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Document 32021R0023

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 22 del 22.1.2021, p. 1–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/23/oj

22.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 22/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/23 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2020

relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

I mercati finanziari svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento delle economie moderne. Più integrati sono, maggiori saranno le possibilità di un’allocazione efficiente delle risorse economiche, con conseguenti potenziali benefici in termini di risultati economici. Per migliorare il funzionamento del mercato unico dei servizi finanziari, è tuttavia importante predisporre procedure atte a far fronte agli effetti delle turbolenze sui mercati e a garantire che, se un ente finanziario o un’infrastruttura del mercato finanziario che opera in tale mercato versa in difficoltà finanziarie o è sull’orlo del dissesto, tale evento non destabilizzi l’intero mercato finanziario né comprometta la crescita nell’economia in generale.

(2)

Le controparti centrali (CCP) sono componenti essenziali dei mercati finanziari globali: s’interpongono tra i partecipanti fungendo da acquirente per ciascun venditore e da venditore per ciascun acquirente e rivestono un ruolo centrale nel trattamento delle operazioni finanziarie e nella gestione dell’esposizione ai vari rischi insiti in tali operazioni. Le CCP accentrano la gestione delle operazioni e posizioni delle controparti, adempiono agli obblighi derivanti dalle operazioni, e richiedono ai partecipanti un’adeguata garanzia sotto forma di margine e di contributo ai fondi di garanzia in caso di inadempimento.

(3)

Con l’integrazione dei mercati finanziari nell’Unione le CCP hanno registrato un’evoluzione, passando da un ruolo principalmente di servizio dei bisogni e mercati nazionali a una funzione di snodo essenziale dei mercati finanziari nella più ampia dimensione dell’Unione. Oggi le CCP autorizzate nell’Unione compensano varie categorie di prodotti, che includono i derivati finanziari e su merci, sia quotati sia fuori borsa (OTC), i titoli azionari a pronti, le obbligazioni e prodotti quali le operazioni di pronti contro termine. Vanno oltre le frontiere nazionali prestando servizi a una vasta gamma di enti finanziari e di altra natura in tutta l’Unione. Sebbene alcune CCP restino concentrate sul mercato nazionale, sono tutte a rilevanza sistemica almeno nel rispettivo mercato nazionale.

(4)

Poiché un volume consistente del rischio finanziario presente nel sistema finanziario dell’Unione si concentra nelle CCP, che lo trattano per conto dei partecipanti diretti e relativi clienti, è essenziale che esse siano sottoposte a una regolamentazione efficace e a una vigilanza rigorosa. Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) impone alle CCP autorizzate nell’Unione di soddisfare rigorose norme prudenziali, organizzative e relative alla condotta negli affari. Spetta alle autorità competenti, collaborando nell’ambito di collegi di vigilanza in cui confluiscono diverse autorità per le funzioni specifiche cui sono deputate, esercitare un controllo completo sulle attività delle CCP. Conformemente agli impegni assunti dai leader del G20 a seguito della crisi finanziaria del 2008, il regolamento (UE) n. 648/2012 impone altresì l’obbligo di compensare a livello centrale i derivati OTC standardizzati tramite una CCP. Con l’entrata in vigore dell’obbligo di compensazione centralizzata dei derivati OTC, aumenteranno verosimilmente il volume e la gamma di attività svolte dalle CCP, il che potrebbe a sua volta determinare una sfida supplementare per le strategie di gestione dei rischi delle CCP.

(5)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 ha concorso ad aumentare la resilienza delle CCP e dei mercati finanziari più in generale a fronte dell’ampia gamma dei rischi trattati e concentrati nelle CCP. Nessun sistema di norme e prassi è tuttavia in grado di ovviare al fatto che le risorse attuali possono risultare insufficienti a gestire i rischi cui sono esposte le CCP, fra cui l’inadempimento di uno o più partecipanti diretti. Nell’ipotesi di gravi difficoltà finanziarie o di dissesto imminente, in linea di massima gli enti finanziari dovrebbero essere sottoposti a procedura ordinaria di insolvenza. Con la crisi finanziaria del 2008 è tuttavia emerso che, specie in un periodo di prolungata instabilità e incertezza economica, tale procedura può perturbare funzioni che sono essenziali per l’economia, mettendo a repentaglio la stabilità finanziaria. Può darsi che le procedure ordinarie di insolvenza applicabili alle imprese non siano sempre in grado di assicurare un intervento sufficientemente rapido o di dare la giusta priorità alla continuità delle funzioni essenziali degli enti finanziari nell’ottica di preservare la stabilità finanziaria. Per ovviare a tali conseguenze negative della procedura ordinaria di insolvenza è necessario predisporre uno specifico quadro di risoluzione delle CCP.

(6)

La crisi finanziaria del 2008 ha evidenziato la mancanza di strumenti adeguati atti a preservare le funzioni essenziali assolte dagli enti finanziari in dissesto. Ha altresì messo in luce l’assenza di quadri normativi che consentissero alle autorità, specie se situate in Stati membri o giurisdizioni diversi, di collaborare e coordinarsi per poter agire rapidamente e con risolutezza. Privi di tali strumenti e in assenza di quadri di cooperazione e coordinamento, gli Stati membri sono stati costretti ad usare il denaro dei contribuenti per salvare gli enti finanziari, in modo da arginare il contagio e contenere il panico. Benché non beneficiarie dirette di sostegno finanziario pubblico straordinario nel corso della crisi finanziaria del 2008, le CCP erano al riparo dagli effetti che avrebbero altrimenti subito se le banche non avessero adempiuto agli obblighi che avevano nei loro confronti. Un quadro di risanamento e risoluzione delle CCP integra il quadro di risoluzione delle banche adottato a norma della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ed è quindi necessario per evitare il ricorso al denaro dei contribuenti in caso di dissesto disordinato di una di esse. All’interno di tale quadro si dovrebbe altresì tener conto della possibilità che le CCP siano sottoposte a risoluzione per motivi diversi dall’inadempimento di uno o più dei loro partecipanti diretti.

(7)

L’obiettivo di un quadro credibile di risanamento e risoluzione è garantire, per quanto possibile, che le CCP predispongano misure per uscire dalle difficoltà finanziarie, mantenere le funzioni essenziali della CCP in dissesto o a rischio di dissesto liquidandone nel contempo le altre attività con procedura ordinaria di insolvenza, nonché preservare la stabilità finanziaria ed evitare effetti negativi significativi sul sistema finanziario la sua capacità di fornire servizi al sistema economico riducendo nel contempo al minimo il costo del dissesto della CCP per i contribuenti. Un quadro di risanamento e risoluzione rafforza ulteriormente la preparazione delle CCP e delle autorità ad attenuare gli effetti delle difficoltà finanziarie e permette alle autorità di avere una visione più chiara del grado di preparazione delle CCP agli scenari di stress. Conferisce inoltre alle autorità i poteri che permettono loro di prepararsi alla potenziale risoluzione della CCP e di gestirne in modo coordinato il deterioramento, contribuendo così al buon funzionamento dei mercati finanziari.

(8)

Attualmente non vigono nell’Unione norme armonizzate sul risanamento e la risoluzione delle CCP. Alcuni Stati membri hanno già adottato modifiche normative che impongono alle CCP di redigere piani di risanamento e che introducono meccanismi atti alla risoluzione delle CCP in dissesto. Vi sono inoltre fra gli Stati membri notevoli differenze sostanziali e procedurali sotto il profilo delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative che disciplinano l’insolvenza delle CCP. La mancanza di presupposti, poteri e procedure comuni per il risanamento e la risoluzione delle CCP rischia di costituire un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di intralciare la cooperazione tra le autorità nazionali che si trovano ad affrontare il dissesto di una CCP e ad applicare appropriati meccanismi di allocazione delle perdite nei confronti dei relativi partecipanti diretti, sia nell’Unione che a livello globale. Questo vale in particolare quando, per via del diverso approccio seguito, le autorità nazionali non dispongono del medesimo grado di controllo o della stessa capacità di procedere alla risoluzione delle CCP. Le diversità fra i regimi di risanamento e risoluzione potrebbero influire sulle CCP e sui partecipanti diretti e relativi clienti in misura diversa nei vari Stati membri, potenzialmente falsando la concorrenza nel mercato interno. La mancanza di norme e strumenti comuni per gestire le difficoltà finanziarie o il dissesto in cui versa una CCP può incidere sulla scelta dei partecipanti diretti e relativi clienti quanto alla compensazione e sulla scelta della CCP quanto al luogo di stabilimento, impedendo quindi alle CCP di godere appieno delle libertà fondamentali riconosciute loro nel mercato interno. Questo potrebbe a sua volta scoraggiare i partecipanti diretti e relativi clienti dall’accesso transfrontaliero alle CCP nel mercato interno e ostacolare un’ulteriore integrazione dei mercati di capitali dell’Unione. È pertanto necessario che in tutti gli Stati membri vigano norme comuni in materia di risanamento e risoluzione così che le CCP possano esercitare le libertà garantite loro dal mercato interno senza subire limitazioni derivanti dalla capacità finanziaria degli Stati membri e delle relative autorità di gestire i dissesti delle CCP.

(9)

La revisione del quadro normativo applicabile alle banche e ad altri enti finanziari effettuata sulla scia della crisi finanziaria del 2008, in particolare l’inasprimento dei requisiti patrimoniali e di riserve di liquidità delle banche, il miglioramento degli strumenti di politica macroprudenziale e norme esaurienti in materia di risanamento e risoluzione delle banche, ha ridotto la probabilità di crisi in futuro e migliorato la resilienza di tutti gli enti finanziari e di tutte le infrastrutture di mercato, CCP comprese, allo stress economico, sia esso provocato da perturbazioni sistemiche o da eventi specifici a un singolo ente. Dal 1o gennaio 2015 si applica negli Stati membri un regime di risanamento e risoluzione per le banche a norma della direttiva 2014/59/UE.

(10)

Muovendo dalla linea seguita per il risanamento e la risoluzione delle banche, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero essere preparate e disporre di strumenti adeguati a gestire le situazioni che comportano il dissesto di CCP. Date tuttavia le differenze che le separano per funzioni e modelli aziendali, banche e CCP presentano rischi diversi. Sono quindi necessari strumenti e poteri specifici per le ipotesi di dissesto di una CCP provocato dal dissesto dei partecipanti diretti o scaturito da eventi diversi dall’inadempimento.

(11)

Un regolamento è l’atto giuridico più adeguato per integrare e sviluppare l’impostazione adottata con il regolamento (UE) n. 648/2012, che prevede requisiti prudenziali uniformi applicabili alle CCP. Stabilire in una direttiva gli obblighi relativi al risanamento e alla risoluzione potrebbe determinare incoerenze dovute all’adozione di norme nazionali potenzialmente divergenti su una materia altrimenti disciplinata da atti dell’Unione direttamente applicabili e contraddistinta sempre più dalla prestazione transfrontaliera dei servizi delle CCP. Anche in materia di risanamento e risoluzione delle CCP è opportuno adottare norme uniformi direttamente applicabili.

(12)

In un’ottica di coerenza con la legislazione dell’Unione vigente in materia di servizi finanziari e al fine di garantire il più alto livello possibile di stabilità finanziaria in tutta l’Unione, il regime di risanamento e risoluzione di cui al presente regolamento dovrebbe applicarsi alle CCP soggette ai requisiti prudenziali previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012, indipendentemente dal fatto che siano in possesso o meno dell’autorizzazione all’attività bancaria. Sebbene vi possano essere differenze nel profilo di rischio associato a strutture societarie alternative, le CCP sono soggetti autonomi tenuti a soddisfare tutti i requisiti di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 648/2012 indipendentemente dalla loro impresa madre o dalle altre componenti del gruppo. Non è pertanto necessario che il gruppo di cui una CCP fa parte sia soggetto al presente regolamento. Le dimensioni del gruppo, incluse tra l’altro le relazioni operative, personali e finanziarie di una CCP con le altre componenti del gruppo, dovrebbero tuttavia essere prese in considerazione nella pianificazione del risanamento e della risoluzione della CCP nella misura in cui potrebbero incidere sul risanamento o sulla risoluzione di quest’ultima o nella misura in cui le azioni di risanamento e di risoluzione potrebbero avere un impatto su altre componenti del gruppo.

(13)

Ai fini dell’efficacia ed efficienza delle azioni di risoluzione e in linea con gli obiettivi della risoluzione, gli Stati membri dovrebbero designare, quali autorità di risoluzione per i fini del presente regolamento, le banche centrali nazionali, i ministeri competenti, le autorità amministrative pubbliche o autorità investite di poteri amministrativi pubblici, incluse le autorità di risoluzione esistenti. Dovrebbero altresì provvedere affinché alle autorità di risoluzione siano destinate risorse adeguate. Negli Stati membri in cui è stabilita una CCP è opportuno adottare adeguate disposizioni strutturali per separare le funzioni di risoluzione della CCP da altre funzioni, in particolare laddove l’autorità responsabile della vigilanza prudenziale sulla CCP o della vigilanza prudenziale sugli enti creditizi o sulle imprese di investimento che sono partecipanti diretti della CCP sia designata quale autorità di risoluzione, in modo da scongiurare conflitti di interessi e il rischio di acquiescenza normativa. In tali casi dovrebbe essere garantita l’indipendenza del processo decisionale dell’autorità di risoluzione, pur senza impedire che l’adozione di decisioni converga al livello più elevato.

(14)

Date le conseguenze che il dissesto di una CCP e gli interventi che ne conseguono potrebbero avere per il sistema finanziario e per l’economia di uno Stato membro nonché l’eventualità di dover in ultima istanza utilizzare fondi pubblici per fare fronte a una crisi, i ministeri delle Finanze o altri ministeri competenti degli Stati membri dovrebbero essere in grado di decidere, in linea con le procedure democratiche nazionali, circa l’uso di fondi pubblici come soluzione di ultima istanza e, pertanto, dovrebbero essere implicati da vicino, sin dalle fasi iniziali, nella procedura di risanamento e risoluzione. Per quanto riguarda pertanto l’uso di fondi pubblici come soluzione di ultima istanza, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la ripartizione delle competenze tra i pertinenti ministeri o il governo e l’autorità di risoluzione, quale stabilita negli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

(15)

Poiché spesso le CCP prestano servizi in tutta l’Unione, l’efficacia del risanamento e della risoluzione presuppone una collaborazione tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione nell’ambito di collegi di vigilanza e di risoluzione, in particolare nei preparativi del risanamento e della risoluzione. Le fasi preparatorie in questione riguardano la valutazione del piano di risanamento elaborato dalla CCP, il contributo a una decisione congiunta sui piani di risoluzione elaborati dall’autorità di risoluzione della CCP e il raggiungimento di tale decisione congiunta, nonché il superamento degli impedimenti alla risolvibilità della CCP.

(16)

Nella risoluzione delle CCP è opportuno raggiungere un equilibrio fra, da un lato, la necessità di procedure consone all’urgenza della situazione e funzionali al raggiungimento di soluzioni efficaci, eque e tempestive e, dall’altro, l’esigenza di preservare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri in cui la CCP presta servizi. A tal fine, le autorità che, per ambito di competenza, potrebbero essere interessate dal dissesto della CCP dovrebbero confrontarsi nell’ambito del collegio di risoluzione. In tale contesto esse dovrebbero, in particolare, condividere informazioni sulla preparazione dei partecipanti diretti e, se del caso, dei clienti per quanto riguarda la gestione di un potenziale inadempimento, i provvedimenti di risanamento e risoluzione e il trattamento prudenziale delle relative esposizioni nei confronti della CCP. Le autorità degli Stati membri la cui stabilità finanziaria potrebbe essere interessata dal dissesto della CCP dovrebbero poter partecipare al collegio di risoluzione sulla base della loro valutazione dell’impatto che la risoluzione della CCP potrebbe avere sulla stabilità finanziaria nel rispettivo Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di essere rappresentati nel collegio di risoluzione dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione dei partecipanti diretti. Gli Stati membri che non sono rappresentati da autorità dei partecipanti diretti dovrebbero poter partecipare scegliendo tra la partecipazione al collegio dell’autorità competente dei clienti dei partecipanti diretti e la partecipazione al collegio dell’autorità di risoluzione dei clienti dei partecipanti diretti. Le autorità dovrebbero fornire all’autorità di risoluzione della CCP un’adeguata giustificazione della loro partecipazione, basata sulla loro analisi dell’impatto negativo che la risoluzione della CCP potrebbe avere sui rispettivi Stati membri. Allo stesso modo, le pertinenti autorità di paesi terzi dovrebbero essere invitate, quando necessario, a partecipare ai collegi di risoluzione in veste di osservatrici al fine di assicurare un periodico scambio di opinioni e un coordinamento con esse.

(17)

Per affrontare efficacemente e in modo proporzionato il potenziale dissesto di una CCP, le autorità dovrebbero esercitare i poteri di risanamento e di risoluzione di cui sono investite tenendo conto di una serie di fattori caratterizzanti la CCP, quali natura dell’attività, assetto proprietario, struttura giuridica e organizzativa, profilo di rischio, dimensioni, status giuridico, sostituibilità e interconnessioni con il sistema finanziario. Le autorità dovrebbero inoltre valutare la probabilità che il dissesto e la successiva liquidazione della CCP con procedura ordinaria di insolvenza abbiano un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti finanziari o sull’economia in generale.

(18)

Ai fini di una gestione efficace delle CCP in dissesto, è opportuno conferire alle autorità competenti il potere d’imporre misure preparatorie alla CCP. È opportuno stabilire una norma minima circa il contenuto e le informazioni da includere nei piani di risanamento, in modo che nell’Unione tutte le CCP dispongano di piani di risanamento sufficientemente dettagliati su cui fare affidamento in caso di difficoltà finanziarie. Tali piani di risanamento dovrebbero contemplare una serie adeguata di scenari, prevedendo stress sia sistemici che specifici alla CCP, che ne metterebbero a repentaglio la sostenibilità economica, anche tenendo conto del potenziale impatto di un contagio in caso di crisi, sia nazionale che transfrontaliera. Gli scenari dovrebbero essere più rigorosi di quelli utilizzati ai fini delle prove di stress periodiche a norma dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 648/2012, pur restando plausibili. I piani di risanamento dovrebbero contemplare un’ampia gamma di scenari, compresi gli scenari derivanti da eventi di inadempimento, quelli derivanti da eventi diversi dall’inadempimento e quelli derivanti da una combinazione di entrambi; dovrebbero inoltre includere disposizioni esaustive in materia di ribilanciamento delle posizioni, allocazione piena delle perdite derivanti dall’inadempimento dei partecipanti diretti e capacità di assorbimento adeguate per tutti gli altri tipi di perdite. I piani di risanamento dovrebbero operare una distinzione tra i vari tipi di eventi diversi dall’inadempimento. Gli scenari utilizzati nella pianificazione di risanamento dovrebbero costituire parte integrante del regolamento operativo della CCP stabilito per contratto con i partecipanti diretti. Il regolamento operativo dovrebbe prevedere altresì disposizioni atte a garantire l’applicabilità delle misure di risanamento delineate nel piano di risanamento in tutti gli scenari. I piani di risanamento non dovrebbero presupporre l’accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario né esporre i contribuenti al rischio di perdite.

(19)

Le CCP dovrebbero essere tenute a elaborare, rivedere e aggiornare periodicamente i propri piani di risanamento. In tale contesto la fase di risanamento dovrebbe iniziare quando è riscontrato un deterioramento significativo della situazione finanziaria della CCP o un rischio di violazione dei requisiti patrimoniali e prudenziali imposti dal regolamento (UE) n. 648/2012 che potrebbe comportare una violazione dei requisiti in materia di autorizzazione tale da giustificare la revoca della sua autorizzazione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012. Ciò dovrebbe risultare dal raffronto con un sistema di indicatori qualitativi e quantitativi inclusi nel piano di risanamento.

(20)

Al fine di creare incentivi validi ex ante e assicurare un’equa allocazione delle perdite, i piani di risanamento dovrebbero garantire che l’applicazione di strumenti di risanamento equilibri correttamente l’allocazione delle perdite tra le CCP, i partecipanti diretti e, se del caso, i loro clienti. In linea generale, le perdite legate al risanamento dovrebbero essere ripartite tra le CCP, i partecipanti diretti e, se del caso, i loro clienti, in funzione della rispettiva responsabilità per il rischio trasferito alla CCP e della rispettiva capacità di controllare e gestire tali rischi. I piani di risanamento dovrebbero garantire che il capitale della CCP sia esposto a perdite causate sia da eventi di inadempimento che da eventi diversi dall’inadempimento, prima dell’allocazione delle perdite ai partecipanti diretti. A titolo di incentivo per un’adeguata gestione dei rischi e per l’ulteriore riduzione dei rischi di perdite per i contribuenti, la CCP dovrebbe utilizzare una parte delle sue risorse proprie dedicate prefinanziate di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 648/2012, che possono includere qualsiasi capitale detenuto in aggiunta ai requisiti patrimoniali minimi, per conformarsi alla soglia di notificazione di cui all’atto delegato adottato sulla base dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, come misura di risanamento prima di ricorrere ad altre misure di risanamento che richiedono contributi finanziari dei partecipanti diretti.

Tale importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate, distinto dalle risorse proprie prefinanziate di cui all’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, non dovrebbe essere inferiore al 10 % né superiore al 25 % dei requisiti patrimoniali basati sul rischio calcolati conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, indipendentemente dal fatto che tali requisiti siano inferiori o superiori al capitale iniziale di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(21)

La CCP dovrebbe presentare il proprio piano di risanamento all’autorità competente, che dovrebbe trasmetterlo senza indebito ritardo al collegio di vigilanza istituito a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 ai fini di una valutazione completa, sotto forma di una decisione congiunta del collegio. La valutazione dovrebbe indicare se il piano è completo e se è effettivamente in grado di ripristinare tempestivamente la sostenibilità economica della CCP, anche in periodi di gravi difficoltà finanziarie.

(22)

I piani di risanamento dovrebbero illustrare compiutamente le azioni che la CCP si ripromette di intraprendere per risolvere l’eventuale problema delle obbligazioni in essere non bilanciate, delle perdite non coperte, della carenza di liquidità o dell’inadeguatezza del capitale, così come le azioni atte a ricostituire le risorse finanziarie prefinanziate esaurite e gli accordi in materia di liquidità, al fine di ripristinare la sostenibilità economica e di poter continuare a soddisfare i requisiti per l’autorizzazione. Né il potere dell’autorità di risoluzione di applicare una richiesta di liquidità per la risoluzione né l’obbligo di avere un impegno contrattuale minimo per le richieste di liquidità per il risanamento dovrebbero pregiudicare il diritto della CCP di introdurre nelle proprie norme richieste di liquidità per il risanamento superiori all’impegno contrattuale obbligatorio minimo specificato al presente regolamento o la gestione dei rischi della CCP.

(23)

I piani di risanamento dovrebbero tenere conto anche degli attacchi informatici che potrebbero comportare un deterioramento significativo della situazione finanziaria della CCP o il rischio di violazione dei requisiti prudenziali a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.

(24)

Le CCP dovrebbero evitare discriminazioni nei rispettivi piani di risanamento e assicurare che questi siano equilibrati in termini di effetti e incentivi generati. Gli effetti delle misure di risanamento sui partecipanti diretti e, ove siano disponibili informazioni pertinenti, sui relativi clienti e sul sistema finanziario dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri più in generale dovrebbero essere proporzionati. A norma del regolamento (UE) n. 648/2012, le CCP sono tenute ad assicurare in particolare che i partecipanti diretti abbiano un’esposizione limitata nei loro confronti. Le CCP dovrebbero assicurare che tutti i pertinenti portatori d’interesse siano coinvolti nell’elaborazione del piano di risanamento, mediante la partecipazione al comitato dei rischi della CCP, se del caso, e mediante la loro adeguata consultazione. Poiché è lecito attendersi che i portatori d’interesse abbiano opinioni divergenti, le CCP dovrebbero stabilire procedure chiare per gestire la diversità di opinioni tra i portatori d’interesse e qualsiasi conflitto di interessi tra questi ultimi e la CCP.

(25)

In considerazione del carattere globale dei mercati serviti dalle CCP, il regolamento operativo dovrebbe prevedere disposizioni contrattuali che permettono alla CCP, se necessario, di applicare le opzioni di risanamento ai contratti o attività disciplinati dal diritto di un paese terzo o ai soggetti basati in paesi terzi.

(26)

Se la CCP non presenta un piano di risanamento adeguato, le autorità competenti dovrebbero poterle imporre l’adozione delle misure necessarie per colmare le carenze sostanziali del piano, così che la CCP riesca a rafforzare la propria attività e possa allocare risorse, ripristinare il capitale e, se del caso, ribilanciare il portafoglio in caso di dissesto. Questo potere dovrebbe consentire alle autorità competenti d’intervenire preventivamente, per quanto necessario per colmare le carenze e conseguire così gli obiettivi di stabilità finanziaria.

(27)

Nei casi eccezionali di scarti di garanzia applicati ai margini di variazione positivi a seguito di un evento diverso dall’inadempimento e se il risanamento ha esito positivo, l’autorità competente dovrebbe poter imporre alla CCP di risarcire mediante liquidità i partecipanti diretti in misura proporzionata alle perdite da essi subite in misura superiore ai propri impegni contrattuali o, se del caso, di emettere titoli attestanti un credito sugli utili futuri della CCP stessa.

(28)

La pianificazione della risoluzione è una componente essenziale di una risoluzione efficace. I piani dovrebbero essere redatti dall’autorità di risoluzione della CCP e stabiliti di comune accordo nel collegio di risoluzione. I piani dovrebbero coprire un’ampia gamma di scenari, operando una distinzione tra gli scenari derivanti da eventi di inadempimento, gli scenari derivanti da eventi diversi dall’inadempimento e gli scenari derivanti da una combinazione di entrambi, come pure tra i diversi tipi di eventi diversi dall’inadempimento. Le autorità dovrebbero disporre di tutte le informazioni necessarie per individuare le funzioni essenziali e assicurarne la continuità. Il contenuto del piano di risoluzione dovrebbe tuttavia essere adeguato alle attività della CCP e ai tipi di prodotto che essa compensa e basarsi, tra l’altro, sulle informazioni da questa comunicate. Al fine di agevolare l’esecuzione delle richieste di liquidità per la risoluzione e della riduzione dell’importo di eventuali utili che devono essere pagati a un partecipante diretto non inadempiente a una CCP in risoluzione, nel regolamento operativo della CCP dovrebbe essere incluso un riferimento alla facoltà dell’autorità di risoluzione di imporre tali richieste di liquidità per la risoluzione e tale riduzione. Ove necessario, il regolamento operativo della CCP concordato per contratto con i partecipanti diretti dovrebbe contenere disposizioni volte a garantire l’esecutività di altre misure di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione.

(29)

In base alla valutazione della risolvibilità, le autorità di risoluzione dovrebbero avere il potere di imporre, direttamente o indirettamente attraverso l’autorità competente, modifiche della struttura giuridica od operativa e dell’organizzazione delle CCP e di adottare le misure necessarie e proporzionate per ridurre o eliminare gli impedimenti sostanziali all’applicazione degli strumenti di risoluzione e assicurarne la risolvibilità. Tenuto conto della diversa struttura dei gruppi cui le CCP appartengono, delle differenze strutturali rispetto ai gruppi bancari e dei diversi quadri normativi che si applicano alle singole entità nell’ambito di tali gruppi, l’autorità di risoluzione della CCP, in consultazione con l’autorità competente della CCP, dovrebbe essere in grado di valutare se l’esecuzione di modifiche delle strutture giuridiche od operative della CCP, o di qualsiasi entità del gruppo direttamente o indirettamente sotto il suo controllo, comporti modifiche delle strutture del gruppo cui appartiene la CCP che potrebbero comportare rischi di impugnazione o problemi di esecutività, a seconda delle specifiche circostanze giuridiche applicabili. Nel valutare le modalità per eliminare tali impedimenti alla risoluzione, l’autorità di risoluzione dovrebbe essere in grado di suggerire una diversa serie di misure di risoluzione della crisi anziché richiedere modifiche delle strutture giuridiche od operative del gruppo, qualora l’uso di tali misure alternative elimini gli impedimenti alla risolvibilità in modo equivalente.

(30)

Con riferimento ai piani di risoluzione e alle valutazioni della risolvibilità, la necessità di accelerare le azioni di ristrutturazione e di assicurarne la celerità, per garantire la continuità delle funzioni essenziali della CCP e preservare la stabilità finanziaria prevale sulle considerazioni di vigilanza corrente. Se i membri del collegio di risoluzione sono in disaccordo sulle decisioni da adottare riguardo al piano di risoluzione della CCP, alla valutazione della risolvibilità della CCP e all’eliminazione degli impedimenti che la ostacolano, l’Autorità europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM) dovrebbe fungere da Mediatore in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). La mediazione vincolante dell’AESFEM dovrebbe comunque essere esaminata preventivamente da un comitato interno dell’AESFEM stessa, dato che i suoi membri hanno in diversi Stati membri competenze in materia di mantenimento della stabilità finanziaria e di vigilanza sui partecipanti diretti. È opportuno invitare talune autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) a partecipare in veste di osservatrici al comitato interno dell’AESFEM, poiché assolvono funzioni analoghe a norma della direttiva 2014/59/UE. La mediazione vincolante non dovrebbe impedire, in altri casi, la mediazione non vincolante condotta in conformità dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Conformemente all’articolo 38 del regolamento (UE) n. 1095/2010, tale mediazione vincolante non può incidere sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.

(31)

Potrebbe risultare necessario che il piano di risanamento della CCP stabilisca i presupposti che determinano l’erogazione di eventuali accordi di sostegno finanziario contrattualmente vincolanti, garanzie o altre forme di sostegno operativo da parte dell’impresa madre o di un’altra componente del gruppo a una CCP dello stesso gruppo. Assicurando la trasparenza in relazione a tale tipo di accordi si attenuerebbero i rischi per la liquidità e la solvibilità della componente del gruppo che eroga sostegno alla CCP che versa in difficoltà finanziarie. Pertanto, qualsiasi modifica di tali accordi che incida sulla qualità e sulla natura di tale sostegno di gruppo dovrebbe essere considerata una modifica sostanziale che implica la revisione del piano di risanamento.

(32)

Data la delicatezza delle informazioni ivi contenute, i piani di risanamento e di risoluzione dovrebbero obbedire ad adeguate disposizioni in materia di riservatezza.

(33)

Le autorità competenti dovrebbero trasmettere i piani di risanamento e le relative modifiche alle pertinenti autorità di risoluzione, le quali dovrebbero a loro volta inoltrare piani di risoluzione e modifiche alle autorità competenti, in modo che tutte le autorità pertinenti siano tenute sempre perfettamente informate.

(34)

Per preservare la stabilità finanziaria è necessario che le autorità competenti siano in grado di sanare il deterioramento della situazione finanziaria ed economica di una CCP prima che questa giunga a un punto tale per cui le autorità non abbiano altra scelta che procedere alla risoluzione, o imporre alla CCP di modificare le proprie misure di risanamento laddove queste possano compromettere la stabilità finanziaria generale. È opportuno pertanto conferire alle autorità competenti poteri di intervento precoce che permettano di scongiurare o ridurre al minimo gli effetti negativi sulla stabilità finanziaria o sugli interessi dei clienti che potrebbero conseguire dall’applicazione di determinate misure da parte della CCP. I poteri di intervento precoce dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti in aggiunta ai poteri previsti dal diritto nazionale degli Stati membri o dal regolamento (UE) n. 648/2012 per le situazioni diverse da quelle considerate intervento precoce. I diritti di intervento precoce dovrebbero comprendere il potere di limitare o vietare la remunerazione del capitale e degli strumenti trattati come capitale, inclusi la distribuzione di dividendi e i riacquisti da parte della CCP, nella massima misura possibile, senza dare luogo a un evento di inadempimento; dovrebbe altresì comprendere il potere di limitare, vietare o congelare tutti i pagamenti, all’alta dirigenza di cui al regolamento (UE) n. 648/2012, delle componenti variabili della remunerazione ai sensi della politica retributiva della CCP di cui all’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, di benefici pensionistici discrezionali o delle indennità di buonuscita.

(35)

Nell’ambito dei poteri di intervento precoce e conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, l’autorità competente dovrebbe poter nominare un amministratore temporaneo per sostituire il consiglio e l’alta dirigenza della CCP o collaborare temporaneamente con essi. Il compito dell’amministratore temporaneo dovrebbe essere esercitare i poteri conferitigli, fatte salve le condizioni ad esso imposte al momento della nomina, al fine di promuovere soluzioni per ripianare la situazione finanziaria della CCP. La nomina dell’amministratore temporaneo non dovrebbe interferire indebitamente con i diritti degli azionisti o proprietari né con gli obblighi procedurali imposti dal diritto societario nazionale o dell’Unione e dovrebbe rispettare gli obblighi internazionali assunti dall’Unione e dagli Stati membri in materia di tutela degli investimenti.

(36)

Nelle fasi di risanamento e di intervento precoce gli azionisti dovrebbero conservare tutti i loro diritti. Essi dovrebbero perderli una volta che la CCP è posta in risoluzione. Durante la fase di risanamento dovrebbe essere limitata o vietata nella massima misura possibile, senza dare luogo a un evento di inadempimento, la remunerazione del capitale e degli strumenti trattati come capitale, inclusi la distribuzione di dividendi e i riacquisti da parte della CCP. I detentori di capitale di una CCP dovrebbero essere i primi ad assorbire le perdite nel quadro della risoluzione in modo tale da ridurre al minimo il rischio di impugnazione da parte loro qualora tali perdite siano maggiori rispetto a quelle che avrebbero subito nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza secondo il principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato. Quando applica uno strumento di svalutazione e conversione, l’autorità di risoluzione dovrebbe poter discostarsi dal principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato. Tuttavia, un azionista o un creditore che subisca una perdita maggiore di quella che avrebbe subito nel quadro di una procedura ordinaria di insolvenza avrebbe diritto al pagamento della differenza.

(37)

Il quadro di risoluzione dovrebbe prevedere un avvio tempestivo della procedura prima che si manifesti l’insolvenza della CCP. La CCP dovrebbe essere considerata in dissesto o a rischio di dissesto quando viola o rischia di violare in un prossimo futuro i requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione, quando il risanamento non è stato in grado o rischia di non essere in grado di ripristinarne la sostenibilità economica, quando non è in grado o rischia di non essere in grado di assolvere una funzione essenziale, quando le sue attività sono o rischiano di essere in un prossimo futuro inferiori alle passività, quando non è o rischia di non essere in un prossimo futuro in grado di pagare i debiti o altre passività alla scadenza o quando necessita di sostegno finanziario pubblico straordinario. La mera circostanza che la CCP non soddisfi tutti i requisiti per l’autorizzazione non dovrebbe tuttavia giustificare di per sé l’avvio della procedura di risoluzione.

(38)

L’erogazione di assistenza di liquidità di emergenza da parte della banca centrale, laddove disponibile, non dovrebbe costituire una condizione per dimostrare che la CCP non è o rischia di non essere in un prossimo futuro in grado di pagare le passività alla scadenza. Per preservare la stabilità finanziaria, specialmente in caso di carenza sistemica di liquidità, le garanzie dello Stato sugli strumenti di liquidità forniti da banche centrali o le garanzie dello Stato sulle passività di nuova emissione volte a rimediare a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro non dovrebbero dare luogo all’avvio della risoluzione quando sono soddisfatte determinate condizioni.

(39)

I membri del sistema europeo di banche centrali (SEBC), gli altri organismi degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe, gli altri organismi pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima, la Banca dei regolamenti internazionali e altri soggetti elencati all’articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono agire in veste di partecipante diretto rispetto alle loro operazioni. Gli strumenti di allocazione delle perdite previsti nel piano di risanamento delle CCP non dovrebbero applicarsi a tali soggetti. Analogamente, le autorità di risoluzione non dovrebbero applicare gli strumenti di allocazione delle perdite in relazione a tali soggetti al fine di evitare l’esposizione di denaro pubblico.

(40)

Se sussistono i presupposti per la risoluzione, l’autorità di risoluzione della CCP dovrebbe disporre di un complesso armonizzato di strumenti e poteri di risoluzione. Questi dovrebbero consentire all’autorità di risoluzione di affrontare gli scenari derivanti sia da eventi di inadempimento che da eventi diversi dall’inadempimento o da una combinazione di entrambi. Il loro esercizio dovrebbe essere soggetto a presupposti, obiettivi e principi generali comuni. In particolare, l’applicazione di tali strumenti o poteri non dovrebbe interferire nella risoluzione efficace dei gruppi transfrontalieri.

(41)

Gli obiettivi primi della risoluzione dovrebbero essere garantire la continuità delle funzioni essenziali, scongiurare effetti negativi sulla stabilità finanziaria e tutelare le finanze pubbliche.

(42)

È opportuno mantenere le funzioni essenziali della CCP in dissesto, seppur ristrutturandole con i necessari cambiamenti della direzione, mediante l’applicazione degli strumenti di risoluzione e, nella misura più ampia possibile, utilizzando fondi privati e senza ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito mediante l’allocazione delle perdite residue e il ribilanciamento del portafoglio della CCP attraverso l’applicazione di strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite in caso di perdite dovute a inadempimento, oppure, in caso di perdite non dovute a inadempimento, attraverso la svalutazione di strumenti di capitale e la svalutazione e conversione in capitale delle passività non garantite al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la CCP. Per evitare la necessità di applicare strumenti pubblici di stabilizzazione, l’autorità di risoluzione dovrebbe anche poter attivare la richiesta di liquidità per la risoluzione anche in seguito a un evento diverso dall’inadempimento. Una CCP o uno specifico servizio di compensazione dovrebbero poter inoltre essere venduti a una CCP terza solvente in grado di condurre e gestire le attività di compensazione cedute o essere fusi con essa. In linea con l’obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali della CCP e prima di procedere agli interventi descritti sopra, l’autorità di risoluzione dovrebbe in genere dare esecuzione agli obblighi contrattuali esistenti e in sospeso nei confronti della CCP analogamente a come sarebbero attivati nel quadro del rispettivo regolamento operativo, compresi, segnatamente, gli obblighi contrattuali in capo ai partecipanti diretti di soddisfare le richieste di liquidità per il risanamento o di assumere le posizioni dei partecipanti diretti inadempienti tramite asta o con altro mezzo stabilito nel regolamento operativo della CCP, nonché agli obblighi contrattuali esistenti e in sospeso che impongono a parti diverse dai partecipanti diretti di prestare sostegno finanziario in una qualsiasi forma.

(43)

È necessario agire rapidamente e con risolutezza per sostenere la fiducia del mercato e ridurre al minimo il contagio. Non appena sussistono i presupposti per la risoluzione, nel pubblico interesse l’autorità di risoluzione della CCP non dovrebbe tardare ad avviare un’azione opportuna e coordinata di risoluzione. È possibile che il dissesto della CCP si verifichi in circostanze che impongono una reazione immediata dell’autorità di risoluzione. È pertanto opportuno consentire a tale autorità di avviare un’azione di risoluzione a prescindere dal fatto che la CCP attui provvedimenti di risanamento ovvero senza dover prima esercitare i poteri di intervento precoce.

(44)

Nell’avviare le azioni di risoluzione l’autorità di risoluzione della CCP dovrebbe tenere conto delle misure previste nel piano di risoluzione elaborato in seno al collegio di risoluzione e applicarle, a meno che non ritenga che, alla luce delle specifiche circostanze, gli obiettivi della risoluzione possano essere raggiunti più efficacemente con azioni non previste in detto piano. L’autorità di risoluzione dovrebbe tenere conto dei principi generali del processo decisionale, compresa la necessità di bilanciare gli interessi dei diversi portatori di interessi della CCP e di garantire la trasparenza e il coinvolgimento delle autorità pertinenti degli Stati membri nei casi in cui la decisione o l’azione proposta potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità finanziaria o sulle risorse di bilancio. In particolare, l’autorità di risoluzione dovrebbe informare il collegio di risoluzione delle azioni di risoluzione previste, anche quando tali azioni si discostano dal piano di risoluzione.

(45)

L’ingerenza nei diritti di proprietà dovrebbe essere proporzionata al rischio per la stabilità finanziaria. Gli strumenti di risoluzione dovrebbero essere pertanto applicati soltanto nei confronti di CCP che presentano i presupposti per la risoluzione, in particolare quando risulta necessario per perseguire l’obiettivo della stabilità finanziaria nel pubblico interesse. Gli strumenti e i poteri di risoluzione potrebbero interferire nei diritti degli azionisti, dei creditori, dei partecipanti diretti e, ove applicabile, dei clienti di questi ultimi. L’azione di risoluzione dovrebbe pertanto essere avviata soltanto quando è necessaria nel pubblico interesse e l’ingerenza in tali diritti dovrebbe essere compatibile con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»).

(46)

Gli azionisti, i partecipanti diretti e altri creditori della CCP non dovrebbero subire perdite maggiori di quelle che avrebbero subito se l’autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei loro confronti fossero invece stati fatti valere tutti gli obblighi in essere applicabili conformemente alle regole della CCP in materia di inadempimento ovvero ad altre disposizioni contrattuali del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza («principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato»). Se le attività della CCP in risoluzione sono cedute solo in parte a un acquirente privato o a una CCP-ponte, è opportuno liquidare con procedura ordinaria di insolvenza la parte restante della CCP in risoluzione.

