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Document 22023A0719(01)

Accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione

ST/7771/2023/INIT

GU L 182 del 19.7.2023, p. 4–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

Related Council decision

19.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/4


ACCORDO tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione

L'Unione europea «Unione»,

da una parte,

e

la Nuova Zelanda,

dall'altra,

individualmente «la parte» o congiuntamente «le parti»,

DESIDEROSE di istituire un quadro duraturo per la cooperazione tra le parti, con condizioni chiare per la partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi e alle attività dell'Unione, nonché un meccanismo che faciliti la definizione di tale partecipazione a singoli programmi o attività dell'Unione;

CONSIDERANDO gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti istituiti, tra l'altro, con l'accordo di partenariato del 2016 sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra (1) e con l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica del 2008 tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda (2), che fornisce un quadro generale per la collaborazione tra le parti nel settore della ricerca e in altri settori pertinenti e riconosce il comune desiderio di sviluppare, rafforzare, stimolare ed estendere ulteriormente le relazioni e la cooperazione;

CONSIDERANDO gli sforzi delle parti per guidare la risposta unendo le forze con i partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell'ambito dell'agenda delle Nazioni Unite «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione e per la competitività e l'attrattiva economiche;

RICONOSCENDO che Te Tiriti o Waitangi / il trattato di Waitangi è un documento fondante di importanza costituzionale per la Nuova Zelanda;

RICONOSCENDO l'importanza essenziale dei valori e dei principi fondamentali condivisi alla base della cooperazione internazionale tra le parti in materia di ricerca e innovazione, quali l'etica e l'integrità nella ricerca, la parità di genere e le pari opportunità, e gli obiettivi condivisi delle parti di promuovere e agevolare la cooperazione tra le organizzazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione, comprese le università, e lo scambio di migliori pratiche e carriere di ricerca attraenti, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica e sostenere l'istruzione scientifica e le attività di comunicazione e, nel caso della Nuova Zelanda, a garantire la promozione e la protezione di Mātauranga Māori;

CONSIDERANDO che il programma dell'Unione Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione «programma Orizzonte Europa» è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695;

RICONOSCENDO l'intenzione delle parti di cooperare e contribuire reciprocamente alle attività di ricerca e innovazione e alle missioni UE volte a sostenere e rafforzare le capacità di ricerca per far fronte alle sfide globali, nonché per migliorare la competitività industriale, e conseguire così un impatto trasformativo e sistemico per le società di entrambe le parti a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, vantaggiosi per entrambe le parti;

SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell'affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione, che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine, e l'importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati;

RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di porre limiti o condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza e, nel caso della Nuova Zelanda, i doveri e le responsabilità del governo della Nuova Zelanda in relazione a Te Tiriti o Waitangi / al trattato di Waitangi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo stabilisce le norme applicabili alla partecipazione della Nuova Zelanda a qualsiasi programma o attività dell'Unione (in appresso «l'accordo»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«atto di base»:

i)

un atto giuridico di una o più istituzioni dell'Unione, diverso da una raccomandazione o un parere, che istituisce un programma, che fornisce una base giuridica per un'azione e per l'esecuzione delle spese corrispondenti iscritte nel bilancio dell'Unione o della garanzia di bilancio o dell'assistenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione, compresi eventualmente le modifiche e i pertinenti atti di un'istituzione dell'Unione che lo integrano o lo eseguono, eccetto quelli che adottano programmi di lavoro, o

ii)

un atto giuridico di una o più istituzioni dell'Unione, diverso da una raccomandazione o un parere, che istituisce un'attività finanziata a titolo del bilancio dell'Unione diversa dai programmi, compresi eventualmente le modifiche e i pertinenti atti di un'istituzione dell'Unione che lo integrano o lo eseguono, eccetto quelli che adottano programmi di lavoro;

b)

«accordi di finanziamento»: accordi riguardanti programmi e attività dell'Unione previsti dai protocolli del presente accordo cui partecipa la Nuova Zelanda, e che eseguono fondi dell'Unione, quali convenzioni di sovvenzione, accordi di contributo, accordi quadro relativi ai partenariati finanziari, convenzioni di finanziamento e accordi di garanzia;

c)

«altre regole relative all'attuazione del programma e dell'attività dell'Unione»: le regole stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («regolamento finanziario») applicabili al bilancio generale dell'Unione, e dal programma di lavoro o dalle gare o altre procedure di aggiudicazione dell'Unione;

d)

«procedura di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione»: una procedura di aggiudicazione o di attribuzione di finanziamenti dell'Unione avviata dall'Unione o da persone o soggetti incaricati dell'esecuzione di fondi dell'Unione;

e)

«soggetto neozelandese»: qualsiasi soggetto, sia esso una persona fisica, una persona giuridica o altro tipo di soggetto, che può partecipare alle attività di un programma o di un'attività dell'Unione conformemente all'atto di base e che risiede o è stabilito in Nuova Zelanda;

f)

«esercizio finanziario dell'UE»: il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 3

Definizione della partecipazione

1.   La Nuova Zelanda è autorizzata a partecipare e a contribuire ai programmi o alle attività dell’Unione o, in casi eccezionali, alle parti di programmi o attività dell’Unione aperti alla partecipazione della Nuova Zelanda, conformemente agli atti di base e come stabilito dai protocolli del presente accordo.

2.   Le modalità e le condizioni specifiche della partecipazione della Nuova Zelanda a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) – sono stabilite nel protocollo sull’associazione della Nuova Zelanda a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) del presente accordo. In deroga all’articolo 15, paragrafo 8, detto protocollo può essere modificato dal comitato misto istituito a norma dell’articolo 14.

3.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 8, le modalità e le condizioni specifiche della partecipazione della Nuova Zelanda a qualsiasi altro programma o attività particolare dell'Unione sono stabilite nei protocolli del presente accordo che devono essere adottati e modificati dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 14.

4.   I protocolli:

a)

individuano i programmi e le attività dell'Unione, o eccezionalmente parti di essi, cui la Nuova Zelanda partecipa;

b)

stabiliscono la durata della partecipazione, che si riferisce al periodo di tempo durante il quale la Nuova Zelanda e i soggetti neozelandesi possono richiedere un finanziamento dell'Unione o essere incaricati dell'esecuzione di fondi dell'Unione;

c)

stabiliscono condizioni specifiche per la partecipazione della Nuova Zelanda e dei soggetti neozelandesi, comprese le modalità specifiche per l'attuazione delle condizioni finanziarie di cui agli articoli 6 e 7 del presente accordo, le modalità specifiche del meccanismo di correzione di cui all'articolo 8 del presente accordo, e le condizioni di partecipazione alle strutture istituite ai fini dell'attuazione di tali programmi o attività dell'Unione. Tali condizioni sono conformi al presente accordo nonché agli atti di base e agli atti di una o più istituzioni dell'Unione che istituiscono tali strutture;

d)

ove opportuno, stabiliscono l'importo del contributo finanziario della Nuova Zelanda a un programma dell'Unione attuato mediante uno strumento finanziario o una garanzia di bilancio.

Articolo 4

Conformità alle regole del programma o dell'attività dell'Unione

1.   La Nuova Zelanda partecipa ai programmi o alle attività dell'Unione, o a parti di essi di cui ai protocolli del presente accordo, conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite nel presente accordo, nei suoi protocolli, negli atti di base e nelle altre regole relative all'attuazione dei programmi e delle attività dell'Unione.

2.   Le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

l'ammissibilità dei soggetti neozelandesi e qualsiasi altra condizione di ammissibilità relativa alla Nuova Zelanda, in particolare per quanto riguarda l'origine, il luogo di attività o la cittadinanza;

b)

le modalità e le condizioni applicabili alla presentazione, alla valutazione e alla selezione delle proposte e all'attuazione delle azioni da parte dei soggetti neozelandesi ammissibili.

