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Document 32004R1996
Commission Regulation (EC) No 1996/2004 of 19 November 2004 accepting undertakings offered in connection with the anti-dumping proceeding concerning imports of ammonium nitrate originating in the Russian Federation and Ukraine and continuing to make imports of ammonium nitrate originating in the Russian Federation or Ukraine subject to registration
Regolamento (CE) n. 1996/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, che accetta gli impegni offerti riguardo al procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione russa e dell’Ucraina e che continua a sottoporre a registrazione le importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione russa o dell’Ucraina
Regolamento (CE) n. 1996/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, che accetta gli impegni offerti riguardo al procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione russa e dell’Ucraina e che continua a sottoporre a registrazione le importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione russa o dell’Ucraina
GU L 344 del 20.11.2004, p. 24–27
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 183M del 5.7.2006, p. 332–335
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 20/05/2005
20.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 344/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1996/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2004
che accetta gli impegni offerti riguardo al procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione russa e dell’Ucraina e che continua a sottoporre a registrazione le importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione russa o dell’Ucraina
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 21 e l’articolo 22, lettera c),
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
(1) |
Con regolamento (CE) n. 132/2001 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio («prodotto in questione») originario dell’Ucraina. Con regolamento (CE) n. 658/2002 (3), a seguito di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sul prodotto in questione originario della Federazione russa («Russia»). |
(2) |
Nel marzo 2004, attraverso la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale delle misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in questione originario della Russia e dell’Ucraina («misure»), al fine di valutare se dette misure debbano essere adattate per tener conto di alcune conseguenze dell’allargamento dell’Unione europea a 25 Stati membri («allargamento»). |
(3) |
Il Consiglio ha concluso che è nell’interesse della Comunità adeguare temporaneamente le misure vigenti, onde evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo sugli importatori ed utilizzatori nei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione europea («UE10») subito dopo l’allargamento. Si è ritenuto che il modo migliore per realizzare tale adeguamento consista nell’accettare impegni offerti dalle parti che hanno collaborato, fissando prezzi minimi all’importazione e contingenti quantitativi. |
(4) |
Di conseguenza, con regolamento (CE) n. 1001/2004 (5), la Commissione ha accettato, quale misura speciale, gli impegni a breve termine proposti da i) un produttore esportatore ucraino del prodotto in questione (OJSC «Azot»), ii) un produttore esportatore russo (CJSC MCC Eurochem) per quanto riguarda le merci prodotte negli impianti della JSC Nak Azot, Russia e vendute dalla sua società collegata (Cumberland Sound Ltd, Isole Vergini britanniche) e iii) due produttori esportatori russi collegati, congiuntamente (le società per azioni «Acron» e «Dorogobuzh»). |
(5) |
Al fine di prevedere l’esenzione dai dazi antidumping accordata con l’accettazione degli impegni, i regolamenti (CE) n. 658/2002 e (CE) n. 132/2001 sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 993/2004. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 1001/2004 dispone che, ferma restando la normale durata delle misure vigenti, l’accettazione degli impegni sia limitata a un periodo iniziale di sei mesi («periodo iniziale»), decorso il quale gli impegni vengono meno, salvo che la Commissione ritenga appropriato prorogarne il periodo di applicazione. |
(7) |
Come esposto nel considerando 15 del regolamento (CE) n. 1001/2004, allo scadere del periodo di sei mesi viene effettuata una valutazione per verificare se continuano a esistere per gli utilizzatori finali nell’UE10 le condizioni eccezionali e negative che hanno portato all’accettazione degli impegni. La valutazione generale comprende anche il controllo del rispetto degli impegni da parte delle società interessate. |
B VALUTAZIONE
1. Contenuto degli impegni attuali
(8) |
Gli impegni vigenti offerti dalle società le vincolano, tra l’altro, a esportare conformemente alla struttura commerciale tradizionalmente applicata ai clienti dell’UE10 a prezzi non inferiori a determinati livelli minimi (minimum import price levels, «MIP»). Tali MIP eliminano considerevolmente gli effetti pregiudizievoli del dumping riscontrati nelle inchieste iniziali. Le esportazioni devono inoltre rispettare i contingenti quantitativi fissati in base ai precedenti flussi di esportazione tradizionali nell’UE10. |
