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Document 02011R0540-20200603

    Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/2020-06-03

    02011R0540 — IT — 01.06.2020 — 056.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 540/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 25 maggio 2011

    recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 153 del 11.6.2011, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 541/2011 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno 2011

      L 153

    187

    11.6.2011

    ►M2

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 542/2011 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno 2011

      L 153

    189

    11.6.2011

    ►M3

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 702/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2011

      L 190

    28

    21.7.2011

    ►M4

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 703/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2011

      L 190

    33

    21.7.2011

    ►M5

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 704/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2011

      L 190

    38

    21.7.2011

    ►M6

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 705/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2011

      L 190

    43

    21.7.2011

    ►M7

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 706/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2011

      L 190

    50

    21.7.2011

    ►M8

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 736/2011 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2011

      L 195

    37

    27.7.2011

    ►M9

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 740/2011 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 2011

      L 196

    6

    28.7.2011

    ►M10

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 786/2011 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 2011

      L 203

    11

    6.8.2011

    ►M11

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 787/2011 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 2011

      L 203

    16

    6.8.2011

    ►M12

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 788/2011 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 2011

      L 203

    21

    6.8.2011

    ►M13

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 797/2011 DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2011

      L 205

    3

    10.8.2011

    ►M14

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 798/2011 DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2011

      L 205

    9

    10.8.2011

    ►M15

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 800/2011 DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2011

      L 205

    22

    10.8.2011

    ►M16

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 806/2011 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2011

      L 206

    39

    11.8.2011

    ►M17

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 807/2011 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2011

      L 206

    44

    11.8.2011

    ►M18

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 810/2011 DELLA COMMISSIONE dell’11 agosto 2011

      L 207

    7

    12.8.2011

    ►M19

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 820/2011 DELLA COMMISSIONE del 16 agosto 2011

      L 209

    18

    17.8.2011

    ►M20

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 974/2011 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 2011

      L 255

    1

    1.10.2011

    ►M21

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 993/2011 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 2011

      L 263

    1

    7.10.2011

    ►M22

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1022/2011 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 2011

      L 270

    20

    15.10.2011

    ►M23

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1100/2011 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2011

      L 285

    10

    1.11.2011

    ►M24

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1134/2011 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2011

      L 292

    1

    10.11.2011

    ►M25

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1143/2011 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2011

      L 293

    26

    11.11.2011

     M26

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1278/2011 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2011

      L 327

    49

    9.12.2011

    ►M27

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 87/2012 DELLA COMMISSIONE del 1o febbraio 2012

      L 30

    8

    2.2.2012

    ►M28

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 127/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2012

      L 41

    12

    15.2.2012

    ►M29

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 287/2012 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2012

      L 95

    7

    31.3.2012

    ►M30

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 359/2012 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2012

      L 114

    1

    26.4.2012

    ►M31

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 369/2012 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 2012

      L 116

    19

    28.4.2012

    ►M32

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 571/2012 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2012

      L 169

    46

    29.6.2012

    ►M33

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 582/2012 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2012

      L 173

    3

    3.7.2012

    ►M34

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 589/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 2012

      L 175

    7

    5.7.2012

    ►M35

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 595/2012 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2012

      L 176

    46

    6.7.2012

    ►M36

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 597/2012 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2012

      L 176

    54

    6.7.2012

    ►M37

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 608/2012 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2012

      L 177

    19

    7.7.2012

    ►M38

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 637/2012 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2012

      L 186

    20

    14.7.2012

    ►M39

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 735/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2012

      L 218

    3

    15.8.2012

    ►M40

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 746/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 agosto 2012

      L 219

    15

    17.8.2012

    ►M41

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1037/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2012

      L 308

    15

    8.11.2012

    ►M42

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1043/2012 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2012

      L 310

    24

    9.11.2012

    ►M43

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1197/2012 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2012

      L 342

    27

    14.12.2012

    ►M44

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1237/2012 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2012

      L 350

    55

    20.12.2012

    ►M45

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1238/2012 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2012

      L 350

    59

    20.12.2012

    ►M46

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 17/2013 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2013

      L 9

    5

    15.1.2013

    ►M47

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 22/2013 DELLA COMMISSIONE del 15 gennaio 2013

      L 11

    8

    16.1.2013

    ►M48

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 175/2013 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2013

      L 56

    4

    28.2.2013

    ►M49

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 187/2013 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2013

      L 62

    10

    6.3.2013

    ►M50

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 188/2013 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2013

      L 62

    13

    6.3.2013

    ►M51

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 190/2013 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2013

      L 62

    19

    6.3.2013

    ►M52

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 200/2013 DELLA COMMISSIONE dell’8 marzo 2013

      L 67

    1

    9.3.2013

    ►M53

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 201/2013 DELLA COMMISSIONE dell’8 marzo 2013

      L 67

    6

    9.3.2013

    ►M54

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 350/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 aprile 2013

      L 108

    9

    18.4.2013

    ►M55

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 355/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2013

      L 109

    14

    19.4.2013

    ►M56

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 356/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2013

      L 109

    18

    19.4.2013

    ►M57

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 365/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2013

      L 111

    27

    23.4.2013

    ►M58

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 366/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2013

      L 111

    30

    23.4.2013

    ►M59

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 367/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2013

      L 111

    33

    23.4.2013

    ►M60

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 368/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2013

      L 111

    36

    23.4.2013

    ►M61

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 369/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2013

      L 111

    39

    23.4.2013

    ►M62

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 373/2013 DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 2013

      L 112

    10

    24.4.2013

    ►M63

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 375/2013 DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 2013

      L 112

    15

    24.4.2013

    ►M64

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 378/2013 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 2013

      L 113

    5

    25.4.2013

     M65

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 485/2013 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2013

      L 139

    12

    25.5.2013

    ►M66

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 532/2013 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 2013

      L 159

    6

    11.6.2013

     M67

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 533/2013 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 2013

      L 159

    9

    11.6.2013

    ►M68

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 546/2013 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2013

      L 163

    17

    15.6.2013

    ►M69

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 568/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2013

      L 167

    33

    19.6.2013

    ►M70

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2013

      L 168

    18

    20.6.2013

     M71

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 762/2013 DELLA COMMISSIONE del 7 agosto 2013

      L 213

    14

    8.8.2013

    ►M72

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 767/2013 DELLA COMMISSIONE dell'8 agosto 2013

      L 214

    5

    9.8.2013

    ►M73

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 781/2013 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2013

      L 219

    22

    15.8.2013

    ►M74

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 790/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2013

      L 222

    6

    20.8.2013

    ►M75

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 798/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2013

      L 224

    9

    22.8.2013

    ►M76

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 802/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 2013

      L 225

    13

    23.8.2013

    ►M77

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 826/2013 DELLA COMMISSIONE del 29 agosto 2013

      L 232

    13

    30.8.2013

    ►M78

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 827/2013 DELLA COMMISSIONE del 29 agosto 2013

      L 232

    18

    30.8.2013

    ►M79

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 828/2013 DELLA COMMISSIONE del 29 agosto 2013

      L 232

    23

    30.8.2013

    ►M80

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 829/2013 DELLA COMMISSIONE del 29 agosto 2013

      L 232

    29

    30.8.2013

    ►M81

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 832/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2013

      L 233

    3

    31.8.2013

    ►M82

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 833/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2013

      L 233

    7

    31.8.2013

    ►M83

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1031/2013 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2013

      L 283

    17

    25.10.2013

    ►M84

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1089/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 2013

      L 293

    31

    5.11.2013

    ►M85

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1124/2013 DELLA COMMISSIONE dell’8 novembre 2013

      L 299

    34

    9.11.2013

     M86

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1136/2013 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2013

      L 302

    34

    13.11.2013

    ►M87

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1150/2013 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2013

      L 305

    13

    15.11.2013

    ►M88

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2013

      L 309

    17

    19.11.2013

    ►M89

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1166/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2013

      L 309

    22

    19.11.2013

    ►M90

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1175/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2013

      L 312

    18

    21.11.2013

    ►M91

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1176/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2013

      L 312

    23

    21.11.2013

    ►M92

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1177/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2013

      L 312

    28

    21.11.2013

     M93

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1178/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2013

      L 312

    33

    21.11.2013

    ►M94

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1187/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2013

      L 313

    42

    22.11.2013

    ►M95

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1192/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2013

      L 314

    6

    23.11.2013

    ►M96

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1195/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2013

      L 315

    27

    26.11.2013

    ►M97

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1199/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 2013

      L 315

    69

    26.11.2013

     M98

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 85/2014 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2014

      L 28

    34

    31.1.2014

    ►M99

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 140/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2014

      L 44

    35

    14.2.2014

    ►M100

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 141/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2014

      L 44

    40

    14.2.2014

    ►M101

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 143/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2014

      L 45

    1

    15.2.2014

    ►M102

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 144/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2014

      L 45

    7

    15.2.2014

    ►M103

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 145/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2014

      L 45

    12

    15.2.2014

    ►M104

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2014

      L 46

    3

    18.2.2014

    ►M105

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 151/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014

      L 48

    1

    19.2.2014

    ►M106

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 154/2014 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2014

      L 50

    7

    20.2.2014

     M107

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 187/2014 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2014

      L 57

    24

    27.2.2014

    ►M108

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 192/2014 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2014

      L 59

    20

    28.2.2014

    ►M109

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 193/2014 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2014

      L 59

    25

    28.2.2014

    ►M110

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 462/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 2014

      L 134

    28

    7.5.2014

    ►M111

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 485/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2014

      L 138

    65

    13.5.2014

    ►M112

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 486/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2014

      L 138

    70

    13.5.2014

     M113

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 487/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2014

      L 138

    72

    13.5.2014

    ►M114

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 496/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 2014

      L 143

    1

    15.5.2014

    ►M115

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 504/2014 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 2014

      L 145

    28

    16.5.2014

    ►M116

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 563/2014 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 2014

      L 156

    5

    24.5.2014

    ►M117

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 571/2014 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 2014

      L 157

    96

    27.5.2014

     M118

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 629/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2014

      L 174

    33

    13.6.2014

    ►M119

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 632/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2014

      L 175

    1

    14.6.2014

     M120

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 678/2014 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2014

      L 180

    11

    20.6.2014

     M121

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 878/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 agosto 2014

      L 240

    18

    13.8.2014

    ►M122

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 880/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 agosto 2014

      L 240

    22

    13.8.2014

    ►M123

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 890/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2014

      L 243

    42

    15.8.2014

    ►M124

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 891/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2014

      L 243

    47

    15.8.2014

    ►M125

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 916/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 2014

      L 251

    16

    23.8.2014

    ►M126

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 917/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 2014

      L 251

    19

    23.8.2014

    ►M127

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 918/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 2014

      L 251

    24

    23.8.2014

    ►M128

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 921/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2014

      L 252

    3

    26.8.2014

    ►M129

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 922/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2014

      L 252

    6

    26.8.2014

    ►M130

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1316/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2014

      L 355

    1

    12.12.2014

    ►M131

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1330/2014 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2014

      L 359

    85

    16.12.2014

    ►M132

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1334/2014 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2014

      L 360

    1

    17.12.2014

    ►M133

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2015/51 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2015

      L 9

    22

    15.1.2015

    ►M134

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2015/58 DELLA COMMISSIONE del 15 gennaio 2015

      L 10

    25

    16.1.2015

     M135

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2015/232 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2015

      L 39

    7

    14.2.2015

    ►M136

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/306 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2015

      L 56

    1

    27.2.2015

    ►M137

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2015/307 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2015

      L 56

    6

    27.2.2015

     M138

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2015/308 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2015

      L 56

    9

    27.2.2015

    ►M139

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/404 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2015

      L 67

    6

    12.3.2015

     M140

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/415 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2015

      L 68

    28

    13.3.2015

     M141

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/418 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2015

      L 68

    36

    13.3.2015

    ►M142

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/543 DELLA COMMISSIONE del 1o aprile 2015

      L 90

    1

    2.4.2015

    ►M143

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/553 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2015

      L 92

    86

    8.4.2015

    ►M144

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/762 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2015

      L 120

    6

    13.5.2015

    ►M145

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1106 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 2015

      L 181

    70

    9.7.2015

    ►M146

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1107 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 2015

      L 181

    72

    9.7.2015

    ►M147

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1108 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 2015

      L 181

    75

    9.7.2015

    ►M148

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1115 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2015

      L 182

    22

    10.7.2015

    ►M149

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1116 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2015

      L 182

    26

    10.7.2015

    ►M150

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1154 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2015

      L 187

    18

    15.7.2015

    ►M151

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1165 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 2015

      L 188

    30

    16.7.2015

    ►M152

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1166 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 2015

      L 188

    34

    16.7.2015

    ►M153

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1176 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2015

      L 192

    1

    18.7.2015

    ►M154

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1192 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2015

      L 193

    124

    21.7.2015

    ►M155

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1201 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2015

      L 195

    37

    23.7.2015

    ►M156

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1295 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 2015

      L 199

    8

    29.7.2015

    ►M157

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1392 DELLA COMMISSIONE del 13 agosto 2015

      L 215

    34

    14.8.2015

    ►M158

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1396 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2015

      L 216

    1

    15.8.2015

    ►M159

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1397 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2015

      L 216

    3

    15.8.2015

     M160

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1885 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2015

      L 276

    48

    21.10.2015

    ►M161

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2033 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 2015

      L 298

    8

    14.11.2015

    ►M162

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2047 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2015

      L 300

    8

    17.11.2015

    ►M163

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2069 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2015

      L 301

    42

    18.11.2015

    ►M164

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2084 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2015

      L 302

    89

    19.11.2015

    ►M165

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2085 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2015

      L 302

    93

    19.11.2015

    ►M166

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2105 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2015

      L 305

    31

    21.11.2015

    ►M167

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2198 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2015

      L 313

    35

    28.11.2015

    ►M168

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2233 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2015

      L 317

    26

    3.12.2015

    ►M169

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/139 DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 2016

      L 27

    7

    3.2.2016

    ►M170

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/146 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 2016

      L 30

    7

    5.2.2016

    ►M171

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/147 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 2016

      L 30

    12

    5.2.2016

    ►M172

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/177 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2016

      L 35

    1

    11.2.2016

    ►M173

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/182 DELLA COMMISSIONE dell'11 febbraio 2016

      L 37

    40

    12.2.2016

    ►M174

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/370 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2016

      L 70

    7

    16.3.2016

    ►M175

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/389 DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 2016

      L 73

    77

    18.3.2016

    ►M176

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/548 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 2016

      L 95

    1

    9.4.2016

     M177

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/549 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 2016

      L 95

    4

    9.4.2016

    ►M178

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/560 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2016

      L 96

    23

    12.4.2016

    ►M179

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/636 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2016

      L 108

    22

    23.4.2016

    ►M180

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/638 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2016

      L 108

    28

    23.4.2016

    ►M181

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/864 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2016

      L 144

    32

    1.6.2016

    ►M182

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/871 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno 2016

      L 145

    4

    2.6.2016

    ►M183

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/872 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno 2016

      L 145

    7

    2.6.2016

     M184

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/950 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2016

      L 159

    3

    16.6.2016

    ►M185

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/951 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2016

      L 159

    6

    16.6.2016

    ►M186

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/952 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2016

      L 159

    10

    16.6.2016

     M187

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1056 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2016

      L 173

    52

    30.6.2016

     M188

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1313 DELLA COMMISSIONE del 1o agosto 2016

      L 208

    1

    2.8.2016

    ►M189

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1414 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2016

      L 230

    16

    25.8.2016

    ►M190

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1423 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2016

      L 231

    20

    26.8.2016

    ►M191

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1424 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2016

      L 231

    25

    26.8.2016

    ►M192

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1425 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2016

      L 231

    30

    26.8.2016

    ►M193

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1426 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2016

      L 231

    34

    26.8.2016

    ►M194

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1429 DELLA COMMISSIONE del 26 agosto 2016

      L 232

    1

    27.8.2016

    ►M195

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1978 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 2016

      L 305

    23

    12.11.2016

     M196

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2016 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2016

      L 312

    21

    18.11.2016

    ►M197

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2035 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2016

      L 314

    7

    22.11.2016

    ►M198

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/157 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2017

      L 25

    5

    31.1.2017

    ►M199

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/195 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2017

      L 31

    21

    4.2.2017

    ►M200

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/239 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2017

      L 36

    39

    11.2.2017

    ►M201

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/244 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2017

      L 36

    54

    11.2.2017

    ►M202

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/270 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2017

      L 40

    48

    17.2.2017

    ►M203

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/359 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 2017

      L 54

    8

    1.3.2017

    ►M204

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/360 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 2017

      L 54

    11

    1.3.2017

    ►M205

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/375 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2017

      L 58

    3

    4.3.2017

    ►M206

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/406 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2017

      L 63

    83

    9.3.2017

    ►M207

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/407 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2017

      L 63

    87

    9.3.2017

    ►M208

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/408 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2017

      L 63

    91

    9.3.2017

    ►M209

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/409 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2017

      L 63

    95

    9.3.2017

    ►M210

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/419 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 2017

      L 64

    4

    10.3.2017

    ►M211

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/428 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2017

      L 66

    1

    11.3.2017

    ►M212

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/438 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2017

      L 67

    67

    14.3.2017

    ►M213

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/555 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2017

      L 80

    1

    25.3.2017

    ►M214

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/725 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 2017

      L 107

    24

    25.4.2017

    ►M215

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/753 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2017

      L 113

    24

    29.4.2017

    ►M216

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/755 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2017

      L 113

    35

    29.4.2017

    ►M217

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/781 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 2017

      L 118

    1

    6.5.2017

    ►M218

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/805 DELLA COMMISSIONE dell'11 maggio 2017

      L 121

    26

    12.5.2017

    ►M219

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/806 DELLA COMMISSIONE dell'11 maggio 2017

      L 121

    31

    12.5.2017

    ►M220

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/831 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2017

      L 124

    27

    17.5.2017

     M221

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/841 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2017

      L 125

    12

    18.5.2017

    ►M222

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/842 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2017

      L 125

    16

    18.5.2017

    ►M223

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/843 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2017

      L 125

    21

    18.5.2017

    ►M224

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/855 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 2017

      L 128

    10

    19.5.2017

    ►M225

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/856 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 2017

      L 128

    14

    19.5.2017

    ►M226

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1113 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2017

      L 162

    27

    23.6.2017

    ►M227

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1114 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2017

      L 162

    32

    23.6.2017

    ►M228

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1115 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2017

      L 162

    38

    23.6.2017

    ►M229

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1125 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2017

      L 163

    10

    24.6.2017

    ►M230

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1186 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 2017

      L 171

    131

    4.7.2017

    ►M231

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1455 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2017

      L 208

    28

    11.8.2017

    ►M232

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1491 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2017

      L 216

    15

    22.8.2017

    ►M233

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1496 DELLA COMMISSIONE del 23 agosto 2017

      L 218

    7

    24.8.2017

    ►M234

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1506 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2017

      L 222

    21

    29.8.2017

     M235

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1511 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2017

      L 224

    115

    31.8.2017

    ►M236

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1527 DELLA COMMISSIONE del 6 settembre 2017

      L 231

    3

    7.9.2017

    ►M237

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1529 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2017

      L 232

    1

    8.9.2017

    ►M238

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1530 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2017

      L 232

    4

    8.9.2017

    ►M239

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1531 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2017

      L 232

    6

    8.9.2017

    ►M240

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2066 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 2017

      L 295

    43

    14.11.2017

    ►M241

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2069 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 2017

      L 295

    51

    14.11.2017

    ►M242

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2090 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2017

      L 297

    22

    15.11.2017

    ►M243

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2091 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2017

      L 297

    25

    15.11.2017

    ►M244

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2324 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2017

      L 333

    10

    15.12.2017

    ►M245

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/84 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2018

      L 16

    8

    20.1.2018

    ►M246

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/112 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2018

      L 20

    3

    25.1.2018

    ►M247

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/113 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2018

      L 20

    7

    25.1.2018

    ►M248

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/184 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 2018

      L 34

    10

    8.2.2018

    ►M249

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/185 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 2018

      L 34

    13

    8.2.2018

    ►M250

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/291 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2018

      L 55

    30

    27.2.2018

    ►M251

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/309 DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 2018

      L 60

    16

    2.3.2018

    ►M252

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/524 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo2018

      L 88

    4

    4.4.2018

    ►M253

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/660 DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 2018

      L 110

    122

    30.4.2018

    ►M254

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/670 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2018

      L 113

    1

    3.5.2018

    ►M255

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/679 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2018

      L 114

    18

    4.5.2018

    ►M256

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/690 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2018

      L 117

    3

    8.5.2018

    ►M257

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/691 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2018

      L 117

    6

    8.5.2018

    ►M258

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/692 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2018

      L 117

    9

    8.5.2018

    ►M259

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/710 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 2018

      L 119

    31

    15.5.2018

    ►M260

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/755 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 2018

      L 128

    4

    24.5.2018

    ►M261

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/783 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 2018

      L 132

    31

    30.5.2018

    ►M262

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/784 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 2018

      L 132

    35

    30.5.2018

    ►M263

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/785 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 2018

      L 132

    40

    30.5.2018

     M264

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/917 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2018

      L 163

    13

    28.6.2018

    ►M265

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1019 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 2018

      L 183

    14

    19.7.2018

    ►M266

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1043 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 2018

      L 188

    9

    25.7.2018

    ►M267

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1060 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2018

      L 190

    3

    27.7.2018

    ►M268

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1061 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2018

      L 190

    8

    27.7.2018

    ►M269

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1075 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 2018

      L 194

    36

    31.7.2018

    ►M270

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1260 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2018

      L 238

    30

    21.9.2018

     M271

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1262 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2018

      L 238

    62

    21.9.2018

    ►M272

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1264 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2018

      L 238

    71

    21.9.2018

    ►M273

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1265 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2018

      L 238

    77

    21.9.2018

    ►M274

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1266 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2018

      L 238

    81

    21.9.2018

    ►M275

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1278 DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 2018

      L 239

    4

    24.9.2018

    ►M276

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1295 DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 2018

      L 243

    7

    27.9.2018

    ►M277

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1495 DELLA COMMISSIONE dell'8 ottobre 2018

      L 253

    1

    9.10.2018

    ►M278

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1500 DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre 2018

      L 254

    1

    10.10.2018

    ►M279

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1501 DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre 2018

      L 254

    4

    10.10.2018

    ►M280

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1532 DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 2018

      L 257

    10

    15.10.2018

     M281

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1796 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2018

      L 294

    15

    21.11.2018

    ►M282

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1865 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2018

      L 304

    6

    29.11.2018

    ►M283

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1913 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2018

      L 311

    13

    7.12.2018

    ►M284

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1914 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2018

      L 311

    17

    7.12.2018

    ►M285

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1915 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2018

      L 311

    20

    7.12.2018

    ►M286

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1916 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2018

      L 311

    24

    7.12.2018

    ►M287

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1917 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2018

      L 311

    27

    7.12.2018

    ►M288

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1981 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2018

      L 317

    16

    14.12.2018

    ►M289

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/139 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2019

      L 26

    4

    30.1.2019

    ►M290

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/147 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2019

      L 27

    14

    31.1.2019

    ►M291

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/149 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2019

      L 27

    20

    31.1.2019

    ►M292

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/151 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2019

      L 27

    26

    31.1.2019

    ►M293

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/158 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2019

      L 31

    21

    1.2.2019

    ►M294

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/168 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2019

      L 33

    1

    5.2.2019

    ►M295

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/291 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2019

      L 48

    17

    20.2.2019

    ►M296

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/324 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2019

      L 57

    1

    26.2.2019

    ►M297

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/337 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2019

      L 60

    12

    28.2.2019

    ►M298

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/344 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 2019

      L 62

    7

    1.3.2019

    ►M299

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/481 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2019

      L 82

    19

    25.3.2019

    ►M300

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/676 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2019

      L 114

    12

    30.4.2019

    ►M301

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/677 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2019

      L 114

    15

    30.4.2019

    ►M302

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/706 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2019

      L 120

    11

    8.5.2019

    ►M303

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/707 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2019

      L 120

    16

    8.5.2019

    ►M304

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/716 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2019

      L 122

    39

    10.5.2019

    ►M305

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/717 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2019

      L 122

    44

    10.5.2019

    ►M306

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/989 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2019

      L 160

    11

    18.6.2019

    ►M307

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1085 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2019

      L 171

    110

    26.6.2019

    ►M308

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1090 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2019

      L 173

    39

    27.6.2019

    ►M309

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1100 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2019

      L 175

    17

    28.6.2019

    ►M310

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1101 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2019

      L 175

    20

    28.6.2019

    ►M311

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1137 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 2019

      L 180

    3

    4.7.2019

    ►M312

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1138 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 2019

      L 180

    8

    4.7.2019

    ►M313

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1589 DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 2019

      L 248

    24

    27.9.2019

    ►M314

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1605 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 2019

      L 250

    49

    30.9.2019

    ►M315

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1606 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 2019

      L 250

    53

    30.9.2019

    ►M316

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1675 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 2019

      L 257

    6

    8.10.2019

    ►M317

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1690 DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre 2019

      L 259

    2

    10.10.2019

    ►M318

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2094 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2019

      L 317

    102

    9.12.2019

    ►M319

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/17 DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 2020

      L 7

    11

    13.1.2020

    ►M320

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/18 DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 2020

      L 7

    14

    13.1.2020

    ►M321

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/23 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 2020

      L 8

    8

    14.1.2020

    ►M322

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/421 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2020

      L 84

    7

    20.3.2020

    ►M323

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/616 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 2020

      L 143

    1

    6.5.2020

    ►M324

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/617 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 2020

      L 143

    6

    6.5.2020


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 026, 28.1.2012, pag.  38 (540/2011)

    ►C2

    Rettifica, GU L 235, 4.9.2013, pag.  12 (200/2013)

    ►C3

    Rettifica, GU L 277, 22.10.2015, pag.  60 (140/2014)

    ►C4

    Rettifica, GU L 107, 25.4.2017, pag.  61 (2015/1176)

    ►C5

    Rettifica, GU L 002, 5.1.2018, pag.  15 (2017/842)




    ▼B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 540/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 25 maggio 2011

    recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    ▼M1

    Articolo 1

    Le sostanze attive indicate nella parte A dell'allegato sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    ▼M166

    Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte B dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze di base approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte C dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze attive a basso rischio approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte D dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze candidate alla sostituzione approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte E dell'allegato contenuto nel presente regolamento.

    ▼B

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 14 giugno 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ▼M110

    ALLEGATO SOSTANZE ATTIVE

    ▼M1

    PARTE A

    Sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009

    Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nella presente parte:

    ▼B

    — 
    per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per ciascuna sostanza si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle relative appendici I e II;
    — 
    gli Stati membri tengono disponibili tutti i rapporti di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009) per consultazione delle eventuali parti interessate o li rendono ad esse disponibili su richiesta specifica.



    Numero

    Nome comune, numeri d'identificazione

    Denominazione IUPAC

    Purezza (1)

    Data di approvazione

    Scadenza dell'approvazione

    Disposizioni specifiche

    ▼M6 —————

    ▼M4 —————

    ▼M18 —————

    ▼M13 —————

    ▼M5 —————

    ▼M8 —————

    ▼M169 —————

    ▼M3 —————

    ▼M181 —————

    ▼M162 —————

    ▼M253 —————

    ▼M170 —————

    ▼M155 —————

    ▼M182 —————

    ▼M280 —————

    ▼M148 —————

    ▼M198 —————

    ▼M136 —————

    ▼M233 —————

    ▼M175 —————

    ▼M22

    21

    Ciclanilide

    N. CAS 113136-77-9

    N. CIPAC 586

    Non disponibile

    960  g/kg

    1o novembre 2001

    31 ottobre 2011

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

    L’impurezza di 2,4-dicloroanilina (2,4-DCA) nella sostanza attiva prodotta industrialmente non deve essere superiore a 1 g/kg.

    Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.

    ▼M152 —————

    ▼M279 —————

    ▼M173 —————

    ▼M244 —————

    ▼M191 —————

    ▼M161 —————

    ▼M183 —————

    ▼M193 —————

    ▼M171 —————

    ▼M205 —————

    ▼M150 —————

    ▼M24

    33

    Cinidon etile

    N. CAS: 142891-20-1

    N. CIPAC: 598

    (Z)-etil 2-cloro-3-[2-cloro-5-(cicloes-1-ene-1,2-dicarbossimido)fenil]acrilato

    940  g/kg

    1o ottobre 2002

    30 settembre 2012

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cinidon etile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. Nell’ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri:

    — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli (ad esempio suoli con pH neutro o elevato) e/o alle condizioni climatiche,

    — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    ▼M215 —————

    ▼B

    35

    Famoxadone

    N. CAS 131807-57-3

    N. CIPAC 594

    3-anilino-5-metil-5-(4-fenossifenil)-1,3-ossazolidin-2,4-dione

    960  g/kg

    1o ottobre 2002

    ►M303  30 giugno 2020 ◄

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul famoxadone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprilee 2002. In base a tale valutazione globale:

    — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi cronici potenziali della sostanza madre o dei metaboliti per i lombrichi,

    — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

    — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori.

    ▼M159 —————

    ▼M324 —————

    ▼M190 —————

    ▼B

    39

    Flumiossazina

    N. CAS 103361-09-7

    N. CIPAC 578

    N-(7-fluoro-3,4-diidro-3-osso-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzossazin-6-il)cicloes-1-ene-1,2-dicarbossammide

    960  g/kg

    1o gennaio 2003

    ►M303  30 giugno 2020 ◄

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla flumiossazina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 giugno 2002. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

    — devono prestare particolare attenzione ai rischi per le alghe e le piante acquatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    40

    Deltametrina

    N. CAS 52918-63-5

    N. CIPAC 333

    (S)-α-ciano-3-fenossibenzil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2dimetilciclopropano carbossilato

    980  g/kg

    1o novembre 2003

    ►M313  31ottobre 2020 ◄

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

    Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla deltametrina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 18 ottobre 2002. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

    — devono prestare particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano le adeguate misure di protezione,

    — devono monitorare la situazione dell'esposizione alimentare acuta dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui,

    — devono prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici, le api e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M239 —————

    ▼M265 —————

    ▼B

    43

    Etossisulfuron

    N. CAS 126801-58-9

    N. CIPAC 591

    3-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-1-(2-etossifenossi-sulfonil)urea

    950  g/kg

    1o luglio 2003

    30 giugno 2013

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etossisulforon, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002.

    Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di piante acquatiche ed alghe non bersaglio in canali di scolo. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M323 —————

    ▼B

    45

    Oxadiargil

    N. CAS 39807-15-3

    N. CIPAC 604

    5-tert-butil-3-(2,4-dicloro-5-propargilossifenil)-1,3,4 oxadiazol-2-(3H)-one

    980  g/kg

    1o luglio 2003

    30 giugno 2013

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'oxadiargil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002.

    In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di alghe e piante acquatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

    46

    Ciazofamid

    N. CAS 120116-88-3

    N. CIPAC 653

    4-cloro-2ciano-N,N-dimetil-5-P-tolilimidazolo -1-sulfonammide

    935  g/kg

    1o luglio 2003

    ►M303  31 luglio 2020 ◄

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciazofamid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In base a tale valutazione globale:

    — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici,

    — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla cinetica di degradazione del metabolita CTCA nel suono, soprattutto nelle regioni europee settentrionali.

    Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi o limitazioni d'uso.

    ▼M232 —————

    ▼B

    48

    Beta-ciflutrin

    N. CAS 68359-37-5 (stereochimica non stabilita)

    N. CIPAC 482

    Estere (SR)-α-ciano- (4-fluoro-3-fenossi-fenil) metilico dell'acido (1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilico

    965  g/kg

    1o gennaio 2004

    ►M313  31ottobre 2020 ◄

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

    Gli usi diversi da trattamenti su piante ornamentali in serre e su sementi non sono al momento adeguatamente suffragati da dati probanti e non è stata dimostrata la loro accettabilità in base ai criteri dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009. A sostegno delle autorizzazioni per i suddetti usi dovranno essere prodotti o presentati agli Stati membri dati ed informazioni a dimostrazione della loro accettabilità per i consumatori umani e per l'ambiente. Si tratta in particolare di dati atti a valutare dettagliatamente i rischi degli usi fogliari all'aperto e i rischi connessi con la dieta alimentare di trattamenti fogliari su colture commestibili.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul beta-ciflutrin, in particolare del e relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In base a tale valutazione globale:

    — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere adeguate misure di attenuazione dei rischi.

    49

    Ciflutrin

    N. CAS 68359-37-5 (stereochimica non stabilita)

    N. CIPAC 385

    (RS),-α-ciano-4-fluoro-3-fenossibenzil-(1RS, 3RS; 1RS, 3SR) -3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimeticiclopropanecarbossilato

    920  g/kg

    1o gennaio 2004

    31 dicembre 2013

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

    Gli usi diversi da trattamenti su piante ornamentali in serre e su sementi non sono al momento adeguatamente suffragati da dati probanti e non è stata dimostrata la loro accettabilità in base ai criteri dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009. A sostegno delle autorizzazioni per i suddetti usi dovranno essere prodotti o presentati agli Stati membri dati ed informazioni a dimostrazione della loro accettabilità per i consumatori umani e per l'ambiente. Si tratta in particolare di dati atti a valutare dettagliatamente i rischi degli usi fogliari all'aperto e i rischi connessi con la dieta alimentare di trattamenti fogliari su colture commestibili.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciflutrin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In base a tale valutazione globale:

    — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere adeguate misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M243 —————

    ▼M201 —————

    ▼M234 —————

    ▼M227 —————

    ▼M251 —————

    ▼M260 —————

    ▼B

    56

    Mecoprop

    N. CAS 7085-19-0

    N. CIPAC 51

    (RS)-acido-2-(4-cloro-o-tolilossi)-propionico

    930  g/kg

    1o giugno 2004

    31 maggio 2014

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mecoprop, in particolare delle relative appendici I e II, stabilite dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2003. In base a tale valutazione globale:

    — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

    — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

    57

    Mecoprop-P

    N. CAS 16484-77-8

    N. CIPAC 475

    (R)-acido-2-(4-cloro-o-tolilossi)-propionico

    860  g/kg

    1o giugno 2004

    ►M318  31 gennaio 2021 ◄

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mecoprop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2003. In base a tale valutazione globale:

    — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M282 —————

    ▼M267 —————

    ▼M268 —————

    ▼M214 —————

    ▼M266 —————

    ▼M305 —————

    ▼M287 —————

    ▼B

    65

    Flufenacet

    N. CAS 142459-58-3

    N. CIPAC 588

    4′-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide

    950  g/kg

    1o gennaio 2004

    ►M313  31ottobre 2020 ◄

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flufenacet, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

    — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle alghe e delle piante acquatiche,

    — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori.

    Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M207 —————

    ▼M311 —————

    ▼M231 —————

    ▼B

    69

    Fostiazato

    N. CAS 98886-44-3

    N. CIPAC 585

    (RS)-S-sec-butil O-etil 2-oxo-1,3-tiazolidin-3-ilfosfonotioato

    930  g/kg

    1o gennaio 2004

    ►M313  31ottobre 2020 ◄

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida o nematocida.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fostiazato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri:

    — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici, in particolare se la sostanza viene applicata durante il periodo della nidificazione,

    — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi terricoli non bersaglio.

    Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Al fine di limitare il rischio potenziale per gli uccelli di piccole dimensioni, le autorizzazioni dei prodotti devono esigere un livello assai elevato di incorporazione dei granuli nel suolo.

    Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

    ▼M259 —————

    ▼M222 —————

    ▼B

    72

    Molinate

    N. CAS 2212-67-1

    N. CIPAC 235

    S-etil azepan-1-carbotioato;

    S-etil peridroazepin-1-carbotioato;

    S-etil periodroazepin-1-tiocarbossilato

    950  g/kg

    1o agosto 2004

    31 luglio 2014

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul molinate, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In base a tale valutazione globale:

    — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

    — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di trasporto a breve distanza della sostanza attiva nell'aria.

    ▼M278 —————

    ▼B

    74

    Ziram

    N. CAS 137-30-4

    N. CIPAC 31

    Bis (N-dimetil-ditiocarbammato) di zinco

    950 g/kg (specifiche FAO)

    Arsenico: max. 250 mg/kg

    Acqua: max. 1,5 %

    1o agosto 2004

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida o repellente.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo ziram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In base a tale valutazione globale:

    — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio e degli organismi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi,

    — gli Stati membri devono osservare la situazione di esposizione alimentare acuta dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui.

    ▼M216 —————

    ▼M228 —————

    ▼M258 —————

    ▼M306 —————

    ▼M226 —————

    ▼M218 —————

    ▼B

    81

    Pyraclostrobin

    N. CAS 175013-18-0

    N. CIPAC 657

    Methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate

    975 g/kg

    L'impurezza di fabbricazione del dimetilsolfato (DMS) è considerata importante sul piano tossicologico e la sua concentrazione nel prodotto tecnico non deve essere superiore a 0,0001 %.

    1o giugno 2004

    ►M318  31 gennaio 2021 ◄

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida o come fitoregolatore.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pyraclostrobin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

    — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, in particolare dei pesci,

    — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi e dei lombrichi.

    Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

    ▼M284 —————

    ▼M317 —————

    ▼B

    84

    Benalaxyl

    N. CAS 71626-11-4

    N. CIPAC 416

    Methyl N-phenylacetyl–N-2, 6-xylyl–DL-alaninate

    960  g/kg

    1o marzo 2005

    ►M303  31 luglio 2020 ◄

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul benalaxyl, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    85

    Bromoxynil

    N. CAS 1689-84-5

    N. CIPAC 87

    3,5 dibromo – 4- hydroxybenzonitrile

    970  g/kg

    1o marzo 2005

    ►M303  31 luglio 2020 ◄

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bromoxynil, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici, in particolare se la sostanza viene applicata in inverno, e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M309 —————

    ▼B

    87

    Ioxynil

    N. CAS 13684-83-4

    N. CIPAC 86

    4- hydroxy- 3,5- di-iodobenzonitrile

    960  g/kg

    1o marzo 2005

    28 febbraio 2015

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'ioxynil, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici, in particolare se la sostanza viene applicata in inverno, e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    88

    Phenmedipham

    N. CAS 13684-63-4

    N. CIPAC 77

    Methyl 3-(3-methylcarbaniloyl oxy)carbanilate;

    3-methoxycarbonylaminophe nyl 3′-methylcarbanilate

    Min. 970 g/kg

    1o marzo 2005

    ►M303  31 luglio 2020 ◄

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul phenmedipham, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    89

    Pseudomonas chlororaphis

    Ceppo: MA 342

    N. CIPAC 574

    Non pertinente

    La quantità del metabolita secondario 2,3-deepoxy-2,3-didehydro-rhizoxin (DDR) nel prodotto fermentato al momento della formulazione non deve superare il LOQ (2 mg/l).

    1o ottobre 2004

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per la concia delle sementi in impianti chiusi.

    Al momento della concessione delle autorizzazioni, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo pseudomonas chlororaphis, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 30 marzo 2004.

    Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

    90

    Mepanipyrim

    N. CAS 110235-47-7

    N. CIPAC 611

    N-(4-metil-6-prop-1-inilpirimidin-2-il)anilina

    960  g/kg

    1o ottobre 2004

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mepanipyrim, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 30 marzo 2004.

    In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M247 —————

    ▼M321 —————

    ▼M269 —————

    ▼B

    94

    Imazosulfuron

    N. CAS 122548-33-8

    N. CIPAC 590

    1-(2-chloroimidazo[1,2-α]pyridin-3-ylsul-phonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea

    ≥ 980 g/kg

    1o aprile 2005

    ►M43  31 luglio 2017 ◄

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’imazosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’8 ottobre 2004.

    In tale valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche e terrestri non bersaglio. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M246 —————

    ▼M293 —————

    ▼B

    97

    S-metolachlor

    N. CAS 87392-12-9

    (S-isomero)

    178961-20-1o (R-isomero)

    N. CIPAC 607

    Miscela di:

    (aRS, 1o S)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide (80-100 %)

    e:

    (aRS, 1o R)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide (20-0 %)

    ≥ 960 g/kg

    1o aprile 2005

    ►M303  31 luglio 2020 ◄

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul metolachlor, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’8 ottobre 2004.

    Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

    — devono prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee, in particolare della sostanza attiva e dei suoi metaboliti CGA 51202 e CGA 354743, quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o alle condizioni climatiche,

    — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche.

    Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M292 —————

    ▼B

    99

    Etoxazole

    N. CAS 153233-91-1

    N. CIPAC 623

    (RS)-5-terz-butil-2-[2-(2,6-difluorofenil)-4,5-diidro-1,3-ossazol-4-il]fenetolo

    ≥ 948 g/kg

    1o giugno 2005

    ►M303  31 luglio 2020 ◄

    Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’etoxazole, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata il 3 dicembre 2004 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

    Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

    100

    Tepraloxydim

    N. CAS 149979-41-9

    N. CIPAC 608

    (EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-cloroallilossimmino]propil}-3-idrossi-5-peridropiran-4-ilcicloes-2-en-1-one

    ≥ 920 g/kg

    1o giugno 2005

    ►M134  31 maggio 2015 ◄

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tepraloxydim, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2004.

    In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi terrestri non bersaglio.

    Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M301 —————

    ▼B

    102

    Clorotoluron (stereochimica non stabilita)

    N. CAS 15545-48-9

    N. CIPAC 217

    3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylurea

    975  g/kg

    1o marzo 2006

    ►M313  31ottobre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clorotoluron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    103

    Cipermetrina

    N. CAS 52315-07-8

    N. CIPAC 332

    (RS)-alfa-Ciano-3-fenossibenzil (1RS)-cis-trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato

    (4 coppie di isomeri: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4)

    900  g/kg

    1o marzo 2006

    ►M313  31ottobre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla cipermetrina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. In base a tale valutazione globale:

    — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, delle api e degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

    — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione.

    104

    Daminozide

    N. CAS 1596-84-5

    N. CIPAC 330

    Acido N-dimetilaminosuccinamico

    990 g/kg

    Impurezze:

    — N-nitrosodimetilamina: non più di 2,0 mg/kg

    — 1,1-dimetilidrazide: non più di 30 mg/kg

    1o marzo 2006

    ►M313  31ottobre 2020 ◄

    PARTE A

    Può essere autorizzato solo l’impiego come regolatore di crescita nelle colture non commestibili.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul daminozide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori dopo la fase di rientro. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione.

    105

    Tiofanato metile (stereochimica non stabilita)

    N. CAS 23564-05-8

    N. CIPAC 262

    Dimethyl 4,4′-(o-phenylene)bis(3-thioallophanate)

    950  g/kg

    1o marzo 2006

    ►M313  31ottobre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tiofanato metile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli animali acquatici, dei lombrichi e degli altri macroorganismi terricoli. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M283 —————

    ▼B

    107

    MCPA

    N. CAS 94-74-6

    N. CIPAC 2

    Acido 4-cloro-o-tolilossiacetico

    ≥ 930 g/kg

    1o maggio 2006

    ►M313  31ottobre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza MCPA, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2005.

    Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone.

    108

    MCPB

    N. CAS 94-81-5

    N. CIPAC 50

    Acido 4-(4-cloro-o-tolilossi)butirrico

    ≥ 920 g/kg

    1o maggio 2006

    ►M313  31ottobre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza MCPB, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2005.

    Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone.

    109

    Bifenazato

    N. CAS 149877-41-8

    N. CIPAC 736

    Isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinoformate

    ≥ 950 g/kg

    1o dicembre 2005

    ►M303  31 luglio 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti bifenazato per usi diversi dall’applicazione su piante ornamentali nelle serre, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e si devono assicurare che vengano presentati tutti i dati e le informazioni necessari prima che l’autorizzazione sia rilasciata.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bifenazato, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005.

    110

    Milbemectin

    la milbemectin è una miscela di M.A3 e M.A4

    N. CAS

    M.A3: 51596-10-2

    M.A4: 51596-11-3

    N. CIPAC 660

    M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5’,6’,11,13,22-pentamethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2’-tetrahydropyran-2-one

    M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-6’-ethyl-21,24-dihydroxy-5’,11,13,22-tetramethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1. 14,8020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2’-tetrahydropyran-2-one

    ≥ 950 g/kg

    1o dicembre 2005

    ►M303  31 luglio 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida o insetticida.

    PARTE B

    Ai fini dell’attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul milbemectin, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005.

    In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

    Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M320 —————

    ▼M319 —————

    ▼B

    113

    Maneb

    N. CAS 12427-38-2

    N. CIPAC 61

    Manganese etilenbis (ditiocarbammato) (polimerico)

    ≥ 860 g/kg

    L’etilentiourea (impurezza derivante dal processo di produzione) può costituire un problema tossicologico e non può superare lo 0,5 % del tenore in maneb

    1o luglio 2006

    ►M197  31 gennaio 2017 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Ai fini dell’attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul maneb, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005.

    Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o caratterizzate da condizioni climatiche estreme.

    Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti e alla valutazione dell’esposizione alimentare dei consumatori.

    Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri devono chiedere la realizzazione di studi complementari al fine di verificare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi e per la tossicità sullo sviluppo.

    Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il maneb è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    114

    Mancozeb

    N. CAS 8018-01-7 (precedentemente 8065-67-5)

    N. CIPAC 34

    Manganese etilenbis (ditiocarbammato) complesso (polimerico) con sali di zinco

    ≥ 800 g/kg

    L’etilentiourea (impurezza derivante dal processo di produzione) può costituire un problema tossicologico e non può superare lo 0,5 % del tenore in mancozeb

    1o luglio 2006

    ►M318  31 gennaio 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mancozeb, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005.

    Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o caratterizzate da condizioni climatiche estreme.

    Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti e alla valutazione dell’esposizione alimentare dei consumatori.

    Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri devono chiedere la realizzazione di studi complementari al fine di verificare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi e per la tossicità sullo sviluppo.

    Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il mancozeb è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    115

    Metiram

    N. CAS 9006-42-2

    N. CIPAC 478

    Etilenbis (ditiocarbamato) ammoniato di zinco — poli[etilenbis(disolfuro di tiourama)]

    ≥ 840 g/kg

    L’etilentiourea (impurezza derivante dal processo di produzione) può costituire un problema tossicologico e non può superare lo 0,5 % del tenore in metiram

    1o luglio 2006

    ►M318  31 gennaio 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metiram, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005.

    Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o caratterizzate da condizioni climatiche estreme.

    Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti e alla valutazione dell’esposizione alimentare dei consumatori.

    Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri devono chiedere la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il metiram è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    116

    Oxamil

    N. CAS 23135-22-0

    N. CIPAC 342

    N-metilcarbammato di N’,N’-dimetilcarbammoil(metiltio)metilenamina

    970  g/kg

    1o agosto 2006

    ►M318  31 gennaio 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come nematicida e insetticida.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’oxamil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 luglio 2005. In tale valutazione globale,

    — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi, lombrichi, organismi acquatici, acque superficiali e acque sotterranee in situazioni a rischio.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    — Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere che vengano presentati ulteriori studi al fine di verificare la valutazione del rischio per quanto riguarda la contaminazione delle acque sotterranee in terreni acidi e per uccelli, mammiferi e lombrichi. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali l'oxamil è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    ▼M307 —————

    ▼M255 —————

    ▼B

    119

    Indoxacarb

    N. CAS 173584-44-6

    N. CIPAC 612

    Methyl (S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4′-(trifluoromethoxy)carbanilate

    TC (materiale tecnico): ≥ 628 g/kg indoxacarb

    1o aprile 2006

    ►M313  31ottobre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'indoxacarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 settembre 2005.