(47)

Per tutelare i diritti di azionisti, partecipanti diretti e altri creditori è opportuno stabilire norme chiare riguardo alla valutazione delle attività e delle passività della CCP e alla valutazione del trattamento che azionisti, partecipanti diretti e altri creditori avrebbero ricevuto se l’autorità di risoluzione non avesse avviato l’azione di risoluzione. Tale valutazione dovrebbe mettere a confronto il trattamento riservato in concreto agli azionisti, ai partecipanti diretti e ad altri creditori nell’ambito della risoluzione con il trattamento che avrebbero ricevuto se l’autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei loro confronti fossero invece stati fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP e se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Il ricorso alla richiesta di liquidità per la risoluzione, che dovrebbe essere incluso nel regolamento operativo della CCP, è riservato all’autorità di risoluzione. Non può farvi ricorso la CCP, un amministratore o un liquidatore in caso di insolvenza e non dovrebbe pertanto rientrare nel trattamento che gli azionisti, i partecipanti diretti e altri creditori avrebbero ricevuto se l’autorità di risoluzione non avesse avviato un’azione di risoluzione. Neanche il ricorso al potere di ridurre l’importo degli utili dovuti dall’autorità di risoluzione a un partecipante diretto non inadempiente che supera i limiti concordati a livello contrattuale per tale riduzione dovrebbe rientrare nel trattamento che gli azionisti, i partecipanti diretti e altri creditori avrebbero ricevuto se l’autorità di risoluzione non avesse avviato un’azione di risoluzione.

Gli azionisti, i partecipanti diretti e altri creditori dovrebbero avere diritto al pagamento della differenza quando, a titolo di pagamento o di risarcimento per le loro pretese, hanno ricevuto un importo inferiore a quello che avrebbero ottenuto se l’autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei loro confronti fossero invece stati fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dalle norme della CCP in materia di inadempimento ovvero da altre disposizioni contrattuali del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I clienti dovrebbero essere inclusi in tale confronto e avere diritto al pagamento di eventuali differenze di trattamento soltanto quando esiste una base contrattuale per un credito diretto dei clienti nei confronti della CCP che li rendono creditori di quest’ultima. Solo in tali casi l’autorità di risoluzione può controllare l’impatto diretto delle sue azioni. Dovrebbe essere possibile contestare tale confronto separatamente dalla decisione di risoluzione. È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di stabilire la procedura secondo cui corrispondere ad azionisti, partecipanti diretti e altri creditori le differenze di trattamento constatate.

(48)

Le azioni di risanamento e di risoluzione possono incidere indirettamente sui clienti e sui clienti indiretti che non sono creditori della CCP, nella misura in cui i costi del risanamento e della risoluzione siano stati trasferiti a tali clienti e clienti indiretti in base agli accordi contrattuali applicabili. Pertanto, anche l’impatto di uno scenario di risanamento e risoluzione della CCP sui clienti e sui clienti indiretti dovrebbe essere affrontato attraverso gli stessi accordi contrattuali con i partecipanti diretti e i clienti che forniscono loro servizi di compensazione. Tale obiettivo può essere raggiunto garantendo che, se gli accordi contrattuali consentono ai partecipanti diretti di trasferire ai propri clienti le conseguenze negative degli strumenti di risoluzione, tali accordi contrattuali includono anche, su base equivalente e proporzionata, il diritto dei clienti di ottenere qualsiasi compensazione che i partecipanti diretti ricevano dalla CCP o qualsiasi equivalente in contante di tale compensazione o eventuali proventi da essi ottenuti a seguito di un’azione intentata in virtù del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato, nella misura in cui tali accordi riguardino posizioni dei clienti. Tali disposizioni dovrebbero applicarsi anche agli accordi contrattuali conclusi dai clienti e dai clienti indiretti che offrono servizi di compensazione indiretta ai propri clienti.

(49)

Ai fini della risoluzione efficace di una CCP, il processo di valutazione dovrebbe stabilire con la massima precisione possibile le perdite da allocare per permettere alla CCP di ribilanciare il portafoglio delle posizioni in essere e adempiere le obbligazioni di pagamento. La valutazione delle attività e passività di una CCP in dissesto dovrebbe basarsi su ipotesi eque, prudenti e realistiche assunte al momento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione. Nella valutazione, il valore delle passività non dovrebbe però essere influenzato dalla situazione finanziaria della CCP. Le autorità di risoluzione dovrebbero poter procedere, in situazioni di urgenza, a una valutazione rapida delle attività e passività della CCP in dissesto. Si tratterebbe di una valutazione provvisoria, valida fino al momento in cui è effettuata una valutazione indipendente.

(50)

All’avvio della risoluzione nei confronti della CCP, l’autorità di risoluzione dovrebbe dare esecuzione agli obblighi contrattuali in essere previsti dal regolamento operativo delle CCP, compresi i provvedimenti di risanamento in corso, salvo se l’esercizio di un diverso strumento o potere di risoluzione risulti più adatto per attenuare effetti negativi sulla stabilità finanziaria o per assicurare tempestivamente la continuità delle funzioni essenziali della CCP. L’autorità di risoluzione dovrebbe avere il diritto, ma non l’obbligo, di dare esecuzione a tali obblighi contrattuali anche dopo la risoluzione qualora i motivi che giustificano la rinuncia alla loro esecuzione cessino di esistere. Al fine di consentire ai partecipanti diretti e ad altre parti pertinenti di prepararsi all’esecuzione degli obblighi residui, l’autorità di risoluzione dovrebbe notificare preventivamente ai pertinenti partecipanti diretti e alle altre parti interessate. Tale periodo di tale notificazione preventiva dovrebbe essere da tre a sei mesi.

L’autorità di risoluzione dovrebbe stabilire, in consultazione con le autorità competenti e le autorità di risoluzione dei partecipanti diretti interessati e di tutte le altre parti impegnate da obblighi esistenti e in sospeso, se siano cessati di sussistere i motivi per non dare esecuzione agli obblighi contrattuali e se dare esecuzione agli obblighi rimanenti. Qualora suddetti motivi continuino a sussistere, l’autorità di risoluzione dovrebbe astenersi dal dare esecuzione agli obblighi. I proventi derivanti dal ritardo nell’esecuzione degli obblighi contrattuali in essere dovrebbero essere utilizzati per recuperare eventuali fondi pubblici usati per il pagamento dei crediti legati all’applicazione del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato, risultanti dalla decisione dell’autorità di risoluzione di astenersi dal dare esecuzione a tali obblighi o dall’applicazione di uno strumento pubblico di stabilizzazione. L’autorità di risoluzione dovrebbe avvalersi del potere di ritardare l’esecuzione soltanto nella misura in cui non sia violata la salvaguardia offerta dal principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato, di cui beneficia il portatore di interessi che sarà soggetto al ritardo nell’esecuzione. In caso di perdite dovute a inadempimento, l’autorità di risoluzione dovrebbe ribilanciare il portafoglio della CCP e assegnare le perdite residue mediante strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite. In caso di perdite non dovute a inadempimento, le perdite dovrebbero essere assorbite dagli strumenti del capitale regolamentare e dovrebbero essere allocate agli azionisti nei limiti della loro capacità mediante cancellazione o cessione delle partecipazioni ovvero mediante una forte diluizione. Se tali strumenti si rivelano insufficienti, l’autorità di risoluzione dovrebbe avere il potere di ridurre per quanto necessario, senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria in generale, il valore del debito non garantito e delle passività non garantite secondo l’ordine previsto dal diritto fallimentare nazionale applicabile e di applicare strumenti di allocazione delle perdite.

(51)

Se dopo l’assorbimento delle perdite e, ove applicabile, il ribilanciamento del portafoglio della CCP le risorse prefinanziate della CCP restano esaurite, l’autorità di risoluzione dovrebbe assicurare che tali risorse siano riportate ai livelli necessari per soddisfare i requisiti normativi mediante la prosecuzione dell’uso degli strumenti previsti nel regolamento operativo della CCP o mediante altre azioni. In particolare, le autorità di risoluzione dovrebbero avere la possibilità di compensare i partecipanti diretti non inadempienti che avrebbero avuto diritto a un pagamento a titolo del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato per l’applicazione di strumenti di allocazione delle perdite che comporterebbero perdite superiori rispetto a quelle che i partecipanti diretti avrebbero subito nell’ambito degli obblighi di cui al regolamento operativo della CCP con partecipazioni, titoli di debito o titoli attestanti un credito sugli utili futuri della CCP. In sede di valutazione dell’importo e della forma di compensazione, l’autorità di risoluzione può prendere in considerazione, ad esempio, la solidità finanziaria della CCP, la qualità degli strumenti disponibili per la compensazione e il rispetto della salvaguardia offerta dal principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato. Al fine di mantenere una struttura di incentivi adeguata, tale compensazione dovrebbe rispecchiare la misura in cui un partecipante diretto sostiene il risanamento della CCP e tenere conto pertanto anche degli obblighi contrattuali residui in essere dei partecipanti diretti verso tale CCP. Tale compensazione dovrebbe essere dedotta da eventuali diritti a un pagamento a titolo del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato.

(52)

Le autorità di risoluzione dovrebbero provvedere affinché i costi della risoluzione della CCP siano ridotti al minimo e che i creditori della stessa categoria ricevano pari trattamento. L’autorità di risoluzione dovrebbe poter avviare un’azione di risoluzione che si discosta dal principio della parità di trattamento dei creditori ove ciò sia giustificato dal pubblico interesse di conseguire gli obiettivi della risoluzione e sia proporzionato al rischio sostenuto. Se si avvale di tale misura, l’autorità di risoluzione non dovrebbe operare nessuna discriminazione sulla base della nazionalità.

(53)

La risoluzione di una CCP non dovrebbe comportare il ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario. Gli strumenti di risanamento e gli strumenti di risoluzione in essere, in particolare lo strumento di svalutazione, dovrebbero essere applicati nella misura massima possibile prima di o unitamente a un’eventuale iniezione di capitale del settore pubblico ovvero di un equivalente sostegno finanziario pubblico straordinario a favore della CCP. Il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario a favore della risoluzione di CCP in dissesto deve aver luogo in ultima istanza, essere limitato nel tempo e rispettare le applicabili disposizioni in materia di aiuti di Stato.

(54)

Un regime di risoluzione efficace dovrebbe ridurre al minimo i costi della risoluzione di una CCP in dissesto sostenuti dai contribuenti. Dovrebbe assicurare anche che le CCP siano risolvibili senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria. Lo strumento di svalutazione e gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni dovrebbero conseguire tale obiettivo garantendo che gli azionisti e le controparti comprese fra i creditori della CCP in dissesto subiscano perdite adeguate e si facciano carico di una quota adeguata dei costi derivanti dal dissesto della CCP. Detti strumenti stimolano pertanto maggiormente gli azionisti e le controparti delle CCP a vigilare sulla solidità della CCP in situazioni di normalità, in linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) previste nel documento «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» (Caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione per gli enti finanziari).

(55)

Per offrire alle autorità di risoluzione la necessaria flessibilità nell’allocazione delle perdite e delle posizioni alle controparti in varie situazioni, è opportuno consentire loro di applicare gli strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite sia nell’intento di mantenere servizi di compensazione essenziali all’interno della CCP in risoluzione che in combinazione con il trasferimento di servizi essenziali a una CCP-ponte o a un terzo, a seguito del quale la parte restante della CCP cessa l’operatività ed è liquidata.

(56)

Quando gli strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite sono applicati nell’intento di ripristinare la sostenibilità economica della CCP in dissesto per consentirne la continuità operativa, la risoluzione dovrebbe essere accompagnata dalla sostituzione della direzione, salvo se la sua permanenza in carica è opportuna e necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione e, successivamente, per ristrutturare la CCP e le relative attività in modo da eliminare i motivi del dissesto. La ristrutturazione dovrebbe essere realizzata mediante l’attuazione di un piano di riorganizzazione aziendale, il quale dovrebbe essere compatibile con l’eventuale piano di ristrutturazione che la CCP potrebbe essere tenuta a presentare in applicazione della disciplina degli aiuti di Stato.

(57)

Gli strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite dovrebbero essere applicati per ribilanciare il portafoglio della CCP, arginare le ulteriori perdite e reperire risorse supplementari che concorrano a ricapitalizzare la CCP e a ricostituirne le risorse prefinanziate. Per essere efficaci e raggiungere gli obiettivi ricercati tali strumenti dovrebbero poter essere applicati a una gamma il più possibile ampia di contratti che generano passività non garantite o che determinano un portafoglio sbilanciato per la CCP in dissesto. Dovrebbero prevedere la possibilità di mettere all’asta fra gli altri partecipanti diretti le posizioni degli inadempienti o di procedere a un’allocazione obbligatoria di tali posizioni se all’avvio della risoluzione non sono state esaurite le modalità volontarie disposte nel piano di risanamento; di sciogliere parzialmente o in toto i contratti dei partecipanti diretti inadempimenti, di un servizio di compensazione o della classe di attività interessati e altri contratti della CCP; di applicare ulteriori scarti di garanzia ai margini di variazione in uscita a tali membri e, ove applicabile, ai loro clienti; di attivare le eventuali richieste di liquidità per il risanamento rimanenti previste dai piani di risanamento; di attivare altre richieste di liquidità per la risoluzione; di ridurre il valore degli strumenti di capitale e dei titoli di debito emessi dalla CCP, o di altre passività non garantite, e di convertire i titoli di debito in azioni. Ciò include la possibilità di applicare gli strumenti di allocazione delle perdite per contribuire al ribilanciamento del portafoglio, fornendo alla CCP fondi per accettare un’offerta d’asta, che le consenta di allocare le posizioni degli inadempienti o di effettuare i pagamenti per i contratti cessati.

(58)

Quando utilizza lo strumento di allocazione delle perdite che consente la riduzione del valore degli utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti, l’autorità di risoluzione dovrebbe basarsi sul trattamento del margine di variazione in conformità della struttura dei conti della CCP, del funzionamento della riduzione del valore degli eventuali utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti in caso di risanamento, se del caso, e del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato.

(59)

Tenendo debito conto dell’impatto sulla stabilità finanziaria e come soluzione di ultima istanza, in determinate situazioni le autorità di risoluzione dovrebbero poter escludere, integralmente o parzialmente, taluni contratti dall’allocazione delle posizioni e delle perdite. Quando si applicano tali esclusioni, dovrebbe essere possibile aumentare il livello di esposizione o di perdita applicato agli altri contratti per tenerne conto, fatto salvo il rispetto del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato.

(60)

Quando gli strumenti di risoluzione sono stati applicati per trasferire le funzioni essenziali o l’attività economicamente sostenibile della CCP a un soggetto sano, quale un acquirente del settore privato o una CCP-ponte, la parte restante della CCP dovrebbe essere liquidata entro un termine appropriato, tenuto conto della necessità che la CCP in dissesto presti all’acquirente o alla CCP-ponte i servizi o l’assistenza che gli consentono di svolgere le attività o di prestare i servizi acquisiti in virtù di tale trasferimento.

(61)

Lo strumento della vendita dell’attività d’impresa dovrebbe consentire alle autorità di vendere la CCP o rami della sua attività a uno o più acquirenti senza il consenso dei soci. Nell’applicare tale strumento le autorità dovrebbero disporre una commercializzazione aperta, trasparente e non discriminatoria della CCP o dei rami della sua attività, puntando comunque a ottenere il prezzo di vendita più alto possibile.

(62)

I proventi netti derivanti dalla cessione delle attività o passività della CCP in risoluzione nel contesto dello strumento della vendita dell’attività d’impresa dovrebbero andare a beneficio del soggetto che rimane sottoposto alla procedura di liquidazione. I proventi netti derivanti dalla cessione di partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione nel contesto dello strumento della vendita dell’attività d’impresa dovrebbero andare a beneficio degli azionisti. Eventuali corrispettivi pagati dall’acquirente dovrebbero inoltre andare a beneficio dei partecipanti diretti non inadempienti che hanno subito perdite. I proventi o benefici netti dovrebbero essere soggetti al recupero integrale di tutti i fondi pubblici forniti in risoluzione. I proventi dovrebbero essere calcolati al netto dei costi indotti dal dissesto della CCP e dalla procedura di risoluzione.

(63)

Perché la vendita dell’attività d’impresa sia tempestiva e per salvaguardare la stabilità finanziaria, è opportuno effettuare la valutazione dell’acquirente di una partecipazione qualificata in tempi che non ritardino l’applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa. La CCP, l’acquirente o entrambi, in funzione degli effetti dello strumento della vendita dell’attività d’impresa e della forma di acquisizione, dovrebbero essere in grado di esercitare o mantenere i diritti esistenti in materia di appartenenza e di accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento e ad altre infrastrutture del mercato finanziario e sedi di negoziazione collegate. Tali diritti non dovrebbero essere negati né sulla base del mancato rispetto dei pertinenti criteri in materia di appartenenza o partecipazione, né sulla base di un rating del credito insufficiente. L’acquirente che non soddisfi tali criteri può esercitare tali diritti soltanto per un periodo stabilito dall’autorità di risoluzione.

(64)

È probabile che le informazioni concernenti la commercializzazione della CCP in dissesto e le trattative con i potenziali acquirenti prima dell’applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa siano di rilevanza sistemica. A salvaguardia della stabilità finanziaria è importante che la divulgazione al pubblico di tali informazioni, prevista a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), possa essere ritardata per il tempo necessario a pianificare e strutturare la risoluzione della CCP, nel rispetto dei termini consentiti dal regime in materia di abusi di mercato.

(65)

In quanto CCP di proprietà, totalmente o parzialmente, di una o più autorità pubbliche o CCP controllata dall’autorità di risoluzione, la CCP-ponte dovrebbe avere come finalità principale quella di garantire che i partecipanti diretti e i clienti della CCP posta in risoluzione continuino a ricevere i servizi finanziari essenziali e che siano mantenute le attività finanziarie fondamentali. È opportuno gestire la CCP-ponte come un soggetto economicamente sostenibile in situazione di continuità operativa e rimetterla sul mercato quando ve ne siano i presupposti ovvero liquidarla se cessa di essere economicamente sostenibile.

(66)

Ove non sia disponibile nessun’altra opzione o se le varie opzioni si dimostrano insufficienti a salvaguardare la stabilità finanziaria, dovrebbe essere possibile, nel rispetto delle applicabili norme in materia di aiuti di Stato, un coinvolgimento pubblico sotto forma di sostegno al capitale o di proprietà pubblica temporanea, che comprenda la ristrutturazione dell’operatività della CCP. Al fine di evitare il rischio morale, tale sostegno finanziario pubblico straordinario dovrebbe essere fornito solo in ultima istanza, essere di natura temporanea ed essere sempre recuperato in un adeguato arco temporale. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero istituire modalità generali e credibili per il recupero dei fondi, che non dovrebbero però costituire un ostacolo all’applicazione degli strumenti pubblici di stabilizzazione. A prescindere dal ruolo che qualsiasi banca centrale svolge nell’eventuale erogazione di liquidità al sistema finanziario, l’applicazione degli strumenti pubblici di stabilizzazione avviene a esclusiva discrezione della banca centrale, anche in periodi di difficoltà.

(67)

Affinché le autorità di risoluzione possano applicare gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni ai contratti conclusi con soggetti aventi sede in paesi terzi, è opportuno inserire tale possibilità nel regolamento operativo della CCP.

(68)

Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di tutti i necessari poteri giuridici di cui è possibile l’esercizio, in diverse combinazioni, quando sono applicati gli strumenti di risoluzione. Dovrebbero essere inclusi i poteri seguenti: cedere partecipazioni, attività, diritti, obblighi o passività della CCP in dissesto a un altro soggetto, quale un’altra CCP o una CCP-ponte; ridurre o annullare le partecipazioni ovvero ridurre o convertire le passività della CCP in dissesto; ridurre il margine di variazione; dare esecuzione agli obblighi che i terzi hanno in essere nei confronti della CCP, comprese le richieste di liquidità per il risanamento, quali previste nel regolamento operativo della CCP, e le allocazioni di posizioni; attivare richieste di liquidità per la risoluzione; sciogliere parzialmente o in toto i contratti della CCP; sostituire la direzione; imporre una moratoria temporanea sul rimborso dei crediti. La CCP e i relativi membri del consiglio e dell’alta dirigenza dovrebbero continuare a dover rispondere civilmente o penalmente, secondo il diritto nazionale, per il dissesto della CCP.

(69)

Il quadro di risoluzione dovrebbe prevedere obblighi procedurali per assicurare che le azioni di risoluzione siano notificate nelle debite forme e rese pubbliche. Tuttavia, poiché è probabile che siano sensibili, le informazioni ottenute dalle autorità di risoluzione e dai loro consulenti professionali durante la procedura di risoluzione dovrebbero essere soggette a un efficace regime di riservatezza prima che la decisione di risoluzione sia resa pubblica. Occorre tenere conto del fatto che le informazioni sui contenuti e i particolari dei piani di risanamento e di risoluzione, nonché gli esiti delle relative valutazioni, potrebbero avere conseguenze di ampia portata, soprattutto per le imprese interessate. È d’obbligo presumere che qualsiasi informazione su una decisione comunicata prima che questa sia presa, riguardi essa la sussistenza o meno dei presupposti per la risoluzione, l’attivazione di uno specifico strumento o l’avvio di una data azione nel corso della procedura, abbia ripercussioni sugli interessi pubblici e privati su cui l’azione agisce. Per produrre effetti negativi su una data CCP potrebbe bastare la notizia che l’autorità di risoluzione sta esaminando la sua situazione. Occorre quindi assicurare l’esistenza di meccanismi adeguati per mantenere riservate dette informazioni, ad esempio il contenuto e i particolari dei piani di risanamento e di risoluzione e gli esiti delle valutazioni effettuate in tale contesto.

(70)

Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di poteri accessori per garantire l’efficacia della cessione delle partecipazioni o dei titoli di debito e delle attività, passività, diritti e obblighi, ivi comprese le posizioni e i relativi margini. Ferme restando le salvaguardie specificate nel presente regolamento, tali poteri dovrebbero comprendere il potere di rimuovere i diritti dei terzi dai titoli o attività ceduti e il potere di eseguire i contratti e assicurare la continuità degli accordi nei confronti del cessionario delle partecipazioni e attività cedute. Non dovrebbero tuttavia esserci ingerenze nel diritto dei dipendenti di sciogliere il contratto di lavoro. Dovrebbe restare impregiudicato anche il diritto di una parte di sciogliere il contratto che la lega alla CCP in risoluzione, o a un’altra componente del gruppo, per motivi diversi dalla risoluzione della CCP in dissesto. Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre del potere accessorio di ordinare alla CCP residua, liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, di prestare i servizi necessari per consentire alla CCP alla quale sono state cedute attività, contratti o partecipazioni in virtù dello strumento della vendita dell’attività d’impresa o dello strumento della CCP-ponte di svolgere la propria attività.

(71)

Poiché potrebbe essere necessario adottare con urgenza misure di gestione della crisi in presenza di gravi rischi per la stabilità finanziaria nello Stato membro e nell’Unione, è opportuno che la procedura prevista dal diritto nazionale per la domanda di omologazione preliminare da parte dell’organo giurisdizionale di una misura di gestione della crisi e l’esame di tale domanda in sede giurisdizionale siano svolti con celerità. Poiché una misura di gestione della crisi deve essere adottata con urgenza, il giudice dovrebbe formulare la propria decisione entro ventiquattro ore e gli Stati membri dovrebbero assicurare che l’autorità competente possa prendere la propria decisione subito dopo la decisione del giudice. Questo non dovrebbe pregiudicare l’eventuale diritto delle parti interessate di chiedere al giudice di prescindere dalla decisione per un periodo limitato dopo che l’autorità di risoluzione ha preso la misura di gestione della crisi.

(72)

Ai sensi dell’articolo 47 della Carta le parti interessate hanno diritto a un giudice imparziale e a un ricorso effettivo nei confronti delle misure che le riguardano. Di conseguenza è opportuno prevedere il diritto di impugnare le decisioni prese dalle autorità di risoluzione.

(73)

L’azione di risoluzione avviata dalle autorità di risoluzione nazionali potrebbe comportare valutazioni economiche e un ampio margine di discrezionalità. Dette autorità sono specificamente dotate delle competenze necessarie per effettuare tali valutazioni e determinare il corretto uso del margine di discrezionalità. È quindi importante assicurare che le valutazioni economiche effettuate dalle autorità di risoluzione nazionali in tale contesto servano di base ai giudici nazionali che riesaminano le misure di gestione della crisi in questione. Tuttavia, la complessa natura di tali valutazioni non dovrebbe impedire ai giudici nazionali di esaminare se le prove sulle quali l’autorità di risoluzione si è basata sono accurate, affidabili e coerenti, se contengono tutte le informazioni pertinenti di cui occorre tenere conto per valutare una situazione complessa e se possono confermare le conclusioni che ne sono state tratte.

(74)

Per contemplare le situazioni di estrema urgenza, e poiché la sospensione della decisione dell’autorità di risoluzione potrebbe interrompere la continuità delle funzioni essenziali, è necessario prevedere che l’impugnazione non abbia automaticamente effetto sospensivo sulla decisione contestata e che la decisione dell’autorità di risoluzione sia immediatamente esecutiva.

(75)

Inoltre, laddove necessario per tutelare i terzi che hanno acquistato in buona fede attività, contratti, diritti e passività della CCP in risoluzione in virtù dell’esercizio dei poteri in tal senso da parte delle autorità di risoluzione, e per assicurare la stabilità dei mercati finanziari, il diritto di impugnazione non dovrebbe incidere sui successivi atti amministrativi od operazioni conclusi in base a una decisione annullata. In tali casi, le misure correttive della decisione indebita dovrebbero pertanto limitarsi a riconoscere agli interessati il risarcimento dei danni subiti.

(76)

Nell’interesse di una risoluzione efficiente e per evitare conflitti di competenza, non dovrebbe essere aperta né portata avanti alcuna procedura ordinaria di insolvenza in relazione alla CCP in dissesto mentre l’autorità di risoluzione esercita i poteri o applica gli strumenti di risoluzione, tranne che su iniziativa o con il consenso dell’autorità stessa. È utile e necessario sospendere, per un periodo limitato, determinati obblighi contrattuali, affinché l’autorità di risoluzione abbia il tempo di applicare gli strumenti di risoluzione. Ciò non dovrebbe tuttavia applicarsi agli obblighi della CCP in dissesto nei confronti dei sistemi designati ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), comprese altre CCP e le banche centrali. La direttiva 98/26/CE riduce i rischi connessi alla partecipazione a sistemi di pagamento e sistemi di regolamento titoli, in particolare riducendo le perturbazioni in caso di insolvenza di un partecipante a un tale sistema. Per assicurare che le tutele operino adeguatamente in situazione di crisi, mantenendo nel contempo un’adeguata certezza per gli operatori dei sistemi di pagamento e dei sistemi di regolamento titoli e per gli altri partecipanti al mercato, le misure di prevenzione della crisi o le azioni di risoluzione non dovrebbero essere considerate procedure di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali previsti dal contratto. Non dovrebbero tuttavia essere compromessi il funzionamento del sistema designato ai sensi della direttiva 98/26/CE né il diritto alla tutela dei titoli dati in garanzia conferito dalla stessa direttiva.

(77)

Affinché, nel cedere attività e passività a un acquirente del settore privato o a una CCP-ponte, le autorità di risoluzione dispongano di un periodo sufficientemente lungo per individuare i contratti da cedere, potrebbe essere opportuno imporre limitazioni proporzionate dei diritti delle controparti di chiudere per close-out i contratti finanziari, anticiparli o scioglierli in altro modo prima della cessione. Tali limitazioni sarebbero necessarie per consentire alle autorità di ricavare un quadro veritiero dello stato patrimoniale della CCP in dissesto, senza le modifiche in termini di valore e contenuto che deriverebbero da un ampio esercizio dei meccanismi terminativi. Per limitare al minimo necessario l’interferenza nei diritti contrattuali delle controparti, la limitazione dei meccanismi terminativi dovrebbe essere circoscritta al periodo più breve possibile e applicarsi soltanto in relazione alla misura di prevenzione della crisi o all’azione di risoluzione, compreso qualsiasi evento direttamente connesso all’applicazione di tale misura, lasciando impregiudicati i meccanismi terminativi derivanti da qualsiasi altro inadempimento, compreso il mancato pagamento o versamento dei margini.

(78)

Al fine di preservare gli accordi finanziari legittimi in caso di cessione di solo una parte delle attività, dei contratti, dei diritti e delle passività della CCP in dissesto, è opportuno introdurre meccanismi di salvaguardia per impedire la separazione, secondo il caso, di passività, diritti e contratti collegati. Questa limitazione di determinate prassi con riguardo ai contratti collegati e alle relative garanzie reali dovrebbe estendersi ai contratti con la stessa controparte assistiti da accordi di garanzia, contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, accordi di compensazione, accordi di netting per close-out e contratti di finanza strutturata. Quando si applica la salvaguardia, le autorità di risoluzione dovrebbero puntare a trasferire tutti i contratti collegati nell’ambito di un accordo protetto ovvero a lasciarli alla CCP residua in dissesto. Questa forma di salvaguardia dovrebbe garantire che i requisiti patrimoniali previsti dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) per le esposizioni incluse in un accordo di netting siano alterati solo minimamente.

(79)

Le CCP dell’Unione servono partecipanti diretti e relativi clienti ubicati in paesi terzi e, viceversa, le CCP dei paesi terzi servono partecipanti diretti e relativi clienti ubicati nell’Unione. Una risoluzione efficace delle CCP attive a livello internazionale implica una cooperazione tra le autorità degli Stati membri e quelle dei paesi terzi. A tal fine l’AESFEM dovrebbe emanare orientamenti sul contenuto degli accordi di cooperazione che devono essere conclusi con le autorità dei paesi terzi. Gli accordi di cooperazione dovrebbero garantire l’efficacia della pianificazione, del processo decisionale e del coordinamento riguardo alle CCP attive a livello internazionale. In determinate circostanze le autorità di risoluzione nazionali dovrebbero riconoscere ed eseguire le procedure di risoluzione in paesi terzi. La collaborazione dovrebbe riguardare anche le filiazioni delle CCP dell’Unione o dei paesi terzi, e i relativi partecipanti diretti e relativi clienti.

(80)

Al fine di garantire l’applicazione coerente delle sanzioni amministrative in tutti gli Stati membri per violazione del presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco delle principali sanzioni amministrative e altre misure amministrative che devono essere a disposizione delle autorità di risoluzione e delle autorità competenti, il potere di imporre tali sanzioni amministrative e altre misure amministrative a tutte le persone fisiche o giuridiche che si rendono responsabili di una violazione, e un elenco di criteri fondamentali per determinare il livello e il tipo di tali sanzioni amministrative e altre misure amministrative, nonché il livello delle sanzioni pecuniarie amministrative. Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative dovrebbero tenere conto di fattori quali i benefici finanziari individuati derivanti dalla violazione, la gravità e la durata della violazione, le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, la necessità che le ammende amministrative abbiano un effetto deterrente e, se opportuno, prevedere una riduzione in caso di collaborazione con l’autorità di risoluzione o con l’autorità competente. L’adozione e la pubblicazione delle sanzioni amministrative dovrebbero rispettare i diritti fondamentali sanciti nella Carta.

(81)

Ai fini di un’armonizzazione coerente e di una tutela adeguata dei partecipanti al mercato in tutta l’Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010, progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall’AESFEM che precisano gli elementi seguenti: a) il contenuto delle modalità e procedure scritte per il funzionamento dei collegi di risoluzione; b) la metodologia di calcolo e gestione dell’importo di risorse proprie dedicate prefinanziate supplementari che devono essere utilizzate dalla CCP per il risanamento e le procedure, qualora non siano disponibili tali risorse proprie, che consentono alla CCP di ricorrere a misure di risanamento che impongono contributi dei partecipanti diretti non inadempienti e successivamente di rimborsare tali partecipanti diretti; c) la metodologia di valutazione per i piani di risanamento; d) i contenuti dei piani di risoluzione; e) l’ordine di allocazione, il periodo massimo e la quota massima degli utili annuali della CCP a titolo del meccanismo di risarcimento previsto nel quadro del risanamento; f) gli elementi d’interesse per lo svolgimento delle valutazioni; g) la metodologia di calcolo della riserva per perdite aggiuntive da includere nelle valutazioni provvisorie; h) gli elementi minimi da includere in un piano di riorganizzazione aziendale; i) i criteri che dovrebbero essere soddisfatti da tale piano; j) la metodologia di valutazione finale in base al principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato; k) le condizioni che consentono ai partecipanti diretti di trasferire le compensazioni ai loro clienti in linea con il principio della simmetria contrattuale e le condizioni alle quali esso debba essere considerato proporzionato.

(82)

È opportuno conferire alla Commissione la facoltà di sospendere, su richiesta dell’autorità di risoluzione di una CCP in risoluzione o della sua autorità competente, di propria iniziativa o su richiesta dell’autorità competente responsabile della vigilanza di un partecipante diretto della CCP in risoluzione e previo parere non vincolante dell’AESFEM, l’obbligo di compensazione imposto a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 648/2012 per un determinato tipo di controparte o per determinate categorie di derivati OTC compensati dalla CCP in risoluzione. La decisione relativa alla sospensione dell’obbligo di compensazione dovrebbe essere adottata solo se necessaria per preservare la stabilità finanziaria e la fiducia del mercato, in particolare per scongiurare effetti di contagio ed impedire che le controparti e gli investitori si ritrovino con un’esposizione a rischi elevati e incerti nei confronti di una CCP. La Commissione dovrebbe decidere tenendo conto degli obiettivi della risoluzione, dei criteri del regolamento (UE) n. 648/2012 che determinano l’obbligo di compensazione per i derivati OTC per i quali è chiesta la sospensione e se sia necessario sospendere l’obbligo di compensazione al fine di preservare la stabilità finanziaria e il regolare funzionamento dei mercati finanziari nell’Unione. Se ritiene che la sospensione dell’obbligo di compensazione sia una sostanziale modifica dei criteri per l’obbligo di negoziazione, l’AESFEM dovrebbe avere la facoltà di chiedere alla Commissione di sospendere l’obbligo di negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). La sospensione dovrebbe essere temporanea, con possibilità di proroga. È del pari opportuno potenziare il ruolo del comitato dei rischi della CCP, previsto all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 648/2012, per incoraggiare ulteriormente le CCP a gestire i rischi in modo prudente e a migliorare la resilienza.

I membri del comitato dei rischi dovrebbero poter informare l’autorità competente quando la CCP non segue il parere del loro comitato e i rappresentanti dei partecipanti diretti e dei clienti che siedono in tale comitato dovrebbero poter usare le informazioni ottenute per monitorare le loro esposizioni verso la CCP, sempre nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza e fatti salvi i limiti allo scambio di tali informazioni stabiliti dal diritto in materia di concorrenza. Le autorità di risoluzione delle CCP dovrebbero infine avere accesso a tutte le informazioni necessarie in possesso dei repertori di dati sulle negoziazioni. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 648/2012 e il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(83)

Per assicurare la corretta attuazione della riforma dell’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’FSB è necessario chiarire ai partecipanti al mercato che le operazioni stipulate o novate prima dell’entrata in applicazione dei requisiti di compensazione o di margine per le operazioni in derivati OTC che rimandano a un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse (negoziazioni pregresse) non saranno soggette ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 quando sono novate al solo scopo di attuare o preparare l’attuazione della riforma dell’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Ciò dovrebbe permettere inoltre di evitare il rischio che le controparti dell’Unione di tali negoziazioni pregresse si ritrovino impreparate quando un determinato valore di riferimento è modificato in modo sostanziale o sospeso, alleviando così le relative preoccupazioni in materia di stabilità finanziaria. Tale approccio è in linea con gli orientamenti internazionali del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e dell’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO).

(84)

Ai fini di un’efficace risoluzione delle CCP, le salvaguardie previste dalla direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) non dovrebbero applicarsi ai vincoli sull’applicazione dei contratti di garanzia finanziaria o ai vincoli sugli effetti dei contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, né alle disposizioni di netting per close-out o di set-off previsti dal presente regolamento.

(85)

Le direttive (UE) 2017/1132 (14), 2004/25/CE (15) e 2007/36/CE (16) del Parlamento europeo e del Consiglio contengono norme per la protezione degli azionisti e dei creditori delle CCP che rientrano nel loro ambito di applicazione. Qualora le autorità di risoluzione debbano agire rapidamente a norma del presente regolamento, queste norme potrebbero compromettere l’efficacia dell’azione di risoluzione e dell’applicazione degli strumenti e dei poteri di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione. Le deroghe di cui alla direttiva 2014/59/UE dovrebbero pertanto essere estese alle azioni adottate a norma del presente regolamento. Al fine di garantire il massimo grado di certezza del diritto ai portatori di interessi, le deroghe dovrebbero essere definite in modo chiaro e preciso ed essere applicate esclusivamente nell’interesse pubblico e nel rispetto dei presupposti per la risoluzione.

(86)

Al fine di evitare duplicazioni dei requisiti, la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) dovrebbero essere modificati per escludere dal loro ambito di applicazione i soggetti anch’essi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.

(87)

L’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 prevede un periodo transitorio nel corso del quale l’articolo 35 o 36 di tale regolamento non si applicherebbe alle CCP o alle sedi di negoziazione che hanno chiesto alle rispettive autorità competenti di beneficiare delle disposizioni transitorie, per quanto riguarda derivati negoziati in borsa. Il periodo transitorio nel corso del quale le rispettive autorità competenti nazionali possono esentare una sede di negoziazione o una CCP, per quanto riguarda derivati negoziati in borsa, dall’applicazione degli articoli 35 e 36 di tale regolamento è scaduto il 3 luglio 2020. L’attuale contesto di mercato, caratterizzato da un elevato grado di incertezza e volatilità a causa della pandemia di COVID-19, incide negativamente sulle operazioni delle CCP e delle sedi di negoziazione accrescendone i rischi operativi. Tali rischi accresciuti, combinati a una capacità limitata di valutare le richieste di accesso e di gestire la migrazione dei flussi delle operazioni, potrebbero avere ripercussioni sul regolare funzionamento dei mercati o sulla stabilità finanziaria. Inoltre, tale regolamento prevede un nuovo regime relativo ai derivati negoziati in borsa per quanto riguarda l’accesso alle infrastrutture di mercato essenziali, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra, da una parte, una maggiore concorrenza tra tali infrastrutture e, dall’altra, l’esigenza di preservarne l’integrità operativa.

Pertanto, mentre tale regolamento mira a creare un mercato competitivo per le infrastrutture finanziarie, gli operatori economici non dovrebbero aspettarsi che le norme e le priorità esistenti siano mantenute a fronte di un’evoluzione della situazione economica dovuta in particolare a una grave crisi economica. Ciò vale in particolare in un settore in cui l’interazione tra infrastrutture di mercato essenziali, come ad esempio le infrastrutture di negoziazione e di compensazione, richiede un livello eccezionale di resilienza operativa, dal momento che ogni eventuale carenza di tali infrastrutture essenziali comporterebbe un rischio elevato per la stabilità finanziaria. In conseguenza della pandemia di COVID-19, la data di applicazione del nuovo regime di accesso aperto per le sedi di negoziazione e le CCP che offrono servizi di negoziazione e di compensazione per quanto riguarda derivati negoziati in borsa è posticipata di un anno, fino al 3 luglio 2021.

(88)

Affinché le autorità di risoluzione delle CCP siano rappresentate in tutte le sedi pertinenti e affinché l’AESFEM possa fruire di tutte le competenze necessarie per svolgere le funzioni relative al risanamento e alla risoluzione delle CCP, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1095/2010 per includere le autorità di risoluzione nazionali delle CCP nella gamma delle autorità competenti ai sensi di tale regolamento.

(89)

Per preparare le decisioni che l’AESFEM deve adottare nell’assolvimento delle funzioni relative all’elaborazione dei progetti di norme tecniche sulle valutazioni ex ante ed ex post e sui collegi e piani di risoluzione, nonché relative all’elaborazione degli orientamenti sui presupposti per la risoluzione e sulla mediazione vincolante, e per garantire il pieno coinvolgimento dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) e dei suoi membri nella preparazione di tali decisioni, l’AESFEM dovrebbe costituire al suo interno un comitato di risoluzione («comitato di risoluzione AESFEM») avente come membri le autorità di risoluzione. Se del caso, le autorità competenti come definite nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), compresa la Banca centrale europea, e le autorità di risoluzione come definite nella direttiva 2014/59/UE, compreso il Comitato di risoluzione unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, dovrebbero essere invitate a partecipare in qualità di osservatori.

(90)

Il comitato di risoluzione AESFEM dovrebbe essere consultato nell’elaborazione del quadro concettuale per la valutazione della resilienza delle CCP agli sviluppi negativi dei mercati, qualora tale valutazione includa l’effetto aggregato dei regimi di risanamento e risoluzione delle CCP sulla stabilità finanziaria dell’Unione. In siffatti casi il comitato di risoluzione dell’AESFEM dovrebbe essere consultato anche in sede di valutazione dei risultati di tali prove di stress.

(91)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti, le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta.

