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Document 32022R2473

Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

C/2022/9139

GU L 327 del 21.12.2022, p. 82–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2473/oj

21.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/82


REGOLAMENTO (UE) 2022/2473 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2022

che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1) [«regolamento (UE) 2015/1588»], in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), vi), vii) e x),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso. Tuttavia, a norma dell'articolo 109 TFUE, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, TFUE, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti.

(2)

Il regolamento (UE) 2015/1588 autorizza la Commissione a dichiarare, in conformità dell'articolo 109 TFUE, che, a determinate condizioni, alcune categorie possono essere esentate dall'obbligo di notifica. La Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 TFUE alle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in numerose decisioni. Essa ha inoltre esposto la sua politica negli orientamenti specifici applicabili a tale settore. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione delle suddette disposizioni, è opportuno che la Commissione continui ad avvalersi dei poteri ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2015/1588. Pertanto, a determinate condizioni, dovrebbero essere dichiarati compatibili con il mercato interno e non essere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE gli aiuti a favore delle microimprese, piccole e medie imprese («PMI») attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; gli aiuti concessi alle imprese attive nei suddetti settori, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa beneficiaria, e destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali; gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali; gli aiuti per l'innovazione e gli aiuti per la conservazione delle risorse biologiche marine e di acqua dolce. L'esenzione dall'obbligo di notifica dovrebbe applicarsi anche agli aiuti destinati a ovviare ai danni causati dal comportamento di animali protetti indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario dell'aiuto come misura di conservazione delle risorse biologiche marine e di acqua dolce. Il regolamento (UE) 2015/1588 non conferisce alla Commissione il potere di dichiarare, a norma dell'articolo 109 TFUE, che gli aiuti di Stato a favore di organismi di diritto pubblico, autorità pubbliche o organismi pubblici o semipubblici sono esentati dall'obbligo di notifica.

(3)

È opportuno continuare a ricorrere ai poteri conferiti dal regolamento (UE) 2015/1588 al fine di esentare gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali che sono concessi alle imprese indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario.

(4)

Il regolamento (UE) 2015/1588 autorizza la Commissione a esentare gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Sulla base di tale autorizzazione, il presente regolamento stabilisce chiare condizioni di compatibilità per tale categoria di aiuti e ne definisce la portata per includere gli aiuti concessi alle imprese indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario.

(5)

La compatibilità degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura è valutata dalla Commissione sulla base degli obiettivi della politica comune della pesca («PCP») stabiliti dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Per ragioni di coerenza con le misure di sostegno finanziate dall'Unione, l'intensità massima dell'aiuto pubblico consentita in virtù del presente regolamento dovrebbe essere pari a quella fissata per il medesimo tipo di aiuti nell'articolo 41 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(6)

È essenziale che non vengano concessi aiuti nei casi di inottemperanza al diritto dell'Unione e, in particolare, alle norme del regolamento (UE) n. 1380/2013. Gli Stati membri possono pertanto accordare aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura solo se le misure finanziate e i loro effetti sono conformi al diritto dell'Unione.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe consentire una migliore definizione delle priorità delle attività di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato nonché una maggiore semplificazione e dovrebbe promuovere una maggiore trasparenza, una valutazione e un controllo effettivi del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato a livello nazionale e dell'Unione, nel rispetto delle competenze istituzionali della Commissione e degli Stati membri. In ottemperanza al principio di proporzionalità, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(8)

Le condizioni generali per l'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere definite sulla base di un insieme di principi comuni atti a far sì che gli aiuti agevolino lo sviluppo di un'attività economica, abbiano un chiaro effetto di incentivazione, siano necessari, opportuni e proporzionati, siano concessi in piena trasparenza e sottoposti a un meccanismo di controllo e a una periodica valutazione e non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(9)

Gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni sia generali che specifiche previste dal presente regolamento per le diverse categorie di aiuti dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

(10)

Gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE non contemplati dal presente regolamento o da altri regolamenti adottati conformemente all'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 rimangono soggetti all'obbligo di notifica enunciato all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. È opportuno che il presente regolamento non osti al diritto degli Stati membri di notificare gli aiuti che rientrano potenzialmente nell'ambito di applicazione del regolamento. Tali aiuti dovrebbero essere valutati alla luce degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (5).

(11)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli importati o agli aiuti ad attività connesse all'esportazione. In particolare, non dovrebbe applicarsi agli aiuti che finanziano la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. In linea di principio, gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o gli aiuti relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo non dovrebbero costituire aiuti ad attività connesse all'esportazione.

(12)

La Commissione dovrebbe far sì che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli aiuti a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale. Inoltre, dato che l'individuazione dei singoli beneficiari che partecipano a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (community-led local development projects, «CLLD») comporterebbe eccessivi oneri amministrativi, tale eccezione dovrebbe applicarsi anche agli aiuti di importo limitato per le PMI che partecipano a tali progetti.

(13)

In linea di principio, è opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti dovrebbero essere valutati alla luce degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (6). Occorre tuttavia stabilire, ove opportuno, alcune deroghe a tale norma. In via eccezionale, tali aiuti possono essere concessi a norma del presente regolamento per compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di malattie animali, nonché per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da determinati eventi climatici assimilabili a calamità naturali. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle imprese in difficoltà in caso di aiuti alle PMI che partecipano a progetti CLLD, o ne beneficiano, qualora sia difficile individuare singole imprese beneficiarie dei regimi in questione. Per motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri chiari per determinare se si tratta di un'impresa in difficoltà ai fini del presente regolamento.

(14)

L'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato dipende fortemente dalla cooperazione degli Stati membri. È pertanto opportuno che questi prendano tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto del presente regolamento, anche per quanto riguarda la conformità degli aiuti individuali concessi nel quadro del presente regolamento.

(15)

Tenuto conto della necessità di trovare il giusto equilibrio tra la riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza nel settore che beneficia dell'aiuto e gli obiettivi del presente regolamento, quest'ultimo non dovrebbe esentare gli aiuti individuali superiori a un determinato importo massimo, siano essi accordati o meno nell'ambito di un regime di aiuti esentato dal presente regolamento.

(16)

A fini di trasparenza, parità di trattamento e controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

(17)

È opportuno che il presente regolamento definisca le condizioni alle quali taluni specifici strumenti di aiuto, quali i prestiti, le garanzie, le misure fiscali e, in particolare, gli anticipi rimborsabili possono essere considerati trasparenti. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» previsti per i rispettivi tipi di impresa. Per quanto riguarda le PMI, la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (7) precisa i livelli di premi annuali al di sopra dei quali si ritiene che una garanzia dello Stato non costituisca aiuto. Ai fini del presente regolamento, i conferimenti di capitale e le misure a favore del capitale di rischio non dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti.

(18)

Per far sì che gli aiuti siano necessari e costituiscano un incentivo all'ulteriore sviluppo di attività o progetti, è opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti a favore di attività che l'impresa beneficiaria avvierebbe in ogni caso anche in mancanza di aiuti. È opportuno che gli aiuti siano esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE a norma del presente regolamento se le attività o i lavori relativi al progetto sovvenzionato iniziano dopo che l'impresa beneficiaria ha presentato domanda scritta di aiuto.

(19)

Qualora gli aiuti ad hoc contemplati dal presente regolamento siano concessi a beneficio di una grande impresa, lo Stato membro dovrebbe verificare non solo che siano soddisfatte le condizioni relative all'effetto di incentivazione che si applicano alle PMI ma anche che il beneficiario abbia analizzato, in un documento interno, la fattibilità del progetto o dell'attività sovvenzionati con o senza gli aiuti. Lo Stato membro dovrebbe verificare che tale documento interno confermi un aumento sostanziale della portata del progetto o dell'attività, un aumento sostanziale dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività sovvenzionati o una riduzione sostanziale dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati. Dovrebbe inoltre essere possibile determinare l'effetto di incentivazione sulla base del fatto che il progetto di investimento o l'attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata in assenza di aiuti.

(20)

Per i regimi di aiuti automatici sotto forma di agevolazioni fiscali è opportuno continuare a prevedere una condizione specifica per quanto riguarda l'effetto di incentivazione, in quanto questo tipo di aiuti è concesso secondo procedure diverse da quelle applicate alle altre categorie di aiuti. I regimi in questione dovrebbero essere adottati prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati. Questa condizione non dovrebbe tuttavia applicarsi nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, nella misura in cui l'attività era già coperta dai regimi fiscali precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. Per la valutazione dell'effetto di incentivazione di tali regimi, il momento cruciale è quello in cui la misura fiscale è stata stabilita per la prima volta nel regime originario, al quale poi è subentrato il regime successivo.

(21)

Per il calcolo dell'intensità di aiuto dovrebbero essere compresi solo i costi ammissibili. Il presente regolamento non dovrebbe esentare gli aiuti che superano la relativa intensità di aiuto in quanto sono stati inclusi costi non ammissibili. Per individuare i costi ammissibili occorrono prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Tutte le cifre utilizzate dovrebbero essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Gli aiuti erogabili in più quote dovrebbero essere attualizzati al loro valore alla data di concessione. Anche i costi ammissibili dovrebbero essere attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe essere rispettivamente il tasso di attualizzazione e il tasso di riferimento applicabili al momento della concessione, come stabilito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (8). Se gli aiuti vengono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, le rate di aiuto dovrebbero essere attualizzate in base ai tassi di attualizzazione applicabili nei vari momenti in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva. Occorre incoraggiare il ricorso agli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili in quanto questi strumenti di condivisione del rischio consentono di rafforzare l'effetto di incentivazione degli aiuti. È pertanto opportuno stabilire che, nel caso di aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità di aiuto applicabili di cui al presente regolamento possono essere aumentate.

(22)

Nel caso di agevolazioni fiscali su imposte dovute in futuro, il tasso di attualizzazione applicabile e l'importo esatto delle rate di aiuto potrebbero non essere noti in anticipo. In tal caso è opportuno che gli Stati membri definiscano anticipatamente un massimale per il valore attualizzato degli aiuti che rispetti l'intensità di aiuto applicabile. Successivamente, una volta noto l'importo della rata di aiuto a una determinata data, l'attualizzazione può effettuarsi sulla base del tasso di attualizzazione applicabile in quel momento. Dall'importo totale dell'importo limitato occorre dedurre il valore attualizzato di ogni rata di aiuto.

(23)

Per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto di cui al presente regolamento, occorre tenere conto dell'importo totale dell'aiuto di Stato concesso all'attività o al progetto sovvenzionati. È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti. Gli aiuti esentati a norma del presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti compatibili esentati a norma di altri regolamenti o autorizzati dalla Commissione, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili. Qualora diverse fonti di aiuto riguardino gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti, il cumulo dovrebbe essere consentito fino all'intensità o all'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire norme specifiche per il cumulo delle misure di aiuto con aiuti «de minimis». Spesso gli aiuti «de minimis» non sono concessi per specifici costi ammissibili individuabili o non sono a essi imputabili. In tal caso, dovrebbe essere possibile cumulare liberamente l'aiuto «de minimis» con gli aiuti di Stato esentati in virtù del presente regolamento. Se, tuttavia, gli aiuti «de minimis» e gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento sono concessi per gli stessi costi ammissibili individuabili, il cumulo dovrebbe essere consentito solo fino all'intensità massima di aiuto di cui al capo III del presente regolamento.

(24)

Poiché gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono, in linea di principio, vietati, è importante avere la possibilità di verificare se un aiuto è concesso in conformità delle norme applicabili. La trasparenza degli aiuti di Stato è quindi essenziale per la corretta applicazione delle disposizioni del TFUE e favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. In un obiettivo di trasparenza, occorre richiedere agli Stati membri di istituire siti web esaustivi sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale, contenenti informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento. Tale obbligo dovrebbe costituire una condizione affinché l'aiuto individuale sia considerato compatibile con il mercato interno. In base alle normali prassi sulla pubblicazione delle informazioni di cui alla direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), è opportuno utilizzare un formato standard che consenta di ricercare, scaricare e pubblicare agevolmente le informazioni su Internet. Il sito web della Commissione dovrebbe contenere i collegamenti ai siti web sugli aiuti di Stato di tutti gli Stati membri. In conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/1588, è opportuno pubblicare sul sito web della Commissione informazioni sintetiche relative a ciascuna misura esentata a norma del presente regolamento.

(25)

Per assicurare un controllo efficace delle misure di aiuto conformemente al regolamento (UE) 2015/1588, è opportuno prevedere che gli Stati membri siano tenuti a riferire in merito alle misure di aiuto esentate a norma del presente regolamento. È inoltre opportuno stabilire norme relative ai dati che gli Stati membri dovrebbero conservare in merito agli aiuti esentati a norma del presente regolamento, in conformità del termine di prescrizione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (10). Infine, ogni aiuto individuale dovrebbe contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

(26)

Per rafforzare l'efficacia delle condizioni di compatibilità di cui al presente regolamento, è opportuno che la Commissione, in caso di inosservanza delle stesse, possa revocare il beneficio dell'esenzione per categoria per misure di aiuto future. Qualora l'inosservanza del presente regolamento riguardi solo un insieme limitato di misure o talune autorità, la Commissione dovrebbe poter limitare la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria a determinati tipi di aiuti, ad alcune imprese beneficiarie o alle misure di aiuto adottate da talune autorità. Tale revoca mirata dovrebbe fornire un rimedio proporzionato direttamente connesso ai casi rilevati di inosservanza del presente regolamento.