    In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    120

    Warfarin

    N. CAS 81-81-2

    N. CIPAC 70

    (RS)-4-idrossi-3-(3-osso-1-fenilbutil)cumarina 3-(α-acetonil-benzil)-4-idrossicumarina

    ≥ 990 g/kg

    1o ottobre 2006

    30 settembre 2013

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come rodenticida sotto forma di esche già pronte, eventualmente inserite in dosatrici appositamente costruite.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul warfarin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 settembre 2005. In tale valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, degli uccelli e dei mammiferi non bersaglio.

    Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

    121

    Clothianidin

    N. CAS 210880-92-5

    N. CIPAC 738

    (E)-1-(2-cloro-1,3-tiazolo-5-ilmetile)-3-metile-2-nitroguanidina

    ≥ 960 g/kg

    1o agosto 2006

    ►M245  31 gennaio 2019 ◄

    ►M262

     

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida in serre permanenti o per la concia di sementi destinate a essere utilizzate soltanto in serre permanenti. La coltura così ottenuta deve rimanere all'interno di una serra permanente durante il suo ciclo di vita completo.

    PARTE B

    Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si terrà conto delle conclusioni della relazione di esame sul clothianidin e, in particolare, delle relative appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006, nonché delle conclusioni dell'addendum riveduto alla relazione di esame sul clothianidin, adottate dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 27 aprile 2018.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — al rischio per le acque sotterranee,

    — al rischio per le api e i bombi liberati per l'impollinazione in serre permanenti,

    — all'esposizione delle api attraverso il consumo di acqua contaminata proveniente dalle serre permanenti.

    Gli Stati membri provvedono affinché la copertura del tegumento sia effettuata solo in strutture specializzate nella concia delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre al minimo il rilascio di polveri durante l'applicazione sulle sementi, l'immagazzinamento e il trasporto delle stesse.

    Le condizioni d'uso comprendono, se necessario, misure di mitigazione dei rischi.

     ◄

    ▼M272 —————

    ▼B

    123

    Clodinafop

    N. CAS 114420-56-3

    N. CIPAC 683

    (R)-2-[4-(5-cloro-3-fluoro-2 piridilossi)-fenossi]-acido propionico

    ≥ 950 g/kg (espresso come clodinafop-propargil)

    1o febbraio 2007

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clodinafop, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.

    124

    Pirimicarb

    N. CAS 23103-98-2

    N. CIPAC 231

    2-dimetil-amino-5,6-dimetilpirimidina-4-il) dimetilcar bammato

    ≥ 950 g/kg

    1o febbraio 2007

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pirimicarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.

    Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale.

    Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone.

    Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di ulteriori studi di verifica della valutazione del rischio a lungo termine per gli uccelli e del possibile rischio di contaminazione delle acque sotterranee, soprattutto per quanto riguarda il metabolita R35140. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il pirimicarb è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    125

    Rimsulfuron

    N. CAS 122931-48-0 (rimsulfuron)

    N. CIPAC 716

    1-(4-6 dimetossipirimidina-2-il)-3-(3-etilsulfonil-2-piridilsulfonil) urea

    ≥ 960 g/kg (espresso come rimsulfuron)

    1o febbraio 2007

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul rimsulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.

    Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante non bersaglio e delle acque sotterranee in situazioni a rischio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M310 —————

    ▼B

    127

    Triticonazolo

    N. CAS 131983-72-7

    N. CIPAC 652

    (±)-(E)-5-(4-clorobenzilidene) -2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazolo-1-ilmetil)ciclopentanolo

    ≥ 950 g/kg

    1o febbraio 2007

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti triticonazolo per usi diversi dal trattamento delle sementi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triticonazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

    — devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione,

    — devono prestare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, soprattutto a opera della sostanza attiva altamente persistente e del suo metabolita RPA 406341,

    — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli granivori (rischio a lungo termine).

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione del rischio per gli uccelli granivori. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il triticonazolo è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    128

    Dimossistrobina

    N. CAS 149961-52-4

    N. CIPAC 739

    (E)-o-(2,5-dimetilfenossimetil)-2-metossimino-N-metilfenilacetammide

    ≥ 980 g/kg

    1o ottobre 2006

    ►M318  31 gennaio 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Nella valutazione delle richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina per l’utilizzo in ambienti chiusi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutti i dati e le informazioni necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla dimossistrobina, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.

    Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri:

    — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in situazioni caratterizzate da un basso fattore di intercettazione da parte della coltura o in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di:

    — una precisa valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi, considerata la formulazione della sostanza attiva,

    — una completa valutazione del rischio acquatico che consideri l’elevato rischio cronico per i pesci e l’efficacia delle possibili misure di attenuazione dei rischi, tenendo conto in particolare del deflusso e del drenaggio.

    Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali la dimossistrobina è stata inserita nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    129

    Clopiralid

    N. CAS 1702-17-6

    N. CIPAC 455

    Acido 3,6-dicloropiridina-2-carbossilico

    ≥ 950 g/kg

    1o maggio 2007

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti clopiralid per usi diversi dai trattamenti primaverili, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clopiralid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 aprilee 2006.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione di piante non bersaglio e alle acque sotterranee che si trovano in situazioni a rischio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e programmi di monitoraggio vanno introdotti nelle zone esposte a rischi, se del caso, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee.

    Gli Stati membri interessati ridevono chiedere la presentazione di altri studi che confermino i risultati relativi al metabolismo degli animali. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il clopiralid è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    130

    Ciprodinil

    N. CAS 121522-61-2

    N. CIPAC 511

    (4-ciclopropil-6-metil-pirimidin-2-il)-fenil-ammina

    ≥ 980 g/kg

    1o maggio 2007

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciprodinil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 aprilee 2006.

    Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

    — devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, provvedimenti di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

    Gli Stati membri interessati ridevono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi e verifichino l’eventuale presenza di residui del metabolita CGA 304075 in prodotti alimentari di origine animale. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il ciprodinil è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    131

    Fosetil

    N. CAS 15845-66-6

    N. CIPAC 384

    Idrogenofosfonato di etile

    ≥ 960 g/kg (espresso come fosetil-Al)

    1o maggio 2007

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosetil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 aprilee 2006.

    Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

    — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici, nonché degli artropodi non bersaglio.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, provvedimenti di attenuazione dei rischi, ad esempio zone tampone.

    Gli Stati membri interessati ridevono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per gli artropodi non bersaglio, in particolare per quanto riguarda la ricostituzione della popolazione nelle zone trattate, e per i mammiferi erbivori. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il fosetil è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    132

    Trinexapac

    N. CAS 104273-73-6

    N. CIPAC 732

    Acido 4-(ciclopropil-idrossimetilene)-3,5-diosso- cicloesanocarbossilico

    ≥ 940 g/kg (espresso come trinexapac-etile)

    1o maggio 2007

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul trinexapac, inparticolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 aprilee 2006.

    Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

    — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    133

    Diclorprop-P

    N. CAS 15165-67-0

    N. CIPAC 476

    Acido (R)-2-(2,4-diclorofenossi) propanoico

    ≥ 900 g/kg

    1o giugno 2007

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    ►M89  
    PARTE A
    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.
    Per quanto riguarda i cereali, può essere autorizzata solo l’applicazione in primavera, in dosaggi non superiori a 800 g di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione.
    Non è autorizzato l’impiego sui prati.
    PARTE B
    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diclorprop-P, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006.
    In tale valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio.
    Le condizioni di autorizzazione comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.  ◄

    134

    Metconazolo

    N. CAS 125116-23-6 (stereochimica non stabilita)

    N. CIPAC 706

    (1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-clorobenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) ciclopentanolo

    ≥ 940 g/kg

    (somma degli isomeri cis- e trans)

    1o giugno 2007

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e regolatore della crescita.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006.

    In base a tale valutazione globale:

    — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

    — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione.

    135

    Pirimetanil

    N. CAS 53112-28-0

    N. CIPAC non attribuito

    N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il) anilina

    ≥ 975 g/kg

    (l’impurezza di fabbricazione cianammide è considerata tossica e non deve superare 0,5 g/kg nella materia tecnica)

    1o giugno 2007

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pirimetanil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006.

    Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

    — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono eventualmente comprendere misure di contenimento dei rischi, come la creazione zone tampone,

    — devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per i pesci. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il pirimetanil è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    136

    Triclopir

    N. CAS 055335-06-3

    N. CIPAC 376

    Acido 3,5,6-tricloro-2-piridilossiacetico

    ≥ 960 g/kg

    (espresso in triclopir butossietil estere)

    1o giugno 2007

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    ►M137

     

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Sono autorizzati esclusivamente gli usi che comportano un'applicazione totale annua non superiore a 480 g di sostanza attiva per ettaro.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul triclopir, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 12 dicembre 2014.

    Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

    — prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee nelle zone esposte a rischi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di contenimento dei rischi e se necessario andranno introdotti programmi di monitoraggio nelle zone esposte a rischi,

    — prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di dispositivi di protezione personale appropriati,

    — prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici e piante non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di contenimento dei rischi.

     ◄

    137

    Metrafenone

    N. CAS 220899-03-6

    N. CIPAC 752

    3′-bromo-2,3,4,6′-tetrametossi-2′,6-dimetilbenzofenone

    ≥ 940 g/kg

    1o febbraio 2007

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metrafenone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

    Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

    138

    Bacillus subtilis

    (Cohn 1872)

    Ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713

    Raccolta delle colture N. NRRL B -21661

    N. CIPAC non attribuito

    Non pertinente

     

    1o febbraio 2007

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    ►M158  
    PARTE A
    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e battericida.  ◄
    PARTE B
    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bacillus subtilis, in particolare le appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

    139

    Spinosad

    N. CAS 131929-60-7 (spinosyn A)

    131929-63-0 (spinosyn D)

    N. CIPAC 636

    Spinosyn A:

    (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-desossi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopiranosilossi)-13-(4-dimetilamino-2,3,4,6-tetradesossi-β-D-eritropiranosilossi)-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,16b-esadecaidro-14-metil-1H-8-ossaciclododeca[b]as-indacene-7,15-dione

    Spinosyn D:

    (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-desossi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopirano silossi)-13-(4-dimetilamino-2,3,4,6-tetradesossi-β-D-eritropiranosilossi)-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,16b-esadecaidro-4,14-dimetil-1H-8-ossaciclodoeca[b]as-indacene-7,15-dione

    Spinosad è una miscela al 50-95 % di spinosyn A e al 5-50 % di spinosyn D

    ≥ 850 g/kg

    1o febbraio 2007

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo spinosad, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

    Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri:

    — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici,

    — devono prestare particolare attenzione ai rischi per i lombrichi, quando la sostanza è utilizzata in serra.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    140

    Tiametoxam

    N. CAS 153719-23-4

    N. CIPAC 637

    (E,Z)-3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]ossadiazinan-4-ilidene-N-nitroamina

    ≥ 980 g/kg

    1o febbraio 2007

    ►M252  30 aprile 2019 ◄

    ►M263

     

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida in serre permanenti o per la concia di sementi destinate a essere utilizzate soltanto in serre permanenti. La coltura così ottenuta deve rimanere all'interno di una serra permanente durante il suo ciclo di vita completo.

    PARTE B

    Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si terrà conto delle conclusioni della relazione di esame sul tiametoxam e, in particolare, delle relative appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006, nonché delle conclusioni dell'addendum riveduto alla relazione di esame sul tiametoxam, adottate dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 27 aprile 2018.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — al rischio per le acque sotterranee;

    — al rischio per gli organismi acquatici;

    — al rischio per le api e i bombi liberati per l'impollinazione in serre permanenti;

    — all'esposizione delle api attraverso il consumo di acqua contaminata proveniente dalle serre permanenti.

    Gli Stati membri provvedono affinché la copertura del tegumento sia effettuata solo in strutture specializzate nella concia delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre al minimo il rilascio di polveri durante l'applicazione sulle sementi, l'immagazzinamento e il trasporto delle stesse.

    Le condizioni d'uso comprendono, se necessario, misure di mitigazione dei rischi.

     ◄

    141

    Fenamifos

    N. CAS 22224-92-6

    N. CIPAC 692

    (RS)-ethyl 4-methylthio-m-tolyl isopropyl-phosphoramidate

    ≥ 940 g/kg

    1o agosto 2007

    ►M303  31 luglio 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come nematocida applicato per irrigazione a goccia in serre con struttura permanente.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenamifos, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

    In base a tale valutazione globale:

    — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli organismi terricoli non bersaglio e delle acque sotterranee in situazioni a rischio.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e programmi di monitoraggio vanno introdotti nelle zone esposte a rischi, se del caso, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee.

    142

    Etefon

    N. CAS 16672-87-0

    N. CIPAC 373

    2-chloroethyl-phosphonic acid

    ≥ 910 g/kg (materiale tecnico)

    Le impurezze di fabbricazione MEPHA (mono 2-cloroetil estere, 2-cloroetil acido fosfonico) e 1,2-dicloroetano presentano rischi tossicologici e non devono superare rispettivamente 20 g/kg e 0,5 g/kg nel materiale tecnico.

    1o agosto 2007

    ►M303  31 luglio 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etefon, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

    143

    Flusilazolo (2)

    N. CAS 85509-19-9

    N. CIPAC 435

    Bis(4-fluorofenil)(metil)(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)silano

    925  g/kg

    1o gennaio 2007

    30 giugno 2008 (2)

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida sulle seguenti colture:

    — cereali diversi dal riso (2),

    — granturco (2),

    — semi di colza (2),

    — barbabietola da zucchero (2),

    in dosaggi non superiori a 200 g di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione.

    Non devono essere autorizzati i seguenti usi:

    — trattamento aereo,

    — applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano, né per uso amatoriale né per quello professionale,

    — giardinaggio domestico.

    Gli Stati membri devono garantire l’applicazione di tutte le adeguate misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione:

    — degli organismi acquatici. Occorre mantenere una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali. La distanza può dipendere dall'impiego o meno di tecniche o attrezzature per la riduzione dell'effetto deriva,

    — degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la prudenza nei tempi di applicazione e la scelta di quelle formulazioni che, grazie alla loro natura fisica o alla presenza di agenti che hanno un idoneo effetto repellente, riducono al minimo l’esposizione delle specie interessate,

    — degli operatori, che devono indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso o occhiali di protezione durante la miscelazione, il carico, l’applicazione e la pulizia dell’attrezzatura, salvo nel caso in cui la progettazione e la costruzione dell’attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura sia tale da impedire adeguatamente l’esposizione alla sostanza.

    PARTE B

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flusilazolo, in particolare delle relative appendici I e II.

    Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere che vengano fornite informazioni quali i dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego, in modo da poter disporre di un quadro realistico delle condizioni d'impiego e del possibile impatto tossicologico del flusilazolo.

    Gli Stati membri devono chiedere la presentazione di ulteriori studi sui possibili effetti nocivi del flusilazolo sul sistema endocrino entro due anni dall'adozione da parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppoeconomico (OCSE) delle linee direttrici per i test sull'alterazionedel sistema endocrino. Essi devono provvedere affinché l'autore delle notifiche su richiesta del quale il flusilazolo è stato iscritto nel presente allegato trasmetta alla Commissione tali studi entro due anni dall'adozione delle suddette linee direttrici per i test.

    ▼M2

    144

    Carbendazim

    Numero CAS: 10605-21-7

    Numero CIPAC: 263

    Metil benzimidazol-2-il-carbammato

    ≥ 980 g/kg

    Impurezze rilevanti

    2-ammino-3-idrossifenazina (AHP): non più di 0,0005 g/kg

    2,3-diamminofenazina (DAP): non più di 0,003 g/kg

    1o giugno 2011

    30 novembre 2014

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida sulle seguenti colture:

    — cereali;

    — semi di colza;

    — barbabietola da zucchero e da foraggio;

    — granturco;

    in dosaggi non superiori a

    — 0,25 kg di sostanza attiva per ettaro, per ciascuna applicazione nel caso delle colture di cereali e semi di colza;

    — 0,075 kg di sostanza attiva per ettaro, per ciascuna applicazione nel caso nel caso delle colture di barbabietola da zucchero e da foraggio;

    — 0,1 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso delle colture di granturco.

    Non possono essere autorizzate i seguenti utilizzi:

    — trattamento aereo;

    — applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano per uso amatoriale o professionale;

    — giardinaggio domestico.

    Gli Stati membri devono garantire l'applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione di:

    — organismi acquatici. Occorre mantenere una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali. La distanza può dipendere dall'impiego o dal mancato impiego di tecniche o attrezzature per la riduzione dell'effetto deriva;

    — lombrichi e altri macrorganismi del suolo. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, come la scelta della combinazione più idonea del numero e dei tempi delle applicazioni e, se necessario, del grado di concentrazione della sostanza attiva;

    — uccelli (rischio a lungo termine). A seconda dei risultati della valutazione dei rischi per utilizzi specifici, possono essere necessarie misure di attuazione dei rischi per ridurre al minimo l'esposizione delle specie interessate;

    — operatori, che devono indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso o occhiali di protezione durante la miscelazione, il carico, l'applicazione e la pulizia dell'attrezzatura, salvo nel caso in cui la progettazione e la costruzione dell'attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura impedisca adeguatamente l'esposizione alla sostanza.

    PARTE B

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carbendazim, in particolare delle relative appendici I e II.

    Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione quanto segue:

    — entro il 1o dicembre 2011, informazioni relative alla rilevanza tossicologica ed ecotossicologica dell'impurità AEF037197;

    — entro il 1o giugno 2012 l'esame degli studi compresi nell'elenco figurante nel progetto di relazione di riesame del 16 luglio 2009 (volume 1, livello 4 «Further information», pagg. da 155 a 157);

    — entro il 1o giugno 2013, informazioni sul destino e sul comportamento (vie di degradazione aerobica nel suolo) della sostanza e sui rischi a lungo termine per gli uccelli.

    ▼B

    145

    Captan

    N. CAS 133-06-02

    N. CIPAC 40

    N-(triclorometiltio)cicloes-4-en-1,2-dicarbossimmide

    ≥ 910 g/kg

    Impurezze:

    perclorometilmercaptan (R005406): non più di 5 g/kg

    folpet: non più di 10 g/kg

    tetracloruro di carbonio: non più di 0,1o g/kg

    1o ottobre 2007

    ►M303  31 luglio 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti captan per usi diversi dal trattamento dei pomodori, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul captan, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all'impiego devono prevedere l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale e misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

    — all'esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui,

    — alla protezione delle acque sotterranee che si trovano in situazioni a rischio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e, se del caso, l'introduzione di programmi di monitoraggio nelle zone esposte a rischi,

    — alla protezione degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere adeguate misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi a lungo termine per uccelli e mammiferi, nonché la valutazione tossicologica dei metaboliti potenzialmente presenti nelle acque sotterranee nelle zone poste a rischi. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il captan è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    146

    Folpet

    N. CAS 133-07-3

    N. CIPAC 75

    N-(triclorometiltio)ftalimmide

    ≥ 940 g/kg

    Impurezze:

    perclorometilmercaptan (R005406): non più di 3,5 g/kg

    tetracloruro di carbonio: non più di 4 g/kg

    1o ottobre 2007

    ►M303  31 luglio 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti folpet per usi diversi dal trattamento del frumento autunnale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul folpet, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all'impiego devono prevedere l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — all'esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui,

    — alla protezione di uccelli, mammiferi ed organismi acquatici e terricoli. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere adeguate misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi e lombrichi. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il folpet è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    147

    Formentanato

    N. CAS 23422-53-9

    N. CIPAC 697

    Metilcarbammato di 3-dimetilamminometilenamminofenile

    ≥ 910 g/kg

    1o ottobre 2007

    ►M303  31 luglio 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti formetanato per usi diversi dall’applicazione su pomodori di pieno campo e arbusti ornamentali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul formetanato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006.

    Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

    — devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi, artropodi non bersaglio ed api nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

    — devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — devono prestare particolare attenzione all'esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la realizzazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio. Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il formetanato è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    ▼M315 —————

    ▼M308 —————

    ▼B

    150

    Dimetomorf

    N. CAS 110488-70-5

    N. CIPAC 483

    (E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine

    ≥ 965 g/kg

    1o ottobre 2007

    ►M303  31 luglio 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dimetomorf, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all'impiego devono prevedere l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — alla protezione di uccelli, mammiferi e organismi acquatici.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    151

    Glufosinate

    N. CAS 77182-82-2

    N. CIPAC 437,007

    Ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate

    950  g/kg

    1o ottobre 2007

    ►M139  31 luglio 2018 ◄

    ►M57  
    PARTE A
    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida per applicazioni in strisce o localizzate in dosaggi non superiori a 750 g di sostanza attiva/ha (superficie trattata) per applicazione e al massimo due applicazioni all’anno.
    PARTE B
    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti glufosinate, in particolare per quanto riguarda l’esposizione dell’operatore e del consumatore, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantire che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.
    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul glufosinate, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 24 novembre 2006 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
    a)  alla sicurezza degli operatori, dei lavoratori e degli astanti. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione;
    b)  alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;
    c)  alla protezione di mammiferi, artropodi non bersaglio e piante non bersaglio.
    Le condizioni di autorizzazione devono prevedere l’uso di ugelli riduttori per limitare la dispersione delle sostanze nebulizzate e schermi antispruzzo e stabilire l’etichettatura corrispondente dei prodotti fitosanitari. Tali condizioni devono contemplare, se del caso, ulteriori misure di attenuazione dei rischi.  ◄

    152

    Metribuzin

    N. CAS 21087-64-9

    N. CIPAC 283

    4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one

    ≥ 910 g/kg

    1o ottobre 2007

    ►M303  31 luglio 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti metribuzin per usi diversi dall’applicazione di erbicida selettivo di postemergenza nelle patate, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metribuzin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006.

    Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

    — devono prestare particolare attenzione alla protezione di alghe, di piante acquatiche e piante non bersaglio fuori dai campi trattati nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

    — devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per l’acqua sotterranea. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il metribuzin è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    153

    Fosmet

    N. CAS 732-11-6

    N. CIPAC 318

    O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N- (dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phatalimide

    ≥ 950 g/kg

    Impurezze:

    — fosmetozono: non più di 0,8 g/kg

    — iso(fosmet): non più di 0,4 g/kg

    1o ottobre 2007

    ►M303  31 luglio 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosmet, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006.

    Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

    — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici, nonché degli altri artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come zone tampone e riduzione di scarico di acque reflue nelle acque di superficie,

    — devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale e degli organi respiratori.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi per confermare la valutazione del rischio per uccelli (rischio acuto) e mammiferi erbivori (rischio a lungo termine). Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il fosmet è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    154

    Propamocarb

    N. CAS 24579-73-5

    N. CIPAC 399

    Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate

    ≥ 920 g/kg

    1o ottobre 2007

    ►M303  31 luglio 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti propamocarb per usi diversi dall’applicazione fogliare, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito all'esposizione dei lavoratori, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul propamocarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione,

    — al trasferimento di residui nel terreno nelle colture a rotazione o nelle colture successive,

    — alla salvaguardia delle risorse idriche sotterranee e di superficie,

    — alla protezione degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M298 —————

    ▼B

    156

    Pirimifosmetile

    N. CAS 29232-93-7

    N. CIPAC 239

    O-2-dietilamino-6-metilpirimidin-4-ile

    O,O-dimetilfosforotioato

    > 880 g/kg

    1o ottobre 2007

    ►M303  31 luglio 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida per l’immagazzinamento successivo al raccolto.

    Non possono essere autorizzate le applicazioni manuali.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti pirimifosmetile per usi diversi dall’applicazione con sistemi automatizzati in depositi vuoti di cereali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pirimifosmetile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2007.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori. Le condizioni d’impiego autorizzate devono prescrivere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale compresi quelli per la protezione degli organi respiratori, nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l’esposizione,

    — all’esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui.

    157

    Fipronil

    N. CAS 120068-37-3

    N. CIPAC 581

    (±)-5-ammino-1-(2,6-dicloro-α,α,α-trifluoro-para-tolil)-4-trifluorometilsulfinil-pirazolo-3-carbonitrile

    ≥ 950 g/kg

    1o ottobre 2007

    ►M197  30 settembre 2017 ◄

    ►M73  
    PARTE A
    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida nel trattamento delle sementi. Possono essere autorizzate solo le sementi destinate a essere seminate in serra nonché la sementi di porri, cipolle, scalogni e ortaggi del genere Brassica da seminare in campi e da raccogliere prima della fioritura.
    PARTE B
    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fipronil, in particolare delle Appendici I e II del medesimo, nella versione definitiva pubblicata il 15 marzo 2007 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, nonché delle conclusioni dell’addendum del rapporto di riesame sul fipronil, nella versione definitiva pubblicata il 16 luglio 2013 dal medesimo comitato.
    Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
    a)  all’imballaggio del prodotto commercializzato in modo da evitare la formazione di prodotti pericolosi di fotodegradazione;
    b)  al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, soprattutto ad opera dei metaboliti più persistenti del composto imparentato, in caso di applicazione della sostanza attiva in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;
    c)  alla protezione degli uccelli granivori e dei mammiferi, degli organismi acquatici, degli artropodi non bersaglio e delle api mellifere.
    Gli Stati membri devono inoltre far sì che:
    a)  la confettatura delle sementi sia effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi; tali strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili per ridurre al minimo il rilascio di polveri durante il processo di confettatura, stoccaggio e trasporto delle sementi;
    b)  siano impiegate attrezzature adeguate di semina che garantiscano un’elevata incorporazione nel terreno e riducano al minimo perdite e rilascio di polveri;
    c)  le etichette delle sementi trattate indichino che le sementi sono state trattate con fipronil nonché le misure di attenuazione dei rischi previste dall’autorizzazione;
    d)  siano avviati programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api al fipronil in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, ove e come necessario.
    Le condizioni di utilizzo devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.
    Il notificante deve presentare informazioni di conferma riguardo:
    a)  al rischio per gli impollinatori diversi dalle api mellifere;
    b)  al rischio acuto e a lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo della colonia nonché al rischio per le larve di api da metaboliti vegetali e del suolo, esclusi i metaboliti da fotolisi nel suolo;
    c)  alla potenziale esposizione a polveri disperse durante la semina e al relativo rischio acuto e a lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api quando le api bottinano su piante esposte alla dispersione di polveri;
    d)  al rischio acuto e a lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo della colonia nonché al rischio per le larve di api dalla bottinatura della melata di taluni insetti;
    e)  alla potenziale esposizione al liquido di guttazione e al relativo rischio acuto e a lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo della colonia nonché al rischio per le larve delle api;
    f)  alla potenziale esposizione ai residui presenti nel nettare e nel polline, nella melata e nel liquido di guttazione di colture successive o nelle erbe infestanti che crescono nei campi nonché nei metaboliti persistenti del suolo (RPA 200766, MB 46136 ed MB 45950).
    Il notificante deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 marzo 2015.  ◄

    158

    Beflubutamid

    N. CAS 113614-08-7

    N. CIPAC 662

    (RS)-N-benzil-2-(4-fluoro-3-trifluorometilfenossi) butanamide

    ≥ 970 g/kg

    1o dicembre 2007

    ►M303  31 luglio 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul beflubutamid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 maggio 2007.

    Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

    — devono prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    159

    Virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua

    N. CIPAC

    Non attribuito

    Non pertinente

     

    1o dicembre 2007

    30 novembre 2017

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul VPN spodoptera exigua, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 maggio 2007.

    160

    Prosulfocarb

    N. CAS 52888-80-9

    N. CIPAC 539

    Dipropiltiocarbammato di S-benzile

    970  g/kg

    1o novembre 2008

    ►M313  31ottobre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul prosulfocarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 ottobre 2007.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

    — alla protezione delle piante non bersaglio nonché garantire che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di una zona delimitata in loco in cui non avviene la diffusione.

    161

    Fludioxonil

    N. CAS 131341-86-1

    N. CIPAC 522

    4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile

    950  g/kg

    1o novembre 2008

    ►M313  31ottobre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fludioxonil per usi diversi dal trattamento delle sementi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione, inoltre:

    — devono prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee, dovuto soprattutto alla fotolisi nel suolo dei metaboliti CGA 339833 e CGA 192155, nelle zone esposte a rischi,

    — devono prestare particolare attenzione alla tutela di pesci e invertebrati acquatici.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fludioxonil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 ottobre 2007.

    162

    Clomazone

    N. CAS 81777-89-1

    N. CIPAC 509

    2-(2-clorobenzil)-4,4-dimetil-1,2-ossazolidin-3-one

    960  g/kg

    1o novembre 2008

    ►M313  31ottobre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clomazone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 ottobre 2007.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — alla protezione delle piante non bersaglio nonché garantire che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

    163

    Benthiavalicarb

    N. CAS 413615-35-7

    N. CIPAC 744

    [(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid

    ≥ 910 g/kg

    Le seguenti impurezze di fabbricazione presentano rischi tossicologici e ciascuna di esse non deve eccedere un determinato livello nel materiale tecnico:

    6,6′-difluoro-2,2′-dibenzotiazolo: < 3,5 mg/kg

    bis(2-amino-5-fluorofenil) disolfuro: < 14 mg/kg

    1o agosto 2008

    ►M303  31 luglio 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul benthiavalicarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori,

    — alla protezione degli organismi artropodi non bersaglio.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti benthiavalicarb per usi diversi dall’impiego in serra, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

    164

    Boscalid

    N. CAS 188425-85-6

    N. CIPAC 673

    2-Chloro-N-(4′-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide

    ≥ 960 g/kg

    1o agosto 2008

    ►M303  31 luglio 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul boscalid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri presteranno particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori,

    — ai rischi a lungo termine per gli uccelli e gli organismi terricoli,

    — ai rischi di accumulazione nel terreno se la sostanza è utilizzata in colture perenni o in colture successive nella rotazione delle colture.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M302 —————

    ▼B

    166

    Fluoxastrobin

    N. CAS 361377-29-9

    N. CIPAC 746

    (E)-{2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phenyl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanone O-methyloxime

    ≥ 940 g/kg

    1o agosto 2008

    ►M303  31 luglio 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluoxastrobin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori, in particolare nella manipolazione di concentrati non diluiti. Le condizioni d'impiego devono comprendere adeguate misure protettive, come l'uso di schermi facciali,

    — alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, si dovranno adottare misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone,

    — ai livelli di residui dei metaboliti della fluoxastrobin, quando la paglia proveniente dalle zone trattate viene utilizzata come mangime per gli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, limitazioni per l'alimentazione degli animali,

    — ai rischi di accumulazione nel suolo superficiale se la sostanza è utilizzata in colture perenni o in colture successive nella rotazione delle colture.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di:

    — dati che consentano una valutazione completa del rischio acquatico, tenendo conto di spray drift, run-off, drenaggio e dell'efficacia delle misure di attenuazione dei rischi potenziali,

    — dati sulla tossicità dei metaboliti in animali diversi dai ratti quando la paglia proveniente dalle zone trattate viene utilizzata come mangime per gli animali.

    Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il fluoxastrobin è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    167

    Paecilomyces lilacinus (Thom)

    Samson 1974 ceppo 251o (AGAL: N. 89/030550)

    N. CIPAC 753

    Non pertinente

     

    1o agosto 2008

    ►M303  31 luglio 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come nematicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul paecilomyces lilacinus, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori (anche se non è stato necessario fissare un livello massimo di esposizione, di norma i microorganismi devono essere considerati potenziali sensibilizzanti),

    — alla protezione degli artropodi non bersaglio che vivono sulle foglie.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    168

    Prothioconazole

    N. CAS 178928-70-6

    N. CIPAC 745

    (RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione

    ≥ 970 g/kg

    Le seguenti impurezze di fabbricazione presentano rischi tossicologici e ciascuna di esse non deve eccedere un determinato livello nel materiale tecnico:

    — Toluene: < 5 g/kg

    — Prothioconazole-desthio (2-(1-clorociclopropil)1-(2-clorofenil)-3-(1,2,4-triazol-1-ile)-propan-2-olo): < 0,5 g/kg (LOD)

    1o agosto 2008

    ►M303  31 luglio 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul prothioconazole, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori nelle applicazioni a spruzzo. Le condizioni d'impiego comprenederanno adeguate misure protettive,

    — alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, si dovranno adottare misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone,

    — alla protezione degli uccelli e dei piccoli mammiferi. Se del caso, saranno applicate misure di attenuazione dei rischi.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di:

    — informazioni che permettano la valutazione dell'esposizione dei consumatori a derivati metabolici del triazolo in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale,

    — un confronto dei modi d'azione del prothioconazole e dei derivati metabolici del triazolo che permetta la valutazione della tossicità risultante dall'esposizione combinata a questi composti,

    — informazioni concernenti i rischi a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi granivori derivanti dall'uso del prothioconazole come trattamento per le sementi.

    Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il prothioconazole è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    169

    Amidosulfuron

    N. CAS 120923-37-7

    N. CIPAC 515

    3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(N-methyl-N-methylsulfonyl-aminosulfonyl)urea

    oppure

    1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-mesyl(methyl) sulfamoylurea

    ≥ 970 g/kg

    1o gennaio 2009

    ►M313  31dicembre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti amidosulfuron per usi diversi dal trattamento di prati e pascoli, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'amidosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione delle acque sotterranee a causa del rischio di contaminazione di tali acque con prodotti di degradazione quando la sostanza attiva è impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    — alla protezione delle piante acquatiche.

    Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre adottare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

    170

    Nicosulfuron

    N. CAS 111991-09-4

    N. CIPAC 709

    2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-dimethylnicotinamide

    oppure

    1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-dimethylcarbamoyl-2-pyridylsulfonyl)urea

    ≥ 910 g/kg

    1o gennaio 2009

    ►M313  31dicembre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul nicosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla possibile esposizione dell’ambiente acquatico al metabolita DUDN laddove il nicosulfuron sia impiegato in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    — alla protezione delle piante acquatiche nonché garantire che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

    — alla protezione delle piante non bersaglio nonché garantire che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione del rischio, come la creazione di una zona tampone interna non trattata,

    — alla protezione delle acque sotterranee e delle acque di superficie in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

    171

    Clofentezina

    N. CAS 74115-24-5

    N. CIPAC 418

    3,6-bis(2-clorofenil)-1,2,4,5-tetrazina

    ≥ 980 g/kg (materia secca)

    1o gennaio 2009

    ►M313  31dicembre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla clofentezina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

    — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano, se del caso, l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale;

    — il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza,

    — il rischio per gli organismi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione entro e non oltre il 31 luglio 2011o un programma di monitoraggio per valutare il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza della clofentezina e i rischi ambientali correlati. I risultati del programma di monitoraggio vanno presentati come relazione sul monitoraggio allo Stato membro relatore e alla Commissione entro il 31 luglio 2013.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione entro e non oltre il 30 giugno 2012 studi di verifica relativi alla valutazione del rischio tossicologico ed ambientale dei metaboliti della clofentezina.

    ▼M23

    172

    Dicamba

    Numero CAS 1918-00-9

    Numero CIPAC 85

    3,6-dicloro-2-acido metossibenzoico

    ≥ 850 g/kg

    1o gennaio 2009

    ►M313  31dicembre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dicamba, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 settembre 2011.

    In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione delle piante non bersaglio.

    Le condizioni d'impiego comprendono adeguate misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Il notificante presenta informazioni confermative concernenti:

    a)  l'identificazione e la quantificazione di un gruppo di prodotti di trasformazione del suolo ottenuti in uno studio sull'incubazione nel suolo;

    b)  il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza.

    Il notificante presenta tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro il 30 novembre 2013.

    173

    Difenoconazolo

    Numero CAS 119446-68-3

    Numero CIPAC 687

    3-cloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-2-il]fenil 4-clorofenil etere

    ≥ 940g/kg

    Tenore massimo di toluene: 5 g/kg

    1o gennaio 2009

    ►M313  31dicembre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul difenoconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 settembre 2011.

    In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

    Le condizioni d'impiego comprendono adeguate misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Il notificante presenta informazioni confermative concernenti:

    a)  altri dati sulle specifiche del materiale tecnico;

    b)  i residui dei derivati metabolici del triazolo (TDM -triazole derivative metabolites) in colture primarie, colture a rotazione, prodotti trasformati e prodotti di origine animale;

    c)  il rischio di alterazioni del sistema endocrino nei pesci (studio sull'intero ciclo di vita dei pesci) e il rischio cronico per i lombrichi derivante dalla sostanza attiva e dal metabolita CGA 205375 (16);

    d)  i possibili effetti del rapporto variabile tra gli isomeri nel materiale tecnico e del degrado preferenziale e/o della conversione della miscela di isomeri sulla valutazione dei rischi per i lavoratori, i consumatori e l'ambiente.

    Il notificante presenta agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità le informazioni di cui alla lettera a) entro il 31 maggio 2012, le informazioni di cui alle lettere b) e c) entro il 30 novembre 2013 e le informazioni di cui alla lettera d) entro due anni dall'adozione delle disposizioni specifiche.

    ▼B

    174

    Diflubenzurone

    N. CAS 35367-38-5

    N. CIPAC 339

    1-(4-clorofenil)-3-(2,6-difluorobenzoil) urea

    ≥ 950 g/kg Impurezze: 0,03 g/kg max 4-cloroanilina

    1o gennaio 2009

    ►M313  31dicembre 2020 ◄

    PARTE A

    ►M224  Possono essere autorizzati solo gli usi nelle colture non commestibili.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sul diflubenzurone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione modificata il 23 marzo 2017 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

    — alla protezione degli organismi acquatici, degli organismi terrestri e degli artropodi non bersaglio, api comprese,

    — alla potenziale esposizione involontaria al diflubenzurone di colture alimentari e foraggere derivante dall'impiego su colture non commestibili (ad esempio tramite dispersione aerea),

    — alla protezione dei lavoratori, dei residenti e degli astanti.

    Gli Stati membri provvedono affinché le colture trattate con diflubenzurone non entrino nella catena alimentare umana e animale.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi. ◄

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni delrapporto di riesame sul diflubenzurone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

    — alla protezione degli organismi acquatici,

    — alla protezione degli organismi terrestri,

    — alla protezione degli artropodi non bersaglio, api comprese.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione entro e non oltre il 30 giugno 2011o studi supplementari che trattino la potenziale rilevanza tossicologica dell’impurezza e del metabolita 4-cloroanilina (PCA).

    ▼M23

    175

    Imazaquin

    Numero CAS 81335-37-7

    Numero CIPAC 699

    2-[(RS)-4-isopropil-4-metil-5-osso-2-imidazolin-2-il]chinolin-3-acido carbossilico

    ≥ 960 g/kg (miscela racemica)

    1o gennaio 2009

    31 dicembre 2018

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fitoregolatore.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'imazaquin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 settembre 2011.

    Il notificante presenta informazioni confermative concernenti:

    a)  altri dati sulla specifica del materiale tecnico;

    b)  i possibili effetti del rapporto variabile tra gli isomeri nel materiale tecnico e del degrado preferenziale e/o della conversione della miscela di isomeri sulla valutazione dei rischi per i lavoratori, i consumatori e l'ambiente.

    Il richiedente presenta agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità le informazioni di cui alla lettera a) entro il 31 maggio 2012 e le informazioni di cui alla lettera b) entro due anni dall'adozione delle disposizioni specifiche.

    ▼B

    176

    Lenacil

    N. CAS 2164-08-1

    N. CIPAC 163

    3-cicloesil-1,5,6,7-tetraidrociclopentapirimidina-2,4(3H)-dione

    ≥ 975 g/kg

    1o gennaio 2009

    ►M313  31dicembre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul lenacil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — al rischio per gli organismi acquatici, specialmente le alghe e le piante acquatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone cuscinetto fra le aree trattate e i corpi idrici superficiali,

    — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e, se necessario, vanno introdotti programmi di monitoraggio nelle regioni esposte a rischi per verificare il rischio di contaminazione delle acque sotterranee dai metaboliti IN-KF 313, M1, M2 e M3.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione informazioni di verifica circa l’identità e la caratterizzazione dei metaboliti del suolo Polar B e Polars e dei metaboliti M1, M2e M3 rilevati con gli studi lisimetrici, nonché dati di conferma sulle colture a rotazione, compresi possibili effetti fitotossici. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

    Ove una decisione sulla classificazione del lenacil a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) metta in luce la necessità di informazioni supplementari circa la rilevanza dei metaboliti IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B e Polars, gli Stati membri interessati chiederanno la presentazione di tali informazioni. Devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica di detta decisione di classificazione.

    177

    Ossadiazione

    N. CAS 19666-30-9

    N. CIPAC 213

    5-tert-butil-3-(2,4-dicloro-5-isoproposifenil)-1,3,4-ossadiazool-2(3H)-one

    ≥ 940 g/kg

    1o gennaio 2009

    31 dicembre 2018

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'ossadiazone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

    — al rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte del metabolita AE0608022 quando la sostanza attiva viene impiegata in situazioni in cui si potrebbero verificare condizioni anaerobiche prolungate o in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:

    — studi supplementari sulla potenziale rilevanza tossicologica dell’impurezza nelle specifiche tecniche proposte,

    — informazioni per chiarire ulteriormente la presenza del metabolita AE0608033 in colture primarie e a rotazione,

    — ulteriori sperimentazioni sulle colture a rotazione (radici commestibili e cereali) e uno studio di metabolismo sui ruminanti per confermare la valutazione del rischio per i consumatori,

    — informazioni per un’ulteriore valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi che si nutrono di lombrichi, nonché del rischio a lungo termine per i pesci.

    Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

    178

    Picloram

    N. CAS 1918-02-1

    N. CIPAC 174

    4-ammino-3,5,6-tricloropiridin-2-acido carbossilico

    ≥ 920 g/kg

    1o gennaio 2009

    ►M313  31dicembre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul picloram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010.

    Nella valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:

    — al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, quando il picloram è applicato in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:

    — informazioni supplementari per confermare che il metodo analitico di controllo applicato nelle sperimentazioni sui residui quantifichi correttamente i residui di picloram e dei suoi coniugati,

    — uno studio della fotolisi nel suolo per confermare la valutazione della degradazione del picloram.

    Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

    179

    Piriprossifen

    N. CAS 95737-68-1

    N. CIPAC 715

    4-fenossifenil (RS)-2-(2-piridilosi)propil etere

    ≥ 970 g/kg

    1o gennaio 2009

    ►M313  31dicembre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul piriprossifen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010.

    Nella valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:

    — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se necessario,

    — al rischio per gli organismi acquatici. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione informazioni supplementari che confermino la valutazione del rischio relativamente a due punti: il rischio rappresentato dal piriprossifen e dal metabolita DPH-pyr per gli insetti acquatici e il rischio rappresentato dal piriprossifen per gli impollinatori. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

    180

    Bifenox

    N. CAS 42576-02-3

    N. CIPAC 413

    Metil 5-(2,4-diclorofenossi)-2-nitrobenzoato

    ≥ 970 g/kg Impurezze:

    max. 3 g/kg 2,4-diclorofenolo

    max. 6 g/kg 2,4-dicloroanisolo

    1o gennaio 2009

    ►M313  31dicembre 2020 ◄

    ►M85  
    PARTE A
    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.
    PARTE B
    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bifenox, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 14 marzo 2008.
    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
    a)  alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso;
    b)  all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui di bifenox nei prodotti di origine animale e nelle colture successive a rotazione;
    c)  alle condizioni ambientali che determinano la possibile formazione di nitrofene.
    Gli Stati membri devono imporre restrizioni per quanto riguarda le condizioni d’impiego, se del caso tenuto conto di quanto indicato alla lettera c).  ◄

    181

    Diflufenican

    N. CAS 83164-33-4

    N. CIPAC 462

    2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolilossi) nicotinanilide

    ≥ 970 g/kg

    1o gennaio 2009

    ►M313  31dicembre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diflufenican, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, si dovranno adottare misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone,

    — alla protezione delle piante non bersaglio. Se del caso, devono essere adottate misure di riduzione del rischio, come la creazione di zone cuscinetto interne non trattate.

    182

    Fenoxaprop-P

    N. CAS 113158-40-0

    N. CIPAC 484

    (R)-2[4-[(6-chloro-2-benzossazolil)ossi]-fenossi]-acido propanoico

    ≥ 920 g/kg

    1o gennaio 2009

    ►M313  31dicembre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenoxaprop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — alla protezione delle piante non bersaglio,

    — alla presenza del fitoprotettore mefenpir-dietile nei prodotti formulati in relazione all'esposizione di operatori, lavoratori e astanti,

    — alla persistenza della sostanza e di alcuni dei suoi prodotti di degradazione in zone più fredde e in zone in cui possono verificarsi condizioni anaerobiche.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    183

    Fenpropidin

    N. CAS 67306-00-7

    N. CIPAC 520

    (R,S)-1-[3-(4-tert-butilfenil)-2-metilpropil]-piperidine

    ≥ 960 g/kg (racemato)

    1o gennaio 2009

    ►M313  31dicembre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenpropidin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di:

    — informazioni per affrontare ulteriormente il rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori ed erbivori derivante dall'impiego di fenpropidin.

    Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali dati e informazioni di verifica alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    184

    Quinoclamine

    N. CAS 2797-51-5

    N. CIPAC 648

    2-amino-3-chloro-1,4-naftochinone

    ≥ 965 g/kg Impurezze:

    diclone (2,3-dicloro-1,4-naftochinone) max. 15 g/kg

    1o gennaio 2009

    31 dicembre 2018

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti quinoclamine per usi diversi da quelli per piante ornamentali e dei vivai, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e si assicurano che vengano forniti tutti i dati e le informazioni necessari prima che l’autorizzazione sia rilasciata.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul quinoclamine, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza di operatori, lavoratori e astanti nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — alla protezione degli organismi acquatici,

    — alla protezione degli uccelli e dei piccoli mammiferi.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.

    185

    Cloridazon

    N. CAS 1698-60-8

    N. CIPAC 111

    5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazin-3(2H)-one

    920 g/kg

    L’impurezza derivante dal processo di produzione 4-amino-5-cloro-isomer può costituire un problema tossicologico e non può superare il livello massimo di 60 g/kg.

    1o gennaio 2009

    31 dicembre 2018

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida con un livello massimo di 2,6 kg/ha ogni tre anni sullo stesso campo.

    Parte B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cloridazon, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 dicembre 2007.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — alla protezione degli organismi acquatici,

    — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e programmi di monitoraggio vanno introdotti nelle regioni esposte a rischi, se del caso, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee da metaboliti B e B1.

