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Document 32020D2060

    Decisione (UE) 2020/2060 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito a norma dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, in riferimento alla modifica di tale accordo per tener conto dell’adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole Salomone

    GU L 424 del 15.12.2020, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2060/oj

    15.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 424/23


    DECISIONE (UE) 2020/2060 DEL CONSIGLIO

    del 7 dicembre 2020

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito a norma dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, in riferimento alla modifica di tale accordo per tener conto dell’adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole Salomone

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (1) («accordo»), che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico, è stato firmato a Londra il 30 luglio 2009. Lo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea e la Repubblica di Figi applicano in via provvisoria l’accordo rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014.

    (2)

    L’articolo 80 dell’accordo prevede la possibilità che altri Stati insulari del Pacifico possano aderire. Con decisioni (UE) 2018/1908 (2) e (UE) 2020/409 (3) rispettivamente il Consiglio ha approvato l’adesione dello Stato indipendente di Samoa («Samoa») e l’adesione delle Isole Salomone. Samoa ha aderito all’accordo il 21 dicembre 2018 e lo ha applicato a titolo provvisorio dal 31 dicembre 2018. Le Isole Salomone hanno aderito all’accordo il 7 maggio 2020 e lo hanno applicato a titolo provvisorio dal 17 maggio 2020.

    (3)

    A seguito dell’adesione di Samoa e delle Isole Salomone, è necessario modificare l’allegato II dell’accordo per aggiungere le offerte di accesso al mercato di tali paesi a tale allegato.

    (4)

    L’articolo 68 dell’accordo prevede che il comitato per il commercio si occupi di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell’attuazione dell’accordo.

    (5)

    Con la decisione (UE) 2019/1707 (4) il Consiglio ha deciso in merito alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio per quanto riguarda tali modifiche. Alla settima riunione, tenutasi il 3 e 4 ottobre 2019, il comitato per il commercio ha adottato, tra l’altro, una raccomandazione alle parti dell’accordo affinché provvedano a modificare l’accordo per tenere conto dell’adesione di Samoa e della futura adesione di altri Stati insulari del Pacifico.

    (6)

    L’articolo 13 dell’accordo prevede che il comitato per il commercio possa, mediante accordo, modificare l’allegato II in qualsiasi maniera sia ritenuta necessaria. Di conseguenza, all’ottava riunione il comitato per il commercio potrà apportare all’accordo tale modifica tecnica per tener conto dell’adesione di Samoa e delle Isole Salomone.

    (7)

    L’Unione dovrebbe stabilire la posizione da adottare durante l’ottava riunione del comitato per il commercio per quanto riguarda la modifica proposta.

    (8)

    La posizione dell’Unione durante l’ottava riunione del comitato per il commercio dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del comitato per il commercio,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ottava riunione del comitato per il commercio per quanto riguarda la modifica dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, per tener conto dell’adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole Salomone si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio (5).

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)   GU L 272 del 16.10.2009, pag. 2.

    (2)  Decisione (UE) 2018/1908 del Consiglio, del 6 dicembre 2018, relativa all’adesione di Samoa all’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (GU L 333 del 28.12.2018, pag. 1).

    (3)  Decisione (UE) 2020/409 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, relativa all’adesione delle Isole Salomone all’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (GU L 85 del 20.3.2020, pag. 1).

    (4)  Decisione (UE) 2019/1707 del Consiglio, del 17 giugno 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, per quanto riguarda una raccomandazione su alcune modifiche da apportare all’accordo per tener conto dell’adesione di Samoa e delle future adesioni di altri Stati delle isole del Pacifico (GU L 260 dell’11.10.2019, pag. 45).

    (5)  Cfr. documento ST 11630/20 su http://register.consilium.europa.eu


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