(27)

Per evitare differenze che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra diverse iniziative nazionali e dell'Unione relative alle PMI nonché per motivi di certezza amministrativa e del diritto, è opportuno che la definizione di PMI utilizzata ai fini del presente regolamento si basi sulla definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (11).

(28)

Il presente regolamento dovrebbe includere i tipi di aiuti concessi al settore della pesca e dell'acquacoltura e sistematicamente approvati dalla Commissione in passato. Tali aiuti non dovrebbero richiedere una valutazione caso per caso della loro compatibilità con il mercato interno da parte della Commissione, purché rispettino, se del caso, le condizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1380/2013 e (UE) 2021/1139.

(29)

A norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali. Per motivi di certezza del diritto, è necessario definire il tipo di eventi che possono costituire una calamità naturale esentati in virtù del presente regolamento.

(30)

La pesca e l'acquacoltura sono settori particolarmente vulnerabili agli eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali e alle malattie animali. L'esperienza insegna che questi settori sono colpiti duramente da tali eventi e che i danni da essi causati ai pescatori sono ingenti. Le misure volte ad assicurare e compensare in modo adeguato tali danni sono considerate uno strumento adeguato per aiutare le imprese a riprendersi e a restare in attività e quindi per assicurare lo sviluppo delle attività economiche in questi settori.

(31)

I danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali quali tempeste, gelo, grandine, ghiaccio, precipitazioni o grave siccità, che si verificano con maggiore regolarità, non dovrebbero essere considerati causati da una calamità naturale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Tuttavia, nella misura in cui l'impatto di questi eventi sull'attività economica è assimilabile a quello provocato da una calamità naturale, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

(32)

Per far sì che l'esenzione riguardi gli aiuti concessi per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali e da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale, è opportuno che il presente regolamento stabilisca, secondo la prassi consueta, le condizioni alle quali questi aiuti possono beneficiare dell'esenzione per categoria. Tali condizioni dovrebbero segnatamente riguardare il riconoscimento formale, da parte delle autorità degli Stati membri competenti, della natura dell'evento come calamità naturale o evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale e l'esistenza di un nesso causale diretto tra la calamità naturale o l'evento climatico avverso e i danni subiti dalle imprese beneficiarie, che possono comprendere le imprese in difficoltà, e dovrebbero evitare ogni sovracompensazione. La compensazione non dovrebbe superare quanto necessario per consentire all'impresa beneficiaria di ripristinare la situazione in cui si trovava prima dell'evento.

(33)

La pesca e l'acquacoltura sono settori con incentivi insufficienti per la realizzazione di azioni individuali, malgrado il fatto che il risultato complessivo delle azioni individuali corrisponda al bene comune di tutti gli utenti. Per questo motivo gli aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili, ivi compresa la raccolta di rifiuti dal mare, dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

(34)

Il presente regolamento tiene conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione individuate all'articolo 349 TFUE, che prevede misure specifiche.

(35)

Gli aiuti concessi alle PMI che partecipano a progetti CLLD hanno scarso impatto sulla concorrenza, soprattutto se si considera il ruolo positivo che essi svolgono per la condivisione delle conoscenze, in particolare per le comunità locali, e la natura spesso collettiva degli aiuti e la loro portata relativamente ridotta. Essendo integrati e coinvolgendo diversi operatori e diversi settori, tali progetti possono talvolta risultare di difficile classificazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Sebbene, per loro stessa natura, non rientrino nell'ambito di applicazione della definizione di PMI (12), i comuni spesso svolgono un ruolo fondamentale nell'organizzazione e nella realizzazione dei progetti CLLD. Se un progetto CLLD è realizzato a favore di uno degli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588, dovrebbe pertanto essere possibile applicare un'esenzione per categoria anche agli aiuti concessi ai comuni nell'ambito di tale progetto. Considerata la natura locale dei progetti CLLD, che vengono selezionati sulla base di una strategia pluriennale di sviluppo locale determinata e attuata da partenariati pubblico-privato, e alla luce del fatto che essi rispondono ad interessi comunitari, sociali, ambientali e climatici, è opportuno che il presente regolamento affronti alcune difficoltà incontrate dai progetti CLLD, al fine di renderne più agevole la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato. Ciò dovrebbe valere anche per i comuni che beneficiano direttamente o indirettamente di progetti CLLD che perseguono uno degli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588.

(36)

In conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (13), gli Stati membri possono introdurre esenzioni o riduzioni fiscali applicabili alla pesca nelle acque interne e alla piscicoltura. È quindi opportuno continuare a esentare tali misure dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato quando sussistano le condizioni previste da detta direttiva. Le esenzioni fiscali applicabili alla pesca nelle acque dell'UE introdotte dagli Stati membri in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva non sono imputabili allo Stato e non costituiscono quindi aiuti di Stato.

(37)

Alla luce dell'esperienza della Commissione in questo ambito, è auspicabile sottoporre a periodica revisione le norme in materia di aiuti di Stato. È pertanto opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento e stabilire disposizioni transitorie. In considerazione del fatto che le condizioni per la concessione di aiuti in virtù del presente regolamento sono strettamente legate alle condizioni stabilite per l'applicazione del regolamento (UE) 2021/1139 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, è opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del FEAMPA. Per garantire continuità e certezza del diritto durante una fase transitoria, è opportuno che il presente regolamento si applichi fino al 31 dicembre 2029.

(38)

Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso dovrebbero continuare a essere esentati per un periodo di sei mesi al fine di garantire continuità e certezza del diritto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi

a)

alle microimprese, piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

b)

ai comuni di cui agli articoli 54 e 55; e

c)

ai porti di pesca, ai luoghi di sbarco, alle sale per la vendita all'asta e ai ripari di cui all'articolo 29.

2.   Il presente regolamento si applica anche agli aiuti concessi a qualsiasi impresa attiva nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per uno dei seguenti fini e indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa che beneficia degli aiuti:

a)

ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali;

b)

ovviare ai danni causati da un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale;

c)

ovviare ai danni causati da animali protetti; e

d)

innovare il settore della pesca e dell'acquacoltura.

3.   Il presente regolamento non si applica:

a)

agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;

b)

agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla creazione e la gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

c)

agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;

d)

agli aiuti ad hoc a favore delle imprese di cui al paragrafo 5 del presente articolo;

e)

agli aiuti a favore di operazioni o spese

i)

che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio;

ii)

per l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;

iii)

per la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dall'articolo 20;

iv)

per il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;

v)

per l'arresto temporaneo e definitivo delle attività di pesca;

vi)

per la pesca sperimentale;

vii)

per il trasferimento della proprietà di un'impresa, salvo altrimenti disposto dall'articolo 20;

viii)

per aiuti al ripopolamento diretto, salvo nel caso del ripopolamento sperimentale;

ix)

per la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta;

x)

per meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento;

xi)

per investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuti, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP);

xii)

per investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto;

xiii)

per la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio;

f)

agli aiuti concessi a imprese che:

i)

hanno commesso un'infrazione grave a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (14) o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (15);

ii)

hanno partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento; o

iii)

hanno commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), se la domanda di sostegno è presentata a norma degli articoli da 32 a 39 del presente regolamento.

4.   Il presente regolamento non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti concessi:

a)

alle imprese che partecipano a progetti CLLD o che ne beneficiano;

b)

per compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione delle malattie animali;

c)

ai regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali; o

d)

nei casi seguenti, purché l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a seguito delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione:

i)

per ovviare ai danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali; o

ii)

per ovviare ai danni arrecati da animali protetti.

5.   Il presente regolamento non si applica ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno, fatta eccezione per uno dei seguenti regimi:

a)

regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da calamità naturali o da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali; o

b)

regimi di aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD e aiuti alle imprese che partecipano a progetti CLLD, o ne beneficiano, a norma degli articoli 54 e 55.

6.   Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:

a)

gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per l'impresa beneficiaria di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilita prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;

b)

gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per l'impresa beneficiaria di utilizzare prodotti o servizi nazionali; o

c)

gli aiuti che limitano la possibilità dell'impresa beneficiaria di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;

d)

la direttiva Habitat, la direttiva Uccelli, la direttiva sull'inquinamento provocato dalle navi e le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti.

7.   Il presente regolamento non si applica:

a)

agli aiuti di Stato previsti nei regimi di cui agli articoli 20, 21, 24, da 26 a 30, 33, 43, 46, 48, 50 e 52, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, a decorrere dal 1o luglio 2023;

b)

a eventuali modifiche dei regimi di cui alla lettera a), diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato.

La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a qualsiasi tipo di aiuto di cui alla lettera a) del presente paragrafo dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione notificato dallo Stato membro alla Commissione.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;

2)

«eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale»: condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che riducano di più del 30 % la produzione media calcolata sulla base di uno dei seguenti metodi:

a)

i tre anni precedenti;

b)

una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

3)

«aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;

4)

«intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

5)

«regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

6)

«biosicurezza»: misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie in, da o all'interno di: a) una popolazione animale o b) uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito, struttura o locale;

7)

«misure di controllo e di eradicazione»: misure relative alle malattie animali delle quali un'autorità competente ha formalmente riconosciuto un focolaio oppure alle specie esotiche invasive o agli organismi nocivi ai vegetali dei quali l'autorità competente ha formalmente riconosciuto la presenza;

8)

«data di concessione degli aiuti»: data in cui all'impresa beneficiaria è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

9)

«predazione»: evento predatorio ai danni di pesci catturati nelle reti o tenuti in stagni da parte di animali protetti quali foche, lontre marine e uccelli marini;

10)

«piano di valutazione»: documento relativo a uno o più regimi di aiuti che contiene almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, il metodo previsto per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione intermedia e della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolgerà la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo e le modalità per rendere pubblicamente disponibile la valutazione;

11)

«regimi fiscali subentrati a regimi precedenti»: regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;

12)

«pescatore»: qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro interessato;

13)

«prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

14)

«settore della pesca e dell'acquacoltura»: settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura;

15)

«capacità di pesca»: stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2017/1130 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

16)

«porto di pesca»: zona marittima o interna di terra e di acqua ufficialmente riconosciuta da uno Stato membro e costituita da infrastrutture e attrezzature tali da consentire, principalmente, l'ormeggio dei pescherecci, il carico e lo scarico delle loro catture, il magazzinaggio, l'assunzione in carico e la consegna di tali catture nonché l'imbarco e lo sbarco dei pescatori;

17)

«equivalente sovvenzione lordo»: importo dell'aiuto se fosse stato erogato all'impresa beneficiaria sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri;

18)

«aiuti individuali»: aiuti ad hoc e aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

19)

«pesca nelle acque interne»: attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi, compresi quelli per la pesca sul ghiaccio;

20)

«specie esotiche invasive»: specie esotiche invasive di rilevanza unionale e specie esotiche invasive di rilevanza nazionale quali definite all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) [«regolamento (UE) n. 1143/2014»];

21)

«calamità naturali»: terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale;

22)

«regioni ultraperiferiche»: regioni di cui all'articolo 349 TFUE;

23)

«animale protetto»: qualsiasi animale diverso dal pesce protetto dalla legislazione dell'Unione o nazionale;

24)

«anticipo rimborsabile»: prestito a favore di un progetto versato in una o più rate le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;

25)

«PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

26)

«piccola pesca costiera»: attività di pesca praticate da: a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (20); o b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi;

27)

«avvio dei lavori»: data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

28)

«servizi sovvenzionati»: forma di aiuto in cui l'aiuto è concesso indirettamente all'impresa beneficiaria finale in natura ed è versato al prestatore del servizio o dell'attività in questione;

29)

«impresa in difficoltà»: impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 (21) della Commissione;

2.   Oltre alle definizioni elencate al paragrafo 1, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1139 e all'articolo 5 del regolamento (UE) 1379/2013.

Articolo 3

Soglie di notifica

1.   Il presente regolamento non si applica agli aiuti individuali a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2,5 milioni di EUR, né qualora l'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto sia superiore a 1,25 milioni di EUR per impresa e per anno.

2.   Le soglie fissate al paragrafo 1 non possono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuto o dei progetti di aiuto.

Articolo 4

Condizioni per l'esenzione

1.   I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del presente regolamento.

2.   Le misure di aiuto sono esentate ai sensi del presente regolamento solo se prevedono esplicitamente che, durante il periodo di concessione dell'aiuto, i beneficiari rispettino le norme della politica comune della pesca e che, se nel corso di tale periodo risulti che il beneficiario non rispetta le norme, l'aiuto sia rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

Articolo 5

Trasparenza degli aiuti

1.   Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

2.   Sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuti:

a)

gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni, di contributi in conto interessi e di servizi sovvenzionati;

b)

gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;

c)

gli aiuti concessi sotto forma di garanzie:

i)

se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; o

ii)

se, prima dell'attuazione della misura, il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento;

d)

gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;

e)

gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione.