(92)

Quando adottano decisioni o avviano azioni in applicazione del presente regolamento, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero sempre tenere debitamente conto del relativo impatto sulla stabilità finanziaria e sulla situazione economica degli altri Stati membri in cui la CCP svolge attività essenziali o importanti per i mercati finanziari locali, compresi quelli in cui i partecipanti diretti e, se le pertinenti informazioni sono disponibili, i relativi clienti sono ubicati e quelli in cui sono stabilite le sedi di negoziazione e le infrastrutture del mercato finanziario collegate, incluse le CCP interoperabili.

(93)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’armonizzazione delle norme e delle procedure di risanamento e di risoluzione delle CCP, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle conseguenze che il dissesto di una CCP può avere sull’intera Unione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(94)

L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata fino al 12 agosto 2022 per introdurre tutte le misure di esecuzione fondamentali e consentire alle CCP e agli altri partecipanti al mercato di assumere i provvedimenti necessari per conformarvisi. Tuttavia, il requisito imposto alla CCP di utilizzare risorse proprie dedicate per il risanamento e le disposizioni per il risarcimento dei partecipanti diretti nei casi eccezionali di applicazione degli scarti di garanzia agli utili derivanti dal margine di variazione in sede di risanamento si basano sulle norme tecniche di regolamentazione adeguate da adottare. È pertanto opportuno prorogare fino al 12 febbraio 2023 il rinvio della data di applicazione di tale disposizione. Inoltre, è opportuno che determinate disposizioni applicabili ai piani di risanamento delle CCP come pure all’adozione e alla verifica dei piani di risanamento, compreso l’obbligo di presentare un piano di risanamento, si applichino a partire da una data precedente, dal momento che tutte le CCP dispongono già di piani di risanamento, come richiesto dai principi per le infrastrutture dei mercati finanziari pubblicati dal Committee on Payment and Market Infrastructures (comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato – CPMI) e dalla IOSCO. Le CCP già autorizzate a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero adottare le misure adeguate per garantire di essere in grado di presentare i piani di risanamento alle rispettive autorità competenti entro il 12 febbraio 2022. Le disposizioni relative ai piani di risanamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 12 febbraio 2022. Se l’autorità di risoluzione non era stata consultata in merito al piano di risanamento della CCP, una volta che le altre disposizioni del presente regolamento diventano applicabili l’autorità competente della CCP dovrebbe consultare senza ritardo l’autorità di risoluzione in merito al piano di risanamento della CCP. Al fine di garantire la certezza del diritto per le controparti, le modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 intese a garantire la corretta attuazione della riforma dell’indice di riferimento dell’FSB per la determinazione dei tassi di interesse del Consiglio per la stabilità finanziaria dovrebbero applicarsi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(95)

Per garantire che l’aumento dei rischi operativi derivanti dall’applicazione del regime di accesso aperto per i derivati negoziati in borsa non comprometta il regolare funzionamento dei mercati o la stabilità finanziaria e al fine di evitare qualsiasi discontinuità, è necessario applicare retroattivamente la proroga di tali periodi transitori dal 4 luglio 2020 al 3 luglio 2021.

(96)

Il presente regolamento dovrebbe garantire che le CCP dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi, con un impatto minimo sulla stabilità finanziaria e allo scopo di evitare ripercussioni sui contribuenti. In linea con i principi concordati a livello internazionale per i regimi efficaci di risoluzione per gli enti finanziari elaborati dall’FSB, il presente regolamento dovrebbe garantire che i detentori di capitale di una CCP siano i primi ad assorbire le perdite nel quadro della risoluzione in modo tale da ridurre al minimo il rischio di impugnazione in giudizio da parte dei detentori di capitale stessi, sulla base del fatto che le loro perdite nel quadro della risoluzione sono maggiori rispetto a quelle che avrebbero subito nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza conformemente al principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato. Il 15 novembre 2018 l’FSB ha pubblicato un documento di consultazione intitolato «F inancial resources to support CCP resolution and the treatment of CCP equity in resolution» (Risorse finanziarie a supporto della risoluzione delle CCP e sul trattamento del capitale delle CCP nel quadro della risoluzione).

Sulla base del riscontro ricevuto in relazione a tale documento e a ulteriori valutazioni, i piani dell’FSB di pubblicare, alla fine del 2020, orientamenti in merito alle modalità di utilizzo del capitale in caso di risoluzione delle CCP in modo tale da ridurre al minimo il rischio di impugnazione in giudizio da parte dei detentori di capitale derivante dall’applicazione del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato. A seguito della pubblicazione di tali orientamenti, la Commissione dovrebbe riesaminare l’applicazione delle norme definite nel presente regolamento per quanto riguarda la svalutazione del capitale nel quadro della risoluzione tenendo conto di tali norme convenute a livello internazionale. Oltre a questo riesame specifico, la Commissione dovrebbe rivedere l’applicazione del presente regolamento cinque anni dopo la data della sua entrata in vigore, tenendo conto, fra l’altro, di eventuali evoluzioni a livello internazionale. Tale riesame generale dovrebbe riguardare almeno alcune questioni fondamentali relative al risanamento e alla risoluzione delle CCP, come le risorse finanziarie a disposizione delle autorità di risoluzione per coprire perdite non dovute a inadempimento e le risorse proprie delle CCP da utilizzare nel risanamento e nella risoluzione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme e procedure relative al risanamento e alla risoluzione delle controparti centrali (CCP) autorizzate a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e le norme relative ad accordi con paesi terzi in materia di risanamento e risoluzione delle CCP.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«CCP»: una CCP come definita all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012;

2)

«collegio di risoluzione»: il collegio costituito a norma dell’articolo 4;

3)

«autorità di risoluzione»: un’autorità designata dallo Stato membro a norma dell’articolo 3;

4)

«strumento di risoluzione»: uno degli strumenti di risoluzione di cui all’articolo 27, paragrafo 1;

5)

«potere di risoluzione»: uno dei poteri di cui agli articoli da 48 a 58;

6)

«obiettivi della risoluzione»: gli obiettivi della risoluzione previsti all’articolo 21;

7)

«autorità competente»: un’autorità designata dallo Stato membro a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012;

8)

«evento di inadempimento»: uno scenario in cui la CCP ha dichiarato inadempienti:

a)

uno o più partecipanti diretti conformemente alla procedura di cui all’articolo 48 del regolamento (UE) n. 648/2012; o

b)

una o più CCP interoperabili conformemente alle pertinenti disposizioni contrattuali o alla procedura di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 648/2012;

9)

«evento diverso dall’inadempimento»: uno scenario in cui una CCP subisce perdite per qualsiasi ragione diversa da un evento di inadempimento, tra cui, a titolo esemplificativo, frodi o carenze attinenti l’attività svolta, la custodia, gli investimenti o carenze giuridiche o operative, incluse le carenze derivanti da attacchi informatici;

10)

«piano di risoluzione»: un piano di risoluzione predisposto per la CCP a norma dell’articolo 12;

11)

«azione di risoluzione»: una decisione di sottoporre a risoluzione la CCP a norma dell’articolo 22, l’applicazione di uno strumento di risoluzione o l’esercizio di uno o più poteri di risoluzione;

12)

«partecipante diretto»: un partecipante diretto come definito all’articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) n. 648/2012;

13)

«impresa madre»: un’impresa madre come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

14)

«CCP di paese terzo»: una CCP con sede legale in un paese terzo;

15)

«accordo di compensazione»: un accordo in virtù del quale due o più crediti od obbligazioni esistenti fra la CCP in risoluzione e una controparte possono compensarsi a vicenda;

16)

«infrastruttura del mercato finanziario» o «FMI»: una CCP, un depositario centrale di titoli, un repertorio di dati sulle negoziazioni, un sistema di pagamento o altro sistema definito e designato dallo Stato membro a norma dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE;

17)

«sede di negoziazione»: una sede di negoziazione come definita all’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 648/2012;

18)

«cliente»: un cliente come definito all’articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) n. 648/2012;

19)

«O-SII»: altri enti a rilevanza sistemica di cui all’articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE;

20)

«cliente indiretto»: un’impresa che ha stabilito accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012;

21)

«CCP interoperabile»: una CCP con la quale è stato stabilito un accordo di interoperabilità;

22)

«piano di risanamento»: un piano di risanamento predisposto e aggiornato dalla CCP a norma dell’articolo 9;

23)

«consiglio»: l’organo di amministrazione o di sorveglianza, o entrambi, costituito conformemente al diritto societario nazionale a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;

24)

«collegio di vigilanza»: il collegio di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

25)

«capitale»: il capitale come definito all’articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) n. 648/2012;

26)

«linee di difesa in caso di inadempimento»: le linee di difesa in caso di inadempimento ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012;

27)

«funzioni essenziali»: le attività, i servizi o le operazioni erogati a terzi esterni alla CCP la cui interruzione potrebbe portare alla perturbazione, in uno o più Stati membri, di servizi essenziali per il sistema economico o della stabilità finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessità o dell’operatività transfrontaliera della CCP, con particolare riguardo alla sostituibilità delle attività, dei servizi o delle operazioni;

28)

«gruppo»: un gruppo come definito all’articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) n. 648/2012;

29)

«FMI collegata»: una FMI con cui la CCP ha concluso accordi contrattuali, tra cui accordi di interoperabilità;

30)

«sostegno finanziario pubblico straordinario»: l’aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a livello nazionale configurerebbe un aiuto di Stato, fornito per mantenere o ripristinare la sostenibilità economica, la liquidità o la solvibilità della CCP;

31)

«contratti finanziari»: i contratti e gli accordi quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 100), della direttiva 2014/59/UE;

32)

«procedura ordinaria di insolvenza»: la procedura collettiva di insolvenza che comporta la dismissione parziale o totale di un debitore e la nomina di un liquidatore o amministratore di norma applicabile alle CCP ai sensi del diritto nazionale, sia essa specifica per le CCP oppure applicabile in generale a qualsiasi persona fisica o giuridica;

33)

«partecipazioni»: azioni, quote, altri strumenti che conferiscono la proprietà nonché titoli convertibili in – o che conferiscono il diritto di acquisire, o che rappresentano – azioni, quote o altre partecipazioni;

34)

«autorità macroprudenziale nazionale designata»: l’autorità cui spetta la conduzione della politica macroprudenziale di cui alla raccomandazione B1 della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (CERS/2011/3);

35)

«fondo di garanzia in caso di inadempimento»: un fondo di garanzia in caso di inadempimento costituito dalla CCP a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012;

36)

«risorse prefinanziate»: le risorse detenute dalla persona giuridica alle quali questa può attingere liberamente;

37)

«alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono di fatto l’attività della CCP e il membro esecutivo o i membri esecutivi del consiglio;

38)

«repertorio di dati sulle negoziazioni»: un repertorio di dati sulle negoziazioni come definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 648/2012 o all’articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

39)

«disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione»: la disciplina istituita dagli articoli 107, 108 e 109 TFUE e i regolamenti e tutti gli atti dell’Unione, compresi orientamenti, comunicazioni e avvisi, stabiliti o adottati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, o dell’articolo 109 TFUE;

40)

«titoli di debito»: le obbligazioni e altre forme non garantite di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito;

41)

«margine iniziale»: margine riscosso dalla CCP per coprire la futura esposizione potenziale nei confronti dei partecipanti diretti che lo forniscono e, se pertinente, delle CCP interoperabili nell’intervallo di tempo tra l’ultima riscossione di margini e la liquidazione delle posizioni a seguito di un inadempimento di un partecipante diretto o di una CCP interoperabile;

42)

«margine di variazione»: margine riscosso o pagato per riflettere le esposizioni correnti derivanti da variazioni effettive della quotazione di mercato;

43)

«richiesta di liquidità per la risoluzione»: una richiesta ai partecipanti diretti di erogare alla CCP liquidità in aggiunta alle risorse prefinanziate, emanata in forza dei poteri legali dei quali l’autorità di risoluzione è investita a norma dell’articolo 31;

44)

«richiesta di liquidità per il risanamento»: una richiesta ai partecipanti diretti, diversa dalla richiesta di liquidità per la risoluzione, di erogare alla CCP liquidità in aggiunta alle risorse prefinanziate, emanata in forza di disposizioni contrattuali previste nel regolamento operativo della CCP;

45)

«poteri di cessione»: i poteri, specificati all’articolo 48, paragrafo 1, lettere c) e d), di cedere azioni, quote, altre partecipazioni, titoli di debito, attività, diritti, obblighi o passività, ovvero qualsiasi combinazione degli stessi, trasferendoli dalla CCP in risoluzione a un cessionario;

46)

«derivato»: un derivato come definito all’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) n. 648/2012;

47)

«accordo di netting»: un accordo in virtù del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compreso un accordo di netting per close-out per cui, al verificarsi di un evento determinante l’escussione della garanzia (comunque e ovunque definito), le obbligazioni delle parti sono anticipate di modo da diventare immediatamente esigibili oppure da estinguersi e, in entrambi i casi, sono convertite in un unico credito netto o da esso sostituite; la definizione comprende una «clausola di compensazione (netting) per close-out» come definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), punto i), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e il «n etting» come definito all’articolo 2, lettera k), della direttiva 98/26/CE;

48)

«misura di prevenzione della crisi»: l’esercizio del potere di ordinare alla CCP di intervenire per colmare le carenze del piano di risanamento a norma dell’articolo 10, paragrafi 8 e 9, l’esercizio del potere di superare o eliminare gli impedimenti alla risolvibilità a norma dell’articolo 16, o l’applicazione di una misura d’intervento precoce a norma dell’articolo 18;

49)

«diritto di risoluzione contrattuale»: clausole che attribuiscono alle parti del contratto il diritto di risolverlo, di anticiparlo o di estinguerlo per close-out, di compensare obbligazioni, anche secondo un meccanismo di netting, e ogni analoga disposizione che consente la sospensione, la modifica o l’estinzione di un’obbligazione da parte di un contraente o che impedisce l’insorgere di un’obbligazione prevista dal contratto;

50)

«contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà»: un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà come definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/47/CE;

51)

«obbligazione garantita»: un’obbligazione garantita come definita all’articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

52)

«procedura di risoluzione in paese terzo»: un’azione avviata per gestire il dissesto della CCP di un paese terzo, ai sensi della legge di tale paese, che è comparabile, in termini di obiettivi e di risultati attesi, alle azioni di risoluzione di cui al presente regolamento;

53)

«pertinenti autorità nazionali»: le autorità di risoluzione, le autorità competenti o i ministeri competenti designati a norma del presente regolamento o a norma dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE ovvero le altre autorità degli Stati membri con competenze in materia di attività, diritti, obblighi o passività delle CCP di paesi terzi che prestano servizi di compensazione nella loro giurisdizione;

54)

«pertinente autorità del paese terzo»: un’autorità del paese terzo deputata allo svolgimento di funzioni comparabili a quelle affidate all’autorità di risoluzione o all’autorità competente in virtù del presente regolamento.

TITOLO II

AUTORITÀ, COLLEGIO DI RISOLUZIONE E PROCEDURE

Sezione 1

Autorità di risoluzione, collegi di risoluzione e ruolo delle autorità europee di vigilanza

Articolo 3

Designazione delle autorità di risoluzione e dei ministeri competenti

1.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità di risoluzione abilitate ad applicare gli strumenti di risoluzione e a esercitare i poteri di risoluzione previsti dal presente regolamento.

Sono autorità di risoluzione le banche centrali nazionali, i ministeri competenti, le autorità amministrative pubbliche o altre autorità investite di poteri amministrativi pubblici.

2.   Le autorità di risoluzione dispongono delle competenze, delle risorse e della capacità operativa che permettono loro di applicare le misure di risoluzione e di esercitare i loro poteri con la celerità e la flessibilità necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

3.   Se un’autorità di risoluzione designata a norma del paragrafo 1 del presente articolo è deputata allo svolgimento di altre funzioni, sono in vigore disposizioni strutturali adeguate per evitare conflitti di interessi tra le funzioni affidatele in virtù del presente regolamento e tutte le altre. In particolare sono adottate disposizioni, tra cui la separazione del personale, delle linee di responsabilità e dei processi decisionali dell’autorità di risoluzione, per garantire un’effettiva indipendenza operativa da qualsiasi compito che l’autorità di risoluzione possa svolgere a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012 in quanto autorità competente della CCP e dai compiti che l’autorità di risoluzione può svolgere in qualità di autorità competente dei partecipanti diretti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012.

4.   I requisiti di cui al paragrafo 3 non impediscono che le linee di responsabilità convergano al livello più elevato di un’organizzazione che comprende diverse funzioni o autorità, o che il personale possa, in condizioni predefinite, essere ripartito tra le altre funzioni affidate all’autorità di risoluzione per far fronte ad un carico di lavoro temporaneamente elevato, ovvero che l’autorità di risoluzione possa avvalersi delle competenze del personale comune.

5.   Le autorità che esercitano le funzioni di vigilanza e risoluzione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e del presente regolamento, e le persone che esercitano tali funzioni per conto delle medesime autorità, collaborano strettamente nella preparazione, pianificazione e applicazione delle decisioni di risoluzione, sia nel caso in cui l’autorità di risoluzione e l’autorità competente siano soggetti separati che nel caso in cui le funzioni siano svolte dallo stesso soggetto.

6.   Le autorità di risoluzione adottano e rendono pubbliche le norme interne in essere per assicurare l’osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 3, comprese le norme che regolano il segreto d’ufficio e gli scambi d’informazioni fra le diverse aree funzionali.

7.   Gli Stati membri in cui non sono stabilite CCP possono derogare ai requisiti di cui al paragrafo 3, tranne per quanto riguarda le disposizioni intese a evitare conflitti di interesse.

8.   Ciascuno Stato membro designa un unico ministero incaricato dell’esercizio delle funzioni che il presente regolamento affida al ministero competente.

9.   Nello Stato membro in cui l’autorità di risoluzione è diversa dal ministero competente, l’autorità di risoluzione informa senza indebito ritardo il ministero competente delle decisioni adottate a norma del presente regolamento e, salvo diversa disposizione del diritto nazionale, ne ottiene l’approvazione prima di dare attuazione a decisioni che avranno un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche che possono verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio.

10.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità di risoluzione designate a norma del paragrafo 1.

11.   Se uno Stato membro designa più di un’autorità di risoluzione a norma del paragrafo 1, la notificazione prevista al paragrafo 10 indica:

a)

i motivi della designazione multipla;

b)

la ripartizione dei compiti e delle competenze fra le diverse autorità;

c)

il modo in cui è assicurato il coordinamento tra le autorità; e

d)

l’autorità di risoluzione designata autorità di contatto ai fini della collaborazione e del coordinamento con le autorità pertinenti di altri Stati membri.

12.   L’AESFEM pubblica l’elenco delle autorità di risoluzione e delle autorità di contatto notificate a norma del paragrafo 10.

Articolo 4

Collegi di risoluzione

1.   L’autorità di risoluzione della CCP costituisce, gestisce e presiede un collegio di risoluzione incaricato dell’esercizio delle funzioni previste agli articoli 12, 15 e 16 e della collaborazione e del coordinamento con le autorità che sono membri del collegio di risoluzione e, se del caso, della cooperazione con le autorità competenti e le autorità di risoluzione dei paesi terzi.

Il collegio di risoluzione costituisce per l’autorità di risoluzione e per le altre autorità pertinenti l’ambito nel quale esercitare le funzioni seguenti:

a)

scambio di informazioni d’interesse per l’elaborazione dei piani di risoluzione, anche per tenere conto dell’impatto sistemico dell’attuazione del piano di risoluzione, per l’applicazione delle misure preparatorie e preventive e per la risoluzione;

b)

elaborazione dei piani di risoluzione a norma dell’articolo 12;

c)

valutazione della risolvibilità della CCP a norma dell’articolo 15;

d)

individuazione, superamento ed eliminazione degli impedimenti alla risolvibilità delle CCP a norma dell’articolo 16; e

e)

coordinamento della comunicazione al pubblico in merito ai piani e alle strategie di risoluzione.

2.   Sono membri del collegio di risoluzione:

a)

l’autorità di risoluzione della CCP;

b)

l’autorità competente della CCP;

c)

le autorità competenti e le autorità di risoluzione dei partecipanti diretti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, compresi, se del caso, la Banca centrale europea (BCE) nel quadro delle funzioni conferitele relativamente alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (22) e del comitato di risoluzione unico (SRB) nel ruolo di autorità per la risoluzione degli enti creditizi nell’ambito del meccanismo di risoluzione unico conferitogli a norma del regolamento (UE) n. 806/2014;

d)

le autorità competenti e le autorità di risoluzione dei partecipanti diretti, diverse da quelle di cui alla lettera c). Tali autorità competenti e autorità di risoluzione informano l’autorità di risoluzione della CCP e giustificano la propria partecipazione al collegio in base alla loro valutazione dell’impatto che la risoluzione della CCP potrebbe avere sulla stabilità finanziaria del rispettivo Stato membro;

e)

le autorità competenti o le autorità di risoluzione dei clienti dei partecipanti diretti, a condizione che nel collegio non sia già presente un membro del proprio Stato membro conformemente alle lettere c), d), f), g) o h), del presente paragrafo. Tali autorità informano l’autorità di risoluzione della CCP e giustificano la propria partecipazione al collegio in base alla loro valutazione dell’impatto che la risoluzione della CCP potrebbe avere sulla stabilità finanziaria del rispettivo Stato membro;

f)

le autorità competenti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012;

g)

le autorità competenti e le autorità di risoluzione delle CCP di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012;

h)

le autorità competenti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 648/2012;

i)

i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 648/2012;

j)

le banche centrali di emissione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 648/2012;

k)

le banche centrali che emettono le valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati dalla CCP diverse da quelle di cui alla lettera j). Tali banche centrali di emissione informano l’autorità di risoluzione della CCP e giustificano la propria partecipazione al collegio in base alla loro valutazione dell’impatto che la risoluzione della CCP potrebbe avere sulla rispettiva valuta di emissione;

l)

l’autorità competente dell’impresa madre, ove applicabile;

m)

quando non è l’autorità di risoluzione di cui alla lettera a), il ministero competente;

n)

l’AESFEM; e

o)

l’Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010.

3.   L’AESFEM, l’ABE e le autorità di cui al paragrafo 2, lettere d), e), k) e l), non hanno diritto di voto nel collegio di risoluzione.

Qualora sia membro del collegio in forza del paragrafo 2, lettere c) e j), la BCE dispone di due voti nel collegio.

4.   Possono essere invitate a partecipare al collegio di risoluzione in veste di osservatrici le autorità competenti e le autorità di risoluzione dei partecipanti diretti stabiliti in paesi terzi e le autorità competenti e le autorità di risoluzione delle CCP di paesi terzi con le quali la CCP ha concluso accordi di interoperabilità. La partecipazione di tali autorità è subordinata alla condizione che esse siano vincolate a obblighi di riservatezza equivalenti, a giudizio dell’autorità di risoluzione della CCP in qualità di presidente del collegio di risoluzione, a quelli previsti all’articolo 73.

La partecipazione delle autorità di paesi terzi al collegio di risoluzione può essere limitata alla discussione di specifici aspetti di esecuzione transfrontaliera, fra i quali possono rientrare:

a)

esecuzione effettiva e coordinata delle azioni di risoluzione, in particolare a norma degli articoli 53 e 77;

b)

individuazione ed eliminazione degli eventuali impedimenti a un’effettiva azione di risoluzione conseguenti alle divergenze fra le varie discipline normative in materia di garanzie reali, accordi di netting e accordi di compensazione e alle divergenze tra i poteri o strategie di risanamento e risoluzione;

c)

rilevamento dell’eventuale necessità d’introdurre nuovi obblighi in tema di rilascio delle licenze, riconoscimento o autorizzazione e coordinamento a tal fine, tenuto conto dell’esigenza di tempestività nelle azioni di risoluzione;

d)

eventuale sospensione dell’obbligo di compensazione per le classi di attività influenzate dalla risoluzione della CCP a norma dell’articolo 6 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 o di disposizioni equivalenti previste dal diritto nazionale del paese terzo;

e)

eventuale incidenza della diversità di fuso orario sull’ora di fine attività applicabile alla chiusura delle negoziazioni.

5.   All’autorità di risoluzione della CCP in quanto presidente del collegio di risoluzione spettano le funzioni seguenti:

a)

stabilire per iscritto, previa consultazione degli altri membri del collegio, le modalità e procedure per il funzionamento del collegio di risoluzione;

b)

coordinare tutte le attività del collegio di risoluzione;

c)

indire tutte le riunioni del collegio di risoluzione e presiederle;

d)

informare esaurientemente con congruo anticipo tutti i membri del collegio di risoluzione dell’organizzazione delle riunioni, delle questioni principali in discussione nelle stesse e dei punti da esaminare a tal fine;

e)

decidere se invitare autorità di paesi terzi, ed eventualmente quali, a specifiche riunioni del collegio di risoluzione in conformità del paragrafo 4;

f)

consentire, promuovere e coordinare l’interscambio tempestivo di tutte le informazioni pertinenti tra i membri del collegio di risoluzione;

g)

informare tempestivamente tutti i membri del collegio di risoluzione delle decisioni e degli esiti di dette riunioni.

6.   Al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti assegnati al collegio, i membri del collegio di cui al paragrafo 2 sono autorizzati a contribuire alla stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio, in particolare aggiungendo punti all’ordine del giorno della riunione.

7.   Per garantire la coerenza e uniformità di funzionamento dei collegi di risoluzione in tutta l’Unione, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto delle modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione di cui al paragrafo 1.

Nell’elaborazione di dette norme di regolamentazione, l’AESFEM tiene conto delle pertinenti disposizioni degli atti delegati adottati in base all’articolo 88, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.

L’AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 12 febbraio 2022.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 5

Comitato di risoluzione dell’AESFEM

1.   L’AESFEM istituisce un comitato di risoluzione («comitato di risoluzione AESFEM»), a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010, incaricato di preparare le decisioni deputate all’AESFEM dal presente regolamento, eccetto le decisioni ai sensi dell’articolo 11.

Il comitato di risoluzione AESFEM promuove inoltre l’elaborazione e il coordinamento dei piani di risoluzione e mette a punto metodi per la risoluzione delle CCP in dissesto.

2.   Il comitato di risoluzione AESFEM è composto delle autorità designate a norma dell’articolo 3, paragrafo 1.

Le autorità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, punti i) e v), del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono invitate a partecipare al comitato di risoluzione AESFEM in veste di osservatrici.

3.   Ai fini del presente regolamento l’AESFEM collabora con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e con l’ABE nel comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza istituito dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   Ai fini del presente regolamento l’AESFEM provvede alla separazione strutturale tra il comitato di risoluzione AESFEM e le altre funzioni previste dal regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 6

Collaborazione tra autorità

1.   Le autorità competenti, le autorità di risoluzione e l’AESFEM collaborano strettamente ai fini del presente regolamento. In particolare, durante la fase del risanamento, l’autorità competente e i membri del collegio di vigilanza dovrebbero collaborare e comunicare in modo efficace con l’autorità di risoluzione per consentire a quest’ultima di agire tempestivamente.

2.   L’autorità di risoluzione di una CCP e le autorità di risoluzione dei suoi partecipanti diretti collaborano strettamente al fine di garantire che non vi siano ostacoli alla risoluzione.

3.   Ai fini del presente regolamento le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborano con l’AESFEM in conformità del regolamento (UE) n. 1095/2010.

In conformità dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità competenti e le autorità di risoluzione forniscono senza ritardo all’AESFEM tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti.

Sezione 2

Processo decisionale e procedure

Articolo 7

Principi generali del processo decisionale

Nell’assumere decisioni e quando agiscono a norma del presente regolamento, le autorità competenti, le autorità di risoluzione e l’AESFEM tengono conto di tutti i principi e aspetti seguenti:

a)

la decisione o azione è efficace e proporzionata alla singola CCP, almeno in considerazione dei fattori seguenti:

i)

forma giuridica, assetto proprietario e struttura organizzativa della CCP, comprese, se del caso, eventuali interdipendenze all’interno del gruppo cui appartiene la CCP;

ii)

natura, dimensioni e complessità dell’attività della CCP, in particolare dimensioni, struttura e liquidità in condizioni di stress dei mercati serviti;

iii)

struttura, natura e diversificazione della partecipazione diretta della CCP nonché, nella misura in cui l’informazione è disponibile, della rete dei clienti e clienti indiretti dei partecipanti diretti;

iv)

sostituibilità delle funzioni essenziali della CCP nei mercati serviti;

v)

interconnessione della CCP con altre FMI, altre sedi di negoziazione, altri enti finanziari e con il sistema finanziario in generale;

vi)

eventualità o meno che la CCP compensi un contratto derivato OTC appartenente a una categoria di derivati OTC dichiarata soggetta all’obbligo di compensazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012; e

vii)

conseguenze effettive o potenziali delle violazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, e all’articolo 22, paragrafo 2;

b)

al momento di adottare decisioni e di intraprendere azioni, si osservano le esigenze imperative di efficacia, di tempestività, di dovuta sollecitudine del processo decisionale, ove richiesto, e di massimo contenimento possibile dei costi, garantendo nel contempo che le perturbazioni del mercato siano per quanto possibile attenuate;

c)

il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario è evitato nella massima misura possibile, è disponibile e utilizzato solo come soluzione di ultima istanza e conformemente alle condizioni di cui all’articolo 45, e non vengono create aspettative circa il sostegno finanziario pubblico;

d)

le autorità di risoluzione, le autorità competenti e le altre autorità collaborano per garantire che le decisioni siano adottate e l’azione sia avviata in modo coordinato ed efficace;

e)

sono definiti chiaramente i ruoli e le competenze delle diverse autorità pertinenti di ciascuno Stato membro;

f)

gli interessi degli Stati membri in cui la CCP presta servizi e in cui sono stabiliti i suoi partecipanti diretti e, nella misura in cui sono disponibili le informazioni, i relativi clienti e clienti indiretti, anche laddove tali clienti o clienti indiretti siano stati designati dagli Stati membri quali O-SII a norma dell’articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, e le FMI collegate, comprese le CCP interoperabili, in particolare l’impatto della decisione o dell’azione o inazione sulla stabilità finanziaria o sulle finanze pubbliche degli Stati membri e dell’Unione in generale;

g)

le autorità di risoluzione e i collegi di risoluzione non possono imporre agli Stati membri di fornire un sostegno finanziario pubblico straordinario né interferire con la sovranità e le competenze degli Stati membri in materia di bilancio;

h)

gli interessi dei partecipanti diretti interessati e, nella misura in cui sono disponibili le informazioni, dei relativi clienti e clienti indiretti, creditori e altri portatori di interessi della CCP negli Stati membri interessati devono essere equilibrati evitando di penalizzare o tutelare ingiustamente gli interessi di determinati soggetti ed evitando un’iniqua ripartizione degli oneri all’interno degli Stati membri e tra gli stessi;

i)

l’obbligo, a norma del presente regolamento, di consultare una data autorità prima di adottare la decisione o di avviare l’azione implica almeno l’obbligo di consultazione sugli elementi della decisione o azione proposta che hanno o possono avere un effetto sui partecipanti diretti, sui clienti, sulle FMI collegate o sulle sedi di negoziazione; o un impatto sulla stabilità finanziaria dello Stato membro in cui sono stabiliti o ubicati i partecipanti diretti, i clienti, le FMI collegate o le sedi di negoziazione;

j)

ove un’autorità sollevi una questione relativa alla stabilità finanziaria del suo Stato membro, l’autorità di risoluzione e il collegio di risoluzione della CCP la esaminano approfonditamente e, se non tengono conto delle preoccupazioni espresse, ne spiegano le motivazioni per iscritto;

k)

il piano di risoluzione previsto all’articolo 12 è rispettato, a meno che, tenuto conto delle circostanze del caso, sia necessario discostarsene per conseguire meglio gli obiettivi della risoluzione;

l)

è assicurata la trasparenza nei confronti delle autorità pertinenti ogniqualvolta possibile e in ogni caso se la decisione o azione proposta può verosimilmente ripercuotersi sulla stabilità finanziaria o sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato;

m)

le autorità citate si coordinano e collaborano il più strettamente possibile, anche nell’intento di ridurre il costo complessivo della risoluzione; e

n)

è ridotto al minimo, nella misura del possibile, quanto segue: gli effetti economici e sociali negativi, comprese le ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria, della decisione su tutti gli Stati membri in cui la CCP presta servizi e in cui sono stabiliti i suoi partecipanti diretti e, nella misura in cui sono disponibili le informazioni, i relativi clienti e clienti indiretti, anche laddove tali clienti o clienti indiretti siano stati designati dagli Stati membri quali O-SII e le FMI collegate, comprese le CCP interoperabili.

Articolo 8

Scambio di informazioni

1.   Di loro iniziativa o a richiesta, le autorità di risoluzione, le autorità competenti e l’AESFEM si scambiano in modo tempestivo tutte le informazioni rilevanti per l’esercizio delle funzioni attribuite loro dal presente regolamento.

2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità di risoluzione divulgano le informazioni riservate comunicate dall’autorità di un paese terzo solo previo consenso scritto di quest’ultima.

3.   Le autorità di risoluzione comunicano al ministero competente tutte le informazioni inerenti alle decisioni o misure riguardo alle quali il ministero deve essere notificato, essere consultato o dare l’approvazione.

TITOLO III

PREPARAZIONE

CAPO I

PIANIFICAZIONE DEL RISANAMENTO E DELLA RISOLUZIONE

Sezione 1

Pianificazione del risanamento

Articolo 9

Piani di risanamento

1.   La CCP redige e tiene aggiornato un piano di risanamento che prevede, in caso di eventi di inadempimento e di eventi diversi dall’inadempimento e di una combinazione di entrambi, l’adozione di misure volte a ripristinare la solidità finanziaria senza alcun sostegno finanziario pubblico straordinario e a consentire alla CCP di continuare a svolgere funzioni essenziali in caso di deterioramento significativo della situazione finanziaria o in presenza di un rischio di violazione dei requisiti patrimoniali e prudenziali imposti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

2.   Le misure previste nel piano di risanamento:

a)

fanno fronte in modo globale ed efficace a tutti i rischi individuati nei vari scenari, comprese eventuali carenze di liquidità prive di copertura;

b)

in caso di perdite dovute a un evento di inadempimento garantiscono il ribilanciamento del portafoglio e l’allocazione piena delle perdite non coperte ai partecipanti diretti e relativi clienti, ove tali clienti siano creditori diretti della CCP, e agli azionisti, tenendo conto degli interessi di tutti i portatori di interesse;

c)

comprendono meccanismi di assorbimento delle perdite adeguati per coprire le perdite che possono derivare da tutti i tipi di eventi diversi dall’inadempimento; e

d)

consentono la ricostituzione delle risorse finanziarie della CCP, compresi i fondi propri, a un livello sufficiente a consentire alla CCP di adempiere ai propri obblighi di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 e a garantire la continuità operativa e il tempestivo esercizio delle funzioni essenziali della CCP.

3.   Il piano di risanamento contiene un quadro di indicatori, basato sul profilo di rischio della CCP, nel quale sono identificati i casi in cui devono essere adottate le misure ivi previste. Gli indicatori riguardano la solidità finanziaria e l’operatività della CCP e possono essere di carattere qualitativo o quantitativo e dovrebbero consentire di adottare misure di risanamento con tempestività sufficiente a garantire il tempo necessario per attuare il piano.

4.   La CCP predispone dispositivi appropriati per il monitoraggio periodico degli indicatori di cui al paragrafo 3. La CCP riferisce all’autorità competente in merito al risultato di tale monitoraggio. L’autorità competente trasmette al collegio di vigilanza le informazioni che ritiene significative.

5.   Entro il 12 febbraio 2022, l’AESFEM, in cooperazione con il CERS, emana orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 che specificano l’elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

6.   La CCP include nel proprio regolamento operativo disposizioni concernenti le procedure che deve seguire nel caso in cui, per realizzare gli obiettivi della procedura di risanamento, intenda:

a)

adottare le misure previste nel piano di risanamento anche in assenza degli indicatori rilevanti; o

b)

non adottare le misure previste nel piano di risanamento anche in presenza degli indicatori rilevanti.

La decisione presa a norma del presente paragrafo è notificata senza ritardo all’autorità competente, corredata della relativa giustificazione.

7.   La CCP che intende attivare il piano di risanamento notifica all’autorità competente la natura e l’entità dei problemi riscontrati, precisando tutte le circostanze del caso e indicando le misure di risanamento o di altro tipo di cui prospetta l’adozione per risolvere la situazione nonché il termine previsto per ripristinare la solidità finanziaria mediante le misure suddette.

L’autorità competente può ordinare alla CCP di non adottare una misura di risanamento prospettata se ritiene che possa produrre effetti negativi significativi sul sistema finanziario o che vi siano scarse probabilità che possa essere efficace.

A seguito della notificazione ricevuta a norma del paragrafo 6 del presente articolo, l’autorità competente valuta immediatamente se le circostanze rendano necessario il ricorso ai poteri di intervento precoce conformemente all’articolo 18.

8.   L’autorità competente informa prontamente l’autorità di risoluzione e il collegio di vigilanza e l’autorità di risoluzione informa prontamente il collegio di risoluzione della notificazione ricevuta in conformità del paragrafo 6, secondo comma, e del paragrafo 7, primo comma, e dell’eventuale successiva istruzione emanata dall’autorità competente in conformità del paragrafo 7, secondo comma.

L’autorità competente, ove sia informata conformemente al paragrafo 7 del presente articolo, limita o vieta nella massima misura possibile, senza attivare un evento di inadempimento, la remunerazione del capitale e degli strumenti trattati come capitale, inclusi la distribuzione di dividendi e i riacquisti da parte della CCP; dovrebbe altresì essere possibile limitare o vietare tutti i pagamenti all’alta dirigenza, definita all’articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) n. 648/2012, delle componenti variabili della remunerazione ai sensi della politica retributiva della CCP di cui all’articolo 2, punto 29), del regolamento (UE) n. 648/2012, di benefici pensionistici discrezionali o delle indennità di buonuscita.

9.   La CCP riesamina, sottopone a prova e ove necessario aggiorna il piano di risanamento almeno annualmente e in ogni caso a seguito di mutamenti della struttura giuridica o organizzativa, ovvero dell’attività svolta o della situazione finanziaria, che possano influire in misura sostanziale sul piano o renderne altrimenti necessaria la modifica. L’autorità competente può ordinare alla CCP di aggiornare il piano di risanamento con maggiore frequenza.

10.   Il piano di risanamento è redatto in conformità della sezione A dell’allegato e tiene conto di tutti i pertinenti rapporti di interdipendenza all’interno del gruppo a cui appartiene la CCP. Le autorità competenti possono ordinare alla CCP di inserire ulteriori informazioni nel piano di risanamento. Se del caso, l’autorità competente della CCP consulta l’autorità competente dell’impresa madre della CCP.

11.   Il piano di risanamento:

a)

non presuppone l’accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario, a un’assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale o a un’assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard, né il loro ottenimento;

b)

tiene conto degli interessi di tutti i portatori d’interesse su cui il piano potrebbe avere ripercussioni, compresi i partecipanti diretti e, nella misura in cui le informazioni sono disponibili, i relativi clienti diretti e indiretti; e

c)

assicura che i partecipanti diretti non abbiano esposizioni illimitate nei confronti della CCP e che le perdite potenziali e le carenze di liquidità dei portatori di interessi siano trasparenti, misurabili, gestibili e controllabili.

12.   Entro il 12 febbraio 2022, l’AESFEM, in cooperazione con il CERS, emana orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 che precisano ulteriormente la gamma di scenari da considerare ai fini del paragrafo 1 del presente articolo. Nel formulare tali orientamenti, l’AESFEM tiene conto, se del caso, delle prove di stress prudenziali.

13.   Se la CCP fa parte di un gruppo e nel piano di risanamento rientrano accordi contrattuali relativi al sostegno dell’impresa madre o del gruppo, il piano di risanamento prevede scenari in cui tali accordi non possono essere onorati.

14.   A seguito di un evento di inadempimento o di un evento diverso dall’inadempimento, prima di ricorrere agli accordi e alle misure di cui alla sezione A, punto 15, dell’allegato del presente regolamento, la CCP utilizza un importo supplementare delle sue risorse proprie dedicate prefinanziate. Tale importo non è inferiore al 10 % né superiore al 25 % dei requisiti patrimoniali basati sul rischio calcolati conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Al fine di soddisfare tale requisito, la CCP può utilizzare il capitale detenuto in aggiunta ai requisiti patrimoniali minimi, per conformarsi alla soglia di notificazione di cui all’atto delegato adottato sulla base dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

15.   L’AESFEM elabora, in stretta cooperazione con l’ABE e previa consultazione del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano la metodologia di calcolo e gestione dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate che devono essere utilizzate conformemente al paragrafo 14. Nell’elaborare tali norme tecniche, l’AESFEM tiene conto di tutti gli elementi seguenti:

a)

struttura e organizzazione interna della CCP, nonché natura, portata e complessità delle sue attività;

b)

struttura degli incentivi degli azionisti, della dirigenza e dei partecipanti diretti delle CCP nonché dei clienti dei partecipanti diretti;

c)

l’opportunità che la CCP, in funzione delle valute in cui sono denominati gli strumenti finanziari da essa compensati, delle valute accettate come garanzia reale e del rischio derivante dalle sue attività, in particolare qualora non compensi i derivati OTC come definiti all’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) n. 648/2012, investa tale importo supplementare delle risorse proprie dedicate in attività diverse da quelle di cui all’articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento; e

d)

le norme applicabili alle CCP di paesi terzi e le pratiche di queste ultime, nonché gli sviluppi internazionali in materia di risanamento e risoluzione delle CCP, al fine di preservare la competitività delle CCP dell’Unione attive a livello internazionale e la competitività delle CCP dell’Unione rispetto alle CCP dei paesi terzi che prestano servizi di compensazione nell’Unione.

