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Document 32007R1580
Commission Regulation (EC) No 1580/2007 of 21 December 2007 laying down implementing rules of Council Regulations (EC) No 2200/96, (EC) No 2201/96 and (EC) No 1182/2007 in the fruit and vegetable sector
Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 , recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli
Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 , recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli
GU L 350 del 31.12.2007, p. 1–98
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force
31.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 350/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1580/2007 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2007
recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (3), in particolare l'articolo 42,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1182/2007 ha modificato il regime precedentemente in vigore nel settore degli ortofrutticoli, disciplinato dai regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e dal regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (4). |
(2) |
Le modalità di applicazione esistenti nel settore degli ortofrutticoli sono sparse in un gran numero di regolamenti, molti dei quali sono stati più volte modificati. È opportuno modificare le suddette modalità di applicazione tenendo conto delle modifiche apportate al regime degli ortofrutticoli dal regolamento (CE) n. 1182/2007, da un lato, e dell'esperienza, dall'altro. Data la portata delle modifiche, per ragioni di chiarezza è necessario accorpare tutte le modalità di applicazione in un nuovo regolamento distinto. |
(3) |
Occorre quindi abrogare i seguenti regolamenti della Commissione:
|
(4) |
Occorre adottare modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1182/2007. |
(5) |
È opportuno stabilire le campagne di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli. Poiché in questo settore non esistono più regimi di aiuto concepiti in funzione del ciclo di raccolta dei rispettivi prodotti, è possibile armonizzare la durata delle campagne di commercializzazione e farle corrispondere all'anno civile. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 1182/2007 autorizza la Commissione a stabilire norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli e, all'articolo 2, paragrafo 7, prevede che i singoli regolamenti in vigore recanti tali norme continuino ad applicarsi fino all'adozione di nuove norme. |
(7) |
È tuttavia opportuno prevedere deroghe all'applicazione delle norme di commercializzazione per talune operazioni molto marginali e/o specifiche o che si effettuano all'inizio del circuito d'immissione in commercio, oppure per i prodotti destinati alla trasformazione. |
(8) |
Le indicazioni previste dalle norme di commercializzazione devono figurare sull'imballaggio/sull'etichetta in modo ben visibile. |
(9) |
In risposta alla domanda di certi consumatori, si stanno diffondendo sul mercato imballaggi che contengono specie diverse di ortofrutticoli freschi. La lealtà commerciale implica che gli ortofrutticoli freschi venduti in uno stesso imballaggio siano di qualità omogenea. Per i prodotti per i quali non vigono norme comunitarie, tale omogeneità può essere garantita ricorrendo a disposizioni generali. Per i miscugli di specie diverse di ortofrutticoli nello stesso imballaggio è opportuno stabilire disposizioni di etichettatura, che siano però semplificate rispetto a quelle previste dalle norme di commercializzazione, in particolare per tener conto dello spazio disponibile sull'etichetta. |
(10) |
Ciascuno Stato membro deve designare gli organismi di controllo responsabili dell'esecuzione dei controlli di conformità in ciascuna fase della commercializzazione. Uno di questi organismi dovrebbe essere incaricato del coordinamento e dei contatti tra tutti gli altri organismi designati. |
(11) |
Poiché la conoscenza degli operatori e delle loro principali caratteristiche è uno strumento indispensabile per orientare l'analisi degli Stati membri, è necessario che ogni Stato membro costituisca una banca dati degli operatori del settore degli ortofrutticoli freschi. |
(12) |
I controlli di conformità devono essere effettuati a campione e concentrarsi sugli operatori per i quali il rischio di accertamento di merci non conformi è più elevato. Tenendo conto delle caratteristiche dei rispettivi mercati nazionali, gli Stati membri dovrebbero adottare norme intese ad orientare i controlli in via prioritaria verso determinate categorie di operatori. A fini di trasparenza, è opportuno che tali norme siano comunicate alla Commissione. |
(13) |
Gli Stati membri devono essere tenuti ad accertare e a certificare che i prodotti esportati nei paesi terzi sono conformi alle norme di commercializzazione, come previsto dal protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca ed essiccata, concluso nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, e dal regime dell'OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli. |
(14) |
Le importazioni di prodotti ortofrutticoli freschi in provenienza dai paesi terzi devono essere conformi alle norme di commercializzazione o a norme per lo meno equivalenti. Pertanto, prima dell'introduzione di tali merci nel territorio doganale della Comunità, deve essere eseguito un controllo di conformità, tranne nel caso di partite di piccole dimensioni per le quali i servizi di controllo ritengano che il rischio di non conformità sia minimo. Per certi paesi terzi che garantiscono il rispetto della conformità alle norme in condizioni soddisfacenti, le operazioni di controllo possono essere eseguite dagli organismi di controllo degli stessi paesi terzi. Quando ci si avvalga di tale facoltà, è opportuno che gli Stati membri verifichino periodicamente l'efficacia/adeguatezza dei controlli eseguiti dagli organismi di controllo dei paesi terzi prima dell'esportazione e informino la Commissione dei risultati di tali verifiche. |
(15) |
Occorre garantire che i prodotti destinati alla trasformazione industriale, che non sono soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione, non vengano smerciati sul mercato dei prodotti da consumare allo stato fresco. Oltre ad un'idonea etichettatura di tali prodotti, in certi casi/ove possibile è opportuno che essi siano scortati da un certificato di destinazione industriale che ne attesti la destinazione finale e ne permetta il controllo. |
(16) |
Gli ortofrutticoli soggetti al controllo di conformità alle norme di commercializzazione devono essere sottoposti allo stesso tipo di controllo in ogni fase della commercializzazione. A tal fine è opportuno adottare le modalità di controllo raccomandate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, le quali a loro volta sono in linea con le raccomandazioni dell'OCSE in materia. È tuttavia necessario prevedere modalità specifiche per i controlli nella fase della vendita al minuto. |
(17) |
È opportuno prevedere il riconoscimento delle organizzazioni di produttori per i prodotti da queste richiesti. Se il riconoscimento è richiesto solo per prodotti destinati alla trasformazione, occorre accertarsi che tali prodotti siano effettivamente conferiti alla trasformazione. |
(18) |
Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del regime applicabile agli ortofrutticoli e per garantire che le organizzazioni di produttori esercitino in modo sostenibile ed efficiente le loro attività, è necessario che al loro interno regni una stabilità ottimale. L'adesione ad un'organizzazione di produttori deve quindi avere una durata minima. Occorre lasciare agli Stati membri il compito di fissare il periodo di preavviso e i termini a decorrere dai quali acquista efficacia il recesso del socio. |
(19) |
Le attività principali ed essenziali di un'organizzazione di produttori devono avere per oggetto la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione. Tuttavia, è opportuno consentire alle organizzazioni di produttori di esercitare altre attività, di carattere commerciale o di altro tipo. Occorre favorire la cooperazione tra le organizzazioni di produttori, permettendo che la commercializzazione di ortofrutticoli acquistati esclusivamente ad un'altra organizzazione di produttori riconosciuta non sia contabilizzata né per il calcolo dell'attività principale né a titolo di altre attività. Per quanto riguarda la fornitura di mezzi tecnici, è opportuno estendere le possibilità ammesse includendovi la fornitura attraverso i soci di un'organizzazione produttori. |
(20) |
Le organizzazioni di produttori possono detenere partecipazioni in filiali che contribuiscono ad incrementare il valore aggiunto della produzione dei soci. È opportuno stabilire le modalità per il calcolo del valore della produzione commercializzata. Le attività principali delle filiali, trascorso un periodo transitorio di adattamento, devono essere le stesse dell'organizzazione di produttori. |
(21) |
È opportuno stabilire modalità di applicazione relative al riconoscimento e al funzionamento delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni di produttori transnazionali e delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori di cui al regolamento (CE) n. 1182/2007. Per coerenza è opportuno che tali modalità riflettano per quanto possibile le disposizioni relative alle organizzazioni di produttori. |
(22) |
Per agevolare la concentrazione dell'offerta, occorre promuovere la fusione delle organizzazioni di produttori esistenti per crearne di nuove e definire le regole per la fusione dei programmi operativi delle organizzazioni che si sono fuse. |
(23) |
Fatto salvo il principio secondo cui un'organizzazione di produttori deve essere costituita per iniziativa degli stessi produttori e da questi controllata, è opportuno accordare agli Stati membri la facoltà di determinare a quali condizioni sia consentito ad altre persone fisiche o giuridiche di aderire ad un'organizzazione di produttori e/o ad un'associazione di organizzazioni produttori. |
(24) |
Al fine di garantire che le organizzazioni di produttori rappresentino realmente un numero minimo di produttori, risulta necessario che gli Stati membri prendano misure per evitare che una minoranza di soci, che eventualmente detengano la maggior quota del volume di produzione dell'organizzazione di produttori, eserciti un predominio abusivo sulla gestione e sul funzionamento dell'organizzazione. |
(25) |
Per tener conto delle diverse situazioni di produzione e di commercializzazione esistenti nella Comunità, è opportuno che gli Stati membri definiscano le condizioni per la concessione del prericonoscimento ai gruppi di produttori che presentano un piano di riconoscimento. |
(26) |
Per favorire la creazione di organizzazioni di produttori stabili e capaci di dare un contributo duraturo alla realizzazione degli obiettivi del regime ortofrutticolo, è opportuno che il prericonoscimento sia concesso unicamente ai gruppi di produttori che siano in grado di dimostrare di potersi conformare a tutti i requisiti prescritti per il riconoscimento entro un periodo prestabilito. |
(27) |
Occorre definire le informazioni che i gruppi di produttori devono fornire nel piano di riconoscimento. Affinché i gruppi di produttori possano più facilmente conformarsi ai requisiti per il riconoscimento, è necessario autorizzare la modificazione del piano. A questo scopo, è necessario conferire agli Stati membri la facoltà di richiedere al gruppo di produttori l'adozione di misure correttive per consentire la realizzazione del piano. |
(28) |
È possibile che il gruppo di produttori soddisfi i requisiti per il riconoscimento prima del completamento del piano di riconoscimento. Occorre adottare disposizioni che consentano a tali gruppi di presentare una domanda di riconoscimento unitamente ad un progetto di programma operativo. Per coerenza, la concessione del riconoscimento ad un gruppo di produttori deve implicare necessariamente la fine del piano di riconoscimento e l'interruzione della concessione dell'aiuto corrispondente. Tuttavia, per tener conto dei casi di finanziamenti pluriennali di investimenti, è opportuno permettere il riporto degli investimenti ammessi a beneficiare dell'aiuto nei programmi operativi. |
(29) |
Per agevolare la corretta applicazione del regime di aiuti intesi a coprire i costi di costituzione e di funzionamento amministrativo dei gruppi di produttori, è opportuno concedere un aiuto forfettario, soggetto ad un massimale nel rispetto delle limitazioni imposte dal bilancio. Inoltre, per tener conto delle diverse esigenze finanziarie dei gruppi di produttori di dimensioni diverse, il massimale deve essere adattato in funzione della produzione commercializzabile dei gruppi. |
(30) |
Per coerenza e per garantire una transizione armoniosa allo statuto di organizzazione di produttori riconosciuta, è opportuno che ai gruppi di produttori si applichino le stesse regole sulle attività principali e sul valore della produzione commercializzata. |
(31) |
In caso di fusioni, è opportuno prevedere la possibilità di concedere l'aiuto ai gruppi di produttori originati dalla fusione per tener conto del fabbisogno finanziario dei gruppi di produttori di nuova costituzione e garantire la corretta applicazione del regime di aiuto. |
(32) |
Per facilitare il funzionamento del regime di sostegno ai programmi operativi, occorre definire chiaramente la produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori, nonché specificare quali prodotti possono essere presi in considerazione e in quale fase di commercializzazione si calcola il valore della produzione commercializzata. È altresì opportuno ammettere altri metodi di calcolo della produzione commercializzata in caso di fluttuazioni annuali o di dati insufficienti. Per evitare abusi è opportuno vietare in linea di massima alle organizzazioni di produttori di cambiare i periodi di riferimento nel corso del programma. |
(33) |
Per garantire l'uso corretto dell'aiuto, occorre stabilire norme che disciplinino la gestione dei fondi di esercizio e i contributi finanziari dei soci, garantendo la massima flessibilità possibile a condizione che tutti i produttori possano beneficiare del fondo di esercizio e possano partecipare democraticamente alle decisioni sul suo utilizzo. |
(34) |
Occorre adottare disposizioni relative alla portata e alla struttura della strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili e della disciplina nazionale per le azioni ambientali. Il suo scopo è ottimizzare l'allocazione di risorse finanziarie e migliorare la qualità della strategia. |
(35) |
Ai fini di una sana gestione, occorre stabilire le procedure ed i termini per la presentazione e l'approvazione dei programmi operativi, in modo da permettere una valutazione adeguata delle informazioni da parte delle competenti autorità, nonché le misure e le attività che possono essere comprese nei programmi o da essi escluse. Poiché la gestione dei programmi è annuale, è opportuno prevedere che i programmi non approvati entro un dato termine siano rinviati di un anno. |
(36) |
È opportuno prevedere una procedura annuale di modificazione dei programmi operativi per l'anno successivo, affinché questi possano essere adeguati ad eventuali nuove condizioni, non prevedibili al momento della loro presentazione. È altresì opportuno consentire di modificare le misure e gli importi del fondo di esercizio durante l'anno di esecuzione di un programma. Le modifiche sono subordinate a determinati limiti e condizioni da definirsi dagli Stati membri, in particolare in merito alla loro comunicazione obbligatoria alle autorità competenti per garantire che i programmi approvati siano coerenti con gli obiettivi generali. |
(37) |
Per motivi di sicurezza finanziaria e giuridica è opportuno redigere un elenco delle operazioni e delle spese che non possono essere coperte dai programmi operativi. |
(38) |
Nel caso di investimenti in aziende individuali, al fine di evitare l'ingiustificato arricchimento di un privato che abbia interrotto i legami con l'organizzazione durante la vita utile dell'investimento, è opportuno adottare disposizioni che permettano all'organizzazione stessa di recuperare il valore residuo degli investimenti, qualora gli stessi siano di proprietà dell'aderente o dell'organizzazione. |
(39) |
Per garantire la corretta applicazione del regime è opportuno precisare le informazioni da inserire nella domanda di aiuto e le procedure per il pagamento del medesimo. Per evitare difficoltà di tesoreria è opportuno dare alle organizzazioni di produttori la possibilità di beneficiare di anticipi, previa costituzione di una cauzione di importo adeguato. Per motivi analoghi, deve essere disponibile un sistema alternativo per il rimborso delle spese già sostenute. |
(40) |
È opportuno stabilire modalità relative alla portata e all'applicazione delle misure di prevenzione e di gestione delle crisi. Tali modalità devono offrire, per quanto possibile, flessibilità e rapidità di applicazione in tempo di crisi e quindi dovrebbero consentire agli Stati membri e alle stesse organizzazioni di produttori di prendere le decisioni del caso. Nondimeno, le modalità in questione devono evitare abusi e fissare limiti, anche finanziari, al ricorso a determinate misure. Inoltre devono garantire il pieno rispetto delle condizioni fitosanitarie e ambientali. |
(41) |
Per quanto riguarda i ritiri dal mercato, è opportuno adottare modalità di applicazione per tener conto dell'impatto potenziale della misura. In particolare, occorre adottare norme relative al dispositivo di sostegno rinforzato previsto per i prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato che sono distribuiti gratuitamente come aiuto umanitario da parte di organizzazioni caritative e di talune altre opere o istituzioni. Inoltre, è necessario fissare dei massimali per il sostegno ai prodotti ritirati dal mercato, onde evitare che il ritiro dal mercato diventi sistematicamente uno sbocco alternativo all'immissione dei prodotti sul mercato. In questo contesto, per i prodotti già soggetti a massimali dell'indennità comunitaria di ritiro ai sensi dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno continuare ad applicare detti massimali, eventualmente maggiorati in una certa misura per tener conto del fatto che i ritiri sono attualmente cofinanziati. Per altri prodotti, per i quali l'esperienza non ha finora evidenziato un rischio di eccessivi ritiri, è opportuno conferire agli Stati membri la facoltà di fissare massimali di aiuto. In ogni caso è comunque opportuno, per gli stessi motivi, fissare un limite quantitativo ai ritiri per prodotto e per organizzazione di produttori. |
(42) |
Occorre adottare modalità di applicazione in merito all'aiuto finanziario nazionale che gli Stati membri possono concedere in regioni della Comunità in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso, con una definizione del concetto di livello di organizzazione scarso. Occorre prevedere le procedure di approvazione degli aiuti nazionali suddetti, nonché per l'approvazione e la fissazione dell'importo e dell'aliquota del rimborso comunitario dell'aiuto, procedure che dovrebbero riflettere quelle attualmente in vigore. |
(43) |
È necessario adottare modalità di applicazione, in particolare disposizioni procedurali, in merito alle condizioni alle quali le regole adottate dalle organizzazioni di produttori o dalle associazioni di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo possono essere estese a tutti i produttori stabiliti in una determinata circoscrizione economica. Inoltre, nei casi in cui la produzione è venduta sull'albero, occorre precisare quali regole devono essere estese ai produttori e agli acquirenti. |
(44) |
I produttori di mele comunitari si sono recentemente trovati in una situazione difficile, dovuta tra l'altro ad un sensibile aumento delle importazioni di mele da alcuni paesi dell'emisfero australe. Occorre pertanto migliorare il controllo delle importazioni di mele. Lo strumento idoneo a questo scopo è costituito da un meccanismo basato sul rilascio di titoli di importazione, previa costituzione di una cauzione a garanzia dell'effettiva esecuzione delle operazioni per le quali sono stati richiesti i titoli di importazione. È necessario applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (25) e del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (26). |
(45) |
Occorre adottare modalità di applicazione del regime del prezzo di entrata degli ortofrutticoli. Poiché la maggior parte degli ortofrutticoli deperibili sono forniti in conto consegna, sorgono particolari difficoltà per la determinazione del valore di tali prodotti. È necessario stabilire i possibili metodi di calcolo del prezzo di entrata in base al quale i prodotti importati sono classificati nella tariffa doganale comune. In particolare, occorre fissare valori forfettari di importazione in base alla media ponderata dei prezzi medi dei prodotti e adottare una disposizione particolare per i casi in cui non siano disponibili i prezzi dei prodotti di una determinata origine. È opportuno prevedere la costituzione di una cauzione, in determinate circostanze, a garanzia della corretta applicazione del sistema. |
(46) |
Occorre adottare modalità di applicazione in merito ai dazi di importazione addizionali rispetto a quelli previsti dalla tariffa doganale comune, che possono essere imposti a taluni prodotti. I dazi addizionali possono essere imposti se i volumi di importazione dei rispettivi prodotti superano i livelli limite stabiliti per prodotto e per periodo di applicazione. Le merci in viaggio verso la Comunità sono esenti dall'applicazione dei dazi addizionali e perciò occorre prevedere disposizioni specifiche per queste merci. |
(47) |
È opportuno disporre un'adeguata sorveglianza e valutazione dei programmi e dei regimi in corso, per valutarne l'efficienza e l'efficacia sia da parte delle organizzazioni di produttori che degli Stati membri. |
(48) |
È opportuno stabilire il tipo, il formato e i mezzi di trasmissione delle comunicazioni necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento, comprese le comunicazioni che i produttori e le organizzazioni di produttori sono tenuti a trasmettere agli Stati membri e quelle che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione, come pure le conseguenze derivanti da una trasmissione tardiva o imprecisa di tali comunicazioni. |
(49) |
Occorre disciplinare i controlli necessari per garantire la corretta applicazione del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1182/2007, nonché le sanzioni da irrogare per le irregolarità riscontrate. Si tratta sia dei controlli e delle sanzioni specificamente previsti a livello comunitario che di eventuali controlli e sanzioni nazionali supplementari. Tali controlli e sanzioni devono essere efficaci, dissuasivi e proporzionati. Occorre adottare le disposizioni necessarie per risolvere i casi di errore palese, di forza maggiore e altre circostanze eccezionali in modo da garantire la parità di trattamento dei produttori. È opportuno adottare disposizioni per i casi di situazioni create artificialmente in modo da evitare che possano derivarne eventuali vantaggi. |
(50) |
È opportuno adottare disposizioni per favorire il passaggio armonioso dal regime precedente al nuovo regime istituito dal presente regolamento e per garantire l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1182/2007. |
(51) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Campo di applicazione e significato dei termini
1. Il presente regolamento reca modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007.
2. I termini utilizzati nei regolamenti di cui al paragrafo 1 quando sono utilizzati nel presente regolamento hanno lo stesso significato, salvo disposizione contraria del medesimo.
Articolo 2
Campagne di commercializzazione
Le campagne di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 decorrono dal 1o gennaio al 31 dicembre.
TITOLO II
CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 3
Esenzioni e deroghe all'applicazione delle norme di commercializzazione
1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1182/2007, non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione:
a) |
i prodotti avviati agli stabilimenti di trasformazione, tranne se il presente regolamento fissa criteri qualitativi minimi per i prodotti destinati alla trasformazione industriale; |
b) |
i prodotti che il produttore cede, nella propria azienda, al consumatore per il fabbisogno personale di quest'ultimo; nonché |
c) |
previa decisione della Commissione, adottata su richiesta di uno Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, i prodotti di una regione determinata venduti al dettaglio in tale regione per soddisfare un consumo locale tradizionale notorio. |
2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1182/2007, non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione all'interno della regione di produzione:
a) |
i prodotti venduti o consegnati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall'azienda del produttore verso tali centri; nonché |
b) |
i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio. |
3. In deroga all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri possono esentare i seguenti prodotti dall'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione o ad alcune delle loro disposizioni:
a) |
i prodotti esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, consegnati o altrimenti commercializzati dal produttore nei luoghi di vendita all'ingrosso, in particolare sui mercati alla produzione, situati nella regione di produzione; nonché |
b) |
i prodotti avviati da questi luoghi di vendita all'ingrosso verso centri di condizionamento e di imballaggio o centri di deposito situati nella stessa regione di produzione. |
In caso di applicazione del primo comma, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure adottate.
4. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, è fornita all'autorità competente dello Stato membro la prova che soddisfano le condizioni previste, in particolare per quanto concerne la destinazione.
Articolo 4
Indicazioni esterne
1. Le indicazioni previste dalle norme di commercializzazione stabilite ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1182/2007 sono riportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nell'imballaggio o solidamente fissata ad esso.
2. Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.
Articolo 5
Indicazioni esterne per le merci vendute al minuto
Nella fase della vendita al minuto, se i prodotti sono offerti nell'imballaggio, le indicazioni esterne previste dalle norme di commercializzazione stabilite ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1182/2007 sono presentate in modo chiaro e leggibile.
Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27), è indicato il peso netto, oltre a tutte le indicazioni previste dalle norme di commercializzazione. Tuttavia, per i prodotti venduti abitualmente al pezzo, l'obbligo di indicare il peso netto non si applica se il numero di pezzi può essere chiaramente visto e facilmente contato dall'esterno o se tale numero è indicato sull'etichetta.
I prodotti possono non essere presentati nell'imballaggio purché il rivenditore al minuto apponga sulla merce messa in vendita un cartello sul quale figurino in caratteri molto chiari e leggibili le indicazioni previste dalle norme di commercializzazione e dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 in merito alla varietà, al paese di origine del prodotto e alla categoria.
Articolo 6
Imballaggi di vendita
1. Gli imballaggi di vendita degli ortofrutticoli freschi di peso netto pari o inferiore a 3 kg possono contenere miscugli di ortofrutticoli freschi di specie diverse alle seguenti condizioni:
a) |
i prodotti siano omogenei per quanto riguarda la qualità e, per ciascuna specie, conformi alle norme, ai sensi del paragrafo 2; |
b) |
sugli imballaggi sia apposta una dicitura appropriata, conformemente al paragrafo 3; nonché |
c) |
il miscuglio non sia tale da indurre in errore i consumatori. |
2. I prodotti contenuti negli imballaggi di cui al paragrafo 1 appartengono alla stessa categoria commerciale di cui all'allegato I.
Se il miscuglio contiene prodotti a cui non si applicano le norme di commercializzazione comunitarie, i prodotti devono essere classificati nella stessa categoria, secondo l'allegato I.
3. Le indicazioni esterne sugli imballaggi di vendita di cui al paragrafo 1 e/o su ogni imballaggio che li contiene recano almeno i seguenti dati:
a) |
il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore. Quest'indicazione può essere sostituita:
|
b) |
il nome di ciascuno dei prodotti o specie contenuti nell'imballaggio; |
c) |
il nome della varietà o del tipo commerciale di ogni prodotto contenuto nel miscuglio se la norma di commercializzazione comunitaria lo richiede per i prodotti non mescolati; |
d) |
il paese d'origine di ciascuno dei prodotti presenti, immediatamente accanto al nome del prodotto corrispondente; nonché |
e) |
la categoria. |
Per gli ortofrutticoli che sono oggetto di norme comunitarie di commercializzazione, le suddette indicazioni sostituiscono quelle previste dalle norme corrispondenti.
CAPO II
Controlli della conformità alle norme di commercializzazione
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 7
Campo di applicazione
Il presente capo stabilisce le modalità che gli Stati membri applicano quando eseguono i controlli, in tutte le fasi della commercializzazione, del rispetto delle norme di commercializzazione stabilite ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1182/2007.
Articolo 8
Organismi competenti
1. Gli Stati membri designano:
a) |
un'unica autorità competente incaricata del coordinamento e dei contatti nelle materie disciplinate dal presente capo, in appresso denominata «l'autorità di coordinamento», e |
b) |
un organismo o vari organismi di controllo incaricati dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1182/2007, in appresso «gli organismi di controllo». |
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) |
il nome e l'indirizzo, postale ed elettronico, dell'autorità di coordinamento che hanno designato in applicazione del paragrafo 1; |
b) |
il nome e l'indirizzo, postale ed elettronico, degli organismi di controllo che hanno designato in applicazione del paragrafo 1; nonché |
c) |
la definizione precisa delle rispettive sfere di competenza degli organismi di controllo designati. |
3. L'autorità di coordinamento può coincidere con l'organismo di controllo o con uno degli organismi di controllo o con qualsiasi altro organismo designato in conformità del paragrafo 1.
4. La Commissione pubblica l'elenco delle autorità di coordinamento designate dagli Stati membri nei modi che ritiene più opportuni.
Articolo 9
Banca dati degli operatori
1. Gli Stati membri creano una banca dati degli operatori del settore ortofrutticolo in cui figurano, alle condizioni definite dal presente articolo, gli operatori che partecipano alla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione stabilite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1182/2007.
Ai fini del presente capo, per operatore si intende la persona fisica o giuridica che detiene prodotti ortofrutticoli freschi, soggetti a norme di commercializzazione, destinati ad essere esposti per la vendita, messi in vendita o altrimenti commercializzati, per conto proprio o per conto terzi, sul territorio comunitario e/o destinati ad essere esportati in paesi terzi.
2. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la registrazione o meno, nella banca dati, delle seguenti categorie di operatori:
a) |
gli operatori che, per l'attività svolta, sono esonerati, ai sensi dell'articolo 3, dall'obbligo di conformarsi alle norme di commercializzazione; nonché |
b) |
le persone fisiche o giuridiche la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consiste esclusivamente nel trasporto delle merci oppure nella vendita al minuto di piccoli quantitativi di ortofrutticoli. |
3. Se la banca dati è costituita di vari elementi distinti, l'autorità di coordinamento provvede a garantirne l'uniformità, anche in occasione degli aggiornamenti che vi vengono regolarmente apportati, in particolare dagli organismi di controllo, in base alle informazioni acquisite nel corso dei controlli compiuti in tutte le fasi della commercializzazione.
4. La banca dati contiene, per ogni operatore, il numero di registrazione, il nome, l'indirizzo, le informazioni necessarie ai fini della sua classificazione in una delle categorie di cui all'articolo 10, in particolare la posizione che occupa nella catena commerciale, un'indicazione dell'importanza dell'operatore e informazioni relative alle risultanze di controlli precedenti compiuti presso l'operatore, nonché qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini del controllo.
5. Gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni che gli Stati membri ritengono necessarie per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali devono essere registrati nella rispettiva banca dati nazionale gli operatori che non sono stabiliti sul loro territorio, ma che vi svolgono la loro attività.
Sezione 2
Controlli sul mercato interno
Articolo 10
Controlli di conformità sul mercato interno
1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controlli a campione della conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti detenuti dagli operatori, in tutte le fasi della commercializzazione.
Nell'ambito di tale regime gli Stati membri stabiliscono, in base ad un'analisi del rischio che un operatore commercializzi prodotti non conformi alle norme di commercializzazione, la frequenza dei controlli che devono essere effettuati dagli organismi di controllo, la quale deve essere sufficiente a garantire il rispetto della normativa comunitaria per ciascuna delle categorie di operatori prestabilite.
La suddetta analisi del rischio si basa, in particolare, sulle dimensioni delle imprese, sulla posizione che occupano nella catena commerciale, sulle risultanze di controlli precedenti e su eventuali altri parametri da definirsi dagli Stati membri.
Gli operatori che procedono al condizionamento e all'imballaggio degli ortofrutticoli, in particolare nella regione di produzione, sono sottoposti a controlli più frequenti rispetto alle altre categorie di operatori. I controlli possono essere eseguiti anche nel corso del trasporto.
Se dai controlli emergono irregolarità significative, gli organismi di controllo aumentano la frequenza dei controlli eseguiti presso gli operatori interessati.
2. Gli operatori sono tenuti a comunicare agli organismi di controllo le informazioni che questi ultimi ritengono necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli.
3. Gli Stati membri possono autorizzare gli operatori che offrono sufficienti garanzie quanto al tasso di conformità costante ed elevato degli ortofrutticoli soggetti alle norme di commercializzazione di cui curano la spedizione ad apporre su ogni imballaggio l'etichetta il cui facsimile figura nell'allegato II. Tale autorizzazione è concessa per un periodo di tre anni rinnovabile.
Inoltre, per poter avvalersi del facsimile, gli operatori devono:
a) |
disporre di addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta dallo Stato membro; |
b) |
possedere attrezzature adeguate per il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti; |
c) |
impegnarsi ad eseguire controlli di conformità sulle merci che spediscono e tenere un registro con i dati relativi a tutte le operazioni di controllo compiute. |
Lo Stato membro revoca l'autorizzazione di apporre l'etichetta riportata nell'allegato II su ogni imballaggio agli operatori che non sono più in grado di garantire un tasso di conformità costante ed elevato, o qualora non sia più rispettata una delle condizioni di cui al secondo comma.
4. L'autorità di coordinamento comunica alla Commissione le disposizioni del regime di controllo di cui al paragrafo 1. In tale comunicazione sono precisate, in particolare, le categorie di operatori definite e la frequenza dei controlli stabilita per ciascuna categoria, nonché eventualmente le modalità d'applicazione del paragrafo 3, le modalità d'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, e le percentuali minime di controlli stabilite per i diversi operatori interessati. Qualsiasi ulteriore modifica del regime di controllo è comunicata immediatamente alla Commissione.
5. Gli organismi di controllo che riscontrino sul territorio di uno Stato membro la non conformità di una partita di merci provenienti da un altro Stato membro, a causa di difetti o alterazioni già constatabili nei prodotti all'atto dell'imballaggio, provvedono a comunicare immediatamente alle autorità di coordinamento degli Stati membri eventualmente interessati il caso di non conformità constatato fino alla fase del commercio all'ingrosso, comprese le centrali di distribuzione.
Articolo 11
Controllo di conformità nella fase dell'esportazione
1. L'organismo di controllo competente per la fase dell'esportazione sottopone ad un controllo di conformità alle norme di commercializzazione i prodotti destinati all'esportazione nei paesi terzi, prima che lascino il territorio doganale della Comunità.
Gli esportatori sono tenuti a comunicare agli organismi di controllo le informazioni che questi ultimi ritengono necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli.
2. Per ogni categoria di operatori interessati gli Stati membri possono fissare, in base ad un'analisi del rischio, una percentuale minima delle spedizioni e dei quantitativi che saranno sottoposti a controllo di conformità da parte dell'organismo di controllo competente per la fase dell'esportazione. Tale percentuale deve essere sufficiente a garantire il rispetto della normativa comunitaria. Se dai controlli emergono irregolarità significative, gli organismi di controllo aumentano la percentuale delle spedizioni da controllare presso gli operatori interessati.
Gli Stati membri possono applicare le disposizioni di cui al primo comma agli operatori che soddisfano le seguenti condizioni:
a) |
offrono sufficienti garanzie quanto al tasso di conformità costante ed elevato degli ortofrutticoli che commercializzano; |
b) |
dispongono di addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta dallo Stato membro; |
c) |
si impegnano ad eseguire controlli di conformità sulle merci che commercializzano; nonché |
d) |
si impegnano a tenere un registro di tutti i controlli eseguiti. |
3. L'organismo di controllo rilascia il certificato di conformità di cui all'allegato III per ciascuna partita destinata all'esportazione che, in esito ai controlli di cui al paragrafo 1, risulti conforme alle norme. Se l'esportazione è composta da varie partite, la loro conformità può essere certificata globalmente su un unico certificato che enumera distintamente le varie partite che compongono la spedizione.
Se a norma del paragrafo 2 l'organismo di controllo competente per la fase dell'esportazione non ha controllato le partite oggetto del certificato di conformità, nella casella 13 (Osservazioni) del certificato figura l'indicazione «autocontrollo (articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 0000/2007)».
4. L'autorità doganale competente può accettare la dichiarazione doganale di esportazione soltanto se:
a) |
le merci sono accompagnate dal certificato di cui al paragrafo 3 oppure dal certificato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, o |
b) |
l'organismo di controllo competente ha informato l'autorità doganale, con ogni mezzo idoneo, che per le partite di cui trattasi è stato rilasciato uno dei due certificati summenzionati. |
Articolo 12
Controlli di conformità nella fase dell'importazione
1. Prima dell'immissione in libera pratica, gli ortofrutticoli in provenienza da paesi terzi sono sottoposti ad un controllo di conformità alle norme di commercializzazione.
Gli importatori comunicano agli organismi di controllo le informazioni che questi ultimi ritengono necessarie per l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 16, paragrafo 1.
2. Fatte salve le disposizioni della sezione 3, l'organismo di controllo competente per la fase dell'importazione procede ad un controllo di conformità per ciascuna partita importata e rilascia, in caso di conformità dei prodotti, il certificato di conformità di cui all'allegato III. Se l'importazione è composta da varie partite, la loro conformità può essere certificata globalmente su un unico certificato che enumera distintamente le varie partite che compongono la spedizione.
3. L'autorità doganale autorizza l'immissione in libera pratica soltanto se:
a) |
le merci sono accompagnate dal certificato di cui al paragrafo 2, oppure dal certificato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, oppure dal certificato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, o |
b) |
l'organismo di controllo competente ha informato l'autorità doganale, con ogni mezzo idoneo, che per le partite di cui trattasi è stato rilasciato uno dei certificati summenzionati. |
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, l'organismo di controllo competente per la fase dell'importazione, se ritiene che il rischio di non conformità sia limitato per determinate partite, può decidere di non effettuare il controllo sulle medesime. In tal caso trasmette all'autorità doganale una dichiarazione timbrata, oppure informa in qualsiasi altra maniera tale autorità che può procedere allo sdoganamento.
Ai fini dell'applicazione del primo comma, l'organismo di controllo stabilisce preventivamente i criteri di valutazione dei rischi di non conformità e fissa, in base ad un'analisi del rischio, per ciascun tipo d'importazione definito, le percentuali minime di spedizioni e di quantitativi che saranno sottoposti a controllo di conformità dall'organismo di controllo competente per la fase dell'importazione. In ogni caso, le percentuali fissate a norma del presente paragrafo devono essere sensibilmente superiori a quelle fissate a norma dell'articolo 16, paragrafo 1.
5. La Commissione elabora linee direttrici comuni al fine di rendere più uniforme l'applicazione del paragrafo 4 negli Stati membri. L'autorità di coordinamento comunica immediatamente alla Commissione le modalità di applicazione del paragrafo 4, compresi i criteri e le percentuali minime di cui al secondo comma del medesimo, nonché ogni ulteriore modifica di dette modalità.
6. Se una partita di merce importata in provenienza da un paese terzo è ritenuta non conforme, l'autorità di coordinamento dello Stato membro interessato ne avverte immediatamente la Commissione e le autorità di coordinamento degli Stati membri eventualmente interessati, che provvedono alla diffusione dell'informazione sul loro territorio. La comunicazione alla Commissione è effettuata attraverso il sistema elettronico da essa indicato.
Sezione 3
Controlli effettuati da paesi terzi
Articolo 13
Riconoscimento dei controlli effettuati dai paesi terzi prima dell'importazione nella Comunità
1. A richiesta di un paese terzo, secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, la Commissione può riconoscere le operazioni di controllo di conformità compiute da tale paese prima dell'esportazione nella Comunità.
2. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 può essere concesso ai paesi terzi che lo richiedano e sul cui territorio sono rispettate le norme di commercializzazione comunitarie o norme almeno equivalenti per i prodotti esportati nella Comunità.
Nel riconoscimento è precisata l'autorità competente del paese terzo sotto la cui responsabilità sono compiute le operazioni di controllo di cui al paragrafo 1. Tale autorità cura i contatti con la Comunità. Nel riconoscimento sono altresì precisati gli organismi di controllo a cui è affidata l'esecuzione dei controlli, in appresso denominati «organismi di controllo del paese terzo».
Il riconoscimento verte esclusivamente sui prodotti originari di tale paese terzo e può essere limitato a certi prodotti.
3. Gli organismi di controllo del paese terzo devono essere ufficiali o ufficialmente riconosciuti dall'autorità di cui al paragrafo 2, offrire sufficienti garanzie e disporre del personale, del materiale e delle attrezzature necessarie all'esecuzione dei controlli secondo i metodi di cui all'articolo 20, paragrafo 1 o metodi equivalenti.
4. L'elenco dei paesi i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi del presente articolo e dei relativi prodotti sono enumerati nella parte A dell'allegato IV. Nella parte B del medesimo allegato figurano gli estremi delle autorità competenti e degli organismi di controllo, mentre nella parte C del medesimo allegato figurano i moduli dei certificati di cui all'articolo 14.
Articolo 14
Certificati
1. Gli organismi di controllo del paese terzo redigono, per ciascuna partita controllata prima dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, il certificato di conformità di cui all'allegato III oppure qualsiasi altro modulo convenuto dalla Commissione con il paese terzo di cui trattasi. Se un'importazione è composta da varie partite, la loro conformità può essere certificata globalmente su un unico certificato che enumera distintamente le varie partite che compongono la spedizione.
I moduli su cui vengono redatti i certificati di cui al primo comma sono definiti in sede di riconoscimento di cui all'articolo 13, paragrafo 1.
2. Solo un esemplare del certificato può essere identificato con la dicitura «originale». Le eventuali copie supplementari recano la dicitura «copia». Le autorità competenti della Comunità accettano come valido soltanto l'originale del certificato.
Il formato del modulo è di 210 × 297 mm; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare è carta bianca per scritture, senza paste meccaniche, del peso di almeno 40 g/m2.
Il modulo è stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità.
I moduli devono essere compilati con un processo meccanografico o similare.
Il certificato non deve presentare alcuna cancellatura o sovrascritta. Le eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo, ove occorra, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall'autore e autenticata dall'autorità emittente.
Ogni certificato reca un numero di serie, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.
L'autorità emittente conserva una copia di ciascun certificato rilasciato.
Articolo 15
Sospensione del riconoscimento
La Commissione può sospendere il riconoscimento se constata, per un numero significativo di partite o per quantità ingenti, che le merci non corrispondono ai dati indicati nei certificati di conformità rilasciati dagli organismi di controllo del paese terzo, o se non è stata data risposta soddisfacente alle richieste di controlli a posteriori di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
Articolo 16
Controlli supplementari da parte degli Stati membri
1. Gli Stati membri verificano, nella fase dell'importazione, la conformità alle norme dei prodotti importati alle condizioni di cui alla presente sezione, sottoponendo a controlli materiali di conformità, per ogni paese terzo, una percentuale significativa delle spedizioni e dei quantitativi importati secondo tali condizioni. Tale percentuale è sufficiente a garantire che gli organismi di controllo del paese terzo rispettano la normativa comunitaria. Gli Stati membri provvedono ad applicare le misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, alle partite così controllate che risultino non conformi alle norme di commercializzazione.
Se dai controlli emergono irregolarità significative, gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione e gli organismi di controllo aumentano la percentuale delle spedizioni e dei quantitativi da sottoporre a controllo a norma del presente articolo.
Se lo Stato membro esige il pagamento di una tassa destinata a coprire le spese dei controlli di cui al presente paragrafo, il suo importo riflette la percentuale di spedizioni e di quantitativi sottoposti a controllo, che è inferiore a quella indicata all'articolo 12 per i controlli ivi previsti.
2. Ogniqualvolta si manifestino dubbi fondati quanto all'autenticità di un certificato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, o all'esattezza delle informazioni ivi contenute, viene effettuato un controllo a posteriori.
L'autorità competente della Comunità rinvia il certificato o la relativa copia all'omologa autorità del paese terzo, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, indicando, ove del caso, i motivi che giustificano un'indagine e tutte le informazioni ottenute che lasciano presupporre che quanto riportato nel certificato non sia esatto o che il certificato stesso non sia autentico. Le richieste di controllo a posteriori sono portate quanto prima a conoscenza della Commissione, così come l'esito di ciascuna di esse.
Se viene richiesto un controllo a posteriori, l'importatore dei relativi prodotti può chiedere agli organismi di controllo competenti di effettuare un controllo di conformità ai sensi dell'articolo 12.
Articolo 17
Obblighi di comunicazione
1. L'autorità di coordinamento comunica alla Commissione, per ogni trimestre entro la fine del trimestre successivo, per paese terzo e per prodotto, il numero di partite e i quantitativi importati a norma dell'articolo 13, nonché il numero di partite e i quantitativi sottoposti al controllo di conformità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, indicando le partite per le quali gli organismi di controllo abbiano riscontrato che le merci non erano conformi ai dati riportati nei certificati di conformità rilasciati dall'organismo di controllo del paese terzo e precisando la quantità di ognuna di tali partite e la natura dei difetti constatati.
2. Le autorità doganali operano in stretta collaborazione con l'autorità di coordinamento e/o con gli organismi di controllo, in particolare per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, e forniscono loro tutte le informazioni necessarie.
Articolo 18
Cooperazione amministrativa
1. L'applicazione delle disposizioni della presente sezione è subordinata all'istituzione di una procedura di cooperazione amministrativa tra la Comunità e ogni paese terzo interessato.
A tal fine, i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione ogni informazione utile relativa alle operazioni di controllo, in particolare gli esemplari dei timbri utilizzati dagli organismi di controllo e, ove necessario e senza indugio, qualsiasi modifica di tali informazioni. La Commissione trasmette le informazioni suddette, e le eventuali ulteriori modifiche, alle autorità di coordinamento degli Stati membri che ne informano le autorità doganali e le altre autorità competenti.
Dopo l'istituzione della cooperazione amministrativa e a seguito di ogni modifica significativa delle informazioni comunicate da un paese terzo nel quadro della suddetta cooperazione o riguardo ai nomi e agli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di controllo, la Commissione pubblica un avviso in merito nei modi che ritiene appropriati.
2. Il riconoscimento dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 4, si applica a decorrere dalla data in cui la Commissione rende pubblico l'avviso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, relativo all'istituzione della cooperazione amministrativa tra la Comunità e il paese terzo interessato.
Sezione 4
Prodotti destinati alla trasformazione
Articolo 19
Prodotti destinati alla trasformazione
1. Ai fini del presente regolamento i prodotti destinati alla trasformazione sono gli ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione, conferiti alle industrie di trasformazione per esservi trasformati in prodotti che rientrano in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella del prodotto fresco iniziale.
2. Gli organismi di controllo competenti rilasciano il certificato di destinazione industriale di cui all'allegato V per i prodotti destinati all'esportazione nei paesi terzi e per i prodotti importati nella Comunità, se tali prodotti sono destinati alla trasformazione e non sono pertanto soggetti all'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Essi controllano il rispetto delle disposizioni specifiche in materia di etichettatura di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
3. Nella fase dell'importazione, dopo aver rilasciato il certificato di cui al paragrafo 2, l'organismo di controllo competente trasmette immediatamente all'autorità di coordinamento dello Stato membro in cui sarà realizzata la trasformazione industriale una copia del suddetto certificato nonché tutte le informazioni necessarie ai fini di un eventuale controllo delle operazioni di trasformazione. Dopo la trasformazione, l'impresa trasformatrice restituisce il certificato all'organismo di controllo competente, il quale si accerta che i prodotti abbiano effettivamente subito una trasformazione industriale.
4. Gli imballaggi dei prodotti destinati alla trasformazione industriale recano un'etichettatura in cui figura in maniera ben visibile l'indicazione «destinazione industriale» od ogni altra dicitura di significato equivalente. Per le spedizioni di merci alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, tale indicazione figura su un documento che accompagna la merce o affisso in maniera ben visibile all'interno del mezzo di trasporto.
5. Gli Stati membri adottano tutte le misure del caso, in particolare ai fini della collaborazione con gli altri Stati membri interessati, per evitare che le merci destinate al mercato dei prodotti freschi siano spedite fuori della regione di produzione sotto forma di merci destinate alla trasformazione industriale.
Sezione 5
Metodi di controllo
Articolo 20
Metodi di controllo
1. I controlli di conformità previsti nel presente capo, eccetto quelli eseguiti nella fase della vendita al minuto al consumatore finale, si effettuano, salvo disposizione contraria del presente regolamento, secondo i metodi descritti nell'allegato VI.
Gli Stati membri stabiliscono modalità specifiche per il controllo della conformità nella fase della vendita al minuto al consumatore.
2. Se dal controllo emerge che le merci sono conformi alle norme di commercializzazione, il competente organismo di controllo può rilasciare il certificato di conformità di cui all'allegato III. Tale certificato è comunque rilasciato nelle fasi d'importazione e di esportazione.
3. In caso di non conformità alle norme, l'organismo di controllo rilascia un attestato di non conformità per l'operatore o il suo rappresentante. Le merci oggetto di un attestato di non conformità non possono essere spostate senza l'autorizzazione dell'organismo di controllo che l'ha rilasciato. Tale autorizzazione può essere subordinata al rispetto di condizioni stabilite dall'organismo di controllo.
Gli operatori possono decidere di rendere conforme la merce o parte di essa. La merce resa conforme non può essere commercializzata prima che l'organismo di controllo competente si accerti della conformità della merce con i mezzi ritenuti idonei. Se del caso, tale organismo rilascia il certificato di conformità di cui all'allegato III per la partita o la parte della partita resa conforme.
Se un organismo di controllo accoglie la richiesta di un operatore di rendere conforme la merce in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stato eseguito il controllo che ne ha accertato la non conformità, gli Stati membri interessati adottano i provvedimenti che ritengono utili, segnatamente in materia di collaborazione reciproca, per verificare che la merce venga effettivamente resa conforme.
Se la merce non può essere resa conforme, né essere destinata all'alimentazione animale, alla trasformazione industriale o a qualsiasi altro uso non alimentare, l'organismo di controllo può, se necessario, chiedere agli operatori di prendere misure adeguate allo scopo di garantire che i prodotti considerati non siano commercializzati.
Gli operatori comunicano le informazioni che gli Stati membri giudicano necessarie ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.
4. Ai fini dell'applicazione del presente capo, le fatture e i documenti di accompagnamento riportano la categoria di qualità, il paese di origine ed eventualmente la destinazione industriale dei prodotti. Tale obbligo non vale nel caso della vendita al minuto al consumatore finale.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
CAPO I
Requisiti e riconoscimento
Sezione 1
Definizioni
Articolo 21
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) |
«produttore», un agricoltore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007; |
b) |
«filiale», impresa nella quale una o più organizzazioni di produttori o le loro associazioni detengono una partecipazione e che contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori; |
c) |
«organizzazione di produttori transnazionale», qualsiasi organizzazione in cui almeno un'azienda appartenente ai produttori è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organizzazione di produttori; |
d) |
«associazione transnazionale di organizzazioni di produttori», qualsiasi associazione di organizzazioni di produttori in cui almeno una delle organizzazioni associate è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'associazione; |
e) |
«obiettivo di convergenza», l'obiettivo dell'azione a favore degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati conformemente alla legislazione comunitaria che disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC) per il periodo 1o gennaio 2007 — 31 dicembre 2013; |
f) |
«misura»,
|
g) |
«azione», una specifica attività o uno specifico strumento destinato a conseguire un preciso obiettivo operativo che concorra al raggiungimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007; |
h) |
«sottoprodotto», un prodotto ottenuto dalla preparazione e/o dalla trasformazione di un prodotto ortofrutticolo, che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale risultato ricercato; |
i) |
«prima trasformazione», la trasformazione di un prodotto ortofrutticolo in uno dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE. Non sono considerate come prima trasformazione le operazioni effettuate in vista della commercializzazione del prodotto fresco, quali la pulitura, il taglio, la mondatura, l'essiccazione e il condizionamento; |
j) |
«livello interprofessionale» ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, una o più delle attività elencate all'articolo 20, lettera c), dello stesso regolamento approvate dallo Stato membro e gestite congiuntamente da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori e da almeno un altro operatore attivo nella filiera della trasformazione e/o della distribuzione; |
k) |
«indicatore iniziale», un indicatore che rispecchi una situazione esistente o una tendenza in atto all'inizio di un periodo di programmazione, in grado di fornire informazioni utili:
|
2. Gli Stati membri definiscono, in funzione delle proprie strutture giuridiche e amministrative nazionali, le persone giuridiche a cui si applicano, nel loro territorio, l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007. Se del caso, gli Stati membri adottano anche disposizioni recanti una definizione precisa di parti di persone giuridiche ai fini dell'applicazione dei citati articoli.
Sezione 2
Requisiti applicabili alle organizzazioni di produttori
Articolo 22
Prodotti
1. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 per il prodotto o per il gruppo di prodotti precisato nella domanda di riconoscimento, fatte salve eventuali decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.
2. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per i prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione soltanto se tali organizzazioni sono in grado di garantire che i prodotti vengono conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo.
Articolo 23
Numero minimo di soci
Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica.
Articolo 24
Periodo minimo di adesione
1. La durata minima dell'adesione di un produttore non è inferiore ad un anno.
2. Il recesso dell'aderente è comunicato per iscritto all'organizzazione di produttori. Gli Stati membri fissano il termine di preavviso, non superiore a sei mesi, e la data in cui il recesso acquista efficacia.
Articolo 25
Strutture e attività delle organizzazioni di produttori
Gli Stati membri si accertano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia:
a) |
la conoscenza della produzione dei loro soci, |
b) |
la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci, |
c) |
la gestione commerciale e finanziaria e |
d) |
la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione. |
Articolo 26
Valore o volume della produzione commercializzabile
Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, il valore o il volume della produzione commercializzabile è calcolato secondo gli stessi criteri applicati al valore della produzione commercializzata stabiliti agli articoli 52 e 53 del presente regolamento.
Articolo 27
Mezzi tecnici
Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1182/2007, se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, si ritiene che adempia i propri obblighi se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o mediante il ricorso all'esternalizzazione.
Articolo 28
Attività principali delle organizzazioni di produttori
1. L'attività principale di un'organizzazione di produttori consiste nella concentrazione dell'offerta e nella commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali è riconosciuta.
2. Il valore della produzione commercializzata venduta da un'organizzazione di produttori, appartenente ai propri soci e ai soci di altre organizzazioni di produttori, è superiore al valore della rimanente produzione commercializzata venduta dalla medesima organizzazione di produttori.
Tale calcolo si basa esclusivamente sui prodotti per i quali l'organizzazione produttori è riconosciuta.
3. In caso di applicazione dell'articolo 52, paragrafo 7, il paragrafo 2 del presente articolo si applica mutatis mutandis alle filiali a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Articolo 29
Esternalizzazione
Per esternalizzazione di un'attività di un'organizzazione produttori si intende un accordo commerciale concluso dalla medesima organizzazione di produttori con un altro soggetto, che può essere costituito anche da un suo socio o una sua filiale, per l'esecuzione dell'attività prevista. L'organizzazione di produttori rimane tuttavia responsabile dell'esecuzione dell'attività e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale finalizzato all'esecuzione di tale attività.
Il primo comma si applica mutatis mutandis all'esternalizzazione di attività da parte di un'associazione di organizzazioni di produttori.
Articolo 30
Organizzazioni di produttori transnazionali
1. Un'organizzazione di produttori transnazionale è stabilita nello Stato membro in cui dispone di importanti impianti operativi o di un numero significativo di soci e/o in cui realizza una quota rilevante della produzione commercializzata.
2. Lo Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori transnazionale è competente a:
a) |
riconoscere l'organizzazione di produttori transnazionale; |
b) |
approvare il programma operativo dell'organizzazione di produttori transnazionale; |
c) |
istituire la necessaria collaborazione amministrativa con l'altro o gli altri Stati membri in cui sono stabiliti i soci dell'organizzazione di produttori transnazionale, per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento e il regime di controlli e sanzioni. Questi altri Stati membri sono tenuti a fornire la necessaria assistenza allo Stato membro in cui è stabilita l'organizzazione produttori; nonché |
d) |
fornire, su richiesta, tutta la documentazione pertinente, compresa la normativa in vigore, agli altri Stati membri in cui sono stabiliti i soci, tradotta in una delle lingue ufficiali degli Stati membri richiedenti. |
Articolo 31
Fusioni di organizzazioni di produttori
1. In caso di fusione di organizzazioni di produttori che svolgevano in precedenza programmi operativi diversi, i programmi operativi possono essere portati avanti in parallelo e distintamente fino al 1o gennaio dell'anno successivo alla fusione. In tal caso le organizzazioni di produttori chiedono la fusione dei programmi operativi attraverso una modifica dei medesimi, a norma dell'articolo 66. In alternativa, le organizzazioni di produttori chiedono la fusione immediata dei programmi operativi attraverso una modifica dei medesimi, a norma dell'articolo 67.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare le organizzazioni di produttori che ne fanno richiesta, per motivi debitamente giustificati, a svolgere in parallelo i programmi operativi distinti fino alla loro conclusione naturale.