3.   le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono equivalenti a quelle applicabili ai soggetti ammissibili degli Stati membri dell'Unione, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive (5) dell'Unione, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati previsti dalle modalità e dalle condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Partecipazione della Nuova Zelanda alla governance dei programmi o delle attività dell'Unione

1.   I rappresentanti o gli esperti della Nuova Zelanda, o gli esperti designati dalla Nuova Zelanda, sono autorizzati a partecipare in veste di osservatori – a meno che non si affrontino punti riservati esclusivamente agli Stati membri dell'Unione o relativi a un programma o a un'attività dell'Unione, o parte di essi cui la Nuova Zelanda non partecipa – ai comitati, alle riunioni dei gruppi di esperti o ad altre riunioni analoghe cui partecipano rappresentanti o esperti degli Stati membri dell'Unione, o esperti designati dagli Stati membri dell'Unione, e che assistono la Commissione europea nell'attuazione e nella gestione dei programmi o delle attività dell’Unione, o di parti di essi, cui la Nuova Zelanda partecipa conformemente all'articolo 3 del presente regolamentoo che sono istituiti dalla Commissione europea con riguardo all'attuazione del diritto dell'Unione relativamente a tali programmi o attività, o parti di essi. I rappresentanti o gli esperti della Nuova Zelanda, o gli esperti designati dalla Nuova Zelanda, non sono presenti al momento della votazione. La Nuova Zelanda è informata dell'esito della votazione.

2.   Se gli esperti o i valutatori non sono nominati sulla base della cittadinanza, quest'ultima non costituisce un motivo per escludere i cittadini neozelandesi. La Nuova Zelanda tiene debitamente conto delle responsabilità che le incombono in virtù di Te Tiriti o Waitangi nell'incoraggiare i propri cittadini a candidarsi per il ruolo di esperti.

3.   Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, la partecipazione dei rappresentanti neozelandesi alle riunioni di cui al paragrafo 1 o ad altre riunioni connesse all'attuazione dei programmi o delle attività è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione, riguardanti il diritto di parola e il ricevimento di informazioni e documentazione, a meno che non si affrontino punti riservati esclusivamente agli Stati membri dell'Unione o relativi a un programma o a un'attività dell’Unione, o parti di essi cui la Nuova Zelanda non partecipa. I protocolli possono definire ulteriori modalità di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

4.   I protocolli del presente accordo possono definire ulteriori modalità per la partecipazione di esperti, nonché per la partecipazione della Nuova Zelanda, ai consigli di amministrazione e alle strutture istituite ai fini dell'attuazione dei programmi o delle attività dell'Unione, quali definiti nel relativo protocollo.

Articolo 6

Condizioni finanziarie

1.   La partecipazione della Nuova Zelanda o di soggetti neozelandesi a programmi o attività dell'Unione o, in casi eccezionali, a parti di essi, è subordinata alla condizione che la Nuova Zelanda contribuisca al finanziamento corrispondente a titolo del bilancio generale dell'Unione («bilancio dell'Unione»).

2.   Per ciascun programma o attività o, in casi eccezionali, parte di essi, il contributo finanziario assume la forma di:

a)

un contributo operativo e

b)

una quota di partecipazione.

3.   Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale versato in una o più rate.

4.   Fatti salvi il paragrafo 9 del presente articolo e l'articolo 7, la quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo annuale e non è soggetta ad adattamenti retroattivi. A partire dal 2028 il livello della quota di partecipazione potrà essere adattato dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 14 del presente accordo.

5.   Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per programmi o attività o, in casi eccezionali, parti di essi, maggiorati, se del caso, delle entrate con destinazione specifica esterne non derivanti da contributi finanziari di altri donatori ai programmi e alle attività dell'Unione, quali definiti nel rispettivo protocollo del presente accordo.

6.   Il contributo operativo si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Nuova Zelanda a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione europea sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell'anno precedente all'anno in cui il pagamento annuale è dovuto. Gli adattamenti di questo criterio di ripartizione possono essere riportati nei rispettivi protocolli.

7.   Il contributo operativo si basa sull'applicazione del criterio di ripartizione agli stanziamenti di impegno iniziali, maggiorati come descritto al paragrafo 5 iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per l'anno di applicazione al fine di finanziare i programmi o le attività dell'Unione o, in casi eccezionali, parti di essi, cui la Nuova Zelanda partecipa.

8.   In deroga ai paragrafi 6 e 7, il contributo operativo della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa per gli anni dal 2023 al 2027 è il seguente:

2023 – 2 110 000 EUR;

2024 – 2 900 000 EUR;

2025 – 4 200 000 EUR;

2026 – 4 200 000 EUR;

2027 – 5 040 000 EUR.

9.   La quota di partecipazione di cui al paragrafo 2, lettera b), per gli anni dal 2023 al 2027 ha il valore seguente:

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

10.   Su richiesta, l'Unione fornisce alla Nuova Zelanda le informazioni relative al suo contributo finanziario così come riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione per quanto riguarda i programmi o le attività dell’Unione, o, in casi eccezionali, parte di essi, cui la Nuova Zelanda partecipa. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell'Unione e della Nuova Zelanda e non pregiudicano le informazioni che la Nuova Zelanda ha il diritto di ricevere a norma dell'articolo 10.

11.   Tutti i contributi finanziari della Nuova Zelanda o i pagamenti dell'Unione, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.

12.   Le disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono riportate nei rispettivi protocolli.

Articolo 7

Programmi e attività dell'Unione cui si applica un meccanismo di adattamento del contributo operativo

1.   Se il relativo protocollo lo prevede, il contributo operativo di un programma o di un'attività dell'Unione o, in casi eccezionali, di una parte di essi, per un anno N può essere adattato retroattivamente in uno o più anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'esercizio in questione, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno.

2.   Il primo adattamento è effettuato nell'anno N +1, quando il contributo operativo è adeguato alla differenza tra il contributo e un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adeguato mediante l'applicazione di un coefficiente se il rispettivo protocollo lo prevede, alla somma:

a)

dell'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito del bilancio dell'Unione votato e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti e

b)

di eventuali stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti da ciascun protocollo del presente accordo e che erano disponibili alla fine dell'anno N.

3.   Ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti di impegno provenienti dall'anno N non siano stati versati o disimpegnati, e al più tardi tre (3) anni dopo la fine del programma dell’Unione o, se precedente, dopo la fine del quadro finanziario pluriennale corrispondente all'anno N, l'Unione calcola un adattamento del contributo dell'anno N riducendo il contributo della Nuova Zelanda dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adattato se il rispettivo protocollo lo prevede, ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno N finanziati dal bilancio dell'Unione o dai disimpegni ricostituiti.

4.   In caso di annullamento di stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti dal rispettivo protocollo, il contributo della Nuova Zelanda al rispettivo programma o attività, o, in casi eccezionali, a parte di essi, dell'Unione è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adattato se il rispettivo protocollo lo prevede, all'importo annullato.

Articolo 8

Programmi e attività dell'Unione ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica

1.   Si applica un meccanismo di correzione automatica ai programmi e alle attività dell'Unione, o, in casi eccezionali, a parte di essi, per i quali ciò sia previsto dal rispettivo protocollo. L'applicazione di tale meccanismo di correzione automatica può essere limitata alle parti del programma o dell'attività dell'Unione, specificati nel rispettivo protocollo, attuate mediante sovvenzioni per le quali sono organizzati bandi di gara. Norme dettagliate per l'individuazione delle parti del programma dell’Unione o dell'attività alle quali si applica o non si applica il meccanismo di correzione automatica possono essere stabilite nel rispettivo protocollo.