Qualora concluda, sulla base dei criteri di cui al primo comma, lettera c), che è appropriato per talune CCP investire tale importo supplementare delle risorse proprie dedicate prefinanziate in attività diverse da quelle di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, l’AESFEM specifica inoltre:

a)

la procedura attraverso la quale, qualora tali risorse non siano immediatamente disponibili, la CCP può ricorrere a misure di risanamento che richiedono il contributo finanziario dei partecipanti diretti non inadempienti;

b)

la procedura che la CCP deve seguire per rimborsare successivamente i partecipanti diretti non inadempienti di cui alla lettera a) fino a concorrenza dell’importo da utilizzare conformemente al paragrafo 14 del presente articolo.

L’AESFEM presenta alla Commissione detti progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 12 febbraio 2022.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

16.   La CCP predispone adeguati meccanismi per coinvolgere nell’elaborazione del piano di risanamento le FMI collegate e i portatori di interessi che, in caso di attivazione del piano, subirebbero perdite, dovrebbero sostenere costi o dovrebbero contribuire a colmare le carenze di liquidità.

17.   Il consiglio della CCP valuta il piano di risanamento tenuto conto del parere del comitato dei rischi a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, e lo approva prima di sottoporlo all’autorità competente.

18.   Ove abbia deciso di non seguire il parere del comitato dei rischi, il consiglio della CCP informa prontamente l’autorità competente conformemente all’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012 e spiega in dettaglio la sua decisione all’autorità competente.

19.   Il piano di risanamento è integrato nella governance e nel quadro generale di gestione dei rischi della CCP.

20.   Le misure indicate nel piano di risanamento che creano obblighi finanziari o contrattuali in capo ai partecipanti diretti e, ove opportuno, ai clienti e ai clienti indiretti, alle FMI collegate e alle sedi di negoziazione costituiscono parte integrante del regolamento operativo della CCP.

21.   La CCP assicura che le misure previste nel piano di risanamento siano esercitabili in ogni momento in tutte le giurisdizioni in cui si trovano i partecipanti diretti, le FMI collegate o le sedi di negoziazione.

22.   L’obbligo per le CCP di includere nei piani di risanamento il diritto di effettuare una richiesta di liquidità per il risanamento e, se del caso, di ridurre il valore di eventuali profitti dovuti dalla CCP ai partecipanti diretti non inadempienti non si applica ai soggetti di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 648/2012.

23.   I partecipanti diretti comunicano ai loro clienti in modo chiaro e trasparente se e in che modo le misure contenute nel piano di risanamento della CCP possono avere ripercussioni su di essi.

Articolo 10

Valutazione del piano di risanamento

1.   La CCP sottopone il piano di risanamento all’autorità competente.

2.   L’autorità competente trasmette senza ritardo il piano al collegio di vigilanza e all’autorità di risoluzione. L’autorità competente verifica la completezza e l’adeguatezza del piano di risanamento alla luce dei criteri indicati all’articolo 9 entro sei mesi dalla presentazione e in coordinamento con il collegio di vigilanza secondo la procedura prevista all’articolo 11.

3.   L’autorità competente e il collegio di vigilanza valutano il piano di risanamento tenendo in considerazione i fattori seguenti:

a)

la struttura di capitale della CCP, le relative linee di difesa in caso di inadempimento, il livello di complessità della struttura organizzativa, la sostituibilità delle sue attività e il profilo di rischio della CCP, anche in termini di rischi finanziari, operativi e informatici;

b)

l’impatto globale che l’attuazione del piano di risanamento avrebbe:

i)

sui partecipanti diretti, e nella misura in cui l’informazione è disponibile, sui relativi clienti e clienti indiretti, anche laddove questi siano stati designati quali O-SII;

ii)

sulle FMI collegate;

iii)

sui mercati finanziari, comprese le sedi di negoziazione, serviti dalla CCP; e

iv)

sul sistema finanziario di uno Stato membro e dell’Unione in generale;

c)

se gli strumenti di risanamento e la loro sequenza specificata nel piano di risanamento creano incentivi adeguati perché i proprietari della CCP, i partecipanti diretti e, ove possibile, i relativi clienti, se del caso, controllino il volume del rischio che introducono o sostengono nel sistema, monitorino l’assunzione di rischi e le attività di gestione dei rischi della CCP e contribuiscano alla procedura di gestione dell’inadempimento della CCP.

4.   Nel valutare il piano di risanamento, l’autorità competente tiene in considerazione gli accordi di sostegno dell’impresa madre come parti valide del piano di risanamento solo quando tali accordi sono vincolanti sul piano contrattuale.

5.   L’autorità di risoluzione esamina il piano di risanamento per individuarvi le misure che potrebbero compromettere la risolvibilità della CCP. Qualora siano individuate siffatte misure, l’autorità di risoluzione le porta all’attenzione dell’autorità competente e rivolge all’autorità competente raccomandazioni su come affrontare le ripercussioni negative di tali misure sulla risolvibilità della CCP, entro due mesi dalla trasmissione dei piani di risanamento da parte dell’autorità competente.

6.   L’autorità competente che decide di non dar seguito alle raccomandazioni rivoltele a norma del paragrafo 5 giustifica esaurientemente all’autorità di risoluzione la decisione assunta.

7.   L’autorità competente notifica alla CCP se accetta le raccomandazioni dell’autorità di risoluzione o se ritiene, in coordinamento con il collegio di vigilanza a norma dell’articolo 11, che il piano di risanamento presenti carenze sostanziali o che impedimenti sostanziali ne ostacolino l’attuazione, e le offre la possibilità di presentare osservazioni.

8.   Tenuto conto delle osservazioni della CCP, l’autorità competente può ordinare a quest’ultima di presentare entro il termine di due mesi, prorogabile di un mese con il consenso dell’autorità competente, un piano riveduto che dimostri in che modo le carenze sono colmate o gli impedimenti superati. Il piano riveduto è esaminato in conformità dei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

9.   Se, previa consultazione dell’autorità di risoluzione e in coordinamento con il collegio di vigilanza conformemente alla procedura di cui all’articolo 11, ritiene che il piano riveduto non colmi le carenze o non superi gli impedimenti in modo adeguato oppure se la CCP non ha presentato un piano riveduto, l’autorità competente ordina alla CCP di apportare modifiche specifiche al piano entro un periodo di tempo ragionevole, definito dall’autorità competente.

10.   Quando non risulta possibile colmare le carenze o superare gli impedimenti in modo adeguato attraverso modifiche specifiche del piano, l’autorità competente, previa consultazione dell’autorità di risoluzione e in coordinamento con il collegio di vigilanza a norma delle procedure di cui all’articolo 11, ordina alla CCP di indicare in tempi adeguati le modifiche della sua attività atte a colmare le carenze o a superare gli impedimenti all’attuazione del piano di risanamento.

Se la CCP non indica dette modifiche nei tempi fissati dall’autorità competente oppure se l’autorità competente, previa consultazione dell’autorità di risoluzione e in coordinamento con il collegio di vigilanza a norma delle procedure di cui all’articolo 11, non ritiene che gli interventi proposti siano atti a colmare le carenze o a superare gli impedimenti all’attuazione del piano di risanamento in modo adeguato, l’autorità competente ordina alla CCP di adottare, entro un periodo di tempo ragionevole definito dall’autorità competente, misure specifiche riguardo a uno o più dei seguenti obiettivi, tenendo conto della gravità delle carenze o impedimenti e dell’effetto delle misure sull’attività della CCP e sulla sua capacità di continuare a rispettare il regolamento (UE) n. 648/2012:

a)

riduzione del profilo di rischio della CCP;

b)

potenziamento della capacità della CCP di ricapitalizzarsi prontamente per rispettare i requisiti patrimoniali e prudenziali;

c)

revisione della strategia e della struttura della CCP;

d)

modifica delle linee di difesa in caso di inadempimento, dei provvedimenti di risanamento e di altre modalità di allocazione delle perdite in modo da migliorare la risolvibilità e la resilienza delle funzioni essenziali;

e)

modifica della struttura di governo societario della CCP.

11.   La richiesta di cui al paragrafo 10, secondo comma, è motivata e notificata alla CCP per iscritto.

12.   In cooperazione con il SEBC e il CERS, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano ulteriormente i fattori di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c).

L’AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 12 febbraio 2022.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 11

Procedura di coordinamento per i piani di risanamento

1.   Il collegio di vigilanza esamina il piano di risanamento e, se un membro del collegio ritiene che esso presenti carenze sostanziali o vi siano impedimenti sostanziali alla sua esecuzione, tale membro formula raccomandazioni all’autorità competente della CCP in merito a tali questioni entro due mesi dalla trasmissione del piano di risanamento da parte dell’autorità competente.

2.   Il collegio di vigilanza concorre a una decisione congiunta su tutti gli aspetti seguenti:

a)

verifica e valutazione del piano di risanamento;

b)

applicazione delle misure di cui all’articolo 10, paragrafi 7, 8, 9 e 10.

3.   Il collegio di vigilanza giunge a una decisione congiunta sugli aspetti di cui al paragrafo 2, entro un termine di quattro mesi dalla data in cui l’autorità competente trasmette il piano di risanamento.

Su richiesta di una delle autorità competenti rappresentate nel collegio di vigilanza, l’AESFEM può assistere il collegio di vigilanza nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   Se, trascorsi quattro mesi dalla data di trasmissione del piano di risanamento, il collegio non è giunto a una decisione congiunta sugli aspetti di cui al paragrafo 2, l’autorità competente della CCP decide autonomamente.

L’autorità competente della CCP adotta la decisione di cui al primo comma tenendo conto dei pareri espressi dagli altri membri del collegio nel corso del periodo di quattro mesi. L’autorità competente della CCP notifica la decisione per iscritto alla CCP e agli altri membri del collegio.

5.   Se, al termine del periodo di quattro mesi, non si è pervenuti a una decisione congiunta e la maggioranza semplice dei membri votanti non concorda con la proposta di decisione congiunta dell’autorità competente su una delle questioni relative alla valutazione dei piani di risanamento o all’attuazione delle misure di cui all’articolo 10, paragrafo 10, lettere a), b) e d), uno dei membri votanti interessati, sulla base di tale maggioranza, può deferire la questione all’AESFEM in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’autorità competente della CCP attende la decisione adottata dall’AESFEM a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010 e decide conformandovisi.

6.   Il periodo di quattro mesi è assimilato alla fase di conciliazione prevista dal regolamento (UE) n. 1095/2010. L’AESFEM decide entro un mese dalla data in cui le è deferita la questione. La questione non è deferita all’AESFEM se il termine di quattro mesi è scaduto o se è raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di decisione dell’AESFEM entro un mese, si applica la decisione dell’autorità competente della CCP.

Sezione 2

Pianificazione della risoluzione

Articolo 12

Piani di risoluzione

1.   L’autorità di risoluzione della CCP elabora un piano di risoluzione per la CCP previa consultazione dell’autorità competente e coordinandosi con il collegio di risoluzione secondo la procedura prevista all’articolo 14.

2.   Il piano di risoluzione prevede le azioni di risoluzione che l’autorità di risoluzione può attuare laddove la CCP presenti i presupposti per la risoluzione di cui all’articolo 22.

3.   Il piano di risoluzione tiene conto almeno degli elementi seguenti:

a)

dissesto della CCP, anche in situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a carattere sistemico, dovuto a uno dei motivi seguenti o a una combinazione degli stessi:

i)

eventi di inadempimento, e

ii)

eventi diversi dall’inadempimento;

b)

l’impatto che l’attuazione del piano di risoluzione avrebbe:

i)

sui partecipanti diretti e, nella misura in cui l’informazione è disponibile, sui relativi clienti e clienti indiretti, anche laddove questi siano stati designati quali O-SII nonché su quanti potrebbero verosimilmente essere sottoposti a provvedimenti di risanamento o azioni di risoluzione in conformità della direttiva 2014/59/UE;

ii)

sulle FMI collegate;

iii)

sui mercati finanziari, comprese le sedi di negoziazione, serviti dalla CCP; e

iv)

sul sistema finanziario di uno Stato membro o dell’Unione nel suo complesso e, nella misura del possibile, dei paesi terzi in cui presta servizi;

c)

modalità e situazioni in cui la CCP può chiedere di ricorrere ai meccanismi forniti dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse standard e indicazione delle attività che possono essere considerate idonee quali garanzie.

4.   Il piano di risoluzione non presuppone alcuno degli interventi seguenti:

a)

sostegno finanziario pubblico straordinario;

b)

assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale;

c)

assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

5.   Il piano di risoluzione formula ipotesi prudenti in merito alle risorse finanziarie disponibili sotto forma di strumenti di risoluzione, che possono essere necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione, e alle risorse che si prevede saranno disponibili conformemente alle norme e alle disposizioni della CCP al momento dell’avvio della risoluzione. Tali ipotesi prudenti tengono conto dei pertinenti risultati delle più recenti prove di stress effettuate conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, come specificato all’articolo 24 bis, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché degli scenari di condizioni di mercato estreme oltre a quelle previste nel piano di risanamento della CCP.

6.   L’autorità di risoluzione della CCP, previa consultazione dell’autorità competente e coordinandosi con il collegio di risoluzione secondo la procedura prevista all’articolo 14, riesamina il piano di risoluzione, aggiornandolo se del caso, almeno annualmente e a ogni mutamento della struttura giuridica o organizzativa, dell’attività o della situazione finanziaria della CCP ovvero in caso di altro mutamento che influisce in misura sostanziale sull’efficacia del piano.

La CCP e l’autorità competente informano prontamente di detto mutamento l’autorità di risoluzione.

7.   Il piano di risoluzione indica le situazioni e i diversi scenari in cui si applicano gli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione. Nel piano si opera una chiara distinzione, in particolare attraverso diversi scenari, tra dissesto causato da eventi di inadempimento, da eventi diversi dall’inadempimento o da una combinazione di entrambi, nonché tra diversi tipi di eventi diversi dall’inadempimento. Il piano di risoluzione comprende, laddove possibile e opportuno in forma quantificata:

a)

una sintesi degli elementi fondamentali del piano, distinguendo tra eventi di inadempimento, eventi diversi dall’inadempimento e una combinazione di entrambi;

b)

una sintesi delle modifiche sostanziali apportate alla CCP dopo l’ultimo aggiornamento del piano di risoluzione;

c)

una descrizione delle modalità con cui le funzioni essenziali della CCP possono essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantire la continuità delle sue funzioni essenziali nella risoluzione della CCP;

d)

una stima dei tempi necessari per l’attuazione di ciascun aspetto sostanziale del piano, compresa la ricostituzione delle risorse finanziarie della CCP;

e)

una descrizione particolareggiata della valutazione della risolvibilità effettuata a norma dell’articolo 15;

f)

una descrizione dei provvedimenti necessari, ai sensi dell’articolo 16, per superare od eliminare gli impedimenti alla risolvibilità individuati nella valutazione effettuata a norma dell’articolo 15;

g)

una descrizione delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali e delle attività della CCP;

h)

una descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 13 siano aggiornate e a disposizione dell’autorità di risoluzione in qualsiasi momento;

i)

una spiegazione delle modalità che permettono il finanziamento delle azioni di risoluzione senza presupporre la sussistenza degli elementi di cui al paragrafo 4;

j)

una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e relative tempistiche;

k)

una descrizione delle interdipendenze critiche tra la CCP e gli altri partecipanti al mercato e tra la CCP e i prestatori di servizi essenziali, degli accordi di interoperabilità e dei collegamenti con altre FMI, nonché delle modalità per affrontare tutte le suddette interdipendenze;

l)

una descrizione delle interdipendenze critiche infragruppo e dei modi per affrontarle;

m)

una descrizione delle diverse opzioni che assicurano:

i)

l’accesso ai pagamenti, ai servizi di compensazione e ad altre infrastrutture;

ii)

il regolamento tempestivo delle obbligazioni dovute ai partecipanti diretti e, se del caso, ai relativi clienti e alle FMI collegate;

iii)

l’accesso dei partecipanti diretti e, se del caso, dei relativi clienti, in modo trasparente e non discriminatorio, ai conti in titoli o in liquidità forniti dalla CCP e alle garanzie in titoli o in liquidità, fornite alla CCP e da questa detenute, che sono dovute a tali partecipanti;

iv)

la continuità operativa dei collegamenti fra la CCP e le altre FMI e tra la CCP e le sedi di negoziazione;

v)

il mantenimento della portabilità delle posizioni e delle attività collegate dei clienti e clienti indiretti; e

vi)

il mantenimento delle licenze, autorizzazioni, riconoscimenti e qualificazioni giuridiche di cui la CCP necessita per continuare a esercitare le funzioni essenziali, compreso il riconoscimento ai fini dell’applicazione delle norme sul carattere definitivo del regolamento e ai fini della partecipazione a altre FMI ovvero dei collegamenti con esse o con le sedi di negoziazione;

n)

una descrizione delle modalità con cui l’autorità di risoluzione otterrà le informazioni necessarie per effettuare la valutazione di cui all’articolo 24;

o)

un’analisi dell’impatto del piano sui dipendenti della CCP, compresa una stima dei costi associati, e una descrizione delle previste procedure di consultazione del personale durante la procedura di risoluzione, tenendo conto delle norme e dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;

p)

il piano di comunicazione con i media e con il pubblico onde garantire la massima trasparenza;

q)

una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi della CCP;

r)

una descrizione delle modalità di notificazione al collegio di risoluzione conformemente all’articolo 72, paragrafo 1;

s)

una descrizione delle misure atte a facilitare la portabilità delle posizioni e delle attività collegate dei partecipanti diretti e dei clienti della CCP inadempiente dalla CCP inadempiente a un’altra CCP o a una CCP-ponte senza incidere sui rapporti contrattuali tra i partecipanti diretti e relativi clienti.

8.   Le informazioni di cui al paragrafo 7, lettera a) sono comunicate alla CCP. La CCP può comunicare per iscritto all’autorità di risoluzione il suo parere sul piano di risoluzione. Il parere è incluso nel piano.

9.   Previa consultazione del CERS e tenuto conto delle pertinenti disposizioni degli atti delegati adottati in base all’articolo 10, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, e rispettando il principio di proporzionalità, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti del piano di risoluzione in conformità del paragrafo 7 del presente articolo.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’AESFEM offre alle autorità di risoluzione sufficiente flessibilità per tenere conto delle specificità dei rispettivi quadri giuridici nazionali in materia di diritto fallimentare, nonché della natura e della complessità dell’attività di compensazione esercitata dalle CCP.

L’AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 12 febbraio 2022.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 13

Dovere di collaborazione e di trasmissione delle informazioni in capo alla CCP

1.   La CCP collabora secondo necessità all’elaborazione del piano di risoluzione e comunica alla sua autorità di risoluzione, direttamente o per il tramite dell’autorità competente, tutte le informazioni necessarie per la preparazione e l’attuazione dello stesso, comprese le informazioni e l’analisi indicate nella sezione B dell’allegato.

L’autorità competente comunica all’autorità di risoluzione tutte le informazioni di cui al primo comma che ha già a sua disposizione.

2.   L’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di trasmetterle la documentazione particolareggiata dei contratti di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 648/2012 dei quali è parte. L’autorità di risoluzione può indicare un termine per la trasmissione della documentazione e può fissare termini diversi per tipi diversi di contratti.

3.   La CCP scambia tempestivamente informazioni con le sue autorità competenti al fine di facilitare la valutazione dei profili di rischio della CCP e l’interconnessione con altre FMI, altre istituzioni finanziarie e con il sistema finanziario in generale, di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento. Le autorità competenti trasmettono al collegio di vigilanza le informazioni che ritengono significative.

Articolo 14

Procedura di coordinamento per i piani di risoluzione

1.   L’autorità di risoluzione trasmette al collegio di risoluzione un progetto di piano di risoluzione, le informazioni comunicate a norma dell’articolo 13 e qualsiasi altra informazione d’interesse per detto collegio.

2.   Il collegio di risoluzione giunge a una decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla relativa modifica entro un termine di quattro mesi dalla data in cui l’autorità di risoluzione glielo trasmette in conformità del paragrafo 1.

L’autorità di risoluzione provvede a che l’AESFEM riceva tutte le informazioni d’interesse per il ruolo che le spetta in conformità del presente articolo.

3.   L’autorità di risoluzione può decidere, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, di coinvolgere autorità di paesi terzi nell’elaborazione e nella verifica del piano di risoluzione, a condizione che dette autorità rispettino gli obblighi di riservatezza previsti all’articolo 73 e appartengano a giurisdizioni in cui è stabilito almeno uno dei soggetti seguenti:

a)

l’impresa madre della CCP, se pertinente;

b)

i partecipanti diretti della CCP ove il contributo da essi versato al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP su base aggregata e nell’arco di un anno sia superiore a quello del terzo Stato membro tra quelli che danno il maggior contributo ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012;

c)

le filiazioni della CCP, se pertinente;

d)

altri prestatori di servizi essenziali alla CCP;

e)

CCP interoperabili.

4.   Su richiesta di una delle autorità di risoluzione, l’AESFEM può assistere il collegio di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.   Se, trascorsi quattro mesi dalla data di trasmissione del piano di risoluzione, il collegio di risoluzione non è giunto a una decisione congiunta, l’autorità di risoluzione decide autonomamente. L’autorità di risoluzione decide tenendo conto dei pareri espressi dagli altri membri del collegio di risoluzione nel corso del periodo di quattro mesi. L’autorità di risoluzione notifica la decisione per iscritto alla CCP e agli altri membri del collegio di risoluzione.

6.   Se, al termine del periodo di quattro mesi, di cui al paragrafo 5 del presente articolo, non si è pervenuti a una decisione congiunta e la maggioranza semplice dei membri votanti non concorda con la proposta di decisione congiunta dell’autorità di risoluzione su una delle questioni relative al piano di risoluzione, uno dei membri votanti interessati, sulla base di tale maggioranza, può deferire la questione all’AESFEM in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’autorità di risoluzione della CCP attende la decisione adottata dall’AESFEM a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010 e decide conformandovisi.

Il periodo di quattro mesi è assimilato alla fase di conciliazione prevista dal regolamento (UE) n. 1095/2010. L’AESFEM decide entro un mese dalla data in cui le è deferita la questione. La questione non è deferita all’AESFEM se il termine di quattro mesi è scaduto o se è raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di decisione dell’AESFEM entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione.

7.   Laddove sia adottata una decisione congiunta a norma del paragrafo 1 e una delle autorità di risoluzione o un ministero competente reputi, a norma del paragrafo 6, che l’oggetto del disaccordo sconfini nelle competenze di bilancio dello Stato membro di appartenenza, l’autorità di risoluzione della CCP riesamina il piano di risoluzione.

CAPO II

RISOLVIBILITÀ

Articolo 15

Valutazione della risolvibilità

1.   L’autorità di risoluzione valuta, in coordinamento con il collegio di risoluzione conformemente alla procedura di cui all’articolo 17 e previa consultazione dell’autorità competente, in che misura la CCP sia risolvibile senza fare affidamento sulle misure seguenti:

a)

sostegno finanziario pubblico straordinario;

b)

assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale;

c)

assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

2.   La CCP è considerata risolvibile quando l’autorità di risoluzione reputa fattibile e credibile liquidarla con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverla tramite l’applicazione degli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione assicurandone nel contempo la continuità delle funzioni essenziali ed evitando ogni eventuale ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, nonché quanto più possibile effetti negativi significativi sul sistema finanziario e possibili svantaggi indebiti per i portatori di interessi.

Costituiscono effetti negativi di cui al primo comma l’instabilità finanziaria più ampia o eventi a carattere sistemico in un qualsiasi Stato membro.

Se considera che la CCP non sia risolvibile, l’autorità di risoluzione lo notifica tempestivamente all’AESFEM.

3.   Su richiesta dell’autorità di risoluzione la CCP dimostra che:

a)

nulla osta alla riduzione del valore delle partecipazioni una volta esercitati i poteri di risoluzione, a prescindere dal completo esaurimento degli accordi contrattuali in essere o degli altri provvedimenti previsti dal piano di risanamento della CCP; e

b)

i contratti che legano la CCP ai partecipanti diretti o a terzi non consentono a tali partecipanti o terzi di opporsi con successo all’esercizio dei poteri di risoluzione da parte dell’autorità di risoluzione né di evitare altrimenti di esservi assoggettati.

4.   Ai fini della valutazione della risolvibilità di cui al paragrafo 1, l’autorità di risoluzione esamina, se pertinenti, gli aspetti indicati nella sezione C dell’allegato.

5.   Entro il 12 agosto 2022, l’AESFEM, in stretta cooperazione con il CERS, emana orientamenti per promuovere la convergenza delle prassi di risoluzione relative all’applicazione della sezione C dell’allegato del presente regolamento conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.   L’autorità di risoluzione, in coordinamento con il collegio di risoluzione, effettua la valutazione della risolvibilità contestualmente all’elaborazione e all’aggiornamento del piano di risoluzione in conformità dell’articolo 12.

Articolo 16

Superamento od eliminazione degli impedimenti alla risolvibilità

1.   Se la valutazione prevista all’articolo 15 porta l’autorità di risoluzione, in coordinamento con il collegio di risoluzione conformemente alla procedura di cui all’articolo 17, a concludere che la risolvibilità della CCP incontra impedimenti sostanziali, l’autorità di risoluzione elabora una relazione in collaborazione con l’autorità competente e la trasmette alla CCP e al collegio di risoluzione.

La relazione prevista al primo comma analizza gli impedimenti sostanziali all’efficace applicazione degli strumenti di risoluzione e all’esercizio dei poteri di risoluzione nei confronti della CCP, ne considera gli effetti sul modello di business della CCP e raccomanda misure mirate atte ad eliminarli.

2.   A seguito della trasmissione della relazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si sospende l’obbligo, di cui all’articolo 14, per il collegio di risoluzione di giungere a una decisione congiunta sul piano di risoluzione fino al momento in cui l’autorità di risoluzione accetta le misure atte a eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità a norma del paragrafo 3 ovvero in cui sono decise misure alternative a norma del paragrafo 4.

3.   Entro quattro mesi dalla data di ricezione della relazione trasmessa in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, la CCP propone all’autorità di risoluzione le possibili misure volte a superare od eliminare gli impedimenti sostanziali individuati nella relazione. L’autorità di risoluzione comunica al collegio di risoluzione le misure proposte dalla CCP. L’autorità di risoluzione e il collegio di risoluzione valutano, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), se le misure superino od eliminino effettivamente gli impedimenti.

4.   Se l’autorità di risoluzione, in coordinamento con il collegio di risoluzione, conformemente alla procedura di cui all’articolo 17, conclude che le misure proposte dalla CCP in conformità del paragrafo 3 del presente articolo non riducono né eliminano effettivamente gli impedimenti individuati nella relazione, l’autorità di risoluzione indica misure alternative, che comunica al collegio di risoluzione ai fini di una decisione congiunta conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

Le misure alternative previste al primo comma tengono conto:

a)

della minaccia alla stabilità finanziaria rappresentata dagli impedimenti sostanziali alla risolvibilità della CCP;

b)

del probabile effetto delle misure alternative:

i)

sulla CCP, inclusi il suo modello di business e la sua efficienza operativa;

ii)

sui partecipanti diretti, e nella misura in cui l’informazione è disponibile, sui relativi clienti e clienti indiretti, anche laddove questi siano stati designati quali O-SII;

iii)

sulle FMI collegate;

iv)

sui mercati finanziari, comprese le sedi di negoziazione, serviti dalla CCP;

v)

sul sistema finanziario di uno Stato membro o dell’Unione in generale; e

vi)

sul mercato interno; e

c)

degli effetti sull’erogazione di servizi integrati di compensazione per diversi prodotti e sulla marginazione di portafoglio in diverse classi di attività.

Ai fini del secondo comma, lettere a) e b), l’autorità di risoluzione consulta l’autorità competente e il collegio di risoluzione nonché, nel caso, le pertinenti autorità macroprudenziali nazionali designate.

5.   L’autorità di risoluzione notifica per iscritto alla CCP, direttamente o indirettamente per il tramite dell’autorità competente, le misure alternative da dottare per eliminare gli impedimenti alla risolvibilità. L’autorità di risoluzione illustra i motivi per cui le misure proposte dalla CCP non sarebbero idonee ad eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità mentre le misure alternative lo sono.

6.   La CCP propone entro un mese un piano per conformarsi alle misure alternative, indicando tempi adeguati per la sua attuazione. Ove lo ritenga necessario, l’autorità di risoluzione può abbreviare o prorogare il termine proposto.

7.   Ai fini del paragrafo 4, l’autorità di risoluzione, previa consultazione dell’autorità competente e consentendo tempi adeguati per l’attuazione, può:

a)

ordinare alla CCP di modificare o di elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione delle funzioni essenziali;

b)

ordinare alla CCP di limitare il livello massimo di esposizione non garantita, individuale e aggregata;

c)

ordinare alla CCP di cambiare le modalità di riscossione e di mantenimento dei margini a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012;

d)

ordinare alla CCP di cambiare la composizione e il numero dei fondi di garanzia in caso di inadempimento di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012;

e)

imporre alla CCP ulteriori obblighi informativi specifici o periodici;

f)

ordinare alla CCP di dismettere attività specifiche;

g)

ordinare alla CCP di limitare o cessare determinate attività esistenti o proposte;

h)

ordinare alla CCP di modificare il piano di risanamento, il regolamento operativo e altre disposizioni contrattuali;

i)

limitare o impedire lo sviluppo di attività d’impresa nuove o esistenti ovvero la prestazione di servizi nuovi o esistenti;

j)

imporre modifiche alle strutture giuridiche o operative della CCP o della componente del gruppo direttamente o indirettamente sotto il controllo della CCP, affinché le funzioni essenziali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed operativo, applicando gli strumenti di risoluzione;

k)

ordinare alla CCP di separare a livello operativo e finanziario i suoi vari servizi di compensazione in modo da isolare specifiche classi di attività da altre classi di attività e, ove ritenuto opportuno, limitare gli insiemi di attività soggette a compensazione a copertura di diverse classi di attività;

l)

ordinare alla CCP di costituire un’impresa madre nell’Unione;

m)

ordinare alla CCP di emettere passività riducibili o convertibili ovvero di accantonare altre risorse finanziarie per aumentare la capacità di assorbimento delle perdite, di ricapitalizzazione e di ricostituzione delle risorse prefinanziate;

n)

ordinare alla CCP di prendere altri provvedimenti atti a consentire al capitale, ad altre passività e ai contratti di assorbire le perdite, di ricapitalizzare la CCP o di ricostituire le risorse prefinanziate. Le azioni prese in considerazione possono comprendere, in particolare, il tentativo di rinegoziare le passività emesse dalla CCP o di modificarne le condizioni contrattuali, in modo che all’eventuale decisione dell’autorità di risoluzione di ridurre, convertire o ristrutturare la passività, lo strumento o il contratto si applichi l’ordinamento della giurisdizione che disciplina tale passività o strumento;

o)

se la CCP è una filiazione, coordinarsi con le pertinenti autorità per obbligare l’impresa madre a costituire una società di partecipazione distinta che controlli la CCP, laddove sia necessaria una misura in questo senso per agevolare la risoluzione della CCP e per scongiurare la possibilità che l’applicazione degli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione si ripercuotano negativamente su altre componenti del gruppo;

p)

limitare o vietare collegamenti di interoperabilità della CCP laddove tale limitazione o divieto sia d’uopo per evitare effetti negativi sul conseguimento degli obiettivi della risoluzione.

Articolo 17

Procedura di coordinamento per superare od eliminare gli impedimenti alla risolvibilità

1.   Il collegio di risoluzione concorre a una decisione congiunta su:

a)

individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità a norma dell’articolo 15, paragrafo 1;

b)

se del caso, valutazione delle misure proposte dalla CCP a norma dell’articolo 16, paragrafo 3;

c)

misure alternative imposte a norma dell’articolo 16, paragrafo 4.

2.   La decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, è adottata entro quattro mesi dalla data in cui la relazione prevista all’articolo 16, paragrafo 1, è trasmessa al collegio di risoluzione.

3.   La decisione congiunta di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è adottata entro quattro mesi dalla data in cui la CCP trasmette le misure proposte per eliminare gli impedimenti alla risolvibilità di cui all’articolo 16, paragrafo 3.

4.   La decisione congiunta di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo è adottata entro quattro mesi dalla comunicazione al collegio di risoluzione delle misure alternative di cui all’articolo 16, paragrafo 4.

5.   L’autorità di risoluzione motiva le decisioni congiunte previste al paragrafo 1 e le notifica per iscritto alla CCP e, ove lo ritenga pertinente, alla relativa impresa madre.

6.   Su richiesta dell’autorità di risoluzione della CCP, l’AESFEM può assistere il collegio di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.   Se, trascorsi quattro mesi dalla data di trasmissione della relazione prevista all’articolo 16, paragrafo 1, il collegio di risoluzione non ha adottato una decisione congiunta, l’autorità di risoluzione decide autonomamente le misure adeguate da adottare a norma dell’articolo 16, paragrafo 5. L’autorità di risoluzione decide tenendo conto dei pareri espressi dagli altri membri del collegio di risoluzione nel corso del periodo di quattro mesi.

L’autorità di risoluzione notifica la decisione per iscritto alla CCP, nel caso all’impresa madre, e agli altri membri del collegio di risoluzione.

8.   Se, al termine del periodo di quattro mesi di cui al paragrafo 7 del presente articolo, non si è pervenuti a una decisione congiunta e la maggioranza semplice dei membri votanti non concorda con la proposta di decisione congiunta dell’autorità di risoluzione relativa a una delle questioni contemplate all’articolo 16, paragrafo 7, lettera j), l) od o), del presente regolamento, uno dei membri votanti interessati, sulla base di tale maggioranza, può deferire la questione all’AESFEM in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’autorità di risoluzione della CCP attende la decisione assunta dall’AESFEM a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010 e decide conformandovisi.

Il periodo di quattro mesi è assimilato alla fase di conciliazione prevista dal regolamento (UE) n. 1095/2010. L’AESFEM decide entro un mese dalla data in cui le è deferita la questione. La questione non è deferita all’AESFEM se il termine di quattro mesi è scaduto o se è raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di decisione dell’AESFEM entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione.

TITOLO IV

INTERVENTO PRECOCE

Articolo 18

Misure di intervento precoce

1.   Se la CCP viola i requisiti patrimoniali e prudenziali di cui al regolamento (UE) n. 648/2012, rischia di violarli in un prossimo futuro o presenta un rischio per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, oppure se l’autorità competente coglie altre avvisaglie di una situazione critica in grado di compromettere l’attività della CCP e in particolare la sua capacità di prestare servizi di compensazione, l’autorità competente ha facoltà di:

a)

ordinare alla CCP di aggiornare il piano di risanamento a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento, se le circostanze che hanno determinato l’intervento precoce divergono dai presupposti fissati nel piano di risanamento iniziale;

b)

ordinare alla CCP di attuare in un determinato arco di tempo uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento; se il piano è aggiornato in conformità della lettera a), i dispositivi o le misure comprendono i relativi aggiornamenti;

c)

ordinare alla CCP d’individuare le cause della violazione o probabile violazione di cui al paragrafo 1 e di elaborare un programma d’azione comprensivo di adeguate misure e scadenze;

d)

ordinare alla CCP d’indire un’assemblea dei soci o, se la CCP non ottempera a tale obbligo, indire essa stessa l’assemblea; in entrambi i casi l’autorità competente fissa l’ordine del giorno, stabilendo anche le decisioni di cui i soci devono considerare l’adozione;

e)

imporre la rimozione o la sostituzione di uno o più membri del consiglio o dell’alta dirigenza qualora non siano ritenuti idonei a svolgere i loro compiti ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) n. 648/2012;

f)

imporre cambiamenti della strategia aziendale della CCP;

g)

imporre cambiamenti delle strutture giuridiche od operative della CCP;

h)

comunicare all’autorità di risoluzione tutte le informazioni necessarie per aggiornare il piano di risoluzione della CCP in modo da predisporne l’eventuale risoluzione e da preparare la valutazione delle attività e passività a norma dell’articolo 24 del presente regolamento, comprese le informazioni acquisite con ispezioni in loco;

i)

ove necessario e in conformità del paragrafo 4, imporre l’esecuzione delle misure di risanamento della CCP;

j)

ordinare alla CCP di astenersi dall’attuare determinate misure di risanamento qualora l’autorità competente abbia appurato che la loro attuazione può ripercuotersi negativamente sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri;

k)

ordinare alla CCP di ricostituire prontamente le risorse finanziarie al fine di conformarsi o di continuare a conformarsi ai requisiti patrimoniali e prudenziali;

l)

ordinare alla CCP di incaricare i partecipanti diretti di invitare i loro clienti a partecipare direttamente alle aste organizzate dalla CCP quando la natura dell’asta giustifica tale partecipazione eccezionale. I partecipanti diretti informano in maniera esaustiva i loro clienti in merito all’asta seguendo le istruzioni ricevute dalla CCP. In particolare la CCP precisa il termine oltre il quale non è più possibile partecipare all’asta. Entro tale termine i clienti informano direttamente la CCP della loro volontà di partecipare all’asta. La CCP facilita quindi la procedura di gara per tali clienti. Un cliente è autorizzato a partecipare all’asta solo se è in grado di dimostrare alla CCP di aver instaurato l’opportuna relazione contrattuale con un partecipante diretto per l’esecuzione e la compensazione delle operazioni che possono derivare dall’asta;

m)

limitare o vietare nella massima misura possibile, senza attivare un evento di inadempimento, la remunerazione del capitale e degli strumenti trattati come capitale, inclusi la distribuzione di dividendi e i riacquisti da parte della CCP; ha altresì la facoltà di limitare, vietare o congelare tutti i pagamenti all’alta dirigenza, definita all’articolo 2, punto 29), del regolamento (UE) n. 648/2012, delle componenti variabili della remunerazione ai sensi della politica retributiva della CCP di cui all’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, di benefici pensionistici discrezionali o delle indennità di buonuscita.

2.   Per ciascuna delle misure di cui al paragrafo 1 l’autorità competente fissa un termine adeguato e, una volta adottata la misura, ne valuta l’efficacia.

3.   L’autorità competente applica le misure previste al paragrafo 1, lettere da a) a m), soltanto dopo aver tenuto conto del loro impatto sugli altri Stati membri in cui la CCP opera o presta servizi e dopo aver informato le autorità competenti interessate, in particolare se la CCP svolge attività essenziali o importanti per i mercati finanziari locali, compresi i luoghi di stabilimento dei partecipanti diretti e delle sedi di negoziazione e FMI collegate.

4.   L’autorità competente applica la misura prevista al paragrafo 1, lettera i), soltanto se è nel pubblico interesse e necessaria per conseguire uno o più degli obiettivi seguenti:

a)

mantenere la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri;

b)

mantenere la continuità delle funzioni essenziali della CCP e l’accesso alle stesse in modo trasparente e non discriminatorio;

c)

mantenere o ripristinare la resilienza finanziaria della CCP.

L’autorità competente non applica la misura prevista al paragrafo 1, lettera i), in relazione a provvedimenti che comportano la cessione di beni, diritti o passività di un’altra CCP.

5.   La CCP che utilizza i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento dei partecipanti diretti non inadempienti conformemente all’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 ne informa senza ritardo l’autorità competente e l’autorità di risoluzione, precisando se l’evento dipende da proprie carenze o problemi.

6.   Se sussistono i presupposti previsti al paragrafo 1, l’autorità competente lo notifica all’AESFEM e all’autorità di risoluzione e consulta il collegio di vigilanza in merito alle prospettate misure di cui al paragrafo 1.

A seguito di dette notificazione e consultazione del collegio di vigilanza, l’autorità competente decide se applicare una o più delle misure previste al paragrafo 1. L’autorità competente notifica la decisione relativa alle misure da adottare al collegio di vigilanza, all’autorità di risoluzione e all’AESFEM.

7.   Ricevuta la notificazione di cui al paragrafo 6, primo comma, del presente articolo, l’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di mettersi in contatto con i potenziali acquirenti per predisporre la risoluzione, fatte salve le condizioni stabilite all’articolo 41 e le disposizioni in materia di riservatezza previste all’articolo 73.

8.   Entro il 12 febbraio 2022, l’AESFEM, emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per promuovere la coerenza nell’applicazione delle condizioni per il ricorso alle misure di cui al presente articolo, paragrafo 1.

Articolo 19

Rimozione dell’alta dirigenza e del consiglio

1.   In presenza di un deterioramento significativo della situazione finanziaria della CCP o di una violazione dei suoi requisiti legali, regolamento operativo compreso, e se le altre misure adottate a norma dell’articolo 18 non sono sufficienti a sanare la situazione, l’autorità competente può imporre la rimozione totale o parziale dell’alta dirigenza o del consiglio della CCP.

Qualora l’autorità competente imponga la rimozione parziale o totale dell’alta dirigenza o del consiglio della CCP, ne dà notifica all’AESFEM, all’autorità di risoluzione e al collegio di vigilanza.