(9) |
Le condizioni degli impegni impongono alle società firmatarie di fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sotto forma di una relazione mensile sulle vendite nell’UE10 (o rivendite da parte di eventuali parti collegate nella Comunità) e di accettare visite di verifica della Commissione. Inoltre, per permettere a quest’ultima di effettuare un controllo approfondito dell’efficacia degli impegni, i clienti tradizionali dell’UE10 degli esportatori hanno acconsentito, tramite accordi scritti, che presso i propri stabilimenti possano essere effettuati sopralluoghi. |
2. Rispetto degli impegni attuali
(10) |
Dalle visite di verifica presso i produttori esportatori è emerso che le società interessate hanno rispettato i MIP e che i volumi delle esportazioni nell’EU10 non hanno superato i livelli dei contingenti quantitativi fissati negli impegni. Si è inoltre riscontrato che le società hanno mantenuto sostanzialmente invariate le loro strutture commerciali tradizionali con i singoli clienti nell'UE10. Inoltre, stando alle informazioni disponibili, non si sono avute «fuoriuscite» manifeste dall’UE10 all’UE15 delle importazioni del prodotto in questione che hanno beneficiato dell’esenzione dai dazi antidumping accordata con gli impegni. |
3. Analisi delle condizioni per continuare ad accettare gli impegni
(11) |
Dall’analisi delle relazioni mensili sulle vendite, fornite alla Commissione dalle società interessate e avvalorate dai dati statistici ufficiali disponibili, è emerso che, nonostante vi sia stata una certa convergenza dei prezzi, esiste ancora una netta differenza tra i prezzi del prodotto in questione nell’UE10 e nell’UE15. Si è inoltre osservato che, dopo l’allargamento, i volumi delle importazioni dalla Russia e dall’Ucraina nell’UE10 sono diminuiti, sebbene essi rimangano ancora significativi, considerato che il periodo in esame è un periodo di «bassa stagione» per il prodotto in questione. Oltre a ciò, come esposto nel considerando 28 del regolamento (CE) n. 993/2004, sono stati rilevati aumenti anormali dei volumi delle esportazioni nell’UE10 prima dell’allargamento, nel 2003 e nei primi mesi del 2004. Questo fattore potrebbe aver contribuito alla diminuzione delle quantità importate nell’UE10 dopo l’allargamento. |
C CONCLUSIONE
1. Accettazione degli impegni
(12) |
Tenuto conto che le condizioni eccezionali e negative, presenti prima dell’allargamento e che hanno reso necessari gli impegni, continuano a sussistere e che durante il periodo iniziale di applicazione degli impegni le condizioni ivi previste sono state rispettate dalle società interessate, si ritiene giustificato accettare per un ulteriore periodo gli impegni offerti dalle società interessate. |
(13) |
Per quanto concerne la durata di tale nuovo periodo, un’applicazione superiore a sei mesi sarebbe contraria alla nozione di impegno di natura transitoria; pertanto l’accettazione degli impegni varrà solo dal 21 novembre 2004 al 20 maggio 2005 («periodo finale»). |
(14) |
Quanto al livello dei contingenti quantitativi da applicare durante il periodo finale, va osservato che detti contingenti sono stati calcolati seguendo lo stesso metodo usato per stabilire i contingenti per il periodo iniziale (con la differenza, tuttavia, che, mentre per il periodo iniziale sono state fatte detrazioni dai volumi tradizionali per tenere conto dei volumi anormali di importazione prima dell’allargamento, nella fissazione dei contingenti quantitativi per il periodo finale tali adeguamenti non sono stati effettuati). Tuttavia, data la tendenza a un maggiore consumo del prodotto in questione nell'UE10, per fissare i contingenti quantitativi per il periodo finale è stato preso in considerazione un fattore di crescita per ogni produttore esportatore che beneficia di un impegno. |
(15) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 993/2004, gli impegni obbligano ciascun produttore esportatore a rispettare i MIP nel quadro di massimali d’importazione e, per consentire il controllo degli impegni, i produttori esportatori interessati hanno accettato di mantenere sostanzialmente invariate le loro strutture tradizionali di vendita ai singoli clienti nell’UE10. I produttori esportatori sono inoltre consapevoli del fatto che, se risulta che tali strutture di vendita mutano notevolmente o che gli impegni diventano difficili o impossibili da controllare, la Commissione è autorizzata a ritirare l’accettazione dell’impegno della società e ad istituire al suo posto dazi antidumping definitivi, oppure a modificare il livello del massimale o ad adottare un altro provvedimento correttivo. |
(16) |
Inoltre, una delle condizioni degli impegni prevede che se essi vengono in qualche modo violati, la Commissione è autorizzata a ritirarne l’accettazione e a istituire al loro posto dazi antidumping definitivi. |
(17) |