2   L'importo della correzione automatica per un programma o un'attività dell’Unione, o, in casi eccezionali, parti di essi, è pari alla differenza tra gli importi iniziali degli impegni giuridici effettivamente assunti con la Nuova Zelanda o con soggetti neozelandesi finanziati mediante stanziamenti di impegno dell'anno in questione e il contributo operativo corrispondente versato dalla Nuova Zelanda adattato a norma dell'articolo 7 se il rispettivo protocollo lo prevede, escluse le spese di sostegno, per lo stesso periodo.

3.   Le modalità per determinare gli importi pertinenti degli impegni giuridici di cui al paragrafo 2 del presente articolo, anche nel caso di consorzi, e calcolare la correzione automatica, possono essere stabilite nel rispettivo protocollo.

Articolo 9

Verifiche e audit

1.   L'Unione ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Nuova Zelanda o soggetto giuridico ivi stabilito che riceva un finanziamento dell'Unione, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Nuova Zelanda coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea. Nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Nuova Zelanda, gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione e le altre persone incaricate dalla Commissione europea agiscono nel rispetto del diritto neozelandese.

2.   Nell'attuazione del paragrafo 1, gli agenti delle istituzioni e degli organi dell’Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, godono di un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit.

3.   La Nuova Zelanda non impedisce né pone particolari ostacoli al diritto di entrare nel suo territorio e all’accesso ai locali degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 per l’esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.

4.   Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell’applicazione di un protocollo del presente accordo a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del presente accordo, dopo la cessazione dell'applicazione provvisoria o dopo la denuncia del presente accordo, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell'applicazione del presente accordo, della cessazione dell'applicazione provvisoria o della denuncia del presente accordo entrassero in vigore.

Articolo 10

Lotta contro irregolarità, frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche in loco, nel territorio della Nuova Zelanda. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti. Nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Nuova Zelanda, la Commissione europea e l'OLAF agiscono nel rispetto del diritto neozelandese.

2.   Le competenti autorità neozelandesi informano la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità, a una frode o a un'altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza.

3   Nell'attuazione del paragrafo 1, i controlli e le verifiche in loco possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Nuova Zelanda o soggetto giuridico ivi stabilito che riceva un finanziamento dell'Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito in Nuova Zelanda e coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione.

4.   I controlli e le verifiche in loco sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall'OLAF in stretta collaborazione con la competente autorità neozelandese designata dal governo della Nuova Zelanda. L'autorità designata è informata con ragionevole anticipo dell'oggetto, della finalità e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle autorità neozelandesi competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.

5.   Su richiesta delle autorità neozelandesi, i controlli e le verifiche in loco possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l'OLAF.

6.   Gli agenti della Commissione europea e dell'OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche in loco. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.

7.   Qualora la persona, il soggetto o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o verifica, le autorità neozelandesi, operando in conformità delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all'OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi nello svolgimento di un controllo o di una verifica in loco. Tale assistenza comprende l'adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.

8.   La Commissione europea o l'OLAF informano le autorità neozelandesi dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l'OLAF comunicano quanto prima all'autorità neozelandese competente qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche in loco.

9.   Fatta salva l'applicazione del diritto penale neozelandese, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell'Unione, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche o giuridiche neozelandesi che partecipano all'attuazione di un programma o di un'attività dell’Unione.

10.   Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e le autorità neozelandesi competenti procedono a scambi periodici di informazioni e, su richiesta di una delle parti, si consultano reciprocamente.

11.   Al fine di agevolare l'efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l'OLAF, la Nuova Zelanda designa un punto di contatto.

12.   Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e le autorità neozelandesi competenti avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.

13.   Le autorità neozelandesi cooperano con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile.

Articolo 11

Modifiche degli articoli 9 e 10

Il comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 14 del presente accordo può modificare gli articoli 9 e 10, in particolare per tener conto delle modifiche apportate agli atti di una o più istituzioni dell'Unione.

Articolo 12

Riscossione ed esecuzione

1.   La Commissione europea può adottare una decisione che impone un obbligo pecuniario a un soggetto neozelandese diverso dallo Stato in relazione a crediti derivanti da programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione. Se, a seguito della notifica di tale decisione al soggetto neozelandese conformemente all'articolo 13, tale soggetto non paga entro il termine prescritto, la Commissione europea notifica la decisione all'autorità competente designata dal governo della Nuova Zelanda e quest'ultimo versa alla Commissione europea l'importo dell'obbligo pecuniario e ne richiede il rimborso al soggetto neozelandese al quale l'obbligo finanziario è imposto mediante i suoi accordi con tale soggetto.

2.   Al fine di garantire l'esecutività delle sentenze e delle ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo in relazione a programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione, ove tali sentenze od ordinanze siano state notificate al soggetto neozelandese interessato conformemente alle norme sulla notifica della CGUE, e tale soggetto non versi gli importi stabiliti entro un termine di due mesi e dieci giorni, la Commissione europea, per suo conto o per conto dell'Agenzia esecutiva o degli organismi dell'Unione competenti istituiti a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), notifica la sentenza o l'ordine della CGUE all'autorità competente designata dal governo della Nuova Zelanda e quest'ultimo versa alla Commissione europea l'importo dell'obbligo pecuniario e ne richiede il rimborso al soggetto neozelandese al quale l'obbligo finanziario è imposto mediante i suoi accordi con tale soggetto.

3.   Il governo della Nuova Zelanda comunica alla Commissione europea l'autorità competente da esso designata.

4.   La CGUE è competente per l'esame della legittimità delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1 e per la sospensione della loro esecuzione.

Articolo 13

Comunicazione, notifica e scambio di informazioni

Le istituzioni e gli organi dell'Unione impegnati nell'attuazione dei programmi o delle attività dell'Unione, o nel controllo di tali programmi o attività, hanno la facoltà di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente in Nuova Zelanda o persona giuridica ivi stabilita che riceva un finanziamento dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo residente o stabilito in Nuova Zelanda e impegnato nell'esecuzione di fondi dell'Unione. La Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni, le sentenze e le ordinanze di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, direttamente alle persone residenti e ai soggetti giuridici stabiliti in Nuova Zelanda. Tali persone, soggetti e terzi possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell'Unione tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell'Unione applicabile al programma o all'attività dell'Unione o in base ai contratti o agli accordi di finanziamento conclusi per attuare tale programma o attività.

Articolo 14

Il comitato misto

1.   È istituito un comitato misto. Il comitato misto è incaricato, tra l'altro, di:

a)

esaminare, valutare e rivedere l'attuazione del presente accordo e dei suoi protocolli, in particolare:

i)

la partecipazione e le prestazioni dei soggetti giuridici neozelandesi ai programmi e alle attività dell'Unione;

ii)

ove pertinente, il livello di apertura (reciproca) alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in ciascuna parte ai programmi o alle attività, o, in casi eccezionali, a parti di essi, dell'altra parte;

iii)

l'attuazione del meccanismo del contributo finanziario e, se del caso, del meccanismo di correzione automatica applicabile ai programmi o alle attività dell'Unione contemplati dai protocolli del presente accordo;

iv)

lo scambio di informazioni e, se del caso, l'esame di eventuali questioni relative allo sfruttamento dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale;

b)

dibattere, su richiesta di una delle parti, le restrizioni applicate o previste dalle parti relativamente all'accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza e, per la Nuova Zelanda, alla protezione dei diritti e degli interessi dei Māori in conformità di Te Tiriti o Waitangi;

c)

esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione;

d)

discutere congiuntamente gli orientamenti e le priorità futuri delle politiche relative ai programmi o alle attività dell’Unione contemplati dai protocolli del presente accordo;

e)

scambiarsi informazioni, tra l'altro, sulle normative, le decisioni o i programmi nazionali nuovi che sono pertinenti per l'attuazione del presente accordo e dei suoi protocolli;

f)

adottare i protocolli del presente accordo concernenti le modalità e le condizioni specifiche della partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi o alle attività, o, in casi eccezionali, a parti di essi, dell'Unione, o modificare tali protocolli, se necessario, mediante una decisione;

g)

modificare gli articoli 9 e 10 del presente accordo, in particolare per tener conto delle modifiche apportate agli atti di una o più istituzioni dell'Unione, mediante decisione.

