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Document 32008R0240

    Regolamento (CE) n. 240/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 , che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Croazia, della Libia e dell’Ucraina in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

    GU L 75 del 18.3.2008, p. 33–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/240/oj

    18.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 75/33


    REGOLAMENTO (CE) N. 240/2008 DEL CONSIGLIO

    del 17 marzo 2008

    che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Croazia, della Libia e dell’Ucraina in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 9 e 11, paragrafo 2,

    vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   Misure vigenti

    (1)

    Nel gennaio 2002 il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 92/2002 (2) dazi antidumping definitivi compresi tra 7,81 EUR e 16,84 EUR per tonnellata sulle importazioni di urea, anche in soluzione acquosa, originarie della Bielorussia, della Croazia, della Libia e dell’Ucraina. Con lo stesso regolamento sono stati istituiti dazi antidumping definitivi compresi tra 6,18 e 21,43 EUR per tonnellata sulle importazioni di urea originarie dell’Estonia, della Lituania, della Bulgaria e della Romania, dazi automaticamente abrogati all’adesione di tali paesi alla Comunità rispettivamente il 1o maggio 2004 e il 1o gennaio 2007.

    2.   Domanda di riesame

    (2)

    Nell’aprile 2006 la Commissione ha pubblicato un avviso di imminente scadenza per le misure antidumping in vigore (3). Il 17 ottobre 2006 la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame di tali misure in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (3)

    La domanda è stata presentata dalla European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione significativa, in questo caso oltre il 50 %, della produzione comunitaria complessiva di urea.

    (4)

    Il richiedente ha affermato, ed ha fornito sufficienti elementi di prova a suo sostegno, che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente implicato la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio all’industria comunitaria per quanto riguarda le importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Croazia, della Libia e dell’Ucraina («i paesi interessati»).

    (5)

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, l’esistenza di elementi di prova sufficienti per avviare un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un tale riesame nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4).

    3.   Inchieste riguardanti altri paesi

    (6)

    Nel maggio 2006 la Commissione ha avviato un riesame (5) dei dazi antidumping definitivi istituiti con regolamento (CE) n. 901/2001 (6) del Consiglio relativo alle importazioni di urea originarie della Russia, a norma dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base. In seguito a tale riesame il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 907/2007 (7) ha abrogato i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di urea originarie della Russia. Si è concluso che non vi è stata persistenza del pregiudizio materiale all’industria comunitaria e che non esisteva il rischio di reiterazione del pregiudizio in assenza di misure.

    4.   Inchiesta attuale

    4.1.   Periodo d’inchiesta

    (7)

    L’inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («PIR»). L’esame delle tendenze rilevanti per valutare la probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio coprono il periodo dal 2002 fino alla fine del PIR («periodo considerato»).

    4.2.   Parti interessate dall’inchiesta

    (8)

    La Commissione ha ufficialmente informato dell’avvio del riesame il richiedente, i produttori comunitari, i produttori esportatori della Bielorussia, della Croazia, della Libia e dell’Ucraina («gli esportatori interessati»), gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti del governo dei paesi esportatori.

    (9)

    Essa ha inviato questionari a tutte le parti suddette e a quelle che hanno dichiarato il proprio interesse entro il termine stabilito nell’avviso di apertura.

    (10)

    La Commissione ha inoltre dato alle parti interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

    (11)

    È stata concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta e hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

    (12)

    A causa del numero apparentemente elevato di produttori comunitari, di importatori nella Comunità e di produttori esportatori ucraini si è ritenuto opportuno, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, valutare l’opportunità di ricorrere al campionamento. Per consentire alla Commissione di stabilire se occorresse ricorrere al campionamento e, in tal caso, aiutarla nella selezione di un campione, è stato richiesto alle parti sopra indicate, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, di manifestare il proprio interesse entro 15 giorni dall’apertura dell’inchiesta e di fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

    (13)

    Per quanto riguarda gli importatori nella Comunità, vi è stata una scarsissima collaborazione e uno solo si è dichiarato disponibile in questo senso. Di conseguenza si è deciso che non occorresse il campionamento per gli importatori.

    (14)

    Dodici produttori comunitari hanno debitamente riempito il modulo di campionamento e hanno formalmente accettato di continuare a cooperare durante l’inchiesta. Quattro di queste dodici società, delle quali si è stabilito che erano rappresentative dell’industria comunitaria per quanto concerne il loro volume di produzione e le loro vendite di urea nella Comunità, sono state selezionate per costituire il campione. I quattro produttori comunitari inseriti nel campione rappresentavano circa il 60 % della produzione totale dell’industria comunitaria durante il periodo d’inchiesta, mentre i dodici produttori comunitari sopra menzionati rappresentavano circa l’80 % della produzione nella Comunità. Questo campione costituiva il maggiore volume rappresentativo di produzione e di vendite di urea nella Comunità che poteva ragionevolmente essere oggetto di un’inchiesta entro i termini stabiliti.

    (15)

    Quattro produttori esportatori ucraini hanno completato in modo adeguato il formulario entro il termine previsto e si sono impegnati formalmente a collaborare all’inchiesta. Questi quattro produttori esportatori totalizzavano il 100 % delle esportazioni dell’Ucraina verso la Comunità durante il periodo d’inchiesta. In considerazione della scarsa collaborazione da parte delle società ucraine si è deciso di non procedere al campionamento e di invitare tutte le società a rispondere a un questionario.

    (16)

    Sono state ricevute risposte al questionario da parte di quattro produttori comunitari, un importatore, due utilizzatori, quattro produttori esportatori ucraini, nonché un produttore esportatore bielorusso, uno croato e uno libico. Diversi importatori e utilizzatori e le loro associazioni hanno inoltre presentato commenti senza rispondere al questionario.

    (17)

    La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere del dumping e del pregiudizio e per accertare l’interesse della Comunità. Sono state svolte visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

    a)

    produttori comunitari inseriti nel campione:

    Fertiberia SA, Madrid, Spagna,

    SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, Lutherstadt Wittenberg, Germania,

    Yara Group (Yara Spa Ferrara, Italia e Yara Sluiskil B.V., Sluiskil, Paesi Bassi),

    Zakłady Azotowe Puławy SA, Puławy, Polonia;

    b)

    produttori/esportatori:

    Ucraina:

    Joint Stock Company Concern Stirol, Gorlovka,

    Close Joint Stock Company Severodonetsk, Severodonetsk,

    Joint Stock Company Dnipro Azot, Dneprodzerzhinsk,

    Open Joint Stock Company Cherkassy Azot, Cherkassy;

    Croazia:

    Petrokemija D.D., Kutina;

    c)

    importatori comunitari:

    Dynea Austria GmbH, Krems, Austria;

    d)

    utilizzatori comunitari:

    Associazione Liberi Agricoltori Cremonesi, Cremona, Italia,

    Acefer, Asociación Comercial Española de Fertilizantes, Madrid, Spagna.

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1.   Prodotto in esame

    (18)

    Il prodotto in esame è lo stesso definito nell’inchiesta iniziale, vale a dire l’urea di cui ai codici CN 3102 10 10 e 3102 10 90 («prodotto in esame») originaria della Bielorussia, della Croazia, della Libia e dell’Ucraina.

    (19)

    L’urea è prodotta principalmente a partire dall’ammoniaca, che a sua volta è prodotta a partire dal gas naturale. L’urea si presenta sotto forma solida o liquida. L’urea sotto forma solida viene utilizzata nell’agricoltura e nell’industria. L’urea di qualità agricola può essere utilizzata sia come fertilizzante, che viene sparso sul terreno, sia come complemento dell’alimentazione animale. L’urea di qualità industriale è una materia di base per la fabbricazione di alcune plastiche e colle. L’urea liquida viene utilizzata sia come fertilizzante, sia a fini industriali. Anche se l’urea si presenta nelle varie forme sopra menzionate, le sue caratteristiche chimiche rimangono sostanzialmente le stesse e può essere considerata un unico prodotto ai fini dell’attuale procedimento.

