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Document 32007R0907
Council Regulation (EC) No 907/2007 of 23 July 2007 repealing the anti-dumping duty on imports of urea originating in Russia, following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 384/96, and terminating the partial interim reviews pursuant to Article 11(3) of such imports originating in Russia
Regolamento (CE) n. 907/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007 , che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di urea originarie della Russia sulla base di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, e che conclude il riesame intermedio parziale, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, di tali importazioni originarie della Russia
Regolamento (CE) n. 907/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007 , che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di urea originarie della Russia sulla base di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, e che conclude il riesame intermedio parziale, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, di tali importazioni originarie della Russia
GU L 198 del 31.7.2007, p. 4–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
31.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 907/2007 DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2007
che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di urea originarie della Russia sulla base di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, e che conclude il riesame intermedio parziale, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, di tali importazioni originarie della Russia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafi 2 e 3,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del Comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure vigenti
(1) |
Nel marzo 1995, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 477/95 (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originarie della Federazione russa («Russia»). L’aliquota del dazio istituito era pari alla differenza tra 115 ECU per tonnellata e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento, qualora tale prezzo fosse inferiore. L’inchiesta che ha portato all’adozione di tali misure sarà definita in seguito «l’inchiesta originaria». Sulla base di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 901/2001 (3), ha deciso che tali misure dovessero essere mantenute. Le misure attualmente vigenti consistono in un dazio variabile sulla base di un prezzo minimo di importazione («PMI») di 115 EUR per tonnellata («le misure esistenti»). L’inchiesta di riesame che ha portato al mantenimento delle misure sarà definita nel testo «la precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza». |
(2) |
Nel dicembre 2003, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2228/2003 (4), ha concluso il riesame intermedio parziale avviato su iniziativa della Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, al fine di esaminare l’adeguatezza della forma delle misure vigenti, senza apportare modifiche alle misure esistenti. |
2. Richieste di riesame
(3) |
Nell’agosto 2005 (5), la Commissione ha pubblicato un avviso di imminente scadenza per le misure antidumping in vigore. Il 9 febbraio 2006, la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, di tali misure e una richiesta di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla forma delle misure. |
(4) |
Tali richieste sono state presentate dall’Associazione europea dei produttori di fertilizzanti (European Fertilizer Manufacturers Association, EFMA) per conto dei produttori che rappresentavano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria di urea. |
(5) |
I richiedenti hanno sostenuto ed hanno fornito una prova sufficiente prima facie che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente implicato la persistenza e la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria comunitaria in rapporto alle importazioni di urea originarie della Russia («il paese interessato») e che la forma attuale delle misure non era sufficiente a contrastare gli effetti pregiudizievoli del dumping. |
(6) |
Inoltre, il 14 settembre 2006, una domanda di riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 901/2001 è stata ricevuta dalla Joint Stock Company «Mineral and Chemical Company EuroChem» («EuroChem»), produttore esportatore di urea in Russia soggetto alle misure antidumping vigenti. |
(7) |
Nella domanda formulata a titolo dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, EuroChem ha sostenuto, fornendo elementi di prova sufficienti prima facie, che, per quanto la riguardava, le circostanze che erano state all’origine dell’introduzione delle misure erano cambiate e che tali cambiamenti avevano carattere durevole. EuroChem ha inoltre affermato, elementi di prova all’appoggio, che un confronto tra i propri costi e i prezzi all’esportazione rivelava una riduzione del dumping significativamente al di sotto del livello delle misure attualmente in vigore. Di conseguenza, EuroChem ha sostenuto che il mantenimento delle misure al loro attuale livello, sulla base del margine di pregiudizio precedentemente stabilito, non era più necessario per compensare il dumping. |
(8) |
Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’inizio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e di due riesami intermedi parziali, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha iniziato i tre riesami pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6). |
3. Inchiesta
3.1. Periodo d’inchiesta
(9) |
Per quanto riguarda il riesame in previsione della scadenza, l’inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha coperto il periodo dal 1o aprile 2005 al 31 marzo 2006 («periodo di inchiesta di riesame», «PIR»). L’esame delle tendenze rilevanti per valutare la probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio hanno coperto il periodo dal 2002 fino alla fine del PIR («periodo considerato»). Il periodo utilizzato per il riesame intermedio parziale volto a valutare l’adeguatezza della forma delle misure è lo stesso preso in considerazione per il riesame in previsione della scadenza. Il periodo d’inchiesta per il riesame intermedio parziale limitato all’analisi del dumping riguardante «EuroChem» è andato dal 1o ottobre 2005 al 30 settembre 2006. |
3.2. Parti interessate all’inchiesta
(10) |
La Commissione ha ufficialmente informato i produttori esportatori russi, gli importatori e gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore interessato, i richiedenti e i produttori comunitari noti, dell’apertura dei due riesami. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro i limiti di tempo indicati nell’avviso di apertura. |
(11) |
La Commissione ha ufficialmente informato EuroChem, i rappresentanti della Russia e la parte ricorrente, dell’apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
(12) |
Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite. |
(13) |
Per quanto riguarda il riesame in previsione della scadenza e il riesame intermedio parziale limitato alla forma delle misure, in considerazione del numero apparentemente elevato di produttori comunitari, importatori nella Comunità e produttori esportatori in Russia, si è considerato opportuno, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base, esaminare se fosse necessario ricorrere al campionamento. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, aiutarla nella selezione di un campione, è stato richiesto alle parti sopra indicate, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, di manifestarsi entro 15 giorni dall’apertura dell’inchiesta e di fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura. |
(14) |
Per quanto riguarda gli importatori nella Comunità, uno solo ha fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura ed ha espresso la sua volontà di continuare a cooperare con i servizi della Commissione. Di conseguenza, si è deciso che il campionamento non sarebbe stato necessario per gli importatori. |
