This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022L1647R(01)
Corrigendum to Commission Implementing Directive (EU) 2022/1647 of 23 September 2022 amending Directive 2003/90/EC as regards a derogation for organic varieties of agricultural plant species suitable for organic production (Official Journal of the European Union L 248 of 26 September 2022)
Rettifica della direttiva di esecuzione (UE) 2022/1647 della Commissione, del 23 settembre 2022, che modifica la direttiva 2003/90/CE per quanto riguarda una deroga per le varietà biologiche delle specie di piante agricole adatte alla produzione biologica (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 248 del 26 settembre 2022)
Rettifica della direttiva di esecuzione (UE) 2022/1647 della Commissione, del 23 settembre 2022, che modifica la direttiva 2003/90/CE per quanto riguarda una deroga per le varietà biologiche delle specie di piante agricole adatte alla produzione biologica (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 248 del 26 settembre 2022)
C/2023/1142
GU L 65 del 2.3.2023, p. 58–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2022/1647/corrigendum/2023-03-02/oj
|
2.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 65/58 |
Rettifica della direttiva di esecuzione (UE) 2022/1647 della Commissione, del 23 settembre 2022, che modifica la direttiva 2003/90/CE per quanto riguarda una deroga per le varietà biologiche delle specie di piante agricole adatte alla produzione biologica
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 248 del 26 settembre 2022 )
Pagina 47, articolo 1, punto 1, lettera b) che modifica l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/90/CE), secondo comma aggiunto:
anziché:
«In deroga al primo comma, per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione, le varietà biologiche adatte alla produzione biologica che appartengono alle specie elencate nell’allegato IV, parte A, possono invece essere conformi alle condizioni fissate nella parte B di tale allegato.»,
leggasi:
«In deroga al primo comma, per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione, le varietà biologiche adatte alla produzione biologica che appartengono alle specie elencate nell’allegato V, parte A, possono invece essere conformi alle condizioni fissate nella parte B di tale allegato.».