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Document 32003R0806
Council Regulation (EC) No 806/2003 of 14 April 2003 adapting to Decision 1999/468/EC the provisions relating to committees which assist the Commission in the exercise of its implementing powers laid down in Council instruments adopted in accordance with the consultation procedure (qualified majority)
Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata)
Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata)
GU L 122 del 16.5.2003, p. 1–35
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/06/2003
Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata)
Gazzetta ufficiale n. L 122 del 16/05/2003 pag. 0001 - 0035
Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003 recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36, 37 e 133, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), visto il parere del Comitato economico e sociale(3), considerando quanto segue: (1) La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4), ha sostituito la decisione 87/373/CEE(5). (2) Secondo la dichiarazione del Consiglio e della Commissione(6) relativa alla decisione 1999/468/CE, è opportuno adeguare le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste in applicazione della decisione 87/373/CEE, al fine di farle risultare conformi agli articoli 3, 4 e 5 della decisione 1999/468/CE. (3) La suddetta dichiarazione indica le modalità per l'adeguamento delle procedure dei comitati, adeguamento automatico dal momento che non influisce sulla natura del comitato prevista dall'atto di base. (4) I termini fissati nelle disposizioni da adeguare devono rimanere in vigore. Nei casi in cui non sia previsto alcun termine preciso per l'adozione delle misure di esecuzione, è opportuno che tale termine sia fissato a tre mesi. (5) Occorre pertanto sostituire le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alla procedura di comitato di tipo I stabilita dalla decisione 87/373/CEE mediante disposizioni che rinviino alla procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE. (6) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIa e IIb stabilite dalla decisione 87/373/CEE devono essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE. (7) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIIa e IIIb stabilite dalla decisione 87/373/CEE devono essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE. (8) Il presente regolamento riguarda esclusivamente l'allineamento delle procedure di comitato. La denominazione dei comitati relativi a queste procedure è stata, se del caso, modificata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per quanto concerne la procedura consultiva, gli atti elencati all'allegato I sono adeguati, a norma dell'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE. Articolo 2 Per quanto concerne la procedura di gestione, gli atti elencati all'allegato II sono adeguati, a norma dell'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE. Articolo 3 Per quanto concerne la procedura di regolamentazione, gli atti elencati all'allegato III sono adeguati, a norma dell'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE. Articolo 4 I riferimenti alle disposizioni degli atti figuranti negli allegati I, II e III si intendono in relazione alle disposizioni come adeguate dal presente regolamento. I riferimenti nel presente regolamento alle precedenti denominazioni dei comitati si intendono fatti alle nuove denominazioni. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2003. Per il Consiglio Il Presidente A. Giannitsis (1) GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 425. (2) Parere reso l'11 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU C 241 del 7.10.2002, pag.128. (4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (5) GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33. (6) GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1. ALLEGATO I PROCEDURA CONSULTIVA Elenchi degli atti soggetti alla procedura consultiva e adeguati alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE secondo le seguenti modifiche: 1) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1). L'articolo 21 è sostituito dal seguente: "Articolo 21 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE." 2) Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali(2). L'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Articolo 8 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE(3). 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 3) Decisione 98/552/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sull'attuazione da parte della Commissione di azioni relative alla strategia comunitaria di accesso ai mercati(4). L'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Articolo 3 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nell'ambito della realizzazione delle azioni di cui all'articolo 1, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE(5). 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." (1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/64/CE della Commissione (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 27). (2) GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 974/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 10). (3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (4) GU L 265 del 30.9.1998, pag. 31. (5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ALLEGATO II PROCEDURA DI GESTIONE Elenco degli atti soggetti alla procedura di gestione e adeguati alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE secondo le seguenti modifiche: 1) Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE(1). Gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 18 Il comitato comunitario è composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Articolo 19 1. La Commissione è assistita dal comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(2). Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il comitato comunitario adotta il proprio regolamento interno." 2) Regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura(3). All'articolo 13, il paragrafo 2 è soppresso. L'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Articolo 14 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricultura. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(4). Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 3) Regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio, del 27 giugno 1974, concernente il coordinamento della ricerca agricola(5). All'articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso. L'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Articolo 8 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente della ricerca agricola. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(6). Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 4) Regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova(7). All'articolo 16, il paragrafo 2 è soppresso. L'articolo 17 è sostituito dal seguente: "Articolo 17 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il pollame e le uova. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(8). Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 5) Regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame(9). All'articolo 16, il paragrafo 2 è soppresso. L'articolo 17 è sostituito dal seguente: "Articolo 17 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il pollame e le uova. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(10). Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 6) Direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi(11). L'articolo 21 è sostituito dal seguente: "Articolo 21 1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato 'comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi'. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(12). Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 7) Direttiva 92/34/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti(13). L'articolo 21 è sostituito dal seguente: "Articolo 21 1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato 'comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto'. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(14). Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 8) Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(15). L'articolo 23 è sostituito dal seguente: "Articolo 23 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione del tabacco. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(16). Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 9) Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti(17). L'articolo 9 è sostituito dal seguente: "Articolo 9 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(18). Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 10) Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(19). L'articolo 36 è sostituito dal seguente: "Articolo 36 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(20). Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 11) Regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi(21). Gli articoli 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 22 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 23 Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(22). Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese." 12) Regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994, concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura(23). All'articolo 13, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi. L'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Articolo 14 1. La Commissione è assistita dal comitato per la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(24). Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 13) Regolamento (CE) n. 1798/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari della Bulgaria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e dell'Ungheria, che fissa le modalità di adattamento di questi contingenti (1994-1997)(25). L'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Articolo 6 1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92(26). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(27). Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 14) Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative(28). All'articolo 12, i termini "paragrafi 3 e 4" sono soppressi. L'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Articolo 13 1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(29). Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 15) Regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati(30). L'articolo 17 è sostituito dal seguente: "Articolo 17 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(31). Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 16) Regolamento (CE) n. 1526/97 del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CECA e CE dall'Ucraina nella Comunità europea(32). L'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Articolo 6 Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(33). Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 17) Regolamento (CE) n. 2135/97 del Consiglio, del 24 luglio 1997, relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati ai trattati CE e CECA dalla Federazione russa nella Comunità europea(34). L'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Articolo 6 Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(35). Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 18) Direttiva 98/29/CE del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine(36). L'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Articolo 4 Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(37). Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 19) Regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90(38). All'articolo 30, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(39). Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese." È aggiunto il paragrafo seguente: "7. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 20) Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali(40). L'articolo 17 è sostituito dal seguente: "Articolo 17 1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato 'comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali'. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(41). Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 21) Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(42). L'articolo 43 è sostituito dal seguente: "Articolo 43 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione della carne bovina. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(43). Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 22) Regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(44). L'articolo 42 è sostituito dal seguente: "Articolo 42 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(45). Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 23) Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(46). L'articolo 75 è sostituito dal seguente: "Articolo 75 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei vini. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE(47). Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." (1) GU 109 del 23.6.1965, pagg. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/97 (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 7). (2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (3) GU L 55 del 2.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105). (4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (5) GU L 182 del 5.7.1974, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994. (6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (7) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7). (8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (9) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7). (10) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (11) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2002/111/CE della Commissione (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 43). (12) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (13) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 1999/30/CE della Commissione (GU L 8 del 14.1.1999, pag. 30). (14) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (15) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 546/2002 (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4). (16) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (17) GU L 40 del 17.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994. (18) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (19) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5). (20) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (21) GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/96 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6). (22) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (23) GU L 159 del 28.6.1994, pag. 1. (24) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (25) GU L 189 del 23.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/96 (GU L 126 del 24.5.1996, pag. 1). (26) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. (27) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (28) GU L 341 del 30.12.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 241/1999 (GU L 27 del 2.2.1999, pag. 1). (29) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (30) GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/95 (GU L 131 del 15.6.1995, pag. 1). (31) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (32) GU L 210 del 4.8.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 501/2000 (GU L 62 del 9.3.2000, pag. 1). (33) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (34) GU L 300 del 4.11.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 793/2000 (GU L 96 del 18.4.2000, pag. 1). (35) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (36) GU L 148 del 19.5.1998, pag. 22. (37) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (38) GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12. (39) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (40) GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16. (41) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (42) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione (GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29). (43) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (44) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione (GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15). (45) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (46) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10). (47) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ALLEGATO III PROCEDURA DI REGOLAMENTAZIONE Elenco degli atti soggetti alla procedura di regolamentazione e adeguati alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE secondo le seguenti modifiche: 1) Decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica(1). L'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Articolo 6 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(2). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(3). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 2) Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina(4). Gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 18 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(5). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(6). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 19 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni." 3) Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina(7). L'articolo 11 è sostituito dal seguente: "Articolo 11 1. La Commissione è assistita dal comitato zootecnico permanente istituito dalla decisione 77/505/CEE. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(8). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 4) Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti(9). Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 13 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(10). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(11). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articoli 14 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi." 5) Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina(12). Gli articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 17 1. Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(13). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(14). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 18 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi." 6) Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(15). Gli articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 17 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(16). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(17). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 18 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi." 7) Regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil(18). L'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Articolo 7 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(19). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a une mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 8) Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(20). Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Articolo 8 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i medicinali veterinari. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(21). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato permanente adotta il proprio regolamento interno." L'articolo 10 è sostituito dal seguente: "Articolo 10 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i medicinali veterinari. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni." 9) Decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(22). Gli articoli 41 e 42 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 41 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(23). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(24). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 42 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni." 10) Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(25). Gli articoli 24 e 25 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 24 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(26). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(27). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno Articolo 25 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni." 11) Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina(28). Gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 18 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(29). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(30). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 19 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni." 12) Decisione 90/495/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della necrosi ematopoietica infettiva dei salmonidi nella Comunità(31). L'articolo 10 è sostituito dal seguente: "Articolo 10 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(32). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(33). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 13) Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova(34). Gli articoli 32 e 33 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 32 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(35). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(36). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 33 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni." 14) Direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(37). L'articolo 10 bis è sostituito dal seguente: "Articolo 10 bis 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(38). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 15) Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE(39). Gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 18 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(40). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(41). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 19 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi." 16) Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento(42). L'articolo 20 è sostituito dal seguente: "Articolo 20 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(43). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(44). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 17) Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura(45). Gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 26 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(46). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano. gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(47). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 27 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni." 18) Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini(48). L'articolo 15 è sostituito dal seguente: "Articolo 15 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(49). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(50). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 19) Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari(51). L'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Articolo 14 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(52). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 20) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(53). Gli articoli 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 19 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(54). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(55). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 20 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni." 21) Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi(56). L'articolo 12 è sostituito dal seguente: "Articolo 12 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare a la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(57). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(58). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 22) Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(59). L'articolo 15 è sostituito dal seguente: "Articolo 15 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(60). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(61). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 23) Direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche(62). L'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Articolo 16 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(63). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(64). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 24) Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE(65). L'articolo 17 è sostituito dal seguente: "Articolo 17 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(66). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(67). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 25) Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli(68). L'articolo 10 è sostituito dal seguente: "Articolo 10 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(69). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(70). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 26) Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini(71). L'articolo 10 è sostituito dal seguente: "Articolo 10 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(72). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(73). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 27) Direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi(74). L'articolo 22 è sostituito dal seguente: "Articolo 22 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(75). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi." 28) Direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti(76). L'articolo 22 è sostituito dal seguente: "Articolo 22 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(77). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi." 29) Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina(78). L'articolo 19 è sostituito dal seguente: "Articolo 19 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(79). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(80). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 30) Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria(81). L'articolo 21 è sostituito dal seguente: "Articolo 21 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(82). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(83). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 31) Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni(84). L'articolo 22 è sostituito dal seguente: "Articolo 22 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(85). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(86). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 32) Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte(87). L'articolo 31 è sostituito dal seguente: "Articolo 31 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, in seguito denominato 'comitato permanente', istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(88). Quando si tratta di questioni relative alla chimica o alla tecnologia il rappresentante della Commissione, sentito il comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari istituito dal regolamento (CEE) n. 804/68, sottopone al comitato permanente un progetto delle misure da adottare. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(89). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 33) Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE(90). L'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Articolo 13 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(91). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(92). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 34) Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle(93). L'articolo 25 è sostituito dal seguente: "Articolo 25 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(94). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(95). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 35) Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(96). L'articolo 15 è sostituito dal seguente: "Articolo 15 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(97). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 36) Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari(98). L'articolo 19 è sostituito dal seguente: "Articolo 19 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(99). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 37) Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari(100). L'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Articolo 16 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(101). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(102). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 38) Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali comunitarie di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini(103). L'articolo 25 è sostituito dal seguente: "Articolo 25 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(104). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(105). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 39) Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali(106). L'articolo 9 è sostituito dal seguente: "Articolo 9 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(107). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(108). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 40) Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento(109). L'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Articolo 16 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(110). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(111). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 41) Regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi(112). L'articolo 12 è sostituito dal seguente: "Articolo 12 1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato 'comitato per il regime economico di perfezionamento passivo dei tessili'. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(113). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 42) Direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni(114). L'articolo 20 è sostituito dal seguente: "Articolo 20 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(115). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(116). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 43) Decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(117). L'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Articolo 4 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(118). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(119). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 44) Direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE(120). L'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Articolo 16 Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(121). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(122). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 45) Direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi(123). L'articolo 10 è sostituito dal seguente: "Articolo 10 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(124). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(125). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 46) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE(126). L'articolo 33 è sostituito dal seguente: "Articolo 33 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(127). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(128). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi." 47) Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE(129). L'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Articolo 13 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(130). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(131). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 48) Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali(132). L'articolo 18 è sostituito dal seguente: "Articolo 18 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(133). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi." 49) Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti(134). L'articolo 9 è sostituito dal seguente: "Articolo 9 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(135). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(136). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 50) Direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali(137). L'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Articolo 13 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(138). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(139). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 51) Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole(140). L'articolo 11 è sostituito dal seguente: "Articolo 11 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(141). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(142). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 52) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(143). Gli articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 17 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(144). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(145). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 18 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi." (1) GU L 325 dell'1.12.1980, pag. 5. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. (2) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (4) GU L 194 del 22.7.1998, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. (5) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (7) GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994. (8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (9) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. (10) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (11) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (12) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 94/113/CE della Commissione (GU L 53 del 24.2.1994, pag. 23). (13) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (14) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (15) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49). (16) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (17) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (18) GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2000 (GU L 75 del 24.3.2000, pag. 1). (19) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (20) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1752/2002 della Commissione (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 18). (21) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (22) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16). (23) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (24) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (25) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/160/CE della Commissione (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 37). (26) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (27) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (28) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2002/39/CE della Commissione (GU L 13 del 19.1.2002, pag. 21). (29) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (30) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (31) GU L 276 del 6.10.1990, pag. 37. (32) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (33) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (34) GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/90/CE (GU L 300 del 23.1.1999, pag. 19). (35) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (36) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (37) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/76/CE della Commissione (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 45). (38) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (39) GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. (40) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (41) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (42) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1994/65/CE (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10). (43) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (44) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (45) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12). (46) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (47) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (48) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2002/261/CE della Commissione (GU L 91 del 6.4.2002, pag. 31). (49) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (50) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (51) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione (GU L 75 del 16.3.2002, pag. 21). (52) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (53) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/81/CE della Commissione (GU L 276 del 12.10.2002, pag. 28). (54) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (55) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (56) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31). (57) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (58) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (59) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31). (60) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (61) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (62) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/5/CEE (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 1). (63) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (64) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (65) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE (GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52). (66) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (67) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (68) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/2/CE (GU L 25 del 28.1.1997, pag. 24). (69) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (70) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (71) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/93/CE della Commissione (GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 36). (72) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (73) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (74) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2002/111/CE della Commissione (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 43). (75) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (76) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 1999/30/CE della Commissione (GU L 8 del 14.1.1999, pag. 30). (77) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (78) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994. (79) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (80) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (81) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994. (82) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (83) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (84) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31). (85) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (86) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (87) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (GU L 6 del 9.1.1996, pag. 10). (88) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (89) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (90) GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27. Decisione modificata dall'atto di adesione del 1994. (91) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (92) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (93) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994. (94) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (95) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (96) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione (GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26). (97) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (98) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994. (99) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (100) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 210 del 10.8.1999, pag. 12). (101) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (102) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (103) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/60/CE (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27). (104) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (105) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (106) GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/29/CE (GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32). (107) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (108) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (109) GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21. (110) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (111) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (112) GU L 322 del 15.12.1994, pag. 1. (113) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (114) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. (115) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (116) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (117) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE (GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21). (118) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (119) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (120) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/20/CE (GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20). (121) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (122) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (123) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2003/83/CE della Commissione (GU L 32 del 7.2.2003, pag. 13). (124) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (125) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (126) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. (127) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (128) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (129) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55). (130) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (131) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (132) GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16. (133) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (134) GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23. (135) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (136) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (137) GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/102/CE (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 45). (138) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (139) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (140) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53. (141) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (142) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (143) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione (GU L 116 del 3.5.2002, pag. 16). (144) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (145) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.