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Document 31976R2088

    Regolamento (CEE) n. 2088/76 della Commissione, del 24 agosto 1976, recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

    GU L 234 del 25.8.1976, p. 9–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/2088/oj

    31976R2088

    Regolamento (CEE) n. 2088/76 della Commissione, del 24 agosto 1976, recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

    Gazzetta ufficiale n. L 234 del 25/08/1976 pag. 0009 - 0010
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 16 pag. 0100
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0024
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0024


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2088/76 DELLA COMMISSIONE

    del 24 agosto 1976

    recante ottava modifica del regolamento ( CEE ) n . 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1143/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 12 , paragrafo 2 , e l ' articolo 26 , paragrafo 3 , secondo comma ,

    considerando che , con regolamento ( CEE ) n . 1381/76 ( 3 ) , il Consiglio ha adottato alcune disposizioni particolari relative ai titoli di esportazione per il malto , modificando il regolamento ( CEE ) n . 2042/75 della Commissione , del 25 luglio 1975 , che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1902/76 ( 5 ) ;

    considerando che per tali disposizioni sono sorte difficoltà di applicazione ; che sono pertanto necessarie precisazioni per chiarire la portata del provvedimento adottato con regolamento ( CEE ) n . 1381/76 del Consiglio ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il testo dell ' articolo 9 bis del regolamento ( CEE ) n . 2042/75 è sostituito dal seguente :

    « Articolo 9 bis

    1 . In deroga all ' articolo 9 , il titolo di esportazione per i prodotti di cui alla voce 11.07 della tariffa doganale comune è valido dal giorno del suo rilascio ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 fino alla scadenza dell ' undicesimo mese successivo , ove esso venga richiesto per un ' esportazione verso :

    a ) la zona VI qual è definita nel regolamento ( CEE ) n . 306/76 ,

    b ) una sottozona definita nello stesso regolamento , se trattasi di una destinazione non prevista alla lettera c ) ,

    c ) nel caso dell ' Europa , incluse Malta , la Turchia e l ' Unione Sovietica , il paese terzo di destinazione .

    In tal caso , il titolo reca nella casella 13 l ' indicazione della destinazione e fa obbligo di esportare verso la medesima .

    2 . Tuttavia , l ' indicazione della destinazione di cui al paragrafo 1 può essere effettuata dopo il rilascio del titolo . In tal caso , deve essere effettuata al più tardi entro due mesi dalla data di rilascio del titolo ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 .

    3 . Quando il titolo di esportazione di cui al paragrafo 1 è chiesto senza indicazione di una delle destinazioni menzionate nello stesso paragrafo , esso reca nella casella 18 una delle menzioni seguenti :

    - " titolo non utilizzabile in mancanza dell ' indicazione prevista nella casella 13 ( articolo 9 bis del regolamento ( CEE ) n . 2042/75 ) " ;

    Quando il titolare del titolo di esportazione avrà comunicato una destinazione in conformità del paragrafo 1 , l ' organismo emittente del titolo indicherà nella casella 13 tale destinazione e apporrà nella casella 18 il proprio timbro e una della menzioni seguenti :

    - " destinazione obbligatoria comunicata il ... " ,

    4 . In deroga all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , i diritti derivanti dal titolo di cui al presente articolo non sono trasmissibili . »

    Articolo 2

    Il testo dell ' articolo 12 , paragrafo 1 , lettera d ) , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2042/75 è sostituito dal seguente :

    « Tuttavia , per i titolo rilasciati a norma dell ' articolo 9 bis , la cauzione è pari a 20 unità di conto per tonnellata . In tal caso , la cauzione :

    - viene incamerata se l ' indicazione di una delle destinazioni di cui all ' articolo 9 bis , paragrafo 1 , non è stata effettuata entro il termine previsto in conformità di tale articolo ,

    - viene svincolata , in deroga all ' articolo 17 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , soltanto se è esibita la prova che il prodotto è giunto a destinazione ; tale deve essere fornita conformemente al disposto dell ' articolo 11 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 192/75 » .

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 24 agosto 1976 .

    Per la Commissione

    Il Vicepresidente

    Henri SIMONET

    ( 1 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 130 del 19 . 5 . 1976 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 156 del 17 . 6 . 1976 , pag . 16 .

    ( 4 ) GU n . L 213 dell ' 11 . 8 . 1975 , pag . 5 .

    ( 5 ) GU n . L 207 dell ' 8 . 8 . 1976 , pag . 35 .

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