3.   Ai fini del presente regolamento non sono considerati trasparenti le seguenti categorie di aiuti:

a)

gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;

b)

gli aiuti sotto forma di misure per il finanziamento del rischio.

Articolo 6

Effetto di incentivazione

1.   Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

2.   Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, l'impresa beneficiaria ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

a)

nome e dimensioni dell'impresa;

b)

descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;

c)

ubicazione del progetto o dell'attività;

d)

elenco dei costi ammissibili; e

e)

tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto o l'attività.

3.   Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a far sì che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dall'impresa beneficiaria dimostri che l'aiuto porterà a uno o più dei seguenti risultati:

a)

un aumento significativo, per effetto degli aiuti, della portata del progetto o dell'attività;

b)

un aumento significativo, per effetto degli aiuti, dell'importo totale speso dall'impresa beneficiaria per il progetto o l'attività;

c)

un aumento significativo dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati;

d)

nel caso di aiuti ad hoc, che il progetto o l'attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata o non sarebbero stati sufficientemente redditizi per l'impresa beneficiaria nella zona interessata in mancanza di aiuti.

4.   Si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e

b)

la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati. Questa condizione non si applica nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi fiscali precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, per le seguenti categorie di aiuti non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:

a)

aiuti destinati a compensare i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizoozie, se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42, 49, 51 e 53;

b)

aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42, 49, 51 e 53;

c)

aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

d)

aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti, se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42, 49, 51 e 53;

e)

aiuti sotto forma di esenzioni o riduzioni fiscali adottati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 56 del presente regolamento;

f)

aiuti alle PMI che partecipano a progetti CLLD o beneficiano di tali progetti, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 54 e 55;

g)

aiuti per le misure di commercializzazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto vii), se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'articolo 45;

h)

aiuti a favore dei partenariati tra ricercatori scientifici e pescatori, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'articolo 17;

i)

aiuti per la promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'articolo 18.

Articolo 7

Intensità di aiuto e costi ammissibili

1.   Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale.

2.   Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

3.   Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore alla data della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto.

4.   Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle varie date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva.

5.   Dagli aiuti concessi per ovviare ai danni o alle perdite di reddito sono detratti gli eventuali costi non direttamente sostenuti a causa dell'evento.

6.   Quando un aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali senza superare l'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.

7.   I costi ammissibili sono conformi ai requisiti di cui agli articoli da 53 a 57 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).

Articolo 8

Cumulo

1.   Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 3 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa, indipendentemente dal fatto che l'aiuto sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o dell'Unione.

2.   Gli aiuti esentati dal presente regolamento possono essere cumulati con uno dei seguenti aiuti:

a)

con altri aiuti, purché tali misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,

b)

con altri aiuti in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

3.   Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli di cui al capo III.

Articolo 9

Pubblicazione e informazioni

1.   Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione delle informazioni seguenti sulla piattaforma Transparency Award Module della Commissione o in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale:

a)

le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o un link che dia accesso a tali informazioni;

b)

il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 o un link che dia accesso a tale testo;

c)

le informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 10 000 EUR.

Le informazioni di cui alle lettere a), b) e c), sono pubblicate in conformità con l'allegato III.

2.   Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali, le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):

a)

0,01-0,2;

b)

0,2-0,4;

c)

0,4-0,6;

d)

0,6-0,8;

e)

0,8-1.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, secondo quanto indicato nell'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

4.   Ogni regime di aiuti e ogni aiuto individuale contengono un riferimento esplicito al presente regolamento, che ne menziona il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle pertinenti disposizioni specifiche del capo III relative a tali aiuti oppure, se del caso, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Il testo include le disposizioni di attuazione e le modifiche.

5.   Gli obblighi di pubblicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano agli aiuti concessi a progetti CLLD a norma degli articoli 54 e 55.

6.   La Commissione pubblica sul suo sito web:

a)

i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1;

b)

le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

CAPO II

Requisiti procedurali

Articolo 10

Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria

Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica a norma del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei suoi capi I, II e III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto prese dallo Stato membro interessato, altrimenti conformi alle condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Le misure da notificare possono essere limitate a quelle adottate a favore di determinati tipi di aiuto o di alcuni beneficiari o alle misure adottate da talune autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 11

Relazioni

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 (23) della Commissione, sull'applicazione del presente regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica.

2.   Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore.

3.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli aiuti concessi a progetti CLLD di cui agli articoli 54 e 55.

Articolo 12

Valutazione

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2023 i regimi di aiuti sono oggetto di una valutazione ex post se hanno una dotazione di aiuti di Stato o spese ammissibili contabilizzate superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno o a 750 milioni di EUR nel corso della loro durata complessiva, vale a dire la durata combinata del regime di aiuti e di eventuali regimi di aiuti precedenti caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili. Le valutazioni ex post sono richieste solo per i regimi di aiuto la cui durata complessiva supera i tre anni, a decorrere dal 1o gennaio 2023.

2.   L'obbligo della valutazione ex post non si applica ai regimi di aiuto che subentrano a regimi caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili che sono stati oggetto di valutazione, per i quali è stata redatta una relazione di valutazione finale conforme al piano di valutazione approvato dalla Commissione e che non hanno portato a conclusioni negative. Se la relazione di valutazione finale di un regime di aiuti non risulta conforme al piano di valutazione approvato, il regime in questione è sospeso con effetto immediato. I regimi che subentrano a tale regime di aiuti sospeso non beneficiano dell'esenzione per categoria.

3.   L'obiettivo della valutazione è quello di verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni da cui dipende la compatibilità del regime di aiuti, in particolare la necessità e l'efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici. Viene esaminata anche l'incidenza del regime sulla concorrenza e sugli scambi.

4.   Per i regimi di aiuto soggetti all'obbligo di valutazione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione un progetto di piano di valutazione nel modo seguente:

a)

entro i 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regime di aiuti, se la dotazione del regime di aiuti supera 150 milioni di EUR in un dato anno o 750 milioni di EUR considerando tutta la sua durata;

b)

entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione del regime di aiuti portandola a un livello superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o 750 milioni di EUR considerando tutta la durata del regime di aiuti;

c)

entro i 30 giorni lavorativi successivi all'iscrizione a bilancio di spese a titolo del regime di aiuti superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno.

5.   Il progetto di piano di valutazione è conforme ai principi metodologici comuni redatti dalla Commissione (24). Gli Stati membri pubblicano il piano di valutazione approvato dalla Commissione.

6.   La valutazione ex post è effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l'aiuto, sulla base del piano di valutazione. Ogni valutazione comprende almeno una relazione di valutazione intermedia e una relazione di valutazione finale, che sono entrambe pubblicate dagli Stati membri.

7.   La relazione di valutazione finale è presentata alla Commissione al più tardi nove mesi prima della scadenza del regime di aiuti esentato, periodo che può essere ridotto per i regimi di aiuti rispetto ai quali l'obbligo di valutazione scatta negli ultimi due anni di attuazione del regime. La portata e le modalità precise di ciascuna valutazione sono definite nella decisione della Commissione che approva il piano di valutazione. La notifica di eventuali successive misure di aiuto che presentino un obiettivo analogo contiene la descrizione di come si sia tenuto conto dei risultati della valutazione.

Articolo 13

Controllo

Gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per 10 anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

CAPO III

Disposizioni specifiche per diverse categorie di aiuti

Sezione 1

Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche

Articolo 14

Condizioni generali

Gli aiuti di cui alla presente sezione rispettano tutte le condizioni generali seguenti:

a)

un peschereccio dell'Unione cui è stato concesso un aiuto non può essere trasferito né reimmatricolato al di fuori dell'Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale per l'operazione che ha beneficiato dell'aiuto. Se un peschereccio è trasferito o reimmatricolato entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all'operazione sono recuperate dallo Stato membro in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui alla prima frase della presente lettera non è stata soddisfatta;

b)

salvo espresse disposizioni contrarie indicate nella presente sezione, i costi operativi non sono ammissibili.

Articolo 15

Aiuti all'innovazione del settore della pesca

1.   Gli aiuti all'innovazione del settore della pesca che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché gli aiuti siano destinati a sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, e sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati, compreso a livello della trasformazione e della commercializzazione.

2.   I servizi sovvenzionati finanziati dagli aiuti sono svolti da un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione o in collaborazione con esso. Tale organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati. Gli aiuti sono erogati direttamente all'organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza.

3.   I risultati delle operazioni che ricevono sostegno devono essere adeguatamente pubblicizzati dallo Stato membro.

4.   Possono essere ammissibili i seguenti costi:

a)

spese di personale dirette relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b)

costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per gli interventi; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per gli interventi, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata degli interventi, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c)

costi relativi a immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per gli interventi e alle seguenti condizioni:

i)

per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata degli interventi, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

ii)

per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d)

costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'intervento; o

e)

spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'intervento.

5.   L'importo degli aiuti di cui al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 16

Aiuti per servizi di consulenza

1.   Gli aiuti per servizi di consulenza che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti migliorino le prestazioni complessive e la competitività delle imprese nonché promuovano la pesca sostenibile;

b)

gli aiuti siano accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti; e

c)

i servizi di consulenza consistano in uno dei seguenti servizi:

i)

studi di fattibilità e servizi di consulenza intesi a valutare la fattibilità di misure potenzialmente ammissibili al sostegno a norma del titolo II, capo II, del regolamento (UE) 2021/1139.

ii)

prestazioni di consulenza professionale sulla sostenibilità ambientale, con particolare riguardo alla limitazione e, ove possibile, all'eliminazione dell'impatto negativo delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, costieri, terrestri e di acqua dolce;

iii)

prestazioni di consulenza professionale sulle strategie aziendali e di mercato.

2.   Gli studi di fattibilità, i servizi di consulenza e la consulenza di cui al paragrafo 1, lettera b), sono forniti da organismi scientifici, accademici, professionali o tecnici o da entità che prestano consulenza economica provvisti delle competenze richieste ai sensi del diritto nazionale.

3.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta.

4.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 17

Aiuti a favore dei partenariati tra ricercatori scientifici e pescatori

1.   Gli aiuti a favore dei partenariati tra ricercatori scientifici e pescatori che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti siano destinati a promuovere il trasferimento di conoscenze tra esperti scientifici e pescatori;

b)

gli aiuti sostengano:

i)

la creazione di reti, accordi di partenariato o associazioni tra uno o più organismi scientifici indipendenti e pescatori o una o più organizzazioni di pescatori, ai quali possono partecipare organismi tecnici;

ii)

le attività svolte nell'ambito delle reti, degli accordi di partenariato o delle associazioni di cui al punto i). Tali attività possono includere attività di raccolta e gestione dei dati, studi, progetti pilota, diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca, seminari e buone pratiche.

2.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta.

3.   Gli aiuti possono coprire i seguenti costi ammissibili sostenuti direttamente a seguito del progetto sovvenzionato:

a)

costi salariali diretti;

b)

spese di iscrizione;

c)

spese di viaggio;

d)

spese per le pubblicazioni;

e)

servizi di raccolta dei dati acquistati, studi, progetti pilota;

f)

affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;

g)

spese per la diffusione di conoscenze scientifiche e dati fattuali.

4.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 18

Aiuti per la promozione del capitale umano e del dialogo sociale

1.   Gli aiuti per la promozione del capitale umano e del dialogo sociale che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché siano a sostegno di quanto segue:

a)

la formazione professionale, l'apprendimento permanente, progetti comuni, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l'igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l'innovazione e l'imprenditoria;

b)

i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne, il ruolo delle donne nelle comunità di pescatori e i gruppi sottorappresentati presenti nel settore della pesca costiera artigianale o della pesca a piedi; o

c)

il dialogo sociale a livello dell'Unione, nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori, le parti sociali e altri portatori di interessi.

2.   Il sostegno per le attività di cui al paragrafo 1 può altresì essere concesso ai coniugi di pescatori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di pescatori autonomi, non salariati né soci, che partecipino abitualmente e nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale all'attività del pescatore autonomo, svolgendo compiti identici o complementari.

3.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili, eccetto nel caso della formazione professionale sulla navigazione e sulla sicurezza alla quale si applica un'aliquota massima di intensità di aiuto del 100 %. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 19

Aiuti per la diversificazione e le nuove forme di reddito

1.   Gli aiuti per la diversificazione e le nuove forme di reddito che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti siano destinati a sostenere investimenti che contribuiscono alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca;

b)

gli aiuti siano a favore di pescatori che:

i)

presentano un piano aziendale per lo sviluppo delle loro nuove attività; e

ii)

possiedono competenze professionali adeguate o le acquisiscono tramite operazioni finanziate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a).

2.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono concessi solo se le attività complementari sono correlate all'attività principale della pesca del pescatore.

3.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera il 50 % del bilancio previsto nel piano aziendale per ciascuna operazione né l'importo massimo di 75 000 EUR per ciascuna impresa beneficiaria.

