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Document 22021D0190

Decisione del Comitato misto SEE n. 128/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2021/190]

GU L 67 del 25.2.2021, pp. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/190/oj

25.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 128/2018

del 6 luglio 2018

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2021/190]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/353 della Commissione, del 9 marzo 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145, dell’8 giugno 2017, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi autorizzati a norma delle direttive del Consiglio 70/524/CEE e 82/471/CEE e che abroga le disposizioni obsolete che autorizzano tali additivi per mangimi (1).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/353 stabilisce che il regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione (2) è stato erroneamente abrogato. Il regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione è stato abrogato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 194/2017 e deve pertanto essere reintegrato nell’accordo SEE.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/353 abroga il regolamento (CE) n. 1459/2005 della Commissione (3), che è integrato nell’accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

(1)

Dopo il punto 1zzx (Regolamento (CE) n. 1284/2006 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«1zzy.

32006 R 1443: Regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all’autorizzazione decennale di un coccidiostatico (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 235), modificato da:

32009 R 0887: Regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009 (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 68),

32018 R 0353: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/353 della Commissione, del 9 marzo 2018 (GU L 68 del 12.3.2018, pag. 3).»

(2)

Al punto 208 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32018 R 0353: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/353 della Commissione, del 9 marzo 2018 (GU L 68 del 12.3.2018, pag. 3).»

(3)

Il testo del punto lzzp (Regolamento (CE) n. 1459/2005 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/353 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)   GU L 68 del 12.3.2018, pag. 3.

(2)   GU L 271 del 30.9.2006, pag. 16.

(3)   GU L 233 del 9.9.2005, pag. 8.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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