    186

    Tritosulfuron

    N. CAS 142469-14-5

    N. CIPAC 735

    1-(4-metossi-6-trifluorometil-1,3,5,-triazin-2-il)-3(2-trifluorometil-benzensolfonil)urea

    ≥ 960 g/kg

    La seguente impurezza di fabbricazione presenta rischi tossicologici e non deve superare un determinato livello nel materiale tecnico:

    2-amino-4-metossi-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazina: < 0,2 g/kg

    1o dicembre 2008

    ►M313  30 novembre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tritosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    — alla protezione degli organismi acquatici,

    — alla protezione dei piccoli mammiferi.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    187

    Flutolanil

    N. CAS 66332-96-5

    N. CIPAC 524

    α,α,α-trifluoro-3′-isopropoxy-o-toluanilide

    ≥ 975 g/kg

    1o marzo 2009

    ►M318  28 febbraio 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti flutolanil per usi diversi dal trattamento dei tuberi di patata, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flutolanil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    188

    Benfluralin

    N. CAS 1861-40-1

    N. CIPAC 285

    N-butyl-N-ethyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine

    ≥ 960 g/kg

    Impurezze:

    — etil-butil-nitrosammine: max. 0,1o mg/kg

    1o marzo 2009

    ►M318  31 gennaio 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti benfluralin per usi diversi dal trattamento di lattuga e indivia, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni delrapporto di riesame sul benfluralin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

    — ai residui negli alimenti di origine vegetale e animale e alla valutazione dell'esposizione alimentare dei consumatori,

    — alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, delle acque superficiali e degli organismi acquatici. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre applicare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi sul metabolismo nelle colture a rotazione e anche per confermare la valutazione del rischio per il metabolita B12 e gli organismi acquatici. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il benfluralin è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    189

    Fluazinam

    N. CAS 79622-59-6

    N. CIPAC 521

    3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine

    ≥ 960 g/kg

    Impurezze:

    5-cloro-N-(3-cloro-5-trifluorometil-2-piridil)-α,α,α-trifluoro-4,6-dinitro-o-toluidina

    — non più di 2 g/kg

    1o marzo 2009

    ►M318  28 febbraio 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fluazinam per usi diversi dal trattamento delle patate, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluazinam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

    — ai residui negli alimenti di origine vegetale e animale e alla valutazione dell'esposizione alimentare dei consumatori,

    — alla protezione degli organismi acquatici. Per quanto riguarda tale rischio accertato, occorre adottare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per gli organismi acquatici e i macrorganismi terricoli. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il fluazinam è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    190

    Fuberidazolo

    N. CAS 3878-19-1

    N. CIPAC 525

    2-(2′-furyl)benzimidazole

    ≥ 970 g/kg

    1o marzo 2009

    28 febbraio 2019

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fuberidazolo per usi diversi dalla disinfezione delle sementi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fuberidazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — al rischio a lungo termine per i mammiferi nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. In questo caso occorre ricorrere all'uso di attrezzature che garantiscano un'elevata incorporazione nel suolo e riducano al minimo le perdite durante l'applicazione.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.

    191

    Mepiquat

    N. CAS 15302-91-7

    N. CIPAC 440

    1,1-dimethylpiperidinium chloride (mepiquat chloride)

    ≥ 990 g/kg

    1o marzo 2009

    ►M318  28 febbraio 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti mepiquat per usi diversi dal trattamento dell'orzo, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mepiquat, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.

    Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti di origine vegetale e animale e valutare l'esposizione alimentare dei consumatori.

    192

    Diuron

    N. CAS 330-54-1

    N. CIPAC 100

    3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea

    ≥ 930 g/kg

    1o ottobre 2008

    ►M303  30 settembre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida in quantità non superiori a 0,5 kg/ha (media areica).

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o luglio 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza dell'operatore; le condizioni d'impiego prevedono, se del caso, dispositivi di protezione personale,

    — alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    193

    Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai

    Ceppo: ABTS-1857

    Raccolta delle colture: N. SD-1372,

    Ceppo: GC-91

    Raccolta delle colture: N. NCTC 11821

    Non pertinente

    Impurezze non rilevanti

    1o maggio 2009

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) eGC-91o (SANCO/1538/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    194

    Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14)

    Ceppo: AM65-52

    Raccolta delle colture: N. ATCC-1276

    Non pertinente

    Impurezze non rilevanti

    1o maggio 2009

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni delrapporto di riesame sul bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    195

    Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki

    Ceppo: ABTS351

    Raccolta delle colture: N. ATCC SD-1275

    Ceppo: PB 54

    Raccolta delle colture: N. CECT 7209

    Ceppo: SA 11

    Raccolta delle colture: N. NRRL B-30790

    Ceppo: SA 12

    Raccolta delle colture: N. NRRL B-30791

    Ceppo: EG 2348

    Raccolta delle colture: N. NRRL B-18208

    Non pertinente

    Impurezze non rilevanti

    1o maggio 2009

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ABTS 351o (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 ed EG 2348 (SANCO/1543/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    196

    Bacillus thuringiensis sottospecie tenebrionis

    Ceppo: NB 176 (TM 141)

    Raccolta delle colture: N. SD-5428

    Non pertinente

    Impurezze non rilevanti

    1o maggio 2009

    30 aprile 2019

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bacillus thuringiensis sottospecie tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    197

    Beauveria bassiana

    Ceppo: ATCC 74040

    Raccolta delle colture: N. ATCC74040

    Ceppo: GHA

    Raccolta delle colture: N. ATCC 74250

    Non pertinente

    Livello max. di beauvericin: 5 mg/kg

    1o maggio 2009

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) e GHA (SANCO/1547/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    198

    Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

    Non pertinente

    ►M122  Concentrazione minima: 1 × 1013 OB/l (corpi di occlusione/l) e microorganismi contaminanti (Bacillus cereus) nel prodotto formulato < 1 × 107 CFU/g ◄

    1o maggio 2009

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    199

    Lecanicillium muscarium

    (precedentemente verticiliun lecanii)

    Ceppo: Ve 6

    Raccolta delle colture: N. CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

    Non pertinente

    Impurezze non rilevanti

    1o maggio 2009

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul lecanicillium muscarium (precedentemente verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    200

    Metarhizium anisopliae var. anisopliae

    (precedentemente metarhizium anisopliae)

    Ceppo: BIPESCO 5/F52

    Raccolta delle colture: No M.a. 43; n. 275-86 (acronimi V275 o KVL 275); N. KVL 99-112 (Ma 275 or V 275); N. DSM 3884; N. ATCC 90448; N. ARSEF 1095

    Non pertinente

    Impurezze non rilevanti

    1o maggio 2009

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metarhizium anisopliae var. anisopliae (precedentemente metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 e F52 (SANCO/1862/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    201

    Phlebiopsis gigantea

    Ceppo: VRA 1835

    Raccolta delle colture: N. ATCC90304

    Ceppo: VRA 1984

    Raccolta delle colture: N. DSM16201

    Ceppo: VRA 1985

    Raccolta delle colture: N. DSM 16202

    Ceppo: VRA 1986

    Raccolta delle colture: N. DSM 16203

    Ceppo: FOC PG B20/5

    Raccolta delle colture: N. IMI 390096

    Ceppo: FOC PG SP log 6

    Raccolta delle colture: N. IMI 390097

    Ceppo: FOC PG SP log 5

    Raccolta delle colture: N. IMI390098

    Ceppo: FOC PG BU 3

    Raccolta delle colture: N. IMI 390099

    Ceppo: FOC PG BU 4

    Raccolta delle colture: N. IMI 390100

    Ceppo: FOC PG 410.3

    Raccolta delle colture: N. IMI 390101

    Ceppo: FOC PG97/1062/116/1.1

    Raccolta delle colture: N. IMI 390102

    Ceppo: FOC PG B22/SP1287/3.1

    Raccolta delle colture: N. IMI 390103

    Ceppo: FOC PG SH 1

    Raccolta delle colture: N. IMI 390104

    Ceppo: FOC PG B22/SP1190/3.2

    Raccolta delle colture: N. IMI 390105

    Non pertinente

    Impurezze non rilevanti

    1o maggio 2009

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    202

    Pythium oligandrum

    Ceppo: M1

    Raccolta delle colture N. ATCC 38472

    Non pertinente

    Impurezze non rilevanti

    1o maggio 2009

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla pythium oligandrum M1o (SANCO/1864/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    203

    Streptomyces K61o (precedentemente s. griseoviridis)

    Ceppo: K61

    Raccolta delle colture: N. DSM 7206

    Non pertinente

    Impurezze non rilevanti

    1o maggio 2009

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo streptomyces (precedentemente streptomyces griseoviridis) K61o (SANCO/1865/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    204

    Trichoderma atroviride

    (precedentemente t. harzianum)

    Ceppo: IMI 206040

    Raccolta delle colture N. IMI 206040, ATCC 20476;

    Ceppo: T11

    Raccolta delle colture: N.

    Raccolta spagnola di colture tipo CECT 20498, identiche a IMI 352941

    Non pertinente

    Impurezze non rilevanti

    1o maggio 2009

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame rispettivamente sul trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) e sul T-11o (SANCO/1841/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    205

    Trichoderma polysporum

    Ceppo: trichoderma polysporum IMI 206039

    Raccolta delle colture N. IMI 206039, ATCC 20475

    Non pertinente

    Impurezze non rilevanti

    1o maggio 2009

    30 aprile 2019

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    206

    Trichoderma harzianum Rifai

    Ceppo:

    trichoderma harzianum T-22

    Raccolta delle colture N. ATCC 20847

    Ceppo: trichoderma harzianum ITEM 908;

    Raccolta delle colture N. CBS 118749

    Non pertinente

    Impurezze non rilevanti

    1o maggio 2009

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame rispettivamente sul trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) e ITEM 908 (SANCO/1840/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    207

    trichoderma asperellum

    (precedentemente t. harzianum)

    Ceppo: ICC012

    Raccolta delle colture CABI CC IMI 392716

    Ceppo: trichoderma asperellum

    (precedentemente t. viride T25) T25

    Raccolta delle colture N. CECT 20178

    Ceppo: trichoderma asperellum

    (precedentemente t. viride TV1) TV1

    Raccolta delle colture N. MUCL 43093

    Non pertinente

    Impurezze non rilevanti

    1o maggio 2009

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame rispettivamente sul trichoderma asperellum (precedentemente t. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) e sul trichoderma asperellum (precedentemente t. viride T25 e TV1) T25 e TV1o (SANCO/1868/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    208

    Trichoderma gamsii (precedentemente t. viride)

    Ceppo:

    ICC080

    Raccolta delle colture N. IMI CC N. 392151o CABI

    Non pertinente

    Impurezze non rilevanti

    1o maggio 2009

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla trichoderma viride (SANCO/1868/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M316 —————

    ▼B

    210

    Abamectina

    N. CAS 71751-41-2

    avermectina B1a

    N. CAS 65195-55-3

    avermectina B1b

    N. CAS 65195-56-4

    abamectina

    N. CIPAC 495

    AvermectinB1a

    (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11.13,22-tetramethyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside

    AvermectinB1b

    AvermectinB1b (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11.13,22-tetramethyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside

    ≥ 850 g/kg

    1o maggio 2009

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    ►M212

     

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida, acaricida e nematocida.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti abamectina per usi diversi dal trattamento di agrumi, lattuga e pomodori, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantire che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'abamectina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 luglio 2008, nonché dell'addendum della relazione di esame sull'abamectina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva pubblicata il 24 gennaio 2017 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori e a garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale;

    — ai residui negli alimenti di origine vegetale e alla valutazione dell'esposizione alimentare dei consumatori;

    — alla protezione di api, artropodi non bersaglio, organismi del suolo, uccelli, mammiferi e organismi acquatici. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre applicare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, quali ad esempio zone tampone e periodi di attesa.

    Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

     ◄

    211

    Epossiconazolo

    N. CAS 135319-73-2 (precedentemente 106325-08-0)

    N. CIPAC 609

    (2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorophenyl)propyl]-1H-1.2,4-triazole

    ≥ 920 g/kg

    1o maggio 2009

    ►M294  30 aprile 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’epossiconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o luglio 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori nonché a garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso,

    — all’esposizione alimentare dei consumatori ai metaboliti dell’epossiconazolo (triazolo),

    — al rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza,

    — al rischio per organismi acquatici, uccelli e mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione informazioni supplementari riguardo ai possibili effetti nocivi dell’epossiconazolo sul sistema endocrino entro due anni dall’adozione delle linee direttrici dell’OCSE per la realizzazione dei test sull’alterazione del sistema endocrino o, in alternativa, delle linee guida per l’esecuzione dei test riconosciute a livello comunitario.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione entro e non oltre il 30 giugno 2009 un programma di monitoraggio per valutare la propagazione atmosferica a lunga distanza dell’epossiconazolo e i rischi ambientali correlati. Essi presentano alla Commissione i risultati di tale monitoraggio, sotto forma di relazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2011.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché entro due anni dall'approvazione l'autore della notifica trasmetta informazioni sui residui dei metaboliti dell’epossiconazolo nelle colture primarie, nelle colture a rotazione e nei prodotti di origine animale, nonché informazioni utili a valutare in dettaglio il rischio a lungo termine per uccelli e mammiferi erbivori.

    212

    Fenpropimorf

    N. CAS 67564-91-4

    N. CIPAC 427

    (RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine

    ≥ 930 g/kg

    1o maggio 2009

    30 aprile 2019

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenpropimorf, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o luglio 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d’impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, nonché misure di attenuazione dei rischi per ridurre l’esposizione, come la limitazione dell’orario di lavoro giornaliero,

    — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    — alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone, la riduzione del deflusso e bocchettoni tali da ridurre la dispersione delle sostanze nebulizzate.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi che confermino la mobilità nel suolo del metabolita BF-421-7. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il fenpropimorf è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    213

    Fenpirossimato

    N. CAS 134098-61-6

    N. CIPAC 695

    Tert-butyl (E)-alpha-(1,3-dimethyl-5-phenoxypyrazol-4-ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate

    > 960 g/kg

    1o maggio 2009

    ►M322  30 aprile 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida.

    Non devono essere autorizzati i seguenti usi:

    — impieghi in colture alte, con elevato rischio di dispersione aerea delle sostanze irrorate, ad esempio, atomizzatori per trattori e nebulizzatori manuali.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenpirossimato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o luglio 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — alle conseguenze per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di informazioni utili ad un’ulteriore valutazione:

    — del rischio per gli organismi acquatici derivante dalla presenza di metaboliti contenenti frazioni di benzile,

    — del rischio di bioamplificazione nelle catene alimentari acquatiche.

    Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il fenpirossimato è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali informazioni alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    214

    Tralcossidin

    N. CAS 87820-88-0

    N. CIPAC 544

    (RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

    ≥ 960 g/kg

    1o maggio 2009

    30 aprile 2019

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tralcossidim, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o luglio 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione delle acque sotterranee, in particolare dal metabolita nel suolo R173642, quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    — alla protezione dei mammiferi erbivori.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di:

    — informazioni utili ad un’ulteriore valutazione del rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori derivante dall’impiego del tralcossidim.

    Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il tralcossidim è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali informazioni alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    215

    Aclonifen

    N. CAS 74070-46-5

    N. CIPAC 498

    2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline

    ≥ 970 g/kg

    L’impurezza fenolo presenta un problema tossicologico e quindi è stabilito un livello massimo di 5 g/kg

    1o agosto 2009

    ►M199  31 luglio 2022 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti aclonifen per usi diversi dal trattamento dei girasoli, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'aclonifen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 settembre 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

    — alla tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

    — ai residui nelle colture a rotazione e a valutare l’esposizione alimentare dei consumatori,

    — alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre applicare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi sui residui nelle colture a rotazione e di informazioni pertinenti per confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli, gli organismi acquatici e le piante non bersaglio.

    Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali dati e informazioni di verifica alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

    216

    Imidacloprid

    N. CAS 138261-41-3

    N. CIPAC 582

    (E)-1-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine

    ≥ 970 g/kg

    1o agosto 2009

    ►M199  31 luglio 2022 ◄

    ►M261

     

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida in serre permanenti o per la concia di sementi destinate a essere utilizzate soltanto in serre permanenti. La coltura così ottenuta deve rimanere all'interno di una serra permanente durante il suo ciclo di vita completo.

    PARTE B

    Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si terrà conto delle conclusioni della relazione di esame sull'imidacloprid e, in particolare, delle relative appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 settembre 2008, nonché delle conclusioni dell'addendum riveduto alla relazione di esame sull'imidacloprid, adottate dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 27 aprile 2018.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — al rischio per le api e i bombi liberati per l'impollinazione in serre permanenti,

    — alle conseguenze per gli organismi acquatici,

    — all'esposizione delle api attraverso il consumo di acqua contaminata proveniente dalle serre permanenti.

    Gli Stati membri provvedono affinché la copertura del tegumento sia effettuata solo in strutture specializzate nella concia delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre al minimo il rilascio di polveri durante l'applicazione sulle sementi, l'immagazzinamento e il trasporto delle stesse.

    Le condizioni d'uso comprendono, se necessario, misure di mitigazione dei rischi.

     ◄

    217

    Metazaclor

    N. CAS 67129-08-2

    N. CIPAC 411

    2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2',6'-xylidide

    ≥ 940 g/kg

    L’impurezza toluene derivante dal processo di produzione può costituire un problema tossicologico e quindi è stabilito un livello massimo di 0,05 %.

    1o agosto 2009

    ►M199  31 luglio 2021 ◄

    ►M28

     

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. L’applicazione è limitata a una dose complessiva di non più di 1 kg/ha di metazaclor in un periodo di tre anni sullo stesso campo.

     ◄

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metazachlor, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 settembre 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — alla protezione degli organismi acquatici,

    — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi; se del caso, vanno introdotti programmi di monitoraggio nelle regioni esposte a rischi per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee dai metaboliti 479M04, 479M08, 479M09, 479M11o e 479M12.

    Se il metazachlor è classificato come «sospetto di effetto cancerogeno — prove insufficienti» a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni sulla rilevanza dei metaboliti 479M04, 479M08, 479M09, 479M11o e 479M12 in relazione al cancro.

    Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica di detta decisione di classificazione.

    ▼M74

    218

    Acido acetico

    N. CAS 64-19-7 N.

    CIPAC 838

    Acido acetico

    ≥ 980 g/kg

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2022 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’acido acetico (SANCO/2602/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 16 luglio 2013.

    In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli operatori, delle acque sotterranee e degli organismi acquatici.

    Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il notificante presenta informazioni di conferma concernenti:

    — il rischio acuto e a lungo termine per volatili e mammiferi,

    — il rischio per le api mellifere,

    — il rischio per altri artropodi non bersaglio.

    Il notificante presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 dicembre 2015.

    ▼M36

    219

    Solfato di alluminio e ammonio

    N. CAS 7784-26-1 (dodecaidrato), 7784-25-0 (anidro)

    N. CIPAC 840

    Solfato di alluminio e ammonio

    ≥ 960 g/kg (espresso come dodecaidrato)

    ≥ 502 g/kg (anidro)

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

    PARTE B

    Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul solfato di alluminio e ammonio (SANCO/2985/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o giugno 2012.

    Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il notificante deve presentare informazioni di conferma riguardo:

    a)  le ripercussioni sull’ambiente dei prodotti di trasformazione/dissociazione del solfato di alluminio e ammonio;

    b)  i rischi per gli organismi terrestri non bersaglio esclusi i vertebrati e gli organismi acquatici.

    Tali informazioni vanno fatte pervenire agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 1o gennaio 2016.

    ▼M32

    220

    Silicato di alluminio

    Numero CAS 1332-58-7

    N. CIPAC 841

    Non disponibile

    Denominazione chimica: Silicato di alluminio

    ≥ 999,8 g/kg

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul silicato di alluminio (SANCO/2603/08), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1o giugno 2012.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri presteranno particolare attenzione alla sicurezza degli operatori; se del caso le condizioni d'impiego prevedono l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale e respiratoria,

    Le condizioni d'impiego devono all'occorrenza comprendere misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione informazioni confermative riguardo:

    (a)  la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici;

    (b)  la pertinenza del materiale di prova utilizzato nel fascicolo sulla tossicità, in considerazione delle specifiche della sostanza tecnica.

    Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 1o maggio 2013.

    ▼B

    221

    Acetato di ammonio

    N. CAS 631-61-8

    N. CIPAC non attribuito

    Acetato di ammonio

    ≥ 970 g/kg

    Impurezze rilevanti: metalli pesanti quali Pb max. 10 ppm

    1o settembre 2009

    31 agosto 2019

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acetato di ammonio (SANCO/2986/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M31

    222

    Farina di sangue

    N. CAS: 90989-74-5

    N. CIPAC: 909

    Non disponibile

    ≥ 990 g/kg

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. Le farine di sangue devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1069/2009 (17) e al regolamento (UE) n. 142/2011 (18).

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti farina di sangue per usi diversi dall'applicazione diretta su singole piante, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e devono assicurare che vengano presentati tutti i dati e le informazioni necessari prima che l'autorizzazione sia rilasciata.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame modificato sulla farina di sangue (SANCO/2604/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 marzo 2012.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il notificante deve fornire informazioni di verifica concernenti le specifiche del materiale tecnico agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro il 1o marzo 2013.

    223

    Carburo di calcio

    N. CAS: 75-20-7

    N. CIPAC: 910

    Acetiluro di calcio

    ≥ 765 g/kg

    Contenente 0,08 – 0,9 g/kg di fosfuro di calcio

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2022 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame modificato sul carburo di calcio (SANCO/2605/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 marzo 2012.

    Le condizioni dì impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    224

    Carbonato di calcio

    N. CAS: 471-34-1

    N. CIPAC: 843

    Carbonato di calcio

    ≥ 995 g/kg

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame modificato sul carbonato di calcio (SANCO/2606/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 marzo 2012.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il notificante presenta informazioni di verifica concernenti:

    — altri dati sulle specifiche del materiale tecnico,

    — metodi analitici per la determinazione del carbonato di calcio nel formulato rappresentativo e delle impurezze nel materiale tecnico.

    Tali informazioni vanno presentate agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro il 1o marzo 2013.

    ▼M66

    225

    Biossido di carbonio

    Numero CAS: 124-38-9

    N. CIPAC: 844

    Biossido di carbonio

    ≥ 99,9 %

    Impurezze rilevanti:

    fosfano max. 0,3 ppm v/v

    benzene max. 0,02 ppm v/v

    monossido di carbonio max. 10 ppm v/v

    metanolo max. 10 ppm v/v

    cianuro di idrogeno max. 0,5 ppm v/v

    1 settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fumigante.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul biossido di carbonio (SANCO/2987/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata il 17 maggio 2013 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    All’occorrenza le condizioni d’impiego devono comprendere provvedimenti di attenuazione dei rischi.

    ▼M37

    226

    Denatonio benzoato

    N. CAS 3734-33-6

    CIPAC 845

    Benzoato di benzildietil[[2,6-xililcarbamoil]metil]ammonio

    ≥ 975 g/kg

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2022 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti denatonio benzoato per usi diversi dalla pennellatura mediante dispositivi automatici rotanti in silvicoltura, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e garantire che tutte le informazioni e tutti i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul denatonio benzoato (SANCO/2607/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o giugno 2012.

    Per effettuare la valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori. Le condizioni di autorizzazione all'impiego devono prescrivere l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M49

    227

    Etilene

    Numero CAS 74-85-1

    Numero CIPAC 839

    Etilene

    ≥ 90 %

    Impurezze rilevanti: ossido di etilene, contenuto massimo 1 mg/kg

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2022 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati soltanto le applicazioni all’interno come fitoregolatore effettuate da utilizzatori professionali.

    PARTE B

    Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’etilene (SANCO/2608/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o febbraio 2013.

    In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    a)  la conformità dell’etilene con le specifiche richieste indipendentemente dalla forma in cui questo va fornito all’utilizzatore;

    b)  la protezione degli operatori, dei lavoratori e delle persone presenti.

    Le condizioni di autorizzazione devono prevedere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M106

    228

    Estratto di melaleuca alternifolia

    N. CAS olio di melaleuca alternifolia 68647-73-4

    Componenti principali:

    terpinene-4-olo 562-74-3

    γ-terpinene 99-85-4

    α-terpinene 99-86-5

    1,8-cineolo 470-82-6

    N. CIPAC 914

    L’olio di melaleuca alternifolia è una miscela complessa di sostanze chimiche.

    Componenti principali:

    terpinene-4-olo ≥ 300 g/kg

    γ-terpinene ≥ 100 g/kg

    α-terpinene ≥ 50 g/kg

    1,8-cineolo ≥ 1 g/kg

    Impurezze rilevanti:

    Metileugenolo: massimo 1 g/kg del materiale tecnico

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida in serra.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’estratto di melaleuca alternifolia (SANCO/2609/2008 finale), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 13 dicembre 2013.

    In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    — alla protezione degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le condizioni d’impiego prescrivano all’occorrenza l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale,

    — la protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche,

    — alla protezione di uccelli, mammiferi e organismi acquatici,

    — alla protezione di api mellifere, artropodi non bersaglio, lombrichi, microorganismi e macroorganismi non bersaglio.

    Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il notificante presenta informazioni di conferma riguardo:

    a)  il metabolismo vegetale e l’esposizione dei consumatori,

    b)  la tossicità dei composti che costituiscono l’estratto e la rilevanza di possibili impurezze diverse dal metileugenolo,

    c)  l’esposizione delle acque sotterranee per quanto riguarda i componenti meno fortemente assorbiti che costituiscono l’estratto, e per quanto riguarda prodotti potenzialmente atti a trasformare il suolo,

    d)  gli effetti sui metodi biologici di depurazione delle acque.

    Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità non oltre il 30 aprile 2016.

    ▼M36

    229

    Residui di distillazione dei grassi

    N. CAS: non assegnato

    N. CIPAC: 915

    Non disponibile

    ≥ 40 % di acidi grassi clivati

    Impurezze rilevanti: Ni max. 200 mg/kg

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. I residui di distillazione dei grassi di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

    PARTE B

    Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui residui di distillazione dei grassi (SANCO/2610/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o giugno 2012.

    Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il notificante deve presentare informazioni di conferma sulla specifica della sostanza tecnica e sull’analisi dei livelli massimi di impurezze e contaminanti aventi rilevanza tossicologica. Tali informazioni vanno fatte pervenire agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 1o maggio 2013.

    ▼B

    230

    Acidi grassi da C7 a C20

    N. CAS 112-05-0 (acido pelargonico)

    67701-09-1o (acidi grassi C7-C18 e sali di potassio insaturi C18)

    124-07-2 (acido caprileico)

    334-48-5 (acido caprico)

    143-07-7 (acido laurico)

    112-80-1o (acido oleico)

    85566-26-3 (esteri metilici degli acidi grassi C8-C10)

    111-11-5 (ottanoato di metile)

    110-42-9 (decanoato di metile)

    N. CIPAC non attribuito

    Acido nonanoico

    Acido caprileico, acido pelargonico, acido caprico, acido laurico, acido oleico (ISO in tutti i casi)

    Acido ottanoico, acido nonanoico, acido decanoico, acido dodecanoico, acido cis-9-ottadecenoico (IUPAC in tutti i casi)

    Acidi grassi, C7-C10, esteri metilici

    ≥ 889 g/kg (acido pelargonico)

    ≥ 838 g/kg acidi grassi

    ≥ 99 % esteri metilici degli acidi grassi

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, acaricida, erbicida e fitoregolatore.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sugli acidi grassi (SANCO/2610/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    231

    Estratto d'aglio

    N. CAS 8008-99-9

    N. CIPAC non attribuito

    Concentrato di succo d'aglio alimentare

    ≥ 99,9 %

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente, insetticida e nematocida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estratto d'aglio (SANCO/2612/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    232

    Acido gibberellico

    N. CAS 77-06-5

    N. CIPAC 307

    Acido (3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-diidrossi-3-metil-6-metilene-2-oxoperidro-4a,7-metano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carbossilico

    Alt: Acido (3S,3aR,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)- 6,11-diidrossi-3-metil-12-metilene-2-osso-4a,6-metano-3,8b-prop-lenoperidroindenol (1,2-b) furan-4-carbossilico

    ≥ 850 g/kg

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido gibberellico (SANCO/2613/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    233

    Gibberelline

    N. CAS GA4: 468-44-0

    GA7: 510-75-8

    Miscela di GA4A7: 8030-53-3

    N. CIPAC non attribuito

    GA4:

    (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-idrossi-3-metil-6-metilene-2-oxoperidro-4a,7-metano-3,9b-propanoazuleno[1,2-b]furan -4-carbossilico

    GA7:

    (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-idrossi-3-metil-6-metilene-2-oxoperidro-4a,7-metano-9b,3- propenoazuleno[1,2-b]furan-4-carbossilico

    Rapporto di riesame (SANCO/2614/2008).

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle gibberelline (SANCO/2614/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M32

    234

    Proteine idrolizzate

    CAS non attribuito

    N. CIPAC 901

    Non disponibile

    Relazione di riesame (SANCO/2615/2008)

    1o settembre 2009.

    ►M199  31 agosto 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva. Le proteine idrolizzate di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1069/2009 (17) e al regolamento (UE) n. 142/2011 (18) della Commissione.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle proteine idrolizzate (SANCO/2615/08), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1o giugno 2012.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori; se del caso le condizioni d'impiego prevedono l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    Le condizioni d'impiego devono all'occorrenza comprendere misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione informazioni confermative riguardo:

    (a)  le specificazioni del materiale tecnico quale fabbricato commercialmente devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici;

    (b)  il rischio per gli organismi acquatici.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui al punto a) entro il 1o maggio 2013 e le informazioni di cui al punto b) entro il 1o novembre 2013.

    ▼M38

    235

    Solfato di ferro

    Solfato di ferro (II) anidro: Numero CAS 7720-78-7

    Solfato di ferro (II) monoidrato: Numero CAS 17375-41-6

    Solfato di ferro (II) eptaidrato: Numero CAS 7782-63-0

    Numero CIPAC 837

    Solfato di ferro (II)

    oppure

    Solfato di ferro(2+)

    Solfato di ferro (II) anidro: tenore totale di ferro ≥350 g/kg.

    Impurità pertinenti:

    arsenico, 18 mg/kg

    cadmio, 1,8 mg/kg

    cromo, 90 mg/kg

    piombo, 36 mg/kg

    mercurio, 1,8 mg/kg

    espresse sulla base della variante anidra

    1 settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame modificata sul solfato di ferro (SANCO/2616/2008), in particolare delle appendici I e II del medesimo, nella versione definitiva del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dell'1 giugno 2012.

    In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — al rischio per gli operatori;

    — al rischio per i bambini/residenti che giocano sull'erba trattata;

    — al rischio per le acque di superficie e gli organismi acquatici.

    Le condizioni d'uso devono prevedere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi e il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale; Il notificante deve comunicare agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità, informazioni di verifica riguardo all'equivalenza tra caratteristiche del materiale tecnico prodotto per uso commerciale e caratteristiche del materiale di prova usato nelle prove sulla tossicità.

    Gli Stati membri interessati devono sollecitare i notificanti a fornire tali informazioni alla Commissione entro l'1 maggio 2013.

    ▼M84

    236

    Kieselgur (terra diatomacea)

    CAS n. 61790-53-2

    CIPAC n. 647

    Kieselgur (nessuna denominazione IUPAC)

    Terra diatomacea

    Biossido di silicio amorfo

    Silice

    Diatomite

    Il prodotto è costituito da 100 % di terra diatomacea.

    Max. 0,1 % di particelle di silice cristallina di diametro inferiore a 50 μm

    1 settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati soltanto gli impieghi all’interno come insetticida o acaricida da parte di utilizzatori professionali.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul kieselgur (terra diatomacea) (SANCO/2617/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 3 ottobre 2013.

    Nell’ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d’impiego prevedono l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale e respiratoria. Le condizioni d’impiego proibiscono all’occorrenza la presenza di lavoratori dopo l’applicazione del prodotto in questione per un periodo adeguato tenendo conto dei rischi causati dal medesimo.

    Gli Stati membri interessati provvedono affinché i notificanti presentino alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni circa la tossicità per inalazione al fine di confermare i limiti di esposizione professionale al kieselgur (terra diatomacea) entro il 25 novembre 2014.

    ▼M31

    237

    Calcare

    N. CAS: 1317-65-3

    N. CIPAC: 852

    Carbonato di calcio

    ≥ 980 g/kg

    1o settembre 2009

    31 agosto 2019

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame modificato sul calcare (SANCO/2618/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 marzo 2012.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M217 —————

    ▼M31

    239

    Residuo d'estrazione della polvere di pepe (PDER)

    N. CAS: non attribuito

    N. CIPAC: non attribuito

    Pepe nero – Piper nigrum – ottenuto dalla distillazione a vapore e dall'estrazione mediante solventi

    Miscela complessa di sostanze chimiche, il cui tenore in piperina come marcatore dovrebbe essere almeno del 4%

    1o settembre 2009

    ►M296  31 agosto 2019 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti residuo d'estrazione della polvere di pepe (PDER) per usi diversi dal settore del giardinaggio, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e devono assicurare che vengano forniti tutti i dati e le informazioni necessari prima che l'autorizzazione sia rilasciata.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame modificato sul pepe (SANCO/2620/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 marzo 2012.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il notificante deve fornire informazioni di verifica concernenti le specifiche del materiale tecnico agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro il 1o marzo 2013.

    ▼M115

    240

    Oli vegetali/olio di citronella

    N. CAS 8000-29-1

    N. CIPAC 905

    L'olio di citronella è una miscela complessa di sostanze chimiche.

    I componenti principali sono i seguenti:

    Citronellale (3,7-dimethyl-6-octenal).

    Geraniolo [(E)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol).

    Citronellolo (3,7-dimethyl-6-octan-2-ol).

    Acetato di geranile (3,7-dimethyl-6-octen-1yl acetate).

    La somma delle seguenti impurezze non deve superare lo 0,1 % del materiale tecnico: metil eugenolo e metil-isoeugenolo.

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2022 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di citronella (SANCO/2621/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    — alla protezione degli operatori e dei lavoratori, degli astanti e dei residenti, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, l'utilizzo di appropriati dispositivi di protezione individuale,

    — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli,

    — al rischio per gli organismi non bersaglio.

    Il notificante presenta informazioni di conferma riguardo:

    a)  alle specifiche tecniche;

    b)  ai dati comparativi tra le situazioni di esposizione del fondo naturale alla sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella, al metil eugenolo e al metil-isoeugenolo e l'esposizione dovuta all'uso della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella come prodotto fitosanitario. Tali dati riguardano l'esposizione degli esseri umani e quella degli organismi non bersaglio;

    c)  alla valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee ai potenziali metaboliti della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella, con particolare riguardo al metil eugenolo e al metil-isoeugenolo.

    Il notificante presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 30 aprile 2016.

    ▼M100

    241

    Oli vegetali/olio di chiodi di garofano

    N. CAS 84961-50-2 (olio di chiodi di garofano)

    97-53-0 (eugenolo – componente principale)

    N. CIPAC 906

    L’olio di chiodi di garofano è una miscela complessa di sostanze chimiche.

    Il componente principale è l’eugenolo.

    ≥ 800 g/kg

    Impurezza rilevante: metileugenolo massimo 0,1 % del materiale tecnico

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2022 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi all’interno come fungicida e battericida post-raccolta.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’olio di chiodi di garofano (SANCO/2622/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, nonché garantire che nelle condizioni d’impiego figuri l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso.

    Il notificante deve presentare informazioni di conferma riguardo:

    a)  alle specifiche tecniche,

    b)  ai dati comparativi tra le situazioni di esposizione al fondo naturale di oli vegetali/olio di chiodi di garofano, eugenolo e metileugenolo e l’esposizione dovuta all’impiego di oli vegetali/olio di chiodi di garofano come prodotto fitosanitario. I dati devono riferirsi all’esposizione umana.

    Il richiedente deve fornire tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 aprile 2016.

    ▼M87

    242

    Oli vegetali/olio di colza

    Numero CAS: 8002-13-9

    N. CIPAC non attribuito

    Olio di colza

    L’olio di colza è una miscela complessa di acidi grassi

    Impurità rilevante: tenore massimo di acido erucico: 2 %

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida.

    PARTE B

    Per attuare i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’olio di colza (SANCO/2623/2008), in particolare delle appendici I e II della medesima, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 3 ottobre 2013.

    Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M37

    243

    Oli vegetali/olio di menta verde

    N. CAS 8008-79-5

    N. CIPAC 908

    Olio di menta verde

    ≥ 550 g/kg come (R)-carvone

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2022 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore per il trattamento post-raccolto delle patate.

    Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorizzazioni prescrivano che la nebulizzazione calda sia eseguita esclusivamente in strutture di stoccaggio professionali e che siano applicate le migliori tecniche disponibili al fine di escludere il rilascio nell’ambiente del prodotto vaporizzato durante stoccaggio, trasporto, smaltimento dei rifiuti e applicazione.

    PARTE B

    Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame modificato sugli oli vegetali/olio di menta verde (SANCO/2624/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o giugno 2012.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M39

    244

    Idrogenocarbonato di potassio

    Numero CAS 298-14-6

    Numero CIPAC 853

    Idrogenocarbonato di potassio

    ≥ 99,5 %

    Impurezze:

    Pb max 10 mg/kg

    As max 3 mg/kg

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’idrogenocarbonato di potassio (SANCO/2625/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 luglio 2012.

    Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione al rischio per le api mellifere. Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M32

    245

    1,4-diamminobutano (putrescina)

    Numero CAS 110-60-1

    N. CIPAC 854

    Butano-1,4-diammina

    ≥ 990 g/kg

    1o settembre 2009.

    31o agosto 2019

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 1,4-diaminobutano (putrescina) (SANCO/2626/08), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1o giugno 2012.

    Le condizioni d'impiego devono all'occorrenza comprendere misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M75

    246

    Piretrine: 8003-34-7

    N: CIPAC 32

    Estratto A: estratti di Chrysanthemum cinerariaefolium:

    89997-63-7

    Piretrina 1: CAS 121- 21-1

    Piretrina 2: CAS 121- 29-9

    Cinerina 1: CAS 25402- 06-6

    Cinerina 2: CAS 121- 20-0

    Jasmolina 1: CAS 4466- 14-2

    Jasmolina 2: CAS 1172- 63-0

    Estratto B:

    Piretrina 1: CAS 121-21-1

    Piretrina 2: CAS 121- 29-9

    Cinerina 1: CAS 25402- 06-6

    Cinerina 2: CAS 121- 20-0

    Jasmolina 1: CAS 4466- 14-2

    Jasmolina 2: CAS 1172- 63-0

    Le piretrine sono una miscela complessa di sostanze chimiche.

    Estratto A: ≥ 500 g/kg piretrine

    Estratto B: ≥ 480 g/kg piretrine

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2022 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sulle piretrine (SANCO/2627/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    a)  il rischio per gli operatori e per i lavoratori;

    b)  il rischio per gli organismi non bersaglio.

    Se del caso, le condizioni d’impiego comprendono l’applicazione di adeguati dispositivi di protezione individuale e altre misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

    1)  le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, corredate da informazioni su eventuali impurezze e sulla sua equivalenza con le specifiche del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità;

    2)  il rischio da inalazione;

    3)  la definizione di residuo;

    4)  la rappresentatività del principale componente «piretrina 1» per quanto riguarda il destino e il comportamento nel suolo e nell’acqua.

    Il richiedente comunica alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni di cui al punto 1 entro il 31 marzo 2014 e le informazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 entro il 31 dicembre 2015.

    ▼M31

    247

    Sabbia di quarzo

    N. CAS: 14808-60-7, 7637-86-9

    N. CIPAC: 855

    Quarzo, biossido di silicio

    ≥ 915 g/kg

    Max. 0,1% di particelle di silice cristallina (di diametro inferiore a 50 μm)

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti sabbia di quarzo per usi diversi dall'applicazione su alberi in ambienti forestali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e devono assicurare che vengano forniti tutti i dati e le informazioni necessari prima che l'autorizzazione sia rilasciata.

    Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sabbia di quarzo (SANCO/2628/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M36

    248

    Olio di pesce

    N. CAS 100085-40-3

    N. CIPAC 918

    Olio di pesce

    ≥ 99 %

    Impurezze rilevanti:

    Diossina max. 6 pg/kg per gli alimenti zootecnici

    Hg max. 0,5 mg/kg per i mangimi derivati dal pesce o da altri prodotti del mare

    CD max. 2 mg/kg per i mangimi di origine animale ad eccezione dei mangimi per gli animali da compagnia

    Pb max. 10 mg/kg

    PCB max. 5 mg/kg

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. L’olio di pesce deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011 della.

    PARTE B

    Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’olio di pesce (SANCO/2629/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o giugno 2012.

    Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il notificante deve presentare informazioni di conferma sulla specifica della sostanza tecnica e sull’analisi dei livelli massimi di impurezze e contaminanti aventi rilevanza tossicologica. Tali informazioni vanno fatte pervenire agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 1o maggio 2013.

    ▼B

    249

    Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora

    N. CAS 98999-15-6

    N. CIPAC non attribuito

    Grasso di pecora

    Grasso di pecora puro contenente una concentrazione massima di acqua dello 0,18 % p/p.

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. Il grasso di pecora deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1069/2009.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul grasso di pecora (SANCO/2630/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M230 —————

    ▼M229 —————

    ▼B

    252

    Estratto d'alga marina (precedentemente estratto d'alga marina e alghe marine)

    N. CAS non attribuito

    N. CIPAC non attribuito

    Estratto d'alga marina

    L'estratto d'alga marina è una miscela complessa. I principali componenti marcatori sono: mannitolo, fucoidani e alginati. Relazione di riesame SANCO/2634/2008

    1o settembre 2009

    31 agosto 2019

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estratto d'alga marina (SANCO/2634/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    253

    Silicato di sodio e alluminio

    N. CAS 1344-00-9

    N. CIPAC non attribuito

    Silicato di sodio e alluminio: Nax[(AlO2)x(SiO2)y] × zH2O

    1 000  g/kg

    1o settembre 2009

    ►M296  31 agosto 2019 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul silicato di sodio e alluminio (SANCO/2635/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M51

    254

    ipoclorito di sodio

    Numero CAS: 7681-52-9

    Numero CIPAC: 848

    ipoclorito di sodio

    ipoclorito di sodio: 105 g/kg-126 g/kg (122 g/L-151 g/L) concentrato tecnico

    10-12 % (p/p) espresso come cloro

    1o settembre 2009

    31 agosto 2019

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo impieghi in ambiente chiuso come disinfettante.

    PARTE B

    Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’ipoclorito di sodio (SANCO/2988/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o febbraio 2013.

    In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    a)  il rischio per gli operatori e i lavoratori;

    b)  va evitata l’esposizione del suolo all’ipoclorito di sodio e ai suoi prodotti di reazione dovuta alla diffusione di composta trattata nei terreni biologici.

    Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M127

    255

    Feromoni di lepidotteri a catena lineare

    Relazione di riesame (SANCO/2633/2008)

    Relazione di riesame (SANCO/2633/2008)

    1 settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui feromoni dei lepidotteri a catena lineare (SANCO/2633/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il notificante presenta informazioni di conferma riguardo:

    1)  il profilo genotossico dei composti del gruppo aldeide

    2)  l'esposizione delle persone e dell'ambiente derivante dalle diverse modalità di impiego dei feromoni di lepidotteri a catena lineare come prodotto fitosanitario rispetto ai livelli naturali di fondo di tali feromoni.

    Il richiedente comunica alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui al punto 1 entro il 31 dicembre 2015 e le informazioni di cui al punto 2 entro il 31 dicembre 2016.

    ▼B

    256

    Cloridrato di trimetilammina

    N. CAS 593-81-7

    N. CIPAC non attribuito

    Cloridrato di trimetilammina

    ≥ 988 g/kg

    1o settembre 2009

    31 agosto 2019

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva.

    Parte B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cloridrato di trimetilammina (SANCO/2636/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M36

    257

    Urea

    N. CAS 57-13-6

    N. CIPAC 913

    Urea

    ≥ 98 % p/p

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva e fungicida.

    PARTE B

    Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’urea (SANCO/2637/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o giugno 2012.

    Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il notificante deve presentare informazioni di conferma riguardo:

    a)  il metodo di analisi dell’urea e dell’impurezza del biureto;

    b)  il rischio per gli operatori, i lavoratori e gli astanti.

    Le informazioni di cui alle lettere a) e b) vanno fatte pervenire agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità rispettivamente entro il 1o maggio 2013 e il 1o gennaio 2016.

    ▼M180 —————

    ▼M179 —————

    ▼B

    260

    Fosfuro di alluminio

    N. CAS 20859-73-8

    N. CIPAC 227

    Fosfuro di alluminio

    ≥ 830 g/kg

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2022 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti fosfuro di alluminio.

    Gli usi come rodenticida, talpicida e leporicida possono essere autorizzati solo all’esterno.

    Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfuro di alluminio, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione dei consumatori nonché garantire che i prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di alluminio utilizzati contro i parassiti delle scorte alimentari siano allontanati dai prodotti alimentari e che sia rispettato un adeguato termine di attesa supplementare,

    — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale e degli organi respiratori,

    — alla protezione degli operatori e dei lavoratori durante la fumigazione in ambienti chiusi,

    — per l'uso in ambienti chiusi, alla protezione dei lavoratori al momento del rientro nei locali (dopo il periodo di fumigazione),

    — per l'uso in ambienti chiusi, alla protezione degli astanti da fughe di gas,

    — alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la chiusura delle gallerie o la completa incorporazione dei granuli nel suolo,

    — alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone tra le aree trattate e i corpi idrici superficiali.

    261

    Fosfuro di calcio

    N. CAS 1305-99-3

    N. CIPAC 505

    Fosfuro di calcio

    ≥ 160 g/kg

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2022 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi all'esterno come rodenticida e talpicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti fosfuro di calcio.

    Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfuro di calcio, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale e degli organi respiratori,

    — alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la chiusura delle gallerie o la completa incorporazione dei granuli nel suolo,

    — alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone tra le aree trattate e i corpi idrici superficiali.

    262

    Fosfuro di magnesio

    N. CAS 12057-74-8

    N. CIPAC 228

    Fosfuro di magnesio

    ≥ 880 g/kg

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2022 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti fosfuro di magnesio.

    Gli usi come rodenticida, talpicida e leporicida possono essere autorizzati solo all’esterno.

    Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfuro di magnesio, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione dei consumatori nonché garantire che i prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di magnesio utilizzati contro i parassiti delle scorte alimentari siano allontanati dai prodotti alimentari e che sia rispettato un adeguato termine di attesa supplementare,

    — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale e degli organi respiratori,

    — alla protezione degli operatori e dei lavoratori durante la fumigazione in ambienti chiusi,

    — per l'uso in ambienti chiusi, alla protezione dei lavoratori al momento del rientro nei locali (dopo il periodo di fumigazione),

    — per l'uso in ambienti chiusi, alla protezione degli astanti da fughe di gas,

    — alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la chiusura delle gallerie o la completa incorporazione dei granuli nel suolo,

    — alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone tra le aree trattate e i corpi idrici superficiali.