2.   La nuova alta dirigenza o il nuovo consiglio sono nominati in conformità dell’articolo 27 del regolamento (UE) n. 648/2012 e sono subordinati all’approvazione o all’assenso dell’autorità competente. Qualora l’autorità competente ritenga insufficiente la sostituzione dell’alta dirigenza o del consiglio di cui al presente articolo, può nominare uno o più amministratori temporanei della CCP per sostituire il consiglio e l’alta dirigenza della CCP o collaborare temporaneamente con essi. Tutti gli amministratori temporanei possiedono le qualifiche, la capacità e le conoscenze necessarie per svolgere le loro funzioni e sono immuni da qualsiasi conflitto di interessi.

Articolo 20

Risarcimento dei partecipanti diretti non inadempienti

1.   Fatta salva la responsabilità dei partecipanti diretti di assumersi perdite che vanno oltre le linee di difesa in caso di inadempimento, qualora una CCP in risanamento a causa di un evento diverso dall’inadempimento abbia applicato meccanismi e misure per ridurre il valore degli utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti, quali definiti nel suo piano di risanamento, e dunque non ne sia stata avviata la risoluzione, l’autorità competente della CCP può imporre alla CCP di risarcire i partecipanti diretti mediante liquidità per le perdite subite o, se del caso, imporre alla CCP di emettere titoli attestanti un credito sugli utili futuri della CCP. La possibilità di risarcire i partecipanti diretti non inadempienti non si applica alle loro perdite impegnate contrattualmente nella gestione dell’inadempimento o nelle fasi di risanamento.

La liquidità o il valore dei titoli attestanti un credito sugli utili futuri della CCP emessi a ciascun partecipante diretto non inadempiente interessato è proporzionato alle perdite che eccedono i suoi impegni contrattuali. Tali titoli attestanti un credito sugli utili futuri della CCP conferiscono al detentore il diritto di ricevere pagamenti dalla CCP su base annua fino al recupero, possibilmente integrale, della perdita, per un adeguato numero massimo di anni dalla data di emissione. Se i partecipanti diretti non inadempienti hanno trasferito le perdite eccedenti ai loro clienti, sono tenuti a trasferire i pagamenti ricevuti dalla CCP ai loro clienti, nella misura in cui le perdite risarcite si riferiscano a posizioni dei clienti. Per i pagamenti relativi a tali titoli è utilizzata una quota massima adeguata degli utili annuali della CCP.

2.   L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano in quale ordine devono essere versati i risarcimenti, il numero massimo adeguato di anni e la quota massima adeguata degli utili annuali della CCP di cui al paragrafo 1, secondo comma.

L’AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 12 febbraio 2022.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

TITOLO V

RISOLUZIONE

CAPO I

OBIETTIVI, PRESUPPOSTI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 21

Obiettivi della risoluzione

1.   Nell’applicazione degli strumenti di risoluzione e nell’esercizio dei poteri di risoluzione l’autorità di risoluzione tiene presenti tutti gli obiettivi seguenti della risoluzione, che rivestono pari importanza, bilanciandoli adeguatamente secondo la natura e le circostanze del caso:

a)

assicurare la continuità delle funzioni essenziali della CCP, in particolare:

i)

il regolamento tempestivo delle obbligazioni della CCP nei confronti dei partecipanti diretti e, se del caso, dei relativi clienti;

ii)

la continuità dell’accesso dei partecipanti diretti e, se del caso, dei relativi clienti ai conti in titoli o in liquidità forniti dalla CCP e alle garanzie sotto forma di attività finanziarie detenute dalla CCP;

b)

assicurare la continuità dei collegamenti con altre FMI dalla cui perturbazione deriverebbe un effetto negativo sostanziale sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri nonché sull’assolvimento tempestivo delle funzioni di pagamento, compensazione, regolamento e conservazione dei dati;

c)

evitare effetti negativi significativi sul sistema finanziario dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, in particolare prevenendo o attenuando il rischio che le difficoltà finanziarie si propaghino ai partecipanti diretti della CCP, ai relativi clienti o al sistema finanziario nel suo complesso, incluse altre FMI, e mantenendo la disciplina di mercato e la fiducia del pubblico; e

d)

salvaguardare le finanze pubbliche riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario e il potenziale rischio di perdite per i contribuenti.

2.   Nel perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’autorità di risoluzione cerca di contenere al minimo i costi della risoluzione per tutti i portatori di interessi ed evitare la distruzione del valore della CCP, a meno che tale distruzione non sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

Articolo 22

Presupposti per la risoluzione

1.   L’autorità di risoluzione avvia l’azione di risoluzione nei confronti della CCP se sussistono congiuntamente i presupposti seguenti:

a)

la CCP è considerata in dissesto o a rischio di dissesto:

i)

dall’autorità competente, previa consultazione dell’autorità di risoluzione;

ii)

dall’autorità di risoluzione, previa consultazione dell’autorità competente, se l’autorità di risoluzione dispone degli strumenti necessari per giungere a tale conclusione;

b)

alla luce delle circostanze del caso, non vi sono prospettive ragionevoli d’impedire in tempi adeguati il dissesto della CCP tramite misure alternative del settore privato, tra cui il piano di risanamento della CCP o altre disposizioni contrattuali, o tramite un’azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce;

c)

l’azione di risoluzione è necessaria nel pubblico interesse per conseguire, in maniera proporzionata, uno o più obiettivi della risoluzione, che non sarebbero conseguiti in egual misura dalla liquidazione della CCP con procedure ordinarie di insolvenza.

2.   Ai fini della lettera a), punto ii), del paragrafo 1, l’autorità competente comunica di sua iniziativa e senza ritardo all’autorità di risoluzione qualsiasi informazione che possa indicare che la CCP è in dissesto o a rischio di dissesto. L’autorità competente comunica inoltre all’autorità di risoluzione, su richiesta, qualsiasi altra informazione necessaria al fine di effettuare la valutazione.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la CCP è considerata in dissesto o a rischio di dissesto quando si trova in una o più delle situazioni seguenti:

a)

viola o rischia di violare i requisiti di autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell’autorizzazione a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 648/2012;

b)

non è in grado o rischia di non essere in grado di assolvere una funzione essenziale;

c)

non è in grado o rischia di non essere in grado di ripristinare la sostenibilità economica attuando misure di risanamento;

d)

non è in grado o rischia di non essere in grado di pagare i debiti o altre passività alla scadenza;

e)

necessita di sostegno finanziario pubblico straordinario.

4.   Ai fini della lettera e) del paragrafo 3 il sostegno finanziario pubblico non è considerato straordinario se soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a)

si configura come garanzia dello Stato a sostegno di strumenti di liquidità forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate o come garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;

b)

la garanzia dello Stato di cui al punto a) del presente paragrafo è necessaria per porre rimedio a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro e per preservare la stabilità finanziaria; e

c)

la garanzia dello Stato di cui al punto a) del presente paragrafo è limitata alle CCP solventi, è subordinata ad approvazione definitiva nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, è prestata a titolo cautelativo e temporaneo, è proporzionata a quanto necessario per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo e non è usata per coprire le perdite che la CCP ha registrato o verosimilmente registrerà in futuro.

5.   L’autorità di risoluzione può avviare l’azione di risoluzione anche se ritiene che la CCP abbia applicato o intenda applicare misure di risanamento che, seppur in grado di evitarne il dissesto, producono effetti negativi significativi sul sistema finanziario dell’Unione o di uno o più Stati membri.

6.   Entro il 12 febbraio 2022, l’AESFEM, emana orientamenti volti a promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza e di risoluzione relative all’esistenza delle situazioni nelle quali la CCP è considerata in dissesto o a rischio di dissesto tenendo conto, ove opportuno, della natura e della complessità dei servizi forniti dalle CCP stabilite nell’Unione.

Quando elabora detti orientamenti l’AESFEM tiene conto degli orientamenti emanati in conformità all’articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 23

Principi generali della risoluzione

1.   Per l’applicazione degli strumenti di risoluzione previsti all’articolo 27 e l’esercizio dei poteri di risoluzione previsti all’articolo 48 l’autorità di risoluzione adotta tutte le misure appropriate attenendosi ai principi seguenti:

a)

tutti gli obblighi contrattuali e le altre disposizioni del piano di risanamento della CCP sono eseguiti, per quanto non completati prima dell’entrata in risoluzione, a meno che l’autorità di risoluzione stabilisca che, al fine di conseguire tempestivamente gli obiettivi della risoluzione, è maggiormente opportuno ricorrere a una delle seguenti soluzioni o a entrambe:

i)

astenersi dall’eseguire determinati obblighi contrattuali previsti dal piano di risanamento della CCP o discostarsi altrimenti da esso;

ii)

applicare strumenti di risoluzione o esercitare i poteri di risoluzione;

b)

gli azionisti della CCP in risoluzione sostengono le prime perdite dopo che tutti gli obblighi e le disposizioni di cui alla lettera a) sono stati eseguiti e conformemente a quanto ivi previsto;

c)

i creditori della CCP in risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti secondo l’ordine di priorità delle loro pretese in una procedura ordinaria di insolvenza, salvo quando diversamente previsto espressamente dal presente regolamento;

d)

i creditori della CCP appartenenti a una stessa categoria ricevono pari trattamento;

e)

gli azionisti, i partecipanti diretti e altri creditori della CCP non dovrebbero subire perdite maggiori di quelle che avrebbero subito nelle circostanze di cui all’articolo 60;

f)

il consiglio e l’alta dirigenza della CCP in risoluzione sono sostituiti, salvo se l’autorità di risoluzione ritiene necessaria la permanenza in carica di tutti o di alcuni loro componenti per conseguire gli obiettivi della risoluzione;

g)

l’autorità di risoluzione informa e consulta i rappresentanti dei dipendenti in conformità della normativa nazionale, dei contratti collettivi o delle prassi vigenti;

h)

gli strumenti di risoluzione sono applicati e i poteri di risoluzione sono esercitati fatte salve le disposizioni sulla rappresentanza dei dipendenti negli organi di amministrazione ai sensi della normativa nazionale, dei contratti collettivi o delle prassi vigenti; e

i)

se la CCP fa parte di un gruppo, l’autorità di risoluzione tiene conto dell’impatto sulle altre componenti del gruppo, in particolare qualora tale gruppo comprenda altre FMI, e sul gruppo nel suo complesso.

2.   L’autorità di risoluzione può avviare un’azione di risoluzione che si discosta dai principi di cui al paragrafo 1, lettera d) o e), del presente articolo, ove ciò sia giustificato dal pubblico interesse di conseguire gli obiettivi della risoluzione e sia proporzionato al rischio sostenuto. Tuttavia, qualora a motivo di tale discostamento un azionista, un partecipante diretto o qualsiasi altro creditore debba subire perdite maggiori di quelle che avrebbe subito nelle circostanze di cui all’articolo 60, si applica il diritto al pagamento della differenza a norma dell’articolo 62.

3.   Il consiglio e l’alta dirigenza della CCP in risoluzione prestano all’autorità di risoluzione tutta l’assistenza necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

CAPO II

VALUTAZIONE

Articolo 24

Finalità della valutazione

1.   L’autorità di risoluzione provvede affinché l’azione di risoluzione sia avviata sulla scorta di una valutazione equa, prudente e realistica delle attività, passività, diritti e obblighi della CCP.

2.   Prima di sottoporre a risoluzione la CCP, l’autorità di risoluzione provvede allo svolgimento di una prima valutazione atta ad accertare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione previsti all’articolo 22, paragrafo 1.

3.   Una volta deciso di sottoporre a risoluzione la CCP, l’autorità di risoluzione provvede allo svolgimento di una seconda valutazione atta a:

a)

orientare la decisione sull’adeguata azione di risoluzione da intraprendere;

b)

assicurare il rilevamento integrale delle perdite sulle attività e sui diritti della CCP al momento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione;

c)

orientare la decisione sull’entità della cancellazione o diluizione delle partecipazioni e la decisione sul valore e numero delle partecipazioni emesse o cedute in conseguenza dell’esercizio dei poteri di risoluzione;

d)

orientare la decisione sull’entità della svalutazione o conversione delle passività non garantite, titoli di debito compresi;

e)

se sono applicati gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni, orientare la decisione sull’entità delle perdite da applicare sulle pretese, sugli obblighi in essere o sulle posizioni in relazione alla CCP dei creditori interessati nonché sulla portata e necessità di una richiesta di liquidità per la risoluzione;

f)

se è applicato lo strumento della CCP-ponte, orientare la decisione sulle attività, passività, diritti e obblighi o sulle partecipazioni che possono esserle cedute e la decisione sulla quantificazione dell’eventuale corrispettivo versato alla CCP in risoluzione o, nel caso, ai detentori delle partecipazioni;

g)

se è applicato lo strumento della vendita dell’attività d’impresa, orientare la decisione sulle attività, passività, diritti e obblighi o sulle partecipazioni che possono essere cedute al terzo acquirente e orientare l’autorità di risoluzione nell’accertamento delle condizioni di mercato ai fini dell’articolo 40.

Ai fini della lettera d) la valutazione tiene conto delle perdite che sarebbero assorbite dall’esecuzione degli obblighi che i partecipanti diretti o altri terzi hanno in essere nei confronti della CCP e del livello di conversione da applicare ai titoli di debito.

4.   Avverso le valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è proponibile impugnazione ai sensi dell’articolo 74, solo contestualmente al ricorso contro la decisione che ha disposto l’applicazione dello strumento di risoluzione o l’esercizio del potere di risoluzione.

Articolo 25

Requisiti per la valutazione

1.   L’autorità di risoluzione provvede affinché le valutazioni previste all’articolo 24 siano effettuate:

a)

da un soggetto indipendente da qualsiasi autorità pubblica e dalla CCP; o

b)

dall’autorità di risoluzione stessa se la valutazione non può essere effettuata dal soggetto di cui alla lettera a).

2.   Le valutazioni previste all’articolo 24 sono considerate definitive quando sono effettuate dal soggetto di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, e sono soddisfatti tutti i requisiti stabiliti al presente articolo.

3.   Fatta salva, ove applicabile, la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, la valutazione definitiva si fonda su ipotesi prudenti e non presuppone la possibilità che, a partire dal momento in cui è avviata l’azione di risoluzione, la CCP usufruisca di sostegno finanziario pubblico straordinario, assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale o assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard. La valutazione tiene altresì conto del potenziale recupero delle spese ragionevoli sostenute dalla CCP in risoluzione a norma dell’articolo 27, paragrafo 10.

4.   La valutazione definitiva è integrata dalle informazioni seguenti detenute dalla CCP:

a)

stato patrimoniale aggiornato e relazione sulla situazione finanziaria della CCP, compresi le residue risorse prefinanziate disponibili e gli impegni finanziari in essere;

b)

documentazione sui contratti compensati di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 648/2012; e

c)

informazioni sul valore di mercato e sul valore contabile delle attività, passività e posizioni, comprese le pretese rilevanti e gli obblighi in essere in capo alla CCP.

5.   La valutazione definitiva indica la suddivisione dei creditori in categorie in funzione del rispettivo ordine di priorità a norma del diritto fallimentare applicabile. Include altresì una stima del trattamento che ciascuna categoria di azionisti e di creditori avrebbe previsto di ricevere in applicazione del principio stabilito all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e).

La stima di cui al primo comma lascia impregiudicata la valutazione prevista all’articolo 61.

6.   Tenuto conto delle norme tecniche di regolamentazione elaborate in conformità dell’articolo 36, paragrafi 14 e 15, della direttiva 2014/59/UE e adottate a norma dell’articolo 36, paragrafo 16, della medesima, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano:

a)

le circostanze in cui il soggetto è considerato indipendente sia dall’autorità di risoluzione sia dalla CCP ai fini del paragrafo 1;

b)

la metodologia per valutare il valore delle attività e passività della CCP; e

c)

la separazione delle valutazioni previste agli articoli 24 e 61 del presente regolamento.

L’AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 12 febbraio 2022.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 26

Valutazione provvisoria

1.   Le valutazioni previste all’articolo 24 che non soddisfano i requisiti stabiliti all’articolo 25, paragrafo 2, sono considerate valutazioni provvisorie.

La valutazione provvisoria include una riserva per perdite aggiuntive con la relativa adeguata giustificazione.

2.   L’autorità di risoluzione che avvia l’azione di risoluzione basandosi su una valutazione provvisoria provvede a che sia effettuata una valutazione definitiva non appena possibile.

L’autorità di risoluzione provvede affinché la valutazione definitiva di cui al primo comma:

a)

consenta il rilevamento integrale di tutte le perdite della CCP nei libri contabili;

b)

orienti la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato in conformità del paragrafo 3.

3.   Se nella valutazione definitiva la stima del valore patrimoniale netto della CCP risulta superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria, l’autorità di risoluzione ha facoltà di:

a)

aumentare il valore dei crediti ridotti o ristrutturati dei creditori interessati;

b)

ordinare alla CCP-ponte di versare un corrispettivo supplementare per le attività, passività, diritti e obblighi della CCP in risoluzione o, secondo il caso, di versarlo ai titolari delle partecipazioni.

4.   Tenuto conto delle norme tecniche di regolamentazione elaborate in conformità dell’articolo 36, paragrafo 15, della direttiva 2014/59/UE, e adottate a norma dell’articolo 36, paragrafo 16, della medesima, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano, ai fini del paragrafo 1, la metodologia di calcolo della riserva per perdite aggiuntive da includere nella valutazione provvisoria.

L’AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 12 febbraio 2022.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO III

STRUMENTI DI RISOLUZIONE

Sezione 1

Principi generali

Articolo 27

Disposizioni generali sugli strumenti di risoluzione

1.   L’autorità di risoluzione avvia l’azione di risoluzione prevista all’articolo 21 applicando uno o più degli strumenti di risoluzione seguenti:

a)

strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite;

b)

strumento della svalutazione e conversione;

c)

strumento della vendita dell’attività d’impresa;

d)

strumento della CCP-ponte.

2.   In caso di crisi sistemica uno Stato membro può, come soluzione di ultima istanza, anche prestare sostegno finanziario pubblico straordinario applicando gli strumenti pubblici di stabilizzazione previsti agli articoli 45, 46 e 47, a condizione che sia stata ottenuta l’approvazione preventiva e definitiva nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione e ove siano previste, conformemente al paragrafo 10 del presente articolo, modalità credibili per recuperare i fondi in modo completo e tempestivo.

3.   Prima di applicare gli strumenti previsti al paragrafo 1 l’autorità di risoluzione esegue:

a)

i diritti esistenti e in sospeso della CCP, compresi gli obblighi contrattuali in capo ai partecipanti diretti di soddisfare le richieste di liquidità per il risanamento, di fornire ulteriori risorse alla CCP o di assumere le posizioni dei partecipanti diretti inadempienti tramite asta o con altro mezzo stabilito nel regolamento operativo della CCP;

b)

gli obblighi contrattuali esistenti e in sospeso che impongono a parti diverse dai partecipanti diretti di prestare sostegno finanziario in una qualsiasi forma.

L’autorità di risoluzione può eseguire gli obblighi contrattuali di cui alle lettere a) e b) in parte se non è possibile eseguirli in toto entro un arco di tempo adeguato.

4.   In deroga al paragrafo 3 l’autorità di risoluzione può non dare esecuzione, in parte o in toto, ai pertinenti obblighi esistenti e in sospeso, nell’intento di scongiurare effetti negativi significativi sul sistema finanziario o la diffusione del contagio, ovvero quando per conseguire tempestivamente gli obiettivi della risoluzione risulta più appropriato applicare gli strumenti previsti al paragrafo 1.

5.   Se l’autorità di risoluzione non dà esecuzione, né in parte né in toto, agli obblighi esistenti e in sospeso di cui al paragrafo 3, secondo comma, o al paragrafo 4 del presente articolo, può dare esecuzione agli obblighi rimanenti entro 18 mesi dalla data in cui la CCP è considerata in dissesto o a rischio di dissesto conformemente all’articolo 22, a condizione che siano venuti meno i motivi per non dare esecuzione a tali obblighi. L’autorità di risoluzione dà notifica al partecipante diretto e all’altra parte da tre a sei mesi prima di dare esecuzione ai rimanenti obblighi. I proventi dell’esecuzione degli obblighi rimanenti sono utilizzati per recuperare i fondi pubblici cui è stato fatto ricorso.

Previa consultazione delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione dei partecipanti diretti interessati e delle altre parti vincolate da obblighi esistenti e in sospeso, l’autorità di risoluzione stabilisce se siano venuti meno i motivi per non dare esecuzione agli obblighi esistenti e in sospeso e se dare esecuzione agli obblighi rimanenti. Qualora l’autorità di risoluzione si discosti dai pareri espressi dalle autorità consultate, ne fornisce debita motivazione per iscritto.

La prescrizione di adempiere gli obblighi rimanenti nelle circostanze di cui al presente paragrafo è inclusa nelle norme applicate dalla CCP e in altre disposizioni contrattuali.

6.   L’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di compensare i partecipanti diretti non inadempienti per le perdite derivanti dall’applicazione degli strumenti di allocazione delle perdite, qualora le perdite eccedano quelle che il partecipante diretto non inadempiente avrebbe subito nell’ambito degli obblighi di cui al regolamento operativo della CCP, purché il partecipante diretto non inadempiente abbia avuto diritto al pagamento della differenza di cui all’articolo 62.

La compensazione di cui al primo comma può assumere la forma di partecipazioni, titoli di debito o titoli attestanti un credito sugli utili futuri della CCP.

L’importo dei titoli emessi a ciascun partecipante diretto non inadempiente interessato è proporzionato alla perdita eccedente di cui al primo comma. L’importo tiene conto degli eventuali obblighi contrattuali in essere dei partecipanti diretti nei confronti della CCP e da esso è detratto ogni eventuale diritto al pagamento della differenza di cui all’articolo 62.

L’importo dei titoli è calcolato in base alla valutazione effettuata conformemente all’articolo 24, paragrafo 3.

7.   Ove sia applicato uno degli strumenti pubblici di stabilizzazione, l’autorità di risoluzione esercita il potere di ridurre e convertire le partecipazioni e i titoli di debito o altre passività non garantite prima dell’applicazione dello strumento o contemporaneamente ad esso.

Se l’applicazione di uno strumento di risoluzione diverso dallo strumento della riduzione e conversione comporta perdite finanziarie a carico dei partecipanti diretti, l’autorità di risoluzione esercita il potere di ridurre e convertire le partecipazioni e i titoli di debito o altre passività non garantite immediatamente prima o al momento dell’applicazione dello strumento di risoluzione, a meno che il ricorso a una sequenza diversa riduca al minimo il discostamento dal principio enunciato all’articolo 60 per cui nessun creditore può essere svantaggiato e permetta di conseguire più efficacemente gli obiettivi della risoluzione.

8.   Se sono applicati soltanto gli strumenti di risoluzione previsti al paragrafo 1, lettere c) e d), del presente articolo, e solo una parte delle attività, diritti, obblighi o passività della CCP in risoluzione è ceduta a norma degli articoli 40 e 42, la parte residua della CCP è liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

9.   Le norme del diritto fallimentare nazionale relative all’annullabilità o all’inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori non si applicano alle cessioni di attività, diritti, obblighi o passività della CCP per cui sono applicati strumenti di risoluzione o strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria.

10.   Gli Stati membri recuperano in un adeguato arco temporale gli eventuali fondi pubblici utilizzati come strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria di cui alla sezione 7 del presente capo, e le autorità di risoluzione recuperano le spese ragionevoli da esse sostenute in relazione all’applicazione di strumenti o all’esercizio di poteri di risoluzione. Tale recupero proviene tra l’altro:

a)

dalla CCP in risoluzione come creditore privilegiato, compresi eventuali crediti nei confronti di partecipanti diretti inadempienti;

b)

dal corrispettivo pagato dall’acquirente alla CCP come creditore privilegiato prima dell’applicazione dell’articolo 40, paragrafo 4, in caso di applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa;

c)

dai proventi derivanti dalla cessazione della CCP-ponte come creditore privilegiato prima dell’applicazione dell’articolo 42, paragrafo 5;

d)

dai proventi ricavati dall’applicazione dello strumento pubblico di sostegno al capitale di cui all’articolo 46 e dello strumento della proprietà pubblica temporanea di cui all’articolo 47, compresi i proventi ricavati dalla loro vendita.

11.   Nell’applicare gli strumenti di risoluzione le autorità di risoluzione assicurano, basandosi su una valutazione conforme all’articolo 25, il ribilanciamento del portafoglio, l’allocazione piena delle perdite, la ricostituzione delle risorse prefinanziate della CCP o della CCP-ponte e la ricapitalizzazione della CCP o della CCP-ponte.

Le autorità di risoluzione assicurano la ricostituzione delle risorse prefinanziate e la ricapitalizzazione della CCP o della CCP-ponte di cui al primo comma in misura sufficiente a rimetterla in grado di soddisfare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le funzioni essenziali tenuto conto del regolamento operativo della CCP o della CCP-ponte.

Nonostante l’applicazione di altri strumenti di risoluzione, le autorità di risoluzione possono applicare gli strumenti previsti agli articoli 30 e 31 al fine di ricapitalizzare la CCP.

Sezione 2

Strumenti di allocazione delle posizioni e di allocazione delle perdite

Articolo 28

Obiettivo e ambito d’applicazione degli strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite

1.   Le autorità di risoluzione applicano lo strumento di allocazione delle posizioni in conformità dell’articolo 29 e gli strumenti di allocazione delle perdite in conformità degli articoli 30 e 31.

2.   Le autorità di risoluzione applicano gli strumenti di cui al paragrafo 1 per i contratti relativi a servizi di compensazione e alle corrispondenti garanzie reali fornite alla CCP.

3.   Le autorità di risoluzione applicano lo strumento dell’allocazione delle posizioni previsto all’articolo 29 per ribilanciare il portafoglio della CCP o, se applicabile, della CCP-ponte.

Le autorità di risoluzione applicano gli strumenti di allocazione delle perdite previsti agli articoli 30 e 31 al fine di:

a)

coprire le perdite della CCP valutate in conformità dell’articolo 25;

b)

rimettere la CCP in condizione di adempiere gli obblighi di pagamento in scadenza;

c)

conseguire i risultati di cui alle lettere a) e b) in relazione alla CCP-ponte;

d)

sostenere la cessione dell’attività della CCP a un terzo solvente tramite lo strumento della vendita dell’attività d’impresa.

Lo strumento di allocazione delle perdite di cui all’articolo 30 può essere applicato dalle autorità di risoluzione in connessione alle perdite derivanti da un evento di inadempimento o alle perdite derivanti da un evento diverso dall’inadempimento. Se lo strumento di allocazione delle perdite di cui all’articolo 30 è applicato in connessione alle perdite derivanti da un evento diverso dall’inadempimento, esso può essere applicato solo fino a un importo cumulativo pari ai contributi dei partecipanti diretti non inadempienti ai fondi di garanzia in caso di inadempimento della CCP e distribuito tra i partecipanti diretti in proporzione ai contributi da essi versati ai fondi di garanzia in caso di inadempimento.

4.   Le autorità di risoluzione non applicano gli strumenti di allocazione delle perdite di cui agli articoli 30 e 31 del presente regolamento in relazione ai soggetti di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 29

Cessazione parziale o totale dei contratti

1.   L’autorità di risoluzione può cessare tutti i contratti seguenti della CCP in risoluzione o alcuni di essi:

a)

contratti con i partecipanti diretti inadempienti;

b)

contratti del servizio di compensazione o della classe di attività interessati;

c)

altri contratti della CCP in risoluzione.

L’autorità di risoluzione può cessare i contratti di cui al primo comma, lettera a) del presente paragrafo, soltanto se le attività e posizioni derivanti da tali contratti non sono state cedute a norma dell’articolo 48, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Quando esercita il potere di cui al primo comma, l’autorità di risoluzione cessa i contratti di cui alle lettere a), b) e c), del primo comma, in modo analogo, senza discriminazione delle controparti di tali contratti, ad eccezione degli obblighi contrattuali che non possono essere eseguiti entro un arco di tempo adeguato.

2.   L’autorità di risoluzione informa tutti i partecipanti diretti interessati della data in cui cessano i contratti di cui al paragrafo 1.

3.   Prima di cessare il contratto previsto al paragrafo 1 l’autorità di risoluzione:

a)

ordina alla CCP in risoluzione di calcolare il valore del contratto e aggiornare il saldo contabile di ciascun partecipante diretto;

b)

determina l’importo netto che il partecipante diretto deve pagare o ricevere, tenendo conto del margine di variazione dovuto ma non pagato, anche in conseguenza della valutazione prevista alla lettera a); e

c)

notifica a ciascun partecipante diretto l’importo netto così determinato e ordina alla CCP di versarlo o riscuoterlo.

I partecipanti diretti comunicano ai relativi clienti, senza indebito ritardo, l’applicazione di tale strumento e il modo in cui tale attivazione li riguarda.

4.   Il calcolo del valore di cui al paragrafo 3, lettera a), si basa per quanto possibile su un prezzo di mercato equo determinato in base alle norme e alle disposizioni della CCP, a meno che l’autorità di risoluzione non ritenga necessario utilizzare un altro metodo di determinazione dei prezzi adeguato.

5.   Quando il partecipante diretto non inadempiente non è in grado di pagare l’importo netto determinato a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP, tenuto conto dell’articolo 21 del presente regolamento, di porre in stato d’inadempimento tale partecipante e di utilizzarne il margine iniziale e il contributo versato al fondo di garanzia in caso di inadempimento secondo quanto disposto dall’articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012.

6.   L’autorità di risoluzione che ha cessato uno o più contratti dei tipi di cui al paragrafo 1 può temporaneamente impedire alla CCP di compensare qualsiasi nuovo contratto dello stesso tipo.

L’autorità di risoluzione può consentire alla CCP di ricominciare a compensare detti tipi di contratti soltanto se sussistono i presupposti seguenti:

a)

la CCP soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012; e

b)

l’autorità di risoluzione emana e pubblica un avviso in tal senso con uno dei mezzi previsti all’articolo 72, paragrafo 3.

7.   Entro il 12 febbraio 2022, l’AESFEM, emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per precisare ulteriormente la metodologia che deve utilizzare l’autorità di risoluzione per determinare il valore di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera a).

Articolo 30

Riduzione del valore degli utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti

1.   L’autorità di risoluzione può ridurre l’importo degli obblighi di pagamento della CCP nei confronti dei partecipanti diretti non inadempienti se tali obblighi discendono da utili dovuti in base alle procedure seguite dalla CCP per pagare il margine di variazione o per effettuare un pagamento avente un effetto economico identico.

2.   L’autorità di risoluzione calcola la riduzione degli obblighi di pagamento prevista al paragrafo 1 del presente articolo applicando il meccanismo di allocazione equa stabilito nella valutazione effettuata in conformità dell’articolo 24, paragrafo 3, e comunicato al partecipante diretto non appena è applicato lo strumento di risoluzione. I partecipanti diretti comunicano ai relativi clienti, senza indebito ritardo, l’applicazione di tale strumento e il modo in cui tale applicazione li riguarda. Il totale netto degli utili da ridurre per ciascun partecipante diretto è proporzionale agli importi dovuti dalla CCP.

3.   La riduzione del valore degli utili da pagare prende effetto nei confronti della CCP e dei partecipanti diretti interessati dal momento in cui l’autorità di risoluzione avvia l’azione di risoluzione, e li vincola immediatamente.

4.   Il partecipante diretto non inadempiente non avanza pretese nell’eventuale procedimento successivamente aperto nei confronti della CCP, o del soggetto che le succede, a motivo della riduzione degli obblighi di pagamento prevista al paragrafo 1.

Il primo comma del presente paragrafo non osta a che, se l’entità della riduzione operata in base alla valutazione provvisoria di cui all’articolo 26, paragrafo 1, risulta superiore all’entità della riduzione necessaria in base alla valutazione definitiva prevista all’articolo 26, paragrafo 2, l’autorità di risoluzione imponga alla CCP di rimborsare i partecipanti diretti.

5.   Se l’autorità di risoluzione riduce solo parzialmente il valore degli utili dovuti, l’importo residuo in essere continua ad essere dovuto al partecipante diretto non inadempiente.

6.   La CCP include nel suo regolamento operativo un riferimento al potere di ridurre gli obblighi di pagamento di cui al paragrafo 1, in aggiunta a eventuali disposizioni analoghe di cui al regolamento operativo nella fase di risanamento e assicura che siano previste disposizioni contrattuali per consentire all’autorità di risoluzione di esercitare i suoi poteri ai sensi del presente articolo.

Articolo 31

Richiesta di liquidità per la risoluzione

1.   L’autorità di risoluzione può ordinare al partecipante diretto non inadempiente di fornire alla CCP un contributo in contante pari al massimo al doppio dell’importo del contributo da esso versato al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP. Tale obbligo di fornire un contributo in contante è incluso anche nelle norme applicate dalla CCP e in altre disposizioni contrattuali sotto forma di richiesta di liquidità per la risoluzione riservata all’autorità di risoluzione che intraprende l’azione di risoluzione. Qualora richieda un importo che eccede il contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento, l’autorità di risoluzione procede in tal senso dopo aver valutato l’impatto di tale strumento sui partecipanti diretti non inadempienti e sulla stabilità finanziaria degli Stati membri, in collaborazione con le autorità di risoluzione dei partecipanti diretti non inadempienti.

Laddove la CCP abbia più fondi di garanzia in caso di inadempimento e lo strumento sia applicato per far fronte a un evento di inadempimento, l’importo del contributo in contante previsto al primo comma si riferisce al contributo versato dal partecipante diretto al fondo di garanzia in caso di inadempimento del servizio di compensazione o della classe di attività interessati.

Laddove la CCP abbia più fondi di garanzia in caso di inadempimento e lo strumento sia applicato per far fronte a un evento diverso dall’inadempimento, l’importo del contributo in contante previsto al primo comma si riferisce alla somma dei contributi versati dal partecipante diretto a tutti i fondi garanzia in caso di inadempimento della CCP.

L’autorità di risoluzione può attivare la richiesta di liquidità per la risoluzione indipendentemente dall’assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali che impongono ai partecipanti diretti non inadempienti di versare un contributo in contante.

L’autorità di risoluzione determina l’importo del contributo in contante di ciascun partecipante diretto non inadempiente in proporzione al contributo da esso versato al fondo di garanzia in caso di inadempimento pari al massimo all’importo di cui al primo comma.

L’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di rimborsare ai partecipanti diretti l’eventuale importo in eccesso di una richiesta di liquidità per la risoluzione qualora si ritenga che l’entità della richiesta di liquidità per la risoluzione operata sulla base di una valutazione provvisoria in conformità dell’articolo 26, paragrafo 1, superi l’entità richiesta sulla base del calcolo della valutazione definitiva di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

2.   Se il partecipante diretto non inadempiente non versa l’importo richiesto, l’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di porlo in stato d’inadempimento e di utilizzarne il margine iniziale e il contributo versato al fondo di garanzia in caso di inadempimento secondo quanto disposto dall’articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012 fino all’importo richiesto.

Sezione 3

Svalutazione e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite

Articolo 32

Obbligo di svalutazione e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite

1.   L’autorità di risoluzione applica lo strumento di svalutazione e conversione a norma dell’articolo 33 per le partecipazioni e i titoli di debito emessi dalla CCP in risoluzione o per altre passività non garantite, al fine di assorbire le perdite, ricapitalizzare la CCP o la CCP-ponte ovvero sostenere l’applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa.

2.   Basandosi sulla valutazione effettuata a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, l’autorità di risoluzione determina:

a)

l’importo di cui svalutare le partecipazioni e i titoli di debito o altre passività non garantite, tenuto conto delle perdite che devono essere assorbite tramite l’esecuzione degli obblighi che i partecipanti diretti o altri terzi hanno in essere nei confronti della CCP; e

b)

l’importo per il quale convertire i titoli di debito o le altre passività non garantite in partecipazioni al fine di ripristinare i requisiti patrimoniali della CCP o della CCP-ponte.

Articolo 33

Disciplina della svalutazione o conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite

1.   L’autorità di risoluzione applica lo strumento della svalutazione e conversione secondo l’ordine di priorità dei crediti applicabile nella procedura ordinaria di insolvenza.

2.   Prima di svalutare o convertire il valore nominale dei titoli di debito o altre passività non garantite, l’autorità di risoluzione riduce l’importo nominale delle partecipazioni in proporzione alle perdite e, ove necessario, sino a concorrenza del loro valore totale.

Se dopo la svalutazione dell’importo nominale delle partecipazioni la CCP mantiene, secondo la valutazione effettuata a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, un valore netto positivo, l’autorità di risoluzione cancella o, secondo il caso, diluisce tali partecipazioni.

3.   L’autorità di risoluzione svaluta o converte, o svaluta e converte, l’importo nominale dei titoli di debito o altre passività non garantite per quanto necessario a raggiungere gli obiettivi della risoluzione e, ove necessario, sino a concorrenza del loro valore totale.

4.   L’autorità di risoluzione non applica lo strumento della svalutazione e conversione per le passività seguenti:

a)

passività verso i dipendenti per retribuzione, benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuti, ad eccezione della componente variabile della remunerazione non disciplinata da un contratto collettivo;

b)

passività verso i creditori, siano essi fornitori o imprese commerciali, che hanno fornito alla CCP beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, riparazione e manutenzione dei locali;

c)

passività verso le autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto fallimentare applicabile;

d)

passività verso i sistemi o gli operatori dei sistemi designati conformemente alla direttiva 98/26/CE, i relativi partecipanti purché tali passività derivino dalla loro partecipazione a tali sistemi, nonché verso altre CCP e le banche centrali;

e)

margini iniziali.

5.   In caso di svalutazione dell’importo nominale della partecipazione o dell’importo nominale del titolo di debito o altra passività non garantita si applicano le condizioni seguenti:

a)

la svalutazione è permanente;

b)

il detentore del titolo non avanza alcuna pretesa in relazione alla svalutazione, eccetto per quanto riguarda le passività già maturate, la responsabilità per danni che può emergere da un ricorso avverso la legittimità della svalutazione, le pretese collegate alle partecipazioni emesse o cedute a norma del paragrafo 6 del presente articolo, o le pretese connesse a pagamenti conformemente all’articolo 62; e

c)

in caso di svalutazione solo parziale, l’accordo che ha istituito la passività originaria resta applicabile all’importo residuo, fatte salve le necessarie modifiche dei suoi termini derivanti dalla svalutazione.

La lettera a) del primo comma non osta a che, se l’entità della svalutazione operata in base alla valutazione provvisoria di cui all’articolo 26, paragrafo 1, risulta superiore agli importi necessari in base alla valutazione definitiva di cui all’articolo 26, paragrafo 2, l’autorità di risoluzione applichi un meccanismo di rivalutazione per rimborsare i detentori di titoli di debito o altre passività non garantite e, quindi, i detentori di partecipazioni.

6.   In caso di conversione di titoli di debito o altre passività non garantite a norma del paragrafo 3, l’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di emettere o cedere partecipazioni ai detentori di titoli di debito o altre passività non garantite.

7.   L’autorità di risoluzione converte il titolo di debito o altra passività non garantita a norma del paragrafo 3 soltanto se sussistono i presupposti seguenti:

a)

la partecipazione è emessa prima che la CCP emetta partecipazioni a fini di apporto di capitale da parte dello Stato o di enti pubblici; e

b)

il tasso di conversione compensa adeguatamente il detentore dei titoli di debito per perdite subite a causa dell’esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione, coerentemente con il trattamento che gli sarebbe riservato nella procedura ordinaria di insolvenza.

In caso di conversione del titolo di debito o altra passività non garantita in partecipazione, questa è sottoscritta o ceduta immediatamente dopo la conversione.

8.   Ai fini del paragrafo 7 l’autorità di risoluzione provvede affinché, nell’elaborazione e nell’aggiornamento del piano di risoluzione della CCP e nell’ambito dei poteri di eliminazione degli impedimenti alla relativa risolvibilità, la CCP sia in grado in qualsiasi momento di emettere il numero necessario di partecipazioni.

Articolo 34

Effetto della svalutazione e conversione

L’autorità di risoluzione esegue o dispone l’esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi e procedurali necessari per dare effetto all’applicazione dello strumento della svalutazione e conversione, tra cui:

a)

la modifica di tutti i registri rilevanti;

b)

l’esclusione delle partecipazioni o dei titoli di debito dalla quotazione o dalla negoziazione;

c)

l’ammissione alla quotazione o alla negoziazione delle nuove partecipazioni; e

d)

la riammissione alla quotazione o alla negoziazione dei titoli di debito che sono stati oggetto di svalutazione senza il requisito di pubblicare il prospetto in conformità del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).

Articolo 35

Eliminazione degli ostacoli procedurali alla svalutazione e conversione

1.   Quando è d’applicazione l’articolo 32, paragrafo 1, l’autorità competente ordina alla CCP di mantenere in qualsiasi momento un importo di partecipazioni sufficiente a consentire a tale CCP di emettere un numero sufficiente di nuove partecipazioni e a poter procedere effettivamente all’emissione o alla conversione in partecipazioni.

2.   L’autorità di risoluzione applica lo strumento della svalutazione e conversione prescindendo dalle disposizioni dell’atto costitutivo o dello statuto della CCP, compresi i diritti di opzione per gli azionisti o l’obbligo di ottenere il consenso dei soci a un aumento di capitale.