2.   Le decisioni del comitato misto sono adottate per consenso. La decisione del comitato misto specifica la data dell'entrata in vigore o, se richiesto dall'ordinamento giuridico interno di una parte, prevede che le modifiche al presente accordo, i nuovi protocolli o le relative modifiche entrino in vigore dopo la notifica scritta del completamento delle eventuali prescrizioni e procedure giuridiche in sospeso delle parti.

3.   Il comitato misto, composto da rappresentanti dell'Unione e della Nuova Zelanda, adotta il proprio regolamento interno.

4.   Il comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro/organi consultivi ad hoc a livello di esperti che possono assisterlo nell'attuazione del presente accordo.

5.   Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni sono organizzate e ospitate a turno dall'Unione e dal governo della Nuova Zelanda.

6.   Il comitato misto lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione/alle prestazioni dei soggetti giuridici neozelandesi. In particolare, il comitato misto può svolgere i suoi compiti per iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.

Articolo 15

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

2.   L'Unione e la Nuova Zelanda possono applicare il presente accordo a titolo provvisorio conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne. L'applicazione provvisoria inizia a decorrere dalla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

3.   Qualora la Nuova Zelanda notifichi all'Unione che non espleterà le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, questo cessa di applicarsi a titolo provvisorio alla data di ricevimento della notifica da parte dell'Unione, che costituisce la data di cessazione ai fini del presente accordo.

Le decisioni del comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 14 del presente accordo cessano di applicarsi alla stessa data.

4.   L'applicazione di un protocollo pertinente del presente accordo può essere sospesa dall'Unione in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto dalla Nuova Zelanda a norma del programma o dell'attività dell'Unione interessata.

In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l'attuazione e la gestione del programma o dell'attività dell'Unione in questione, la Commissione europea invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla lettera formale di sollecito, l’Unione notifica alla Nuova Zelanda la sospensione dell'applicazione del protocollo interessato mediante una lettera formale di notifica che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento di tale notifica da parte della Nuova Zelanda.

In caso di sospensione dell'applicazione di un protocollo, i soggetti neozelandesi non sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dell’Unione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione dell’Unione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti, prima che la sospensione avesse effetto, con i soggetti neozelandesi nell'ambito del programma o dell'attività unionale di cui trattasi. Il protocollo interessato continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

L'Unione informa immediatamente la Nuova Zelanda non appena riceve l'intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.

A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti neozelandesi sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione dell’Unione avviate nel pertinente programma o attività dell'Unione dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione dell’Unione, avviate prima di tale data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.

5.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta in cui comunica la sua intenzione di porre fine all'accordo all’altra parte. Il presente accordo può essere denunciato solo nella sua interezza. L'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.

6.   Qualora il presente accordo cessi di applicarsi in via provvisoria a norma del paragrafo 3 o sia denunciato a norma del paragrafo 5, le parti convengono che:

a)

i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici nel corso dell'applicazione provvisoria e/o dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo cessasse di applicarsi o fosse denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo;

b)

il contributo finanziario annuale a favore del programma dell’Unione o dell'attività in questione dell'anno N, durante il quale il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, è versato integralmente a norma dell'articolo 6 del presente accordo e di ogni altra regola pertinente di cui ai rispettivi protocolli. Qualora si applichi il meccanismo di adattamento, il contributo operativo al pertinente programma o attività dell’Unione dell'anno N è adattato conformemente all'articolo 7. Per i programmi o le attività per i quali si applicano sia il meccanismo di adattamento che il meccanismo di correzione automatica, il pertinente contributo operativo dell'anno N è adeguato in conformità dell'articolo 7 e corretto conformemente all'articolo 8. Per i programmi o le attività per i quali si applica solo il meccanismo di correzione, il pertinente contributo operativo dell'anno N è corretto in conformità dell'articolo 8 del presente accordo. La quota di partecipazione versata per l'anno N come parte del contributo finanziario per il programma o l'attività dell’Unione pertinente non viene adattata né corretta;

c)

qualora si applichi il meccanismo di adattamento a decorrere dall'anno in cui il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, i contributi operativi al programma o all'attività dell’Unione in questione versati per gli anni in cui si applicava il presente accordo sono adattati conformemente all'articolo 7. Per i programmi o le attività dell’Unione per i quali si applicano sia il meccanismo di adattamento che il meccanismo di correzione automatica, questi contributi operativi sono adeguati conformemente all'articolo 7 e corretti automaticamente conformemente all'articolo 8. Per i programmi o le attività dell’Unione per i quali si applica solo il meccanismo di correzione automatica, i pertinenti contributi operativi sono corretti automaticamente in conformità dell'articolo 8.

7.   Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia o della cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo.

8.   Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo di cui al paragrafo 1.

9.   Le notifiche scritte fatte in accordo con i paragrafi 1,2,3 e 5 sono inviate al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea e al direttore generale del ministero degli Affari esteri e del Commercio della Nuova Zelanda.

10.   I protocolli costituiscono parte integrante dell'accordo.

11.   Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

Съставено в Брюксел на девети юли две хиляди двадесет и трета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de julio de dos mil veintitrés.

V Bruselu dne devátého července dva tisíce dvacet tři.

Udfærdiget i Bruxelles den niende juli to tusind og treogtyve.

Geschehen zu Brüssel am neunten Juli zweitausenddreiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juulikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Ιουλίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.

Done at Brussels on the ninth day of July in the year two thousand and twenty three.

Fait à Bruxelles, le neuf juillet deux mille vingt-trois.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá d'Iúil sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.

Sastavljeno u Bruxellesu devetog srpnja godine dvije tisuće dvadeset treće.

Fatto a Bruxelles, addì nove luglio duemilaventitré.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada devītajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų liepos devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év július havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa’ jum ta’ Lulju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.

Gedaan te Brussel, negen juli tweeduizend drieëntwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego lipca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.

Feito em Bruxelas, em nove de julho de dois mil e vinte e três.

Întocmit la Bruxelles la nouă iulie două mii douăzeci și trei.

V Bruseli deviateho júla dvetisícdvadsaťtri.

V Bruslju, devetega julija dva tisoč triindvajset.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.

Som skedde i Bryssel den nionde juli år tjugohundratjugotre.