    2.   Prodotto simile

    (20)

    Come stabilito nell’ambito dell’inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame ha confermato che i prodotti fabbricati ed esportati dai produttori esportatori bielorussi, croati, libici e ucraini, i prodotti fabbricati e venduti nel mercato interno dei relativi paesi nonché quelli fabbricati e venduti dai produttori comunitari nel mercato comunitario hanno tutti le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base ed essenzialmente le stesse applicazioni. Essi sono quindi considerati come prodotti simili, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    C.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

    (21)

    Tenuto conto delle conclusioni circa il rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio, nel seguito vengono trattati solo i casi riguardanti il rischio del persistere o della reiterazione del dumping.

    1.   Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame

    1.1.   Principi generali

    (22)

    Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si è esaminato se sussistesse o no dumping durante il periodo d’inchiesta e, in caso affermativo, se la scadenza delle misure avrebbe potuto provocare o meno il persistere del dumping.

    (23)

    Nel caso dei tre paesi d’esportazione che hanno un’economia di mercato, vale a dire la Croazia, la Libia e l’Ucraina, è stato stabilito il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di base. Nel caso della Bielorussia il valore normale è stato determinato a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

    1.2.   Croazia

    (24)

    Il margine di dumping per il solo produttore esportatore croato è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafi 5, 11 e 12, del regolamento di base.

    (25)

    Durante il periodo d’inchiesta la Croazia ha esportato più di 200 000 tonnellate di urea nella Comunità, aggiudicandosi il 2,3 % del mercato comunitario. Con riferimento al periodo d’inchiesta, si è riscontrato che l’unico produttore esportatore noto che ha collaborato esportava ancora nella Comunità a prezzi con un livello significativo di dumping. Il margine di dumping superava il 20 %.

    (26)

    Vi erano forti dubbi riguardo al fatto che i costi del gas, principale materia prima per la produzione di urea, trovassero ragionevole riscontro nei registri del produttore esportatore. Si è rilevato in effetti che il gas era soggetto a condizioni particolari, determinate dal fatto che la quota azionaria di maggioranza tanto della società fornitrice di gas quanto del produttore esportatore è detenuta dallo Stato croato e che i prezzi del gas erano anormalmente bassi. Non essendo disponibili prezzi del gas non falsati relativi al mercato interno croato e conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base i prezzi del gas avrebbero dovuto essere calcolati su un’altra base ragionevole, comprese le informazioni provenienti da altri mercati rappresentativi. Poiché la maggior parte del gas usato per la fabbricazione del prodotto in esame proviene dalla Russia il prezzo adeguato potrebbe essere basato sul prezzo medio del gas russo venduto per esportazione al confine tedesco/ceco, al netto dei costi di trasporto, essendo Waidhaus la piazza principale per le vendite di gas russo nell’UE. Ciò aumenterebbe notevolmente il margine di dumping. Visto che, senza tale adeguamento, si ha dumping e viste le conclusioni circa la probabilità di reiterazione esposte di seguito, si è lasciata cadere la questione.

    1.3.   Bielorussia, Libia e Ucraina

    (27)

    Come indicato nei considerando (29), (38) e (45), le quantità esportate dagli altri tre paesi interessati hanno raggiunto livelli così bassi che si è considerato che i relativi prezzi di esportazione non sarebbero stati di per sé sufficienti a far concludere in modo affidabile in merito a una persistenza del dumping.

    2.   Rischio di reiterazione del dumping

    2.1.   Bielorussia

    (28)

    Poiché la Bielorussia non è considerata un paese a economia di mercato, il valore normale è stato determinato in base ai dati ottenuti da un produttore in un paese terzo a economia di mercato. Nell’avviso di inizio del procedimento gli Stati Uniti sono stati indicati come paese di riferimento appropriato, già utilizzato in quanto tale nell’ambito dell’inchiesta iniziale. Le parti interessate non hanno presentato osservazioni al proposito. Il produttore statunitense che aveva già collaborato all’inchiesta iniziale ha risposto a un questionario utilizzato per determinare il valore normale.

    (29)

    L’unico produttore bielorusso noto ha fornito risposte al questionario. La Bielorussia ha esportato complessivamente circa 25 000 tonnellate di urea, corrispondenti allo 0,3 % del mercato comunitario. Vista l’esiguità di tale quota di mercato l’analisi riguardo alla Bielorussia si concentra sulla probabilità di reiterazione del dumping.

    (30)

    È stato analizzato il comportamento della Bielorussia nei confronti di tutti i paesi terzi. Le esportazioni verso tutte le regioni del mondo venivano effettuate a prezzi notevolmente inferiori al valore normale nel mercato di riferimento, il che dimostra che erano effettuate a prezzi di dumping su altri mercati di esportazione.

    (31)

    Si è inoltre esaminato se i prezzi praticati dalla Bielorussia per l’esportazione, qualora corrispondessero al livello prevalente dei prezzi nella Comunità, sarebbero stati prezzi di dumping. Sarebbe infatti risultato improbabile che un prodotto di base come l’urea si vendesse a livelli superiori rispetto ai prezzi di mercato. I risultati di questa analisi hanno portato altresì a stabilire l’esistenza di margini di dumping considerevoli.

    (32)

    Allo stesso tempo i prezzi praticati per l’esportazione verso altri mercati sono risultati leggermente superiori a quelli praticati per l’esportazione nei confronti della Comunità. Ci si può dunque chiedere se il mercato comunitario risulti più attraente in termini di prezzi rispetto ai mercati di altri paesi terzi.

    (33)

    Alla luce dei fatti e delle considerazioni citati vari elementi inducono a ritenere che, in assenza di misure, esiste il rischio di reiterazione del dumping.

    2.2.   Croazia

    (34)

    Come indicato nel considerando (25), le esportazioni verso la Comunità erano effettuate a prezzi di dumping. È stato inoltre analizzato il comportamento della Croazia nelle esportazioni verso tutti i paesi terzi. Le esportazioni verso tutte le regioni del mondo avvenivano a prezzi inferiori al valore normale, il che dimostra che il dumping avveniva anche in assenza dell’aggiustamento citato sopra.

    (35)

    Si è inoltre esaminato se i prezzi praticati dalla Croazia per l’esportazione, qualora corrispondessero al livello prevalente dei prezzi nella Comunità, sarebbero stati prezzi di dumping. Sarebbe infatti risultato improbabile che un prodotto di base come l’urea si vendesse a livelli superiori rispetto ai prezzi di mercato. I risultati di questa analisi hanno portato altresì a margini di dumping considerevoli.

    (36)

    Allo stesso tempo i prezzi praticati per l’esportazione verso altri mercati sono risultati leggermente superiori a quelli praticati per l’esportazione nei confronti della Comunità. Ci si può dunque chiedere se il mercato comunitario risulti più attraente in termini di prezzi rispetto ai mercati di altri paesi terzi.

    (37)

    Vi sono dunque indicazioni del fatto che, in assenza di misure, esiste il rischio di reiterazione del dumping.

