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Document 32023R0186

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/186 della Commissione del 27 gennaio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di talune autorità di controllo e taluni organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione

C/2023/627

GU L 26 del 30.1.2023, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/186/oj

30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 26/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/186 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di talune autorità di controllo e taluni organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione (2) reca l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza e competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi. Alla luce delle nuove informazioni e richieste ricevute dalla Commissione dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325, è opportuno apportare alcune modifiche a tale elenco.

(2)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.» di revocare il suo riconoscimento per la categoria di prodotti A per la Repubblica dominicana, il Guatemala e El Salvador a causa della mancanza di operatori.

(3)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «EKO-CONTROL SK s.r.o.» di revocare il suo riconoscimento per tutti i paesi terzi per i quali è riconosciuto.

(4)

«LETIS S.A.» non ha fornito, nella sua relazione annuale e a seguito di successive richieste, informazioni aggiornate sulla relazione di valutazione emessa dal suo organismo di accreditamento a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (3) per quanto riguarda i prodotti dell’acquacoltura e le alghe non trasformati per i quali è riconosciuta.

(5)

Inoltre, «LETIS S.A.» non ha comunicato alla Commissione tutte le informazioni relative al suo fascicolo tecnico.

(6)

«LETIS S.A.» ha inoltre omesso di adottare adeguate misure correttive in risposta a casi di non conformità e di violazione delle norme di produzione biologica osservati dalla Commissione. Le non conformità e le violazioni constatate comprendono: i) l’esistenza di diverse notifiche OFIS che coinvolgono tale organismo di controllo; e ii) indagini di follow-up inadeguate da parte di «LETIS S.A.» su tali notifiche OFIS.

(7)

Infine, a seguito dell’audit di «LETIS S.A.» effettuato dalla Commissione nel 2021, «LETIS S.A» non ha dimostrato di aver attuato misure di controllo efficaci e rafforzate e di aver adottato le azioni correttive necessarie per porre rimedio alle carenze individuate dalla Commissione. Ciò comporta un rischio per il consumatore di essere indotto in errore circa la vera natura dei prodotti certificati da «LETIS S.A.».

(8)

Per ciascuno dei quattro motivi di cui ai considerando (4)-(7) e conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), punti ii), iii), v) e vii), del regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione (4), «LETIS S.A.» dovrebbe essere rimossa dall’elenco delle autorità e degli organismi di controllo di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (UE) 2021/2325 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’elenco dei paesi terzi e l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione (GU L 465 del 29.12.2021, pag. 8).

(3)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione, del 27 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell’esercizio di tale supervisione (GU L 292 del 16.8.2021, pag. 20).


ALLEGATO

L’allegato II del regolamento (UE) 2021/2325 è così modificato:

(1)

nella sezione relativa a «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.», il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

CO-BIO-104

Colombia

x

x

DO-BIO-104

Repubblica dominicana

GT-BIO-104

Guatemala

MX-BIO-104

Messico

x

x

x

SV-BIO-104

El Salvador

— »

(2)

la sezione relativa a «EKO-CONTROL SK s.r.o.» è soppressa;

(3)

la sezione relativa a «LETIS S.A.» è soppressa.


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