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Document 31995R2417

    Regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione, del 13 ottobre 1995, che aggiorna e modifica i regolamenti del settore delle carni bovine che hanno fissato anteriormente al 1ºfebbraio 1995 taluni prezzi ed importi i cui valori in ecu sono stati adattati in seguito alla soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli

    GU L 248 del 14.10.1995, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2417/oj

    31995R2417

    Regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione, del 13 ottobre 1995, che aggiorna e modifica i regolamenti del settore delle carni bovine che hanno fissato anteriormente al 1ºfebbraio 1995 taluni prezzi ed importi i cui valori in ecu sono stati adattati in seguito alla soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli

    Gazzetta ufficiale n. L 248 del 14/10/1995 pag. 0039 - 0040


    REGOLAMENTO (CE) N. 2417/95 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 1995 che aggiorna e modifica i regolamenti del settore delle carni bovine che hanno fissato anteriormente al 1° febbraio 1995 taluni prezzi ed importi i cui valori in ecu sono stati adattati in seguito alla soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 (4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

    considerando che, con effetto dal 1° febbraio 1995, l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 ha modificato il valore in ecu di taluni prezzi ed importi al fine di neutralizzare gli effetti della soppressione del coefficiente correttore 1,207509, che sino al 31 gennaio 1995 veniva applicato ai tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo;

    considerando che, a decorrere dal 1° febbraio 1995, i nuovi valori in ecu dei prezzi e degli importi in questione sono stati stabiliti secondo le norme previste all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 (6);

    considerando che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, è opportuno, per evitare confusioni e agevolare l'applicazione della politica agraria comune, sostituire i valori in ecu dei prezzi e importi in oggetto, che sono applicabili almeno a partire:

    - dal 1° gennaio 1996 per gli importi non connessi a una campagna di commercializzazione,

    - dall'inizio della campagna di commercializzazione 1996 per i prezzi o importi per i quali questa campagna comincia nel gennaio 1996,

    - dall'inizio della campagna di commercializzazione 1995/1996 negli altri casi,

    e che figurano nei regolamenti entrati in vigore anteriormente al 1° febbraio 1995; che occorre pertanto modificare i regolamenti corrispondenti;

    considerando che, per motivi di chiarezza, i nuovi valori in ecu delle cauzioni richieste ai sensi dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 2182/77 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93 (8), (CEE) n. 2173/79 (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93, (CEE) n. 985/81 (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93, (CEE) n. 2539/84 (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93 e (CEE) n. 2456/93 (12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1999/95 (13), vanno arrotondati alla cifra intera più prossima;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A seguito dell'adeguamento di taluni prezzi ed importi in ecu relativi al settore delle carni bovine, effettuato a decorrere dal 1° febbraio 1995 ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1068/93, gli atti di cui all'articolo 2 sono modificati come ivi prescritto.

    Articolo 2

    1. Nel regolamento (CEE) n. 805/68:

    a) il terzo trattino dell'articolo 4 b, paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    « - 90 ECU per il 1995,

    - 108,7 ECU per il 1996 e gli anni successivi. »

    b) All'articolo 4 c, paragrafo 2:

    - l'importo di 60 ECU è sostituito dall'importo di 72,45 ECU,

    - l'importo di 45 ECU è sostituito dall'importo di 54,34 ECU,

    - l'importo di 30 ECU è sostituito dall'importo di 36,23 ECU,

    - l'importo di 15 ECU è sostituito dall'importo di 18,11 ECU.

    c) All'articolo 4 d, paragrafo 7:

    - nel primo comma, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

    « - 120 ECU per il 1995,

    - 144,9 ECU per il 1996 e gli anni successivi. »;

    - nel terzo comma, l'importo di 25 ECU è sostituito dall'importo di 30,19 ECU;

    - nel quarto comma, l'importo di 20 ECU è sostituito dall'importo di 24,15 ECU.

    d) All'articolo 4 h, paragrafo 1, l'importo di 30 ECU è sostituito dall'importo di 36,23 ECU.

    e) All'articolo 4 i, paragrafo 2, l'importo di 100 ECU è sostituito dall'importo di 120,8 ECU.

    2. All'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione, l'importo di 25 ECU è sostituito dall'importo di 30 ECU; alla lettera b) dello stesso paragrafo, l'importo di 2,5 ECU è sostituito dall'importo di 3 ECU.

    3. All'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79 l'importo di 50 ECU è sostituito dall'importo di 60 ECU.

    4. All'articolo 3, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione, l'importo di 25 ECU è sostituito dall'importo di 30 ECU; alla lettera b) dello stesso paragrafo, l'importo di 2,5 ECU è sostituito dall'importo di 3 ECU.

    5. Nel regolamento (CEE) n. 2539/84:

    a) all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), punto 1, l'importo di 25 ECU è sostituito dall'importo di 30 ECU; al punto 2 della stessa lettera, l'importo di 2,5 ECU è sostituito dall'importo di 3 ECU;

    b) all'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), punto 1, l'importo di 25 ECU è sostituito dall'importo di 30 ECU; al punto 2 della stessa lettera, l'importo di 2,5 ECU è sostituito dall'importo di 3 ECU.

    6. All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio (1), l'importo di 40 ECU è sostituito ogniqualvolta ricorre dall'importo di 48,30 ECU.

    7. All'articolo 14, paragrafi 2 e 3 all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio (2), l'importo di 40 ECU è sostituito dall'importo di 48,30 ECU.

    8. All'articolo 10, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio (3), l'importo di 40 ECU è sostituito dall'importo di 48,30 ECU.

    9. All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 747/93 del Consiglio (4), l'importo di 130 ECU è sostituito ogniqualvolta ricorre dall'importo di 157,0 ECU.

    10. All'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio (5), l'importo di 40 ECU è sostituito ogniqualvolta ricorre dall'importo di 48,30 ECU.

    11. Nel regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione:

    a) all'articolo 12, paragrafo 1, l'importo di 30 ECU è sostituito dall'importo di 36 ECU;

    b) all'articolo 14, paragrafo 1, l'importo di 8 ECU è sostituito dall'importo di 10 ECU e l'importo di 5 ECU è sostituito dall'importo di 6 ECU.

    12. All'articolo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 456/94 (6) della Commissione, l'importo di 287,78 ECU è sostituito dall'importo di 347,50 ECU.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Tuttavia, l'articolo 2, paragrafi 1, 6, 7, 8, 9 e 10, si applica a decorrere dalla data della prima applicazione di un tasso di conversione agricolo fissato a partire dal 1° febbraio 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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