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Document 22019A1024(01)

Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

ST/11510/2018/ADD/1

GU L 271 del 24.10.2019, p. 15–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/1754/oj

Related Council decision

24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/15


ATTO DI GINEVRA DELL’ACCORDO DI LISBONA SULLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Indice degli articoli

Capo I:

Disposizioni introduttive e generali

Articolo 1:

Abbreviazioni

Articolo 2:

Oggetto

Articolo 3:

Autorità competente

Articolo 4:

Registro internazionale

Capo II:

Domanda e registrazione internazionale

Articolo 5:

Domanda

Articolo 6:

Registrazione internazionale

Articolo 7:

Tasse

Articolo 8:

Periodo di validità delle registrazioni internazionali

Capo III:

Protezione

Articolo 9:

Impegno a garantire la protezione

Articolo 10:

Protezione in forza delle leggi delle parti contraenti o di altri strumenti

Articolo 11:

Protezione rispetto alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche registrate

Articolo 12:

Protezione dal rischio di acquisizione di un carattere generico

Articolo 13:

Salvaguardie rispetto ad altri diritti

Articolo 14:

Procedure di esecuzione e mezzi di ricorso

Capo IV:

Rifiuto e altre misure concernenti le registrazioni internazionali

Articolo 15:

Rifiuto

Articolo 16:

Ritiro del rifiuto

Articolo 17:

Periodo transitorio

Articolo 18:

Notifica della concessione della protezione

Articolo 19:

Invalidazione

Articolo 20:

Modifiche e altre iscrizioni nel registro internazionale

Capo V:

Disposizioni amministrative

Articolo 21:

Appartenenza all’Unione di Lisbona

Articolo 22:

Assemblea dell’Unione particolare

Articolo 23:

Ufficio internazionale

Articolo 24:

Finanze

Articolo 25:

Regolamento di esecuzione

Capo VI:

Revisione e modifica

Articolo 26:

Revisione

Articolo 27:

Modifica di determinati articoli da parte dell’Assemblea

Capo VII:

Disposizioni finali

Articolo 28:

Condizioni e modalità per aderire al presente atto

Articolo 29:

Data di validità delle ratifiche e delle adesioni

Articolo 30:

Divieto di riserve

Articolo 31:

Applicazione dell’Accordo di Lisbona e dell’atto del 1967

Articolo 32:

Denuncia

Articolo 33:

Lingue del presente atto; firma

Articolo 34:

Pagina del depositario

CAPO I

Disposizioni introduttive e generali

Articolo 1

Abbreviazioni

Ai fini del presente atto, salvo espressa disposizione contraria, si intende per:

(i.)

«Accordo di Lisbona», l’Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine del 31 ottobre 1958;

(ii.)

«atto del 1967», l’Accordo di Lisbona riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979;

(iii.)

«presente atto», l’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche quale stabilito dal presente atto;

(iv.)

«regolamento di esecuzione», il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 25;

(v.)

«convenzione di Parigi», la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, nella versione riveduta e modificata;

(vi.)

«denominazione di origine», una denominazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto i);

(vii.)

«indicazione geografica», un’indicazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto ii);

(viii.)

«registro internazionale», il registro internazionale tenuto presso l’Ufficio internazionale a norma dell’articolo 4 come raccolta ufficiale dei dati concernenti le registrazioni internazionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati;

(ix.)

«registrazione internazionale», la registrazione internazionale iscritta nel registro internazionale;

(x.)

«domanda», una domanda di registrazione internazionale;

(xi.)

«registrato», iscritto nel registro internazionale conformemente al presente atto;

(xii.)

«zona geografica di origine», una zona geografica di cui all’articolo 2, paragrafo 2;

(xiii.)

«zona geografica transfrontaliera», una zona geografica situata, interamente o in parte, nel territorio di parti contraenti limitrofe;

(xiv.)

«parte contraente», uno Stato o un’organizzazione intergovernativa parte del presente atto;

(xv.)

«parte contraente di origine», la parte contraente in cui è situata la zona geografica di origine o le parti contraenti in cui è situata la zona geografica di origine transfrontaliera;

(xvi.)

«autorità competente», il soggetto designato conformemente all’articolo 3;

(xvii.)

«beneficiari», le persone fisiche o giuridiche legittimate, in virtù della legislazione della parte contraente di origine, a utilizzare una denominazione di origine o un’indicazione geografica;

(xviii.)

«organizzazione intergovernativa», un’organizzazione intergovernativa che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 28, paragrafo 1, punto iii), per divenire parte del presente atto;

(xix.)

«Organizzazione», l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

(xx.)

«Direttore generale», il Direttore generale dell’Organizzazione;

(xxi.)

«Ufficio internazionale», l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione.

Articolo 2

Oggetto

(1)   [Denominazioni di origine e indicazioni geografiche] Il presente atto si applica a:

(i.)

qualsiasi denominazione protetta nella parte contraente di origine costituita dal nome di una zona geografica o contenente questo nome, o un’altra denominazione notoriamente riferita a tale zona utilizzata per designare un prodotto che ne è originario, nel caso in cui la qualità o i caratteri del prodotto sono dovuti esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico, inteso come insieme di fattori naturali e umani, e che ha conferito al prodotto la sua reputazione; nonché

(ii.)

qualsiasi indicazione protetta nella parte contraente di origine costituita dal nome di una zona geografica o contenente questo nome, o un’altra indicazione notoriamente riferita a tale zona, che identifica un prodotto come originario di quella zona geografica, nel caso in cui una data qualità, reputazione o altri caratteri specifici del prodotto sono essenzialmente attribuibili all’origine geografica.

