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Document 31958Q1006

    Statuto del Comitato monetario

    GU 17 del 6.10.1958, p. 390–392 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1952-1958 pag. 60 - 62

    Altre edizioni speciali (DA, ES, PT)

    Legal status of the document In force

    31958Q1006

    Statuto del Comitato monetario

    Gazzetta ufficiale n. 017 del 06/10/1958 pag. 0390 - 0392
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 0060
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 0060
    edizione speciale spagnola: capitolo 10 tomo 1 pag. 0003
    edizione speciale portoghese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0003


    STATUTO DEL COMITATO MONETARIO

    IL CONSIGLIO,

    visto l'articolo 105 paragrafo 2 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea che istituisce un Comitato monetario al fine di promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri nel campo monetario in tutta la misura necessaria al funzionamento del Mercato comune;

    visto l'articolo 153 del suddetto Trattato ai termini del quale il Consiglio stabilisce lo statuto dei Comitati previsti dal Trattato medesimo;

    sentito il parere della Commissione;

    DECIDE:

    di stabilire come segue lo statuto del Comitato monetario.

    Articolo 1

    Il Comitato segue la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri e della Comunità nonchè il regime generale dei pagamenti degli Stati membri e ne riferisce regolarmente al Consiglio ed alla Commissione.

    Articolo 2

    Nell'esaminare la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri, il Comitato prevede precipuamente le difficoltà suscettibili di incidere sulle bilance dei pagamenti. Esso rivolge al Consiglio ed alla Commissione ogni suggerimento atto a prevenire tali difficoltà salvaguardando al tempo stesso la stabilità finanziaria interna ed esterna di ciascuno degli Stati membri.

    Articolo 3

    Per quanto concerne il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, il Comitato segue, in modo particolare, l'esecuzione delle disposizioni dell'articolo 106 paragrafi da 1 a 3 del Trattato. Ove necessario, il Comitato rivolge al Consiglio suggerimenti circa le misure da adottarsi da parte degli Stati membri, in conformità del paragrafo 4 dell'articolo 106. Ne informa la Commissione.

    Articolo 4

    Sia il Consiglio che la Commissione sono tenuti a richiedere il parere del Comitato monetario nei casi previsti dall'articolo 69, dall'articolo 71 ultimo comma, dall'articolo 73 paragrafo 1, comma 1 e paragrafo 2, dall'articolo 107 paragrafo 2, dall'articolo 108 paragrafo 1 comma 2 e dall'articolo 109 paragrafo 3.

    Il Consiglio o la Commissione possono richiedere il parere del Comitato anche in altri casi.

    In ogni modo, il Comitato può e deve formulare pareri, di propria iniziativa, ogni qual volta lo giudichi necessario all'adempimento della sua missione.

    Articolo 5

    Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del Comitato. Essi possono altresì designare due supplenti. I membri del Comitato e i supplenti devono essere scelti fra esperti di notoria competenza nel campo monetario. Ogni Stato membro sceglie, di massima, un membro tra gli alti funzionari dell'Amministrazione e l'altro membro su proposta della Banca Centrale ; i supplenti possono essere scelti alle stesse condizioni.

    In membri del Comitato e i supplenti sono nominati a titolo personale ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità.

    Il mandato dei membri del Comitato e dei supplenti ha una durata di due anni ed è rinnovabile. Esso prende termine per decesso, per dimissioni volontarie oppure per dimissioni d'ufficio. In questi casi, il nuovo membro o il supplente sono nominati per la restante durata del mandato.

    Un membro del Comitato o un supplente può essere dichiarato dimissionario d'ufficio soltanto dall'Autorità che l'ha nominato e solo nei casi in cui questo membro o questo supplente non risponda più ai requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni.

    Articolo 6

    Ogni membro del Comitato dispone di un voto.

    Articolo 7

    Il Comitato designa tra i suoi membri, a maggioranza di otto voti, un Presidente e due Vicepresidenti per una durata di due anni. In caso di cessazione prematura del mandato di Presidente o di Vicepresidente, questi è sostituito per la restante durata del mandato.

    Il mandato di Presidente o di Vicepresidente è rinnovabile una volta sola.

    Articolo 8

    Salvo contraria decisione del Comitato, i supplenti possono assistere alle sedute del Comitato. Essi non partecipano nè alle discussioni nè alle votazioni.

    Un membro impedito di assistere ad una riunione del Comitato può delegare i propri poteri ad uno dei supplenti ; può del pari delegarli a un altro membro.

    Articolo 9

    Il Comitato si riunisce almeno sei volte l'anno.

    È convocato dal suo Presidente, ad iniziativa di questi, ovvero a richiesta del Consiglio o della Commissione o di due dei suoi membri.

    Articolo 10

    I pareri del Comitato, ai sensi dell'articolo 4, sono emessi a maggioranza di otto voti. La minoranza può esporre le proprie opinioni in un documento allegato al parere del Comitato.

    Nei casi in cui non sia acquisita una maggioranza, ai sensi del comma precedente, e per ogni altra deliberazione, suggerimento o comunicazione destinati al Consiglio o alla Commissione, il Comitato presenta una relazione che esprime l'opinione unanime dei suoi membri, ovvero le diverse opinioni manifestatesi nel corso della discussione.

    Articolo 11

    Il Comitato può proporre al Consiglio o alla Commissione di delegare uno o più dei suoi membri presso tali istituzioni allo scopo di illustrare oralmente ogni documento che il Comitato sottoponga loro.

    Articolo 12

    Il Comitato può affidare lo studio di determinate questioni a Gruppi di lavoro composti di taluni dei suoi membri o di supplenti. Il Comitato e i Gruppi di lavoro possono ricorrere alla collaborazione di esperti.

    Articolo 13

    Nei casi importanti, prima di redigere una relazione o di formulare un parere circa un determinato paese, il Comitato può invitare tale paese a designare degli esperti al fine di fornirgli direttamente ogni utile informazione.

    Articolo 14

    Il Comitato realizza una stretta collaborazione col Comitato direttivo dell'U.E.P. - o eventualmente col Comitato direttivo dell'Accordo monetario europeo - per ogni questione di comune interesse. A tal fine, il Comitato può segnatamente invitare il Comitato direttivo dell'U.E.P. - o eventualmente il Comitato direttivo dell'Accordo monetario europeo - a farsi rappresentare alle sue riunioni o proporre l'organizzazione di riunioni comuni.

    Articolo 15

    Le discussioni del Comitato e dei Gruppi di lavoro hanno carattere riservato.

    Articolo 16

    Il Comitato è assistito da un Segretariato. Il personale necessario a tal fine è posto a sua disposizione dalla Commissione.

    Le spese del Comitato figurano nello Stato di previsione della Commissione.

    Articolo 17

    Il Comitato stabilisce il proprio Regolamento interno.

    Fatto a Strasburgo, il 18 marzo 1958.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    V. LAROCK

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