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Document 31997R0888

    Regolamento(CE) n. 888/97 della Commissione del 16 maggio 1997 che modifica talune disposizioni delle norme fissate per gli ortofrutticoli freschi

    GU L 126 del 17.5.1997, p. 11–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; abrog. impl. da 32008R1221

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/888/oj

    31997R0888

    Regolamento(CE) n. 888/97 della Commissione del 16 maggio 1997 che modifica talune disposizioni delle norme fissate per gli ortofrutticoli freschi

    Gazzetta ufficiale n. L 126 del 17/05/1997 pag. 0011 - 0014


    REGOLAMENTO (CE) N. 888/97 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 1997 che modifica talune disposizioni delle norme fissate per gli ortofrutticoli freschi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 10,

    considerando che ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 la Commissione, nell'adottare le norme per gli ortofrutticoli freschi, tiene conto delle norme internazionali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;

    considerando che le norme comunitarie per gli ortofrutticoli freschi sono sparse in numerose disposizioni comunitarie; che alcune di queste disposizioni vanno armonizzate per garantire l'applicazione uniforme delle suddette norme e del relativo controllo di conformità;

    considerando che le norme internazionali fissate per gli ortofrutticoli freschi dalla Commissione economica per l'Europa specificano chiaramente in che modo indicare sugli imballaggi l'identità dell'imballatore e dello speditore; che occorre, in particolare per ragioni di chiarezza giuridica, inserire queste disposizioni internazionali in tutte le norme comunitarie relative agli ortofrutticoli freschi;

    considerando che i regolamenti che fissano norme per i carciofi, i fagioli, i piselli, i cavolfiori e gli agli non contengono disposizioni relative all'indicazione del paese d'origine sull'imballaggio; che occorre introdurvi tali disposizioni, che figurano nelle norme internazionali in vigore;

    considerando che una categoria III è stata fissata dai regolamenti che stabiliscono norme per i porri, le melanzane, le zucchine, i pomodori, le cipolle, la cicoria witloof, le ciliege, le fragole, i cavoli di Bruxelles, le uve da tavola, le lattughe, le indivie ricce e le scarole, i cetrioli, gli agrumi e le mele e pere da tavola; che tale categoria III era applicabile unicamente in situazioni eccezionali e che essa ha perso ogni importanza per il settore degli ortofrutticoli freschi; che le norme internazionali non contemplano una simile categoria e che, a fini di semplificazione, occorre eliminarla delle norme comunitarie;

    considerando che il regolamento n. 211/66/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1966, recante aggiunta di una categoria supplementare di qualità alle norme comuni di qualità per taluni ortofrutticoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3596/90 della Commissione (3) ha altresì fissato una categoria III per i cavolfiori; che, per le ragioni sopra esposte, il regolamento n. 211/66/CEE deve essere abrogato;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. I capitoli VI («Disposizioni relative alle indicazioni esterne») che figurano negli allegati:

    a) dei regolamenti di cui all'allegato I, sono modificati come segue:

    il testo del punto A («Identificazione») è sostituito dal seguente:

    «Imballatore e/o Speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, in caso di utilizzazione di un codice (identificazione simbolica), è necessario indicare accanto al codice (identificazione simbolica) la dicitura "imballatore e/o speditore (o un'abbreviazione equivalente)".»

    b) dei regolamenti di cui all'allegato II, sono modificati come segue:

    il testo del punto C («Origine del prodotto») è sostituito dal seguente:

    «Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale».

    2. Nei regolamenti di cui all'allegato III, qualsiasi riferimento alla categoria III è soppresso.

    3. Il regolamento n. 211/66/CEE è abrogato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

    (2) GU n. 233 del 20. 12. 1966, pag. 3939/66.

    (3) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 38.

    ALLEGATO I

    Regolamento n. 23 del Consiglio (1) (allegato II/1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1108/91 della Commissione (2).

    Regolamento n. 58 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/97 (4).

    Regolamento n. 10/65/CEE del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 918/78 (6).

    Regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 1076/89 (8).

    Regolamento (CEE) n. 778/83 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1657/92 (10).

    Regolamento (CEE) n. 2213/83 della Commissione (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 658/92 (12).

    Regolamento (CEE) n. 899/87 della Commissione (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 658/92.

    Regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione (14), modificato dal regolamento (CEE) n. 658/92.

    Regolamento (CEE) n. 1730/87 della Commissione (15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1675/92 (16).

    Regolamento (CEE) n. 79/88 della Commissione (17), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 658/92.

    Regolamento (CEE) n. 1677/88 della Commissione (18).

    Regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione (19), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1017/96 (20).

    Regolamento (CEE) n. 1076/89 della Commissione (21).

    Regolamento (CEE) n. 410/90 della Commissione (22), modificato dal regolamento (CEE) n. 305/92 (23).

    Regolamento (CEE) n. 3596/90 della Commissione (24), modificato dal regolamento (CEE) n. 1169/93 (25).

    Regolamento (CEE) n. 1108/91 della Commissione (26), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/95 (27).

    Regolamento (CEE) n. 454/92 della Commissione (28).

    (1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

    (2) GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 67.

    (3) GU n. 56 del 7. 7. 1962, pag. 1606/62.

    (4) GU n. L 68 dell'8. 3. 1997, pag. 17.

    (5) GU n. 19 del 5. 2. 1965, pag. 246/65.

    (6) GU n. L 119 del 3. 5. 1978, pag. 15.

    (7) GU n. L 129 del 15. 5. 1981, pag. 38.

    (8) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 14.

    (9) GU n. L 86 del 31. 3. 1983, pag. 14.

    (10) GU n. L 172 del 27. 6. 1992, pag. 53.

    (11) GU n. L 213 del 4. 8. 1983, pag. 13.

    (12) GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 15.

    (13) GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 17.

    (14) GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 36.

    (15) GU n. L 163 del 23. 6. 1987, pag. 25.

    (16) GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 10.

    (17) GU n. L 10 del 14. 1. 1988, pag. 8.

    (18) GU n. L 150 del 16. 6. 1988, pag. 21.

    (19) GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19.

    (20) GU n. L 135 del 6. 6. 1996, pag. 21.

    (21) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 14.

    (22) GU n. L 43 del 17. 2. 1990, pag. 22.

    (23) GU n. L 32 dell'8. 2. 1992, pag. 15.

    (24) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 38.

    (25) GU n. L 118 del 14. 5. 1993, pag. 22.

    (26) GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 67.

    (27) GU n. L 101 del 4. 5. 1995, pag. 16.

    (28) GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 29.

    ALLEGATO II

    Regolamento n. 23 (allegato II/1).

    Regolamento n. 58.

    Regolamento n. 10/65/CEE.

    ALLEGATO III

    Regolamento n. 23 (allegato II/1).

    Regolamento (CEE) n. 1292/81.

    Regolamento (CEE) n. 778/83.

    Regolamento (CEE) n. 2213/83.

    Regolamento (CEE) n. 899/87.

    Regolamento (CEE) n. 1591/87 (allegato II).

    Regolamento (CEE) n. 1730/87.

    Regolamento (CEE) n. 79/88 (allegato I).

    Regolamento (CEE) n. 1677/88.

    Regolamento (CEE) n. 920/89 (allegati II e III).

    Regolamento (CEE) n. 1076/89.

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