Articolo 32
Soci non produttori
1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un produttore possa diventare socio di un'organizzazione di produttori.
2. Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1182/2007.
3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono:
a) |
essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento; |
b) |
beneficiare direttamente delle misure finanziate dalla Comunità. |
Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di dette persone al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2.
Articolo 33
Controllo democratico delle organizzazioni di produttori
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare ogni abuso di potere o di influenza da parte di uno o più soci in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione produttori; tali misure riguardano tra l'altro i diritti di voto.
Sezione 3
Associazioni di organizzazioni di produttori
Articolo 34
Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori
1. Gli Stati membri riconoscono le associazioni di organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1182/2007 per le attività relative al prodotto o ai prodotti indicati nella domanda di riconoscimento.
2. Un'associazione di organizzazioni di produttori può essere riconosciuta a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1182/2007 ed eseguire qualsiasi attività dell'organizzazione di produttori anche se la commercializzazione dei prodotti continua ad essere realizzata dai propri soci.
Articolo 35
Attività principali delle associazioni di organizzazioni di produttori
Le disposizioni dell'articolo 28, paragrafi 2 e 3, si applicano mutatis mutandis alle associazioni di organizzazioni di produttori.
Articolo 36
Membri di associazioni di organizzazioni di produttori diversi dalle organizzazioni di produttori
1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un'organizzazione di produttori riconosciuta possa diventare membro di un'associazione di organizzazioni di produttori.
2. I membri di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori diversi dalle organizzazioni di produttori riconosciute non possono:
a) |
essere presi in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento; |
b) |
votare decisioni relative al fondo di esercizio; |
c) |
beneficiare direttamente delle misure finanziate dalla Comunità. |
Articolo 37
Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori
1. Un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è stabilita in uno Stato membro in cui riunisce un numero significativo di organizzazioni associate e/o in cui le organizzazioni associate realizzano una quota rilevante della produzione commercializzata.
2. Lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è competente a:
a) |
riconoscere l'associazione; |
b) |
approvare, se necessario, il programma operativo dell'associazione; |
c) |
istituire la necessaria collaborazione amministrativa con l'altro o gli altri Stati membri in cui sono stabilite le organizzazioni associate, per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento e il regime di controlli e sanzioni. Questi altri Stati membri sono tenuti a fornire la necessaria assistenza allo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori; nonché |
d) |
fornire, su richiesta, tutta la documentazione pertinente, compresa la normativa in vigore, agli altri Stati membri in cui sono stabiliti i soci, tradotta in una delle lingue ufficiali degli Stati membri richiedenti. |
Sezione 4
Gruppi di produttori
Articolo 38
Presentazione del piano di riconoscimento
1. Il piano di riconoscimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 è presentato da una persona giuridica, o da una sua parte chiaramente definita, all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita.
2. Gli Stati membri fissano:
a) |
i criteri minimi che devono essere rispettati dalla persona giuridica o da una sua parte chiaramente definita per poter presentare un piano di riconoscimento; |
b) |
le regole relative all'elaborazione, al contenuto e all'attuazione dei piani di riconoscimento; |
c) |
il periodo nel corso del quale è vietato a un ex socio di un'organizzazione di produttori di entrare a far parte di un gruppo di produttori, dopo aver lasciato l'organizzazione produttori in relazione ai prodotti per i quali la stessa organizzazione era riconosciuta e |
d) |
le procedure amministrative per l'approvazione, il controllo e la realizzazione dei piani di riconoscimento. |
Articolo 39
Contenuto del piano di riconoscimento
Il progetto di piano di riconoscimento contiene almeno i seguenti dati:
a) |
una descrizione della situazione iniziale, in particolare con riferimento al numero di soci produttori, con informazioni dettagliate sui soci, sulla produzione, compreso il valore della produzione commercializzata, sulla commercializzazione e sull'infrastruttura, compresa l'infrastruttura di proprietà di singoli soci del gruppo di produttori se è usata dal gruppo di produttori medesimo; |
b) |
la data proposta di inizio di attuazione del piano e la sua durata, che non può essere superiore a cinque anni; nonché |
c) |
le attività da svolgere per ottenere il riconoscimento. |
Articolo 40
Approvazione del piano di riconoscimento
1. L'autorità nazionale competente prende una decisione in merito al progetto di piano di riconoscimento entro i tre mesi successivi al ricevimento del piano corredato di tutti i documenti giustificativi.
2. In seguito ai controlli di cui all'articolo 113, l'autorità nazionale competente:
a) |
approva il piano e conferisce il prericonoscimento; |
b) |
chiede che il piano sia modificato; |
c) |
respinge il piano. |
L'eventuale approvazione può essere concessa solo dopo che al piano siano state apportate le modifiche richieste a norma della lettera b).
L'autorità competente comunica la propria decisione alla persona giuridica o alla sua parte chiaramente definita.
Articolo 41
Attuazione del piano di riconoscimento
1. L'attuazione del piano di riconoscimento è suddivisa in periodi annuali a decorrere dal 1o gennaio. Gli Stati membri possono autorizzare i gruppi di produttori a suddividere i periodi annuali in semestri.
Il piano di riconoscimento inizia, in funzione della data proposta ai sensi dell'articolo 39, lettera b),
a) |
il 1o gennaio successivo alla data in cui è stato approvato dall'autorità nazionale competente, oppure |
b) |
immediatamente dopo la data di approvazione. |
2. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali i gruppi di produttori possono chiedere di modificare i piani durante la loro attuazione. Tali richieste sono corredate di tutti i documenti giustificativi necessari.
3. L'autorità nazionale competente decide in merito ad ogni modifica dei piani entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di modificazione, previo esame delle giustificazioni addotte. In caso di mancata adozione di una decisione entro i suddetti tre mesi, la richiesta si ritiene respinta.
Articolo 42
Domanda di riconoscimento in quanto organizzazione di produttori
I gruppi di produttori che attuano un piano di riconoscimento possono presentare in qualsiasi momento una domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007. In ogni caso le domande sono presentate entro il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1182/2007.
A partire dalla data di presentazione della domanda, il gruppo può presentare un progetto di programma operativo a norma dell'articolo 64.
Articolo 43
Attività principali dei gruppi di produttori
L'articolo 28 si applica mutatis mutandis ai gruppi di produttori.
Articolo 44
Valore della produzione commercializzata
1. L'articolo 52 si applica mutatis mutandis ai gruppi di produttori.
2. Se si verifica una riduzione del valore della produzione commercializzata per motivi debitamente giustificati a giudizio dello Stato membro, non imputabili alla responsabilità del gruppo di produttori e che esulano dal suo controllo, il valore della produzione commercializzata non è inferiore al 65 % del valore dichiarato nella precedente o nelle precedenti domande di aiuto relativo al periodo annuale più recente, verificato dallo Stato membro o, in mancanza, del valore dichiarato inizialmente nel piano di riconoscimento approvato.
Articolo 45
Finanziamento dei piani di riconoscimento
1. I tassi di aiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1182/2007 sono dimezzati se il valore della produzione commercializzata è superiore a 1 000 000 EUR.
2. L'aiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007 è soggetto ad un massimale per ciascun gruppo di produttori pari a 100 000 EUR per periodo annuale.
3. Se un periodo di attuazione non copre un anno civile completo, il massimale di cui al paragrafo 2 è ridotto in proporzione.
4. L'aiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182//2007 è versato:
a) |
in rate annuali o semestrali, al termine di ogni periodo annuale o semestrale di attuazione del piano di riconoscimento, oppure |
b) |
in rate che coprono una parte di un periodo annuale se il piano ha inizio nel corso di un periodo annuale o se il riconoscimento è concesso a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 prima del termine di un periodo annuale. |
Per calcolare l'importo delle rate gli Stati membri possono usare la produzione annuale commercializzata corrispondente ad un periodo diverso da quello per il quale è versata la rata, se ciò è giustificato per motivi di controllo e sempreché la differenza tra i due periodi sia inferiore al periodo effettivo considerato.
5. Il tasso di cambio applicabile agli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 è il tasso più recente pubblicato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del periodo per il quale è concesso l'aiuto.
Articolo 46
Aiuto per gli investimenti necessari per il riconoscimento
Per gli investimenti connessi all'attuazione dei piani di riconoscimento di cui all'articolo 39, lettera c), del presente regolamento che beneficiano di un aiuto a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/ 2007:
a) |
sono esclusi gli investimenti che possono creare condizioni di distorsione della concorrenza nelle altre attività economiche dell'organizzazione e |
b) |
gli investimenti che giovano direttamente o indirettamente a tali attività sono finanziati in proporzione alla loro utilizzazione nei settori o per i prodotti a cui si riferisce il prericonoscimento. |
Articolo 47
Domanda di aiuto
1. Ciascun gruppo di produttori presenta un'unica domanda per gli aiuti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1182/2007 entro tre mesi dal termine di ogni periodo annuale o semestrale di cui all'articolo 45, paragrafo 4 del presente regolamento. La domanda comprende una dichiarazione del valore della produzione commercializzata del periodo a cui si riferisce la domanda di aiuto.
2. Le domande di aiuto relative a periodi semestrali possono essere presentate solo se il piano di riconoscimento è suddiviso in periodi semestrali, secondo il disposto dell'articolo 41, paragrafo 1. Le domande di aiuto sono accompagnate da una dichiarazione scritta del gruppo di produttori dalla quale risulta:
a) |
che il gruppo rispetta e si impegna a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1182/2007 e del presente regolamento; e |
b) |
che il gruppo non beneficia, non ha beneficiato e non beneficerà, direttamente o indirettamente, di un doppio finanziamento comunitario o nazionale per le azioni attuate nell'ambito del piano di riconoscimento che beneficia di un finanziamento comunitario in virtù del presente regolamento. |
3. Gli Stati membri fissano il termine per il pagamento dell'aiuto, che non può in alcun caso essere posteriore a sei mesi dal ricevimento della domanda.
Articolo 48
Ammissibilità
Gli Stati membri valutano l'ammissibilità dei gruppi di produttori agli aiuti previsti dal presente regolamento allo scopo di accertare che la concessione di un aiuto sia debitamente motivata, tenuto conto delle condizioni e della data dell'eventuale precedente concessione di un aiuto pubblico alle organizzazioni o ai gruppi di produttori da cui provengono i soci del gruppo considerato, come pure degli eventuali movimenti di soci tra organizzazioni e gruppi di produttori.
Articolo 49
Contributo comunitario
1. La partecipazione finanziaria della Comunità all'aiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007 è pari:
a) |
al 75 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni dell'obiettivo di convergenza; |
b) |
al 50 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni. |
2. La partecipazione finanziaria della Comunità all'aiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, espressa in sovvenzione in conto capitale o in equivalente sovvenzione in conto capitale, è pari al massimo, in percentuale dei costi ammissibili degli investimenti:
a) |
al 50 % nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza; |
b) |
al 30 % nelle altre regioni. |
Gli Stati membri si impegnano a contribuire nella misura minima del 5 % al costo dell'investimento ammissibile.
La quota minima a carico dei beneficiari dell'aiuto al costo dell'investimento ammissibile è pari:
a) |
al 25 % nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza; |
b) |
al 45 % nelle altre regioni. |
Articolo 50
Fusioni
1. Gli aiuti previsti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007 possono essere concessi o continuare ad essere concessi ai gruppi di produttori prericonosciuti nati dalla fusione di due o più gruppi di produttori prericonosciuti.
2. Per il calcolo dell'importo degli aiuti di cui al paragrafo 1, il gruppo di produttori nato dalla fusione si sostituisce ai suoi costituenti.
3. In caso di fusione di due o più gruppi di produttori, il nuovo soggetto subentra nei diritti e negli obblighi del gruppo di produttori prericonosciuto per primo.
4. Se un gruppo di produttori prericonosciuto si fonde con un'organizzazione di produttori riconosciuta, il soggetto nato dalla fusione non beneficia più del prericonoscimento in quanto gruppo di produttori, né degli aiuti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007. Il soggetto che ne risulta continua ad essere considerato alla stregua dell'organizzazione di produttori riconosciuta, purché rispetti i requisiti previsti. Se necessario, l'organizzazione di produttori chiede una modifica del proprio programma operativo, nel qual caso si applica mutatis mutandis l'articolo 31.
Tuttavia, le azioni eseguite dal gruppo di produttori prima della fusione continuano ad essere ammissibili alle condizioni stabilite nel piano di riconoscimento.
Articolo 51
Conseguenze del riconoscimento
1. L'erogazione degli aiuti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007 cessa al momento della concessione del riconoscimento.
2. In caso di presentazione di un programma operativo in virtù del presente regolamento, lo Stato membro si accerta che non vi sia duplice finanziamento delle misure previste nel piano di riconoscimento.
3. Gli investimenti ammessi al beneficio dell'aiuto a copertura dei costi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007 possono essere riportati nei programmi operativi purché rispondano ai requisiti del presente regolamento.
4. Gli Stati membri fissano il periodo entro il quale, dopo l'esecuzione del piano di riconoscimento, il gruppo di produttori deve essere riconosciuto in quanto organizzazione di produttori. Tale periodo non supera quattro mesi.
CAPO II
Fondi di esercizio e programmi operativi
Sezione 1
Valore della produzione commercializzata
Articolo 52
Base di calcolo
1. Ai fini del presente capo, il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori è calcolato in base alla produzione dei soci dell'organizzazione per la quale l'organizzazione è riconosciuta.
2. Il valore della produzione commercializzata comprende la produzione dei soci che lasciano l'organizzazione di produttori e dei nuovi arrivati. Gli Stati membri definiscono le condizioni miranti a evitare doppi conteggi.
3. Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori a includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata.
4. Il valore della produzione commercializzata include il valore dei prodotti ritirati dal mercato e smaltiti nei modi indicati all'articolo 10, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, stimato al prezzo medio dei prodotti commercializzati l'anno precedente dalla stessa organizzazione produttori.
5. Nel calcolo del valore della produzione commercializzata si tiene conto solo della produzione dei soci commercializzata dall'organizzazione medesima o ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1182/2007.
6. La produzione commercializzata è fatturata nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori»:
a) |
se del caso, sotto forma di prodotto imballato, preparato o sottoposto a prima trasformazione; |
b) |
IVA esclusa; e |
c) |
al netto delle spese di trasporto interno, se la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati e il punto di distribuzione dell'organizzazione di produttori è significativa. Gli Stati membri stabiliscono le riduzioni da applicare al valore fatturato dei prodotti nelle varie fasi della trasformazione, della consegna o del trasporto. |
7. Il valore della produzione commercializzata può essere anche calcolato nella fase di uscita dalla filiale, secondo le stesse modalità di cui al paragrafo 6, purché almeno il 90 % del capitale della filiale appartenga:
a) |
all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori, oppure |
b) |
previo consenso dello Stato membro, a cooperative aderenti all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori, sempreché ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1182/2007. |
8. In caso di riduzione della produzione imputabile a avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata eventuali indennizzi percepiti nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto, di cui al capo III, sezione 6, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori per questo tipo di rischio.
Articolo 53
Periodo di riferimento
1. Il massimale annuo dell'aiuto di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1182/2007 è calcolato annualmente in funzione del valore della produzione commercializzata nel corso di un periodo di riferimento di 12 mesi determinato dagli Stati membri.
2. Per ciascuna organizzazione di produttori, gli Stati membri fissano il periodo di riferimento in modo che questo corrisponda:
a) |
ad un periodo di 12 mesi con decorrenza non anteriore al 1o gennaio del terzo anno precedente l'anno di esecuzione del programma operativo e scadenza non posteriore al 1o agosto dello stesso anno, oppure |
b) |
al valore medio di tre periodi di 12 mesi consecutivi, con decorrenza non anteriore al 1o gennaio del quinto anno precedente l'anno di esecuzione del programma operativo e scadenza non posteriore al 1o agosto dello stesso anno. |
3. Il periodo di 12 mesi è il periodo contabile dell'organizzazione di produttori considerata.
Il periodo di riferimento non può cambiare nel corso di un programma operativo se non in circostanze debitamente giustificate.
4. Se un prodotto si deprezza per motivi debitamente giustificati a giudizio dello Stato membro, non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, il valore della produzione commercializzata di cui al paragrafo 1 non può essere inferiore al 65 % del valore del prodotto nel precedente periodo di riferimento.
I motivi di cui al primo comma devono essere debitamente giustificati.
5. Se a causa del loro riconoscimento recente le organizzazioni di produttori non dispongono di dati relativi alla produzione commercializzata su un arco di tempo sufficientemente lungo ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si può considerare che il valore della produzione commercializzata corrisponda al valore indicato dall'organizzazione di produttori ai fini del riconoscimento. Tale valore è calcolato come valore medio della produzione commercializzata dei tre anni precedenti per tutti i produttori soci dell'organizzazione di produttori al momento della presentazione della domanda di riconoscimento.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per raccogliere i dati relativi al valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori che non hanno presentato programmi operativi.
7. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 6, il valore della produzione commercializzata durante il periodo di riferimento è calcolato in base alla normativa vigente in tale periodo.
Sezione 2
Fondi di esercizio
Articolo 54
Gestione
Gli Stati membri provvedono affinché la gestione dei fondi di esercizio sia tale da consentire l'identificazione, la verifica e la certificazione annua delle entrate e delle uscite da parte di revisori esterni.
Articolo 55
Finanziamento dei fondi di esercizio
Il contributo finanziario al fondo di esercizio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 è fissato dall'organizzazione di produttori.
Tutti i produttori hanno l'opportunità di beneficiare del fondo di esercizio e di partecipare democraticamente alle decisioni sull'uso dei fondi dell'organizzazione di produttori e sui contributi finanziari al fondo di esercizio.
Articolo 56
Comunicazione dell'importo indicativo
Entro il 15 settembre le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro gli importi indicativi del contributo comunitario, del contributo dei soci e del proprio contributo al fondo di esercizio per l'anno successivo, unitamente ai programmi operativi o alle richieste di approvazione delle rispettive modifiche.
Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare una data posteriore al 15 settembre.
Il calcolo dell'importo indicativo del fondo di esercizio si basa sui programmi operativi e sul valore della produzione commercializzata. Il calcolo è suddiviso tra spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi e altre misure.
Sezione 3
Programmi operativi
Articolo 57
Strategia nazionale
1. Dal 1o gennaio 2009, la struttura e il contenuto della strategia nazionale di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1182/2007 sono definiti in conformità con le linee guida contenute nell'allegato VII. Anteriormente a tale data, gli Stati membri definiscono la struttura e il contenuto generali della strategia, che può comprendere elementi regionali.
La strategia nazionale comprende tutte le decisioni e le disposizioni adottate dallo Stato membro in applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 1182/2007 e del presente titolo.
2. La strategia nazionale, compresa la disciplina nazionale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007, è elaborata prima della presentazione, in un dato anno, dei progetti di programmi operativi. La disciplina nazionale è inserita dopo essere stata presentata alla Commissione ed eventualmente modificata a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007.
3. Il processo di elaborazione della strategia nazionale comprende un'analisi della situazione iniziale, realizzata a cura dello Stato membro. Detta analisi è intesa ad individuare e valutare le esigenze da soddisfare, a stabilire un ordine di priorità delle esigenze stesse, a definire gli obiettivi da raggiungere attraverso i programmi operativi per soddisfare le esigenze prioritarie, ad indicare i risultati da ottenere e gli obiettivi quantificati da raggiungere rispetto alla situazione iniziale e a selezionare le azioni più idonee al raggiungimento di tali obiettivi.
4. Gli Stati membri procedono anche al monitoraggio e alla valutazione della strategia nazionale e della sua attuazione attraverso i programmi operativi.
La strategia nazionale può essere modificata, in particolare alla luce del monitoraggio e della valutazione. Le modifiche sono apportate prima della presentazione dei progetti di programmi operativi di un dato anno.
5. Nella strategia nazionale gli Stati membri fissano le percentuali massime delle risorse che possono essere spese per ogni singola misura e/o tipo di azione e/o voce di spesa in modo da garantire un adeguato equilibrio tra le diverse misure.
Articolo 58
Disciplina nazionale per le azioni ambientali
1. Oltre alla notifica prevista all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche le eventuali modifiche della disciplina nazionale, che sono subordinate alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento. La Commissione mette la disciplina nazionale a disposizione degli altri Stati membri nei modi che giudica opportuni.
2. La disciplina reca un elenco non tassativo delle azioni ambientali e delle relative condizioni applicabili nello Stato membro ai fini dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e indica, per ogni azione ambientale selezionata:
a) |
l'impegno o gli impegni specifici assunti, nonché |
b) |
la giustificazione dell'azione in base all'impatto ambientale previsto in rapporto alle esigenze e alle priorità ambientali. |
Articolo 59
Norme complementari degli Stati membri
Gli Stati membri possono adottare norme complementari a quelle del regolamento (CE) n. 1182/2007 e del presente regolamento per quanto riguarda l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi.
Articolo 60
Rapporto con i programmi di sviluppo rurale
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le azioni contemplate dalle misure di cui al presente regolamento non beneficiano del sostegno nell'ambito del programma o dei programmi di sviluppo rurale dello Stato membro approvati in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005.
2. Se il sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 è stato concesso in via eccezionale a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del medesimo regolamento, per misure potenzialmente ammissibili in forza del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario riceva il sostegno per una data azione a titolo di un solo regime.
A tal fine, se includono nei rispettivi programmi di sviluppo rurale misure che beneficiano di tali eccezioni, gli Stati membri provvedono affinché la strategia nazionale di cui all'articolo 57 del presente regolamento definisca i criteri e le norme amministrative che intendono applicare nei programmi di sviluppo rurale.
Se del caso, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1182/2007, l'importo del sostegno concesso per misure contemplate dal presente regolamento non può essere superiore a quello previsto per le misure che fanno parte del programma di sviluppo rurale.
Il sostegno a favore di azioni ambientali diverse dall'acquisto di immobilizzazioni è limitato ai massimali fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 per i pagamenti agroambientali. Detti massimali possono essere maggiorati, in via eccezionale, per tenere conto di particolari circostanze da giustificare nella strategia nazionale di cui all'articolo 57 del presente regolamento.
Articolo 61
Contenuto dei programmi operativi e spese ammissibili
1. I programmi operativi contengono:
a) |
una descrizione della situazione iniziale basata, se del caso, sugli indicatori iniziali elencati nell'allegato XIV; |
b) |
gli obiettivi del programma, tenendo presenti le prospettive di produzione e di sbocco, con una spiegazione di come il programma contribuisca alla strategia nazionale e la conferma della sua coerenza con tale strategia, compreso l'equilibrio tra le sue attività. La descrizione degli obiettivi fa riferimento alle finalità definite nella strategia nazionale ed indica i traguardi misurabili, in modo da facilitare il monitoraggio dei progressi compiuti gradualmente nell'attuazione del programma; |
c) |
una descrizione dettagliata delle misure da adottare, comprese quelle finalizzate alla prevenzione e alla gestione delle crisi, indicante le singole azioni che le compongono e i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati per ogni anno di attuazione del programma. La descrizione indica in che misura le varie misure proposte:
|
d) |
la durata del programma; nonché |
e) |
gli aspetti finanziari, in particolare:
|
2. È possibile combinare varie azioni ambientali, a condizione che siano tra loro complementari e compatibili.
Ove ricorra tale combinazione, l'entità dell'aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione stessa.
3. Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria, con un periodo di ammortamento superiore alla durata del programma operativo possono essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo per motivi economici debitamente giustificati, in particolare se il periodo di ammortamento fiscale è superiore a cinque anni.
In caso di sostituzione degli investimenti, il valore residuo degli investimenti sostituiti è:
a) |
aggiunto al fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori o |
b) |
detratto dal costo della sostituzione. |
Gli investimenti o le azioni possono essere realizzati nelle singole aziende dei soci dell'organizzazione di produttori, purché contribuiscano agli obiettivi del programma operativo. Gli Stati membri provvedono affinché l'investimento o il suo valore residuo sia recuperato se un socio lascia l'organizzazione di produttori.
4. I programmi operativi non comprendono azioni o spese figuranti nell'elenco di cui all'allegato VIII.
5. Le spese ammissibili all'aiuto nell'ambito dei programmi operativi sono limitate alle spese effettivamente sostenute. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare al loro posto, anticipatamente e nella maniera appropriata, tassi forfettari fissi uniformi nei seguenti casi:
a) |
se tali tassi forfettari sono previsti nell'allegato VIII; |
b) |
per spese di trasporto esterno per chilometro, supplementari rispetto alle spese di trasporto su strada, se si ricorre al trasporto ferroviario o marittimo nell'ambito di una misura di protezione dell'ambiente; |
c) |
per costi aggiuntivi e mancato guadagno derivanti dalle azioni ambientali, calcolati conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006. |
Gli Stati membri rivedono i suddetti tassi almeno ogni cinque anni.
6. Perché un'azione sia ammissibile, oltre il 50 % in valore dei prodotti interessati deve essere costituito dai prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta. Sono conteggiati nel 50 % solo i prodotti provenienti dai soci dell'organizzazione di produttori o da soci di un'altra organizzazione di produttori. Il valore è calcolato secondo le disposizioni pertinenti dell'articolo 52.
Articolo 62
Documenti da presentare
I programmi operativi sono corredati in particolare di:
a) |
documenti comprovanti la costituzione del fondo di esercizio; |
b) |
un impegno scritto dell'organizzazione di produttori a rispettare il disposto del regolamento (CE) n. 1182/2007 e del presente regolamento; nonché |
c) |
una dichiarazione scritta dell'organizzazione di produttori attestante che essa non ha beneficiato né beneficerà, direttamente o indirettamente, di alcun altro finanziamento comunitario o nazionale per azioni ammissibili ad un aiuto in forza del presente regolamento. |
Articolo 63
Programmi operativi parziali
1. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri possono autorizzare un'associazione di organizzazioni di produttori a presentare un proprio programma operativo parziale, composto di azioni identificate ma non eseguite da due o più organizzazioni di produttori associate nell'ambito dei loro programmi operativi.
2. I programmi operativi parziali sono soggetti alle stesse norme degli altri programmi operativi e sono esaminati insieme ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori associate.
3. Gli Stati membri provvedono affinché:
a) |
le azioni siano interamente finanziate con i contributi delle organizzazioni di produttori associate, attinti ai fondi di esercizio delle stesse; |
b) |
le azioni e la corrispondente partecipazione finanziaria siano elencate nel programma operativo di ciascuna organizzazione di produttori associata e |
c) |
non vi siano rischi di doppi aiuti e si applichi l'articolo 60, mutatis mutandis. |
Articolo 64
Termini per la presentazione dei programmi
L'organizzazione di produttori presenta il programma operativo, per approvazione, alla competente autorità dello Stato membro in cui ha sede entro il 15 settembre dell'anno precedente quello della sua esecuzione. Tuttavia, gli Stati membri possono differire tale termine.
Se una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, compresi i gruppi di produttori, presenta una domanda di riconoscimento come organizzazione di produttori, può presentare nello stesso tempo, per approvazione, il programma operativo di cui al primo comma. L'approvazione del programma è subordinata all'ottenimento del riconoscimento entro il termine stabilito all'articolo 65, paragrafo 2.