Articolo 36

Presentazione del piano di riorganizzazione aziendale

1.   Entro un mese dall’applicazione dello strumento previsto all’articolo 32 la CCP esegue una valutazione delle cause del suo dissesto e la presenta all’autorità di risoluzione insieme a un piano di riorganizzazione aziendale a norma dell’articolo 37. Quando è applicabile la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, il piano, eventualmente modificato in conformità dell’articolo 38 e attuato in conformità dell’articolo 39, è compatibile con il piano di ristrutturazione che la CCP è tenuta a presentare alla Commissione a norma di tale disciplina.

Se necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, l’autorità di risoluzione può prorogare il termine previsto al primo comma fino a un massimo di due mesi.

2.   Se la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione impone la notificazione di un piano di ristrutturazione, la presentazione del piano di riorganizzazione aziendale non incide sul termine stabilito da tale disciplina a tal fine.

3.   L’autorità di risoluzione presenta la valutazione e il piano di riorganizzazione aziendale, e i piani modificati a norma dell’articolo 38, all’autorità competente e al collegio di risoluzione.

Articolo 37

Contenuto del piano di riorganizzazione aziendale

1.   Il piano di riorganizzazione aziendale previsto all’articolo 36 indica le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP o di rami della sua attività entro un arco di tempo adeguato. Le misure si basano su assunzioni realistiche circa le condizioni economiche e dei mercati finanziari in cui la CCP si troverà ad operare.

Il piano di riorganizzazione aziendale tiene conto della situazione attuale e prospettica dei mercati finanziari e ipotizza lo scenario più favorevole e quello meno favorevole, compresa una combinazione di eventi che permetta di individuare i principali punti vulnerabili della CCP. Le assunzioni sono raffrontate ad appropriati parametri di riferimento settoriali.

2.   Il piano di riorganizzazione aziendale comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

la diagnosi dei fattori e delle circostanze che hanno portato la CCP al dissesto o al rischio di dissesto; e

b)

la descrizione delle misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP che s’intende adottare; e

c)

il calendario di attuazione di tali misure.

3.   Le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP possono comprendere:

a)

la riorganizzazione e la ristrutturazione delle attività della CCP;

b)

modifiche dei sistemi operativi e dell’infrastruttura della CCP;

c)

la vendita di attività o di attività d’impresa;

d)

modifiche della gestione dei rischi della CCP.

4.   Entro il 12 febbraio 2023, l’AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano ulteriormente gli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale a norma del paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 38

Valutazione e adozione del piano di riorganizzazione aziendale

1.   Entro un mese dalla data in cui la CCP presenta il piano di riorganizzazione aziendale a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, l’autorità di risoluzione e l’autorità competente valutano l’effettiva adeguatezza delle misure ivi previste a ripristinarne la sostenibilità economica a lungo termine della CCP.

Se l’autorità di risoluzione e l’autorità competente giungono alla conclusione che il piano è atto a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP, l’autorità di risoluzione lo approva.

2.   Se l’autorità di risoluzione o l’autorità competente non sono convinte che le misure indicate nel piano siano atte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP, l’autorità di risoluzione notifica alla CCP i rilievi emersi e le ordina di ripresentare entro due settimane dalla notificazione un piano modificato che ne tenga conto.

3.   L’autorità di risoluzione e l’autorità competente valutano il piano ripresentato e l’autorità di risoluzione notifica alla CCP entro una settimana dalla ricezione se esso tiene adeguatamente conto dei rilievi espressi o se invece sono necessarie ulteriori modifiche.

4.   Entro il 12 febbraio 2023, l’AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri che deve soddisfare un piano di riorganizzazione aziendale per essere approvato dall’autorità di risoluzione a norma del paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 39

Attuazione e monitoraggio del piano di riorganizzazione aziendale

1.   La CCP attua il piano di riorganizzazione aziendale e presenta all’autorità di risoluzione e all’autorità competente una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione del piano ogniqualvolta le sia richiesta e, comunque, a cadenza almeno semestrale.

2.   Di concerto con l’autorità competente, l’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di rivedere il piano qualora sia necessario per conseguire l’obiettivo enunciato all’articolo 37, paragrafo 1.

Sezione 4

Strumento della vendita dell’attività d’impresa

Articolo 40

Strumento della vendita dell’attività d’impresa

1.   L’autorità di risoluzione può cedere all’acquirente diverso dalla CCP-ponte:

a)

partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione;

b)

attività, diritti, obblighi o passività della CCP in risoluzione.

La cessione di cui al primo comma è effettuata senza ottenere il consenso dei soci della CCP o di terzi diversi dall’acquirente e senza ottemperare a obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari diversi da quelli previsti all’articolo 41.

2.   La cessione ai sensi del paragrafo 1 è effettuata a condizioni di mercato, tenuto conto delle circostanze, e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l’autorità di risoluzione adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere condizioni di mercato conformi alla valutazione effettuata a norma dell’articolo 24, paragrafo 3.

3.   Fatto salvo l’articolo 27, paragrafo 10, eventuali corrispettivi pagati dall’acquirente vanno a beneficio:

a)

dei titolari di partecipazioni, quando la vendita dell’attività d’impresa è stata effettuata mediante trasferimento di partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione dai loro detentori all’acquirente;

b)

della CCP in risoluzione, quando la vendita dell’attività d’impresa è stata effettuata mediante cessione all’acquirente di parte o della totalità delle attività o delle passività della CCP;

c)

dei partecipanti diretti non inadempienti che hanno subito perdite per via dell’applicazione degli strumenti di risoluzione nel quadro della risoluzione, in proporzione alle perdite subite nel quadro della risoluzione.

4.   Il corrispettivo pagato dall’acquirente in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è allocato come segue:

a)

ove si verifichi un evento contemplato dalle linee di difesa in caso di inadempimento della CCP di cui agli articoli 43 e 45 del regolamento (UE) n. 648/2012, in ordine inverso rispetto a quello in cui le perdite sono state imposte dalle linee di difesa in caso di inadempimento della CCP; o

b)

ove si verifichi un evento non contemplato dalle linee di difesa in caso di inadempimento della CCP di cui agli articoli 43 e 45 del regolamento (UE) n. 648/2012, in ordine inverso rispetto a quello in cui le perdite sono state allocate conformemente a qualsiasi norma applicabile della CCP.

Un eventuale corrispettivo rimanente è quindi allocato secondo l’ordine di priorità dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza.

5.   L’autorità di risoluzione può esercitare il potere di cessione previsto al paragrafo 1 a più riprese, procedendo ad ulteriori cessioni di partecipazioni emesse dalla CCP o, secondo i casi, di attività, diritti, obblighi o passività della CCP.

6.   Con il consenso dell’acquirente l’autorità di risoluzione può ritrasferire alla CCP in risoluzione le attività, i diritti, gli obblighi o le passività che erano stati ceduti all’acquirente o restituire le partecipazioni ai titolari originari.

Quando l’autorità di risoluzione esercita il potere di cessione previsto al primo comma, la CCP in risoluzione o i titolari originari sono obbligati a riprendere le attività, i diritti, gli obblighi o le passività ovvero le partecipazioni.

7.   La cessione prevista al paragrafo 1 è effettuata indipendentemente dal fatto che l’acquirente sia autorizzato a prestare i servizi e a svolgere le attività derivanti dall’acquisizione.

Se l’acquirente non è autorizzato a prestare i servizi e a svolgere le attività derivanti dall’acquisizione, l’autorità di risoluzione svolge, in consultazione con l’autorità competente, un’adeguata verifica sull’acquirente e provvede a che questi disponga della capacità tecnica e professionale per svolgere le funzioni della CCP acquisita e chieda l’autorizzazione non appena possibile e comunque entro un mese dall’applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa. L’autorità competente provvede a che la domanda di autorizzazione sia esaminata tempestivamente.

8.   Se la cessione di partecipazioni prevista al paragrafo 1 del presente articolo determina l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione qualificata di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, l’autorità competente effettua la valutazione prevista da detto articolo entro un termine che non ritardi l’attivazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa né impedisca all’azione di risoluzione di conseguire i suoi obiettivi.

9.   Se l’autorità competente non completa la valutazione prevista al paragrafo 8 entro la data in cui ha effetto la cessione delle partecipazioni, si applicano le disposizioni seguenti:

a)

la cessione delle partecipazioni ha effetto giuridico immediato dalla data di cessione;

b)

nel corso del periodo di valutazione e nel corso del periodo di dismissione previsto alla lettera f) del presente paragrafo, i diritti di voto dell’acquirente associati alle partecipazioni sono sospesi e conferiti esclusivamente all’autorità di risoluzione, che non è obbligata ad esercitarli e, a meno che l’atto o l’omissione consegua da negligenza grave o colpa grave, non è tenuta responsabile per averli esercitati o per essersene astenuta;

c)

nel corso del periodo di valutazione e nel corso del periodo di dismissione previsto alla lettera f) del presente paragrafo, alla cessione non si applicano le sanzioni previste nell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 o misure in caso di violazione dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 648/2012;

d)

immediatamente dopo aver concluso la valutazione l’autorità competente ne notifica per iscritto l’esito all’autorità di risoluzione e all’acquirente in conformità dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 648/2012;

e)

se l’autorità competente non si oppone alla cessione, i diritti di voto associati alle partecipazioni sono considerati conferiti integralmente all’acquirente a decorrere dalla notificazione prevista alla lettera d) del presente paragrafo;

f)

se l’autorità competente si oppone alla cessione delle partecipazioni, la lettera b) resta applicabile e l’autorità di risoluzione può, tenuto conto delle condizioni di mercato, stabilire un periodo di dismissione entro il quale l’acquirente dismette le partecipazioni.

10.   Al fine di esercitare il proprio diritto di prestare servizi a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, l’acquirente è considerato una continuazione della CCP in risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da questa in relazione alle attività, ai diritti, agli obblighi o alle passività ceduti.

11.   Nulla osta a che l’acquirente di cui al paragrafo 1 eserciti i diritti della CCP in materia di appartenenza e di accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento o ad altre FMI collegate e sedi di negoziazione, a condizione che siano soddisfatti i criteri di appartenenza o di partecipazione a tali sistemi o infrastrutture o sedi di negoziazione.

In deroga al primo comma, non è negato all’acquirente l’accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento o ad altre FMI collegate e sedi di negoziazione per il fatto che non possiede una valutazione del merito di credito emessa da un’agenzia di rating del credito ovvero che la sua valutazione non è sufficiente per ottenere l’accesso a tali sistemi o infrastrutture o sedi di negoziazione.

Se non soddisfa i criteri di cui al primo comma, l’acquirente può continuare a esercitare i diritti della CCP in materia di appartenenza e di accesso a detti sistemi e ad altre infrastrutture e sedi di negoziazione per il periodo indicato dall’autorità di risoluzione. La durata di tale periodo non supera 12 mesi.

12.   Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento, gli azionisti, i creditori, i partecipanti diretti e i clienti della CCP in risoluzione e gli altri terzi i cui attività, diritti, obblighi o passività non sono ceduti non vantano alcun diritto sulle attività, sui diritti, sugli obblighi o sulle passività ceduti o in relazione ad essi.

Articolo 41

Strumento della vendita dell’attività d’impresa: obblighi procedurali

1.   In caso di applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa nei confronti della CCP, l’autorità di risoluzione pubblicizza la disponibilità delle attività, dei diritti, degli obblighi, delle passività o delle partecipazioni destinati alla cessione ovvero ne dispone la commercializzazione. Possono essere commercializzati separatamente aggregati di diritti, attività, obblighi e passività.

2.   Fatta salva, ove applicabile, la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, la commercializzazione prevista al paragrafo 1 ha luogo secondo i criteri seguenti:

a)

è improntata alla massima trasparenza possibile e alla correttezza delle informazioni concernenti le attività, i diritti, gli obblighi, le passività o le partecipazioni della CCP, tenuto conto delle circostanze e, in particolare, compatibilmente con l’obiettivo di preservare la stabilità finanziaria;

b)

non favorisce in modo indebito né discrimina potenziali acquirenti;

c)

è esente da qualsiasi conflitto di interessi;

d)

tiene conto delle esigenze di celerità di svolgimento dell’azione di risoluzione; e

e)

mira a ottenere il prezzo più alto possibile per la vendita delle partecipazioni, attività, diritti, obblighi o passività.

I criteri enunciati al primo comma non ostano a che l’autorità di risoluzione solleciti determinati acquirenti potenziali.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, l’autorità di risoluzione può applicare lo strumento della vendita dell’attività d’impresa senza conformarsi all’obbligo di commercializzazione, o può commercializzare le attività, i diritti, gli obblighi, le passività o le partecipazioni qualora determini che il soddisfacimento di tale obbligo rischi di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione, anche costituendo una minaccia sostanziale alla stabilità finanziaria.

Sezione 5

Strumento della ccp-ponte

Articolo 42

Strumento della CCP-ponte

1.   L’autorità di risoluzione può cedere a una CCP-ponte:

a)

partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione;

b)

attività, diritti, obblighi o passività della CCP in risoluzione.

La cessione di cui al primo comma può essere effettuata senza ottenere il consenso dei soci della CCP in risoluzione o di terzi diversi dalla CCP-ponte e senza ottemperare a obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari diversi da quelli previsti all’articolo 43.

2.   Per CCP-ponte s’intende una persona giuridica che:

a)

è controllata dall’autorità di risoluzione ed è di proprietà, integralmente o parzialmente, di una o più autorità pubbliche che possono comprendere l’autorità di risoluzione; e

b)

è costituita o impiegata per ricevere e detenere la totalità o parte delle partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione ovvero la totalità o parte delle attività, dei diritti, degli obblighi e delle passività della CCP con l’obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali e procedere quindi alla vendita della CCP.

3.   Nell’applicare lo strumento della CCP-ponte, l’autorità di risoluzione assicura che il valore complessivo delle passività e degli obblighi ceduti alla CCP-ponte non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dalla CCP in risoluzione.

4.   Fatto salvo l’articolo 27, paragrafo 10, eventuali corrispettivi pagati dalla CCP-ponte vanno a beneficio:

a)

dei titolari delle partecipazioni, quando la cessione alla CCP-ponte è stata effettuata mediante trasferimento di partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione dai loro detentori alla CCP-ponte; e

b)

della CCP in risoluzione, quando la cessione alla CCP-ponte è stata effettuata mediante cessione alla CCP-ponte di parte o della totalità delle attività o delle passività della CCP; e

c)

dei partecipanti diretti non inadempienti che hanno subito perdite per via dell’applicazione degli strumenti di risoluzione, in proporzione alle loro perdite nel quadro della risoluzione.

5.   Il corrispettivo pagato dalla CCP-ponte in conformità del paragrafo 4 del presente articolo è allocato come segue:

a)

ove si verifichi un evento contemplato dalle linee di difesa in caso di inadempimento della CCP di cui agli articoli 43 e 45 del regolamento (UE) n. 648/2012, in ordine inverso rispetto a quello in cui le perdite sono state imposte dalle linee di difesa in caso di inadempimento della CCP; o

b)

ove si verifichi un evento non contemplato dalle linee di difesa in caso di inadempimento della CCP di cui agli articoli 43 e 45 del regolamento (UE) n. 648/2012, in ordine inverso rispetto a quello in cui le perdite sono state allocate conformemente a qualsiasi norma applicabile della CCP.

Un eventuale corrispettivo rimanente è allocato secondo l’ordine di priorità dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza.

6.   L’autorità di risoluzione può esercitare il potere di cessione previsto al paragrafo 1 a più riprese, procedendo ad ulteriori cessioni di partecipazioni emesse dalla CCP o di attività, diritti, obblighi o passività della CCP.

7.   L’autorità di risoluzione può ritrasferire alla CCP in risoluzione i diritti, obblighi, attività o passività ceduti alla CCP-ponte ovvero restituire le partecipazioni ai titolari originari se così prevede espressamente lo strumento mediante il quale è effettuata la cessione prevista al paragrafo 1.

Quando l’autorità di risoluzione esercita il potere di cessione previsto al primo comma, la CCP in risoluzione o i titolari originari sono tenuti a riprendersi le attività, i diritti, gli obblighi o le passività ovvero le partecipazioni se sussistono i presupposti indicati al primo comma o al paragrafo 8.

8.   Se la partecipazione, attività, diritto, obbligo o passività non rientra nelle classi di partecipazioni, attività, diritti, obblighi o passività stabilite dallo strumento mediante il quale è effettuata la cessione, ovvero non presenta i presupposti per la relativa cessione, l’autorità di risoluzione può ritrasferirlo dalla CCP-ponte alla CCP in risoluzione o al titolare originario.

9.   Il trasferimento previsto ai paragrafi 7 e 8 può essere effettuato in qualsiasi momento e soddisfa tutte le altre condizioni stabilite al riguardo nello strumento mediante il quale è effettuata la cessione.

10.   L’autorità di risoluzione può trasferire partecipazioni ovvero attività, diritti, obblighi o passività dalla CCP-ponte a un terzo.

11.   Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, la CCP-ponte è considerata una continuazione della CCP in risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da questa in relazione alle attività, ai diritti, agli obblighi o alle passività ceduti.

Per tutti gli altri fini l’autorità di risoluzione può prescrivere che la CCP-ponte sia considerata una continuazione della CCP in risoluzione e possa continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da questa in relazione alle attività, ai diritti, agli obblighi o alle passività ceduti.

12.   Nulla osta a che la CCP-ponte eserciti i diritti della CCP in risoluzione in materia di appartenenza e di accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento o ad altre FMI collegate e sedi di negoziazione, a condizione che siano soddisfatti i criteri di appartenenza o di partecipazione a tali sistemi o FMI o sedi di negoziazione.

In deroga al primo comma, non è negato alla CCP-ponte l’accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento o ad altre FMI e sedi di negoziazione per il fatto che non possiede una valutazione del merito di credito emessa da un’agenzia di rating del credito ovvero che la sua valutazione non è sufficiente per ottenere l’accesso a tali sistemi o infrastrutture o sedi di negoziazione.

Se non soddisfa i criteri di cui al primo comma, la CCP-ponte può continuare a esercitare i diritti della CCP in materia di appartenenza e di accesso a detti sistemi e altre infrastrutture e sedi di negoziazione per il periodo indicato dall’autorità di risoluzione. La durata di tale periodo non supera 12 mesi.

13.   Gli azionisti, i creditori, i partecipanti diretti o i clienti della CCP in risoluzione e altri terzi i cui attività, diritti, obblighi o passività non sono ceduti alla CCP-ponte non avanzano alcuna diritto sulle attività, sui diritti, sugli obblighi o sulle passività ceduti alla CCP-ponte né alcun diritto nei confronti del consiglio o dell’alta dirigenza di questa.

14.   La CCP-ponte non ha obblighi né responsabilità verso gli azionisti o creditori della CCP in risoluzione, nei confronti dei quali il consiglio o l’alta dirigenza della CCP-ponte non ha alcuna responsabilità per gli atti od omissioni compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni, a meno che l’atto o l’omissione consegua da negligenza grave o colpa grave a norma del diritto nazionale applicabile.

Articolo 43

CCP-ponte: obblighi procedurali

1.   La CCP-ponte adempie a tutti gli obblighi seguenti:

a)

ottenere l’approvazione dell’autorità di risoluzione per quanto riguarda:

i)

l’atto costitutivo;

ii)

i componenti del consiglio, se non nominati direttamente dall’autorità di risoluzione;

iii)

le competenze e la remunerazione dei componenti del consiglio, se non stabilite dall’autorità di risoluzione; e

iv)

la strategia e il profilo di rischio; e

b)

rilevare le autorizzazioni della CCP in risoluzione a prestare i servizi o svolgere le attività derivanti dalla cessione di cui all’articolo 42, paragrafo 1 del presente regolamento, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012.

In deroga al primo comma, lettera b), e laddove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, la CCP-ponte può essere autorizzata anche se all’inizio del suo funzionamento per un breve periodo non ottempera al regolamento (UE) n. 648/2012. A tal fine, l’autorità di risoluzione presenta una richiesta di autorizzazione all’autorità competente. Se decide di rilasciare tale autorizzazione, l’autorità competente indica il periodo per il quale la CCP-ponte è esonerata dall’obbligo di conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012. La durata di tale periodo non supera 12 mesi. Durante tale periodo la CCP-ponte è considerata una CCP qualificata come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 88, del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini di detto regolamento.

Nonostante il periodo di cui al secondo comma, nel caso di requisiti prudenziali di cui al titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, la deroga può essere solamente per un periodo di massimo tre mesi. Tale deroga può essere prorogata per uno o due periodi supplementari di massimo tre mesi, se necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

2.   Fatte salve le limitazioni imposte dalle norme dell’Unione o nazionali in materia di concorrenza, la direzione gestisce la CCP-ponte con l’obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali della CCP-ponte e di vendere a uno o più acquirenti del settore privato la CCP-ponte stessa o una o più delle sue attività, diritti, obblighi o passività. La vendita è effettuata quando il mercato presenta condizioni adeguate ed entro il periodo previsto al paragrafo 5 e, se applicabile, al paragrafo 6.

3.   L’autorità di risoluzione decide che la CCP-ponte non è più tale ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, in una delle situazioni seguenti:

a)

sono conseguiti gli obiettivi della risoluzione;

b)

la CCP-ponte si fonde con un altro soggetto;

c)

la CCP-ponte cessa di soddisfare i requisiti stabiliti all’articolo 42, paragrafo 2;

d)

la CCP-ponte oppure la totalità o quasi totalità delle sue attività, diritti, obblighi o passività sono vendute a norma dei paragrafi 2 e 4 del presente articolo;

e)

il termine di cui al paragrafo 5 del presente articolo o, se del caso, al paragrafo 6 del presente articolo giunge a scadenza;

f)

i contratti compensati dalla CCP-ponte sono regolati, scadono o sono chiusi per close-out e sono quindi totalmente assolti i relativi diritti e obblighi della CCP.

4.   Prima di vendere la CCP-ponte o le relative attività, diritti, obblighi o passività, l’autorità di risoluzione pubblicizza la disponibilità degli elementi destinati alla vendita, ne assicura una commercializzazione aperta e trasparente e provvede alla correttezza delle informazioni fornite al riguardo.

L’autorità di risoluzione effettua la vendita ai sensi del primo comma a condizioni di mercato e non favorisce in modo indebito né discrimina potenziali acquirenti.

5.   L’autorità di risoluzione cessa l’operatività della CCP-ponte due anni dopo la data in cui è stata effettuata l’ultima cessione dalla CCP in risoluzione.

L’autorità di risoluzione che cessa l’operatività della CCP-ponte chiede all’autorità competente di revocarle l’autorizzazione.

6.   L’autorità di risoluzione può prorogare il termine previsto al paragrafo 5 per uno o più periodi supplementari di un anno se la proroga è necessaria per conseguire gli esiti di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d).

La decisione di prorogare il termine previsto al paragrafo 5 è motivata e corredata di una valutazione particolareggiata della situazione della CCP-ponte in relazione alle condizioni di mercato correnti e prospettiche.

7.   In caso di cessazione delle sue operazioni nelle circostanze previste al paragrafo 3, lettera d) o e), la CCP-ponte è liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento, i proventi generati dalla cessazione della CCP-ponte sono corrisposti ai suoi soci.

Se la CCP-ponte è usata per la cessione di attività e passività di più CCP in risoluzione, i proventi di cui al secondo comma sono assegnati in funzione delle attività e passività cedute da ciascuna CCP in risoluzione.

Sezione 6

Ulteriori modalità di finanziamento

Articolo 44

Meccanismi di finanziamento alternativi

Se necessario per soddisfare esigenze temporanee di liquidità ai fini di un’efficace applicazione degli strumenti di risoluzione, l’autorità di risoluzione può stipulare contratti per contrarre prestiti o ottenere altre forme di sostegno finanziario, anche in provenienza dalle risorse prefinanziate disponibili nei fondi di garanzia in caso di inadempimento non esauriti della CCP in risoluzione.

Sezione 7

Strumenti pubblici di stabilizzazione

Articolo 45

Strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria

1.   Nella situazione eccezionale di una crisi sistemica, gli Stati membri possono applicare gli strumenti pubblici di stabilizzazione in conformità degli articoli 46 e 47 ai fini della risoluzione della CCP solo se sussistono i presupposti seguenti:

a)

il sostegno finanziario è necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione di cui all’articolo 21;

b)

si ricorre al sostegno finanziario solo come soluzione di ultima istanza conformemente al paragrafo 3 del presente articolo dopo aver valutato e utilizzato, nella massima misura possibile consentita dal mantenimento della stabilità finanziaria, gli altri strumenti di risoluzione;

c)

il sostegno finanziario è limitato nel tempo; e

d)

il sostegno finanziario è conforme alla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione;

e)

lo Stato membro ha definito in anticipo modalità generali e credibili, in modo coerente con il quadro degli aiuti di Stato dell’Unione, per il recupero, in un congruo arco temporale e conformemente all’articolo 27, paragrafo 10, dei fondi pubblici mobilitati, nella misura in cui essi non siano stati recuperati integralmente attraverso la vendita ad acquirenti privati in conformità dell’articolo 46, paragrafo 3, o dell’articolo 47, paragrafo 2.

L’applicazione degli strumenti pubblici di stabilizzazione avviene in conformità del diritto nazionale sotto la guida del ministero competente o del governo in stretta collaborazione con l’autorità di risoluzione o sotto la guida dell’autorità di risoluzione.

2.   Per garantire l’efficacia degli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria, il ministero competente o il governo dispone dei poteri di risoluzione previsti dagli articoli da 48 a 58 e provvede a che siano rispettati gli articoli 52, 54 e 72.

3.   L’applicazione degli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria è considerata come soluzione di ultima istanza ai fini del paragrafo 1, lettera b), se sussiste almeno uno dei presupposti seguenti:

a)

il ministero competente o il governo e l’autorità di risoluzione, previa consultazione della banca centrale e dell’autorità competente, stabiliscono che l’applicazione degli strumenti di risoluzione rimanenti non sarebbe sufficiente a evitare effetti negativi significativi sul sistema finanziario;

b)

il ministero competente o il governo e l’autorità di risoluzione stabiliscono che l’applicazione degli strumenti di risoluzione rimanenti non sarebbe sufficiente a tutelare l’interesse pubblico, laddove la CCP abbia già precedentemente ricevuto dalla banca centrale un’assistenza di liquidità straordinaria;

c)

con riferimento allo strumento della proprietà pubblica temporanea, il ministero competente o il governo, previa consultazione dell’autorità competente e dell’autorità di risoluzione, stabilisce che l’applicazione degli strumenti di risoluzione rimanenti non sarebbe sufficiente a tutelare l’interesse pubblico, laddove la CCP abbia già beneficiato dello strumento pubblico di sostegno al capitale.

Articolo 46

Strumento pubblico di sostegno al capitale

1.   Può essere fornito sostegno finanziario pubblico per la ricapitalizzazione della CCP contro partecipazioni.

2.   La CCP sottoposta allo strumento pubblico di sostegno al capitale è gestita su base commerciale e professionale.

3.   Le partecipazioni di cui al paragrafo 1 sono vendute a un acquirente privato non appena la situazione commerciale e finanziaria lo consente.

Articolo 47

Strumento della proprietà pubblica temporanea

1.   La CCP può essere assoggettata a proprietà pubblica temporanea mediante esecuzione da parte dello Stato membro di uno o più ordini di trasferimento di partecipazioni a un cessionario che è:

a)

un soggetto designato dello Stato membro oppure; o

b)

una società interamente di proprietà dello Stato membro.

2.   La CCP sottoposta allo strumento della proprietà pubblica temporanea è gestita su base commerciale e professionale e, tenendo in considerazione la possibilità di recuperare i costi della risoluzione, è venduta a un acquirente privato non appena la situazione commerciale e finanziaria lo consente. Nel determinare le tempistiche della vendita della CCP, si tiene conto della situazione finanziaria e delle condizioni di mercato correnti.

CAPO IV

POTERI DI RISOLUZIONE

Articolo 48

Poteri generali

1.   L’autorità di risoluzione dispone di tutti i poteri necessari per l’applicazione efficace degli strumenti di risoluzione, compresi i poteri di:

a)

esigere da chiunque le informazioni che le sono necessarie per decidere e predisporre l’azione di risoluzione, compresi aggiornamenti e supplementi delle informazioni contenute nel piano di risoluzione o acquisibili tramite ispezioni in loco;

b)

assumere il controllo della CCP in risoluzione ed esercitare tutti i diritti e poteri conferiti ai detentori di partecipazioni e al consiglio della CCP, compresi i diritti e i poteri a norma del regolamento operativo della CCP;

c)

cedere le partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione;

d)

cedere ad altro soggetto, con il suo consenso, diritti, attività, obblighi o passività della CCP;

e)

ridurre, anche azzerandolo, il valore nominale dei titoli di debito o altre passività non garantite della CCP in risoluzione o il debito residuo derivante dai medesimi;

f)

convertire i titoli di debito o altre passività non garantite della CCP in risoluzione in partecipazioni della CCP stessa o della CCP-ponte a cui sono stati ceduti le attività, i diritti, gli obblighi o le passività della CCP in risoluzione;

g)

annullare i titoli di debito emessi dalla CCP in risoluzione;

h)

ridurre, anche azzerandolo, l’importo nominale delle partecipazioni della CCP in risoluzione e annullare tali partecipazioni;

i)

ordinare alla CCP in risoluzione di emettere nuove partecipazioni, compresi azioni privilegiate e strumenti convertibili contingenti;

j)

riguardo ai titoli di debito e alle altre passività della CCP, modificare o ritoccare la scadenza, modificare l’importo degli interessi da pagare o modificare la data alla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio;

k)

attivare clausole di close-out disponendo lo scioglimento di contratti finanziari;

l)

disporre la rimozione o la sostituzione del consiglio e dell’alta dirigenza della CCP in risoluzione;

m)

ordinare all’autorità competente di effettuare in maniera tempestiva la valutazione dell’acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini stabiliti all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 648/2012;

n)

ridurre, anche azzerandolo, l’importo del margine di variazione dovuto al partecipante diretto al sistema della CCP in risoluzione;

o)

trasferire le posizioni aperte e le attività collegate, compresi i contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà o con costituzione di garanzia reale, gli accordi di compensazione e gli accordi di netting, dal conto del partecipante diretto inadempiente a quello del partecipante diretto non inadempiente coerentemente con l’articolo 48 del regolamento (UE) n. 648/2012;

p)

dare esecuzione agli obblighi contrattuali esistenti e in sospeso dei partecipanti diretti della CCP in risoluzione o, se necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, astenersi dall’eseguire tali obblighi contrattuali o discostarsi in altro modo dal regolamento operativo della CCP;

q)

dare esecuzione degli obblighi esistenti e in sospeso dell’impresa madre della CCP in risoluzione, anche per sostenere finanziariamente la CCP con garanzie o linee di credito; e

r)

ordinare ai partecipanti diretti di fornire ulteriori contributi in contante, fatto salvo il limite di cui all’articolo 31.

L’autorità di risoluzione può esercitare i poteri previsti al primo comma singolarmente o in combinazione fra loro.

2.   Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento e dalla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, nell’esercizio dei poteri previsti al paragrafo 1 l’autorità di risoluzione non è tenuta a:

a)

ottenere l’approvazione o il consenso da parte di alcun soggetto pubblico o privato;

b)

adempiere obblighi in relazione alla cessione di strumenti finanziari, diritti, obblighi, attività o passività della CCP in risoluzione o della CCP-ponte;

c)

notificare alcun soggetto pubblico o privato;

d)

pubblicare alcun avviso o prospetto;

e)

depositare o registrare alcun documento presso alcun’altra autorità.

Articolo 49

Poteri accessori

1.   Nell’esercizio di uno dei poteri previsti all’articolo 48, paragrafo 1 del presente regolamento, l’autorità di risoluzione può esercitare anche uno o più dei poteri accessori seguenti:

a)

fatto salvo l’articolo 67, disporre in caso di trasferimento di strumenti finanziari, diritti, attività o passività che questi siano acquistati liberi da ogni peso, vincolo od onere;

b)

dichiarare estinti i diritti ad acquisire ulteriori partecipazioni;

c)

ordinare all’autorità pertinente di disporre l’esclusione o la sospensione dalla negoziazione in un mercato regolamentato o dalla quotazione ufficiale degli strumenti finanziari emessi dalla CCP a norma della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25);

d)

prevedere che l’acquirente o la CCP-ponte, a norma rispettivamente dell’articolo 40 e dell’articolo 42, sia trattato alla stregua della CCP in risoluzione per tutti i suoi diritti o obblighi ovvero per le azioni da essa avviate, compresi i diritti o obbligazioni collegati alla partecipazione alle infrastrutture di mercato;

e)

ordinare alla CCP in risoluzione ovvero all’acquirente o, secondo il caso, alla CCP-ponte di fornirsi reciprocamente informazioni e assistenza;

f)

prevedere che il partecipante diretto cessionario di posizioni assegnategli mediante i poteri previsti all’articolo 48, paragrafo 1, lettere o) e p), subentri, per tali posizioni, nei diritti o obblighi collegati alla partecipazione alla CCP;

g)

annullare o modificare le clausole del contratto di cui la CCP in risoluzione è parte o sostituirla come parte con l’acquirente o la CCP-ponte;

h)

modificare il regolamento operativo della CCP in risoluzione, anche relativamente all’accesso alla compensazione da parte dei suoi partecipanti diretti e di altri partecipanti;

i)

trasferire l’appartenenza del partecipante diretto dalla CCP in risoluzione al suo acquirente o alla CCP-ponte.

Nessun diritto di compensazione previsto dal presente regolamento costituisce un peso, vincolo od onere ai fini del primo comma, lettera a).

2.   L’autorità di risoluzione può prevedere le disposizioni volte a garantire la continuità necessarie affinché l’azione di risoluzione risulti efficace e l’acquirente o la CCP-ponte possano esercitare l’attività trasferita. Possono rientrare fra le disposizioni volte a garantire la continuità:

a)

la continuità dei contratti stipulati dalla CCP in risoluzione, in modo che l’acquirente o la CCP-ponte ne assuma i diritti e passività collegati agli strumenti finanziari, diritti, obblighi, attività o passività ceduti e si sostituisca esplicitamente o implicitamente alla CCP in risoluzione in tutti i documenti contrattuali d’interesse;

b)

la sostituzione della CCP in risoluzione con l’acquirente o la CCP-ponte nei procedimenti giudiziari vertenti sugli strumenti finanziari, diritti, obblighi, attività o passività ceduti.

3.   I poteri di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo, lasciano impregiudicati:

a)

il diritto del dipendente della CCP di sciogliersi dal contratto di lavoro; e

b)

fatti salvi gli articoli 55, 56 e 57, la facoltà per la parte di un contratto di esercitare i diritti derivanti dal contratto, incluso lo scioglimento, in conseguenza, laddove le clausole del contratto lo prevedano, ad atto o omissione compiuto dalla CCP prima della cessione o dall’acquirente o dalla CCP-ponte a cessione avvenuta.

Articolo 50

Amministrazione straordinaria

1.   L’autorità di risoluzione può nominare uno o più amministratori straordinari in sostituzione del consiglio della CCP in risoluzione. L’amministratore straordinario possiede i requisiti di onorabilità e professionalità necessari in materia di servizi finanziari, gestione dei rischi e servizi di compensazione, in conformità dell’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012.

2.   L’amministratore straordinario ha tutti i poteri dei soci e del consiglio della CCP. Può esercitare tali poteri esclusivamente sotto il controllo dell’autorità di risoluzione. L’autorità di risoluzione può limitare l’azione dell’amministratore straordinario o subordinare determinati atti al consenso preliminare.

L’autorità di risoluzione rende pubblica la nomina prevista al paragrafo 1 con i relativi termini e condizioni.

3.   L’amministratore straordinario è nominato per un periodo massimo di un anno. L’autorità di risoluzione può rinnovare il periodo ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

4.   L’amministratore straordinario adotta tutte le misure necessarie a promuovere gli obiettivi della risoluzione ed eseguire le azioni di risoluzione decise dall’autorità di risoluzione. In caso di incompatibilità o conflitto, detta funzione attribuita per legge prevale su qualsiasi altra funzione di gestione attribuita dallo statuto della CCP o dal diritto nazionale.

5.   L’amministratore straordinario trasmette relazioni all’autorità di risoluzione che lo ha nominato a intervalli regolari da questa stabiliti e all’inizio e alla fine del mandato. Le relazioni descrivono in dettaglio la situazione finanziaria della CCP e illustrano i motivi dei provvedimenti adottati.

6.   L’autorità di risoluzione può revocare l’amministratore straordinario in qualsiasi momento. La rimozione è un atto dovuto nei casi seguenti:

a)

quando l’amministratore straordinario non esercita le funzioni attribuitegli secondo i termini e le condizioni stabiliti dall’autorità di risoluzione;

b)

quando gli obiettivi della risoluzione sarebbero conseguiti più efficacemente revocando o sostituendo l’amministratore straordinario; o

c)

quando vengono meno le condizioni che hanno determinato la nomina.

Articolo 51

Potere di ordinare la fornitura di servizi e mezzi

1.   L’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP in risoluzione, ad altro componente appartenente allo stesso gruppo o a qualsiasi partecipante diretto della CCP, di fornire all’acquirente o alla CCP-ponte i servizi e i mezzi necessari per esercitare efficacemente l’attività che gli è stata ceduta.

Il primo comma si applica anche se la componente del gruppo cui appartiene la CCP o il partecipante diretto della CCP è sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza o è a sua volta in risoluzione.

2.   L’autorità di risoluzione può dare esecuzione agli obblighi imposti a norma del paragrafo 1 dall’autorità di risoluzione di un altro Stato membro nei casi in cui i poteri in questione sono esercitati nei confronti di una componente dello stesso gruppo di appartenenza della CCP in risoluzione o in relazione a un partecipante diretto della CCP.

3.   I servizi e i mezzi previsti al paragrafo 1 escludono qualsiasi forma di sostegno finanziario.

4.   I servizi e i mezzi di cui al paragrafo 1 sono forniti:

a)

alle stesse condizioni di mercato applicate immediatamente prima dell’avvio della risoluzione in forza di un accordo già in essere con la CCP qualora sussista un accordo al fine di fornire tali servizi e mezzi; o

b)

a eque condizioni di mercato in assenza di accordo al fine di fornire tali servizi e mezzi o dopo la scadenza dello stesso.

Articolo 52

Potere di dare esecuzione alle misure di prevenzione della crisi o alle azioni di risoluzione disposte da altri Stati membri

1.   Se gli strumenti di proprietà, le attività, i diritti, gli obblighi o le passività della CCP in risoluzione sono ubicate in uno Stato membro, ovvero sono disciplinati dalla legge di uno Stato membro, che non è quello dell’autorità di risoluzione, la cessione o l’azione di risoluzione relativa a tali strumenti di proprietà, attività, diritti, all’obblighi o passività ha effetto in conformità del diritto di tale altro Stato membro.

2.   L’autorità di risoluzione dello Stato membro riceve dalle autorità degli altri Stati membri interessati tutta l’assistenza necessaria affinché gli strumenti di proprietà, le attività, i diritti, gli obblighi o le passività siano ceduti all’acquirente o alla CCP-ponte o affinché qualsiasi altra azione di risoluzione diventi efficace in conformità del diritto nazionale applicabile.

3.   L’azionista, il creditore o il terzo interessato dalla cessione degli strumenti di proprietà, attività, diritti, obblighi o passività di cui al paragrafo 1 non ha diritto di impedirla, contestarla o annullarla a norma della legislazione dello Stato membro in cui le attività sono ubicate o che disciplina la cessione degli strumenti di proprietà, delle attività, dei diritti, degli obblighi o delle passività.

4.   Se l’autorità di risoluzione di uno Stato membro applica gli strumenti di risoluzione previsti agli articoli da 28 a 32 e i contratti, passività, strumenti di proprietà o titoli di debito della CCP in risoluzione includono titoli, contratti o passività disciplinati dal diritto di un altro Stato membro ovvero passività dovute a creditori ivi ubicati e contratti con partecipanti diretti e, se del caso, relativi clienti ivi ubicati, l’autorità pertinente dell’altro Stato membro provvede alla realizzazione degli interventi derivanti dall’applicazione di detti strumenti di risoluzione.

Ai fini del primo comma, gli azionisti, i creditori e i partecipanti diretti e, se del caso, i relativi clienti interessati da detti strumenti di risoluzione hanno diritto di contestare la riduzione del capitale o dell’importo esigibile del titolo o della passività e la relativa conversione o ristrutturazione, a seconda dei casi, solamente in forza della legislazione dello Stato membro dell’autorità di risoluzione.

5.   I diritti e le salvaguardie seguenti sono stabiliti in conformità del diritto dello Stato membro dell’autorità di risoluzione:

a)

diritto dell’azionista, del creditore e del terzo di impugnare a norma dell’articolo 74 la cessione degli strumenti di partecipazione, attività, diritti, obblighi o passività di cui al paragrafo 1;

b)

diritto del creditore interessato di impugnare a norma dell’articolo 74 la riduzione del capitale o dell’importo esigibile del titolo, della passività o del contratto di cui al paragrafo 4 ovvero la relativa conversione o ristrutturazione; e

c)

salvaguardie in caso di cessione parziale, di cui al capo V, in relazione alle attività, diritti, obblighi o passività di cui al paragrafo 1.