(15) |
Nove produttori comunitari hanno debitamente riempito il modulo di campionamento ed hanno formalmente accettato di continuare a cooperare durante l’inchiesta. Quattro di queste nove società, delle quali si è stabilito che erano rappresentative dell’industria comunitaria per quanto concerne il loro volume di produzione e le loro vendite di urea nella Comunità, sono state selezionate per costituire il campione. I quattro produttori comunitari inseriti nel campione rappresentavano circa il 50 % della produzione totale dell’industria comunitaria, così come definita nel considerando (63), durante il periodo d’inchiesta, mentre i nove produttori comunitari sopra menzionati rappresentavano circa il 60 % della produzione nella Comunità. Questo campione costituiva il maggiore volume rappresentativo di produzione e di vendite di urea nella Comunità che poteva ragionevolmente essere oggetto di un’inchiesta entro i termini stabiliti. |
(16) |
Cinque produttori esportatori hanno debitamente riempito il modulo di campionamento entro il termine prescritto ed hanno formalmente accettato di continuare a cooperare durante l’inchiesta. Questi cinque produttori esportatori totalizzavano il 60 % delle esportazioni della Russia verso la Comunità durante il periodo d’inchiesta. |
(17) |
Un campione di tre produttori esportatori, che poteva ragionevolmente essere oggetto di un’inchiesta entro i termini stabiliti, è stato selezionato in applicazione dell’articolo 17 del regolamento di base, sulla base del maggiore volume di esportazione d’urea realizzato verso la Comunità. I tre produttori esportatori del campione totalizzavano il 50 % delle esportazioni della Russia verso la Comunità durante il periodo d’inchiesta. |
(18) |
Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate sono state consultate sui campioni selezionati e non hanno sollevato obiezioni. |
(19) |
Dopo aver ottenuto informazioni supplementari, si è stabilito successivamente che uno dei tre produttori esportatori selezionati del campione non figurava tra quelli che realizzano il maggior volume di esportazione verso la Comunità. Questo produttore esportatore è stato quindi escluso dal campione e sostituito dal produttore esportatore che si era classificato quarto. Il campione modificato in tal modo rappresentava il 48 % delle esportazioni totali della Russia verso la Comunità durante il periodo d’inchiesta. |
(20) |
Sono stati quindi inviati questionari ai quattro produttori comunitari inseriti nel campione, ai tre produttori esportatori russi inseriti nel campione e a tutti gli importatori e utilizzatori che si erano manifestati. |
(21) |
Sono state ricevute risposte al questionario da parte dei quattro produttori comunitari inseriti nel campione e dei tre produttori esportatori russi, nonché da un importatore non collegato e da 7 utilizzatori della Comunità. Inoltre, alcuni importatori e utilizzatori e le loro associazioni hanno presentato commenti senza rispondere al questionario. |
(22) |
La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del suo lavoro di analisi ed ha effettuato visite di verifica nei locali delle seguenti società:
|
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
(23) |
Il prodotto in esame è lo stesso definito nell’inchiesta iniziale e nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, vale a dire l’urea di cui ai codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90 originaria della Russia. |
(24) |
L’urea è prodotta principalmente a partire dall’ammoniaca, che a sua volta è prodotta a partire dal gas naturale. L’urea si presenta sotto forma solida o liquida. L’urea sotto forma solida viene utilizzata nell’agricoltura e nell’industria. L’urea di qualità agricola può essere utilizzata sia come fertilizzante, che viene sparso sul terreno, sia come complemento dell’alimentazione animale. L’urea di qualità industriale è una materia di base per la fabbricazione di alcune plastiche e colle. L’urea liquida viene utilizzata sia come fertilizzante, sia a fini industriali. Anche se l’urea si presenta nelle varie forme sopra menzionate, le sue caratteristiche chimiche rimangono sostanzialmente le stesse e può essere considerata come un unico prodotto ai fini delle attuali procedure. |
2. Prodotto simile
(25) |
Com’è stato stabilito nell’inchiesta iniziale e nell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure, le inchieste di riesame attuali hanno confermato che il prodotto in esame e l’urea prodotta e venduta dai produttori comunitari nel mercato comunitario, nonché l’urea prodotta e venduta sul mercato interno russo, possiedono le stesse caratteristiche chimiche di base e sono destinate essenzialmente agli stessi usi. Esse sono quindi considerate come prodotti simili, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
C. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING
1. Persistere del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame
(26) |
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si è esaminato se vi era o no dumping durante il periodo d’inchiesta e, in caso affermativo, se la scadenza delle misure sarebbe stata o no suscettibile di provocare il persistere del dumping. |
1.1. Considerazioni generali
(27) |
Com’è stato indicato nel considerando (16), cinque produttori esportatori russi di urea hanno cooperato all’inchiesta. Questi cinque produttori rappresentavano il 60 % delle esportazioni di urea originarie della Russia verso la Comunità durante il periodo d’inchiesta, vale a dire 1,39 milioni di tonnellate. Le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della Russia rappresentavano il 16 % del consumo comunitario, vale a dire 8,98 milioni di tonnellate durante il periodo d’inchiesta. |
(28) |
Il livello di cooperazione è stato quindi considerato elevato. |
1.2. Valore normale
(29) |
È opportuno rilevare che uno dei produttori esportatori controlla due società collegate, entrambe le quali producono ed esportano urea. Di conseguenza, il campione menzionato al considerando (19) comprende quattro società. |
(30) |
In un primo tempo, si è determinato, per ciascuna delle quattro società, se il volume delle loro vendite totali di urea nel mercato interno era o no rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, e in particolare se questo volume rappresentava il 5 % o più del volume totale delle vendite del prodotto in esame esportato verso la Comunità. L’inchiesta ha mostrato che le quattro società vendevano tutte un volume di urea rappresentativo nel mercato interno. |
(31) |
Per determinare se queste vendite di urea nel mercato interno erano effettuate nel corso di operazioni commerciali normali, era opportuno stabilire il costo di produzione. A tale proposito, è opportuno osservare che i costi di energia, in particolare dell’elettricità e del gas, entrano per una quota importante nel costo di produzione e costituiscono una quota totale significativa del costo totale di produzione. Di conseguenza si è esaminato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, se i costi relativi alla produzione e alla vendita del prodotto in esame erano o no ragionevolmente presi in considerazione nei registri contabili delle parti interessate. |
(32) |
L’inchiesta ha mostrato che vi era motivo di pensare che i costi dell’elettricità non fossero presi ragionevolmente in considerazione nei registri. A tale proposito, si è fatto osservare, tra l’altro, che le tariffe dell’elettricità pagate dai produttori russi durante il periodo d’inchiesta erano conformi ai prezzi del mercato mondiale come il Canada e la Norvegia. D’altro canto, lo stesso non poteva dirsi per i prezzi del gas. |
(33) |