(2)   [Zone geografiche di origine possibili] Una zona geografica di origine come descritta al paragrafo 1 può comprendere l’intero territorio della parte contraente di origine o una regione, una località o un luogo della parte contraente di origine. Ciò non esclude l’applicazione del presente atto a una zona geografica di origine, come descritta al paragrafo 1, consistente in una zona geografica transfrontaliera o parte di essa.

Articolo 3

Autorità competente

Ciascuna parte contraente designa un soggetto responsabile dell’amministrazione del presente atto nel suo territorio e delle comunicazioni con l’Ufficio internazionale previste dal presente atto e dal regolamento di esecuzione. La parte contraente notifica il nome e il recapito dell’autorità competente all’Ufficio internazionale, come specificato nel regolamento di esecuzione.

Articolo 4

Registro internazionale

L’Ufficio internazionale tiene un registro internazionale in cui sono iscritte le registrazioni internazionali effettuate a norma del presente atto, a norma dell’Accordo di Lisbona e dell’atto del 1967 o a norma di entrambi, nonché i dati relativi a dette registrazioni internazionali.

CAPO II

Domanda e registrazione internazionale

Articolo 5

Domanda

(1)   [Luogo del deposito] Le domande devono essere depositate presso l’Ufficio internazionale.

(2)   [Deposito della domanda da parte dell’autorità competente] Fatto salvo il paragrafo 3, la domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica deve essere depositata dall’autorità competente a nome:

(i.)

dei beneficiari; o

(ii.)

di una persona fisica o giuridica legittimata, in virtù della legislazione del paese contraente di origine, ad agire per far valere i diritti dei beneficiari e altri diritti correlati alla denominazione di origine o all’indicazione geografica.

(3)   [Domanda depositata direttamente]

a)

Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4, se la legislazione della parte contraente di origine lo consente, la domanda può essere depositata dai beneficiari o da una persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 2, punto ii).

b)

La lettera a) si applica subordinatamente al rilascio di una dichiarazione della parte contraente che la sua legislazione consente il deposito diretto. La dichiarazione può essere rilasciata dalla parte contraente al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione o in qualsiasi altro momento successivo. Se la dichiarazione è rilasciata al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, essa avrà efficacia dalla data dell’entrata in vigore del presente atto nei confronti della parte contraente. Se è rilasciata dopo l’entrata in vigore del presente atto nei confronti della parte contraente, avrà efficacia dopo tre mesi dalla data della sua ricezione da parte del Direttore generale.

(4)   [Possibilità di domanda congiunta nel caso di una zona geografica transfrontaliera] Nel caso di una zona geografica di origine costituita da una zona geografica transfrontaliera, le parti contraenti limitrofe possono, conformemente al loro accordo, depositare una domanda congiunta tramite un’autorità competente designata di comune accordo.

(5)   [Contenuti obbligatori] Il regolamento di esecuzione specifica le informazioni che devono essere obbligatoriamente incluse nella domanda, in aggiunta a quelle indicate all’articolo 6, paragrafo 3.

(6)   [Contenuti facoltativi] Il regolamento di esecuzione può specificare le informazioni che possono essere facoltativamente incluse nella domanda.

Articolo 6

Registrazione internazionale

(1)   [Verifica della correttezza formale da parte dell’Ufficio internazionale] Al ricevimento di una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica presentata nella debita forma, secondo quanto specificato nel regolamento, l’Ufficio internazionale procede con l’iscrizione della denominazione di origine, o dell’indicazione geografica, nel registro internazionale.

(2)   [Data della registrazione internazionale] Fatto salvo il paragrafo 3, la data della registrazione internazionale è la data in cui la domanda perviene all’Ufficio internazionale.

(3)   [Data della registrazione internazionale in caso di informazioni mancanti] Nell’eventualità in cui la domanda non contenga tutte le seguenti informazioni:

(i.)

l’indicazione dell’autorità competente o, nel caso previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, del richiedente o dei richiedenti;

(ii.)

le informazioni che identificano i beneficiari e, se del caso, la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii);

(iii.)

la denominazione di origine, o l’indicazione geografica, per la quale si richiede la registrazione internazionale;

(iv.)

il prodotto o i prodotti cui si applica la denominazione di origine o l’indicazione geografica;

la data della registrazione internazionale è quella in cui l’Ufficio internazionale riceve l’ultima delle informazioni mancanti.

(4)   [Pubblicazione e notifica delle registrazioni internazionali] L’Ufficio internazionale pubblica, senza indugio, ogni registrazione internazionale e ne dà tempestiva notifica all’autorità competente di ciascuna parte contraente.

(5)   [Data di decorrenza degli effetti della registrazione internazionale]

a)

Fatta salva la lettera b), una denominazione di origine o un’indicazione geografica registrata è protetta a decorrere dalla data della registrazione internazionale nel territorio di ciascuna parte contraente che non ha rifiutato la protezione conformemente all’articolo 15 o che ha inviato all’Ufficio internazionale una notifica della concessione della protezione conformemente all’articolo 18.

b)

Una parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, che, conformemente alla sua legislazione nazionale o regionale, una denominazione di origine o un’indicazione geografica registrata è protetta a decorrere dalla data menzionata nella dichiarazione stessa; la data tuttavia non deve essere posteriore alla scadenza del termine ultimo per il rifiuto indicata nel regolamento, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 7

Tasse

(1)   [Tassa di registrazione internazionale] La registrazione internazionale di ciascuna denominazione di origine e indicazione geografica è subordinata al pagamento della tassa prevista dal regolamento di esecuzione.

