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Document 32021R0759
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/759 of 7 May 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/2072 as regards the exceptions from the requirement of a plant passport, the status of Italy, Ireland, Lithuania, Slovenia and Slovakia or certain areas thereof as protected zones, and the reference to a protected zone in Portugal
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/759 della Commissione del 7 maggio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le eccezioni all’obbligo di un passaporto delle piante, lo status di zona protetta dell’Italia, dell’Irlanda, della Lituania, della Slovenia e della Slovacchia o di determinate zone di questi paesi e il riferimento a una zona protetta in Portogallo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/759 della Commissione del 7 maggio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le eccezioni all’obbligo di un passaporto delle piante, lo status di zona protetta dell’Italia, dell’Irlanda, della Lituania, della Slovenia e della Slovacchia o di determinate zone di questi paesi e il riferimento a una zona protetta in Portogallo
C/2021/3169
GU L 162 del 10.5.2021, p. 18–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 162/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/759 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le eccezioni all’obbligo di un passaporto delle piante, lo status di zona protetta dell’Italia, dell’Irlanda, della Lituania, della Slovenia e della Slovacchia o di determinate zone di questi paesi e il riferimento a una zona protetta in Portogallo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 32, paragrafi 3 e 6, l’articolo 35, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 79, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) ha stabilito norme relative ai passaporti delle piante per lo spostamento all’interno dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Nel suo allegato III, tale regolamento ha altresì riconosciuto determinati Stati membri e determinate zone degli Stati membri come zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Alcune zone protette sono state inoltre riconosciute come zone protette temporanee fino al 30 aprile 2020, al fine di consentire a ciascuno Stato membro interessato di fornire tutte le informazioni necessarie per dimostrare che gli organismi nocivi in questione non erano presenti nello Stato membro o nella zona in questione, o per completare o proseguire gli sforzi per eradicare gli organismi nocivi in questione. |
(2) |
L’esperienza ha dimostrato che è opportuno ampliare l’ambito di applicazione di determinate norme relative alle eccezioni all’obbligo di un passaporto delle piante di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. In particolare, per motivi di coerenza e al fine di contemplare tutti i casi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati, tali eccezioni dovrebbero riguardare anche le sementi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti non soggetti agli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, dell’articolo 30, paragrafo 1, o dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. |
(3) |
Per quanto riguarda l’Italia, il territorio della Campania e alcune parti del Piemonte sono stati riconosciuti come zone protette nei confronti dell’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Nel 2020 l’Italia ha presentato informazioni da cui risulta che l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. si è ormai insediata nei comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense, nella provincia di Napoli, e Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti, nella provincia di Salerno, e nell’intero territorio del Piemonte. Tali comuni e l’intero territorio del Piemonte non dovrebbero pertanto più essere riconosciuti come parte della zona protetta nei confronti dell’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. |
(4) |
Inoltre alcune parti del territorio dell’Italia erano state riconosciute come zone protette temporanee nei confronti dell’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2020. Dai risultati di indagini presentati dall’Italia nel 2019 e nel 2020 emerge che l’organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette, del quale erano stati riscontrati focolai sporadici e isolati in alcune parti della zona protetta, è stato eradicato o è in fase di eradicazione, e che le restanti parti della zona protetta continuano a essere indenni da tale organismo nocivo. Dette informazioni indicano inoltre che finora nessun processo di eradicazione ha richiesto più di due anni di tempo. Il riconoscimento di tali parti del territorio dell’Italia come zona protetta nei confronti dell’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.dovrebbe pertanto essere mantenuto senza limiti di tempo. |
(5) |
I territori di Irlanda, Lituania, Slovenia e Slovacchia sono stati riconosciuti come zone protette temporanee nei confronti dell’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2020. Dai risultati di indagini presentati da Irlanda, Lituania, Slovenia e Slovacchia nel 2019 e nel 2020 emerge che l’organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette, del quale erano stati riscontrati focolai sporadici e isolati in alcune parti delle zone protette, è stato eradicato o è in fase di eradicazione e che le restanti parti della zona protetta continuano a essere indenni da tale organismo nocivo. Dette informazioni indicano inoltre che finora nessun processo di eradicazione di un focolaio ha richiesto più di due anni di tempo. Il riconoscimento dei territori di Irlanda, Lituania, Slovenia e Slovacchia come zone protette nei confronti dell’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dovrebbe pertanto essere mantenuto senza limiti di tempo. |
