Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0540

    93/540/CEE: Decisione del Consiglio del 18 ottobre 1993 relativa all'approvazione di certi emendamenti dell'accordo concernenti la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn)

    GU L 263 del 22.10.1993, p. 51–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/540/oj

    31993D0540

    93/540/CEE: Decisione del Consiglio del 18 ottobre 1993 relativa all'approvazione di certi emendamenti dell'accordo concernenti la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn)

    Gazzetta ufficiale n. L 263 del 22/10/1993 pag. 0051 - 0051
    edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 13 pag. 0049
    edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 13 pag. 0049


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 ottobre 1993 relativa all'approvazione di certi emendamenti dell'accordo concernenti la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn)

    (93/540/CEE)IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che con la decisione 84/358/CEE (4) il Consiglio ha approvato in data 28 giugno 1984 l'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn), firmato a Bonn il 13 settembre 1983;

    considerando che le parti contraenti dell'accordo, nel corso della prima riunione tenutasi a Bonn dal 19 al 22 settembre 1989, si sono pronunciate in favore di numerosi emendamenti che si prefiggono di inserire nel testo dell'accordo le norme relative alle attività di sorveglianza dell'inquinamento, al fine di assicurare l'applicazione dei paragrafi da 46 a 50 della dichiarazione ministeriale adottata in occasione della seconda conferenza internazionale per la protezione del Mare del Nord che si è riunita a Londra il 24 e 25 novembre 1987;

    considerando che le parti contraenti hanno anche deciso di modificare la delimitazione dello Skagerrak, come figura nell'articolo 2, lettera a) dell'accordo;

    considerando che l'entrata in vigore degli emendamenti richiede la loro approvazione da parte di tutte le parti contraenti, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2 dell'accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Gli emendamenti all'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) adottati dalle parti contraenti durante la prima riunione tenutasi a Bonn dal 19 al 22 settembre 1989 sono approvati a nome della Comunità economica europea.

    Il testo della decisione concernente tali emendamenti è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio procede a nome della Comunità economica europea alla notifica dell'atto di approvazione presso il governo depositario come previsto all'articolo 16, paragrafo 2 dell'accordo.

    Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. BOURGEOIS

    (1) GU n. C 114 del 5. 5. 1992, pag. 13.

    (2) GU n. C 42 del 15. 2. 1993, pag. 36.

    (3) GU n. C 287 del 4. 11. 1992, pag. 1.

    (4) GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 7.

    DECISIONE del 22 settembre 1989 concernente certi emendamenti dell'accordo

    LE PARTI CONTRAENTI dell'Accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose, 1983, viene denominato « l'accordo »;

    RICORDANDO l'articolo 1 dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose concluso a Bonn il 13 settembre 1983 (qui denominato « l'accordo »), secondo cui l'accordo si applica qualora la presenza o la minaccia di idrocarburi o di altre sostanze pericolose che inquinano o possono inquinare le acque nella regione del Mare del Nord costituisce un pericolo grave e imminente per le coste o gli interessi connessi di una o più parti contraenti,

    RICORDANDO il paragrafo XVI, capoversi 46-50 della Dichiarazione ministeriale della seconda Conferenza Internazionale sulla protezione del Mare del Nord, riunitasi a Londra il 24 e il 25 novembre 1987;

    RICONOSCENDO che l'accordo non contiene alcuna disposizione che si riferisca alla sorveglianza di appoggio per individuare l'inquinamento e per prevenire le violazioni delle normative che si riferiscono alla prevenzione degli inquinamenti;

    AUSPICANDO di ampliare la portata dell'accordo a dette attività;

    RICONOSCENDO anche la necessità di correggere il limite geografico del sud dello Skagerrak di cui all'articolo 2 dell'accordo,

    HANNO CONVENUTO quanto segue:

    Articolo I

    Si modifica l'articolo 1 dell'accordo come segue:

    « Il presente accordo si applica:

    1) qualora la presenza o la minaccia di idrocarburi o di altre sostanze pericolose che inquinano o possono inquinare le acque nella regione del Mare del Nord, come previsto nell'articolo 2 di detto accordo, costituisca un pericolo grave e imminente per le coste o gli interessi connessi di una o più parti contraenti e

    2) alla sorveglianza esercitata nella regione del Mare del Nord per contribuire a individuare tali inquinamenti ed a lottare contro di essi per poter prevenire le violazioni delle norme che si prefiggono la prevenzione degli inquinamenti. »

    Articolo II

    Si modifica l'articolo 2 dell'accordo come segue:

    « Ai fini di detto accordo la regione del Mare del Nord comprende il Mare del Nord propriamente detto a sud del 61° grado di latitudine Nord e inoltre:

    a) lo Skagerrak il cui limite sud viene determinato ad est della punta di Skagen dalla latitudine 57°44& prime; 43& Prime; N;

    b) la Manica e i suoi imbocchi all'est di una linea tracciata ad una distanza di 50 miglia marine ad ovest di una linea che collega le Isole Sodinges all'Isola Ouessant. »

    Articolo III

    Si modifica l'articolo 3 dell'accordo come segue:

    « 1) Le parti contraenti sono del parere che le materie di cui all'articolo I di detto accordo richiedano una cooperazione attiva tra di esse.

