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Document 31998R1139

Regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio del 26 maggio 1998 concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE

GU L 159 del 3.6.1998, p. 4–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/04/2004; abrogato da 32003R1829

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1139/oj

31998R1139

Regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio del 26 maggio 1998 concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 03/06/1998 pag. 0004 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 1139/98 DEL CONSIGLIO del 26 maggio 1998 concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che conformemente alle disposizioni della parte C della direttiva 90/220/CE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (2), sono state rilasciate autorizzazioni per l'immissione in commercio di taluni prodotti geneticamente modificati mediante decisione 96/281/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa all'immissione sul mercato di semi di soia (Glycine max L.) geneticamente modificati aventi una maggiore tolleranza all'erbicida glifosato, in forza della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (3), e mediante decisione 97/98/CE della Commissione, del 23 gennaio 1997, concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) sottoposto a una modificazione combinata che garantisce proprietà insetticide conferite dal gene della Bt-endotossina e una maggiore tolleranza all'erbicida glufosinato-ammonio, ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (4);

(2) considerando che ai sensi della direttiva 90/220/CEE non sussistono motivi di sicurezza per i quali sia necessario menzionare sull'etichetta dei semi di soia (Glycine max L.) geneticamente modificato a del granturco (Zea mays L.) geneticamente modificato che si tratta di prodotti ottenuti mediante tecniche di modificazione genetica;

(3) considerando che la direttiva 90/220/CEE non contempla i prodotti non vitali derivati da organismi geneticamente modificati (in appresso definiti «OGM»);

(4) considerando che taluni Stati membri hanno adottato provvedimenti disciplinanti l'etichettatura dei prodotti e ingredienti alimentari derivati dai prodotti in questione; che le differenze tra questi provvedimenti possono ostacolare la libera circolazione di tali prodotti e ingredienti alimentari, influendo negativamente sul funzionamento del mercato interno; che è quindi necessario adottare norme comunitarie uniformi che disciplinino l'etichettatura dei prodotti in questione;

(5) considerando che il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (5), stabilisce all'articolo 8 alcuni requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura per garantire un'adeguata informazione del consumatore finale; che tali requisiti specifici supplementari non si applicano ai prodotti e ingredienti alimentari utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 258/97 e per questo motivo non considerati nuovi;

(6) considerando che, al fine di evitare distorsioni della concorrenza, le norme in materia di etichettatura per l'informazione del consumatore finale devono basarsi sugli stessi principi e di devono applicare ai prodotti e ingredienti alimentari costituiti o derivati da OGM immessi in commercio anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 258/97, mediante autorizzazione rilasciata ai sensi della direttiva 90/220/CEE, e ai prodotti e ingredienti alimentari immessi in commercio successivamente a tale data;

(7) considerando che il regolamento (CE) n. 1813/97 della Commissione, del 19 settembre 1997, concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse a quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE (6), ha quindi stabilito norme generali di etichettatura dei prodotti summenzionati;

(8) considerando che è necessario stabilire quanto prima norme comunitarie specifiche e uniformi in materia di etichettatura dei prodotti disciplinati dal regolamento (CE) 1813/97;

(9) considerando che, sulla base dell'approccio adottato nell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 258/97, è necessario in particolare garantire che il consumatore finale sia informato su tutte le caratteristiche o proprietà di un prodotto alimentare, quali la composizione, il valore nutritivo, gli effetti nutritivi o l'uso cui è destinato, che rendono tale prodotto o ingrediente non più equivalente a un prodotto o ingrediente alimentare esistente; che a tale scopo i prodotti e ingredienti alimentari derivati da semi di soia geneticamente modificati o granturco geneticamente modificato, che non sono equivalenti ai corrispondenti prodotti e ingredienti alimentari convenzionali, sono soggetti ad obbligo di etichettatura;

(10) considerando che, conformemente all'approccio adottato nell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 258/97, è necessario che i requisiti in materia di etichettatura siano fissati in base ad una valutazione scientifica;

(11) considerando che occorre stabilire norme univoche di etichettatura dei prodotti summenzionati per consentire controlli ufficiali basati su metodi affidabili, prontamente ripetibili e praticabili; che occorre sviluppare metodi comuni di analisi scientificamente validi;

(12) considerando che occorre altresì garantire che i requisiti in materia di etichettatura non risultino più onerosi di quanto necessario, sebbene sufficientemente dettagliati per fornire ai consumatori le informazioni da loro richieste;

(13) considerando che al momento attuale la presenza nei prodotti e ingredienti alimentari, di proteine o di DNA derivati da modificazioni genetiche rappresenta il criterio più conforme ai requisiti summenzionati; che un simile metodo potrebbe essere rivalutato alla luce dei futuri sviluppi delle conoscenze scientifiche;

(14) considerando che la contaminazione accidentale di prodotti alimentari mediante DNA o proteine derivati da modificazioni genetiche non può essere esclusa; che l'etichettatura conseguente a tale contaminazione potrebbe essere evitata fissando una soglia per l'individuazione di DNA e proteine;

(15) considerando che occorre esaminare con urgenza, alla luce di ogni pertinente parere scientifico, se possa essere stabilita una soglia minima per la presenza di DNA o proteine derivati da modificazioni genetiche e, in caso affermativo, a quale livello;

(16) considerando che i prodotti e ingredienti alimentari ottenuti da semi di soia (Glycine max L.) geneticamente modificati o dal granturco geneticamente modificato (Zea mays L.), nei quali è presente DNA derivato da modificazioni genetiche, non sono equivalenti e che è quindi opportuno che ad essi si applichino i requisiti in materia di etichettatura;