Articolo 20

Aiuti al primo acquisto di un peschereccio

1.   Gli aiuti al primo acquisto di un peschereccio o al primo acquisto di una proprietà parziale che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti contribuiscano a rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale e l'impresa beneficiaria abbia fornito informazioni verificabili e un piano aziendale che lo attesti; e

b)

gli aiuti sostengano il primo acquisto di un peschereccio da parte di una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda di aiuto, che abbia lavorato come pescatore per almeno cinque anni o che abbia acquisito qualifiche adeguate.

2.   Gli aiuti ai sensi del paragrafo 1 possono essere erogati anche a soggetti giuridici interamente di proprietà di una o più persone fisiche ciascuna delle quali deve soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1.

3.   Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere erogati per il primo acquisto congiunto di un peschereccio da parte di più persone fisiche che soddisfano ciascuna le condizioni di cui al paragrafo 1.

4.   Il sostegno a norma del presente articolo può essere erogato anche per il primo acquisto della proprietà parziale di un peschereccio da parte di una persona fisica che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 e che si ritiene detenga diritti di controllo su tale peschereccio in quanto possiede almeno il 33 % del peschereccio o delle quote del peschereccio o da un soggetto giuridico che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2 e che sia considerato titolare di diritti di controllo su tale peschereccio in quanto possiede almeno il 33 % del peschereccio o delle quote del peschereccio.

5.   Gli aiuti sono concessi soltanto a un peschereccio che soddisfa tutti i seguenti requisiti:

a)

appartiene a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;

b)

è attrezzato per le attività di pesca;

c)

ha una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri;

d)

è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i tre anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto nel caso dei piccoli pescherecci costieri e per almeno cinque anni civili nel caso di un altro tipo di peschereccio; e

e)

è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per al massimo i 30 anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto.

6.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 40 % dei costi ammissibili e non è in alcun caso superiore a 75 000 EUR per pescatore e per peschereccio.

Articolo 21

Aiuti per la promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori

1.   Gli aiuti per la promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti siano concessi solo per investimenti a bordo o in singole attrezzature e tali investimenti vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto nazionale o dell'Unione; e

b)

gli aiuti non siano a favore di operazioni che aumentano la stazza lorda di un peschereccio.

2.   Per le operazioni che sono destinate a migliorare la sicurezza per i pescatori, sono ammissibili al sostegno l'acquisto e, se del caso, l'installazione dei seguenti elementi:

a)

zattere di salvataggio;

b)

sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;

c)

localizzatori personali satellitari quali radioboe di localizzazione di sinistri, eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;

d)

dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;

e)

segnali di soccorso;

f)

dispositivi lanciasagole;

g)

sistemi di recupero dell'uomo in mare;

h)

apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiamma, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori;

i)

porte tagliafuoco;

j)

valvole d'intercettazione del carburante;

k)

rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;

l)

pompe e allarmi di sentina;

m)

apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite;

n)

porte e boccaporti stagni;

o)

protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgirete;

p)

corridoi e scale di accesso;

q)

illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;

r)

sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;

s)

videocamere e schermi di sicurezza;

t)

attrezzature ed elementi necessari a migliorare la sicurezza sul ponte.

3.   Ai fini delle operazioni o della fornitura di attrezzature volte a migliorare le condizioni igieniche per i pescatori, sono ammissibili al sostegno l'acquisto e, se del caso, l'installazione dei seguenti elementi:

a)

acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;

b)

acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti;

c)

prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;

d)

dotazione di guide e manuali per migliorare la salute;

e)

campagne d'informazione per migliorare la salute.

4.   Ai fini delle operazioni o della fornitura di attrezzature volte a migliorare le condizioni igieniche per i pescatori, sono ammissibili al sostegno l'acquisto e, se del caso, l'installazione dei seguenti elementi:

a)

servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;

b)

impianti di cucina e cambuse;

c)

depuratori per la produzione di acqua potabile;

d)

apparecchiature o sistemi di ventilazione, pulizia o disinfezione per mantenere a bordo condizioni sanitarie adeguate;

e)

guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.

5.   Ai fini delle operazioni o della fornitura di attrezzature volte a migliorare le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, sono ammissibili al sostegno l'acquisto e, se del caso, l'installazione dei seguenti elementi:

a)

parapetti e ringhiere del ponte;

b)

strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine al fine di garantire il riparo da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

c)

elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio;

d)

attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli;

e)

vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;

f)

dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;

g)

abiti da lavoro ed equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi o equipaggiamento protettivo anticaduta;

h)

segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;

i)

analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;

j)

guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo;

k)

veicoli collettivi per il trasporto dalle zone destinate alla molluschicoltura ai luoghi di prima vendita;

l)

strutture a terra per i pescatori dediti alla pesca a piedi destinate a migliorare le condizioni di lavoro, come spogliatoi, bagni e altri servizi igienici, in particolare quelle che incoraggiano e promuovono l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro.

6.   Gli aiuti sono concessi ai pescatori, compreso se del caso i pescatori dediti alla pesca a piedi, o ai proprietari di pescherecci.

7.   Se l'operazione consiste in un investimento a bordo, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. Se l'operazione consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

8.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 22

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione

1.   Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti siano destinati a contribuire ai premi assicurativi o ai fondi di mutualizzazione o paghino compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche causate dal comportamento di animali protetti, crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, emergenze ambientali o costi di salvataggio di pescatori o di pescherecci in caso di incidenti in mare durante le loro attività di pesca;

b)

la combinazione della compensazione finanziaria versata dai fondi di mutualizzazione ai sensi del presente articolo con altri strumenti nazionali o dell'Unione o regimi assicurativi non porti a sovracompensazioni superiori alla perdita economica subita;

c)

l'assicurazione non richieda né specifichi il tipo o la quantità di produzione futura e l'aiuto non sia limitato alle assicurazioni fornite da una specifica compagnia di assicurazione o gruppo di compagnie. e

d)

il fondo di mutualizzazione sia riconosciuto dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'ordinamento nazionale.

2.   Ai fini del presente articolo:

a)

le crisi sanitarie pubbliche, gli eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, le emergenze ambientali o gli incidenti in mare di cui al paragrafo 1, lettera a), sono quelli formalmente riconosciuti come avvenuti dall'autorità competente dello Stato membro;

b)

«fondo di mutualizzazione» indica un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio diritto nazionale, che consente ai pescatori aderenti di assicurarsi e mediante il quale questi ultimi ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dagli eventi elencati nel paragrafo 1, lettera a). Il fondo di mutualizzazione pratica una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita e applica norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.

3.   L'intensità massima di aiuto è limitata:

a)

al 50 % degli importi versati dal fondo di mutualizzazione ai pescatori a titolo di compensazione finanziaria;

b)

al 100 % dei costi amministrativi di costituzione dei fondi di mutualizzazione;

c)

al 70 % dei costi del premio assicurativo;

d)

al 50 % della capitalizzazione iniziale del fondo.

4.   I contributi di cui al paragrafo 1, lettera a), sono concessi solo per coprire le perdite causate da crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, emergenze ambientali o incidenti in mare.

Articolo 23

Aiuti a favore dei sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca

1.   Gli aiuti a favore dei sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti siano destinati a sostenere la progettazione, lo sviluppo, il monitoraggio, la valutazione e la gestione dei sistemi per l'assegnazione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, in conformità con l'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di adattare le attività di pesca alle possibilità di pesca; e

b)

gli aiuti siano concessi a persone fisiche o giuridiche oppure organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro, comprese le organizzazioni di produttori riconosciute che partecipano alla gestione collettiva dei sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca.

2.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta.

3.   I costi possono includere unicamente i seguenti costi ammissibili:

a)

costi salariali diretti;

b)

acquisto o leasing di attività materiali o immateriali fino al valore di mercato dell'attività;

c)

spese per le pubblicazioni; o

d)

acquisto di servizi o studi di progettazione e sviluppo.

4.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 24

Aiuti volti a limitare l'impatto della pesca sull'ambiente e ad adeguare la pesca alla protezione delle specie

1.   Gli aiuti volti a limitare l'impatto della pesca sull'ambiente e ad adeguare la pesca alla protezione delle specie che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché gli aiuti siano destinati a ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire l'eliminazione graduale dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

2.   Gli aiuti sostengono:

a)

investimenti in attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;

b)

investimenti a bordo o in attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

c)

investimenti in attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo marino; o

d)

investimenti in attrezzature che proteggono gli attrezzi da pesca e le catture da mammiferi e uccelli protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (25) o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca e che siano adottate tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori.

3.   Gli aiuti sono concessi una sola volta nel corso del periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029 per lo stesso tipo di attrezzatura, sullo stesso tipo di peschereccio dell'Unione.

4.   Gli aiuti sono concessi esclusivamente qualora possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 2 del presente articolo presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore dimostrabile sull'ecosistema e sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell'Unione o del pertinente diritto nazionale adottato nel contesto della regionalizzazione di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013.

5.   Gli aiuti sono concessi a

a)

proprietari di pescherecci dell'Unione le cui navi sono registrate come in attività e che hanno svolto un'attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto;

b)

pescatori che possiedono le attrezzature da sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione per almeno 60 giorni nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto;

c)

organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro.

6.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 25

Aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine

1.   Gli aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti siano destinati a contribuire alla graduale eliminazione dei rigetti e delle catture accessorie, a facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive in conformità con l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 nonché a ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino e sugli animali protetti;

b)

gli aiuti siano a favore di operazioni volte a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano l'impatto delle attività di pesca sull'ambiente, comprese tecniche di cattura più efficaci e maggiore selettività degli attrezzi da pesca, o che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive e la coesistenza con gli animali protetti;

c)

le operazioni sostenute siano svolte da un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro che ne convalidi i risultati o in collaborazione con detto organismo; e

d)

i risultati delle operazioni sostenute siano adeguatamente pubblicizzati dallo Stato membro.

2.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizi sovvenzionati.

3.   I pescherecci coinvolti nei progetti finanziati a norma del presente articolo non superano il 5 % dei pescherecci della flotta nazionale o il 5 % della stazza lorda nazionale, calcolata al momento dell'adozione dello strumento di sostegno.

4.   Possono essere ammissibili solo i seguenti costi:

a)

spese di personale dirette relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b)

costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c)

costi relativi a immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e alle seguenti condizioni:

i)

per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

ii)

per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili solo i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d)

costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; o

e)

spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

5.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 26

Aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi nell'ambito di attività di pesca sostenibili

1.   Gli aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi nell'ambito di attività di pesca sostenibili che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso.

2.   Gli aiuti di cui al presente articolo sostengono le operazioni seguenti:

a)

la raccolta, da parte dei pescatori, di rifiuti dal mare, quale la raccolta passiva di attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini; sono ammissibili al sostegno solo le azioni seguenti:

i)

rimozione dal mare degli attrezzi da pesca perduti, in particolare per la lotta contro la pesca fantasma;

ii)

acquisto e, se del caso, l'installazione a bordo di sistemi di raccolta e stoccaggio dei rifiuti;

iii)

predisposizione di programmi di raccolta dei rifiuti per i pescatori partecipanti, compresi incentivi finanziari;

iv)

acquisto e, se del caso, l'installazione nei porti di pesca di sistemi di stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti;

v)

campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione per incoraggiare i pescatori e altri portatori di interessi a partecipare ai progetti di rimozione degli attrezzi da pesca perduti; o

vi)

formazione dei pescatori e degli agenti portuali.

b)

la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro preparazione e valutazione scientifiche; sono ammissibili al sostegno solo le azioni seguenti:

i)

acquisto e, se del caso, installazione di elementi di protezione delle zone marine dalla pesca a strascico;

ii)

acquisto e, se del caso, installazione di elementi di ripristino degli ecosistemi marini degradati; o

iii)

costi relativi a lavori preliminari quali prospezione, studi scientifici o valutazioni.

L'acquisto di una nave da sommergere e utilizzare come barriera artificiale non è ammissibile;

c)

il contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine attraverso l'installazione degli elementi seguenti o l'adozione dei progetti e azioni seguenti:

i)

ami circolari;

ii)

dispositivi acustici di dissuasione;

iii)

sistemi di esclusione delle tartarughe (Turtle Excluder Device, TED);

iv)

cavi dotati di bandierine;

v)

altri sistemi o dispositivi di provata efficacia nella prevenzione delle catture accidentali di animali protetti;

vi)

formazione dei pescatori in materia di migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine;

vii)

progetti incentrati sugli habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi;

viii)

progetti incentrati su aree rilevanti per la riproduzione dei pesci, quali le zone umide costiere; o

ix)

sostituzione degli attrezzi da pesca esistenti con attrezzi da pesca a impatto ridotto, costi relativi a nasse e trappole, jigging e pesca con lenza a mano;

d)

la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili, comprese la loro preparazione scientifica e valutazione. Sono ammissibili al sostegno i costi relativi alle azioni seguenti:

i)

programmi di prova delle tecniche innovative di monitoraggio, in particolare:

sistemi di controllo elettronico a distanza, come telecamere a circuito chiuso (CCTV) o sistemi di controllo video, per il monitoraggio e la registrazione delle catture accidentali di animali protetti;

registrazione di dati oceanografici quali temperatura, salinità, plancton, proliferazione di alghe o torbidità;

mappatura delle specie alloctone invasive;

azioni, anche sotto forma di studi, di prevenzione e controllo dell'espansione delle specie alloctone invasive;

ii)

incentivi finanziari per l'installazione a bordo di dispositivi di registrazione automatica per il monitoraggio e la registrazione di dati oceanografici quali temperatura, salinità, plancton, proliferazione di alghe o torbidità;

iii)

misure di riduzione dell'inquinamento fisico e chimico;

iv)

misure di riduzione di altre pressioni fisiche, tra cui il rumore sottomarino antropogenico, che incidono negativamente sulla biodiversità;

v)

misure di conservazione di carattere positivo finalizzate alla protezione e alla conservazione della flora e della fauna, compresi la reintroduzione o il ripopolamento con specie autoctone, in applicazione dei principi dell'infrastruttura verde di cui alla comunicazione della Commissione in materia (27); o

vi)

misure di prevenzione, controllo o eliminazione delle specie alloctone invasive.