Image 1L1822023IT410120230709IT0002.0001171193PROTOCOLLO SULL'ASSOCIAZIONE DELLA NUOVA ZELANDA A ORIZZONTE EUROPA – IL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE (2021-2027)Articolo 1Ambito dell'associazioneLa Nuova Zelanda partecipa in qualità di paese associato e contribuisce al Pilastro II Sfide globali e competitività industriale europea di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (programma Orizzonte Europa) di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1)., attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del ConsiglioDecisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1)., nelle loro versioni più aggiornate.Articolo 2Condizioni aggiuntive per la partecipazione al programma Orizzonte Europa1.Prima di decidere se i soggetti neozelandesi sono ammissibili a partecipare a un'azione relativa alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'UE a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione europea può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:a)informazioni per determinare se ai soggetti dell'Unione sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi o attività, o a parti di essi, esistenti e previsti della Nuova Zelanda equivalenti all'azione di Orizzonte Europa di cui trattasi;b)informazioni per determinare se la Nuova Zelanda dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità neozelandesi informano e consultano la Commissione europea ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto neozelandese stabilito fuori della Nuova Zelanda o controllato da fuori della Nuova Zelanda che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, a condizione che la Commissione europea fornisca alla Nuova Zelanda l'elenco dei soggetti giuridici pertinenti stabiliti in Nuova Zelanda con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione;c)garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da soggetti neozelandesi è soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. La Nuova Zelanda condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione.2.I soggetti neozelandesi possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo modalità e condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti dell'Unione, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione del paragrafo 1.3.La Nuova Zelanda è regolarmente informata delle attività del JRC relative alla partecipazione della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa, in particolare dei programmi di lavoro pluriennali del JRC. Un rappresentante della Nuova Zelanda può essere invitato in qualità di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione del JRC in relazione a un punto connesso alla partecipazione della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa.4.Qualora l'Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del TFUE, la Nuova Zelanda e i soggetti neozelandesi possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.5.In vista della partecipazione della Nuova Zelanda al Pilastro II del programma Orizzonte Europa, i rappresentanti della Nuova Zelanda hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 senza diritto di voto e per i punti che riguardano la Nuova Zelanda. Tale partecipazione è conforme all'articolo 5 del presente accordo. Le spese di viaggio dei rappresentanti della Nuova Zelanda per la partecipazione alle riunioni del comitato sono rimborsate in classe economica. In tutti gli altri casi, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno è disciplinato dalle stesse norme applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione.6.Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle disposizioni, leggi e normative vigenti, per facilitare la libera circolazione, comprese le visite e lo svolgimento di attività di ricerca, delle persone che partecipano alle attività oggetto del presente protocollo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.articolo 3ReciprocitàI soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare a programmi o attività della Nuova Zelanda, o a parti di essi, equivalenti a quelli previsti dal Pilastro II del programma Orizzonte Europa, conformemente ai regimi nazionali neozelandesi che disciplinano il finanziamento della scienza. In assenza di finanziamenti erogati dalla Nuova Zelanda, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con mezzi propri.L'elenco non esaustivo dei programmi o delle attività equivalenti, o, in casi eccezionali, di parti di essi, della Nuova Zelanda figura nell'allegato II del presente protocollo.Articolo 4Scienza apertaLe parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi, progetti e attività in conformità delle norme del programma Orizzonte Europa, delle leggi e normative neozelandesi e della politica di ricerca aperta della Nuova Zelanda, tenendo debitamente conto degli obblighi della Nuova Zelanda a norma di Te Tiriti o Waitangi.Articolo 5Regole dettagliate relative al contributo finanziario, al meccanismo di adattamento e al meccanismo di correzione automatica1.Al contributo operativo della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa si applica un meccanismo di correzione automatica. Il meccanismo di adeguamento di cui all'articolo 7 del presente accordo non si applica in relazione al contributo operativo della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa.2.Il meccanismo di correzione automatica si basa sulle prestazioni della Nuova Zelanda e dei soggetti neozelandesi nelle parti del Pilastro II del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive.3.Nell'allegato I del presente protocollo sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.Articolo 6Disposizioni finali1.Il presente protocollo resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni, le attività, o parti di essi, finanziati nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente protocollo tra le parti.2.Gli allegati costituiscono parte integrante del presente protocollo.Allegato IRegole che disciplinano il contributo finanziario della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa (2021-2027)Allegato IIElenco dei programmi o delle attività, o parti di essi, equivalenti della Nuova ZelandaL1822023IT2510120230626IT0004.0001371459Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar (2023-2027)Articolo 1DefinizioniAi fini del presente protocollo si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'accordo, salvo le modifiche indicate di seguito e completate come segue:1)osservatore: qualsiasi persona autorizzata da un'autorità nazionale a osservare l'attività di pesca di un peschereccio a bordo di quest'ultimo e a raccogliere dati che quantifichino o qualifichino i risultati di tale attività;2)dispositivo di concentrazione del pesce (FAD): oggetto, struttura o dispositivo permanente, semipermanente o temporaneo, di qualsiasi materiale, artificiale o naturale, calato e/o monitorato, allo scopo di concentrare le specie di tonno bersaglio per la successiva cattura.Articolo 2OggettoScopo del presente protocollo è attuare l'accordo, stabilendo in particolare le condizioni di accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca del Madagascar e le forme di cooperazione di cui all'articolo 2 dell'accordo.Il presente protocollo è interpretato e applicato nel pieno rispetto e in linea con i principi e le disposizioni dell'accordo.Articolo 3Ambito di applicazioneIl presente protocollo si applica:alle attività delle navi dell'Unione nella zona di pesca del Madagascar per la pesca di tonnidi e specie affini,all'attuazione dei settori di cooperazione di cui all'articolo 2 dell'accordo.Articolo 4Specie ittiche e numero di navi autorizzate1.Le specie autorizzate sono i tonnidi e le specie affini elencate nell'appendice 1 dell’allegato del presente protocollo e soggette a un mandato di gestione della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC).2.È vietata la pesca delle specie seguenti:le specie protette da convenzioni internazionali, in particolare: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus;le specie di cui la IOTC vieta, in tutto o in parte, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco o lo stivaggio, in particolare le specie delle famiglie Alopiidae, Sphyrnidae e Lamnidae.3.Le possibilità di pesca sono assegnate a 65 navi dell'Unione nel modo seguente:32 tonniere con reti a circuizione,13 pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100,20 pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100.4.Il paragrafo 3 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 11 e 12.Articolo 5DurataIl presente protocollo si applica per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria.Articolo 6Contropartita finanziaria1.Per l'intero periodo di quattro anni il valore totale stimato del presente protocollo ammonta a 12880000 EUR, equivalenti a 3220000 EUR all'anno. Tale importo totale è ripartito nel modo seguente:7200000 EUR corrispondenti alla contropartita finanziaria dell'Unione di cui all'articolo 13 dell'accordo;5680000 EUR corrispondenti al valore stimato dei contributi degli armatori.2.La contropartita finanziaria annuale dell'Unione comprende:a)un importo annuo di 700000 EUR, corrispondente a un quantitativo di riferimento per tutte le specie di 14000 tonnellate all'anno, per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar;b)un importo annuo specifico di 1100000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca del Madagascar. Tale importo è messo a disposizione del ministero della Pesca e gestito dall'agenzia malgascia responsabile della pesca e dell'acquacoltura, secondo le regole e le procedure stabilite conformemente alle norme nazionali in un manuale di procedure elaborato dal ministero della Pesca e trasmesso alle autorità dell'Unione prima dell'applicazione provvisoria del presente protocollo.3.Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 7, 8, 11, 14 e 15.4.La contropartita finanziaria è versata:a)per la parte relativa all'accesso alla zona di pesca del Madagascar, su un conto bancario della Tesoreria dello Stato aperto presso la Banca centrale del Madagascar;b)per la parte relativa al sostegno settoriale, su un conto bancario riservato al sostegno settoriale sotto la supervisione del ministero della Pesca.Le coordinate dei conti bancari sono comunicate alle autorità dell'Unione dall'Autorità del Madagascar prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria del protocollo e sono confermate annualmente.Articolo 7Modalità di pagamento della contropartita finanziaria per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar1.Se le catture annue delle navi dell'Unione, stabilite conformemente al capo IV, sezione 1, dell'allegato, superano il quantitativo di riferimento di 14000 tonnellate, la contropartita finanziaria annua aumenta di 50 EUR per ogni tonnellata supplementare.2.L'importo annuo versato dall'Unione per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a). Qualora le catture dalle navi dell'Unione europea nella zona di pesca del Madagascar superino il doppio del quantitativo di riferimento, l'importo dovuto per le catture eccedenti tale massimale è versato l'anno successivo.3.Il pagamento della contropartita finanziaria relativa all'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca del Madagascar è effettuato entro 90 giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo per il primo anno e non oltre la ricorrenza anniversaria dell'applicazione provvisoria del presente protocollo per gli anni successivi.4.L'impiego della contropartita finanziaria per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar è di competenza esclusiva del Madagascar.Articolo 8Modalità di attuazione e di pagamento del sostegno settoriale1.Entro tre mesi dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista di cui all’articolo 14 dell’accordo (commissione mista) adotta un programma pluriennale di sostegno settoriale, ripartito per anno, il cui obiettivo generale è promuovere la pesca sostenibile e responsabile in Madagascar.2.Tale programma è illustrato in un documento che comprende tra l'altro:a)gli orientamenti annuali e pluriennali in base ai quali sarà utilizzato l'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b);b)gli obiettivi e le azioni, definiti su base annuale e pluriennale, a favore di una pesca responsabile e sostenibile e dell'economia blu, tenendo conto delle priorità del Madagascar, in particolare:dell'attuazione della strategia nazionale di gestione della pesca del tonno;del sostegno alla pesca artigianale e tradizionale;della formazione dei marinai-pescatori;del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza (SCS) delle attività di pesca e, in particolare, della lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN);del potenziamento della ricerca nel settore della pesca, delle capacità di gestione degli ecosistemi marini e delle risorse ittiche; edella sicurezza sanitaria dei prodotti della pesca;c)i criteri e le procedure per la valutazione annuale dei risultati ottenuti, se del caso, mediante indicatori.3.Ogni anno l'Autorità del Madagascar presenta alla commissione mista una relazione annuale