    263

    Cimoxanil

    N. CAS 57966-95-7

    N. CIPAC 419

    1-[(E/Z)-2-ciano-2-metossiminoacetil]-3-etilurea

    ≥ 970 g/kg

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cimoxanil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    — alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

    264

    Dodemorf

    N. CAS 1593-77-7

    N. CIPAC 300

    Cis/trans-[4-ciclododecile]-2,6-dimetilmorfolina

    ≥ 950 g/kg

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2022 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per le piante ornamentali coltivate in serra.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dodemorf, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano, se del caso, l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli,

    — le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    265

    Estere metilico dell'acido 2,5-Diclorobenzoico

    N. CAS 2905-69-3

    N. CIPAC 686

    Metil-2,5-diclorobenzoato

    ≥ 995 g/kg

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2022 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi in ambienti chiusi come regolatore di crescita vegetale e fungicida per l'innesto delle viti.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

    266

    Metamitron

    N. CAS 41394-05-2

    N. CIPAC 381

    4-amino-4,5-diidro-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazin-5-one

    ≥ 960 g/kg

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2022 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti il metamitron per usi diversi da quelli relativi alle piante da radice, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metamitron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di dispositivi di protezione personale, se del caso,

    — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    — al rischio per gli uccelli e i mammiferi, nonché per le piante terrestri non bersaglio.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere informazioni complementari relative all'impatto sulle acque sotterranee del metabolita M3 nel suolo, ai residui nelle colture di rotazione, al rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori e al rischio specifico per gli uccelli e i mammiferi suscettibili di essere contaminati dall'ingestione dell'acqua nei campi. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il metamitron è stato iscritto nel presente allegato trasmettano tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.

    267

    Sulcotrione

    N. CAS 99105-77-8

    N. CIPAC 723

    2-(2-cloro-4-mesilbenzoil)cicloesan–1,3-dione

    ≥ 950 g/kg

    Impurezze:

    — cianuro di idrogeno: non più di 80 mg/kg

    — toluene: non più di 4 g/kg

    1o settembre 2009

    ►M199  31 agosto 2022 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul sulcotrione, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso,

    — al rischio per gli uccelli insettivori, le piante acquatiche e terrestri non bersaglio e per gli artropodi non bersaglio.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere informazioni complementari sul degrado nel suolo e nell'acqua della frazione del cicloesadione e sul rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori. Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il sulcotrione è stato iscritto nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.

    268

    Tebuconazolo

    N. CAS 107534-96-3

    N. CIPAC 494

    (RS)-1-p-clorophenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmethil)-pentan-3-ol

    ≥ 905 g/kg

    1o settembre 2009

    ►M303  31 agosto 2020 ◄

    ►M128

     

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e come fitoregolatore.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tebuconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori e garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale;

    — all'esposizione alimentare dei consumatori ai metaboliti del tebuconazolo (triazolo);

    — al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo o delle condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la presenza nelle acque sotterranee del metabolita 1,2,4-triazolo;

    — alla protezione degli uccelli e dei mammiferi granivori e dei mammiferi erbivori e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi;

    — alla protezione degli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione informazioni complementari concernenti le potenziali proprietà dannose per il sistema endocrino del tebuconazolo entro due anni dall'adozione degli orientamenti dell'OCSE per le prove sull'alterazione del sistema endocrino o, alternativamente, degli orientamenti UE in materia di prove.

     ◄

    269

    Triadimenol

    N. CAS 55219-65-3

    N. CIPAC 398

    (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-clorofenossi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo

    ≥ 920 g/kg

    Isomero A (1RS,2SR), isomero B (1RS,2RS)

    Diastereomero A, RS + SR, proporzioni: da 70 a 85 %

    Diastereomero B, RR + SS, proporzioni: da 15 a 30 %

    1o settembre 2009

    31 agosto 2019

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triadimenol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla presenza di N-metilpirrolidone nei preparati, per quanto riguarda l'esposizione degli operatori, dei lavoratori e degli astanti,

    — alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre adottare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:

    — ulteriori informazioni sulle specifiche,

    — informazioni complementari sulla valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi,

    — informazioni complementari sul rischio di alterazioni al sistema endocrino nei pesci.

    Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il triadimenol è stato iscritto nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione informazioni supplementari riguardo ai possibili effetti nocivi del triadimenol sul sistema endocrino entro due anni dall’adozione delle linee direttrici dell’OCSE per la realizzazione dei test sull’alterazione del sistema endocrino o, in alternativa, delle linee guida per l’esecuzione dei test riconosciute a livello comunitario.

    270

    Metomil

    N. CAS 16752-77-50

    N. CIPAC 264

    S-metil (EZ) –N-(metilcarbamoilossi)tioacetimidato

    ≥ 980 g/kg

    1o settembre 2009

    31 agosto 2019

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida su 101o ortaggi, a dosi non superiori a 0,25 kg di sostanza attiva per ettaro per applicazione e non più di due applicazioni per stagione.

    Le autorizzazioni dovranno essere limitate agli utilizzatori professionali.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metomil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 giugno 2009.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori: le condizioni d’impiego autorizzate devono prevedere l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale. Particolare attenzione va riservata all’esposizione degli operatori che usano attrezzature a spalla o altri strumenti di applicazione portatili,

    — alla protezione degli uccelli,

    — alla protezione degli organismi acquatici: le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone, la riduzione del deflusso e bocchettoni tali da ridurre la dispersione delle sostanze nebulizzate,

    — alla protezione degli artropodi non bersaglio, soprattutto api: devono essere adottate misure di attenuazione dei rischi per evitare ogni tipo di contatto con le api.

    Gli Stati membri devono garantire che le formule a base di metomil contengano agenti repellenti e/o emetici efficaci.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere ulteriori misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    271

    Bensulfuron

    N. CAS 83055-99-6

    N. CIPAC 502,201

    α-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o-toluic acid (bensulfuron)

    methyl α-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o-toluate (bensulfuron-methyl)

    ≥ 975 g/kg

    1o novembre 2009

    ►M213  31 ottobre 2022 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bensulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'8 dicembre 2008.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:

    — alla protezione degli organismi acquatici; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

    — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:

    — ulteriori studi sulle specifiche,

    — ulteriori informazioni concernenti la via e il tasso di degradazione del bensulfuron-metile in condizioni aerobiche di suolo inondato,

    — informazioni concernenti la pertinenza dei metaboliti per la valutazione dei rischi per i consumatori.

    Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.

    272

    5-nitroguaiacolato di sodio

    N. CAS 67233-85-6

    N. CIPAC non attribuito

    Sodium 2-methoxy-5-nitrophenolate

    ≥ 980 g/kg

    1o novembre 2009

    ►M213  31 ottobre 2022 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodioe p-nitrofenolato di sodio, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

    — alla tutela della sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

    — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi sul rischio per le acque sotterranee. Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.

    273

    O-nitrofenolato di sodio

    N. CAS 824-39-5

    N. CIPAC non attribuito

    Sodium 2-nitrophenolate; sodium o-nitrophenolate

    ≥ 980 g/kg

    Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico:

    fenolo

    tenore max.: 0,1o g/kg

    2,4 dinitrofenolo

    tenore max.: 0,14 g/kg

    2,6 dinitrofenolo

    tenore max.: 0,32 g/kg

    1o novembre 2009

    ►M213  31 ottobre 2022 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

    — alla tutela della sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

    — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi sul rischio per le acque sotterranee. Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.

    274

    P-nitrofenolato di sodio

    N. CAS 824-78-2

    N. CIPAC non attribuito

    Sodium 4-nitrophenolate; sodium p-nitrophenolate

    ≥ 998 g/kg

    Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico:

    fenolo

    tenore max.: 0,1o g/kg

    2,4 dinitrofenolo

    tenore max.: 0,07 g/kg

    2,6 dinitrofenolo

    tenore max.: 0,09 g/kg

    1o novembre 2009

    ►M213  31 ottobre 2022 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

    — alla tutela della sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

    — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi sul rischio per le acque sotterranee. Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.

    275

    Tebufenpirad

    N. CAS 119168-77-3

    N. CIPAC 725

    N-(4-tert-butylbenzyl)-4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazole-5-carboxamide

    ≥ 980 g/kg

    1o novembre 2009

    ►M213  31 ottobre 2022 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tebufenpirad in formulazioni diverse dai sacchi solubili in acqua, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tebufenpirad, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

    — alla protezione degli uccelli insettivori nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di riduzione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:

    — ulteriori informazioni confermanti l'assenza di impurezze rilevanti,

    — ulteriori informazioni circa i rischi per gli uccelli insettivori.

    Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.

    276

    Clormequat

    N. CAS 7003-89-6 (clormequat)

    N. CAS 999-81-5 (cloruro di clormequat)

    N. CIPAC 143 (clormequat)

    N. CIPAC 143.302 (cloruro di clormequat)

    2-chloroethyltrimethylammonium (clormequat)

    cloruro di 2-cloropropildimetilammonio

    (cloruro di clormequat)

    ≥ 636 g/kg

    Impurezze

    1,2-dicloroetano: max 0,1o g/kg (sul tenore a secco di cloruro di clormequat)

    Cloroetene (cloruro di vinile): max 0,0005 g/kg (sul tenore a secco di cloruro di clormequat)

    1o dicembre 2009

    ►M213  30 novembre 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere impiegati solo come fitoregolatori su cereali e su colture non commestibili.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti clormequat per usi diversi dall'applicazione a segale e triticale, in particolare per quanto riguarda l'esposizione del consumatore, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clormequat, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — alla protezione degli uccelli e dei mammiferi.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere informazioni complementari sul destino e sul comportamento (studi sull'assorbimento da effettuarsi ad una temperatura di 20 °C, nuovo calcolo delle concentrazioni previste nelle acque sotterranee, nelle acque di superficie e nei sedimenti), sui metodi di controllo per la determinazione della sostanza nei prodotti di origine animale e nell'acqua, nonché sul rischio per gli organismi acquatici, gli uccelli e i mammiferi. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il clormequat è stato iscritto nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

    ▼M288 —————

    ▼B

    278

    Propaquizafop

    N. CAS 111479-05-1

    N. CIPAC 173

    2-isopropylidenamino-oxyethyl (R)-2-[4-(6-chloro-quinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate

    ≥ 920 g/kg

    Tenore massimo di toluene 5 g/kg

    1o dicembre 2009

    ►M213  30 novembre 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul propaquizafop, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere verificate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

    — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

    — alla protezione degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:

    — ulteriori informazioni sulle impurezze rilevanti Ro 41-5259,

    — informazioni utili ad un'ulteriore valutazione del rischio per organismi acquatici e artropodi non bersaglio.

    Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

    ▼M213

    279

    Quizalofop-P

     

     

    Quizalofop-P-tefurile

    N. CAS 119738-06-6

    N. CIPAC 641.226

    (RS)-Tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate

    ≥ 795 g/kg

    1o dicembre 2009

    ►M238  30 novembre 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sul quizalofop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità dovrà essere confrontato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico;

    — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori e a garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale;

    — alla protezione delle piante non bersaglio e a garantire che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione comprendano misure di riduzione del rischio, come la creazione di zone tampone.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica presenti alla Commissione altre informazioni sul rischio per gli artropodi non bersaglio.

    Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

    Quizalofop-P-etile

    N. CAS 100646-51-3

    N. CIPAC 641.202

    Ethyl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate

    ≥ 950 g/kg

    1o dicembre 2009

    30 novembre 2021

    ▼B

    280

    Teflubenzurone

    N. CAS 83121-18-0

    N. CIPAC 450

    1-(3,5-dichloro-2,4-difluorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea

    ≥ 970 g/kg

    1o dicembre 2009

    30 novembre 2019

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida nelle serre (su substrato artificiale o su sistemi idroponici chiusi).

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti teflubenzurone per usi diversi dal trattamento dei pomodori da serra, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE)n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul teflubenzurone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano, se del caso, l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — alla protezione degli organismi acquatici. Le emissioni provenienti da applicazioni in serra devono essere ridotte al minimo e, comunque, non devono poter raggiungere livelli significativi nei corpi idrici di prossimità,

    — alla protezione delle api alle quali occorre impedire l'accesso alla serra,

    — alla protezione della popolazione di api impollinatrici espressamente messe nella serra,

    — all'eliminazione sicura dell'acqua di condensazione, di drenaggio e substrato per evitare rischi per agli organismi non bersaglio e la contaminazione delle acque di superficie e sotterranee.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    281

    Zeta-cipermetrina

    N. CAS 52315-07-8

    N. CIPAC 733

    Miscela di stereoisomeri composta di (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2 dimethylcyclopropanecarboxylate secondo un rapporto tra la coppia di isomeri (S);(1RS,3RS) e la coppia di isomeri (S);(1RS,3SR) compreso rispettivamente tra 45-55 e 55-45

    ≥ 850 g/kg

    Impurezze:

    toluene: max 2 g/kg

    catrami: max 12,5 g/kg

    1o dicembre 2009

    ►M213  30 novembre 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti zeta-cipermetrina per usi diversi dal trattamento dei cereali, in particolare per quanto riguarda l'esposizione dei consumatori a mPBAldehyde, un prodotto di degradazione che può formarsi durante la lavorazione, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla zeta-cipermetrina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso,

    — alla protezione di uccelli, organismi acquatici, api, artropodi non bersaglio e macrorganismi terricoli non bersaglio.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento (degradazione aerobica nel terreno), sul rischio a lungo termine per gli uccelli, gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale la zeta-cipermetrina è stata iscritta nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

    282

    Clorsulfuron

    N. CAS 64902-72-3

    N. CIPAC 391

    1-(2-clorofenilsolfonil)-3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)urea

    ≥ 950 g/kg

    Impurezze:

    2-clorobenzensolfonammide (IN-A4097) non più di 5 g/kg e

    4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ammina (IN-A4098) non più di 6 g/kg

    1o gennaio 2010

    31 dicembre 2019

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clorsulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

    — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

    Gli Stati membri interessati devono:

    — provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori studi sulle specifiche entro il 1o gennaio 2010.

    Se il clorsulfuron viene classificato come cancerogeno di categoria 2 a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008, gli Stati membri interessati devono chiedere all'autore della notifica di presentare ulteriori informazioni sulla pertinenza dei metaboliti IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 e IN-V7160 per quanto riguarda il cancro e devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta le informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della decisione relativa alla classificazione di tale sostanza.

    283

    Ciromazina

    N. CAS 66215-27-8

    N. CIPAC 420

    N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triammina

    ≥ 950 g/kg

    1o gennaio 2010

    31 dicembre 2019

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida in serra.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti ciromazina per usi diversi dall’applicazione a pomodori, in particolare per quanto riguarda l’esposizione del consumatore, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla ciromazina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    — alla protezione degli organismi acquatici,

    — alla protezione degli impollinatori.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento del metabolita nel suolo NOA 435343 e sul rischio per gli organismi acquatici. Essi devono provvedere affinché l’autore della notifica su richiesta del quale la ciromazina è stata iscritta nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

    284

    Dimetaclor

    N. CAS 50563-36-5

    N. CIPAC 688

    2-cloro-N-(2-metossietil)acet-2',6'-xilidide

    ≥ 950 g/kg

    Impurezze 2,6-dimetilanilina: non oltre 0,5 g/kg

    1o gennaio 2010

    ►M213  31 dicembre 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida con un livello massimo di 1,0 kg/ha ogni tre anni sullo stesso campo.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dimetaclor, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

    — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

    Se del caso, vanno introdotti programmi di monitoraggio nelle regioni esposte a rischi per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee dai metaboliti CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 e SYN 528702.

    Gli Stati membri interessati devono:

    — provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori studi sulle specifiche entro il 1o gennaio 2010.

    Se il dimetaclor viene classificato come cancerogeno di categoria 2 a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008, gli Stati membri interessati devono chiedere all'autore della notifica di presentare ulteriori informazioni sulla pertinenza dei metaboliti CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 e SYN 528702 per quanto riguarda il cancro e devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta le informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della decisione relativa alla classificazione di tale sostanza.

    285

    Etofenprox

    N. CAS 80844-07-1

    N. CIPAC 471

    2-(4-etossifenil)-2-metilpropil 3-fenossibenziletere

    ≥ 980 g/kg

    1o gennaio 2010

    ►M213  31 dicembre 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etofenprox, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — alla protezione degli organismi acquatici; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

    — alla protezione delle api e degli artropodi non bersaglio; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone cuscinetto.

    Gli Stati membri interessati devono:

    — garantire che l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni sul rischio per gli organismi acquatici, compreso il rischio per gli organismi presenti nei sedimenti e sulla bioamplificazione,

    — garantire che vengano presentati ulteriori studi sul potenziale di disturbo endocrino negli organismi acquatici (studio del ciclo di vita completo dei pesci).

    Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

    286

    Lufenuron

    N. CAS 103055-07-8

    N. CIPAC 704

    (RS)-1-[2,5-dicloro-4-(1,1,2,3,3,3-esafluoro-propossi)-fenil]-3-(2,6-difluorobenzoil)-urea

    ≥ 970 g/kg

    1o gennaio 2010

    31 dicembre 2019

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi all’interno oppure nelle trappole-esca esterne come insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul lufenuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — all’elevata persistenza nell’ambiente e all’elevato rischio di bioaccumulo e devono garantire che l'uso del lufenuron non presenti effetti avversi a lungo termine sugli organismi non bersaglio,

    — alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi terricoli non bersaglio, delle api, degli artropodi non bersaglio, delle acque di superficie e degli organismi acquatici in situazioni a rischio.

    Gli Stati membri interessati devono:

    — provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori studi sulle specifiche entro il 1o gennaio 2010.

    287

    Penconazolo

    N. CAS 66246-88-6

    N. CIPAC 446

    (RS) 1-[2-(2,4-dicloro-fenil)-pentil]-1H-[1,2,4] triazolo

    ≥ 950 g/kg

    1o gennaio 2010

    ►M213  31 dicembre 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penconazolo,in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento in terreni acidi del metabolita nel suolo CGA179944. Essi devono provvedere affinché l’autore della notifica su richiesta del quale il penconazolo è stato iscritto nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

    288

    Tri-allato

    N. CAS 2303-17-5

    N. CIPAC 97

    S-2,3,3-tricloroallil di-isopropil

    (tiocarbammato)

    ≥ 940 g/kg

    NDIPA (Nitroso-diisopropilammina)

    max. 0,02 mg/kg

    1o gennaio 2010

    ►M213  31 dicembre 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tri-allato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui di tri-allato nelle colture trattate nonché nelle colture successive a rotazione e nei prodotti di origine animale,

    — alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

    — alla possibile contaminazione delle acque sotterranee con i prodotti di degradazione TCPSA quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:

    — ulteriori informazioni per valutare il metabolismo vegetale primario,

    — ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento del metabolita nel suolo diisopropilammina,

    — ulteriori informazioni sul potenziale di bioamplificazione nelle catene alimentari acquatiche,

    — informazioni per un’ulteriore valutazione del rischio per i mammiferi che si nutrono di pesce e del rischio a lungo termine per i lombrichi.

    Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

    289

    Triflusulfuron

    N. CAS 126535-15-7

    N. CIPAC 731

    2-[4-dimetilammino-6-(2,2,2-trifluoroetossi)-1,3,5-triazin-2-ilcarbamoilsulfamoil]-acido m-toluico

    ►M29  ≥ 960 g/kg ◄

    1o gennaio 2010

    ►M313  31dicembre 2020 ◄

    ►M29

     

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

     ◄

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triflusulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui dei metaboliti IN-M7222 e IN-E7710 nelle colture successive a rotazione e nei prodotti di origine animale,

    — alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio dai rischi connessi al triflusulfuron e al metabolita IN-66036 nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

    — alla possibile contaminazione delle acque sotterranee con i prodotti di degradazione IN-M7222 e IN-W6725 quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Se il triflusulfuron viene classificato come cancerogeno di categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, gli Stati membri interessati devono chiedere di presentare ulteriori informazioni sulla pertinenza dei metaboliti IN-M7222, IN-D8526 e IN-E7710 per quanto riguarda il cancro. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione di tale sostanza.

    290

    Difenacum

    N. CAS 56073-07-5

    N. CIPAC 514

    3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin

    ≥ 905 g/kg

    1o gennaio 2010

    30 dicembre 2019

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come rodenticida sotto forma di esche già pronte in scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.

    La concentrazione nominale della sostanza attiva nei prodotti non deve superare i 50 mg/kg.

    Le autorizzazioni dovranno essere limitate agli utilizzatori professionali.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul difenacum, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Nella valutazione generale gli Stati membri devono porre particolare attenzione alla protezione di uccelli e di mammiferi non bersaglio dall’avvelenamento primario e secondario. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni circa i metodi applicati per determinare i residui di difenacum nei liquidi biologici.

    Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

    Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni circa le specifiche della sostanza attiva prodotta.

    Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2009.

    ▼M48 —————

    ▼B

    292

    Zolfo

    N. CAS 7704-34-9

    N. CIPAC 18

    Zolfo

    ≥ 990 g/kg

    1o gennaio 2010

    ►M213  31 dicembre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e acaricida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo zolfo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2009.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni per verificare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi, organismi presenti nei sedimenti e artropodi non bersaglio. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale lo zolfo è stato iscritto nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2011.

    293

    Tetraconazolo

    N. CAS 112281-77-3

    N. CIPAC 726

    (RS)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-propil-1,1,2,2-tetrafluoroetil etere

    ≥ 950 g/kg (miscela racemica)

    Impurezze: toluene: non più di 13 g/kg

    1o gennaio 2010

    ►M213  31 dicembre 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tetraconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

    — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

    Gli Stati membri interessati devono richiedere:

    — la presentazione di ulteriori informazioni in merito ad una valutazione più specifica dei rischi per i consumatori,

    — ulteriori informazioni sulle specifiche ecotossicologiche,

    — ulteriori informazioni sul destino e il comportamento dei metaboliti potenziali in tutti i comparti pertinenti,

    — una valutazione più specifica dei rischi di tali metaboliti per gli uccelli, i mammiferi, gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio,

    — ulteriori informazioni sui possibili effetti nocivi sul sistema endocrino di uccelli, mammiferi e pesci.

    Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

    294

    Oli di paraffina

    N. CAS 64742-46-7

    N. CAS 72623-86-0

    N. CAS 97862-82-3

    N. CIPAC n.d.

    Olio di paraffina

    Farmacopea europea 6.0

    1o gennaio 2010

    ►M213  31 dicembre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

    PARTE B

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sugli oli di paraffina N. CAS 64742-46-7, N. CAS 72623-86-0 e N. CAS 97862-82-3, in particolare delle relative appendici I e II.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono richiedere:

    — la presentazione delle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente per verificare il rispetto dei requisiti di purezza della Farmacopea europea 6.0.

    Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2010.

    295

    Olio di paraffina

    N. CAS 8042-47-5

    N. CIPAC n.d.

    Olio di paraffina

    Farmacopea europea 6.0

    1o gennaio 2010

    ►M213  31 dicembre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

    PARTE B

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di paraffina 8042-47-5, in particolare delle relative appendici I e II.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono richiedere:

    la presentazione delle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente per verificare il rispetto dei requisiti di purezza della Farmacopea europea. 6.0

    Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2010.

    296

    Ciflufenamid

    N. CAS 180409-60-3

    N. CIPAC 759

    (Z)-N-[α-(ciclopropilmetossimino) – 2,3-difluoro-6-(trifluorometil)benzil]-2-fenilacetammide

    > 980 g/kg

    1o aprile 2010

    ►M236  31 marzo 2023 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciflufenamid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 ottobre 2009.

    In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    297

    Fluopicolide

    N. CAS

    239110-15-7

    N. CIPAC 787

    2,6-dicloro-N-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridilmetil]benzammide

    ≥ 970 g/kg

    L’impurezza toluene non deve superare i 3 g/kg nel materiale tecnico.

    1o giugno 2010

    ►M236  31 maggio 2023 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul nicosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009.

    Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione degli organismi acquatici,

    — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    — ai rischi per gli operatori durante l'applicazione,

    — al rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e programmi di monitoraggio vanno introdotti nelle regioni esposte a rischi, se del caso, per verificare il potenziale accumulo e l'esposizione.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione ulteriori informazioni sulla rilevanza del metabolita M15 per le acque sotterranee entro il 30 aprilee 2012.

    298

    Heptamaloxyloglucan

    N. CAS

    870721-81-6

    N. CIPAC

    Non disponibile

    Denominazione completa IUPAC nella nota (1)

    Xyl p: xylopyranosyl

    Glc p: glucopyranosyl

    Fuc p: fucopyranosyl

    Gal p: galactopyranosyl

    Glc-ol: glucitol

    ≥ 780 g/kg

    L'impurezza patulin non deve superare i 50 μg/kg nel materiale tecnico.

    1o giugno 2010

    ►M236  31 maggio 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’heptamaloxyloglucan, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009.

    299

    2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico)

    N. CAS 90-43-7

    N. CIPAC 246

    2-bifenilolo

    ≥ 998 g/kg

    1o gennaio 2010

    ►M213  31 dicembre 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi all'interno come fungicida post-raccolta.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2-fenilfenol, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009, come modificata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — all’applicazione di adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento della soluzione di scarto rimanente dopo l’applicazione, compresa l’acqua di lavaggio del sistema di drenching e di altri sistemi di applicazione. Gli Stati membri che consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario devono assicurare lo svolgimento di una valutazione locale dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:

    — ulteriori informazioni circa i rischi potenziali di depigmentazione cutanea cui sono soggetti i lavoratori e i consumatori a causa della possibilità di esposizione al metabolita 2-Fenilidrochinone (PHQ) presente sulle scorze di agrumi,

    — ulteriori informazioni per verificare che il metodo di analisi per le prove sui residui quantifichi correttamente i residui di 2-Fenilidrochinone, di PHQ e dei relativi coniugati.

    Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

    Gli Stati membri interessati devono inoltre garantire che l’autore della notifica presenti alla Commissione ulteriori informazioni per confermare i livelli di residui derivanti da tecniche di applicazione diverse da quelle utilizzate in camere adibite al drenching.

    Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2012.

    300

    Malathion

    N. CAS 121-75-5

    N. CIPAC 12

    Diethyl (dimethoxyphosphinothioylthio)succinate

    oppure

    S-1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate

    racemato

    ≥ 950 g/kg

    Impurezze:

    Isomalathion: non più di 2 g/kg

    1o maggio 2010

    ►M236  30 aprile 2022 ◄

    ►M277  PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida in serre dotate di una struttura permanente. Le autorizzazioni sono limitate agli utilizzatori professionali.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul malathion, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

    In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    a)  alle emissioni provenienti dalle serre, ad esempio l'acqua di condensazione, l'acqua di drenaggio, il suolo o il substrato artificiale, al fine di evitare rischi per gli organismi acquatici;

    b)  alla protezione della popolazione di api impollinatrici espressamente messe nella serra;

    c)  alla protezione degli operatori e dei lavoratori, garantendo che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, se del caso;

    d)  alla protezione dei consumatori in caso di prodotti trasformati.

    Gli Stati membri si accertano che le formulazioni a base di malathion siano accompagnate dalle istruzioni necessarie per evitare, durante lo stoccaggio e il trasporto, qualsiasi rischio di formazione di isomalathion in misura superiore alle quantità massime consentite.

    Le condizioni di autorizzazione comprendono misure di mitigazione del rischio e prevedono un'adeguata etichettatura dei prodotti fitosanitari. ◄

    301

    Penoxsulam

    N. CAS 219714-96-2

    N. CIPAC 758

    3-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-α,α,α-trifluorotoluene-2-sulfonamide

    > 980 g/kg

    L’impurezza

    Bis-CHYMP

    2-chloro-4-[2-(2-chloro-5-methoxy-4-pyrimidinyl)hydrazino]-5-methoxypyrimidine non deve superare 0,1o g/kg nel materiale tecnico

    1o agosto 2010

    ►M241  31 luglio 2023 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penoxsulam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010.

    Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione degli organismi acquatici,

    — all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui del metabolita BSCTA nelle colture successive a rotazione,

    — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni per affrontare il rischio indiretto per le piante acquatiche superiori. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 luglio 2012.

    Lo Stato membro relatore informa la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, circa le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

    302

    Proquinazid

    N. CAS 189278-12-4

    N. CIPAC 764

    6-iodo-2-propoxy-3-propylquinalzolin-4(3H)-one

    > 950 g/kg

    1o agosto 2010

    ►M241  31 luglio 2022 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul proquinazid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010.

    Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — al rischio a lungo termine degli usi nelle viti per gli uccelli che si nutrono di lombrichi,

    — al rischio per gli organismi acquatici,

    — all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui di proquinazid nei prodotti di origine animale e nelle colture successive a rotazione,

    — alla sicurezza degli operatori.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Lo Stato membro relatore informa la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) No. 1107/2009, circa le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

    303

    Spirodiclofen

    N. CAS 148477-71-8

    N. CIPAC 737

    3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutyrate

    > 965 g/kg

    Le seguenti impurezze non devono superare una certa quantità nel materiale tecnico:

    3-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-2-one (BAJ-2740 enol): ≤ 6 g/kg

    N,N-dimethylacetamide: ≤ 4 g/kg

    1o agosto 2010

    31 luglio 2020

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida o insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo spirodiclofen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010.

    Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — al rischio a lungo termine per gli organismi acquatici,

    — alla sicurezza degli operatori,

    — al rischio per le larve delle api.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    304

    Metalaxil

    N. CAS 57837-19-1

    N. CIPAC 365

    Metil N-(metossiacetile)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninato

    950 g/kg

    L'impurezza 2,6 dimetilanilina presenta un problema tossicologico e quindi è stabilito un livello massimo di 1g/kg.

    1o luglio 2010

    ►M241  30 giugno 2023 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metalaxil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2010.

    Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte della sostanza attiva o dei suoi prodotti di degradazione CGA 62826 e CGA 108906, quando la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

    305

    Flonicamid (IKI-220)

    N. CAS 158062-67-0

    N. CIPAC 763

    N-cyanomethyl-4-(trifluoromethyl)nicotinamide

    ≥ 960 g/kg

    L’impurezza toluene non deve superare i 3 g/kg nel materiale tecnico.

    1o settembre 2010

    ►M241  31 agosto 2023 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flonicamid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010.

    Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — al rischio per gli operatori e i lavoratori nella fase di rientro in coltura,

    — al rischio per le api.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

    306

    Triflumizolo

    N. CAS 99387-89-0

    N. CIPAC 730

    (E)-4-cloro-α,α,α-trifluoro-N-(1-imidazol-1-yl-2-propossietilidene)-o-toluidina

    ≥ 980 g/kg

    Impurezze:

    Toluene: non più di 1o g/kg

    1o luglio 2010

    30 giugno 2020

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida in serre su substrati artificiali.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triflumizolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2010.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori: le condizioni d'impiego devono prevedere l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale,

    — alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    307

    Fluoruro di solforile

    N. CAS 002699-79-8

    N. CIPAC 757

    Fluoruro di solforile

    > 994 g/kg

    1o novembre 2010

    ►M248  31 ottobre 2023 ◄

    ►M202

     

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida o nematocida (fumigante) limitati agli utilizzatori professionali in strutture sigillabili nella misura in cui:

    a)  tali strutture siano vuote; oppure

    b)  se nell'impianto sottoposto a trattamento di fumigazione sono presenti prodotti alimentari o foraggeri, gli utilizzatori e gli operatori economici assicurino che siano immessi nella catena alimentare umana o animale solo i prodotti alimentari e foraggeri che rispettano i livelli massimi di residui per il fluoruro di solforile e di ione fluoruro stabiliti dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (19); a tale scopo gli utilizzatori e gli operatori economici attuano integralmente misure equivalenti ai principi HACCP di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (20); in particolare gli utilizzatori identificano il punto critico al quale il controllo è essenziale al fine di prevenire il superamento dei livelli massimi di residui e stabiliscono e applicano procedure di sorveglianza efficaci a tale punto critico.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluoruro di solforile, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 7 dicembre 2016.

    Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue:

    — al rischio presentato dal fluoruro inorganico attraverso i prodotti contaminati, quali la farina e la crusca che sono rimaste nel macchinario per la macinatura durante la fumigazione, o le granaglie contenute nei silo del mulino. Sono necessarie misure che garantiscano che nella catena alimentare umana e animale siano immessi solo prodotti conformi agli attuali LMR;

    — al rischio per gli operatori e per i lavoratori, ad esempio quando rientrano in una struttura sottoposta a fumigazione, dopo l'aerazione. Sono necessarie misure che garantiscano l'utilizzo di autorespiratori o di altri dispositivi appropriati di protezione personale;

    — al rischio per gli astanti; è necessario prevedere un'appropriata zona di interdizione intorno alla struttura sottoposta a fumigazione.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di contenimento dei rischi.

    Il notificante comunica alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità i dati relativi al monitoraggio delle concentrazioni troposferiche di fluoruro di solforile ogni cinque anni a partire dal 30 giugno 2017. Il limite di rivelabilità per l'analisi è di almeno 0,5 ppt (pari a 2,1 ng di fluoruro di solforile/m3 di troposfera).

     ◄

    308

    FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere)

    N. CAS

    non attribuito

    N. CIPAC

    non attribuito

    La sostanza attiva è preparata dai semi in polvere di trigonella foenum-graecum L. (fieno greco).

    Non pertinente

    100 % semi di fieno greco in polvere senza additivi né estrazione; semi di qualità equivalente agli alimenti destinati al consumo umano.

    1o novembre 2010

    ►M296  31 ottobre 2020 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come elicitore delle difese naturali delle piante.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul FEN 560 (semi di fieno greco in polvere), in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010.

    Nell’ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per gli operatori, per i lavoratori e per gli astanti.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    309

    Haloxyfop-P

    N. CAS Acido: 95977-29-0

    Estere: 72619-32-0

    N. CIPAC Acido: 526

    Estere: 526.201o

    Acido: (R)-2-[4-(3-cloro-5-trifluorometil-2 piridilossi)-fenossi]-acido propanoico

    Estere: Metil (R)-2-{}{4-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2 piridilossi]fenossi}}propionato

    ≥ 940 g/kg

    (estere metilico di haloxyfop-P)

    1o gennaio 2011

    ►M254  31 dicembre 2023 ◄

    ►M168

     

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida, a dosi non superiori a 0,052 kg di sostanza attiva per ettaro per applicazione, e può essere autorizzata una sola applicazione ogni tre anni.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'haloxyfop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

    In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione delle acque sotterranee dal metabolita rilevante nel suolo DE-535 piridinone, quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

    — alla sicurezza degli operatori e a garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'utilizzo di appropriati dispositivi di protezione personale;

    — alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di opportune zone tampone;

    — alla sicurezza dei consumatori per quanto concerne la presenza nelle acque sotterranee del metabolita DE-535 piridinolo.

     ◄

    310

    Napropamide

    N. CAS 15299-99-7

    (RS)-N,N-dietil-2-(1-naftilossi)propionamide

    ≥ 930 g/kg

    (miscela racemica)

    Impurezze rilevanti

    Toluene: non più di 1,4 g/kg

    1o gennaio 2011

    ►M254  31 dicembre 2023 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul napropamide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori: se del caso, le condizioni d'impiego devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — alla protezione degli organismi acquatici: le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di opportune zone tampone,

    — alla sicurezza dei consumatori per quanto riguarda la presenza nelle acque sotterranee del metabolita acido 2-(1-naftilossi)propionico, di seguito «NOPA».

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione, entro il 31 dicembre 2012, informazioni di verifica della valutazione dell'esposizione al rischio delle acque superficiali per quanto concerne la fotolisi dei metaboliti e il metabolita NOPA e informazioni sulla valutazione del rischio per le piante acquatiche.

    311

    Quinmerac

    N. CAS 90717-03-6

    N. CIPAC 563

    Acido 7-cloro-3-metilchinolin-8-carbossilico

    ≥ 980 g/kg

    1o maggio 2011

    ►M270  30 aprile 2024 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul quinmerac, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    — all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui del quinmelac (e i relativi metaboliti) nelle colture successive a rotazione,

    — ai rischi per gli organismi acquatici e quelli a lungo termine per i lombrichi.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni concernenti:

    — la possibilità che il metabolismo vegetale comporti l'apertura dell'anello di chinolina,

    — i residui nelle colture a rotazione e il rischio a lungo termine per i lombrichi dovuto al metabolita BH 518-5.

    Essi devono provvedere affinché il richiedente trasmetta tali dati e informazioni di verifica alla Commissione entro il 30 aprilee 2013.

    312

    Metosulam

    N. CAS 139528-85-1

    N. CIPAC 707

    2',6'-dicloro-5,7-dimetossi-3'-metil[1,2,4]triazolo

    [1,5-a]pirimidina-2-sulfonanilide

    ≥ 980 g/kg

    1o maggio 2011

    30 aprile 2021

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’attuazione dei principi uniformi previsti di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metosulam, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    — al rischio per gli organismi acquatici,

    — al rischio per le piante non bersaglio nelle zone al di fuori dei campi.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione ulteriori informazioni entro il 30 ottobre 2011o circa le specifiche della sostanza attiva prodotta.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente trasmetta alla Commissione entro il 30 aprilee 2013 informazioni di verifica per quanto riguarda:

    — la potenziale dipendenza dal pH dell'adsorbimento del suolo, la lisciviazione nelle acque sotterranee e l'esposizione delle acque superficiali per i metaboliti M01o e M02,

    — la potenziale genotossicità di una impurezza.

    313

    Piridaben

    N. CAS 96489-71-3

    N. CIPAC 583

    2-ter-butil-5-(4-ter-butil-benziltio)-4-cloropirididazine-3(2H)-one

    > 980 g/kg

    1o maggio 2011

    ►M270  30 aprile 2023 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

    PARTE B

    Per l’attuazione dei principi uniformi previsti di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul piridaben, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori nonché a garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso,

    — al rischio per organismi acquatici e mammiferi,

    — al rischio per gli organismi non bersaglio, incluse le api mellifere.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e vanno introdotti programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api mellifere al piridaben in aree molto utilizzate da tali api o da apicoltori, se e come del caso.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

    — i rischi per il comparto delle acque risultanti dall'esposizione ai metaboliti W-1o e B-3 risultanti da fotolisi acquosa,

    — il rischio potenziale a lungo termine per i mammiferi,

    — la valutazione dei residui liposolubili.

    Essi devono provvedere affinché il richiedente trasmetta tali informazioni di verifica alla Commissione entro il 30 aprilee 2013.

    314

    Fosfuro di zinco

    N. CAS 1314-84-7

    N. CIPAC 69

    Difosfuro di trizinco

    ≥ 800 g/kg

    1o maggio 2011

    ►M270  30 aprile 2024 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come rodenticida sotto forma di esche pronte all’uso posizionate all'interno di apposite trappole o nelle zone interessate.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfuro di zinco, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione degli organismi non bersaglio. Occorre adottare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, in particolare per evitare il diffondersi di esche quando è stata consumata solo una parte del contenuto.

    315

    Fenbuconazolo

    N. CAS 114369-43-6

    N. CIPAC 694

    (R,S) 4-(4-clorofenil)-2-fenil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)butironitrile

    ≥ 965 g/kg

    1o maggio 2011

    30 aprile 2021

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’attuazione dei principi uniformi previsti di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenbuconazolo, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori nonché a garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso,

    — all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites - TDMs),

    — al rischio per organismi acquatici e mammiferi.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di dati di verifica sui residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites - TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale.

    Essi devono provvedere affinché il richiedente trasmetta tali studi alla Commissione entro il 30 aprilee 2013.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente trasmetta alla Commissione informazioni complementari concernenti le potenziali proprietà dannose per il sistema endocrino del fenbuconazolo, entro due anni dall'adozione degli orientamenti dell'OCSE per le prove sulla alterazione del sistema endocrino o, alternativamente, delle linee guida per l’esecuzione dei test riconosciute a livello comunitario.

    316

    Ciclossidim

    N. CAS 101205-02-1

    N. CIPAC 510

    (5RS)-2-[(EZ)-1-(etossimino)butil]-3-idrossi-5-[(3RS)-tian-3-il]cicloes-2-en-1-one

    ≥ 940 g/kg

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2023 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciclossidim, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010.

    In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per le piante non bersaglio.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere che siano fornite ulteriori informazioni sui metodi di analisi dei residui del ciclossidim nei prodotti vegetali e animali.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali metodi di analisi entro il 31 maggio 2013.

    317

    6-benziladenina

    N. CAS 1214-39-7

    N. CIPAC 829

    N6-benziladenina

    ≥ 973 g/kg

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2024 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla 6-benziladenina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010.

    In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, si dovranno adottare misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone.

    318

    Bromuconazolo

    N. CAS 116255-48-2

    N. CIPAC 680

    1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4-bromo-2-(2,4-diclorofenil)tetraidrofurfuril]-1H-1,2,4-triazolo

    ≥ 960 g/kg

    1o febbraio 2011

    ►M254  31 gennaio 2024 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’attuazione dei principi uniformi previsti di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bromuconazolo, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso,

    — alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di opportune zone tampone.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione:

    — ulteriori informazioni circa i residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites – TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale,

    — informazioni utili ad un’ulteriore valutazione del rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori.

    Essi devono provvedere affinché il richiedente su richiesta del quale il bromuconazolo è stato iscritto al presente allegato trasmetta tali informazioni di verifica alla Commissione entro il 31 gennaio 2013.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente trasmetta alla Commissione informazioni complementari concernenti le potenziali proprietà dannose per il sistema endocrino del bromuconazolo, entro due anni dall'adozione degli orientamenti dell'OCSE per le prove sulla alterazione del sistema endocrino o, alternativamente, delle linee guida per l’esecuzione dei test riconosciute a livello comunitario.

    319

    Miclobutanil

    N. CAS 88671-89-0

    N. CIPAC 442

    (RS)-2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)esanonitrile

    ≥ 925 g/kg

    L’impurezza 1-mitilpirrolidine-2-one non deve superare 1o g/kg nel materiale tecnico.

    1o giugno 2011

    31 maggio 2021

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul miclobutanil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010.

    Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica sui residui del miclobutanil e dei suoi metaboliti nei successivi periodi vegetativi nonché informazioni che confermino che i dati disponibili sui residui devono comprendere tutti gli elementi della definizione di residuo.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 gennaio 2013.

    320

    Buprofezin

    N. CAS 953030-84-7

    N. CIPAC 681

    (Z)-2-tert-butylimino-3-isopropyl-5-phenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-one

    ≥ 985 g/kg

    1o febbraio 2011

    ►M254  31 gennaio 2023 ◄

    ►M204

     

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida su colture non commestibili.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul buprofezin, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

    Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, garantendo che le condizioni di impiego prevedano, se del caso, l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — all'applicazione di un adeguato periodo di attesa per le colture a rotazione in serra,

    — al rischio per gli organismi acquatici, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

     ◄

    321

    Triflumuron

    N. CAS 64628-44-0

    N. CIPAC 548

    1-(2-clorobenzoil)-3-[4-trifluorometossifenil]urea

    ≥ 955 g/kg

    Impurezze:

    — N,N'-bis-[4-(trifluorometossi)fenil]urea: non più di 1o g/kg

    — 4-trifluoro-metossianilina: non più di 5 g/kg

    1o aprile 2011

    31 marzo 2021

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triflumuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione dell'ambiente acquatico,

    — alla protezione delle api mellifere. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di verifica in merito ai rischi a lungo termine per gli uccelli, per gli invertebrati acquatici e per lo sviluppo delle larve di api.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 marzo 2013.

    322

    Imexazol

    N. CAS 10004-44-1

    N. CIPAC 528

    5-metilisossazolo-3-ol (oppure 5-metil-1,2-ossazolo-3-ol)

    ≥ 985 g/kg

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2023 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per la confettatura del seme di barbabietole da zucchero in strutture specializzate nel trattamento delle sementi.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'imexazol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione,

    — al rischio per gli uccelli e i mammiferi granivori.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica concernenti la natura dei residui nelle piante sarchiate e il rischio per gli uccelli e i mammiferi granivori.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013.

    323

    Dodina

    N. CAS 2439-10-3

    N. CIPAC 101

    1-acetato di dodecilguanidinio

    ≥ 950 g/kg

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2024 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla dodina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — al rischio potenziale a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi,

    — al rischio per gli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano adeguate misure di attenuazione dei rischi,

    — al rischio le piante non bersaglio nelle zone al di fuori dei campi nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano adeguate misure di attenuazione dei rischi,

    — al controllo dei livelli residui nella frutta e granella.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

    — il rischio a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi,

    — la valutazione del rischio nelle acque naturali di superficie nelle quali possano essersi potenzialmente formati metaboliti principali.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013.

    324

    Dietofencarb

    N. CAS 87130-20-9

    N. CIPAC 513

    Isopropyl 3,4-diethoxycarbanilate

    ≥ 970 g/kg

    Impurezze:

    Toluene: non più di 1o g/kg

    1o giugno 2011

    31 maggio 2021

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dietofencarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

    — la potenziale assunzione del metabolita 6-NO2-DFC in colture successive,

    — la valutazione del rischio per gli artropodi non bersaglio.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 maggio 2013.

    325

    Etridiazolo

    N. CAS 2593-15-9

    N. CIPAC 518

    Etil-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il etere

    ≥ 970 g/kg

    1o giugno 2011

    31 maggio 2021

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida in sistemi senza terra nelle serre.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti etridiazolo per usi diversi dall’applicazione su piante ornamentali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché garantire che vengano forniti tutti i dati e le informazioni necessari prima che l’autorizzazione sia rilasciata.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etridiazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

    Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

    — prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi,

    — garantire l'applicazione di adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento delle acque reflue provenienti dall'irrigazione di sistemi di coltivazione senza terra; gli Stati membri che consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario o nei corpi idrici naturali devono assicurare lo svolgimento di una opportuna valutazione locale dei rischi,

    — prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

    1.  le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, corredate da adeguati dati analitici,

    2.  la rilevanza delle impurezze,

    3.  l'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sull'ecotocissità,

    4.  la rilevanza dei metaboliti vegetali acido 5 idrossi-etossi etridizoico e 3-idrossi metil etridiazolo,

    5.  l'esposizione indiretta delle acque sotterranee e degli organismi presenti nel suolo all'etridiazolo e ai suoi metaboliti nel suolo, dicloro-etridiazolo e acido etridizoico,

    6.  la propagazione atmosferica a lunga e a breve distanza dell'acido etridizoico.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 entro il 30 novembre 2011o e le informazioni di cui ai punti 4, 5 e 6 entro il 31 maggio 2013.

    326

    Acido indolilbutirrico

    N. CAS 133-32-4

    N. CIPAC 830

    Acido 4-(1H-indol-3-il)butirrico

    ≥ 994 g/kg

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2023 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido indolilbutirrico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

    Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all'impiego devono prevedere l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale e misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni al fine di verificare:

    — l'assenza di potenziale clastogenico dell'acido indolilbutirrico,

    — la pressione di vapore dell'acido indolilbutirrico e, di conseguenza, uno studio di tossicità inalatoria,

    — la concentrazione naturale di fondo dell'acido indolilbutirrico nel terreno.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013.

