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Document 22021D0192
Decision of the EEA Joint Committee No 130/2018 of 6 July 2018 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement [2021/192]
Decisione del Comitato misto SEE n. 130/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2021/192]
Decisione del Comitato misto SEE n. 130/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2021/192]
GU L 67 del 25.2.2021, pp. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 67/14 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 130/2018
del 6 luglio 2018
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2021/192]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/327 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a carpe (titolare dell’autorizzazione Huvepharma NV) (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/328 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione ADISSEO France SAS) (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/346 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (3). |
(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(5) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 256 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/183 della Commissione) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
«257. |
32018 R 0327: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/327 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a carpe (titolare dell’autorizzazione Huvepharma NV) (GU L 63 del 6.3.2018, pag. 7). |
258. |
32018 R 0328: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/328 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione ADISSEO France SAS) (GU L 63 del 6.3.2018, pag. 10). |
259. |
32018 R 0346: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/346 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 67 del 9.3.2018, pag. 18).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/327, (UE) 2018/328 e (UE) 2018/346 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 63 del 6.3.2018, pag. 7.
(2) GU L 63 del 6.3.2018, pag. 10.
(3) GU L 67 del 9.3.2018, pag. 18.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.