Articolo 65
Decisione
1. A seconda dei casi, la competente autorità nazionale:
a) |
approva gli importi dei fondi e i programmi conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1182/2007 e a quelle del presente capo; |
b) |
approva i programmi, a condizione che l'organizzazione di produttori accetti alcune modifiche; oppure |
c) |
respinge i programmi o parti dei medesimi. |
2. La competente autorità nazionale adotta una decisione in merito ai programmi e ai fondi entro il 15 dicembre dell'anno di presentazione.
Gli Stati membri notificano la decisione alle organizzazioni di produttori entro il 15 dicembre.
Tuttavia, per motivi debitamente giustificati la competente autorità nazionale ha la facoltà di adottare una decisione sui programmi operativi e sui fondi entro il 20 gennaio successivo alla data di presentazione della domanda. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
Articolo 66
Modifiche ai programmi operativi per gli anni successivi
1. Entro il 15 settembre, le organizzazioni di produttori possono chiedere di apportare modifiche ai programmi operativi, compresa, se necessario, una proroga della loro durata fino ad un massimo di cinque anni, con applicazione a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
Tuttavia, gli Stati membri possono differire la data di presentazione delle richieste di modifica.
2. Le richieste di modifica sono corredate dei documenti che ne giustificano i motivi, la natura e le implicazioni.
3. L'autorità competente adotta una decisione sulle richieste di modifica dei programmi operativi entro il 15 dicembre.
Tuttavia, per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri hanno la facoltà di adottare una decisione sulle modifiche dei programmi operativi entro il 20 gennaio successivo alla data di presentazione della richiesta. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta.
Articolo 67
Modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno
1. Gli Stati membri possono autorizzare modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno, alle condizioni da essi stabilite.
2. Nel corso dell'anno, la competente autorità nazionale può autorizzare le organizzazioni di produttori:
a) |
ad attuare solo parzialmente i programmi operativi; |
b) |
a cambiare il contenuto del programma operativo, compresa, se necessario, la durata che può essere prorogata fino ad un massimo di cinque anni; |
c) |
ad aumentare l'importo del fondo di esercizio fino ad un massimo del 25 % dell'importo inizialmente approvato o a diminuirlo di una percentuale fissata dallo Stato membro, a condizione che gli obiettivi generali del programma operativo rimangano invariati. Gli Stati membri possono aumentare la suddetta percentuale in caso di fusioni di organizzazioni di produttori come previsto all'articolo 31, paragrafo 1. |
3. Gli Stati membri definiscono a quali condizioni i programmi operativi possono essere modificati nel corso dell'anno senza previa approvazione da parte della competente autorità nazionale. L'ammissibilità all'aiuto è subordinata all'immediata comunicazione delle modifiche all'autorità competente da parte dell'organizzazione di produttori.
Articolo 68
Modalità di esecuzione dei programmi operativi
1. I programmi operativi sono eseguiti nell'arco di periodi annuali che vanno dal 1o gennaio al 31 dicembre.
2. L'esecuzione dei programmi operativi approvati entro il 15 dicembre decorre dal 1o gennaio dell'anno successivo.
L'esecuzione dei programmi approvati dopo il 15 dicembre è rinviata di un anno.
In deroga al primo e al secondo comma, in caso di applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, terzo comma, o dell'articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, l'esecuzione dei programmi operativi approvati a norma delle suddette disposizioni inizia non oltre il 31 gennaio successivo alla data di approvazione.
Sezione 4
Aiuto
Articolo 69
Importo approvato dell'aiuto
Entro il 15 dicembre gli Stati membri comunicano alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni l'importo approvato dell'aiuto, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007.
In caso di applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, terzo comma, o dell'articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri comunicano l'importo approvato dell'aiuto entro il 20 gennaio.
Articolo 70
Domande
1. Le organizzazioni di produttori presentano all'autorità competente una domanda di aiuto o del relativo saldo per ciascun programma operativo per il quale è richiesto l'aiuto, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto.
2. Le domande sono corredate dei documenti giustificativi attestanti quanto segue:
a) |
l'aiuto richiesto; |
b) |
il valore della produzione commercializzata; |
c) |
i contributi finanziari versati dai soci e quelli versati dall'organizzazione di produttori medesima; |
d) |
le spese sostenute a titolo del programma operativo; |
e) |
le spese relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per azioni; |
f) |
la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi; |
g) |
la conformità all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a) o lettera b), e all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1182/2007; |
h) |
una dichiarazione scritta attestante che l'organizzazione di produttori non ha ricevuto alcun doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e/o le azioni ammissibili all'aiuto in forza del presente regolamento; e |
i) |
in caso di domanda di pagamento di un importo forfettario ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 4, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi. |
3. Le domande possono riguardare spese programmate ma non sostenute, a condizione che sia dimostrato che:
a) |
le azioni di cui trattasi non hanno potuto essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione del programma operativo per motivi indipendenti dalla volontà dell'organizzazione di produttori; |
b) |
dette operazioni possono essere eseguite entro il 30 aprile dell'anno successivo; e |
c) |
un contributo equivalente dell'organizzazione di produttori rimane nel fondo di esercizio. |
L'aiuto è pagato e la cauzione costituita a norma dell'articolo 72, paragrafo 3, è svincolata soltanto su presentazione della prova dell'esecuzione delle spese programmate di cui al primo comma, lettera b) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale dette spese erano state programmate, nonché in base al diritto all'aiuto effettivamente accertato.
4. In caso di presentazione della domanda oltre il termine previsto al paragrafo 1, l'aiuto è ridotto dell'1 % per ogni giorno di ritardo.
In casi eccezionali e debitamente giustificati, l'autorità competente può accogliere domande presentate oltre il termine previsto al paragrafo 1 purché siano stati eseguiti i necessari controlli e sia stato rispettato il termine di pagamento di cui all'articolo 71.
Articolo 71
Pagamento dell'aiuto
Gli Stati membri versano gli aiuti entro il 15 ottobre dell'anno successivo all'anno di esecuzione del programma.
Articolo 72
Anticipi
1. Le organizzazioni di produttori possono chiedere il versamento di un anticipo sulla parte dell'aiuto corrispondente alle spese prevedibili del programma operativo per il trimestre o il quadrimestre decorrente dal mese in cui viene presentata la domanda.
2. Le domande di anticipo sono presentate nei modi stabiliti dallo Stato membro, ogni tre mesi in gennaio, aprile, luglio e ottobre oppure ogni quattro mesi in gennaio, maggio e settembre.
L'importo totale degli anticipi per un dato anno non può superare l'80 % dell'importo dell'aiuto inizialmente approvato per il relativo programma operativo.
3. Il versamento degli anticipi è subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110 % del suo importo, conformemente al regolamento (CEE) n. 2220/85.
Gli Stati membri definiscono le condizioni atte ad assicurare che i contributi finanziari al fondo di esercizio siano stati prelevati in conformità con gli articoli 54 e 55 del presente regolamento e che i precedenti anticipi siano stati effettivamente spesi.
4. Nel corso dell'anno è possibile presentare domande di svincolo delle cauzioni corredate degli opportuni documenti giustificativi.
Le cauzioni sono svincolate nella misura massima dell'80 % dell'importo degli anticipi.
5. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è l'esecuzione delle azioni indicate nel programma operativo nel rispetto degli impegni di cui all'articolo 62, lettere b) e c), del presente regolamento.
Se detta esigenza non è soddisfatta, ovvero in caso di grave inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 62, lettere b) e c), la cauzione è incamerata, salve altre sanzioni da applicare in conformità alla sezione 3 del capo V.
In caso di inadempimento di altri obblighi, la cauzione è incamerata proporzionalmente alla gravità dell'irregolarità accertata.
6. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo e le scadenze da rispettare per il versamento degli anticipi.
Articolo 73
Versamenti parziali
Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni di produttori di chiedere il pagamento della parte dell'aiuto corrispondente alle spese inerenti al programma operativo.
Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento, ma non più di tre volte all'anno. Esse sono corredate degli opportuni documenti giustificativi.
L'importo totale dei pagamenti relativi alle domande di versamento parziale non può superare l'80 % dell'importo dell'aiuto inizialmente approvato per il programma operativo, o delle spese effettive, se inferiori a detto importo.
Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo e le scadenze da rispettare per i versamenti parziali.
CAPO III
Misure di prevenzione e gestione delle crisi
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 74
Selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi
Gli Stati membri possono stabilire che sul loro territorio non si applicano una o più delle misure elencate all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1182/2007.
Articolo 75
Mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi
I mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007, con un periodo di ammortamento superiore alla durata del programma operativo, possono essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo per motivi economici debitamente giustificati.
Sezione 2
Ritiri dal mercato
Articolo 76
Definizione
La presente sezione stabilisce le norme relative ai ritiri dal mercato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007. Ai fini del presente capo, per «prodotti ritirati dal mercato», «prodotti ritirati» e «prodotti non posti in vendita» si intendono i prodotti che sono ritirati dal mercato secondo queste modalità.
Articolo 77
Norme di commercializzazione
1. Se per un dato prodotto vige una norma di commercializzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CE) n. 1182/2007, il medesimo prodotto ritirato dal mercato deve essere conforme alla norma tranne per quanto riguarda le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne. I prodotti possono essere ritirati alla rinfusa, senza distinzione di calibro, purché rispondano ai requisiti minimi della categoria II in ordine alla qualità e al calibro.
Tuttavia, i prodotti in miniatura, quali definiti dalle norme pertinenti, devono essere conformi alle norme di commercializzazione vigenti, comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne.
2. Se per un dato prodotto non esistono norme di commercializzazione, i prodotti ritirati dal mercato rispettano i requisiti minimi stabiliti dall'allegato IX. Gli Stati membri possono fissare requisiti complementari a questi requisiti minimi.
Articolo 78
Media triennale per i ritiri dal mercato di prodotti destinati alla distribuzione gratuita
Il limite del 5 % del volume della produzione commercializzata di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1182/2007 si calcola in base alla media aritmetica dei volumi complessivi di prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta, commercializzati per il tramite della medesima organizzazione nel corso dei tre anni precedenti.
Per le organizzazioni di produttori di recente riconoscimento, i dati relativi alle campagne di commercializzazione precedenti il riconoscimento sono i seguenti:
a) |
se l'organizzazione è stata in precedenza un gruppo di produttori, i dati equivalenti del gruppo di produttori, se disponibili, oppure |
b) |
il volume applicabile alla domanda di riconoscimento. |
Articolo 79
Comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro
1. Le organizzazioni di produttori o le relative associazioni notificano anticipatamente alle autorità nazionali competenti, tramite telecomunicazione scritta o messaggio elettronico, ogni operazione di ritiro che intendono effettuare. La comunicazione reca un elenco dei prodotti conferiti all'intervento, una descrizione delle loro caratteristiche principali con riferimento alle norme di commercializzazione applicabili, una stima del quantitativo di ogni prodotto, la destinazione prevista e il luogo in cui i prodotti ritirati possono essere sottoposti ai controlli di cui all'articolo 110. Le comunicazioni comprendono un certificato attestante che i prodotti ritirati sono conformi alle norme di commercializzazione in vigore o ai requisiti minimi di cui all'articolo 77.
2. Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione relative alle comunicazioni da parte delle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1, con particolare riguardo alla tempistica.
3. Entro i termini di cui al paragrafo 2 lo Stato membro:
a) |
procede ad un controllo a norma dell'articolo 110, paragrafo 1, in esito al quale, se non sono emerse irregolarità, autorizza l'operazione di ritiro constatata al termine del controllo; oppure |
b) |
nei casi di cui all'articolo 110, paragrafo 3, non procede al controllo a norma dell'articolo 110, paragrafo 1, informandone l'organizzazione di produttori mediante telecomunicazione scritta o messaggio elettronico e autorizzando l'operazione di ritiro notificata. |
Articolo 80
Sostegno
1. L'aiuto per i ritiri dal mercato, comprensivo del contributo comunitario e del contributo dell'organizzazione di produttori, non supera gli importi indicati nell'allegato X per i prodotti corrispondenti. Per altri prodotti, gli Stati membri fissano i massimali di aiuto.
2. I ritiri dal mercato non superano il 5 % del volume della produzione commercializzata di un dato prodotto e di una data organizzazione di produttori.
Il volume della produzione commercializzata è calcolato in base alla media della produzione commercializzata nei tre anni precedenti. In mancanza di dati al riguardo, si ricorre al volume della produzione commercializzata per la quale l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.
Le percentuali di cui al primo comma costituiscono valori medi annuali per un periodo di tre anni, con un margine annuo di errore del 3 %.
Articolo 81
Destinazioni dei prodotti ritirati
1. Gli Stati membri stabiliscono le destinazioni ammissibili dei prodotti ritirati dal mercato. Essi adottano disposizioni atte a garantire che i ritiri o la destinazione dei prodotti non provochino alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative. Le spese sostenute dalle organizzazioni di produttori per ottemperare a tali disposizioni possono essere coperte dall'aiuto per i ritiri dal mercato nell'ambito del programma operativo.
2. Le destinazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono la distribuzione gratuita ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1182/2007 ed ogni altra destinazione equivalente autorizzata dagli Stati membri.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare i contatti e la collaborazione tra le organizzazioni produttori e i beneficiari da essi riconosciuti, a richiesta, ai fini della distribuzione gratuita.
3. La cessione di prodotti all'industria di trasformazione è possibile solo a condizione che ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità o per i prodotti importati.
Articolo 82
Spese di trasporto
1. Le spese di trasporto per la distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato sono ammissibili nell'ambito del programma operativo in base agli importi forfettari specificati nell'allegato XI, fissati in funzione della distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna.
In caso di trasporto marittimo, la Commissione stabilisce le spese che possono essere finanziate in funzione delle spese effettive del trasporto e della distanza. La compensazione così stabilita non può superare i costi corrispondenti ad un trasporto terrestre sul tragitto più breve tra il luogo di imbarco e il punto teorico di uscita. Agli importi di cui all'allegato XI si applica un coefficiente correttore di 0,6.
2. Le spese di trasporto sono pagate alla parte che ha effettivamente sostenuto il costo del trasporto.
Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestano in particolare:
a) |
la denominazione degli organismi beneficiari; |
b) |
il quantitativo dei prodotti considerati; |
c) |
la presa in consegna da parte degli organismi beneficiari e i mezzi di trasporto utilizzati; nonché |
d) |
le spese di trasporto realmente sostenute. |
Articolo 83
Spese di cernita e di imballaggio
1. Le spese di cernita e di imballaggio degli ortofrutticoli freschi ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita sono ammissibili nell'ambito dei programmi operativi nei limiti dell'importo forfettario di 132 EUR/t, peso netto, per i prodotti in imballaggi di peso netto inferiore a 25 kg.
2. Gli imballaggi dei prodotti destinati alla distribuzione gratuita recano l'emblema europeo accompagnato da una o più delle diciture elencate nell'allegato XII.
3. Le spese di cernita e imballaggio sono pagate all'organizzazione di produttori che ha effettuato tali operazioni.
Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestano in particolare:
a) |
la denominazione degli organismi beneficiari; |
b) |
il quantitativo dei prodotti considerati; nonché |
c) |
la presa in consegna da parte degli organismi beneficiari, con indicazione delle modalità di presentazione. |
Articolo 84
Condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato
1. I destinatari dei prodotti ritirati di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1182/2007 si impegnano a:
a) |
rispettare le disposizioni del presente regolamento; |
b) |
tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria che specifichino dettagliatamente le operazioni di cui trattasi; |
c) |
sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa comunitaria; e |
d) |
presentare i documenti giustificativi della destinazione finale di ciascun prodotto sotto forma di un certificato di presa in consegna (o di un documento equivalente) attestante che i prodotti ritirati sono stati presi in consegna da terzi ai fini della loro distribuzione gratuita. |
Gli Stati membri, se considerano che il rischio è basso, possono decidere che i destinatari non sono tenuti a tenere le contabilità di cui al primo comma, lettera b), se ricevono quantitativi modesti. Tale decisione, debitamente motivata, forma oggetto di registrazione.
2. I destinatari di prodotti ritirati per altre destinazioni si impegnano a:
a) |
rispettare le disposizioni del presente regolamento; |
b) |
tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria che specifichino dettagliatamente le operazioni di cui trattasi se gli Stati membri lo ritengono opportuno benché il prodotto sia stato denaturato prima della consegna; |
c) |
sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa comunitaria; e |
d) |
non percepire aiuti complementari per l'alcole ottenuto dai prodotti ricevuti se si tratta di prodotti destinati alla distillazione. |
Sezione 3
Raccolta prima della maturazione (o raccolta verde) e mancata raccolta degli ortofrutticoli
Articolo 85
Definizione di raccolta verde e di mancata raccolta degli ortofrutticoli
1. Per «raccolta verde» si intende la raccolta completa di prodotti non commercializzabili eseguita su una data superficie prima dell'inizio della raccolta normale. I prodotti non sono già stati danneggiati prima della raccolta verde da avversità atmosferiche, fitopatie o in altro modo.
2. La mancata raccolta significa la mancata effettuazione della raccolta di qualsiasi produzione commerciale su una data superficie nel corso del normale ciclo di produzione. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è tuttavia considerata mancata raccolta.
3. La raccolta verde o la mancata raccolta sono pratiche supplementari e differenti rispetto alle normali pratiche culturali.
Articolo 86
Condizioni per l'applicazione della raccolta verde e della mancata raccolta
1. In relazione alla raccolta verde e alla mancata raccolta gli Stati membri:
a) |
adottano modalità di applicazione delle misure in questione, in particolare in merito alla notifica preventiva della raccolta verde e della mancata raccolta, al relativo contenuto e alla tempistica, all'importo della compensazione da versare e all'applicazione delle misure, nonché all'elenco dei prodotti ammissibili; |
b) |
adottano disposizioni atte a garantire che l'applicazione di queste misure non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative; |
c) |
prevedono la possibilità di effettuare controlli sulla corretta esecuzione delle misure e di non approvarne l'applicazione se non lo ritengono opportuno; |
d) |
procedono a tali controlli per verificare la corretta esecuzione delle misure, in particolare con riferimento alle disposizioni di cui alle lettere a) e b). |
2. Le organizzazioni di produttori o le relative associazioni notificano anticipatamente alle autorità nazionali competenti, tramite telecomunicazione scritta o messaggio elettronico, ogni operazione di raccolta verde o di mancata raccolta che intendono effettuare.
La prima comunicazione di un dato anno e per un dato prodotto è corredata di un'analisi basata sulla situazione prevedibile del mercato a giustificazione della raccolta verde come misura di prevenzione delle crisi.
3. La raccolta verde e la mancata raccolta non si applicano allo stesso prodotto e sulla stessa superficie nel corso di un dato anno, né nel corso di due anni consecutivi.
4. Gli Stati membri fissano l'importo per ettaro della compensazione per la raccolta verde e la mancata raccolta, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), comprensivo del contributo comunitario e del contributo dell'organizzazione di produttori,
a) |
ad un livello tale da coprire esclusivamente i costi supplementari imputabili all'applicazione della misura, tenendo conto della gestione ambientale e fitosanitaria necessaria per rispettare le disposizioni adottate a norma del paragrafo 1, lettera b), oppure |
b) |
ad un livello tale da coprire non più del 90 % del massimale di aiuto per i ritiri dal mercato di cui all'articolo 80. |
Sezione 4
Promozione e comunicazione
Articolo 87
Applicazione delle misure di promozione e di comunicazione
1. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione delle misure di promozione e di comunicazione, tali da permettere, all'occorrenza, l'applicazione rapida delle misure.
2. Le azioni realizzate nell'ambito delle misure di promozione e di comunicazione sono complementari ad eventuali altre azioni di promozione e comunicazione in corso ad opera dell'organizzazione di produttori interessata.
Sezione 5
Formazione
Articolo 88
Applicazione delle misure di formazione
Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione delle misure di formazione.
Sezione 6
Assicurazione del raccolto
Articolo 89
Obiettivi delle misure di assicurazione del raccolto
Le organizzazioni di produttori gestiscono le azioni di assicurazione del raccolto in modo da contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori e a risarcire le perdite di mercato subite dall'organizzazione di produttori e/o dai suoi soci quando questi sono colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventualmente da fitopatie o infestazioni parassitarie.
Articolo 90
Applicazione delle misure di assicurazione del raccolto
1. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione delle misure di assicurazione del raccolto, in particolare le modalità necessarie a garantire che tali misure non siano distorsive della concorrenza sul mercato delle assicurazioni.
2. Gli Stati membri possono concedere un finanziamento nazionale complementare a sostegno delle misure di assicurazione del raccolto che beneficiano del fondo di esercizio. Tuttavia, il sostegno pubblico complessivo per l'assicurazione del raccolto non può superare:
a) |
l'80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da eventi atmosferici assimilabili a calamità naturali; |
b) |
il 50 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori contro il rischio:
|
Il limite di cui al primo comma, lettera b) si applica anche nei casi in cui il fondo di esercizio può altrimenti beneficiare dell'aiuto finanziario comunitario del 60 % concesso a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007.
3. Le misure di assicurazione del raccolto non coprono i pagamenti dei premi assicurativi che indennizzano i produttori di un importo superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore ottiene in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.
4. Ai fini del presente articolo, le «avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali» hanno lo stesso significato della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione (28).
Sezione 7
Sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi comuni di investimento
Articolo 91
Condizioni per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi comuni di investimento
1. Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione della partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi comuni di investimento.
2. La partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi comuni di investimento rappresentano, nel primo, nel secondo e nel terzo anno di funzionamento del fondo comune di investimento, una quota del contributo dell'organizzazione di produttori al fondo stesso nel primo, secondo e terzo anno di funzionamento, pari al:
a) |
10 %, 8 % e 4 % negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data; |
b) |
5 %, 4 % e 2 % negli altri Stati membri. |
3. Gli Stati membri possono fissare massimali per gli importi che un'organizzazione di produttori può ricevere come partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi comuni di investimento.
Sezione 8
Aiuti di Stato per misure di prevenzione e gestione delle crisi
Articolo 92
Modalità di applicazione nelle strategie nazionali
Gli Stati membri che erogano aiuti di Stato a norma dell'articolo 43, secondo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1182/2007 definiscono le relative modalità di applicazione nelle strategie nazionali.
CAPO IV
Aiuto finanziario nazionale
Articolo 93
Livello di organizzazione dei produttori
Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20 % del valore della produzione ortofrutticola in ciascuno degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati.
Articolo 94
Autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 15 gennaio di un dato anno civile, una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale per quell'anno ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007.
La richiesta è corredata degli elementi comprovanti che il livello di organizzazione dei produttori nella regione interessata è particolarmente scarso, ai sensi dell'articolo 93, nonché di informazioni sulle organizzazioni di produttori interessate, sull'importo dell'aiuto concesso e sulla quota dei contributi finanziari versati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007.
2. La Commissione accoglie o respinge la richiesta entro tre mesi dalla sua presentazione. In mancanza di risposta da parte della Commissione entro tale periodo, la richiesta si ritiene accolta.
Articolo 95
Domanda e concessione dell'aiuto finanziario nazionale
Le organizzazioni di produttori presentano domanda di aiuto finanziario nazionale e gli Stati membri concedono tale aiuto in conformità agli articoli da 70 a 73.
Articolo 96
Quota massima di rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale
Il rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale è pari al 60 % dell'aiuto finanziario nazionale concesso all'organizzazione di produttori.
Articolo 97
Rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale
1. Gli Stati membri presentano richiesta di rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale approvato, effettivamente concesso alle organizzazioni di produttori, anteriormente al 1o marzo dell'anno successivo all'esecuzione annuale dei programmi operativi.
La richiesta è corredata degli elementi comprovanti che le condizioni stabilite all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007 sono state soddisfatte nei tre anni precedenti, nonché di informazioni sulle organizzazioni di produttori interessate, sull'importo dell'aiuto effettivamente erogato e sulla quota dei contributi finanziari effettivamente versati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007.
2. La Commissione decide se accogliere o respingere la richiesta.
3. Se il rimborso comunitario dell'aiuto è stato approvato, le spese ammissibili sono dichiarate alla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (29).
CAPO V
Disposizioni generali
Sezione 1
Comunicazioni
Articolo 98
Relazioni delle organizzazioni di produttori
1. A corredo delle domande di aiuto, le organizzazioni di produttori presentano relazioni annuali sull'esecuzione dei programmi operativi.
Dette relazioni riguardano:
a) |
i programmi operativi eseguiti nel corso dell'anno precedente; |
b) |
le principali modifiche apportate ai programmi operativi; e |
c) |
le discrepanze tra gli aiuti stimati e gli aiuti effettivamente richiesti. |
2. Per ciascun programma operativo attuato la relazione annuale riporta:
a) |
i risultati ottenuti dal programma operativo, basati, se del caso, sugli indicatori comuni di prodotto e di risultato figuranti nell'allegato XIV e, se necessario, sugli indicatori supplementari di prodotto e di risultato definiti nella strategia nazionale; e |
b) |
una sintesi dei principali problemi incontrati nella gestione del programma e delle eventuali misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia della sua attuazione. |
Se del caso, la relazione annuale specifica le idonee difese predisposte, conformemente alla strategia nazionale e in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1182/2007, per proteggere l'ambiente da un'eventuale accresciuta pressione provocata da investimenti sovvenzionati nell'ambito del programma operativo.
3. Nell'ultimo anno di attuazione di un programma operativo, la relazione annuale di cui al paragrafo 1 è sostituita da una relazione finale.
Le relazioni finali indicano in che misura gli obiettivi del programma sono stati conseguiti. Esse spiegano i cambiamenti di azioni e/o di metodi operati e individuano i fattori che hanno contribuito al successo o al fallimento dell'esecuzione del programma, fattori che sono o saranno presi in considerazione in sede di elaborazione dei programmi operativi successivi o di modifica di quelli esistenti.
4. Fatte salve disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, se un'organizzazione di produttori non effettua una comunicazione allo Stato membro prevista dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 1182/2007, o se la comunicazione risulta inesatta tenuto conto degli elementi obiettivi di cui lo Stato membro dispone, quest'ultimo sospende l'approvazione del programma operativo di cui trattasi per l'anno successivo finché la comunicazione sia effettuata correttamente.
Lo Stato membro inserisce i dati relativi a tali casi nella relazione finale di cui all'articolo 99, paragrafo 3.
Articolo 99
Obblighi di comunicazione degli Stati membri
1. Gli Stati membri designano un'unica autorità competente incaricata delle comunicazioni fra la Commissione e lo Stato membro riguardanti le organizzazioni di produttori, i gruppi di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori. Essi informano la Commissione di tale designazione e le comunicano gli estremi dell'autorità designata.
2. Entro il 31 gennaio gli Stati membri comunicano alla Commissione l'importo totale del fondo di esercizio approvato quell'anno per tutti i programmi operativi. Essi indicano chiaramente sia l'importo complessivo del fondo di esercizio, sia l'importo totale del finanziamento comunitario per il suddetto fondo. Queste cifre sono ulteriormente suddivise fra importi riservati alle misure di prevenzione e gestione delle crisi e altre misure.
3. Entro il 15 novembre di un dato anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale sulle organizzazioni di produttori, i gruppi di produttori e i fondi di esercizio, nonché sui programmi operativi e i piani di riconoscimento attuati nell'anno precedente. La relazione annuale contiene in particolare le informazioni che figurano nell'allegato XIII.