    2.3.   Libia

    (38)

    L’unico produttore esportatore noto ha fornito risposte incomplete al questionario. Non essendo riuscito a completare le informazioni mancanti, si è dovuto ricorrere all’occorrenza all’articolo 18 del regolamento di base. Le informazioni disponibili hanno mostrato che nel periodo di inchiesta la Libia ha esportato complessivamente 70 000 tonnellate di urea verso la Comunità, corrispondenti a una quota di mercato dello 0,8 %. Vista l’esiguità di tale quota di mercato l’analisi riguardo alla Libia si concentra sulla probabilità di reiterazione del dumping. L’analisi relativa al dumping e alla probabilità della sua reiterazione è stata effettuata sulla base delle informazioni disponibili.

    (39)

    In assenza di vendite rappresentative nel mercato interno libico, il calcolo del valore normale è stato basato sul costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Allo scopo si è ritenuto che l’equo margine di profitto fosse dell’8 %.

    (40)

    Da un’analisi del questionario presentato dalla società libica che ha collaborato è emerso che l’attività principale consisteva nell’esportazione verso altri paesi terzi. Durante il PIR sono state esportate 570 000 tonnellate verso tali mercati, vale a dire più di otto volte le esportazioni totali verso la Comunità. Da un confronto dei prezzi all’esportazione applicati per tali esportazioni con il valore normale determinato secondo le modalità sopra descritte è emerso un livello rilevante di dumping.

    (41)

    Vi erano forti dubbi riguardo al fatto che i costi del gas, principale materia prima per la produzione di urea, trovassero ragionevole riscontro nei registri del produttore esportatore. In base alle informazioni disponibili si è rilevato che il gas era soggetto a condizioni particolari, determinate dal fatto che la quota azionaria di maggioranza tanto della società fornitrice di gas quanto del produttore esportatore è detenuta dallo Stato libico e che i prezzi del gas erano anormalmente bassi. Un aggiustamento aumenterebbe notevolmente il margine di dumping. Visto che, senza tale adeguamento, il dumping esiste e viste le conclusioni circa la probabilità di reiterazione esposte di seguito, non si è ritenuto necessario applicare un tale adeguamento, benché giustificato.

    (42)

    Si è inoltre esaminato se i prezzi praticati dalla Libia per l’esportazione, qualora corrispondessero al livello prevalente dei prezzi nella Comunità, sarebbero stati prezzi di dumping. Sarebbe infatti risultato improbabile che un prodotto di base come l’urea si vendesse a livelli superiori rispetto ai prezzi di mercato. I risultati di questa analisi hanno portato altresì a margini di dumping considerevoli.

    (43)

    Allo stesso tempo i prezzi praticati per l’esportazione verso altri mercati sono risultati leggermente superiori a quelli praticati per l’esportazione nei confronti della Comunità. Ci si può dunque chiedere se il mercato comunitario risulti più attraente in termini di prezzi rispetto ai mercati di altri paesi terzi.

    (44)

    Alla luce di quanto esposto vari elementi inducono a ritenere che, in assenza di misure, esiste il rischio di reiterazione del dumping.

    2.4.   Ucraina

    (45)

    Quattro produttori hanno collaborato all’indagine. Soltanto due di loro hanno effettuato esportazioni verso la Comunità durante il periodo d’inchiesta. L’Ucraina ha esportato complessivamente circa 20 000 tonnellate di urea, corrispondenti allo 0,2 % del mercato comunitario. Vista l’esiguità della quota di mercato, l’analisi riguardo alla Libia si concentra sulla probabilità di reiterazione del dumping.

    (46)

    Per quanto riguarda i costi del gas, è emerso che l’Ucraina importa la maggior parte del gas impiegato per la produzione di urea dalla Russia. A questo proposito tutti i dati disponibili indicano che i prezzi ai quali l’Ucraina importa gas naturale dalla Russia sono notevolmente inferiori ai prezzi di mercato pagati nei mercati non regolamentati per il gas naturale. Dall’indagine è emerso che il gas naturale originario della Russia veniva esportato nella Comunità a un prezzo quasi doppio rispetto a quello applicato in Ucraina sul proprio mercato interno. A norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, i costi del gas sostenuti dalla ricorrente sono quindi stati adeguati in base alle informazioni di altri mercati rappresentativi. Il prezzo adeguato è stato stabilito in rapporto al prezzo medio del gas russo quando esso è esportato alla frontiera germano-ceca (Waidhaus), al netto delle spese di trasporto. Waidhaus, la piazza principale per le vendite di gas russo nell’UE, è il mercato più importante per il gas russo e pratica prezzi che riflettono ragionevolmente i costi; quindi può essere considerato un mercato rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

    (47)

    Per tre delle società interessate l’aggiustamento ha condotto a prezzi per il mercato interno inferiori ai costi e quindi si è utilizzato come valore normale il costo di produzione adeguatamente maggiorato di un margine di profitto dell’8 %. Per la quarta società ci si è avvalsi dei prezzi del mercato interno opportunamente adeguati.

    (48)

    È stato inoltre analizzato il comportamento dei produttori esportatori ucraini nelle esportazioni verso tutti i paesi terzi. Le esportazioni verso tutte le regioni del mondo venivano effettuate a prezzi notevolmente e costantemente inferiori al valore normale così determinato.

    (49)

    Si è inoltre esaminato se i prezzi praticati dall’Ucraina per l’esportazione, qualora corrispondessero al livello prevalente dei prezzi nella Comunità, sarebbero stati prezzi di dumping. Sarebbe infatti risultato improbabile che un prodotto di base come l’urea si vendesse a livelli superiori rispetto ai prezzi di mercato. I risultati di questa analisi hanno portato altresì a margini di dumping considerevoli. Allo stesso tempo i prezzi praticati per l’esportazione verso altri mercati sono risultati paragonabili a quelli praticati per l’esportazione nei confronti della Comunità. Ci si può dunque chiedere se il mercato comunitario risulti più attraente in termini di prezzi rispetto ai mercati di altri paesi terzi. Alla luce dei fatti e delle considerazioni citati, vari elementi inducono a ritenere che, in assenza di misure, esiste il rischio di reiterazione del dumping.

    3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

    3.1.   Bielorussia

    (50)

    Secondo le informazioni disponibili, la Bielorussia disponeva durante il periodo d’inchiesta di una capacità inutilizzata massima di circa 150 000 tonnellate. Le esportazioni verso altri paesi terzi inoltre corrispondevano a circa 225 000 tonnellate.

    (51)

    Non è escluso che con l’abrogazione delle misure parte della capacità inutilizzata possa essere diretta verso la Comunità. L’unico esportatore bielorusso ha canali di distribuzione nella Comunità ben sviluppati e in generale quello comunitario è, per le sue dimensioni, un mercato attraente, in particolare per i paesi geograficamente vicini.

    (52)

    Non è escluso tuttavia che questi volumi siano esportati in parte verso altri paesi terzi, dato che il probabile livello dei prezzi in quelle regioni dà origine a prezzi franco fabbrica simili (o persino superiori) a quelli che si potrebbero ottenere esportando nella Comunità. Non si può peraltro neppure escludere, data la tendenza attuale ad ampliare la produzione agricola, che il consumo di urea possa aumentare in altre regioni del mondo. In definitiva, non si prevede che con lo scadere delle misure le esportazioni possano raggiungere il livello della capacità inutilizzata, ma è probabile che esse superino i livelli minimi.

    (53)

    Per quanto concerne un potenziale riorientamento delle esportazioni effettuate in paesi terzi verso la Comunità valgono le stesse argomentazioni, per questo appare improbabile che lo scadere delle misure determini incrementi di rilievo delle esportazioni verso il mercato comunitario in un prossimo futuro.