3.   Il sostegno di cui al paragrafo 2, lettera d), è subordinato al riconoscimento formale di tali regimi o misure da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri devono altresì garantire che non si verifichi alcuna sovracompensazione per effetto di un cumulo di regimi dell'Unione, nazionali e privati.

4.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 27

Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici

1.   Gli aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, ad eccezione degli aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento dei motori, che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3.

2.   Gli aiuti concessi a norma del presente articolo possono sostenere solo le seguenti misure:

a)

investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì ammissibili gli investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;

b)

audit e regimi di efficienza energetica; o

c)

studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci.

3.   Gli aiuti a norma del paragrafo 2 sono concessi esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non sono concessi più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029 relativamente a uno stesso peschereccio.

4.   I costi ammissibili sono i costi aggiuntivi diretti sostenuti per le operazioni in questione. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), i costi ammissibili:

i)

relativi a misure destinate a migliorare l'idrodinamica dello scafo dell'imbarcazione possono riguardare solo:

investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;

impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito;

sistemi di governo dell'imbarcazione, quali strumenti di controllo dei sistemi di governo e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine; o

prove in vasca per migliorare l'idrodinamica;

ii)

relativi a misure destinate al miglioramento del sistema di propulsione dell'imbarcazione possono includere solo i costi relativi all'acquisto e, se del caso, all'installazione degli elementi seguenti:

eliche a efficienza energetica, assi compresi;

catalizzatori;

generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale;

elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari;

eliche di prua;

econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio; o

investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione;

iii)

relativi a investimenti in attrezzi da pesca e in altre attrezzature possono includere solo i costi relativi alle seguenti misure:

sostituzione degli attrezzi da traino con attrezzi alternativi;

modifiche degli attrezzi da traino; o

investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino;

iv)

relativi a investimenti destinati alla riduzione dell'energia termica o elettrica possono includere solo:

investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi; o

investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo.

Non sono ammissibili all'aiuto ai sensi del paragrafo 2, lettera a) i costi della manutenzione di base dello scafo.

5.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 28

Aiuti intesi a promuovere il valore aggiunto, la qualità dei prodotti e l'utilizzo delle catture indesiderate

1.   Gli aiuti intesi a promuovere il valore aggiunto, la qualità dei prodotti e l'utilizzo delle catture indesiderate che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti siano destinati a migliorare il valore aggiunto o la qualità del pesce catturato;

b)

gli aiuti coprano solo i costi ammissibili seguenti:

i)

gli investimenti che valorizzano i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture; o

ii)

gli investimenti innovativi a bordo che migliorano la qualità dei prodotti della pesca.

2.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono vincolati all'uso di attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate e sono concessi unicamente a proprietari di pescherecci dell'Unione che hanno svolto un'attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto.

3.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 29

Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca

1.   Gli aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti siano destinati a migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro;

b)

gli aiuti coprano i seguenti costi di investimento ammissibili che:

i)

migliorano le infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all'asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca, ivi compresi gli investimenti effettuati in adeguate strutture di raccolta per gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare;

ii)

facilitano l'osservanza dell'obbligo di sbarcare tutte le catture ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013 o di aggiungere la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato; o

iii)

migliorano la sicurezza dei pescatori attraverso la costruzione o l'ammodernamento di piccoli ripari di pesca.

2.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 30

Aiuti per la pesca nelle acque interne e per la fauna e la flora nelle acque interne

1.   Gli aiuti per la pesca nelle acque interne e per la fauna e la flora nelle acque interne che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché l'aiuto sia destinato a:

a)

ridurre l'impatto della pesca nelle acque interne sull'ambiente;

b)

aumentare l'efficienza energetica;

c)

aumentare il valore o la qualità del pesce sbarcato; o

d)

migliorare la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro, il capitale umano e la formazione.

2.   Gli aiuti di cui al presente articolo possono sostenere unicamente i seguenti costi ammissibili:

a)

investimenti nella promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale di cui all'articolo 18 e alle condizioni previste in detto articolo;

b)

gli investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature di cui all'articolo 21 e alle condizioni previste in tale articolo;

c)

gli investimenti nelle attrezzature di cui all'articolo 24 e alle condizioni previste in tale articolo;

d)

gli investimenti nel miglioramento dell'efficienza energetica e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici di cui all'articolo 27 e alle condizioni previste in tale articolo;

e)

gli investimenti nel potenziamento del valore aggiunto o della qualità del pesce catturato ai sensi dell'articolo 28 e alle condizioni stabilite in tale articolo;

f)

gli investimenti destinati ai porti di pesca, ai ripari e ai siti di sbarco di cui all'articolo 29 e alle condizioni previste in tale articolo; o

g)

investimenti in reti e altri attrezzi da pesca soggetti a un aumento dell'usura a causa dei danni causati da animali diversi dai pesci, comprese le specie invasive, e nelle relative attrezzature.

3.   Gli aiuti possono sostenere l'innovazione a norma dell'articolo 15, i servizi di consulenza a norma dell'articolo 16 e i partenariati tra ricercatori scientifici e pescatori a norma dell'articolo 17.

4.   Al fine di promuovere la diversificazione delle attività dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne, gli aiuti possono sostenere la diversificazione tramite il passaggio da attività di pesca nelle acque interne ad attività complementari alle condizioni previste all'articolo 19.

5.   Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo:

a)

i riferimenti a pescherecci di cui agli articoli 21, 24, 27 e 28 devono essere intesi come riferimenti a pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne;

b)

i riferimenti all'ambiente marino di cui all'articolo 24 si intendono come riferimenti all'ambiente in cui opera il peschereccio dedito alla pesca nelle acque interne.

c)

le condizioni di cui agli articoli 21, 24 e 27 che sono specifiche per i pescherecci operanti in zone marine non sono estese alla pesca nelle acque interne.

6.   Al fine di proteggere e di sviluppare la fauna e la flora acquatiche, gli aiuti possono sostenere unicamente:

a)

la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti NATURA 2000 interessati da attività di pesca nonché il recupero delle acque interne conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28), comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie, fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento, e, se del caso, con la partecipazione dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne;

b)

la costruzione, l'ammodernamento o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora acquatiche, compresi preparazione, monitoraggio e valutazione scientifici.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci che ricevono un sostegno a norma del presente articolo continuino a operare esclusivamente nelle acque interne.

8.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili, eccetto nel caso della misura di cui al paragrafo 2, lettera g), alla quale si applica un'intensità di aiuto del 40 %. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Sezione 2

Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile

Articolo 31

Condizioni generali

1.   Gli aiuti concessi a norma della presente sezione rispettano le condizioni generali seguenti:

a)

salvo ove espressamente disposto nel presente regolamento, il sostegno è limitato alle imprese dell'acquacoltura;

b)

qualora le operazioni consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei futuri requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese;

c)

gli aiuti non sono concessi per l'allevamento di organismi geneticamente modificati;

d)

gli aiuti non sono concessi per le operazioni di acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, sulla base di una valutazione dell'impatto ambientale, che l'operazione produrrebbe un significativo impatto ambientale negativo che non può essere adeguatamente mitigato.

2.   Gli aiuti ai sensi della presente sezione a favore di investimenti che mirano a sfruttare nuovi mercati sono concessi solo se l'impresa beneficiaria presenta una documentazione che dimostri l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto.

3.   Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (29), gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Articolo 32

Aiuti per l'innovazione nel settore dell'acquacoltura

1.   Gli aiuti per l'innovazione nel settore dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti stimolino l'innovazione nel settore dell'acquacoltura;

b)

gli aiuti siano destinati a:

i)

sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese dell'acquacoltura, che, in particolare, riducono l'impatto sull'ambiente, la dipendenza dalla farina di pesce e dall'olio di pesce, favoriscono un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitano l'applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili;

ii)

sviluppare o introdurre sul mercato nuove specie dell'acquacoltura con un potenziale di mercato, prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;

iii)

esplorare la fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi innovativi.

2.   I servizi sovvenzionati a norma del presente articolo sono svolti da organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro, che ne convalidano i risultati, o in collaborazione con essi.

3.   I risultati dei progetti che ricevono sostegno devono essere adeguatamente pubblicizzati dallo Stato membro.

4.   Possono essere ammissibili i seguenti costi:

a)

spese di personale dirette relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b)

costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

c)

costi relativi agli immobili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e alle seguenti condizioni:

i)

per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

ii)

per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d)

costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; o

e)

spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Ai fini della lettera b) se tali strumenti e attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

5.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 33

Aiuti agli investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell'acquacoltura

1.   Gli aiuti agli investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché sostengano:

a)

investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;

b)

la diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate;

c)

l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;

d)

miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;

e)

investimenti per la riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse;

f)

investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura;

g)

il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l'accumulo di quest'ultimo;

h)

la diversificazione del reddito delle imprese dell'acquacoltura tramite lo sviluppo di attività complementari;

i)

investimenti volti all'ottenimento di una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese dell'acquacoltura sull'utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;

j)

la promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l'allevamento dei prodotti dell'acquacoltura avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua; o

k)

l'aumento dell'efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese dell'acquacoltura verso fonti rinnovabili di energia.

2.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera h), sono concessi alle imprese dell'acquacoltura se le attività complementari rappresentano attività di acquacoltura chiave dell'impresa, compresi il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all'acquacoltura o le attività pedagogiche relative all'acquacoltura.

3.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere concessi per gli investimenti che aumentano la produzione e/o promuovono l'ammodernamento delle imprese dell'acquacoltura esistenti o per la costruzione di nuove capacità produttive a condizione che lo sviluppo sia coerente con il piano per lo sviluppo delle attività di acquacoltura di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

4.   Gli investimenti di cui al paragrafo 1, lettera e), comprendono quelli relativi all'uso di mangimi più sostenibili, alla riduzione e alla gestione del rilascio di nutrienti e degli effluenti, alla riduzione delle fuoriuscite, all'uso di sostanze chimiche e medicinali con un impatto minore sull'ambiente, all'adozione di un approccio circolare nella gestione dei rifiuti, allo smaltimento degli attrezzi da acquacoltura o all'uso di attrezzi da acquacoltura biodegradabili per evitare i rifiuti marini, alla gestione dei predatori e a quelli che contribuiscono in modo misurabile al ripristino della biodiversità o alla continuità ecologica.

5.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto. Per le operazioni che hanno un impatto positivo sull'ambiente, l'intensità massima di aiuto è pari all'80 %, a meno che non si applichi un'intensità di aiuto più elevata in relazione all'allegato IV.

Articolo 34

Aiuti per i servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese dell'acquacoltura

1.   Gli aiuti per i servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti migliorino le prestazioni complessive e la competitività delle imprese dell'acquacoltura;

b)

gli aiuti riducano l'impatto ambientale negativo delle imprese dell'acquacoltura; e

c)

gli aiuti favoriscano l'acquisto di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, ambientale o economica.

Ai fini della lettera c) gli aiuti sono concessi esclusivamente a PMI oppure organizzazioni del settore dell'acquacoltura, comprese organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori che operano nel settore dell'acquacoltura.

2.   I servizi di consulenza di cui al paragrafo 1, lettera c), riguardano:

a)

le esigenze di gestione volte a rendere l'acquacoltura conforme al diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione ambientale, nonché le esigenze della pianificazione dello spazio marittimo;

b)

la valutazione dell'impatto ambientale di cui alla direttiva 2011/92/UE e alla direttiva 92/43/CEE;

c)

le esigenze di gestione volte a rendere l'acquacoltura conforme al diritto nazionale e dell'Unione in materia di salute e benessere degli animali acquatici o di salute pubblica;

d)

le norme basate sulla normativa dell'Unione e nazionale;

e)

le strategie aziendali e di mercato; o

f)

studi di fattibilità e servizi di consulenza intesi a valutare la fattibilità di misure potenzialmente ammissibili al sostegno a norma del titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2021/1139.