Sezione 2
Controlli
Articolo 100
Sistema di identificazione unico
Gli Stati membri assicurano che venga applicato un sistema di identificazione unico con riguardo a tutte le domande di aiuto inoltrate dalla stessa organizzazione di produttori o dallo stesso gruppo di produttori. Questa identificazione è compatibile con il sistema di registrazione dell'identità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (30).
Articolo 101
Domande di aiuto
Fatte salve disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono procedure appropriate per la presentazione delle domande di aiuto, delle richieste di riconoscimento o di approvazione del programma operativo, nonché delle domande di pagamento.
Articolo 102
Campionamento
Ove è opportuno eseguire controlli a campione, gli Stati membri assicurano, sulla base di un'analisi dei rischi, che i controlli siano adeguati, per natura e frequenza, alla misura interessata.
Articolo 103
Controlli amministrativi
Tutte le domande di aiuto o di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che vertono su tutti gli elementi che è possibile e opportuno controllare con mezzi amministrativi. Le procedure presuppongono la registrazione delle operazioni intraprese, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.
Articolo 104
Controlli in loco
1. Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione, onde poter riesaminare gli elementi delle verifiche effettuate. Tale relazione indica in particolare quanto segue:
a) |
il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo; |
b) |
le persone presenti; |
c) |
le azioni, le misure e i documenti controllati; nonché |
d) |
i risultati del controllo. |
2. Il beneficiario può essere invitato a firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.
3. È possibile dare preavviso dei controlli in loco, purché ciò non pregiudichi la finalità del controllo. Il preavviso è limitato al minimo indispensabile.
4. Ove possibile, i controlli in loco ai sensi del presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri controlli previsti dalla normativa comunitaria in materia di sovvenzioni agricole. Tuttavia nel 2008, se necessario, i controlli in loco possono essere eseguiti da organismi diversi in momenti diversi.
Articolo 105
Approvazione delle domande di riconoscimento e dei programmi operativi
1. Prima di riconoscere un'organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri effettuano un sopralluogo presso l'organizzazione stessa per verificare il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento.
2. Prima di approvare un programma operativo ai sensi dell'articolo 65, l'autorità nazionale competente verifica con tutti i mezzi appropriati, compresi i controlli in loco, il programma operativo presentato per approvazione e le eventuali domande di modifica. Detti controlli verificano in particolare:
a) |
l'esattezza delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettere a), b) ed e); |
b) |
la conformità dei programmi con l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1182/2007 nonché con la disciplina nazionale e la strategia nazionale; |
c) |
l'ammissibilità delle azioni e delle spese proposte; |
d) |
la coerenza e la qualità tecnica dei programmi, la fondatezza delle stime e del piano di aiuti, nonché la programmazione della relativa esecuzione. I controlli verificano inoltre se sono stati stabiliti traguardi misurabili, in modo che se ne possa sorvegliare la realizzazione, e se i traguardi fissati possono essere raggiunti attuando le misure proposte; nonché |
e) |
la conformità delle operazioni oggetto della domanda di sostegno con la pertinente normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dalla disciplina nazionale o dalla strategia nazionale. |
Articolo 106
Controlli delle domande di aiuto per i programmi operativi
Prima di concedere il pagamento, gli Stati membri eseguono controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto nonché controlli in loco a campione.
Articolo 107
Controlli amministrativi delle domande di aiuto per i programmi operativi
1. I controlli amministrativi delle domande di aiuto vertono in particolare sulle seguenti verifiche, se pertinenti:
a) |
la relazione annuale o, se del caso, la relazione finale, trasmessa insieme alla domanda, relativa all'esecuzione del programma operativo; |
b) |
il valore della produzione commercializzata, i contributi al fondo di esercizio e le spese sostenute; |
c) |
la fornitura dei beni e dei servizi e la veridicità delle spese dichiarate; |
d) |
la conformità delle azioni eseguite con quelle contenute nel programma operativo approvato; nonché |
e) |
il rispetto dei limiti e dei massimali finanziari e di altra natura imposti. |
2. I pagamenti finanziati nell'ambito del programma operativo sono comprovati da fatture e documenti attestanti l'effettuazione degli stessi. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente. Le fatture utilizzate sono intestate all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori, al gruppo di produttori o alla filiale, secondo il disposto dell'articolo 52, paragrafo 7, oppure, previo consenso dello Stato membro, a uno o più dei rispettivi soci.
Articolo 108
Controlli in loco delle domande di aiuto per i programmi operativi
1. Nell'ambito della verifica delle domande di aiuto di cui all'articolo 70, paragrafo 1, gli Stati membri eseguono controlli in loco delle organizzazioni di produttori in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto o del relativo saldo per l'anno considerato.
I controlli verificano in particolare:
a) |
il rispetto dei criteri di riconoscimento per l'anno considerato; |
b) |
l'utilizzo del fondo di esercizio nell'anno considerato, comprese le spese dichiarate nelle domande di anticipi o di pagamenti parziali; nonché |
c) |
i controlli di secondo livello per le spese inerenti ai ritiri dal mercato, alla raccolta verde e alla mancata raccolta. |
2. I controlli di cui al paragrafo 1 riguardano ogni anno un campione significativo di domande. Il campione rappresenta almeno il 30 % dell'importo totale dell'aiuto negli Stati membri con più di 10 organizzazioni di produttori riconosciute. Negli altri casi, ciascuna organizzazione di produttori è oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni.
Prima del versamento dell'aiuto o del saldo relativo all'ultimo anno del programma operativo, deve essere effettuato almeno un controllo per ogni organizzazione di produttori.
3. I risultati dei controlli in loco sono valutati per determinare se gli eventuali problemi riscontrati abbiano carattere sistematico e comportino quindi un fattore di rischio per altre azioni analoghe, altri beneficiari o altri organismi. La valutazione individua inoltre le cause di tali situazioni e l'esigenza di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.
Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo in una regione o in parte di essa o presso una determinata organizzazione di produttori, lo Stato membro effettua controlli supplementari nel corso dell'anno e aumenta la percentuale delle domande da controllare l'anno successivo.
4. Lo Stato membro determina le organizzazioni di produttori da controllare sulla base di un'analisi dei rischi.
L'analisi dei rischi tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
a) |
l'importo dell'aiuto, |
b) |
le risultanze dei controlli degli anni precedenti, |
c) |
un elemento casuale e |
d) |
altri parametri definiti dagli Stati membri, in particolare se le organizzazioni di produttori partecipano ad un programma di assicurazione qualità ufficialmente riconosciuto dagli Stati membri o da organismi di certificazione indipendenti. |
Articolo 109
Controlli in loco relativi alle misure dei programmi operativi
1. Mediante i controlli in loco relativi alle misure dei programmi operativi gli Stati membri verificano in particolare:
a) |
l'attuazione delle azioni contemplate nel programma operativo; |
b) |
la coerenza dell'attuazione, effettiva o prevista, dell'azione con l'utilizzazione descritta nel programma operativo approvato; |
c) |
per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie e al capitolato approvato; |
d) |
la giustificazione delle spese sostenute mediante documenti contabili o di altra natura; nonché |
e) |
il valore della produzione commercializzata. |
2. Il valore della produzione commercializzata è verificato sulla base dei dati del sistema contabile richiesti a norma del diritto nazionale.
A tal fine, gli Stati membri hanno facoltà di decidere se la dichiarazione del valore della produzione commercializzata debba essere certificata allo stesso modo dei dati contabili richiesti a norma del diritto nazionale.
Il controllo relativo alla dichiarazione del valore della produzione commercializzata può essere eseguito prima che sia presentata la domanda di aiuto corrispondente.
3. Salvo circostanze particolari, il controllo in loco comprende una visita sul luogo di realizzazione dell'azione o, se l'azione non è tangibile, presso il promotore della stessa. In particolare, le azioni realizzate in aziende individuali che rientrano nel campione di cui all'articolo 108, paragrafo 2, formano oggetto di almeno una visita intesa a verificarne l'esecuzione.
Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali visite per operazioni di piccola entità o se ritengono che vi sia un rischio limitato di inadempimento delle condizioni di ammissibilità all'aiuto o di mancata esecuzione dell'operazione. La suddetta decisione, debitamente motivata, forma oggetto di registrazione.
4. Il controllo in loco verte su tutti gli impegni e gli obblighi dell'organizzazione di produttori o dei suoi soci che possono essere verificati al momento del sopralluogo.
5. Possono rientrare nel calcolo della percentuale di controllo fissata all'articolo 108, paragrafo 2, soltanto i controlli che soddisfano tutte le condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 110
Controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro
1. Gli Stati membri procedono, presso ciascuna organizzazione di produttori, a controlli di primo livello delle operazioni di ritiro, che consistono in un controllo documentale e d'identità, nonché in un controllo materiale, eventualmente a campione, avente ad oggetto il peso dei prodotti ritirati dal mercato, e in un controllo di conformità alle disposizioni dell'articolo 77, secondo le modalità previste dal titolo II, capo II. Il controllo è effettuato successivamente al ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 79, paragrafo 1, entro i termini di cui all'articolo 79, paragrafo 2.
2. I controlli di primo livello di cui al paragrafo 1 coprono l'intero quantitativo di prodotti ritirati dal mercato. Al termine del controllo, i prodotti ritirati non destinati alla distribuzione gratuita sono sottoposti a denaturazione o conferiti all'industria di trasformazione sotto la supervisione delle autorità competenti, alle condizioni stabilite dallo Stato membro a norma dell'articolo 81.
Per i prodotti destinati alla distribuzione gratuita, gli Stati membri possono limitare il controllo ad una percentuale inferiore a quella fissata al paragrafo 2 del presente articolo, ma non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati durante la campagna di commercializzazione. Il controllo può aver luogo presso l'organizzazione di produttori e/o presso i destinatari dei prodotti. Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo, le autorità competenti effettuano controlli supplementari.
Articolo 111
Controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro
1. Nell'ambito dei controlli indicati all'articolo 108, gli Stati membri effettuano controlli di secondo livello.
Gli Stati membri stabiliscono criteri per analizzare e valutare il rischio che una determinata organizzazione di produttori abbia realizzato operazioni di ritiro non conformi alla normativa. Tali criteri tengono conto, tra l'altro, delle constatazioni emerse da precedenti controlli di primo e secondo livello, nonché dell'esistenza di un sistema di assicurazione qualità in seno all'organizzazione di produttori. Sulla base di detti criteri definiscono, per ciascuna organizzazione, una frequenza minima dei controlli di secondo livello.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 consistono in controlli in loco presso le organizzazioni di produttori e i destinatari dei prodotti ritirati, intesi ad accertare l'osservanza delle condizioni prescritte per il pagamento dell'aiuto comunitario. I controlli comprendono in particolare:
a) |
la verifica della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria che ciascuna organizzazione di produttori che effettui operazioni di ritiro durante la campagna in questione è tenuta a conservare; |
b) |
la verifica dei quantitativi commercializzati dichiarati nelle domande di pagamento, con particolare riferimento alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria, alle fatture e, se necessario, alla loro veridicità, nonché alla corrispondenza tra i dati dichiarati e i dati contabili e/o fiscali delle organizzazioni di produttori interessate; |
c) |
il controllo della correttezza della contabilità, in particolare la verifica della veridicità delle entrate nette realizzate dalle organizzazioni di produttori e da esse dichiarate nelle domande di pagamento, la proporzionalità delle eventuali spese di ritiro, la verifica delle registrazioni contabili relative alla riscossione da parte delle organizzazioni di produttori dell'aiuto comunitario e all'eventuale trasferimento di una parte di quest'ultimo ai soci, nonché della coerenza tra tali registrazioni; nonché |
d) |
il controllo della destinazione dei prodotti ritirati dichiarata nella domanda di pagamento nonché dell'eventuale denaturazione, per verificare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte delle organizzazioni di produttori e dei destinatari. |
3. I controlli di cui al paragrafo 2 sono eseguiti presso le organizzazioni di produttori interessate e i destinatari associati a dette organizzazioni. Ciascun controllo verte su un campione pari ad almeno il 5 % dei quantitativi ritirati dall'organizzazione di produttori nel corso della campagna.
4. La contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), distinguono, per ciascun prodotto ritirato, i movimenti (espressi in volume):
a) |
della produzione conferita dai soci dell'organizzazione di produttori e dai soci di altre organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1182/2007; |
b) |
delle vendite realizzate dall'organizzazione di produttori, con una ripartizione tra i prodotti condizionati per il mercato del fresco e gli altri tipi di prodotti (comprese le materie prime destinate alla trasformazione); nonché |
c) |
dei prodotti ritirati dal mercato. |
5. I controlli della destinazione dei prodotti di cui al paragrafo 4, lettera c), comprendono in particolare:
a) |
un controllo a campione della contabilità specifica che deve essere tenuta dai destinatari e, ove opportuno, della sua corrispondenza con la contabilità imposta dalla legislazione nazionale; e |
b) |
il controllo del rispetto delle condizioni ambientali applicabili. |
6. Se dai controlli di secondo livello emergono irregolarità di rilievo, le autorità competenti approfondiscono tali controlli durante la campagna considerata e intensificano la frequenza dei controlli di secondo livello sulle organizzazioni di produttori interessate (o le relative associazioni) durante la campagna successiva.
Articolo 112
Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli
1. Prima che venga effettuata un'operazione di raccolta verde, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che i prodotti non siano danneggiati e che l'appezzamento sia stato coltivato correttamente. Dopo la raccolta verde, gli Stati membri verificano che la raccolta sia completa su tutta la superficie e che i prodotti raccolti siano stati denaturati.
Alla fine del periodo della raccolta, gli Stati membri verificano la fondatezza dell'analisi basata sulla situazione prevedibile del mercato di cui all'articolo 86, paragrafo 2. Analizzano anche le eventuali differenze fra la situazione prevedibile del mercato e quella reale.
2. Prima di un'operazione di mancata raccolta, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che la superficie sia stata coltivata correttamente, che non abbia già avuto luogo una raccolta parziale e che il prodotto sia ben sviluppato e generalmente di qualità sana, leale e mercantile.
Gli Stati membri si assicurano che la produzione venga denaturata. Se questo non è possibile, essi garantiscono, mediante uno o più sopralluoghi durante la stagione della raccolta, che non si proceda alla raccolta.
3. I paragrafi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 111 si applicano mutatis mutandis.
Articolo 113
Controlli prima dell'approvazione dei piani di riconoscimento dei gruppi di produttori
1. Prima di approvare un piano di riconoscimento di un gruppo di produttori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri effettuano un controllo in loco della persona giuridica o della sua parte chiaramente definita.
2. Gli Stati membri verificano con tutti i mezzi appropriati, compresi i controlli in loco:
a) |
l'esattezza delle informazioni contenute nel piano di riconoscimento; |
b) |
la coerenza commerciale e la qualità tecnica del piano, la fondatezza delle stime e la programmazione della sua esecuzione; |
c) |
l'ammissibilità delle azioni e l'ammissibilità e ragionevolezza delle spese proposte; nonché |
d) |
la conformità delle operazioni oggetto della domanda di sostegno con la pertinente normativa comunitaria e nazionale, in particolare in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, e altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dalla disciplina nazionale o dalla strategia nazionale. |
Articolo 114
Controlli delle domande di aiuto dei gruppi di produttori
1. Prima di concedere il pagamento, gli Stati membri eseguono controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto presentate dai gruppi di produttori nonché controlli in loco a campione.
2. A seguito della presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 47, gli Stati membri eseguono controlli in loco sui gruppi di produttori in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto per l'anno considerato.
Detti controlli riguardano in particolare:
a) |
il rispetto dei criteri di riconoscimento per l'anno considerato; e |
b) |
il valore della produzione commercializzata nonché l'attuazione delle misure contenute nel piano di riconoscimento e le spese sostenute. |
3. I controlli di cui al paragrafo 2 riguardano ogni anno un campione significativo di domande. Il campione rappresenta almeno il 30 % dell'importo totale dell'aiuto.
Tutti i gruppi di produttori sono controllati almeno una volta ogni cinque anni.
4. Gli articoli 107 e 109 si applicano mutatis mutandis.
Articolo 115
Organizzazioni di produttori transnazionali e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori
1. Lo Stato membro in cui ha sede un'organizzazione di produttori transnazionale o un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori ha competenza generale per l'organizzazione di controlli su tale organizzazione o associazione e, ove necessario, commina sanzioni.
2. Gli altri Stati membri tenuti a prestare la collaborazione amministrativa di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c), effettuano i controlli amministrativi e in loco richiesti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli riferiscono i risultati. Essi rispettano tutte le scadenze fissate dallo Stato membro di cui al paragrafo 1.
3. Le norme vigenti nello Stato membro di cui al paragrafo 1 si applicano nei riguardi dell'organizzazione di produttori, del programma operativo e del fondo di esercizio. Tuttavia, per quanto riguarda le questioni ambientali e fitosanitarie nonché lo smaltimento dei prodotti ritirati, si applicano le norme dello Stato membro in cui ha luogo la produzione.
Sezione 3
Sanzioni
Articolo 116
Inosservanza dei criteri di riconoscimento
1. Gli Stati membri revocano il riconoscimento di un'organizzazione di produttori in caso di inosservanza sostanziale dei criteri di riconoscimento dovuta ad un'azione deliberata o a una negligenza grave commessa da detta organizzazione.
In particolare, gli Stati membri revocano il riconoscimento di un'organizzazione di produttori se l'inosservanza dei criteri di riconoscimento riguarda:
a) |
una violazione dei requisiti di cui agli articoli 23 e 25, all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 33, oppure |
b) |
una situazione in cui il valore della produzione commercializzata scende per due anni consecutivi al di sotto del valore minimo fissato dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007. |
Fatte salve eventuali disposizioni orizzontali di diritto nazionale sui periodi di limitazione, la revoca del riconoscimento di cui al presente paragrafo ha effetto a decorrere dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non sono più soddisfatte.
2. Nei casi in cui non si applica il paragrafo 1, gli Stati membri sospendono il riconoscimento di un'organizzazione di produttori se l'inosservanza dei criteri di riconoscimento è sostanziale, ma solo temporanea.
Durante il periodo di sospensione non viene erogato alcun aiuto. La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno in cui si è svolto il controllo e termina il giorno in cui ha luogo il controllo che accerta il soddisfacimento dei criteri in questione.
Il periodo di sospensione non supera i 12 mesi. Se i criteri in questione non sono ancora soddisfatti dopo 12 mesi, il riconoscimento è revocato.
Gli Stati membri possono effettuare pagamenti dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 71 ove necessario ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.
3. Negli altri casi di inosservanza dei criteri di riconoscimento, in cui non si applicano i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri inviano una lettera di avvertimento con le misure correttive da adottare. Gli Stati membri possono ritardare i pagamenti degli aiuti fino all'adozione delle misure correttive.
La mancata adozione delle misure correttive entro un periodo di 12 mesi è considerata alla stregua dell'inosservanza sostanziale dei criteri e comporta l'applicazione del paragrafo 2.
Articolo 117
Frodi
1. Fatte salve eventuali altre sanzioni che possono essere comminate ai sensi del diritto comunitario e nazionale, gli Stati membri revocano il riconoscimento di un'organizzazione di produttori, di un'associazione di organizzazioni di produttori o di un gruppo di produttori se risulta che abbiano commesso una frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (CE) n. 1182/2007.
2. Gli Stati membri possono sospendere il riconoscimento di un'organizzazione di produttori, di un'associazione di organizzazioni di produttori o di un gruppo di produttori, o sospendere i pagamenti, se tali organismi sono sospettati di aver commesso una frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (CE) n. 1182/2007.
Articolo 118
Gruppi di produttori
1. Gli Stati membri irrogano, mutatis mutandis, le sanzioni di cui agli articoli 116 e/o 119 con riguardo ai piani di riconoscimento.
2. Oltre a quanto stabilito al paragrafo 1, se, al termine del periodo fissato dallo Stato membro a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, il gruppo di produttori non è riconosciuto come organizzazione di produttori, lo Stato membro recupera:
a) |
il 100 % degli aiuti versati al gruppo di produttori se il mancato ottenimento del riconoscimento è dovuto a un'azione deliberata o a una negligenza grave del gruppo di produttori; oppure |
b) |
il 50 % degli aiuti versati al gruppo di produttori in tutti gli altri casi. |
Articolo 119
Programma operativo
1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili.
2. Lo Stato membro esamina la domanda di aiuto ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Esso determina:
a) |
l'importo a cui il beneficiario avrebbe diritto esclusivamente in base alla domanda di aiuto; |
b) |
l'importo a cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità della domanda di aiuto. |
3. Se l'importo stabilito ai sensi del paragrafo 2, lettera a), supera l'importo stabilito ai sensi della lettera b) dello stesso paragrafo di più del 3 %, si applica una riduzione all'importo effettivo da versare al beneficiario. L'importo della riduzione corrisponde alla differenza fra l'importo calcolato alla lettera a) e quello calcolato alla lettera b) del paragrafo 2.
Non si applica tuttavia alcuna riduzione se l'organizzazione o il gruppo di produttori è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inserimento dell'importo non ammissibile al beneficio dell'aiuto.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco.
5. Se il valore della produzione commercializzata è dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, si applica una riduzione al valore della produzione commercializzata utilizzato per calcolare gli importi da versare ai sensi dei paragrafi 2 e 3.
6. Se viene accertato che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione è esclusa dal sostegno del programma operativo o del piano di riconoscimento e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Il beneficiario è inoltre escluso, per detta operazione, dal beneficio dell'aiuto nell'ambito del programma operativo in questione per l'anno successivo.
Articolo 120
Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro
Se, a seguito del controllo di cui all'articolo 110, si riscontrano irregolarità con riguardo alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi menzionati all'articolo 77, il beneficiario è tenuto a:
a) |
versare una penale equivalente all'importo dell'indennità, calcolata in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi, se tali quantitativi sono inferiori al 10 % dei quantitativi comunicati a norma dell'articolo 79 per l'operazione di ritiro interessata; |
b) |
versare una penale equivalente al doppio dell'importo dell'indennità se tali quantitativi sono compresi fra il 10 % e il 25 % dei quantitativi comunicati; oppure |
c) |
versare una penale equivalente all'importo dell'indennità per l'intero quantitativo comunicato ai sensi dell'articolo 79, se tali quantitativi superano il 25 % del quantitativo comunicato. |
Articolo 121
Altre sanzioni applicabili alle organizzazioni di produttori con riguardo alle operazioni di ritiro
1. Le sanzioni di cui all'articolo 119 riguardano gli aiuti richiesti per le operazioni di ritiro come parte integrante delle spese del programma operativo.
2. Le spese per le operazioni di ritiro non sono considerate ammissibili se i prodotti non posti in vendita non sono stati smaltiti come stabilito dallo Stato membro a norma dell'articolo 81, paragrafo 1, oppure se il ritiro o la sua destinazione hanno provocato un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative in violazione delle disposizioni adottate in virtù dell'articolo 81, paragrafo 1.
Articolo 122
Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati
Se, all'atto dei controlli eseguiti a norma degli articoli 110 e 111, emergono irregolarità imputabili ai destinatari dei prodotti ritirati, si applicano le seguenti sanzioni:
a) |
i destinatari non possono più ricevere i prodotti ritirati, e |
b) |
i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato sono tenuti a rimborsare una somma equivalente al valore dei prodotti messi a loro disposizione, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. In tal caso, l'organizzazione di produttori rimborsa il contributo comunitario. |
La sanzione di cui alla lettera a) ha effetto immediato, si applica per almeno una campagna di commercializzazione e può essere prorogata in funzione della gravità dell'irregolarità.
Articolo 123
Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli
1. Per quanto riguarda la raccolta verde, l'organizzazione di produttori che risulti non aver adempiuto i propri obblighi è tenuta a versare una penale pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati rispettati. Il mancato rispetto degli obblighi comprende fra l'altro i casi in cui:
a) |
lo Stato membro accerta, nel corso della verifica di cui all'articolo 112, paragrafo 1, secondo comma, che la raccolta verde non era giustificata in base all'analisi della situazione prevedibile del mercato esistente in quel momento; |
b) |
la superficie comunicata per la raccolta verde non è ammissibile a tale misura, oppure |
c) |
la superficie non è stata interamente sottoposta a raccolta o la produzione non è stata denaturata. |
2. Per quanto riguarda la mancata raccolta, l'organizzazione di produttori che risulti non aver adempiuto i propri obblighi è tenuta a versare una penale pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati rispettati. Il mancato rispetto degli obblighi comprende fra l'altro i casi in cui:
a) |
la superficie comunicata per la mancata raccolta non è ammissibile a tale misura; |
b) |
la raccolta è stata comunque effettuata, in tutto o in parte, oppure |
c) |
si sono verificati un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative di cui l'organizzazione di produttori è responsabile. |
3. Le penali di cui ai paragrafi 1 e 2 si aggiungono a un'eventuale riduzione dei pagamenti a norma dell'articolo 119.
Articolo 124
Impossibilità di effettuare un controllo in loco
Le domande di aiuto sono respinte per la parte di spesa corrispondente nel caso in cui non possa essere effettuato un controllo in loco per cause imputabili all'organizzazione di produttori, a un suo socio o a un suo rappresentante.
Articolo 125
Recupero degli aiuti
Gli aiuti indebitamente versati formano oggetto di recupero, con i relativi interessi, presso le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, i gruppi di produttori o gli altri operatori interessati. Le norme di cui all'articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004 (31) si applicano mutatis mutandis.
L'applicazione delle sanzioni amministrative e il recupero degli importi indebitamente versati di cui alla presente sezione non ostano alla comunicazione delle irregolarità alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (32).
Sezione 4
Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi e delle strategie nazionali
Articolo 126
Insieme di indicatori comuni di rendimento
1. Le strategie nazionali e i programmi operativi sono sottoposti a sorveglianza e valutazione allo scopo di verificare i progressi compiuti per il conseguimento degli obiettivi fissati per i programmi operativi nonché l'efficienza e l'efficacia in rapporto a tali obiettivi.
2. Il progresso, l'efficienza e l'efficacia sono valutati mediante un insieme di indicatori comuni di rendimento relativi alla situazione iniziale nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi operativi realizzati.
3. L'insieme di indicatori comuni di rendimento figura nell'allegato XIV del presente regolamento.
4. Se uno Stato membro lo ritiene opportuno, la strategia nazionale definisce un insieme limitato di indicatori supplementari specifici per la strategia, che riflettono esigenze, condizioni e obiettivi nazionali e/o regionali propri dei programmi operativi attuati dalle organizzazioni di produttori. Laddove esistono, vengono aggiunti indicatori supplementari relativi agli obiettivi ambientali, che non rientrano nell'insieme di indicatori comuni di rendimento.
Articolo 127
Procedure di sorveglianza e valutazione relative ai programmi operativi
1. Le organizzazioni di produttori garantiscono la sorveglianza e la valutazione dei programmi operativi avvalendosi degli indicatori pertinenti scelti tra gli indicatori comuni di rendimento di cui all'articolo 126 e, ove opportuno, degli indicatori supplementari specificati nella strategia nazionale.
A tal fine essi istituiscono un sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati utili per la compilazione dei suddetti indicatori.