    3.2.   Croazia

    (54)

    Secondo le informazioni disponibili, la Croazia disponeva durante il periodo d’inchiesta di una capacità produttiva inutilizzata massima di circa 120 000 tonnellate. Le esportazioni verso altri paesi terzi inoltre corrispondevano a circa 60 000 tonnellate. Non è escluso che con l’abrogazione delle misure parte della capacità inutilizzata possa essere diretta verso la Comunità. L’unico esportatore croato ha canali di distribuzione nella Comunità ben sviluppati e in generale quello comunitario è, per le sue dimensioni, un mercato attraente, in particolare per i paesi geograficamente vicini.

    (55)

    Le misure antidumping non hanno tuttavia impedito alla Croazia di effettuare esportazioni consistenti verso la Comunità. Non vi sono indicazioni riguardo al fatto che esse siano state in qualche modo un ostacolo per ulteriori esportazioni verso la Comunità. Dato che ciò non è avvenuto, è improbabile che siano effettuate esportazioni supplementari consistenti verso la Comunità tramite l’attivazione di tali capacità. Non è escluso tuttavia che questi volumi siano esportati in parte verso altri paesi terzi, dato che il probabile livello dei prezzi in quelle regioni produce prezzi franco fabbrica simili (o persino superiori) a quelli che si potrebbero ottenere esportando nella Comunità.

    (56)

    Non si può peraltro neppure escludere, data la tendenza attuale ad ampliare la produzione agricola, che il consumo di urea possa aumentare in altre regioni del mondo. In definitiva, non si prevede che una parte significativa della capacità inutilizzata della Croazia possa essere utilizzata per esportazioni supplementari verso la Comunità, ma considerato il livello attuale delle esportazioni, si prevede che i volumi delle esportazioni verso la comunità rimangano al di sopra dei livelli minimi.

    (57)

    Per quanto concerne un potenziale riorientamento delle esportazioni effettuate in paesi terzi verso la Comunità valgono le stesse argomentazioni, per questo appare improbabile che lo scadere delle misure determini incrementi di rilievo delle esportazioni verso il mercato comunitario in un prossimo futuro.

    3.3   Libia

    (58)

    Secondo le informazioni disponibili, la Libia disponeva durante il periodo d’inchiesta di una capacità produttiva inutilizzata massima di circa 140 000 tonnellate. Le esportazioni verso altri paesi terzi inoltre corrispondevano a circa 570 000 tonnellate. Non è escluso che con l’abrogazione delle misure parte della capacità inutilizzata possa essere diretta verso la Comunità. L’unico esportatore libico ha canali di distribuzione nella Comunità ben sviluppati e in generale quello comunitario è, per le sue dimensioni, un mercato attraente, in particolare per i paesi geograficamente vicini.

    (59)

    Non è escluso tuttavia che questi volumi siano esportati in parte verso altri paesi terzi, dato che il probabile livello dei prezzi in quelle regioni dà origine a prezzi franco fabbrica simili (o persino superiori) a quelli che si potrebbero ottenere esportando nella Comunità. Non si può peraltro neppure escludere, data la tendenza attuale ad ampliare la produzione agricola, che il consumo di urea possa aumentare in altre regioni del mondo. In definitiva, non si prevede che con lo scadere delle misure le esportazioni possano raggiungere il livello della capacità inutilizzata, ma è probabile che esse superino i livelli minimi.

    (60)

    Per quanto concerne un potenziale riorientamento delle esportazioni effettuate in paesi terzi verso la Comunità valgono le stesse argomentazioni, per questo appare improbabile che lo scadere delle misure determini incrementi di rilievo delle esportazioni verso il mercato comunitario in un prossimo futuro.

    3.4.   Ucraina

    (61)

    Secondo le informazioni disponibili, l’Ucraina disponeva durante il periodo d’inchiesta di una capacità produttiva inutilizzata massima di circa 375 000 tonnellate. Le esportazioni verso altri paesi terzi inoltre corrispondevano a circa 3 500 000 tonnellate. Non è escluso che con l’abrogazione delle misure parte della capacità inutilizzata possa essere diretta verso la Comunità. Gli esportatori ucraini hanno canali di distribuzione nella Comunità ben sviluppati e in generale quello comunitario è, per le sue dimensioni, un mercato attraente, in particolare per i paesi geograficamente vicini. Non è escluso tuttavia che questi volumi siano esportati in parte verso altri paesi terzi, dato che il probabile livello dei prezzi in quelle regioni dà origine a prezzi franco fabbrica simili (o persino superiori) a quelli che si potrebbero ottenere esportando nella Comunità. Non si può peraltro neppure escludere, data la tendenza attuale ad ampliare la produzione agricola, che il consumo di urea possa aumentare in altre regioni del mondo. In definitiva, non si prevede che con lo scadere delle misure le esportazioni possano raggiungere il livello della capacità inutilizzata, ma è probabile che esse superino i livelli minimi.

    (62)

    Per quanto riguarda un potenziale riorientamento delle esportazioni nella Comunità provenienti da paesi terzi, le ricorrenti hanno affermato che il previsto incremento della capacità produttiva in altre regioni (in particolare in Medio Oriente) porterebbe ad una sostituzione di esportazioni ucraine principalmente in Asia, ma anche in Africa e in America Latina, per oltre 3 000 000 di tonnellate, che sarebbero quindi ridirette verso il mercato comunitario. In base alle informazioni disponibili non è tuttavia possibile concludere che debba verificarsi un tale riorientamento, anche perché consumi mondiali in crescita potrebbero assorbire le quantità supplementari eventualmente commercializzate. Non è peraltro escluso che l’aumento della capacità interessi un periodo più lungo rispetto a quanto prospettato dalle ricorrenti. In conclusione non è possibile fare previsioni circa il fatto che, dovessero scadere le misure, quantità supplementari consistenti verrebbero probabilmente ridirette verso il mercato comunitario.

    4.   Conclusioni sulle probabilità del persistere o della reiterazione del dumping

    (63)

    In base all’analisi illustrata sopra si è concluso che in caso di abrogazione delle misure è improbabile che il dumping persista in relazione a quantità significative di urea nel caso della Croazia, né che venga reiterato nel caso degli altri tre paesi interessati.

    D.   DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA

    1.   Definizione della produzione comunitaria

    (64)

    Nella Comunità il prodotto simile è fabbricato da 16 produttori, la cui produzione è ritenuta costituire la produzione comunitaria totale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. In seguito all’allargamento dell’UE nel maggio 2004, otto di loro sono diventati produttori comunitari.

    (65)

    Dei 16 produttori comunitari, dodici hanno accettato di collaborare all’indagine, mentre tre produttori hanno fornito le informazioni richieste ai fini del campionamento, senza però offrire un’ulteriore collaborazione. Nessun produttore ha espresso obiezioni alla richiesta di riesame.

    (66)

    I produttori che hanno accettato di collaborare sono i seguenti:

    Achema AB (Lituania),

    Adubos de Portugal (Portogallo),

    AMI Agrolinz Melamine International GmbH (Austria),

    Duslo a.s. (Repubblica slovacca),

    Fertiberia SA (Spagna),

    AS Nitrofert (Estonia),

    Nitrogénművek Rt (Ungheria),

    SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH (Germania),

    Yara: gruppo consolidato costituito da Yara France SA (Francia), Yara Italia S.p.A. (Italia), Yara Brunsbuttel GmbH (Germania) e Yara Sluiskil B.V. (Paesi Bassi).

    Zakłady Azotowe Puławy (Polska),

    ZAK S.A. (Polonia),

    BASF AG (Germania),

    (67)

    Dato che questi dodici produttori comunitari totalizzavano l’80 % circa della produzione comunitaria durante il periodo d’inchiesta, si considera che essi rappresentino una quota importante della produzione comunitaria totale del prodotto simile. Essi rappresentano pertanto l’industria comunitaria a termini dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e sono in seguito definiti «industria comunitaria». Gli altri quattro produttori comunitari non cooperanti saranno denominati gli «altri produttori comunitari».

