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Document 32021H0132

Raccomandazione (UE) 2021/132 del Consiglio del 2 febbraio 2021 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione

GU L 41 del 4.2.2021, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/132/oj

4.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 41/1


RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/132 DEL CONSIGLIO

del 2 febbraio 2021

che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l’articolo 292, prima e seconda frase,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (1).

(2)

I criteri stabiliti nella raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio si riferiscono al tasso medio di notifica su 14 giorni nell’UE del 15 giugno 2020. La raccomandazione del Consiglio per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, adottata il 13 ottobre 2020, ricorre a criteri aggiuntivi che riflettono i pareri scientifici più recenti (2).

Le nuove varianti del virus SARS-CoV-2 sono motivo di grave preoccupazione. Tali varianti sembrano avere il 50–70 % di trasmissibilità in più (3) e aumentano l’onere sui sistemi sanitari.

È quindi opportuno aggiornare i criteri e le soglie stabiliti dalla raccomandazione (UE) 2020/912.

(3)

Il 22 dicembre 2020 la Commissione ha risposto alla comparsa di una di tali varianti adottando una raccomandazione relativa a un approccio coordinato ai viaggi e ai trasporti in risposta alla variante di SARS-CoV-2 identificata nel Regno Unito (4).

(4)

Il 19 gennaio 2021 la Commissione, nella comunicazione «Fare fronte comune per sconfiggere la COVID-19», ha esortato a un’azione urgente per contenere il rischio di una terza ondata di infezioni, potenzialmente più dura.

(5)

Nella stessa comunicazione la Commissione ha inoltre sottolineato che tutti gli spostamenti non essenziali, in particolare da e verso le zone ad alto rischio, dovrebbero essere fortemente scoraggiati fino a quando la situazione epidemiologica non sarà notevolmente migliorata.

(6)

Il 21 gennaio 2021 il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha pubblicato la sua ultima valutazione dei rischi sulla diffusione delle nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione nell’UE/SEE (5), raccomandando di adottare misure più rigorose e linee guida su come evitare i viaggi non essenziali, anche al fine di rallentare l’importazione e la diffusione di tali nuove varianti. Oltre alle raccomandazioni volte a evitare i viaggi non essenziali e alle restrizioni dei viaggi per le persone infette, dovrebbero essere mantenute misure relative ai viaggi quali test e quarantena per i viaggiatori, in particolare per quelli provenienti da zone con una maggiore incidenza delle nuove varianti. Se il sequenziamento è tuttora insufficiente per escludere la possibilità di un’incidenza più alta delle nuove varianti, in base agli orientamenti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sul sequenziamento genomico dovrebbe essere valutata l’opportunità di applicare misure proporzionate anche per i viaggi in provenienza da zone in cui il livello di trasmissione comunitaria è costantemente elevato.

(7)

Nella dichiarazione conclusiva a seguito della videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del 21 gennaio 2021, il presidente del Consiglio europeo ha osservato che per contenere la diffusione del virus potrebbero essere necessarie misure volte a limitare i viaggi non essenziali nell’UE e ha invitato il Consiglio a rivedere le sue raccomandazioni sui viaggi all’interno dell’UE e sui viaggi non essenziali nell’UE alla luce dei rischi posti dalle nuove varianti del virus.

(8)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.

(9)

La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (6); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da essa né tenuta ad applicarla.

(10)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (7).

(11)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE (8), in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (9).

(12)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE (10), in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (11),

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

La raccomandazione (UE) 2020/912 è così modificata:

1.

Al punto 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Al fine di determinare i paesi terzi nei confronti dei quali dovrebbe essere revocata l’attuale restrizione dei viaggi non essenziali verso l’UE, si dovrebbe tenere conto della situazione epidemiologica nei rispettivi paesi terzi e degli ulteriori criteri stabiliti nella presente raccomandazione.»

2.