(2)   [Tasse per altre iscrizioni nel registro internazionale] Il regolamento di esecuzione precisa le tasse da versare con riferimento ad altre iscrizioni nel registro internazionale e per il rilascio di estratti, attestati o di altre informazioni riguardanti i contenuti della registrazione internazionale.

(3)   [Riduzione delle tasse] L’Assemblea stabilisce una riduzione delle tasse per talune registrazioni internazionali di denominazioni di origine e per talune registrazioni internazionali di indicazioni geografiche, in particolare per quanto riguarda le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche rispetto alle quali la parte contraente di origine è un paese in via di sviluppo o un paese meno avanzato.

(4)   [Tassa individuale]

a)

Qualsiasi parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, che la protezione derivante dalla registrazione internazionale è estesa alla parte interessata soltanto previo versamento di una tassa a copertura del costo dell’esame del merito della registrazione internazionale. L’importo di tale tassa individuale è indicato nella dichiarazione e può essere soggetto a variazioni nelle dichiarazioni successive. Detto importo non può essere superiore all’equivalente dell’importo previsto dalla legislazione nazionale o regionale della parte contraente, al netto della somma risparmiata con la procedura internazionale. Inoltre, la parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, la sua intenzione di applicare una tassa amministrativa sull’uso della denominazione di origine o dell’indicazione geografica da parte dei beneficiari sul suo territorio.

b)

A norma del regolamento di esecuzione, il mancato pagamento di una tassa individuale equivale a una rinuncia alla protezione con riguardo alla parte contraente che ha richiesto la tassa.

Articolo 8

Periodo di validità delle registrazioni internazionali

(1)   [Dipendenza] Le registrazioni internazionali hanno validità illimitata, fermo restando che la protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica registrata non è più necessaria se la denominazione che costituisce la denominazione di origine o l’indicazione che costituisce l’indicazione geografica non è più protetta nella parte contraente di origine.

(2)   [Annullamento]

a)

L’autorità competente della parte contraente di origine oppure, nel caso previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, i beneficiari o la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), o l’autorità competente della parte contraente di origine possono in qualsiasi momento richiedere all’Ufficio internazionale l’annullamento della registrazione internazionale in questione.

b)

Laddove la denominazione che costituisce una denominazione di origine registrata o l’indicazione che costituisce un’indicazione geografica registrata non sia più protetta nella parte contraente di origine, l’autorità competente della parte contraente di origine richiede l’annullamento della registrazione internazionale.

CAPO III

Protezione

Articolo 9

Impegno a garantire la protezione

Ogni parte contraente protegge sul proprio territorio le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate, nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche, ma conformemente alle disposizioni del presente atto, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni che possano prendere effetto sul proprio territorio, e fermo restando che le parti contraenti che non fanno distinzione nella propria legislazione nazionale o regionale tra denominazioni di origine e indicazioni geografiche non sono tenute a introdurre tale distinzione nella propria legislazione nazionale o regionale.

Articolo 10

Protezione in forza delle leggi delle parti contraenti o di altri strumenti

(1)   [Forma di protezione giuridica] Ogni parte contraente è libera di scegliere il tipo di legislazione in forza della quale garantire la protezione sancita nel presente atto, purché tale legislazione rispetti le prescrizioni sostanziali dello stesso.

(2)   [Protezione conferita da altri strumenti] Le disposizioni del presente atto non incidono in alcun modo su qualsiasi altra forma di protezione possa essere accordata da una parte contraente alle denominazioni di origine registrate o alle indicazioni geografiche registrate in virtù della sua legislazione nazionale o regionale o di altri strumenti internazionali.

(3)   [Relazione con altri strumenti] Il presente atto lascia impregiudicati gli obblighi che intercorrono tra le parti contraenti in forza di altri strumenti internazionali, così come i diritti che spettano a una parte contraente in virtù di altri strumenti internazionali.

Articolo 11

Protezione nei confronti delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate

(1)   [Contenuto della protezione] Fatte salve le disposizioni del presente atto, ciascuna parte contraente è tenuta, con riferimento a una denominazione di origine registrata o a un’indicazione geografica registrata, a predisporre i mezzi giuridici che consentano di evitare:

a)

l’uso della denominazione di origine o dell’indicazione geografica

(i.)

in relazione a prodotti dello stesso tipo di quelli cui si applica la denominazione di origine o l’indicazione geografica, non provenienti dalla zona geografica di origine o non conformi a qualsiasi altra disposizione applicabile ai fini dell’uso della denominazione di origine o dell’indicazione geografica;

(ii.)

in relazione a prodotti di tipo diverso rispetto a quelli cui si applica la denominazione di origine o l’indicazione geografica ovvero a servizi, se tale utilizzo è di natura tale da indicare o suggerire l’esistenza di un collegamento tra tali beni o servizi e i beneficiari della denominazione di origine o dell’indicazione geografica, e potrebbe lederne gli interessi o, se del caso, in ragione della notorietà della denominazione di origine o dell’indicazione geografica nella parte contraente interessata, quest’uso rischia di compromettere o indebolire in modo sleale la sua notorietà, o di trarre indebito vantaggio dalla stessa;

b)

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine, provenienza o natura dei prodotti.

(2)   [Contenuto della protezione rispetto a determinati usi] Il paragrafo 1, lettera a), si applica altresì a qualsiasi uso della denominazione di origine o dell’indicazione geografica che equivalga a una sua imitazione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se la denominazione di origine o l’indicazione geografica è utilizzata in traduzione o è accompagnata da espressioni quali «stile», «genere», «tipo», «modo», «imitazione», «metodo», «alla maniera», «come», «simile» o da espressioni analoghe (1).