    (68)

    Come indicato in precedenza, è stato selezionato un campione di quattro società. Tutti i produttori comunitari inseriti nel campione hanno collaborato e rinviato il questionario entro i termini prescritti. Gli altri otto produttori cooperanti hanno inoltre debitamente fornito alcune informazioni di ordine generale ai fini dell’analisi del pregiudizio.

    E.   SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

    1.   Consumo nel mercato comunitario

    (69)

    Il consumo comunitario apparente è stato calcolato in base al volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato comunitario, al volume delle vendite degli altri produttori comunitari sul mercato comunitario e ai dati Eurostat relativi a tutte le importazioni nell’UE. Tenuto conto dell’allargamento dell’UE nel 2004, il consumo è stato calcolato, a fini di chiarezza e di coerenza dell’analisi, sulla base del mercato dell’UE-25 nell’insieme del periodo considerato. Dal momento che questa inchiesta è stata aperta prima del nuovo allargamento della Comunità alla Bulgaria e alla Romania, l’analisi si limita alla situazione nell’UE-25.

    (70)

    Tra il 2002 e il 2003 il consumo comunitario è aumentato del 3 % ed è rimasto stabile fino al periodo di indagine.

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PIR

    Consumo comunitario totale in tonnellate

    8 650 000

    8 945 000

    8 955 000

    8 875 000

    8 950 000

    Indice (2002 = 100)

    100

    103

    104

    103

    103

    2.   Importazioni dai paesi interessati

    2.1.   Volume, quota di mercato e prezzo delle importazioni

    (71)

    Per quanto riguarda la Bielorussia, la Croazia, la Libia e l’Ucraina i volumi delle importazioni, le quote di mercato e i prezzi medi hanno evidenziato le tendenze illustrate qui di seguito. I dati si basano su statistiche di Eurostat.

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PIR

    Bielorussia — Volume delle importazioni (tonnellate)

    134 931

    167 981

    62 546

    62 044

    25 193

    Quota di mercato

    1,6 %

    1,9 %

    0,7 %

    0,7 %

    0,3 %

    Prezzi delle importazioni

    (EUR/t)

    107,5

    126,6

    148,5

    165,7

    190,5

    Indice (2002 = 100)

    100

    118

    138

    154

    177

    Ucraina — Volume delle importazioni (tonnellate)

    44 945

    36 304

    77 270

    84 338

    52 553

    Quota di mercato

    0,5 %

    0,4 %

    0,8 %

    0,9 %

    0,5 %

    Prezzi delle importazioni

    (EUR/t)

    117,4

    134,5

    139,6

    192,7

    194,0

    Indice (2002 = 100)

    100

    115

    119

    164

    165

    Croazia — Volume delle importazioni (tonnellate)

    126 400

    179 325

    205 921

    187 765

    208 050

    Quota di mercato

    1,5 %

    2,0 %

    2,3 %

    2,1 %

    2,3 %

    Prezzi delle importazioni

    (EUR/t)

    125,1

    135,0

    145,0

    171,7

    185,0

    Indice (2002 = 100)

    100

    108

    116

    137

    148

    Libia — Volume delle importazioni (tonnellate)

    142 644

    227 793

    153 390

    124 515

    73 361

    Quota di mercato

    1,6 %

    2,5 %

    1,7 %

    1,4 %

    0,8 %

    Prezzi delle importazioni

    (EUR/t)

    114,1

    134,9

    147,2

    193,8

    201,6

    Indice (2002 = 100)

    100

    118

    129

    170

    177

    (72)

    Per quanto riguarda la Bielorussia, il volume delle importazioni è aumentato lievemente tra il 2002 e il 2003, per poi continuare a diminuire nel periodo considerato (– 81 % per l’intero periodo). Analogamente, la sua quota di mercato è aumentata leggermente tra il 2002 e il 2003, per poi continuare a scendere e giungere allo 0,3 % nel PIR. Dal 2004 in poi i volumi sono stati minimi. Nel periodo in esame i prezzi hanno seguito un andamento positivo, passando da 107 a 190 EUR per tonnellata.

    (73)

    Per quanto riguarda l’Ucraina il livello delle importazioni è rimasto molto al di sotto della soglia minima, mentre i prezzi alle importazioni sono aumentati del 65 % tra il 2002 e il PIR.

    (74)

    Per quanto riguarda la Croazia le importazioni sono rimaste piuttosto stabili durante il periodo, ad un livello del 2 % circa del mercato comunitario, mentre i prezzi relativi alle importazioni sono aumentati del 48 %.

    (75)

    Le importazioni dalla Libia hanno registrato un aumento nel 2003 per poi subire un calo costante sino alla fine del PIR. In tutto il periodo sono diminuite del 49 % e la rispettiva quota di mercato è passata dall’1,6 % nel 2002 allo 0,8 % nel PIR. Come gli altri paesi interessati, La Libia ha visto crescere i propri prezzi alle importazioni del 77 % tra il 2002 e il PIR.

    (76)

    L’evoluzione dei prezzi dei quattro paesi li ha portati a un livello proporzionalmente più elevato o paragonabile a quello determinato dall’aumento dei prezzi di vendita dell’industria comunitaria.

    (77)

    Ai fini del calcolo del livello di sottoquotazione dei prezzi durante il periodo d’inchiesta per la Croazia, i prezzi franco fabbrica dell’industria comunitaria ai clienti non collegati sono stati confrontati ai prezzi cif frontiera comunitaria dei produttori esportatori cooperanti nel paese interessato, debitamente corretti per rendere conto di un prezzo allo sbarco. Dal confronto è emerso che le importazioni avvenivano a prezzi inferiori del 4,7 % a quelli praticati dell’industria comunitaria. Tuttavia, tali prezzi non si scostavano dal prezzo non pregiudizievole stabilito per l’industria comunitaria.

    (78)

    In considerazione del fatto che la quota di mercato di tre dei quattro paesi interessati era, individualmente o nell’insieme, al di sotto del livello minimo, si è concluso che le loro esportazioni nella Comunità non arrecavano pregiudizio e che pertanto i margini di sottoquotazione non erano significativi ai fini dell’analisi della persistenza del pregiudizio.

    3.   Importazioni da altri paesi

    (79)

    L’evoluzione del volume delle importazioni da altri paesi terzi durante il periodo considerato è rappresentata nella successiva tabella. Le tendenze di volume e di prezzo sono calcolate anche in questo caso a partire dai dati Eurostat.