Le società forniranno periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità e pertanto la Commissione potrà controllare efficacemente gli impegni. |
(18) |
Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti nel quadro di un impegno, l’esenzione dal dazio deve essere subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 993/2004. Queste informazioni servono inoltre alle autorità doganali per verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscosso l’appropriato dazio antidumping. |
2. Consultazione degli Stati membri
(19) |
Conformemente al considerando 15 del regolamento (CE) n. 1001/2004, gli Stati membri sono stati consultati in merito alla proposta di accettare gli impegni per un ulteriore periodo. Alcuni Stati membri hanno ritenuto che il livello dei MIP dovrebbe essere aumentato. Va ricordato, tuttavia, che tali impegni non equivalgono a un dazio antidumping, poiché i MIP sono stati fissati a livelli inferiori alla norma. Essi fungono piuttosto da «rete di sicurezza», al di sotto della quale i prezzi nell’UE10 non dovrebbero scendere. In considerazione di ciò e del fatto che si tratta di impegni a breve termine, nonché delle circostanze eccezionali in cui essi sono stati accettati, al momento non si ritiene opportuno procedere ad una revisione dei livelli dei MIP. |
3. Comunicazione alle parti interessate
(20) |
A tutte le parti interessate che si sono precedentemente manifestate è stata resa nota l’intenzione di accettare gli impegni. L’associazione dei produttori dell’industria comunitaria ha dichiarato di non opporsi a tale accettazione per un nuovo periodo, sempre che ciò non si ripercuota negativamente sulla sua situazione. Un’organizzazione di produttori nazionali della Polonia ha tuttavia espresso l’opinione di alcuni Stati membri, secondo cui il livello dei MIP dovrebbe essere aumentato, in quanto il livello di prezzi stabilito non consente ai propri produttori di coprire i costi. Tuttavia, per i motivi esposti nel considerando precedente, al momento non si ritiene opportuno procedere ad una revisione dei MIP. |
(21) |
Un produttore esportatore russo ha notificato alla Commissione la sua intenzione di esportare nella Comunità tramite l’affiliata commerciale da lui recentemente costituita in Svizzera. |
(22) |
La Commissione non ha ricevuto altre osservazioni che le abbiano fatto cambiare opinione al riguardo. |
D REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI
(23) |
Il regolamento (CE) n. 1001/2004 invita le autorità doganali a registrare le importazioni nella Comunità del prodotto in questione originario della Russia e dell’Ucraina ed esportato dalle società i cui impegni sono stati accettati e per le quali è stata chiesta l’esenzione dai dazi antidumping istituiti con i regolamenti (CE) n. 132/2001 e (CE) n. 658/2002, modificati dal regolamento (CE) n. 993/2004. |
(24) |
Tenuto presente che l’accettazione degli impegni per il periodo iniziale è iniziata il 21 maggio 2004 e che l’accettazione degli impegni per il periodo finale segue immediatamente il periodo iniziale, questi due periodi devono essere considerati come un periodo ininterrotto. Tuttavia, conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, il periodo massimo per la registrazione è di nove mesi; pertanto le autorità doganali registrano tali importazioni solo fino al 20 febbraio 2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori menzionati in appresso, riguardanti il procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina e della Federazione russa.
Paese |
Società |
Codice addizionale Taric |
Ucraina |
Prodotto ed esportato da OJSC «Azot», Čerkassy, Ucraina, al suo primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore |
A521 |
Federazione russa |
Prodotto da OJSC MCC Eurochem, Mosca, Russia, nei suoi impianti della JSC Nak Azot, Novomoskovsk, Russia, e venduto da Cumberland Sound Ltd, Tortola, Isole Vergini britanniche, o EuroChem Trading GmbH, Zug, Svizzera, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore |
A522 |
Federazione russa |
Prodotto ed esportato dalla società per azioni «Acron», Velikij Novgorod, Russia, o dalla società per azioni «Dorogobuzh» Verchnedneprovsk, Smolenskaja oblast’, Russia, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore |
A532 |
2. Le autorità doganali sono pertanto invitate, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, a continuare ad adottare le misure adeguate per registrare fino al 20 febbraio 2005 le importazioni nella Comunità di nitrato di ammonio originario della Federazione russa e dell’Ucraina, di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90, prodotto e venduto o prodotto ed esportato dalle società elencate al paragrafo 1.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica sino al 20 maggio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.
Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 993/2004 (GU L 182 del 19.5.2004, pag. 28).
(3) GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 993/2004.
(4) GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.
(5) GU L 183 del 20.5.2004, pag. 13.