(3)   [Uso in un marchio] Fatte salve le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, una parte contraente procede d’ufficio, se la propria legislazione lo consente, o su richiesta di una parte interessata, al rifiuto o all’invalidazione della registrazione di un marchio successivo qualora l’uso del marchio determini una delle situazioni contemplate dal paragrafo 1.

Articolo 12

Protezione dal rischio di acquisizione di un carattere generico

Fatte salve le disposizioni del presente atto, non si può ritenere che le denominazioni di origine registrate e le indicazioni geografiche registrate siano divenute generiche (2) in una parte contraente.

Articolo 13

Salvaguardie rispetto ad altri diritti

(1)   [Diritti preesistenti sui marchi] Le disposizioni del presente atto non pregiudicano un marchio preesistente per il quale è stata richiesta la registrazione o che è stato registrato in buona fede, o acquisito attraverso un uso in buona fede, in una parte contraente. Se la legislazione di una parte contraente prevede un’eccezione limitata ai diritti conferiti da un marchio tale per cui tale marchio preesistente, in talune circostanze, può non conferire al suo titolare il diritto di impedire che una denominazione di origine o un’indicazione geografica registrata sia protetta o utilizzata in quella parte contraente, la protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica registrata non limita in alcun altro modo i diritti conferiti dal marchio.

(2)   [Uso del nome personale nell’attività commerciale] Nessuna disposizione del presente atto pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell’attività commerciale, a meno che tale nome sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

(3)   [Diritti fondati su denominazioni di varietà vegetali o di razze animali] Nessuna disposizione del presente atto pregiudica il diritto di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, denominazioni di varietà vegetali o di razze animali, a meno che tali denominazioni di varietà vegetali o di razze animali siano utilizzate in modo tale da indurre in errore il pubblico.

(4)   [Salvaguardie in caso di notifica di ritiro del rifiuto o di concessione della protezione] Quando una parte contraente che ha rifiutato gli effetti di una registrazione internazionale a norma dell’articolo 15, in ragione di un utilizzo fondato su un diritto anteriore su un marchio o su un altro diritto contemplato dal presente articolo, notifica il ritiro di tale rifiuto in virtù dell’articolo 16 o la concessione della protezione in virtù dell’articolo 18, la conseguente protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica lascia impregiudicato tale diritto o il suo utilizzo, salvo che la protezione non sia stata garantita in seguito all’annullamento, al mancato rinnovo, alla revoca o all’invalidazione del diritto in questione.

Articolo 14

Procedure di esecuzione e mezzi di ricorso

Ogni parte contraente mette a disposizione mezzi di ricorso efficaci per la protezione delle denominazioni di origine registrate e delle indicazioni geografiche registrate e provvede affinché un’autorità pubblica o una qualsiasi parte interessata, sia essa una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, a seconda del proprio ordinamento giuridico e delle proprie prassi giuridiche, possa avviare un’azione legale per garantire tale protezione.

CAPO IV

Rifiuto e altre misure concernenti le registrazioni internazionali

Articolo 15

Rifiuto

(1)   [Rifiuto degli effetti della registrazione internazionale]

a)

Entro il termine specificato nel regolamento di esecuzione, l’autorità competente di una parte contraente può notificare all’Ufficio internazionale il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale nel suo territorio. La notifica del rifiuto può essere effettuata dall’autorità competente d’ufficio, se consentito dalla sua legislazione, o su richiesta di una parte interessata.

b)

La notifica del rifiuto deve indicare i motivi del rifiuto.

(2)   [Protezione conferita da altri strumenti] La notifica di un rifiuto non deve andare a scapito di qualsiasi altra forma di protezione di cui la denominazione o l’indicazione interessata può beneficiare, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, nella parte contraente a cui si applica il rifiuto.

(3)   [Obbligo di offrire alle parti interessate la possibilità di adire le autorità] Ogni parte contraente offre una ragionevole possibilità, a tutti i soggetti i cui interessi siano compromessi da una registrazione internazionale, di richiedere all’autorità competente di notificare un rifiuto con riferimento a detta registrazione internazionale.

(4)   [Registrazione, pubblicazione e comunicazione dei rifiuti] L’Ufficio internazionale iscrive il rifiuto e i motivi del rifiuto nel registro internazionale. Esso pubblica il rifiuto e i motivi del rifiuto e trasmette la notifica del rifiuto all’autorità competente della parte contraente di origine o, se la domanda è stata depositata direttamente a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, ai beneficiari o alla persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), nonché all’autorità competente della parte contraente di origine.

(5)   [Trattamento nazionale] Ogni parte contraente mette a disposizione delle parti interessate da un rifiuto i medesimi mezzi di ricorso giudiziari e amministrativi disponibili ai suoi cittadini per quanto riguarda il rifiuto di protezione per una denominazione di origine o un’indicazione geografica.

Articolo 16

Ritiro del rifiuto

Un rifiuto può essere ritirato in conformità delle procedure previste dal regolamento di esecuzione. Il ritiro è iscritto nel registro internazionale.

Articolo 17

Periodo transitorio

(1)   [Possibilità di concedere un periodo transitorio] Fatte salve le disposizioni dell’articolo 13, una parte contraente che non ha rifiutato gli effetti di una registrazione internazionale in ragione di un utilizzo anteriore da parte di terzi o che ha ritirato il rifiuto o ha notificato una concessione di protezione può, se la propria legislazione lo consente, concedere un periodo di tempo specifico, indicato nel regolamento, per porre fine a tale utilizzo.

