IMSOC. 3. Gli Stati membri designano regioni
per la gestione delle notifiche degli spostamenti da parte dell'autorità
competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4. In deroga al paragrafo 1, l'autorità
competente dello Stato membro di origine può autorizzare l'operatore a
notificare parzialmente o integralmente attraverso il sistema IMSOC gli
spostamenti di animali acquatici all'autorità competente dello Stato membro di
destinazione. Articolo 221
Delega di potere e atti di esecuzione per quanto riguarda la notifica degli
spostamenti di animali acquatici da parte dell'autorità competente 1. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo: a) all'obbligo per gli operatori di
notificare, conformemente all'articolo 219, primo comma, gli spostamenti tra
Stati membri di animali acquatici di categorie o specie diverse da quelle di
cui alle lettere a), b), e c) di detto articolo, qualora la tracciabilità di
tali spostamenti sia necessaria per garantire il rispetto delle prescrizioni in
materia di sanità animale di cui al presente capo; b) alle informazioni necessarie per la
notifica degli spostamenti di animali acquatici da parte degli operatori e
dell'autorità competente di cui all'articolo 219, primo comma, e all'articolo
220, paragrafo 1; c) alle deroghe all'obbligo di notifica di
cui all'articolo 219, primo comma, lettera c), per le categorie o specie di
animali acquatici o per i tipi di spostamenti che presentano un rischio
irrilevante; d) alle procedure di emergenza per la
notifica degli spostamenti di animali acquatici in caso di interruzioni di
corrente o di altre perturbazioni del sistema IMSOC; e) alle prescrizioni relative alla designazione
delle regioni da parte degli Stati membri di cui all'articolo 220, paragrafo 3. 2. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, stabilire norme riguardanti: a) il formato delle notifiche: i) degli spostamenti di animali acquatici,
da parte degli operatori all'autorità competente dello Stato membro di origine,
conformemente all'articolo 219, primo comma; ii) degli spostamenti di animali acquatici,
da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine allo Stato
membro di destinazione, conformemente all'articolo 220, paragrafo 1; b) i termini per: i) la trasmissione delle necessarie
informazioni all'autorità competente dello Stato membro di origine da parte
degli operatori conformemente all'articolo 219, comma 1; ii) la notifica degli spostamenti da parte
dell'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente
all'articolo 220, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Capo 3
Spostamenti all'interno dell'Unione di animali da compagnia acquatici Articolo 222
Spostamenti a carattere non commerciale di animali da compagnia acquatici, atti
delegati e atti di esecuzione 1. I detentori di animali da compagnia
procedono a spostamenti a carattere non commerciale di animali da compagnia
acquatici delle specie elencate nell'allegato I solo qualora siano state
adottate misure appropriate di prevenzione e lotta alle malattie al fine di
garantire che tali animali non comportino un rischio significativo di diffusione
delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e di
malattie emergenti agli animali presenti nel luogo di destinazione e durante il
trasporto. 2. Ai fini dell'identificazione, della
registrazione e della tracciabilità degli animali da compagnia acquatici si
applicano l'articolo 112 e le norme stabilite negli atti delegati adottati ai
sensi dell'articolo 114, lettera f), e negli atti di esecuzione adottati ai
sensi dell'articolo 117. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
misure di prevenzione e lotta alle malattie di cui al paragrafo 1 del presente
articolo al fine di garantire che gli animali da compagnia acquatici non
comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e di malattie emergenti agli animali
durante il trasporto e nel luogo di destinazione, tenuto conto, se del caso,
dello stato sanitario nel luogo di destinazione. 4. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, stabilire norme relative alle misure di prevenzione e lotta alle
malattie previste al paragrafo 1 del presente articolo e nelle norme adottate
ai sensi del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Capo 4
Produzione, trasformazione e distribuzione all'interno dell'Unione di
prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli
animali acquatici vivi Articolo 223
Obblighi generali degli operatori in materia di sanità animale e atti delegati 1. Gli operatori adottano appropriate
misure preventive per garantire che in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione nell'Unione di prodotti di origine animale
ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, tali
prodotti non provochino la diffusione: a) delle malattie elencate di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), tenuto conto dello stato sanitario nel
luogo di produzione, trasformazione e destinazione; b) di malattie emergenti. 2. Gli operatori garantiscono che i
prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli
animali acquatici vivi, non provengano da stabilimenti o stabilimenti
alimentari o non siano ottenuti da animali provenienti da stabilimenti o
stabilimenti alimentari che sono soggetti: a) alle misure di emergenza di cui agli
articoli 246 e 247 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248, tranne
qualora siano previste deroghe per tali norme nella parte VI; b) a restrizioni degli spostamenti
applicabili agli animali acquatici e ai prodotti di origine animale ottenuti da
animali acquatici, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 55,
paragrafo 1, all'articolo 56, all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a),
all'articolo 62, paragrafo 1, all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c),
all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 74, paragrafo 1, lettera
a), all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, all'articolo 80, paragrafi 1 e 2, e alle
norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 63 e 67,
dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79,
dell'articolo 80, paragrafo 3, e dell'articolo 81, paragrafo 2, tranne qualora
siano previste deroghe in tali norme. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a
prescrizioni dettagliate che integrano il paragrafo 2 del presente articolo per
gli spostamenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici,
diversi dagli animali acquatici vivi, tenuto conto dei seguenti elementi: a) le malattie e le specie di animali
acquatici interessate dalle malattie, cui si applicano le misure di emergenza o
le restrizioni degli spostamenti di cui al paragrafo 2; b) i tipi di prodotti di origine animale
ottenuti da animali acquatici; c) le misure di riduzione dei rischi
applicate nei luoghi di origine e di destinazione ai prodotti di origine
animale ottenuti da animali acquatici; d) l'uso previsto dei prodotti di origine
animale ottenuti da animali acquatici; e) il luogo di destinazione dei prodotti di
origine animale ottenuti da animali acquatici. Articolo 224
Certificati sanitari e atti delegati 1. Gli operatori spostano i seguenti prodotti
di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali
acquatici vivi solo se tali prodotti sono accompagnati da un certificato
sanitario rilasciato dall'autorità competente del luogo di origine
conformemente al paragrafo 3: a) prodotti di origine animale ottenuti da
animali acquatici che sono autorizzati a lasciare una zona soggetta a
restrizioni sottoposta alle misure di emergenza di cui alle norme adottate ai
sensi dell'articolo 248 e che sono ottenuti da animali acquatici di specie
soggette a tali misure di emergenza; b) prodotti di origine animale ottenuti da
animali acquatici che sono autorizzati a lasciare una zona soggetta a
restrizioni sottoposta a misure di lotta alle malattie conformemente
all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c),
all'articolo 56, all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 62,
paragrafo 1, all'articolo 63, paragrafo 1, all'articolo 65, paragrafo 1,
lettera c), all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 74,
paragrafo 1, lettera a), all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, all'articolo 80,
paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2,
degli articoli 63 e 67, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74,
paragrafo 3, dell'articolo 79, dell'articolo 80, paragrafo 3, e dell'articolo
81, paragrafo 2, e che sono ottenuti da animali acquatici di specie soggette a
tali misure di lotta alle malattie. 2. Gli operatori adottano tutte le
misure necessarie per garantire che il certificato sanitario di cui al
paragrafo 1 accompagni i prodotti di origine animale dal luogo di origine al
luogo di destinazione. 3. L'autorità competente, su richiesta
dell'operatore, rilascia un certificato sanitario per gli spostamenti di
prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi di cui al
paragrafo 1. 4. Alla certificazione degli
spostamenti di prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici
vivi, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano gli articoli
212, gli articoli da 214 a 217 e le norme adottate ai sensi dell'articolo 213 e
dell'articolo 216, paragrafo 4. 5. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a
prescrizioni e norme dettagliate relative al certificato sanitario che deve
accompagnare gli spostamenti di prodotti di origine animale diversi dagli
animali acquatici vivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenuto
conto dei seguenti elementi: a) i tipi di prodotti di origine animale; b) le misure di riduzione dei rischi
applicate ai prodotti di origine animale, che diminuiscono il rischio di
diffusione delle malattie; c) l'uso previsto dei prodotti di origine
animale; d) il luogo di destinazione dei prodotti di
origine animale. Articolo 225
Contenuto dei certificati sanitari, atti delegati e atti di esecuzione 1. Il certificato sanitario per i
prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi contiene
almeno le seguenti informazioni: a) lo stabilimento o il luogo d'origine e lo
stabilimento o il luogo di destinazione; b) una descrizione dei prodotti di origine
animale; c) la quantità o il volume di prodotti di
origine animale; d) l'identificazione dei prodotti di origine
animale, se richiesta dall'articolo 65, paragrafo 1, lettera h), o dalle norme
adottate ai sensi dell'articolo 66; e) le informazioni necessarie per dimostrare
che i prodotti di origine animale della partita soddisfano le prescrizioni in
materia di restrizioni degli spostamenti di cui all'articolo 223, paragrafo 2,
e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 3. 2. Il certificato sanitario per i
prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi può contenere
anche altre informazioni richieste a norma di altri atti legislativi dell'Unione.
