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Document 31982R2029

Regolamento (CEE) n. 2029/82 della Commissione, del 22 luglio 1982, recante modalità d' applicazione del regime d' importazione applicabile ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari della Tailandia ed esportati da tale paese nel 1982i

GU L 218 del 27.7.1982, p. 8–11 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2029/oj

31982R2029

Regolamento (CEE) n. 2029/82 della Commissione, del 22 luglio 1982, recante modalità d' applicazione del regime d' importazione applicabile ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari della Tailandia ed esportati da tale paese nel 1982i

Gazzetta ufficiale n. L 218 del 27/07/1982 pag. 0008 - 0012


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2029/82 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1982

recante modalità d'applicazione del regime d'importazione applicabile ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari della Tailandia ed esportati da tale paese nel 1982

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che la Tailandia e la Comunità economica europea hanno concluso un accordo di cooperazione per la produzione, la commercializzazione e gli scambi di manioca; che in base a tale accordo i quantitativi di prodotti da importare nella Comunità che fruiranno di un prelievo limitato al 6 % al massimo saranno unicamente quelli previsti all'articolo 1 di tale accordo;

considerando che, a norma dell'accordo di cooperazione, il titolo d'importazione comunitario viene rilasciato dietro presentazione di un titolo d'esportazione rilasciato dalle autorità tailandesi il cui modello è stato trasmesso alla Commissione; che occorrono disposizioni transitorie per il caso in cui l'importatore sia già in possesso di un titolo d'importazione;

considerando che si devono stabilire le modalità per l'applicazione del regime d'importazione ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari della Tailandia;

considerando che l'importazione dei prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione, le cui modalità comuni d'applicazione sono state fissate con regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 49/82 (4);

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari della Tailandia, beneficiano del regime previsto dall'accordo di cooperazione se sono importati in base a titoli d'importazione:

a) il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo per l'esportazione verso la Comunità economica europea, emesso dal « Department of Foreign Trade - Ministry of Commerce, Government of Thailand », in appresso denominato « titolo d'esportazione », e conforme alle disposizioni del titolo I;

b) conformi alle disposizioni del titolo II.

TITOLO I

Titoli d'esportazione

Articolo 2

1. Il titolo d'esportazione è redatto su un formulario il cui modello è riprodotto in allegato. Tale formulario, composto di un originale e di almeno una copia, ha un formato di circa 210 × 297 mm. L'originale è stampato su carta bianca comportante un fondo arabescato, di color giallo, che renda palese ogni falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici.

2. I formulari sono stampati in lingua inglese e devono essere compilati in tale lingua.

3. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano; in questo ultimo caso, devono essere compilati in caratteri di stampa con penna a inchiostro.

4. Ogni titolo d'esportazione reca stampato un numero di serie; nella casella superiore è pure indicato il numero d'ordine del titolo stesso. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.

Articolo 3

1. Il titolo d'esportazione ha una validità di 120 giorni a decorrere dalla data di rilascio.

Esso è valido soltanto se le caselle sono correttamente compilate e vidimate, conformemente alle indicazioni riportate in ciascuna di esse. Lo « shipped weight » deve essere indicato in cifre e in lettere.

2. Il titolo d'esportazione si considera correttamente vidimato quando reca la data di rilascio, il timbro dell'organismo emittente, nonché la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

TITOLO II

Titoli d'importazione

Articolo 4

La domanda di titolo d'importazione per i prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune deve essere presentata alle autorità competenti degli Stati membri accompagnata dall'originale del titolo d'esportazione. Detto originale viene conservato dall'organismo emittente del titolo d'importazione. Tuttavia, qualora la domanda di titolo d'importazione riguardi soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d'esportazione, l'organismo emittente annota sull'originale il quantitativo per il quale l'originale stesso è stato utilizzato, indi lo consegna all'interessato dopo averlo timbrato.

Per il rilascio del titolo d'importazione è tenuto conto soltanto del quantitativo « shipped weight » indicato nel titolo d'esportazione.

Articolo 5

In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2042/75 (1), il tasso della cauzione da costituire per i titoli d'importazione oggetto del presente titolo ammonta a 3 ECU/t.

Articolo 6

1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso devono recare nella casella 14 la precisazione « Tailandia ».

Detto titolo obbliga ad importare da tale paese.

2. Il titolo reca nella casella 20a una della diciture seguenti:

- prelievo limitato al 6 % ad valorem (applicazione dell'accordo di cooperazione);

- importafgiften begraenses til 6 % af vaerdien (jf. samarbejdsaftale);

- Beschraenkung der Abschoepfung auf 6 % des Zollwerts (Anwendung des Kooperationsabkommens);

- periorisméni eisforá se 6 % kat' oeaxía (oeefarmogí tis symfonías synergasías),

- prélèvement limité à 6 % ad valorem (application de l'accord de coopération);

- heffing beperkt tot 6 % ad valorem (toepassing van de Samenwerkingsovereenkomst);

- Levy limited to 6 % ad valorem (application of the Cooperation Agreement).

3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo messo in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione; a tal fine, nella casella 22 del medesimo figura la cifra 0.

Articolo 7

1. Il titolo d'importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, a meno che la Commissione, mediante telescritto, non abbia informato le autorità competenti dello Stato membro in causa che le condizioni stabilite dall'accordo di cooperazione non sono state rispettate.

In caso d'inosservanza delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione può adottare le misure eventualmente necessarie, dopo aver consultato le autorità tailandesi.

2. Su richiesta dell'interessato e previo accordo della Commissione notificato con telescritto, il titolo d'importazione può essere rilasciato entro un termine più breve.

Articolo 8

In deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2042/75, l'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione corrisponde all'ultimo giorno di validità del titolo d'esportazione, più 30 giorni. La data di rilascio del titolo d'esportazione è compresa nel periodo di validità di quest'ultimo.

Articolo 9

Per ogni domanda di titolo, gli Stati membri trasmettono ogni giorno alla Commissione, mediante telescritto, le informazioni seguenti:

- il quantitativo per il quale è richiesto il titolo d'importazione;

- il numero del titolo d'esportazione presentato, che figura nella casella superiore di quest'ultimo;

- la data di rilascio del titolo d'esportazione;

- il quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo d'esportazione;

- il nome dell'esportatore indicato nel titolo

TITOLO III

Disposizioni transitorie

Articolo 10

Il disposto dell'articolo 1 si applica unicamente ai titoli d'esportazione emessi dalle autorità tailandesi tra il 28 luglio e il 31 dicembre 1982.

Articolo 11

Per i prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari della Tailandia ed esportati da questo paese anteriormente al 28 luglio 1982, l'importatore in possesso di un titolo d'importazione, non comportante fissazione anticipata del prelievo, può fruire di una limitazione del prelievo al 6 % ad valorem unicamente:

- se i prodotti sono messi in libera pratica al più tardi 30 giorni dopo il 28 luglio 1982 e

- se egli fornisce all'ufficio doganale la prova che i prodotti per i quali richiede l'immissione in libera pratica sono stati trasportati nella Comunità per mezzo della nave menzionata nella casella n. 3 del titolo d'esportazione, da lui presentato a tale ufficio, e la data alla quale detta nave ha effettuato il trasporto.

Qualora i prodotti non vengano messi in libera pratica al loro arrivo nella Comunità e risultino caricati su un altro mezzo di trasporto, l'importatore deve comprovare mediante i documenti commerciali o amministrativi opportuni l'osservanza delle condizioni di cui al trattino del comma precedente.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 28 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1982.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

(4) GU n. L 7 del 12. 1. 1982, pag. 7.

(1) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

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