3.   I servizi di consulenza di cui al paragrafo 1 sono prestati da organismi scientifici o tecnici, nonché da entità che forniscono consulenza giuridica o economica provviste delle competenze richieste quali riconosciute da ciascuno Stato membro. Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta.

4.   Le imprese beneficiarie non ricevono aiuti più di una volta l'anno per ciascuna categoria di servizi di consulenza elencati al paragrafo 2.

5.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 35

Aiuti per la promozione del capitale umano e del collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura

1.   Gli aiuti per la promozione del capitale umano e del collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché sostengano:

a)

la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pratiche innovative, l'acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell'acquacoltura e la riduzione dell'impatto ambientale delle operazioni di acquacoltura;

b)

il miglioramento delle condizioni di lavoro e la promozione della sicurezza sul lavoro; e

c)

il collegamento in rete e lo scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese dell'acquacoltura o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici e tecnici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne.

2.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta.

3.   Gli aiuti possono coprire i seguenti costi ammissibili sostenuti direttamente a seguito del progetto sovvenzionato:

a)

costi salariali diretti;

b)

spese di iscrizione;

c)

spese di viaggio;

d)

spese per le pubblicazioni;

e)

servizi di raccolta dei dati acquistati, studi, progetti pilota;

f)

affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio; o

g)

spese per la diffusione di conoscenze scientifiche e dati fattuali.

4.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 36

Aiuti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura

1.   Gli aiuti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura nel settore dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti contribuiscano positivamente allo sviluppo di siti e infrastrutture di acquacoltura e riducano l'impatto ambientale delle operazioni;

b)

gli aiuti sostengano:

i)

l'identificazione e la mappatura delle zone più idonee per lo sviluppo dell'acquacoltura, tenendo conto, ove del caso, dei processi di pianificazione dello spazio, e l'identificazione e la mappatura delle zone in cui dovrebbero essere escluse attività di acquacoltura intensiva affinché si conservi il ruolo di tali zone nel funzionamento dell'ecosistema;

ii)

il miglioramento e lo sviluppo delle strutture di sostegno e delle infrastrutture necessarie per accrescere il potenziale dei siti di acquacoltura nonché ridurre l'impatto ambientale negativo dell'acquacoltura, compresi gli investimenti destinati ad azioni di ricomposizione fondiaria, fornitura di energia o gestione delle acque;

iii)

le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE o dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE al fine di prevenire gravi danni all'acquacoltura; o

iv)

le azioni adottate e attuate dalle autorità competenti a seguito del rilevamento di aumenti della mortalità o di malattie come previsto dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (30) e dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/689 (31).

Ai fini della lettera b), punto iv), gli aiuti sono concessi solo per l'adozione di piani d'azione per i molluschi volti alla protezione, al ripristino e alla gestione, compreso il sostegno ai produttori di molluschi per la conservazione dei banchi e dei bacini imbriferi naturali di molluschi.

2.   I costi ammissibili risultanti direttamente dal progetto possono essere i seguenti:

a)

i costi degli investimenti materiali e immateriali;

b)

i costi salariali diretti; o

c)

i costi della consulenza, della ricerca contrattuale e dei servizi di supporto forniti da consulenti esterni.

3.   Le imprese beneficiarie a norma del presente articolo sono esclusivamente le imprese alle quali lo Stato membro ha affidato i compiti di cui al paragrafo 1, lettera b).

4.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 37

Aiuti per la promozione di nuovi operatori che praticano l'acquacoltura sostenibile

1.   Gli aiuti per la promozione di nuovi operatori che praticano l'acquacoltura sostenibile e soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti promuovano l'imprenditorialità nel settore dell'acquacoltura; e

b)

gli aiuti sostengano la creazione di imprese di acquacoltura sostenibile da parte di nuovi imprenditori.

2.   Gli aiuti sono concessi agli imprenditori dell'acquacoltura che fanno il loro ingresso nel settore, a condizione che:

a)

possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate;

b)

creino per la prima volta PMI dell'acquacoltura mettendosi a capo di tale impresa; e

c)

presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività nel settore dell'acquacoltura.

3.   Al fine di acquisire competenze professionali adeguate, gli imprenditori dell'acquacoltura che fanno il loro ingresso nel settore possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

4.   I costi ammissibili risultanti direttamente dal progetto possono essere i seguenti:

a)

costi salariali;

b)

spese generali supplementari e altri costi, compresi i costi dei materiali e delle forniture;

c)

costi delle attrezzature; o

d)

costi per gli investimenti materiali e immateriali,

5.   L'importo degli aiuti di cui al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 38

Aiuti per la conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica

1.   Gli aiuti per la conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti promuovano lo sviluppo di un'acquacoltura biologica o efficiente sotto il profilo energetico;

b)

gli aiuti sostengano una delle seguenti attività:

i)

la conversione dei metodi di produzione convenzionali verso l'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 (32) e conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione (33);

ii)

la partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS) a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (34).

2.   Gli aiuti sono concessi esclusivamente in relazione alla conversione delle imprese beneficiarie che si impegnano ad aderire all'EMAS per almeno tre anni o a rispettare i requisiti della produzione biologica per almeno cinque anni. Negli impegni assunti a norma del presente paragrafo è prevista una clausola di revisione al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti requisiti, norme e condizioni obbligatorie di cui al presente articolo.

3.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di compensazione per un massimo di tre anni durante il periodo di conversione dell'impresa verso la produzione biologica o nel corso della preparazione per la partecipazione all'EMAS. Gli Stati membri calcolano la compensazione sulla base di uno dei dati seguenti:

a)

la perdita di reddito o i costi aggiuntivi sostenuti durante il periodo di transizione dalla produzione convenzionale a quella biologica per le operazioni ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera b), punto i);

b)

i costi aggiuntivi risultanti dalla presentazione di domande e dalla preparazione alla partecipazione all'EMAS nel caso di operazioni ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera b), punto ii).

4.   Se l'impresa beneficiaria non è in grado di rispettare gli impegni di cui al paragrafo 2 a causa di circostanze eccezionali ed esterne, l'importo dell'aiuto calcolato a norma del paragrafo 3 è dedotto e recuperato proporzionalmente sulla base della durata dell'impegno iniziale e del periodo in cui gli impegni non sono stati rispettati.

5.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 39

Aiuti per i servizi ambientali

1.   Gli aiuti alle imprese che operano nel settore dell'acquacoltura per la prestazione di servizi ambientali e che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti promuovano lo sviluppo di un settore dell'acquacoltura che presti servizi ambientali; e

b)

gli aiuti sostengano una delle seguenti misure:

i)

metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

ii)

costi direttamente associati alla partecipazione ad azioni di conservazione ex situ e di riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici o sotto la loro supervisione;

iii)

operazioni di acquacoltura che comprendano la conservazione e il miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura.

2.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente articolo assumono la forma di compensazione annuale. I costi ammissibili sono i costi aggiuntivi sostenuti e/o le perdite di reddito risultanti da esigenze di gestione nelle zone interessate connesse all'attuazione delle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i costi ammissibili sono i costi aggiuntivi diretti sostenuti per le operazioni in questione.

4.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), sono concessi unicamente alle imprese beneficiarie che si impegnano per un periodo minimo di cinque anni al rispetto di requisiti agroambientali che vadano oltre la semplice applicazione del diritto dell'Unione e nazionale. I benefici ambientali dell'operazione sono comprovati da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro, a meno che non siano stati riconosciuti in precedenza per quel tipo di operazione specifica.

5.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), sono concessi sotto forma di compensazione annuale. I costi ammissibili sono i costi aggiuntivi diretti sostenuti e/o le perdite di reddito.

6.   I risultati delle operazioni alle quali sono concessi aiuti a norma del presente articolo devono essere adeguatamente pubblicizzati dallo Stato membro.

7.   Per gli impegni assunti a norma del presente articolo è prevista una clausola di revisione al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti requisiti, norme e condizioni obbligatorie di cui al presente articolo.

8.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 40

Aiuti per le misure sanitarie

1.   Gli aiuti per le misure sanitarie che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché sostengano un regime di compensazione che compensa i molluschicultori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento, quando tale sospensione si verifica esclusivamente per motivi di salute pubblica.

2.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1 possono essere concessi solo quando la chiusura della zona classificata di produzione o di stabulazione, a norma dell'articolo 62 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (35), è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine superiori ai limiti di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), e purché:

a)

la contaminazione si protragga per più di quattro mesi consecutivi; o

b)

la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 25 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui la raccolta è stata sospesa.

Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri possono prevedere norme specifiche di calcolo nel caso delle imprese con meno di tre anni di attività.

3.   La compensazione può essere concessa per un massimo di 12 mesi nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. In casi debitamente giustificati, può essere prorogata una sola volta di altri 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi.

4.   I costi ammissibili sono i costi aggiuntivi diretti sostenuti e/o le perdite di reddito per le misure in questione. Dalla compensazione calcolata vengono detratti tutti i costi non direttamente sostenuti a causa dell'evento che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.

5.   Gli aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 41

Aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali

1.   Gli aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali nelle imprese dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti siano destinati a promuovere la salute e il benessere degli animali nelle imprese dell'acquacoltura, tra l'altro in termini di prevenzione e biosicurezza; e

b)

gli aiuti sostengano unicamente una delle seguenti misure:

i)

lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali in acquacoltura;

ii)

le iniziative volte a ridurre la dipendenza dell'acquacoltura dai farmaci veterinari;

iii)

gli studi veterinari o farmaceutici e la diffusione e lo scambio di informazioni e di buone pratiche sulle malattie veterinarie nel settore dell'acquacoltura allo scopo di promuovere un uso adeguato dei farmaci veterinari;

iv)

la costituzione e il funzionamento dei gruppi di difesa sanitaria nel settore dell'acquacoltura riconosciuti dagli Stati membri; o

v)

la compensazione dei molluschicoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale, se il tasso di mortalità annuo supera il 20 % o se la perdita dovuta alla sospensione dell'attività supera il 30 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui le attività sono state sospese.

Ai fini della lettera b), gli Stati membri possono prevedere norme specifiche di calcolo nel caso delle imprese con meno di tre anni di attività.

Gli aiuti di cui alla lettera b), punto iii), non riguardano l'acquisto di farmaci veterinari.

I risultati degli studi finanziati a norma della lettera b), punto iii), devono essere adeguatamente riportati in relazioni e pubblicizzati dallo Stato membro.

2.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punti da i) a iv), i costi ammissibili sono i costi aggiuntivi diretti sostenuti per le misure in questione. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto v), i costi ammissibili sono i costi aggiuntivi diretti sostenuti e/o le perdite di reddito per le misure in questione.

4.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 42

Aiuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie

1.   Gli aiuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie nelle imprese dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché sostengano i costi per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione:

a)

delle malattie nel settore dell'acquacoltura elencate all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 o comprese nel Codice sanitario degli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, compresi i costi operativi che devono essere sostenuti per adempiere agli obblighi inerenti a un piano di eradicazione;

b)

delle malattie emergenti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429;

c)

delle zoonosi degli animali acquatici elencati nell'allegato III, punto 2, del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (37). o

d)

delle malattie diverse dalle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 226 di tale regolamento.

2.   Gli aiuti sono versati unicamente in relazione alle malattie di animali acquatici per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o dell'Unione.

3.   Gli aiuti possono coprire unicamente i seguenti costi ammissibili a fini di prevenzione, controllo ed eradicazione:

a)

controlli sanitari, analisi, test e altre misure di screening;

b)

miglioramento delle misure di biosicurezza;

c)

acquisto, conservazione, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicinali e sostanze per il trattamento degli animali;

d)

macellazione, abbattimento e distruzione di animali;

e)

distruzione di prodotti animali e di prodotti ad essi collegati;

f)

pulizia, disinfezione o disinfestazione dell'azienda e del materiale; o

g)

danni derivanti dalla macellazione, dall'abbattimento o dalla distruzione di animali, prodotti di origine animale e prodotti connessi ad animali.

4.   Gli aiuti non riguardano misure per le quali la legislazione dell'Unione prevede che i costi siano a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.

5.   I regimi di aiuto relativi a un'epizoozia sono introdotti e gli aiuti sono versati rispettivamente entro tre e quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o i danni causati dall'epizoozia.

6.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 43

Aiuti agli investimenti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da malattie animali

1.   Gli aiuti agli investimenti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da malattie animali che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché l'investimento persegua principalmente l'obiettivo di prevenire o mitigare i danni causati da malattie animali ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento.

2.   Gli aiuti possono coprire unicamente i costi ammissibili diretti e specifici per le misure preventive. I costi possono includere unicamente:

a)

i costi di costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; o

b)

l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.