3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla
modifica e all'integrazione delle informazioni che devono figurare nel
certificato sanitario di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, stabilire norme relative ai modelli dei certificati sanitari di cui
al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Articolo 226
Notifica degli spostamenti verso altri Stati membri di prodotti di origine
animale 1. Gli operatori: a) informano
in anticipo l'autorità competente del proprio Stato membro di origine degli
spostamenti previsti di prodotti di origine animale, diversi dagli animali
acquatici vivi, quando le partite devono essere accompagnate da un certificato
sanitario conformemente all'articolo 224, paragrafo 1; b) forniscono tutte le informazioni
necessarie per permettere all'autorità competente dello Stato membro di origine
di notificare gli spostamenti di prodotti di origine animale, diversi dagli
animali acquatici vivi, allo Stato membro di destinazione conformemente al
paragrafo 2. 2. L'autorità competente dello Stato
membro di origine notifica all'autorità competente dello Stato membro di
destinazione gli spostamenti di prodotti di origine animale, diversi dagli
animali acquatici vivi, conformemente all'articolo 220, paragrafo 1. 3. Alla notifica relativa ai prodotti
di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi si applicano gli
articoli 219 e 220 e le norme adottate ai sensi dell'articolo 221. Capo 5
Misure nazionali Articolo 227
Misure nazionali intese a limitare l'impatto di malattie diverse dalle malattie
elencate 1. Qualora una malattia diversa da una
malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), comporti un
rischio significativo per gli animali acquatici in uno Stato membro, lo Stato
membro interessato può adottare misure nazionali per prevenire l'introduzione
della malattia o lottare contro la sua diffusione. Gli Stati membri garantiscono che tali misure
nazionali non vadano oltre quanto è appropriato e necessario per prevenire
l'introduzione della malattia o lottare contro la sua diffusione all'interno del
loro territorio. 2. Gli Stati membri notificano in
anticipo alla Commissione eventuali misure nazionali proposte a norma del
paragrafo 1 che possono incidere sugli spostamenti tra Stati membri. 3. La Commissione approva e, ove
necessario, modifica le misure nazionali di cui al paragrafo 2 del presente
articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. 4. L'approvazione di cui al paragrafo 3
è concessa solo qualora sia necessario stabilire restrizioni degli spostamenti
tra Stati membri per prevenire l'introduzione della malattia di cui al
paragrafo 1 o lottare contro la sua diffusione, tenuto conto dell'incidenza
globale della malattia e delle misure prese per l'Unione. TITOLO III
Animali di specie diverse da quelle che rientrano nella definizione di animali
terrestri ed acquatici e materiale germinale e prodotti di origine animale
ottenuti da tali animali di specie diverse Articolo 228
Prescrizioni in materia di sanità animale relative ad altri animali, al
materiale germinale e ai prodotti di origine animale ottenuti da questi altri
animali Nel caso in cui
altri animali figurino tra le specie elencate per una malattia elencata di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e questi altri animali o il loro
materiale germinale o i prodotti di origine animale da essi ottenuti comportino
un rischio per la sanità animale o per la sanità pubblica, si applicano le
seguenti prescrizioni in materia di sanità animale: a) le prescrizioni relative alla
registrazione, al riconoscimento, alla conservazione della documentazione e ai
registri degli stabilimenti e dei trasportatori di cui al titolo I, capo 1, e
al titolo II, capo 1; b) le prescrizioni in materia di
tracciabilità di cui agli articoli da 102 a 105 e agli articoli 112 e 113 per
gli altri animali e all'articolo 119 per il materiale germinale; c) prescrizioni relative agli
spostamenti: i) per gli altri animali che vivono
prevalentemente in ambiente terrestre o sono generalmente colpiti da malattie
degli animali terrestri, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 229,
paragrafo 3, lettere d) ed e), le prescrizioni di cui alla parte IV, titolo I,
capo 3, sezioni 1 e 6, e capi 4 e 5; ii) per gli altri animali che vivono
prevalentemente in ambiente acquatico o sono generalmente colpiti da malattie
degli animali acquatici, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 229,
paragrafo 3, lettere d) ed e), le prescrizioni di cui alla parte IV, titolo II,
capo 2, sezioni da 1 a 5, e al titolo II, capo 2; iii) per gli altri animali da compagnia, le
prescrizioni di cui agli articoli 112 e 152; iv) per il materiale germinale le
prescrizioni generali relative agli spostamenti di cui agli articoli 155 e 156
e le prescrizioni speciali relative agli spostamenti verso altri Stati membri
di cui agli articoli 162 e 163; v) per i prodotti di origine animale, gli
obblighi generali degli operatori in materia di sanità animale per quanto
riguarda la produzione, la trasformazione e la distribuzione all'interno
dell'Unione di prodotti di origine animale di cui agli articoli 164 e 223; d) i seguenti obblighi di
certificazione sanitaria a carico degli operatori e dell'autorità competente e
di autodichiarazione a carico degli operatori: i) per gli altri animali, in conformità
alle norme di cui agli articoli da 140 a 148 o agli articoli da 208 a 218; ii) per il materiale germinale, in
conformità alle norme di cui agli articoli 159 e 160; iii) per i prodotti di origine animale, in
conformità alle norme di cui agli articoli 165 e 166 o agli articoli 224 e 225; e) la notifica degli spostamenti da
parte degli operatori e dell'autorità competente, tenuto conto delle
prescrizioni di cui agli articoli 149, 150, 151, 161, 167, agli articoli da 219
a 221 e all'articolo 226. Articolo 229
Delega di potere e atti di esecuzione per quanto riguarda le prescrizioni in
materia di sanità animale relative agli altri animali e al materiale germinale
e ai prodotti di origine animale ottenuti da altri animali 1. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla
modifica e all'integrazione delle prescrizioni relative agli altri animali e al
materiale germinale o ai prodotti di origine animale da essi ottenuti di cui
all'articolo 228, necessarie per ridurre il rischio delle malattie ivi
indicate, per quanto riguarda: a) le prescrizioni relative alla
registrazione, al riconoscimento, alla conservazione della documentazione e ai
registri per gli stabilimenti che detengono o i trasportatori che trasportano
altri animali e materiale germinale o prodotti di origine animale da essi
ottenuti, previste all'articolo 228, lettera a); b) le prescrizioni in materia di
tracciabilità per gli altri animali e il loro materiale germinale, previste
all'articolo 228, lettera b); c) le prescrizioni relative agli spostamenti
di altri animali e del materiale germinale e dei prodotti di origine animale da
essi ottenuti, previste all'articolo 228, lettera c); d) le prescrizioni relative agli obblighi di
certificazione sanitaria a carico degli operatori e dell'autorità competente e
agli obblighi di autodichiarazione a carico degli operatori per gli altri
animali e il materiale germinale e i prodotti di origine animale da essi
ottenuti, previste all'articolo 228, lettera d); e) le prescrizioni relative alla notifica,
da parte degli operatori e dell'autorità competente, degli spostamenti di altri
animali e di materiale germinale e prodotti di origine animale da essi
ottenuti, previste all'articolo 228, lettera e). 2. La Commissione può adottare atti di
esecuzione riguardanti le norme dettagliate per l'attuazione delle misure di
prevenzione e lotta alle malattie di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. 3. La Commissione, nell'adottare gli
atti delegati e gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2, tiene conto
di uno o più dei seguenti criteri: a) le specie o categorie di altri animali
inserite in un elenco, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, come specie
elencate per una o più malattie elencate, alle quali si applicano determinate
misure di prevenzione e lotta alle malattie stabilite nel presente regolamento;
b) il profilo della malattia elencata,
riguardante le specie e categorie di altri animali di cui alla lettera a); c) la fattibilità, la disponibilità e
l'efficacia delle misure di prevenzione e lotta alle malattie per le specie
elencate interessate dalle misure in questione; d) l'ambiente di vita prevalente, terrestre
o acquatico, di questi altri animali; e) il tipo di malattie che interessano
questi altri animali, che possono essere malattie che colpiscono generalmente
gli animali terrestri o colpiscono generalmente gli animali acquatici,
indipendentemente dall'ambiente di vita prevalente di cui alla lettera b). PARTE V
INGRESSO NELL'UNIONE ED ESPORTAZIONE Capo 1
Ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di
origine animale provenienti da paesi e territori terzi Sezione 1
Prescrizioni relative all'ingresso nell'Unione Articolo 230
Prescrizioni relative all'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale
e prodotti di origine animale 1. Gli
Stati membri consentono l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale
germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi o territori terzi
solo se tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni: a) provengono da un paese o un territorio
terzo, che figura negli elenchi di cui all'articolo 231 per le specie e
categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine
animale, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, tranne qualora ad
esse si applichi una deroga o norme supplementari adottate ai sensi dell'articolo
241, paragrafo 1; b) provengono da stabilimenti riconosciuti e
inseriti in elenchi qualora il riconoscimento e l'inserimento negli elenchi
siano richiesti dall'articolo 234 e dalle norme adottate ai sensi dell'articolo
235; c) soddisfano le prescrizioni in materia di
sanità animale per l'ingresso nell'Unione definite negli atti delegati adottati
ai sensi dell'articolo 236, paragrafo 1, qualora tali prescrizioni riguardino
gli animali, il materiale germinale o i prodotti di origine animale della partita; d) sono accompagnate da un certificato
sanitario, da dichiarazioni e da altri documenti, se richiesto dall'articolo
239, paragrafo 1, o dalle norme adottate ai sensi dell'articolo 239, paragrafo
4. 2. Gli
operatori presentano le partite di animali, materiale germinale e prodotti di
origine animale provenienti da paesi o territori terzi al punto di entrata
nell'Unione ai fini dei controlli ufficiali di cui all'articolo 45 del
regolamento (UE) n. XXX/XXX [Publication office: enter number],
tranne qualora sia prevista una deroga a norma di tale regolamento. Sezione 2
Redazione di elenchi di paesi e territori terzi Articolo 231
Elenchi di paesi e territori terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione
di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, atti di
esecuzione e atti delegati 1. La Commissione, mediante atti di
esecuzione, stabilisce elenchi di paesi e territori terzi da cui è autorizzato
l'ingresso nell'Unione di specie e categorie specifiche di animali, materiale
germinale e prodotti di origine animale, tenendo conto dei seguenti criteri: a) la legislazione in materia di sanità
animale del paese o del territorio terzo e le norme relative all'ingresso in
tale paese o territorio di animali, materiale germinale e prodotti di origine
animale provenienti da altri paesi e territori terzi; b) le garanzie
fornite dall'autorità competente del paese o del territorio terzo circa
l'efficace attuazione e il controllo della legislazione in materia di sanità
animale di cui alla lettera a); c) l'organizzazione, la struttura, le
risorse e le competenze giuridiche dell'autorità competente del paese o del
territorio terzo; d) le procedure di certificazione sanitaria
applicate nel paese o nel territorio terzo; e) lo stato sanitario degli animali nel paese
o nel territorio terzo, o in zone e compartimenti dello stesso, per quanto
riguarda: i) le malattie elencate e le malattie
emergenti; ii) qualsiasi aspetto relativo alla sanità
pubblica e a quella animale o riguardante la situazione ambientale nel paese o
territorio terzo, o in una zona o un compartimento dello stesso, che può
comportare un rischio per la sanità pubblica o per quella animale o per lo
stato ambientale dell'Unione; f) le garanzie che l'autorità competente
del paese o territorio terzo può fornire in merito alla conformità o
all'equivalenza con le pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale
applicabili nell'Unione; g) la regolarità e la tempestività con cui
il paese o territorio terzo fornisce informazioni sulle malattie infettive o
contagiose degli animali sul suo territorio all'Organizzazione mondiale per la
salute animale (OIE), in particolare le informazioni sulle malattie elencate
nel codice sanitario per gli animali terrestri e acquatici dell'OIE; h) i risultati dei controlli effettuati
dalla Commissione nel paese o territorio terzo; i) qualsiasi esperienza acquisita da
precedenti ingressi di animali, materiale germinale e prodotti di origine
animale provenienti dal paese o territorio terzo e i risultati dei controlli
ufficiali effettuati al punto di entrata nell'Unione sugli animali, sul
materiale germinale e sui prodotti di origine animale in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. 2. In attesa
dell'adozione degli elenchi di paesi e territori terzi di cui al paragrafo 1, e
a condizione che tali elenchi non siano stato stabiliti a norma degli atti
