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Document 31976R1624

    Regolamento (CEE) n. 1624/76 della Commissione, del 2 luglio 1976, relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro

    GU L 180 del 6.7.1976, p. 9–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2000; abrogato da 31999R2800

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/1624/oj

    31976R1624

    Regolamento (CEE) n. 1624/76 della Commissione, del 2 luglio 1976, relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro

    Gazzetta ufficiale n. L 180 del 06/07/1976 pag. 0009 - 0011
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0204
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0187
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0187
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0166
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0166


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1624/76 DELLA COMMISSIONE

    del 2 luglio 1976

    relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell ' aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 559/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 10 , paragrafo 3 , e l ' articolo 28 ,

    considerando che l ' articolo 3 , paragrafo 1 , terzo comma , del regolamento ( CEE ) n . 986/68 del Consiglio , del 15 luglio 1968 , che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato in polvere destinati all ' alimentazione degli animali ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1530/76 ( 4 ) , prevede che uno Stato membro può concedere l ' aiuto per il latte scremato in polvere prodotto nel suo territorio e denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro ; che gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione di voler far uso di tale autorizzazione a decorrere dal 15 luglio 1976 per il latte scremato in polvere destinato alla suddetta utilizzazione in Italia ;

    considerando che è quindi necessario prevedere , per il versamento dell ' aiuto , disposizioni amministrative che garantiscano allo Stato membro che concede l ' aiuto che il latte scremato in polvere è effettivamente utilizzato nello Stato membro destinatario , conformemente al regolamento ( CEE ) n . 990/72 della Commissione , del 15 maggio 1972 , relativo alle modalità per la concessione di aiuti al latte scremato in polvere trasformato in alimenti composti ed al latte scremato in polvere destinato all ' alimentazione degli animali ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 804/76 ( 6 ) ; che per questo e necessario utilizzare l ' esemplare di controllo di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2315/69 della Commissione , del 19 novembre 1969 , relativo all ' impiego dei documenti del transito comunitario per l ' applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell ' utilizzazione e/o della destinazione delle merci ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 690/73 ( 8 ) e prevedere che lo Stato membro destinatario sottoponga la merce a un controllo comprendente la costituzione di un deposito cauzionale che viene svincolato se il latte scremato in polvere è stato denaturato o trasformato in alimenti composti per animali ;

    considerando che questo controllo , cui viene sottoposto il latte scremato in polvere non appena giunto nel territorio dello Stato membro destinatario , ne garantisce l ' utilizzazione per i fini prescritti ; che è quindi opportuno autorizzare il pagamento dell ' aiuto nello Stato membro speditore non appena sia comprovato che la merce e stata sottoposta al suddetto controllo ;

    considerando che la prova dell ' assoggettamento a controllo da parte dello Stato membro destinatario è costituita , in linea di massima , dalla presentazione dell ' esemplare di controllo di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2315/69 ; che tuttavia , se l ' esemplare di controllo non può essere presentato a seguito di circostanze non imputabili all ' esportatore , sebbene il prodotto sia stato sottoposto a tale controllo , e necessario ammettere come equivalenti in tali casi altri documenti ;

    considerando che per facilitare gli scambi è inoltre opportuno autorizzare lo Stato membro speditore a versare all ' esportatore un anticipo sull ' aiuto dopo la scadenza di un certo termine a decorrere dal giorno in cui sono state espletate le formalità doganali di esportazione ed è stata costituita una cauzione , che viene svincolata una volta comprovata la messa sotto controllo nello Stato membro destinatario ;

    considerando che , per evitare il doppio pagamento dell ' aiuto , e necessario prevedere disposizioni particolari relative al passaggio dall ' attuale regime di pagamento dell ' aiuto a quello previsto dal presente regolamento ;

    considerando che , per quanto riguarda l ' applicazione degli importi compensativi monetari al latte scremato in polvere spedito verso lo Stato membro destinatario a norma del presente regolamento , è opportuno tener conto dell ' importo dell ' aiuto versato all ' esportatore ;

    considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Per quanto riguarda il pagamento dell ' aiuto per il latte scremato in polvere prodotto in uno Stato membro - qui appresso denominato « Stato membro speditore » - e destinato ad essere spedito in un altro Stato membro - qui appresso denominate « Stato membro destinatario » - per essere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali sul territorio di quest ' ultimo Stato membro , conformemente al regolamento ( CEE ) n . 990/72 , si applicano le disposizioni del presente regolamento , allorquando ci si avvale dell ' autorizzazione di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , terzo comma , del regolamento ( CEE ) n . 986/68 .