3.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 65 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 44

Aiuti all'assicurazione degli stock di acquacoltura

1.   Gli aiuti all'assicurazione degli stock di acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti promuovano la salvaguardia delle entrate dei produttori del settore dell'acquacoltura; e

b)

gli aiuti contribuiscano a un'assicurazione degli stock di acquacoltura che copra le perdite economiche dovute ad almeno uno dei seguenti eventi:

i)

calamità naturali;

ii)

eventi climatici avversi;

iii)

improvvisi cambiamenti della qualità e della quantità delle acque per i quali l'operatore non è responsabile;

iv)

malattie nel settore dell'acquacoltura, mancato funzionamento o distruzione di impianti di produzione per i quali l'operatore non è responsabile;

v)

crisi sanitarie pubbliche;

vi)

perdita di produzione a causa di attacchi da parte di animali predatori o protetti;

vii)

l'assicurazione non richiede né specifica il tipo o la quantità di produzione futura e l'aiuto non è limitato alle assicurazioni fornite da una specifica compagnia di assicurazione o gruppo di compagnie.

2.   Il verificarsi delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) e v) nel settore dell'acquacoltura è oggetto di un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato membro interessato.

3.   Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali il riconoscimento formale di cui al paragrafo 2 si considera emesso.

4.   I contributi di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano la copertura dei costi fino al 70 % del premio per un contratto che copre fino al 100 % della perdita economica potenziale.

Sezione 3

Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione

Articolo 45

Aiuti alle misure di commercializzazione

1.   Gli aiuti alle misure di commercializzazione che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti promuovano misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura; e

b)

gli aiuti siano destinati a:

i)

creare organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori oppure organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II, sezione II, del regolamento (UE) n. 1379/2013;

ii)

trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tra cui:

specie con un potenziale di mercato;

catture indesiderate di stock commerciali sbarcate conformemente alle misure tecniche, all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;

prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull'ambiente o prodotti dell'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848;

iii)

promuovere la qualità e il valore aggiunto facilitando:

la domanda di registrazione di un determinato prodotto e l'adeguamento degli operatori interessati ai pertinenti requisiti di conformità e certificazione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (38);

la certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, compresi i prodotti della pesca costiera artigianale, e dei metodi di trasformazione rispettosi dell'ambiente;

la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale, alla pesca delle specie migratorie e alla pesca a piedi o dei produttori del settore dell'acquacoltura;

la presentazione e l'imballaggio dei prodotti;

iv)

contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato e studi sulla dipendenza dell'Unione dalle importazioni;

v)

contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e, se del caso, allo sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013;

vi)

redigere contratti-tipo per le PMI compatibili con il diritto dell'Unione;

vii)

realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili.

2.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta.

3.   I costi possono includere unicamente i seguenti costi ammissibili:

a)

costi salariali diretti;

b)

spese di iscrizione;

c)

spese di viaggio;

d)

spese per le pubblicazioni;

e)

studi acquistati;

f)

affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio; o

g)

costi per la diffusione di conoscenze scientifiche e informazioni fattuali sui prodotti della pesca generici e sui loro benefici nutrizionali e sugli utilizzi proposti per questi prodotti.

4.   Le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento. Le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto vii) non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari.

5.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un intervento rientra in più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 46

Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

1.   Gli aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché sostengano gli investimenti nella trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e siano destinati a sostenere misure che:

a)

contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;

b)

migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro;

c)

sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano;

d)

si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;

e)

si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura biologica conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) 2018/848;

f)

portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.

g)

soddisfano le condizioni relative ai costi per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie di cui all'articolo 42, punto 1, lettera a); o

h)

soddisfano le condizioni per la prevenzione e la mitigazione degli investimenti alle condizioni di cui all'articolo 43.

2.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. L'importo degli aiuti concessi per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie di cui al paragrafo 1, lettera g) del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili. Gli aiuti agli investimenti per la prevenzione e la mitigazione dei danni di cui al paragrafo 1, lettera h) del presente articolo non superano, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 65 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Sezione 4

Altre categorie di aiuti

Articolo 47

Aiuti per la raccolta, la gestione, l'uso e il trattamento di dati nel settore della pesca

1.   Gli aiuti per la raccolta, la gestione, l'uso e il trattamento di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nel settore della pesca che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché sostengano la raccolta, la gestione e l'uso dei dati, in base a quanto disposto nell'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (39).

2.   Gli aiuti possono sostenere unicamente le seguenti misure:

a)

raccolta, gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l'attuazione della PCP;

b)

programmi di campionamento nazionali, transnazionali e sub-nazionali pluriennali purché si riferiscano agli stock contemplati dalla PCP;

c)

monitoraggio in mare delle attività di pesca commerciale e ricreativa, compreso il monitoraggio delle catture accessorie di organismi marini quali mammiferi marini e uccelli;

d)

campagne di ricerca in mare; o

e)

miglioramento dei sistemi di raccolta e gestione dei dati e realizzazione di studi pilota intesi a migliorare gli attuali sistemi di raccolta e gestione dei dati.

3.   L'aiuto può coprire i seguenti costi ammissibili sostenuti direttamente a seguito delle misure sovvenzionate:

a)

costi salariali diretti;

b)

spese di iscrizione;

c)

spese di viaggio;

d)

spese per le pubblicazioni;

e)

investimenti in sistemi di raccolta e gestione dei dati;

f)

servizi di raccolta dei dati acquistati.

4.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 48

Aiuti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da calamità naturali

1.   Gli aiuti per prevenire e mitigare i danni arrecati da calamità naturali che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché l'investimento persegua principalmente l'obiettivo di prevenire o mitigare i danni arrecati da calamità naturali.

2.   Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

3.   Gli aiuti possono coprire unicamente i costi ammissibili diretti e specifici per le misure preventive. I costi possono includere unicamente i seguenti elementi:

a)

i costi di costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b)

l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.

4.   L'importo degli aiuti non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 65 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 49

Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali

1.   Gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

l'autorità pubblica competente di uno Stato membro abbia riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; e

b)

esista un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

2.   Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali il riconoscimento formale di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo si considera concesso.

3.   Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se gli aiuti sono versati a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il loro importo non supera l'importo a cui è ammissibile l'azienda.

4.   I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data.

5.   I costi ammissibili possono essere i danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica competente, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione. I danni possono includere quanto segue:

a)

danni materiali ad attivi quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione; o

b)

perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o dell'acquacoltura oppure dei relativi mezzi di produzione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data in cui si è verificata la calamità.

6.   Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità naturale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità.

7.   La perdita di reddito è calcolata sottraendo:

a)

il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nell'anno della calamità naturale, o in ciascun anno successivo su cui incide la distruzione totale o parziale dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno,

b)

dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nei tre anni precedenti la calamità naturale o una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti la calamità naturale, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, per il prezzo medio di vendita ricavato.

8.   Il danno è calcolato individualmente per ciascuna impresa. Laddove una PMI sia stata costituita meno di tre anni dalla data in cui si è verificato l'evento, il riferimento ai periodi di tre anni di cui al paragrafo 7, lettera b), si intende fatto al fatturato generato o alla quantità di prodotti della pesca e dell'acquacoltura prodotta e venduta da un'impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, vale a dire rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel comparto nazionale o regionale colpito dall'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.

9.   L'aiuto concesso e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 50

Aiuti destinati a prevenire e mitigare i danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali

1.   Gli aiuti agli investimenti destinati a prevenire e mitigare i danni arrecati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché soddisfino le condizioni previste nel presente articolo.

2.   Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

3.   Gli aiuti possono coprire unicamente i costi ammissibili diretti e specifici per le misure preventive. I costi possono comprendere i costi per uno dei seguenti elementi:

a)

i costi di costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b)

l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.

4.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 65 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 51

Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali

1.   Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo.

2.   Gli aiuti soddisfano le condizioni seguenti:

a)

l'autorità competente dello Stato membro interessato ha riconosciuto formalmente la natura dell'evento come evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale; e

b)

esiste un nesso causale diretto tra l'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

3.   Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali il riconoscimento formale di cui al paragrafo 2, lettera a) del presente articolo si considera concesso.

4.   Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata.

5.   I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data.

6.   I costi ammissibili possono essere i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione. I danni possono includere quanto segue:

a)

danni materiali ad attivi quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione; o

b)

perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o dell'acquacoltura o dei relativi mezzi per un periodo non superiore a sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.

7.   Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi di tale evento.

8.   La perdita di reddito è calcolata sottraendo:

a)

il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nell'anno dell'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno, dal

b)

risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nel corso dei tre anni precedenti l'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale, escludendo il valore più elevato e più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

9.   Il danno è calcolato individualmente per ciascuna impresa. Laddove una PMI sia stata costituita meno di tre anni dalla data in cui si è verificato l'evento, il riferimento ai periodi di tre anni di cui al paragrafo 7, lettera b), si intende fatto al fatturato generato o alla quantità di prodotti della pesca e dell'acquacoltura prodotta e venduta da un'impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, vale a dire rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel comparto nazionale o regionale colpito dall'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.

10.   L'aiuto concesso e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 52

Aiuti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da animali protetti

1.   Gli aiuti agli investimenti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati dal comportamento di animali protetti nel settore della pesca e dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

l'investimento persegua principalmente l'obiettivo di prevenire o mitigare i danni causati dal comportamento di animali protetti;

b)

per quanto riguarda la pesca, l'obiettivo dell'investimento è prevenire e attenuare la predazione o prevenire e attenuare i danni agli attrezzi da pesca o ad altro materiale operativo causati dal comportamento di un animale protetto.

2.   Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

3.   Gli aiuti possono coprire unicamente i costi ammissibili diretti e specifici per le misure preventive. I costi possono includere uno dei seguenti costi:

a)

i costi di costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b)

l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.

4.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 53

Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti

1.   Gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti nel settore della pesca e dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

esista un nesso causale diretto tra il danno subito e il comportamento degli animali protetti;

b)

i costi ammissibili siano i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento che ha determinato il danno, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione; e

c)

per quanto riguarda la pesca, gli aiuti relativi ai danni agli animali siano limitati ai danni alle catture.

2.   I danni da risarcire possono includere:

a)

i danni per gli animali in acquacoltura: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali danneggiati o uccisi dagli animali protetti;

b)

i danni alle catture nel settore della pesca causati da animali protetti; o

c)

i danni materiali ai seguenti attivi: attrezzature, macchinari, attivi.

3.   Il valore di mercato di cui al paragrafo 2 del presente articolo è stabilito in base al valore degli animali immediatamente prima del verificarsi del danno causato dal comportamento degli animali protetti e come se non fossero stati interessati dal comportamento degli animali protetti.

4.   Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima del verificarsi del danno. Il calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato causati dagli animali protetti, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi del danno.

5.   Al danno da risarcire possono aggiungersi altri costi sostenuti dall'impresa beneficiaria a causa del comportamento degli animali protetti e vi sono detratti gli eventuali costi non direttamente sostenuti a causa del comportamento degli animali protetti che sarebbero altrimenti stati sostenuti dall'impresa beneficiaria nonché le eventuali entrate derivanti dalla vendita di prodotti connessi agli animali danneggiati o uccisi.

6.   Tranne nel caso di un primo attacco da parte di animali protetti, per attenuare i rischi di distorsione della concorrenza e offrire un incentivo per minimizzare i rischi è richiesto uno sforzo ragionevole da parte dell'impresa beneficiaria. Tale sforzo assume la forma di misure preventive (ad esempio recinzioni di sicurezza) e proporzionate al rischio di danni causati dal comportamento di animali protetti nella zona interessata, a meno che ragionevolmente tali misure non siano possibili.

7.   Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.

8.   Il regime di aiuti è fissato entro un termine di tre anni dalla data dell'evento che ha determinato il danno. Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data.

9.   L'aiuto concesso e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 54

Aiuti per progetti CLLD

1.   Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD a norma del regolamento (UE) 2021/1139 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti per i costi sostenuti dai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale LEADER nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura a favore di progetti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

3.   Per i progetti CLLD sono ammissibili i seguenti costi:

a)

i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell'ottica di preparare e attuare una strategia CLLD di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (40);

b)

la realizzazione delle operazioni approvate;

c)

la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo;

d)

i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo; o

e)

l'animazione della strategia CLLD per agevolare gli scambi tra i portatori di interesse allo scopo di fornire informazioni e promuovere la strategia e i progetti nonché aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

4.   I costi sostenuti dai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui al paragrafo 1 possono essere ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo solo a condizione che siano destinati a uno dei seguenti ambiti:

a)

ricerca, sviluppo e innovazione;

b)

ambiente;

c)

occupazione e formazione;

d)

cultura e conservazione del patrimonio;

e)

conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce;

f)

promozione di prodotti alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE;

g)

sport.

5.   L'intensità di aiuto non supera le aliquote di sostegno massime previste per ciascun tipo di operazione dal regolamento (UE) 2021/1139.

Articolo 55

Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD

1.   Gli aiuti alle imprese che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del presente regolamento, o che ne beneficiano, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti ai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del presente regolamento, o che ne beneficiano, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

3.   I costi sostenuti dai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo a condizione che siano destinati a uno dei seguenti ambiti:

a)

ricerca, sviluppo e innovazione;

b)

ambiente;

c)

occupazione e formazione;

d)

cultura e conservazione del patrimonio;

e)

conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce;

f)

promozione di prodotti alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE;

g)

sport.