(6) |
Inoltre nel 2020 la Slovacchia ha presentato informazioni da cui risulta che l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. si è ormai insediata nelle città di Valice, Jesenské e Rimavská Sobota, nella contea di Rimavská Sobota. Queste città non dovrebbero pertanto più essere riconosciute come parte della zona protetta nei confronti dell’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. |
(7) |
L’Irlanda ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti della Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller. Sulla base di indagini condotte nel 2018 e nel 2019, l’Irlanda ha presentato prove del fatto che, l’organismo nocivo in questione, nonostante le condizioni favorevoli alla sua comparsa, non è presente sul suo territorio. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. L’Irlanda dovrebbe pertanto essere riconosciuta come zona protetta temporanea nei confronti della Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller fino al 30 aprile 2023. |
(8) |
Ai fini della coerenza con le modifiche dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, che riporta l’elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, dovrebbero essere apportate le modifiche corrispondenti agli allegati IX e X del medesimo regolamento che riportano, rispettivamente, l’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione in determinate zone e l’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti destinati ad essere introdotti o spostati in zone protette conformemente a prescrizioni particolari. |
(9) |
Sulla base delle informazioni ricevute dal Portogallo, l’isola di Terceira era già stata esclusa dalla zona protetta del Portogallo nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 nei confronti del Gonipterus scutellatus Gyllenhal dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2210 della Commissione (3), senza che fosse modificato l’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. È pertanto opportuno modificare il riferimento a tale zona protetta anche in detto allegato. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
(11) |
A fini di chiarezza, le modifiche relative alle zone che erano state riconosciute come zone protette a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 fino al 30 aprile 2020 dovrebbero applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1o maggio 2020. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:
1) |
all’articolo 13, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato, parte 1, del presente regolamento; |
3) |
l’allegato IX è modificato conformemente all’allegato, parte 2, del presente regolamento; |
4) |
l’allegato X è modificato conformemente all’allegato, parte 3, del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le seguenti disposizioni si applicano tuttavia a decorrere dal 1o maggio 2020:
— |
l’articolo 1, punto 2), ad eccezione della parte 1, punto 2), dell’allegato; |
— |
l’articolo 1, punto 3); |
— |
l’articolo 1, punto 4), ad eccezione della parte 3, punto 3), dell’allegato. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2210 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica gli allegati III, VI, VII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni relative alla zona protetta dell’Irlanda del Nord e i divieti e le prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in provenienza dal Regno Unito (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 28).
ALLEGATO
PARTE 1
Modifiche dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
La tabella di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificata:
1) |
nella sezione a) «Batteri», punto 1, la terza colonna «Zone protette» è così modificata:
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2) |
nella sezione c) «Insetti e acari», il punto 19 è sostituito dal seguente:
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PARTE 2
Modifiche dell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
L’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:
1) |
al punto 1, la terza colonna «Zone protette» è così modificata:
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2) |
al punto 2, la terza colonna «Zone protette» è così modificata:
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PARTE 3
Modifiche dell’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
L’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:
1) |
al punto 3, la quarta colonna «Zone protette» è così modificata:
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2) |
al punto 9, la quarta colonna «Zone protette» è così modificata:
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3) |
al punto 16, il testo della quarta colonna «Zone protette» è sostituito dal seguente:
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4) |
al punto 19, il testo della quarta colonna «Zone protette» è sostituito dal seguente:
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