Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0522

    2013/522/UE: Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 2013 , sulla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare

    GU L 282 del 24.10.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 282 del 24.10.2013, p. 4–5 (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/522/oj

    Related international agreement

    24.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 282/13


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 7 ottobre 2013

    sulla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare

    (2013/522/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l’approvazione del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente alla decisione 2013/77/UE del Consiglio (1), l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare («accordo») è stato firmato a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione.

    (2)

    È opportuno approvare l’accordo.

    (3)

    L'articolo 18 dell’accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, dello stesso, deve adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per stabilire la posizione dell’Unione in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l'adozione di tale regolamento interno.

    (4)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

    (5)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

    (6)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare («accordo») è approvato a nome dell'Unione.

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 22, paragrafo 2, dell’accordo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo (2).

    Articolo 3

    La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l’Unione nel comitato misto per la riammissione istituito dall’articolo 18 dell’accordo.

    Articolo 4

    La posizione dell’Unione in sede di comitato misto per la riammissione, per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo, è assunta dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BERNATONIS


    (1)  GU L 37 dell'8.2.2013, pag. 1.

    (2)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


    Top