    Articolo 2

    1 . L ' aiuto è versato dallo Stato membro speditore soltanto se viene fornita la prova che il latte scremato in polvere è stato sottoposto dallo Stato membro destinatario a un controllo doganale o a un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti ; a quest ' ultimo controllo deve accompagnarsi la costituzione di una cauzione , di un importo pari a quello dell ' aiuto che lo Stato membro speditore deve versare maggiorato del 10 % .

    La cauzione viene costituita dall ' importatore stabilito nello Stato membro destinatario prima dell ' espletamento delle formalità doganali per l ' immissione in consumo .

    2 . La prova dell ' assoggettamento a controllo da parte dello Stato membro destinatario e della costituzione della cauzione di cui al paragrafo 1 può essere costituita soltanto dalla presentazione dell ' esemplare di controllo di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2315/69 .

    Le caselle 101 , 103 , 104 e 106 che figurano sull ' esemplare di controllo devono essere compilate . La casella 104 è compilata cancellando le menzioni che non interessano e indicando al secondo trattino una delle seguenti menzioni :

    « da sottoporre a controllo e destinato a formare oggetto di una cauzione ( regolamento ( CEE ) n . 1624/76 ) » ;

    Nella casella 106 viene indicata la data di espletamento delle formalità doganali d ' esportazione .

    3 . L ' ufficio doganale di destinazione indica nella casella « controllo dell ' utilizzazione e/o della destinazione » dell ' esemplare di controllo , alla voce « Osservazioni » , gli estremi del documento attestante il deposito della cauzione .

    4 . L ' esemplare di controllo di cui al paragrafo 2 non è rilasciato per il latte scremato in polvere di cui all ' articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 990/72 .

    5 . La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata soltanto se è comprovato che i quantitativi di latte scremato in polvere in oggetto sono stati denaturati o trasformati conformemente agli articoli 2-7 del regolamento ( CEE ) n . 990/72 , nel termine di 6 mesi dal giorno dell ' espletamento delle formalità doganali per l ' immissione in consumo .

    La cauzione viene svincolata immediatamente .

    6 . La cauzione di cui al paragrafo 1 ed incamerata è detratta dalle spese d ' intervento nel settore dei prodotti lattiero-caseari , indicando separatamente nella contabilità le somme e i quantitativi in oggetto .

    Articolo 3

    1 . Qualora le condizioni relative alla denaturazione o alla trasformazione non abbiano potuto essere soddisfatte per cause di forza maggiore , le competenti autorità dello Stato membro destinatario decidono , su richiesta dell ' interessato :

    a ) che il termine di cui all ' articolo 2 , paragrafo 5 , sia prorogato per il periodo ritenuto necessario in relazione alle circostanze addotte oppure .

    b ) che il controllo possa essere considerato effettuato se i prodotti sono andati definitivamente perduti .

    2 . L ' interessato fornisce le prove relative alle circostanze addotte quali cause di forza maggiore .

    3 . Lo Stato membro destinatario comunica alla Commissione ogni trimestre i casi in cui ha fatto uso del paragrafo 1 , precisando le circostanze addotte , i quantitativi in oggetto nonchù le misure adottate .

    Articolo 4

    1 . Se l ' esemplare di controllo di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 non è restituito all ' ufficio di partenza o all ' organismo centrale dello Stato membro speditore entro il termine di tre mesi a decorrere dal rilascio , a seguito di circostanze non imputabili all ' esportatore , quest ' ultimo può inoltrare all ' organismo competente una richiesta motivata di equivalenza corredata di documenti giustificativi . Questi ultimi , da presentare insieme alla richiesta di equivalenza , devono comprendere un attestato dell ' ufficio doganale che ha controllato o ha fatto controllare l ' assoggettamento a controllo è la costituzione della cauzione , in cui si confermi che tali condizioni sono soddisfatte .