sullo stato di attuazione e sull'avanzamento delle attività del programma. La relazione annuale relativa all'ultimo anno comprende anche un bilancio dell'attuazione del programma per tutta la durata del presente protocollo.4.Qualsiasi proposta di modifica del programma è sottoposta al vaglio della commissione mista.5.La contropartita finanziaria per il sostegno settoriale è versata in rate annuali a seguito di un'analisi effettuata dalla commissione mista sulla base dei risultati dell'attuazione del programma.6.L'Unione può sospendere, in tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), qualora l'analisi della commissione mista riveli:a)che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione adottata in sede di commissione mista;b)che le misure previste dalla programmazione non sono state attuate.7.Dopo una sospensione ai sensi del paragrafo 6, il pagamento della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale riprende unicamente dopo la consultazione e l'accordo delle parti e se i risultati dell'attuazione del sostegno settoriale sono conformi alla programmazione stabilita in sede di commissione mista. Tuttavia, il pagamento della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale non può essere effettuato oltre il termine di sei mesi dalla scadenza del presente protocollo.8.Il monitoraggio del programma ad opera delle parti prosegue fino alla sua piena attuazione.9.Le verifiche e i controlli relativi all'utilizzo dei fondi della contropartita di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), possono essere effettuati dagli organismi di audit e di controllo di ciascuna parte, compresa la Corte dei conti europea. Essi comprendono il diritto di accesso alle informazioni, ai documenti, ai siti e alle strutture dei beneficiari.10.L'Autorità del Madagascar attua misure di promozione e comunicazione che garantiscono visibilità ai risultati finanziati dal sostegno settoriale e al contributo dell'Unione.Articolo 9Cooperazione scientifica per una pesca responsabile1.Le parti si impegnano a promuovere, nell'ambito della cooperazione scientifica, una pesca responsabile nella zona di pesca del Madagascar.2.Le parti si scambiano tutte le informazioni scientifiche pertinenti che consentono di valutare lo stato delle risorse biologiche marine nella zona di pesca del Madagascar.3.Alla riunione scientifica congiunta di cui all'articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo partecipano gli scienziati competenti proposti da ciascuna parte. Le parti mettono a disposizione i dati necessari per il lavoro degli scienziati. Il mandato, la composizione e il funzionamento della riunione scientifica congiunta sono stabiliti dalla commissione mista.4.La riunione scientifica congiunta elabora una relazione, corredata se del caso di un parere, da sottoporre all'esame della commissione mista, che adotta eventuali misure come previsto all'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo.Articolo 10Cooperazione economica e sociale1.Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 10 dell'accordo in materia di cooperazione economica e sociale, le parti si consultano regolarmente in sede di commissione mista e coinvolgono gli operatori e gli altri portatori di interessi nell'individuare le possibilità di cooperazione, anche nell'ottica di sviluppare gli scambi commerciali e gli investimenti nel settore della pesca.2.La consultazione tiene conto dei programmi di sviluppo e di cooperazione dell'Unione o di altri partner tecnici e finanziari.Articolo 11Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle modalità di attuazione del presente protocollo1.La commissione mista può procedere alla revisione delle possibilità di pesca di cui all'articolo 4 sulla base dei pareri scientifici pertinenti, tenendo conto in particolare delle risoluzioni e delle raccomandazioni adottate dalla IOTC, in modo da garantire una gestione sostenibile delle specie ittiche oggetto del presente protocollo e, se del caso, previo parere della riunione scientifica congiunta di cui all'articolo 9.2.In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), può essere rivista in proporzione, e il presente protocollo e il relativo allegato sono modificati di conseguenza.3.La commissione mista può adeguare le disposizioni del presente protocollo relative alle condizioni di esercizio della pesca e alle modalità di applicazione del sostegno settoriale.4.Le decisioni adottate dalla commissione mista acquisiscono la stessa valenza giuridica del presente protocollo, fatto salvo l'espletamento delle rispettive procedure delle parti.Articolo 12Campagne di pesca esplorativa e nuove possibilità di pesca1.Le parti promuovono la pesca esplorativa nella zona di pesca del Madagascar al fine di valutare la sostenibilità scientifica ed economica di un nuovo tipo di pesca riguardante, in particolare, le specie considerate sottosfruttate o per le quali non sia noto lo stato dello stock.2.Conformemente alla legislazione del paese, l'Autorità del Madagascar può approvare l'attuazione di una campagna esplorativa sulla base di specifiche adottate dalla commissione mista. Queste ultime definiscono le specie interessate e le condizioni opportune per tale campagna, tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e, se del caso, del parere scientifico ottenuto a norma dell'articolo 9.3.Le autorizzazioni delle navi per la campagna di pesca esplorativa sono concesse per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente ridotto in base alle raccomandazioni del parere scientifico. Le navi che praticano la pesca esplorativa rispettano le specifiche approvate dall'Autorità del Madagascar. Per tutta la durata della campagna sono presenti a bordo un osservatore designato dall'Autorità del Madagascar e, se del caso, un osservatore scientifico dello Stato di bandiera. I dati di osservazione raccolti sono trasmessi a fini di analisi e parere scientifico conformemente all'articolo 9.4.La riunione scientifica presenta il proprio parere sui risultati delle campagne esplorative alla commissione mista, che decide se del caso in merito all'introduzione di possibilità di pesca per nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo.Articolo 13Condizioni di autorizzazione e di esercizio delle attività di pesca1.Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar solo le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata dall'Autorità del Madagascar in virtù dell'accordo e del presente protocollo.2.L'Autorità del Madagascar rilascia autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione unicamente in virtù dell'accordo e del presente protocollo; al di fuori di tale ambito, è infatti vietato rilasciare autorizzazioni alle navi dell'Unione, in particolare sotto forma di autorizzazioni dirette.3.Salvo disposizione contraria del presente protocollo, le attività delle navi dell'Unione autorizzate a pescare nella zona di pesca del Madagascar sono soggette alle leggi e ai regolamenti del Madagascar.Articolo 14Sospensione dell’applicazione1.L'attuazione del presente protocollo, compresi le attività di pesca delle navi e il pagamento della contropartita finanziaria, può essere sospesa unilateralmente da una delle parti nei casi previsti all'articolo 20 dell'accordo.2.La sospensione dell’applicazione per inosservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo può aver luogo unicamente in caso di attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altroGU L 317 del 15.12.2000, pag. 3., come modificato da ultimo (accordo di Cotonou) a seguito di una violazione degli elementi essenziali in materia di diritti umani di cui all'articolo 9 di detto accordo o all'articolo corrispondente dell'accordo che gli subentrerà.3.La parte interessata è tenuta a notificare per iscritto la propria intenzione di sospendere l'applicazione del presente protocollo almeno un mese prima della prevista decorrenza della sospensione dell’applicazione. L'invio della notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le parti al fine di pervenire a una soluzione amichevole della controversia in sede di commissione mista.4.In caso di sospensione dell’applicazione, le attività delle navi dell'Unione nella zona di pesca del Madagascar sono interrotte per il periodo di sospensione dell’applicazione. Le navi dell'Unione lasciano la zona di pesca del Madagascar entro 24 ore dall'entrata in vigore della sospensione dell’applicazione.5.Le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Una volta raggiunta un'intesa, l'applicazione del presente protocollo riprende e l'importo dell'eventuale compensazione finanziaria è stabilito in sede di commissione mista.Articolo 15Denuncia1.In caso di denuncia del presente protocollo nei casi e alle condizioni previsti all'articolo 21 dell'accordo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il presente protocollo almeno sei mesi prima della data in cui tale denuncia avrebbe effetto.2.L'invio della notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.Articolo 16Protezione dei dati1.Le parti provvedono affinché i dati scambiati nell'ambito dell'accordo siano utilizzati dall'autorità competente esclusivamente per l'attuazione dell'accordo e in particolare a fini di gestione e per l‘SCS della pesca.2.Le parti si impegnano a garantire che tutti i dati sensibili sul piano commerciale e personali relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano trattati in maniera riservata, analogamente a tutte le informazioni sensibili sul piano commerciale relative ai sistemi di comunicazione utilizzati dall'Unione. Le parti provvedono affinché siano resi pubblici unicamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar.3.I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.4.I dati personali scambiati nell'ambito dell'accordo sono trattati conformemente all'appendice 2 dell'allegato del presente protocollo. La commissione mista può stabilire ulteriori garanzie e mezzi di ricorso in relazione ai dati personali e ai diritti degli interessati.5.I paragrafi da 1 a 4 non esimono le parti dal rispettare gli obblighi delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o delle organizzazioni regionali per la pesca relativi alla trasmissione e alla pubblicazione dei dati riguardanti le navi.Articolo 17Scambi elettronici di dati1.Le parti si impegnano a predisporre nel più breve tempo possibile i sistemi informatici necessari allo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo.2.La versione elettronica di un documento è considerata a tutti gli effetti equivalente alla versione cartacea, fatte salve le garanzie di autenticità di detto documento.3.Le modalità di implementazione e di uso di tali sistemi per lo scambio elettronico dei dati relativi alle catture, alle dichiarazioni delle catture in entrata e in uscita (tramite il sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati a bordo – ERS – Electronic recording and Reporting System), alle posizioni delle navi (tramite il VMS – Vessel Monitoring System) e al rilascio delle autorizzazioni di pesca sono definite nell'allegato e nelle relative appendici.4.Le parti si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. In tal caso le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono sostituiti dalla loro versione cartacea o trasmessi con altri mezzi di comunicazione definiti nell'allegato del presente protocollo.Articolo 18Entrata in vigore1.Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.2.La notifica di cui al apragrafo 1 è inviata, per quanto riguarda l’Unione, al Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea.Articolo 19Applicazione provvisoriaIl presente protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o luglio 2023, fatta salva la sua firma ad opera delle parti, o dalla data della firma, se successiva al 1o luglio 2023.Articolo 20Testi autenticiIl protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.Съставено в Брюксел на тридесети юни две хиляди двадесет и трета година.Hecho en Bruselas, el treinta de junio de dos mil veintitrés.V Bruselu dne třicátého června dva tisíce dvacet tři.Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni to tusind og treogtyve.Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni zweitausenddreiundzwanzig.Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year two thousand and twenty three.Fait à Bruxelles, le trente juin deux mille vingt-trois.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno duemilaventitré.Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada trīsdesmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio trisdešimtą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának harmincadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.Gedaan te Brussel, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.Feito em Bruxelas, em trinta de junho de dois mil e vinte e três.Întocmit la Bruxelles la treizeci iunie două mii douăzeci și trei.V Bruseli tridsiateho júna dvetisícdvadsaťtri.V Bruslju, tridesetega junija dva tisoč triindvajset.Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.Som skedde i Bryssel den trettionde juni år tjugohundratjugotre.