Il punto 2 è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, si dovrebbero applicare i seguenti criteri:

il “tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni”, vale a dire il numero totale di nuovi casi di COVID-19 registrati per 100 000 abitanti nei 14 giorni precedenti;

l’andamento stabile o in diminuzione dei nuovi casi nel medesimo periodo rispetto ai 14 giorni precedenti;

il “tasso di test effettuati”, vale a dire il numero di test per l’infezione da COVID-19 effettuati per 100 000 abitanti nei sette giorni precedenti;

il “tasso di positività dei test”, vale a dire la percentuale di test positivi tra tutti i test per l’infezione da COVID-19 effettuati nei sette giorni precedenti;

la natura del virus presente in un paese, in particolare se siano state individuate varianti del virus che destano preoccupazione. Le varianti che destano preoccupazione sono valutate in quanto tali dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) in base a proprietà chiave del virus quali trasmissione, gravità e capacità di eludere la risposta immunitaria.

Per essere inclusi nell’allegato I i paesi terzi dovrebbero rispettare le seguenti soglie: un tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni non superiore a 25, un tasso di test effettuati superiore a 300 e un tasso di positività dei test non superiore al 4 %. Inoltre, si può tenere conto della risposta complessiva alla COVID-19, in particolare delle informazioni disponibili su aspetti quali il monitoraggio, il tracciamento dei contatti, il contenimento, le cure e la segnalazione, nonché dell’affidabilità delle informazioni e delle fonti di dati disponibili e, se necessario, del punteggio medio totale relativo a tutte le dimensioni del regolamento sanitario internazionale (RSI).

I dati relativi al “tasso di test effettuati” e al “tasso di positività dei test” dovrebbero essere forniti dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), sulla base delle informazioni messe a disposizione dell’ECDC. Tali dati potrebbero essere integrati da informazioni fornite dalle delegazioni dell’UE, se disponibili, anche sulla base della lista di controllo allegata alla comunicazione dell’11 giugno 2020.»

3.

Il punto 4 è così modificato:

a)

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le restrizioni di viaggio possono essere revocate o reintrodotte in tutto o in parte per uno specifico paese terzo già elencato nell’allegato I in funzione dell’evolversi di alcune delle condizioni di cui sopra e, di conseguenza, della mutata valutazione della situazione epidemiologica.»

b)

Sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«Qualora la situazione epidemiologica peggiori rapidamente e, in particolare, qualora si rilevi un’elevata incidenza di varianti preoccupanti del virus, le restrizioni di viaggio possono essere reintrodotte rapidamente per i viaggi non essenziali in relazione ai paesi terzi già elencati nell’allegato I.

Al fine di revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE per quanto riguarda i paesi terzi elencati nell’allegato I, gli Stati membri dovrebbero tenere conto, caso per caso, della reciprocità accordata alla zona UE+.»

4.

Dopo il punto 4 è inserito il seguente punto:

«Gli Stati membri dovrebbero scoraggiare fortemente i viaggi non essenziali dalla zona UE+ verso paesi diversi da quelli elencati nell’allegato I.»

I punti successivi sono rinumerati di conseguenza.

5.

Il nuovo punto 6 è così modificato:

a)

il secondo comma è soppresso;

b)

dopo il secondo comma soppresso è inserito il comma seguente:

«Qualora la situazione epidemiologica peggiori rapidamente e, in particolare, qualora si rilevi un’elevata incidenza di varianti preoccupanti del virus, gli Stati membri possono limitare temporaneamente le categorie di viaggiatori elencate nell’allegato II. I viaggi giustificati da motivi impellenti dovrebbero rimanere possibili.»;

c)

l’ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio può riesaminare l’elenco di categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale di cui all’allegato II, sulla base di una proposta della Commissione, in funzione di considerazioni di ordine sociale ed economico e della valutazione complessiva dell’evoluzione della situazione epidemiologica, sulla base della metodologia, dei criteri e delle informazioni di cui sopra.»

6.

Il nuovo punto 7 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri dovrebbero esigere che coloro che viaggiano per qualsiasi motivo, funzione o necessità essenziale o non essenziale, ad eccezione dei lavoratori del settore dei trasporti e dei lavoratori frontalieri, abbiano ottenuto un risultato negativo al test per l’infezione da COVID-19 sulla base di un test di reazione a catena della polimerasi (PCR) effettuato non più di 72 ore prima della partenza, e presentino una prova adeguata di tale risultato nella forma stabilita dalle autorità.