(2)   [Notifica di un periodo transitorio] La parte contraente notifica all’Ufficio internazionale il periodo transitorio concesso, conformemente alle procedure stabilite nel regolamento di esecuzione.

Articolo 18

Notifica della concessione della protezione

L’autorità competente di una parte contraente può notificare all’Ufficio internazionale la concessione della protezione a una denominazione di origine o a un’indicazione geografica registrata. L’Ufficio internazionale iscrive tale notifica nel registro internazionale e ne dà pubblicazione.

Articolo 19

Invalidazione

(1)   [Possibilità di far valere i propri diritti] L’invalidazione, totale o parziale, degli effetti di una registrazione internazionale nel territorio di una parte contraente può essere pronunciata solo dopo aver offerto ai beneficiari la possibilità di far valere i propri diritti. Tale possibilità è concessa anche alla persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii).

(2)   [Notifica, iscrizione nel registro e pubblicazione] La parte contraente notifica l’invalidazione degli effetti di una registrazione internazionale all’Ufficio internazionale, che iscrive l’invalidazione nel registro internazionale e la pubblica.

(3)   [Protezione conferita da altri strumenti] L’invalidazione non deve andare a scapito di qualsiasi altra forma di protezione di cui la denominazione o l’indicazione interessata può beneficiare, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, nella parte contraente che ha invalidato gli effetti della registrazione internazionale.

Articolo 20

Modifiche e altre iscrizioni nel registro internazionale.

Le procedure riguardanti la modifica delle registrazioni internazionali e le altre iscrizioni nel registro internazionale sono descritte nel regolamento.

CAPO V

Disposizioni amministrative

Articolo 21

Appartenenza all’Unione di Lisbona

Le parti contraenti sono membri della stessa Unione particolare di cui sono membri gli Stati parte dell’Accordo di Lisbona o dell’atto del 1967, indipendentemente dal fatto che siano o meno parte dell’Accordo di Lisbona o dell’atto del 1967.

Articolo 22

Assemblea dell’Unione particolare

(1)   [Composizione]

a)

Le parti contraenti sono membri della stessa Assemblea di cui sono membri gli Stati parte dell’atto del 1967.

b)

Ciascuna parte contraente è rappresentata da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

c)

Ogni delegazione sostiene le proprie spese.

(2)   [Competenze]

a)

L’Assemblea:

(i.)

tratta tutte le questioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell’Unione particolare nonché all’applicazione del presente atto;

(ii.)

impartisce al Direttore generale le direttive sulla preparazione delle conferenze di revisione di cui all’articolo 26, paragrafo 1, tenendo debitamente conto di tutte le osservazioni formulate dai membri dell’Unione particolare che non hanno aderito al presente atto o non l’hanno ratificato;

(iii.)

modifica il regolamento di esecuzione;

(iv.)

esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale riguardanti l’Unione particolare e gli impartisce le istruzioni necessarie in merito a questioni di competenza dell’Unione particolare;

(v.)

definisce il programma, adotta il bilancio biennale dell’Unione particolare e ne approva i conti di chiusura;

(vi.)

adotta il regolamento finanziario dell’Unione particolare;

(vii.)

istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che reputa utili al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione particolare;

(viii.)

decide quali Stati, organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative sono ammessi alle sue riunioni in qualità di osservatori;

(ix.)

adotta le modifiche agli articoli da 22 a 24 e all’articolo 27;

(x.)

adotta qualsiasi altra iniziativa appropriata in vista del raggiungimento degli obiettivi dell’Unione particolare e assolve qualsiasi altra funzione utile nell’ambito del presente atto.

b)

In merito alle questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall’Organizzazione, l’Assemblea delibera dopo aver ottenuto il parere del Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.

(3)   [Quorum]

a)

La metà dei membri dell’Assemblea che hanno diritto di voto su una determinata questione costituisce il quorum ai fini della votazione su tale questione.

b)

In deroga a quanto disposto alla lettera a), se, in occasione di una sessione, il numero di membri dell’Assemblea che sono Stati, hanno diritto di voto su una determinata questione e sono rappresentati è inferiore alla metà, ma pari o superiore a un terzo dei membri dell’Assemblea che sono Stati e hanno diritto di voto su tale questione, l’Assemblea può deliberare; tuttavia tali decisioni, a eccezione di quelle concernenti il suo regolamento interno, diventano esecutive solo quando le condizioni enunciate di seguito sono rispettate. L’Ufficio internazionale comunica tali decisioni ai membri dell’Assemblea che sono Stati, hanno diritto di voto su tale questione ma non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto il loro voto o la loro astensione entro tre mesi a partire dalla data della comunicazione. Se allo scadere di detto termine il numero di membri che hanno così espresso il loro voto o la loro astensione è almeno pari al numero di membri che mancava per raggiungere il quorum al momento della sessione, tali decisioni diventano esecutive, fermo restando che nel contempo resti acquisita la necessaria maggioranza.

(4)   [Deliberazione nell’Assemblea]

a)

L’Assemblea si adopera per deliberare per consenso.

b)

Se non si perviene a una decisione per consenso, la decisione sulla questione in esame è messa ai voti. In tal caso:

(i.)

ciascuna parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota in nome proprio; e

(ii.)

ciascuna parte contraente che è un’organizzazione intergovernativa può votare, in vece dei suoi Stati membri, nel qual caso dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi membri che sono parti del presente atto. Tale organizzazione intergovernativa non può partecipare al voto ove uno dei suoi membri eserciti il proprio diritto di voto e viceversa.

c)

Sulle questioni che riguardano unicamente gli Stati vincolati dall’atto del 1967, le parti contraenti non vincolate dall’atto del 1967 non hanno diritto di voto, mentre sulle questioni che riguardano unicamente le parti contraenti soltanto queste ultime hanno diritto di voto.