legislativi dell'Unione di cui all'articolo 258, paragrafo 2, gli Stati membri
decidono da quali paesi o territori terzi è autorizzato l'ingresso nell'Unione
di specie o categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di
origine animale. Ai fini del primo comma, gli Stati membri tengono
conto dei criteri per l'inserimento negli elenchi di paesi o territori terzi di
cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), del presente articolo. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a
deroghe al paragrafo 2 del presente articolo che limitano la possibilità per
gli Stati membri di decidere da quali paesi e territori terzi è autorizzato
l'ingresso nell'Unione di una specie o categoria specifica di animali,
materiale germinale o prodotti di origine animale, se necessario a causa del
rischio che comporta tale specie o categoria specifica di animali, materiale
germinale o prodotti di origine animale. Articolo 232
Informazioni da inserire negli elenchi di paesi e territori terzi La Commissione precisa le seguenti
informazioni per ciascun paese o territorio terzo che figura negli elenchi di
cui all'articolo 231, paragrafo 1: a) le categorie o specie di animali,
materiale germinale o prodotti di origine animale che possono entrare
nell'Unione da tale paese o territorio terzo; b) se gli animali, il materiale
germinale o i prodotti di origine animale precisati conformemente alla lettera
a) possono entrare nell'Unione dall'intero territorio di tale paese o
territorio terzo o solo da una o più zone o compartimenti dello stesso. Articolo 233
Sospensione e ritiro dall'elenco di paesi e territori terzi e atti di
esecuzione 1. La Commissione, mediante atti di
esecuzione, sospende o ritira dall'elenco di cui all'articolo 231, paragrafo 1,
un paese o territorio terzo, o una zona o un compartimento dello stesso, per una
delle seguenti ragioni: a) il paese o territorio terzo, o una o più
zone o compartimenti dello stesso, non rispetta più i criteri di cui
all'articolo 231, paragrafo 1, se pertinenti per l'ingresso nell'Unione di una
specie o categoria specifica di animali, materiale germinale o prodotti di
origine animale; b) la situazione della sanità animale nel
paese o territorio terzo, o in una zona o un compartimento dello stesso, è tale
da rendere necessario il ritiro dall'elenco o la sospensione per proteggere lo stato
sanitario degli animali nell'Unione; c) malgrado la Commissione abbia chiesto al
paese o territorio terzo informazioni aggiornate sulla situazione della sanità
animale e su altre questioni di cui all'articolo 231, paragrafo 1, tale paese o
territorio terzo non ha fornito le informazioni in questione; d) il paese o territorio terzo ha rifiutato
l'esecuzione sul suo territorio di un controllo della Commissione per conto
dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente
giustificati connessi a un grave rischio di introduzione nell'Unione di una
malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), la
Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la
procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3. 2. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, reinserire un paese o territorio terzo, o una zona o un
compartimento dello stesso, che è stato sospeso o ritirato dall'elenco di cui
all'articolo 231, paragrafo 1, per una delle seguenti ragioni: a) per le ragioni di cui al paragrafo 1,
lettera a) o lettera c), del presente articolo, purché tale paese o territorio
terzo dimostri di rispettare i criteri per l'inserimento nell'elenco di cui
all'articolo 231, paragrafo 1; b) per le ragioni di cui al paragrafo 1,
lettera b), del presente articolo, purché tale paese o territorio terzo
fornisca adeguate garanzie del fatto che la situazione della sanità animale che
ha comportato la sospensione o il ritiro dall'elenco si è risolta o non
costituisce più una minaccia per la sanità pubblica o per quella animale
nell'Unione; c) per le ragioni di cui al paragrafo 1,
lettera d), del presente articolo, purché: i) il paese o territorio terzo abbia
accettato l'esecuzione sul suo territorio di un controllo della Commissione per
conto dell'Unione; e ii) i risultati del controllo della
Commissione dimostrino che il paese o territorio terzo, o la zona o il
compartimento dello stesso, rispetta i criteri per l'inserimento nell'elenco di
cui all'articolo 231, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a
norme che modificano e integrano i criteri di cui al paragrafo 1 del presente
articolo per la sospensione e il ritiro di un paese o territorio terzo, o una
zona o un compartimento dello stesso, dall'elenco di cui all'articolo 231,
paragrafo 1. Sezione 3
Riconoscimento e redazione di elenchi di stabilimenti in paesi e territori
terzi Articolo 234
Riconoscimento e redazione di elenchi di stabilimenti 1. Gli Stati membri consentono
l'ingresso nell'Unione di animali terrestri e del loro materiale germinale
provenienti da un tipo di stabilimento per il quale è richiesto il
riconoscimento nell'Unione conformemente all'articolo 89, paragrafo 2, e alle
norme adottate ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3, e dell'articolo 90, solo
se lo stabilimento del paese o territorio terzo: a) è conforme, in tale paese o territorio
terzo, a prescrizioni in materia di sanità animale che sono equivalenti alle
norme applicabili nell'Unione a quel tipo di stabilimento; b) è riconosciuto e inserito in elenchi
dall'autorità competente del paese o territorio terzo di spedizione. 2. La Commissione raccoglie gli elenchi
di stabilimenti riconosciuti di cui al paragrafo 1, lettera b), che ha ricevuto
dalle autorità competenti dei paesi o territori terzi. 3. La Commissione trasmette agli Stati
membri tutti gli elenchi nuovi o aggiornati di stabilimenti riconosciuti che ha
ricevuto da paesi o territori terzi e li rende disponibili al pubblico. Articolo 235
Delega di potere per quanto riguarda il riconoscimento e la redazione di
elenchi di stabilimenti Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a norme che
derogano alle prescrizioni di cui all'articolo 234, paragrafo 1, lettera b),
qualora misure alternative di riduzione dei rischi in vigore nel paese o
territorio terzo forniscano garanzie equivalenti per la sanità animale
nell'Unione. Sezione 4
Ingresso nell'Unione di specie e categorie di animali, materiale germinale e
prodotti di origine animale Articolo 236
Delega di potere per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità
animale relative all'ingresso nell'Unione di specie e categorie di animali,
materiale germinale e prodotti di origine animale 1. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle
prescrizioni in materia di sanità animale per: a) l'ingresso nell'Unione di specie e
categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi
o territori terzi; b) gli spostamenti all'interno dell'Unione e
la movimentazione, dopo il loro ingresso nell'Unione, di tali animali,
materiale germinale e prodotti di origine animale. 2. Le prescrizioni in materia di sanità
animale di cui al paragrafo 1, lettera a), sono: a) altrettanto rigorose di quelle stabilite
nel presente regolamento e nelle norme adottate in applicazione dello stesso
per gli spostamenti delle specie e categorie di animali, materiale germinale o
prodotti di origine animale in questione all'interno dell'Unione; o b) equivalenti alle prescrizioni in materia
di sanità animale applicabili alle specie e categorie di animali, al materiale
germinale o ai prodotti di origine animale di cui alla parte IV del presente
regolamento. 3. In attesa dell'adozione di atti
delegati che stabiliscono prescrizioni in materia di sanità animale per una
specie o categoria particolare di animali, materiale germinale o prodotti di
origine animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e a condizione che
tali prescrizioni non siano già state definite a norma degli atti legislativi
dell'Unione di cui all'articolo 258, paragrafo 2, gli Stati membri possono
applicare norme nazionali purché tali norme: a) rispettino le prescrizioni di cui al
paragrafo 2 del presente articolo e tengano conto dei fattori di cui agli
articoli 237 e 238; b) non siano meno rigorose di quelle
stabilite alla parte IV, titoli I e II. Articolo 237
Fattori da prendere in considerazione negli atti delegati di cui all'articolo
236 per quanto riguarda l'ingresso di animali nell'Unione La Commissione, nello stabilire le
prescrizioni di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di specie e categorie
specifiche di animali negli atti delegati di cui all'articolo 236, paragrafo 1,
tiene conto dei seguenti fattori: a) le malattie elencate di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e le malattie emergenti; b) lo stato sanitario dell'Unione in
rapporto alle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d),
e alle malattie emergenti; c) le specie elencate per le malattie
elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e le malattie
emergenti; d) l'età e il sesso degli animali; e) l'origine degli animali; f) il tipo di stabilimento e il tipo
di produzione nei luoghi di origine e di destinazione; g) il luogo previsto di destinazione; h) l'uso previsto degli animali; i) eventuali misure di riduzione dei
rischi in vigore nei paesi o territori terzi di origine o di transito, o dopo
l'arrivo nel territorio dell'Unione; j) le prescrizioni in materia di
sanità animale applicabili agli spostamenti di tali animali all'interno
dell'Unione; k) altri fattori epidemiologici; l) le norme internazionali di sanità
animale applicabili agli scambi commerciali, pertinenti per le specie e le
categorie di animali in questione. Articolo 238
Fattori da prendere in considerazione negli atti delegati di cui all'articolo
236 per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di materiale germinale e di
prodotti di origine animale La Commissione, nello stabilire le
prescrizioni di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di materiale
germinale e di prodotti di origine animale negli atti delegati di cui
all'articolo 236, paragrafo 1, tiene conto dei seguenti fattori: a) le
malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e le malattie
emergenti; b) lo
stato sanitario degli animali da cui provengono il materiale germinale o i
prodotti di origine animale nonché lo stato sanitario dell'Unione in rapporto
alle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e alle
malattie emergenti; c) il
tipo e la natura di materiale germinale o prodotti di origine animale
specifici, i trattamenti, i metodi di trasformazione e altre misure di
riduzione dei rischi applicati nei luoghi di origine, spedizione della partita
o destinazione; d) il
tipo di stabilimento e il tipo di produzione nei luoghi di origine e di
destinazione; e) il
luogo previsto di destinazione; f) l'uso
previsto del materiale germinale o dei prodotti di origine animale; g) le
prescrizioni in materia di sanità animale applicabili agli spostamenti di
materiale germinale e prodotti di origine animale all'interno dell'Unione; h) altri
fattori epidemiologici; i) le
norme internazionali di sanità animale applicabili agli scambi commerciali,
pertinenti per il materiale germinale e i prodotti di origine animale in
questione. Sezione 5
Certificati sanitari, dichiarazioni e altri documenti Articolo 239
Certificati sanitari, dichiarazioni e altri documenti per l'ingresso nell'Unione
1. Gli Stati membri autorizzano
l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di
origine animale solo se queste sono accompagnate da: a) un certificato sanitario rilasciato
dall'autorità competente del paese o territorio terzo di origine; b) dichiarazioni o altri documenti, ove
richiesto dalle norme adottate ai sensi del paragrafo 4, lettera a). 2. Gli Stati membri autorizzano
l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di
origine animale solo se il certificato sanitario di cui al paragrafo 1, lettera
a), è stato verificato e firmato da un veterinario ufficiale in un paese o
territorio terzo in conformità a prescrizioni in materia di certificazione
equivalenti a quelle previste all'articolo 146, paragrafo 3, o all'articolo
216, paragrafo 3, e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 146, paragrafo
4, o dell'articolo 216, paragrafo 4. 3. Gli Stati membri autorizzano la
sostituzione dei certificati sanitari di accompagnamento di cui al paragrafo 1
con certificati sanitari elettronici prodotti, trattati e trasmessi mediante il
sistema IMSOC se questi ultimi: a) contengono tutte le informazioni che
devono figurare nel certificato sanitario di cui al paragrafo 1, lettera a),
del presente articolo conformemente all'articolo 240, paragrafo 1, e alle norme
adottate ai sensi dell'articolo 240, paragrafo 3; b) garantiscono la tracciabilità delle
partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e il
collegamento tra tali partite e il certificato sanitario elettronico. 4. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo: a) alle deroghe alle prescrizioni in materia
di sanità animale di cui al paragrafo 1, lettera a), e alle norme specifiche
applicabili alla certificazione sanitaria per le partite di animali, materiale
germinale e prodotti di origine animale che comportano un rischio irrilevante
per la sanità animale o pubblica all'interno dell'Unione, a causa di uno o più
dei seguenti fattori: i) le categorie o specie di animali,
materiale germinale o prodotti di origine animale; ii) i metodi con cui sono tenuti gli
animali e i tipi di produzione relativi agli animali, al materiale germinale e
ai prodotti di origine animale; iii) il loro uso previsto; iv) misure alternative di riduzione dei
