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Document 22021D0190
Decision of the EEA Joint Committee No 128/2018 of 6 July 2018 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement [2021/190]
Decisione del Comitato misto SEE n. 128/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2021/190]
Decisione del Comitato misto SEE n. 128/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2021/190]
GU L 67 del 25.2.2021, pp. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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25.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 67/10 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 128/2018
del 6 luglio 2018
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2021/190]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/353 della Commissione, del 9 marzo 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145, dell’8 giugno 2017, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi autorizzati a norma delle direttive del Consiglio 70/524/CEE e 82/471/CEE e che abroga le disposizioni obsolete che autorizzano tali additivi per mangimi (1). |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/353 stabilisce che il regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione (2) è stato erroneamente abrogato. Il regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione è stato abrogato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 194/2017 e deve pertanto essere reintegrato nell’accordo SEE. |
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(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/353 abroga il regolamento (CE) n. 1459/2005 della Commissione (3), che è integrato nell’accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
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(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(5) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:
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(1) |
Dopo il punto 1zzx (Regolamento (CE) n. 1284/2006 della Commissione) è inserito il seguente punto:
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(2) |
Al punto 208 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione) è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
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(3) |
Il testo del punto lzzp (Regolamento (CE) n. 1459/2005 della Commissione) è soppresso. |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/353 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 68 del 12.3.2018, pag. 3.
(2) GU L 271 del 30.9.2006, pag. 16.
(3) GU L 233 del 9.9.2005, pag. 8.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.