2. La sorveglianza è intesa a valutare i progressi compiuti per il conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti per il programma operativo. Essa è effettuata mediante gli indicatori finanziari, di prodotto e di risultato. Le risultanze della sorveglianza sono intese a:
a) |
verificare la qualità dell'esecuzione del programma; |
b) |
individuare la necessità di adeguamenti o di una revisione del programma operativo allo scopo di conseguire gli obiettivi o di migliorare la gestione, anche finanziaria, dello stesso; |
c) |
contribuire a soddisfare i requisiti in materia di comunicazione riguardanti l'esecuzione del programma operativo. |
Le informazioni relative ai risultati delle attività di sorveglianza sono incluse in tutte le relazioni annuali di cui all'articolo 98, paragrafo 1, che l'organizzazione di produttori è tenuta a trasmettere all'autorità nazionale incaricata della gestione della strategia nazionale.
3. La valutazione si presenta come una relazione di valutazione intermedia distinta.
L'esercizio di valutazione intermedio, che può essere condotto con l'aiuto di un ufficio di consulenza specializzato, è inteso ad esaminare il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie e l'efficienza e l'efficacia del programma operativo, nonché a valutare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma. A tal fine si utilizzano gli indicatori comuni iniziali, di risultato e, se del caso, di impatto.
Se del caso, l'esercizio di valutazione intermedio comprende una valutazione qualitativa dei risultati e dell'impatto delle azioni ambientali riguardanti:
a) |
la prevenzione dell'erosione del suolo; |
b) |
un uso ridotto e/o più razionale di prodotti fitosanitari; |
c) |
la protezione degli habitat e della biodiversità; oppure |
d) |
la tutela del paesaggio. |
I risultati dell'esercizio sono utilizzati per:
a) |
migliorare la qualità dei programmi operativi gestiti dall'organizzazione di produttori; |
b) |
individuare la necessità di cambiamenti sostanziali del programma operativo; |
c) |
contribuire all'adempimento degli obblighi di comunicazione in merito all'esecuzione dei programmi operativi; nonché |
d) |
trarre insegnamenti utili per migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei futuri programmi operativi gestiti dall'organizzazione di produttori. |
L'esercizio di valutazione intermedio è condotto durante il periodo di esecuzione del programma operativo, in modo che i risultati possano essere presi in considerazione per l'elaborazione del programma operativo successivo.
La relazione di valutazione intermedia è allegata alla corrispondente relazione annuale di cui all'articolo 98, paragrafo 1.
Articolo 128
Procedure di sorveglianza e valutazione relative alla strategia nazionale
1. La sorveglianza e la valutazione della strategia nazionale sono effettuate utilizzando gli indicatori pertinenti scelti tra gli indicatori comuni di rendimento di cui all'articolo 126 e, ove opportuno, gli indicatori supplementari specificati nella strategia nazionale.
2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati in un formato elettronico idoneo per la compilazione degli indicatori di cui all'articolo 126. A tal fine essi si basano sulle informazioni trasmesse dall'organizzazione di produttori in merito alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi operativi.
3. La sorveglianza è permanente ed è intesa a valutare i progressi compiuti per il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti per i programmi operativi. Essa è effettuata mediante gli indicatori finanziari, di prodotto e di risultato. A tal fine si utilizzano le informazioni contenute nelle relazioni annuali sullo stato di avanzamento trasmesse dall'organizzazione di produttori in merito alla sorveglianza dei programmi operativi. I risultati dell'esercizio di sorveglianza sono utilizzati per:
a) |
verificare la qualità dell'esecuzione dei programmi operativi; |
b) |
individuare la necessità di adeguamenti o di una revisione della strategia nazionale allo scopo di conseguire gli obiettivi per essa stabiliti o di migliorare la gestione della sua attuazione, compresa la gestione finanziaria dei programmi operativi; nonché |
c) |
contribuire all'adempimento degli obblighi di comunicazione in merito all'esecuzione della strategia nazionale. |
4. La valutazione è intesa a verificare i progressi compiuti per il conseguimento degli obiettivi generali della strategia. Essa è effettuata mediante gli indicatori iniziali, di risultato e, se del caso, di impatto. A tal fine si utilizzano i risultati della sorveglianza e della valutazione intermedia dei programmi operativi, esposti nelle relazioni annuali sullo stato di avanzamento e nelle relazioni finali trasmesse dalle organizzazioni di produttori. I risultati dell'esercizio di valutazione sono utilizzati per:
a) |
migliorare la qualità della strategia; |
b) |
individuare la necessità di cambiamenti sostanziali della strategia; e |
c) |
contribuire all'adempimento degli obblighi di comunicazione in merito all'esecuzione della strategia nazionale. |
La valutazione comprende un esercizio di valutazione da eseguire nel 2012, in tempo utile per esporne i risultati in una relazione di valutazione distinta da allegare, nello stesso anno, alla relazione annuale nazionale di cui all'articolo 99, paragrafo 3. La relazione esamina il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie nonché l'efficienza e l'efficacia dei programmi operativi eseguiti, oltre a valutare gli effetti e l'impatto di tali programmi in relazione agli obiettivi, ai traguardi e alle finalità stabiliti dalla strategia e, se del caso, agli altri obiettivi fissati all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007. Il suo scopo è ricavare insegnamenti utili per migliorare la qualità delle future strategie nazionali e, in particolare, individuare possibili carenze nella definizione di obiettivi o misure ammissibili al sostegno o la necessità di definire nuovi strumenti.
CAPO VI
Estensione delle regole ai produttori di una circoscrizione economica
Articolo 129
Comunicazione dell'elenco delle circoscrizioni economiche
La comunicazione dell'elenco delle circoscrizioni economiche di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1182/2007 contiene tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 14, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Articolo 130
Comunicazione delle regole vincolanti; rappresentatività
1. Contestualmente alla comunicazione, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1182/2007, delle regole che ha reso vincolanti per un particolare prodotto e per una determinata circoscrizione economica, lo Stato membro comunica alla Commissione:
a) |
l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori che ha chiesto l'estensione delle regole; |
b) |
il numero di produttori aderenti a tale organizzazione o associazione e il numero totale di produttori della circoscrizione economica in questione; tali dati devono riferirsi alla situazione esistente alla data di inoltro della domanda di estensione; |
c) |
il volume totale della produzione della circoscrizione economica e il volume della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori o dall'associazione durante l'ultima campagna per la quale questi dati sono disponibili; |
d) |
la data a partire dalla quale le regole estese sono applicate all'organizzazione di produttori o all'associazione interessata; nonché |
e) |
la data di entrata in vigore dell'estensione e la durata di validità della stessa. |
2. Per la determinazione della rappresentatività ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri stabiliscono le condizioni per l'esclusione:
a) |
dei produttori la cui produzione è essenzialmente destinata alla vendita diretta al consumatore nell'azienda o nella zona di produzione; |
b) |
delle vendite dirette di cui alla lettera a); |
c) |
dei prodotti consegnati per la trasformazione di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, salvo se le regole di cui trattasi si applicano, in tutto o in parte, a tali prodotti. |
Articolo 131
Contributo finanziario
Lo Stato membro che decide, conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1182/2007, che i produttori non aderenti ad un'organizzazione di produttori sono tenuti al pagamento di un contributo finanziario, comunica alla Commissione gli elementi necessari per verificare l'osservanza delle condizioni prescritte nel suddetto articolo. Tali elementi comprendono, in particolare, la base di calcolo del contributo, l'importo unitario, il o i beneficiari, nonché le varie categorie di spese menzionate alle lettere a) e b) dell'articolo 21.
Articolo 132
Estensione di durata superiore a una campagna di commercializzazione
In caso di estensione di durata superiore a una campagna di commercializzazione, gli Stati membri verificano, per ciascuna campagna, che le condizioni di rappresentatitività di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007 ricorrano per tutto il periodo di validità dell'estensione. Essi revocano l'estensione a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva se risulta che tali condizioni non sono più soddisfatte. Essi informano immediatamente delle revoche la Commissione, la quale pubblica tali informazioni nei modi che giudica opportuni.
Articolo 133
Vendita di prodotti sull'albero; acquirenti
1. In caso di vendita di prodotti sull'albero da parte di un produttore non aderente ad un'organizzazione di produttori, l'acquirente si considera come produttore dei prodotti in questione ai fini del rispetto delle regole di cui all'allegato I, punto 1, lettere e) ed f), e punto 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007.
2. Lo Stato membro interessato può decidere che per l'acquirente responsabile della conduzione della produzione di cui trattasi possano essere rese vincolanti determinate regole, tra quelle elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1182/2007, diverse da quelle indicate al paragrafo 1.
TITOLO IV
SCAMBI CON I PAESI TERZI
CAPO I
Titoli di importazione
Articolo 134
Titoli di importazione per le mele
1. L'immissione in libera pratica di mele del codice NC 0808 10 80 è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione.
2. Il regolamento (CE) n. 1291/2000 si applica ai titoli di importazione rilasciati ai sensi del presente articolo.
3. Gli importatori possono presentare domande di titoli di importazione alle autorità competenti di qualsiasi Stato membro.
Essi indicano il paese di origine nella casella 8 della domanda di titolo e contrassegnano con una crocetta la parola «sì».
4. All'atto della presentazione della domanda gli importatori costituiscono una cauzione in conformità alle disposizioni contenute nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, a garanzia dell'impegno di importare il prodotto durante il periodo di validità del titolo di importazione. L'importo della cauzione è di 15 EUR/tonnellata.
Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata in tutto o in parte se l'importazione non è effettuata o se è effettuata solo parzialmente entro il periodo di validità del titolo di importazione.
5. Il titolo di importazione è rilasciato immediatamente a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.
Nella casella 8 del titolo di importazione è indicato il paese d'origine e la parola «sì» è contrassegnata con una crocetta.
6. Il periodo di validità del titolo è di tre mesi.
Il titolo di importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.
7. Gli Stati membri comunicano settimanalmente alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i quantitativi di mele per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nella settimana precedente, ripartiti per paese terzo di origine.
La comunicazione dei dati suddetti è effettuata mediante il sistema elettronico indicato dalla Commissione.
CAPO II
Dazi all'importazione e regime del prezzo di entrata
Sezione 1
Regime del prezzo di entrata
Articolo 135
Campo di applicazione e definizioni
1. La presente sezione stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1182/2007.
2. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) |
«partita», la merce presentata sotto la scorta di una dichiarazione di immissione in libera pratica rilasciata solo per prodotti aventi la stessa origine e facenti capo ad un unico codice della nomenclatura combinata; |
b) |
«importatore», il dichiarante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 18, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (33). |
Articolo 136
Comunicazione dei prezzi
1. Per ciascuno dei prodotti e durante i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, ogni giorno di mercato gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, separatamente per origine:
a) |
i prezzi medi rappresentativi dei prodotti importati dai paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi di cui all'articolo 137, paragrafo 1, nonché i prezzi significativi rilevati su altri mercati per quantitativi ingenti dei prodotti importati, oppure, in mancanza di prezzi sui mercati rappresentativi, i prezzi significativi dei prodotti importati rilevati su altri mercati; e |
b) |
i quantitativi totali corrispondenti ai prezzi di cui alla lettera a). |
Se i quantitativi totali di cui alla lettera b) sono inferiori a una tonnellata, i prezzi corrispondenti non sono comunicati alla Commissione.
2. I prezzi di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono rilevati:
a) |
per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato XV, parte A; |
b) |
per l'insieme delle varietà e dei calibri disponibili, e |
c) |
nella fase importatore/grossista o nella fase grossista/dettagliante se i prezzi nella fase importatore/grossista non sono disponibili. |
Essi sono diminuiti dei seguenti importi:
a) |
un margine di commercializzazione del 15 % per le piazze di Londra, Milano e Rungis e dell'8 % per le altre piazze, e |
b) |
delle spese di trasporto e di assicurazione sul territorio doganale della Comunità. |
Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di trasporto e di assicurazione che vanno dedotte a norma del secondo comma. Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo vengono comunicati senza indugio alla Commissione.
3. I prezzi rilevati secondo il disposto del paragrafo 2, se sono constatati nella fase grossista/dettagliante, sono diminuiti dapprima di un importo pari al 9 % per tener conto del margine commerciale del grossista e poi di un importo pari a 0,7245 EUR/100 kg per tener conto delle spese di movimentazione, delle tasse e degli oneri di mercato.
4. Sono considerati rappresentativi:
a) |
i prezzi dei prodotti della categoria I, se i quantitativi di questa categoria rappresentano almeno il 50 % dei quantitativi totali commercializzati; |
b) |
i prezzi dei prodotti della categoria I, completati, ove i prodotti di questa categoria rappresentino meno del 50 % dei quantitativi totali commercializzati, dai prezzi, rilevati tali e quali, dei prodotti della categoria II per un quantitativo che permetta di raggiungere il 50 % dei quantitativi totali commercializzati; |
c) |
i prezzi, rilevati tali e quali, dei prodotti della categoria II se non sono disponibili prodotti della categoria I, tranne che si decida di applicare loro un coefficiente di adeguamento se, a causa delle condizioni di produzione del paese d'origine, tali prodotti non presentano caratteristiche qualitative sufficienti per poter essere normalmente e tradizionalmente commercializzati nella categoria I. |
Il coefficiente di adeguamento di cui alla lettera c) del primo comma si applica ai prezzi previa detrazione degli importi indicati al paragrafo 2.
Articolo 137
Mercati rappresentativi
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i giorni di mercato abituali dei mercati elencati nell'allegato XVI che sono considerati mercati rappresentativi.
Articolo 138
Valore forfettario all'importazione
1. Per ciascuno dei prodotti e durante i periodi indicati nella parte A dell'allegato XV, ogni giorno feriale la Commissione calcola, separatamente per origine, un valore forfettario all'importazione pari alla media ponderata dei prezzi rappresentativi di cui all'articolo 136, diminuiti di un importo forfettario di 5 EUR/100 kg nonché dei dazi doganali ad valorem.
2. Se per i prodotti e durante i periodi di applicazione indicati nella parte A dell'allegato XV è fissato un valore forfettario all'importazione a norma della presente sezione, non si applica il prezzo unitario ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (34). In tal caso esso è sostituito dal valore forfettario all'importazione di cui al paragrafo 1.
3. Se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media dei valori forfettari all'importazione in vigore.
4. Durante i periodi di applicazione indicati nella parte A dell'allegato XV, i valori forfettari all'importazione restano in vigore finché non sono modificati. Tuttavia essi non sono più applicabili se per sette giorni di mercato consecutivi non viene comunicato alla Commissione alcun prezzo medio rappresentativo.
Se, in applicazione del precedente comma, non è in vigore nessun valore forfettario all'importazione per un determinato prodotto, il valore forfettario all'importazione applicabile a tale prodotto è pari all'ultima media dei valori forfettari all'importazione.
5. In deroga al paragrafo 1, a partire dal primo giorno dei periodi di applicazione indicati nella parte A dell'allegato XV, se non si è potuto calcolare un valore forfettario all'importazione, non si applica alcun valore forfettario all'importazione.
6. Per la conversione in euro dei prezzi rappresentativi si utilizza il tasso rappresentativo di mercato calcolato per il giorno in questione.
7. La Commissione pubblica, nei modi che giudica opportuni, i valori forfettari all'importazione espressi in euro.
Articolo 139
Base del prezzo di entrata
1. Il prezzo di entrata in base al quale i prodotti elencati nella parte A dell'allegato XV sono classificati nella tariffa doganale delle Comunità europee è pari, a scelta dell'importatore:
a) |
al prezzo fob dei prodotti nel paese d'origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità, quando tali prezzi e tali spese siano noti alla data della dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti. Se i prezzi summenzionati superano di oltre l'8 % il valore forfettario applicabile al prodotto al momento dell'immissione in libera pratica, l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. A tale scopo l'importo del dazio all'importazione a cui i prodotti possono in definitiva essere soggetti corrisponde all'importo del dazio che l'importatore avrebbe dovuto pagare se il prodotto fosse stato classificato in base al valore forfettario; oppure |
b) |
al valore in dogana calcolato conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 applicato ai soli prodotti importati di cui trattasi. In tal caso la deduzione dei dazi viene effettuata secondo le modalità previste all'articolo 138, paragrafo 1. In tal caso l'importatore costituisce la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari all'importo del dazio che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all'importazione applicabile alla partita in questione; oppure |
c) |
al valore forfettario all'importazione calcolato conformemente all'articolo 138 del presente regolamento. |
2. Il prezzo di entrata in base al quale i prodotti elencati nella parte B dell'allegato XV sono classificati nella tariffa doganale delle Comunità europee deve essere pari, a scelta dell'importatore:
a) |
al prezzo fob dei prodotti nel paese d'origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità, quando tali prezzi e tali spese siano noti alla data della dichiarazione in dogana dei prodotti. Se le autorità doganali ritengono che sia necessaria una cauzione a norma dell'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'importatore deve costituire una cauzione di importo pari all'importo massimo del dazio applicabile al prodotto di cui trattasi; oppure |
b) |
al valore in dogana calcolato conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 applicato ai soli prodotti importati di cui trattasi. In tal caso la deduzione dei dazi viene effettuata secondo le modalità previste all'articolo 138, paragrafo 1. In tal caso l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, di importo pari all'importo massimo del dazio applicabile al prodotto di cui trattasi. |
3. Se il prezzo di entrata è fissato in base al prezzo fob dei prodotti nel paese di origine, il valore in dogana è stabilito in base alla vendita effettuata a tale prezzo.
Se il prezzo di entrata è fissato secondo una delle procedure di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), oppure al paragrafo 2, lettera b), il valore in dogana viene stabilito sulla stessa base del prezzo di entrata.
4. L'importatore dispone di un termine di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti di cui trattasi, nel limite di un termine di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo comma, o al paragrafo 2, lettera a), o per determinare il valore in dogana di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b). In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata, fatta salva l'applicazione del paragrafo 5.
La cauzione costituita è svincolata, dietro presentazione alle autorità doganali delle prove riguardanti le condizioni di smercio.
In caso di mancata presentazione di tali prove, la cauzione è incamerata a titolo di pagamento dei dazi d'importazione.
5. Il termine di quattro mesi di cui al paragrafo 4 può essere prorogato dalle autorità competenti per un periodo massimo di tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore.
6. Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.
Sezione 2
Dazi addizionali all'importazione
Articolo 140
Campo di applicazione e definizioni
1. I dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 (di seguito «dazi addizionali») possono essere applicati ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato XVII alle condizioni stabilite nella presente sezione.
2. I livelli limite per i dazi addizionali sono fissati nell'allegato XVII.
Articolo 141
Comunicazione dei volumi
1. Per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato XVII e nei periodi in esso indicati gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai volumi immessi in libera pratica utilizzando il metodo di sorveglianza delle importazioni preferenziali di cui all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.
Tale comunicazione ha luogo entro le ore 12 (ora di Bruxelles) ogni mercoledì per i volumi immessi in libera pratica la settimana precedente.
2. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica per i prodotti contemplati nella presente sezione che le autorità doganali possono accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni enumerate nell'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, contengono, oltre ai dati specificati all'articolo 254 dello stesso regolamento, l'indicazione della massa netta (kg) dei prodotti interessati.
Se, per l'immissione in libera pratica dei prodotti contemplati nella presente sezione, si utilizza la procedura di dichiarazione semplificata di cui all'articolo 260 del regolamento (CEE) n. 2454/93, le dichiarazioni semplificate contengono, oltre agli altri requisiti, l'indicazione della massa netta (kg) dei prodotti.
Se, per l'immissione in libera pratica dei prodotti contemplati nella presente sezione, si utilizza la procedura di domiciliazione di cui all'articolo 263 del regolamento (CEE) n. 2454/93, la comunicazione alle autorità doganali menzionata all'articolo 266, paragrafo 1, dello stesso regolamento contiene tutti i dati necessari per l'identificazione delle merci nonché l'indicazione della massa netta (kg) dei prodotti.
L'articolo 266, paragrafo 2, lettera b), non si applica alle importazioni dei prodotti contemplati nella presente sezione.
Articolo 142
Imposizione di un dazio addizionale
1. Non appena, per uno dei prodotti e per uno dei periodi indicati all'allegato XVII, si constata che i quantitativi immessi in libera pratica superano il livello limite corrispondente, la Commissione impone un dazio addizionale, salvo quando le importazioni non rischiano di perturbare il mercato comunitario o se gli effetti del dazio sarebbero sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2. Il dazio addizionale è imposto sui quantitativi immessi in libera pratica dopo la data di applicazione del dazio suddetto, purché:
a) |
la classificazione tariffaria dei prodotti di cui trattasi, effettuata conformemente all'articolo 139, comporti l'applicazione dei dazi specifici all'importazione più elevati applicabili alle importazioni dell'origine in questione; |
b) |
l'importazione sia effettuata durante il periodo di applicazione del dazio addizionale. |
Articolo 143
Importo del dazio addizionale
Il dazio addizionale imposto a norma dell'articolo 142 è pari ad un terzo del dazio doganale applicabile al prodotto considerato in base alla tariffa doganale comune.
Tuttavia, per le importazioni che beneficiano di preferenze tariffarie relative al dazio ad valorem, il dazio addizionale è pari ad un terzo del dazio specifico applicabile al prodotto in questione, in caso di applicazione dell'articolo 142, paragrafo 2.
Articolo 144
Esenzioni dal dazio addizionale
1. Sono esenti dall'applicazione del dazio addizionale:
a) |
i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'allegato VII della nomenclatura combinata; |
b) |
i prodotti in fase di inoltro nella Comunità a norma del paragrafo 2. |
2. Sono considerati prodotti in fase di inoltro nella Comunità i prodotti che:
a) |
hanno lasciato il paese di origine prima della decisione di imposizione del dazio addizionale e |
b) |
sono scortati, dal luogo di carico nel paese di origine sino al luogo di scarico nella Comunità, da un documento di trasporto valido rilasciato prima dell'imposizione del suddetto dazio addizionale. |
3. Gli interessati forniscono alle autorità doganali competenti la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2.
Tuttavia, le autorità possono considerare che i prodotti hanno lasciato il paese d'origine prima della data di applicazione del dazio addizionale se è esibito uno dei seguenti documenti:
a) |
in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data; |
b) |
in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura accettata dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale data; |
c) |
in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada o qualsiasi altro documento di transito rilasciato nel paese di origine prima di tale data, se sono rispettate le condizioni stabilite dagli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in materia di transito comunitario o di transito comune; |
d) |
in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha ritirato i prodotti prima di tale data. |
TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 145
Controlli
Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento o in altri atti legislativi comunitari, gli Stati membri istituiscono i controlli e i provvedimenti necessari a garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1182/2007 e del presente regolamento. Essi sono effettivi, proporzionati e dissuasivi per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
Gli Stati membri assicurano che:
a) |
tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa comunitaria o nazionale o dalla disciplina nazionale o dalla strategia nazionale possano essere verificati; |
b) |
le autorità competenti responsabili dell'esecuzione dei controlli dispongano di personale sufficiente con idonee qualifiche ed esperienza per eseguire efficacemente i controlli; e |
c) |
siano previsti controlli intesi ad evitare doppi finanziamenti irregolari delle misure previste dal presente regolamento e da altri regimi comunitari o nazionali. |
Articolo 146
Sanzioni nazionali
Fatte salve le sanzioni previste dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri provvedono a irrogare sanzioni a livello nazionale per irregolarità commesse con riguardo alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1182/2007; tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
Articolo 147
Situazioni create artificialmente
Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento o nel regolamento (CE) n. 1182/2007, non sono concessi pagamenti a favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.
Articolo 148
Comunicazioni
1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, tutte le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione ai sensi del presente regolamento sono effettuate con i mezzi e nel formato specificati dalla Commissione.
Fatto salvo il paragrafo 3, le comunicazioni effettuate utilizzando mezzi e un formato diversi da quelli specificati possono essere considerate nulle.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dei termini per le comunicazioni di cui al presente regolamento.
3. Se uno Stato membro non effettua una comunicazione prevista dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 1182/2007 o se la comunicazione risulta inesatta, tenuto conto degli elementi obiettivi di cui dispone, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti mensili di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (35) con riguardo al settore ortofrutticolo fino a quando la comunicazione sia effettuata correttamente.
Articolo 149
Errori palesi
Qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata a uno Stato membro ai sensi del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1182/2007, comprese le domande di aiuto, può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua trasmissione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.
Articolo 150
Forza maggiore e circostanze eccezionali
Se, a norma del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1182/2007, è necessario irrogare una sanzione o revocare un beneficio o un riconoscimento, la sanzione non è irrogata né la revoca è effettuata in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
I casi di forza maggiore sono tuttavia comunicati all'autorità competente, insieme alle relative prove giudicate soddisfacenti da quest'ultima, entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di farlo.
Articolo 151
Abrogazioni
Sono abrogati i regolamenti (CE) n. 3223/94, (CE) n. 1555/96, (CE) n. 961/1999, (CE) n. 544/2001, (CE) n. 1148/2001, (CE) n. 2590/2001, (CE) n. 1791/2002, (CE) n. 2103/2002, (CE) n. 48/2003, (CE) n. 606/2003, (CE) n. 761/2003, (CE) n. 1432/2003, (CE) n. 1433/2003, (CE) n. 1943/2003, (CE) n. 103/2004, (CE) n. 1557/2004, (CE) n. 179/2006, (CE) n. 430/2006, (CE) n. 431/2006 e (CE) n. 1790/2006.
Tuttavia, i regolamenti abrogati continuano ad applicarsi, se del caso, ai fini dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007.
Articolo 152
Disposizioni transitorie
1. In deroga all'articolo 2 del presente regolamento e unicamente ai fini dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007, per i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 si applicano le definizioni di campagne di commercializzazione vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le modalità per l'approvazione dei programmi operativi presentati nel 2007 sono quelle vigenti immediatamente prima della data di applicazione del presente regolamento.
I programmi operativi che beneficiano delle disposizioni dell'articolo 55, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007 possono proseguire fino alla loro scadenza a condizione che rispettino le norme in vigore prima della data di applicazione del presente regolamento.
In deroga agli articoli 66 e 67 del presente regolamento, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per consentire alle organizzazioni di produttori, non appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, di modificare i loro programmi operativi ai fini dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1182/2007.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1182/2007, le norme sulle caratteristiche minime della materia prima consegnata alla trasformazione e sui requisiti qualitativi minimi per i prodotti finiti, che continuano ad applicarsi alle materie prime raccolte nel territorio degli Stati membri che si avvalgono delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 68 ter o all'articolo 143 ter quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono costituite, oltre che dalle pertinenti norme di commercializzazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1182/2007, da quelle contenute nei regolamenti della Commissione citati nell'allegato XVIII.
Articolo 153
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, 21 dicembre 2007
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 6/2005 della Commissione (GU L 2 del 5.1.2005, pag. 3).
(2) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(3) GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.
(4) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(5) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).
(6) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 977/2007 (GU L 217 del 22.8.2007, pag. 9).
(7) GU L 119 del 7.5.1999, pag. 23.
(8) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 20.
(9) GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2003 (GU L 62 del 6.3.2003, pag. 8).
(10) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 20.
(11) GU L 272 del 10.10.2002, pag. 7.
(12) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 11.