rischi in vigore nei paesi o territori terzi di origine o di transito, o dopo
l'arrivo nel territorio dell'Unione, che forniscono un livello equivalente di
tutela della sanità animale e pubblica nell'Unione rispetto a quanto previsto
dal presente regolamento; v) la fornitura, da parte del paese o
territorio terzo, di garanzie che il rispetto delle prescrizioni per l'ingresso
nell'Unione è dimostrato con mezzi diversi da un certificato sanitario; b) all'obbligo per le partite di animali,
materiale germinale e prodotti di origine animale che entrano nell'Unione di
essere accompagnate da dichiarazioni o altri documenti necessari per dimostrare
che gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale in
questione soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per
l'ingresso nell'Unione stabilite nelle norme adottate ai sensi dell'articolo
236, paragrafo 1. Articolo 240
Contenuto dei certificati sanitari 1. Il certificato sanitario di cui
all'articolo 239, paragrafo 1, lettera a), contiene almeno le seguenti
informazioni: a) il nome e l'indirizzo: i) dello stabilimento o del luogo di
origine; ii) dello stabilimento o del luogo di
destinazione; iii) se del caso, degli stabilimenti per le
operazioni di raggruppamento o le soste degli animali detenuti; b) una descrizione degli animali, del
materiale germinale o dei prodotti di origine animale; c) il numero o il volume degli animali, del
materiale germinale o dei prodotti di origine animale; d) se del caso, l'identificazione e la
registrazione degli animali o del materiale germinale; e) le informazioni necessarie per dimostrare
che gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale della
partita soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso
nell'Unione previste all'articolo 230 e all'articolo 236, paragrafo 3, e nelle
norme adottate ai sensi dell'articolo 236, paragrafo 1, e dell'articolo 241. 2. Il certificato sanitario di cui all'articolo
239, paragrafo 1, lettera a), può contenere anche altre informazioni richieste
a norma di altri atti legislativi dell'Unione. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo: a) alle informazioni che devono figurare nel
certificato sanitario di cui all'articolo 239, paragrafo 1, lettera a), in
aggiunta a quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) alle informazioni che devono figurare
nelle dichiarazioni o negli altri documenti di cui all'articolo 239, paragrafo
1, lettera b). 4. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, stabilire norme relative ai modelli di certificati sanitari,
dichiarazioni e altri documenti di cui all'articolo 239, paragrafo 1. Tali atti
di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo
255, paragrafo 2. 5. In attesa della definizione di norme
negli atti delegati e di esecuzione adottati in conformità ai paragrafi 3 e 4
del presente articolo per quanto riguarda specie o categorie specifiche di
animali, materiale germinale o prodotti di origine animale, e a condizione che
tali norme non siano state stabilite conformemente agli atti legislativi
dell'Unione di cui all'articolo 258, paragrafo 2, gli Stati membri possono applicare
norme nazionali purché rispettino le condizioni di cui al paragrafo 1 del
presente articolo. Sezione 6
Deroghe e prescrizioni supplementari relative a determinate categorie di
animali, materiale germinale e prodotti di origine animale Articolo 241
Deroghe e prescrizioni supplementari relative a determinate categorie di
animali, materiale germinale e prodotti di origine animale 1. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a
deroghe alle prescrizioni di cui all'articolo 230, paragrafo 1, e agli articoli
234 e 239 nonché a prescrizioni supplementari per l'ingresso nell'Unione di: a) animali: i) destinati a circhi, eventi,
esposizioni, mostre, spettacoli e stabilimenti confinati; ii) che sono animali da compagnia; iii) destinati a essere utilizzati a fini
scientifici; iv) per i quali l'Unione non è il luogo di
destinazione finale; v) che sono originari dell'Unione e vengono
spostati in un paese o territorio terzo, per poi essere spostati nuovamente
nell'Unione da tale paese o territorio terzo; vi) che sono originari dell'Unione e sono
trasportati attraverso un paese o territorio terzo nel loro tragitto verso
un'altra parte dell'Unione; vii) che sono destinati temporaneamente al
pascolo, in prossimità delle frontiere dell'Unione; viii) che comportano un rischio irrilevante
per lo stato sanitario degli animali all'interno dell'Unione; b) prodotti di origine animale: i) destinati ad uso personale; ii) destinati al consumo sui mezzi di trasporto
in arrivo da paesi o territori terzi; c) materiale germinale e prodotti di origine
animale: i) destinati ad essere utilizzati come
campioni commerciali; ii) destinati ad essere utilizzati come
campioni diagnostici e di ricerca; iii) per i quali l'Unione non è il luogo di
destinazione finale; iv) che sono originari dell'Unione e vengono
spostati in un paese o territorio terzo, per poi essere spostati nuovamente
nell'Unione da tale paese o territorio terzo; v) che sono originari dell'Unione e sono trasportati
attraverso un paese o territorio terzo nel loro tragitto verso un'altra parte
dell'Unione; vi) che comportano un rischio irrilevante
per lo stato sanitario degli animali all'interno dell'Unione. Tali atti delegati tengono conto dei fattori di cui
agli articoli 237 e 238. 2. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, stabilire norme: a) relative ai modelli di certificati
sanitari, dichiarazioni ed altri documenti per le categorie di animali,
materiale germinale e prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1; b) che indicano, per i prodotti di cui al
paragrafo 1 del presente articolo, i codici della Nomenclatura combinata,
qualora tali codici non siano indicati nelle norme adottate in conformità
all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. XXX/XXX
[No to be added…on official controls]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Capo 2
Ingresso nell'Unione di determinate merci diverse da animali,
materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi e territori terzi Articolo 242
Agenti patogeni e atti delegati 1. Qualsiasi persona fisica o giuridica
che introduca agenti patogeni nell'Unione: a) garantisce che il loro ingresso
nell'Unione non comporti un rischio per la sanità animale o per la sanità
pubblica all'interno dell'Unione in rapporto alle malattie elencate di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e alle malattie emergenti; b) adotta appropriate misure preventive e di
lotta alle malattie volte a garantire che l'ingresso nell'Unione di tali agenti
patogeni non comporti un rischio di bioterrorismo. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 che
stabiliscono prescrizioni per l'ingresso di agenti patogeni nell'Unione per
quanto riguarda: a) l'imballaggio degli agenti patogeni; b) altre misure di riduzione dei rischi
necessarie per impedire il rilascio e la propagazione di agenti patogeni. Articolo 243
Materiale vegetale, atti delegati e atti di esecuzione 1. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo: a) alle prescrizioni specifiche in materia
di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di materiale vegetale, che agisce
da veicolo di trasmissione di malattie elencate o emergenti; b) alle prescrizioni relative: i) alla certificazione sanitaria, tenuto
conto delle norme di cui all'articolo 239, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi
2 e 3; o ii) alle dichiarazioni o agli altri
documenti, tenuto conto delle norme di cui all'articolo 239, paragrafo 1,
lettera b). 2. La Commissione stabilisce le
prescrizioni in materia di sanità animale di cui al paragrafo 1 del presente
articolo in caso di situazione epidemiologica sfavorevole in paesi o territori
terzi in rapporto a malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
lettera d), o a malattie emergenti, tenendo conto dei seguenti criteri: a) il fatto che la malattia elencata o
emergente che può trasmettersi attraverso il materiale vegetale rappresenti o
no un grave rischio per la salute umana o degli animali nell'Unione; b) la probabilità che animali delle specie
elencate per una particolare malattia elencata o malattia emergente vengano a
contatto diretto o indiretto con il materiale vegetale di cui al paragrafo 1; c) la disponibilità e l'efficacia di misure
alternative di riduzione dei rischi in relazione a tale materiale vegetale, in
grado di eliminare o minimizzare il rischio di trasmissione di cui al paragrafo
2, lettera a). 3. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, stabilire norme che indicano, per il materiale vegetale di cui al
paragrafo 1 del presente articolo, i codici della Nomenclatura combinata,
qualora tali codici non siano indicati nelle norme adottate in conformità
all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. XXX/XXX
[Number to be added - on official controls]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Articolo 244
Mezzi di trasporto, attrezzature, materiali da imballaggio, acqua di trasporto,
mangimi e foraggio, atti delegati e atti di esecuzione 1. Gli operatori che introducono
animali e prodotti nell'Unione adottano le necessarie e appropriate misure di
prevenzione delle malattie durante il trasporto conformemente all'articolo 122,
paragrafo 1, e all'articolo 191, paragrafo 1. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo: a) alle prescrizioni specifiche in materia
di sanità animale relative all'ingresso nell'Unione di: a) mezzi di trasporto per animali,
materiale germinale, prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine
animale e prodotti derivati; b) attrezzature, materiale da imballaggio o
acqua di trasporto per animali, materiale germinale, prodotti di origine
animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, o mangimi e
foraggi che possono trasmettere malattie animali; b) alle prescrizioni relative: i) alla certificazione sanitaria, tenuto
conto delle norme di cui all'articolo 239, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi
2 e 3; o ii) alle dichiarazioni o agli altri
documenti, tenuto conto delle norme di cui all'articolo 239, paragrafo 1,
lettera b). 3. La Commissione stabilisce le prescrizioni
in materia di sanità animale di cui al paragrafo 2 in caso di situazione
epidemiologica sfavorevole riguardante una o più delle malattie elencate di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), o malattie emergenti, che presenta un
grave rischio per la salute umana o degli animali nell'Unione: a) in un paese terzo limitrofo; b) nel paese terzo di origine; c) in un paese terzo di transito. 4. La Commissione può, mediante atti di
esecuzione, stabilire norme che indicano, per le merci di cui al paragrafo 2,
lettera a), del presente articolo, i codici della Nomenclatura combinata,
qualora tali codici non siano indicati nelle norme adottate in conformità
all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. XXX/XXX
[Publication office: No of Regulation] relativo ai controlli ufficiali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. Capo 3
Esportazione Articolo 245
Esportazione dall'Unione 1. Gli Stati membri adottano misure
appropriate per garantire che l'esportazione e la riesportazione dall'Unione
verso un paese o un territorio terzo di animali e prodotti avvengano
conformemente alle norme applicabili agli spostamenti di animali e prodotti tra
Stati membri di cui alla parte IV, tenendo conto nel contempo dello stato
sanitario degli animali nel paese o nel territorio terzo di destinazione, o
nella zona o compartimento dello stesso, in relazione alle malattie elencate di
cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e alle malattie emergenti. Tuttavia, se richiesto dell'autorità competente
del paese o del territorio terzo di importazione, o se stabilito da leggi,
regolamenti, norme, codici di condotta o altre procedure giuridiche e
amministrative in vigore in tale paese o territorio, l'esportazione e la
riesportazione dall'Unione possono avvenire conformemente a tali disposizioni. 2. Qualora siano applicabili le
disposizioni di un accordo bilaterale concluso tra l'Unione e un paese o
territorio terzo, gli animali e i prodotti esportati dall'Unione in tale paese
o territorio terzo sono conformi a tali disposizioni. PARTE VI
MISURE DI EMERGENZA Sezione 1
Misure di emergenza relative agli spostamenti di animali e prodotti all'interno
dell'Unione e ai mezzi di trasporto e altri materiali che possono essere venuti
a contatto con tali animali e prodotti Articolo 246
Misure di emergenza che le autorità competenti dello Stato membro interessato
devono adottare in caso di focolaio di una malattia elencata o di una malattia
emergente o di insorgenza di un pericolo nel loro territorio 1. In caso di focolaio di una malattia
elencata o di una malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che può
probabilmente comportare un grave rischio, l'autorità competente dello Stato
membro interessato, in funzione della gravità della situazione e della malattia
o del pericolo in questione, adotta immediatamente una o più delle seguenti
misure di emergenza intese a prevenire la diffusione della malattia o del
pericolo: a) per le malattie elencate: i) di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
lettera a), le misure di lotta alle malattie stabilite alla parte III, titolo
II, capo 1; ii) di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
lettere b) e c), le misure di lotta alle malattie stabilite alla parte III,
titolo II, capo 2; b) per le malattie emergenti e i pericoli: i) restrizioni degli spostamenti di