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PIR

    Volume delle importazioni dalla Russia (tonnellate)

    1 360 025

    1 429 543

    1 783 742

    1 404 863

    1 488 367

    Quota di mercato

    15,7 %

    16,0 %

    19,9 %

    15,8 %

    16,6 %

    Prezzo delle importazioni dalla Russia (EUR/t)

    119

    133

    154

    180

    196

    Volume delle importazioni dall’Egitto (tonnellate)

    579 830

    629 801

    422 892

    385 855

    624 718

    Quota di mercato

    6,7 %

    7,0 %

    4,7 %

    4,3 %

    7,0 %

    Prezzi delle importazioni dall’Egitto (EUR/t)

    149

    163

    178

    220

    222

    Volume delle importazioni dalla Romania (tonnellate)

    260 298

    398 606

    235 417

    309 195

    248 377

    Quota di mercato

    3,0 %

    4,5 %

    2,6 %

    3,5 %

    2,8 %

    Prezzi delle importazioni dalla Romania (EUR/t)

    123

    142

    175

    197

    210

    Volume delle importazioni da tutti gli altri paesi (tonnellate)

    373 732

    291 620

    254 311

    336 110

    326 579

    Quota di mercato

    4,3 %

    3,3 %

    2,8 %

    3,8 %

    3,6 %

    Prezzo delle importazioni da tutti gli altri paesi (EUR/t)

    141

    170

    194

    221

    224

    Quota di mercato di tutti i paesi terzi

    29,7 %

    30,8 %

    30,0 %

    27,4 %

    30,0 %

    (80)

    Va notato che in tutto il periodo le importazioni originarie dei paesi terzi sono aumentate complessivamente del 4,4 %. Tale risultato è dovuto principalmente all’aumento delle importazioni originarie della Russia (9,4 %), di gran lunga il principale esportatore. È altresì opportuno considerare che le importazioni dalla Russia erano soggette durante l’intero periodo a un prezzo minimo d’importazione, misure abrogate dal regolamento (CE) n. 907/2007 [cfr. considerando (6)]. Tra il 2002 e il PIR le importazioni dall’Egitto sono aumentate del 7,7 %, mentre le importazioni da altri paesi terzi, il 40 % delle quali originarie della Romania, hanno subito una diminuzione di pari livello. Per quanto riguarda i prezzi all’esportazione, durante il PIR tutti i paesi citati hanno esportato verso la Comunità a prezzi non inferiori ai prezzi dell’industria comunitaria e/o superiori al prezzo non pregiudizievole stabilito per essa.

    4.   Situazione economica dell’industria comunitaria

    (81)

    In applicazione dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e indici economici pertinenti che influenzano la situazione dell’industria comunitaria.

    4.1.   Note preliminari

    (82)

    La maggior parte dei produttori dell’industria comunitaria che hanno collaborato utilizzavano il prodotto simile per un’ulteriore lavorazione in vista della fabbricazione di concimi sintetici o miscelati che nel corso del processo diventano concimi azotati contenenti, oltre all’azoto, fosforo solubile in acqua e/o potassio solubile in acqua.

    (83)

    Si è riscontrato che tali trasferimenti interni della produzione di urea non entrano nel mercato aperto e non sono quindi in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame. L’inchiesta ha accertato che l’uso vincolato rappresenta una quota stabile pari a circa il 20 % della produzione dell’industria comunitaria. Si ritiene pertanto che non possa incidere in modo significativo sulla situazione del pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

    (84)

    Quando si fa ricorso al campionamento la prassi consolidata consiste nell’analizzare alcuni indicatori di pregiudizio (produzione, capacità produttiva, giacenze, vendite, quota di mercato, crescita e occupazione) a livello di industria comunitaria («I.C.» nelle tabelle che seguono), mentre gli indicatori di pregiudizio che si riferiscono al rendimento delle singole società, vale a dire prezzi, costi di produzione, redditività, salari, investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitale, sono analizzati in base alle informazioni raccolte a livello dei produttori comunitari inseriti nel campione («P.C.» nelle tabelle che seguono).

    4.2.   Dati relativi all’industria comunitaria nel suo insieme

    a)   Produzione

    (85)

    La produzione dell’industria comunitaria, inclusa quella per uso vincolato, tra il 2002 e il PIR è rimasta praticamente stabile, con un aumento del 5 % nel 2003 e un’equivalente diminuzione nel 2004. Nel 2005 e nel PIR si è registrato un lieve aumento rispettivamente di 2 punti e di un punto percentuale (p.p.), arrivando a 4,45 milioni di tonnellate.

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PIR

    Produzione I.C. (t)

    4 300 000

    4 500 000

    4 300 000

    4 400 000

    4 450 000

    Indice (2002 = 100)

    100

    105

    100

    102

    103

    Produzione I.C. destinata a trasferimenti vincolati

    800 000

    800 000

    800 000

    900 000

    900 000

    Come percentuale della produzione totale

    19,3 %

    18,5 %

    19,5 %

    20,6 %

    20,2 %

    Fonti: Denunzianti, risposte del questionario di campionamento e risposte al questionario verificate

    b)   Capacità e tassi di utilizzo degli impianti

    (86)

    Tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta la capacità produttiva ha registrato un leggero aumento (5 %). Vista la stabilità della produzione, l’utilizzo degli impianti è diminuito leggermente, passando dall’84 % nel 2002 all’81 % nel PIR. Tuttavia, l’utilizzo delle capacità per questo tipo di produzione e industria può essere influenzato dalla produzione di altri prodotti che possono essere fabbricati dagli stessi impianti di produzione e risulta quindi poco significativo come indicatore del pregiudizio.

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PIR

    Capacità di produzione I.C. (tonnellate)

    5 100 000

    5 200 000

    5 200 000

    5 400 000

    5 360 000

    Indice (2002 = 100)

    100

    101

    101

    106

    105

    Utilizzo degli impianti I.C.

    84 %

    88 %

    84 %

    81 %

    81 %

    Indice (2002 = 100)

    100

    104

    100

    96

    96

    c)   Stock

    (87)

    Il livello delle giacenze finali dell’industria comunitaria è stato piuttosto stabile tra il 2002 e il 2004, per poi subire un’impennata (di 24 p.p. nel 2005 e di altri 13 p.p. alla fine del PIR). Tuttavia, poiché l’urea per uso vincolato viene immagazzinata insieme al prodotto venduto sul mercato libero, il livello degli stock viene considerato come un indicatore di pregiudizio meno pertinente. Va notato altresì che il PIR si conclude in concomitanza con l’inizio delle vendite stagionali.

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PIR

    Giacenze finali I.C. (tonnellate)

    250 000

    240 000

    260 000

    320 000

    350 000

    Indice (2002 = 100)

    100

    94

    103

    127

    140

    d)   Volume delle vendite

    (88)

    Le vendite dell’industria comunitaria sul mercato comunitario hanno subito una lieve diminuzione pari al 3 % tra il 2002 e il PIR.

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PIR

    Volume delle vendite I.C. alla Comunità (tonnellate)

    3 150 000

    3 240 000

    3 050 000

    3 000 000

    3 070 000

    Indice (2002 = 100)

    100

    103

    97

    95

    97

    e)   Quota di mercato

    (89)

    La quota di mercato dell’industria comunitaria ha anche subito una leggera diminuzione tra il 2002 e il PIR, passando dal 36,5 % al 34,3 %.

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PIR

    Quota di mercato I.C.

    36,5 %

    36,3 %

    34,1 %

    33,8 %

    34,3 %

    Indice (2002 = 100)

    100

    99

    93

    93

    94

    f)   Crescita

    (90)

    Nel periodo considerato l’industria comunitaria ha perso una ridotta frazione della sua quota di mercato. La quota di mercato ceduta non è stata ripresa dalle importazioni dei quattro paesi interessati, la cui quota di mercato è diminuita dal 5,8 % al 4,4 % tra il 2002 e il PIR.

    g)   Occupazione

    (91)

    Tra il 2002 e il PIR il livello di occupazione dell’industria comunitaria è diminuito del 6 %, mentre la produzione è aumentata leggermente, il che riflette la preoccupazione dell’industria di accrescere continuamente la propria produttività e concorrenzialità.

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PIR

    Occupazione I.C. relativa al prodotto in esame

    1 235

    1 230

    1 155

    1 160

    1 165

    Indice (2002 = 100)

    100

    100

    94

    94

    94

    h)   Produttività

    (92)

    Tra il 2002 e il 2003 la produzione annua per addetto dell’industria comunitaria è aumentata del 6 %, per poi mantenere un livello costante fino al PIR, il che dimostra l’impatto positivo combinato della diminuzione dell’occupazione e dell’incremento della produzione dell’industria comunitaria.