(13) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 65.
(14) GU L 86 del 3.4.2003, pag. 15.
(15) GU L 109 dell'1.5.2003, pag. 7.
(16) GU L 203 del 12.8.2003, pag. 18.
(17) GU L 203 del 12.8.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 576/2006 (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 4).
(18) GU L 286 del 4.11.2003, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 222/2005 (GU L 39 dell'11.2.2005, pag. 17).
(19) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 3.
(20) GU L 283 del 2.9.2004, pag. 3.
(21) GU L 29 del 2.2.2006, pag. 26.
(22) GU L 79 del 16.3.2006, pag. 7.
(23) GU L 79 del 16.3.2006, pag. 9.
(24) GU L 339 del 6.12.2006, pag. 8.
(25) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).
(26) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).
(27) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/142/CE (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 110).
(28) GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.
(29) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.
(30) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.
(31) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.
(32) GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56.
(33) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(34) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
(35) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.
ALLEGATO I
REQUISITI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI PER I QUALI NON ESISTONO NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE COMUNITARIE RELATIVE AGLI IMBALLAGGI DI VENDITA DEGLI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 6
Requisiti qualitativi minimi
In tutte le categorie, tenuto conto delle tolleranze ammesse (cfr. di seguito), i prodotti devono essere:
— |
interi; |
— |
sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo; |
— |
puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili; |
— |
praticamente privi di parassiti; |
— |
praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti; |
— |
privi di umidità esterna anormale; |
— |
privi di odore e/o sapore estranei. |
Categoria «Extra»
I prodotti di questa categoria devono essere di qualità superiore e presentare le caratteristiche tipiche della varietà e/o del tipo commerciale.
Non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto.
Categoria I
I prodotti di questa categoria devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche tipiche della varietà e/o del tipo commerciale.
Sono tuttavia ammessi leggeri difetti, a condizione che essi non pregiudichino l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto.
Categoria II
Questa categoria comprende i prodotti che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.
Possono presentare difetti, purché non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto.
Tolleranze di qualità
Per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata sono ammesse in ciascun imballaggio le seguenti tolleranze di qualità.
— |
Categoria «Extra» Il 5 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o, eccezionalmente, rientranti nelle tolleranze di questa categoria. |
— |
Categoria I Il 10 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o, eccezionalmente, rientranti nelle tolleranze di questa categoria. |
— |
Categoria II Il 10 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo. |
Omogeneità
Tutti i prodotti contenuti nell'imballaggio devono essere della stessa origine, varietà, qualità o categoria commerciale.
ALLEGATO II
FACSIMILE DELL'ETICHETTA DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3
|
Norma di commercializzazione comunitaria N. (Stato membro) |
ALLEGATO III
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE COMUNITARIE PER GLI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI DI CUI AGLI ARTICOLI 11 E 12
ALLEGATO IV
PAESI I CUI CONTROLLI DI CONFORMITÀ SONO STATI RICONOSCIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13
PARTE A: ELENCO DEI PAESI E DEI PRODOTTI INTERESSATI
Paesi |
Prodotti |
Svizzera |
Ortofrutticoli freschi, eccetto gli agrumi |
Marocco |
Ortofrutticoli freschi |
Sud Africa |
Ortofrutticoli freschi |
Israele |
Ortofrutticoli freschi |
India |
Ortofrutticoli freschi |
Nuova Zelanda |
Mele, pere e kiwi |
Senegal |
Ortofrutticoli freschi |
Kenya |
Ortofrutticoli freschi |
Turchia |
Ortofrutticoli freschi |
PARTE B: ESTREMI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI E DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
Paesi |
Autorità competenti |
Organismi di controllo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svizzera |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sud Africa |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israele |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuova Zelanda |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turchia |
|
|
PARTE C: MODELLI DI CERTIFICATI
ALLEGATO V
CERTIFICATO DI TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 19, PARAGRAFO 2, PER GLI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI SOGGETTI ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE COMUNITARIE
ALLEGATO VI
METODI DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 20, PARAGRAFO 1
Osservazione: i metodi sotto riportati si basano sulle disposizioni della guida per l'applicazione del controllo della qualità degli ortofrutticoli freschi adottata dal Gruppo di lavoro per la normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento della qualità istituito presso la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).
1. DEFINIZIONI
a) Controllo di conformità
Controllo effettuato da un ispettore ai sensi del presente regolamento, per verificare che gli ortofrutticoli siano conformi alle norme di commercializzazione stabilite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1182/2007.
Tale controllo comprende:
— |
se del caso, un controllo documentale e d'identità, cioè un controllo dei documenti o dei certificati che accompagnano la partita e/o dei registri di cui all'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, e all'articolo 11, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento, nonché un controllo visivo della merce e una verifica della sua corrispondenza con i dati che figurano nei suddetti documenti; |
— |
un controllo materiale a campione della merce, inteso a verificarne la rispondenza a tutti i requisiti della norma di commercializzazione, comprese le disposizioni relative al condizionamento nonché alla presentazione e alla marcatura degli imballaggi. |
b) Ispettore
Agente in possesso di formazione idonea e permanente, debitamente incaricato dell'esecuzione di operazioni di controllo della conformità dall'organismo di controllo competente.
c) Spedizione
Quantità di prodotto destinata ad essere commercializzata da uno stesso operatore, presentata al controllo e identificata da un documento. La spedizione può essere composta da vari tipi di prodotti e può contenere una o più partite di ortofrutticoli freschi.
d) Partita
Quantità di prodotto presentata al controllo come avente le medesime caratteristiche per quanto riguarda:
— |
identità dell'imballatore e/o dello speditore, |
— |
paese di origine, |
— |
natura del prodotto, |
— |
categoria del prodotto, |
— |
calibro (se il prodotto è classificato in funzione del calibro), |
— |
varietà o tipo commerciale (secondo le corrispondenti disposizioni della norma), |
— |
tipo di condizionamento e presentazione. |
Tuttavia, se all'atto del controllo risulta impossibile distinguere le partite e/o presentare partite distinte, tutte le partite che compongono la spedizione potranno essere considerate come un'unica partita purché presentino caratteristiche omogenee quanto al tipo di prodotto, allo speditore, al paese di origine, alla categoria e, se previsti dalla norma, alla varietà o al tipo commerciale.
e) Campionamento
Prelievo temporaneo di una certa quantità di prodotto (denominata campione) all'atto di un controllo di conformità.
f) Campione elementare
Campione prelevato da una partita o, nel caso di un prodotto presentato alla rinfusa, quantità prelevata in un punto della partita.
g) Campione globale
Pluralità di campioni elementari rappresentativi di una partita e prelevati in quantità sufficiente ai fini della valutazione della partita in funzione di tutti i criteri.
h) Campione secondario
Nel caso della frutta a guscio, quantità rappresentativa del prodotto prelevata da ciascuno dei campioni elementari che compongono il campione globale, di peso non inferiore a 300 grammi e non superiore a 1 chilogrammo. Se il campione elementare è costituito da prodotti confezionati, il campione secondario consisterà in una sola confezione.
i) Campione composito
Nel caso della frutta a guscio, miscuglio di tutti i campioni secondari che compongono il campione globale, di peso non inferiore a 3 kg. La frutta a guscio contenuta nel campione composito deve essere mescolata in modo omogeneo.
j) Campione ridotto
Quantità rappresentativa di prodotto prelevata da un campione globale e di volume sufficiente ai fini della valutazione della partita in funzione di alcuni criteri.
Nel caso della frutta a guscio, il campione ridotto comprende almeno 100 unità provenienti dal campione composito. Da un campione globale possono essere prelevati più campioni ridotti.
k) Imballaggi
Frazione di una partita condizionata in imballaggio individuale e relativo contenuto. L'imballaggio è concepito in modo da facilitare la movimentazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita o di prodotti alla rinfusa o ordinati, al fine di evitare i danni derivanti dalla loro manipolazione e dal trasporto. Non sono considerati imballaggi i container per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo. In alcuni casi la confezione è costituita da un imballaggio di vendita.
l) Imballaggi di vendita
Frazione di una partita condizionata in imballaggio individuale e relativo contenuto. L'imballaggio è concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utilizzatore finale o il consumatore. Tra gli imballaggi di vendita, i preimballaggi sono costituiti da involucri che ricoprono interamente o parzialmente il contenuto, in modo tale che quest'ultimo non possa essere manipolato senza aprire o alterare l'imballaggio.
2. ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI CONFORMITÀ
a) Osservazione generale
Il controllo materiale è eseguito mediante valutazione di un campione globale prelevato a caso in vari punti della partita da controllare. In linea di massima il campione si presume rappresentativo della partita stessa.
b) Identificazione delle partite e/o impressione generale della spedizione
L'identificazione delle partite si basa sulle marcature o su altri criteri quali le diciture stabilite conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio (1). Se la spedizione consta di più partite, l'ispettore ricava un'impressione generale della spedizione dai documenti di accompagnamento o dalle dichiarazioni, per poi verificare se e in che misura le partite sono conformi alle indicazioni riportate su tali documenti.
Se i prodotti sono stati o devono essere caricati su un mezzo di trasporto, il numero d'immatricolazione di quest'ultimo servirà a identificare la spedizione.
c) Presentazione dei prodotti
L'ispettore designa le confezioni che intende esaminare. Queste gli vengono presentate dall'operatore o dal suo rappresentante. L'operazione consiste nella presentazione del campione globale.
Se sono necessari campioni ridotti o secondari, l'ispettore li preleva dal campione globale.
d) Controllo materiale
— |
Verifica dell'imballaggio e della presentazione su campioni elementari: L'ispettore verifica l'idoneità e la pulizia dell'imballaggio e dei materiali da imballo alla stregua delle norme di commercializzazione. Qualora siano ammessi solo certi tipi di imballaggio, l'ispettore ne verifica l'impiego. |
— |
Verifica delle marcature su campioni elementari: innanzitutto viene accertato se la marcatura del prodotto è conforme alle norme di commercializzazione. Nel corso del controllo l'ispettore verifica se le marcature sono corrette o se debbano essere modificate. Gli ortofrutticoli confezionati individualmente in un involucro di plastica non sono considerati prodotti alimentari preconfezionati ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e non devono necessariamente recare le marcature previste dalle norme di commercializzazione. In questo caso, l'involucro di plastica può essere considerato una semplice protezione per prodotti delicati. |
— |
Verifica della conformità del prodotto sul campione globale o su campioni compositi e/o ridotti: l'ispettore determina l'entità del campione globale in modo da poter valutare le partite e sceglie a caso le confezioni da controllare o, per i prodotti alla rinfusa, i punti della partita da cui devono essere prelevati i campioni elementari. Le confezioni danneggiate non saranno incluse nel campione globale, ma verranno messe da parte e sottoposte, se necessario, ad esame separato con relativo rapporto. Qualora una spedizione sia dichiarata non conforme, il campione globale dovrà comprendere le seguenti quantità: |
Prodotti confezionati
Numero di confezioni presenti nella partita |
Numero di confezioni da prelevare (campioni elementari) |
Fino a 100 |
5 |
Da 101 a 300 |
7 |
Da 301 a 500 |
9 |
Da 501 a 1 000 |
10 |
Oltre 1 000 |
15 (minimo) |
Prodotti alla rinfusa
Quantità della partita in kg o numero di sacchi presenti nella partita |
Quantità di campioni elementari in kg o numero di sacchi |
Fino a 200 |
10 |
Da 201 a 500 |
20 |
Da 501 a 1 000 |
30 |
Da 1 001 a 5 000 |
60 |
Oltre 5 000 |
100 (minimo) |
Nel caso di ortofrutticoli voluminosi (oltre 2 kg al pezzo), i campioni elementari devono essere costituiti da almeno cinque pezzi. Nel caso di partite contenenti meno di 5 confezioni o di peso inferiore a 10 kg, l'intera partita deve essere controllata.
L'ispettore che, a seguito di un controllo, non sia in grado di adottare una decisione, può eseguire un nuovo controllo e determinare globalmente il risultato medio dei due controlli.
La verifica di certi criteri relativi al grado di sviluppo e/o di maturità o alla presenza o assenza di difetti interni può essere effettuata su campioni ridotti, soprattutto se le operazioni di controllo comportano la distruzione del valore commerciale del prodotto. In tal caso, l'entità del campione ridotto deve essere limitata alla quantità minima strettamente necessaria per la valutazione della partita. Qualora siano constatati o sospettati difetti interni, l'entità del campione ridotto può raggiungere al massimo il 10 % del campione globale inizialmente selezionato per il controllo.
e) Controllo del prodotto
Il prodotto da controllare è interamente ritirato dall'imballaggio; l'ispettore può tuttavia derogare a questa prescrizione nel caso della frutta a guscio o quando il tipo di imballaggio e la forma di presentazione consentono di verificare il contenuto senza disimballarlo. La verifica dell'omogeneità, dei requisiti minimi, delle categorie di qualità e del calibro è effettuata su un campione globale o, nel caso della frutta a guscio, su un campione composito. Se vengono riscontrati difetti, l'ispettore determina la percentuale di prodotto non conforme alla norma in numero o in peso.
La verifica dei criteri relativi al grado di sviluppo e/o di maturità può essere effettuata mediante gli strumenti e i metodi specificati nelle norme di commercializzazione o secondo la prassi consolidata.
f) Rapporto sui risultati dei controlli
Se del caso sono rilasciati i documenti di cui all'articolo 20.
In caso di non conformità, i motivi della stessa devono essere comunicati per iscritto all'operatore o al suo rappresentante. Qualora sia possibile rendere il prodotto conforme modificandone le marcature, l'operatore o il suo rappresentante devono esserne informati.
Se in un prodotto vengono riscontrati difetti, deve essere indicata la percentuale di prodotto non conforme alla norma.
g) Perdita di valore del prodotto in seguito al controllo di conformità
Al termine del controllo, il campione globale è messo a disposizione dell'operatore o del suo rappresentante.
L'organismo di controllo non è tenuto a restituire gli elementi del campione globale distrutti durante il controllo.
ALLEGATO VII
STRUTTURA E CONTENUTO DELLA STRATEGIA NAZIONALE IN MATERIA DI PROGRAMMI OPERATIVI SOSTENIBILI DI CUI ALL'ARTICOLO 57, PARAGRAFO 1
1. Durata della strategia nazionale:
deve essere indicata dallo Stato membro.
2. Analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, potenzialità di sviluppo, strategia scelta in funzione di tali caratteristiche e giustificazione delle priorità selezionate.
(Articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1182/2007)
2.1. Analisi della situazione
Descrivere, con l'ausilio di dati quantificati, la situazione attuale del settore ortofrutticolo, evidenziando i punti di forza e di debolezza, le disparità, le carenze, i bisogni e le potenzialità di sviluppo sulla base degli indicatori iniziali riportati nell'allegato XIV e di altri pertinenti indicatori supplementari. La descrizione verte in particolare sui seguenti elementi:
— |
prestazioni del settore ortofrutticolo, con riferimento alle principali tendenze: punti di forza e di debolezza del settore, tra l'altro in termini di competitività, e potenzialità di sviluppo delle organizzazioni di produttori; |
— |
effetti ambientali (impatti/pressioni e benefici) della produzione ortofrutticola, con riferimento alle principali tendenze. |
2.2. Strategia scelta per affrontare i punti di forza e di debolezza
Descrivere i principali ambiti di intervento in cui si prevede di massimizzare il valore aggiunto:
— |
pertinenza degli obiettivi fissati per i programmi operativi e dei relativi risultati attesi rispetto alle esigenze prioritarie rilevate, nonché probabilità realistiche di realizzazione di tali obiettivi e risultati; |
— |
coerenza interna della strategia, esistenza di interazioni sinergiche e assenza di conflitti e contraddizioni tra gli obiettivi operativi e le varie azioni selezionate; |
— |
complementarità e coerenza delle azioni selezionate, tra loro e con altri interventi nazionali/regionali, in particolare con le attività sovvenzionate dai fondi comunitari e più precisamente con le misure di sviluppo rurale; |
— |
risultati ed effetti attesi rispetto alla situazione di partenza, nonché contributo apportato alla realizzazione degli obiettivi comunitari. |
2.3. Impatto dei precedenti programmi operativi (se pertinente)
Descrivere, se del caso, l'impatto dei programmi operativi attuati nel recente passato, riassumendone i risultati.
3. Obiettivi e strumenti dei programmi operativi, indicatori di rendimento
(Articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1182/2007)
Descrivere le azioni selezionate come sovvenzionabili (elenco non esaustivo) e indicare gli obiettivi perseguiti, gli obiettivi quantitativi verificabili e gli indicatori che consentono di misurare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi, l'efficienza e l'efficacia.
3.1. Requisiti relativi a tutti i tipi di azioni o a una parte di essi
Criteri e norme amministrative adottate per garantire che alcune delle azioni selezionate come sovvenzionabili non ricevano sostegno anche da altri strumenti della politica agricola comune, in particolare quelli a favore dello sviluppo rurale.
Idonee difese predisposte, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1182/2007, per proteggere l'ambiente da un'eventuale accresciuta pressione provocata da investimenti sovvenzionati nell'ambito dei programmi operativi, nonché criteri adottati, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento, per garantire che gli investimenti in aziende individuali sovvenzionati nell'ambito dei programmi operativi rispettino gli obiettivi enunciati dall'articolo 174 del trattato e dal sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente.
3.2. Informazioni specifiche concernenti i tipi di azioni (da compilare solo per i tipi di azioni selezionati)
Si richiedono le seguenti informazioni specifiche riguardo alle azioni previste:
3.2.1. Azioni intese a pianificare la produzione (elenco non esaustivo)
3.2.1.1. Acquisizione di capitale fisso
— |
tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste); |
— |
altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p.es. locazione, noleggio, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste; |
— |
esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. |
3.2.1.2. Altre azioni
— |
descrizione delle azioni sovvenzionabili; |
— |
esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. |
3.2.2. Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti (elenco non esaustivo)
3.2.2.1. Acquisizione di capitale fisso
— |
tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste); |
— |
altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p.es. locazione, noleggio, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste; |
— |
esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. |
3.2.2.2. Altre azioni
— |
descrizione delle azioni sovvenzionabili; |
— |
esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. |
3.2.3. Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione (elenco non esaustivo)
3.2.3.1. Acquisizione di capitale fisso
— |
tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste); |
— |
altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p.es. locazione, noleggio, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste; |
— |
esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. |
3.2.3.2. Altri tipi di azioni, tra cui eventuali attività di promozione e di comunicazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi
— |
descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili; |
— |
esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. |
3.2.4. Ricerca e produzione sperimentale (elenco non esaustivo)
3.2.4.1. Acquisizione di capitale fisso
— |
tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste); |
— |
altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p.es. locazione, noleggio, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste; |
— |
esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. |
3.2.4.2. Altri tipi di azioni
— |
descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili; |
— |
esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. |
3.2.5. Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza (elenco non esaustivo)
— |
descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili (compreso il tipo di formazione impartita e/o le materie trattate dal servizio di consulenza); |
— |
esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. |
3.2.6. Misure di prevenzione e gestione delle crisi
— |
descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili; |
— |
esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. |
3.2.7. Azioni ambientali (elenco non esaustivo)
— |
conferma della rispondenza delle azioni selezionate come sovvenzionabili alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007. |
— |
conferma della rispondenza delle azioni selezionate come sovvenzionabili alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007. |
3.2.7.1. Acquisizione di capitale fisso
— |
tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste); |
— |
altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p.es. locazione, noleggio, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste; |
— |
esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. |
3.2.7.2. Altri tipi di azioni
— |
elenco delle azioni ambientali sovvenzionabili; |
— |
descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili, con riferimento agli specifici impegni che esse comportano e agli effetti ambientali attesi che le giustificano, in rapporto alle esigenze e alle priorità ambientali; |
— |
importo dell'aiuto (se pertinente); |
— |
criteri di calcolo dei livelli di sostegno. |
3.2.8. Altri tipi di azioni (elenco non esaustivo)
3.2.8.1. Acquisizione di capitale fisso
— |
tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste); |
— |
altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p.es. locazione, noleggio, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni previste; |
— |
esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. |
3.2.8.2. Altre azioni
— |
descrizione degli altri tipi di azioni sovvenzionabili; |
— |
esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. |
4. Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili
Designazione da parte dello Stato membro dell'autorità nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della strategia nazionale.
5. Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione
Questi devono basarsi sugli indicatori comuni di rendimento elencati nell'allegato XIV. Ove si ritenga opportuno, la strategia nazionale recherà indicatori supplementari rispondenti ad esigenze, condizioni e obiettivi nazionali/regionali propri dei programmi operativi nazionali.
5.1. Valutazione dei programmi operativi e obblighi di comunicazione delle organizzazioni di produttori
(Articolo 12, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1182/2007)
Descrivere i requisiti e le procedure di sorveglianza e di valutazione dei programmi operativi, nonché gli obblighi di comunicazione che incombono alle organizzazioni di produttori.
5.2. Sorveglianza e valutazione della strategia nazionale
Descrivere i requisiti e le procedure di sorveglianza e di valutazione della strategia nazionale.
ALLEGATO VIII
ELENCO DI AZIONI E SPESE NON SOVVENZIONABILI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI OPERATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 61
1. |
Spese generali di produzione, segnatamente: prodotti fitosanitari, compresi i mezzi di lotta biologica o integrata, concimi e altri fattori di produzione; spese di condizionamento, magazzinaggio e imballaggio, anche nell'ambito di nuovi procedimenti, nonché il costo degli imballaggi; spese di raccolta o di trasporto (interno o esterno); spese di funzionamento (elettricità, carburanti, manutenzione), tranne:
Per spese specifiche si intendono i costi aggiuntivi espressi come differenza tra i costi tradizionali e i costi effettivamente sostenuti. Onde procedere al calcolo dei costi aggiuntivi rispetto a quelli convenzionali, gli Stati membri possono determinare rettifiche forfettarie standard debitamente giustificate per ogni categoria di spese specifiche ammissibili di cui sopra. |
2. |
Costi amministrativi e di personale, eccetto le spese inerenti all'esecuzione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi, che comprendono:
|
3. |
Complementi di reddito o di prezzo non legati alla prevenzione e alla gestione delle crisi. |
4. |
Spese di assicurazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi. |
5. |
Rimborso di prestiti contratti per azioni realizzate prima dell'inizio del programma operativo, eccetto quelle di cui all'articolo 75. |
6. |
Acquisto di terreno non edificato per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'azione considerata o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a una percentuale maggiore se si tratta di azioni inerenti alla conservazione dell'ambiente, tranne qualora l'acquisto sia necessario per la realizzazione di un investimento previsto nel programma operativo. |
7. |
Spese per riunioni e corsi di formazione, salvo se attinenti al programma operativo, comprese le indennità giornaliere e le spese di viaggio e alloggio (se del caso su base forfettaria). |
8. |
Azioni o spese riguardanti quantitativi prodotti dai membri dell'organizzazione di produttori al di fuori della Comunità. |
9. |
Azioni che possono creare distorsioni di concorrenza nelle altre attività economiche dell'organizzazione di produttori. |
10. |
Materiale d'occasione acquistato con il contributo finanziario della Comunità o dello Stato membro nei sette anni precedenti. |
11. |
Investimenti in mezzi di trasporto da adibire ad operazioni di commercializzazione o di distribuzione da parte dell'organizzazione di produttori, eccetto gli accessori per mezzi di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata. |
12. |
Noleggio, salvo se lo Stato membro lo ritiene giustificato economicamente come alternativa all'acquisto. |
13. |
Spese operative dei beni noleggiati. |
14. |
Spese inerenti a contratti di leasing (tasse, interessi, assicurazioni, ecc.) e spese operative, eccetto il leasing stesso, nei limiti del valore commerciale netto del bene e alle condizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (1). |
15. |
Promozione di singoli marchi commerciali o contenenti riferimenti geografici, eccetto:
Il materiale promozionale deve recare l'emblema della Comunità europea (unicamente per la promozione effettuata con mezzi visivi), corredato dalla dicitura: «Campagna finanziata con l'aiuto della Comunità europea». |
16. |
Contratti di subfornitura o subcommittenza riguardanti azioni o spese non sovvenzionabili indicate nel presente elenco. |
17. |
Imposta sul valore aggiunto, tranne l'IVA non recuperabile di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005. |
18. |
Interessi sui debiti, salvo qualora il contributo assuma una forma diversa dall'aiuto diretto non rimborsabile. |
19. |
Beni immobili acquistati con il contributo finanziario della Comunità o dello Stato membro nei dieci anni precedenti. |
20. |
Investimenti in azioni societarie, qualora si tratti di investimento finanziario, eccetto gli investimenti direttamente finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo. |
21. |
Spese sostenute da terzi (diversi dall'organizzazione di produttori e dai suoi membri). |
22. |
Investimenti o analoghi tipi di azioni realizzati altrove che nelle aziende appartenenti all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori, alla filiale di cui all'articolo 52, paragrafo 7, o ai rispettivi soci. |
23. |
Attività esternalizzate fuori della Comunità dall'organizzazione di produttori. |
(1) GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 434/2007 (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 8).
ALLEGATO IX
REQUISITI MINIMI DEI PRODOTTI RITIRATI DAL MERCATO DI CUI ALL'ARTICOLO 77, PARAGRAFO 2
1. |
I prodotti devono essere:
|
2. |
I prodotti devono essere sufficientemente sviluppati e maturi, tenuto conto della loro natura. |
3. |
I prodotti devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono. |
ALLEGATO X
MASSIMALI DI AIUTO PER I RITIRI DAL MERCATO DI CUI ALL'ARTICOLO 80, PARAGRAFO 1
Prodotto |
Massimale di aiuto (EUR/100 kg) |
Cavolfiori |
10,52 |
Pomodori |
7,25 |
Mele |
13,22 |
Uve |
12,03 |
Albicocche |
21,26 |
Pesche noci |
19,56 |
Pesche |
16,49 |
Pere |
12,59 |
Melanzane |
5,96 |
Meloni |
6,00 |
Cocomeri |
6,00 |
Arance |
21,00 |
Mandarini |
19,50 |
Clementine |
19,50 |
Mandarini Satsuma |
19,50 |
Limoni |
19,50 |
ALLEGATO XI
SPESE DI TRASPORTO CONNESSE ALLA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI CUI ALL'ARTICOLO 82, PARAGRAFO 1
Distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna |
Spese di trasporto (EUR/t) |
Inferiore a 25 km |
15,5 |
Da 25 km a 200 km |
32,3 |
Da 200 km a 350 km |
45,2 |
Da 350 km a 500 km |
64,5 |
Da 500 km a 750 km |
83,9 |
750 km o più |
102 |
Supplemento per il trasporto refrigerato: 7,7 EUR/t.
