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Document 32010D0401

    2010/401/: Decisione del Consiglio, del 13 luglio 2010 , sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Cipro

    GU L 186 del 20.7.2010, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/06/2016; abrogato da 32016D1022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/401/oj

    20.7.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 186/30


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 13 luglio 2010

    sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Cipro

    (2010/401/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 126, paragrafo 13, e l'articolo 136,

    vista la proposta della Commissione europea,

    viste le osservazioni di Cipro,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

    (2)

    Il patto di stabilità e crescita è basato sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

    (3)

    La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato, definita con maggior precisione nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1), che fa parte del patto di stabilità e crescita, prevede che venga presa una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

    (4)

    Con la riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita si è cercato di migliorarne l’efficacia e i fondamenti economici, salvaguardando nel contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio venissero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. Il patto di stabilità e crescita costituisce pertanto il quadro a sostegno delle politiche attuate dai governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane, tenendo conto della situazione economica.

    (5)

    A norma dell’articolo 126, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione ex articolo 126, paragrafo 3, e visto il parere del comitato economico e finanziario ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 4, ha concluso che a Cipro esiste un disavanzo eccessivo. Il 15 giugno 2010 la Commissione ha pertanto indirizzato al Consiglio un parere in tal senso in merito a Cipro (3).

    (6)

    L’articolo 126, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso di Cipro, questa valutazione globale ha portato alle conclusioni di seguito illustrate.

    (7)

    Secondo i dati comunicati dalle autorità cipriote nell’aprile 2010, il disavanzo pubblico a Cipro è salito al 6,1 % del PIL nel 2009, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL. Si tratta di un disavanzo non prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL, tuttavia il superamento del valore di riferimento può essere considerato eccezionale secondo la definizione del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, è stato determinato da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Secondo le previsioni di primavera 2010 elaborate dai servizi della Commissione, il PIL reale di Cipro subirà un’ulteriore contrazione, sebbene meno severa, pari a quasi al ½ % nel 2010, rispetto all’1¾ % del 2009. Tuttavia, il superamento previsto del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo. Secondo le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione, nell’ipotesi di politiche invariate, il disavanzo dovrebbe raggiungere il 7¾ % del PIL nel 2011. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

    (8)

    Secondo i dati notificati dalle autorità cipriote nell’aprile del 2010, il debito pubblico lordo resta inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL e, nel 2009, corrispondeva al 56,2 % del PIL. Per il 2010 Cipro ha comunicato una previsione di debito del 62 % del PIL, superando così il valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato. Le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione stimano un aumento del debito al 62,3 % del PIL nel 2010 fino a raggiungere il 67,6 % nel 2011, sulla scia di un deterioramento del saldo primario. Sulla base di dette tendenze, non è possibile ritenere che il rapporto debito/PIL si stia riducendo in misura sufficiente, né che si stia avvicinando al valore di riferimento con ritmo adeguato ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Il criterio del debito stabilito dal trattato non è soddisfatto.

    (9)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, tiene conto dei «fattori significativi» solo quando è soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso di Cipro questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto non viene tenuto conto dei fattori significativi nella procedura che porta alla presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Da una valutazione globale risulta che a Cipro esiste un disavanzo eccessivo.

    Articolo 2

    La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2010.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. REYNDERS


    (1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

    (2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

    (3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi per Cipro sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm


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