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Document 32021D2207
Council Decision (EU) 2021/2207 of 9 December 2021 authorising the Member States to accept, in the interest of the European Union, the accession of Bolivia to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
Decisione (UE) 2021/2207 del Consiglio del 9 dicembre 2021 che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione della Bolivia alla convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
Decisione (UE) 2021/2207 del Consiglio del 9 dicembre 2021 che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione della Bolivia alla convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
ST/11959/2021/INIT
GU L 446 del 14.12.2021, p. 42–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 446/42 |
DECISIONE (UE) 2021/2207 DEL CONSIGLIO
del 9 dicembre 2021
che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione della Bolivia alla convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b),
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L’Unione ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica. |
(2) |
Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 (2) («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l’immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento. |
(3) |
Il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell’Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti. |
(4) |
Gli Stati membri sono tutti parti contraenti della convenzione dell’Aia del 1980. |
(5) |
L’Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell’Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l’altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato. |
(6) |
Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori. |
(7) |
La convenzione dell’Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione. |
(8) |
La convenzione dell’Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l’Unione di divenirne parte. L’Unione non può pertanto né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente. |
(9) |
Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell’Unione europea (3), le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell’Unione. |
(10) |
Il 13 luglio 2016 la Bolivia ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell’Aia del 1980. La convenzione dell’Aja del 1980 è entrata in vigore per la Bolivia il 1o ottobre 2016. |
(11) |
Una valutazione della situazione della Bolivia ha portato alla conclusione che gli Stati membri sono in grado di accettare, nell’interesse dell’Unione, l’adesione della Bolivia a norma della convenzione dell’Aia del 1980. |
(12) |
È opportuno pertanto che gli Stati membri siano autorizzati a depositare le proprie dichiarazioni di accettazione dell’adesione della Bolivia nell’interesse dell’Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. |
(13) |
L’Irlanda è vincolata dal regolamento Bruxelles II bis e partecipa pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione. |
(14) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, l’adesione della Bolivia alla convenzione dell’Aia del 1980.
2. Gli Stati membri, non oltre il 10 dicembre 2022, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell’interesse dell’Unione, l’adesione della Bolivia alla convenzione dell’Aia del 1980, formulata come segue:
«La/Il/I/L’ [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l’adesione della Bolivia alla convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2021/2207 del Consiglio».
3. Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell’adesione della Bolivia e comunicano alla Commissione il testo di tali dichiarazioni entro due mesi dal loro deposito.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. HOJS
(1) Parere del 25 novembre 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).
(3) ECLI:EU:C:2014:2303