Quanto alle forniture di gas, infatti, si è stabilito, sulla base delle cifre pubblicate da fonti specializzate nei mercati energetici internazionalmente riconosciute, che la tariffa pagata dai produttori russi era anormalmente bassa. A titolo di esempio, questi prezzi rappresentavano un quinto del prezzo all’esportazione del gas naturale proveniente dalla Russia ed erano anche nettamente inferiori ai prezzi pagati dai produttori comunitari. A tale riguardo, tutti i dati disponibili indicano che i prezzi interni del gas in Russia sono prezzi regolamentati, nettamente inferiori ai prezzi di mercato pagati sui mercati di gas naturale non regolamentati. Dal momento che i costi del gas naturale non erano ragionevolmente presi in considerazione nei registri contabili delle quattro società, era opportuno adeguarli, conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Il costo di produzione delle società inserite nel campione è quindi stato adeguato di conseguenza. |
(34) |
In mancanza di prezzi del gas non falsati relativi al mercato interno russo e conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, i prezzi del gas hanno dovuto essere calcolati su «un’altra base ragionevole, comprese le informazioni provenienti da altri mercati rappresentativi». Il prezzo adeguato è stato stabilito in rapporto al prezzo medio del gas russo quando esso è esportato alla frontiera germano-ceca («Waidhaus»), al netto delle spese di trasporto. Quale principale piattaforma per le vendite di gas russo all’Unione europea, che è al tempo stesso il principale sbocco del gas russo ed applica prezzi che riflettono ragionevolmente i costi, Waidhaus può essere considerata come un mercato rappresentativo. |
(35) |
Dopo l’adeguamento dei costi di produzione secondo la procedura sopra descritta, restavano solo due società che realizzavano vendite rappresentative sul mercato interno nel corso di operazioni commerciali normali. Di conseguenza, il valore normale per queste due società è stato stabilito sulle loro vendite del prodotto simile nel mercato interno, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(36) |
Per le altre due società, il valore normale è stato calcolato sulla base dei prezzi di vendita sul mercato interno dei due produttori che realizzavano vendite rappresentative sul mercato interno nel corso di operazioni commerciali normali, indicati nel considerando (35), conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Per motivi di confidenzialità, non è stato possibile comunicare questa informazione in modo più preciso dal momento che una delle società presso la quale sono state ottenute informazioni è collegata ad una società per la quale è stato stabilito il valore normale. Pertanto, se l’informazione fosse stata comunicata, sarebbe stato possibile per questa società ricostruire dati commerciali confidenziali dell’altra società. |
1.3. Prezzi di esportazione
(37) |
In tutti i casi in cui il prodotto in esame è esportato a clienti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, nella fattispecie sulla base dei prezzi all’esportazione realmente pagati o da pagare. |
(38) |
Nel caso di un produttore esportatore le cui vendite erano realizzate con l’intermediazione di un importatore collegato stabilito in Svizzera, il prezzo all’esportazione è stato costruito sulla base dei prezzi di rivendita di questo importatore collegato a clienti indipendenti. Sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti dall’importatore tra l’acquisto e la rivendita, in particolare le spese di trasporto e di vendita, le spese generali e le spese amministrative, nonché un margine ragionevole di profitto. |
1.4. Confronto
(39) |
Il valore normale e il prezzo di esportazione sono stati confrontati su una base franco fabbrica. Al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, sono stati effettuati adeguamenti per tenere debitamente conto delle differenze che influenzano i prezzi e la loro comparabilità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, sono stati effettuati adeguamenti, ove opportuno, a titolo delle differenze nelle spese di trasporto, di movimentazione, di carico e costi accessori, costi del credito, commissioni e spese di imballaggio, il tutto sulla base di documenti verificati. |
1.5. Continuazione del dumping
(40) |
Il margine di dumping è stato stabilito, per ciascun produttore esportatore, sulla base di un confronto tra un valore normale medio ponderato e un prezzo all’esportazione medio ponderato, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(41) |
L’inchiesta ha mostrato che vi era stato effettivamente dumping durante il periodo d’inchiesta, per l’essenziale ad un livello inferiore a quello constatato nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono tuttavia importanti e compresi tra il 6 % e il 23 %. |
2. Probabilità del persistere del dumping
2.1. Effetto della soppressione delle misure esistenti sulle importazioni oggetto di dumping
(42) |
Come indicato nel precedente primo considerando, le misure in vigore si presentano sotto forma di un prezzo minimo d’importazione (PMI) di 115 EUR/tonnellata. Se è vero che all’inizio questo PMI ha influenzato i prezzi delle esportazioni russe di urea verso la Comunità, questi ultimi sono nettamente superiori al PMI a partire dal 2003, come indicato al successivo considerando (67), e i prezzi medi delle esportazioni russe erano superiori del 68 % al PMI durante il periodo d’inchiesta. |
(43) |
Di conseguenza, si può concludere che le misure attualmente in vigore non hanno avuto un impatto sui prezzi o sui volumi delle esportazioni di urea originarie della Russia. Ne consegue che l’abrogazione di queste misure non avrebbe probabilmente alcun effetto sui prezzi o sui volumi delle esportazioni di urea originarie della Russia. |
(44) |
Malgrado quanto precede, gli effetti possibili (i) della capacità di riserva russa esistente e di un’eventuale capacità supplementare e (ii) della probabilità di un riorientamento di altre vendite verso la Comunità sono stati oggetto di un esame durante il periodo d’inchiesta, come esposto qui di seguito. |
2.2. Capacità di riserva
(45) |
Nella sua domanda di riesame, la ricorrente ha provato che esistono nove nuovi progetti in totale destinati a creare una nuova capacità di produzione sostanziale in Russia, tra il 2005 e il 2007, in seguito al rinnovo, alla modernizzazione e all’eliminazione di strozzature per alcune unità di produzione, con un aumento della capacità produttiva esistente di almeno il 10 %. |
2.2.1. Produttori cooperanti
(46) |
Sono stati analizzati gli effetti possibili della capacità di riserva esistente. I produttori russi inseriti nel campione hanno potuto aumentare la loro capacità di produzione di circa il 5 %, mentre aumentavano la loro produzione di circa il 15 % durante il periodo considerato. La loro capacità di riserva nominale è quindi diminuita nettamente a 170 000 tonnellate, vale a dire approssimativamente il 6 % della loro capacità di produzione:
|
(47) |
In totale, cinque nuovi progetti menzionati nella domanda di riesame riguardavano produttori esportatori cooperanti. Due progetti erano già completati durante il periodo considerato e non apportano quindi capacità supplementari rispetto al periodo d’inchiesta. Per uno dei progetti dell’elenco, è stato possibile stabilire solo un aumento di capacità trascurabile. |
(48) |
Quanto ai due progetti più importanti, che rappresentano l’essenziale dell’aumento di capacità indicato nel considerando (46), si è stabilito che la società non investe solo in capacità di produzione di urea, ma anche in impianti di produzione a valle, per prodotti come le resine urea-formaldeide e le soluzioni di urea e di nitrato di ammonio. Questi progetti sono in uno stadio avanzato o sono stati completati dalla fine del periodo d’inchiesta. Si può quindi supporre che la maggior parte della capacità creata dai progetti non sarà venduta a clienti indipendenti ma utilizzata esclusivamente come base per le produzioni a valle. Questa parte non sarà pertanto presa in considerazione nel seguente paragrafo. |
(49) |
Da quanto precede deriva che i tre progetti fornirebbero una capacità supplementare disponibile per la vendita a clienti indipendenti stimata a circa 150 000-200 000 tonnellate. Ciò corrisponde al 10-15 % delle esportazioni russe totali verso la Comunità durante il periodo d’inchiesta, vale a dire una quota di mercato potenziale da 1,5 % a 2 % del mercato comunitario. |