animali e prodotti provenienti da stabilimenti o, se del caso, da zone o
compartimenti soggetti a restrizioni, in cui si è verificato il focolaio o il
pericolo, nonché dei mezzi di trasporto e di altri materiali che possono essere
venuti a contatto con tali animali o prodotti; ii) quarantena degli animali e isolamento
dei prodotti; iii) misure di sorveglianza e tracciabilità; iv) qualsiasi misura di lotta alle malattie
di cui alla parte III, titolo II, capo 1, che risulti appropriata; c) qualsiasi altra misura di emergenza che
ritenga appropriata per prevenire e lottare in modo efficace ed efficiente
contro la diffusione della malattia o del pericolo. 2. L'autorità competente di cui al
paragrafo 1 informa la Commissione e gli altri Stati membri: a) immediatamente di un focolaio o
dell'insorgenza di un pericolo di cui al paragrafo 1; b) senza indugio delle misure di emergenza
adottate in conformità al paragrafo 1. Articolo 247
Misure di emergenza che devono adottare gli Stati membri diversi dallo Stato
membro in cui si è verificato il focolaio o il pericolo 1. L'autorità competente di uno Stato
membro, diverso da quello in cui si è verificato il focolaio o il pericolo di
cui all'articolo 246, paragrafo 1, adotta una o più delle misure di emergenza
di cui all'articolo 246, paragrafo 1, qualora rilevi la presenza sul suo
territorio di animali o prodotti provenienti dallo Stato membro di cui
all'articolo 246, paragrafo 1, o di mezzi di trasporto o altri materiali che
possono essere venuti a contatto con tali animali e prodotti. 2. Qualora esista un rischio grave in
attesa dell'adozione di misure di emergenza da parte della Commissione
conformemente all'articolo 248, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 del
presente articolo può adottare a titolo provvisorio le misure di emergenza di
cui all'articolo 246, paragrafo 1, in funzione della gravità della situazione
in relazione agli animali o ai prodotti provenienti dagli stabilimenti o da qualsiasi
altro luogo o, se del caso, dalle zone soggette a restrizioni dello Stato
membro in cui la malattia o il pericolo di cui all'articolo 246, paragrafo 1,
si è verificato, o ai mezzi di trasporto o agli altri materiali che possono
essere venuti a contatto con tali animali o prodotti. 3. L'autorità competente di cui al
paragrafo 1 informa la Commissione e gli altri Stati membri: a) immediatamente di un focolaio o
dell'insorgenza di un pericolo di cui al paragrafo 1; b) senza indugio delle misure di emergenza
adottate in conformità ai paragrafi 1 e 2. Articolo 248
Misure di emergenza della Commissione 1. In caso di focolaio o di insorgenza
di un pericolo, come indicato all'articolo 246, paragrafo 1, e di adozione, da
parte delle autorità competenti degli Stati membri, di misure di emergenza a
norma dell'articolo 246, paragrafo 1, e dell'articolo 247, paragrafi 1 e 2, la
Commissione riesamina la situazione e le misure di emergenza prese e adotta,
mediante un atto di esecuzione, una o più delle misure di emergenza di cui
all'articolo 246, paragrafo 1, per quanto riguarda gli animali e i prodotti
nonché i mezzi di trasporto e altri materiali che possono essere venuti a
contatto con tali animali o prodotti, in uno dei seguenti casi: a) la Commissione non è stata informata
delle misure prese a norma dell'articolo 246, paragrafo 1, e dell'articolo 247,
paragrafi 1 e 2; b) la Commissione ritiene che le misure
prese a norma dell'articolo 246, paragrafo 1, e dell'articolo 247, paragrafi 1
e 2, siano inadeguate; c) la Commissione ritiene necessario
approvare o sostituire le misure prese dalle autorità competenti degli Stati
membri a norma dell'articolo 246, paragrafo 1, e dell'articolo 247, paragrafi 1
e 2, al fine di evitare ingiustificate perturbazioni degli spostamenti di
animali e prodotti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. 2. Per imperativi motivi di urgenza
debitamente giustificati connessi a gravi rischi di diffusione di una malattia
o di un pericolo la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente
applicabili conformemente all'articolo 255, paragrafo 3. Sezione 2
Misure di emergenza relative alle partite di animali e prodotti originari di
paesi e territori terzi e ai mezzi di trasporto e altri materiali che possono
essere venuti a contatto con tali partite Articolo 249
Misure di emergenza che devono essere adottate dall'autorità competente dello
Stato membro Qualora venga a conoscenza di una partita di
animali o prodotti originari di un paese o un territorio terzo che può
probabilmente comportare un grave rischio nell'Unione a causa della possibile
infezione o contaminazione da parte di malattie elencate o di malattie
emergenti o di pericoli, oppure di mezzi di trasporto o materiali che possono
essere venuti a contatto con tale partita, l'autorità competente di uno Stato
membro procede immediatamente: a) ad adottare una o più delle seguenti
misure di emergenza necessarie per limitare tale rischio, a seconda della
gravità della situazione: i) distruzione della partita; ii) quarantena degli animali e isolamento
dei prodotti; iii) misure di sorveglianza e tracciabilità; iv) qualsiasi misura di lotta alle malattie
di cui alla parte III, titolo II, capo 1, che risulti appropriata; v) qualsiasi altra misura di emergenza che
ritenga appropriata per impedire la diffusione della malattia o di un pericolo
nell'Unione; b) ad informare la Commissione e gli
altri Stati membri dei rischi associati alla partita in questione e
dell'origine della partita mediante il sistema IMSOC. Articolo 250
Misure di emergenza della Commissione 1. Se una malattia elencata, una
malattia emergente o un pericolo che può probabilmente comportare un grave
rischio si verifica o si diffonde in un paese o territorio terzo, o se
giustificato da altri seri motivi di sanità pubblica o animale, la Commissione
può, mediante un atto di esecuzione e agendo di propria iniziativa o su
richiesta di uno Stato membro, adottare una o più delle seguenti misure di
emergenza, in funzione della gravità della situazione: a) sospendere l'ingresso nell'Unione di
partite di animali e prodotti, nonché di mezzi di trasporto o di altri
materiali che possono essere venuti a contatto con queste partite, che possono
diffondere tale malattia o pericolo nell'Unione; b) stabilire prescrizioni speciali per
l'ingresso nell'Unione di partite di animali e prodotti, nonché di mezzi di
trasporto o di altri materiali che possono essere venuti a contatto con queste
partite, che possono diffondere tale malattia o pericolo nell'Unione; c) prendere qualsiasi altra misura
appropriata di emergenza per la lotta alle malattie per prevenire la diffusione
di tale malattia o pericolo nell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. 2. Per imperativi motivi di urgenza
debitamente giustificati connessi a rischi gravi, la Commissione, dopo aver
sentito lo Stato membro interessato, adotta atti di esecuzione immediatamente
applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3. Articolo 251
Misure di emergenza adottate dagli Stati membri in caso di mancato intervento
della Commissione 1. Qualora uno Stato membro abbia
chiesto alla Commissione di adottare misure di emergenza conformemente
all'articolo 250 e la Commissione non lo abbia fatto, lo Stato membro in
questione: a) può, in attesa dell'adozione di misure di
emergenza da parte della Commissione a norma del paragrafo 2 del presente
articolo, prendere a titolo provvisorio una o più misure di emergenza di cui
all'articolo 249, lettera a), in relazione alle partite di animali e prodotti,
nonché ai mezzi di trasporto o agli altri materiali che possono essere venuti a
contatto con queste partite, provenienti dal paese o territorio terzo di cui
all'articolo 250, paragrafo 1, in funzione della gravità della situazione sul
suo territorio; b) informa senza indugio la Commissione e le
autorità competenti degli altri Stati membri di tali misure di emergenza,
indicando i motivi della loro adozione. 2. La Commissione riesamina la
situazione e le misure di emergenza prese dallo Stato membro conformemente al
paragrafo 1 del presente articolo e, se necessario, adotta, mediante un atto di
esecuzione, una o più misure di emergenza di cui all'articolo 250. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. 3. Per imperativi motivi di urgenza
debitamente giustificati connessi a rischi gravi, la Commissione adotta atti di
esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo
255, paragrafo 3. PARTE VII
DISPOSIZIONI COMUNI TITOLO I
Disposizioni procedurali Articolo 252
Modifiche degli allegati I e II Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle modifiche
degli allegati I e II per tener conto dei progressi tecnici e scientifici e del
mutamento di circostanze a livello di sanità pubblica e di sanità animale. Articolo 253
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati
è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati
di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo
9, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 2,
all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 18,
paragrafo 3, all'articolo 24, all'articolo 28, all'articolo 30, paragrafo 4,
all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 37,
paragrafo 5, all'articolo 39, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42,
paragrafo 5, all'articolo 44, paragrafo 1, all'articolo 47, all'articolo 48,
paragrafo 3, all'articolo 53, paragrafo 2, all'articolo 54, paragrafo 3,
all'articolo 55, paragrafo 2, all'articolo 58, paragrafo 2, all'articolo 63,
all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, all'articolo 68, paragrafo 2,
all'articolo 70, paragrafo 3, all'articolo 72, paragrafo 2, all'articolo 73,
paragrafo 3, all'articolo 74, paragrafo 3, all'articolo 76, paragrafo 2,
all'articolo 79, all'articolo 80, paragrafo 4, all'articolo 85, paragrafo 3,
all'articolo 89, paragrafo 3, all'articolo 92, paragrafo 2, all'articolo 96
paragrafo, 3, all'articolo 100, paragrafo 1, all'articolo 103, paragrafo 2, all'articolo
114, all'articolo 115, all'articolo 119, paragrafo 1, all'articolo122,
paragrafo 2, all'articolo 128, paragrafo 1, all'articolo 129, paragrafo 2,
all'articolo 132, all'articolo 133, paragrafo 2, all'articolo 134, paragrafo 2,
all'articolo 135, paragrafo 3, all'articolo 136, paragrafo 4, all'articolo 137,
all'articolo 141, paragrafo 1, all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 144,
all'articolo 146, paragrafo 4, all'articolo 148, paragrafo 3, all'articolo 151,
paragrafo 1, all'articolo 152, paragrafo 2, all'articolo 154, paragrafo 1,
all'articolo 158, all'articolo 159, paragrafo 5, all'articolo 160, paragrafo 3,
all'articolo 162, paragrafo 2, all'articolo 163, paragrafo 3, all'articolo 164,
paragrafo 3, all'articolo 165, paragrafo 5, all'articolo 166, paragrafo 3,
all'articolo 174, paragrafo 3, all'articolo 179, paragrafo 2, all'articolo 184,
paragrafo 1, all'articolo 188, paragrafo 1, all'articolo 191, paragrafo 2,
all'articolo 196, paragrafo 2, all'articolo 199, paragrafo 3, all'articolo 200,
paragrafo 3, all'articolo 201, paragrafo 2, all'articolo 202, paragrafo 2,
all'articolo 203, paragrafo 2, all'articolo 204, paragrafo 3, all'articolo 205,
all'articolo 211, all'articolo 213, paragrafo 1, all'articolo 214, all'articolo
216, paragrafo 4, all'articolo 218, paragrafo 3, all'articolo 221, paragrafo 1,
all'articolo 222, paragrafo 3, all'articolo 223, paragrafo 3, all'articolo 224,
paragrafo 5, all'articolo 225, paragrafo 3, all'articolo 229, paragrafo 1,
all'articolo 231, paragrafo 3, all'articolo 233, paragrafo 3, all'articolo 235,
all'articolo 236, paragrafo 1, all'articolo 239, paragrafo 4, all'articolo 240,
paragrafo 3, all'articolo 241, paragrafo 1, all'articolo 242, paragrafo 2,
all'articolo 243, paragrafo 1, all'articolo 244, paragrafo 2, all'articolo 252,
all'articolo 259, paragrafo 2, all'articolo 260, paragrafo 2, e all'articolo
261, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo
indeterminato a decorrere da (*). 3. Il potere di adottare atti delegati
di cui all'articolo 229, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un
periodo di cinque anni a decorrere da (*). (*) Data
di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data
fissata dal legislatore. 4. La delega di potere di cui al
paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 229, paragrafo 1, può essere
revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La
decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli
effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una
data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti
delegati già in vigore. 5. Non appena adotta un atto delegato,
la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi
del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 229, paragrafo 1, entra
in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni
entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o
se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il
Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.
Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del
Consiglio. Articolo 254
Procedura d'urgenza 1. Gli
atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore
immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente
al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al
Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza. 2. Il
Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto
delegato secondo la procedura di cui all'articolo 253, paragrafo 6. In tal
caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica
della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno
sollevato obiezioni. Articolo 255
Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal
comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi
istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 178/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE)
n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento
al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n.
182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento
al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE)
n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5. TITOLO II
Sanzioni Articolo 256
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme
relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del
presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne
l'applicazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative
disposizioni alla Commissione entro [date to be inserted: one year from the
date of application of this Regulation] e provvedono a notificare
immediatamente ogni successiva modifica. TITOLO III
Misure degli Stati membri Articolo 257
Misure degli Stati membri 1. Gli Stati membri possono applicare,
nei rispettivi territori, misure supplementari o più rigorose rispetto a quelle
stabilite nel presente regolamento soltanto per quanto riguarda: a) le responsabilità in materia di sanità
animale di cui alla parte I, capo 3; b) la notifica all'interno degli Stati
membri di cui all'articolo 16; c) la sorveglianza di cui alla parte II,
capo 2; d) la registrazione, l'approvazione, la
conservazione della documentazione e i registri di cui alla parte IV, titolo I,
capo 1, e titolo II, capo 1; e) le prescrizioni in materia di
tracciabilità degli animali terrestri detenuti e del materiale germinale di cui
alla parte IV, titolo I, capo 2. 2. Le misure nazionali di cui al
paragrafo 1 sono conformi alle norme stabilite nel presente regolamento e: a) non ostacolano gli spostamenti di animali
e prodotti tra Stati membri; b) non sono in contrasto con le norme di cui
al paragrafo 1. PARTE VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 258
Abrogazione 1. La decisione 78/642/CEE, la
direttiva 79/110/CEE, la direttiva 81/6/CEE, la decisione 89/455/CEE, la
direttiva 90/423/CEE e la decisione 90/678/CEE sono abrogate. 2. I seguenti atti sono abrogati a
decorrere dal [the date of application of this Regulation]: –
direttiva 64/432/CEE, –
direttiva 77/391/CEE, –
direttiva 78/52/CEE, –
direttiva 80/1095/CEE, –
direttiva 82/894/CEE, –
direttiva 88/407/CEE, –
direttiva 89/556/CEE, –
direttiva 90/429/CEE, –
direttiva 91/68/CEE, –
decisione 91/666/CEE, –
direttiva 92/35/CEE, –
direttiva 92/65/CEE, –
direttiva 92/66/CEE, –
direttiva 92/118/CEE, –
direttiva 92/119/CEE, –
decisione 95/410/CE, –
direttiva 2000/75/CE, –
decisione 2000/258/CE, –
regolamento (CE) n. 1760/2000, –
direttiva 2001/89/CE, –
direttiva 2002/60/CE, –
direttiva 2002/99/CE, –
direttiva 2003/85/CE, –
regolamento (UE) n. [XXX/XXX [Publication
office: Number to be inserted… non-commercial movements of pet animals
and repealing Regulation (EC) No 998/2003], –
regolamento (CE) n. 21/2004, –
direttiva 2004/68/CE, –
direttiva 2005/94/CE, –
direttiva 2006/88/CE, –
direttiva 2008/71/CE, –
direttiva 2009/156/CE, –
direttiva 2009/158/CE. I riferimenti agli atti abrogati si intendono
fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di
cui all'allegato III. 3. Gli atti adottati dalla Commissione
in forza degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo di cui al paragrafo
2 rimangono in vigore nella misura in cui non sono in contraddizione con le
norme stabilite nel presente regolamento. Articolo 259
Misure transitorie relative all'abrogazione del regolamento (CE) n. 1760/2000,
del regolamento (CE) n. 21/2004 e della direttiva 2008/71/CE 1. In deroga all'articolo 258,
paragrafo 2, del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1760/2000,
il regolamento (CE) n. 21/2004 e la direttiva 2008/71/CE continuano ad
applicarsi fino alla data da fissare in un atto delegato adottato ai sensi del
paragrafo 2 del presente articolo. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 252 riguardo alla
data alla quale gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo cessano di
essere applicabili. Tale data è la data di applicazione delle
corrispondenti norme da adottare in virtù degli atti delegati di cui
all'articolo 103, paragrafo 2, e agli articoli 114 e 115 del presente
regolamento. Articolo 260
Misure transitorie relative all'abrogazione delle direttive 92/66/CEE,
2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE 1. In deroga all'articolo 258,
paragrafo 2, del presente regolamento, le direttive 92/66/CEE, 2000/75/CE,
2001/89/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE continuano ad applicarsi fino
alla data da fissare in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 2 del
presente articolo. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla
data alla quale le direttive di cui al paragrafo 1 del presente articolo
cessano di essere applicabili. Tale data è la data di applicazione delle
corrispondenti norme da adottare in virtù degli atti delegati di cui
all'articolo 44, paragrafo 1, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 48,
paragrafo 3, all'articolo 53, paragrafo 1, all'articolo 54, paragrafo 3, all'articolo
58, paragrafo 2, all'articolo 63, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo
67, all'articolo 68, paragrafo 2, e all'articolo 70, paragrafo 3, del presente
regolamento. Articolo 261
Misure transitorie relative all'abrogazione del regolamento (UE) n. [XXX/XXX on
the non-commercial movement of pet animals] 1. In deroga all'articolo 258,
paragrafo 2, del presente regolamento, il regolamento (UE) n. [XXX/XXX]
continua ad applicarsi fino alla data che deve fissata in un atto delegato
adottato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla
data alla quale il regolamento XXX/XXX cessa di essere applicabile. Tale data è la data di applicazione delle
corrispondenti norme da adottare in virtù degli atti delegati di cui
all'articolo 114, lettera f), all'articolo 152, paragrafo 2, e all'articolo
222, paragrafo 3, del presente regolamento. Articolo 262
Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Esso si applica a partire da 36 mesi dopo la
data della sua entrata in vigore. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I Specie
di animali da compagnia PARTE A Cani (Canis lupus
familiaris) Gatti (Felis silvestris catus) Furetti (Mustela putorius furo) PARTE B Invertebrati (eccetto api, calabroni, molluschi e
crostacei) Animali acquatici ornamentali Anfibi Rettili Volatili: tutte le specie di volatili diversi dal
pollame Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli
destinati alla produzione alimentare. ALLEGATO II Specie
di ungulati Taxon || Ordine || Famiglia || Generi/Specie Perissodactyla || Equidae || Equus spp. Tapiridae || Tapirus spp. Rhinoceritidae || Ceratotherium spp., Dicerorhinus spp., Diceros spp., Rhinoceros spp. Artiodactyla || Antilocapridae || Antilocapra ssp. Bovidae || Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp.(compreso Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (compreso Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp.(compreso Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madogua ssp., Naemorhedus ssp. (compresi Nemorhaedus e Capricornis), Neotragus ssp., Oreamuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (compreso Boocerus). Camelidae || Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp. Cervidae || Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp. Giraffidae || Giraffa ssp., Okapia ssp. Hippopotamindae || Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp. Moschidae || Moschus ssp. Suidae || Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp., Tayassuidae || Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp. Tragulidae || Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp. Proboscidae || Elephantidae || Elephas ssp., Loxodonta ssp. ALLEGATO
III Tavola di concordanza di cui
all'articolo 257, paragrafo 2 1. Direttiva
64/432/CEE Direttiva 64/432/CEE || Presente regolamento Articolo 1 || - Articolo 2 || Articolo 4 (in parte), articolo 150, paragrafo 3, e articolo 220, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 || Articoli 121 e 123 Articolo 121, paragrafo 2, articolo 123, paragrafo 1, e articolo 146, paragrafi 3 e 4 Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafi 2 e 3 || Articolo 121, paragrafo 1 Articolo 122, paragrafi 1 e 2 Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 5, paragrafo 4 Articolo 5, paragrafo 5 || Articolo 140, paragrafo 1, articoli 142 e 143 Articolo 146, paragrafi 3 e 4 Articolo 144, lettera a) Articolo 141, paragrafo 1, lettera b) Articolo 146, paragrafi 3 e 4 Articolo 150 Articoli 130, 132 e 150 Articolo 6 || Articoli 127, 128 e 129 Articolo 6 bis || - Articolo 7 || Articoli 129 e 130, articolo 131, lettera a), e articolo 132 Articolo 8 || Articoli 16, 17, 18, articolo 16, paragrafo 3, articolo 17, paragrafo 3, articolo 18, paragrafo 3, articolo 19 Articolo 9 || Articolo 30, paragrafo 1, articoli 31 e 32, articolo 30, paragrafi 3 e 4, articolo 31, paragrafo 2 Articolo 10 || Articolo 30, paragrafo 2, articoli 31, 32, 36, 41, 42 e articoli 39, 40, articolo 41, paragrafo 3, articolo 42, paragrafi 5 e 6 Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 11, paragrafo 4 Articolo 11, paragrafi 5 e 6 || Articolo 89, paragrafo 1, lettera a), articoli 92, 93 e articolo 92, paragrafo 2 Articoli 97, 100 e 101 Articoli 93 e 94 Articolo 95 Articolo 92, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, lettera d) Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 3 Articolo 12, paragrafo 4 Articolo 12, paragrafi 5 e 6 || Articolo 122 Articoli 99 e 100 Articolo 122, paragrafo 1, lettere a) e b) Articolo 140, paragrafo 3 - Articolo 13, paragrafi 1 e 2 Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 13, paragrafo 4 Articolo 13, paragrafi 5 e 6 || Articoli 89, 92, 93, 94, 97, 100 e 101 Articolo 95 - Articolo 96 Articolo 14, paragrafi 1 e 2 Articolo 14, paragrafo 3, lettere A e B Articolo 14, paragrafo 3, lettera C Articolo 14, paragrafi da 4 a 6 || - - Articolo 103 - Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafi da 2 a 4 || Articolo 256 - Articolo 16 || - Articolo 17 || - Articolo 17 bis || - Articolo 18 || Articolo 103 Articolo 19 || - Articolo 20 || - 2. Direttiva
77/391/CEE Direttiva 77/391/CEE || Presente regolamento Articolo 1 || - Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 2, paragrafo 4 || Articolo 30, paragrafo 1 Articoli 31 e 32 Articolo 33 Articoli 36 e 41 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 4 || Articolo 30, paragrafo 1 Articoli 31 e 32 Articolo 33 Articoli 36 e 41 Articolo 4 || Articolo 30, paragrafo 1, articoli 31, 32, 33, 36 e 41 Articolo 5 || - Articolo 6 || - Articolo 7 || - Articolo 8 || - Articolo 9 || - Articolo 10 || - Articolo 11 || - Articolo 12 || - Articolo 13 || - Articolo 14 || - Articolo 15 || - 3. Direttiva
78/52/CEE Direttiva 78/52/CEE || Presente regolamento Articolo 1 || - Articolo 2 || Articolo 4 (in parte) Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 4 || Articolo 30, paragrafo 1, articoli 31, 34 e 35 - - Articolo 30, paragrafo 1, e articolo 31 Articolo 4 || Articoli 30, paragrafo 1, articoli 31 e 35 Articolo 5 || Articoli 16, 17, 18, 46 e 47 Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 3 || Articoli da 73 a 75 Articoli 76 e 77 Articoli 78 e 79 Articolo 7 || Articoli 78 e 79 Articolo 8 || Articoli 78 e 79 Articolo 9 || Articoli 78 e 79 Articolo 10 || Articoli 78 e 79 Articolo 11 || Articoli 78 e 79 Articolo 12 || Articoli 78 e 79 Articolo 13 || Articoli 16, 17, 18, 46 e 47 Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 14, paragrafo 2 Articolo 14, paragrafo 3 || Articoli da 73 a 75 Articoli 76 e 77 Articoli 78 e 79 Articolo 15 || Articoli 78 e 79 Articolo 16 || Articoli 78 e 79 Articolo 17 || Articoli 78 e 79 Articolo 18 || Articoli 78 e 79 Articolo 19 || Articoli 78 e 79 Articolo 20 || Articoli 78 e 79 Articolo 21 || - Articolo 22 || Articoli 16, 17, 18, 46 e 47 Articolo 23 || Articoli da 73 a 79 Articolo 24 || Articoli 78 e 79 Articolo 25 || Articoli 78 e 79 Articolo 26 || Articoli 78 e 79 Articolo 27 || Articolo 121, paragrafo 1, articolo 123, paragrafo 1, lettera b) Articolo 28 || - Articolo 29 || - Articolo 30 || - 4. Direttiva 80/1095/CEE Direttiva 80/1095/CEE || Presente regolamento Articolo 1 || Articolo 30, paragrafo 1, e articolo 36 Articolo 2 || Articolo 4 (in parte) Articolo 3 || Articolo 30, paragrafo 1, articoli 34 e 35 Articolo 3 bis || Articolo 30, paragrafo 1, articoli 34 e 35 Articolo 4 || Articoli 31, 32 e 35 Articolo 4 bis || Articoli 31, 32 e 35 Articolo 5 || - Articolo 6 || Articolo 30, paragrafo 1, lettera b), articolo 30, paragrafo 3, e articolo 31 Articolo 7 || Articoli 36, 39 e 40 Articolo 8 || Articoli 41 e 42 Articolo 9 || - Articolo 11 || - Articolo 12 || - Articolo 12 bis || - Articolo 13 || - 5. Direttiva 82/894/CEE Direttiva 82/894/CEE || Presente regolamento Articolo 1 || - Articolo 2 || Articolo 4 (in parte) Articolo 3 || Articoli 17, 19, 20 e 21 Articolo 4 || Articoli 17,18, 19, 20 e 21 Articolo 5 || Articolo 21, lettere b) e c) Articolo 6 || - Articolo 7 || - Articolo 8 || - 6. Direttiva 88/407/CEE Direttiva 88/407/CEE || Presente regolamento Articolo 1 || - Articolo 2 || Articolo 4 (in parte) Articolo 3 || Articoli 157 e 158 Articolo 4 || Articolo 158, lettere b) e c) Articolo 5 || Articoli 89, 92, 95 e 96 Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafi 3 e 4 || Articoli 159 e 160 - - Articolo 8 || Articolo 230, paragrafo 1, lettera a), e articolo 231 Articolo 9 || Articolo 230, paragrafo 1, lettera b), e