(5)   [Maggioranze]

a)

Fatti salvi l’articolo 25, paragrafo 2, e l’articolo 27, paragrafo 2, le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di due terzi dei voti espressi.

b)

L’astensione non conta come voto espresso.

(6)   [Sessioni]

a)

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Direttore generale e, tranne in circostanze eccezionali, durante lo stesso periodo e nello stesso luogo dell’assemblea generale dell’Organizzazione.

b)

L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione del Direttore generale, sia su richiesta di un quarto dei membri dell’Assemblea, sia su iniziativa del Direttore generale stesso.

c)

L’ordine del giorno di ogni sessione è elaborato dal Direttore generale.

(7)   [Regolamento interno] L’Assemblea adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 23

Ufficio internazionale

(1)   [Compiti amministrativi]

a)

L’Ufficio internazionale assicura la registrazione internazionale e i relativi compiti nonché gli altri compiti amministrativi relativi all’Unione particolare.

b)

In particolare, l’Ufficio internazionale prepara le riunioni e svolge le funzioni di segretariato dell’Assemblea nonché degli eventuali comitati e gruppi di lavoro da essa istituiti.

c)

Il Direttore generale è il più alto dirigente dell’Unione particolare e la rappresenta.

(2)   [Ruolo dell’Ufficio internazionale nell’Assemblea e in altre riunioni] Il Direttore generale e qualsiasi collaboratore da lui designato partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea e dei comitati e dei gruppi di lavoro istituiti dall’Assemblea. Il Direttore generale o un collaboratore da lui designato è segretario ex officio di tale organo.

(3)   [Conferenze]

a)

L’Ufficio internazionale prepara le conferenze di revisione conformemente alle direttive dell’Assemblea.

b)

L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative internazionali e nazionali in merito alla preparazione di tali conferenze.

c)

Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle discussioni delle conferenze di revisione.

(4)   [Altri compiti] L’Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti che gli sono assegnati in relazione al presente atto.

Articolo 24

Finanze

(1)   [Bilancio] Le entrate e le spese dell’Unione particolare sono presentate nel bilancio dell’Organizzazione in maniera obiettiva e trasparente.

(2)   [Fonti di finanziamento del bilancio] Il bilancio dell’Unione particolare proviene dalle seguenti fonti:

(i.)

le tasse riscosse a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2;

(ii.)

il ricavato della vendita delle pubblicazioni dell’Ufficio internazionale e i diritti relativi a tali pubblicazioni;

(iii.)

le donazioni, i lasciti e le sovvenzioni;

(iv.)

gli affitti, gli investimenti produttivi e altre entrate, comprese le entrate diverse;

(v.)

i contributi speciali delle parti contraenti o qualsiasi altra fonte proveniente dalle parti contraenti o dai beneficiari, o da entrambi, se e nella misura in cui le entrate provenienti dalle fonti indicate alle lettere da i) a iv) non sono sufficienti a coprire le spese, su decisione dell’Assemblea.

(3)   [Tasse dovute; ammontare del bilancio]

a)

Gli importi delle tasse di cui al paragrafo 2 sono fissati dall’Assemblea su proposta del Direttore generale in modo che, unitamente alle entrate provenienti da altre fonti previste dal paragrafo 2, il bilancio dell’Unione particolare sia, in circostanze normali, sufficiente a coprire le spese incorse dall’Ufficio internazionale per il mantenimento del servizio di registrazione internazionale.

b)

Nel caso in cui il programma e il bilancio dell’Organizzazione non siano adottati prima dell’inizio di un nuovo esercizio finanziario, il Direttore generale è autorizzato a contrarre obblighi e a effettuare pagamenti a un livello non superiore a quello autorizzato nel precedente esercizio.

(4)   [Determinazione dei contributi speciali di cui al paragrafo 2, punto v)] Al fine di stabilire la sua quota di contributo, ciascuna parte contraente appartiene alla stessa classe di appartenenza prevista nel contesto della Convenzione di Parigi o, se non è parte contraente della Convenzione di Parigi, alla classe cui apparterrebbe se fosse una parte contraente della Convenzione di Parigi. Le organizzazioni intergovernative sono considerate appartenenti alla classe di contribuzione I (uno), salvo decisione unanime contraria dell’Assemblea. La quota contributiva sarà parzialmente ponderata in base al numero di registrazioni provenienti dalla parte contraente, secondo quanto deciso dall’Assemblea.

(5)   [Fondo d’esercizio] L’Unione particolare ha un fondo d’esercizio alimentato dai pagamenti effettuati sotto forma di anticipi da ciascun membro dell’Unione particolare, ove previsto dall’Unione particolare stessa. Se il fondo diventa insufficiente, l’Assemblea può deciderne l’aumento. La proporzione e le modalità di versamento sono definite dall’Assemblea su proposta del Direttore generale. Nell’eventualità in cui l’Unione particolare registri un’eccedenza di entrate in rapporto alle spese in qualsiasi esercizio, gli anticipi versati a titolo del fondo d’esercizio possono essere rimborsati a ciascun membro proporzionalmente al suo versamento iniziale, su proposta del Direttore generale e previa decisione dell’Assemblea.

