Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0887

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/887 della Commissione del 26 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 per quanto riguarda i controlli successivi all’importazione di piante da impianto

    C/2020/4185

    GU L 205 del 29.6.2020, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/887/oj

    29.6.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 205/16


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/887 DELLA COMMISSIONE

    del 26 giugno 2020

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 per quanto riguarda i controlli successivi all’importazione di piante da impianto

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione (2) stabilisce norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Tali norme comprendono controlli nei siti degli operatori professionali, nei luoghi di produzione delle piante da impianto.

    (2)

    Le piante da impianto in riposo vegetativo diverse dai semi possono presentare rischi e pericoli uniformi per la sanità delle piante, poiché al momento del loro controllo nei posti di controllo frontalieri o nei punti di controllo potrebbe non essere possibile individuare la presenza di organismi nocivi o i sintomi causati da tali organismi. Nonostante ciò, le piante da impianto sono immesse in libera pratica immediatamente dopo tali controlli, accompagnate da un passaporto delle piante per gli spostamenti nel territorio dell’Unione.

    (3)

    Per questo motivo e allo scopo di affrontare tali rischi è opportuno effettuare controlli fisici nei siti degli operatori dopo l’importazione almeno nel corso del primo periodo vegetativo, al fine di individuare con un maggior grado di certezza la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione, di un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette o di un organismo nocivo soggetto alle misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Per poter effettuare tali controlli nel modo più efficiente e proporzionato, le autorità competenti dovrebbero determinare la frequenza dei controlli e le piante da impianto da sottoporre a tali controlli in base a un piano di controllo stabilito conformemente a determinati criteri.

    (4)

    Al fine di rendere i controlli più efficienti e mirati ai rischi fitosanitari più rilevanti è opportuno che siano basati sulle precedenti intercettazioni dei pertinenti organismi nocivi in provenienza dai pertinenti paesi terzi di origine, sulla presenza di organismi nocivi prioritari in tali paesi e sulle informazioni disponibili nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC). Gli Stati membri possono riscuotere tariffe per tali controlli, come previsto all’articolo 80 del regolamento (UE) 2017/625.

    (5)

    Quando tali controlli indicano la presenza di un organismo nocivo da quarantena o di un organismo nocivo soggetto alle misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, le autorità competenti dovrebbero registrare i risultati dei controlli nel sistema IMSOC, finalizzando il corrispondente documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625, ogniqualvolta sia possibile risalire dalla pianta infestata alla partita importata.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    1.   Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali almeno una volta l’anno nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante a norma dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

    2.   Tali controlli comprendono ispezioni e, qualora si sospetti la presenza di rischi per la sanità delle piante, il campionamento e le prove di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

    3.   Tali controlli devono essere effettuati al momento più opportuno per quanto riguarda la possibilità di individuare la presenza di organismi nocivi o di segni e sintomi causati da tali organismi.

    4.   Oltre ai controlli di cui ai paragrafi da 1 a 3, le autorità competenti effettuano controlli fisici sulle piante da impianto diverse dai semi, compresi tuberi, bulbi e rizomi, che sono state introdotte nell’Unione in stato di riposo vegetativo. Le autorità competenti effettuano tali controlli durante il primo periodo vegetativo successivo all’importazione su alcune di queste piante individuate in base al piano di controllo di cui al paragrafo 5.

    5.   Le autorità competenti determinano la frequenza dei controlli menzionati al paragrafo 4 in base a un piano di controllo stabilito in conformità ad almeno tutti i seguenti criteri:

    a)

    i precedenti e il livello degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione intercettati e notificati dagli Stati membri in conformità all’articolo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2016/2031, individuati su piante, prodotti vegetali e altri oggetti importati;

    b)

    la presenza di un organismo nocivo prioritario, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/2031, nel pertinente paese terzo di origine, in base alle informazioni scientifiche e tecniche disponibili;

    c)

    le informazioni rese disponibili tramite il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) o qualsiasi altro avviso ufficiale;

    d)

    la biologia della pianta ospite e degli organismi nocivi nonché altre condizioni rilevanti per l’efficiente individuazione di un organismo nocivo da quarantena o di un organismo nocivo soggetto alle misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

    6.   Quando i controlli di cui al paragrafo 4 dimostrano la presenza di un organismo nocivo da quarantena o di un organismo nocivo soggetto alle misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, le autorità competenti registrano i risultati dei controlli nel sistema IMSOC, finalizzando il corrispondente documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625, ogniqualvolta sia possibile risalire dalla pianta infestata alla partita importata.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019, recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci GU L 15 del 17.1.2019, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).


    Top