(17) considerando che le proteine o il DNA derivati da modificazioni genetiche potrebbero essere stati distrutti nelle successive fasi di lavorazione; che in tal caso gli alimenti e ingredienti alimentari dovrebbero essere considerati equivalenti ai fini dell'etichettatura; che quindi ad essi non si applicano i requisiti in materia di etichettatura; che un elenco di tali prodotti dovrebbe essere redatto;

(18) considerando che tuttavia taluni metodi di lavorazione possono eliminare il DNA ma non le proteine; che non si può escludere la possibilità dell'applicazione di tali metodi ai prodotti alimentari; che i prodotti e ingredienti alimentari nei quali non sia presente DNA derivato da modificazioni genetiche ma siano presenti proteine derivate da modificazioni genetiche non possono essere considerati equivalenti; che quindi ad essi dovrebbero applicarsi i requisiti in materia di etichettatura;

(19) considerando che nell'elenco degli ingredienti devono figurare le informazioni necessarie, fatti salvi i casi in cui non esiste tale elenco, per cui le informazioni devono figurare chiaramente sull'etichetta del prodotto;

(20) considerando che il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto degli operatori di includere nelle etichette dei loro prodotti dichiarazioni volontarie su particolari diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento (tra cui l'assenza di prodotti e ingredienti alimentari derivati da soia o granturco geneticamente modificati, oppure la presenza di questo tipo di prodotti e ingredienti alimentari quando non sia possibile verificarla scientificamente, benché comprovabile con altri mezzi), a condizione che tali dichiarazioni siano conformi alle disposizioni della direttiva 79/112/CEE;

(21) considerando che, tenendo conto della loro portata ed effetti, i provvedimenti comunitari introdotti con il presente regolamento sono non soltanto necessari, ma anche essenziali per il conseguimento degli obiettivi prefissati; che tali obiettivi non possono essere raggiunti individualmente dai singoli Stati membri;

(22) considerando che il presente regolamento sostituisce, abrogandolo, il regolamento (CE) n. 1813/97 della Commissione;

(23) considerando che, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 79/112/CEE, un progetto del presente regolamento è stato presentato al comitato permanente per i prodotti alimentari, il quale non è stato in grado di pronunciare un parere al riguardo; che conformemente alla stessa procedura la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti e agli ingredienti alimentari da fornire in quanto tali al consumatore finale (in appresso definiti «prodotti alimentari in oggetto» derivati, interamente o parzialmente, da:

- semi di soia geneticamente modificati di cui alla decisione 96/281/CE;

- granturco geneticamente modificato di cui alla decisione 97/98/CE.

2. Il presente regolamento non si applica agli additivi alimentari, agli aromi destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari e ai solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari menzionati all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

Articolo 2

1. Ai prodotti alimentari in oggetto si applicano i requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura di cui al paragrafo 3.

2. Tuttavia, per i prodotti alimentari in oggetto, nei quali non risultano essere presenti proteine o DNA derivati da modificazioni genetiche, non valgono tali requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura.

Un elenco di prodotti non soggetti ai requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura è redatto secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 79/112/CEE, tenendo conto degli sviluppi tecnici, del parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana e di tutti i pertinenti pareri scientifici.

3. I requisiti specifici in materia di etichettatura sono i seguenti:

a) qualora il prodotto alimentare sia costituito da più di un ingrediente, nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 6 della direttiva 79/112/CEE figura in parentesi immediatamente dopo il nome dell'ingrediente in questione la dicitura «prodotto con soia geneticamente modificata» oppure, in funzione del caso, «prodotto con granturco geneticamente modificato». In alternativa le stesse diciture possono figurare in calce all'elenco degli ingredienti in materia molto visibile, mediante un riferimento con asterisco (*) all'ingrediente in questione. Se un ingrediente è già elencato come prodotto a partire da soia o granturco, la dicitura «prodotto a partire da . . . geneticamente modificato(a)» può essere abbreviata in «geneticamente modificato(a)»; se la formula abbreviata è usata come nota in calce, l'asterisco sarà direttamente collegato al termine «soia» o «granturco». Se una delle due formule è utilizzata come nota in calce, essa deve apparire in caratteri almeno delle stesse dimensioni di quelli utilizzati per l'elenco degli ingredienti;

b) sull'etichetta dei prodotti per i quali non esiste un elenco degli ingredienti figurano chiaramente le diciture «prodotto con soia geneticamente modificata» o, in funzione del caso, «prodotto con granturco geneticamente modificato»;

c) qualora, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), primo trattino della direttiva 79/112/CEE, un ingrediente sia designato con il nome di una categoria, tale designazione è completata dalla dicitura «contiene [ . . . ] (*) derivati da soia geneticamente modificato/granturco geneticamente modificato

(*) [ingredienti] da specificarsi.», in funzione del caso.

d) Qualora un ingrediente o ingrediente composto derivi dai prodotti alimentari in oggetto, esso figura sull'etichetta del prodotto finale assieme alle diciture di cui alla lettera b).

4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli altri requisiti della legislazione comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1813/97 della Commissione é abrogato.

Articolo 4

1. Le disposizioni in materia di etichettatura del presente regolamento non si applicano ai prodotti fabbricati ed etichettati a norma di legge all'interno della Comunità o importati a norma di legge nella Comunità e messi in libera circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'applicazione dell'articolo 2 ai prodotti commercializzati aventi etichettatura conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1813/97 al fine di indicare la presenza di materiale geneticamente modificato può essere rinviata fino a 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. CUNNINGHAM

(1) GU L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 43 del 14. 2. 1997, pag. 21).

(2) GU L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/35/CE (GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 72).

(3) GU L 107 del 30. 4. 1996, pag. 10.

(4) GU L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 69.

(5) GU L 43 del 14. 2. 1997, pag. 1.

(6) GU L 257 del 20. 9. 1997, pag. 7.

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