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Document 31976R2088
Commission Regulation (EEC) No 2088/76 of 24 August 1976 amending for the eighth time Regulation (EEC) No 2042/75 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
Regolamento (CEE) n. 2088/76 della Commissione, del 24 agosto 1976, recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso
Regolamento (CEE) n. 2088/76 della Commissione, del 24 agosto 1976, recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso
GU L 234 del 25.8.1976, p. 9–10
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 08/04/1989
Regolamento (CEE) n. 2088/76 della Commissione, del 24 agosto 1976, recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso
Gazzetta ufficiale n. L 234 del 25/08/1976 pag. 0009 - 0010
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 16 pag. 0100
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0024
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0024
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2088/76 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 1976 recante ottava modifica del regolamento ( CEE ) n . 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1143/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 12 , paragrafo 2 , e l ' articolo 26 , paragrafo 3 , secondo comma , considerando che , con regolamento ( CEE ) n . 1381/76 ( 3 ) , il Consiglio ha adottato alcune disposizioni particolari relative ai titoli di esportazione per il malto , modificando il regolamento ( CEE ) n . 2042/75 della Commissione , del 25 luglio 1975 , che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1902/76 ( 5 ) ; considerando che per tali disposizioni sono sorte difficoltà di applicazione ; che sono pertanto necessarie precisazioni per chiarire la portata del provvedimento adottato con regolamento ( CEE ) n . 1381/76 del Consiglio ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il testo dell ' articolo 9 bis del regolamento ( CEE ) n . 2042/75 è sostituito dal seguente : « Articolo 9 bis 1 . In deroga all ' articolo 9 , il titolo di esportazione per i prodotti di cui alla voce 11.07 della tariffa doganale comune è valido dal giorno del suo rilascio ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 fino alla scadenza dell ' undicesimo mese successivo , ove esso venga richiesto per un ' esportazione verso : a ) la zona VI qual è definita nel regolamento ( CEE ) n . 306/76 , b ) una sottozona definita nello stesso regolamento , se trattasi di una destinazione non prevista alla lettera c ) , c ) nel caso dell ' Europa , incluse Malta , la Turchia e l ' Unione Sovietica , il paese terzo di destinazione . In tal caso , il titolo reca nella casella 13 l ' indicazione della destinazione e fa obbligo di esportare verso la medesima . 2 . Tuttavia , l ' indicazione della destinazione di cui al paragrafo 1 può essere effettuata dopo il rilascio del titolo . In tal caso , deve essere effettuata al più tardi entro due mesi dalla data di rilascio del titolo ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 . 3 . Quando il titolo di esportazione di cui al paragrafo 1 è chiesto senza indicazione di una delle destinazioni menzionate nello stesso paragrafo , esso reca nella casella 18 una delle menzioni seguenti : - " titolo non utilizzabile in mancanza dell ' indicazione prevista nella casella 13 ( articolo 9 bis del regolamento ( CEE ) n . 2042/75 ) " ; Quando il titolare del titolo di esportazione avrà comunicato una destinazione in conformità del paragrafo 1 , l ' organismo emittente del titolo indicherà nella casella 13 tale destinazione e apporrà nella casella 18 il proprio timbro e una della menzioni seguenti : - " destinazione obbligatoria comunicata il ... " , 4 . In deroga all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , i diritti derivanti dal titolo di cui al presente articolo non sono trasmissibili . » Articolo 2 Il testo dell ' articolo 12 , paragrafo 1 , lettera d ) , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2042/75 è sostituito dal seguente : « Tuttavia , per i titolo rilasciati a norma dell ' articolo 9 bis , la cauzione è pari a 20 unità di conto per tonnellata . In tal caso , la cauzione : - viene incamerata se l ' indicazione di una delle destinazioni di cui all ' articolo 9 bis , paragrafo 1 , non è stata effettuata entro il termine previsto in conformità di tale articolo , - viene svincolata , in deroga all ' articolo 17 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , soltanto se è esibita la prova che il prodotto è giunto a destinazione ; tale deve essere fornita conformemente al disposto dell ' articolo 11 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 192/75 » . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 24 agosto 1976 . Per la Commissione Il Vicepresidente Henri SIMONET ( 1 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 130 del 19 . 5 . 1976 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 156 del 17 . 6 . 1976 , pag . 16 . ( 4 ) GU n . L 213 dell ' 11 . 8 . 1975 , pag . 5 . ( 5 ) GU n . L 207 dell ' 8 . 8 . 1976 , pag . 35 .