    2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno , un inventario che indica i casi di applicazione del presente articolo , la causa della mancata restituzione , semprechù sia conosciuta , i quantitativi di latte scremato in polvere e l ' importo dell ' aiuto .

    Articolo 5

    1 . Gli Stati membri speditori possono anticipare all ' esportatore un importo fino a concorrenza del 75 % dell ' aiuto , una volta scaduto il termine di due mesi a decorrere dal giorno di espletamento delle formalità doganali d ' esportazione nello Stato membro destinatario , purchù sia garantito dalla costituzione del deposito cauzionale il rimborso di tale anticipo maggiorato del 10 % , qualora la prova di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , o eventualmente i documenti giustificativi di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , non siano forniti nel termine di sei mesi dal giorno dell ' espletamento delle formalità doganali d ' esportazione .

    2 . Il rimborso di cui al paragrafo 1 è detratto dalle spese d ' intervento nel settore dei prodotti lattiero-caseari , indicando separatamente nella contabilita le somme e i quantitativi in questione .

    Articolo 6

    Le cauzioni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 e all ' articolo 5 sono costituite , a scelta dell ' interessato , in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto che soddisfi ai criteri fissati dallo Stato membro interessato .

    Articolo 7

    1 . Gli Stati membri speditori fanno uso dell ' autorizzazione prevista dall ' articolo 3 , paragrafo 1 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 986/68 e delle disposizioni del presente regolamento solo per il latte scremato in polvere per il quale sono state espletate le formalità doganali d ' esportazione nello Stato membro destinatario a decorrere dal 15 luglio 1976 .

    2 . Lo Stato membro destinatario adotta tutte le misure idonee per garantire che l ' aiuto non sia concesso dalle competenti autorità ai quantitativi di latte scremato in polvere di cui al paragrafo 1 .

    3 . Lo Stato membro destinatario non concede aiuti per il latte scremato in polvere esportato da un altro Stato membro a decorrere dalla data indicata al paragrafo 1 .

    Articolo 8

    1 . L ' importo dell ' aiuto versato conformemente all ' articolo 2 , paragrafo 1 , è quello applicabile il giorno dell ' espletamento delle formalità doganali d ' esportazione nello Stato membro destinatario .

    2 . Qualora l ' importo dell ' aiuto applicabile conformemente all ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 990/72 sia superiore a quello versato dalla Stato membro speditore a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , del presente regolamento , lo Stato membro speditore versa all ' esportatore la differenza tra questi due importi solo se risulta comprovato dalle competenti autorità che la denaturazione o la trasformazione sul territorio dello Stato membro destinatario è stata effettuata a decorrere dalla data di applicazione del nuovo importo dell ' aiuto .

    Questa prova deve far riferimento al numero di serie dell ' esemplare di controllo che ha accompagnato il latte scremato in polvere e indicare il peso netto del quantitativo in questione nonchù la data della denaturazione o della trasformazione in alimenti composti .

    Articolo 9

    Per il latte scremato in polvere spedito verso lo Stato membro destinatario ai sensi del presente regolamento , agli importi compensativi monetari fissati a norma del regolamento ( CEE ) n . 974/71 si applica il coefficiente 0,58 .

    Articolo 10

    Ciascuno Stato membro informa la Commissione , dietro sua richiesta , delle misure che esso intende adottare per l ' applicazione del presente regolamento .

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 2 luglio 1976 .

    Per la Commissione

    P.J . LARDINOIS

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

    ( 2 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , pag . 9 .

    ( 3 ) GU n . L 169 del 18 . 7 . 1968 , pag . 4 .

    ( 4 ) GU n . L 170 del 29 . 6 . 1976 , pag . 4 .

    ( 5 ) GU n . L 115 del 17 . 5 . 1972 , pag . 1 .

    ( 6 ) GU n . L 93 dell ' 8 . 4 . 1976 , pag . 22 .

    ( 7 ) GU n . L 295 del 24 . 11 . 1969 , pag . 14 .

    ( 8 ) GU n . L 66 del 13 . 3 . 1973 , pag . 23 .

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