    327

    Orizalin

    N. CAS 19044-88-3

    N. CIPAC 537

    3,5-dinitro-N4,N4-dipropilsulfanilamide

    ≥ 960 g/kg

    N-nitrosodipropilamina:

    ≤ 0,1o mg/kg

    Toluene: ≤ 4 g/kg

    1o giugno 2011

    31 maggio 2021

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'orizalin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori, nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio,

    — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    — al rischio per gli uccelli e i mammiferi erbivori,

    — al rischio per le api durante il periodo della fioritura.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Gli Stati membri interessati effettuano programmi di monitoraggio nelle zone sensibili, se del caso, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee causata dai metaboliti OR13 (4) e OR 15 (5). Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

    (1)  le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, mediante adeguati dati analitici, tra cui le informazioni sulla rilevanza delle impurezze, che per ragioni di riservatezza sono nominate impurezze 2, 6, 7, 10, 11, 12,

    (2)  la rilevanza del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità in considerazione della specifiche del materiale tecnico,

    (3)  la valutazione dei rischio per gli organismi acquatici,

    (4)  la rilevanza dei metaboliti OR13 e OR15 e la corrispondente valutazione del rischio per le acque sotterranee, qualora l'orizalin venisse classificato come prodotto «sospettato di provocare il cancro» a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1) e 2) entro il 30 novembre 2011o e le informazioni di cui al punto 3) entro il 31 maggio 2013. Le informazioni di cui al punto 4) saranno presentate entro sei mesi dalla notifica della decisione relativa alla classificazione dell'orizalin.

    328

    Tau-fluvalinato

    N. CAS 102851-06-9

    N. CIPAC 786

    (RS)-α-ciano-3-fenossibenzil N-(2-cloro- α,α α- trifluoro-p-tolil)-D-valinato

    (rapporto tra isomeri 1:1)

    ≥ 920 g/kg

    (1:1o rapporto tra gli isomeri R-α-ciano e S-α-ciano)

    Impurezze:

    Toluene: non più di 5 g/kg

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2024 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tau-fluvalinato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — al rischio per gli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi,

    — al rischio per gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi,

    — al materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità, che deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

    — il rischio di bioaccumulo/biomagnificazione nell'ambiente acquatico,

    — il rischio per gli artropodi non bersaglio.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di verifica due anni dopo l'adozione delle indicazioni specifiche, per quanto riguarda:

    — il possibile impatto sull'ambiente della potenziale alterazione enantioselettiva delle matrici ambientali.

    ▼M27

    329

    Cletodim

    N. CAS 99129-21-2

    N. CIPAC 508

    (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-cloro-allil-ossimino]propil}-5-[(2RS)-2-(etiltio)propil]-3-idrossi-cyclohex-2-en-1-one

    ≥ 930 g/kg

    Impurezze:

    toluene max. 4 g/kg

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2023 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cletodim, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 dicembre 2011.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi, nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di conferma, sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti, per quanto riguarda:

    — le valutazioni dell'esposizione delle acque sotterranee e del suolo,

    — la definizione di residuo per la valutazione del rischio.

    Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di conferma entro il 31 maggio 2013.

    ▼B

    330

    Bupirimate

    N. CAS 41483-43-6

    N. CIPAC 261

    5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidine-4-yl dimethylsulfamate

    ≥ 945 g/kg

    Impurezze:

    Etimirol: max. 2 g/kg

    Toluene: max. 3 g/kg

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2024 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bupirimate, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso,

    — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso,

    — ai rischi per gli artropodi non bersaglio.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

    (1)  le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, corredate da adeguati dati analitici, comprese le informazioni sulla rilevanza delle impurezze,

    (2)  l'equivalenza tra le specifiche e il materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sull'ecotossicità,

    (3)  i parametri cinetici, la degradazione del terreno e i parametri di adsorbimento e desorbimento per il principale metabolita nel suolo DE-B (6).

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti tali dati e informazioni di verifica alla Commissione di cui ai punti 1) e 2) entro il 30 novembre 2011o e le informazioni di cui al punto 3) entro il 31 maggio 2013.

    ▼M112 —————

    ▼B

    332

    Fenoxycarb

    N. CAS 79127-80-3

    N. CIPAC 425

    [2-(4-fenossifenossi)etil]carbammato di etile

    ≥ 970 g/kg

    Impurezze:

    Toluene: max. 1o g/kg

    1o giugno 2011

    31 maggio 2021

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenoxycarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso,

    — al rischio per le api e gli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica della valutazione del rischio per gli artropodi non bersaglio e per le larve delle api.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 maggio 2013.

    333

    1-decanolo

    N. CAS 112-30-1

    N. CIPAC 831

    Decan-1-ol

    ≥ 960 g/kg

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2024 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'1-decanolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — al rischio, per i consumatori, derivante dai residui in caso di uso su colture destinate all'alimentazione umana o animale,

    — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    — al rischio per gli organismi acquatici,

    — al rischio per gli antropodi non bersaglio e le api, che possono essere esposti alla sostanza attiva ove si posino su piante infestanti in fiore presenti nelle colture al momento dell'applicazione.

    Se del caso, saranno applicate misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda il rischio per gli organismi acquatici e di informazioni di verifica delle valutazioni relative all'esposizione delle acque sotterranee, superficiali e dei sedimenti.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013.

    334

    Isoxaben

    N. CAS 82558-50-7

    N. CIPAC 701

    N-[3-(1-etile-1-metilpropienel)-1,2-oxazol-5-yl]-2,6-dimethoxybenzamide

    ≥ 910 g/kg

    Toluene: ≤ 3g/kg

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2024 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'isoxaben, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

    In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici e per le piante terrestri non bersaglio nonché alla potenziale lisciviazione di metaboliti nelle acque sotterranee.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

    a)  le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente,

    b)  la rilevanza delle impurezze,

    c)  i residui nelle colture a rotazione,

    d)  il rischio potenziale per gli organismi acquatici.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a) e b) entro il 30 novembre 2011o e le informazioni di cui ai punti c) e d) entro il 31 maggio 2013.

    335

    Fluometuron

    N. CAS 2164-17-2

    N. CIPAC 159

    1,1-dimethyl-3-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)urea

    ≥ 940 g/kg

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2024 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida sul cotone.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluometuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

    Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

    — prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche; devono provvedere affinché le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi nonché l'obbligo di effettuare programmi di monitoraggio per verificare la potenziale lisciviazione del fluometuron e dei metaboliti nel suolo desmetil fluometuron e trifluorometilanilina nelle zone sensibili, se del caso,

    — prestare particolare attenzione al rischio per i microrganismi terricoli non bersaglio diversi dai lombrichi e per le piante non bersaglio, nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché i richiedenti trasmettano alla Commissione le informazioni di verifica per quanto riguarda:

    a)  le proprietà tossicologiche del metabolita vegetale acido trifluoroacetico,

    b)  i metodi analitici per il monitoraggio del fluometuron nell'aria,

    c)  i metodi analitici per il monitoraggio del metabolita nel suolo trifluorometilanilina nel suolo e nell'acqua,

    d)  la rilevanza per le acque sotterranee dei metaboliti nel suolo desmetil fluometuron e trifluorometilanilina, qualora il fluometuron venisse classificato come prodotto «sospettato di provocare il cancro» a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché i richiedenti presentino alla Commissione le informazioni di cui ai punti a), b) e c) entro il 31 marzo 2013 e le informazioni di cui al punto d) entro sei mesi dalla notifica della decisione relativa alla classificazione del fluometuron.

    336

    Carbetamide

    N. CAS 16118-49-3

    N. CIPAC 95

    (R)-1-(Ethylcarbamoyl)ethyl carbanilate

    ≥ 950 g/kg

    1o giugno 2011

    31 maggio 2021

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carbetamide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    a)  alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    b)  al rischio per le piante non bersaglio,

    c)  al rischio per gli organismi acquatici.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    337

    Carbossina

    N. CAS 5234-68-4

    N. CIPAC 273

    5,6-dihydro-2-methyl-1,4-oxathiine-3-carboxanilide

    ≥ 970 g/kg

    1o giugno 2011

    ►M296  31 maggio 2021 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per il trattamento delle sementi.

    Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorizzazioni prevedano che il rivestimento delle sementi venga effettuato solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi e che tali strutture applichino le migliori tecniche disponibili per escludere il rilascio di nubi di polveri durante il magazzinaggio, il trasporto e l'applicazione.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla carbossina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — al rischio per gli operatori,

    — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    — al rischio per gli uccelli e i mammiferi.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

    a)  le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, includendo adeguati dati analitici,

    b)  la rilevanza delle impurezze,

    c)  il confronto e la verifica del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità e sull'ecotossicità per i mammiferi in base alle specifiche del materiale tecnico,

    d)  i metodi analitici per il monitoraggio del metabolita M6 (7) nel suolo, nelle acque sotterranee e di superficie e del metabolita M9 (8) nelle acque sotterranee,

    e)  i valori aggiuntivi relativi al periodo necessario per il 50 % della dissipazione nel suolo per i metaboliti nel suolo P/V-54 (9) e P/V-55 (10),

    f)  il metabolismo delle colture a rotazione,

    g)  il rischio a lungo termine per gli uccelli granivori e per i mammiferi granivori ed erbivori,

    h)  la rilevanza per le acque sotterranee dei metaboliti del suolo P/V-54 (11), P/V-55 (12) e M9 (13), qualora la carbossina venisse classificata come prodotto «sospettato di provocare il cancro» a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a), b) e c) entro il 30 novembre 2011, le informazioni di cui ai punti d), e), f) e g) entro il 31 maggio 2013 e le informazioni di cui al punto h) entro sei mesi dalla notifica della decisione relativa alla classificazione della carbossina.

    338

    Ciproconazolo

    N. CAS 94361-06-5

    N. CIPAC 600

    (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

    ≥ 940 g/kg

    1o giugno 2011

    31 maggio 2021

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciproconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites - TDMs),

    — al rischio per gli organismi acquatici.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

    a)  la rilevanza tossicologica delle impurezze nelle specifiche tecniche,

    b)  i metodi analitici per il monitoraggio del ciproconazolo nel suolo, nei liquidi e nei tessuti biologici,

    c)  i residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites – TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale,

    d)  il rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori,

    e)  il possibile impatto ambientale della conversione e/o degradazione preferenziale della miscela degli isomeri.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui al punto a) entro il 30 novembre 2011, le informazioni di cui ai punti b), c) e d) entro il 31 maggio 2013 e le informazioni di cui al punto e) due anni dopo l'adozione di disposizioni specifiche.

    339

    Dazomet

    N. CAS 533-74-4

    N. CIPAC 146

    3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazinane-2-thione

    oppure

    tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazine-2-thione

    ≥ 950 g/kg

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2023 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come nematicida, fungicida, erbicida e insetticida. Può essere autorizzata solo l'applicazione come fumigante per la disinfestazione del terreno. L'uso va limitato ad una applicazione ogni tre anni.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dazomet, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — al rischio per gli operatori, i lavoratori e gli astanti,

    — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    — al rischio per gli organismi acquatici.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

    a)  la potenziale contaminazione delle acque sotterranee da parte del metile isotiocianato,

    b)  la valutazione della potenziale propagazione atmosferica a lunga distanza del metile isotiocianato e dei rischi ambientali correlati,

    c)  il rischio acuto per gli uccelli insettivori,

    d)  il rischio a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a), b), c) e d) entro il 31 maggio 2013.

    340

    Metaldeide

    N. CAS 108-62-3 (tetramero)

    9002-91-9 (omopolimero)

    N. CIPAC 62

    r-2, c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1,3,5,7- tetroxocane

    ≥ 985 g/kg

    acetaldeide max. 1,5 g/kg

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2023 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come molluschicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metaldeide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — al rischio per gli operatori e i lavoratori,

    — alla situazione relativa all'esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui,

    — al rischio acuto e a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi.

    Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorizzazioni prevedano un agente repellente efficace per i cani.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    341

    Sintofen

    N. CAS 130561-48-7

    N. CIPAC 717

    1-(4-clorofenil)-1,4-diidro-5-(2-metossietossi)-4-oxocinnoline-3-acido carbossilico

    ≥ 980 g/kg

    Impurezze:

    2-metossietanolo, non più di 0,25 g/kg

    N,N-dimetilformammide, non più di 1,5 g/kg

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2024 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore sul grano per la produzione di semi ibridi non destinato al consumo umano.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul sintofen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per gli operatori e i lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi. Devono provvedere affinché il grano trattato con sintofen non entri nella catena alimentare e dei mangimi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

    (1)  le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, suffragate da adeguati dati analitici,

    (2)  la rilevanza delle impurezze presenti nelle specifiche tecniche, ad eccezione delle impurezze 2-metossietanolo e N,N-dimetilformammide,

    (3)  la rilevanza del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità e sull'ecotossicità in considerazione delle specifiche del materiale tecnico,

    (4)  il profilo metabolico del sintofen nelle colture a rotazione.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente trasmetta alla Commissione: le informazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) entro il 30 novembre 2011o e le informazioni di cui al punto 4) entro il 31 maggio 2013.

    342

    Fenazaquin

    N. CAS 120928-09-8

    N. CIPAC 693

    4-tert-butilfenetil quinazolin-4-il etere

    ≥ 975 g/kg

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2023 ◄

    ►M256  PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida in serra.

    PARTE B

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sul fenazaquin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 marzo 2011, nonché dell'addendum alla relazione di esame sul fenazaquin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 22 marzo 2018.

    Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    a)  la protezione degli organismi acquatici;

    b)  la protezione degli operatori, prevedendo anche che le condizioni d'impiego richiedano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione personale;

    c)  la protezione delle api;

    d)  il rischio per le api e i bombi liberati per l'impollinazione, quando la sostanza è applicata nelle serre;

    e)  il rischio per i consumatori, in particolare a causa dei residui prodotti durante la lavorazione;

    f)  le condizioni d'impiego al fine di evitare l'esposizione a residui di fenazaquin nelle colture destinate al consumo umano e animale.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. ◄

    343

    Azadiractina

    N. CAS 11141-17-6 come azadiractina A

    N. CIPAC 143302 come azadiractina A

    Asadiractina A:

    dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-acetoxy-3,5-dihydroxy-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hydroxy-7a-methyl-3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-4-methyl-8-{[(2E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}octahydro-1H-naphtho[1,8a-c:4,5-b′c′]difuran-5,10a(8H)-dicarboxylate.

    Espressa come azadiractina A:

    ≥ 111o g/kg

    La somma delle aflatossine B1, B2, G1, G2 non deve essere superiore a 300 μg/kg del tenore di azadiractina A.

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2024 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'azadiractina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — all'esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui,

    — alla protezione degli artropodi non bersaglio e degli organismi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

    — la relazione tra l'azadiractina A e le altre componenti attive dell'estratto da semi di neem in termini di quantità, attività biologica e persistenza, per confermare la scelta dell'azadiractina A come composto attivo principale nonché le specifiche del materiale tecnico, la definizione di residuo e la valutazione del rischio per le acque sotterranee.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 dicembre 2013.

    344

    Diclofop

    N. CAS 40843-25-2 (sostanza madre)

    N. CAS 257-141-8 (diclofop-metile)

    CIPAC 358 (sostanza madre)

    N. CIPAC 358.201o (diclofop-metile)

    Diclofop

    (RS)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionic acid

    Diclofop-methyl

    methyl (RS)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionate

    ≥ 980 g/kg (espresso come diclofop-metile)

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2023 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diclofop, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

    Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

    — prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni di autorizzazione prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici e le piante non bersaglio e prevedere l'adozione di misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

    a)  uno studio del metabolismo sui cereali,

    b)  un aggiornamento sulla valutazione del rischio per quanto riguarda il possibile impatto ambientale della conversione/degradazione preferenziale degli isomeri.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui al punto a) entro il 31 maggio 2013 e le informazioni di cui al punto b) entro due anni dall'adozione di un documento contenente le disposizioni specifiche per la valutazione delle miscele di isomeri.

    345

    Zolfo calcico

    N. CAS 1344 - 81o - 6

    N. CIPAC 17

    Calcium polysulfide

    ≥ 290 g/kg

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2024 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo zolfo calcico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza dell’operatore nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano adeguate misure di protezione,

    — alla protezione degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni d'impiego comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    346

    Solfato di alluminio

    N. CAS 10043-01-3

    CIPAC non disponibile

    Solfato di alluminio

    970  g/kg

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2024 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come battericida post-raccolta per le piante ornamentali.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul solfatpo di alluminio, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica concernenti le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, mediante appropriati dati analitici.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 30 novembre 2011.

    347

    Bromadiolone

    N. CAS 28772-56-7

    N. CIPAC 371

    3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxycoumarin

    ≥ 970g/kg

    1o giugno 2011

    31 maggio 2021

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come sotto forma di esche già pronte, inserite in nei cunicoli dei roditori.

    La concentrazione nominale della sostanza attiva nei prodotti non deve superare 50 mg/kg.

    Le autorizzazioni dovranno essere rilasciate solo agli utilizzatori professionali.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bromadiolone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

    Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

    — prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso,

    — particolare attenzione al rischio di avvelenamento primario e secondario per gli uccelli e per i mammiferi non bersaglio.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

    a)  le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, mediante adeguati dati analitici,

    b)  la rilevanza delle impurezze,

    c)  la determinazione del bromadiolone nell'acqua con un limite di quantificazione di 0,01o μg/l,

    d)  l'efficacia delle misure proposte di attenuazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi non bersaglio,

    e)  la valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee relativa ai metaboliti.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a), b) e c) entro il 30 novembre 2011o e le informazioni di cui ai punti d) e e) entro il 31 maggio 2013.

    348

    Paclobutrazol

    N. CAS 76738-62-0

    N. CIPAC 445

    (2RS,3RS)-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pentan-3-ol

    ≥ 930 g/kg

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2023 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul paclobutrazol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per le piante acquatiche nonché garantire che le condizioni d'impiego comprendano misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

    (1)  le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente,

    (2)  i metodi analitici nel suolo e nelle acque di superficie per il metabolita NOA457654,

    (3)  i residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites – TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale,

    (4)  i potenziali effetti nocivi del paclobutrazol sul sistema endocrino,

    (5)  i potenziali effetti nocivi dei prodotti di degradazione delle diverse strutture ottiche del paclobutrazol e del suo metabolita CGA 149907 nei comparti ambientali del suolo, dell'acqua e dell'aria.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1) e 2) entro il 30 novembre 2011, le informazioni di cui al punto 3) entro il 31 maggio 2013, le informazioni di cui al punto 4) entro due anni dall'adozione delle linee guida dell'OCSE per i test sull'alterazione del sistema endocrino e le informazioni di cui al punto 5) entro due anni dall'adozione di disposizioni specifiche.

    349

    Pencicuron

    N. CAS 66063-05-6

    N. CIPAC 402

    1-(4-chlorobenzyl)-1-cyclopentyl-3-phenylurea

    ≥ 980 g/kg

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2024 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pencicuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

    Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dei grandi mammiferi onnivori.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

    1)  il destino e il comportamento nel suolo delle componenti del pencicuron clorofenil e ciclopentil,

    2)  il destino e il comportamento nelle acque naturali di superficie e nei sistemi di sedimentazione delle componenti del pencicuron clorofenil e fenile,

    3)  il rischio a lungo termine per i grandi mammiferi onnivori.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) entro il 31 maggio 2013.

    350

    Tebufenozide

    N. CAS 112410-23-8

    N. CIPAC 724

    N-tert-butyl-N′-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide

    ≥ 970 g/kg

    Impurezze rilevanti

    t-butil idrazina<0,001o g/kg

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2024 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tebufenozide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

    Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

    — prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori dopo la fase di rientro nonché garantire che le condizioni di autorizzazione prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione,

    — prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    — prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano misure di attenuazione dei rischi,

    — prestare particolare attenzione al rischio per gli insetti lepidotteri non bersaglio.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

    (1)  la rilevanza dei metaboliti RH-6595, RH-2651o e M2,

    (2)  la degradazione del tebufenozide nei terreni anaerobici e nei terreni con un pH alcalino.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1) e 2) entro il 31 maggio 2013.

    351

    Dithianon

    N. CAS 3347-22-6

    N. CIPAC 153

    5,10-dihydro-5,10-dioxonaphtho[2,3-b]-1,4-dithiine-2,3-dicarbonitrile

    ≥ 930 g/kg

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2024 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dithianon, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

    Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

    — prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici; le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

    — prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori; se del caso, le condizioni d'impiego prevedono l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

    — prestare particolare attenzione ai rischi a lungo termine per gli uccelli; le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

    — la stabilità all'immagazzinamento e la natura dei residui nei prodotti trasformati,

    — la valutazione dell'esposizione acquatica e delle acque sotterranee all'acido ftalico,

    — la valutazione del rischio per gli organismi acquatici derivante da acido ftalico, ftalaldeide e 1,2 benzenedimetanolo.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 maggio 2013.

    352

    Exitiazox

    N. CAS 78587-05-0

    N. CIPAC 439

    (4RS,5RS)-5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxo-1,3-thiazolidine-3-carboxamide

    ≥ 976 g/kg

    (1:1o miscela di (4R, 5R) e (4S, 5S))

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2024 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'exitiazox, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

    — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

    a)  la rilevanza tossicologica del metabolita PT-1-3 (14),

    b)  la potenziale manifestazione del metabolita PT-1-3 nei prodotti trasformati,

    c)  i potenziali effetti nocivi dell'exitiazox sulle larve delle api,

    d)  il possibile impatto del degrado preferenziale e/o della conversione della miscela di isomeri sulla valutazione dei rischi per i lavoratori, per i consumatori e per l'ambiente.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a), b) e c) entro il 31 maggio 2013 e le informazioni di cui al punto d) a due anni dall'adozione di disposizioni specifiche.

    353

    Flutriafol

    N. CAS 76674-21-0

    N. CIPAC 436

    (RS)-2,4′-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzhydryl alcohol

    ≥ 920 g/kg

    (racemato)

    Impurezze rilevanti:

    dimetilsolfato: tenore max.: 0,1o g/kg

    dimetilformammide: tenore max.: 1o g/kg

    metanolo: tenore max.: 1o g/kg

    1o giugno 2011

    ►M274  31 maggio 2024 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flutriafol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

    Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

    — prestare particolare attenzione alla protezione della sicurezza dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di appropriati dispositivi di protezione personale.

    — prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    — prestare particolare attenzione ai rischi a lungo termine per gli uccelli insettivori.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente trasmetta alla Commissione le informazioni di verifica per quanto riguarda:

    a)  la rilevanza delle impurezze presenti nelle specifiche tecniche,

    b)  i residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites – TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale,

    c)  il rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori.

    Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui al punto a) entro il 30 novembre 2011o e le informazioni di cui ai punti b) e c) entro il 31 maggio 2013.

    ▼C1

    354

    Flurocloridone

    N. CAS 61213-25-0

    N. CIPAC: 430

    (3RS,4RS;3RS,4SR)-3-cloro-4-clorometil-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)-2-pirrolidone

    ≥ 940 g/kg.

    Impurezze rilevanti:

    toluene: max 8 g/kg

    1o giugno 2011

    31 maggio 2021

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flurocloridone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 febbraio 2011.

    In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    1)  al rischio per le piante e gli organismi acquatici non bersaglio;

    2)  alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

    Le condizioni d’autorizzazione devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione ulteriori informazioni di conferma riguardo:

    1)  al livello di impurità diverse dal toluene;

    2)  alla conformità del materiale di prova ecotossicologico alle specifiche tecniche;

    3)  all'importanza del metabolita del suolo R42819 (15);

    4)  alle potenziali proprietà del flurocloridone dannose per il sistema endocrino.

    Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente trasmetta alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 1o dicembre 2011, le informazioni di cui al punto 3 entro il 31 maggio 2013, e le informazioni di cui al punto 4 entro due anni dall'adozione delle linee direttrici dell'OCSE per i test sull'alterazione del sistema endocrino.

    (1)   Ulteriori dettagli sull'identità e le specifiche delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

    (2)   Sospeso con ordinanza del tribunale di primo grado del 19 luglio 2007 nella causa T-31/07 R, Du Pont de Nemours (France) SAS e altri contro Commissione delle Comunità europee, [2007] ECR II-2767.

    (3)   GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

    (4)   2-etil-7-nitro-1-propil-1H-benzimidazolo-5-sulfonamide.

    (5)   2-etil-7-nitro-1H-benzimidazolo-5-sulfonamide.

    (6)   De-etil-bupirimate.

    (7)   2-{[anilino(osso)acetil]sulfanil}acetato di etile.

    (8)   (2RS)-2-idrossi-2-metil-N-fenil-1,4-ossatiano-3-carbossamide 4-ossido.

    (9)   2-metil-5,6-diidro-1,4-ossatiina-3-carbossamide 4-ossido.

    (10)   2-metil-5,6-diidro-1,4-ossatiina-3-carbossamide 4,4-diossido.

    (11)   2-metil-5,6-diidro-1,4-ossatiina-3-carbossamide 4-ossido.

    (12)   2-metil-5,6-diidro-1,4-ossatiina-3-carbossamide 4,4-diossido.

    (13)   (2RS)-2-idrossi-2-metil-N-fenil-1,4-ossatiano-3-carbossamide 4-ossido.

    (14)   (4S,5S)-5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazolidin-2-one e (4R,5R)-5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazolidin-2-one.

    (15)   R42819: (4RS)-4-(clorometil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]pirrolidin-2-one.

    (16)   1-[2-[2-cloro-4-(4-cloro-fenossi)-fenil]-2-1H-[1,2,4]triazolo-il]-etanolo.

    (17)   GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

    (18)   GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

    (19)   Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

    (20)   Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

    ▼M1

    PARTE B

    Sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009

    Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nella presente parte:

    — 
    per l'applicazione dei principi uniformi dell'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 in relazione a ciascuna sostanza, occorre tenere conto delle conclusioni del relativo rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II:
    — 
    gli Stati membri tengono tutti i rapporti di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009) a disposizione, per consultazione, degli eventuali interessati o li mettono a loro disposizione su richiesta specifica.



    Numero

    Nome comune, numeri di identificazione

    Denominazione IUPAC

    Purezza (1)

    Data di approvazione

    Scadenza dell'approvazione

    Disposizioni specifiche

    ▼M9

    1

    Bispyribac

    N. CAS

    125401-75-4

    N. CIPAC

    748

    2,6-bis(4,6-dimetossipimiridin-2-ilossi)acido benzoico

    > 930 g/kg (denominato bispyribac-sodium)

    1o agosto 2011

    ►M286  31 luglio 2023 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida sul riso.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bispyribac, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

    In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni caratterizzate da suolo e/o condizioni climatiche vulnerabili.

    Le condizioni di autorizzazione comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati dovranno richiedere la presentazione di ulteriori informazioni in merito alla possibile contaminazione delle acque sotterranee da parte dei metaboliti M03 (2), M04 (3) e M10 (4).

    Essi garantiscono che il richiedente fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 luglio 2013.

    ▼M7

    2

    Profoxydim

    N. CAS 139001-49-3

    N. CIPAC 621

    2 - [(1 E/Z) - [(2 R S) – 2 - (4 – clorofenossi) propossiimino] butil] – 3 – idrossi – 5 - [(3 R S; 3 S R) – tetraidro – 2 H – tiopiran – 3 – il] cicloes – 2 - enone

    > 940 g/kg

    1o agosto 2011

    31 luglio 2021

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida sul riso.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul profoxydim, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

    Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue:

    — la protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni caratterizzate da suolo e/o condizioni climatiche vulnerabili,

    — il rischio a lungo termine per gli organismi non bersaglio.

    Le condizioni di autorizzazione comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M5

    3

    Azimsulfuron

    N CAS 120162-55-2

    CIPAC 584

    1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-[l-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-pirazol-5-ilsolfonil]-urea

    ≥ 980 g/kg

    livello massimo dell’impurità fenolo 2 g/kg

    1o gennaio 2012

    31 dicembre 2021

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    Non possono essere autorizzate le applicazioni aeree.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’azimsulfuron, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

    In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    1)  alla protezione delle piante non bersaglio;

    2)  alla possibile contaminazione delle acque sotterranee, se la sostanza attiva è applicata in scenari e/o condizioni climatiche vulnerabili;

    3)  alla protezione degli organismi acquatici.

    Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi, se del caso (per esempio zone cuscinetto, nella coltivazione del riso, tempi di posa minimi per l’acqua prima che sia scaricata).

    Lo Stato notificatore deve trasmettere le informazioni di conferma relativamente:

    a)  alla valutazione dei rischio per gli organismi acquatici;

    b)  all’identificazione dei prodotti di degradazione nella fotolisi dell’acqua della sostanza.

    Il notificante deve fornire tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 31 dicembre 2013.

    ▼M4

    4

    Azossistrobina

    N CAS 131860-33-8

    CIPAC 571

    Metil (E)-2-2[6-(2-cianofenossi)pirimidin-4-ilossi]fenil-3-metossiacrilato

    ≥ 930 g/kg

    Tenore massimo di toluene 2 g/kg

    Z isomero mass. 25 g/kg

    1o gennaio 2012

    ►M295  31 dicembre 2024 ◄

    PARTE A

    Può essere autorizzata solo l’utilizzazione come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’azossistrobina, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

    In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue:

    1)  la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica;

    2)  la possibile contaminazione delle acque freatiche, quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile, nonché alle condizioni climatiche;

    3)  la protezione degli organismi acquatici.

    Gli Stati membri devono garantire che le condizioni di autorizzazione debbano comprendere, ove necessario, provvedimenti di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di ulteriori studi per ultimare la valutazione dei rischi per gli organismi presenti nelle acque sotterranee e gli organismi acquatici.

    Il notificante deve fornire tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 31 dicembre 2013.

    ▼M6

    5

    Imazalil

    N. CAS 35554-44-0

    73790-28-0 (sostituito)

    N. CIPAC 335

    (RS)-1-(β-allilossi-2,4-diclorofeniletil)imidazolo

    o

    allil (RS)-1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletiletere

    ≥ 950 g/kg

    1o gennaio 2012

    ►M295  31 dicembre 2024 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’imazalil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

    Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

    1)  prestare particolare attenzione al fatto che la specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica;

    2)  prestare particolare attenzione alla situazione dei consumatori riguardo alla loro esposizione acuta con la dieta alimentare, ai fini delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui;

    3)  prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all’impiego devono prevedere l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale e misure di attenuazione dei rischi per ridurre l’esposizione;

    4)  l’applicazione di adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento della soluzione di scarto rimanente dopo l’applicazione, compresa l’acqua di lavaggio del sistema di drenching e lo scarico dei reflui del trattamento, e la prevenzione di qualsiasi fuoriuscita accidentale di soluzioni di trattamento. Gli Stati membri che consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario devono assicurare lo svolgimento di una valutazione locale dei rischi;

    5)  particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici e i microrganismi del suolo e i rischi a lungo termine per uccelli e mammiferi granivori.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Il notificante deve presentare informazioni che confermino:

    a)  le vie di degradazione dell’imazalil nel suolo e nelle acque di superficie;

    b)  i dati ambientali che dimostrino le misure di gestione che gli Stati membri devono mettere in atto per garantire che l’esposizione delle acque sotterranee sia trascurabile;

    c)  uno studio d’idrolisi per appurare la natura dei residui nei prodotti trasformati.

    Il notificante deve presentare dette informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 31 dicembre 2013.

    ▼M3

    6

    Proesadione

    N. CAS 127277-53-6 (proesadione calcio)

    N. CIPAC 567 (proesadione)

    567 020 (proesadione calcio)

    Acido 3,5-diosso-4-propionilcicloesanocarbossilico

    ≥ 890 g/kg

    (espressi come proesadione calcio)

    1o gennaio 2012

    ►M295  31 dicembre 2022 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul proesadione, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

    ▼M13

    7

    Spiroxamina

    n. CAS 1181134-30-8

    n. CIPAC: 572

    (8-tert-butil-1,4-dioxaspiro [4.5] decan-2-ilmetil)-etilpropilamina (ISO)

    ≥ 940 g/kg

    (diastereomeri A e B combinati)

    1o gennaio 2012

    ►M295  31 dicembre 2023 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per applicare i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla spiroxamina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    In questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    1)  al rischio per gli operatori professionali e garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’eventuale uso di appropriati dispositivi di protezione individuale;

    2)  alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

    3)  al rischio per gli organismi acquatici.

    Le condizioni d’autorizzazione devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

    Il notificante deve presentare informazioni di conferma:

    a)  sul possibile impatto su lavoratori e consumatori e sulla valutazione del rischio ambientale della potenziale degradazione stereoselettiva di ciascun isomero nelle piante, negli animali e nell’ambiente;

    b)  sulla tossicità dei metaboliti vegetali che si formano negli ortofrutticoli e sulla potenziale idrolisi dei residui di ortofrutticoli nei prodotti trasformati;

    c)  sulla valutazione dell’esposizione delle acque sotterranee al metabolita M03 (7);

    d)  sul rischio per gli organismi acquatici.

    Il notificante deve trasmettere agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità le informazioni di cui ai punti a) e b) entro 2 anni dall’adozione di istruzioni specifiche e le informazioni di cui ai punti b), c) e d) entro il 31 dicembre 2013.

    ▼M18

    8

    Kresoxim-metile

    N. CAS: 143 390-89-0

    N. CIPAC: 568

    metil (E)-2-metossiimino-[2-(o-tolilossimetil)fenil]acetato

    ≥ 910 g/kg

    metanolo: 5 g/kg, al massimo

    cloruro di metile: 1 g/kg, al massimo

    toluene: 1 g/kg, al massimo

    1o gennaio 2012

    ►M295  31 dicembre 2024 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul kresoxim-metile, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee in condizioni di vulnerabilità; le condizioni di autorizzazione devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:

    alla valutazione del rischio di esposizione delle acque sotterranee e in particolare:

    — lo studio lisimetrico per dimostrare che i 2 picchi non identificati osservati non corrispondono ai metaboliti ciascuno dei quali supera il valore di soglia di 0,1 μg/l,

    — il recupero del metabolita BF 490-5 per confermare che nella lisciviazione al lisimetro esso non si riscontra in misura superiore a 0,1 μg/l,

    — una valutazione del rischio di esposizione delle acque sotterranee a una tardiva applicazione alle mele/pere e alle uve.

    Il richiedente deve presentare tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 31 dicembre 2013.

    ▼M8

    9

    Flurossipir

    N. CAS 69377-81-7

    N. CIPAC 431

    Acido 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridilossiacetico

    ►M225  ≥ 950 g/kg (fluroxypyr-meptyl)

    La seguente impurezza di fabbricazione presenta rischi tossicologici e non deve superare il seguente livello nel materiale tecnico:

    N-metil-2-pirrolidone (NMP): < 3 g/kg ◄

    1o gennaio 2012

    ►M295  31 dicembre 2024 ◄

    ►M225  PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza flurossipir, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 23 marzo 2017 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

    Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla potenziale contaminazione delle acque sotterranee da parte del metabolita piridinolo del flurossipir quando tale sostanza attiva viene impiegata in regioni dal suolo alcalino o vulnerabile o esposte a condizioni climatiche vulnerabili;

    — al rischio per gli organismi acquatici.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. ◄

    ▼M15

    10

    Teflutrin

    n. CAS: 79538-32-2

    n. CIPAC: 451

    2,3,5,6-tetrafluoro-4-metilbenzil (1RS, 3RS)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato

    Il teflutrin è una miscela (nel rapporto 1:1) di: enantiomeri Z-(1R, 3R) e Z-(1S, 3S)

    ≥ 920 g/kg

    Esaclorobenzene: non più di 1 mg/kg

    1o gennaio 2012

    ►M295  31 dicembre 2024 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida.

    La copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di escludere il rilascio di nubi di polveri durante l'immagazzinamento, il trasporto e l'applicazione.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul teflutrin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, e a far sì che le condizioni d'impiego autorizzate prevedano l'utilizzo di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di organi respiratori,

    — al rischio per gli uccelli e i mammiferi. È necessario applicare le misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire un'elevata incorporazione nel suolo e la riduzione al minimo delle perdite,

    — a far sì che le etichette delle sementi trattate includano l'indicazione che esse sono state trattate con teflutrin e indichino le misure di attenuazione dei rischi previste dall'autorizzazione.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:

    1)  le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente;

    2)  un metodo convalidato di analisi delle acque;

    3)  il possibile impatto ambientale della conversione e/o degradazione preferenziale degli isomeri nonché una stima della tossicità relativa e una valutazione del rischio per operatori e lavoratori.

    Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui al punto 1 entro il 30 giugno 2012, le informazioni di cui al punto 2 entro il 31 dicembre 2012 e le informazioni di cui al punto 3 due anni dopo l'adozione di un documento contenente le disposizioni specifiche per la valutazione delle miscele di isomeri.

    ▼M14

    11

    Oxifluorfen

    n. CAS 42874-03-3

    n. CIPAC 538

    2-cloro-α,α,α-trifluoro-p-tolil 3-etossi-4-nitrofenil etere

    ≥ 970 g/kg

    Impurità:

    N,N-dimetilnitrosammina: non oltre 50 μg/kg

    1o gennaio 2012

    ►M295  31 dicembre 2024 ◄

    ►M203

     

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida applicato a scaglioni in prossimità del suolo, dall'autunno all'inizio della primavera, nella dose non superiore a 150 g di sostanza attiva per ettaro l'anno.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'oxifluorfen, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

    Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori, garantendo che le condizioni di impiego prescrivano, se del caso, l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale,

    — ai rischi per gli organismi acquatici, per i mammiferi che si nutrono di lombrichi, per i macroorganismi terricoli, per artropodi e piante non bersaglio.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone non trattate e ugelli riduttori per limitare la dispersione delle sostanze nebulizzate, e devono stabilire l'etichettatura corrispondente dei prodotti fitosanitari. Tali condizioni devono contemplare, se del caso, ulteriori misure di attenuazione dei rischi.

     ◄

    ▼M10

    12

    1-naftilacetammide

    n. CAS

    86-86-2

    Numero CIPAC: 282

    2-(1-naftil)acetammide

    ≥ 980 g/kg

    1o gennaio 2012

    ►M295  31 dicembre 2023 ◄

    PARTE A

    Può essere autorizzato solo l’impiego come fitoregolatore

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'1-naftilacetammide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Nell’ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono:

    a)  prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’eventuale uso di appropriati dispositivi di protezione personale;

    b)  prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

    c)  prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici;

    d)  prestare particolare attenzione ai rischi per le piante non bersaglio;

    e)  prestare particolare attenzione ai rischi per gli uccelli.

    Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:

    1)  al rischio per le piante non bersaglio;

    2)  al rischio a lungo termine per gli uccelli.

    Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità tali informazioni entro il 31 dicembre 2013.

    ▼M11

    13

    acido 1-naftilacetico

    n. CAS

    86-87-3

    n. CIPAC: 313

    acido 1-naftilacetico

    ≥ 980 g/kg

    1 gennaio 2012

    ►M295  31 dicembre 2023 ◄

    PARTE A

    Può essere autorizzato solo l’impiego come fitoregolatore

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’acido 1-naftilacetico, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Nell’ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono:

    a)  prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali e garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’eventuale uso di appropriati dispositivi di protezione individuale;

    b)  prestare particolare attenzione alla situazione dei consumatori riguardo alla loro esposizione con la dieta alimentare, in vista di future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui;

    c)  prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

    d)  prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici;

    e)  prestare particolare attenzione ai rischi per gli uccelli.

    Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:

    1)  alla via e al tasso di degradazione nel suolo insieme a una valutazione sulle possibilità di fotolisi.

    2)  al rischio a lungo termine per gli uccelli.

    Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 dicembre 2013.

    ▼M16

    14

    Fluquinconazolo

    n. CAS 136426-54-5

    n. CIPAC: 474

    3-(2,4-diclorofenil)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)quinazolin-4(3H)one

    ≥ 955 g/kg

    1o gennaio 2012.

    31 dicembre 2021.

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

    PARTE B

    Per applicare i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul fluquinconazolo, in particolare delle appendici I e II del medesimo, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    Nell’ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono:

    a)  prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’eventuale uso di appropriati dispositivi di protezione personale;

    b)  prestare particolare attenzione all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites — TDMs);

    c)  prestare particolare attenzione ai rischi per gli uccelli e per i mammiferi.

    Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:

    1)  ai residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites — TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale;

    2)  al contributo, nelle colture a rotazione, di potenziali residui del metabolita dione all’esposizione dei consumatori;

    3)  al rischio acuto per mammiferi insettivori;

    4)  al rischio a lungo termine per uccelli e mammiferi granivori ed erbivori;

    5)  al rischio di mammiferi che si nutrono di lombrichi;

    6)  al potenziale di disturbo endocrino negli organismi acquatici (studio del ciclo di vita completo dei pesci).

    Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità tali informazioni entro il 31 dicembre 2013.

    ▼M12

    15

    Fluazifop-P

    N. CAS 83066-88-0 (fluazifop-P)

    N. CIPAC: 467 (fluazifop-P)

    acido (R)-2-{4-[5-(trifluorometil)-2-piridilossi]fenossi}propionico (fluazifop-P)

    ≥ 900 g/kg in fluazifop-P-butil

    La seguente impurità: 2-chloro-5-(trifluorometil)piridina non deve essere riscontrata in misura superiore a 1,5 g/kg nel materiale fabbricato.

    1o gennaio 2012

    ►M295  31 dicembre 2023 ◄

    ►M53

     

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    PARTE B

    Ai fini dell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluazifop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o febbraio 2013.

    In tale valutazione globale occorre che gli Stati membri prestino particolare attenzione a:

    — la sicurezza dei consumatori per quanto riguarda la presenza del composto metabolita X (5) nelle acque sotterranee,

    — la sicurezza degli operatori e garantiscano che le condizioni d’impiego prescrivano un’adeguata attrezzatura di protezione individuale, se del caso,

    — la protezione delle acque di superficie e sotterranee nelle zone vulnerabili,

    — il rischio per le piante non bersaglio.

    Le condizioni d’impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardanti:

    1)  le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, complete di informazioni sull’incidenza dell’impurità R154719;

    2)  l’equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità;

    3)  il potenziale rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori;

    4)  la vita e il comportamento nell’ambiente dei composti metabolitici X (5) e IV (6);

    5)  il potenziale rischio di esposizione di pesci e invertebrati acquatici al composto metabolita IV (6).

    Il richiedente comunica alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 30 giugno 2012 e le informazioni di cui ai punti 3, 4 e 5 entro il 31 dicembre 2013.

     ◄

    ▼M19

    16

    Terbutilazina

    N. CAS: 5915-41-3

    N. CIPAC: 234

    N2-tert-butil-6-cloro-N4-etil-1,3,5-triazina-2,4-diammina

    ≥ 950 g/kg

    Impurità:

    propazina: non più di 10 g/kg

    atrazina: non più di 1 g/kg

    simazina: non più di 30 g/kg

    1o gennaio 2012

    ►M295  31 dicembre 2024 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla terbutilazina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    a)  alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

    b)  al rischio per uccelli e mammiferi.

    Le condizioni di impiego devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e l’obbligo di servirsi di eventuali programmi di monitoraggio per verificare la possibile contaminazione delle acque sotterranee in zone vulnerabili.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:

    1)  alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, sulla base di dati analitici pertinenti, complete di informazioni sull’incidenza delle impurità;

    2)  all’equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità;

    3)  alla valutazione dell’esposizione delle acque sotterranee ai metaboliti non identificati LM1, LM2, LM3, LM4, LM5 e LM6;

    4)  alla rilevanza dei metaboliti MT1 (N-tert-butil-6-cloro-1,3,5-triazina-2,4-diammina), MT13 (4-(tert-butilammino)-6-(etilammino)-1,3,5-triazin-2-olo oppure 6-idrossi -N2-etil-N4- tert-butil-1,3,5-triazina-2,4-diammina), MT14 (4-ammino 6(tert-butilammino)-1,3,5-triazin-2-olo oppure N-tert-butil-6-idrossi-1,3,5-triazina-2,4-diammina), e dei metaboliti non identificati LM1, LM2, LM3, LM4, LM5 e LM6 rispetto al cancro, se la terbutilazina è classificata, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 come «sospettata di provocare il cancro».

    Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 30 giugno 2012; le informazioni di cui al punto 3 entro il 30 giugno 2013; le informazioni di cui al punto 4 entro 6 mesi dalla notifica della decisione con cui viene classificata la sostanza.

    ▼M17

    17

    Triazossido

    N. CAS 72459-58-6

    N. CIPAC 729

    7-chloro-3-imidazol-1-yl-1,2,4-benzotriazine 1-oxide

    ≥ 970 g/kg

    Impurezze:

    toluene: non più di 3 g/kg

    1o ottobre 2011

    30 settembre 2021

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida nel trattamento delle sementi.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triazossido, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

    Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

    a)  prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale;

    b)  prestare particolare attenzione al rischio per gli uccelli granivori e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente trasmette alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda il rischio a lungo termine per i mammiferi granivori entro il 30 settembre 2013.

    ▼M21

    18

    8-idrossichinolina

    Numero CAS

    148-24-3 (8-idrossichinolina)

    Numero CIPAC: 677

    (8-idrossichinolina)

    8-chinolinolo

    ≥ 990 g/kg

    1o gennaio 2012

    31 dicembre 2021

    PARTE A

    Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida e battericida nel caso d’impiego in serre.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’8-idrossichinolina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 luglio 2011.

    In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori, nonché garantire che nelle condizioni d’impiego figuri l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma sull’8-idrossichinolina e i relativi sali per quanto riguarda:

    1)  il metodo di analisi da utilizzare per l’aria;

    2)  una nuova stabilità all’immagazzinamento che includa il periodo di conservazione di campioni provenienti sia dallo studio sul metabolismo, sia dai test controllati sui residui.

    Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 dicembre 2013.

    ▼M20

    19

    Acrinathrin

    Numero CAS 101007-06-1

    Numero CIPAC 678

    (S)-α-ciano-3-fenossibenzil (Z)-(1R,3S)-2,2-dimetil-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometiletossicarbonil)vinil]ciclopropancarbossilato oppure

    (S)-α-ciano-3-fenossibenzil (Z)-(1R,)-cis-2,2-dimetil-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometiletossicarbonil)vinil]ciclopropancarbossilato

    ≥ 970 g/kg

    Impurità:

    1,3-dicicloesilurea: non più di 2 g/kg

    1o gennaio 2012

    ►M295  31 dicembre 2023 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida, a dosi non superiori a 22,5 g/ha per applicazione.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’acrinatrina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 luglio 2011.

    Nell’ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono:

    a)  prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale;

    b)  prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici, in particolare i pesci, e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano se del caso misure di attenuazione dei rischi;

    c)  prestare particolare attenzione al rischio per gli artropodi non bersaglio e le api e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:

    1)  il rischio potenziale per le acque sotterranee derivante dal metabolita 3-PBAld (12);

    2)  il rischio cronico per i pesci;

    3)  la valutazione del rischio per gli artropodi non bersaglio;

    4)  il possibile impatto su lavoratori e consumatori e la valutazione del rischio ambientale della potenziale degradazione stereoselettiva di ciascun isomero nelle piante, negli animali e nell’ambiente.

    Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2013 e le informazioni di cui al punto 4 due anni dopo l’adozione di disposizioni specifiche.