2.2.2. Produttori non cooperanti
(50) |
La capacità di riserva globale, quale percentuale della capacità di produzione in Russia, è conforme alla capacità di riserva stabilita per i produttori cooperanti, secondo le informazioni presentate dal ricorrente. Di conseguenza, viene stimato che i produttori non cooperanti dispongono anch’essi di una capacità di riserva pari a circa il 5 % della capacità di produzione, valutata a circa 140 000 tonnellate durante il PIR. |
(51) |
In totale, quattro dei nove progetti menzionati nella domanda di riesame riguardavano produttori esportatori non cooperanti. Questi progetti sono stati valutati a partire dai fatti disponibili. Per uno dei progetti, si è constatato che non riguardava il prodotto in esame, ma del metanolo. Un altro progetto era già terminato durante il periodo considerato e non apporta una capacità supplementare rispetto al periodo d’inchiesta. Un terzo progetto riguardava un investimento di piccole dimensioni, meno di 1 milione di EUR l’anno, ed è quindi considerato privo di impatto quantificabile sulla capacità di produzione russa. Quanto al quarto e ultimo progetto, esso era suscettibile di aumentare la capacità di produzione di circa 100 000 tonnellate (pari a circa il 7 % delle esportazioni russe totali verso la Comunità durante il periodo d’inchiesta, vale a dire una quota di mercato potenziale pari all’1 % del mercato comunitario). |
2.2.3. Conclusioni sulla capacità di riserva
(52) |
L’inchiesta ha mostrato che la capacità supplementare disponibile a medio termine sarà dell’ordine di 500 000 tonnellate. Orbene, considerando che una parte importante di questa capacità supplementare dovuta al rinnovo, alla modernizzazione e all’eliminazione di strettoie per alcune unità di produzione sarà utilizzata esclusivamente come materia di base per la fabbricazione di prodotti a valle, la conclusione è che solo circa la metà di tale quantità sarà disponibile per la vendita a clienti indipendenti. |
(53) |
Considerando che il mercato interno russo è di dimensioni limitate e che nulla indica che questo stato di fatto possa cambiare in futuro, qualunque aumento della produzione sarà destinato all’esportazione. Dal momento che il tasso d’utilizzazione nominale della capacità dei produttori russi si avvicina al 95 %, le quantità supplementari disponibili per l’esportazione sono ridotte. |
(54) |
La capacità di riserva esistente e la capacità aggiuntiva non vincolata che dovrebbero essere create in un prossimo futuro rappresentano insieme circa 550 000-600 000 tonnellate, corrispondenti a circa il 40 % delle esportazioni totali della Russia verso la Comunità durante il PIR, vale a dire una quota potenziale del mercato comunitario di circa il 6 %. Tuttavia, secondo le previsioni dei consulenti specializzati nel settore dei fertilizzanti, fornite dal ricorrente, la domanda mondiale di urea dovrebbe aumentare allo stesso ritmo della capacità di produzione mondiale. Pertanto le quantità supplementari disponibili all’esportazione potranno essere orientate verso le regioni nelle quali esiste una domanda supplementare. Di conseguenza, è probabile che le esportazioni russe verso la Comunità aumentino in modo significativo solo se esiste un equivalente incremento della domanda; in altri termini, queste esportazioni supplementari non dovrebbero avere un impatto negativo sul livello dei prezzi nel mercato comunitario. |
(55) |
Non si può pertanto concludere che la capacità di riserva della Russia influenzerà il volume delle esportazioni russe oggetto di dumping dirette verso la Comunità. |
2.3. Probabilità di un riorientamento di altre vendite verso la Comunità
(56) |
Durante il periodo d’inchiesta, i prezzi franco fabbrica all’esportazione verso la Comunità dei produttori esportatori inseriti nel campione erano tra l’1 % e il 5 % inferiori ai prezzi all’esportazione verso altri paesi terzi. Anche i prezzi sul mercato interno erano superiori ai prezzi all’esportazione verso la Comunità, in particolare per le società situate in regioni remote, a causa delle importanti differenze nelle spese di trasporto. |
(57) |
La ricorrente sostiene che esistono importanti investimenti nella capacità di produzione di urea, principalmente nell’Africa del nord e in Medio Oriente. Si presume che queste capacità supplementari ridurrebbero gli sbocchi degli esportatori russi su altri mercati e comporterebbero un aumento delle quantità di urea esportate verso la Comunità. Si è tuttavia stabilito, a partire dalle previsioni indicate al considerando (54), che questi investimenti non avrebbero un’incidenza sostanziale sull’equilibrio tra l’offerta e la domanda a livello mondiale, poiché la domanda mondiale dovrebbe aumentare allo stesso ritmo della capacità di produzione mondiale. |
(58) |
Non è quindi possibile concludere che un riorientamento di altre vendite verso la Comunità influenzerà il volume delle esportazioni russe oggetto di dumping dirette verso la Comunità. |
2.4. Conclusioni sulla probabilità di un persistere del dumping
(59) |
Sulla base della precedente analisi e tenuto conto in particolare della mancanza di impatto delle misure attuali sui prezzi all’esportazione verso la Comunità, è opportuno concludere che esisterebbe una probabilità di persistenza del dumping nell’ipotesi di un’abrogazione delle misure. |
D. DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA
(60) |
Nella Comunità, il prodotto simile è fabbricato da 16 produttori, la cui produzione è ritenuta costituire la produzione comunitaria totale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Otto di questi 16 produttori sono divenuti produttori comunitari in conseguenza dell’allargamento dell’UE nel 2004. |
(61) |
Su questi 16 produttori Comunitari, nove società hanno cooperato all’inchiesta, tutte indicate nella richiesta di riesame. Altre tre si sono manifestate entro i termini stabiliti ed hanno inviato le informazioni richieste ai fini della selezione del campione. Tuttavia, esse non hanno successivamente proposto di cooperare. Nessun produttore ha espresso obiezioni alla richiesta di riesame. |
(62) |
I nove produttori che hanno dato il loro accordo per cooperare sono i seguenti:
|
(63) |
Considerando che questi nove produttori comunitari totalizzavano il 60 % circa della produzione comunitaria totale durante il periodo d’inchiesta, si considera che essi rappresentino una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto simile. Di conseguenza, si considera che essi costituiscano l’industria comunitaria, ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1 e 5, paragrafo 4 del regolamento di base e saranno denominati in appresso l’«industria comunitaria». Gli altri sette produttori comunitari non cooperanti saranno denominati gli «altri produttori comunitari». |
(64) |
Come indicato in precedenza, è stato selezionato un campione di quattro società. Tutti i produttori comunitari inseriti nel campione hanno cooperato e rinviato il questionario entro i termini prescritti. Inoltre, gli altri cinque produttori cooperanti hanno debitamente fornito alcune informazioni di ordine generale ai fini dell’analisi del pregiudizio. |
E. SITUAZIONE NEL MERCATO COMUNTARIO
1. Consumo nel mercato comunitario
(65) |
Il consumo comunitario apparente di urea è stato stabilito a partire dai dati presentati dalla ricorrente e dai dati Eurostat riguardanti tutte le importazioni dell’Unione europea. Tenuto conto dell’allargamento dell’UE nel 2004, il consumo è stato calcolato, a fini di chiarezza e di coerenza dell’analisi, sulla base del mercato dell’UE-25 nell’insieme del periodo considerato. Dal momento che questa inchiesta è stata aperta prima del nuovo allargamento della Comunità alla Bulgaria e alla Romania, l’analisi si limita alla situazione nell’UE-25. |
(66) |
Tra il 2002 e il periodo d’inchiesta, il consumo comunitario è aumentato del 4 %.