(1)  GU L 321 del 29.11.2016, pag. 3.

(2)  GU L 171 del 1.7.2009, pag. 28.

(3)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(5)  Le misure restrittive dell'Unione sono adottate a norma del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


PROTOCOLLO SULL'ASSOCIAZIONE DELLA NUOVA ZELANDA A ORIZZONTE EUROPA – IL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE (2021-2027)

Articolo 1

Ambito dell'associazione

La Nuova Zelanda partecipa in qualità di paese associato e contribuisce al Pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea» di «Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione» («programma Orizzonte Europa») di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio (2), nelle loro versioni più aggiornate.

Articolo 2

Condizioni aggiuntive per la partecipazione al programma «Orizzonte Europa»

1.   Prima di decidere se i soggetti neozelandesi sono ammissibili a partecipare a un'azione relativa alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'UE a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione europea può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:

a)

informazioni per determinare se ai soggetti dell'Unione sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi o attività, o a parti di essi, esistenti e previsti della Nuova Zelanda equivalenti all'azione di Orizzonte Europa di cui trattasi;

b)

informazioni per determinare se la Nuova Zelanda dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità neozelandesi informano e consultano la Commissione europea ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto neozelandese stabilito fuori della Nuova Zelanda o controllato da fuori della Nuova Zelanda che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, a condizione che la Commissione europea fornisca alla Nuova Zelanda l'elenco dei soggetti giuridici pertinenti stabiliti in Nuova Zelanda con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione;

c)

garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da soggetti neozelandesi è soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. La Nuova Zelanda condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione.

2.   I soggetti neozelandesi possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo modalità e condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti dell'Unione, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione del paragrafo 1.

3.   La Nuova Zelanda è regolarmente informata delle attività del JRC relative alla partecipazione della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa, in particolare dei programmi di lavoro pluriennali del JRC. Un rappresentante della Nuova Zelanda può essere invitato in qualità di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione del JRC in relazione a un punto connesso alla partecipazione della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa.

4.   Qualora l'Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del TFUE, la Nuova Zelanda e i soggetti neozelandesi possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.

5.   In vista della partecipazione della Nuova Zelanda al Pilastro II del programma Orizzonte Europa, i rappresentanti della Nuova Zelanda hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 senza diritto di voto e per i punti che riguardano la Nuova Zelanda. Tale partecipazione è conforme all'articolo 5 del presente accordo. Le spese di viaggio dei rappresentanti della Nuova Zelanda per la partecipazione alle riunioni del comitato sono rimborsate in classe economica. In tutti gli altri casi, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno è disciplinato dalle stesse norme applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione.