    ▼M25

    20

    Procloraz

    N. CAS 67747-09-5

    N. CIPAC 407

    N-propil-N-[2-(2,4,6-triclorofenossi) etil]imidazolo-1-carbossammide

    ≥ 970 g/kg

    Impurità:

    somma di diossine e furani (OMS-PCDD/T-TEQ) (13): non superiore a 0,01 mg/kg

    1o gennaio 2012

    ►M295  31 dicembre 2023 ◄

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. Nel caso di impieghi all’aperto, le quantità non possono superare 450 g/ha per ogni applicazione.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul procloraz, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 settembre 2011.

    In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    a)  alla protezione degli operatori e dei lavoratori e provvedono affinché le condizioni d’impiego prescrivano l’uso di adeguati dispositivi di protezione personale, se necessario;

    b)  al rischio per gli organismi acquatici e provvedono affinché le condizioni di autorizzazione prevedano misure di attenuazione dei rischi, se del caso;

    c)  al rischio a lungo termine per i mammiferi e provvedono affinché le condizioni di autorizzazione prevedano misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    I richiedenti presentano informazioni confermative riguardanti:

    1)  il confronto e la verifica del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità e sull’ecotossicità per i mammiferi in base alle specifiche del materiale tecnico;

    2)  la valutazione dei rischi ambientali per i complessi metallici del procloraz;

    3)  i possibili effetti nocivi del procloraz sul sistema endocrino degli uccelli.

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 31 dicembre 2013 e le informazioni di cui al punto 3 entro due anni dall’adozione delle linee guida dell’OCSE relative ai test sugli effetti nocivi per il sistema endocrino.

    ▼M72 —————

    ▼M30

    22

    Metam

    N. CAS 144-54-7

    N. CIPAC 20

    Acido metil-ditiocarbammico

    ≥ 965 g/kg

    Espresso come metam-sodio su base di peso a secco

    ≥ 990 g/kg

    Espresso come metam-sodio su base di peso a secco

    Impurezze rilevanti:

    metilisotiocianato (MITC)

    — max. 12 g/kg su base di peso a secco (metam-sodio),

    — max. 0,42 g/kg su base di peso a secco (metam-potassio),

    N,N’-dimetiltiourea (DMTU)

    — max. 23 g/kg su base di peso a secco (metam-sodio),

    — max. 6 g/kg su base di peso a secco (metam-potassio).

    1o luglio 2012

    30 giugno 2022

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come nematocida, fungicida, erbicida e insetticida per l’applicazione come fumigante per la disinfestazione del terreno prima della piantagione, limitando le applicazioni a una ogni tre anni sullo stesso campo.

    L’applicazione può essere autorizzata solo in campo aperto tramite iniezione nel terreno e in serra unicamente mediante irrigazione a goccia. È prescritto l’impiego di una pellicola di materia plastica a tenuta di gas per l’irrigazione a goccia.

    Il valore massimo di applicazione è di 153 kg/ha (corrispondente a 86,3 kg/ha di MITC) in caso di applicazioni a campo aperto.

    Le autorizzazioni dovranno essere limitate agli utilizzatori professionali.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 marzo 2012.

    Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

    a)  prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori professionali e garantire che le condizioni d’impiego prevedano misure di attenuazione dei rischi quali uso di adeguati dispositivi di protezione personale e limitazione dell’orario di lavoro giornaliero;

    b)  prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori professionali e garantire che le condizioni d’impiego prevedano misure di attenuazione dei rischi quali uso di adeguati dispositivi di protezione personale, tempi di rientro e limitazione dell’orario di lavoro giornaliero;

    c)  prestare particolare attenzione alla protezione degli astanti e dei residenti e garantire che le condizioni d’impiego prevedano misure di attenuazione dei rischi, quali zone tampone adeguate durante l’applicazione e nelle 24 ore successive a essa. Tali zone si devono estendere dal perimetro della zona di applicazione a qualsiasi abitazione occupata e a zone a cui ha accesso il pubblico, con l’obbligo di utilizzare segnaletica orizzontale e di avvertimento;

    d)  prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile e/o condizioni climatiche sensibili e garantire che le condizioni d’impiego prevedano misure di attenuazione dei rischi, quali zone tampone adeguate;

    e)  prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi non bersaglio e provvedere affinché le condizioni d’impiego prevedano misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma relative al metile isotiocianato per quanto riguarda:

    1)  la valutazione della possibile propagazione atmosferica a lunga distanza del metile isotiocianato e dei rischi ambientali correlati;

    2)  la potenziale contaminazione delle acque sotterranee.

    Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 maggio 2014.

    ▼M33

    23

    Bifenthrin

    N. CAS

    82657-04-3

    N. CIPAC 415

    2-metilbifenil-3-ilmetil (1RS,3RS)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil]-2,2-dimetilciclopropancarbossilato

    oppure

    2-metilbifenil-3-ilmetil (1RS)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil]-2,2-dimetilciclopropancarbossilato

    ≥ 930 g/kg

    Impurezze:

    Toluene: non più di 5 g/kg

    1o agosto 2012

    ►M296  31 luglio 2019 ◄

    ►M250  PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida in serre dotate di struttura permanente.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bifenthrin, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

    In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    a)  alle emissioni provenienti dalle serre, come acqua di condensazione, acqua di drenaggio, suolo o substrato artificiale, al fine di evitare rischi per gli organismi acquatici e altri organismi non bersaglio;

    b)  alla protezione della popolazione di api impollinatrici espressamente messe nella serra;

    c)  alla protezione degli operatori e dei lavoratori, garantendo che le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale.

    Le condizioni di autorizzazione comprendono misure di mitigazione del rischio e prevedono un'adeguata etichettatura dei prodotti fitosanitari. ◄

    ▼M34

    24

    Fluxapyroxad

    CAS n. 907204-31-3

    CIPAC n. 828

    3-(difluorometil)-1-metil-N-(3′,4′,5′-trifluorobifenil-2-il)pirazolo-4-carbossamide

    ≥ 950 g/kg

    L'impurità toluene non deve superare 1 g/kg nel materiale tecnico.

    1o gennaio 2013

    31 dicembre 2022

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluxapyroxad, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1o giugno 2012.

    In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per le acque sotterranee se la sostanza attiva viene impiegata in aree esposte a rischi, in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

    Le condizioni d'impiego comprenderanno, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

    La purezza riportata si basa sulla produzione di un impianto pilota. Lo Stato membro esaminatore informa la Commissione circa le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    ▼M35

    25

    Fenpirazamina

    N. CAS 473798-59-3

    N. CIPAC 832

    S-allile 5-amino-2,3-diidro-2-isopropil-3-oxo-4-(o-tolil)pirazolo-1-carbotioato

    ≥ 940 g/kg

    1o gennaio 2013

    31 dicembre 2022

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla fenpirazamina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1o giugno 2012.

    La purezza riportata sotto questa voce si basa sulla produzione di un impianto pilota. Lo Stato membro esaminatore informa la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, circa le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

    ▼M40

    26

    Adoxophyes orana granulovirus

    Raccolta delle colture n. DSM BV-0001

    N. CIPAC 782

    Non applicabile

    Impurezze non rilevanti

    1o febbraio 2013

    31 gennaio 2023

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza Adoxophyes orana granulovirus, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 luglio 2012.

    ▼M41

    27

    Isopyrazam

    N. CAS 881685-58-1

    (isomero sin: 683777-13-1/anti-isomero: 683777-14-2)

    N. CIPAC 963

    Miscela di: 3-(difluorometil)-1-metil-N-(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetraidro-9-isopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazolo-4-carbossamide

    (isomero sin – 50:50 miscela di due enantiomeri)

    e

    3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetraidro-9-isopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazolo-4-carbossamide

    (isomero anti – 50:50 miscela di due enantiomeri)

    In un range compreso tra 78:15 % e 100:0 % da sin ad anti

    ≥ 920 g/kg

    In un range compreso tra 78:15 % e 100:0 % isomeri da sin ad anti

    1o aprile 2013

    31 marzo 2023

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’isopyrazam, in particolare delle sue appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 settembre 2012.
    In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:
    a)  al rischio per gli organismi acquatici,
    b)  al rischio per i lombrichi se la sostanza è utilizzata nel quadro di pratiche in assenza di coltivazione o di coltivazione minima;
    c)  alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.
    Le condizioni d’utilizzo comprendono misure di attenuazione dei rischi, quali l’esclusione di pratiche in assenza di coltivazione o di coltivazione minima e l’obbligo di effettuare programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili, ove necessario, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee.
    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma relative alla rilevanza dei metaboliti CSCD 459488 e CSCD 459489 per le acque sotterranee. ►M145  
    Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 luglio 2017.  ◄

    ▼M42

    28

    Fosfano

    N. CAS 7803-51-2

    N. CIPAC 127

    Fosfano

    ≥ 994 g/kg

    L’arsano come impurezza rilevante non deve superare 0,023 g/kg nel materiale tecnico

    1o aprile 2013

    31 marzo 2023

    Le autorizzazioni sono limitate agli utilizzatori professionali.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfano, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 settembre 2012.

    In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione degli operatori nei locali trattati e in prossimità degli stessi durante il trattamento e durante e dopo l’aerazione,

    — alla protezione dei lavoratori nei locali trattati e in prossimità degli stessi durante il trattamento e durante e dopo l’aerazione,

    — alla protezione degli astanti in prossimità dei locali trattati durante il trattamento e durante e dopo l’aerazione.

    Le condizioni di utilizzo devono prevedere misure di attenuazione dei rischi, quali il monitoraggio permanente della concentrazione di fosfano mediante dispositivi automatici, l’uso di attrezzature di protezione personale e, se del caso, la delimitazione di una zona vietata agli estranei intorno ai locali trattati.

    ▼M45

    29

    Trichoderma asperellum (ceppo T34)

    CECT: 20417

    Non applicabile

    1 × 1010 cfu/g

    1o giugno 2013

    31 maggio 2023

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, va tenuto conto delle conclusioni sul Trichoderma asperellum (ceppo T34), in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 novembre 2012.

    In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza Trichoderma asperellum (ceppo T34) va considerata un potenziale sensibilizzante.

    Le condizioni d’impiego comprenderanno se necessario misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M44

    30

    Virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza

    Numero d’inventario degli ATCC: PV-593

    Non applicabile

    ≥ 0,05 mg/l

    1o giugno 2013

    31 maggio 2023

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza, in particolare delle sue appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 novembre 2012.

    Nella valutazione complessiva gli Stati membri presteranno particolare attenzione ai rischi per le piante non bersaglio e ai casi in cui le colture sono coinfettate da altri virus trasmessi dagli afidi.

    Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M47

    31

    Cyflumetofen

    Numero CAS 400882-07-7

    Numero CIPAC 721

    2-methoxyethyl (RS)-2-(4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolyl)propionate

    ≥ 975 g/kg (racemico)

    1o giugno 2013

    31 maggio 2023

    ►M304  I prodotti fitosanitari contenenti cyflumetofen possono essere autorizzati solo per gli usi che comportano un livello del metabolita B3 nelle acque sotterranee inferiore a 0,1 μg/l.

    Per l'applicazione dei principi uniformi stabiliti all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sul cyflumetofen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 novembre 2012.

    Nella valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    — la protezione degli operatori e dei lavoratori,

    — la protezione delle acque sotterranee, in particolare per il metabolita B3, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili per la natura dei suoli e/o le condizioni climatiche;

    — la protezione dell'acqua potabile,

    — il rischio per gli organismi acquatici.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se opportuno, misure di attenuazione dei rischi. ◄

    ▼M46

    32

    Trichoderma atroviride ceppo I-1237

    Numero CNCM: I-1237

    Non applicabile

    image

    cfu/g (

    image

    spore/g)

    1o giugno 2013

    31 maggio 2023

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul Trichoderma atroviride ceppo I-1237, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 20 novembre 2012 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    In tale valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che il Trichoderma atroviride ceppo I-1237 è da considerarsi un potenziale sensibilizzante.

    Le condizioni d’impiego comprendono, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M52

    33

    Ametoctradin

    N. CAS 865318-97-4

    Numero CIPAC 818

    5-ethyl-6-octyl [1,2,4]triazolo[1,5-a] pyrimidin-7-amine

    ≥ 980 g/kg

    ►C2  Le impurità amitrolo e o-xilene presentano rischi tossicologici e non devono superare rispettivamente 50 mg/kg e 2 g/kg nel materiale tecnico. ◄

    1o agosto 2013

    31 luglio 2023

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’ametoctradin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1o febbraio 2013.

    Nella valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla dispersione del metabolita M650F04 (14) nelle acque sotterranee in condizioni di vulnerabilità.

    Le condizioni d’impiego comprendono, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M50

    34

    Mandipropamide

    N. CAS 374726-62-2

    N. CIPAC 783

    (RS)-2-(4-chlorophenyl)-N-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide

    ≥ 930 g/kg

    L’impurezza N-{2-[4-(2-cloro-allilossi)-3-metossi-fenil]-etil}-2-(4-cloro-fenil)-2-prop-2-inilossi-acetammide è di rilevanza tossicologica e non deve superare 0,1 g/kg nel materiale tecnico.

    1o agosto 2013

    31 luglio 2023

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla mandipropamide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o febbraio 2013.

    Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda il potenziale per la trasformazione degli enantiomeri o la racemizzazione della mandipropamide alla superficie del suolo a seguito della fotolisi nel suolo.

    Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 luglio 2015.

    ▼M56

    35

    Halosulfuron metile

    N. CAS 100785-20-1

    N. CIPAC 785.201

    methyl 3-chloro-5-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylate

    ≥ 980 g/kg

    1o ottobre 2013

    30 settembre 2023

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’halosulfuron metile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

    In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    — al rischio di fuoriuscita nelle acque sotterranee del metabolita «riarrangiamento dell’halosulfuron (HSR)» (15) in condizioni di vulnerabilità. Questo metabolita è considerato rilevante dal punto di vista tossicologico, sulla base delle informazioni disponibili sull’halosulfuron;

    — al rischio per le piante terrestri non bersaglio.

    Le condizioni d’impiego comprendono, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:

    a)  alle informazioni per quanto riguarda l’equivalenza tra le specifiche tecniche del materiale prodotto commercialmente e quelle del materiale utilizzato negli studi tossicologici ed ecotossicologici;

    b)  alle informazioni sulla rilevanza tossicologica delle impurezze presenti nella specificazione tecnica del materiale quale fabbricato commercialmente;

    c)  ai dati per chiarire le potenziali proprietà genotossiche dell’acido clorosulfonamide (16).

    Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 settembre 2015.

    ▼M58

    36

    Bacillus firmus ceppo I-1582

    Numero di raccolta: CNCMI-1582

    Non applicabile

    Concentrazione minima: 7,1 × 1010 CFU/g

    1o ottobre 2013

    30 settembre 2023

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul Bacillus firmus I-1582, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

    In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza Bacillus firmus I-1582 va considerata un potenziale sensibilizzante.

    Le condizioni d’impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M62

    37

    Candida oleophila di ceppo O

    Numero di raccolta: Mucl40654

    Non applicabile

    Contenuto nominale: 3 × 1010 CFU/g di prodotto essiccato

    Intervallo: 6 × 109 – 1 × 1011 CFU/g di prodotto essiccato

    1o ottobre 2013

    30 settembre 2023

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla Candida oleophila di ceppo O, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

    ▼M60

    38

    Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus

    Numero DSMZ: BV-0003

    Non applicabile

    Concentrazione minima: 1,44 × 1013 OB/l (corpi di inclusione/l)

    1o giugno 2013

    31 maggio 2023

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

    ▼M64

    39

    Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901

    Numero di raccolta: USDA-ARS Raccolta di colture micotiche entomopatogene U.S. Plant Soil and Nutrition laboratory. New York. Numero di registrazione ARSEF 4490

    Non pertinente

    Minimo 1,0 × 109 UFC/g

    Massimo 3,0 × 109 UFC/g

    1o ottobre 2013

    30 settembre 2023

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 15 marzo 2013 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901 va considerata un potenziale sensibilizzante.

    Le condizioni d’uso comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M61

    40

    Fosfonati di potassio (privo di denominazione ISO)

    Numero CAS

    13977-65-6 per idrogenofosfonato di potassio

    13492-26-7 per fosfonato di dipotassio

    Miscela: assente

    Numero CIPAC 756 (per fosfonati di potassio)

    Idrogenofosfonato di potassio,

    Fosfonato di dipotassio

    Dal 31,6 al 32,6 % di ioni di fosfonato (somma di idrogenofosfonato e ioni di fosfonato)

    Dal 17,8 al 20,0 % di potassio

    ≥ 990 g/kg su base di peso a secco

    1o ottobre 2013

    31 settembre 2023

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui fosfonati di potassio, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

    In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    — il rischio per gli uccelli e i mammiferi,

    — il rischio di eutrofizzazione delle acque superficiali, qualora la sostanza sia utilizzata in regioni o condizioni che favoriscono l’ossidazione della sostanza attiva nelle acque superficiali.

    Le condizioni d’impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma concernenti i rischi a lungo termine per gli uccelli insettivori.

    Il richiedente è tenuto a fornire tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 settembre 2015.

    ▼M63

    41

    Spiromesifen

    Numero CAS 283594-90-1

    Numero CIPAC 747

    3-mesitil-2-osso-1-ossaspiro[4.4]non-3-en-4-yl 3,3-dimetilbutirrato

    ≥ 965 g/kg (racemico)

    L’impurezza N,N-dimetilacetamide è di rilevanza tossicologica e non deve superare 4 g/kg nel materiale tecnico.

    1o ottobre 2013

    30 settembre 2023

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo spiromesifen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

    In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    — i rischi a lungo termine per gli invertebrati acquatici;

    — il rischio per gli imenotteri pronubi e gli artropodi non bersaglio qualora l’esposizione non sia trascurabile;

    — la protezione dei lavoratori e degli operatori.

    Le condizioni d’impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presente informazioni di conferma per quanto riguarda il ricalcolo della concentrazione prevista nelle acque sotterranee (PECGW) con uno scenario FOCUS GW adattato agli usi indicati e utilizzando un valore Q10 di 2,58.

    Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 settembre 2015.

    ▼M59

    42

    Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus

    Numero DSMZ: BV-0005

    Non applicabile

    Concentrazione massima: 1 × 1012 OB/l (corpi di inclusione/l)

    1o giugno 2013

    31 maggio 2023

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

    ▼M54

    43

    Bixafen

    CAS n. 581809-46-3

    N. CIPAC 819

    N-(3′,4′-dichloro-5-fluorobiphenyl-2-yl)-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide

    ≥ 950 g/kg

    1o ottobre 2013

    30 settembre 2023

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, va tenuto conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bixafen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 15 marzo 2013 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    a)  ai residui della sostanza attiva bixafen e dei suoi metaboliti nelle colture a rotazione;

    b)  alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

    c)  al rischio per gli organismi acquatici;

    d)  al rischio per il suolo e per gli organismi presenti nei sedimenti.

    Le condizioni d’impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M55

    44

    Maltodestrina

    Numero CAS 9050-36-6

    Numero CIPAC 801

    Non assegnato

    ≥ 910 g/kg

    1o ottobre 2013

    30 settembre 2023

    Per l’applicazione dei principi uniformi ex articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla maltodestrina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

    In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    a)  il potenziale aumento dello sviluppo di funghi e l’eventuale presenza di micotossine sulla superficie dei frutti trattati;

    b)  i potenziali rischi per le api da miele e altri artropodi non bersaglio.

    Le condizioni d’impiego comprendono, all’occorrenza, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M68

    45

    Eugenolo N. CAS 97-53-0

    N. CIPAS 967

    4-allyl-2-methoxyphenol

    ≥ 990 g/kg

    Impurezza rilevante: metileugenolo massimo 0,1 % del materiale tecnico

    1o dicembre 2013

    30 novembre 2023

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’eugenolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 maggio 2013.

    In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    — alla protezione degli operatori, dei lavoratori, degli astanti e dei residenti e vigilare affinché le condizioni d’impiego prevedano l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione personale, se del caso,

    — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    — al rischio per gli organismi acquatici,

    — al rischio per gli uccelli insettivori.

    Le condizioni d’impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente è tenuto a presentare informazioni di conferma riguardanti:

    a)  la stabilità di magazzinaggio (2 anni) a temperatura ambiente sul prodotto formulato;

    b)  dati comparativi tra le situazioni di esposizione al fondo naturale di eugenolo e metileugenolo e l’esposizione dovuta all’impiego dell’eugenolo come prodotto fitosanitario. Tali dati devono comprendere l’esposizione umana e quella degli uccelli e degli organismi acquatici;

    c)  la valutazione dell’esposizione delle acque sotterranee ai potenziali metaboliti dell’eugenolo, in particolare al metileugenolo.

    Il richiedente fornisce tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 novembre 2015.

    ▼M70

    46

    Geraniolo No CAS 106-24-1

    No CIPAC 968

    E) 3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol

    ≥ 980 g/kg

    1o dicembre 2013

    30 novembre 2023

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, va tenuto conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul geraniolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 17 maggio 2013 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    — alla protezione degli operatori e dei lavoratori, degli astanti e dei residenti, vigilando affinché le condizioni d’impiego prescrivano, se del caso, l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale;

    — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

    — al rischio per gli organismi acquatici;

    — al rischio per gli uccelli e i mammiferi.

    Le condizioni di impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardanti:

    a)  i dati comparativi tra le situazioni di esposizione al geraniolo del fondo naturale e l’esposizione dovuta all’uso del geraniolo come prodotto fitosanitario. Tali dati devono riguardare l’esposizione degli esseri umani e quella degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici;

    b)  l’esposizione delle acque sotterranee.

    Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 novembre 2015.

    ▼M69

    47

    Timolo

    No CAS

    89-83-8

    No CIPAC

    969

    5-methyl-2-propan-2-yl-phenol

    ≥ 990 g/kg

    1o dicembre 2013

    30 novembre 2013

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, va tenuto conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul timolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 17 maggio 2013 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    — alla protezione degli operatori e dei lavoratori, degli astanti e dei residenti, vigilando affinché le condizioni d’impiego prescrivano, se del caso, l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale;

    — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

    — al rischio per gli organismi acquatici;

    — al rischio per gli uccelli e i mammiferi.

    Le condizioni di impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardanti:

    a)  i dati comparativi tra le situazioni di esposizione al timolo del fondo naturale e l’esposizione dovuta all’uso del timolo come prodotto fitosanitario. Tali dati devono riguardare l’esposizione degli esseri umani e quella degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici;

    b)  la tossicità riproduttiva a lungo termine, sotto forma di relazione completa (in inglese) sul test combinato della tossicità con somministrazione orale ripetuta e della tossicità riproduttiva del timolo;

    c)  l’esposizione delle acque sotterranee.

    Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 novembre 2015.

    ▼M77

    48

    Sedaxane

    N. CAS 874967-67-6

    (isomero trans: 599197-38-3/isomero cis: 599194-51-1)

    N. CIPAC 833

    miscela di 2 isomeri cis 2′-[(1RS,2RS)-1,1′-bicycloprop-2-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxanilide e 2 isomeri trans 2′-[(1RS,2SR)-1,1′-bicycloprop-2-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxanilide

    ≥ 960 g/kg sedaxane

    (tra 820 e 890 g/kg per la miscela 50:50 di enantiomeri dei 2 isomeri trans e tra 100 e 150 g/kg per la miscela 50:50 di enantiomeri dei 2 isomeri cis)

    1o febbraio 2014

    31 gennaio 2024

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi per la concia delle sementi.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sul sedaxane, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 luglio 2013.

    Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    a)  la protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche;

    b)  il rischio a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi.

    Se del caso, le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi.

    Gli Stati membri interessati attuano all’occorrenza programmi di monitoraggio nelle zone sensibili per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee causata dal metabolita CSCD465008.

    A norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, qualora il sedaxane sia classificato come «sospettato di provocare il cancro», gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda la rilevanza del metabolita CSCD465008 e la corrispondente valutazione del rischio per le acque sotterranee.

    Il notificante comunica alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni pertinenti entro un termine di sei mesi dalla data di applicazione del regolamento di classificazione del sedaxane.

    ▼M79

    49

    Emamectina

    N. CAS

    emamectina: 119791-41-2

    (in precedenza 137335-79-6) e 123997-28-4

    emamectina benzoato: 155569-91-8

    (in precedenza 137512-74-4) e 179607-18-2)

    emamectina B1a benzoato: 138511-97-4

    emamectina B1b benzoato: 138511-98-5

    N. CIPAC

    emamectina: 791

    emamectina benzoato: 791.412

    Emamectina B1a:

    (10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside

    Emamectina B1b:

    (10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside

    Emamectina B1a benzoato:

    (10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside benzoate

    Emamectina B1b benzoato:

    (10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside benzoate

    ≥ 950 g/kg

    come emamectina benzoato anidro

    (una miscela di min. 920 g/kg di emamectina B1a benzoato e di max. 50 g/kg di emamectina B1b benzoato)

    1o maggio 2014

    30 aprile 2024

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sull'emamectina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 16 luglio 2013.

    In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    — il rischio per gli invertebrati non bersaglio,

    — la protezione di lavoratori e operatori.

    Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma per quanto riguarda il rischio di metabolizzazione o alterazione enantioselettiva.

    Il richiedente comunica le informazioni pertinenti alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità due anni dopo l'adozione del relativo documento di orientamento sulla valutazione delle miscele di isomeri.

    ▼M80

    50

    Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134

    Numero della collezione: DSMZ 13134

    Non applicabile

    Concentrazione minima: 3 × 1014 cfu/kg

    1o febbraio 2014

    31 gennaio 2024

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sullo Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 16 luglio 2013.

    In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza attiva Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 va considerata un potenziale sensibilizzante.

    Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta informazioni per confermare l’assenza di una potenziale tossicità/infettività/patogenicità intratracheale e intraperitoneale acuta.

    Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 gennaio 2016.

    ▼M76

    51

    Fluopyram

    N. CAS 658066-35-4

    N. CIPAC 807

    N-{2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]ethyl}-α,α,α-trifluoro-o-toluamide

    ≥ 960 g/kg

    1o febbraio 2014

    31 gennaio 2024

    Ai fini dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sul fluopyram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 luglio 2013.

    In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai rischi per gli uccelli e gli organismi acquatici.

    Se del caso, le condizioni d’impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

    1)  il rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori;

    2)  il potenziale rischio di alterazioni del sistema endocrino nei vertebrati non bersaglio diversi dai mammiferi.

    Il richiedente comunica alla Commissione, agli Stati membri ed all’Autorità le informazioni cui al punto 1 entro il 1o febbraio 2016 e le informazioni di cui al punto 2 entro due anni dall’adozione delle corrispondenti linee direttrici dell’OCSE per la realizzazione dei test sull’alterazione del sistema endocrino.

    ▼M78

    52

    Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941)

    Numero di raccolta: Raccolta tedesca di microorganismi e colture di cellule (DSMZ) con i numeri di ingresso DSM 14940 e DSM 14941

    Non pertinente

    Minimo 5,0 × 109 CFU/g per ciascun ceppo

    Massimo 5,0 × 1010 CFU/g per ciascun ceppo

    1o febbraio 2014

    31 gennaio 2024

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 16 luglio 2013 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto del fatto che la sostanza Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941) va considerata un potenziale sensibilizzante.

    Le condizioni d’impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    ▼M82

    53

    Pyriofenone:

    N. CAS 688046-61-9

    N. CIPAC 827

    (5-chloro-2-methoxy-4-methyl-3-pyridyl)(4,5,6-trimethoxy-o-tolyl)methanone

    ≥ 965 g/kg

    1o febbraio 2014

    31 gennaio 2024

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sul pyriofenone, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 16 luglio 2013.

    Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

    (a)  l'identità delle due impurità, per sostenere appieno la specifica provvisoria;

    (b)  la rilevanza tossicologica delle impurezze presenti nella specifica tecnica proposta, ad eccezione dell'impurità per la quale sono stati forniti uno studio di tossicità orale acuta e una prova di Ames.

    Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 gennaio 2016.

    ▼M81

    54

    Fosfonato di disodio

    N. CAS 13708-85-5

    N. CIPAC 808

    fosfonato di disodio

    281-337 g/kg (TK)

    ≥ 917 g/kg (TC)

    1o febbraio 2014

    31 gennaio 2024

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sul fosfonato di disodio, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 luglio 2013.

    In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai rischi di eutrofizzazione delle acque di superficie.

    Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

    a)  il rischio cronico per i pesci;

    b)  il rischio a lungo termine per i lombrichi ed i macrorganismi terricoli.

    Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 gennaio 2016.

    ▼M83

    55

    Penflufen

    Numero CAS 494793-67-8

    Numero CIPAC 826

    2’-[(RS)-1,3-dimethylbutyl]-5-fluoro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxanilide

    ≥ 950 g/kg

    1:1 (R:S) rapporto di enantiomeri

    1o febbraio 2014

    31 gennaio 2024

    ►M249  PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli impieghi per trattare le sementi o altri materiali di moltiplicazione prima o durante le semina o l'impianto, limitando l'uso a una applicazione ogni tre anni sullo stesso campo.

    PARTE B

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penflufen, in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013 nonché dell'addendum del rapporto di riesame sul penflufen, in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 13 dicembre 2017.

    In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    a)  alla protezione degli operatori;

    b)  al rischio a lungo termine per gli uccelli;

    c)  alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche;

    d)  ai residui nelle acque superficiali destinate all'utilizzo come acqua potabile e convogliate in o da aree in cui si usano prodotti contenenti penflufen.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma per quanto riguarda la rilevanza del metabolita M01 (penflufen-3-idrossi-butil) per le acque sotterranee, se la sostanza penflufen è classificata come «cancerogena di categoria 2» a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Tali informazioni vanno presentate alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione relativa a tale sostanza. ◄

    ▼M88

    56

    Olio di arancio

    n. CAS 8028-48-6 (estratto di arancio)

    5989-27-5 (D-limonene)

    n. CIPAC 902

    (R)-4-isopropenil-1-metilcicloesene oppure p-mentha-1,8-diene

    ≥ 945 g/kg (del D-limonene)

    La sostanza attiva deve essere conforme alle specifiche della Ph. Eur. (Pharmacopoeia europea) 5.0 (Aurantii dulcis aetheroleum) e alla norma ISO 3140:2011(E)

    1o maggio 2014

    30 aprile 2024

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’olio di arancio, in particolare delle appendici I e II della medesima, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 3 ottobre 2013.

    Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    a)  alla protezione degli operatori e dei lavoratori;

    b)  al rischio per gli uccelli e i mammiferi.

    Le condizioni di impiego devono eventualmente comprendere misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo alla durata di metabolita dell’olio di arancio, al percorso e al tasso di degradazione nel suolo nonché alla convalida dei parametri utilizzati per la valutazione dei rischi ecotossicologici.

    Il notificante deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 aprile 2016.

    ▼M94

    57

    Penthiopyrad

    N. CAS 183675-82-3

    N. CIPAC 824

    (RS)-N-[2-(1,3-dimethylbutyl)-3-thienyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxamide

    ≥ 980 g/kg

    (50:50 miscela racemica)

    1o maggio 2014

    30 aprile 2024

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penthiopyrad, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2013.

    In tale valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    a)  la protezione degli operatori e dei lavoratori;

    b)  il rischio per gli organismi acquatici;

    c)  la protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili per le condizione climatiche e del suolo;

    d)  il livello dei residui nelle colture a rotazione in seguito all’applicazione della sostanza attiva per alcuni anni consecutivi.

    Le condizioni d’impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

    1)  la non rilevanza del metabolita M11 (3-metil-1-{3-[(1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carbonil)amino]tiofen-2-yl}acido pentanoico) per le acque sotterranee, ad eccezione delle prove relative al rischio cancerogeno, che dipende dalla classificazione della sostanza parente ed è specificato separatamente al punto 3 seguente;

    2)  il profilo tossicologico e i valori di riferimento del metabolita PAM;

    3)  la rilevanza dei metaboliti M11 (3-metil-1-{3-[(1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carbonil)amino]tiofen-2-yl}acido pentanoico), DM-PCA (3-trifluorometil-1H-pirazol-4-acido carbossilico), PAM (1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carbossammide) e PCA (1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-acido carbossilico) e il loro rischio di contaminazione delle acque sotterranee, se il penthiopyrad è classificato come cancerogeno di cat. 2 in base al regolamento (CE) n. 1272/2008.

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni indicate ai punti 1 e 2 entro il 30 aprile 2016 e le informazioni indicate al punto 3 entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione sul penthiopyrad.

    ▼M90

    58

    Benalaxyl-M

    N. CAS 98243-83-5

    N. CIPAC 766

    Methyl N-(phenylacetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate

    ≥ 950 g/kg

    1o maggio 2014

    30 aprile 2024

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul benalaxyl-M, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2013.

    Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    — la protezione di lavoratori al momento del rientro,

    — il rischio di contaminazione delle acque sotterranee con i metaboliti BM-M2 (N-(malonyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alanine) e BM-M3 (N-(malonyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alanine), quando la sostanza attiva viene applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche.

    Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M95

    59

    Tembotrione

    N. CAS 335104-84-2

    N. CIPAC 790

    2-{2-chloro-4-mesyl-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione

    ≥ 945 g/kg

    Le seguenti impurezze non devono superare una certa soglia nel materiale tecnico:

    Toluene: ≤ 10 g/kg

    HCN: ≤ 1 g/kg

    1o maggio 2014

    30 aprile 2024

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tembotrione, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2013.

    In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    a)  la protezione degli operatori e dei lavoratori;

    b)  il rischio per gli organismi acquatici.

    Le condizioni d’impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    ▼M92

    60

    Spirotetramat

    CAS n. 203313-25-1

    CIPAC n. 795

    cis-4-(ethoxycarbonyloxy)-8-methoxy-3-(2,5-xylyl)-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one

    ≥ 970 g/kg

    1o maggio 2014

    30 aprile 2024

    Per quanto concerne l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo spirotetramat, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 3 ottobre 2013.

    In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione al rischio per i volatili insettivori.

    Le condizioni di impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda eventuali effetti dannosi da parte di interferenti endocrini su pesci e volatili, entro due anni dall’adozione degli orientamenti dell’OCSE per l’esecuzione di test sull’alterazione del sistema endocrino o, in alternativa, degli orientamenti per l’esecuzione dei test riconosciute a livello comunitario.

    ▼M91

    61

    Pyroxsulam

    N. CAS 422556-08-9

    N. CIPAC 793

    N-(5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonamide

    ≥ 965 g/kg

    1o maggio 2014

    30 aprile 2024

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pyroxsulam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2013.

    In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    a)  il rischio per le acque sotterranee, quando la sostanza è impiegata in regioni vulnerabili per le condizioni climatiche e del suolo;

    b)  il rischio per gli organismi acquatici.

    Le condizioni d’impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardanti:

    1)  la rilevanza tossicologica dell’impurità numero 3 (come indicato nel rapporto di riesame);

    2)  la tossicità acuta del metabolita PSA;

    3)  la rilevanza tossicologica del metabolita 6-Cl-7-OH-XDE-742.

    Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 aprile 2016.

    ▼M97

    62

    Chlorantraniliprole

    N. CAS 500008-45-7

    N. CIPAC 794

    3-bromo-4’-cloro-1-(3-cloro-2-piridil)-2’-metil-6’-(metilcarbamoil) pirazolo-5-carbossanilide

    ≥ 950 g/kg

    Le seguenti impurità rilevanti non devono superare una certa soglia nel materiale tecnico:

    Acetonitrile: ≤ 3 g/kg

    3-picoline: ≤ 3 g/kg

    Acido metanosolfonico: ≤ 2 g/kg

    1o maggio 2014

    30 aprile 2024

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul chlorantraniliprole, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2013.

    In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici e per i macrorganismi terricoli.

    Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

    1)  Il rischio per le acque sotterranee derivante dalla sostanza attiva e dai suoi metaboliti IN-EQW78 (2- [3-bromo-1- (3-cloropiridin-2-il) -1H-pirazol-5-il] -6-cloro-3,8-dimetilquinazolin-4(3H)-one), IN-ECD73 (2,6-dicloro-4-metil-11H-pirido [2,1-b] quinazolin-11-one), IN-F6L99 (3-bromo-n-metil-1H-pirazolo-5-carbossamide), IN-GAZ70 (2- [3-bromo-1- (3-cloropiridin-2-il) -1H-pirazol-5-il] -6-cloro-8-metilquinazolin-4(1H) -one) e IN-F9N04 (3-bromo-n- (2-carbamoil-4-cloro-6-metilfenil) -1- (3-cloropiridin-2-il) -1H-pirazolo-5-carbossamide);

    2)  Il rischio per gli organismi acquatici derivante dalla fotolisi dei metaboliti IN-LBA22 (2- {[(4Z) -2-bromo-4H-pirazolo [1,5-d] pirido [3,2-b] [1,4] ossazin-4-ilidene] ammino}-5-cloro-N, 3-dimetilbenzamide), IN-LBA23 (2- [3-bromo-1- (3-idrossipiridin-2-il)-1H-pirazol-5-il] -6-cloro-3,8-dimetilquinazolin-4 (3H) -one) e IN-LBA24 (2- (3-bromo-1H-pirazol-5-il) -6-cloro-3,8-dimetilquinazolin-4(3H) -one).

    Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 aprile 2016.

    ▼M96

    63

    Sodio argento tiosolfato

    N. CAS non assegnato

    N. CIPAC 762

    Non applicabile

    ≥ 10,0 g Ag/kg

    Espresso come argento (Ag)

    1o maggio 2014

    30 aprile 2024

    PARTE A

    Sono autorizzati solo gli usi in ambienti chiusi nelle colture non commestibili.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul sodio argento tiosolfato, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2013.

    In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    a)  la protezione degli operatori e dei lavoratori,

    b)  la limitazione del potenziale rilascio di ioni d’argento durante lo smaltimento delle soluzioni usate,

    c)  il rischio per i vertebrati e per gli invertebrati terrestri derivante dall’impiego dei fanghi di depurazione in agricoltura.

    Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M101

    64

    Pyridalil

    N. CAS 179101-81-6

    N. CIPAC 792

    2,6-dichloro-4-(3,3-dichloroallyloxy)phenyl 3-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxy]propyl ether

    ≥ 910 g/kg

    1o luglio 2014

    30 giugno 2024

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi in serre con struttura permanente.

    PARTE B

    Per l’attuazione dei principi uniformi previsti di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pyridalil, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 dicembre 2013.

    In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    a)  il rischio per i lavoratori nella fase di rientro in coltura;

    b)  il rischio per le acque sotterranee quando la sostanza è impiegata in regioni vulnerabili per la natura dei suoli e/o le condizioni climatiche;

    c)  il rischio per gli uccelli, i mammiferi e gli organismi acquatici.

    Se del caso, le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

    1)  le informazioni tossicologiche ed ecotossicologiche per valutare la rilevanza delle impurità 4, 13, 16, 22 e 23;

    2)  la rilevanza del metabolita HTFP e, per quanto riguarda tale metabolita, la valutazione dei rischi per le acque sotterranee, per tutti gli usi nelle coltivazioni in serra;

    3)  il rischio per gli invertebrati acquatici.

    Il richiedente comunica alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni pertinenti di cui al punto 1 entro il 31 dicembre 2014 e le informazioni pertinenti di cui ai punti 2 e 3 entro il 30 giugno 2016.

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità un programma di monitoraggio per valutare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee causata dal metabolita HTFP nelle zone vulnerabili, entro il 30 giugno 2016. I risultati del programma di monitoraggio sono presentati come relazione sul monitoraggio allo Stato membro relatore, alla Commissione e all’Autorità entro il 30 giugno 2018.

    ▼M105

    65

    Acido S-Abscissico

    N. CAS

    21293-29-8

    N. CIPAC

    Non attribuito

    (2Z,4E)-5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienoic acid

    oppure

    (7E,9Z)-(6S)-6-hydroxy-3-oxo-11-apo-ε-caroten-11-oic acid

    960  g/kg

    1o luglio 2014

    30 giugno 2024

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’acido S-Abscissico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 dicembre 2013.

    In base a tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

    Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M104

    66

    Acido L-ascorbico

    N. CAS 50-81-7

    N. CIPAC 774

    (5R)-5-[(1S)-1,2-diidrossietil]-3,4-diidrossifurano-2(5H)-one

    ≥ 990 g/kg

    Il limite per le impurezze rilevanti è il seguente:

    Metanolo: ≤ 3 g/kg

    Metalli pesanti: ≤ 10 mg/kg (espresso come Pb)

    1o luglio 2014

    30 giugno 2024

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido L-ascorbico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 dicembre 2013.

    In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    a)  il rischio per gli organismi acquatici e del suolo;

    b)  la protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è impiegata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche.

    Le condizioni di impiego comprendono all'occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

    1)  il fondo naturale di acido L-ascorbico nell'ambiente che conferma un basso rischio cronico per i pesci e un basso rischio per gli invertebrati acquatici, le alghe, i lombrichi e i microrganismi del suolo;

    2)  il rischio di contaminazione delle acque sotterranee.

    Il richiedente comunica le informazioni rilevanti alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 30 giugno 2016.

    ▼M99

    67

    Spinetoram

    N. CAS 935545-74-7

    N. CIPAC 802

    XDE-175-J (fattore principale)

    (2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS, 16bR)-2-(6-desossi-3-O-etil-2,4-di-O-metil-α-L-mannopiranosilossi)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetraidro-6-metilpiran-2-ilossi]-9-etil-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-esadecaidro-14-metil-1H-as-indacene[3,2-d]ossaciclododecin-7,15-dione

    XDE_175-L (fattore secondario)

    (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-desossi-3-O-etil-2,4-di-O-metil-α-L-mannopiranosilossi)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetraidro-6-metilpiran-2-ilossi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecaidro-4,14-dimetil-1H-as-indacene[3,2-d]ossaciclododecin-7,15-dione

    ≥ 830 g/kg

    50-90 % XDE-175-J;

    e

    50-10 % XDE-175-L

    Limiti di tolleranza (g/kg):

    XDE-175-J = 581-810

    XDE-175-L = 83-270

    1o luglio 2014

    30 giugno 2024

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo spinetoram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 dicembre 2013.

    In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione a:

    a)  il rischio per gli organismi acquatici;

    b)  il rischio per gli artropodi non bersaglio nel terreno;

    c)  il rischio per le api durante l’applicazione (irrorazione) e successivamente ad essa.

    Le condizioni d'impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma per quanto riguarda l’equivalenza della stereochimica dei metaboliti identificati negli studi sul metabolismo e/o sulla degradazione e nel materiale di esame utilizzato per gli studi sulla tossicità e sull’ecotossicità.

    Il richiedente è tenuto a fornire le informazioni pertinenti alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità ►C3  entro 6 mesi dall'adozione delle rispettive linee guida sulla valutazione degli isomeri ◄ .

    ▼M108

    68

    1,4-dimetilnaftalene

    CAS 571-58-4

    CIPAC 822

    1,4-dimetilnaftalene

    ≥ 980 g/kg

    1 luglio 2014

    30 giugno 2024

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'1,4-dimetilnaftalene, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13dicembre 2013.

    In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    a)  la protezione degli operatori e dei lavoratori al rientro e durante l'ispezione del deposito;

    b)  il rischio per gli organismi acquatici e i mammiferi che si nutrono di pesce la sostanza attiva sia rilasciata nell'atmosfera o scaricata nelle acque di superficie senza ulteriore trattamento.

    Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma per quanto riguarda la definizione di residui della sostanza attiva.

    Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 giugno 2016.

    ▼M109

    69

    Amisulbrom

    N. CAS 348635-87-0

    N. CIPAC 789

    3-(3-bromo-6-fluoro-2-methylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimethyl-1H-1,2,4-triazole-1-sulfonamide

    ≥ 985 g/kg

    La seguente impurezza rilevante non deve superare una data soglia nel materiale tecnico:

    3-bromo-6-fluoro-2-methyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indole: ≤ 2 g/kg

    1o luglio 2014

    30 giugno 2024

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’amisulbrom, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 dicembre 2013.

    In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici e del terreno.

    Le condizioni di impiego prevedono misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

    1)  il carattere non significativo della fotodegradazione nel metabolismo nel suolo dell’amisulbrom concernente i metaboliti 3-bromo-6-fluoro-2-methyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indole e 1-(dimethylsulfamoyl)-1H-1,2,4-triazole-3-sulfonic acid per la contaminazione delle acque sotterranee;

    2)  lo scarso potenziale dell’amisulbrom (solo in scenari di drenaggio FOCUS) e dei metaboliti 1-(dimethylsulfamoyl)-1H-1,2,4-triazole-3-sulfonic acid, 1H-1,2,4-triazole-3-sulfonic acid, 1H-1,2,4-triazole, N,N-dimethyl-1H-1,2,4-triazole-3-sulfonamide, 2-acetamido-4-fluorobenzoic acid, 2-acetamido-4-fluoro-hydroxybenzoic acid and 2,2′-oxybis(6-fluoro-2-methyl-1,2-dihydro-3H-indol-3-one) di contaminare le acque di superficie o di esporre gli organismi acquatici per il deflusso;

    3)  a seconda dei risultati della valutazione di cui ai punti 1 e 2, nei casi in cui esiste una notevole fotodegradazione nel suolo o un elevato potenziale di contaminazione o esposizione, metodi di analisi supplementari per determinare tutti i composti compresi nella definizione dei residui per il monitoraggio delle acque superficiali;

    4)  il rischio di avvelenamento secondario di uccelli e mammiferi da 3-bromo-6-fluoro-2-methyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indole;

    5)  il potenziale dell’amisulbrom e del suo metabolita 3-bromo-6-fluoro-2-methyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indole di avere effetti negativi sul sistema endocrino.

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni di cui ai punti da 1 a 4 entro il 30 giugno 2016 e le informazioni di cui al punto 5 entro due anni dall’adozione delle linee guida dell’OCSE relative ai test sulle alterazioni del sistema endocrino.

    ▼M102

    70

    Valifenalate

    CAS 283159-90-0

    CIPAC 857

    N-metil-(isopropossicarbonile)-L-valil-(3RS)-3-(4-clorofenile)-β-alaninate

    ≥ 980 g/kg

    1 luglio 2014

    30 giugno 2024

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul valifenalate, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 dicembre 2013.

    In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai rischi per gli uccelli e gli organismi acquatici.

    Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda il rischio di contaminazione delle acque sotterranee con il metabolita S5.

    Il notificante comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 giugno 2016.

    ▼M103

    71

    Thiencarbazone

    N. CAS 317815-83-1

    N. CIPAC 797

    Methyl 4-[(4,5-dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonylsulfamoyl]-5-methylthiophene-3-carboxylate

    ≥ 950 g/kg

    1o luglio 2014

    30 giugno 2024

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul thiencarbazone, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 dicembre 2013.

    In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    a)  al rischio per le acque sotterranee se la sostanza è applicata in condizioni geografiche o climatiche vulnerabili;

    b)  al rischio per gli organismi acquatici.

    Le condizioni di impiego devono prevedere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza del thiencarbazone e i relativi impatti ambientali.