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2. Volume, quota di mercato e prezzo delle importazioni dalla Russia
(67) |
Il volume, le quote di mercato e il prezzo medio delle importazioni dalla Russia hanno avuto un’evoluzione, come risulta dalla successiva tabella. Le tendenze di volume e di prezzo sono calcolate a partire dai dati Eurostat.
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(68) |
Il volume delle importazioni dalla Russia e la loro quota di mercato sono rimasti relativamente stabili nel periodo considerato, ad eccezione di un picco nel 2004 imputabile alla costituzione di stock nei 10 Stati membri dell’allargamento dell’UE al 1o maggio 2004. I prezzi delle importazioni russe sono aumentati da 119 a 193 EUR per tonnellata durante il periodo considerato. Questa evoluzione riflette le condizioni favorevoli di mercato descritte anche nel considerando (85). |
(69) |
I prezzi russi all’importazione mostrano che all’inizio del periodo considerato (2002) i produttori russi esportavano verso la Comunità ad un livello di prezzo molto superiore al prezzo all’importazione minimo di 115 EUR per tonnellata. |
(70) |
Ai fini del calcolo del livello di sottoquotazione dei prezzi durante il periodo d’inchiesta, i prezzi franco fabbrica dell’industria comunitaria ai clienti non collegati sono stati confrontati ai prezzi cif frontiera comunitaria dei produttori esportatori cooperanti nel paese interessato, debitamente corretti per rendere conto di un prezzo allo sbarco. Il confronto ha mostrato che le importazioni dalla Russia non erano sottoquotate rispetto ai prezzi dell’industria comunitaria. |
3. Importazioni da altri paesi
(71) |
L’evoluzione del volume delle importazioni da altri paesi terzi durante il periodo considerato è rappresentata nella successiva tabella. Le tendenze di volume e di prezzo sono calcolate anche in questo caso a partire dai dati Eurostat.
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(72) |
È opportuno osservare che l’Egitto e la Romania hanno entrambi ridotto il loro volume di esportazione tra il 2002 e il periodo d’inchiesta, mentre il volume d’esportazione della Croazia è passato da 126 000 tonnellate nel 2002 a 187 000 tonnellate durante il periodo d’inchiesta. Tuttavia, la quota di mercato comunitario detenuta dalla Croazia è rimasta stabile all’1-2 %. Quanto al prezzo delle esportazioni, l’Egitto ha esportato verso la Comunità a prezzi superiori a quelli dell’industria comunitaria in tutto il periodo considerato, così come la Romania a decorrere dal 2004. Al contrario, i prezzi della Croazia sono stati inferiori a quelli dell’industria comunitaria in tutto il periodo considerato. La Croazia non ha tuttavia aumentato la sua quota di mercato comunitario durante il periodo preso in considerazione. È opportuno rilevare che le importazioni dalla Croazia sono soggette, dal gennaio 2002, a un dazio antidumping di 9,01 EUR a tonnellata, in virtù del regolamento (CE) n. 92/2002 (8) del Consiglio. |
4. Situazione economica dell’industria comunitaria
(73) |
In applicazione dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha proceduto ad una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti che influenzano la situazione dell’industria comunitaria. |
4.1. Note preliminari
(74) |
Quando si è fatto ricorso al campionamento, conformemente alla pratica stabilita, alcuni indicatori di pregiudizio (produzione, capacità di produzione, produttività, stock, volume delle vendite, quota di mercato, crescita e occupazione) sono analizzati per l’industria comunitaria considerata nel suo insieme («I.C.» nelle successive tabelle), mentre gli indicatori di pregiudizio relativi alle prestazioni di ciascuna società (prezzo, redditività, salari, investimenti, tasso di rendimento degli investimenti, capacità di autofinanziamento, capacità di ottenere capitali) sono valutati a partire dalle informazioni raccolte presso i produttori comunitari inseriti nel campione («P.C.» nelle successive tabelle). |
4.2. Dati relativi all’industria comunitaria nel suo insieme
a)
(75) |
Il volume di produzione totale dell’industria comunitaria, compresa la produzione destinata a trasferimenti vincolati, è rimasto stabile a 4,3 milioni di tonnellate tra il 2002 e il periodo d’inchiesta, se si eccettua un leggero aumento temporaneo nel 2003. Nella cifra della produzione totale, anche la parte della produzione destinata a trasferimenti vincolati è rimasta quasi stabile, a circa il 20 % della produzione totale, e ciò mostra che il quadro d’insieme del pregiudizio all’industria comunitaria non ne risulta modificato.
|
b)
(76) |
La capacità di produzione è aumentata leggermente tra il 2002 e il periodo d’inchiesta (5 %). Tenuto conto del fatto che il volume di produzione dell’industria comunitaria è rimasto stabile, il tasso d’utilizzazione delle capacità di produzione è diminuito leggermente durante il periodo considerato, passando dall’84 % nel 2002 all’81 % durante il periodo d’inchiesta. Tuttavia, come si era già fatto osservare durante la precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure, l’ammoniaca utilizzata per produrre l’urea può esserlo anche per produrre altri fertilizzanti. Di conseguenza, il tasso d’utilizzazione delle capacità di produzione dell’urea può essere influenzato anche dallo sviluppo di altri fertilizzanti ed è quindi meno pertinente come indicatore di pregiudizio.
