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Document 32001R1448

    Regolamento (CE) n. 1448/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 3763/91, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli

    GU L 198 del 21.7.2001, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2001; abrog. impl. da 32001R1452

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1448/oj

    32001R1448

    Regolamento (CE) n. 1448/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 3763/91, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli

    Gazzetta ufficiale n. L 198 del 21/07/2001 pag. 0003 - 0004


    Regolamento (CE) n. 1448/2001 del Consiglio

    del 28 giugno 2001

    che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 3763/91, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

    visto il parere del Comitato delle regioni,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(4), definisce le misure di sviluppo rurale che possono beneficiare di un sostegno comunitario e le condizioni per ottenere tale sostegno. Tale regolamento riconosce che per le regioni ultraperiferiche possono essere previsti adattamenti o deroghe al fine di tenere conto delle esigenze specifiche di tali regioni.

    (2) L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato riconosce d'altronde i vincoli a cui sono soggette le regioni ultraperiferiche, di cui fanno parte i dipartimenti francesi d'oltremare.

    (3) Il regolamento (CEE) n. 3763/91(5) è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti in questione e a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei loro prodotti agricoli.

    (4) Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei dipartimenti francesi d'oltremare presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

    (5) Quanto al sostegno al settore forestale, l'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 ne limita la concessione alle foreste e alle superfici boschive che siano proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. La maggioranza delle foreste e delle superfici boschive situate sul territorio dei DOM appartiene ad autorità pubbliche diverse dai comuni. Occorre pertanto rendere più flessibili le condizioni previste da detto articolo.

    (6) La partecipazione finanziaria della Comunità a tre delle misure di accompagnamento di cui all'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 può raggiungere, nelle regioni ultraperiferiche, l'85 % del costo totale ammissibile. La partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali, quarta misura di accompagnamento, è invece limitata al 75 % nelle zone dell'obiettivo 1, conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino, di tale regolamento. Data l'importanza attribuita all'agroambiente nel quadro dello sviluppo rurale, occorre armonizzare il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità per tutte le misure di accompagnamento nelle regioni ultraperiferiche.

    (7) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consgilio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(6), ciascun piano, quadro comunitario di sostegno programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni e il periodo di programmazione ha inizio il 1o gennaio 2000. A fini di coerenza e per evitare discriminazioni tra i beneficiari dello stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento devono potersi applicare, in via eccezionale, all'intero periodo di programmazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3763/91 è modificato come segue:

    Al titolo VI è inserito il seguente articolo 21: "Articolo 21

    1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999(7), il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75 % per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende di dimensioni economiche molto ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali nei Fondi strutturali(8).

    2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65 % per gli investimenti in imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999. Per le piccole e medie imprese, il valore totale dell'aiuto è limitato nelle stesse condizioni al 75 % al massimo.

    3. La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste tropicali e alle superfici boschive situate sul territorio dei DOM.

    4. In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali previste dagli articoli da 22 a 24 di detto regolamento ammonta all'85 %.

    5. Le misure previste dal presente articolo sono descritte nel quadro dei documenti unici di programmazione relativi ai DOM, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/1999."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2000.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. Rosengren

    (1) GU C 96 E del 27.2.2001, pag. 274.

    (2) Parere del 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 29.

    (4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

    (5) GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

    (6) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

    (7) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

    (8) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1).

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