6.   Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle disposizioni, leggi e normative vigenti, per facilitare la libera circolazione, comprese le visite e lo svolgimento di attività di ricerca, delle persone che partecipano alle attività oggetto del presente protocollo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.

articolo 3

Reciprocità

I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare a programmi o attività della Nuova Zelanda, o a parti di essi, equivalenti a quelli previsti dal Pilastro II del programma Orizzonte Europa, conformemente ai regimi nazionali neozelandesi che disciplinano il finanziamento della scienza. In assenza di finanziamenti erogati dalla Nuova Zelanda, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con mezzi propri.

L'elenco non esaustivo dei programmi o delle attività equivalenti, o, in casi eccezionali, di parti di essi, della Nuova Zelanda figura nell'allegato II del presente protocollo.

Articolo 4

Scienza aperta

Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi, progetti e attività in conformità delle norme del programma Orizzonte Europa, delle leggi e normative neozelandesi e della politica di ricerca aperta della Nuova Zelanda, tenendo debitamente conto degli obblighi della Nuova Zelanda a norma di Te Tiriti o Waitangi.

Articolo 5

Regole dettagliate relative al contributo finanziario, al meccanismo di adattamento e al meccanismo di correzione automatica

1.   Al contributo operativo della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa si applica un meccanismo di correzione automatica. Il meccanismo di adeguamento di cui all'articolo 7 del presente accordo non si applica in relazione al contributo operativo della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa.

2.   Il meccanismo di correzione automatica si basa sulle prestazioni della Nuova Zelanda e dei soggetti neozelandesi nelle parti del Pilastro II del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive.

3.   Nell'allegato I del presente protocollo sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.

Articolo 6

Disposizioni finali

1.   Il presente protocollo resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni, le attività, o parti di essi, finanziati nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente protocollo tra le parti.

2.   Gli allegati costituiscono parte integrante del presente protocollo.

Allegato I

:

Regole che disciplinano il contributo finanziario della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa (2021-2027)

Allegato II

:

Elenco dei programmi o delle attività, o parti di essi, equivalenti della Nuova Zelanda


(1)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(2)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).


ALLEGATO I

REGOLE CHE DISCIPLINANO IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA NUOVA ZELANDA AL PROGRAMMA ORIZZONTE EUROPA (2021-2027)

I.   Calcolo del contributo finanziario della Nuova Zelanda

1.

Il contributo finanziario della Nuova Zelanda al Pilastro II del programma Orizzonte Europa è stabilito su base annua conformemente all'articolo 6 del presente accordo.

2.

La quota di partecipazione della Nuova Zelanda è fissata e introdotta gradualmente a norma dell'articolo 6, paragrafi 4 e 9, del presente accordo.

3.

Il contributo operativo che la Nuova Zelanda deve versare per gli esercizi finanziari dell'UE 2023-2027 è calcolato conformemente all'articolo 6, paragrafo 8, del presente accordo.

II.   Correzione automatica del contributo operativo della Nuova Zelanda

1.

Il calcolo della correzione automatica di cui all'articolo 8 del presente accordo e all'articolo 5 del presente protocollo è effettuato con le modalità seguenti:

a)

per «sovvenzioni competitive» si intendono le sovvenzioni concesse in esito a inviti a presentare proposte pubblicati nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa in cui è possibile identificare i beneficiari finali al momento del calcolo della correzione automatica. Il sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 204 del regolamento finanziario è escluso;

b)

in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con un consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell'impegno giuridico corrispondono al cumulo degli importi iniziali assegnati a beneficiari che sono soggetti neozelandesi, conformemente alla ripartizione indicativa del bilancio della convenzione di sovvenzione;

c)

tutti gli importi degli impegni giuridici corrispondenti alle sovvenzioni competitive sono stabiliti utilizzando il sistema elettronico della Commissione europea eCorda e sono estratti il secondo mercoledì di febbraio dell'anno N +2;

d)

per «costi estranei all'intervento» s'intendono i costi del programma Orizzonte Europa diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l'amministrazione specifica del programma e altre azioni (1);

e)

sono considerati costi estranei all'intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale (2).

2.

Il meccanismo si applica come segue:

a)

le correzioni automatiche per l'anno N relative all'esecuzione degli stanziamenti di impegno per l'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo, sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all'anno N e all'anno N +1 nel sistema eCorda, di cui al presente allegato, sezione II, paragrafo 1, lettera c), nell'anno N +2; l'importo considerato è l'importo delle sovvenzioni competitive erogate nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa per le quali sono disponibili dati al momento del calcolo della correzione;

b)

a partire dall'anno N +2 e fino al 2029, l'importo della correzione automatica è calcolato per l'anno N a partire dalla differenza tra:

i)

l'importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite alla Nuova Zelanda o ai soggetti giuridici neozelandesi nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell'anno N e

ii)

l'importo del contributo operativo della Nuova Zelanda per l'anno N moltiplicato per il rapporto tra:

A

l'importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell'anno N nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo e

B

il totale di tutti gli stanziamenti d'impegno di bilancio autorizzati dell'anno N nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa, compresi i costi estranei all'intervento.

III   Pagamento del contributo finanziario della Nuova Zelanda e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo della Nuova Zelanda

1.

La Commissione europea comunica alla Nuova Zelanda, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l'esercizio finanziario dell'UE, le seguenti informazioni:

a)

l'importo del contributo operativo di cui all'articolo 6, paragrafo 8, del presente accordo;

b)

l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 6, paragrafo 9, del presente accordo;

c)

a decorrere dall'anno N+2 per la parte del programma Orizzonte Europa in cui tali informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni assunti a favore di soggetti giuridici neozelandesi nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa, ripartito in base all'anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e al relativo livello totale degli impegni.

2

Non prima del mese di giugno di ogni esercizio finanziario dell'UE, la Commissione trasmette alla Nuova Zelanda una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente protocollo.

Le richieste di fondi hanno per oggetto il pagamento del contributo della Nuova Zelanda entro i 30 giorni successivi all'invio della richiesta di fondi.

Per il primo anno di attuazione del presente protocollo, la Commissione europea presenta un'unica richiesta di fondi entro 60 giorni dalla firma del presente accordo.

3.

Ogni anno, a partire dal 2025, le richieste di fondi riflettono anche l'importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l'anno N-2.

Per ciascuno degli esercizi finanziari dell'UE 2028 e 2029, sarà dovuto alla o dalla Nuova Zelanda l'importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati dalla Nuova Zelanda nel 2025, 2026 e 2027.

4.

La Nuova Zelanda versa il contributo finanziario a norma del presente accordo conformemente alla sezione III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte della Nuova Zelanda entro la data prevista, la Commissione europea invia una lettera formale di sollecito.

Eventuali ritardi nel pagamento del contributo finanziario comporteranno per la Nuova Zelanda il pagamento di interessi di mora sull'importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento.

Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.


(1)  Le altre azioni comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del JRC, abbonamenti (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), l'Agenzia europea per il coordinamento della ricerca (Eureka), il partenariato internazionale per la cooperazione in materia di efficienza energetica (IPEEC), Agenzia internazionale per l'energia (AIE), ecc.), esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti) ecc.

(2)  Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all'intervento soltanto se queste sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un'organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).


ALLEGATO II

Elenco dei programmi o delle attività, o parti di essi, equivalenti della Nuova Zelanda

Il seguente elenco non esaustivo corrisponde ai programmi o alle attività, o a parti di essi, della Nuova Zelanda considerati equivalenti al Pilastro II del programma Orizzonte Europa:

Catalyst Strategic Fund;

Endeavour Fund;

Health Research Fund;

National Science Challenges.


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