Se non sono possibili test alla partenza, le persone di cui al punto 6, lettere a) e b), dovrebbero avere la possibilità di sottoporsi al test dopo l’arrivo, conformemente alle procedure nazionali. Ciò non pregiudica l’obbligo di sottoporsi a qualsiasi ulteriore misura, compresa la quarantena, dopo l’arrivo.

Inoltre, gli Stati membri possono imporre l’autoisolamento, la quarantena e il tracciamento dei contatti per un periodo massimo di 14 giorni, nonché, ove necessario, ulteriori test per la COVID-19 durante lo stesso periodo, a condizione che impongano gli stessi obblighi ai propri cittadini quando giungono dallo stesso paese terzo. Gli Stati membri dovrebbero imporre tali prescrizioni, in particolare la quarantena all’arrivo e ulteriori test all’arrivo o dopo l’arrivo, ai viaggiatori provenienti da un paese terzo in cui è stata individuata una variante del virus che desta preoccupazione.

Per quanto riguarda i viaggi effettuati in relazione a una funzione o necessità essenziale in conformità dell’allegato II:

gli Stati membri possono decidere, in modo coordinato, di non applicare alcune o nessuna delle misure di cui sopra nei casi in cui tali misure impediscano di conseguire lo scopo stesso del viaggio;

per autorizzare i lavoratori del settore dei trasporti, i marittimi e i lavoratori frontalieri a entrare nella zona UE+, gli Stati membri dovrebbero limitarsi a esigere un test antigenico rapido negativo all’arrivo. Nel caso specifico del personale addetto ai trasporti proveniente da un paese in cui è rilevata un’elevata incidenza di varianti preoccupanti del virus, gli Stati membri possono esigere un test antigenico rapido negativo prima della partenza;

il personale di volo dovrebbe essere esonerato da qualsiasi test se il suo soggiorno in un paese terzo ha avuto una durata inferiore a 12 ore, tranne se arriva da un paese terzo in cui è stata individuata una variante che desta preoccupazione, nel qual caso dovrebbe essere sottoposto a test proporzionati.

Tali misure lasciano impregiudicate le prescrizioni generali di sanità pubblica che possono essere imposte dagli Stati membri, quali il distanziamento interpersonale e l’obbligo di indossare una mascherina.»

7.

Dopo il nuovo punto 7 è inserito il seguente punto:

«Gli Stati membri dovrebbero elaborare un modulo per la localizzazione dei passeggeri e imporre alle persone che entrano nell’UE di presentare il suddetto modulo, nel rispetto dei requisiti applicabili in materia di protezione dei dati. Un modulo europeo comune per la localizzazione dei passeggeri è in corso di elaborazione e potrebbe essere utilizzato dagli Stati membri. Ove possibile, per le informazioni relative alla localizzazione dei passeggeri dovrebbe essere utilizzata un’opzione digitale al fine di semplificare le procedure e accelerare il tracciamento dei contatti, garantendo nel contempo parità di accesso a tutti i cittadini di paesi terzi.»

8.

I punti successivi sono rinumerati di conseguenza.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, del 30 giugno 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (GU L 208 I dell’1.7.2020, pag. 1).

(2)  Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3).

(3)  Valutazione del rischio dell’ECDC: rischio connesso alla diffusione di nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione nell’UE/SEE, disponibile al seguente indirizzo: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-spread-new-sars-cov-2-variants-eueea

(4)  C(2020) 9607 final.

(5)  Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, rischio connesso alla diffusione di nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione nell’UE/SEE, primo aggiornamento-21 gennaio 2021. ECDC: Stoccolma, 2021. Consultabile al seguente indirizzo: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-risk-related-to-spread-of-new-SARS-CoV-2-variants-EU-EEA-first-update.pdf

(6)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(7)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(8)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(9)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(10)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(11)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


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