articoli 234 e 235 Articolo 10 || Articolo 230, paragrafo 1, lettera c), e articoli 231, 236 e 238 Articolo 11 || Articolo 230, paragrafo 1, lettera d), e articoli 239 e 240 Articolo 12 || Articolo 230, paragrafo 2 Articolo 15 || Articoli da 246 a 251 Articolo 16 || - Articolo 17 || - Articolo 18 || - Articolo 20 || - Articolo 21 || - Articolo 22 || - 7. Direttiva 89/556/CEE Direttiva 89/556/CEE || Presente regolamento Articolo 1 || - Articolo 2 || Articolo 4 (in parte) Articolo 3 || Articoli 157, 158, 159 Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3 || Articoli 89 e 92 Articolo 96 Articolo 92 Articolo 6 || Articoli 159 e 160 Articolo 7 || Articolo 230, paragrafo 1, lettera a), e articolo 231 Articolo 8 || Articolo 230, paragrafo 1, lettera b), e articoli 234 e 235 Articolo 9 || Articolo 230, paragrafo 1, lettera c), e articoli 236 e 238 Articolo 10 || Articolo 230, paragrafo 1, lettera d), e articoli 239 e 240 Articolo 11 || Articolo 230, paragrafo 2, e articoli da 249 a 251 Articolo 14 || Articoli da 246 a 248 Articolo 15 || - Articolo 16 || - Articolo 17 || - Articolo 18 || - Articolo 19 || - Articolo 20 || - Articolo 21 || - 8. Direttiva 90/429/CEE Direttiva 90/429/CEE || Presente regolamento Articolo 1 || - Articolo 2 || Articolo 4 (in parte) Articolo 3 || Articoli 157 e 158 Articolo 4 || - Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2 || Articoli 89 e 92 Articolo 96 Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2 || Articoli 159 e 160 - Articolo 7 || Articolo 230, paragrafo 1, lettera a), e articolo 231 Articolo 8 || Articolo 230, paragrafo 1, lettera b), articoli 234 e 235 Articolo 9 || Articolo 230, paragrafo 1, lettera c), articoli 236 e 238 Articolo 10 || Articolo 230, paragrafo 1, lettera d), articoli 239 e 240 Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 11, paragrafi 2 e 3 || Articolo 230, paragrafo 2 - Articolo 12 || Articolo 239 Articolo 13 || - Articolo 14 || - Articolo 15 || Articoli da 246 a 251 Articolo 16 || - Articolo 17 || - Articolo 18 || - Articolo 19 || - Articolo 20 || - Articolo 21 || - Articolo 22 || - 9. Direttiva 91/68/CEE Direttiva 91/68/CEE || Presente regolamento Articolo 1 || - Articolo 2 || Articolo 4 (in parte), articolo 150, paragrafo 3, e articolo 220, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 5 Articolo 3, paragrafo 4 || Articoli 127 e 128 Articolo 136 Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 4, paragrafo 3 || Articolo 121, paragrafo 2, lettera b), articoli 127 e 128 Articolo 125 Articolo 128 Articolo 4 bis || Articolo 128 Articolo 4 ter, paragrafi da 1 a 3 Articolo 4 ter, paragrafo 4 Articolo 4 ter, paragrafo 5 Articolo 4 ter, paragrafo 6 || Articolo 128 Articolo 130 Articolo 129 Articolo 121, paragrafo 1, e articolo 122 Articolo 4 quater, paragrafi 1 e 2 Articolo 4 quater, paragrafo 3 || Articolo 128 Articoli 130 e 132 Articolo 5 || Articolo 128 Articolo 6 || Articolo 128 Articolo 7, paragrafi da 1 a 3 Articolo 7, paragrafo 4 || Articoli 30, 31 e 32 - Articolo 8, paragrafi da 1 a 3 Articolo 8, paragrafo 4 || Articoli 36, 39 e 40 - Articolo 8 bis, paragrafo 1 Articolo 8 bis, paragrafo 2 Articolo 8 bis, paragrafo 3 Articolo 8 bis, paragrafo 4 Articolo 8 bis, paragrafo 5 || Articolo 89, paragrafo 1, lettera a), articoli 92, 93 e 131 Articoli 97 e 100 Articoli 93, 94 e 96 Articolo 95 Articolo 92, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, lettera d) Articolo 8 ter, paragrafo 1 Articolo 8 ter, paragrafo 2 Articolo 8 ter, paragrafo 3 Articolo 8 ter, paragrafo 4 || Articolo 82, articolo 89, paragrafo 1, lettera a), articoli 92, 93, 97, 100 e 131 Articoli 89, 92 e 93 Articolo 95 - Articolo 8 quater, paragrafo 1 Articolo 8 quater, paragrafo 2 Articolo 8 quater, paragrafo 3 Articolo 8 quater, paragrafi 4 e 5 || Articoli 85 e 122 Articolo 99 Articolo 122, paragrafo 1, lettera a) - Articolo 9 || Articoli 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 e 150 Articolo 10 || - Articolo 11 || - Articolo 12 || Articolo 141, lettera b) Articolo 14 || - Articolo 15 || - Articolo 17 || - Articolo 18 || - 10. Decisione 91/666/CEE Decisione 91/666/CEE || Presente regolamento Articolo 1 || - Articolo 2 || Articolo 4 (in parte) Articolo 3 || Articolo 48 Articolo 4 || Articoli 48, 49 e 50 Articolo 5 || Articoli 48 e 50 Articolo 6 || Articolo 15 e articolo 48, paragrafo 3, lettera b) Articolo 7 || Articolo 50 Articolo 8 || - Articolo 9 || - Articolo 10 || - Articolo 11 || - Articolo 12 || - 11. Direttiva 92/35/CEE Direttiva 92/35/CEE || Presente regolamento Articolo 1 || - Articolo 2 || Articolo 4 (in parte) Articolo 3 || Articolo 16 Articolo 4 || Articoli da 53 a 57 e articolo 59 Articolo 5 || Articoli 46 e 47 Articolo 6 || Articoli da 60 a 69 Articolo 7 || Articolo 57 Articolo 8 || Articolo 64 Articolo 9 || Articoli 65, 66 e 67 Articolo 10 || Articoli 65, 66 e 67 Articolo 11 || Articolo 68 Articolo 12 || Articolo 71, paragrafo 1 Articolo 13 || Articolo 65, paragrafo 2 Articolo 14 || - Articolo 15 || - Articolo 16 || - Articolo 17 || Articoli 43, 44 e 45 Articolo 18 || - Articolo 19 || - Articolo 20 || - Articolo 21 || - Articolo 22 || - 12. Direttiva 92/65/CEE Direttiva 92/65/CEE || Presente regolamento Articolo 1 || - Articolo 2 || Articolo 4 (in parte) Articolo 3 || - Articolo 4 || Articoli 121, 123, 16, 17, 18, articolo 30, paragrafo 2, articoli da 140 a 143, articoli 146 e 148 Articolo 5 || Articoli 133, 134, 140, 141 Articolo 6, lettera A Articolo 6, lettera B || Articoli 121, 123, 127, 128, 134, 137, articoli da 140 a 143 - Articolo 7, lettera A Articolo 7, lettera B || Articoli 121, 123, 127, 128, 134, 137 e articoli da 140 a 143 - Articolo 8 || Articoli 121, 123, 133 e articoli da 140 a 143 Articolo 9 || Articoli 121, 123, 133 e articoli da 140 a 143 Articolo 10, paragrafi da 1 a 4 Articolo 10, paragrafi da 5 a 7 || Articoli 121, 123, 133, articoli da 140 a 143 - Articolo 10 bis || - Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 11, paragrafi 2 e 3 Articolo 11, paragrafo 4 Articolo 11, paragrafo 5 || Articolo 155 Articoli 155,157, 158, articoli da 140 a 143 Articoli 92 e 96 Articolo 162 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 3 Articolo 12, paragrafo 4 Articolo 12, paragrafo 5 Articolo 12, paragrafo 6 || - Articoli da 246 a 248 Articoli 82, 97 e 100 Articoli da 140 a 146 e da 149 a 151 - Articolo 256 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2 || Articolo 133, articoli da 140 a 146 e articolo 148 Articoli 90, 92, articoli da 93 a 96 Articolo 14 || Articoli da 30, 31 e 32 Articolo 15 || Articoli 36, 39, 40 e 41 Articolo 16 || Articolo 230, paragrafo 1, e articolo 236 Articolo 17, paragrafo 1 Articolo 17, paragrafo 2 Articolo 17, paragrafo 3 Articolo 17, paragrafi 4 e 5 || Articolo 230, paragrafo 1, lettere a), b) e c) Articolo 231 Articoli 231, 234 e 235 - Articolo 18 || Articoli 230, paragrafo 1, lettera d), e articolo 239 Articolo 19 || Articolo 236 Articolo 20 || Articolo 230, paragrafo 2, e articoli da 246 a 248 Articolo 21 || Articoli 141, 142, 143, 160, 209 e 211 Articolo 22 || - Articolo 23 || - Articolo 24 || Articolo 230, paragrafo 1, lettera d), articolo 239 e articolo 241, paragrafo 1, lettera a), punto v), e lettera c), punto iv) Articolo 25 || - Articolo 26 || - Articolo 27 || - Articolo 28 || - Articolo 29 || - Articolo 30 || - 13. Direttiva 92/66/CEE Direttiva 92/66/CEE || Presente regolamento Articolo 1 || - Articolo 2 || Articolo 4 (in parte) Articolo 3 || Articolo 16 Articolo 4 || Articoli da 53 a 56, articolo 57, paragrafo 1, e articolo 59 Articolo 5 || Articoli da 60 a 63 Articolo 6 || Articolo 63 Articolo 7 || Articolo 57, articolo 43, paragrafo 2, lettera d) Articolo 8 || Articoli 55 e 56 Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafi da 2 a 7 || Articolo 64 Articoli da 65 a 68 Articolo 10 || Articoli 65 e 67 Articolo 11 || Articolo 67, lettera b), e articolo 68, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera a) Articolo 12 || Articolo 54 Articolo 13 || Articolo 65, paragrafo 2 Articolo 14 || - Articolo 15 || - Articolo 16 || Articoli 46 e 47 Articolo 17 || Articolo 47 Articolo 18 || Articolo 65, lettera e), articoli 67 e 69 Articolo 19, paragrafi da 1 a 3 Articolo 19, paragrafo 4 Articolo 19, paragrafo 5 || Articoli da 53 a 56 Articolo 57, paragrafo 1, e articoli da 60 a 63 Articolo 71, paragrafo 2 Articolo 20 || - Articolo 21 || Articoli 43 e 44 Article 22 || - Articolo 23 || - Articolo 24 || - Articolo 25 || - Articolo 26 || - Articolo 27 || - 14. Direttiva 92/118/CEE Direttiva 92/118/CEE || Presente regolamento Articolo 1 || - Articolo 2 || Articolo 4 (in parte) Articolo 3 || Articoli 164, 223, e articolo 228, lettera c), punto v) Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 2 || Articoli 164, 223, e articolo 228, lettera c), punto v) - Articolo 5 || Articoli 164 e 223 Articolo 6 || Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b) Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafo 4 || - Articoli da 246 a 248 - Articolo 256 Articolo 8 || - Articolo 9 || Articoli 230 e 236 Articolo 10 || Articoli 230, 236, 239 e 241 Articolo 11 || Articolo 241, paragrafo 1, lettera c), punto ii) Articolo 12 || - Articolo 13 || Articolo 241, paragrafo 1, lettera c), punto i) Articolo 14 || - Articolo 15 || - Articolo 16 || Articolo 241, paragrafo 1, lettera c), punto v) Articolo 17 || - Articolo 18 || - Articolo 19 || - Articolo 20 || - 15. Direttiva 92/119/CEE Direttiva 92/119/CEE || Presente regolamento Articolo 1 || - Articolo 2 || Articolo 4 (in parte) Articolo 3 || Articolo 16 Articolo 4 || Articoli da 53 a 57 e articolo 59 Articolo 5 || Articoli da 60 a 63 Articolo 6 || Articoli 70 e articolo 71, paragrafo 2 Articolo 7 || Articolo 63 Articolo 8 || Articolo 57 Articolo 9 || Articoli 62 e 63 Articolo 10 || Articolo 64 Articolo 11 || Articoli da 65 a 68 e articolo 71, paragrafo 2 Articolo 12 || Articoli da 65 a 68 Articolo 13 || Articolo 67, lettera a) Articolo 14 || Articolo 65, paragrafo 2 Articolo 15 || - Articolo 16 || Articolo 63, lettera b), articolo 67, lettera b), articolo 68, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera a) Articolo 17 || - Articolo 18 || - Articolo 19 || Articoli 46, 47 e 69 Articolo 20 || Articoli 43, 44 e 45 Articolo 21 || - Articolo 22 || - Articolo 23 || - Articolo 24 || - Articolo 25 || - Articolo 26 || - Articolo 27 || - Articolo 28 || - 16. Decisione
95/410/CEE Decisione 95/410/CEE || Presente regolamento Articolo 1 || Articoli da 127 a 129 Articolo 2 || Articolo 128, paragrafo 1, lettera c) Articolo 3 || Articoli 140, 142 e 143 Articolo 4 || - Articolo 5 || - Articolo 6 || - 17. Direttiva 2000/75/CEE Direttiva 2000/75/CEE || Presente regolamento Articolo 1 || - Articolo 2 || Articolo 4 (in parte) Articolo 3 || Articolo 16 Articolo 4, paragrafi 1 e 2 Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 4, paragrafo 4 Articolo 4, paragrafo 5 Articolo 4, paragrafo 6 || Articoli 54 e 55 Articolo 53 Articolo 56 Articolo 70 Articolo 59 Articolo 5 || Articoli 46 e 47 Articolo 6 || Articoli da 60 a 64 Articolo 7 || Articolo 57 Articolo 8 || Articoli 64 e 68 e articolo 71, paragrafo 3 Articolo 9 || Articoli 65 e 67 Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 2 || Articoli 64 e 67 Articoli 46 e 47 Articolo 11 || - Articolo 12 || Articoli 65 e 67 Articolo 13 || Articolo 71, paragrafo 1 Articolo 14 || Articolo 65, paragrafo 2 Articolo 15 || - Articolo 16 || - Articolo 17 || - Articolo 18 || Articoli 43, 44 e 45 Articolo 19 || - Articolo 20 || - Articolo 21 || - Articolo 22 || - Articolo 23 || - 18. Regolamento (CE) n. 1760/2000 Regolamento (CE) n. 1760/2000 || Presente regolamento Articolo 1 || Articolo 102 Articolo 2 || Articolo 4 (in parte) Articolo 3 || Articolo 102, paragrafo 2, e articolo 105 Articolo 4 || Articolo 106, lettera a), articoli 108, 114, 115 e 117 Articolo 5 || Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) Articolo 6 || Articolo 104, articolo 106, lettera b), articoli 108, 114, 115 e 117 Articolo 7 || Articoli 97, 100 e 101, articolo 106, lettera b), punto i), e lettera c) Articolo 8 || Articolo 105 Articolo 9 || - Articolo 10, lettere da a) a c) Articolo 10, lettere d) ed e) Articolo 10, lettera f) || Articoli 114, 115 e 117 - Articolo 258 Articolo 11 || - Articolo 12 || - Articolo 13 || - Articolo 14 || - Articolo 15 || - Articolo 16 || - Articolo 17 || - Articolo 18 || - Articolo 19 || - Articolo 20 || - Articolo 21 || - Articolo 22 || - Articolo 23 || - Articolo 24 || - Articolo 25 || - 19. Direttiva 2001/89/CE Direttiva 2001/89/CE || Presente regolamento Articolo 1 || - Articolo 2 || Articolo 4 (in parte) Articolo 3 || Articoli 16, 17, 18 e 21 Articolo 4 || Articoli da 53 a 57, paragrafo 1, e articolo 59 Articolo 5 || Articoli da 60 a 63 e articolo 71, paragrafo 2 Articolo 6 || Articoli 63 e 71 Articolo 7 || Articoli 62 e 63 e articolo 65, paragrafo 1, lettera b) Articolo 8 || Articolo 57 Articolo 9 || Articolo 64 Articolo 10 || Articoli da 65 a 68 Articolo 11 || Articoli da 65 a 68 Articolo 12 || Articolo 65, paragrafo 1, lettera f), articolo 67, lettera b), e articolo 68, paragrafo 1, lettera b) Articolo 13 || Articolo 61, paragrafo 3, articolo 63, lettera d), e articolo 68 Articolo 14 || Articoli 62 e 63 Articolo 15 || Articolo 70 Articolo 16 || Articolo 70 e articoli da 30 a 35 Articolo 17 || Articolo 15, articolo 54, paragrafi 2 e 3, articolo 65, paragrafo 1, lettera b), e articolo 67, lettera c) Articolo 18 || Articoli 15, 46 e 47 Articolo 19 || Articolo 65, paragrafo 1, lettera e), articoli 67 e 69 Articolo 20 || Articolo 70 Articolo 21 || - Articolo 22 || Articoli 43, 44 e 45 Articolo 23 || Articolo 43, paragrafo 2, lettera d), e articolo 44 Articolo 24 || - Articolo 25 || - Articolo 26 || - Articolo 