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PIR

    Produttività I.C. (t per addetto)

    3 500

    3 700

    3 745

    3 765

    3 735

    Indice (2002 = 100)

    100

    106

    107

    108

    107

    i)   Ampiezza del margine di dumping

    (93)

    Per quanto riguarda l’impatto sull’industria comunitaria dell’ampiezza del margine reale di dumping stabilito per il periodo d’inchiesta, tenuto conto del fatto che i) il volume delle importazioni dalla Bielorussia, dall’Ucraina e dalla Libia è rimasto al di sotto del livello minimo; ii) i prezzi delle importazioni dalla Croazia erano stabili, con una progressione simile a quella dei prezzi di vendita dell’UE; e iii) la situazione finanziaria globale dell’industria comunitaria molto positiva, questo impatto è considerato non significativo e questo indicatore non pertinente.

    j)   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (94)

    Gli indicatori analizzati precedentemente e qui di seguito mostrano con ogni evidenza un miglioramento significativo della situazione economica e finanziaria dell’industria comunitaria.

    4.3.   Dati relativi ai produttori comunitari inseriti nel campione

    a)   Prezzo di vendita e fattori che influiscono sui prezzi del mercato interno

    (95)

    I prezzi di vendita netti medi dei produttori comunitari inseriti nel campione sono aumentati notevolmente nel 2004 e nel PIR, riflettendo il considerevole e continuo aumento dei costi della materia prima e le condizioni favorevoli del mercato internazionale dell’urea nello stesso periodo.

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    RIP

    Prezzo unitario sul mercato comunitario (EUR/t)

    138

    149

    164

    189

    207

    Indice (2002 = 100)

    100

    108

    120

    138

    151

    b)   Salari

    (96)

    Tra il 2002 e il PIR la retribuzione media per dipendente è aumentata del 13 %, come indicato nella tabella qui di seguito. Tenuto conto del tasso di inflazione e della diminuzione complessiva dell’occupazione, tale aumento dei salari è considerato moderato.

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PIR

    Costo del lavoro per addetto su base annua P.C. (000 EUR)

    44,2

    47,2

    47,1

    48,6

    49,9

    Indice (2002 = 100)

    100

    107

    107

    110

    113

    c)   Investimenti

    (97)

    Gli investimenti annui nel prodotto simile dei quattro produttori inseriti nel campione hanno registrato un andamento positivo nel periodo in esame (aumento del 74 %), pur con qualche oscillazione. Tali investimenti hanno principalmente riguardato la modernizzazione delle macchine e le prescrizioni ambientali. Questo conferma gli sforzi dell’industria comunitaria volti a migliorare costantemente produttività e concorrenzialità. I risultati sono evidenti nell’andamento della produttività, che è aumentata sostanzialmente nello stesso periodo (cfr. considerando 92).

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PIR

    Investimenti netti P.C. (000 EUR)

    20 493

    11 095

    31 559

    40 001

    35 565

    Indice (2002 = 100)

    100

    54

    154

    195

    174

    d)   Redditività e tasso di rendimento degli investimenti (ROI)

    (98)

    La redditività dei produttori facenti parte del campione presenta un miglioramento significativo tra il 2002 e il 2005, anno in cui ha superato il 19 % del valore delle vendite. Un aumento costante del prezzo del gas all’inizio del 2006 riporta la percentuale al 10,7 % nel PIR. A tale proposito giova osservare che nell’inchiesta iniziale si era stabilito che fosse possibile realizzare un margine di profitto dell’8 % in assenza di qualunque dumping pregiudizievole. L’utile sul capitale investito (ROI), espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l’andamento della redditività nel periodo in esame.

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PIR

    Redditività delle vendite P.C. a clienti non collegati del mercato comunitario (percentuale rispetto alle vendite nette)

    4,6 %

    11,1 %

    18,4 %

    19,3 %

    10,7 %

    Indice (2002 = 100)

    100

    241

    400

    419

    233

    ROI (tasso di profitto rispetto al valore contabile netto degli investimenti)

    10,7 %

    31,0 %

    48,8 %

    51,1 %

    29,4 %

    Indice (2002 = 100)

    100

    290

    456

    477

    275

    e)   Capacità di autofinanziamento e capacità di ottenere capitali

    (99)

    La capacità di autofinanziamento ha avuto un notevole aumento tra il 2002 e il 2005, seguito da un costante calo nel PIR. Questo andamento corrisponde a quello della redditività globale nel periodo in esame.

     

    2002

    2003

    2004

    2005

    PIR

    Flusso di cassa P.C. (000 EUR)

    38 534

    60 289

    92 671

    111 722

    58 912

    Indice (2002 = 100)

    100

    156

    240

    290

    153

    (100)

    L’inchiesta non ha rivelato difficoltà tra i produttori comunitari inseriti nel campione nell’ottenere capitali.

    5.   Conclusione

    (101)

    Tra il 2002 e il periodo d’inchiesta la quota di mercato dell’industria comunitaria è leggermente diminuita, così come il suo volume di vendite nel mercato comunitario. Nel periodo in esame l’industria comunitaria ha tuttavia migliorato la propria situazione generale.

    (102)

    Quasi tutti gli altri indicatori di pregiudizio, ad eccezione dell’aumento del volume delle giacenze, hanno registrato un andamento positivo: i volumi di vendita e i prezzi di vendita unitari dell’industria comunitaria sono aumentati e la redditività dopo il 2002 ha raggiunto un livello superiore a quello fissato come obiettivo nell’inchiesta iniziale.

    (103)

    Anche gli utili sul capitale investito e il flusso di cassa hanno registrato un andamento positivo. I salari hanno avuto un moderato aumento e l’industria comunitaria ha continuato a investire. La produttività è pure aumentata considerevolmente, riflettendo l’andamento positivo della produzione e gli sforzi dell’industria comunitaria di ottenere un miglioramento grazie agli investimenti.

    (104)

    La parte ricorrente ha affermato che i requisiti di redditività a lungo termine, misurata in termini di utile sulle vendite, dell’industria dell’urea dovrebbero attestarsi a un livello del 25 % al netto delle imposte. Questo corrisponderebbe a un utile di circa il 36 % al lordo delle imposte. La parte ricorrente sostiene che ciò era giustificato dal costo di installazione di un nuovo impianto di produzione dell’ammonio/dell’urea, che richiederebbe un rendimento degli investimenti dell’11 % (che si sostiene essere equivalente all’utile del 36 % sul fatturato al lordo dell’imposta). A tale proposito, è opportuno notare che la parte ricorrente non ha mai rivendicato un utile tanto elevato nell’ambito del presente procedimento e che nel corso dell’inchesta iniziale è stato stabilito un margine di profitto dell’8 % che poteva essere ottenuto in assenza del dumping pregiudizievole. Inoltre il Tribunale di primo grado, nella sua sentenza emessa nella causa T-210/95, ha confermato che «…il margine di profitto di cui il Consiglio deve tener conto per calcolare il prezzo indicativo atto ad eliminare il pregiudizio di cui trattasi deve essere limitato al margine di profitto che l’industria comunitaria potrebbe ragionevolmente prevedere in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni oggetto di dumping.» (8) Nella stessa causa, il Tribunale ha confermato che «… l’argomento secondo il quale il margine di profitto che le istituzioni comunitarie debbono adottare è quello necessario per assicurare la sopravvivenza dell’industria comunitaria e/o una rimunerazione adeguata del suo capitale, non trova alcun fondamento nel regolamento base.»

