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Document 32023R1766

    Regolamento delegato (UE) 2023/1766 della Commissione del 29 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione degli importi delle tariffe pagabili all’Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano

    C/2023/4261

    GU L 226 del 14.9.2023, p. 102–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1766/oj

    14.9.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 226/102


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1766 DELLA COMMISSIONE

    del 29 giugno 2023

    che modifica il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione degli importi delle tariffe pagabili all’Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle tariffe pagabili all’Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In conformità dell’articolo 67, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le entrate dell’Agenzia europea per i medicinali comprendono le tariffe pagate dalle imprese per ottenere e conservare autorizzazioni dell’Unione all’immissione in commercio, nonché per altri servizi offerti dall’Agenzia, e per servizi forniti dal gruppo di coordinamento per quanto riguarda l’esecuzione dei compiti previsti dagli articoli 107 quater, 107 sexies, 107 octies, 107 duodecies e 107 octodecies della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (2)

    L’ultimo adeguamento degli importi delle tariffe e della remunerazione fissati nel regolamento (UE) n. 658/2014 è stato effettuato nel 2022 sulla base del tasso d’inflazione cumulativo del 2020 e del 2021. Il tasso d’inflazione dell’Unione, pubblicato dall’Ufficio statistico dell’Unione europea, nel 2022 è stato del 10,4 %. In considerazione del livello del tasso d’inflazione registrato nel 2022, si ritiene giustificato adeguare, in conformità dell’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 658/2014, gli importi delle tariffe e della remunerazione dei relatori e dei correlatori di cui alle parti da I a IV dell’allegato del regolamento.

    (3)

    Per motivi di semplicità, è opportuno arrotondare gli importi adeguati alla decina di euro più vicina, fatta eccezione per la tariffa annuale per i sistemi di tecnologia dell’informazione e il monitoraggio della letteratura, per la quale il livello adeguato dovrebbe essere arrotondato all’euro più vicino.

    (4)

    Le tariffe fissate nel regolamento (UE) n. 658/2014 sono dovute alla data di avvio della rispettiva procedura o, nel caso della tariffa annuale per i sistemi di tecnologia dell’informazione e il monitoraggio della letteratura, il 1o luglio di ogni anno. Di conseguenza l’importo applicabile sarà determinato entro la data di scadenza del pagamento della tariffa.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 658/2014,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (UE) n. 658/2014 è così modificato:

    1)

    nella parte I, il punto 1 è così modificato:

    a)

    «21 940 EUR» è sostituito da «24 220 EUR»;

    b)

    «14 750 EUR» è sostituito da «16 280 EUR»;

    2)

    nella parte II, il punto 1 è così modificato:

    a)

    nella frase introduttiva, «48 370 EUR» è sostituito da «53 400 EUR»;

    b)

    la lettera a) è così modificata:

    i)

    «19 350 EUR» è sostituito da «21 360 EUR»;

    ii)

    «8 190 EUR» è sostituito da «9 040 EUR»;

    c)

    la lettera b) è così modificata:

    i)

    «29 020 EUR» è sostituito da «32 040 EUR»;

    ii)

    «12 280 EUR» è sostituito da «13 560 EUR»;

    3)

    nella parte III, il punto 1 è così modificato:

    a)

    il primo comma è così modificato:

    i)

    «201 450 EUR» è sostituito da «222 400 EUR»;

    ii)

    «43 670 EUR» è sostituito da «48 210 EUR»;

    iii)

    «332 460 EUR» è sostituito da «367 030 EUR»;

    b)

    il secondo comma è così modificato:

    i)

    alla lettera a), «134 290 EUR» è sostituito da «148 260 EUR»;

    ii)

    alla lettera b), «163 420 EUR» è sostituito da «180 420 EUR»;

    iii)

    alla lettera c), «192 530 EUR» è sostituito da «212 550 EUR»;

    iv)

    alla lettera d), «221 620 EUR» è sostituito da «244 670 EUR»;

    c)

    al quarto comma, la lettera b) è così modificata:

    i)

    «1 130 EUR» è sostituito da «1 250 EUR»;

    ii)

    «2 230 EUR» è sostituito da «2 460 EUR»;

    iii)

    «3 380 EUR» è sostituito da «3 730 EUR»;

    4)

    nella parte IV, punto 1, «75 EUR» è sostituito da «83 EUR».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 4 ottobre 2023.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 189 del 27.6.2014, pag. 112.

    (2)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell’Unione per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

    (3)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).


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