    2) Le parti contraenti elaborano e stabiliscono congiuntamente delle linee direttrici per quanto concerne gli aspetti pratici, operativi e tecnici di un'azione congiunta e di una sorveglianza coordinata come definito all'articolo 6A. »

    Articolo IV

    Si modifica l'articolo 4 dell'accordo come segue:

    « Le parti contraenti si impegnano a fornire alle altre parti contraenti le informazioni concernenti:

    a) la loro organizzazione nazionale competente in materia di lotta contro l'inquinamento come previsto dall'articolo I, paragrafo 1 del presente accordo, e inoltre in materia di applicazione delle normative che prevengono gli inquinamenti;

    b) le autorità competenti incaricate di ricevere e di trasmettere le informazioni concernenti tale inquinamento e incaricate di trattare le questioni di assistenza reciproca e di sorveglianza coordinata tra le parti contraenti;

    c) i loro mezzi nazionali per evitare o far fronte a un tale inquinamento che potrebbero essere disponibili per l'assistenza sul piano internazionale;

    d) i nuovi metodi per evitare un tale inquinamento e i procedimenti nuovi ed efficaci per farvi fronte;

    e) i principali incidenti di inquinamento di questo tipo ai quali si è fatto fronte;

    f) i progressi realizzati nella tecnologia di sorveglianza;

    g) la loro esperienza nell'impiego di mezzi e di tecniche di sorveglianza che permettano di individuare l'inquinamento e di prevenire le violazioni delle norme di prevenzione degli inquinamenti, ed inoltre la loro utilizzazione in materia di cooperazione con altre parti contraenti;

    h) l'informazione di interesse reciproco raccolta durante le attività di sorveglianza;

    i) i programmi nazionali di sorveglianza e soprattutto le disposizioni relative alla cooperazione con le altre parti contraenti. »

    Articolo V

    Un nuovo articolo 6A verrà aggiunto all'accordo come segue:

    « Le parti contraenti assicurano una sorveglianza che convenga alla loro zona di responsabilità o alle zone di responsabilità congiunta di cui all'articolo 6 del presente accordo. Le parti contraenti possono stipulare bilateralmente o multilateralmente degli accordi o concludere patti che si prefiggano la cooperazione per l'organizzazione di una sorveglianza nella totalità o in una parte delle zone controllate dalle parti in questione. »

    Articolo VI

    Si modifica l'articolo 8 dell'accordo come segue:

    « 1) le disposizioni del presente accordo non devono essere interpretate in modo che portino pregiudizio ai diritti e agli obblighi delle parti contraenti conformemente al diritto internazionale e in particolare nel settore della prevenzione e della lotta contro l'inquinamento marino.

    2) In nessun caso la divisione in zone, di cui all'articolo 6 del presente accordo può essere invocata come precedente o argomento in materia di sovranità o di giurisdizione.

    3) La suddivisione in zone di cui all'articolo 6 del presente accordo non limita in alcun caso il diritto che hanno le parti contraenti di procedere conformemente al diritto internazionale a delle attività di sorveglianza al di là dei limiti delle loro zone. »

    Articolo VII

    Si modifica l'articolo 9 dell'accordo come segue:

    « 1) In assenza di un accordo che tratti di disposizioni finanziarie relative alle azioni effettuate dalle parti contraenti per lottare contro l'inquinamento e che potrebbero essere concluse bilateralmente o multilateralmente oppure nel corso di un'operazione congiunta di lotta, le parti contraenti si fanno carico dei costi causati dalle loro azioni rispettive per far fronte all'inquinamento, conformemente ai paragrafi a) o b) enunciati qui di seguito:

    a) qualora l'azione venga condotta da una parte contraente su esplicita richiesta di un'altra parte contraente, la parte che abbia richiesto l'aiuto rimborsa i costi dell'azione di assistenza effettuata dall'altra parte contraente;

    b) qualora l'azione venga condotta unicamente su iniziativa di una parte contraente, quest'ultima si fa carico dei costi derivanti da detta azione;

    2) La parte contraente che abbia sollecitato l'assistenza è libera di annullare la sua richiesta in ogni momento, ma in questo caso è tenuta a caricarsi delle spese già effettuate o impegnate dalla parte assistente;

    3) In assenza di una norma contraria negli accordi o patti bilaterali o multilaterali, ogni parte contraente si fa carico delle spese sostenute per le attività di sorveglianza effettuata di cui all'articolo 6A. »

    Articolo VIII

    Le parti contraenti comunicano al governo depositario la loro approvazione di detti emendamenti conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 dell'accordo.

    Top