    Le informazioni di conferma consistono nei risultati di un programma di monitoraggio per valutare il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza del thiencarbazone e i relativi impatti ambientali. Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità tale programma di monitoraggio entro il 30 giugno 2016 e i risultati, sotto forma di una relazione di monitoraggio, entro il 30 giugno 2018.

    ▼M114

    72

    Acechinocil N. CAS 57960-19-7 N. CIPAC 760

    3-dodecil- 1,4-diidro- 1,4-diosso- 2-naftil acetato

    ≥ 960 g/kg

    1o settembre 2014

    31 agosto 2024

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acechinocil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 marzo 2014.

    In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    — alla protezione dei lavoratori e degli operatori,

    — al rischio per gli uccelli, i mammiferi e gli organismi acquatici.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

    a)  i metodi analitici applicati per determinare i residui nei liquidi fisiologici e nei tessuti;

    b)  l'accettabilità del rischio a lungo termine per i piccoli uccelli granivori e per i piccoli mammiferi erbivori e frugivori, per quanto riguarda l'impiego su meleti e pereti;

    c)  l'accettabilità del rischio a lungo termine per i piccoli mammiferi onnivori e erbivori, per quanto riguarda l'impiego su piante ornamentali per esterno.

    Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 agosto 2016.

    ▼M117

    73

    Ipconazolo

    N. CAS

    125225-28-7 (miscela di diastereoisomeri)

    115850-69-6 (ipconazolo cc, isomero cis)

    115937-89-8 (ipconazolo ct, isomero trans)

    N. CIPAC 798

    (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol

    ≥ 955 g/kg

    Ipconazolo cc: 875-930 g/kg

    Ipconazolo ct: 65-95 g/kg

    1o settembre 2014

    31 agosto 2024

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'ipconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 marzo 2014.

    Nell'ambito di tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    1.  al rischio per i volatili granivori;

    2.  alla protezione dei lavoratori e degli operatori;

    3.  al rischio per i pesci.

    Se del caso, le condizioni di utilizzo comprendono misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

    a)  l'accettabilità del rischio a lungo termine per i volatili granivori;

    b)  l'accettabilità del rischio per i macroorganismi terricoli;

    c)  il rischio di metabolizzazione o alterazione enantioselettiva;

    d)  i potenziali effetti di alterazione del sistema endocrino dell'ipconazolo nei volatili e nei pesci.

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui alle lettere a) e b) entro il 31 agosto 2016, le informazioni di cui alla lettera c) entro due anni dall'adozione del pertinente documento di orientamento sulla valutazione delle miscele di isomeri e le informazioni di cui alla lettera d) entro due anni dall'adozione delle linee direttrici dell'OCSE per i test sull'alterazione del sistema endocrino o, in alternativa, delle linee direttrici per i test concordate a livello di UE.

    ▼M119

    74

    Flubendiamide

    N. CAS 272451-65-7

    N. CIPAC 788

    3-iodo-N'-(2-mesyl-1,1-dimethylethyl)-N-{4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-o-tolyl}phthalamide

    ≥ 960 g/kg

    1o settembre 2014

    31 agosto 2024

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per il flubendiamide si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 marzo 2014.

    Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    a)  al rischio per gli invertebrati acquatici;

    b)  alla potenziale presenza di residui nelle colture a rotazione.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M111

    75

    Bacillus pumilus QST 2808

    Centro di raccolta di colture brevettate dell'Agricultural Research Service (NRRL) dell'USDA, Peoria, Illinois, Stati Uniti d'America, con il numero di riferimento B-30087.

    Non pertinente

    ≥ 1 × 1012 UFC/kg

    1o settembre 2014

    31 agosto 2024

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tiene conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul Bacillus pumilus QST 2808, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 marzo 2014.

    Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza Bacillus pumilus QST 2808 va considerata un potenziale sensibilizzante.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

    a)  l'identificazione dell'aminozucchero prodotto dal Bacillus pumilus QST 2808;

    b)  i dati analitici relativi al tenore di tale aminozucchero nei lotti di produzione.

    Il richiedente presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 agosto 2016.

    ▼M123

    76

    Metobromuron

    N. CAS 3060-89-7

    N. CIPAC 168

    3-(4-bromofenil)-1-metossi-1-metilurea

    ≥ 978 g/kg

    1o gennaio 2015

    31 dicembre 2024

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metobromuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi l'11 luglio 2014.

    In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    a)  alla protezione dei lavoratori e degli operatori;

    b)  al rischio per i volatili, i mammiferi, gli organismi acquatici e le piante terrestri non bersaglio.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

    a)  la valutazione tossicologica dei metaboliti CGA 18236, CGA 18237, CGA 18238 e 4-bromoanilina;

    b)  l'accettabilità del rischio a lungo termine per i volatili e i mammiferi.

    Il richiedente presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 dicembre 2016.

    ▼M124

    77

    Aminopyralid

    N. CAS 150114-71-9

    N. CIPAC 771

    4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid

    ≥ 920 g/kg

    La seguente impurezza rilevante non supera una determinata soglia:

    picloram ≤ 40 g/kg

    1o gennaio 2015

    31 dicembre 2024

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'aminopyralid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata l'11 luglio 2014 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

    Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione a:

    a)  al rischio per le acque sotterranee, se la sostanza è impiegata in zone sensibili per le condizioni del suolo o le caratteristiche climatiche;

    b)  al rischio per i macrofiti acquatici e per le piante terrestri non bersaglio;

    c)  al rischio cronico per i pesci.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M129

    78

    Metaflumizone

    Numero CAS 139968-49-3

    Numero CIPAC 779

    (EZ)-2′-[2-(4-cianofenile)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)etiliden]-4-(trifluorometossi)carbanilidrazide

    ≥ 945 g/kg

    (90-100 % E-isomero

    (10-0 % Z-isomero

    Le seguenti impurità non devono superare una determinata soglia:

    Idrazina ≤ 1 mg/kg

    4-(trifluorometossi)fenilisocinato ≤100 mg/kg

    Toluene: ≤ 2 g/kg

    1 gennaio 2015

    31 dicembre 2024

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metaflumizone, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi l'11 luglio 2014.

    In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    a)  al rischio per i pesci e per gli organismi presenti nei sedimenti

    b)  al rischio per gli uccelli che si nutrono di lumache e lombrichi.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

    1)  l'equivalenza del materiale utilizzato negli studi tossicologici ed ecotossicologici con la specificazione tecnica proposta;

    2)  le informazioni concernenti le potenzialità di bioaccumulo del metaflumizone negli organismi acquatici e di bioamplificazione nelle catene alimentari acquatiche.

    Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui al punto 1) entro il 30 giugno 2015 e di cui al punto 2) entro il 31 dicembre 2016.

    ▼M126

    79

    Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108

    Numero della collezione: American Type Culture Collection (USDA) ATCC 55445

    Non pertinente

    Concentrazione minima: 5,0 × 108 CFU/g

    1o gennaio 2015

    31 dicembre 2024

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata l'11 luglio 2014 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

    Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    a)  al rischio per gli organismi acquatici,

    b)  al rischio per gli organismi terricoli.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M131

    80

    Meptildinocap

    N. CAS 6119-92-2

    N. CIPAC 811

    Miscela al 75–100 % di (RS)-2-(1-methylheptyl)-4,6-dinitrophenyl crotonate e al 25 – 0 % di (RS)-2-(1-methylheptyl)-4,6-dinitrophenyl isocrotonate

    ≥ 900 g/kg (miscela di isomeri trans e di isomeri cis con un rapporto definito compreso tra 25:1 e 20:1)

    Impurezze rilevanti:

    2,6-dinitro-4-[(4RS)-octan-4- il]fenil (2E/Z)-but-2-enoato

    tenore massimo: 0,4 g/kg

    1o aprile 2015

    31 marzo 2015

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul meptildinocap, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 maggio 2014.

    In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    a)  al rischio per gli operatori;

    b)  al rischio per gli invertebrati acquatici.

    Le condizioni d'uso devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare informazioni di verifica riguardanti:

    a)  la valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee relativa ai metaboliti (3RS)-3-(2-idrossi-3,5-dinitro-fenil)-acido butanoico (X103317) e (2RS)-2-(2-idrossi-3,5-dinitro-fenil)-acido propionico (X12335709)

    b)  il possibile impatto dell'eventuale degrado preferenziale e/o della conversione della miscela di isomeri sulla valutazione dei rischi per i lavoratori, per i consumatori e per l'ambiente.

    Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui alla lettera a) entro il 31 marzo 2017 e le informazioni di cui alla lettera b) due anni dopo l'adozione di disposizioni specifiche da parte della Commissione.

    ▼M133

    81

    Cromafenozide

    N. CAS 143807-66-3

    N. CIPAC 775

    N′-tert-butyl-5-methyl-N′-(3,5-xyloyl)chromane-6-carbohydrazide

    ≥ 935 g/kg

    La seguente impurezza rilevante non deve superare una data soglia nel materiale tecnico:

    acetato di butile (n-butilacetato, n. CAS 123-86-4): ≤ 8 g/kg

    1o aprile 2015

    31 marzo 2025

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza attiva cromafenozide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 10 ottobre 2014 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

    Nell'ambito di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    a)  al rischio per le acque sotterranee, se la sostanza è impiegata in condizioni di vulnerabilità pedologica o climatica;

    b)  al rischio per i lepidotteri non bersaglio al di fuori delle superfici coltivate;

    c)  al rischio per gli organismi presenti nei sedimenti.

    Se del caso, le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare informazioni di verifica per quanto riguarda:

    1)  il carattere non significativo della differenza tra il materiale utilizzato nelle prove ecotossicologiche e le specifiche indicate del materiale tecnico per la valutazione dei rischi;

    2)  la valutazione del rischio derivante dal metabolita M-010 per gli organismi presenti nei sedimenti;

    3)  il potenziale di lisciviazione dei metaboliti M-006 e M-023 per le acque sotterranee.

    Il richiedente deve trasmettere alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni pertinenti di cui al punto 1) entro il 30 settembre 2015 e quelle di cui ai punti 2) e 3) entro il 31 marzo 2017.

    ▼M132

    82

    Gamma-cyhalothrin

    N. CAS 76703-62-3

    N. CIPAC 768

    (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate oppure

    (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

    ≥ 980 g/kg

    1o aprile 2015

    31 marzo 2025

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza attiva gamma-cyhalothrin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 10 ottobre 2014 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

    Nell'ambito di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    a)  alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori,

    b)  al rischio per gli organismi acquatici.

    Se del caso, le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare informazioni di verifica per quanto riguarda:

    1)  i metodi analitici per il monitoraggio dei residui nei liquidi e nei tessuti biologici nonché nelle matrici ambientali;

    2)  il profilo di tossicità dei metaboliti CPCA, PBA e PBA(OH);

    3)  il rischio a lungo termine per i mammiferi selvatici;

    4)  il potenziale di bioamplificazione nelle catene alimentari terrestri e acquatiche.

    Il richiedente deve trasmettere le informazioni pertinenti alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 marzo 2017.

    ▼M130

    83

    Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747

    Numero di registrazione nell'Agricultural Research Culture Collection (NRRL), Peoria, Illinois, USA: B-50405

    Numero di registrazione nell'International Patent Organism Depositary, Tokyo, Giappone: FERM BP-8234.

    Non pertinente

    Concentrazione minima: 2,0 × 1011 CFU/g

    1o aprile 2015

    31 marzo 2025

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 10 ottobre 2014 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

    In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che il Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747 va considerato un potenziale sensibilizzante. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

    ▼M154

    84

    Terpenoid blend QRD 460

    Numero CIPAC: 982

    Terpenoid blend QRD 460 è una miscela di tre componenti:

    — α-terpinene: 1-isopropil-4-metilcicloesa-1,3-diene;

    — p-cimene: 1-isopropil-4-metilbenzene;

    — d-limonene: (R)-4-isopropenil-1-metilcicloesene.

    La concentrazione nominale di ogni componente nella sostanza attiva così come prodotta dovrebbe essere la seguente:

    — α-terpinene: 59,7 %;

    — p-cimene: 22,4 %;

    — d-limonene: 17,9 %;

    Ogni componente dovrebbe avere la purezza minima seguente:

    — α-terpinene: 89 %;

    — p-cimene: 97 %;

    — d-limonene: 93 %;

    10 agosto 2015

    10 agosto 2025

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul terpenoid blend QRD-460, in particolare delle relative appendici I e II.

    In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    a)  alla stabilità delle formulazioni durante il magazzinaggio;

    b)  alla protezione degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano all'occorrenza l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale;

    c)  alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche;

    d)  alla protezione di uccelli, mammiferi e organismi acquatici;

    e)  alla protezione delle api e degli artropodi non bersaglio.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

    1)  le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (dovrebbero essere fornite 5 analisi dei lotti per la miscela), corredate di metodi di analisi accettabili e convalidati. È opportuno confermare che nel materiale tecnico non siano presenti impurità rilevanti;

    2)  l'equivalenza del materiale utilizzato negli studi tossicologici ed ecotossicologici con la specifica tecnica confermata.

    Il richiedente presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 10 febbraio 2016

    ▼M155

    85

    Fenexamid

    N. CAS: 126833-17-8

    Numero CIPAC: 603

    N-(2,3-dicloro-4-idrossifenil)-1-metilcicloesano-1-carbossammide

    ≥ 975 g/kg

    La seguente impurezza rilevante non deve superare una data soglia nel materiale tecnico:

    — toluene: max 1 g/kg;

    — 4-ammino-2,3-diclorofenolo: max 3 g/kg.

    1 gennaio 2016

    31 dicembre 2030

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame del fenexamid, in particolare delle relative appendici I e II.

    In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    — alla protezione degli operatori durante le operazioni che comportano l'uso di strumenti manuali nel campo di coltivazione,

    — alla tutela dei lavoratori che manipolano colture che sono state trattate all'interno di un locale,

    — al rischio per gli organismi acquatici,

    — per gli impieghi in aperta campagna, al rischio a lungo termine per i mammiferi.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M151

    86

    Halauxifen-methyl

    n. CAS: 943831-98-9

    n. CIPAC: 970.201 (halauxifen-methyl) 970 (halauxifen)

    Metil 4-ammino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metossifenil)piridina-2-carbossilato

    ≥ 930 g/kg

    5 agosto 2015

    5 agosto 2025

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sull'halauxifen-methyl, in particolare delle relative appendici I e II.

    In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    — al rischio per gli organismi acquatici e per le piante terrestri non bersaglio.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

    — le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale). La rilevanza delle impurità presenti nel materiale tecnico dovrebbe essere confermata,

    — la conformità dei batch di tossicità con la specifica tecnica.

    Il richiedente presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 5 febbraio 2016.

    ▼M148

    87

    Piridato

    N. CAS: 55512-33-9

    N. CIPAC: 447

    O-6-cloro-3-fenilpiridazin-4-il S-octil-tiocarbonato

    ≥ 900 g/kg

    1o gennaio 2016

    31 dicembre 2030

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul piridato, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici, le piante terrestri non bersaglio e i mammiferi erbivori.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M156

    88

    Sulfoxaflor

    n. CAS: 946578-00-3

    Numero CIPAC: 820

    [metil(osso){1-[6-(trifluorometil)-3-piridil]etil}-λ6-sulfanilidene]cianamide

    ≥ 950 g/kg

    18 agosto 2015

    18 agosto 2025

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul sulfoxaflor, in particolare delle relative appendici I e II.

    In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    a)  al rischio per le api e altri artropodi non bersaglio;

    b)  al rischio per le api e i bombi liberati per l'impollinazione, quando la sostanza è utilizzata in serra.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

    a)  il rischio per le api mellifere attraverso le diverse vie di esposizione, in particolare nettare, polline, liquido di guttazione e polvere;

    b)  il rischio per le api mellifere che bottinano nel nettare e nel polline di colture successive e di piante infestanti in fiore;

    c)  il rischio per gli impollinatori diversi dalle api mellifere;

    d)  il rischio per le larve delle api.

    Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 18 agosto 2017.

    ▼M150

    89

    Sulfosulfuron

    N. CAS: 141776-32-1

    N. CIPAC: 601

    1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-(2-etilsolfonil-imidazol[1,2-a]piridin-3-ilsolfonil)urea

    ≥ 980 g/kg

    La seguente impurezza rilevante non deve superare una data soglia nel materiale tecnico:

    Fenolo: < 2 g/kg

    1o gennaio 2016

    31 dicembre 2030

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul sulfosulfuron, in particolare delle appendici I e II.

    In base a tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

    — al rischio per i macrorganismi terricoli non bersaglio diversi dai lombrichi, le piante terrestri non bersaglio e gli organismi acquatici.

    ▼M159

    90

    Florasulam

    N. CAS 145701-23-1

    N. CIPAC 616

    2′, 6′, 8-Trifluoro-5-metossi-[1,2,4]-triazolo [1,5-c] pirimidin-2-sulfonanilide

    ≥ 970 g/kg

    Impurità: 2,6-dfa, non più di 2 g/kg

    1 gennaio 2016

    31 dicembre 2030

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nella relazione di riesame del florasulam, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici e le piante terrestri non bersaglio.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M164

    91

    Flupyradifurone

    N. CAS: 951659-40-8

    Numero CIPAC: 987

    4-[(6-chloro-3-pyridylmethyl)(2,2-difluoroethyl) amino]furan-2(5H)-one

    ≥ 960 g/kg

    9 dicembre 2015

    9 dicembre 2025

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul flupyradifurone, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione dei lavoratori e degli operatori,

    — al rischio per gli artropodi non bersaglio, per gli invertebrati acquatici e per i piccoli mammiferi erbivori,

    — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    — ai residui nelle matrici animali e nelle colture a rotazione.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardanti:

    1)  le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale), compresa la pertinenza di alcune singole impurezze;

    2)  la conformità dei batch di tossicità con le specifiche tecniche confermate;

    3)  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie qualora queste siano utilizzate per ricavare acqua potabile.

    Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 9 giugno 2016 e le informazioni di cui al punto 3 entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

    ▼M167

    92

    Rescalure

    N. CAS: 67601-06-3

    N. CIPAC:

    non disponibile

    (3S,6R)-(3S,6S)-6-isopropenyl-3-methyldec-9-en-1-yl acetate

    ≥ 750 g/kg

    Il rapporto (3S,6R)/(3S,6S) deve essere compreso nella gamma da 55/45 a 45/55. La gamma di purezza di ciascun isomero deve essere compresa tra 337,5 g/kg e 412,5 g/kg.

    18 dicembre 2015

    18 dicembre 2025

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del rescalure, in particolare delle relative appendici I e II

    ▼M165

    93

    Mandestrobin

    N. CAS: 173662-97-0

    Numero CIPAC: Non disponibile

    (RS)-2-metossi-N-metil-2-[α-(2,5-xililossi)-o-tolil]acetammide

    ≥ 940 g/kg (su base al peso a secco)

    Xileni (orto, meta, para), etilbenzene max. 5 g/kg (concentrato tecnico)

    9 dicembre 2015

    9 dicembre 2025

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mandestrobin, in particolare delle relative appendici I e II.

    In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    — al rischio per gli organismi acquatici;

    — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è impiegata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

    1)  le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale) compresa la rilevanza di alcune singole impurità;

    2)  la conformità dei batch di tossicità con la specifica tecnica confermata.

    Il richiedente presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 9 giugno 2016.

    ▼M161

    94

    2,4-D

    N. CAS 94-75-7

    N. CIPAC 1

    Acido (2,4-diclorofenossi) acetico

    ≥ 960 g/kg

    Impurità:

    Fenoli liberi (espressi come 2,4-DCP): non più di 3 g/kg.

    Somma di diossine e furani (OMS-TCDD TEQ) (13): non superiore a 0,01 mg/kg.

    1o gennaio 2016

    31 dicembre 2030

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame del 2,4-D, in particolare delle appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici, gli organismi terrestri e i consumatori in caso di usi che superano i 750 g/ha.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità:

    1)  informazioni di conferma sotto forma di presentazione dei risultati completi dell'attuale studio esteso su una generazione;

    2)  informazioni di conferma sotto forma di presentazione della Prova sulla metamorfosi degli anfibi (AMA) [OCSE (2009) prova n. 231] per verificare le potenziali proprietà endocrine della sostanza.

    Le informazioni di cui al punto 1 devono essere presentate entro il 4 giugno 2016 e le informazioni di cui al punto 2 entro il 4 dicembre 2017.

    ▼M173

    95

    Piraflufen-etile

    N. CAS 129630-19-9

    N. CIPAC 605.202

    Etil [2-cloro-5-(4-cloro-5-difluorometossi-1-metilpirazol-3-il)-4-fluorofenossi]acetato

    ≥ 956 g/kg

    1o aprile 2016

    31 marzo 2031

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul piraflufen-etile, in particolare delle appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione degli organismi acquatici,

    — alla protezione delle piante terrestri non bersaglio.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M171

    96

    Iprovalicarb

    n. CAS 140923-17-7

    n. CIPAC 620

    isopropyl [(1S)-2-methyl-1-{[(1RS)-1-p-tolylethyl]carbamoyl}propyl]carbamate

    ≥ 950 g/kg

    Impurità:

    Toluene: non più di 3 g/kg

    1o aprile 2016

    31 marzo 2031

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sull'iprovalicarb, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione delle acque sotterranee dal metabolita rilevante nel suolo PMPA (17) quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni con tipi di terreno a scarso contenuto di argilla,

    — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori,

    — alla tutela degli organismi acquatici in caso di prodotti formulati contenenti altre sostanze attive.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda il potenziale genotossico del metabolita nel suolo PMPA. Tali informazioni devono essere presentate entro il 30 settembre 2016.

    ▼M174

    97

    Pinoxaden

    N. CAS 243973-20-8

    N. CIPAC 776

    8-(2,6-diethyl-p-tolyl)-1,2,4,5-tetrahydro-7-oxo-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl 2,2-dimethylpropionate

    ≥ 970 g/kg

    Tenore massimo di toluene 1 g/kg

    1 luglio 2016

    30 giugno 2026

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza pinoxaden, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 29 gennaio 2016 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

    In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

    Gli Stati membri interessati attuano all'occorrenza programmi di monitoraggio nelle zone sensibili per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee causata dal metabolita M2.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:

    a)  un metodo convalidato di analisi dei metaboliti M11, M52, M54, M55 e M56 nelle acque sotterranee;

    b)  la rilevanza dei metaboliti M3, M11, M52, M54, M55 e M56 e la corrispondente valutazione del rischio per le acque sotterranee se la sostanza pinoxaden è classificata a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 come H361d (sospettato di nuocere al feto).

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni pertinenti indicate alla lettera a) entro il 30 giugno 2018 e le informazioni indicate alla lettera b) entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione della sostanza pinoxaden conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.

    ▼M175

    98

    Acibenzolar-s-metile

    N. CAS 135158-54-2

    N. CIPAC 597

    S-methyl benzo[1,2,3]thiadiazole-7-carbothioate

    970 g/kg

    Toluene: max 5 g/kg

    1o aprile 2016

    31 marzo 2031

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sull'acibenzolar-s-metile, in particolare delle appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    a)  al rischio per i consumatori attraverso l'ingestione di alimenti;

    b)  alla protezione degli operatori e dei lavoratori;

    c)  al rischio per gli organismi acquatici.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Entro il 1o giugno 2017 il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda la pertinenza e la riproducibilità dei cambiamenti morfometrici osservati nel cervelletto dei feti legati all'esposizione all'acibenzolar-s-metile, e la possibilità che detti cambiamenti siano prodotti tramite un meccanismo d'azione endocrino. Le informazioni da presentare comprendono un esame sistematico degli elementi di prova disponibili valutati sulla base degli orientamenti disponibili (ad esempio il documento orientativo dell'EFSA sulla metodologia di esame sistematico del 2010).

    ▼M189

    99

    Cyantraniliprole

    N. CAS:

    736994-63-1

    N. CIPAC: non attribuito.

    3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridyl)-4′-cyano-2′-methyl-6′-(methylcarbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide

    ≥ 940 g/kg

    IN-Q6S09 max. 1 mg/kg

    IN-RYA13 max. 20 mg/kg

    acido metanosolfonico max. 2 g/kg

    acetonitrile max. 2 g/kg

    eptano max. 7 g/kg

    3-picoline max. 3 g/kg

    14 settembre 2016

    14 settembre 2026

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul cyantraniliprole, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    a)  al rischio per gli operatori;

    b)  al rischio per gli organismi acquatici, le api e gli altri artropodi non bersaglio;

    c)  al rischio per le api e i bombi liberati per l'impollinazione, quando la sostanza è applicata nelle serre;

    d)  alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, qualora queste siano utilizzate per ricavare acqua potabile, entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

    ▼M192

    100

    Isofetamid

    N. CAS: 875915-78-9

    N. CIPAC: 972

    N-[1,1-dimethyl-2-(4-isopropoxy-o-tolyl)-2-oxoethyl]-3-methylthiophene-2-carboxamide

    ≥ 950 g/kg

    15 settembre 2016

    15 settembre 2026

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni sull'isofetamid contenute nella relazione di esame, in particolare nelle appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione al rischio per gli operatori, i lavoratori e gli organismi acquatici, in particolare i pesci.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

    1)  le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale), compresa la rilevanza delle impurezze;

    2)  la conformità dei batch di tossicità ed ecotossicità alle specifiche tecniche confermate;

    3)  l'effetto della clorazione (processo di trattamento delle acque) sulla natura dei residui, compresa la possibilità di formazione di residui clorati a partire dai residui presenti nelle acque di superficie, qualora queste ultime siano utilizzate per ricavare acqua potabile.

    Il richiedente presenta le informazioni richieste ai punti 1 e 2 entro il 15 marzo 2017 e le informazioni richieste al punto 3 entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

    ▼M194

    101

    Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600

    Numero di registrazione nella raccolta «National Collection of Industrial, Marine and Food Bacteria Ltd» (NCIMB), Scozia: NCIMB 12376.

    Numero di registrazione nella raccolta American Type Culture Collection (ATCC): SD-1414.

    Non pertinente

    Concentrazione minima:

    5,0 × 1014 CFU/kg

    16 settembre 2016

    16 settembre 2026

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, in particolare delle sue appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    a)  alle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, compresa la caratterizzazione completa delle impurezze e dei metaboliti;

    b)  alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che il Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600 va considerato un potenziale sensibilizzante.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

    ▼M193

    102

    Etofumesate

    N. CAS 26225-79-6

    N. CIPAC 233

    (RS)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzofuran-5-yl methanesulfonate

    ≥ 970 g/kg

    Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico e non devono superare i seguenti livelli nel materiale tecnico:

    — EMS; metanosolfonato di etile: massimo 0,1 mg/kg

    — iBMS; metanosolfonato di isobutile: massimo 0,1 mg/kg

    1o novembre 2016

    31 ottobre 2031

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni sull'etofumesate contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    — al rischio per gli organismi acquatici.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M190

    103

    Picolinafen

    N. CAS 137641-05-5

    N. CIPAC 639

    4′-fluoro-6-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy)pyridine-2-carboxanilide

    ≥ 980 g/kg

    1o novembre 2016

    30 giugno 2031

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul picolinafen, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    — alle impurezze presenti nella sostanza attiva tecnica;

    — alla protezione dei mammiferi, soprattutto dei grandi mammiferi erbivori;

    — alla protezione delle piante terrestri non bersaglio;

    — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è utilizzata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche;

    — alla protezione degli organismi acquatici, in particolare delle alghe.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M191

    104

    Tifensulfuron metile

    N. CAS 79277-27-3

    N. CIPAC 452

    methyl 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)thiophene-2-carboxylate

    ≥ 960 g/kg

    1o novembre 2016

    31 ottobre 2031

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella rapporto di riesame sul tifensulfuron metile, in particolare nelle relative appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    — alla protezione delle acque sotterranee;

    — alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio.

    Le condizioni d'impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi e l'obbligo di controllare le acque sotterranee, se del caso.

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

    1)  l'assenza di genotossicità del metabolita IN-A4098 e dei suoi derivati IN-B5528, IN-A 5546 e IN -W8268;

    2)  i dati meccanicistici per escludere un meccanismo di azione endocrino-mediato per i tumori alla ghiandola mammaria;

    3)  il rischio per gli organismi acquatici derivante dal tifensulfuron metile e dal metabolita IN- D8858 e il rischio per gli organismi del suolo derivante dai metaboliti IN-JZ789 e 2 acido 3 triuret;

    4)  la rilevanza dei metaboliti IN-A4098, IN — L9223 e IN-JZ789, qualora il tifensulfuron metile venga classificato tra le sostanze tossiche per la riproduzione della categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, e il rischio che tali metaboliti possano contaminare le acque sotterranee.

    Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 1 entro il 31 marzo 2017, quelle richieste ai punti 2 e 3 entro il 30 giugno 2017 e quelle richieste al punto 4) entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione relativa al tifensulfuron metile.

    ▼M198

    105

    Tiabendazolo

    2-(tiazol-4-il)benzimidazolo

    ≥ 985 g/kg

    1o aprile 2017

    31 marzo 2032

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul tiabendazolo, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione degli operatori e dei consumatori;

    — alla protezione delle acque sotterranee;

    — al controllo delle acque reflue provenienti da usi post-raccolta.

    Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Entro il 31 marzo 2019 il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda le prove di livello 2 secondo quanto attualmente indicato nel quadro concettuale dell'OCSE, esaminando i potenziali effetti endocrino-mediati del tiabendazolo.

    N. CAS 148-79-8

    N. CIPAC 323

     

    ▼M200

    106

    Oxathiapiprolin

    N. CAS:

    1003318-67-9

    N. CIPAC: 985

    1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}-1-piperidyl)-2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanone

    ≥ 950 g/kg

    3 marzo 2017

    3 marzo 2027

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni sull'oxathiapiprolin contenute nella relazione di esame, in particolare nelle appendici I e II.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

    1)  le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale), compresa la rilevanza delle impurezze;

    2)  la conformità dei batch di tossicità ed ecotossicità alle specifiche tecniche confermate;

    Il richiedente deve presentare le informazioni richieste ai punti 1) e 2) entro il 3 settembre 2017.

    ▼M207

    107

    Iodosulfuron

    N. CAS 185119-76-0 (sostanza madre)

    N. CAS 144550-36-7 (iodosulfuron-metile-sodio)

    N. CIPAC 634 (sostanza madre)

    N. CIPAC 634.501 (iodosulfuron-metile-sodio)

    4-iodo-2-[(4-methoxy-6- methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoic acid

    (iodosulfuron)

    sodium ({[5-iodo-2-(methoxycarbonyl)phenyl]sulfonyl}carbamoyl)(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)azanide

    (iodosulfuron-methyl-sodium)

    ≥ 910 g/kg (espresso in iodosulfuron-metile-sodio)

    1 aprile 2017

    31 marzo 2032

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni sullo iodosulfuron contenute nella relazione di esame, in particolare nelle appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    — al rischio per i consumatori,

    — al rischio per le piante terrestri non bersaglio,

    — al rischio per le piante acquatiche.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

    1)  il potenziale genotossico del metabolita triazina-amina (IN-A4098), al fine di confermare che tale metabolita non è genotossico e non è rilevante per la valutazione del rischio;

    2)  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile.

    Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 1) entro il 1o ottobre 2017 e le informazioni richieste al punto 2) entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

    ▼M218

    108

    Flazasulfuron

    N. CAS 104040-78-0

    N. CIPAC 595

    1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulphonyl)urea

    ≥ 960 g/kg

    1o agosto 2017

    31 luglio 2032

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del flazasulfuron, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione delle piante acquatiche,

    — alla protezione delle piante terrestri non bersaglio,

    — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

    ▼M223

    109

    Beauveria bassiana ceppo NPP111B005

    Numero di registrazione nella raccolta Collection Nationale de Culture de Microorganismes (CNCM) — Istituto Pasteur, Parigi, Francia: I-2961.

    Non pertinente.

    Livello massimo di beauvericin: 24 μg/L

    7 giugno 2017

    7 giugno 2027

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sulla sostanza Beauveria bassiana ceppo NPP111B005, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    — alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza Beauveria bassiana ceppo NPP111B005, come ogni microrganismo, va considerata un potenziale sensibilizzante, e prestando particolare attenzione all'esposizione per inalazione;

    — al livello massimo del metabolita beauvericin nel prodotto formulato.

    Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.

    ▼M220

    110

    Beauveria bassiana ceppo 147

    Numero di registrazione nella raccolta Collection nationale de cultures de micro-organismes (CNCM) — Istituto Pasteur, Parigi, Francia: I-2960.

    Non pertinente.

    Livello massimo di beauvericin: 24 μg/L

    6 giugno 2017

    6 giugno 2027

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sulla sostanza Beauveria bassiana ceppo 147, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    — alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza Beauveria bassiana ceppo 147, come ogni microrganismo, va considerata un potenziale sensibilizzante, e prestando particolare attenzione all'esposizione per inalazione,

    — al livello massimo del metabolita beauvericin nel prodotto formulato.

    Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.

    ▼M216

    111

    Mesosulfuron (sostanza madre)

    Mesosulfuron-metile (variante)

    N. CAS 208465-21-8

    (mesosulfuron-metile)

    N. CIPAC 663

    (mesosulfuron)

    N. CIPAC 663.201

    (mesosulfuron-metile)

    Mesosulfuron-metile:

    methyl-2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluate

    Mesosulfuron:

    2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-methanesulfonamido-p-toluic acid

    ≥ 930 g/kg

    (espresso come mesosulfuron-metile)

    1o luglio 2017

    30 giugno 2032

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni del rapporto sul rinnovo relativo al mesosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    — alla protezione degli organismi acquatici e delle piante terrestri non bersaglio;

    — alla protezione delle acque sotterranee.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.

    Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

    ▼M214

    112

    Mesotrione

    N. CAS 104206-82-8

    N. CIPAC 625

    Mesotrione

    2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione

    ≥ 920 g/kg

    R287431 max 2 mg/kg

    R287432 max 2 g/kg

    1,2-dichloroethane max 1 g/kg

    1o giugno 2017

    31 maggio 2032

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sul mesotrione contenute nel relativo rapporto per il rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.

    In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    — alla protezione degli operatori,

    — alla protezione delle acque sotterranee nelle regioni vulnerabili,

    — alla protezione dei mammiferi, degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio.

    Le condizioni di impiego comprendono, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:

    1.  il profilo di genotossicità del metabolita AMBA,

    2.  la potenziale alterazione del sistema endocrino dovuta alla modalità di azione della sostanza attiva, in particolare i test di livello 2 e 3 attualmente indicati nel quadro concettuale dell'OCSE (OECD 2012) e analizzati nel parere scientifico dell'EFSA sulla valutazione dei pericoli degli interferenti endocrini,

    3.  l'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando sono attinte per ricavarne acqua potabile.

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni pertinenti richieste al punto 1 entro il 1o luglio 2017 e le informazioni pertinenti richieste al punto 2 entro il 31 dicembre 2017. Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di verifica richieste al punto 3 entro due anni dalla pubblicazione a cura della Commissione del documento di orientamento sulla valutazione degli effetti dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

    ▼M215

    113

    Cialofop butile

    N. CAS 122008-85-9

    N. CIPAC 596

    Butil-(R)-2-[4(4-ciano-2-fluorofenossi) fenossi]propionato

    950 g/kg

    1o luglio 2017

    30 giugno 2032

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cialofop butile, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione degli operatori;

    — alle specifiche tecniche;

    — alla protezione delle piante terrestri non bersaglio.

    Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M228

    114

    Propoxycarbazone (sostanza madre)

    Propoxycarbazone sodico (variante)

    N. CAS 145026-81-9 (propoxycarbazone)

    N. CAS 181274-15-7 (propoxycarbazone sodico)

    N. CIPAC 655 (propoxycarbazone)

    N. CIPAC 655.011 (propoxycarbazone sodico)

    Propoxycarbazone:

    methyl 2-[(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamido)sulfonyl]benzoate

    Propoxycarbazone sodico:

    sodium {[2-(methoxycarbonyl)phenyl]sulfonyl}[(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonyl]azanide

    ≥ 950 g/kg

    (espresso in propoxycarbazone sodico)

    1o settembre 2017

    31 agosto 2032

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sul propoxycarbazone contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.

    In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione degli organismi acquatici, in particolare delle piante acquatiche e delle piante terrestri non bersaglio;

    — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione del rischio, se del caso.

    Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardo all'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento relativo alla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

    ▼M226

    115

    Acido benzoico

    N. CAS 65-85-0

    N. CIPAC 622

    Acido benzoico

    ≥ 990 g/kg

    1o settembre 2017

    31 agosto 2032

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sull'acido benzoico contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.

    In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano l'utilizzo di dispositivi di protezione personale adeguati.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione del rischio, se del caso.

    ▼M232

    116

    2,4-DB

    N. CAS 94-82-6

    N. CIPAC 83

    Acido 4-(2,4-diclorofenossi) butirrico

    ≥ 940 g/kg

    Impurità:

    Fenoli liberi (espressi in 2,4-diclorofenolo (2,4-DCP)]: max. 15 g/kg.

    Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorinati (equivalenti tossici (TEQ) della TCDD): max. 0,01 mg/kg.

    1o novembre 2017

    31 ottobre 2032

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2,4-DB, in particolare delle relative appendici I e II.

    In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione:

    — degli operatori e dei lavoratori;

    — dei consumatori da prodotti di origine animale;

    — dei mammiferi selvatici;

    — degli organismi del terreno non bersaglio;

    — degli organismi acquatici;

    — delle piante terrestri non bersaglio.

    Se del caso, le condizioni d'impiego comprendono misure di attenuazione del rischio.

    ▼M234

    117

    Idrazide maleica

    N. CAS 123-33-1

    N. CIPAC 310

    6-idrossi-2H-piridazin-3-one

    ≥ 979 g/kg

    Fino al 1o novembre 2018 l'impurità idrazina non deve superare 1 mg/kg nel materiale tecnico.

    Dopo il 1o novembre 2018 l'impurità idrazina non deve superare 0,028 mg/kg nel materiale tecnico.

    1o novembre 2017

    31 ottobre 2032

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell'approvazione dell'idrazide maleica, in particolare delle relative appendici I e II.

    In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    — alla protezione dei consumatori;

    — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori; al fatto che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di dispositivi di protezione personale adeguati.

    Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché l'etichetta delle colture trattate comprenda l'indicazione che esse sono state trattate con idrazide maleica e sia accompagnata da istruzioni per evitare l'esposizione del bestiame.

    Se del caso, le condizioni d'impiego comprendono misure di attenuazione del rischio.

    ▼M244

    118

    Glifosato

    N. CAS: 1071-83-6

    N. CIPAC 284

    N-(phosphonomethyl)glycine

    ≥ 950 g/kg

    Impurità:

    Formaldeide, meno di 1 g/kg

    N-Nitroso-glifosato, meno di 1 mg/kg

    16 dicembre 2017

    15 dicembre 2022

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni contenute nella relazione di riesame sul glifosato, in particolare delle relative appendici I e II.

    In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    — la protezione delle acque sotterranee nelle regioni esposte a rischi, soprattutto per quanto riguarda gli impieghi non colturali;

    — la protezione degli operatori e degli utilizzatori amatoriali;

    — il rischio per i vertebrati terrestri e le piante terrestri non bersaglio;

    — il rischio per la diversità e l'abbondanza dei vertebrati e degli artropodi terrestri non bersaglio attraverso interazioni trofiche;

    — la conformità degli impieghi pre-raccolto alle buone pratiche agricole.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

    Gli Stati membri provvedono affinché l'uso dei prodotti fitosanitari contenenti glifosato sia ridotto al minimo nelle aree specifiche indicate all'articolo 12, lettera a), della direttiva 2009/128/CE.

    Gli Stati membri assicurano l'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente e quelle del materiale di prova usato negli studi tossicologici.

    Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti fitosanitari contenenti glifosato non contengano il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2).

    ▼M247

    119

    Acetamiprid

    N. CAS 135410-20-7

    N. CIPAC 649

    (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine

    ≥ 990 g/kg

    1o marzo 2018

    28 febbraio 2033

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sull'acetamiprid contenute nel relativo rapporto sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.

    Nella loro valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — al rischio per gli organismi acquatici, le api e altri artropodi non bersaglio;

    — al rischio per gli uccelli e i mammiferi;

    — al rischio per i consumatori;

    — al rischio per gli operatori.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M253

    120

    Bentazone

    N. CAS 25057-89-0

    N. CIPAC 366

    3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2- dioxide

    ≥ 960 g/kg

    1,2-dicloroetano < 3 mg/kg

    1o giugno 2018

    31 maggio 2025

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul bentazone, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    — la specifica tecnica;

    — la tutela degli operatori e dei lavoratori;

    — il rischio per gli uccelli e i mammiferi;

    — la protezione delle acque sotterranee, in particolare, ma non solo, nelle aree protette di acqua potabile, e valutano attentamente i periodi di applicazione, il suolo e/o le condizioni climatiche.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Entro il 1o febbraio 2019 il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma relative ai test di livello 2/3 attualmente indicati nel quadro concettuale dell'OCSE che esamina i potenziali effetti endocrino-mediati del bentazone.

    ▼M259

    121

    Siltiofam

    N. CAS 175217-20-6

    N. CIPAC 635

    N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide

    ≥ 980 g/kg

    1o luglio 2018

    30 giugno 2033

    Per l'attuazione dei principi uniformi stabiliti all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del siltiofam, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    — la protezione degli operatori,

    — la protezione delle acque sotterranee nelle regioni vulnerabili,

    — la protezione degli uccelli, dei mammiferi e dei lombrichi.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di conferma riguardanti:

    1.  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste sono utilizzate per ricavarne acqua potabile;

    2.  la rilevanza dei metaboliti M2 ed M6, tenendo conto delle classificazioni pertinenti per il siltiofam in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, in particolare come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 2.

    Il richiedente presenta le informazioni indicate al punto 1 entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie nonché le informazioni richieste al punto 2 entro un anno dalla pubblicazione sulla pagina web dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del parere adottato sul siltiofam dal comitato per la valutazione dei rischi dell'ECHA in conformità all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

    ▼M255

    122

    Forchlorfenuron

    N. CAS 68157-60-8

    N. CIPAC 633

    1-(2-chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea

    ≥ 978 g/kg

    1.6.2018

    31.5.2033

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del forchlorfenuron, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    — al rischio per i consumatori, per quanto riguarda il potenziale rischio derivante dalla presenza di metaboliti nelle colture di frutta con buccia commestibile.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M258

    123

    Zoxamide

    N. CAS 156052-68-5

    N. CIPAC 640

    (RS)-3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide

    ≥ 953 g/kg

    1o luglio 2018

    30 giugno 2033

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto sul rinnovo della zoxamide, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    — la protezione delle acque sotterranee dal metabolita RH-141455,

    — la protezione delle api, degli organismi acquatici e dei lombrichi.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

    ▼M267

    124

    Trifloxystrobin

    N. CAS 141517-21-7

    N. CIPAC 617

    Methyl (E)-methoxyimino-{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)ethylideneaminooxyl]-o-tolyl}acetate

    ≥ 975 g/kg

    AE 1344136 (max. 4 g/kg)

    1o agosto 2018

    31 luglio 2033

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del trifloxystrobin, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche;

    — alla protezione degli organismi acquatici, delle api e dei mammiferi e degli uccelli piscivori.

    Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

    1)  la rilevanza dei metaboliti che possono essere presenti nelle acque sotterranee, tenendo conto delle classificazioni pertinenti per il trifloxystrobin in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, in particolare come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 2;

    2)  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie qualora queste siano utilizzate per ricavare acqua potabile.

    Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 1) entro un anno dalla pubblicazione, sul sito Internet dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del parere adottato dal comitato di valutazione dei rischi dell'ECHA in conformità all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda il trifloxystrobin.

    Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 2) entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

    ▼M268

    125

    Carfentrazone etile

    N. CAS 128639-02-1

    N. CIPAC 587.202

    Ethyl (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-4-fluoro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H- 1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]propionate

    ≥ 910 g/kg

    1o agosto 2018

    31 luglio 2033

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di riesame sul carfentrazone etile, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche;

    — alla protezione degli organismi non bersaglio del suolo;

    — alla protezione degli organismi acquatici;

    — alla protezione delle piante superiori terrestri non bersaglio.

    Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

    1)  la rilevanza dei metaboliti che possono essere presenti nelle acque sotterranee, tenendo conto delle classificazioni pertinenti per il carfentrazone etile in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), in particolare come sostanza cancerogena di categoria 2;

    2)  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile.

    Il richiedente presenta le informazioni indicate al punto 1) entro un anno dalla pubblicazione, sul sito Internet dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, del parere adottato dal comitato di valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche in conformità all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda il carfentrazone etile.

    Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 2) entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

    ▼M273

    126

    Fenpicoxamid

    N. CAS: 517875-34-2

    N. CIPAC: 991

    (3S,6S,7R,8R)-8-benzyl-3-{3-[(isobutyryloxy)methoxy]-4-methoxypyridine-2-carboxamido}-6-methyl-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-yl isobutyrate

    ≥ 750 g/kg

    11 ottobre 2018

    11 ottobre 2028

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni sul fenpicoxamid contenute nella relazione di esame, in particolare nelle appendici I e II.

    Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    — l'impatto del trattamento sulla valutazione del rischio per i consumatori;

    — il rischio per gli organismi acquatici.

    Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:

    1.  le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale) e la conformità dei batch di tossicità alle specifiche tecniche confermate;

    2.  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile;

    3.  le potenziali proprietà di interferente endocrino del fenpicoxamid per quanto riguarda l'assetto tiroideo o la via tiroidea, fornendo in particolare dati meccanicistici volti a chiarire, conformemente ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (20), se gli effetti osservati negli studi sottoposti ad approvazione siano o meno collegati a una modalità di azione da interferente endocrino della tiroide.

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui al punto 1 entro l'11 ottobre 2019, di cui al punto 2 entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie e di cui al punto 3 entro il 10 novembre 2020.

    ▼M272

    127

    Petoxamide

    N. CAS: 106700-29-2

    N. CIPAC: 665

    2-cloro-N-(2-etossietile)-N-(2-metile-1-fenilprop-1-enil)acetamide

    ≥ 940 g/kg

    Impurità:

    Toluene: max 3 g/kg.

    1o dicembre 2018

    30 novembre 2033

    PARTE A

    L'impiego deve essere limitato a una applicazione ogni due anni sullo stesso campo in una dose massima di 1 200  g di sostanza attiva per ettaro.

    PARTE B

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del petoxamide, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    — il rischio di metaboliti nelle acque sotterranee, quando il petoxamide è applicato in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    — il rischio per gli organismi acquatici e i lombrichi,

    — il rischio per i consumatori derivante dai residui nelle colture successive o in caso di perdite del raccolto.

    Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

    1.  la rilevanza dei metaboliti che possono essere presenti nelle acque sotterranee, tenendo conto delle classificazioni pertinenti per il petoxamide in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), in particolare come sostanza cancerogena di categoria 2;

    2.  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile;

    3.  le potenziali proprietà di interferente endocrino del petoxamide per quanto riguarda l'assetto tiroideo o la via tiroidea fornendo quanto meno dati meccanicistici volti a chiarire se vi è una modalità di azione da interferente endocrino della tiroide.