|
c)
(77) |
Il livello degli stock a fine esercizio dell’industria comunitaria è stato molto instabile durante il periodo considerato. Un aumento del 27 % è stato registrato dal 2002 al 2005, ma è stato seguito da una forte diminuzione nel corso degli ultimi tre mesi del periodo d’inchiesta (da gennaio a marzo 2006). Questa elevata volatilità dei livelli degli stock può spiegarsi con il carattere stagionale delle vendite e con il fatto che l’urea destinata a trasferimenti vincolati è stoccata con l’urea venduta sul mercato libero. Il livello degli stock viene quindi considerato come un indicatore di pregiudizio meno pertinente.
|
d)
(78) |
Le vendite dell’industria comunitaria sul mercato comunitario sono leggermente diminuite del 3 % tra il 2002 e il periodo d’inchiesta.
|
e)
(79) |
La quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria è anch’essa leggermente diminuita durante il periodo considerato, dal 36,5 % nel 2002 al 34,0 % durante il periodo d’inchiesta.
|
f)
(80) |
L’industria comunitaria ha ceduto una frazione della sua quota di mercato (1,5 punti di percentuale) su un mercato in leggero aumento (4 %) nel periodo considerato. La quota di mercato ceduta non è stata ripresa dalle importazioni russe poiché, come indicato al precedente considerando (67), la quota di mercato delle importazioni russe è rimasta stabile tra il 2002 e il periodo d’inchiesta. Tenuto conto anche del fatto che la quota di mercato delle importazioni provenienti da altri paesi è diminuita di 3,5 punti di percentuale, la conclusione che s’impone è che la quota di mercato ceduta dall’industria comunitaria è stata ripresa dagli altri produttori comunitari. |
g)
(81) |
Il livello dell’occupazione nell’industria comunitaria è diminuito del 6 % tra il 2002 e il periodo d’inchiesta, mentre la produzione progrediva leggermente, e ciò riflette un aumento della produttività.
|
h)
(82) |
La produzione annua per lavoratore dell’industria comunitaria è progredita del 6 % tra il 2002 e il periodo d’inchiesta, tenuto conto di una diminuzione della stessa ampiezza del livello dell’occupazione e di una stabilità della produzione dell’industria comunitaria.
|
i)
(83) |
Per quanto riguarda l’impatto sull’industria comunitaria dell’ampiezza del margine reale di dumping stabilito per il periodo d’inchiesta, tenuto conto del fatto che (i) il volume delle importazioni dalla Russia è rimasto a un livello relativamente stabile nel periodo considerato, (ii) che i prezzi delle importazioni russe hanno progredito in modo significativo per tutto il periodo, (iii) che non si è avuta sottoquotazione dei prezzi durante il periodo d’inchiesta, e tenuto conto della (iv) situazione finanziaria globale dell’industria comunitaria, questo impatto è considerato non significativo e questo indicatore non pertinente. |
j)
(84) |
Gli indicatori analizzati precedentemente e successivamente mostrano con ogni evidenza un miglioramento significativo della situazione economica e finanziaria dell’industria comunitaria. |
4.3. Dati relativi ai produttori comunitari inseriti nel campione
a)
(85) |
Il prezzo di vendita unitario medio dei produttori dell’industria comunitaria inseriti nel campione a clienti non collegati è notevolmente aumentato tra il 2002 e il periodo d’inchiesta, riflettendo le condizioni favorevoli prevalenti sul mercato internazionale dell’urea durante lo stesso periodo.
|
b)
(86) |
Il costo del lavoro annuale per lavoratore ha avuto un moderato aumento dell’11 % tra il 2002 e il periodo d’inchiesta.
|
c)
(87) |
Il flusso annuo degli investimenti effettuati dai quattro produttori del campione nel prodotto simile ha avuto un’evoluzione positiva durante il periodo considerato in quanto è progredito del 10 % tra il 2002 e il periodo d’inchiesta, malgrado alcune fluttuazioni.
|
d)
(88) |
La redditività dei produttori inseriti nel campione presenta un miglioramento significativo tra il 2002 e il periodo d’inchiesta, durante il quale ha raggiunto il 16,9 %. A tale proposito, è opportuno osservare che si era stabilito, nell’inchiesta iniziale, che era possibile realizzare un margine di beneficio del 5 % in mancanza di qualunque dumping pregiudizievole. Il rendimento del capitale investito (ROI), espresso come tasso di profitto rispetto al valore contabile netto degli investimenti, ha seguito in grandi linee la stessa evoluzione della redditività: è più che triplicato durante il periodo considerato.
|
e)
(89) |
La capacità di autofinanziamento è più che triplicata durante il periodo considerato. Questa evoluzione è conforme a quella della redditività e del rendimento del capitale investito (ROI) durante il periodo considerato.
|
(90) |
L’inchiesta non ha rivelato difficoltà tra i produttori comunitari inseriti nel campione nell’ottenere capitali. |
5. Conclusione
(91) |
La quota di mercato dell’industria comunitaria è leggermente diminuita, così come il suo volume di vendite nel mercato comunitario, tra il 2002 e il periodo d’inchiesta. La situazione finanziaria globale dell’industria comunitaria è tuttavia fortemente migliorata durante il periodo considerato, rispetto al periodo anteriore alla precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure, che aveva portato nel 2001 al mantenimento delle misure esistenti vigenti dal 1995. |
(92) |
Durante il periodo considerato, la redditività dei produttori inseriti nel campione è notevolmente aumentata, superando nettamente, ogni anno di questo periodo, il livello di redditività definito come obiettivo di utile nell’inchiesta iniziale. Inoltre, il rendimento degli investimenti e la capacità di autofinanziamento sono aumentati più volte. Il volume di produzione dell’industria comunitaria è rimasto stabile. I prezzi di vendita dei produttori del campione hanno avuto un’evoluzione positiva nell’insieme del periodo considerato. I salari hanno avuto un moderato aumento e l’industria comunitaria continua a investire. |
(93) |
È opportuno osservare che l’evoluzione estremamente positiva della redditività dell’industria comunitaria si è verificata in un contesto di prezzi delle esportazioni russe verso la Comunità nettamente superiori al PMI, anche se oggetto di un dumping. Di conseguenza, i prezzi delle esportazioni russe non hanno influenzato l’industria comunitaria durante tutto il periodo considerato. |
(94) |