(6)   [Anticipi concessi dallo Stato ospitante]

a)

L’accordo sulla sede, concluso con lo Stato sul cui territorio ha sede l’Organizzazione, prevede che, se il fondo d’esercizio è insufficiente, tale Stato conceda anticipi. L’ammontare di tali anticipi e le condizioni alle quali sono concessi sono oggetto, in ogni caso, di accordi separati fra lo Stato in questione e l’Organizzazione.

b)

Lo Stato di cui alla lettera a) e l’Organizzazione hanno ciascuno il diritto di denunciare, mediante notifica scritta, l’obbligo di accordare anticipi. La denuncia ha effetto tre anni dopo la fine dell’anno di notifica.

(7)   [Revisione dei conti] La revisione dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario dell’Organizzazione, da uno o più Stati membri dell’Unione particolare o da revisori esterni designati, con il loro consenso, dall’Assemblea.

Articolo 25

Regolamento di esecuzione

(1)   [Oggetto] Le modalità di applicazione del presente atto sono stabilite in maniera dettagliata nel regolamento di esecuzione.

(2)   [Modifica di determinate disposizioni del regolamento di esecuzione]

a)

L’Assemblea può stabilire che determinate disposizioni del regolamento di esecuzione possano essere modificate soltanto all’unanimità o soltanto con una maggioranza di tre quarti.

b)

Perché in futuro l’obbligo dell’unanimità o della maggioranza di tre quarti non si applichi più alla modifica di una disposizione del regolamento di esecuzione, è richiesta l’unanimità.

c)

Perché in futuro l’obbligo dell’unanimità o della maggioranza di tre quarti si applichi alla modifica di una disposizione del regolamento di esecuzione, è richiesta la maggioranza di tre quarti.

(3)   [Divergenze fra il presente atto e il regolamento di esecuzione] In caso di divergenze fra le disposizioni del presente atto e quelle del regolamento di esecuzione, prevalgono le prime.

CAPO VI

Revisione e modifica

Articolo 26

Revisione

(1)   [Conferenze di revisione] Il presente atto può essere riveduto da conferenze diplomatiche delle parti contraenti. La convocazione di una conferenza diplomatica è decisa dall’Assemblea.

(2)   [Revisione o modifica di determinati articoli] Conformemente alle disposizioni dell’articolo 27, gli articoli da 22 a 24 e l’articolo 27 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione che dall’Assemblea.

Articolo 27

Modifica di determinati articoli da parte dell’Assemblea

(1)   [Proposte di modifica]

a)

Le proposte di modifica degli articoli da 22 a 24 e del presente articolo possono essere presentate da ogni parte contraente o dal Direttore generale.

b)

Tali proposte sono comunicate dal Direttore generale alle parti contraenti almeno sei mesi prima di essere sottoposte all’esame dell’Assemblea.

(2)   [Maggioranze] L’adozione di qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 richiede la maggioranza di tre quarti; per modificare l’articolo 22 e il presente paragrafo occorre tuttavia la maggioranza di quattro quinti.

(3)   [Entrata in vigore]

a)

Salvo in caso di applicazione della lettera b), qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale abbia ricevuto, dai tre quarti delle parti contraenti che erano membri dell’Assemblea al momento in cui la modifica è stata adottata e che avevano il diritto di voto su tale modifica, le notifiche scritte attestanti l’accettazione della modifica conformemente alle rispettive norme costituzionali.

b)

Una modifica dell’articolo 22, paragrafi 3 o 4, o della presente lettera non entra in vigore se, entro sei mesi dall’adozione da parte dell’Assemblea, una parte contraente notifica al Direttore generale di non accettarla.

c)

Ogni modifica che entra in vigore conformemente alle disposizioni del presente paragrafo vincola tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono parti contraenti al momento in cui la modifica entra in vigore o che lo diventano in seguito.

CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 28

Condizioni e modalità per divenire parte del presente atto

(1)   [Condizioni] Fatto salvo quanto disposto all’articolo 29 e ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo,

(i.)

ogni Stato membro firmatario della Convenzione di Parigi può sottoscrivere il presente atto e divenirne parte;

(ii.)

qualsiasi altro Stato membro dell’Organizzazione può sottoscrivere il presente atto e divenirne parte se dichiara che la sua legislazione è conforme alle disposizioni della Convenzione di Parigi in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi;

(iii.)

qualsiasi organizzazione intergovernativa può sottoscrivere il presente atto e divenirne parte se almeno uno dei suoi Stati membri è firmatario della Convenzione di Parigi e se l’organizzazione intergovernativa dichiara che è stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a divenire parte del presente atto e che, in virtù del trattato costitutivo dell’organizzazione intergovernativa stessa, si applica una legislazione che consente di ottenere titoli di protezione regionali per quanto riguarda le indicazioni geografiche.

(2)   [Ratifica o adesione] Ogni Stato o organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 1 può depositare:

(i.)

uno strumento di ratifica se ha sottoscritto il presente atto, o

(ii.)

uno strumento di adesione, se non ha sottoscritto il presente atto.

(3)   [Data a partire dalla quale è valido il deposito]

a)

Fatto salvo quanto disposto alla lettera b), il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione è valido a partire dalla data di deposito di detto strumento.

b)

Il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di uno Stato che è membro di un’organizzazione intergovernativa e presso il quale la protezione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche può essere ottenuta unicamente in virtù della legislazione che si applica tra gli Stati membri dell’organizzazione intergovernativa è valido a partire dalla data in cui l’organizzazione intergovernativa ha depositato lo strumento di ratifica o di adesione se tale data è posteriore a quella in cui è stato depositato lo strumento dello Stato in questione. La presente lettera tuttavia non si applica nei confronti degli Stati firmatari dell’Accordo di Lisbona o dell’atto 1967 e lascia impregiudicata l’applicazione dell’articolo 31 per quanto concerne tali Stati.