27 || - Articolo 28 || - Articolo 29 || - Articolo 30 || - Articolo 31 || - 20. Direttiva 2002/60/CE Direttiva 2002/60/CE || Presente regolamento Articolo 1 || - Articolo 2 || Articolo 4 (in parte) Articolo 3 || Articoli 16, 17, 18 e 21 Articolo 4 || Articoli da 53 a 56, articolo 57, paragrafo 1, articolo 59 Articolo 5 || Articoli da 60 a 63 e articolo 71, paragrafo 2 Articolo 6 || Articoli 63 e 71 Articolo 7 || Articoli 62 e 63 Articolo 8 || Articolo 57 Articolo 9 || Articolo 64 Articolo 10 || Articoli 65, 67 e 68 Articolo 11 || Articoli 65, 67 e 68 Articolo 12 || Articolo 65, paragrafo 1, lettera f), articolo 67, lettera b), articolo 68, paragrafo 1, lettera b) Articolo 13 || Articolo 61, paragrafo 3, articolo 63, lettera d), e articolo 68 Articolo 14 || Articoli 62 e 63 Articolo 15 || Articolo 70 Articolo 16 || Articolo 70 e articoli da 30 a 35 Articolo 17 || Articoli 61, lettera f) e articolo 63 Articolo 18 || Articolo 15, articolo 54, paragrafi 2 e 3, articolo 65, paragrafo 1, lettera b), articolo 67, lettera c) Articolo 19 || Articoli 15, 46 e 47 Articolo 20 || - Articolo 21 || Articoli 43, 44 e 45 Articolo 22 || Articolo 43, paragrafo 2, lettera d), e articolo 44 Articolo 23 || - Articolo 24 || - Articolo 25 || - Articolo 26 || - Articolo 27 || - Articolo 28 || - Articolo 29 || - Articolo 30 || - 21. Direttiva 2002/99/CE Direttiva 2002/99/CE || Presente regolamento Articolo 1 || - Articolo 2 || Articolo 4 (in parte) Articolo 3 || Articolo 164, articolo 223, articolo 228, lettera c), punto v) Articolo 4 || Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), lettera d), punto i), lettere g), h) e i), articoli 67, 164, 223 e articolo 229, paragrafo 1, lettera d) Articolo 5 || Articoli 165, 166, 224 e 225 Articolo 6 || - Articolo 7 || Articoli 236 e 238 Articolo 8 || Articoli 231, 232 e 233 Articolo 9 || Articoli 239 e 240 Articolo 10 || - Articolo 11 || - Articolo 12 || - Articolo 13 || - Articolo 14 || - Articolo 15 || - Articolo 16 || - 22. Direttiva 2003/85/CE Direttiva 2003/85/CE || Presente regolamento Articolo 1 || - Articolo 2 || Articolo 4 (in parte) Articolo 3 || Articoli 16, 17, 18 e 21 Articolo 4 || Articoli da 53 a 56, articolo 57, paragrafo 1 Articolo 5 || Articolo 55, paragrafo 1, lettere d) ed e), e paragrafo 2 Articolo 6 || Articolo 55, paragrafo 1, lettera f), punto i) e paragrafo 2, articolo 56, lettera b) Articolo 7 || Articolo 55, paragrafo 1, lettera f), punto ii) Articolo 8 || Articolo 55, paragrafo 1, lettera f) e paragrafo 2 Articolo 9 || Articolo 59 Articolo 10 || Articoli 60, 61 e 63 Articolo 11 || Articolo 61, paragrafo 1, lettera f), articolo 63, lettera b), articolo 65, paragrafo 1, lettera f), e articolo 67, lettera b) Articolo 12 || Articolo 65, paragrafo 1, lettere h) e i), e articolo 67 Articolo 13 || Articolo 57 Articolo 14 || Articoli 61 e 63 Articolo 15 || Articoli 61 e 63 Articolo 16 || Articoli 61, 62 e 63 Articolo 17 || Articolo 71, paragrafi 2 e 3 Articolo 18 || Articoli 61 e 63 Articolo 19 || Articoli 62 e 63 Articolo 20 || Articolo 71, paragrafi 2 e 3 Articolo 21 || Articolo 64 Articolo 22 || Articoli da 65 a 67 Articolo 23 || Articoli da 65 a 67 Articolo 24 || Articolo 67 e articolo 71, paragrafo 1 Articolo 25 || Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), lettera d), punto i), lettere g), h) e i), articolo 67 Articolo 26 || Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), lettera d), punto i), lettere g), h) e i), articoli 67 e 164 Articolo 27 || Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), lettera d), punto i), lettere g), h) e i), articoli 67, 164 Articolo 28 || Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), lettera d), punto iii), e articolo 67 Articolo 29 || Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), lettera d), punto ii), e articolo 67 Articolo 30 || Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), lettera d), punto ii), e articolo 67 Articolo 31 || Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), lettera d), punto ii), e articolo 67 Articolo 32 || Articoli 65 e 67 Articolo 33 || Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), lettera d), punto ii), e articolo 67 Articolo 34 || Articolo 67, articolo 140, paragrafo 2, articolo 159, paragrafo 1, lettera b), articolo 165, paragrafo 1, lettera b) Articolo 35 || Articolo 71 Articolo 36 || Articolo 68 Articolo 37 || Articoli 65 e 67 Articolo 38 || Articoli 65 e 67 Articolo 39 || Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), lettera d), punto i), lettere g), h) e i), articoli 67, 164 Articolo 40 || Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), lettera d), punto i), lettere g), h) e i), articoli 67, 164 Articolo 41 || Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), lettera d), punto ii), e articolo 67 Articolo 42 || Articoli 65 e 67 Articolo 43 || Articolo 71 Articolo 44 || Articolo 68 Articolo 45 || Articoli 64, 69 e 71 Articolo 46 || Articoli 65 e 67 Articolo 47 || Articolo 65, paragrafo 1, lettera h), e articolo 67 Articolo 48 || Articolo 140 Articolo 49 || Articoli 15, 46 e 47 Articolo 50 || Articoli 46, 47 e 69 Articolo 51 || Articoli 46, 47 e 69 Articolo 52 || Articoli 46 e 47 Articolo 53 || Articoli 46 e 47 Articolo 54 || Articoli 46, 47, 65, 67 e articolo 69, paragrafo 3 Articolo 55 || Articoli 46, 47, 65, 67 e articolo 69, paragrafo 3 Articolo 56 || Articolo 47, articolo 68, paragrafo 1, lettera c), e articolo 69, paragrafo 3 Articolo 57 || Articolo 47, articolo 68, paragrafo 1, lettera c), e articolo 69, paragrafo 3 Articolo 58 || Articolo 65, paragrafo 1, lettera c) e articolo 67 Articolo 59 || Articoli 36, 38, 39, 40 e 68 Articolo 60 || Articoli 36, 38, 39, 40 e 68 Articolo 61 || Articoli 36, 38, 39, 40 e 68 Articolo 62 || Articolo 68 Articolo 63 || Articolo 140, paragrafo 2, articoli 159 e 165 Articolo 64 || Articolo 69, paragrafo 3, e articolo 128 Articolo 65 || Articolo 15 Articolo 66 || - Articolo 67 || - Articolo 68 || - Articolo 69 || - Articolo 70 || Articolo 15 Articolo 71 || Articolo 54, paragrafi 2 e 3, articolo 58, articolo 61, paragrafo 1, lettera g), articolo 63, lettera c), articolo 65, paragrafo 1, lettera b), articolo 67, lettera c), articolo 68, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, lettera b) Articolo 72 || Articolo 43 Articolo 73 || Articolo 45 Articolo 74 || Articolo 43, paragrafo 2, lettera d) Articolo 75 || Articolo 44 Articolo 76 || Articolo 43, paragrafo 2, lettera d), e articolo 44 Articolo 77 || Articolo 44 Articolo 78 || Articolo 43, paragrafo 2, lettera d) Articolo 79 || Articolo 52 Articolo 80 || Articolo 48 Articolo 81 || Articolo 48, paragrafo 3, e articolo 50 Articolo 82 || Articolo 48, paragrafo 3, e articolo 50 Articolo 83 || Articolo 49 Articolo 84 || Articolo 48, paragrafo 3, e articolo 50 Articolo 85 || Articoli 70 e 71 Articolo 86 || Articolo 256 Articolo 87 || - Articolo 88 || Articolo 71, paragrafo 3 Articolo 89 || - Articolo 90 || - Articolo 91 || - Articolo 92 || - Articolo 93 || - Articolo 94 || - Articolo 95 || - 23. Regolamento (CE) n. 998/2003 Regolamento (CE) n. 998/2003 || Presente regolamento Articolo 1 || - Articolo 2 || - Articolo 3 || Articolo 4 (in parte) Articolo 4 || Articolo 112, articolo 114, lettera e), e articolo 117 Articolo 5 || Articoli 152, 222 e 228 Articolo 6 || - Articolo 7 || Articoli 152, paragrafi 2 e 3, articolo 222, paragrafi 2 e 3 Articolo 8 || Articolo 241, paragrafo 1, lettera a), punto ii) Articolo 9 || Articolo 241, paragrafo 1, lettera a), punto ii) Articolo 10 || Articolo 231 Articolo 11 || - Articolo 12 || - Articolo 13 || - Articolo 14 (primo e secondo comma) Articolo 14 (terzo comma) Articolo 14 (quarto comma) || Articolo 239 - Articolo 236, paragrafo 1, lettera b), e articolo 241, paragrafo 1, lettera a), punto ii) Articolo 15 || - Articolo 16 || - Articolo 17 || Articolo 152, paragrafi 2 e 3, articolo 222, paragrafi 2 e 3, articolo 228, articolo 241, paragrafo 1, lettera a), punto ii) Articolo 18 || Articoli da 246 a 251 Articolo 19 || Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), articolo 152, paragrafi 2 e 3, articolo 222, paragrafi 2 e 3, articolo 228, articolo 241, paragrafo 1, lettera a), punto ii) Articolo 19 bis, paragrafo 1 Articolo 19 bis, paragrafo 2 || Articolo 114, lettera e) e articolo 117 Articolo 152, paragrafi 2 e 3 Articolo 20 || - Articolo 21 || - Articolo 22 || - Articolo 23 || - Articolo 24 || - Articolo 25 || - 24. Regolamento (CE) n. 21/2004 Regolamento (CE) n. 21/2004 || Presente regolamento Articolo 1 || Articolo 102 Articolo 2 || Articolo 4 (in parte) Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 || Articolo 102, paragrafo 2 Articolo 105 Articolo 4, paragrafi 1 e 2 Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 4, paragrafi da 4 a 7 Articolo 4, paragrafo 8 Articolo 4, paragrafo 9 || Articolo 107, lettera a), articoli 114, 115 e 117 Articolo 114, lettera b), e articolo 115, lettera a) Articolo 114 Articolo 105 Articolo 114, lettera b) Articolo 5 || Articoli 97, 100, 101, 105 e articolo 106, lettere b) e c) Articolo 6 || Articolo 105, lettera b), articolo 107, lettera b), articolo 108, articolo 114, lettera c), punto ii), articoli 115 e 117 Articolo 7 || Articolo 96 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafi da 3 a 5 || Articolo 103 Articolo 107, lettera c) Articolo 103 Articolo 9 || Articolo 114, lettera b), articolo 117 Articolo 10, paragrafo 1, lettera a) Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) Articolo 10, paragrafo 1, lettera c) Articolo 10, paragrafo 2 || - Articolo 256 Articolo 258 Articolo 117 Articolo 11 || Articolo 105 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafi da 4 a 7 || - Articolo 256 - Articolo 13 || - Articolo 14 || - Articolo 15 || - Articolo 16 || - Articolo 17 || - 25. 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nell'Unione europea". [2] COM(2010) 2020 "Europa 2020 – Una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva". [3] http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/cahpeval_en.htm. [4] http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/index_en.htm. [5] Risoluzione PE 2007/2260(INI). [6] Doc.15481/07 ADD 1. [7] NAT/376 – Strategia europea in materia di salute
animale. [8] COM(2008) 545 def.,
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/documents_en.htm. [9] GU C [….] del [….], pag. [….]. [10] GU C [….] del [….], pag. [….]. [11] COM(2007) 539 def. [12] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1. [13] COM(2000) 1 def. [14] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. [15] GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1. [16] GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. [17] GU L
325 del 12.12.2003, pag. 31. [18] GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. [19] GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1. [20] GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14. [21] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. [22] COM(2011) 748. [23] http://www.oie.int/en/support-to-oie-members/global-studies/categorisation-of-animal-diseases/. [24] GU L
325 del 12.12.2003, pag. 31. [25] Doc SANCO/7070/2010. [26] GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33. [27] GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977. [28] GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. [29] GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1. [30] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74. [31] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. [32] GU L […] del […], pag. […]. [33] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. [34] GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977. [35] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 44. [36] GU L 15 del 19.1.1978, pag. 34. [37] GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. [38] GU L 325 dell'1.12.1980, pag. 1. [39] GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58. [40] GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. [41] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. [42] GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. [43] GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21. [44] GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. [45] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. [46] GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1. [47] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. [48] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. [49] GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 25. [50] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. [51] GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40. [52] GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. [53] GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. [54] GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27. [55] GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11. [56] GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. [57] GU L … [58] GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8. [59] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321. [60] GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1. [61] GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16. [62] GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14. [63] GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31. [64] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74. [65] GU L 213 del 3.8.1978, pag. 15. [66] GU L 29 del 3.2.1979, pag. 24. [67] GU L 14 del 16.1.1981, pag. 22. [68] GU L 223 del 2.8.1989, pag. 19. [69] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 13. [70] GU L 373 del 31.12.1990, pag. 29. [71] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.