Articolo 53

Poteri su attività, contratti, diritti, passività, obblighi e strumenti di proprietà di soggetti ubicati in paesi terzi o disciplinati dal diritto di paesi terzi

1.   Quando l’azione di risoluzione verte su attività o contratti di un soggetto ubicato in un paese terzo o su strumenti di proprietà, diritti, obblighi o passività disciplinati dal diritto di un paese terzo, l’autorità di risoluzione può disporre che:

a)

la CCP in risoluzione e il cessionario delle attività, contratti, strumenti di proprietà, diritti, obblighi o passività svolga tutti gli adempimenti necessari affinché la misura consegua i suoi effetti;

b)

la CCP in risoluzione trattenga gli strumenti di proprietà, attività o diritti ovvero assolva le passività o gli obblighi per conto del cessionario fintantoché la misura non sia divenuta efficace;

c)

le spese ragionevoli sostenute regolarmente dal cessionario per l’esecuzione degli adempimenti indicati alle lettere a) e b) siano rimborsate con una delle modalità previste all’articolo 27, paragrafo 10.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità di risoluzione ordina alla CCP d’inserire nei contratti o altri accordi conclusi con i partecipanti diretti o con i detentori degli strumenti di proprietà ovvero dei titoli di debiti ubicati in un paese terzo o disciplinati dalla legislazione di un paese terzo una clausola con cui accettano di essere vincolati dalle azioni su tali attività, contratti, diritti, obblighi o passività assunte dall’autorità di risoluzione, compresa l’applicazione degli articoli 28, 32, 55, 56 e 57.

L’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di garantire l’inserimento di una tale disposizione nei suoi contratti e altri accordi con i detentori di altre passività ubicati in un paese terzo o di altre passività disciplinate dalla legislazione di un paese terzo. L’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di fornirle un parere legale motivato, redatto da un consulente giuridico indipendente, che confermi l’applicabilità e l’efficacia giuridiche di tali disposizioni.

3.   Se non produce effetti, l’azione di risoluzione prevista al paragrafo 1 è nulla in relazione agli strumenti di proprietà, attività, diritti, obblighi o passività in questione.

Articolo 54

Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di intervento precoce e risoluzione

1.   La misura di prevenzione della crisi o l’azione di risoluzione adottata ai sensi del presente regolamento, o l’evento direttamente connesso all’applicazione di tale azione, non è considerato costituire un procedimento di insolvenza, evento determinante l’escussione della garanzia o determinante l’inadempimento ai sensi, rispettivamente, della direttiva 98/26/CE, della direttiva 2002/47/CE e del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento e di consegna nonché di prestazione della garanzia.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo la procedura di risoluzione in paese terzo riconosciuta a norma dell’articolo 77, o altrimenti se l’autorità di risoluzione decide in tal senso, costituisce un’azione di risoluzione adottata in conformità del presente regolamento.

2.   Non si fa ricorso alla misura di prevenzione della crisi o l’azione di risoluzione prevista al paragrafo 1 per:

a)

esercitare il diritto di recesso, sospensione, modifica, netting o compensazione relativamente a un contratto stipulato da una componente del gruppo di cui fa parte la CCP nel quale sono previste disposizioni o obblighi di inadempimento indiretta (cross-default) garantiti da una componente del gruppo o gravanti su di essa;

b)

acquisire il possesso o esercitare il controllo di beni della CCP o di una componente del gruppo di appartenenza in relazione a un contratto comprendente clausole di inadempienza indiretta (cross-default) od escutere un diritto di garanzia su detti beni; o

c)

influire sui diritti contrattuali della CCP o di una componente del gruppo di appartenenza in relazione a un contratto comprendente clausole di inadempienza indiretta (cross-default).

Articolo 55

Potere di sospendere taluni obblighi

1.   L’autorità di risoluzione può disporre la sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna a carico di entrambe le controparti da un contratto garantito da una CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso di sospensione a norma dell’articolo 72 sino alla fine del giorno lavorativo successivo.

Ai fini del primo comma per fine del giorno lavorativo s’intende la mezzanotte di tale giorno nello Stato membro dell’autorità di risoluzione.

2.   Qualora fosse stato da adempiere nel corso del periodo di sospensione, l’obbligo di pagamento o di consegna è assolto immediatamente alla scadenza del periodo di sospensione.

3.   L’autorità di risoluzione non esercita il potere previsto al paragrafo 1 sugli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE o dei relativi operatori, o nei confronti di altre CCP e delle banche centrali.

Articolo 56

Potere di limitare l’escussione di garanzie

1.   L’autorità di risoluzione può impedire al creditore garantito della CCP in risoluzione di escutere la garanzia avente ad oggetto attività della CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso di limitazione a norma dell’articolo 72 sino alla fine del giorno lavorativo successivo.

Ai fini del primo comma, per fine del giorno lavorativo s’intende la mezzanotte di tale giorno nello Stato membro dell’autorità di risoluzione.

2.   L’autorità di risoluzione non esercita il potere previsto al paragrafo 1 sui diritti di garanzia attribuiti ai sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE o ai relativi operatori, ad altre CCP e alle banche centrali in relazione ad attività della CCP in risoluzione date in pegno o fornite mediante margini o altre forme di garanzia.

Articolo 57

Potere di sospendere temporaneamente i meccanismi terminativi

1.   L’autorità di risoluzione può sospendere i meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato dalla CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso di attivazione a norma dell’articolo 72 sino alla fine del giorno lavorativo successivo, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna nonché di prestazione della garanzia.

Ai fini del primo comma per fine del giorno lavorativo s’intende la mezzanotte di tale giorno nello Stato membro dell’autorità di risoluzione.

2.   L’autorità di risoluzione non esercita il potere previsto al paragrafo 1 nei confronti dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE o dei relativi operatori, o nei confronti di altre CCP e delle banche centrali.

3.   Il contraente può attivare i meccanismi terminativi riconosciutigli dal contratto prima della fine del periodo previsto al paragrafo 1 se l’autorità di risoluzione lo avvisa che i diritti e le passività contemplati dal contratto non sono:

a)

ceduti ad altro soggetto; o

b)

sottoposti a svalutazione o conversione o all’applicazione di uno strumento di risoluzione atto ad allocare le perdite o posizioni.

4.   In assenza dell’avviso di cui al paragrafo 3 del presente articolo i meccanismi terminativi possono essere attivati alla scadenza del periodo di sospensione, fatto salvo l’articolo 54, secondo le modalità seguenti:

a)

in caso di cessione ad altro soggetto dei diritti e delle passività contemplati dal contratto, la controparte può attivare i meccanismi terminativi in base alle clausole di tale contratto soltanto se il cessionario provoca l’evento determinante l’escussione della garanzia o lo protrae;

b)

se i diritti e le passività contemplati dal contratto restano nella CCP, la controparte può attivare i meccanismi terminativi in base alle condizioni per la cessazione quali stabilite nel contratto tra la CCP e la controparte pertinente soltanto se l’evento determinante l’escussione si verifica o si protrae dopo la scadenza di un periodo di sospensione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 58

Potere di controllo sulla CCP

1.   L’autorità di risoluzione può esercitare il controllo sulla CCP in risoluzione al fine di:

a)

gestirne le attività e i servizi esercitando i poteri spettanti ai soci e al consiglio;

b)

consultare il comitato dei rischi;

c)

gestirne e liquidarne le attività e i beni.

Il controllo previsto al primo comma del presente paragrafo può essere esercitato direttamente dall’autorità di risoluzione o indirettamente da un amministratore straordinario da questa nominato in conformità dell’articolo 50, paragrafo 1.

2.   L’autorità di risoluzione che esercita il controllo sulla CCP non è assimilabile alla figura dell’amministratore ombra o amministratore di fatto a norma del diritto nazionale.

Articolo 59

Esercizio dei poteri da parte dell’autorità di risoluzione

Fatto salvo l’articolo 74, l’autorità di risoluzione avvia l’azione di risoluzione mediante provvedimento esecutivo conforme alle competenze e procedure amministrative nazionali.

CAPO V

SALVAGUARDIE

Articolo 60

Principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato

In caso di applicazione di uno o più strumenti di risoluzione, l’autorità di risoluzione assicura che nessun azionista, partecipante diretto e altro creditore subisca perdite maggiori di quelle che avrebbe subito se l’autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione nel momento in cui ha accertato la sussistenza dei relativi presupposti a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, e la CCP fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, a seguito della piena applicazione degli obblighi contrattuali e delle altre disposizioni applicabili previste nel regolamento operativo della CCP.

Articolo 61

Valutazione ai fini dell’applicazione del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato

1.   Per valutare il rispetto del principio enunciato all’articolo 60 secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato, l’autorità di risoluzione incarica un esperto indipendente di effettuare una valutazione il più presto possibile dopo l’azione o le azioni di risoluzione.

2.   La valutazione prevista al paragrafo 1 indica:

a)

il trattamento che gli azionisti, i partecipanti diretti e gli altri creditori avrebbero ricevuto se l’autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione nel momento in cui ha accertato la sussistenza dei relativi presupposti a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, e la CCP fosse stata invece liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, a seguito della piena applicazione degli obblighi contrattuali e delle altre disposizioni applicabili previste nel regolamento operativo della CCP;

b)

il trattamento ricevuto in concreto dagli azionisti, partecipanti diretti e altri creditori per effetto della risoluzione della CCP;

c)

l’eventuale differenza fra il trattamento di cui alla lettera a) del presente paragrafo e quello di cui alla lettera b) del presente paragrafo.

3.   Ai fini del calcolo del trattamento di cui al paragrafo 2, lettera a), la valutazione prevista al paragrafo 1:

a)

non tiene conto dell’eventuale erogazione di sostegno finanziario pubblico straordinario in favore della CCP in risoluzione o di assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale o di qualsiasi altra assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard;

b)

si basa sulle perdite che i partecipanti diretti e gli altri creditori avrebbero verosimilmente subito se la CCP fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, a seguito della piena applicazione degli obblighi contrattuali e delle altre disposizioni applicabili previste nel regolamento operativo della CCP;

c)

tiene conto di una stima, ragionevole in termini commerciali, dei costi di sostituzione diretti, compresi eventuali requisiti in materia di margini aggiuntivi, sostenuti dai partecipanti diretti per riaprire, entro un congruo periodo di tempo, le rispettive posizioni nette comparabili nel mercato in base alle effettive condizioni di mercato, comprese la profondità del mercato e la sua capacità di processare operazioni per il pertinente volume di tali posizioni nette entro tale periodo; e

d)

si basa sulla metodologia di determinazione dei prezzi della CCP, a meno che detta metodologia non rispecchi le effettive condizioni di mercato.

La durata del periodo di cui al primo comma, lettera c), rispecchia le implicazioni del diritto fallimentare applicabile e le caratteristiche delle posizioni nette interessate.

4.   La valutazione indicata al paragrafo 1 del presente articolo è distinta dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo 24, paragrafo 3.

5.   Tenuto conto delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma degli articoli 49, paragrafo 5, e 74, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano la metodologia da seguire per la valutazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo, compreso il calcolo delle perdite a seguito della liquidazione risultanti dai costi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, primo comma, lettera c), se la CCP fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, a seguito della piena applicazione degli obblighi contrattuali e delle altre disposizioni applicabili previste nel regolamento operativo della CCP.

L’AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 12 febbraio 2022.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 62

Salvaguardia per azionisti, partecipanti diretti e altri creditori

L’azionista, partecipante diretto o altro creditore che, dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo 61, risulti aver subito perdite maggiori di quelle che avrebbe subito se l’autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e la CCP fosse stata invece liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, a seguito della piena applicazione degli obblighi contrattuali e delle altre disposizioni applicabili previste nel regolamento operativo della CCP, ha diritto al pagamento della differenza.

Articolo 63

Salvaguardia per i clienti e i clienti indiretti

1.   Gli accordi contrattuali che consentono ai partecipanti diretti di trasferire ai propri clienti le conseguenze negative degli strumenti di risoluzione includono anche, su base equivalente e proporzionata, il diritto dei clienti di ottenere qualsiasi risarcimento o compensazione che i partecipanti diretti ricevano in conformità dell’articolo 27, paragrafo 6, o qualsiasi equivalente in contante di tale risarcimento o compensazione o proventi da essi ottenuti a seguito di un credito avanzato in conformità dell’articolo 62, nella misura in cui tali proventi siano relativi a posizioni dei clienti. Tali disposizioni si applicano anche agli accordi contrattuali conclusi dai clienti e dai clienti indiretti che offrono servizi di compensazione indiretta ai propri clienti.

2.   L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano, in modo trasparente e nella misura consentita dalla riservatezza degli accordi contrattuali, in quali condizioni è necessario il trasferimento della compensazione, dell’equivalente in contante di tale compensazione o dei proventi di cui al paragrafo 1 e le condizioni alle quali esso debba essere considerato proporzionato.

L’AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 12 febbraio 2022.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 64

Recupero dei pagamenti

L’autorità di risoluzione recupera, nella massima misura possibile, le spese ragionevoli sostenute in relazione al pagamento di cui all’articolo 62 secondo le modalità seguenti:

a)

dalla CCP in risoluzione come creditore privilegiato;

b)

dal corrispettivo pagato dall’acquirente in caso di applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa;

c)

dai proventi derivanti dalla cessazione della CCP-ponte come creditore privilegiato.

Articolo 65

Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali

Le tutele previste agli articoli 66, 67 e 68 si applicano nei casi seguenti:

a)

quando l’autorità di risoluzione cede solo una parte delle attività, dei diritti, degli obblighi o delle passività della CCP in risoluzione a un altro soggetto oppure, nell’ambito dell’applicazione di uno strumento di risoluzione, da una CCP-ponte a un acquirente; e

b)

quando l’autorità di risoluzione esercita i poteri previsti all’articolo 49, paragrafo 1, lettera g).

Articolo 66

Tutela dei contratti di garanzia finanziaria e degli accordi di compensazione e di netting

L’autorità di risoluzione provvede a che l’applicazione dello strumento di risoluzione diverso dallo strumento di allocazione delle posizioni di cui all’articolo 29 non determini il trasferimento, dalla CCP in risoluzione alle altre parti del contratto o accordo, di soltanto una parte dei diritti e delle passività ricompresi in un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, in un accordo di compensazione o in un accordo di netting ovvero la modifica o l’estinzione dei diritti e delle passività nel quadro di detto contratto o accordo mediante l’esercizio dei poteri accessori.

Rientra fra i contratti o accordi di cui al primo comma qualsiasi contratto o accordo sulla cui base le parti possono sottoporre detti diritti e passività a compensazione o a netting.

Articolo 67

Tutela degli accordi di garanzia

Con riferimento agli accordi di garanzia fra la CCP in risoluzione e altre parti, l’autorità di risoluzione provvede a che l’applicazione dello strumento di risoluzione non determini:

a)

la cessione delle attività a garanzia della passività, salvo se sono ceduti anche la passività e il beneficio della garanzia;

b)

la cessione della passività garantita, salvo se è ceduto anche il beneficio della garanzia;

c)

la cessione del beneficio della garanzia, salvo se è ceduta anche la passività garantita;

d)

la modifica o lo scioglimento dell’accordo di garanzia mediante l’esercizio dei poteri accessori, se l’effetto della modifica o dello scioglimento è che la passività cessa di essere garantita.

Articolo 68

Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle obbligazioni garantite

Con riferimento ai contratti di finanza strutturata, comprese le obbligazioni garantite, l’autorità di risoluzione provvede a che l’applicazione dello strumento di risoluzione non determini:

a)

la cessione di alcuni soltanto dei diritti, delle attività e delle passività che costituiscono o fanno parte di un unico contratto di finanza strutturata di cui la CCP in risoluzione è parte;

b)

la modifica o l’estinzione, mediante l’esercizio dei poteri accessori, dei diritti, delle attività e delle passività che costituiscono o fanno parte di un contratto di finanza strutturata di cui la CCP in risoluzione è parte.

Ai fini del primo comma sono contratti di finanza strutturata le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante dell’aggregato di copertura e che a norma del diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite, in base ai quali la garanzia è concessa e detenuta da una parte dell’accordo o da un fiduciario, agente o soggetto designato.

Articolo 69

Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento

1.   L’autorità di risoluzione provvede a che l’applicazione dello strumento di risoluzione non pregiudichi il funzionamento né le regole dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE, nei casi in cui tale autorità:

a)

dispone la cessione a un altro soggetto solo di una parte delle attività, dei diritti o delle passività della CCP in risoluzione;

b)

elimina o modifica le clausole di un contratto di cui la CCP in risoluzione è parte o sostituisce come parte un’acquirente o la CCP-ponte.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità di risoluzione provvede affinché l’applicazione dello strumento di risoluzione non determini:

a)

la revoca di un ordine di trasferimento in conformità dell’articolo 5 della direttiva 98/26/CE;

b)

un pregiudizio all’opponibilità degli ordini di trasferimento e del netting prescritta dagli articoli 3 e 5 della direttiva 98/26/CE;

c)

un pregiudizio all’impiego dei fondi, dei titoli o delle facilitazioni di credito prescritto dall’articolo 4 della direttiva 98/26/CE;

d)

un pregiudizio alla tutela delle garanzie in titoli prescritta dall’articolo 9 della direttiva 98/26/CE.

CAPO VI

OBBLIGHI PROCEDURALI

Articolo 70

Obblighi di notificazione

1.   La CCP che si considera in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, ne dà notifica all’autorità competente.

2.   L’autorità competente informa l’autorità di risoluzione della notificazione ricevuta a norma del paragrafo 1 e dei provvedimenti di risanamento o altre misure a norma del titolo IV di cui impone l’adozione alla CCP.

L’autorità competente informa l’autorità di risoluzione del verificarsi di una situazione di emergenza di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) n. 648/2012 riguardo alla CCP e della notificazione ricevuta in conformità dell’articolo 48 dello stesso regolamento.

3.   Se accerta che per la CCP sussistono i presupposti previsti all’articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), o all’articolo 22, paragrafo 3, l’autorità competente o l’autorità di risoluzione lo notifica senza indebito ritardo ai soggetti seguenti:

a)

autorità competente o autorità di risoluzione della CCP;

b)

autorità competente dell’impresa madre della CCP;

c)

banca centrale;

d)

ministero competente;

e)

CERS e autorità macroprudenziale nazionale designata; e

f)

collegio di vigilanza e collegio di risoluzione per tale CCP.

Articolo 71

Decisione dell’autorità di risoluzione

1.   Ricevuta dall’autorità competente la notificazione a norma dell’articolo 70, paragrafo 3, l’autorità di risoluzione decide se è necessaria un’azione di risoluzione.

2.   La decisione che stabilisce se adottare o no un’azione di risoluzione nei confronti della CCP riporta gli elementi seguenti:

a)

la valutazione dell’autorità di risoluzione in merito alla sussistenza dei presupposti per la risoluzione relativamente alla CCP; e

b)

le azioni che l’autorità di risoluzione intende avviare, compresa la decisione di chiedere la liquidazione, la nomina di un amministratore ovvero qualsiasi altra misura prevista dalla procedura ordinaria di insolvenza applicabile.

Articolo 72

Obblighi procedurali delle autorità di risoluzione

1.   L’autorità di risoluzione notifica al collegio di risoluzione le azioni di risoluzione che intende avviare. Tale notificazione indica altresì se le azioni di risoluzione si discostano dal piano di risoluzione.

Non appena possibile dopo l’avvio dell’azione di risoluzione l’autorità di risoluzione ne dà notifica:

a)

alla CCP in risoluzione;

b)

al collegio di risoluzione;

c)

all’autorità macroprudenziale nazionale designata e al CERS;

d)

alla Commissione europea, alla BEI e all’EIOPA; e

e)

agli operatori dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE cui partecipa la CCP in risoluzione.

2.   La notificazione prevista al paragrafo 1, secondo comma, include una copia del provvedimento o strumento che avvia l’azione di risoluzione, con indicazione della data a decorrere dalla quale questa prende effetto.

La notificazione al collegio di risoluzione a norma del paragrafo 1, secondo comma, illustra i motivi dell’eventuale scostamento dal piano di risoluzione.

3.   Una copia del provvedimento o dello strumento che avvia l’azione di risoluzione o un avviso che riassume gli effetti di tale azione e, se del caso, le condizioni e il periodo della sospensione o della limitazione previste agli articoli 55, 56 e 57 del presente regolamento sono pubblicati con tutti i mezzi seguenti:

a)

sito Internet dell’autorità di risoluzione;

b)

sito Internet dell’autorità competente, se diversa dall’autorità di risoluzione, e sito Internet dell’AESFEM;

c)

sito Internet della CCP in risoluzione; e

d)

se le partecipazioni o i titoli di debito della CCP in risoluzione sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, i mezzi utilizzati per la divulgazione delle informazioni previste dalla regolamentazione relative alla CCP in risoluzione a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26).

4.   Se le partecipazioni o i titoli di debito non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, l’autorità di risoluzione provvede a che i documenti a riprova del provvedimento di cui al paragrafo 3 siano trasmessi ai detentori delle partecipazioni e ai creditori della CCP in risoluzione il cui nominativo figura nei registri o nelle banche dati della CCP in risoluzione che sono a disposizione dell’autorità di risoluzione.

Articolo 73

Riservatezza

1.   Sono vincolati dal segreto d’ufficio i soggetti seguenti:

a)

autorità di risoluzione;

b)

autorità competenti, AESFEM e ABE;

c)

ministeri competenti;

d)

amministratori straordinari o amministratori temporanei nominati a norma del presente regolamento;

e)

potenziali acquirenti contattati dalle autorità competenti o sollecitati dalle autorità di risoluzione, a prescindere dal fatto che il contatto o la sollecitazione sia avvenuto in preparazione dell’applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa e indipendentemente dal fatto che la sollecitazione abbia effettivamente condotto a un’acquisizione;

f)

revisori dei conti, contabili, consulenti legali e professionali, valutatori e altri esperti che hanno ricevuto, direttamente o indirettamente, incarico dalle autorità di risoluzione, dalle autorità competenti, dai ministeri competenti o dai potenziali acquirenti di cui alla lettera e);

g)

banche centrali e altre autorità che intervengono nella procedura di risoluzione;

h)

CCP-ponte;

i)

prima, durante e dopo la rispettiva nomina, l’alta dirigenza e i componenti del consiglio della CCP nonché i dipendenti degli organi o soggetti di cui alle lettere da a) a k);

j)

tutti gli altri membri del collegio di risoluzione non previsti alle lettere a), b), c) e g); e

k)

qualsiasi altro soggetto che presta o ha prestato servizi, in maniera diretta o indiretta, su base permanente od occasionale, a soggetti di cui alle lettere da a) a j).

2.   Ai fini del rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti ai paragrafi 1 e 3, i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), g), h) e j), garantiscono che vi siano norme interne, fra cui norme atte a garantire la segretezza delle informazioni tra i soggetti che intervengono direttamente nella procedura di risoluzione.

3.   Ai soggetti di cui al paragrafo 1 è fatto divieto di comunicare a qualsiasi soggetto o autorità le informazioni riservate acquisite nel corso dell’attività professionale o ricevute dall’autorità competente o dall’autorità di risoluzione in relazione alle funzioni svolte a norma del presente regolamento, a meno che ciò non avvenga nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento o in una forma sintetica o aggregata che non consente d’identificare le singole CCP, oppure previo consenso espresso dell’autorità o della CCP che fornisce l’informazione.

Prima di divulgare qualsiasi tipo di informazione i soggetti di cui al paragrafo 1 valutano i possibili effetti della divulgazione sull’interesse pubblico in termini di politica finanziaria, monetaria o economica, interessi commerciali delle persone fisiche e giuridiche, finalità delle ispezioni, indagini e revisioni contabili.

La procedura di verifica degli effetti generati dalla divulgazione delle informazioni comprende una specifica valutazione degli effetti dell’eventuale divulgazione dei contenuti e dei dettagli relativi ai piani di risanamento e di risoluzione di cui agli articoli 9 e 12 e all’esito delle valutazioni effettuate a norma degli articoli 10 e 15.

I soggetti di cui al paragrafo 1 sono civilmente responsabili, in conformità del diritto nazionale, in caso di violazione degli obblighi imposti dal presente articolo.

4.   In deroga al paragrafo 3, i soggetti di cui al paragrafo 1 possono scambiare informazioni riservate con i soggetti seguenti, a condizione che il destinatario sia vincolato da obblighi di riservatezza ai fini di tale scambio di informazioni:

a)

qualunque altro soggetto, se necessario ai fini della pianificazione o attuazione dell’azione di risoluzione;

b)

commissioni parlamentari di inchiesta dello Stato membro di appartenenza, corti dei conti dello Stato membro di appartenenza e altri organi di indagine dello Stato membro di appartenenza;

c)

autorità nazionali responsabili per la vigilanza dei sistemi di pagamento, autorità responsabili per le procedure ordinarie di insolvenza, autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, autorità responsabili per la vigilanza dei mercati finanziari e delle imprese di assicurazione e ispettori che agiscono per loro conto, autorità responsabili per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri attraverso l’uso di norme macroprudenziali, autorità responsabili per la tutela della stabilità del sistema finanziario e persone incaricate di effettuare revisioni contabili legali.

5.   Il presente articolo non osta a che:

a)

i dipendenti e gli esperti dei soggetti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), e lettera j), condividano informazioni in seno a ciascun soggetto;

b)

le autorità di risoluzione e le autorità competenti, compresi i loro dipendenti ed esperti, condividano, ai fini della pianificazione o attuazione di un’azione di risoluzione, informazioni tra loro e con altre autorità di risoluzione dell’Unione, altre autorità competenti dell’Unione, ministeri competenti, banche centrali, autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza, autorità competenti per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri attraverso l’uso di norme macroprudenziali, persone incaricate di effettuare revisioni contabili legali, l’ABE, l’AESFEM o, fatto salvo l’articolo 80, autorità di paesi terzi omologhe delle autorità di risoluzione ovvero, in base a obblighi rigorosi di riservatezza, con un potenziale acquirente.

6.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di divulgazione delle informazioni ai fini dei procedimenti giudiziari in cause penali o civili.

CAPO VII

DIRITTO DI IMPUGNAZIONE ED ESCLUSIONE DI ALTRE AZIONI

Articolo 74

Omologazione preliminare da parte dell’organo giurisdizionale e diritto di impugnazione

1.   La decisione di adottare la misura di prevenzione della crisi o l’azione di risoluzione può essere sottoposta ad omologazione preliminare da parte dell’organo giurisdizionale qualora previsto dal diritto nazionale, se la relativa procedura e l’esame in sede giurisdizionale sono svolti con celerità.

2.   Chiunque risenta degli effetti della decisione di adottare una misura di prevenzione della crisi o della decisione di esercitare uno dei poteri, azione di risoluzione esclusa, ha diritto di impugnarla.

3.   Ha diritto d’impugnare la decisione di adottare un’azione di risoluzione chiunque ne risenta.

4.   Il diritto di impugnazione di cui al paragrafo 3 è subordinato alle condizioni seguenti:

a)

la presentazione del ricorso non comporta la sospensione automatica degli effetti della decisione contestata; e

b)

la decisione dell’autorità di risoluzione è immediatamente esecutiva e determina la presunzione relativa che la sospensione dell’esecuzione sarebbe contraria all’interesse pubblico; e

c)

la procedura di impugnazione è celere.

5.   L’organo giurisdizionale fonda il giudizio sulle valutazioni economiche dei fatti effettuate dall’autorità di risoluzione.

6.   Se necessario per tutelare gli interessi del terzo in buona fede che ha acquisito partecipazioni, attività, diritti, obblighi o passività della CCP in risoluzione in virtù dell’azione di risoluzione, l’annullamento della decisione dell’autorità di risoluzione lascia impregiudicati i successivi atti amministrativi o le successive operazioni che l’autorità di risoluzione ha concluso in base alla decisione annullata.

Ai fini del primo comma, se la decisione dell’autorità di risoluzione è annullata, i rimedi a disposizione del ricorrente si limitano al risarcimento della perdita subita a causa della decisione.

Articolo 75

Limitazioni applicabili ad altre procedure

1.   È avviata una procedura ordinaria di insolvenza nei confronti della CCP soltanto su iniziativa dell’autorità di risoluzione o con il suo consenso in conformità del paragrafo 3.

2.   L’autorità competente e l’autorità di risoluzione sono notificate al più presto della domanda di apertura di una procedura ordinaria di insolvenza nei confronti della CCP, indipendentemente dal fatto che questa sia sottoposta a risoluzione o che la decisione sia stata resa pubblica conformemente all’articolo 72, paragrafo 3.

3.   Le autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza possono avviare detta procedura soltanto dopo che l’autorità di risoluzione le ha notificato la decisione di non avviare un’azione di risoluzione nei confronti della CCP ovvero quando non è pervenuta alcuna notificazione nei sette giorni successivi alla notificazione di cui al paragrafo 2.

Se necessario per l’effettiva applicazione degli strumenti di risoluzione e l’effettivo esercizio dei poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione possono chiedere all’organo giurisdizionale la sospensione dell’azione o del procedimento giurisdizionale di cui la CCP in risoluzione è parte o può divenire parte, per un congruo periodo di tempo funzionale all’obiettivo di risoluzione.

TITOLO VI

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Articolo 76

Accordi con paesi terzi

1.   Conformemente all’articolo 218 TFUE la Commissione può presentare al Consiglio raccomandazioni relative alla negoziazione, con uno o più paesi terzi, di accordi sulle modalità di cooperazione tra le autorità di risoluzione e le pertinenti autorità dei paesi terzi in relazione alla pianificazione del risanamento e della risoluzione per le CCP e le CCP di paesi terzi nelle situazioni seguenti:

a)

quando la CCP del paese terzo presta servizi o ha filiazioni in uno o più Stati membri;

b)

quando la CCP stabilita in uno Stato membro presta servizi o ha una o più filiazioni in un paese terzo.

2.   L’accordo previsto al paragrafo 1 del presente articolo è volto in particolare ad assicurare la predisposizione di procedure e modalità di cooperazione ai fini dell’adempimento delle funzioni e dell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 79, compreso lo scambio di informazioni necessario per detti scopi.

Articolo 77

Riconoscimento ed esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo

1.   Il presente articolo si applica in relazione alle procedure di risoluzione in paesi terzi se e finché con il paese terzo non vige l’accordo internazionale di cui all’articolo 76, paragrafo 1. Si applica anche dopo l’entrata in vigore dell’accordo internazionale di cui all’articolo 76, paragrafo 1, con il paese terzo se tale accordo non disciplina il riconoscimento e l’esecuzione delle procedure di risoluzione in paese terzo.

2.   La pertinente autorità nazionale riconosce la procedura di risoluzione in paese terzo nei confronti della CCP del paese terzo quando:

a)

la CCP del paese terzo presta servizi o ha filiazioni stabilite in uno o più Stati membri;

b)

la CCP del paese terzo ha attività, diritti, obblighi o passività ubicati in uno o più Stati membri ovvero disciplinati dal diritto di uno o più Stati membri.

La pertinente autorità nazionale provvede all’esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo riconosciuta a norma del proprio diritto nazionale.

3.   La pertinente autorità nazionale ha come minimo il potere di:

a)

esercitare i poteri di risoluzione in relazione:

i)

alle attività della CCP del paese terzo ubicate nello Stato membro di appartenenza o disciplinate dal diritto di detto Stato membro; e

ii)

ai diritti o passività della CCP del paese terzo contabilizzati nello Stato membro di appartenenza o disciplinati dal diritto di detto Stato membro ovvero nei casi in cui i crediti relativi a tali diritti e passività sono opponibili nello Stato membro di appartenenza;

b)

perfezionare, anche imponendo ad altri un intervento in tal senso, la cessione di partecipazioni in una filiazione stabilita nello Stato membro designante;

c)

esercitare i poteri di cui agli articoli 55, 56 e 57, in relazione ai diritti delle parti di un contratto con un soggetto di cui al paragrafo 2, se tali poteri sono necessari ai fini dell’esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo; e

d)

rendere inopponibili i diritti di scioglimento, liquidazione o anticipazione dei contratti oppure intaccare i diritti contrattuali dei soggetti di cui al paragrafo 2 e di altre componenti del gruppo, se il diritto deriva da un’azione di risoluzione nei confronti della CCP del paese terzo, sia essa avviata dalla stessa autorità di risoluzione del paese terzo o avviata altrimenti in ossequio ad obblighi giuridici o normativi previsti dalle disposizioni sulla risoluzione di tale paese, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento e di consegna nonché di prestazione della garanzia.

4.   Il riconoscimento e l’esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo non pregiudica la possibilità di una procedura ordinaria di insolvenza a norma del diritto nazionale applicabile.

Articolo 78

Diritto di rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo

In deroga all’articolo 77, paragrafo 2, la pertinente autorità nazionale può rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo nei casi seguenti:

a)

la procedura avrebbe effetti negativi sulla stabilità finanziaria dello Stato membro di appartenenza;

b)

i creditori, i partecipanti diretti e, ove applicabile, i loro clienti ubicati nello Stato membro di appartenenza non riceverebbero, in base alla procedura nazionale di risoluzione del paese terzo, lo stesso trattamento degli omologhi del paese terzo aventi diritti giuridici analoghi;

c)

il riconoscimento o l’esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo avrebbe implicazioni sostanziali per le finanze pubbliche dello Stato membro di appartenenza;

d)

il riconoscimento o l’esecuzione sarebbero in contrasto con il diritto nazionale.

Articolo 79

Cooperazione con le autorità dei paesi terzi

1.   Il presente articolo si applica in relazione alla cooperazione con i paesi terzi se e finché con il paese terzo non vige l’accordo internazionale di cui all’articolo 76, paragrafo 1. Si applica anche dopo l’entrata in vigore di un accordo internazionale di cui all’articolo 76, paragrafo 1, con il paese terzo pertinente nella misura in cui la materia trattata nel presente articolo non è trattata da detto accordo.

2.   Tenuto conto dei vigenti accordi di cooperazione stipulati a norma dell’articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, l’autorità competente o, secondo il caso, l’autorità di risoluzione conclude un accordo di cooperazione con la pertinente autorità del paese terzo, ossia:

a)

quando la CCP del paese terzo presta servizi o ha filiazioni in uno o più Stati membri, la pertinente autorità del paese terzo in cui è stabilita la CCP;

b)

quando la CCP presta servizi o ha una o più filiazioni in paesi terzi, la pertinente autorità di ciascun paese terzo in cui sono prestati i servizi o sono stabilite le filiazioni.

3.   Nell’accordo di cooperazione previsto al paragrafo 2 del presente articolo le autorità partecipanti fissano le procedure e modalità di condivisione delle informazioni necessarie e di collaborazione ai fini dell’adempimento delle funzioni seguenti ovvero dell’esercizio dei poteri seguenti nei confronti delle CCP di cui a tale paragrafo, lettere a) e b), o del relativo gruppo di appartenenza:

a)

elaborazione del piano di risoluzione in conformità dell’articolo 12 e obblighi analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

b)

valutazione della risolvibilità della CCP e del gruppo in conformità dell’articolo 15 e obblighi analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

c)

esercizio del potere di superare od eliminare gli impedimenti alla risolvibilità a norma dell’articolo 16 e poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

d)

applicazione delle misure di intervento precoce a norma dell’articolo 18 e poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo; e

e)

applicazione degli strumenti di risoluzione ed esercizio dei poteri di risoluzione, e dei poteri analoghi conferiti alla pertinente autorità del paese terzo.

4.   Gli accordi di cooperazione conclusi a norma del paragrafo 2 tra le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri e le loro omologhe dei paesi terzi possono includere disposizioni in materia di:

a)

scambio delle informazioni necessarie per la preparazione e l’aggiornamento dei piani di risoluzione;

b)

consultazione e cooperazione nell’elaborazione dei piani di risoluzione, compresi i principi per l’esercizio dei poteri previsti all’articolo 77 e dei poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

c)

scambio delle informazioni necessarie per l’applicazione degli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione e dei poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

d)

allerta precoce o consultazione delle parti dell’accordo di cooperazione prima dell’avvio, a norma del presente regolamento o della legge del paese terzo, di un’azione sostanziale idonea a ripercuotersi sulla CCP o sul gruppo contemplati dall’accordo;

e)

coordinamento delle comunicazioni al pubblico in caso di azioni congiunte di risoluzione;

f)

procedure e intese per lo scambio di informazioni e la cooperazione di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo, nel caso anche tramite l’istituzione e il funzionamento di gruppi di gestione delle crisi.

Ai fini dell’applicazione comune, uniforme e coerente del paragrafo 3, l’AESFEM emana orientamenti sui tipi e sui contenuti delle disposizioni di cui al paragrafo 4 entro il 12 agosto 2022.

5.   Le autorità di risoluzione e le autorità competenti notificano all’AESFEM ciascun accordo di cooperazione da esse concluso in conformità del presente articolo.

Articolo 80

Scambio di informazioni riservate

1.   L’autorità di risoluzione, l’autorità competente, il ministero competente e, nel caso, qualsiasi altra pertinente autorità nazionale scambiano informazioni riservate, piani di risanamento compresi, con la pertinente autorità del paese terzo soltanto se sussistono i presupposti seguenti:

a)

l’autorità del paese terzo è soggetta a obblighi e norme di riservatezza che tutte le autorità interessate considerano almeno equivalenti a quelli imposti dall’articolo 73; e

b)

le informazioni sono necessarie alla pertinente autorità del paese terzo per svolgere a norma del diritto nazionale funzioni analoghe a quelle previste dal presente regolamento e sono utilizzate esclusivamente a tali fini.

2.   Se lo scambio di informazioni riguarda dati personali, la gestione e la trasmissione di tali dati all’autorità del paese terzo sono disciplinate dal diritto sulla protezione dei dati applicabile a livello di Unione e nazionale.

3.   L’autorità di risoluzione, l’autorità competente e il ministero competente comunicano alla pertinente autorità del paese terzo le informazioni riservate provenienti da un altro Stato membro solo al verificarsi congiunto delle condizioni seguenti:

a)

la pertinente autorità dello Stato membro che ha trasmesso l’informazione ha dato il proprio assenso alla comunicazione; e

b)

la comunicazione delle informazioni avviene esclusivamente ai fini autorizzati dall’autorità indicata alla lettera a).

4.   Ai fini del presente articolo le informazioni sono considerate riservate se sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell’Unione.

TITOLO VII

MISURE E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 81

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1.   Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme relative a sanzioni amministrative e altre misure amministrative applicabili quando il presente regolamento non è rispettato, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione.

Qualora decidano di non prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’AESFEM le pertinenti disposizioni in materia di diritto penale. Le sanzioni amministrative e altre misure amministrative sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Entro il 12 agosto 2022 gli Stati membri notificano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo alla Commissione e all’AESFEM. Essi provvedono a notificare immediatamente alla Commissione e all’AESFEM le eventuali modifiche successive.

2.   Gli Stati membri assicurano che, qualora gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applichino alle CCP, e a partecipanti diretti in caso di violazione, possano essere applicate le sanzioni amministrative o le altre misure amministrative di cui a tale paragrafo, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, al consiglio e all’alta dirigenza delle CCP e ai partecipanti diretti e ad altre persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.

3.   I poteri di irrogare sanzioni amministrative o altre misure amministrative previste dal presente regolamento sono attribuiti alle autorità di risoluzione o, se diverse, alle autorità competenti a seconda del tipo di violazione. Le autorità di risoluzione e le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per l’esercizio delle loro rispettive funzioni. Nell’esercizio dei loro poteri di irrogare sanzioni, le autorità di risoluzione e le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni amministrative o altre misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

4.   Le autorità di risoluzione e le autorità competenti esercitano i loro poteri di irrogare sanzioni amministrative o altre misure amministrative conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale nelle seguenti modalità:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità;

c)

sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;

d)

ricorrendo alle autorità giudiziarie competenti.

Articolo 82

Disposizioni specifiche

1.   Gli Stati membri assicurano che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari o amministrative prevedano sanzioni e altre misure amministrative almeno in relazione ai casi seguenti:

a)

mancata preparazione, mancata manutenzione o mancato aggiornamento dei piani di risanamento, in violazione dell’articolo 9;

b)

mancata fornitura di tutte le informazioni necessarie per la preparazione dei piani di risoluzione delle crisi, in violazione dell’articolo 13; e

c)

mancata notificazione da parte della CCP all’autorità competente quando la CCP è in dissesto o a rischio di dissesto, in violazione dell’articolo 70, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni amministrative e altre misure amministrative che possono essere applicate includano almeno quanto segue:

a)

una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica, la CCP o altra persona giuridica responsabile e la natura della violazione;

b)

un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre fine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

c)

un divieto temporaneo, a carico dei membri dell’alta dirigenza della CCP o di qualunque altra persona fisica ritenuta responsabile, ad esercitare funzioni in una CCP;

d)

per le persone giuridiche, ammende amministrative fino al 10 % del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente. Quando la persona giuridica è una filiazione di un’impresa madre, il fatturato pertinente è il fatturato derivante dai bilanci consolidati dell’impresa madre ultima nell’esercizio precedente;

e)

per le persone fisiche, ammende amministrative fino a 5 000 000 di EUR o, negli Stati membri in cui l’euro non è la moneta ufficiale, il corrispondente valore in valuta nazionale l’11 febbraio 2021; e

f)

ammende amministrative fino al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, qualora tale beneficio possa essere determinato.