La parte ricorrente, dopo aver ricevuto comunicazione delle conclusioni della Commissione, ha affermato che i requisiti di redditività a lungo termine, misurata in termini di utile sulle vendite, dell’industria dell’urea dovrebbero attestarsi a un livello del 25 % al netto delle imposte, il che corrisponderebbe a un utile di circa il 36 % al lordo delle imposte. La parte ricorrente sostiene che ciò è giustificato dal costo di installazione di un nuovo complesso di produzione dell’ammonio/dell’urea, che richiederebbe un rendimento degli investimenti dell’11 % (che si sostiene essere equivalente all’utile del 36 % sul fatturato al lordo dell’imposta). A tale proposito, è opportuno notare che la parte ricorrente non ha mai rivendicato un utile tanto elevato nell’ambito della presente procedura e che nel corso dell’inchesta iniziale è stato stabilito un margine di profitto del 5 % che poteva essere ottenuto in assenza del dumping pregiudizievole. Inoltre il Tribunale di primo grado, nella sua sentenza emessa nella causa T-210/95, ha confermato che «… il margine di profitto di cui il Consiglio deve tener conto per calcolare il prezzo indicativo atto ad eliminare il pregiudizio di cui trattasi deve essere limitato al margine di profitto che l’industria comunitaria potrebbe ragionevolmente prevedere in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni oggetto di dumping.» (9) Nella stessa causa, il Tribunale ha confermato che: «… l’argomento secondo il quale il margine di profitto che le istituzioni comunitarie debbono adottare è quello necessario per assicurare la sopravvivenza dell’industria comunitaria e/o una rimunerazione adeguata del suo capitale, non trova alcun fondamento nel regolamento base.» (10) In effetti, nel caso in esame la parte ricorrente non ha apportato alcuna prova che in assenza di importazioni oggetto di dumping l’industria comunitaria sarebbe stata in grado di raggiungere profitti al livello richiesto. La parte ricorrente non ha neppure indicato il margine di utile che l’industria comunitaria avrebbe potuto ottenere in assenza di importazioni oggetto di dumping. L’argomento è stato quindi respinto. |
(95) |
Alla luce di quanto precede, è opportuno concludere che non vi è stata persistenza del pregiudizio materiale all’industria comunitaria. |
F. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
(96) |
Considerando che non si è avuto un persistere del pregiudizio materiale occasionato dalle importazioni dal paese in questione, l’analisi si è concentrata sulla probabilità di reiterazione di un pregiudizio materiale in caso di abrogazione delle misure esistenti. A tal fine, è stata analizzata la mancanza d’impatto delle misure esistenti sul volume e sui prezzi delle importazioni dalla Russia. Inoltre, sono stati esaminati gli effetti possibili della capacità di riserva russa esistente e di eventuali nuove capacità di produzione, nonché la probabilità di un riorientamento di altre vendite dei produttori russi verso la Comunità. |
1. Mancanza d’impatto delle misure esistenti sul volume e sui prezzi delle importazioni
(97) |
Come risulta dalla successiva tabella, i prezzi delle importazioni russe del prodotto in esame verso la Comunità sono sempre stati superiori, dal 2002, al PMI fissato a 115 EUR per tonnellata e che si situavano nettamente al di sopra di quest’ultimo tra il 2003 e la fine del periodo considerato. I prezzi delle esportazioni russe verso il mercato comunitario erano superiori del 68 % al PMI durante il periodo d’inchiesta. Questi fatti confermano con ogni evidenza che almeno dal 2003 le misure esistenti non hanno avuto effetto sui prezzi delle esportazioni russe.
|
(98) |
Pertanto, ceteris paribus, non vi è alcun motivo per il quale i produttori esportatori russi dovrebbero applicare prezzi inferiori nell’ipotesi di un’abrogazione delle misure esistenti, considerando che essi hanno potuto precedentemente sostenere prezzi nettamente superiori. |
(99) |
Inoltre, come risulta dal considerando (67), gli esportatori russi hanno mantenuto il loro volume di esportazioni verso il mercato comunitario a un livello relativamente stabile nell’insieme del periodo considerato, mentre le misure esistenti non hanno avuto alcun effetto pratico sui prezzi delle esportazioni dal 2002 e non hanno quindi costituito un ostacolo a un aumento delle esportazioni russe. |
(100) |
Di conseguenza, ceteris paribus, è improbabile che i produttori esportatori russi vendano volumi supplementari sul mercato comunitario nell’ipotesi di un’abrogazione delle misure esistenti, considerando che esse non hanno avuto effetto sul volume delle esportazioni russe. |
(101) |
Si è concluso pertanto che, dal momento che le misure esistenti non hanno avuto effetto né sui prezzi delle esportazioni praticate dagli esportatori russi né sui prezzi pagati dagli importatori comunitari per queste stesse importazioni, né ancora sulle quantità delle esportazioni russe verso la Comunità, è improbabile che l’abrogazione di tali misure abbia un impatto sui prezzi o sulle quantità. L’abrogazione delle misure non avrebbe pertanto alcun impatto sulla situazione dell’industria comunitaria. Di conseguenza, non è opportuno concludere che esisterebbe una probabilità di reiterazione del pregiudizio per l’industria comunitaria in caso di abrogazione delle misure esistenti. |
(102) |
Malgrado la precedente conclusione, le varie affermazioni dell’industria comunitaria quanto ai possibili effetti della capacità di riserva esistente russa ed eventuali nuove capacità di produzione e alla probabilità di un riorientamento di altre vendite dei produttori russi verso la Comunità sono state oggetto di un esame nel quadro dell’inchiesta, come viene esposto qui di seguito. |
2. Capacità di riserva russa
(103) |
Così come esposto nei considerando (46) e (50), nessuno dei produttori russi compresi nel campione disponeva di una capacità di riserva importante durante il periodo d’inchiesta e la capacità di riserva globale dell’insieme dei produttori russi è stata stimata intorno al 5 %. A tale proposito, le conclusioni dell’inchiesta sono pienamente conformi a quello che ha fatto valere la ricorrente. |
(104) |
Come si è già precisato nel considerando (52), si è stabilito anche che i nove progetti menzionati dalla parte ricorrente non avrebbero avuto un impatto significativo sul mercato comunitario poiché una parte importante di questa capacità supplementare creata dai progetti sarà utilizzata in modo vincolato. Inoltre, come indicato nel considerando (54), le esportazioni russe verso la Comunità sarebbero suscettibili di aumentare in modo significativo solo se vi fosse un aumento equivalente della domanda; in questo caso tali esportazioni aggiuntive non dovrebbero avere un impatto negativo sul livello dei prezzi nel mercato comunitario. |
(105) |
Considerando quanto precede, si conclude che i produttori russi disporranno solo di quantità supplementari limitate disponibili alla vendita, in seguito al rinnovo, alla modernizzazione e all’eliminazione delle strettoie per alcune unità di produzione. Ne consegue che la capacità di riserva dei produttori russi non consentirebbe loro di aumentare le loro esportazioni verso il mercato comunitario in modo significativo. |
3. Probabilità di un riorientamento di altre vendite verso la Comunità
(106) |
Come risulta dal considerando (67), le importazioni provenienti dalla Russia verso il mercato comunitario sono rimaste relativamente stabili nell’insieme del periodo considerato e rappresentavano una quota di mercato del 16 % del consumo comunitario nell’insieme del periodo considerato, se si eccettua un picco nel 2004 (a circa il 20 %). Questa stabilità è stata osservata malgrado il fatto che le misure esistenti non hanno avuto alcun effetto pratico sui prezzi e sui volumi di esportazione nell’insieme del periodo considerato e non hanno quindi costituito un ostacolo ad un aumento delle esportazioni russe, così come sopra esposto. |