ALLEGATO XII
DICITURA DA APPORRE SULL'IMBALLAGGIO DEI PRODOTTI DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI CUI ALL'ARTICOLO 83, PARAGRAFO 2
— |
Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент (ЕO) № 1580/2007) |
— |
Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento (CE) no 1580/2007] |
— |
Produkt určený k bezplatné distribuci [nařízení (ES) č. 1580/2007] |
— |
Produkt til gratis uddeling (forordning (EF) nr. 1580/2007) |
— |
Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Verordnung (EG) Nr. 1580/2007) |
— |
Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [määrus (EÜ) nr 1580/2007] |
— |
Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007] |
— |
Product for free distribution (Regulation (EC) No 1580/2007) |
— |
Produit destiné à la distribution gratuite [règlement (CE) no 1580/2007] |
— |
Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento (CE) n. 1580/2007] |
— |
Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Regula (EK) Nr. 1580/2007] |
— |
Produktas skirtas nemokamai distribucijai [Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007] |
— |
Térítésmentes terjesztésre szánt termék (1580/2007. sz. EK rendelet) |
— |
Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament (KE) nru. 1580/2007] |
— |
Voor gratis uitreiking bestemd product (Verordening (EG) nr. 1580/2007) |
— |
Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [rozporzadzenie (WE) nr 1580/2007] |
— |
Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento (CE) n.o 1580/2007] |
— |
Produs destinat distribuției gratuite [Regulamentul (CE) nr. 1580/2007] |
— |
Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [nariadenie (ES) č. 1580/2007] |
— |
Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Uredba (ES) št. 1580/2007] |
— |
Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (asetus (EY) N:o 1580/2007) |
— |
Produkt för gratisutdelning (förordning (EG) nr 1580/2007) |
ALLEGATO XIII
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLE RELAZIONI ANNUALI DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 99, PARAGRAFO 3
Tutte le informazioni fornite devono riguardare l'anno cui si riferisce la relazione, devono comprendere dati sulle spese sostenute dopo la fine dell'anno cui si riferisce la relazione, nonché sui controlli effettuati e le sanzioni irrogate in relazione a quell'anno (anche dopo la fine dell'anno), e devono essere valide il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la relazione (a prescindere dalle variazioni verificatesi nel corso dell'anno).
PARTE A — INFORMAZIONI PER LA GESTIONE DEL MERCATO
1. |
Informazioni di carattere amministrativo
|
2. |
Informazioni concernenti le spese
|
3. |
Informazioni sull'attuazione della strategia nazionale:
Nel 2012, la relazione annuale comprenderà la relazione di valutazione del 2012 di cui all'articolo 128, paragrafo 4. |
4. |
Elenco dei primi trasformatori riconosciuti, scomposto per prodotto, per gli Stati membri che si avvalgono del dispositivo transitorio di cui agli articoli 68 ter o 143 ter quater del regolamento (CE) n. 1782/2003. |
PARTE B — INFORMAZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI
5. |
Informazioni sui controlli e sulle sanzioni:
|
ALLEGATO XIV
ELENCO DEGLI INDICATORI COMUNI DI RENDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 126, PARAGRAFO 3
L'insieme di indicatori comuni di rendimento relativi alle azioni intraprese dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori e dai loro soci nell'ambito dei programmi operativi non rispecchia necessariamente tutti i fattori che possono influire sui prodotti, sui risultati e sull'impatto dei programmi operativi. In questo contesto, le informazioni fornite dagli indicatori di rendimento vanno interpretate alla luce dei dati quantitativi e qualitativi concernenti altri fattori essenziali che contribuiscono ad un'attuazione riuscita o meno del programma.
1. INDICATORI COMUNI DI ESECUZIONE FINANZIARIA (INDICATORI DI INVESTIMENTO) (ANNUALI)
Misura |
Tipo di azione |
Indicatori di investimento (annuali) |
||||||||||||||||||||||||||||
Azioni intese a pianificare la produzione |
|
Spesa in EUR |
||||||||||||||||||||||||||||
Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti |
|
Spesa in EUR |
||||||||||||||||||||||||||||
Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione |
|
Spesa in EUR |
||||||||||||||||||||||||||||
Ricerca e produzione sperimentale |
|
Spesa in EUR |
||||||||||||||||||||||||||||
Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e/o azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza |
A seconda della principale materia trattata:
|
Spesa in EUR |
||||||||||||||||||||||||||||
Misure di prevenzione e gestione delle crisi |
|
Spesa in EUR |
||||||||||||||||||||||||||||
Azioni ambientali |
|
Spesa in EUR |
||||||||||||||||||||||||||||
Altre azioni: |
|
Spesa in EUR |
2. INDICATORI COMUNI DI PRODOTTO (ANNUALI)
Misura |
Tipo di azione |
Indicatori di prodotto (annuali) |
|||||||||||||||||||
Azioni intese a pianificare la produzione |
|
Numero di aziende partecipanti (1) Numero di azioni intraprese Valore totale degli investimenti in EUR (2) |
|||||||||||||||||||
|
Numero di aziende partecipanti (1) Numero di azioni intraprese |
||||||||||||||||||||
|
Numero di aziende partecipanti Numero di azioni intraprese |
||||||||||||||||||||
Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti |
|
Numero di aziende partecipanti (1) Numero di azioni intraprese Valore totale degli investimenti in EUR (2) |
|||||||||||||||||||
|
Numero di aziende partecipanti (1) Numero di azioni intraprese |
||||||||||||||||||||
|
Numero di aziende partecipanti Numero di azioni intraprese |
||||||||||||||||||||
Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione |
|
Numero di aziende partecipanti (1) Numero di azioni intraprese Valore totale degli investimenti in EUR (2) |
|||||||||||||||||||
|
Numero di aziende partecipanti (1) Numero di azioni intraprese |
||||||||||||||||||||
|
Numero di azioni intraprese (3) |
||||||||||||||||||||
|
Numero di aziende partecipanti Numero di azioni intraprese |
||||||||||||||||||||
Ricerca e produzione sperimentale |
|
Numero di aziende partecipanti (1) Numero di azioni intraprese Valore totale degli investimenti in EUR |
|||||||||||||||||||
|
Numero di aziende partecipanti (1) Numero di azioni intraprese |
||||||||||||||||||||
|
Numero di azioni intraprese Numero di aziende partecipanti (4) Numero di ettari interessati (5) |
||||||||||||||||||||
Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e/o azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza |
A seconda della principale materia trattata:
|
Numero di azioni intraprese (6) (7) Numero di giorni di formazione impartita |
|||||||||||||||||||
Misure di prevenzione e gestione delle crisi |
|
||||||||||||||||||||
Azioni ambientali |
|
Numero di aziende partecipanti (1) Numero di azioni intraprese Valore totale degli investimenti in EUR |
|||||||||||||||||||
|
Numero di aziende partecipanti (1) Numero di azioni intraprese |
||||||||||||||||||||
|
Numero di aziende partecipanti Numero di azioni intraprese Numero di ettari interessati |
||||||||||||||||||||
|
Numero di azioni intraprese |
||||||||||||||||||||
Altre azioni: |
|
Numero di aziende partecipanti (1) Numero di azioni intraprese Valore totale degli investimenti in EUR (2) |
|||||||||||||||||||
|
Numero di aziende partecipanti (1) Numero di azioni intraprese |
||||||||||||||||||||
|
Numero di azioni intraprese |
3. INDICATORI COMUNI DI RISULTATO
Nota bene: Gli indicatori di risultato devono essere comunicati soltanto dopo aver valutato i risultati.
Misura |
indicatori di risultato (unità di misura) |
||
Azioni intese a pianificare la produzione |
Variazione di volume della produzione commercializzata (tonnellate) Variazione di valore della produzione commercializzata (EUR/kg) |
||
Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti |
Variazione di volume della produzione commercializzata che soddisfa i requisiti di un particolare «regime di qualità» (tonnellate) (12) Variazione di valore della produzione commercializzata (EUR/kg) Impatto stimato sui costi di produzione (EUR/kg) |
||
Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione |
Variazione di volume della produzione commercializzata (tonnellate) Variazione di valore della produzione commercializzata (EUR/kg) |
||
Ricerca e produzione sperimentale |
Numero di nuove tecniche, procedimenti e/o prodotti introdotti dall'inizio del programma operativo |
||
Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e/o azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza |
Numero di persone che hanno portato a termine l'attività/il programma di formazione completo Numero di aziende che ricorrono a servizi di consulenza |
||
Misure di prevenzione e gestione delle crisi |
|
||
|
Volume totale della produzione ritirata (tonnellate) |
||
|
Superficie totale interessata dalla raccolta verde o dalla mancata raccolta (ha) |
||
|
Variazione stimata di volume della produzione commercializzata dei prodotti oggetto di attività di promozione/comunicazione (tonnellate) |
||
|
Numero di persone che hanno portato a termine l'attività/il programma di formazione completo |
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Valore totale del rischio assicurato (EUR) |
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Valore totale del fondo comune di investimento costituito (EUR) |
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Azioni ambientali |
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Variazione stimata del consumo totale di concimi chimici all'ettaro, per tipo di concime (N e P2O3) (tonnellate) Variazione del consumo totale di acqua all'ettaro (m3/ha) Variazione stimata del consumo annuo di energia, per tipo di fonte energetica o di combustibile (l/m3/kwh per tonnellata di produzione commercializzata) Variazione stimata del volume di rifiuti prodotto annualmente (tonnellate per tonnellata di produzione commercializzata) |
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Variazione stimata del volume di rifiuti prodotto annualmente (tonnellate per tonnellata di produzione commercializzata) Variazione stimata dell'utilizzo annuo di materiali da imballaggio (tonnellate per tonnellata di produzione commercializzata) |
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|
Variazione stimata del consumo annuo di energia, per tipo di fonte energetica o di carburante (l/m3/kwh per tonnellata di produzione commercializzata) |
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Variazione stimata del volume di rifiuti prodotto annualmente (tonnellate per tonnellata di produzione commercializzata) Variazione stimata dell'utilizzo annuo di materiali da imballaggio (tonnellate per tonnellata di produzione commercializzata) |
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Altre azioni: |
Variazione di volume della produzione commercializzata (tonnellate) Variazione di valore della produzione commercializzata (EUR/kg) Impatto stimato sui costi di produzione (EUR/kg) |
||
Note: le variazioni si intendono rispetto alla situazione esistente all'inizio del programma. |
4. INDICATORI COMUNI DI IMPATTO
Nota bene: Gli indicatori di impatto devono essere comunicati soltanto dopo aver valutato l'impatto.
Misura |
Obiettivi generali |
Indicatori d'impatto (unità di misura) |
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Azioni intese a pianificare la produzione |
Potenziare la competitività Accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori |
Variazione stimata di valore della produzione commercializzata (EUR) Variazione del numero di produttori ortofrutticoli aderenti all'OP/AOP come soci attivi (15) (numero) Variazione della superficie ortofrutticola totale coltivata dai soci dell'OP/AOP (ha) |
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Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti |
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Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione |
|||
Ricerca e produzione sperimentale |
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Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e/o azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza |
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Misure di prevenzione e gestione delle crisi |
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Azioni ambientali |
Salvaguardare e proteggere l'ambiente |
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n.d. |
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Variazione stimata del consumo totale di concimi chimici, per tipo di concime (N e P2O3) (tonnellate) |
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Variazione stimata del consumo totale di acqua (m 3) |
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|
n.d. |
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n.d. |
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Variazione stimata del consumo totale di energia, per tipo di fonte energetica o di combustibile (l/m3/kwh) |
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Variazione stimata del volume totale di rifiuti prodotto (tonnellate) Variazione stimata dell'utilizzo di materiali da imballaggio (tonnellate) |
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Altre azioni: |
Potenziare la competitività Accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori |
Variazione stimata di valore della produzione commercializzata (EUR) Variazione del numero di produttori ortofrutticoli aderenti all'OP/AOP come soci attivi (15) (numero) Variazione della superficie ortofrutticola totale coltivata dai soci dell'OP/AOP (ha) |
|
Note: le variazioni si intendono rispetto alla situazione esistente all'inizio del programma. |
5. INDICATORI COMUNI INIZIALI
Nota bene: Gli indicatori iniziali sono necessari per analizzare la situazione all'inizio del periodo di programmazione. Alcuni degli indicatori comuni iniziali sono pertinenti solo ai singoli programmi operativi a livello dell'organizzazione di produttori (p.es. volume della produzione commercializzata a meno dell'80 % del prezzo medio ricevuto dall'OP/AOP). Altri indicatori comuni iniziali sono pertinenti anche alla strategia nazionale a livello di Stato membro (p.es. valore della produzione commercializzata).
In linea di massima, gli indicatori iniziali rappresentano medie triennali. Se i dati non sono disponibili, essi vanno calcolati per lo meno su un anno.
Obiettivi |
Indicatori iniziali di obiettivo |
|
Indicatore |
Definizione (e unità di misura) |
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Obiettivi generali |
||
Potenziare la competitività |
Valore della produzione commercializzata |
Valore della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori (OP)/dell'associazione di OP (AOP) (EUR) |
Accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori |
Numero di produttori ortofrutticoli aderenti all'OP/AOP come soci attivi |
Numero di produttori ortofrutticoli aderenti all'OP/AOP come soci attivi (16) |
Superficie ortofrutticola totale coltivata dai membri dell'OP/AOP |
Superficie ortofrutticola totale coltivata dai membri dell'OP/AOP (ha) |
|
Salvaguardare e proteggere l'ambiente |
n.d. |
|
Obiettivi specifici |
||
Promuovere la concentrazione dell'offerta |
Volume della produzione commercializzata |
Volume totale della produzione commercializzata (tonnellate) |
Promuovere l'immissione sul mercato della produzione dei membri dell'OP/AOP |
||
Assicurare l'adeguamento della produzione alla domanda in termini qualitativi e quantitativi |
Volume della produzione commercializzata che soddisfa i requisiti di un particolare «regime di qualità» (17), per tipo di «regime di qualità» (tonnellate) |
|
Ottimizzare i costi di produzione |
n.d. |
|
Incrementare il valore commerciale dei prodotti |
Valore unitario della produzione commercializzata |
Valore della produzione commercializzata/volume della produzione commercializzata (EUR/kg) |
Stabilizzare i prezzi alla produzione |
Fluttuazioni dei prezzi di mercato |
Volume della produzione commercializzata a meno dell'80 % del prezzo medio ricevuto dall'OP/AOP (tonnellate) (18) |
Promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano |
Numero di partecipanti ad azioni di formazione |
Numero di persone che hanno portato a termine un'attività/un programma di formazione completo negli ultimi tre anni (numero) |
Numero di aziende che ricorrono a servizi di consulenza |
Numero di aziende aderenti all'OP/AOP che ricorrono a servizi di consulenza (numero) |
|
Migliorare le prestazioni tecniche ed economiche e promuovere l'innovazione |
n.d. |
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Obiettivi specifici in campo ambientale |
||
Contribuire alla protezione del suolo |
Superficie esposta a rischio di erosione del suolo, soggetta a misure antierosione |
Superficie ortofrutticola esposta a rischio di erosione del suolo (19) su cui vengono attuate misure antierosione (ha) |
Contribuire alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell'acqua |
Superficie con uso ridotto/più razionale di fertilizzanti |
Superficie ortofrutticola su cui viene praticato un uso ridotto o più razionale di fertilizzanti (ha) |
Contribuire all'uso sostenibile delle risorse idriche |
Superficie con misure di risparmio idrico |
Superficie ortofrutticola su cui vengono attuate misure di risparmio idrico (ha) |
Contribuire alla protezione degli habitat e della biodiversità |
Produzione biologica |
Superficie adibita alla produzione biologica di ortofrutticoli (ha) |
Produzione integrata |
Superficie adibita alla produzione integrata di ortofrutticoli (ha) |
|
Altre azioni intese a contribuire alla protezione degli habitat e della biodiversità |
Superficie sottoposta ad altre azioni intese a contribuire alla protezione degli habitat e della biodiversità (ha) |
|
Contribuire alla tutela del paesaggio |
n.d. |
|
Contribuire all'attenuazione dei cambiamenti climatici — Produzione |
Serre riscaldate — risparmio energetico |
Consumo annuo stimato di energia per il riscaldamento delle serre, per tipo di fonte energetica (t/l/m3/kwh per tonnellata di produzione commercializzata) |
Contribuire all'attenuazione dei cambiamenti climatici — Trasporto Contribuire alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell'aria — Trasporto |
Trasporto — risparmio energetico |
Consumo annuo stimato di energia per il trasporto interno (20), per tipo di carburante (/l/m3/kwh per tonnellata di produzione commercializzata) |
Ridurre la produzione di rifiuti |
n.d. |
|
Note: OP = organizzazione di produttori; AOP = associazione di organizzazioni di produttori; SAU = superficie agricola utilizzata. |
(1) Solo se l'acquisto di capitale fisso è effettuato nelle aziende individuali dei soci dell'organizzazione di produttori.
(2) Da compilare solo per l'anno in cui è realizzato l'investimento.
(3) Ogni giorno di una campagna di promozione è considerato un'azione distinta.
(4) Solo per azioni di produzione sperimentale realizzate su appezzamenti appartenenti ai soci dell'organizzazione di produttori.
(5) Solo per azioni di produzione sperimentale realizzate su appezzamenti appartenenti ai soci dell'organizzazione di produttori e/o all'organizzazione stessa.
(6) Ciascuna attività di formazione è considerata un'azione distinta, indipendentemente dal contenuto specifico dell'azione e dal numero di giorni di formazione impartita ai partecipanti.
(7) Ogni attività intesa a promuovere il ricorso a servizi di consulenza da parte dei soci dell'OP è considerata un'azione distinta, indipendentemente da chi presta la consulenza (p.es. un servizio di consulenza creato dall'OP stessa o servizi esterni), dalle materie trattate e dal numero di aziende che si avvalgono della consulenza.
(8) Il ritiro dal mercato di uno stesso prodotto in diversi periodi dell'anno e il ritiro dal mercato di prodotti differenti si considerano azioni diverse. Ciascuna operazione di ritiro dal mercato di un dato prodotto costituisce un'azione distinta.
(9) La raccolta verde e la mancata raccolta di prodotti diversi sono considerate azioni differenti.
(10) Compresi gli investimenti non produttivi finalizzati all'adempimento di impegni assunti nell'ambito di altre azioni ambientali.
(11) Comprese altre forme di acquisizione di capitale fisso finalizzate all'adempimento di impegni assunti nell'ambito di altre azioni ambientali.
(12) Per «requisiti di qualità» si intende in questa sede una serie di obblighi specifici concernenti i metodi di produzione (a) il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente e (b) che danno luogo a un prodotto finito la cui qualità (i) è notevolmente superiore a quella richiesta dalle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e tutela ambientale, e (ii) risponde agli sbocchi di mercato attuali e prevedibili. Si propongono i seguenti tipi principali di «regimi di qualità»: a) produzione biologica certificata; b) denominazioni di origine protetta e indicazioni geografiche protette; (c) produzione integrata certificata; (d) regimi di qualità privati certificati.
(13) Compresi gli investimenti non produttivi finalizzati all'adempimento di impegni assunti nell'ambito di altre azioni ambientali.
(14) Comprese altre forme di acquisizione di capitale fisso finalizzate all'adempimento di impegni assunti nell'ambito di altre azioni ambientali.
(15) Sono soci attivi i soci che conferiscono i prodotti all'OP/AOP.
(16) Sono soci attivi i soci che conferiscono i prodotti all'OP/AOP.
(17) Per «requisiti di qualità» si intende in questa sede una serie di obblighi specifici concernenti i metodi di produzione (a) il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente e (b) che danno luogo a un prodotto finito la cui qualità (i) è notevolmente superiore a quella richiesta dalle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e tutela ambientale, e (ii) risponde agli sbocchi di mercato attuali e prevedibili. I principali tipi di «regimi di qualità» sono: a) produzione biologica certificata; b) denominazioni di origine protetta e indicazioni geografiche protette; (c) produzione integrata certificata; (d) regimi di qualità privati certificati.
(18) Da calcolare su base annuale e per i principali prodotti (in termini di valore della produzione commercializzata).
(19) Per «superficie esposta a rischio di erosione del suolo» si intende un appezzamento di terreno con pendenza superiore al 10 %, sottoposto o meno a interventi antierosione (p.es. copertura del suolo, rotazione delle colture, ecc.).
Se sono disponibili i dati corrispondenti, gli Stati membri hanno facoltà di applicare la seguente definizione: Per «superficie esposta a rischio di erosione del suolo» si intende un appezzamento di terreno con una perdita prevedibile di suolo superiore al tasso naturale di formazione del suolo, sottoposto o meno a interventi antierosione (p.es. copertura del suolo, rotazione delle colture, ecc.).
(20) Per trasporto interno si intende il trasporto di prodotti dalle aziende dei soci alla sede dell'OP/AOP per la consegna.
ALLEGATO XV
REGIME DEL PREZZO DI ENTRATA DI CUI AL TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 1
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione del regime di cui al titolo IV, capo II, sezione 1 è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione dell'ultima modifica del presente regolamento. Se il codice NC è preceduto da «ex», il campo di applicazione del dazio addizionale è determinato sulla base sia del codice NC e della designazione delle merci, sia del corrispondente periodo di applicazione.
PARTE A
Codici NC |
Designazione delle merci |
Periodo di applicazione |
ex 0702 00 00 |
Pomodori |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
ex 0707 00 05 |
Cetrioli (1) |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
ex 0709 90 80 |
Carciofi |
Dal 1o novembre al 30 giugno |
0709 90 70 |
Zucchine |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
ex 0805 10 20 |
Arance dolci, fresche |
Dal 1o dicembre al 31 maggio |
ex 0805 20 10 |
Clementine |
Dal 1o novembre a fine febbraio |
ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi |
Dal 1o novembre a fine febbraio |
ex 0805 50 10 |
Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) |
Dal 1o giugno al 31 maggio |
ex 0806 10 10 |
Uve da tavola |
Dal 21 luglio al 20 novembre |
ex 0808 10 80 |
Mele |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
ex 0808 20 50 |
Pere |
Dal 1o luglio al 30 aprile |
ex 0809 10 00 |
Albicocche |
Dal 1o giugno al 31 luglio |
ex 0809 20 95 |
Ciliegie, diverse dalle ciliege acide |
Dal 21 maggio al 10 agosto |
ex 0809 30 10 ex 0809 30 90 |
Pesche, comprese le pesche noci |
Dall'11 giugno al 30 settembre |
ex 0809 40 05 |
Prugne |
Dall'11 giugno al 30 settembre |
PARTE B
Codici NC |
Designazione delle merci |
Periodo di applicazione |
ex 0707 00 05 |
Cetrioli destinati alla trasformazione |
Dal 1o maggio al 31 ottobre |
ex 0809 20 05 |
Ciliege acide (Prunus cerasus) |
Dal 21 maggio al 10 agosto |
(1) Diversi dai cetrioli che figurano nella parte B del presente allegato.
ALLEGATO XVI
MERCATI RAPPRESENTATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 137
Stati membri |
Mercati rappresentativi |
Belgio e Lussemburgo |
Bruxelles |
Bulgaria |
Sofia |
Repubblica ceca |
Praga |
Danimarca |
Copenaghen |
Germania |
Amburgo, Monaco di Baviera, Francoforte, Colonia, Berlino |
Estonia |
Tallinn |
Irlanda |
Dublino |
Grecia |
Atene, Salonicco |
Spagna |
Madrid, Barcellona, Siviglia, Bilbao, Saragozza, Valencia |
Francia |
Rungis (Parigi), Marsiglia, Rouen, Dieppe, Perpignano, Nantes, Bordeaux, Lione, Tolosa |
Italia |
Milano |
Cipro |
Nicosia |
Lettonia |
Riga |
Lituania |
Vilnius |
Ungheria |
Budapest |
Malta |
Attard |
Paesi Bassi |
Rotterdam |
Austria |
Vienna-Inzersdorf |
Polonia |
Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan |
Portogallo |
Lisbona, Porto |
Romania |
Bucarest, Constanța |
Slovenia |
Lubiana |
Slovacchia |
Bratislava |
Finlandia |
Helsinki |
Svezia |
Helsingborg, Stoccolma |
Regno Unito |
Londra |
ALLEGATO XVII
DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione del dazio addizionale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo di applicazione |
Livello limite (tonnellate) |
78.0015 |
0702 00 00 |
Pomodori |
1 ottobre-31 maggio |
325 606 |
78.0020 |
1 giugno-30 settembre |
25 103 |
||
78.0065 |
0707 00 05 |
Cetrioli |
1 maggio-31 ottobre |
101 736 |
78.0075 |
1 novembre-30 aprile |
61 547 |
||
78.0085 |
0709 90 80 |
Carciofi |
1 novembre-30 giugno |
19 799 |
78.0100 |
0709 90 70 |
Zucchine |
1 gennaio-31 dicembre |
117 360 |
78.0110 |
0805 10 20 |
Arance |
1 dicembre-31 maggio |
454 253 |
78.0120 |
0805 20 10 |
Clementine |
1 novembre-fine febbraio |
606 155 |
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi |
1 novembre-fine febbraio |
104 626 |
78.0155 |
0805 50 10 |
Limoni |
1 giugno-31 dicembre |
326 861 |
78.0160 |
1 gennaio-31 maggio |
53 842 |
||
78.0170 |
0806 10 10 |
Uve da tavola |
21 luglio-20 novembre |
70 731 |
78.0175 |
0808 10 80 |
Mele |
1 gennaio-31 agosto |
886 383 |
78.0180 |
1 settembre-31 dicembre |
81 237 |
||
78.0220 |
0808 20 50 |
Pere |
1 gennaio-30 aprile |
241 637 |
78.0235 |
1 luglio-31 dicembre |
35 748 |
||
78.0250 |
0809 10 00 |
Albicocche |
1 giugno-31 luglio |
14 163 |
78.0265 |
0809 20 95 |
Ciliegie, diverse dalle ciliege acide |
21 maggio-10 agosto |
114 530 |
78.0270 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
dal 11o giugno al 30 settembre |
11 980 |
78.0280 |
0809 40 05 |
Prugne |
dal 11o giugno al 30 settembre |
5 806 |
ALLEGATO XVIII
REGOLAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 152, PARAGRAFO 3
Regolamento (CEE) n. 1764/86 della Commissione, del 27 maggio 1986, relativo ai requisiti qualitativi minimi che i prodotti a base di pomodori devono presentare per beneficiare dell'aiuto alla produzione (1)
Regolamento (CEE) n. 2320/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, ai fini dell'applicazione del regime di aiuto alla produzione (2)
Articolo 2 e allegato I, parti A e B, del regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione, del 3 marzo 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto per le prugne secche (3)
Articolo 1, paragrafi 1 e 2, e allegati II e III del regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione (4)
Allegati I e II del regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche (5)
Regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda le caratteristiche minime di commercializzazione di talune varietà di uve secche (6)
Regolamento (CE) n. 1010/2001 della Commissione, del 23 maggio 2001, relativo ai requisiti minimi di qualità per i miscugli di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione (7)
Articolo 3 del regolamento (CE) n. 217/2002 della Commissione, del 5 febbraio 2002, che stabilisce criteri di accettazione della materia prima nel quadro del regime di aiuti alla produzione previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96 (8)
Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (9)
Articolo 16 e allegato I del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, del 1o dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (10)
Regolamento (CE) n. 1559/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione (11)
(1) GU L 153 del 7.6.1986, pag. 1.
(2) GU L 220 del 29.7.1989, pag. 54.
(3) GU L 56 del 4.3.1999, pag. 8.
(4) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 27.
(5) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21.
(6) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 32.
(7) GU L 140 del 24.5.2001, pag. 31.
(8) GU L 35 del 6.2.2002, pag. 11.
(9) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14.