4.   L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo per progetto non supera 200 000 EUR.

Articolo 56

Esenzioni e riduzioni fiscali in conformità della direttiva 2003/96/CE

1.   Gli aiuti sotto forma di esenzioni o riduzioni fiscali adottati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE purché soddisfino le condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE e al capo I del presente regolamento.

2.   Le imprese beneficiarie delle esenzioni e riduzioni fiscali sono selezionate sulla base di criteri trasparenti e oggettivi. Se del caso, esse versano almeno il rispettivo livello minimo di imposizione previsto dalla direttiva 2003/96/CE.

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 57

Continuità dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1388/2014

L'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione (41) stabilisce che tale regolamento si applica fino al 31 dicembre 2022. Il presente regolamento sostituirà il regolamento (UE) n. 1388/2014 alla sua scadenza.

Articolo 58

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9.

2.   Gli aiuti non esentati dall'obbligo di notifica a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE in applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 precedentemente in vigore sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

3.   Gli aiuti individuali concessi a norma del 1o gennaio 2023 in applicazione di regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 precedentemente in vigore al momento della concessione degli aiuti sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

4.   Al termine del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

Articolo 59

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2023.

Esso si applica dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2029.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

(2)  GU C 185 del 6.5.2022, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).

(5)  GU C 217 del 2.7.2015, pag. 1.

(6)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

(7)  GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

(8)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(9)  Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

(10)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(11)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(12)  Conformemente alla definizione di PMI, ripresa all'allegato I del presente regolamento, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici (cfr. articolo 3, paragrafo 4, di tale allegato).

(13)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(14)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(16)  Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

(17)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) 2017/1130 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 1).

(19)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

(20)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(21)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(23)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(24)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato» [28.5.2014,SWD(2014) 179 final].

(25)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(26)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(27)  Comunicazione della Commissione «Infrastrutture verdi — Rafforzare il capitale naturale in Europa», COM(2013) 249 final, del 6.5.2013.

(28)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(29)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(30)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale) (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(31)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

(32)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

(33)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13).

(34)  Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

(35)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

(36)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(37)  Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

(38)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(39)  Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

(40)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(41)  Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37).


ALLEGATO I

Piccole e medie imprese (PMI)

1.   Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

2.   Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

2.1.

La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese («PMI») è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2.2.

All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

2.3.

All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

3.   Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

3.1.

Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del punto 3.2 oppure come impresa collegata ai sensi del punto 3.3.

3.2.

Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del punto 3.3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del punto 3.3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a)

società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;

b)

università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c)

investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d)

autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3.3.

Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a)

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b)

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c)

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d)

un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al punto 3.2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al punto 3.2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

3.4.

Salvo nei casi contemplati nel punto 3.2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

3.5.

Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui al punto 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

4.   Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

4.1.

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.

4.2.

Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui al punto 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

4.3.

Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

5.   Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

a)

dai dipendenti dell'impresa;

b)

dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerate come gli altri dipendenti dell'impresa;

c)

dai proprietari gestori;

d)

dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

6.   Determinazione dei dati dell'impresa

6.1.

Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.

6.2.

Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

6.3.

Ai fini dell'applicazione del punto 6.2:

a)

i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento;

b)

i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al punto 6.2, secondo comma.

6.4.

Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

ALLEGATO II

Informazioni relative agli aiuti di Stato esentati alle condizioni previste dal presente regolamento

PARTE I

da presentare mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione in conformità dell'articolo 11

Riferimento dell'aiuto

(da completare a cura della Commissione)

Stato membro

 

Numero di riferimento dello Stato membro

 

Regione

Denominazione della regione [NUTS  (1)]

………………………

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Regioni ultraperiferiche

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Isole greche periferiche

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Isole croate di Dugi Otok, Vis, Mljet e Lastovo

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Altro

Autorità che concede l'aiuto

Denominazione

 

Indirizzo postale

 

Indirizzo internet

 

Titolo della misura di aiuto

 

Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale)

 

Link al testo integrale della misura di aiuto

 

Tipo di misura

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Regime

 

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Aiuto ad hoc

Denominazione del beneficiario e del gruppo (2) cui appartiene

 

 

Modifica di un regime di aiuti o di un aiuto ad hoc esistenti

 

Numero di riferimento dell'aiuto attribuito dalla Commissione

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Proroga

 

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Modifica

 

Durata (3)

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Regime

dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

Data di concessione

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Aiuto ad hoc

Gg/mm/aaaa

Settori economici interessati

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Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

 

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Limitato a settori specifici: specificare a livello di gruppo NACE (4)

 

Tipo di beneficiario

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PMI

 

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Grande impresa

 

Dotazione

Importo totale annuo della dotazione prevista del regime (5)

Valuta nazionale ………………….. (importi interi)

Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa (6)

Valuta nazionale ………………….. (importi interi)

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Per le garanzie (7)

Valuta nazionale ………………….. (importi interi)

Strumento di aiuto

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Sovvenzione/Contributo in conto interessi

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Servizi sovvenzionati

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Prestito/Anticipo rimborsabile

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Garanzia [se del caso, fare riferimento alla decisione della Commissione) (8)]

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Agevolazione fiscale o esenzione fiscale

 

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Altro (precisare):

Precisare a quale categoria potrebbe corrispondere meglio dal punto di vista dei suoi effetti/della sua funzione:

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Sovvenzione

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Servizi sovvenzionati
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Prestito

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Garanzia

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Agevolazione fiscale

Se cofinanziata da fondi UE

Denominazione dei fondi UE:

Importo del finanziamento (per fondo UE)

Valuta nazionale. (importi interi)

 

 

 

PARTE II

da presentare mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione in conformità dell'articolo 11

Indicare in base a quale disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria nel settore della pesca (FIBER) viene data attuazione alla misura di aiuto.

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Aiuti all'innovazione del settore della pesca (articolo 15)

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Aiuti per servizi di consulenza (articolo 16)

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Aiuti a favore dei partenariati tra ricercatori scientifici e pescatori (articolo 17)

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Aiuti per la promozione del capitale umano e del dialogo sociale (articolo 18)

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Aiuti per la diversificazione e le nuove forme di reddito (articolo 19)

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Aiuti al primo acquisto di un peschereccio (articolo 20)

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Aiuti per la promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori (articolo 21)

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Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione (articolo 22)

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Aiuti a favore dei sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca (articolo 23)

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Aiuti volti a limitare l'impatto della pesca sull'ambiente e ad adeguare la pesca alla protezione delle specie (articolo 24)

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Aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine (articolo 25)

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Aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi nell'ambito di attività di pesca sostenibili (articolo 26)

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Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici (articolo 27)

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Aiuti intesi a promuovere il valore aggiunto, la qualità dei prodotti e l'utilizzo delle catture indesiderate (articolo 28)

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Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca (articolo 29)

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Aiuti per la pesca nelle acque interne e per la fauna e la flora nelle acque interne (articolo 30)

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Aiuti all'innovazione del settore dell'acquacoltura (articolo 32)

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Aiuti agli investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell'acquacoltura (articolo 33)

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Aiuti per i servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese dell'acquacoltura (articolo 34)

Image 46

Aiuti per la promozione del capitale umano e del collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura (articolo 35)

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Aiuti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura (articolo 36)

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Aiuti per la promozione di nuovi operatori che praticano l'acquacoltura sostenibile (articolo 37)

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Aiuti per la conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica (articolo 38)

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Aiuti per servizi ambientali (articolo 39)

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Aiuti per le misure sanitarie (articolo 40)

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Aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali (articolo 41)

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Aiuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie (articolo 42)

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Aiuti agli investimenti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da malattie animali (articolo 43)

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Aiuti all'assicurazione degli stock di acquacoltura (articolo 44)

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Aiuti per le misure di commercializzazione (articolo 45)

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Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (articolo 46)

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Aiuti per la raccolta, la gestione, l'uso e il trattamento di dati nel settore della pesca (articolo 47)

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Aiuti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da calamità naturali (articolo 48)

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Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali (articolo 49)

Tipo di calamità naturale:

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terremoto

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valanga

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frana

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alluvione

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tromba d'aria

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uragano

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eruzione vulcanica

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incendio boschivo

Image 69
altro

Precisare: ….

Data in cui si è verificata la calamità

dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

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Aiuti destinati a prevenire e mitigare i danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali (articolo 50)

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Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali (articolo 51)

Tipo di evento:

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gelo

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tempeste

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grandine

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precipitazioni forti o persistenti

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siccità grave

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altro

Precisare: …….

Data dell'evento:

dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

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Aiuti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da animali protetti (articolo 52)

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Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali (articolo 53)

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Aiuti per progetti CLLD (articolo 54)

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Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD (articolo 55)

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Esenzioni e riduzioni fiscali in conformità della direttiva 2003/96/CE (articolo 56)

Motivazione

Indicare per quale motivo è stato istituito un regime di aiuti di Stato o è stato concesso un aiuto ad hoc, piuttosto che un aiuto nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA):

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misura che non rientra nel programma operativo nazionale;

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definizione delle priorità nell'assegnazione dei fondi nell'ambito del programma operativo nazionale;

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finanziamento non più disponibile nell'ambito del FEAMPA;

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altro

Specificare: …….…….


(1)  NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2.

(2)  Ai sensi delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato e ai fini del presente regolamento, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia ha stabilito che le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa.

(3)  Periodo durante il quale l'autorità che concede l'aiuto può impegnarsi a concedere l'aiuto.

(4)  NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea. Generalmente il settore è specificato a livello di gruppo.

(5)  Per un regime di aiuti: indicare l'importo annuo totale della dotazione prevista del regime o la riduzione stimata del gettito fiscale annuo per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.

(6)  Per un aiuto ad hoc: indicare l'importo complessivo dell'aiuto/della riduzione del gettito fiscale.

(7)  Per le garanzie, indicare l'importo massimo dei prestiti garantiti.

(8)  Se del caso, fare riferimento alla decisione della Commissione che approva la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento.


ALLEGATO III

Disposizioni in materia di pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1

Gli Stati membri organizzano i loro siti Internet esaustivi sugli aiuti di Stato sui quali pubblicare le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in modo da consentire un accesso agevole alle informazioni.

Le informazioni sono pubblicate in formato foglio di calcolo che consente di ricercare ed estrarre i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. L'accesso al sito web è consentito a tutti gli interessati senza restrizioni. Per accedere al sito non vi è alcun obbligo di registrazione preventiva.

Le informazioni sulle concessioni di aiuti individuali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono le seguenti (1):

nome del beneficiario;

identificativo del beneficiario;

tipo di impresa (PMI/grande impresa) alla data della concessione;

regione in cui è ubicato il beneficiario, a livello NUTS II (2);

settore di attività a livello di gruppo NACE (3);

elemento di aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale (4);

strumento di aiuto (5) [sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, altro (specificare)];

data di concessione;

obiettivo dell'aiuto;

autorità che concede l'aiuto;

numero di riferimento della misura di aiuto (6).


(1)  Alla luce dell'interesse legittimo di garantire trasparenza nelle informazioni trasmesse al pubblico, dopo aver soppesato le esigenze di trasparenza e i diritti previsti dalle norme sulla protezione dei dati, la Commissione conclude che, tenuto conto dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, è giustificato pubblicare il nome del beneficiario dell'aiuto quando si tratta di una persona fisica o di una persona giuridica identificabile con il nome di una persona fisica (cfr. C-92/09, Volker und Markus Schecke e Eifert, punto 53). Le norme di trasparenza mirano a un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. Questo obiettivo prevale sul diritto alla protezione dei dati delle persone fisiche che ricevono sostegno pubblico.

(2)  NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2.

(3)  Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).

(4)  Equivalente sovvenzione lordo. Per i regimi fiscali questo importo può essere comunicato secondo gli intervalli di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

(5)  Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, l'importo dell'aiuto deve essere precisato per ogni strumento.

(6)  Assegnato dalla Commissione nel quadro del sistema di notifica di cui all'articolo 11 del presente regolamento.


ALLEGATO IV

Aliquote massime di intensità di aiuto

Riga

Categoria specifica di operazione

Aliquota massima di intensità di aiuto

 

 

 

1

Le operazioni seguenti intese a contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013:

operazioni intese a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;

operazioni intese a migliorare le infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all'asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca al fine di agevolare lo sbarco e il magazzinaggio delle catture indesiderate;

operazioni intese a facilitare la commercializzazione delle catture indesiderate sbarcate provenienti da stock commerciali in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013.

100 %

75 %

75 %

2

Operazioni volte a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci

75 %

3

Operazioni nelle regioni ultraperiferiche

85 %

4

Operazioni situate nelle isole greche che, secondo il diritto nazionale, sono state considerate lontane così come nelle isole croate di Dugi Otok, Vis, Mljet e Lastovo

85 %

5

Operazioni connesse alla piccola pesca costiera

100 %

6

Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti:

i)

interesse collettivo;

ii)

beneficiario collettivo;

iii)

elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati

100 %

7

Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali

75 %

8

Operazioni a sostegno dell'acquacoltura sostenibile

60 %

9

Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione sulla base degli articoli 15, 25, 28, 30, 32, 33 e 36.

75 %

10

Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi

60 %

11

Strumenti finanziari

100 %


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