Articolo 29

Data di validità delle ratifiche e delle adesioni

(1)   [Strumenti da considerare] Ai fini del presente articolo sono considerati soltanto gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative di cui all’articolo 28, paragrafo 1, e la cui data di validità è conforme all’articolo 28, paragrafo 3.

(2)   [Entrata in vigore del presente atto] Il presente atto entra in vigore tre mesi dopo che cinque parti che soddisfano i requisiti per l’adesione di cui all’articolo 28 hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione.

(3)   [Entrata in vigore delle ratifiche e delle adesioni]

a)

Gli Stati e le organizzazioni intergovernative che hanno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore del presente atto sono da esso vincolati a partire dalla data della sua entrata in vigore.

b)

Gli altri Stati e le altre organizzazioni intergovernative sono vincolati dal presente atto dopo tre mesi dalla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione oppure in qualsiasi data posteriore indicata in tale strumento.

(4)   [Registrazioni internazionali effettuate prima dell’adesione] Nel territorio dello Stato aderente e, se la parte contraente è un’organizzazione intergovernativa, nel territorio in cui si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa, le disposizioni del presente atto si applicano con riferimento alle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche già registrate in virtù di tale atto alla data alla quale prende effetto l’adesione, fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 4, e le disposizioni del Capo IV, che si applicano mutatis mutandis. Lo Stato o l’organizzazione intergovernativa aderente può altresì precisare, in una dichiarazione allegata al suo strumento di ratifica o di adesione, che il termine ultimo di cui all’articolo 15, paragrafo 1, e i periodi indicati all’articolo 17 sono prorogati conformemente alle procedure a tal fine prescritte nel regolamento di esecuzione.

Articolo 30

Divieto di riserve

Non sono ammesse riserve al presente atto.

Articolo 31

Applicazione dell’Accordo di Lisbona e dell’atto del 1967

(1)   [Relazioni fra gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e parte dell’Accordo di Lisbona o dell’atto del 1967] Per quanto riguarda le relazioni tra gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e dell’Accordo di Lisbona o dell’atto del 1967, si applica unicamente il presente atto. Tuttavia, con riferimento alle registrazioni internazionali delle denominazioni di origine in vigore a norma dell’Accordo di Lisbona o dell’atto del 1967, gli Stati accordano un livello di protezione perlomeno equivalente a quello prescritto nell’Accordo di Lisbona o nell’atto del 1967.

(2)   [Relazioni fra gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e dell’Accordo di Lisbona o dell’atto del 1967 e gli Stati che sono parte dell’Accordo di Lisbona o dell’atto del 1967 ma non del presente atto] Gli Stati che sono parte del presente atto e dell’Accordo di Lisbona o dell’atto del 1967 continuano ad applicare l’Accordo di Lisbona o l’atto del 1967, a seconda dei casi, nelle relazioni con gli Stati che sono parte dell’Accordo di Lisbona o dell’atto del 1967 ma che non sono parti del presente atto.

Articolo 32

Denuncia

(1)   [Notifica] Ogni parte contraente può denunciare il presente atto mediante una notifica indirizzata al Direttore generale.

(2)   [Data a partire dalla quale la denuncia ha effetto] La denuncia ha effetto un anno dopo che la notifica è pervenuta al Direttore generale o a qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. La denuncia non incide in alcun modo sull’applicazione del presente atto alle domande pendenti e alle registrazioni internazionali in vigore per quanto riguarda la parte contraente autrice della denuncia al momento in cui la denuncia ha effetto.

Articolo 33

Lingue del presente atto; firma

(1)   [Testi originali; testi ufficiali]

a)

Il presente atto è firmato in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

b)

Previa consultazione dei governi interessati, il Direttore generale elabora testi ufficiali in altre lingue che l’Assemblea può indicare.

(2)   [Termine per la firma] Il presente atto resta aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione per un anno a partire dalla sua adozione.

Articolo 34

Depositario

Il Direttore generale è il depositario del presente atto.


(1)  Dichiarazione concordata in merito all'articolo 11, paragrafo 2: ai fini del presente atto, si intende che, quando taluni elementi della denominazione o dell'indicazione che costituiscono la denominazione di origine o l'indicazione geografica hanno carattere generico nella parte contraente di origine, la loro protezione a norma del presente paragrafo non è richiesta nelle altre parti contraenti. Si precisa che un rifiuto o l'invalidazione di un marchio, o la constatazione di una violazione, nelle parti contraenti a norma delle disposizioni dell'articolo 11 non possono essere fondati sulla componente che ha un carattere generico.

(2)  Dichiarazione concordata in merito all’articolo 12: ai fini del presente atto, si intende che l'articolo 12 lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni del presente atto concernenti l'utilizzo anteriore poiché, prima della registrazione internazionale, la denominazione o l'indicazione che costituiscono la denominazione di origine o l'indicazione geografica possono già essere generiche, interamente o in parte, in una parte contraente diversa dalla parte contraente di origine, per esempio perché la denominazione o l'indicazione, o una loro parte, è identica a un termine abituale usato nel linguaggio corrente come nome comune di un prodotto o servizio nella parte contraente in questione o è identica al nome abituale di una varietà di uva in quella parte contraente.


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