(107) |
L’inchiesta ha mostrato che durante il periodo d’inchiesta i prezzi franco fabbrica delle esportazioni dei produttori esportatori verso la Comunità erano inferiori dall’1 % al 5 % al prezzo delle esportazioni destinate ad altri paesi terzi. Così come indicato nel considerando (56), anche i prezzi franco fabbrica delle vendite russe sul mercato interno erano superiori ai prezzi delle esportazioni verso la Comunità, in particolare per le società situate in regioni remote, a causa di disparità importanti nelle spese di trasporto, così come indicato in precedenza. In virtù di ciò, è opportuno concludere che in materia di prezzi il mercato comunitario non presenta un interesse particolare rispetto ad altri grandi mercati per i produttori russi. |
(108) |
Inoltre, come indicato nel considerando (56), la ricorrente ha fatto valere che la produzione proveniente da capacità supplementari in corso di costruzione, in particolare nell’Africa del nord (Algeria ed Egitto) e nel Medio Oriente (Iran) peserebbe sui prezzi mondiali, riducendo in tal modo la capacità di penetrazione degli esportatori russi su questi mercati e portandoli ad aumentare il loro volume di esportazioni verso il mercato comunitario. A tale proposito si è stabilito, a partire dalla previsioni menzionate nel considerando (54), che questi investimenti non avrebbero incidenza particolare sull’equilibrio tra l’offerta e la domanda a livello mondiale, poiché la domanda mondiale dovrebbe aumentare allo stesso ritmo della capacità di produzione mondiale. L’inchiesta ha mostrato inoltre che i russi hanno sin d’ora perso quote importanti dei mercati asiatico (specialmente la Repubblica popolare di Cina) e africano e che resistono molto bene alle pressioni che si esercitano sui mercati dell’America latina. Tenuto conto delle previsioni di equilibrio tra l’offerta e la domanda mondiali, lo scenario secondo il quale i produttori esportatori russi potrebbero perdere nuove quote di mercato dappertutto, tranne che in Europa, sembra improbabile. |
(109) |
La parte ricorrente ha sostenuto che l’ingiusto vantaggio in termini di costo di cui godono i produttori russi in conseguenza della doppia tariffazione del gas potrebbe portare a una sottoquotazione dei prezzi da parte degli esportatori russi, tra l’altro, se il rapporto tra l’offerta e la domanda a livello internazionale diventasse sfavorevole. Anche se questa ipotesi non può essere scartata poiché l’inchiesta ha mostrato che la struttura dei costi degli esportatori russi è effettivamente falsata in modo significativo dalla doppia tariffazione del gas praticata dalla Russia, la potenziale sottoquotazione non sarebbe una conseguenza diretta dell’eliminazione delle misure, ma sarebbe dovuta ad altri motivi. |
(110) |
Di conseguenza, non è possibile concludere che i produttori russi avrebbero intenzione di riorientare verso la Comunità una parte importante del volume attualmente esportato verso paesi terzi o venduto sul mercato interno, ovvero abbassare i loro prezzi come conseguenza dell’eliminazione delle misure, anche se ciò non si può escludere che ciò avvenga per altre ragioni. |
4. Conclusioni sulla probabilità di una reiterazione del pregiudizio
(111) |
Come esposto in precedenza, le misure esistenti non hanno avuto effetto né sui prezzi delle esportazioni praticate dagli esportatori russi, né sui prezzi pagati dagli importatori comunitari per queste stesse importazioni. Parallelamente, e malgrado il persistere del dumping sulle importazioni dalla Russia, l’industria comunitaria non ha subito un pregiudizio. L’abrogazione delle misure esistenti non avrà quindi effetti sul prezzo o sul volume delle esportazioni russe e di conseguenza non avrà effetti sulla situazione dell’industria comunitaria. |
(112) |
L’analisi degli altri fattori esogeni che fa valere la ricorrente non rimette inoltre in causa la conclusione sopra indicata, poiché non viene fatta menzione dell’eventualità ragionevole di un aumento del volume e di una diminuzione del prezzo delle importazioni russe verso la Comunità a causa di questi fattori esogeni. |
(113) |
In virtù di quanto precede, non è possibile concludere che esisterebbe una probabilità di reiterazione del pregiudizio per l’industria comunitaria nell’ipotesi in cui le misure esistenti fossero abrogate. |
G. MISURE ANTIDUMPING
(114) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali si prevedeva di raccomandare l’abrogazione delle misure esistenti. Hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione. |
(115) |
Ne consegue che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno abrogare le misure antidumping applicabili alle importazioni di urea originarie dalla Russia e di chiudere la procedura. |
(116) |
Tenuto conto della situazione descritta al precedente considerando (109), vale a dire che la struttura dei costi degli esportatori russi è effettivamente falsata in modo significativo dalla doppia tariffazione praticata dalla Russia, si è ritenuto necessario seguire attentamente l’evoluzione delle importazioni di urea originaria della Russia, al fine di consentire una reazione rapida e adeguata in caso di necessità. |
(117) |
Poiché, conformemente ai considerando che precedono, è opportuno abrogare le misure vigenti e chiudere la procedura, è anche opportuno chiudere il riesame intermedio parziale relativo all’adeguatezza della forma delle misure e il riesame intermedio parziale limitato all’analisi del dumping riguardante «EuroChem», |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il dazio antidumping sulle importazioni di urea originarie dalla Russia, classificate nei codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90, è abrogato e la procedura concernente tali importazioni è chiusa.
Articolo 2
Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabile alle importazioni di urea originarie dalla Russia, classificate nei codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90, è chiuso.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
L. AMADO
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 49 del 4.3.1995, pag. 1.
(3) GU L 127 del 9.5.2001, pag. 11.
(4) GU L 339 del 24.12.2003, pag. 1.
(5) GU C 209 del 26.8.2005, pag. 2.
(6) GU C 105 del 4.5.2006, pag. 12; GU C 23 dell'1.2.2007, pag. 8.
(7) È opportuno rilevare che rispetto all’inchiesta iniziale e alla precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure, le società «Hydro Agri» sono state ribattezzate «Yara».
(8) GU L 17 del 19.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 73/2006 (GU L 12 del 18.1.2006, pag. 1).
(9) Causa T-210/95, EFMA contro Consiglio, Racc. 1995, pag. II-3291, paragrafo 60.
(10) Ibid, paragrafo 59.