    (105)

    La parte ricorrente ha sostenuto peraltro che, nel caso dell’industria dei fertilizzanti, l’utile sulle vendite non rappresenta un indicatore di pregiudizio adeguato per quanto riguarda i profitti e che il rendimento del capitale investito e/o il rendimento degli investimenti sono qualitativamente più adeguati ai fini di tale valutazione. Si è altresì affermato che, sulla base degli indicatori summenzionati, l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio.

    (106)

    Date le particolari caratteristiche dell’industria dei fertilizzanti (tra l’altro il fatto che sia ad alta intensità di capitale) e la natura del mercato dei fertilizzanti (la volatilità dei prezzi delle materie prime e dei prezzi del prodotto finale), si conviene che l’utile sulle vendite non rappresenta di per sé necessariamente l’indicatore di redditività più significativo e pertanto dovrebbe essere integrato con indicatori quali il rendimento del capitale investito e il rendimento degli investimenti. Tuttavia, la parte ricorrente non ha apportato alcuna prova che in assenza di importazioni oggetto di dumping l’industria comunitaria sarebbe stata in grado di raggiungere profitti al livello richiesto. La parte ricorrente non ha neppure indicato il margine di utile che l’industria comunitaria avrebbe potuto ottenere in assenza di importazioni oggetto di dumping. L’argomento è stato quindi respinto.

    (107)

    È pertanto opportuno concludere che non vi è stata persistenza del pregiudizio materiale all’industria comunitaria.

    F.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    1.   Considerazioni generali

    (108)

    Considerando che non si è avuto un persistere del pregiudizio materiale occasionato dalle importazioni dal paese in questione, l’analisi si è concentrata sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure esistenti. A tale proposito sono stati analizzati due parametri principali: i) possibili volumi di esportazione e prezzi dei paesi interessati e ii) effetti sull’industria comunitaria di tali volumi di esportazione ipotizzati e prezzi dei paesi interessati.

    (109)

    L’analisi si è svolta in un contesto generale in cui il mercato è caratterizzato da prezzi e profitti costantemente elevati, non solo nella Comunità ma a livello mondiale. Questo è dovuto in larga misura a una domanda che supera ampiamente l’offerta. Non vi sono indicazioni riguardo al fatto che tale contesto generale possa cambiare in modo significativo a breve o medio termine.

    2.   Possibili volumi di esportazione e prezzi del paese interessato

    (110)

    Come già affermato, in caso di scadenza delle misure esiste la possibilità che i produttori esportatori ucraini effettuino esportazioni supplementari di urea verso la Comunità per un massimo di 375 000 tonnellate circa. Le cifre riguardanti la Libia e la Bielorussia indicano al massimo 140 000 tonnellate e 150 000 tonnellate rispettivamente. Allo stesso modo è improbabile che le cifre riguardanti la Croazia aumentino rispetto al livello attuale.

    (111)

    I prezzi all’esportazione verso la Comunità e i paesi terzi sono stati analizzati sopra. Insieme alle condizioni di mercato descritte in appresso e i probabili sviluppi dei principali fattori di costo quali il gas, dalla presente analisi emerge la probabilità che i prezzi all’esportazione rimangano elevati. Non si può pertanto concludere che i prezzi diventerebbero essenzialmente inferiori e/o sottoquotati rispetto ai prezzi o costi dell’industria comunitaria.

    3.   Impatto sull’industria comunitaria dei volumi d’esportazione ipotizzati e sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

    (112)

    Si prevede che nei prossimi anni il mercato dell’urea abbia una forte crescita a livello sia comunitario (9) sia mondiale principalmente per effetto dell’aumento della produzione agricola (per impieghi di biocarburanti), ma anche del crescente uso di AdBlue (10) nell’industria. Per fare un esempio, secondo la relazione della DG Agricoltura sulle prospettive dei mercati agricoli dell’Unione europea 2007-2014, pubblicata nel luglio 2007, si prevede per tale periodo un aumento del 20 % della produzione cerealicola. La ricorrente indica una propria stima della crescita pari al 10 %. Inoltre, a fine settembre 2007 il regolamento (CE) n. 1107/2007 del Consiglio (11) ha stabilito deroghe al ritiro dei seminativi dalla produzione per il 2008. La prevista crescita del mercato comunitario (circa un milione di tonnellate supplementari) supererà con ogni probabilità i volumi massimi che i paesi esportatori potrebbero esportare verso la Comunità. Tali esportazioni supplementari non produrrebbero dunque sostanziali squilibri a livello di volumi, non da ultimo in quanto lo scarto tra la potenziale produzione comunitaria massima e il consumo è di circa 2 milioni di tonnellate e non vi è alcuna indicazione circa una possibile compensazione con altre esportazioni [originarie fra l’altro della Russia, come descritto nel regolamento (CE) n. 907/2007] in misura tale che l’offerta eccessiva provocherebbe una diminuzione dei prezzi o ne impedirebbe l’aumento.

    (113)

    Alla luce di quanto precede, è improbabile che l’industria comunitaria debba subire una diminuzione delle vendite, della produzione o dei prezzi tale da incidere sostanzialmente sulla sua redditività e posizione generale. È probabile quindi che i profitti rimangano al livello attuale, riflettendo le condizioni favorevoli prevalenti sul mercato tra il 2004 e il periodo d’inchiesta.

    4.   Conclusioni sulla probabilità di una reiterazione del pregiudizio

    (114)

    In considerazione di quanto precede, è inopportuno concludere che esisterebbe una probabilità di reiterazione del pregiudizio per l’industria comunitaria in caso di abrogazione delle misure esistenti.

    G.   MISURE ANTIDUMPING

    (115)

    Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali si prevedeva di raccomandare l’abrogazione delle misure esistenti. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le precedenti conclusioni.

    (116)

    Ne consegue che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno abrogare le misure antidumping applicabili alle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Croazia, della Libia e dell’Ucraina e chiudere il procedimento.

    (117)

    Tenuto conto della situazione descritta sopra, vale a dire che la struttura dei costi e/o delle operazioni di esportazione da parte degli esportatori dei quattro paesi interessati è falsata in modo significativo, si è ritenuto necessario seguire attentamente l’evoluzione delle importazioni di urea originaria della Bielorussia, della Croazia, della Libia e dell’Ucraina, al fine di consentire una reazione rapida e adeguata in caso di necessità,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il dazio antidumping sulle importazioni di urea, anche in soluzione acquosa, originarie della Bielorussia, della Croazia, della Libia e dell’Ucraina, classificate nei codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90, è abrogato e il procedimento concernente tali importazioni è chiuso.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addí 17 marzo 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    I. JARC


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    (2)  GU L 17 del 19.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 73/2006 (GU L 12 del 18.1.2006, pag. 1).

    (3)  GU C 93 del 21.4.2006, pag. 6.

    (4)  GU C 316 del 22.12.2006, pag. 13.

    (5)  GU C 105 del 4.5.2006, pag. 12.

    (6)  GU L 127 del 9.5.2001, pag. 11.

    (7)  GU L 198 del 31.7.2007, pag. 4.

    (8)  Causa T-210/95, EFMA contro Consiglio, Racc. 1995, pag. II-3291, paragrafo 60.

    (9)  Fonte: «Global fertilisers and raw materials supply and supply/demand balances: 2005-2009», A05/71b, June 2005, International Fertiliser Industry Association «IFA».

    (10)  AdBlue è un marchio registrato di una soluzione acquosa di urea (al 32,5 %) utilizzata in un processo di riduzione catalitica selettiva per ridurre l’emissione di ossidi d’azoto dei veicoli a motore diesel.

    (11)  GU L 253 del 28.9.2007, pag. 1.


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