Articolo 83

Pubblicazione delle sanzioni amministrative o delle altre misure amministrative

1.   Le autorità di risoluzione o le autorità competenti pubblicano sul loro sito web ufficiale le sanzioni amministrative o altre misure amministrative che siano state da loro irrogate per violazioni del presente regolamento laddove tali sanzioni o misure non siano state oggetto di ricorso o qualora i mezzi di ricorso siano stati esauriti. Tale pubblicazione ha luogo senza indebito ritardo dopo che la persona fisica o giuridica è stata informata di tale sanzione o misura e comprende le informazioni sulla tipologia e la natura della violazione e l’identità della persona fisica o giuridica cui è irrogata la sanzione o misura.

Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione delle sanzioni amministrative o altre misure amministrative avverso le quali è stato presentato ricorso, le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblicano, senza indebito ritardo, sul proprio sito web ufficiale le informazioni sullo stato di tale ricorso e sul relativo esito.

2.   Le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblicano le sanzioni amministrative o altre misure amministrative da loro irrogate in forma anonima, in maniera conforme al diritto nazionale, in tutti i seguenti casi:

a)

se la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa è irrogata a una persona fisica e, mediante una valutazione preventiva obbligatoria della proporzionalità della pubblicazione, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata;

b)

se la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine o un procedimento penale in corso;

c)

se la pubblicazione determinerebbe, nella misura in cui possa essere stabilito, un danno sproporzionato alla CCP o alle persone fisiche coinvolte.

In alternativa, in tali casi, la pubblicazione dei dati in questione può essere rimandata per un periodo ragionevole se si può prevedere che le ragioni di una pubblicazione anonima cessino di esistere entro tale periodo.

3.   Le autorità di risoluzione e le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell’autorità di risoluzione o dell’autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili sulla protezione dei dati.

4.   Entro il 12 agosto 2022, l’AESFEM presenta alla Commissione una relazione concernente la pubblicazione delle sanzioni amministrative o altre misure amministrative da parte degli Stati membri in forma anonima, a norma del paragrafo 2, in particolare se vi sono state divergenze significative tra gli Stati membri a tale riguardo. Tale relazione affronta altresì eventuali divergenze significative nella durata della pubblicazione delle sanzioni amministrative o altre misure amministrative in conformità del diritto nazionale degli Stati membri applicabile alla pubblicazione delle sanzioni amministrative e altre misure amministrative.

Articolo 84

Aggiornamento della banca dati centrale da parte dell’AESFEM

1.   Fatto salvo il rispetto del segreto professionale di cui all’articolo 73, le autorità di risoluzione e le autorità competenti informano l’AESFEM in merito a tutte le sanzioni amministrative da loro irrogate a norma dell’articolo 81, nonché allo stato dei ricorsi avverso tali sanzioni e al relativo esito.

2.   L’AESFEM gestisce una banca dati centrale delle sanzioni amministrative di cui è stata informata unicamente ai fini dello scambio di informazioni tra le autorità di risoluzione; tale banca dati centrale è accessibile esclusivamente alle autorità di risoluzione ed è aggiornata in base alle informazioni fornite da queste ultime.

3.   L’AESFEM gestisce una banca dati centrale delle sanzioni amministrative di cui è stata informata unicamente ai fini dello scambio di informazioni tra le autorità competenti; tale banca dati centrale è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata in base alle informazioni fornite da queste ultime.

4.   L’AESFEM gestisce una pagina web sul sito web esistente con collegamento ipertestuale a tutte le pubblicazioni delle sanzioni amministrative delle autorità di risoluzione e delle autorità competenti a norma dell’articolo 83 e indica il periodo per il quale ciascuno Stato membro pubblica le sanzioni.

Articolo 85

Esercizio dei poteri di irrogare sanzioni amministrative e altre misure amministrative e loro applicazione effettiva da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione

Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzioni amministrative o altre misure amministrative e il tenore delle ammende amministrative, le autorità competenti e le autorità di risoluzione tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;

c)

la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, ad esempio, quale risulta dal fatturato totale della persona giuridica responsabile o dal reddito annuale della persona fisica responsabile;

d)

l’ammontare degli utili conseguiti o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;

e)

le perdite a carico di terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possono essere determinate;

f)

il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con l’autorità competente e con l’autorità di risoluzione;

g)

le violazioni precedenti della persona fisica o giuridica responsabile;

h)

potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

TITOLO VIII

MODIFICA DEI REGOLAMENTI (UE) N. 1095/2010, (UE) N. 648/2012, (UE) N. 600/2014, (UE) N. 806/2014 E (UE) 2015/2365 E DELLE DIRETTIVE 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE E (UE) 2017/1132

Articolo 86

Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010

Il regolamento (UE) n. 1095/2010 è così modificato:

1)

all’articolo 4, punto 3), è aggiunto il punto seguente:

«iv)

in relazione al regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), l’autorità di risoluzione quale definita all’articolo 2, punto 1), del medesimo regolamento.

(*)  Regolamento (UE) 2021/23, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 022 del 22.1.2021, pag. 1.).»;"

2)

all’articolo 40, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del regolamento (UE) 2021/23 il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dell’autorità di risoluzione di ciascuno Stato membro.».

Articolo 87

Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:

1)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 6 ter

Sospensione dell’obbligo di compensazione in caso di risoluzione

1.   Se la CCP presenta i presupposti previsti all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), l’autorità di risoluzione della CCP designata a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento o l’autorità competente designata a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento possono chiedere alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un’autorità competente responsabile della vigilanza del partecipante diretto della CCP in risoluzione, di sospendere l’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento, per determinate categorie di derivati OTC o per un determinato tipo di controparte se sussistono i presupposti seguenti:

a)

la CCP in risoluzione è autorizzata a compensare le specifiche categorie di derivati OTC soggette all’obbligo di compensazione per le quali è chiesta la sospensione; e

b)

la sospensione dell’obbligo di compensazione per le specifiche categorie di derivati OTC o per un determinato tipo di controparte è necessaria per scongiurare o affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o al regolare funzionamento dei mercati finanziari nell’Unione in relazione alla risoluzione della CCP e tale sospensione è proporzionata agli obiettivi.

La richiesta di cui al primo comma è corredata della prova della sussistenza dei presupposti indicati al medesimo comma, lettere a) e b).

L’autorità di cui al primo comma notifica la richiesta motivata all’AESFEM e al CERS contestualmente alla trasmissione della richiesta alla Commissione.

2.   Entro 24 ore dalla notificazione della richiesta dell’autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, primo comma, e, per quanto possibile, previa consultazione del CERS, l’AESFEM emana un parere sulla sospensione prospettata tenendo conto della necessità di scongiurare o affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o al regolare funzionamento dei mercati finanziari nell’Unione, degli obiettivi della risoluzione enunciati all’articolo 21 del regolamento (UE) 2021/23 e dei criteri enunciati all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento.

3.   Se ritiene che la sospensione dell’obbligo di compensazione sia una sostanziale modifica dei criteri per l’obbligo di negoziazione di cui all’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, l’AESFEM può chiedere alla Commissione di sospendere l’obbligo di negoziazione di cui all’articolo 28, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento per le stesse specifiche categorie di derivati OTC oggetto della richiesta di sospendere l’obbligo di compensazione.

L’AESFEM trasmette la sua richiesta motivata all’autorità di cui al paragrafo 1, primo comma, e al CERS contemporaneamente alla trasmissione della richiesta alla Commissione.

4.   Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 bis e il parere previsto al paragrafo 2 non sono resi pubblici.

5.   Senza indebito ritardo dopo il ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, sulla base delle motivazioni e prove fornite dall’autorità di cui allo stesso paragrafo 1, la Commissione sospende l’obbligo di compensazione per le specifiche categorie di derivati OTC o mediante un atto di esecuzione oppure respinge la richiesta di sospensione.

Ai fini dell’adozione dell’atto di esecuzione di cui al primo comma, la Commissione tiene conto del parere emanato dall’AESFEM di cui al paragrafo 2 del presente articolo, degli obiettivi della risoluzione enunciati all’articolo 21 del regolamento (UE) 2021/23, dei criteri enunciati all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento per quanto riguarda dette categorie di derivati OTC e della necessità della sospensione per scongiurare o affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o al regolare funzionamento dei mercati finanziari nell’Unione.

Se respinge la sospensione richiesta, la Commissione ne fornisce i motivi per iscritto all’autorità richiedente di cui al paragrafo 1, primo comma, e all’AESFEM. La Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio e trasmette loro le motivazioni fornite all’autorità richiedente di cui al paragrafo 1, primo comma, e all’AESFEM. Tale informazione non è resa pubblica.

L’atto di esecuzione di cui primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 86, paragrafo 3.

6.   Se richiesto dall’AESFEM conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, l’atto di esecuzione che sospende l’obbligo di compensazione può sospendere altresì l’obbligo di negoziazione di cui all’articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 per le stesse categorie specifiche di derivati OTC soggette alla sospensione dell’obbligo di compensazione.

7.   La sospensione dell’obbligo di compensazione e, ove applicabile, dell’obbligo di negoziazione sono comunicati all’autorità richiedente di cui al paragrafo 1, primo comma del presente articolo, e all’AESFEM e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sul sito web della Commissione e nel registro pubblico di cui all’articolo 6.

8.   La sospensione dell’obbligo di compensazione a norma del paragrafo 5 è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi a decorrere dalla data di applicazione della sospensione.

La sospensione dell’obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 6 è valida per lo stesso periodo iniziale.

9.   Se continuano a sussistere i motivi per la sospensione, la Commissione può prorogare mediante un atto di esecuzione la sospensione di cui al paragrafo 5 per periodi aggiuntivi non superiori a tre mesi, a condizione che la durata totale della sospensione non sia superiore a dodici mesi. Le proroghe della sospensione sono pubblicate conformemente al paragrafo 7.

L’atto di esecuzione di cui primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 86, paragrafo 3.

10.   Con sufficiente anticipo rispetto al termine della sospensione iniziale di cui al paragrafo 5 o della proroga di cui al paragrafo 7, qualsiasi autorità di cui al paragrafo 9, primo comma, può tramettere una richiesta alla Commissione di prorogare la sospensione dell’obbligo di compensazione.

La richiesta è corredata della prova che continuano a sussistere i presupposti indicati al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b).

L’autorità di cui al primo comma notifica la richiesta motivata all’AESFEM e al CERS contestualmente alla notificazione della richiesta alla Commissione.

La richiesta di cui al primo comma non è resa pubblica.

Senza indebito ritardo dopo il ricevimento della notificazione della richiesta e, se lo ritiene necessario, previa consultazione del CERS, l’AESFEM emana un parere per la Commissione sull’eventuale persistere dei motivi per la sospensione tenendo conto della necessità di scongiurare o affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o al regolare funzionamento dei mercati finanziari nell’Unione, degli obiettivi della risoluzione enunciati all’articolo 21 del regolamento (UE) 2021/23 e dei criteri enunciati all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento. L’AESFEM trasmette una copia di detto parere al Parlamento europeo e al Consiglio. Il parere non è reso pubblico.

L’atto di esecuzione che proroga la sospensione dell’obbligo di compensazione può anche prorogare la sospensione dell’obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 6.

La proroga della sospensione dell’obbligo di negoziazione è valida per lo stesso periodo della proroga della sospensione dell’obbligo di compensazione.

(*)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2021/23, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 022 del 22.1.2021, pag. 1.).»;"

2)

è inserito l’articolo seguente:

«A rticolo 13 bis

Sostituzione degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse nelle negoziazioni pregresse

1.   Le controparti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, possono continuare ad applicare le procedure di gestione dei rischi in vigore alla data di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale stipulati o novati prima della data in cui prende effetto l’obbligo di disporre di procedure di gestione dei rischi ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, se, dopo l’11 febbraio 2021, tali contratti sono novati al solo scopo di sostituire l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse a cui fanno riferimento o di introdurre disposizioni di riserva in relazione a tale indice.

2.   Le operazioni concluse o novate prima della data in cui prende effetto l’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 4, e che, dopo l’11 febbraio 2021, sono successivamente novate al solo scopo di sostituire l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse a cui fanno riferimento o di introdurre disposizioni di riserva in relazione a tale indice, non sono per tale motivo soggette all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4.»;

3)

all’articolo 24 bis, paragrafo 7, la lettera b) è sostituita dal seguente:

«b)

con periodicità almeno annuale, avvia e coordina in tutta l’Unione le valutazioni sulla resilienza delle CCP agli sviluppi negativi dei mercati, come previsto dall’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, tenendo conto, ove possibile, dell’effetto aggregato dei regimi di risanamento e risoluzione delle CCP sulla stabilità finanziaria dell’Unione;»;

4)

all’articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il comitato dei rischi formula pareri all’attenzione del consiglio su tutte le misure che possano influire sulla gestione dei rischi della CCP, quali le modifiche importanti riguardanti il modello di rischio adottato, le procedure in caso di inadempimento, i criteri di ammissione dei partecipanti diretti, la compensazione di nuove categorie di strumenti o l’esternalizzazione di funzioni. Il comitato dei rischi informa tempestivamente il consiglio di qualsiasi nuovo rischio che incide sulla resilienza della CCP. Al comitato dei rischi non sono richiesti pareri per le attività correnti della CCP. È compiuto ogni ragionevole sforzo per consultare il comitato dei rischi sugli sviluppi che incidono sulla gestione dei rischi della CCP in situazioni di emergenza, compresi gli sviluppi attinenti alle esposizioni dei partecipanti diretti verso la CCP e alle interdipendenze con altre CCP.»;

5)

all’articolo 28, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La CCP informa immediatamente l’autorità competente e il comitato dei rischi di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi, e ne illustra i motivi. Il comitato dei rischi o qualsiasi suo membro può informare l’autorità competente dei settori in cui ritiene che il parere formulato dal comitato non sia stato seguito.»;

6)

all’articolo 37, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«La CCP informa l’autorità competente di eventuali evoluzioni negative di rilievo riguardo al profilo di rischio di uno qualsiasi dei suoi partecipanti diretti determinato nel contesto della valutazione della CCP di cui al primo comma, o di altra valutazione con conclusione simile, compreso un aumento del rischio che uno qualsiasi dei suoi partecipanti diretti comporta per la CCP, che quest’ultima ritiene possano attivare una procedura in caso di inadempimento.»;

7)

all’articolo 38 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   I partecipanti diretti della CCP informano chiaramente i loro clienti esistenti e potenziali delle potenziali perdite o altri costi che possono trovarsi a sostenere in seguito all’applicazione delle procedure di gestione dell’inadempimento e delle modalità di allocazione delle perdite e delle posizioni previste dal regolamento operativo della CCP, indicando anche il tipo di risarcimento che possono ricevere, tenuto conto dell’articolo 48, paragrafo 7. I clienti ricevono informazioni sufficientemente dettagliate per poter comprendere le perdite o altri costi che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbero dover sostenere qualora la CCP attuasse provvedimenti di risanamento.»;

8)

è inserito l’articolo seguente:

«A rticolo 45 bis

Restrizioni temporanee in caso di evento significativo diverso dall’inadempimento

1.   Nel caso di un evento significativo diverso dall’inadempimento di cui all’articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità competente può richiedere alla CCP di astenersi da una delle seguenti azioni per un periodo specificato dall’autorità competente, che non può superare i cinque anni:

a)

procedere a una distribuzione di dividendi o assumere un impegno irrevocabile di procedere a una distribuzione di dividendi, fatta eccezione per i diritti ai dividendi espressamente indicati nel regolamento (UE) 2021/23 come forma di compensazione;

b)

riacquistare azioni ordinarie;

c)

creare un’obbligazione di pagare una remunerazione variabile quale definita dalla politica retributiva della CCP ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, benefici pensionistici discrezionali o le indennità di buonuscita per l’alta dirigenza di cui all’articolo 2, paragrafo 29, del regolamento (UE) n. 648/2012.

L’autorità competente non limita la facoltà della CCP di intraprendere una delle azioni di cui al primo comma se quest’ultima è giuridicamente obbligata a intraprendere tale azione e l’obbligo è anteriore agli eventi di cui al primo comma.

2.   L’autorità competente può decidere di rinunciare alle restrizioni di cui al paragrafo 1 qualora ritenga che la rinuncia a tali restrizioni non ridurrebbe il volume o la disponibilità delle risorse proprie della CCP, in particolare le risorse proprie disponibili per essere utilizzate come provvedimento di risanamento.

3.   Entro il 12 febbraio 2022 l’AESFEM elabora un progetto di orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare ulteriormente le circostanze in cui l’autorità competente può chiedere alla CCP di astenersi dall’intraprendere una qualsiasi delle azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»;

9)

all’articolo 81, paragrafo 3, primo comma è aggiunta la lettera seguente:

«r)

le autorità di risoluzione designate a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio.».

Articolo 88

Modifica del regolamento (UE) 2015/2365

All’articolo 12, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«n)

le autorità di risoluzione designate a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Articolo 89

Modifiche della direttiva 2002/47/CE

La direttiva 2002/47/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Gli articoli da 4 a 7 della presente direttiva non si applicano ai vincoli sull’applicazione dei contratti di garanzia finanziaria o ai vincoli sugli effetti dei contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, non si applicano alle disposizioni di netting per close-out o di set-off imposti in forza del titolo IV, capo V o VI, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del titolo V, capo III, sezione 3 o capo IV del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) o a qualsiasi vincolo di questo tipo imposto in forza di analoghi poteri previsti dal diritto di uno Stato membro per facilitare la risoluzione ordinata delle entità di cui al paragrafo 2, lettera c), punto iv), o al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo oggetto di salvaguardie almeno equivalenti a quelle indicate al titolo IV, capo VII, della direttiva 2014/59/UE o al titolo V, capo V, del regolamento (UE) 2021/23.

(*)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)."

(**)  Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 022 del 22.1.2021, pag. 1).»;"

2)

l’articolo 9 bis è sostituito dal seguente:

«A rticolo 9 bis

Direttiva 2008/48/CE, direttiva 2014/59/UE e regolamento (UE)2021/23

La presente direttiva non pregiudica la direttiva 2008/48/CE, la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) 2021/23.».

Articolo 90

Modifica della direttiva 2004/25/CE

All’articolo 4, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri garantiscono che l’articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva non si applichi in caso di applicazione di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

Articolo 91

Modifica della direttiva 2007/36/CE

La direttiva 2007/36/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri garantiscono che la presente direttiva non si applichi in caso di applicazione di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

(*)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)."

(**)  Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 022 del 22.1.2021, pag. 1).»;"

2)

all’articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli Stati membri assicurano che ai fini della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) 2021/23, l’assemblea possa, con una maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, convocare un’assemblea generale o modificare l’atto costitutivo per stabilire che un’assemblea per deliberare un aumento di capitale sia convocata con un preavviso più breve rispetto a quanto stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, purché tale assemblea non si tenga entro dieci giorni di calendario dalla convocazione, siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 27 o 29 della direttiva 2014/59/UE o dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2021/23 e l’aumento di capitale sia necessario per evitare che si verifichino le condizioni per la risoluzione stabilite agli articoli 32 e 33 della direttiva 2014/59/UE o all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/23».

Articolo 92

Modifica della direttiva (UE) 2017/1132

La direttiva (UE) 2017/1132 è modificata come segue:

1)

all’articolo 84, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri garantiscono che l’articolo 49, l’articolo 58, paragrafo 1, l’articolo 68, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 70, paragrafo 2, primo comma, gli articoli da 72 a 75 e gli articoli 79, 80 e 81 della presente direttiva non si applichino in caso di applicazione di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

(*)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)."

(**)  Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 022 del 22.1.2021, pag. 1).»;"

2)

l’articolo 86 bis è modificato come segue:

a)

al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

la società è sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE o al titolo V del regolamento (UE) 2021/23»;

b)

al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il soggetto a misure di prevenzione della crisi quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE o all’articolo 2, punto 48), del regolamento (UE) 2021/23»;

3)

all’articolo 87, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri garantiscono che il presente capo non si applichi alle società che sono soggette all’applicazione di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o al titolo V del regolamento (UE) 2021/23»;

4)

l’articolo 120 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

la società è sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE o al titolo V del regolamento (UE) 2021/23.»;

b)

al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il soggetto a misure di prevenzione della crisi quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE o all’articolo 2, punto 48), del regolamento (UE) 2021/23.»;

5)

l’articolo 160 bis è modificato come segue:

a)

al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

la società è sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE o al titolo V del regolamento (UE) 2021/23»;

b)

al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il soggetto a misure di prevenzione della crisi quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE o all’articolo 2, punto 48), del regolamento (UE) 2021/23.».

Articolo 93

Modifica della direttiva 2014/59/UE

All’articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   La presente direttiva non si applica alle entità anch’esse autorizzate conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012.».

Articolo 94

Modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014

L’articolo 2 è modificato come segue:

a)

il primo comma è numerato come paragrafo 1;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«2.   Il presente regolamento non si applica alle entità anch’esse autorizzate in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012.».

Articolo 95

Modifica del regolamento (UE) n. 600/2014

All’articolo 54, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se la Commissione valuta che non sussista la necessità di escludere i derivati negoziati in borsa dall’ambito di applicazione degli articoli 35 e 36 in conformità dell’articolo 52, paragrafo 12, una CCP o una sede di negoziazione può, prima dell’11 febbraio 2021, chiedere alla sua autorità competente l’autorizzazione ad avvalersi delle disposizioni transitorie. L’autorità competente, tenendo conto dei rischi derivanti dall’applicazione dei diritti di accesso a norma degli articoli 35 o 36 in materia di derivati negoziati in borsa sotto il profilo del corretto funzionamento della corrispondente CCP o sede di negoziazione, può decidere che l’articolo 35 o 36 non si applica alla corrispondente CCP o sede di negoziazione, per quanto riguarda derivati negoziati in borsa, per un periodo transitorio fino al 3 luglio 2021. Dopo l’approvazione di detto periodo transitorio, la CCP o la sede di negoziazione non beneficia di diritti di accesso a norma degli articoli 35 o 36 per quanto riguarda derivati negoziati in borsa nel corso di detto periodo. L’autorità competente notifica l’approvazione di un periodo transitorio all’AESFEM e, nel caso di una CCP, al collegio delle autorità competenti per tale CCP.».

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 96

Riesame

Entro il 12 febbraio 2024, l’AESFEM valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall’assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Entro il 12 febbraio 2026, la Commissione riesamina l’attuazione del presente regolamento e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Valuta almeno gli elementi seguenti:

a)

che le risorse finanziarie a disposizione dell’autorità di risoluzione siano adeguate e sufficienti per coprire perdite dovute a un evento diverso dall’inadempimento;

b)

il volume delle risorse proprie della CCP da utilizzare nel risanamento e nella risoluzione e i mezzi per il loro utilizzo; e

c)

se gli strumenti di risoluzione a disposizione dell’autorità di risoluzione siano adeguati.

Ove opportuno, tale relazione è corredata da proposte di revisione del presente regolamento.

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione riesamina l’applicazione dell’articolo 27, paragrafo 7. La Commissione valuta in particolare l’esigenza di eventuali ulteriori modifiche riguardo all’applicazione dello strumento della svalutazione e conversione in caso di risoluzione delle CCP unitamente ad altri strumenti di risoluzione che comportano perdite a carico dei partecipanti diretti. La Commissione presenta quindi una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio accompagnata, se del caso, da proposte di revisione del presente regolamento.

Entro il 12 agosto 2027 la Commissione riesamina il presente regolamento e la relativa attuazione, valuta l’efficacia dei dispositivi di governance per il risanamento e la risoluzione delle CCP nell’Unione e presenta una relazione al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da proposte di revisione del presente regolamento.

Articolo 97

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 agosto 2022, con le eccezioni seguenti:

l’articolo 95, che si applica a decorrere dal 4 luglio 2020;

l’articolo 87, paragrafo 2, che si applica a decorrere dall’11 febbraio 2021;

l’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, l’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 e l’articolo 11, che si applicano a decorrere dal 12 febbraio 2022;

l’articolo 9, paragrafo 14, e l’articolo 20, che si applicano a decorrere dal 12 febbraio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)   GU C 209 del 30.6.2017, pag. 28.

(2)   GU C 372 dell’1.11.2017, pag. 6.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 17 novembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(5)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(6)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(7)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(8)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(9)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).

(10)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(11)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(12)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

(13)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

(14)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(15)  Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).

(16)  Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).

(17)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(19)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

(20)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

(21)  Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).

(22)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(23)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(24)  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

(25)  Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l’informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1).

(26)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).


ALLEGATO

SEZIONE A

Requisiti del piano di risanamento

Il piano di risanamento riporta:

1)

una sintesi dei suoi elementi salienti e una sintesi della capacità di risanamento complessiva;

2)

una sintesi delle modifiche sostanziali della CCP rispetto all’ultimo piano di risanamento;

3)

un piano di comunicazione e informazione che delinea il modo in cui la CCP intende mantenere la sua autorità competente informata in merito alla situazione del risanamento e gestire le eventuali reazioni negative del mercato, agendo nel contempo nel modo più trasparente possibile;

4)

la gamma completa degli interventi su capitale, allocazione delle perdite, allocazione delle posizioni e liquidità necessari al fine di mantenere o ripristinare la sostenibilità economica e la solidità finanziaria della CCP, compresi il ribilanciamento del portafoglio e il ripristino della situazione patrimoniale, e di ricostituire le risorse prefinanziate e mantenere l’accesso a risorse di liquidità sufficienti di cui la CCP necessita per restare economicamente sostenibile in situazione di continuità operativa e continuare a prestare i servizi essenziali in conformità dagli atti delegati adottati sulla base dell’articolo 16, paragrafo 3, e dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. Gli interventi su allocazione delle perdite possono comprendere richieste di liquidità per il risanamento e una riduzione del valore degli utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti, se definito nel regolamento operativo della CCP, e non utilizzano i margini iniziali costituiti dai partecipanti diretti non inadempienti per allocare le perdite conformemente all’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012;

5)

una valutazione delle opzioni di risanamento in relazione a quanto segue:

i)

l’impatto della loro attuazione sulla solvibilità, la liquidità, le posizioni di finanziamento, la redditività e l’attività della CCP;

ii)

l’impatto esterno e le conseguenze sistemiche della loro attuazione su funzioni essenziali, azionisti, partecipanti diretti, creditori e altri portatori di interessi della CCP, nonché, ove applicabile, il resto del gruppo e, nella misura in cui sono disponibili le informazioni, clienti e clienti indiretti della CCP;

iii)

la fattibilità della loro attuazione a seguito di un’analisi dettagliata dei rischi nonché degli impedimenti e delle relative soluzioni; e

iv)

l’impatto della loro attuazione sulla continuità delle operazioni, in particolare risorse informatiche e umane, e l’accesso ad altre infrastrutture finanziarie;

6)

adeguate condizioni e procedure atte a garantire la tempestività delle azioni di risanamento, inclusa una stima dei tempi necessari per l’attuazione di ciascun aspetto sostanziale del piano;

7)

la descrizione dettagliata degli impedimenti sostanziali a una sua attuazione efficace e tempestiva, anche in termini di effetto sui partecipanti diretti e sui clienti, compreso il caso in cui è probabile che i partecipanti diretti adottino, in conformità del rispettivo piano di risanamento, provvedimenti di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 2014/59/UE, e, se applicabile, in termini di effetto sul resto del gruppo;

8)

una valutazione dell’adeguatezza delle opzioni di risanamento per far fronte a ogni scenario di piano di risanamento pertinente sulla base del modo in cui tali opzioni:

i)

garantiscono la trasparenza e consentono a coloro che potrebbero essere esposti a perdite e a carenze di liquidità di misurare, gestire e controllare tali potenziali perdite e carenze;

ii)

forniscono incentivi agli azionisti, ai partecipanti diretti e relativi clienti e al sistema finanziario; e

iii)

riducono al minimo l’impatto negativo sui partecipanti diretti e relativi clienti e sul sistema finanziario;

9)

l’indicazione delle funzioni essenziali;

10)

una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle attività d’impresa principali, delle operazioni e delle attività della CCP;

11)

una descrizione dettagliata delle modalità con cui la pianificazione del risanamento è integrata nella struttura di governance della CCP e con cui è integrata nel regolamento operativo della CCP sottoscritto dai partecipanti diretti, e una descrizione dettagliata delle politiche e procedure che disciplinano l’approvazione del piano di risanamento e l’identificazione delle persone responsabili dell’elaborazione e dell’attuazione del piano all’interno dell’organizzazione;

12)

meccanismi e misure in grado di incentivare i partecipanti diretti non inadempienti a presentare offerte concorrenziali quando sono messe all’asta le posizioni dei partecipanti inadempienti;

13)

meccanismi e misure che permettono alla CCP un accesso adeguato a fonti di finanziamento di emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidità in modo da consentirle di continuare a svolgere le proprie funzioni e assolvere gli obblighi alla scadenza;

14)

una valutazione delle garanzie reali disponibili e una valutazione della possibilità di trasferire risorse o liquidità tra attività d’impresa;

15)

meccanismi e misure:

i)

per ridurre i rischi;

ii)

per ristrutturare i contratti, diritti, attività e passività;

iii)

per ristrutturare le attività d’impresa;

iv)

necessari per la continuità di accesso alle FMI e alle sedi di negoziazione;

v)

necessari per la continuità di funzionamento delle procedure operative della CCP, compresi infrastrutture e servizi informatici;

vi)

per sciogliere in tutto o in parte i contratti;

vii)

per ridurre il valore degli utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti, se del caso, in funzione del tipo di strumenti compensati dalla CCP; e

viii)

per obbligare i partecipanti diretti non inadempienti a fornire alla CCP un contributo in contante di importo pari almeno al contributo di ciascun partecipante diretto al fondo di garanzia in caso di inadempimento. Tale obbligo relativo alle richieste di liquidità per il risanamento è incluso e menzionato anche nel regolamento della CCP e in altre disposizioni contrattuali;

16)

meccanismi preparatori per agevolare la vendita di attività o di attività d’impresa in tempi adeguati per il ripristino della solidità finanziaria, compresa una valutazione della potenziale incidenza sull’attività della CCP;

17)

ove siano previste altre azioni o strategie di gestione intese a ripristinare la solidità finanziaria, una descrizione di tali azioni o strategie e il relativo effetto finanziario previsto;

18)

misure preparatorie che la CCP ha preso o intende prendere per agevolare l’attuazione del piano di risanamento, comprese le misure necessarie per una sua ricapitalizzazione tempestiva, per il ribilanciamento del portafoglio e per la ricostituzione delle risorse prefinanziate, e la relativa applicabilità attraverso le frontiere;

19)

un quadro di indicatori quantitativi e qualitativi che indica il punto in cui possono essere avviate le azioni adeguate previste dal piano;

20)

se applicabile, un’analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni contemplate dal piano, la CCP può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale e l’indicazione delle attività che si prevede siano considerate idonee come garanzie reali in base al meccanismo della banca centrale;

21)

tenuto conto dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, una gamma di scenari che inciderebbero seriamente sulla solidità finanziaria o la sostenibilità operativa della CCP e sarebbero pertinenti alla sua situazione specifica, come il suo mix di prodotti, il modello di business, nonché il quadro di gestione della liquidità e dei rischi, compresi scenari che riguardano eventi di portata sistemica o eventi specifici al soggetto giuridico e all’eventuale gruppo di appartenenza e stress specifici a singoli partecipanti diretti della CCP o, nel caso, a una FMI collegata; e

22)

tenuto conto dell’articolo 34 e dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, una gamma di scenari che inciderebbero seriamente sulla solidità finanziaria o la sostenibilità operativa della CCP e sarebbero determinati sia dalla situazione di stress o dall’inadempimento di uno o più partecipanti, compresi scenari che vanno oltre la situazione di stress o l’inadempimento almeno dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali la CCP ha le maggiori esposizioni in condizioni di mercato estreme ma plausibili e da altri motivi, comprese le perdite derivanti dalle attività di investimento della CCP o da problemi operativi, anche sotto forma di grave minaccia esterna per l’operatività della CCP dovuta a perturbazione o shock esterni oppure ad incidente informatico.

SEZIONE B

Informazioni che le autorità di risoluzione possono chiedere alle CCP ai fini dell’elaborazione e dell’aggiornamento dei piani di risoluzione

Ai fini dell’elaborazione e dell’aggiornamento dei piani di risoluzione, le autorità di risoluzione possono chiedere alle CCP di fornire almeno:

1)

una descrizione dettagliata della struttura organizzativa della CCP, compreso un elenco di tutte le persone giuridiche;

2)

l’identificazione dell’assetto proprietario e la percentuale dei titoli con e senza diritto di voto di ciascuna persona giuridica;

3)

l’ubicazione, la giurisdizione di costituzione, le licenze e il personale dirigente chiave di ciascuna persona giuridica;

4)

una mappatura delle funzioni essenziali e delle attività d’impresa principali della CCP, compresi i dati dello stato patrimoniale relativi a tali funzioni e attività d’impresa, con riferimento alle persone giuridiche;

5)

una descrizione dettagliata delle componenti della CCP e delle attività svolte da tutti i suoi soggetti giuridici, operando una distinzione almeno per tipo di servizi e rispettivo importo dei volumi compensati, posizioni aperte, margine iniziale, flussi del margine di variazione, fondi di garanzia in caso di inadempimento e relativi diritti di valutazione o altre azioni di risanamento concernenti tali attività d’impresa;

6)

dati sugli strumenti di capitale e titoli di debito emessi dalla CCP e dai suoi soggetti giuridici;

7)

la provenienza delle garanzie reali ricevute dalla CCP, con indicazione della relativa forma (trasferimento del titolo di proprietà o diritto di garanzia), il destinatario delle garanzie reali costituite dalla CCP, con indicazione della relativa forma e del titolare, e, in entrambi i casi, la giurisdizione in cui è ubicata la garanzia;

8)

una descrizione delle esposizioni fuori bilancio della CCP e dei suoi soggetti giuridici, compresa l’attribuzione a operazioni essenziali e attività d’impresa principali;

9)

le coperture rilevanti della CCP, compresa l’attribuzione alle varie persone giuridiche;

10)

l’indicazione dell’esposizione e dell’importanza relative dei partecipanti diretti della CCP e un’analisi dell’impatto sulla CCP del dissesto di grandi partecipanti diretti;

11)

ciascun sistema nel quale la CCP effettua un volume sostanziale di scambi, in termini di numero o di valore, compresa l’attribuzione alle sue varie persone giuridiche, operazioni essenziali e attività d’impresa principali;

12)

ciascun sistema di pagamento, compensazione o regolamento al quale la CCP partecipa direttamente o indirettamente, compresa l’attribuzione alle sue varie persone giuridiche, operazioni essenziali e attività d’impresa principali;

13)

un inventario dettagliato e una descrizione dei sistemi informatici gestionali fondamentali utilizzati dalla CCP, fra cui quelli per la gestione dei rischi, la contabilità e le segnalazioni finanziarie e regolamentari, compresa l’attribuzione alle sue varie persone giuridiche, operazioni essenziali e attività d’impresa principali;

14)

l’identificazione dei proprietari dei sistemi indicati al punto 13, i relativi accordi sul livello di servizio e i software e sistemi ovvero le licenze, compresa l’attribuzione ai loro vari soggetti giuridici, operazioni essenziali e attività d’impresa principali;

15)

l’identificazione e la mappatura delle persone giuridiche e delle interconnessioni e interdipendenze fra di esse, quali:

i)

personale, strutture e sistemi comuni o condivisi;

ii)

accordi su capitali, finanziamenti o liquidità;

iii)

esposizioni creditizie effettive o potenziali;

iv)

accordi reciproci di garanzia, accordi reciproci su garanzie reali, disposizioni in materia di inadempienza indiretta e accordi di netting tra affiliati;

v)

trasferimenti di rischi e accordi di scambio back-to-back;

vi)

accordi sul livello di servizio;

16)

l’autorità competente e l’autorità di risoluzione per ciascuna persona giuridica, se diverse da quelle designate a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012 e dell’articolo 3 del presente regolamento;

17)

il membro del consiglio responsabile della comunicazione delle informazioni necessarie per elaborare il piano di risoluzione della CCP e, se diversi, i responsabili per le varie persone giuridiche, operazioni essenziali e attività d’impresa principali;

18)

una descrizione dei meccanismi che la CCP ha istituito per garantire che, in caso di risoluzione, l’autorità di risoluzione disponga di tutte le informazioni a suo parere necessarie per l’applicazione degli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione;

19)

tutti gli accordi stipulati dalla CCP e dai suoi soggetti giuridici con parti terze di cui l’attivazione dello strumento di risoluzione decisa dall’autorità può determinare lo scioglimento, con indicazione dell’eventualità che le conseguenze dello scioglimento incidano sull’applicazione dello strumento;

20)

una descrizione delle possibili fonti di liquidità a sostegno della risoluzione;

21)

informazioni concernenti le attività vincolate, attività liquide, attività fuori bilancio, strategie di copertura e prassi di contabilizzazione.

SEZIONE C

Aspetti che l’autorità di risoluzione deve prendere in considerazione nel valutare la risolvibilità di una CCP

Nel valutare la risolvibilità della CCP l’autorità di risoluzione tiene conto degli aspetti seguenti:

1)

la misura in cui la CCP è in grado di attribuire le attività d’impresa principali e le operazioni essenziali alle varie persone giuridiche;

2)

la misura in cui le strutture giuridiche e societarie sono allineate con le attività d’impresa principali e le operazioni essenziali;

3)

la misura in cui la struttura giuridica della CCP ostacola l’applicazione degli strumenti di risoluzione in conseguenza del numero di persone giuridiche, della complessità della struttura del gruppo o della difficoltà di associare le attività d’impresa ai soggetti del gruppo;

4)

la misura in cui sono predisposti dispositivi per fornire il personale, le infrastrutture, i finanziamenti, la liquidità e i capitali indispensabili per sostenere e mantenere in essere le attività d’impresa principali e le operazioni essenziali;

5)

l’esistenza e la solidità degli accordi sul livello di servizio;

6)

la misura in cui i contratti di servizio mantenuti dalla CCP sono pienamente opponibili in caso di risoluzione della CCP;

7)

la misura in cui la struttura di governance della CCP è adeguata per assicurare la gestione e l’osservanza delle politiche interne della CCP a fronte dei suoi accordi sul livello di servizio;

8)

la misura in cui la CCP dispone di una procedura per trasferire a terzi i servizi forniti in virtù di accordi sul livello di servizio in caso di separazione di funzioni essenziali o attività d’impresa principali;

9)

la misura in cui sono predisposti piani e misure di emergenza per assicurare la continuità dell’accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento;

10)

l’adeguatezza dei sistemi informatici gestionali per permettere all’autorità di risoluzione di raccogliere informazioni accurate e complete sulle attività d’impresa principali e sulle operazioni essenziali al fine di agevolare decisioni rapide;

11)

la capacità dei sistemi informatici gestionali di fornire le informazioni essenziali per una risoluzione efficace della CCP in qualsiasi momento, anche in situazioni in rapida evoluzione;

12)

la misura in cui la CCP ha testato i propri sistemi informatici gestionali in scenari di stress definiti dall’autorità di risoluzione;

13)

la misura in cui la CCP è in grado di assicurare la continuità dei sistemi informatici gestionali sia per la CCP interessata sia per la CCP nuova nel caso in cui le operazioni essenziali e le attività d’impresa principali siano separate dal resto delle operazioni e attività d’impresa;

14)

la misura in cui garanzie infragruppo sono fornite a condizioni di mercato e i relativi sistemi di gestione dei rischi sono solidi, se la CCP fruisce di tali garanzie o vi è esposta;

15)

la misura in cui operazioni infragruppo sono effettuate a condizioni di mercato e i relativi sistemi di gestione dei rischi sono solidi, se la CCP effettua tali operazioni;

16)

la misura in cui il ricorso a garanzie od operazioni infragruppo aumenta il rischio di contagio nel gruppo;

17)

nel caso, la misura in cui la risoluzione della CCP potrebbe ripercuotersi negativamente su un’altra parte del suo gruppo, in particolare ove tale gruppo comprenda altre FMI;

18)

la disponibilità, presso le autorità dei paesi terzi, degli strumenti di risoluzione necessari per sostenere le autorità di risoluzione dell’Unione nelle azioni di risoluzione e i margini per un’azione coordinata fra autorità dell’Unione e autorità dei paesi terzi;

19)

la possibilità di applicare gli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione, tenuto conto degli strumenti disponibili e della struttura della CCP;

20)

i requisiti specifici necessari per emettere le partecipazioni nuove di cui all’articolo 33, paragrafo 1;

21)

gli accordi e i mezzi che potrebbero ostacolare la risoluzione quando la CCP ha partecipanti diretti o contratti di garanzia stabiliti in giurisdizioni diverse;

22)

la credibilità dell’applicazione degli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione, tenuto conto delle possibili ripercussioni su partecipanti diretti e, se del caso, i relativi clienti, altre controparti e dipendenti e delle azioni eventualmente avviate da autorità di paesi terzi;

23)

la misura in cui è possibile valutare adeguatamente l’impatto della risoluzione della CCP sul sistema finanziario e sulla fiducia dei mercati finanziari;

24)

la misura in cui la risoluzione della CCP potrebbe provocare, direttamente o indirettamente, un effetto negativo significativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato o sull’economia in generale;

25)

la misura in cui sarebbe possibile contenere, mediante l’applicazione degli strumenti di risoluzione o l’esercizio dei poteri di risoluzione, il contagio di altre CCP o dei mercati finanziari; e

26)

la misura in cui la risoluzione della CCP potrebbe avere un effetto significativo sul funzionamento dei sistemi di pagamento e di regolamento.


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