    Il richiedente presenta le informazioni indicate al punto 1 entro un anno dalla pubblicazione del parere adottato dal comitato di valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al petoxamide e le informazioni richieste.

    Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 2 entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

    Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 3 entro il 10 novembre 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (20), che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino e il documento di orientamento comune per individuare le sostanze che alterano il sistema endocrino, adottata dall'EFSA e dall'ECHA.

    ▼M283

    128

    Tribenuron (sostanza madre)

    N. CAS: 106040-48-6

    N. CIPAC: 546

    2-[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-methylcarbamoyl]sulfamoyl]benzoic acid

    ≥ 960 g/kg (espresso come tribenuron-metile)

    1o febbraio 2019

    30 gennaio 2034

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del tribenuron, in particolare delle relative appendici I e II.

    In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    — la protezione dei consumatori, in particolare dai residui in prodotti di origine animale,

    — la protezione delle acque sotterranee,

    — la protezione degli organismi acquatici e delle piante terrestri non bersaglio.

    Le condizioni d'uso comprendono, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M285

    129

    Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328

    Numero di registrazione nella raccolta Agriculture Research Service Culture Collection presso il National center for agricultural utilisation research di Peoria, Illinois, USA

    Non pertinente

    Concentrazione minima:

    1 × 1010 CFU/g

    27 dicembre 2018

    27 dicembre 2028

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328, in particolare delle sue appendici I e II.

    Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    — la protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che la Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 va considerata un potenziale sensibilizzante.

    Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi di controllo della qualità durante il processo di fabbricazione.

    Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M289

    130

    Beauveria bassiana ceppo IMI389521

    Numero di registrazione nella raccolta CABI Genetic Resource Collection: IMI389521

    Non pertinente

    Livello max. di beauvericin: 0,09 mg/kg

    19 febbraio 2019

    19 febbraio 2029

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza Beauveria bassiana ceppo IMI389521, in particolare delle relative appendici I e II.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla stabilità all'immagazzinamento delle formulazioni contenenti la sostanza B. bassiana ceppo IMI389521, incluso il livello del contenuto del metabolita beauvericin dopo l'immagazzinamento;

    — al contenuto del metabolita beauvericin prodotto nelle condizioni di applicazione;

    — al rischio posto dal beauvericin negli insetti infettati presenti nelle granaglie immagazzinate. Sono necessarie misure che garantiscano che tali prodotti non entrino nella catena alimentare umana e animale, tenendo conto del livello di fondo naturale del beauvericin sulle granaglie;

    — alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza B. bassiana ceppo IMI389521, come ogni microrganismo, va considerata un potenziale sensibilizzante.

    Vanno assicurati il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, per garantire il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica di cui al documento di lavoro SANCO/12116/2012 (21).

    Le condizioni d'impiego devono prevedere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

    ▼M290

    131

    Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339

    Numero di registrazione presso l'autorità internazionale di deposito Agricultural Research Culture Collection (NRRL): NRRL 50757

    Non pertinente

    Livello max. di beauvericin: 0,5 mg/kg

    20 febbraio 2019

    20 febbraio 2029

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339, in particolare delle relative appendici I e II.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — al livello del contenuto del metabolita beauvericin nell'ambito di uno studio della durata di conservazione dopo l'immagazzinamento delle formulazioni contenenti la sostanza B. bassiana ceppo PPRI 5339;

    — agli effetti sugli impollinatori introdotti in serre dopo l'esposizione a formulazioni diverse da quella rappresentativa a sostegno della presente approvazione;

    — alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza B. bassiana ceppo PPRI 5339, come ogni microrganismo, va considerata un potenziale sensibilizzante.

    Vanno assicurati il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, per garantire il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica di cui al documento di lavoro SANCO/12116/2012 (21).

    Le condizioni d'impiego devono prevedere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

    ▼M297

    132

    Mefentrifluconazolo

    N. CAS: 1417782-03-6

    N. CIPAC: non attribuito

    (2RS)-2-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol

    ≥ 970 g/kg

    L'impurità N,N-dimetilformammide non deve superare 0,5 g/kg nel materiale tecnico.

    L'impurità toluene non deve superare 1 g/kg nel materiale tecnico.

    L'impurità 1,2,4-(1H)-triazolo non deve superare 1 g/kg nel materiale tecnico.

    20 marzo 2019

    20 marzo 2029

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sulla sostanza mefentrifluconazolo, in particolare delle relative appendici I e II.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione degli operatori, garantendo che le condizioni d'impiego richiedano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione personale;

    — alla protezione degli organismi acquatici.

    Le condizioni d'impiego devono prevedere, ove opportuno, misure di mitigazione del rischio quali zone cuscinetto e/o fasce vegetative.

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

    1.  le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale) e la conformità dei batch di tossicità alle specifiche tecniche confermate;

    2.  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie qualora queste siano utilizzate per ricavare acqua potabile.

    Il richiedente presenta le informazioni di cui al punto 1 entro il 20 marzo 2020 e le informazioni di cui al punto 2 entro due anni dalla data di pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

    ▼M299

    133

    Flutianil

    N. CAS: 958647-10-4

    N. CIPAC: 835

    (Z)-[3-(2-methoxyphenyl)-1,3-thiazolidin-2-ylidene](α,α,α,4-tetrafluoro-m-tolylthio)acetonitrile

    ≥ 985 g/kg

    14 aprile 2019

    14 aprile 2029

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza flutianil, in particolare delle sue appendici I e II.

    Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    — la protezione degli operatori e dei lavoratori,

    — il rischio per gli organismi acquatici,

    — il rischio per le acque sotterranee dovuto a metaboliti, se la sostanza è applicata in zone vulnerabili dal punto di vista del suolo o delle condizioni climatiche.

    Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

    1.  le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (in base alla produzione su scala commerciale) e la conformità dei batch di tossicità alle specifiche tecniche confermate;

    2.  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, qualora queste siano utilizzate per ricavarne acqua potabile;

    3.  una valutazione aggiornata delle informazioni presentate e, se del caso, ulteriori informazioni che confermino che il flutianil non è un interferente endocrino ai sensi dell'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, applicando anche gli orientamenti ECHA e EFSA per identificare gli interferenti endocrini (22).

    Il richiedente fornisce le informazioni:

    — di cui al punto 1 entro il 14 aprile 2020;

    — di cui al punto 2, entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie; e

    — di cui al punto 3 entro il 14 aprile 2021.

    ▼M305

    134

    Isoxaflutole

    N. CAS: 141112-29-0

    N. CIPAC: 575

    (5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl)(α,α,α-trifluoro-2-mesyl-p-tolyl) methanone

    ≥ 972 g/kg

    1o agosto 2019

    31 luglio 2034

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo per l'isoxaflutole, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nella valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    — la protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche;

    — la protezione degli organismi acquatici, dei mammiferi selvatici e delle piante terrestri non bersaglio.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste ultime vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile. Il richiedente fornisce tali informazioni entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento d'orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

    Il richiedente fornisce inoltre una valutazione aggiornata per confermare che l'isoxaflutole non è un interferente endocrino ai sensi dell'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, e in conformità alle linee guida per l'identificazione degli interferenti endocrini (23) entro il 10 maggio 2021.

    ▼M302

    135

    Carvone

    244-16-8 (D-carvone = S-carvone = (+)-carvone)

    Carvone: 602

    D-carvone: non assegnato

    (S)-5-isopropenyl-2-methylcyclohex-2-en-1-one

    oppure

    (S)-p-mentha-6,8-dien-2-one

    923 g/kg di d-carvone

    1o agosto 2019

    31 luglio 2034

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo per il carvone, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nella valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    — la protezione degli operatori, garantendo che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. In particolare si dovrebbe prendere in considerazione il periodo di tempo necessario prima dell'entrata nei depositi di magazzinaggio dopo l'applicazione di prodotti fitosanitari contenenti carvone.

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

    — l'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste ultime vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile.

    Il richiedente fornisce tali informazioni entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

    ▼M307

    136

    1-metilciclopropene

    N. CAS: 3100-04-7

    N. CIPAC: 767

    1-metilciclopropene

    ≥ 980 g/kg (concentrato tecnico)

    Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico e non devono superare i seguenti livelli nel materiale tecnico (concentrato tecnico):

    — 1-cloro-2-metilpropene: max. 0,2 g/kg,

    — 3-cloro-2-metilpropene: max. 0,2 g/kg.

    Per l'1-metilciclopropene generato in situ, l'eptano e il metilcicloesano sono impurezze tossicologicamente rilevanti. Tali impurezze dovrebbero rimanere al di sotto del 10 %.

    1 agosto 2019

    31 luglio 2034

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore per il deposito dopo la raccolta in magazzini chiusi.

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell'1-metilciclopropene, in particolare delle relative appendici I e II.

    ▼M311

    137

    Dimethenamid-p

    N. CAS: 163515-14-8

    N. CIPAC: 638

    (S)-2-cloro-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-(2-metoxi-1-metiletil)acetamide

    ≥ 930 g/kg

    La seguente impurezza presenta un rischio tossicologico e non deve superare il seguente livello nel materiale tecnico:

    1,1,1,2-tetracloroetano (TCE): ≤ 1,0 g/kg

    1o settembre 2019

    31 agosto 2034

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del dimethenamid-p, in particolare delle relative appendici I e II.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    — alla protezione degli operatori e dei lavoratori, garantendo che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale;

    — alla protezione delle acque sotterranee, in particolare per quanto riguarda i metaboliti del dimethenamid-p;

    — alla protezione degli organismi acquatici e dei piccoli mammiferi erbivori.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque di superficie e sotterranee, quando queste vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile.

    Il richiedente deve fornire le informazioni richieste entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque di superficie e sotterranee.

    ▼M310

    138

    Tolclofos-metile

    N. CAS: 57018-04-9

    N. CIPAC: 479

    O-2,6-dicloro-p-tolil O,O-dimetil-fosforotioato

    O-2,6-dicloro-4-metilfenil O,O-dimetil-fosforotioato

    ≥ 960 g/kg

    La seguente impurezza presenta un rischio tossicologico e non deve superare il seguente livello nel materiale tecnico:

    metanolo max. 1 g/kg

    1 settembre 2019

    31 agosto 2034

    Da usare solo su piante ornamentali e patate.

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del tolclofos-metile, in particolare delle relative appendici I e II.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    — al rischio per gli organismi acquatici e i mammiferi;

    — al rischio per i consumatori, in particolare al rischio potenziale derivante dal metabolita DM-TM-CH2OH nelle patate;

    — al rischio per gli operatori, i lavoratori e gli astanti.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M312

    139

    Florpyrauxifen-benzyl

    N. CAS: 1390661-72-9

    N. CIPAC: 990.227

    benzyl 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)-5-fluoropyridine-2-carboxylate

    ≥ 920 g/kg

    L'impurità toluene non deve superare 3 g/kg nel materiale tecnico.

    24 luglio 2019

    24 luglio 2029

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame, in particolare nelle appendici I e II.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al seguente aspetto:

    — alla protezione delle piante acquatiche e terrestri non bersaglio.

    Le condizioni d'impiego devono prevedere, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, quali zone tampone e/o bocchettoni tali da ridurre la dispersione delle sostanze nebulizzate.

    Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità una valutazione aggiornata delle informazioni presentate e, se necessario, ulteriori informazioni per confermare l'assenza di attività endocrina in conformità all'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, entro il 24 luglio 2021.

    ▼M324

    140

    Metalaxil-M

    methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate

    ≥ 920 g/kg

    1o giugno 2020

    31 maggio 2035

    Se utilizzato per la concia delle sementi, può essere autorizzata solo la concia delle sementi destinate ad essere seminate in serra.

     

    N. CAS: 70630-17-0 (R)

    N. CIPAC: 580

     

    Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico e non devono superare i seguenti tenori nel materiale tecnico:

    2,6-dimetilfenilammina:

    tenore massimo: 0,5 g/kg

    2,2-diossido di 4-metossi-5-metil-5H-[1,2]ossatiolo:

    tenore massimo: 1 g/kg

    estere 1-metossicarbonil-etilico dell’acido 2-[(2,6-dimetilfenil)-(2-metossiacetil)-amino] propionico:

    tenore massimo: 0,18 g/kg

     

     

    Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di riesame sul metaxil-M, in particolare nelle relative appendici I e II.

    In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente,

    — alla protezione degli operatori e dei lavoratori, garantendo che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale, se del caso,

    — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

    — alla protezione degli artropodi non bersaglio, degli uccelli e dei mammiferi.

    Le condizioni d’impiego devono comprendere, se opportuno, misure di mitigazione del rischio.

    Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità una valutazione aggiornata delle informazioni presentate e, se necessario, ulteriori informazioni per confermare l’assenza di attività endocrina in conformità all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, entro il 26 maggio 2022.

    ▼M323

    141

    Foramsulfuron

    n. CAS: 173159-57-4

    n. CIPAC: 659

    1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-(dimethylcarbamoyl)-5-formamidophenylsulfonyl]ea

    ≥ 973 g/kg

    1o giugno 2020

    31 maggio 2035

    Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del foramsulfuron, in particolare delle relative appendici I e II.

    In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — al rischio per i consumatori e per gli operatori,

    — al rischio per gli organismi acquatici e le piante non bersaglio.

    Le condizioni d’impiego devono comprendere, se opportuno, misure di mitigazione del rischio.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardanti l’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste sono utilizzate per ricavare acqua potabile, entro due anni dall’adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

    (1)   Ulteriori particolari sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.

    (2)   2-idrossi-4,6-dimetossipirimidina.

    (3)   2,4-diidrossi-6-metossipirimidina.

    (4)   2-idrossi-6-(4-idrossi-6-metossipirimidina-2-yl)ossibenzoato di sodio.

    (5)   5-(trifluorometil)-2(1H)-piridinone.

    (6)   4-{[5-(trifluorometil)-2-piridinil]ossi}fenolo.

    (7)   M03: ossido di [(8-tert-butil-1,4-dioxaspiro [4.5] decan-2-ilmetil)-etilpropilamina.

    (8)   5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenossi]-2-[(metossimetil)ammino]fenolo.

    (9)   acido 3-cloro-4-[3-(etenilossi)-4-idrossifenossi]benzoico.

    (10)   2-cloro-1-(3-metossi-4-nitrofenossi)-4-(trifluorometil)benzene.

    (11)   acido 4-(3-etosssi-4-idrofenossi)benzoico.

    (12)   3-fenossibenzaldeide.

    (13)   Diossine [somma di policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD) e policloro-dibenzo-furani (PCDF), espressa in equivalenti di tossicità (TEQ) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando i fattori di tossicità equivalente dell’OMS (OMS-TEF)].

    (14)   7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid.

    (15)   Acido 3-cloro-5-[(4,6-dimetossi-2-pirimidinil)amino]-1-metil-1H-pirazole-4-carbossilico.

    (16)   Acido 3-cloro-1-metil-5-sulfamoil-1H-pirazole-4-carbossilico.

    (17)    p-metil-fenetilammina.

    (18)   GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

    (19)   Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

    (20)   Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).

    (21)   https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf

    (22)   Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009 [Linee guida per l'identificazione degli interferenti endocrini nel quadro dei regolamenti (UE) n. 528/2012 e (CE) n. 1107/2009]. EFSA Journal 2018;16(6):5311; ECHA-18-G-01-EN.

    (23)   Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009 [Linee guida per l'identificazione degli interferenti endocrini nel quadro dei regolamenti (UE) n. 528/2012 e (CE) n. 1107/2009] https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5311

    ▼M110

    PARTE C

    Sostanze di base

    Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nella presente parte: la Commissione mette a disposizione tutti i rapporti di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009) per consultazione delle eventuali parti interessate o li rendono ad esse disponibili su richiesta specifica.



    Numero

    Nome comune,

    Numeri di identificazione

    Denominazione IUPAC

    Purezza (1)

    Data di approvazione

    Disposizioni specifiche

    1

    Equisetum arvense L.

    N. CAS non assegnato

    N. CIPAC non assegnato

    Non applicabile

    Farmacopea europea

    1 luglio 2014

    L'Equisetum arvense L.può essere utilizzato in conformità delle condizioni specifiche presenti nelle conclusioni della relazione di riesame relativa a tale sostanza (SANCO/12386/2013), in particolare nelle relative appendici I e II quali aggiornate il 20 marzo 2014 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    ▼M116

    2

    Chitosano cloridrato

    N. CAS: 9012-76-4

    Non applicabile

    Farmacopea europea.

    Tenore massimo di metalli pesanti: 40 ppm

    1o luglio 2014

    Il chitosano cloridrato deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011.

    Il chitosano cloridrato può essere utilizzato in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sul chitosano cloridrato (SANCO/12388/2013), in particolare nei relativi allegati I e II, nella versione approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 marzo 2014.

    ▼M125

    3

    Saccarosio

    N. CAS 57-50-1

    α-D-glucopyranosyl-(1→2)-β-D-fructofuranoside o β-D-fructofuranosyl-(2→1)-α-D-glucopyranoside

    Di qualità alimentare

    1o gennaio 2015

    Sono autorizzati soltanto gli usi come sostanza di base in qualità di elicitore delle difese naturali delle piante.

    Il saccarosio deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sul saccarosio (SANCO/11406/2014), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi l'11 luglio 2014.

    ▼M144

    4

    Idrossido di calcio

    N. CAS 1305-62-0

    Idrossido di calcio

    920 g/kg

    Di qualità alimentare

    Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico e non devono superare i livelli sottoindicati (espressi in mg/kg di materia secca):

    Bario 300 mg/kg

    Fluoruro 50 mg/kg

    Arsenico 3 mg/kg

    Piombo 2 mg/kg.

    1o luglio 2015

    L'idrossido di calcio deve essere impiegato in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sull'idrossido di calcio (SANCO/10148/2015), in particolare alle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 20 marzo 2015.

    ▼M147

    5

    Aceto

    N. CAS: 90132-02-8

    Non disponibile

    Di qualità alimentare contenente al massimo il 10 % di acido acetico.

    1o luglio 2015

    ►M291  L'aceto deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sull'aceto (SANCO/12896/2014), in particolare delle relative appendici I e II. ◄

    ▼M149

    6

    Lecitine

    N. CAS: 8002-43-5

    N. CIPAC non assegnato

    Einecs

    232-307-2

    Non attribuita

    Come descritto nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012.

    1o luglio 2015

    Sono autorizzati soltanto gli usi come sostanza di base in qualità di fungicida.

    La sostanza lecitine va impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame su tale sostanza (SANCO/12798/2014), in particolare le relative appendici I e II.

    ▼M146

    7

    Salix spp cortex

    N. CAS: non assegnato

    Numero CIPAC: non assegnato

    Non applicabile

    Farmacopea europea

    1o luglio 2015

    La Salix cortex deve essere impiegata in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sulla Salix spp cortex (SANCO/12173/2014), in particolare delle relative appendici I e II.

    ▼M157

    8

    Fruttosio

    n. CAS: 57-48-7

    β-D-fructofuranose

    Di qualità alimentare

    1 ottobre 2015

    Sono autorizzati soltanto gli usi come sostanza di base in qualità di elicitore delle difese naturali delle piante.

    La sostanza fruttosio va impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di riesame su tale sostanza (SANCO/12680/2014), in particolare le relative appendici I e II.

    ▼M163

    9

    Idrogenocarbonato di sodio

    N. CAS: 144-55-8

    Idrogenocarbonato di sodio

    Di qualità alimentare

    8 dicembre 2015

    L'idrogenocarbonato di sodio deve essere impiegato in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sull'idrogenocarbonato di sodio (SANTE/10667/2015), in particolare alle relative appendici I e II.

    ▼M178

    10

    Siero di latte

    N. CAS: 92129-90-3

    Non disponibile

    CODEX STAN 289-1995 (2)

    2 maggio 2016

    La sostanza siero di latte va impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame su tale sostanza (SANTE/12354/2015), in particolare le relative appendici I e II.

    ▼M176

    11

    Fosfato diammonico

    n. CAS: 7783-28-0

    Diammonium hydrogen phosphate

    Grado enologico

    29 aprile 2016

    Il fosfato diammonico deve essere impiegato in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfato diammonico (SANTE/12351/2015), in particolare delle relative appendici I e II.

    ▼M195

    12

    Olio di girasole

    N. CAS: 8001-21-6

    Olio di girasole

    Di qualità alimentare

    2 dicembre 2016

    L'olio di girasole deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di riesame sull'olio di girasole (SANTE/10875/2016), in particolare le relative appendici I e II.

    ▼M211

    13

    Carbone argilloso

    N. CAS 7440-44-0 231-153-3 (EINECS) (carbone attivo)

    N. CAS 1333-86-4 215-609-9 (EINECS) (nerofumo)

    N. CAS 1302-78-9 215-108-5 (EINECS) (bentonite)

    Non disponibile

    Carbone: Purezza prescritta dal regolamento (UE) n. 231/2012 (3)

    Bentonite: Purezza prescritta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2013 (4)

    31 marzo 2017

    Il carbone argilloso deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul carbone argilloso (SANTE/11267/2016), in particolare le relative appendici I e II.

    ▼M210

    14

    Urtica spp.

    N. CAS 84012-40-8 (estratto di Urtica dioica)

    N. CAS 90131-83-2 (estratto di Urtica urens)

    Urtica spp.

    Farmacopea europea

    30 marzo 2017

    L'Urtica spp. deve essere impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sull'Urtica spp. (SANTE/11809/2016), in particolare le relative appendici I e II.

    ▼M209

    15

    Perossido di idrogeno

    N. CAS 7722-84-1

    Perossido di idrogeno

    Soluzione in acqua (< 5 %)

    Il perossido di idrogeno usato per preparare la soluzione deve avere una purezza conforme alle specifiche FAO JECFA.

    29 marzo 2017

    Il perossido di idrogeno deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul perossido di idrogeno (SANTE/11900/2016), in particolare le relative appendici I e II.

    ▼M237

    16

    Cloruro di sodio

    N. CAS: 7647-14-5

    Sodium chloride

    970 g/kg

    Di qualità alimentare

    28 settembre 2017

    Sono autorizzati soltanto gli usi come sostanza di base in qualità di fungicida e battericida.

    Il cloruro di sodio deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul cloruro di sodio (SANTE/10383/2017), in particolare nelle appendici I e II.

    ▼M242

    17

    Birra

    N. CAS 8029-31-0

    Non pertinente.

    Di qualità alimentare

    5 dicembre 2017

    La birra va impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sulla birra (SANTE/11038/2017), in particolare nelle relative appendici I e II.

    ▼M240

    18

    Polvere di semi di senape

    Non pertinente

    Di qualità alimentare

    4 dicembre 2017

    La polvere di semi di senape va impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sulla polvere di semi di senape (SANTE/11309/2017), in particolare nelle relative appendici I e II.

    ▼M257

    19

    Talco E553B

    N. CAS: 14807-96-6

    Metasilicato di magnesio idrogeno

    minerale silicatico

    Qualità alimentare in conformità al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3)

    < 0,1 % di silice cristallina respirabile

    28 maggio 2018

    Il talco E553B va usato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul talco E553B (SANTE/11639/2017), in particolare nelle relative appendici I e II.

    ▼M276

    20

    Olio di cipolla

    N. CAS: 8002-72-0

    Non pertinente

    Di qualità alimentare

    17 ottobre 2018

    L'olio di cipolla deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sull'olio di cipolla (SANTE/10615/2018), in particolare delle relative appendici I e II.

    (1)   Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di riesame.

    (2)   Disponibile online all'indirizzo: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/en/

    (3)   Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

    (4)   Regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione della bentonite quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 33).

    ▼M136

    PARTE D

    Sostanze attive a basso rischio

    Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nella presente parte: la Commissione tiene disponibili tutte le relazioni di riesame [ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009] per consultazione delle eventuali parti interessate o le rendono ad esse disponibili su richiesta specifica.



     

    Nome comune, numeri d'identificazione

    Denominazione IUPAC

    Purezza (1)

    Data di approvazione

    Scadenza dell'approvazione

    Disposizioni specifiche

    1

    Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97

    Depositata presso l'American Type Culture Collection (ATCC) con il nome di Paecilomyces fumosoroseus Apopka ATCC 20874

    Non pertinente

    Concentrazione minima: 1,0 × 108 CFU/ml

    Concentrazione massima: 2,5 × 109 CFU/ml

    1o gennaio 2016

    31 dicembre 2030

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 12 dicembre 2014 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

    In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che l'Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97 va considerata un potenziale sensibilizzante.

    Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

    ▼M142

    2

    COS-OGA

    N. CAS: non assegnato

    N. CIPAC: 979

    Copolimero lineare di acidi α-1,4-D-galattopiranosiluronici e di acidi galattopiranosiluronici metilesterificati (da 9 a 20 residui) con copolimero lineare di 2-ammino-2-deossi-D-glucopiranosi con legame β-1,4 e di 2-acetamido-2-deossi-D-glucopiranosi (da 5 a 10 residui)

    ≥ 915 g/kg

    — rapporto OGA/COS compreso tra 1 e 1,6

    — grado di polimerizzazione del COS compreso tra 5 e 10

    — grado di polimerizzazione dell'OGA compreso tra 9 e 20

    — grado di metilazione dell'OGA < 10 %

    — grado di acetilazione del COS < 50 %

    22 aprile 2015

    22 aprile 2030

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza COS-OGA, in particolare delle relative appendici I e II.

    ▼M143

    3

    Cerevisane (privo di denominazione ISO)

    N. CAS: non assegnato

    N. CIPAC: 980

    Non pertinente

    ≥ 924 g/kg

    23 aprile 2015

    23 aprile 2030

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cerevisane, in particolare delle relative appendici I e II.

    ▼M153

    4

    ►C4  Virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato 1906 ◄

    GenBank, numero di registrazione JN835466

    n. CIPAC: non assegnato

    Non applicabile

    Concentrazione minima 5 × 105 copie/μl del genoma virale

    7 agosto 2015

    7 agosto 2030

    Può essere autorizzato unicamente l'uso in serra.

    ►C4  Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato 1906, in particolare delle relative appendici I e II.

    In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che il virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato 1906 va considerato un potenziale sensibilizzante. ◄ Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

    ▼M152

    5

    Fosfato ferrico

    N. CAS: 10045-86-0

    Numero CIPAC: 629

    Fosfato ferrico

    Fosfato ferrico 703 g/kg equivalente a 260 g/kg di ferro e 144 g/kg di fosforo

    1o gennaio 2016

    31 dicembre 2030

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfato ferrico, in particolare delle relative appendici I e II.

    ▼M186

    6

    Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02

    Numero di registrazione nella raccolta «Collection Nationale de Cultures de Microorganismes» (Raccolta Nazionale di Colture di Microrganismi — CNCM) dell'Istituto Pasteur: CNCM I-3936

    Non pertinente

    Concentrazione minima: 1 × 1013 CFU/kg

    6 luglio 2016

    6 luglio 2031

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02, in particolare delle relative appendici I e II.

    In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 va considerata un potenziale sensibilizzante. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

    ▼M185

    7

    Trichoderma atroviride ceppo SC1

    Numero di registrazione CBS 122089 nella raccolta del Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) di Utrecht, Paesi Bassi

    N. CIPAC: 988

    Non pertinente

    Concentrazione minima 1 × 1010 CFU/g

    6 luglio 2016

    6 luglio 2031

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul Trichoderma atroviride ceppo SC1, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che i microrganismi sono considerati potenziali sensibilizzanti. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

    ▼M208

    8

    Virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1.

    Numero di riferimento DSM 26973 nella raccolta tedesca di microrganismi e colture di cellule (DSMZ)

    Non pertinente

    Nicotina < 0,1 mg/L

    29 marzo 2017

    29 marzo 2032

    Può essere autorizzato unicamente l'uso in serra.

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1, in particolare delle relative appendici I e II.

    In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che il virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1, va considerato, come ogni microrganismo, un potenziale sensibilizzante. Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

    ▼M206

    9

    Virus del mosaico del pepino, isolato blando VX1

    Numero di riferimento DSM 26974 nella raccolta tedesca di microrganismi e colture di cellule (DSMZ)

    Non pertinente

    Nicotina < 0,1 mg/L

    29 marzo 2017

    29 marzo 2032

    Può essere autorizzato unicamente l'uso in serra.

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul virus del mosaico del pepino, isolato blando VX1, e in particolare delle relative appendici I e II.

    In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che il virus del mosaico del pepino, isolato blando VX1, va considerato, come ogni microrganismo, un potenziale sensibilizzante. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione del rischio.

    Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

    ▼M219

    10

    Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24.

    Numero di registrazione nella raccolta delle colture di Deutsche Sammlung von Mikroorganismen (DSM), Germania: 10271

    Numero di registrazione nell'Agricultural Research Service Culture Collection (NRRL), Stati Uniti d'America: B-50304

    Non pertinente

    Concentrazione minima:

    2 × 1014 CFU/kg

    1o giugno 2017

    1o giugno 2032

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, in particolare delle relative appendici I e II.

    In questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, compresa la caratterizzazione completa delle impurezze e dei metaboliti,

    — alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microrganismi sono considerati potenziali sensibilizzanti.

    Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M222

    11

    Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08

    Numero di registrazione nella raccolta delle colture di Deutsche Sammlung von Mikroorganismen (DSM), Germania: DSM 9660

    N. CIPAC 614

    Non pertinente

    ►C5  Tenore minimo di spore vitali:

    1,17 × 1012 CFU/kg ◄

    1o agosto 2017

    31 luglio 2032

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto sul rinnovo relativo al Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    — alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che i microrganismi sono considerati potenziali sensibilizzanti.

    Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.

    ▼M246

    12

    Laminarin

    N. CAS 9008-22-4

    N. CIPAC 671

    (1→3)-β-D-glucano

    (secondo la Commissione mista per la nomenclatura di biochimica IUPAC-IUB)

    ≥ 860 g/kg di materia secca (TC)

    1o marzo 2018

    28 febbraio 2033

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni sul laminarin contenute nel relativo rapporto sul rinnovo, in particolare delle relative appendici I e II.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M275

    13

    Pasteuria nishizawae Pn1

    Raccolta delle colture: ATCC Safe Deposit (SD-5833)

    N. CIPAC:

    non attribuito

    Non pertinente

    Concentrazione minima 1 × 1011 spore/g

    14 ottobre 2018

    14 ottobre 2033

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla Pasteuria nishizawae Pn1, in particolare delle relative appendici I e II.

    In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che la Pasteuria nishizawae Pn 1 va considerata un potenziale sensibilizzante. Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il produttore assicura il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

    ▼M269

    14

    Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10

    Non pertinente

    Tenore minimo di spore vitali:

    3,0 × 1012 CFU/kg

    1o agosto 2018

    1o agosto 2033

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell'Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microrganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d'uso comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.

    Il produttore assicura il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

    Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M292

    15

    Clonostachys rosea ceppo J1446

    Numero di registrazione nella raccolta delle colture della raccolta tedesca di microorganismi e colture di cellule (DSMZ): DSM 9212

    Non pertinente

    Non pertinente

    Contenuto di gliotossina: max 50 μg/kg nel grado tecnico del MCPA.

    1o aprile 2019

    31 marzo 2034

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione sul rinnovo del Clonostachys rosea ceppo J1446, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    — alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente in prodotti fitosanitari, compresa la caratterizzazione completa dei metaboliti potenzialmente rischiosi;

    — alla tutela degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microorganismi sono considerati potenziali sensibilizzanti, garantendo che le condizioni d'uso comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale;

    — agli studi o alle informazioni tratte dalla letteratura scientifica pubblicata di recente in relazione alla suscettibilità antifungina di Clonostachys rosea J1446.

    Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi di controllo della qualità durante il processo di fabbricazione, al fine di garantire il rispetto dei limiti relativi alla contaminazione microbica come indicato nel documento di lavoro SANCO/12116/2012 (2).

    Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M300

    16

    ABE-IT 56 (componenti del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623)

    Non applicabile

    1 000  g/kg (sostanza attiva)

    20 maggio 2019

    20 maggio 2034

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza ABE-IT 56 (componenti di lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623), in particolare delle relative appendici I e II.

    ▼M314

    17

    Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03

    Numero di registrazione nella raccolta spagnola di colture tipo (CECT), Spagna: CECT 7254

    Numero di registrazione nella raccolta tedesca di colture tipo (DSMZ), Germania: DSM 24682

    Non pertinente

    Concentrazione minima:

    1 × 1013 CFU/kg

    Concentrazione massima:

    5 × 1013 CFU/kg

    20 ottobre 2019

    20 ottobre 2034

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, in particolare delle relative appendici I e II.

    In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    a)  le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente impiegato nei prodotti fitosanitari, compresa la caratterizzazione completa dei metaboliti secondari pertinenti;

    b)  la protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microorganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d'uso comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.

    Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica di cui al documento dell'OCSE sui limiti dei contaminanti microbici per i prodotti antiparassitari microbici (OECD Issue Paper on Microbial Contaminant Limits for Microbial Pest Control Products) contenuto nel documento di lavoro della Commissione SANCO/12116/2012 (2).

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M316

    18

    Verticillium albo-atrum ceppo WCS850 (raccolta delle colture N. CBS 276.92)

    Non pertinente

    Concentrazione minima:

    0,7 × 107 CFU/ml di acqua distillata

    Concentrazione massima:

    1,5 × 107 CFU/ml di acqua distillata

    Impurezze non rilevanti

    1o novembre 2019

    31 ottobre 2034

    Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del Verticillium albo-atrum ceppo WCS850, in particolare delle relative appendici I e II.

    In questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che il Verticillium albo-atrum ceppo WCS850 va considerato un potenziale sensibilizzante.

    Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l’analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica di cui al documento dell’OCSE sui limiti dei contaminanti microbici per i prodotti antiparassitari microbici (OECD Issue Paper on Microbial Contaminant Limits for Microbial Pest Control Products) contenuto nel documento di lavoro della Commissione SANCO/12116/2012 (2).

    (1)   Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di riesame.

    (2)   https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf

    ▼M166

    PARTE E

    Sostanze candidate alla sostituzione



     

    Nome comune, numeri di identificazione

    Denominazione IUPAC

    Purezza (1)

    Data di approvazione

    Scadenza dell'approvazione

    Disposizioni specifiche

    1

    Flumetralin

    N. CAS 62924-70-3

    N. CIPAC 971

    N-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-N-ethyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine

    980 g/kg

    L'impurezza nitrosamina (calcolata come nitrosodimetilamina) non deve essere superiore a 0,001 g/kg nel materiale tecnico

    11 dicembre 2015

    11 dicembre 2022

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del flumetralin, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    a)  alla protezione degli operatori e dei lavoratori, garantendo che le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale;

    b)  alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

    c)  al rischio per i mammiferi erbivori;

    d)  al rischio per gli organismi acquatici.

    Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:

    1.  alla specifica tecnica della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale);

    2.  alla conformità dei batch di tossicità con la specifica tecnica confermata.

    Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro l'11 giugno 2016.

    ▼M162

    2

    Esfenvalerate

    N. CAS: 66230-04-4

    N. CIPAC: 481

    (αS)-α-ciano-3-fenossibenzil (2S)-2-(4-clorofenile)-3-metilbutirrato

    830 g/kg

    L'impurità toluene non deve superare 10 g/kg nel materiale tecnico.

    1o gennaio 2016

    31 dicembre 2022

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'esfenvalerate, in particolare delle appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — ai rischi posti dall'esfenvalerato e dall'isomero 2SαR di fenvalerate per gli organismi acquatici, compreso il rischio di bioaccumulo lungo la catena alimentare,

    — ai rischi per le api mellifere e gli artropodi non bersaglio,

    — alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

    Le condizioni di uso devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    ▼M169

    3

    Metsulfuron-metile

    n. CAS 74223-64-6

    n. CIPAC 441.201

    Methyl 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2- ylcarbamoylsulfamoyl)benzoate

    967 g/kg

    1o aprile 2016

    31 marzo 2023

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame del metsulfuron-metile, in particolare delle relative appendici I e II.

    In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione dei consumatori,

    — alla protezione delle falde acquifere,

    — alla protezione delle piante terrestri non bersaglio.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Entro il 30 settembre 2016 il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda il potenziale genotossico del metabolita triazina-amina (IN-A4098) al fine di confermare che tale metabolita non è genotossico e non è rilevante per la valutazione del rischio.

    ▼M172

    4

    Benzovindiflupyr

    N. CAS: 1072957-71-1

    N. CIPAC: non disponibile

    N-[(1RS,4SR)-9-(diclorometilen)-1,2,3,4-tetraidro-1,4-metanonaftalen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metilpirazolo-4-carbossamide

    960 g/kg (50/50) racemato

    2.3.2016

    2.3.2023

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul benzovindiflupyr, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardanti:

    1)  le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale), compresa la rilevanza delle impurezze;

    2)  la conformità dei batch di tossicità ed ecotossicità alle specifiche tecniche confermate;

    3)  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie qualora queste siano utilizzate per ricavare acqua potabile.

    Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui ai punti 1) e 2) entro il 2 settembre 2016 e le informazioni di cui al punto 3) entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

    ▼M170

    5

    Lambda-cialotrina

    N. CAS 91465-08-6

    N. CIPAC 463

    Miscela (nel rapporto 1:1) di:

    (R)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (1S,3S)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil])-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato e (S)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (1R,3R)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato o (R)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato e (S)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato

    900 g/kg

    1o aprile 2016

    31 marzo 2023

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sulla lambda-cialotrina, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    a)  alla protezione degli operatori, dei lavoratori e delle persone presenti;

    b)  ai metaboliti potenzialmente creati nei prodotti trasformati;

    c)  al rischio per gli organismi acquatici, i mammiferi e gli artropodi non bersaglio.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    I richiedenti devono presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:

    1.  un riesame sistematico per valutare gli elementi di prova disponibili riguardo ai possibili effetti sullo sperma derivanti dall'esposizione alla lambda-cialotrina sulla base degli orientamenti disponibili (ad esempio il documento orientativo dell'EFSA sulla metodologia di esame sistematico del 2010);

    2.  le informazioni tossicologiche per valutare il profilo tossicologico dei metaboliti V (PBA) e XXIII [PBA(OH)].

    I richiedenti devono presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 1o aprile 2018.

    ▼M205

    6

    Prosulfuron

    N. CAS 94125-34-5

    N. CIPAC 579

    1-(4-metossi-6-metil-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropil)-fenilsulfonil]-urea

    950 g/kg

    L'impurità 2-(3,3,3-trifluoro-propyl)-benzene sulfonammide non deve superare la soglia di 10 g/kg nel materiale tecnico.

    1o maggio 2017

    30 aprile 2024

    PARTE A

    L'impiego deve essere limitato ad una applicazione ogni tre anni sullo stesso campo in una dose massima di 20 g di sostanza attiva per ettaro.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul prosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

    — al rischio per le piante acquatiche e terrestri non bersaglio.

    Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente deve fornire informazioni di conferma per quanto riguarda il potenziale genotossico del metabolita triazina-amina (CGA150829), al fine di confermare che tale metabolita non è genotossico e non è rilevante per la valutazione del rischio.

    Il richiedente deve fornire tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 ottobre 2017.

    ▼M227

    7

    Pendimetalin

    N. CAS 40487-42-1

    N. CIPAC 357

    N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3.4-xylidene

    900 g/kg

    1,2-dichloroethane

    ≤ 1 g/kg

    Totale dei composti di N-nitroso: massimo 100 ppm, in cui N-nitroso-pendimetalin: < 45 ppm.

    1o settembre 2017

    31 agosto 2024

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sul pendimetalin contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.

    Nella valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    — alle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità è confrontato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico;

    — alla protezione degli operatori;

    — alla protezione di uccelli, mammiferi e organismi acquatici.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione del rischio, se del caso.

    In particolare devono essere portati dispositivi di protezione personale come guanti, tute e calzature resistenti al fine di assicurare che non venga superato il livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO).

    Il richiedente deve presentare informazioni di conferma alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità riguardanti:

    1.  il potenziale di bioaccumulazione, in particolare un valore del fattore di bioconcentrazione per il pesce Lepomis macrochirus;

    2.  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando le acque sono utilizzate per ricavare acqua potabile.

    Il richiedente deve presentare le informazioni di conferma richieste al punto 1 entro il 31 dicembre 2018 e le informazioni richieste al punto 2 entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento relativo alla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

    ▼M239

    8

    Imazamox

    N. CAS 114311-32-9

    N. CIPAC 619

    2- [(RS) -4-isopropil-4-metil-5-osso-2-imidazolin-2-il] -5-acido metossimetilnicotinico

    ≥ 950 g/kg

    L'impurezza ione cianuro (CN) non deve superare i 5 mg/kg nel materiale tecnico.

    1o novembre 2017

    31 ottobre 2024

    Per l'attuazione dei principi uniformi, di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell'approvazione di imazamox, in particolare delle relative appendici I e II.

    In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione:

    — dei consumatori,

    — delle piante acquatiche e delle piante terrestri non bersaglio,

    — delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche.

    Se del caso, le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione del rischio e nelle zone vulnerabili vanno avviati programmi di monitoraggio per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee da imazamox e metaboliti CL 312622 e CL 354825.

    ▼M260

    9

    Propizamide

    N. CAS 23950-58-5

    N. CIPAC 315

    3,5-dichloro-N-(1,1-dimethylprop-2-ynyl) benzamide

    920 g/kg

    1o luglio 2018

    30 giugno 2025

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni contenute nella relazione di riesame sul propizamide, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    — la protezione degli operatori,

    — la protezione delle acque sotterranee nelle aree vulnerabili,

    — la protezione degli uccelli, dei mammiferi, delle piante non bersaglio, degli organismi del suolo e acquatici.

    Le condizioni di impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    In particolare, l'operatore deve usare dispositivi di protezione individuale, come guanti, tute e calzature resistenti, in modo da non superare il livello ammissibile di esposizione (LAEO).

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di conferma riguardanti:

    1)  il completamento della valutazione del profilo tossicologico dei metaboliti individuati in concentrazione significativa in colture primarie e a rotazione;

    2)  il degrado del suolo del principale metabolita RH- 24580;

    3)  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile.

    Il richiedente presenta le informazioni indicate al punto 1 entro il 31 ottobre 2018 e le informazioni indicate al punto 2 entro il 30 aprile 2019. Il richiedente presenta le informazioni di conferma indicate al punto 3 entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

    ▼M288

    10

    Composti di rame:

     

     

    1o gennaio 2019

    31 dicembre 2025

    Sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni.

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sui composti di rame, in particolare delle appendici I e II.

    Nella loro valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    — alla sicurezza degli operatori, dei lavoratori e degli astanti e accertano che le condizioni d'impiego prescrivano il ricorso a dispositivi di protezione personale adeguati e ad altre misure di riduzione dei rischi, come opportuno;

    — alla protezione dell'acqua e degli organismi non bersaglio. In relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone cuscinetto;

    — alla quantità di sostanza attiva applicata e accertano che le quantità autorizzate, in termini di dose e numero di applicazioni, non superino le quantità minime necessarie per ottenere gli effetti desiderati e non abbiano effetti inaccettabili sull'ambiente, tenendo conto dei livelli di fondo di rame nel luogo di applicazione e, qualora l'informazione sia disponibile, dell'apporto di rame da altre fonti. Gli Stati membri possono decidere, in particolare, di fissare un valore massimo di applicazione annuo non superiore a 4 kg/ha di rame.

    idrossido di rame N. CAS 20427-59-2 N. CIPAC 44.305

    Idrossido di rame (II)

    ≥ 573 g/kg

    ossicloruro di rame N. CAS 1332-65-6 o 1332-40-7 N. CIPAC 44.602

    Ossicloruro di rame

    ≥ 550 g/kg

    ossido di rame N. CAS 1317-39-1 N. CIPAC 44.603

    Ossido di rame

    ≥ 820 g/kg

    poltiglia bordolese N. CAS 8011-63-0 N. CIPAC 44.604

    Non attribuito

    ≥ 245 g/kg

    solfato di rame tribasico N. CAS 12527-76-3 N. CIPAC 44.306

    Non attribuito

    ≥ 490 g/kg

    Le seguenti impurezze non devono superare i livelli di seguito indicati:

    arsenico max. 0,1 mg/g Cu

    cadmio max. 0,1 mg/g Cu

    piombo max. 0,3 mg/g Cu

    nichel max. 1 mg/g Cu

    cobalto max. 3 mg/kg

    mercurio max. 5 mg/kg

    cromo max. 100 mg/kg

    antimonio max. 7 mg/kg

    ▼M293

    11

    Metossifenozide

    CAS n. 161050-58-4

    N. CIPAC 656

    N-tert-Butyl-N′-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide

    ≥ 970 g/kg

    Le seguenti impurezze non devono superare i livelli di seguito indicati nella materia tecnica:

    Terz-butilidrazina < 0,001 g/kg

    RH-116267 < 2 g/kg

    1o aprile 2019

    31 marzo 2026

    Sono autorizzati esclusivamente gli impieghi nelle serre.

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul metossifenozide, in particolare delle appendici I e II.

    Nella loro valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

    — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche;

    — ai rischi di accumulazione nel suolo;

    — alla protezione degli organismi acquatici, degli organismi nei sedimenti e degli artropodi non bersaglio.

    Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

    1.  uno studio comparativo in vitro del metabolismo sul metossifenozide, entro il 1o aprile 2020;

    2.  l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile, entro 2 anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

    Il richiedente trasmette una valutazione aggiornata delle informazioni presentate e, se necessario, informazioni supplementari per confermare l'assenza di attività endocrina della tiroide in conformità con i punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (2) entro il 1o febbraio 2021.

    ▼M317

    12

    Alpha-cypermethrin

    N. CAS: 67375-30-8

    N. CIPAC: 454

    Racemato comprendente:

    (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate e (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

    oppure

    (R)-α-cyano-3 phenoxybenzyl-(1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

    e (S)-α-cyano-3 phenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

    ≥ 980 g/kg

    L’impurezza di fabbricazione esano può costituire un problema tossicologico e non deve superare 1 g/kg nella materia tecnica

    1 novembre 2019

    31 ottobre 2026

    Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione sul rinnovo relativa all’alpha-cypermethrin, in particolare delle appendici I e II.Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue:

    — la protezione degli operatori, garantendo che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di adeguati dispositivi di protezione personale;

    — la valutazione dei rischi per i consumatori;

    — la protezione degli organismi acquatici, delle api e degli artropodi non bersaglio.

    Le condizioni d’impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

    Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma riguardanti:

    1.  il profilo tossicologico dei metaboliti recanti la frazione di 3-fenossibenzoil;

    2.  la potenziale tossicità relativa dei singoli isomeri della cipermetrina, in particolare l’enantiomero (1S cis αR);

    3.  l’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie se queste vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile;

    4.  l’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal regolamento (UE) 2018/605.

    Il richiedente presenta le informazioni di cui al punto 1 entro il 30 ottobre 2020, le informazioni di cui al punto 2 entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione delle miscele di isomeri e le informazioni di cui al punto 3 entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

    Per quanto riguarda l’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605, una valutazione aggiornata delle informazioni già fornite e, se del caso, ulteriori informazioni per confermare l’assenza di un’attività endocrina androgena debbono essere presentate entro il 30 ottobre 2021.

    (1)   Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

    (2)   Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino. (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).

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