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Document 31976R2325
Commission Regulation (EEC) No 2325/76 of 24 September 1976 amending for the ninth time Regulation (EEC) No 2042/75 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
Regolamento (CEE) n. 2325/76 della Commissione, del 24 settembre 1976, recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso
Regolamento (CEE) n. 2325/76 della Commissione, del 24 settembre 1976, recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso
GU L 261 del 25.9.1976, p. 33–34
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 01/11/1983
Regolamento (CEE) n. 2325/76 della Commissione, del 24 settembre 1976, recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso
Gazzetta ufficiale n. L 261 del 25/09/1976 pag. 0033 - 0034
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 16 pag. 0123
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2325/76 DELLA COMMISSIONE del 24 settembre 1976 recante nona modifica del regolamento ( CEE ) n . 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1143/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 12 , paragrafo 2 , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2042/75 della Commissione , del 25 luglio 1975 , che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2088/76 ( 4 ) , ha fissato a 30 giorni la durata di validità del titolo d ' importazione per l ' orzo e l ' avena ; considerando che la siccità che ha infierito in diverse regioni della Comunità ha determinato una riduzione delle disponibilità di foraggi e un aumento dei relativi prezzi ; che , per far fronte a questa situazione , la durata di validità dei titoli per il granturco e il sorgo è stata prolungata a 60 giorni in data 31 luglio 1976 ; che per gli stessi motivi è opportuno agevolare anche le importazioni di orzo e di avena ; considerando che la fissazione a 60 giorni della durata di validità del titolo d ' importazione per l ' orzo e l ' avena esige che la cauzione da costituirsi per il rilascio del titolo venga fissata allo stesso livello applicabile per il granturco e il sorgo ; considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha espresso un parere nel termine stabilito dal suo presidente , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il testo dell ' articolo 12 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 2042/75 è sostituito dal seguente : « b ) 3 unità di conto/tonnellata , in caso di titoli d ' importazione di prodotti il cui prelievo all ' importazione è fissato in anticipo , salvo i titoli d ' importazione per i prodotti di cui alle voci 10.03 , 10.04 , 10.05 B e 10.07 della tariffa doganale comune per i quali il tasso della cauzione è di 6 unità di conto/tonnellata » . Articolo 2 L 'allegato I del regolamento ( CEE ) n . 2042/75 è sostituito dall ' allegato del presente regolamento . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 24 settembre 1976 . Per la Commissione P . J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 130 del 19 . 5 . 1976 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 213 dell ' 11 . 8 . 1975 , pag . 5 . ( 4 ) GU n . L 234 del 25 . 8 . 1976 , pag . 9 . ALLEGATO DURATA DI VALIDITÀ DEI TITOLI DI IMPORTAZIONE A . Settore cereali Numero della tariffa doganale comune * Designazione dei prodotti * Durata di validità * 10.01 A * Frumento tenero e frumento segalato * 45 giorni * 10.02 * Segala * 30 giorni * 10.03 * Orzo * 60 giorni * 10.04 * Avena * * 10.05 B * Granturco , diverso dal granturco ibrido destinato alla semina * * 10.07 * Grano saraceno , miglio , scagliola , sorgho ; altri cereali * * 10.01 B * Frumento duro * 30 giorni * 11.01 A * Farine di frumento ( grano ) e di frumento segalato * 60 giorni * 11.01 B * Farine di segala * * 11.02 A I * Semole e semolini di frumento * * * Gli altri prodotti di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 * Fino alla scadenza del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo * B . Settore riso 10.06 A I a ) * Risone a grani tondi * 45 giorni ( 1 ) * 10.06 A II a ) * Riso semigreggio a grani tondi * * 10.06 B I a ) * Riso semilavorato a grani tondi * * 10.06 B II a ) * Riso lavorato a grani tondi * * 10.06 A I b ) * Risone a grani lunghi * 45 giorni ( 1 ) * 10.06 A II b ) * Riso semigreggio a grani lunghi * * 10.06 B I b ) * Riso semilavorato a grani lunghi * * 10.06 B II b ) * Riso lavorato a grani lunghi * * 10.06 C * Rotture di riso * Fino alla scadenza del terzo mese successivo a quello del rilascio de titolo * 11.01 F * Farina di riso * Fino alla scadenza del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo * 11.02 A VI * Semole e semolini di riso * * 11.02 E II e ) 1 * Fiocchi di riso * * 11.02 F VI * Agglomerati « pellets » di riso * * 11.08 A II * Amido di riso * * ( 1 ) Per le importazioni originarie ed in provenienza dalla zona VII di cui all ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 306/76 della Commissione ( GU n . L 38 del 13 . 2 . 1976 , pag . 14 ) , la durata della validità del titolo si protrae fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio .